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Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
N. R.G. 33610/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I° CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA di IMPRESA
composto da:
dott. Umberto Scotti
dott. Francesco Rizzi
dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
Presidente relatore ed estensore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 33610 R.G.2010, avente ad oggetto: diritto d’autore,
promossa da
LAC - LITOGRAFIA ARTISTICA CARTOGRAFICA s.r.l., con sede in Firenze , via del
Romito 11/13r, in persona del leg.rapp.te pro tempore Mario Gandolfi, elettivamente domiciliata in
Torino, p.za Statuto 16, presso lo studio dell’avv. Anna Peretti che la rappresenta e difende
unitamente all’avv. Maria Luisa Milanesi del Foro di Milano per procura in atti,
ATTORE
SPORT RALLY TEAM, con sede in Carmagnola, via F.lli Vercelli 82, in persona del leg.rapp.te
pro tempore, Presidente del c.d. Piero Luigi Capello, elettivamente domiciliata in Torino, c.so
Galileo Ferraris 69 presso lo studio dell’avv. Nicola Bottero che la rappresenta e difende
unitamente all’avv. Marco Carbonaro e per procura in atti
CONVENUTO
e
FALLIMENTO POINT s.p.a. in liquidazione in persona del Curatore, dott. Fabrizio Goia,
elettivamente domiciliato in Torino, corso Stati Uniti 62, presso lo studio dell’avv.David
Colombini che la rappresenta e difende per procura in atti, giusta autorizzazione del Giudice
delegato
CONVENUTO
Udienza di precisazione delle conclusioni: 13 febbraio 2013
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
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Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7
contro
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
in via principale e nel merito
- accertare e dichiarare che Litografia Artistica Cartografica S.r.l. è un’azienda cartografica che realizza prodotti
cartografici caratterizzati dal requisito della creatività e riconducibili alla disciplina contenuta nella legge del 21
aprile 1941 n. 633, per i motivi esposti nei paragrafi 8 e 9 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co.
6 n. 1, cod.proc.civ.;
- accertare e dichiarare che le carte stradali della provincia di Cuneo (scala 1:150.000) e della provincia di Torino
(scala 1:150.000) realizzate da Litografia Artistica Cartografica S.r.l. sono opere cartografiche e riconducibili alla
disciplina contenuta nella legge del 21 aprile 1941 n. 633, per le ragioni evidenziate nei paragrafi 8 e 9, 9.2 e
9.2.1 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.;
- accertare e dichiarare che Barbero Editori Group S.p.A. e Sport Rally Team sono responsabili - attraverso la
stampa, la pubblicazione, la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione e messa a disposizione del pubblico
non autorizzata delle opere cartografiche della provincia di Cuneo (scala 1:150.000) e della provincia di Torino
(scala 1:150.000) realizzate da Litografia Artistica Cartografica S.r.l. - di violazione dei diritti d'autore
patrimoniali di Litografia Artistica Cartografica S.r.l., come meglio individuati dagli articoli 12, 13, 16, 17 e 19
della legge del 21 aprile 1941 n. 633, per le ragioni descritte nei paragrafi 10, 11 e 12 dell’Atto di citazione e
nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.;
- accertare e dichiarare che Barbero Editori Group S.p.A. e Sport Rally Team sono responsabili - attraverso
l’alterazione e/o la modifica non autorizzata delle opere cartografiche della provincia di Torino (scala 1:150.000)
e di Cuneo (scala 1:150.000) realizzate da Litografia Artistica Cartografica S.r.l. - di violazione del diritto
d'autore patrimoniale di Litografia Artistica Cartografica S.r.l. di cui all’articolo 18 della legge del 21 aprile
1941 n. 633 per le ragioni precisate nell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.;
- accertare e dichiarare che Barbero Editori Group S.p.A. e Sport Rally Team sono responsabili - attraverso la
stampa, la pubblicazione, la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione e messa a disposizione del pubblico
senza indicarne la paternità delle opere cartografiche della provincia di Cuneo (scala 1: 150.000) e della provincia
di Torino (scala 1:150.000) realizzate da Litografia Artistica Cartografica S.r.l. - di violazione dei diritti
d'autore morali di Litografia Artistica Cartografica S.r.l. previsti dagli articoli 20 e seguenti della legge del 21
aprile 1941 n. 633, per le ragioni descritte nel paragrafo 13 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183,
co. 6 n. 1, cod.proc.civ.;
- accertare e dichiarare che la condotta di Barbero Editori Group S.p.A. e di Sport Rally Team - attraverso la
pubblicazione, la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione e messa a disposizione del pubblico, anche on
line, a terzi delle opere cartografiche della provincia di Torino (scala 1:150.000) e di Cuneo (scala 1:1500.000)
realizzata da Litografia Artistica Cartografica S.r.l. - integrano le fattispecie criminose di cui agli artt. 171 e
seguenti della legge del 21 aprile 1941 n. 633 per le ragioni descritte nell’Atto di citazione e nella Memoria ex art.
183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.;
- per l’effetto condannare Barbero Editori Group S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore,
al pagamento a favore di Litografia Artistica Cartografica S.r.l.:
a) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali per l’illecita pubblicazione, riproduzione, modificazione,
distribuzione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico delle opere cartografiche per cui è causa, della
somma da liquidarsi pari euro 12.805,10 (dodicimilaottocentocinque/10), ovvero quella somma maggiore o minore
che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi pari a quanto stabilito dall’articolo 5 del d.lgs. del 9 ottobre
2002 n. 231, per le ragioni narrate nel paragrafo 14 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n.
1, cod.proc.civ.;
b) a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, attesa l’espressa previsione normativa di cui all’articolo 158,
comma terzo, legge del 21 aprile 1941 n. 633, della somma da liquidarsi, anche in via equitativa, pari ad euro
3.841,53 (tremilaottocentoquarantuno/53), ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di
causa, oltre agli interessi pari a quanto stabilito dall’articolo 5 del d.lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, per i motivi
narrati nel paragrafo 14 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.;
- per l’effetto condannare Sport Rally Team, in persona del suo legale presidente e/o legale rappresentante pro
tempore, al pagamento a favore di Litografia Artistica Cartografica S.r.l.:
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Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
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CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA SPORT RALLY TEAM
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
in via preliminare,
- dichiarare le domande attoree tutte inammissibili per difetto di legittimazione attiva di LAC a far valere i
diritti vantati;
in subordine e nel merito,
- rigettare le domande attoree tutte, in quanto prescritte (nei limiti di cui al § 3 della comparsa di costituzione)
e in ogni caso inammissibili e/o infondate;
in ogni caso,
- rigettare la domanda proposta da Barbero Editori Group S.p.A. (ora Fall.to Point S.p.A. in liquidazione)
nei confronti di Sport Rally Team in quanto rinunziata e comunque improcedibile e/o inammissibile e/o
infondata;
in via istruttoria,
- rigettare le istanze istruttorie avversarie tutte e ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale
1) Vero che alcune settimane prima di ciascun rally organizzato da Sport Rally Team e, segnatamente, dei
rallies delle Valli Cuneesi degli anni 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010 e dei rallies della Pietra
di Bagnolo degli anni 2004, 2005 e 2007, un esponente di Barbero Editori Group, usualmente tale
signora Claudia, telefonava alla signora Jada Ferrero, nella sua qualità di addetta stampa di Sport Rally
Team, e chiedeva a questa di inviare a Barbero Editori Group il materiale relativo al rally, comprensivo
di programma, tabella tempi-distanze e cartina con il percorso di gara.
2) Vero che, successivamente alle telefonate di cui al capo 1, la signora Jada Ferrero curava l’invio del
richiesto materiale a Barbero Editori Group.
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a) a titolo di risarcimento danni patrimoniali per l’illecita stampa, pubblicazione, riproduzione, modificazione,
distribuzione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico delle opere cartografiche per cui è causa, della
somma da liquidarsi pari ad euro 22.352,30 (ventiduemilatrecentocinquantadue/30), ovvero quella somma
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi pari a quanto stabilito dall’articolo 5 del
d.lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, per le ragioni esposte nel paragrafo 14 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex
art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.;
b) a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, attesa l’espressa previsione normativa di cui all’articolo 158,
comma terzo, legge del 21 aprile 1941 n. 633, della somma da liquidarsi, anche in via equitativa, pari ad euro
6.705,69 (euro seimilasettecentocinque/69), ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di
causa, oltre agli interessi pari a quanto stabilito dall’articolo 5 del d.lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, per i motivi
narrati nel paragrafo 14 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.;
in via subordinata e nel merito
- accertati gli illeciti, descritti nei paragrafi 12 e 13 del presente Atto di citazione, contestati a Barbero Editori
Group S.p.A. e a Sport Rally Team condannare entrambe al pagamento della somma di euro 45.704,62
(quarantacinquemilasettecentoquattro/62) così come prospettata nel paragrafo 14, ovvero quella somma maggiore o
minore che sarà accertata in corso di causa, con interessi pari a quanto stabilito dall’articolo 5 del d.lgs. del 9
ottobre 2002 n. 231;
in ogni caso
- inibire a Barbero Editori Group S.p.A. e a Sport Rally Team ogni ulteriore stampa, pubblicazione,
riproduzione e distribuzione delle opere cartografiche di Litografia Artistica Cartografica S.r.l. fissando la penale di
euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza;
- disporre la pubblicazione della sentenza di condanna su almeno 3 quotidiani, edizione nazionale, su due colonne,
a caratteri doppi del normale, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, a cura e spese di Barbero Editori
Group S.p.A. e di Sport Rally Team, con la facoltà, trascorso inutilmente tale termine, che vi provveda Litografia
Artistica Cartografica S.r.l. con diritto di ripetere le spese dalle parti convenute come prevede l’articolo 166 della
legge del 21 aprile 1941 n. 633;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre CAP e IVA.”
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3) Vero che Barbero Editori Group non comunicava alla signora Jada Ferrero se le cartine con il percorso di
gara di cui chiedeva l’invio sarebbero state pubblicate sulla rivista Tutto Rally +, né nel corso delle
telefonate di cui al capo 1 né successivamente, prima della pubblicazione del numero della rivista riportante
tali cartine.
4) Vero che Barbero Editori Group, tramite la detta signora Claudia o altro suo esponente, mai chiese, nel
corso delle telefonate di cui al capo 1, alla signora Jada Ferrero se le cartine dei percorsi di gara di cui
richiedeva l’invio erano oggetto di diritti d’autore altrui e se Sport Rally Team aveva ottenuto dal titolare
dei diritti l’autorizzazione per l’utilizzazione e la pubblicazione delle cartine.
Teste sui capitoli 1-2-3-4: signora Jada Ferrero, residente in Genova.
- in denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova testimoniale proposti da Barbero Editori Group
S.p.A. con la memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c., ammettere la prova contraria sui capitoli n. 2 e n. 6 con
teste la signora Jada Ferrero, residente in Genova.
con vittoria di spese di lite, onorari e competenze tutte, oltre IVA e CPA come per legge.”
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA FALLIMENTO POINT S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in via preliminare: dichiarare improcedibile l’azione esperita nei confronti del Fallimento;
nel merito: respingersi tutte le domande.
Con vittoria delle spese.”
LAC - Litografia Artistica Cartografica s.r.l. (di seguito semplicemente “LAC”) ha evocato in
giudizio l’associazione non riconosciuta Sport Rally Team (di seguito semplicemente “SRT”) e la
Barbero Editori Group s.r.l. (di seguito semplicemente “Barbero”) dinanzi al Tribunale di Torino,
sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, esponendo:
di essere un’importante impresa cartografica che si occupa della produzione di carte
geografiche delle province italiane;
di aver scoperto nel settembre 2003 che alcune carte geografiche di sua produzione,
tutelate dal diritto d’autore, in quanto dotate di carattere creativo, erano state
abusivamente utilizzate dall’associazione SRT e pubblicate dalla Barbero;
che cioè porzioni delle cartine stradali delle province di Cuneo (del 1987) , con riferimento
alle località Sampeyre e Dronero, e Torino (del 2000) con riferimento alla località di
Bagnolo Piemonte, erano state pubblicate da SRT sul suo sito Internet e da Barbero sulla
rivista mensile Tutto Rally +, senza il suo consenso;
che tali comportamenti erano continuati sino al 2010.
La LAC assumeva:
che le convenute avevano violato i diritti d’autore patrimoniali spettanti a LAC sulle
cartine di cui è causa e, in particolare, il suo diritto esclusivo di pubblicazione,
riproduzione e distribuzione, anche parziale delle opere e avevano altresì illecitamente
modificato la cartina geografica della provincia di Torino;
che le convenute avrebbero altresì leso il suo diritto morale alla paternità dell’opera;
che le condotte denunciate le avevano cagionato un danno patrimoniale da lucro cessante
per il mancato pagamento del corrispettivo per la pubblicazione delle opere e avevano
altresì determinato un ingiusto profitto ricavato dalle convenute e il danno emergente
connesso alle spese promozionali sostenute, oltre al danno non patrimoniale.
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BREVE SINTESI DELL’OGGETTO DEL GIUDIZIO
La LAC ha chiesto pertanto, previo accertamento del carattere creativo delle cartine geografiche e
della loro conseguente tutelabilità ai sensi della l. 633/1941, nonché della violazione, da parte delle
convenute, dei suoi diritti d’autore patrimoniali e morali, la condanna delle convenute al
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, l’inibitoria da ogni ulteriore stampa,
pubblicazione, riproduzione e distribuzione delle opere in questione e infine la pubblicazione della
sentenza su almeno tre quotidiani.
Si sono costituite tempestivamente entrambe le convenute, eccependo l’inammissibilità e
comunque l’infondatezza delle domande attoree, di cui hanno chiesto il rigetto.
In particolare SRT ha sostenuto:
di essere una associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, organizzatrice di
competizioni rallystiche;
di aver provveduto in occasione di alcuni rallies a pubblicare sul proprio sito, a beneficio
dei partecipanti, il tracciato delle gare e il relativo percorso sullo sfondo di una ordinaria
cartina geografica della zona interessata in bianco e nero;
che la redazione di Tutto Rally+, rivista mensile edita dalla Barbero, talora telefonava a
SRT chiedendole a titolo gratuito l'invio del programma e della mappa del percorso dei
rally;
che peraltro l'iniziativa partiva sempre dalla Barbero, che non vi era alcuna certezza circa
la successiva menzione della gara sportiva e della data di pubblicazione sulla rivista, che
neppure successivamente alla pubblicazione Barbero forniva alcuna comunicazione, che la
pubblicazione era quindi decisa ad effettuato dalla Barbero sotto lo sua esclusiva
responsabilità;
che non era vero che la cartina della provincia di Torino pubblicata dalla Barbero su Tutto
Rally + fosse la cartina LAC del 2000 di cui la parte attrice lamentava la pubblicazione
abusiva, com'era evidente dal confronto fra il documento 5 di parte attrice e i successivi
documenti 12, 13, 14, che evidenziavano in modo incontrovertibile trattarsi di due cartine
diverse;
di non aver mai pubblicato sul proprio sito Internet cartine delle provincia di Torino ma
solo della provincia di Cuneo;
che l'attrice non era legittimata attivamente poiché i diritti d'autore competevano
esclusivamente alle persone fisiche e quindi all'originario autore cartografo;
che le domande da parte attrice erano in gran parte prescritte, con riferimento alla
pubblicazione su Tutto Rally + sia della cartina di Cuneo nel settembre 2003, sia della
cartina di Cuneo nel settembre del 2005, sia della cartina di Torino nell'ottobre del 2004,
sia della cartina di Cuneo nel settembre 2005;
che LAC aveva parzialmente rinunciato a indirizzi azionati con lettera del 3.10.2005;
che le domande attore erano infondate per difetto di tutelabilità delle carte geografiche per
cui era causa,
che non sussisteva alcuna responsabilità di SRT in ordine alle pubblicazioni avvenute su
Tutto Rally,
che le pubblicazioni sul suo sito Internet non avevano alcuna finalità pubblicitaria ma
esclusivo scopo informativo;
che doveva escludersi qualsiasi violazione dei diritti morali d'autore;
che la richiesta di danni da parte attrice era stata formulata in malafede, tenuto conto della
richiesta avvenuta prima della causa di centinaia di euro;
che non erano comunque risarcire i danni evitabili;
che i criteri di determinazione del danno proposti da parte attrice erano palesemente
eccessivi e infondati.
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Si è costituita in giudizio anche la convenuta Barbero, chiedendo il rigetto delle domande di parte
attrice.
La convenuta Barbero ha sostenuto:
che le inserzioni pubblicate sulla sua rivista costituivano esclusivamente una informativa
per i lettori dedicata alle competizioni sportive in programma nel mese;
che le carte geografiche indicate da parte attrice non erano tutelabili come opere
dell'ingegno ai sensi della legge sul diritto d'autore per assenza del carattere creativo e per
la mancanza di un'indicazione di riservatezza apposto sulle cartine con il conseguente
difetto di condotta colpevole o dolosa;
che semmai esclusivamente responsabile era la SRT che aveva diffuso le cartine attraverso
il proprio sito Internet.
Anche la Barbero ha opposto eccezione di prescrizione per le pubblicazioni avvenute negli anni
2003-2005 e ha contestato i criteri di liquidazione del danno proposti da LAC.
Comunque, nel merito e in via subordinata, Barbero ha chiesto la condanna dell'altra convenuta
SRT a manlevarla e tenerla dalle pretese risarcitorie dell’attrice.
SRT ha eccepito l’inammissibilità di tale domanda in sede di prima udienza, per omessa
attivazione del meccanismo di cui all’art. 269 c.p.c., nonché l’infondatezza nel merito.
In prima udienza parte attrice ha proposto ulteriori domande volte a ottenere l’accertamento
incidentale della rilevanza penale delle condotte delle convenute e l’accertamento dell’intervenuta
modificazione altresì della cartina di Cuneo.
Le convenute hanno a loro volta eccepito l’inammissibilità per novità di tali domande.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183/6 c.p.c., con ordinanza del 30.11.2011, il Giudice
istruttore ha motivatamente disatteso le richieste istruttorie di prova orale e ha disposto C.t.u. al
fine di verificare se le cartine pubblicate su TuttoRally+ fossero riproduzione delle carte LAC e di
rilevare le eventuali modifiche apportate.
A tal fine è stato formulato il seguente quesito:
“ Dica il C.t.u.,
esaminati atti e documenti,
sentite le parti e i rispettivi Consulenti,
acquisite opportune informazioni e esperito ogni necessario accertamento tecnico, eventualmente avvalendosi di
ausiliari di sua fiducia;
se le cartine geografiche pubblicate sulla rivista Tuttorally per cui è causa siano o meno il frutto di una
riproduzione, totale o parziale, delle carte geografiche LAC per le quali viene invocata tutela;
rilevi le eventuali modifiche apportate, valutandone la consistenza, le tecniche e gli strumenti di esecuzione.”
Con relazione depositata il 6.6.2012, il C.t.u. geom. Gianluca Peroglio, ha concluso affermando
che le cartine geografiche pubblicate su TuttoRally+ erano “il frutto di elaborazione delle carte
geografiche prodotte dalla Società LAC”.
Il processo è stato interrotto all’udienza del 20.6.2012 per sopravvenuto fallimento della Point
s.p.a. in liquidazione (nuova denominazione di Barbero Editori) ed è stato quindi riassunto dalla
LAC nei confronti del Fallimento, oltre che di SRT.
In particolare il Fallimento Point si è costituito, concludendo per l’improcedibilità della domanda
attorea e, in subordine, per il rigetto della medesima, senza riproporre la domanda subordinata di
manleva nei confronti di SRT.
Precisate le conclusioni, all’udienza del 13.2.2013 la causa è stata rimessa al collegio per la
decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
La richiesta di discussione orale, in un primo avanzata da SRT, è stata successivamente rinunciata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SOMMARIO
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§ 1. Le domande rivolte verso la parte convenuta in riassunzione Fallimento Point s.r.l.
In via preliminare processuale il Collegio deve affrontare l’eccezione di improcedibilità sollevata
da parte convenuta in riassunzione Fallimento Point s.r.l. in ordine alle domande nei suoi
confronti rivolte dalla LAC dopo la riassunzione del giudizio in seguito al fallimento della
originaria convenuta Barbero.
Il Fallimento Point s.p.a in liquidazione – già Barbero Group s.p.a. - citato in riassunzione da
LAC ha infatti eccepito l’improcedibilità dell’azione nei suoi confronti esperita, invocando la
regola (ex art.52, comma 2, legge fall.) che esige l’accertamento dei crediti verso una procedura
fallimentare secondo le modalità di cui all’art.93 e segg. l.fall. (ossia mediante insinuazione ed
eventuale opposizione allo stato passivo).
E’ bene precisare che le conclusioni rassegnate e precisate da parte attrice contengono sempre il
riferimento alla denominazione dell’originario convenuto (ossia la Barbero Editori Group); solo in
comparsa conclusionale la LAC ha “aggiornato” tali conclusioni, dirigendole verso la procedura
fallimentare.
Il Collegio ravvisa peraltro al proposito solo un errore materiale, avendo parte attrice mostrato
chiaramente di voler riassumere la controversia verso il Fallimento; per altro verso, il Fallimento
Point ha ampiamente accettato il contraddittorio, ritenendo che le domande fossero
effettivamente contro di lui dirette sia pure per proporre le proprie conseguenti ( e dirimenti)
eccezioni.
Giova infatti precisare che l’attrice ha chiesto nei confronti dell’originaria Barbero- e quindi
riproposto in riassunzione verso il Fallimento Point- un complesso di domande, in parte di
accertamento (dei propri diritti d’autore e della loro avvenuta violazione) e in parte di condanna al
risarcimento del danno, patrimoniale e non, da fatto illecito (o in subordine per ingiusto
arricchimento).
Tali domande sono devolute di regola alla cognizione della sezione specializzata in materia di
proprietà industriale e intellettuale, ora sezione specializzata in materia di impresa.
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§ 1. Le domande rivolte verso la parte convenuta in riassunzione Fallimento Point s.r.l.
§ 2. La domanda di manleva di Barbero verso SRT.
§ 3. Le difese di parte convenuta SRT
§ 4. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva: diritti patrimoniali d’autore, in astratto.
§ 5. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva: diritti patrimoniali d’autore, in concreto.
§ 6. La legittimazione attiva: il diritto morale d’autore.
§ 7. L’eccezione di prescrizione.
§ 8. L’eccezione di rinuncia.
§ 9. La sussistenza del requisito della creatività e conseguentemente della tutelabilità come opera
dell’ingegno: in astratto.
§ 10. La sussistenza del requisito della creatività e conseguentemente della tutelabilità come opera
dell’ingegno: in concreto.
§ 11. La sussistenza della violazione.
§ 13. L’entità dei danni: danni non patrimoniali.
§ 14. La domanda di accertamento incidentale di reato.
§ 15. La quantificazione dei danni patrimoniali.
§ 16. Il danno emergente.
§ 17. La domanda subordinata di LAC.
§ 18. L’aggravamento del danno.
§ 19. L’azione di arricchimento sine causa.
§ 20. La domanda di manleva di Barbero Editori Group.
§ 21. La domanda inibitoria.
§ 22. La richiesta di pubblicazione della sentenza.
§ 23. Le spese processuali.
Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
1
Cassazione civile, sez. lav., 2.8.2011, n. 1686, cfr anche Cass.civ 24.11.2011 n.24847; 5.8.2011 n.17035; Cass.civ.
sez.lav. 29.3.2011 n.7129; Cassazione civile, sez. III, 26.06.2012, n. 10640; Cassazione civile, sez. lav., 11.10.2012, n.
17327
2
Cass.civ. 24.11.2011 n.24847; 21.11.2008 n.27679; 9.3.2010 n.5662; 17.12.1999 n.14231.
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L’art.52, comma 2, legge fall.re esige però che dopo la dichiarazione di fallimento, ogni credito
debba essere accertato secondo le disposizioni di cui al Capo V della legge fall.re (ossia mediante
insinuazione ed eventuale opposizione allo stato passivo).
Tale norma non attiene, secondo la giurisprudenza, alla competenza, ma al rito e configura una
eccezione preliminare litis-impediente:
“Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti
di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà
questioni di rito; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa
creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la
propria incompetenza, ma l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta
secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di
merito, configurando detta questione una vicenda litis ingressus impediens, concettualmente distinta dalla
incompetenza, che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall'esame della
questione di competenza che, eventualmente, concorra con essa.1”.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che l’improcedibilità attenga anche alla domanda
di mero accertamento del credito e non solo a quella di condanna che presuppone il preventivo
accertamento2.
Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
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Parte attrice ha completamente ignorato le stringenti e condivisibili argomentazioni della difesa
del fallimento, astenendosi semplicemente dal replicarvi, tanto in comparsa conclusionale, quanto
in memoria di replica.
Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
Non resta quindi al Collegio che sancire l’eccepita improcedibilità.
§ 3. Le difese di parte convenuta SRT
SRT ha provveduto a riepilogare schematicamente in comparsa conclusionale le sue difese
finalizzate a ottenere il rigetto delle domande attoree.
SRT assume:
in via preliminare, LAC non sarebbe attivamente legittimata a far valere i diritti d’autore
vantati: né i diritti patrimoniali, non avendo allegato e provato chi fosse il creatore dell’opera e
come da questo essa abbia acquisito i diritti a titolo derivativo, né tantomeno i diritti morali, di
cui una società di capitali non potrebbe essere titolare;
sempre in via preliminare, le domande relative alle cartine di Cuneo pubblicate sui numeri
TuttoRally+ di settembre 2003 e settembre 2005 e alle cartine di Torino pubblicate sui numeri
di TuttoRally+ di ottobre 2004 e settembre 2005 sarebbero prescritte;
ancora in via preliminare, LAC avrebbe rinunziato per iscritto ad ogni diritto relativo alle
medesime cartine pubblicate su TuttoRally+ prima dell’ottobre 2005;
nel merito, le domande sarebbero infondate in quanto le mappe pubblicate su TuttoRally+ e
sul sito internet di Sport Rally, pur simili, non riprodurrebbero le cartine LAC, le quali peraltro
difetterebbero del requisito di creatività e non sarebbero tutelate dalla legge sul diritto
d’autore;
Sport Rally sarebbe comunque totalmente estranea alla pubblicazione delle cartine su
TuttoRally+, di cui sarebbe esclusivamente responsabile Barbero;
non sarebbero comunque configurabili danni non patrimoniali e gli ipotetici (e denegati) danni
patrimoniali risarcibili sarebbero stati quantificati in mala fede da parte attrice, in misura
abnorme e secondo criteri errati, irragionevoli e arbitrari;
non sarebbero, in ogni caso, risarcibili ex art. 1227.2 c.c. i danni che LAC avrebbe potuto
evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela
previsti dall’ordinamento, e, pertanto, tutti i danni derivanti dalle pubblicazioni a partire da
settembre 2004;
l’azione subordinata di arricchimento senza causa sarebbe stata abbandonata e rinunziata e
sarebbe in ogni caso inammissibile e infondata.
§ 4. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva: diritti patrimoniali d’autore, in astratto.
SRT ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva di LAC a far valere i diritti
d’autore vantati.
In primo luogo, SRT contesta la legittimazione di LAC a far valere i diritti patrimoniali, non
avendo essa allegato e provato chi fosse il creatore dell’opera e come da costui abbia acquisito i
diritti a titolo derivativo.
In linea generale, il diritto patrimoniale d’autore ben può competere anche a una persona giuridica
o a un Ente, come confermano implicitamente varie disposizioni della legge n. 633 del 1941 e
successive modifiche e integrazioni (di seguito, semplicemente l.d.a.) come gli artt.11, 12 bis, 12 ter,
88.
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§ 2. La domanda di manleva di Barbero verso SRT.
Il Fallimento Point dopo la riassunzione e comunque nelle proprie conclusioni definitive non ha
riproposto la domanda subordinata di manleva in origine avanzata da Barbero verso l’altra
convenuta SRT.
Non vi è luogo quindi a provvedere sul punto (e conseguentemente resta assorbita l’eccezione di
rito al riguardo sollevata).
Del resto gli artt.107 e segg l.d.a. disciplinano la possibilità di trasmissione a titolo derivativo dei
diritti di autore, senza frapporre limiti soggettivi in ordine alla natura del soggetto acquirente.
E’ pur vero che il titolo d’acquisto – a titolo originario - del diritto d’autore, ossia la creazione
dell’opera dell’ingegno presuppone normalmente una persona fisica (o un gruppo di persone)
ideatrice.
E’ altrettanto vero però che gli art.12 bis e 12 ter l.d.a. prevedono un principio di acquisizione
automatica, salvo patto contrario, da parte del datore di lavoro del diritto esclusivo di utilizzazione
economica delle opere dell’ingegno create nell’espletamento delle proprie mansioni dal lavoratore
dipendente, secondo uno schema logico analogo a quello contenuto nell’art.64 C.p.i,. quanto alle
invenzioni industriali.
La dottrina prevalente ritiene che le opere create dal lavoratore dipendente nello svolgimento di
un rapporto lavorativo alle dipendenze di un imprenditore appartengano a quest’ultimo3, nel
rispetto di un paradigma unitario che attribuisce al datore di lavoro l’iniziativa e il rischio
economico e al dipendente autore un corrispettivo economico per il proprio sforzo intellettuale.
Ciò – beninteso - vale ovviamente per i diritti patrimoniali, assoggettati a piena libertà di
circolazione, ma non per i diritti morali, indisponibili, che rimangono nella sfera del soggetto
creatore.
E’ pur vero che la l.d.a. regolamenta espressamente solo alcune ipotesi tipiche di opera creata da
un lavoratore subordinato (software, banche dati, design, film ed opere collettive), agli artt. 12 bis, 12
ter, 45) senza ospitare una norma generale al riguardo.
Tuttavia la prevalente dottrina ha messo in luce che il nostro ordinamento conosce una pluralità
di fonti normative nella materia dei diritti di proprietà intellettuale che riflettono il principio
generale “lavoristico” che attribuisce al datore l’acquisto dei risultati del lavoro svolto dal
dipendente senza necessità di un atto specifico di trasferimento, quale effetto naturale e derogabile
del contratto, con la contro-tutela per il lavoratore, rappresentata dalla ritenzione inderogabile del
diritto morale e dalla congrua remunerazione della prestazione compiuta.
La dottrina ravvisa espressione del principio citato in tutta una serie di variegate disposizioni
normative: art.3, comma 2 Dir.CE 87/54 (topografie semiconduttori), art.2, comma 3
Dir.CE91/250 (software), art.11, comma 4, Reg. CE 94/2100 (varietà vegetali), art.14, comma 3
Reg.02/6 (disegni e modelli comunitari), art.12 bis e ter l.d.a. (software, banche dati e design), art.88
l.d.a., art.64 c.p.i., art.4 legge 13.5.1985 n.190 (riconoscimento giuridico quadri), art.3, lett.b, d.lgs.
3.11.1998 n.455 (novità vegetali).
Pertanto, come autorevolmente ritenuto, non vi sono ragioni di escludere l’operazione di
interpretazione analogica che attribuisce i diritti di utilizzazione economica al soggetto che ha
assunto l’iniziativa e ha sopportato i costi economici della creazione dell’opera; in tal modo
vengono adeguatamente remunerati gli investimenti e i rischi assunti dall’imprenditore sulla base
di una regola speciale (ma non eccezionale) e vengono altresì prevenute discriminazioni di
trattamento fra categorie di lavoratori/autori, in relazione alle caratteristiche dell’opera; resta
infine così scongiurato il rischio di una lesione del principio di eguaglianza di cui all’art.3 Cost.
Al riguardo, in giurisprudenza merita menzione Cass.civ. 12089 del 1°.7.2004, secondo la quale “I
diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, realizzata dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle
sue mansioni, o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, spettano al datore, in forza del contratto di lavoro e
pur in mancanza di stipulazione del contratto di edizione; salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente,
anche in sede collettiva, con onere della prova a carico del lavoratore.”
Im particolare in tale sentenza si legge “Quanto al primo aspetto sembra corretta l'opinione secondo cui, da
un complesso di norme presenti nel nostro ordinamento è enucleabile un principio generale in base al quale
l'imprenditore acquista direttamente i risultati del lavoro del dipendente, senza necessità di alcun atto di
trasferimento, e come effetto naturale del contratto di lavoro subordinato. Questo principio - esplicito nell'ambito
3
Poco importa se a titolo originario ovvero a titolo derivativo, seppur ipso jure, come si discute in dottrina.
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Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
§ 5. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva: diritti patrimoniali d’autore, in
concreto.
Tanto premesso in linea generale, occorre ora stabilire se la parte attrice abbia adeguatamente
dimostrato in giudizio la titolarità dei diritti patrimoniali d’autore sulle cartine geografiche poste a
fondamento della domanda e quindi che le stesse siano state create dai suoi dipendenti
nell’espletamento del rapporto di lavoro subordinato alle sue dipendenze.
Il Tribunale concede alla puntigliosa difesa della convenuta SRT (che ha diffusamente
argomentato al riguardo alle pagine 9-11 della comparsa conclusionale) che la parte attrice non ha
fornito una prova rigorosa e incontrovertibile di tali fatti storici e in particolare non ha provato in
modo diretto e preciso chi sia stata la persona fisica ideatrice delle cartine e il preciso titolo di
acquisto dei diritti da costui.
E tuttavia, almeno sotto il profilo presuntivo, sussistono secondo il Tribunale sufficienti elementi
gravi, precisi e concordanti ex art.2729 c.c. che autorizzano a inferire il fatto ignoto, ossia la
creazione delle cartine in questione da parte di uno o più dipendenti di LAC nel corso del
rapporto di lavoro, dai fatti noti, ossia:
LAC é una impresa specializzata nella produzione cartografica (circostanza non
contestata e documentalmente provata),
la stessa si avvale di dipendenti per la propria attività imprenditoriale (circostanza non
contestata e documentalmente provata: doc.59),
le due cartine delle province di Torino e di Cuneo sono pacificamente prodotte e
distribuite da LAC, come risulta dai cataloghi generali di cui al prodotto doc.2 di parte
attrice;
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della disciplina brevettuale la quale, come già avvertito non è invocabile direttamente nel caso che ne occupa - trova
ripetuti riscontri nell'ambito più proprio del diritto di autore per la presenza di una serie di norme puntuali quali
l'art. 12bis già citato, gli artt. 7 e 38 in materia di opere collettive, riviste e giornali, gli artt. 45 e 46 per le opere
cinematografiche, e l'art. 88 riguardanti le opere fotografiche, norme tutte ispirate alla medesima ratio connessa
all'esigenza di riconoscere i diritti di utilizzazione economica a chi abbia organizzato il lavoro intellettuale,
coordinato la prestazione e sostenuto i costi. La tesi - propugnata da una dottrina classica ed autorevole dell'acquisto da parte dell'impresa quale effetto, e nei limiti, del contralto di lavoro e non già quale risultato di un
presunto atto traslativo consente in particolare di escludere l'applicabilità dell'art. 110 della legge del 1941 che
richiede la forma scritta ad probationem per il trasferimento dei diritti patrimoniali sulla creazione. Deve dunque
avvertirsi che, affinché il principio lavoristico possa prevalere sulla regola generale consacrata nell'art. 2576 c.c. e
nell'art. 6 della legge d'autore, l'interprete è tenuto a verificare in modo rigoroso l'esistenza di uno stretto nesso di
causalità fra l'attività dovuta e la creazione realizzata, accertando che questa costituisca l'esito programmato della
prima. Peraltro, qualora risulti che la prestazione è stata intesa dalle parti come funzionale ad uno specifico
risultato (la realizzazione di un bene immateriale, appunto) considerato come la ragione stessa del rapporto, la
conseguenza è quella della totale attribuzione dei diritti patrimoniali al datore di lavoro. Ne deriva che, ferma
restando la piena libertà dispositiva delle parti, non sarà il datore di lavoro a dover provare quali diritti sono
trasferiti, bensì il lavoratore a dover dimostrare che le parti, secondo quanto risulta dall'accordo, dal comportamento
delle stesse, o da un eventuale patto contrario, hanno inteso limitare l'attribuzione solo a talune facoltà
patrimoniali.”
Inoltre : “Nella disciplina del diritto di autore di cui alla l. n. 633 del 1941, l'opera fotografica, inclusa nella
elencazione di cui al d.P.R. n. 19 del 1979 (art. 2), gode della piena protezione accordata dalla legge stessa
qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela (di cui ai
successivi art. 87 ss.) in tema di diritti connessi a quello di autore quando rivesta le caratteristiche di atto
meramente riproduttivo, privo dei suddetti requisiti. In tema di diritti allo sfruttamento esclusivo della fotografia,
peraltro, qualora questa risulti realizzata nel corso ed in adempimento di un rapporto di lavoro, essi appartengono,
salvo patto contrario, non al fotografo, ma al datore di lavoro.”(Cassazione civile, sez. I, 7 5.1998, n. 4606)
Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
le cartine riportano la scritta “Litografica Artistica Cartografica Firenze” e la frase “Tutti i
diritti sono riservati. Nessuna parte di questa carta può esser riprodotta….. senza autorizzazione scritta
dell’Editore”;
le cartine recano indicazione della comunicazione della loro pubblicazione al Tribunale di
Firenze.
E’ quindi possibile, ma decisamente improbabile, che le cartine in questione siano state elaborate
da un soggetto diverso da un dipendente di LAC o da un dipendente che avesse stipulato una
clausola derogativa per riservarsi il diritto d’autore sulle proprie elaborazioni, come
fantasiosamente argomenta la parte convenuta.
La regola presuntiva consente pertanto alla parte attrice di soddisfare il proprio onere probatorio
secondo il principio dell’ id quod plerumque accidit.
§ 7. L’eccezione di prescrizione.
SRT, sempre in via preliminare, ha eccepito la prescrizione (quinquennale ex art.2947 c.c.) delle
domande attoree relative alle cartine di Cuneo pubblicate sui numeri TuttoRally+ di settembre
2003 e settembre 2005 e alle cartine di Torino pubblicate sui numeri di TuttoRally+ di ottobre
2004 e settembre 2005.
L’argomento è trattato alla pagina 12 della conclusionale SRT:
1. per la cartina di Cuneo pubblicata su TuttoRally+ di settembre 2003 perché manca una
lettera interruttiva prima di quella del 18.2.2010 (doc.19 attrice);
2. per la cartina di Cuneo pubblicata su TuttoRally+ di settembre 2005 le lettere 3.10.2005,
14..11.2005 e 18.2.2010 (doc.15 bis-16-19 attrice) sono ininfluenti a fini interruttivi perché
l’attrice aveva chiesto il pagamento di diritti e non il risarcimento del danno;
3. per le cartine di Torino pubblicate sui numeri di TuttoRally+ di ottobre 2004 e settembre
2005, la citazione introduttiva 16.12.2010 è chiaramente fuori termine.
E’ fondata l’eccezione di prescrizione quanto alle domande relative alla pubblicazione della cartina
di Cuneo su Tutto Rally+ del settembre 2003.
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§ 6. La legittimazione attiva: il diritto morale d’autore.
Parte convenuta contesta anche la legittimazione attiva dell’attrice LAC quanto all’esercizio dei
diritti morali, assumendo che una società di capitali non potrebbe esserne titolare.
Tutte le argomentazioni sopra esposte confermano la correttezza della tesi: poiché parte attrice
assume e riconosce che le cartine sono state elaborate da suoi dipendenti (poco importa quali)
nell’ambito del rapporto di lavoro, il diritto morale d’autore, inderogabilmente intrasferibile – a
differenza dei diritti patrimoniali di sfruttamento - non le può competere neppure astrattamente.
Le osservazioni proposte da parte attrice in comparsa conclusionale (pag.12), imperniate
sull’astratta ammissibilità dei diritti all’identità personale e all’immagine in capo alle persone
giuridiche e alla risarcibilità del danno non patrimoniale da esse subito non sono affatto pertinenti.
Valga il vero:
una cosa è l’ammissibilità di un pregiudizio non patrimoniale (conseguente alla violazione
dei diritti patrimoniali d’autore) risarcibile (ex art.2059 c.c. e 158 l.d.a. o, se si vuole, sul
presupposto del carattere di reato della condotta illecita ex art. 185 c.p. e 171 l.d.a.),
una cosa ben diversa è la possibilità per il datore di lavoro, titolare del diritto patrimoniale
d’autore sulle opere dell’ingegno elaborate dai suoi dipendenti in costanza di rapporto di
lavoro, di far valere il diritto morale d’autore, in palese difetto della legittimazione attiva ad
causam.
Gli assunti di parte attrice nascono da una confusione concettuale fra il pregiudizio non
patrimoniale derivante dalla violazione dei diritti patrimoniali e il pregiudizio, anche non
patrimoniale, scaturente dalla violazione del diritto morale d’autore.
Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
La lettera 18.2.2010 (doc.19 attrice) è stata inviata quando la prescrizione era già da tempo
maturata; nella lettera si accenna a una missiva del 23.9.2003, che peraltro non risulta prodotta in
giudizio.
L’eccezione non può essere accolta quanto alla pubblicazione della cartina di Cuneo su Tutto
Rally+ del settembre 2005, poiché il corso della prescrizione è stato utilmente interrotto ai sensi
dell’art.2943 c.c. con le lettere 3.10.2005, 14.11.2005 e 18.2.2010 (docc.15 bis – 16-19), con cui la
LAC ha chiaramente lamentato il carattere indebito del comportamento tenuto con la
pubblicazione della cartina e preteso la sua riparazione, mentre la distinzione formulata da parte di
SRT fra richiesta di pagamento di diritti e di risarcimento del danno suona chiaramente cavillosa,
tanto più che l’attrice chiedeva il pagamento dei compensi in assenza di una rapporto contrattuale
quale misura del suo ristoro per l’avvenuta pubblicazione non preventivamente autorizzata,
secondo un parametro liquidatorio del resto previsto dalla legge (art. 158, comma 2, terza parte,
l.d.a.).
Quanto alla pubblicazione della cartina di Torino su Tutto Rally+ del settembre, rectius ottobre,
2004 e del settembre 2005, il discorso va diversificato; quanto alla prima effettivamente non esiste
la prova di un atto interruttivo anteriore alla citazione; quanto alla seconda, la prescrizione è stata
utilmente interrotta con la lettera del 14.12.2005, ricevuta il 3.1.2006 (cfr doc.17 attrice), che reca
solo l’erroneo riferimento al numero di novembre e non di ottobre di Tutto Rally +.
L’eccezione di prescrizione va quindi accolta quanto alle pubblicazioni della cartina di Cuneo
pubblicata su TuttoRally+ di settembre 2003 e della cartina di Torino pubblicata sul numero di
ottobre 2004.
§ 9. La sussistenza del requisito della creatività e conseguentemente della tutelabilità
come opera dell’ingegno: in astratto.
Secondo SRT le cartine in questione difettano del requisito di creatività e non sono pertanto
tutelabili dalla legge sul diritto d’autore.
L’art.1 della l.d.a. protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo, appartenenti alla letteratura,
musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia, qualunque ne siano la forma o il modo
di espressione.
L’opinione di gran lunga prevalente, in dottrina e in giurisprudenza, è che l’esemplificazione
contenuta nell’art.1 sopra citato, come l’elenco di cui al successivo art.2, abbia un carattere
meramente esemplificativo.
Poiché la legge, pur non definendo esplicitamente la nozione di opera protetta dal diritto d’autore
mette l’accento sull’esigenza di una espressione esterna di una idea creativa, si discute sull’ambito
di estrinsecazione dell’opera suscettibile di protezione.
Da alcuni si esige che la creazione sia idonea a soddisfare interessi culturali o artistici del pubblico,
da altri (che pongono in rilievo la tutelabilità di opere in cui i valori funzionali si sovrappongono a
quelli estetici, quali le opere di architettura, i programmi di elaboratore, i disegni industriali, le
banche dati la destinazione dell’opera a comunicare a terzi un con tenuto informativo (fatti,
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§ 8. L’eccezione di rinuncia.
Ancora in via preliminare, SRT sostiene che LAC avrebbe rinunziato per iscritto a ogni diritto
relativo alle medesime cartine pubblicate su TuttoRally+ prima dell’ottobre 2005.
Non è condivisibile tale tesi che vede nella lettera 3.10.2005 (doc.15 bis attrice) una rinuncia –
tantomeno inequivoca - a ogni diritto relativo alle pubblicazioni delle cartine avvenute prima di
tale data (cartine Cuneo settembre 2003 e 2005 e Torino settembre 2004 e 2005).
LAC scrivendo “per i prodotti già realizzati non è possibile intervenire” si riferisce alla richiesta di
riportate fonte e numero di autorizzazione concesso su ogni realizzazione e ovviamente riconosce
che factum infectum fieri nequit; al contempo insiste per la riparazione pecuniaria,
contemporaneamente chiede di provvedere per il futuro richiedendo e pagando le licenze d’uso.
conoscenze, idee, opinioni, sentimenti), altri ancora invece reputano che il minimo comune
denominatore delle opere dell’ingegno debba essere individuato nel requisito della creatività.
Vi è quindi da chiedersi se l’opera con finalità c.d. “utilitaria” sia suscettibile di protezione ai sensi
della legge del diritto d’autore.
Il concetto di opera con finalità utilitaria può essere definito in relazione agli scopi
dell’elaborazione umana; l’opera con finalità utilitaria persegue infatti uno scopo pratico e
concreto, diverso da quello volto semplicemente a estrinsecare esternamente il frutto dell’ingegno
umano.
Tale precisazione è necessaria ma non sufficiente; la connotazione dell’aggettivo “utilitario” porta
con sé un’ ulteriore valenza, legata all’idea di esclusione. Il fine utilitario è quello in cui solamente
lo scopo pratico viene perseguito dall’autore dell’elaborazione, con esclusione di ogni altro scopo.
Il Grande Dizionario Illustrato della Lingua Italiana Gabrielli, Milano 1989, definisce l’aggettivo
“utilitario” come “che concerne la sola utilità di una cosa, che mira solo all’utile, al vantaggioso.”
Analogamente il Dizionario della Lingua Italiana Devoto Oli, indica “concepito in funzione precipua
dell’utilità”.
Da tali premesse discende che la prima concezione dell’opera dell’ingegno sopra richiamata
esclude radicalmente la tutelabilità di una opera utilitaria, priva di rilevanza culturale o artistica; la
seconda concezione, impostata sul messaggio informativo, parrebbe almeno di regola consentirla;
la terza concezione, prevalente e preferibile, ammette la protezione nella misura in cui il
perseguimento dello scopo pratico, esclusivo o quasi esclusivo, si accompagni ad un adeguato
tasso di creatività della forma espressiva, svincolato dalla necessità del perseguimento del
vantaggio pratico perseguito.
La giurisprudenza si è occupata in varie occasioni del tema della tutelabilità delle cartine
geografiche come opere dell’ingegno.
Il Tribunale di Monza con pronuncia del 15.5.20004 ha ritenuto suscettibili di tutela le cartine
geografiche e le illustrazioni contenute in una guida turistica, affermando che il carattere creativo
nelle cartine in esame non poteva essere escluso per la loro natura funzionale, tenuto conto della
recente evoluzione del diritto d'autore, caratterizzata dall'inserimento nella relativa legislazione di
svariate creazioni finalizzate all'assolvimento di compiti pratici e dell’attenuazione del requisito
della creatività sulla scorta di una tendenza interpretativa affine a quella degli ordinamenti di
common law.
Nello stesso senso si è espresso il Tribunale Milano sia in data 30.6.20045 in una fattispecie
relativa a una carta stradale, richiedendo che la carta fosse caratterizzata da un adeguato grado di
creatività, tale da differenziarla dalle altre carte in commercio, sia in data 28.2.20046, ritenendo
costituire violazione del diritto di autore la riproduzione di carte stradali tratte da una
pubblicazione su di un pieghevole.
La pronuncia della Corte di Appello di Torino del 7.4.20067, apparentemente di segno contrario, è
stata basata sulla mancanza di un adeguato grado di originalità della rappresentazione; la Corte ha
riconosciuto astrattamente la tutelabilità di una grafica di natura tecnica, relativa ad una mappa
cittadina e annesso stradario, purché qualificata da un valore creativo aggiunto manifestato in una
scelta sistematico-organizzativa originale, ma l’ha esclusa in concreto in considerazione della
natura di semplice rilevazione dello stato dei luoghi da parte dell’autore. La pronuncia evoca
astrattamente anche l’applicabilità della normativa sulle banche dati ex banche dati, ex art. 1, n. 2,
4
RDI 2002, I, 304
AIDA 1 2005, 1037; cfr altresì Pretura Reggio Emilia 17.8.1995, AIDA 1996,403; Trib. Milano 4.7.1955,
Giur.it.1955, I, 2,71. si veda altresì Tribunale Cagliari 28.11.2003, Riv.Giur.Sarda 2004, 825 con riferimento ad una
guida escursionistica che descriveva un itinerario in modo originale. Cfr altresì recentemente Tribunale Torino,
Sezione specializzata PI 27.1.2012, Istituto geografico Centrale – Bauducco, inedita.
6
DI 2004, 394.
7
AIDA 2007, 815; DA 2007, 126.
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Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
§ 10. La sussistenza del requisito della creatività e conseguentemente della tutelabilità
come opera dell’ingegno: in concreto.
Nella fattispecie a giudizio il Tribunale ( che si è riservato la valutazione autonoma e diretta del
requisito, non delegandola, almeno in prima istanza, all’esame peritale) ritiene fondata
l’affermazione di parte attrice circa il carattere originale e creativo delle sue carte topografiche,
come si evince dal confronto realizzato:
nel doc.62 (e subalterni) di parte attrice fra la carta stradale prov. Cuneo (doc.4) con la
tavola 27 del Grande Atlante Stradale Touring Italiano nonché con la carta stradale di
FMB Bologna,
nel doc.63 (e subalterni) di parte attrice fra la carta stradale prov. Torino (doc.5) con la
tavola 21 del Grande Atlante Stradale Touring Italiano nonché con la carta stradale di
FMB Bologna,
nel doc.64 di parte attrice fra la carta stradale prov. Cuneo (doc.4) con la tavola 27 del
Grande Atlante Stradale Touring Italiano.
Effettivamente, come sottolinea la parte attrice, vi è una notevole differenza negli elementi
cromatici, nelle sfumature , nel rilievo conferito alle valli, nell’impatto visivo, nella collocazione
della toponomastica, nella magliatura e nella grafica delle strade, nella simbologia (cfr docc.65 e
66), nella collocazione della legenda, il che vale a conferire alle opere in questione un coefficiente
di apprezzabile creatività e con esso la dignità di opera dell’ingegno umano, meritevole di
protezione giuridica ai sensi dell’art.1 l.d.a.
§ 11. La sussistenza della violazione.
SRT, nel merito, sostiene l’infondatezza delle domande attoree in quanto le mappe pubblicate su
TuttoRally+ e sul sito internet di Sport Rally, sarebbero solamente simili alle cartine LAC, ma non
le riprodurrebbero.
SRT sostiene (§ 7.1., pag.20-24 conclusionale) che la cartina della provincia di Torino pubblicata
da Tutto Rally+ non è la cartina edita da LAC (doc.5 attoreo), sottolineando le molteplici
differenze e contestando la tesi avversaria, in parte condivisa dal C.t.u., circa l’esecuzione di una
sorta di collage per raffigurare la zona a cavallo fra le due province di Torino e Cuneo;
8
9
AIDA, 2008, 738.
Firmata a Parigi il 9.9.1986, il cui testo da ultimo è stato riveduto il 24.7.1971 e ratificato con legge 20.6.1978 n.399.
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l.a., nella misura in cui “per la scelta o la disposizione del materiale” costituiscano una creazione
intellettuale dell'autore.
Il Tribunale di Catania, in data 1.10.20078 ha ricondotto le carte geografiche fra le opere
dell’ingegno a patto di presentare caratteri di creatività e originalità dipendenti da una originale
rielaborazione degli elementi presenti sul territorio e di peculiari indicazioni.
In dottrina è stato segnalato altresì che le cartine geografiche sono espressamente menzionate
nell'elenco delle opere protette previsto dall'art. 2.1 della Convenzione di Berna 9 che menziona “le
illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, l’architettura e alla
scienza”
Occorre quindi, secondo la prevalente opinione, attribuire rilievo all’obiettivo perseguito
dall’autore, escludendo la tutelabilità di una semplice riproduzione del dato geografico, in difetto
del carattere creativo, e riconoscendo invece la proteggibilità di una rappresentazione più
fantasiosa e/o elaborata del luogo, ravvisabile nelle carte a uso turistico, finalizzate ad orientare i
percorsi del viaggiatore, nelle quali il contributo originale scaturisce dalla combinazione del dato
geografico con ulteriori elementi, ovvero nella discrezionalità dalla scelta degli elementi da
raffigurare e di quelli da ignorare, sia nell’elaborazione di modalità personali e distintive di
rappresentazione dei particolari selezionati.
analogamente (§ 8, pag.30-31 conclusionale), SRT contesta l’identità delle cartine anche per
quanto riguarda quella della provincia di Cuneo.
Tale linea difensiva non può essere accolta, sia in punto di fatto, sia sotto il profilo tecnico.
Il Tribunale ritiene infatti molto significativo che SRT, dopo aver ricevuto le prime contestazioni
stragiudiziali di LAC non si sia affatto difesa negando semplicemente l’addebito, ossia dichiarando
di non aver affatto riprodotto o elaborato le cartine LAC e magari spiegando la genesi del
documento (autoprodotto o acquistato da terzi).
Nella lettera-fax 21.11.2005 (doc.20 bis attrice), definita espressamente nel PS “nota ufficiale di
risposta” alle missive 3.10.2005 e 14.11.2005 di LAC (relative alla cartina di Cuneo), riconosce di
aver utilizzato uno spezzone di piantina stradale “ormai storico” perché inserito nel suo PC da
diversi anni e periodicamente modificato e sostiene di averlo originariamente reperito in una
biblioteca comunale (senza però precisare la fonte precisa);.
In tale lettera SRT non adduce un titolo originario di produzione della cartina, ammette in
sostanza di averla copiata da una fonte imprecisata e non contesta la corrispondenza fra la cartina
LAC e quella da essa trasmessa a Tutto Rally+.
Analogo è il tenore della lettera fax del 4.1.2006 (doc.21 attrice) e della lettera 1.3.2010 (doc.22); in
quest’ultima missiva (rispondendo a contestazioni che riguardavano anche la cartina della
provincia di Torino), SRT ammette espressamente di aver utilizzato cartine stradali recuperate nel
reparto cartografico di una biblioteca comunale e di aver scannerizzato le cartine per poi tracciarvi
le coordinate stradali del percorso di gara.
In altri termini, SRT ha ammesso espressamente di aver copiato ed elaborato delle carte
geografiche da altri create, senza negare espressamente che la carte elaborate fossero quelle di
LAC che se ne doleva: altrimenti sarebbe stato logico e naturale affermare di aver scannerizzato le
cartine del Touring Club o dell’Istituto Geografico Italiano o di chicchessia altro.
Anche sotto il profilo tecnico le risultanze istruttorie non lasciano scampo alle tesi di SRT.
Il C.t.u. geom. Peroglio nella sua ampia e motivata relazione, immune da vizi logici e scientifici,
dopo aver analizzato le cartine geografiche pubblicate sulla rivista Tuttorally+, così come prodotte
in estratto dalla parte attrice quali docc. da 6 bis a 14, ha concluso ritenendo le stesse il frutto di
elaborazione delle carte geografiche prodotte dalla LAC relative alle Province di Torino e Cuneo
per cui è causa e ha provveduto ad evidenziare le modifiche apportate alle carte geografiche di
produzione LAC, con particolare riferimento alle colorazioni (sfumi dei rilievi e dei corsi d’acqua),
ai font di scrittura, alla maglia stradale ed all’inserimento di didascalie.
Il C.t.u. ha chiarito che “… l’elaborazione di una carta a colori, acquisita mediante scansione, può avvenire con
l’impiego di un semplice programma di fotoritocco. Operando cromaticamente in scala di grigio con i contrasti, è
possibile eliminare i “mezzi toni”, ottenendo come resa esclusivamente il tono del nero. Il risultato di questo
procedimento consente di mantenere sull’immagine unicamente i contorni delle strade e dei centri abitati, oltre che le
didascalie e le scritte in quanto contrassegnate in nero, mentre Scompare invece tutto ciò che è raffigurato con colori
più tenui, quali i rilievi montuosi ed i corsi d’acqua.”
Per quel che concerne le cartine della provincia di Torino, nella zona ricompresa fra Frossasco e
Cardè, il C.t.u. ha concluso trattarsi di una elaborazione delle carte LAC di Torino e Cuneo,
scansionate e successivamente elaborate con fotoritocco, in certi casi riproducendo i font di
scrittura della cartina di Cuneo e in altri riscrivendo il nome della località (San Pietro Val Lemina).
Il C.t.u. ha anche esaminato e confutato la varie critiche rivoltegli nelle note di osservazioni ex
art.195 c.p.c. dal C.t.p. di SRT; merita menzione il passaggio con cui il C.t.u. ha ribadito che per
ritoccare le carte geografiche acquisite mediante scansione basta utilizzare un programma di
fotoritocco tipo ADOBE PhotoShop, GIMP, Photofiltre od altri innumerevoli in commercio (o
scaricabili gratuitamente attraverso Internet), il cui uso è piuttosto elementare e non richiede
particolari “conoscenze tecniche cartografiche”.
Tenuto conto di tali convergenti premesse, non merita consenso lo sforzo argomentativo profuso
in comparsa conclusionale da parte di SRT soprattutto con riferimento alla cartina di Torino, per
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Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
§ 12. L’estraneità alle pubblicazioni su Tutto Rally +.
SRT diffusamente argomenta circa la sua totale estraneità alla pubblicazione delle cartine su
TuttoRally+, di cui sarebbe esclusivamente responsabile la Barbero Group.
Nel § 7.2. (pagg.25 e segg. Conclusionale) SRT sostiene che della pubblicazione de3lle cartine sulla
rivista Tutto Rally+ deve rispondere solamente l’editore perché:
l’iniziativa partiva sempre da Barbero che richiedeva ogni volta l’invio del programma e
della mappa del percorso del rally;
SRT non aveva alcuna certezza della successiva menzione del suo rally e della
pubblicazione della cartina sulla rivista e in particolare non riceveva
conferma/assicurazione della pubblicazione;
non sempre la rivista pubblicava il percorso del rally;
Barbero non ha mai chiesto a SRT se le cartine erano oggetto di diritti d’autore altrui e se
SRT possedesse un’autorizzazione al loro uso e pubblicazione;
In sintesi, secondo SRT, la decisione discrezionale di Barbero di pubblicare le cartine al di fuori
della sua sfera di controllo, si pone come causa sopravvenuta, indipendente e autonoma, ex art.
41, comma 2, c.p. della pubblicazione dell'eventuale lesione dei diritti d'autore altrui in cui solo
l'editore può ritenersi responsabile.
SRT aggiunge ancora che la Barbero aveva sostenuto di non aver ricevuto le cartine geografiche
direttamente da SRT ma di averle scaricate in autonomia dal sito Internet.
Ciò innanzitutto non è esatto; è vero che a pagina 10 della comparsa costitutiva Barbero assume
effettivamente di avere scaricato dal sito Internet il materiale, ma tale informazione va collegata
con le indicazioni generali di cui alla pagina 5, laddove essa dichiara che l’apprensione del
materiale informativo dai siti Internet degli organizzatori avveniva da parte sua previa
autorizzazione dei medesimi.
In ogni caso non stupisce che SRT proponga solo incidentalmente la precedente osservazione,
poiché nella sua memoria istruttoria ex art: 183, comma 6, n.2, c.p.c. essa aveva formalmente
dedotto a prova e quindi assunto, nei capi 1 e 2, che personale alle sue dipendenze curava l’invio
del materiale richiesto alla Barbero Editori.
Per giunta tali capitoli di prova non sono stati contestati da Barbero e pertanto sono stati ritenuti
non controversi con l'ordinanza istruttoria del 30.11.2011.
In punto di diritto i rilievi di SRT non sono affatto convincenti.
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evidenziare le incongruenze della ricostruzione peritale, in una prospettiva volta a delineare
l’improbabilità delle operazioni di elaborazione e modifica induttivamente ricostruite dal
Consulente dell’Ufficio.
Così ragionando, la parte convenuta si dimentica, da un lato, di aver ammesso stragiudizialmente
di aver scannerizzato e progressivamente elaborato delle cartine altrui se non proprio quelle LAC,
come sopra ritenuto e motivato), reperite in una biblioteca comunale, dall’altro, e soprattutto che
a fronte di una ricostruzione tecnica motivata e attendibile delle operazioni di elaborazione e
ritocco e modifica da essa eseguite, non ha particolare importanza il comprendere il perché delle
ridette operazioni e anzi dei dettagli di singole operazioni di modifica che possono avere le
motivazioni più svariate, comunque tutte irrilevanti perché praticate abusivamente sul frutto
dell’opera dell’ingegno altrui.
Ancor meno plausibile suona l’argomentazione di SRT, allorché essa giunge, per la prima volta, a
ipotizzare la riproduzione ed elaborazione delle cartine LAC da parte di una casa editrice terza,
addirittura magari con il consenso di LAC: tutto ciò è frutto di una mera e indimostrata illazione,
per giunta smentita e screditata dal fatto che tale tesi è stata introdotta per la prima volta nello
scritto conclusionale e ancor più dal fatto che SRT, a partire dal più lontano scambio di note
ufficiali del 2005, mai ha ritenuto di indicare la diversa fonte dei documenti cartografici a sue mani
e la pubblica biblioteca e la precisa opera a cui avrebbe attinto.
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RG n. 33610/2010
§ 13. L’entità dei danni: danni non patrimoniali.
SRT sostiene, per un verso, che non sono comunque configurabili danni non patrimoniali e, per
l’altro, che gli ipotetici (e denegati) danni patrimoniali risarcibili sono stati quantificati ex adverso in
mala fede, in misura abnorme e secondo criteri errati, irragionevoli e arbitrari.
Si è già accennato alla distinzione fra danno conseguente alla lesione del diritto morale d’autore
(escluso per difetto di legittimazione attiva di LAC) e danno non patrimoniale conseguente alla
violazione del diritto patrimoniale d’autore, che LAC è legittimata a far valere per le ragioni sopra
esposte (cfr § 6).
Tanto premesso, va ricordato che secondo i principi fondamentali in materia, per i quali occorre
far capo alle note sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Corte di cassazione dell’11.11.2008
n.26972-26975, il danno non patrimoniale in caso di violazione del diritto patrimoniale d’autore è
risarcibile a norma dell’art.2059 c.c., a prescindere dalla configurabilità nel comportamento
dell’autore della violazione degli estremi di un fatto di reato (art.171 l.d.a.), incidentalmente
accertato in sede civile, allo scopo di integrare la condizione della previsione legale di risarcibilità
attraverso la “passerella” giuridica di cui all’art.185 c.p. (che, integrando la previsione di cui
all’art.2059 c.c., sancisce in linea generale il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente
alla commissione di un reato, punito dalla legge penale).
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E’ evidente - e neppure negato da SRT - il contributo causale oggettivo da essa posto in essere
alla pubblicazione delle cartine, autorizzando la loro pubblicazione ed anzi, come essa stessa ha
dedotto, trasmettendole alla Barbero.
E’ evidente che si tratta di una conditio sine qua non dell’evento.
E’ del tutto irrilevante – se non semmai nella logica di un riparto interno delle responsabilità, in
questa sede inconferente - quali dei due soggetti che hanno causalmente concorso alla
pubblicazione (ossia Barbero e SRT) abbia assunto l’iniziativa; anche se era Barbero a contattare
l’addetta stampa di SRT e non viceversa (come per vero sembrerebbe più logico alla luce della
distribuzione dell’interesse alla pubblicità dell’iniziativa) le azioni e le condotte dei due soggetti
hanno causalmente concorso a determinare la pubblicazione e l’utilizzo contestato delle cartine.
Poco importa altresì che Barbero non assicurasse la pubblicazione, né la confermasse; ciò è
perfettamente normale visto che si tratta di una pubblicazione gratuita determinata da una
convergenza di interessi dell’organizzatore della manifestazione e dell’editore specializzato del
settore.
Non per questo SRT, che ha realizzato la condotta materiale presupposto della pubblicazione,
non ne deve concorsualmente rispondere.
Ancor meno rileva – almeno per la responsabilità verso LAC - il fatto che Barbero non abbia
verificato la titolarità dei diritti e i poteri di disporne in capo a SRT: SRT non può certo esonerarsi
scaricando tutta la responsabilità sul soggetto da lei stessa indotto in errore, per aver questi
operato senza la necessaria diligenza, quasi a rimproverargli di non averle impedito di commettere
l’illecito, agendo più avvedutamente.
L’invocazione dell’art.41, comma 2, c.p. è fuor di luogo: la decisione discrezionale di pubblicare le
cartine non può dirsi avvenuta al di fuori della sfera del controllo di SRT e tantomeno concausa
sopravvenuta di per sé idonea a determinare l’evento (con la conseguente interruzione giuridica
del nesso causale), visto che SRT ha fornito consapevolmente a Barbero lo strumento per
determinarlo, rappresentandosi e volendo la serie causale in realtà verificatasi. Non rileva quindi il
fatto che Barbero avrebbe potuto decidere di interrompere la serie causale, cosa che non ha fatto;
allo stesso modo risponde del delitto compiuto dall’autore materiale il soggetto che gli abbia
fornito, a quello scopo, l’arma usata per commetterlo, per il solo fatto che la decisione finale di
commettere il delitto è ovviamente appartenuta all’autore materiale della condotta lesiva.
Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
§ 14. La domanda di accertamento incidentale di reato.
LAC con la sua prima memoria ex art.183 c.p.c. ha chiesto di “accertare e dichiarare che la condotta di
Barbero Editori Group S.p.A. e di Sport Rally Team - attraverso la pubblicazione, la riproduzione, la
distribuzione, la comunicazione e messa a disposizione del pubblico, anche on line, a terzi delle opere cartografiche
della provincia di Torino (scala 1:150.000) e di Cuneo (scala 1:1500.000) realizzata da Litografia Artistica
Cartografica S.r.l. - integrano le fattispecie criminose di cui agli artt. 171 e seguenti della legge del 21 aprile 1941
n. 633 per le ragioni descritte nell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.”
SRT ha eccepito trattarsi di domande nuova e inammissibile.
Il Tribunale ritiene che la domanda, palesemente orientata a sostenere la richiesta di risarcimento
del danno non patrimoniale, sia nel nesso consequenziale, sia nella logica argomentativa che la
innerva, costituisca una mera e consentita emendatio, tale da non disorientare l’avversa difesa con
l’apertura di un nuovo tema di indagine.
Tuttavia non sussiste l’interesse ad agire ex art.100 c.p.c. della parte attrice LAC all’accertamento
incidentale della commissione di un fatto di reato da parte di SRT ( quanto al Fallimento valgono
ovviamente le considerazioni di cui al § 1).
L’unica e dichiarata ragione che giustifica la richiesta di accertamento incidentale da parte di LAC
è la configurazione della legittimazione a richiedere in un caso previsto dalla legge (art.2059 c.c. e
185 c.p.) il risarcimento del danno non patrimoniale; come sopra osservato LAC non ha bisogno
di tale accertamento perché in caso di violazione del diritto patrimoniale d’autore il pregiudizio
non patrimoniale è ammissibile per espressa disposizioni di legge che soddisfa il requisito di
espressa previsione legale di cui all’art.2059 c. (ossia l’art.158, comma 3, l.d.a.).
§ 15. La quantificazione dei danni patrimoniali.
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Infatti l’art.158, comma 3, l.d.a. prevede espressamente, così soddisfacendo la condizione di
previsione legale richiesta in via generale dall’art.2059 c.c. il risarcimento del danno non
patrimoniale.
Tanto premesso, ciò non significa che la parte istante possa esonerarsi dalla debita allegazione e
prova anche presuntiva, del danno non patrimoniale: “Il danno non patrimoniale, anche quando sia
determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e
provato: potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e, soprattutto, presuntiva, la quale ultima potrà
costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, anche se soggetta all'onere di
allegazione della parte.”(Cassazione civile, sez. un., 11.11.2008, n. 26972).
Siffatta allegazione nella presente controversia è totalmente mancata.
In atto di citazione (pagina 28) LAC si è limitata a generiche considerazioni sull'ammissibilità del
risarcimento del danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona giuridica, non
connotati da rilevanza economica senza neppure prospettare il pregiudizio concreto alla sua sfera
così rivendicata dal comportamento della controparte, per chiederne in termini automatici e
apodittici una liquidazione percentuale rispetto al danno patrimoniale, priva di ogni concreto
riferimento al pregiudizio patito, opportunamente descritto e identificato.
Anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1 l'attrice non ha integrato le proprie deduzioni
limitandosi a spiegare nel paragrafo 9.2.2., pagina 22, le ragioni della configurabilità incidentale di
un fatto di reato. Solo in comparsa conclusionale (pag.19) e quindi del tutto tardivamente parte
attrice parla di un peggioramento della rappresentazione formale dei dati geografici e di un
pregiudizio all'immagine della società conseguentemente arrecato.
La deduzione è tardiva e comunque inconferente, quantomeno perché un pregiudizio
all’immagine di LAC determinato dal peggioramento della qualità delle cartine presupporrebbe
una indimostrata e neppur dedotta (e anzi radicalmente esclusa) riconducibilità nella pubblica
opinione delle cartine edite da Tutto Rally+ alla società attrice.
In via principale LAC chiede la condanna di SRT “a titolo di risarcimento danni patrimoniali per l’illecita
stampa, pubblicazione, riproduzione, modificazione, distribuzione, comunicazione e messa a disposizione del
pubblico delle opere cartografiche per cui è causa, della somma da liquidarsi pari ad euro 22.352,30
(ventiduemilatrecentocinquantadue/30), ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di
causa, oltre agli interessi pari a quanto stabilito dall’articolo 5 del d.lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, per le ragioni
esposte nel paragrafo 14 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.”
Parte attrice chiede il risarcimento del danno da lucro cessante con riferimento al criterio del
prezzo del consenso (art.158, comma 2, parte terza) secondo il quale il giudice può liquidare tale
danno in via forfettaria, avuto riguardo, quanto meno, all’importo dei diritti che avrebbero dovuto
essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto al titolare l’autorizzazione per
l’utilizzazione.
LAC ha indicato in € 4,80 il prezzo applicato (€ 1,20 al cm quadrato) aumentato per i 4 colori
usati nell’editoria per realizzare la carta, ulteriormente maggiorato di una percentuale del 30% per
il fatto che il consenso di LAC non è stato negoziato (cfr atto di citazione, pagg.26-27; memoria
ex art.183/6 n.1, 18-19, ove viene introdotto un ulteriore elemento di comparazione ai prezzo
praticati da alter case editrici).
SRT (conclusionale, § 11.1) contesta di aver realizzato un profitto per l’utilizzo delle cartine e
quindi ogni riferimento al criterio legale della c.d. “reversione degli utili”.
L’assunto, secondo il Collegio, non è del tutto esatto, poiché, anche se SRT non ha ceduto a terzi
le cartine a titolo oneroso e scopo di lucro, se ne è avvalsa per pubblicizzare o per far
pubblicizzare a terzi le proprie iniziative, ricavando da ciò una oggettiva utilità; tale utilità è
sicuramente insuscettibile di una agevole quantificazione in termini di utili perché è assai difficile
determinare quanta parte dei corrispettivi di iscrizione ai rallies organizzati da SRT sia stata
influenzata, e in che misura, dalla disponibilità delle cartine di cui si discute.
Non è quindi possibile stabilire quali siano gli utili derivanti causalmente dalla violazione del
diritto d’autore (come annota esattamente la difesa di SRT alla pagina 35 della sua conclusionale).
Appare opportuno quindi riferirsi al criterio del prezzo del consenso, del resto proposto da
entrambe le parti.
Al proposito la convenuta SRT propone di riferirsi al prezzo ripetutamente richiesto per iscritto
da LAC nella prodotta corrispondenza (doc. 15 bis , 17 e 19 di parte attrice), sia quanto alle cifre
indicate, sia quanto alle condizioni contrattuali.
Il criterio è del tutto ineccepibile poiché si riferisce a vere e proprie proposte contrattuali
formulate dalla stessa LAC; è quindi inutile scrutinare il mercato dell’editoria, esaminare situazioni
di più o meno dubbia equiparabilità, valutare usi e condizioni standard del settore, in una ipotesi di
scuola in cui si sa perfettamente il compenso richiesto dallo stesso titolare del diritto violato allo
stesso autore della violazione e per giunta si conoscono perfettamente le condizioni da lui
proposte.
In questa controversia si conosce perfettamente l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere
riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto al titolare l’autorizzazione per
l’utilizzazione: l’autore della violazione non ha chiesto l’autorizzazione ma il titolare dei diritti gli
ha dato lo stesso la risposta.
I diritti ammontano a € 309,88=, IVA compresa; sarebbe stata autorizzata la sola pubblicazione
sui giornali di settore, con validità di un anno, solo per il percorso del rally e solo a favore di SRT.
Inoltre nelle lettere di cui ai citati docc.15 bis, 17 e 19 vien detto chiaramente che queste erano le
condizioni praticate da LAC a tutti gli organizzatori di gare rallistiche.
Parte convenuta (pag.39-40 della sua conclusionale) propone un proprio conteggio che porta a un
totale di € 2.324,07=.
A tanto si perviene:
previa deduzione dell’IVA, il che comporta un prezzo annuo di € 258,23= ed è corretto
visto che si discute di un compenso risarcitorio e non più di un corrispettivo e che
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Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
l’imposta sul valore aggiunto per la società commerciale attrice, tenuta ex lege a riversarla
all’Erario, è evidentemente un fattore neutro;
considerando nove autorizzazioni annuali;
considerando irrilevante il criterio delle quattro cromie, sia perché la pubblicazione è
avvenuta in bianco e nero, sia perché non considerato nelle proposte LAC;
confutando la linea difensiva avversaria basata sul valore meramente indicativo dei
corrispettivi indicati nella corrispondenza citata (che conteneva vere e proprie proposte
commerciali!);
stigmatizzando la levitazione del 700% del solo costo dei diritti effettuata da LAC.
L’importo va peraltro ridotto, tenuto conto dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione
(quanto alle pubblicazioni della cartina di Cuneo pubblicata su TuttoRally+ di settembre 2003 e
della cartina di Torino pubblicata sul numero di ottobre 2004); le autorizzazioni da considerare
sarebbero state quindi solo sette e il compenso complessivo di € 1.807,61=.
Tale importo va aumentato a € 2.350,00= applicando una maggiorazione del 30% (che porterebbe
a un totale di € 2.349,89), secondo la giurisprudenza di questa sezione, fondata sul carattere illecito
della condotta e sull’esigenza di evitare la parificazione del violatore al leale acquirente del diritto,
normativamente legittimata dall’uso nell’art.158, comma 2, l.d.a. all’avverbio “quantomeno”.
Il Tribunale ritiene che possa essere riconosciuto alla parte attrice un ulteriore aumento del 30%
(percentuale indicata da parte attrice) con riferimento alla pubblicazione in forma modificata della
cartina di Torino, accertata dal C.t.u. (diversamente da quanto argomentato da parte SRT) per due
volte (la prima è infatti prescritta).
Ciò corrisponde a ulteriori € 671,00= per un totale di € 3.021,00=.
Il Tribunale ritiene corretto aggiungere a tale importo la somma di € 1.000,00= per la
pubblicazione sul sito SRT della cartina di Cuneo, tenuto conto delle tariffe SIAE (pag.32)
prodotte da parte convenuta (circa 300 € all’anno), poiché la pubblicazione è avvenuta dal
settembre 2008 al dicembre 2010, con l’ulteriore maggiorazione “punitiva”.
Le proposte LAC si riferivano infatti solo alla pubblicazioni sui giornali del settore.
Il totale assomma a € 4.021,00=.
Il debito (risarcitorio) è di valore e va conseguentemente rivalutato secondo la variazione degli
indici Istat FOI intervenuti dalla data intermedia del periodo delle pubblicazioni rilevanti 20052010) e corredato degli interessi moratori equitativamente liquidati nella misura media del 2%,
applicati, anno per anno, sull’importo progressivamente rivalutato (cfr Cass.SS.UU 1712/1995).
Il relativo calcolo eseguito con lo strumento informatico in dotazione porta a un totale ad oggi di
€ 4.989,39= su cui decorrono dalla data della presente sentenza gli interessi legali.
E’ del tutto inconferente la richiesta degli interessi commerciali di cui al d.lgs.231 del 2002, che
non sono applicabili sui crediti di carattere risarcitorio.
§ 16. Il danno emergente.
Non può essere accolta la richiesta attorea di liquidazione anche di un danno emergente, quanto
alle spese sostenute da LAC per attività promozionali (pag.25 citazione) non meglio precisate,
dedotte in modo del tutto generico, sprovviste di prova e soprattutto prive di ogni apprezzabile
riferimento causale alla presente vicenda.
§ 17. La domanda subordinata di LAC.
LAC chiede in via subordinata e nel merito “accertati gli illeciti, descritti nei paragrafi 12 e 13 del presente
Atto di citazione, contestati a Barbero Editori Group S.p.A. e a Sport Rally Team condannare entrambe al
pagamento della somma di euro 45.704,62 (quarantacinquemilasettecentoquattro/62) così come prospettata nel
paragrafo 14, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con interessi pari a
quanto stabilito dall’articolo 5 del d.lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231”.
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Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013
RG n. 33610/2010
§ 18. L’aggravamento del danno.
SRT ha inoltre sostenuto che non sarebbero, in ogni caso, risarcibili ex art. 1227/2 c.c. i danni che
LAC avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli
strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, e, pertanto, tutti i danni derivanti dalle pubblicazioni
a partire da settembre 2004.
SRT censura il mancato ricorso di LAC alla tutela giurisdizionale per tutti gli anni intercorsi dal
2004 al 2010, invocando contro l’orientamento della Suprema Corte, il disposto dell’art.30,
comma 3, del codice del processo amministrativo (d.lgs.104/2010) e la giurisprudenza più recente
del Consiglio di Stato (Adunanza plenaria n.3 del 23.3.2011; Sez.V° 6296/2011), secondo la quale
il citato art.30 sarebbe meramente ricognitivo di una regola immanente nll’art.1227, comma 2 c.c.,
evolutivamente interpretata secondo le coordinate costituzionali che estendono il dovere di
solidarietà e buona fede ex art.2 Cost. anche alle scelte processuali.
Questo Tribunale dubita fortemente della sostenibilità del ragionamento proposto da parte
convenuta e soprattutto dell’ammissibilità dell’esportazione nell’ambito dell’ordinaria
responsabilità civile da fatto illecito della regola speciale dettata per il processo amministrativo e il
risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi.
Richiama al proposito la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale “L'obbligo di
diligenza gravante sul creditore, che rappresenta espressione del più generale dovere di correttezza nei rapporti fra gli
obbligati, tendendo a circoscrivere il danno derivante dall'altrui inadempimento entro i limiti che rappresentino una
diretta conseguenza dell'altrui colpa, non comprende anche l'obbligo di esplicare una straordinaria o gravosa
attività, nella forma di un "facere" non corrispondente all'id quod plerumque accidit. Il comportamento operoso
richiesto al creditore, improntato all'ordinaria diligenza, non ricomprendere, per sua stessa definizione, attività tali
da comportare sacrifici, esborsi, o assunzione di rischi, quale può essere l'esperimento di un'azione giudiziaria, sia
essa di cognizione o esecutiva, che rappresenta esplicazione di una mera facoltà, dall'esito non certo. Pertanto, il
creditore non è tenuto a citare in giudizio il debitore per evitare che l'inadempimento si aggrav).(Cassazione civile,
sez. I, 5.5.2010, n. 1089).
Non pare sostenibile che l’obbligo di cooperazione e solidarietà gravante sul soggetto
danneggiato, possa estendersi, sulla base delle indicazioni giurisprudenziali provenienti dalla Corte
Suprema in materia di modalità abnormi di utilizzo del potere di azione giurisdizionale,
configurabili come abuso del processo, sino a configurare un vero e proprio onere di
proposizione dell’azione giudiziaria, sì da sanzionare indirettamente e la mancata reazione
giurisdizionale. Ciò a maggior ragione nelle ipotesi in cui il danneggiato, lungi dal restare inerte e
silente, abbia manifestato chiaramente in sede stragiudiziale la propria ferma opposizione al fatto,
illecito altrui.
Cionondimeno la questione è irrilevante nella fattispecie, tenuto conto delle modalità adottate per
la liquidazione del danno, basate sull’elaborazione di una equa royalty calcolata su proposte
commerciali inter partes e del costante e netto rifiuto opposto da SRT alle chiare richieste di LAC.
§ 19. L’azione di arricchimento sine causa.
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SRT nel § 11.3, pagg.45 e segg. della sua conclusionale stigmatizza efficacemente tale richiesta per
vero scarsamente comprensibile tanto nella sua genesi logica quanto nel suo approdo aritmetico.
Sembra infatti che LAC chieda con la domanda subordinata il risarcimento dei danni tutti chiesti
in via principale alla Barbero e alla stessa SRT.
Ciò ovviamente è assurdo perché per le ragioni sopra esposte SRT risponde già, a titolo di
concorso, nell’illecito della pubblicazione delle cartine su Tutto Rally+ edita dalla Barbero, e
quindi solidalmente dei danni derivati che non possono esserle addebitati due volte, per giunta
nella misura infondata sopra esaminata e confutata.
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L’azione subordinata di arricchimento senza causa verso SRT non è stata riproposta nelle
conclusioni definitive e va ritenuta pertanto abbandonata e rinunziata oltre che assorbita dal sia
pur limitato accoglimento della domanda principale.
§ 20. La domanda di manleva di Barbero Editori Group.
La domanda di manleva di Barbero Editori Group nei confronti di SRT non è stata riproposta dal
Fallimento Point all’atto della costituzione e della successiva precisazione delle conclusioni; in
ogni caso sarebbe comunque assorbita dall’accoglimento dell’eccezione di improcedibilità (§ 1).
§ 22. La richiesta di pubblicazione della sentenza.
Parte attrice chiede inoltre di disporre la pubblicazione della sentenza di condanna su almeno 3
quotidiani, edizione nazionale, su due colonne, a caratteri doppi del normale, entro trenta giorni
dal deposito della sentenza, a cura e spese di Barbero Editori Group S.p.A. (anche in questo caso
emendato con il riferimento alla Curatela) e di Sport Rally Team, con la facoltà, trascorso
inutilmente tale termine, che vi provveda Litografia Artistica Cartografica S.r.l. con diritto di
ripetere le spese dalle parti convenute come prevede l’articolo 166 l.d.a.
La pronuncia può essere emessa nei soli confronti di SRT per le ragioni esposte nel § 1
(trattandosi comunque di un onere economico imposto alla massa fallimentare).
La domanda risulta formulata in misura palesemente eccessiva sotto il profilo quantitativo in
rapporto alle dimensioni dell’illecito accertato e alle sue conseguenze; misura congrua e adeguata
alle finalità riparatorie da perseguire, a parere del Collegio, appare la pubblicazione su di una
rivista specializzata del settore rallystico, con le modalità richieste.
§ 23. Le spese processuali.
Parte attrice dovrà rifondere le spese, sia pur limitatamente alla fase di riassunzione, a parte
convenuta Fallimento Point, contro la quale ha coltivato le proprie domande, senza desistervi
dopo averne appreso le difese, peraltro neppur contrastandole negli scritti finali, nell’importo di €
4.600,00= per compensi professionali ex art.9 d.l.24.1.2012 n.1 e d.m.140/2012 (di cui €
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§ 21. La domanda inibitoria.
Parte attrice ha chiesto domanda inibitoria sia verso Barbero Editori Group sia verso la SRT.
Anche in questo caso le conclusioni precisate contengono il riferimento soggettivo della Berbero
Editori Group e solo in comparsa conclusionale parte attrice le ha emendato con il riferimento al
Fallimento.
Non sussiste comunque un apprezzabile rischio che la Curatela fallimentare reiteri le condotte
lamentate, in difetto di attività di impresa in atto.
Per quanto concerne SRT, anche se pacificamente SRT ha cessato la pubblicazione delle cartine
dal 2010, l’interesse all’emanazione dell’inibitoria sussiste e perdura:
sia perché il comando sanzionatorio inerisce e completa la stessa dichiarazione di illiceità
della condotta,
sia perché SRT non ha affatto dichiarato e assicurato di aver intenzione di astenersi da
comportamenti illeciti in futuro (e tanto meno lo ha fatto in modo persuasivo e
tranquillizzante),
sia e soprattutto perché le modalità in cui si è concretata la violazione dei diritti di LAC
(ossia nonostante i ripetuti avvertimenti e richieste dell’attrice) indurrebbero comunque a
dubitare di un’assicurazione in tal senso.
Pertanto, ai sensi dell’art.163 l.d.a., deve essere emessa la richiesta inibitoria nei confronti di Sport
Rally Team di ogni ulteriore stampa, pubblicazione, riproduzione e distribuzione delle opere
cartografiche di Litografia Artistica Cartografica S.r.l. e correlativamente deve essere imposta la
penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza.
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1.000,00= per la fase di studio, € 600,00= per la fase introduttiva, e € 3.000,00= per la fase
decisoria) oltre accessori fiscali e previdenziali di legge sulle quote imponibili.
Invece per quanto riguarda il rapporto processuale fra LAC e SRT la soccombenza parziale grava
sulla parte convenuta.
Occorre tuttavia tener conto ex art.92 c.p.c., di una serie di convergenti fattori che giustificano
una prevalente compensazione:
limitato accoglimento della domanda attrice,
parziale accoglimento dell’eccezione di prescrizione,
contraddittoria quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante sulla base di
parametri fortemente contrastanti con le richieste stragiudiziali (e conseguente infrazione
del divieto di venire contra factum proprium),
rigetto della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali,
difetto di legittimazione attiva di parte attrice a far valere il diritto morale d’autore,
palese contraddittorietà della domanda subordinata,
richiesta di interessi commerciali al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Ritiene pertanto il Tribunale di compensare nella misura del 75% le spese processuali sostenute,
complessivamente liquidate, nell’importo di € 9.382,00=, di cui € 382,00= per esposti e €
9.000,00= per compensi professionali ex art.9 d.l.24.1.2012 n.1 e d.m.140/2012 con riferimento al
valore indeterminabile (€ 2.400,00= per la fase di studio, € 1.200,00= per la fase introduttiva, €
2.400,00= per la fase istruttoria e € 3.000,00= per la fase decisoria), e quindi € 2.345,50=, oltre
accessori fiscali e previdenziali di legge sulle quote imponibili.
L’onere della c.t.u. del geom. Peroglio, così come liquidato con il decreto in atti, va posto in via
definitiva, nei soli rapporti fra le parti e senza pregiudizio per le ragioni del C.t.u. rivenienti dal
citato decreto, a carico esclusivo di SRT, poiché la consulenza tecnica si è resa necessaria per
superare le contestazioni circa la sussistenza oggettiva della riconducibilità delle cartine pubblicate
a quelle dell’attrice.
Il Tribunale di Torino – Sezione specializzata in materia di Impresa
definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
1. accerta e dichiara che le carte stradali della provincia di Cuneo (scala 1:150.000) e della
provincia di Torino (scala 1:150.000) realizzate da Litografia Artistica Cartografica S.r.l.
sono opere cartografiche riconducibili alla disciplina contenuta nella legge del 21 aprile
1941 n. 633.;
2. dichiara improcedibili le domande tutte rivolte da Litografia Artistica Cartografica S.r.l.
nei confronti del Fallimento Point s.r.l., già Barbero Editori Group S.p.A.;
3. dichiara il difetto di legittimazione attiva di Litografia Artistica Cartografica S.r.l. a far
valere il diritto morale d’autore sulle opere cartografiche della provincia di Cuneo (scala
1:150.000) e della provincia di Torino (scala 1:150.000)
4. accerta e dichiara che Sport Rally Team è responsabile della stampa, pubblicazione,
riproduzione, distribuzione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico non
autorizzata delle opere cartografiche della provincia di Cuneo (scala 1:150.000) e della
provincia di Torino (scala 1:150.000) realizzate da Litografia Artistica Cartografica S.r.l.
nonché della loro alterazione e modifica non autorizzata, e pertanto di violazione dei
diritti d'autore patrimoniali di Litografia Artistica Cartografica S.r.l.;
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5. dichiara inammissibile per difetto di interesse la domanda dell’attrice di accertamento
della violazione delle fattispecie criminose di cui agli artt. 171 e seguenti della legge del 21
aprile 1941 n. 633;
6. dichiara tenuta e condanna Sport Rally Team, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, al pagamento a favore di Litografia Artistica Cartografica S.r.l., a titolo di
risarcimento danni patrimoniali della somma di € 4.989,39= con gli interessi legali dalla
data della presente sentenza al saldo effettivo;
7. inibisce a Sport Rally Team in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni
ulteriore stampa, pubblicazione, riproduzione e distribuzione delle opere cartografiche di
Litografia Artistica Cartografica S.r.l. fissando la penale di € 150,00= per ogni giorno di
ritardo nell’esecuzione degli ordini contenuti nella presente sentenza;
8. dispone la pubblicazione della sentenza di condanna su di una rivista del settore
rallystico, su due colonne, a caratteri doppi del normale, entro trenta giorni dal deposito
della sentenza, a cura e spese di Sport Rally Team, con la facoltà, trascorso inutilmente tale
termine, che vi provveda Litografia Artistica Cartografica S.r.l. con diritto di ripetere le
spese da Sport Rally Team ex art.166 della legge del 21 aprile 1941 n. 633;
9. dichiara tenuta e condanna LAC – Litografia Artistica Cartografica s.r.l., in persona del
rapp.te pro tempore, a pagare al Fallimento Point s.p.a. in liquidazione della somma di €
4.600,00= a titolo di rifusione delle spese processuali;
10. dichiara tenuta e condanna Sport Rally Team, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore a pagare a LAC – Litografia Artistica Cartografica s.r.l. della somma di €
2.345,50= a titolo di rifusione di ¼ delle spese processuali, per il resto compensate;
11. pone l’onere della c.t.u. del geom. Peroglio, così come liquidato con il decreto in atti, in
via definitiva, nei soli rapporti fra le parti e senza pregiudizio per le ragioni del C.t.u.
rivenienti dal citato decreto, a carico esclusivo di Sport Rally Team.
Il Presidente relatore e estensore
dott.Umberto Scotti.
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Così deciso in Torino il 17 maggio 2013 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in
materia di impresa del Tribunale di Torino, nella composizione pREvista per la camera di
consiglio del 10 maggio 2013