Sentenza n. 11309/2014 pubbl. il 26/09/2014 RG n. 7209/2012 N. R.G. 7209/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELENA RIVA CRUGNOLA dott. ANGELO MAMBRIANI dott. ALESSANDRA DAL MORO Presidente relatore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7209/2012 promossa da: FINANCE ROMA PARTECIPAZIONI SPA (C.F. 09389461006), con il patrocinio degli avvocati PAOLO NODARI, GIULIANO VECCHIONE (VCCGLN60C29B565M), GIUSEPPE UNDARI (NDRGPP76B20C286H), elettivamente domiciliata in PIAZZETTA GUASTALLA 11 MILANO, presso i difensori; ATTRICE contro RENATO KOBAU (C.F. KBORTG52L29F205M), con il patrocinio degli avvocati SALVATORE TRIFIRO' e JACOPO MORETTI, elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA, 32 20122 MILANO presso i difensori; CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come segue: per l'attrice: "FINANCE ROMA PARTECIPAZIONI S.p.A., richiamati gli atti di causa, la citazione, le proprie memorie e i documenti prodotti, contestato quanto dedotto, eccepito, dispiegato da Controparte con i suoi atti e con la sua affastellata produzione di documenti, contestato quanto ex adverso travisato, precisa le proprie conclusioni nel merito piaccia all’ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, disattesi ogni contraria domanda, eccezione, istanza, assunto o conclusione, accertata e dichiarata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2395 cod. civ. la responsabilità del convenuto dott. Renato Kobau per i fatti di cui è causa, per l’effetto condannare il convenuto dott. Renato Kobau a risarcire a Finance Roma Partecipazioni spa tutti i danni arrecatile pagina 1 di 9 http://bit.ly/13A8zHT Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sentenza n. 11309/2014 pubbl. il 26/09/2014 RG n. 7209/2012 conseguenti alla antigiuridica condotta dello stesso, allo stato quantificabili nell’importo quanto meno pari all’ammontare dell’ulteriore investimento di 600 mila euro effettuato dall’esponente per partecipare all’aumento del capitale di Finance Leasing spa dell’8.6.2010, oltre, per i danni in itinere, alla maggiore somma della quale si richiede la quantificazione in via equitativa da parte del Tribunale, oltre in ogni caso ad interessi e rivalutazione a far tempo dalla data di produzione del danno; ammettere, per quanto possa occorrere, i capitoli di prova dedotti dall’attrice nella memoria ex art. 183, 6° co. n.2 c.p.c.; confermare il provvedimento in data 11 marzo 2013 con il quale l’Ill.mo G.I. ha respinto le istanze istruttorie del convenuto; non ammettere i capitoli ex adverso dedotti in quanto viziati sotto gli eccepiti diversi profili, inammissibili, non attinenti al thema decidendum, smentiti per tabulas, irrilevanti; e, nel denegato e non creduto caso di ammissione, ammettere i capitoli dedotti dall’attrice a prova contraria nella memoria ex art. 183, 6° co. n. 3 c.p.c.; quanto alle spese con istanza ex art. 96, 1° co. c.p.c., ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, rimborso del contributo unificato di euro 1.466,00, e delle altre spese, anche generali in misura del 12,50%, cassa e iva, e con condanna ex art. 96, ult.co. c.p.c.. Con ogni riserva." per il convenuto: "Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), così giudicare: Nel merito: respingere tutte le domande formulate da Finance Roma Partecipazioni S.p.A. nei confronti del dott. Renato Kobau in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in atti. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria, si richiamano, in quanto occorrer possa, tutte le istanze ed eccezioni dedotte nella comparsa di costituzione e risposta, nonché nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositate in corso di causa." pagina http://bit.ly/13A8zHT 2 di 9 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce in via istruttoria Sentenza n. 11309/2014 pubbl. il 26/09/2014 RG n. 7209/2012 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L'attrice FINANCE ROMA PARTECIPAZIONI SPA (d'ora in avanti anche solo FROMA) ha svolto, o quale socia di FINANCE LEASING SPA (d'ora in avanti anche solo FLEASING), approvato il 17.3.2010 dall'assemblea dei soci di FLEASING il bilancio al 31.12.2009 nonchè la riduzione del capitale per perdite da euro 4.760.000,00 a euro 2.631.070,00 con contestuale riaumento del capitale ad euro 4.760.000,00 e rimasto non sottoscritto tale aumento, il KOBAU aveva convocato ulteriore assemblea straordinaria per l'8.6.2010 predisponendo situazione patrimoniale al 31.3.2010; nelle more il KOBAU, o in un incontro del 2.5.2010 con l’arch. MASSIMO PAGANINI (legale rappresentante di FROMA) e l’ing. MARCO SION RACCAH (socio e consigliere di FROMA), aveva poi rappresentato la situazione di FLEASING "in modo del tutto rassicurante", come quella di una società "sana" e priva di insoluti, in particolare precisando che "ove fosse stato sottoscritto e versato un aumento di capitale di almeno 4 milioni di euro, la società avrebbe raggiunto il break even entro 12 mesi dal completamento dell'esecuzione dell'aumento di capitale e che dunque si trattava di un investimento redditizio", così inducendo l'attrice a sottoscrivere per euro 600.000,00 l'aumento di capitale poi deliberato dall'assemblea l'8.6.2010 (cfr. citazione pagg. 2/7), mentre invece emergeva -nel corso del 2011- una situazione di sostanziale insolvenza di FLEASING già nota al KOBAU fin dal 2009 e da costui sottaciuta agli altri soci, situazione derivante in particolare: o dalle vicende del contratto di leasing relativo all'imbarcazione SARNICO 60', i canoni relativi al quale non erano stati pagati da tempo (mentre il natante risultava addirittura introvabile) dall'originario utilizzatore, la società IBS (prima spa e poi srl, dichiarata fallita il 12.4.2011) così come dal subentrante, la società ESEDRA, con complessiva esposizione di FLEASING, nel novembre 2010, per euro 1.400.000,00; o dalle vicende del contratto di leasing relativo all'imbarcazione SOLARIA, i canoni relativi al quale non erano stati pagati per euro 1.426.237,72 dall'utilizzatore, la società CC PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI & IMMOBILIARI SRL, mentre il natante risultava fermo presso i cantieri di Costa Smeralda, anch'essi creditori dell'utilizzatore, e in alcun modo rappresentata nel bilancio al 31.12.2009 e nella situazione patrimoniale al 31.3.2010, entrambi non recanti alcun fondo rischi, appostato per euro 870.000,00 solo nel progetto di bilancio al 31.12.2010, redatto dagli amministratori succeduti al KOBAU (cfr. citazione pagg. 7/18); chiedendo quindi la condanna del KOBAU al risarcimento del danno subito, pari senz'altro all'investimento effettuato, quale socia di FLEASING, in sede di aumento di capitale per euro 600.000,00, nonchè ai maggiori esborsi necessari per far fronte alla liquidazione della partecipata in modo da evitare strascichi pregiudizievoli per i soci. Il convenuto KOBAU ha contrastato la domanda avversaria riconducendola ad iniziative strumentali degli altri soci di FLEASING volte ad estrometterlo dall'incarico gestorio in FLEASING ed illustrando: pagina http://bit.ly/13A8zHT 3 di 9 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce azione risarcitoria ex art.2395 cc nei confronti del dr. RENATO KOBAU, già amministratore delegato di FLEASING nonchè socio della stessa, illustrando che: Sentenza n. 11309/2014 pubbl. il 26/09/2014 RG n. 7209/2012 la piena conoscenza (cfr. comparsa, pagg. 4/6) della situazione di FLEASING in capo al RACCAH ed al PAGANINI, o il primo ricoprente fin dalla costituzione della società la carica di consigliere di FLEASING, piena conoscenza in particolare denotata dall'andamento dei cda dell'11.11.2008, del 27.11.2009 e del 29.1.2010 (docc. 35, 36, 37), dal tenore delle comunicazioni del 23.11.2009 indirizzate ad entrambi (doc.40) così come dell'assemblea del 17.3.2009 (doc.32) e delle comunicazioni del marzo 2010 e del 28.4.2010 indirizzate al RACCAH (doc. 38, 42); la ricorrenza di patto parasociale (cfr. comparsa, pagg. 6/8) stipulato tra gli azionisti di FLEASING (con la sola eccezione di esso KOBAU) al momento della costituzione della società ed avente ad oggetto l'impegno “a sottoscrivere ogni eventuale aumento di capitale sociale che fosse proposto dall’organo amministrativo”, impegno poi non adempiuto in occasione dell'aumento deliberato nell'assemblea del marzo 2010; il carattere meramente interlocutorio dell'incontro del 2.5.2010 (cfr. comparsa, pagg. 8/9), cui si pervenne dopo che lo stesso RACCAH aveva affermato di confidare "in un buon esito dell'aumento di capitale" e manifestato la disponibilità di FROMA a partecipare all'aumento (docc. 46 e 47); la natura pretestuosa degli addebiti concernenti le omissioni informative relative in particolare: o alle vicende dei rapporti con IBS (cfr. comparsa, pagg. 11/13), società conosciuta nel settore e caratterizzata da fatturati intorno ai 40 milioni di euro, l'affidamento alla quale per due milioni di euro, sotto forma di plafond rotativo senza scadenza, era stato approvato dal Comitato rischi di FLEASING e ratificato dal cda con la partecipazione del RACCAH, senza che poi, in particolare, l'andamento del contratto relativo alla imbarcazione SARNICO '60 stipulato il 7.8.2008 avesse presentato, fino al subentro di ESEDRA, anomalie, essendosi solo provveduto ad una rimodulazione del contratto secondo la prassi aziendale, dopo che comunque IBS aveva provveduto, nel 2009 e nel 2010, al pagamento di euro 376.902,35 "a titolo di anticipo, canoni, interessi e spese" (doc.62), in ogni caso non essendo poi egli KOBAU stato a conoscenza, nel maggio 2010, di una specifica situazione di crisi di IBS; o alle vicende dei rapporti con ESEDRA (cfr. comparsa, pagg. 13/14), il cui subentro nel contratto stipulato con IBS, era stato concertato in sede di cda (docc. 63 a 68) e aveva comportato anche il rilascio di garanzie specifiche, solo nel mese di ottobre 2010 essendo poi emerso l'inadempimento di ESEDRA per due soli canoni per euro 28,938,70, con tempestiva adozione da parte di esso KOBAU delle iniziative di recupero e con iscrizione della posizione debitoria di ESEDRA nelle Informazioni sullo stato patrimoniale al 30.9.2010 alla voce Crediti verso la clientela (docc. 79.1, 79.2), posizione ampiamente discussa nella riunione del cda del 28.10.2010; pagina http://bit.ly/13A8zHT 4 di 9 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce o il secondo, quale a.u. della socia FROMA (a sua volta partecipata dalla spa VILLA RUFFO, il cui capitale è riferibile alla famiglia dello stesso PAGANINI), presente a tutte le assemblee di FLEASING nonchè a numerose riunioni del cda della stessa, Sentenza n. 11309/2014 pubbl. il 26/09/2014 RG n. 7209/2012 o al mancato appostamento di fondo rischi nei documenti contabili relativi al 2009, in realtà nel bilancio al 31.12.2009 essendo appostato un fondo generico "per fronteggiare eventuali perdite su crediti" per euro 304.000,00 (cfr. comparsa, pagg. 14/15); la conoscenza, in ogni caso, degli insoluti in discussione in capo al RACCAH ed al PAGANINI quantomeno alla data del 24.11.2010 (doc.84), nella quale la partecipazione di FROMA all'aumento di capitale di FLEASING non si era ancora consolidata, avendo la socia FROMA solo eseguito un versamento a titolo di "finanziamento di scopo fruttifero" e ben potendo quindi chiederne la restituzione senza procedere alla formale sottoscrizione dell'aumento di capitale (cfr. comparsa, pagg. 16/17); ed eccependo (cfr. comparsa, pagg. 19/22) poi la carenza dei presupposti dell’azione ex art. 2395 cc in termini di: danno patrimoniale diretto in capo a FROMA; condotta decettiva addebitabile all'organo gestorio; nesso causale tra la condotta addebitata al KOBAU (asserita falsa rappresentazione della situazione aziendale) e la decisione di FROMA di partecipazione all'aumento di capitale di FLEASING. Nelle memorie depositate ex art.183 cpc sesto comma le difese hanno ribadito le loro posizioni, in particolare: l'attrice (cfr. prima memoria) puntualizzando il ruolo centrale del KOBAU in FLEASING e la ricorrenza, "nel momento nel quale si negoziava l'(eventuale) aumento di capitale, cioè tra fine marzo e l'assemblea dell'8 giugno" di un arretrato IBS "ricompreso tra i 250 e i 310 mila euro (considerando, quale riferimento temporale, il mese di aprile 2010 o, rispettivamente, quello di giugno 2010) ai quali vanno aggiunti gli arretrati di pagamento di CC PARTECIPAZIONI per circa 138 mila euro", esposizioni in alcun modo comunicate dal KOBAU al cda e accompagnate da una rischiosa e rilevante esposizione sui due contratti assommante ad oltre 2,1 milioni di euro; ancora l'attrice (cfr. terza memoria) specificando che il proprio danno diretto, conseguente alla violazione dei doveri informativi gravanti sul convenuto in ragione del suo ruolo gestorio, corrisponde alla perdita dell'intero investimento di euro 600.000,00, perdita da ritenersi consolidata a seguito della approvazione, il 12.7.2012, del bilancio al 31.12.2011 e della situazione al 30.4.2012 certificanti la perdita del capitale sociale di FLEASING; entrambe le parti deducendo poi prove orali, sulle quali il g.i. ha così provveduto con ordinanza dell'11.3.2013: "ritenuta, allo stato, la causa matura per la decisione, senza necessità di ammissione delle prove orali dedotte da entrambe le parti, trattandosi di capitoli che non appaiono dirimenti rispetto alla dimostrazione di fatti costitutivi di azione di responsabilità prospettata ex art.2395 cc, fatti costitutivi come tali riconducibili alla sola violazione dei doveri del KOBAU quale amministratore della spa FINANCE LEASING e in particolare alla non fedele e incompleta rappresentazione della situazione della società nei documenti contabili." pagina http://bit.ly/13A8zHT 5 di 9 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce o alle vicende dei rapporti con la srl CC PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI & IMMOBILIARI (cfr. comparsa, pagg. 15/16), il contratto di leasing con la quale era stato deliberato il 5.7.2007 dal cda, trattandosi di operazione condotta in pool con LOCAT SPA e determinante una esposizione al 15.12.2009 per soli euro 124.623,60, poi ridottasi nel maggio 2010 a soli euro 51.054,06 (docc. 81.1, 81.4); Sentenza n. 11309/2014 pubbl. il 26/09/2014 RG n. 7209/2012 All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali, nelle quali le parti hanno ribadito le loro posizioni, in particolare: recante fondo rischi per soli euro 304.000,00 e riferito alla sola operazione ADORKEM (e di fatto poi interamente utilizzato a copertura della relativa esposizione nel bilancio 2010) e indicante come pari a 0 le voci relative a crediti dubbi, sofferenze, incagli, crediti in corso di ristrutturazione, crediti ristrutturati (cfr. doc.25, pag. 5 comparsa conclusionale attrice) contrariamente alle reali risultanze relative in particolare alla insolvenza IBS (doc.81.1 convenuto) sia al tenore dei documenti contabili cd. budgets pre-aumento illustrati dal KOBAU nel corso dell'incontro del 2.5.2010 e redatti da LUIGI PETRAGLIA, direttore amministrativo di FLEASING operante in diretta collaborazione con il KOBAU (cfr. docc. 51 a 54 attrice, pag.16/17 replica conclusionale attrice); il convenuto negando l'inattendibilità del bilancio al 31.2.2009 sulla scorta della effettiva situazione dei rapporti con i debitori IBS e ESEDRA, nonchè richiamando le complessive non tranquillanti risultanze relative alla situazione della società ben note al RACCAH ed al PAGANINI (doc. 35, 36, 37, 50) e le plurime valutazioni in tema di necessità di aumento di capitale provenienti da diverse fonti; reputa il Tribunale che la domanda dell'attrice non possa essere accolta. Al riguardo va premesso che con tale domanda, espressamente enunciata dall'attrice come svolta ex art.2395 cc e in tal senso illustrata in particolare nelle difese conclusionali, FROMA ha chiesto, quale socia di FLEASING partecipante alla sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato l'8.6.2010, il risarcimento del c.d. danno da investimento disinformato, rifacendosi all'orientamento già seguito da questo Tribunale in vari precedenti 1, orientamento: secondo il quale l'acquirente di partecipazioni sociali (così come il sottoscrittore di aumento di capitale sociale) può promuovere azione risarcitoria ex art.2395 cc nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società le cui partecipazioni sono state oggetto dell'acquisto (o il cui aumento di capitale è stato sottoscritto), quali responsabili della redazione di documenti contabili inattendibili e come tali influenzanti in senso decettivo (quanto al valore delle partecipazioni) la decisione appunto di acquistare la partecipazione (o di sottoscrivere l'aumento), poi risultata di entità non corrispondente alle risultanze contabili con conseguente danno pari al prezzo sborsato per una partecipazione di minore (o di nessun) valore, e al quale può farsi qui rinvio, risultando del tutto condivisibile, onde superare le argomentazioni del convenuto relative alla non configurabilità di danno diretto in capo all'attrice. Ciò posto in linea generale quanto alla riconducibilità della pretesa risarcitoria dell'attrice alla disciplina ex art.2395 cc, va poi precisato che, dato tale inquadramento della domanda, il fatto costitutivo della pretesa di FROMA può essere rappresentato, come già sottolineato dal g.i., dalla sola violazione da parte del KOBAU dei doveri su di lui gravanti quale amministratore di FLEASING, in particolare quanto alla redazione di documenti contabili attendibili, apparendo invece irrilevanti condotte del convenuto non direttamente connesse al suo ruolo gestorio, quali quelle inerenti alla sua 1 Tribunale Milano sentenza 21.10.1999, in Giur. It. 2000, I, 554; Tribunale Milano sentenza 3.10.2013 n.12211/2013 pubblicata il 3.10.2013 nel proc. n.33909/2010, quest'ultima consultabile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it. pagina http://bit.ly/13A8zHT 6 di 9 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce l'attrice ribadendo la violazione da parte del KOBAU del dovere di redazione di documenti contabili attendibili, in riferimento sia al tenore del bilancio al 31.12.2009, Sentenza n. 11309/2014 pubbl. il 26/09/2014 RG n. 7209/2012 partecipazione all'incontro del 2.5.2010, le quali, secondo la stessa illustrazione dell'attrice, paiono riferibili non tanto in senso proprio al ruolo gestorio del convenuto quanto al suo interesse, in particolare quale socio anch'egli di FLEASING, all'esito positivo della preannunciata operazione di aumento del capitale sociale. a dire dell'attrice, in sostanza non evidenzianti (quantomeno) il rilevante rischio relativo ai rapporti con IBS, ESEDRA e CC PARTECIPAZIONI, così determinando una complessiva disinformazione dei soci di FLEASING circa l'andamento della società e circa le prospettive di esito fruttuoso del sottoscrivendo aumento di capitale, a dire del convenuto, invece, corrispondenti alla effettiva situazione dei rapporti sopra citati, all'epoca non ancora evidenzianti situazioni di criticità quali quelle poi emerse. La valutazione di tali due contrapposte posizioni non pare peraltro indispensabile al Tribunale, posto che la questione relativa alla attendibilità o meno dei documenti in discussione risulta comunque assorbita dalla ulteriore e dirimente questione riguardante la rilevanza causale della condotta "contabile" addebitata al KOBAU rispetto alla decisione di FROMA di partecipare all'aumento di capitale, vale a dire riguardante il carattere determinante o meno delle lamentate carenze informative addebitate al KOBAU dall'attrice rispetto alla decisione di FROMA. Carattere determinante che, ad avviso del Tribunale, non pare ricavabile dal complessivo materiale processuale, dal quale, invece, emergono significativi riscontri in senso opposto, come sottolineato dalla difesa del convenuto. Al riguardo va infatti rilevato: che la deliberazione di aumento dell'8.6.2010 è stata preceduta dalla deliberazione 17.3.2010 recante approvazione del bilancio al 31.12.2009, portante una perdita per euro 2.128.930,00, superiore al terzo del capitale sociale (di euro 4.760.000,00), nonchè la copertura di detta perdita mediante riduzione del capitale sociale ad euro 2.631.070,00 e suo aumento ad euro 4.760.000,00, nonchè successivo aumento fino ad euro 6.760.000,00 (cfr. doc.1 attrice), aumenti entrambi rimasti privi di esecuzione; che la deliberazione di aumento dell'8.6.2010 è stata a sua volta adottata sulla base di situazione economico-patrimoniale al 31.3.2010 recante ulteriore perdita per euro 166.070,00 ed ha quindi disposto la riduzione del capitale sociale da euro 2.631.070,00 ad euro 2.465.000,00, con aumento dello stesso per un importo massimo di 4.000.000,00 (cfr. doc.5 attrice); che dalla documentazione interna alla società, messa a disposizione del RACCAH e del PAGANINI, erano emersi dati non certo tranquillanti circa la situazione sociale, in particolare relativi: o all'andamento dei rapporti con le banche, le quali "ci hanno mandato al rientro canalizzando i RID pagati dai nostri clienti che hanno rappresentato per noi incassi indisponibili; le cause sono 'rumours' su soci terzi, mancata operazione MOPI, mancati aumenti di capitale come 'promesso' al sistema bancario nei nostri piani previsionali" (cfr. doc.50 attrice, email indirizzata il 23.11.2009 dal PETRAGLIA al RACCAH e al PAGANINI, nonchè per conoscenza al KOBAU), pagina http://bit.ly/13A8zHT 7 di 9 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Così delineata l'area dei fatti rilevanti, va poi ricordato che le parti hanno appunto ampiamente discusso circa l'attendibilità o meno dei documenti contabili la cui redazione è imputabile al KOBAU, quale amministratore delegato di FLEASING e unico soggetto all'interno del cda effettivamente al corrente dell'andamento dei rapporti con i soggetti finanziati dalla società tramite i rapporti di leasing, vale a dire circa il carattere decettivo o meno in particolare del bilancio al 31.12.2009 e dei c.d. budgets preaumento, documenti tutti: Sentenza n. 11309/2014 pubbl. il 26/09/2014 RG n. 7209/2012 o nonchè alla disponibilità di cassa, che sempre il PETRAGLIA comunica il 28.4.2010 al RACCAH ed al KOBAU ammontare "ad oggi" in euro 138.992,00 (cfr. doc. 42 convenuto); che la affermazione di parte attrice è rimasta indimostrata, in particolare emergendo invece: o che il 22.4.2010 il RACCAH rivolgendosi al KOBAU richiedeva per email informazioni al KOBAU "confidando in un buon esito dell'aumento di capitale" (cfr. doc. 46 convenuto), confermando poi al KOBAU nella email del 29.4.2010 "la disponibilità della FINANCE ROMA PARTECIPAZIONI SPA a sostenere gli impegni di sua competenza fermo restando però la volontà di avere conferme anche dagli altri soci. Pertanto ho già richiesto una riunione urgente con i soci di riferimento per definire la questione" (cfr. doc. 47 convenuto); o che poi, una volta comunque emersa nella sua gravità la situazione dei rapporti con IBS/ESEDRA, avendo il PETRAGLIA trasmesso al RACCAH con email del 24.11.2010 (cfr. doc. 84 convenuto) la denunzia/querela (cfr. doc. 45 attrice) in via di presentazione da parte di FLEASING in ordine alle vicende della imbarcazione SARNICO 60, ed avendo dapprima il RACCAH e poi il PAGANINI lamentato la carenza di informazioni sul tema in sede di cda (cfr. ancora doc.84 convenuto), non si è manifestata alcuna reazione negativa di FROMA quanto alla partecipazione all'aumento di capitale deliberato l'8.6.2010, il cui termine di sottoscrizione sarebbe scaduto solo il successivo 30.11.2010 e l'intento di sottoscrizione del quale aveva fino allora comportato da parte di FROMA la sola esecuzione di "finanziamenti di scopo" parziali (cfr. doc.82 convenuto), ma, anzi, il RACCAH ha proposto il 10.12.2010 di eseguire "un finanziamento soci di euro 200.000,00 totali (metà noi e meta THORUS 2) e poi a gennaio facciamo tutti i movimenti del caso" (cfr. doc.85 convenuto). Posti tali elementi processuali se ne ricava, ad avviso del Tribunale, che: data la specifica conoscenza in capo al RACCAH ed al PAGANINI (quali esponenti di FROMA e, il primo, quale membro del cda di FLEASING) di una situazione di FLEASING connotata da rilevanti perdite nell'esercizio 2009, da ulteriori perdite di periodo al 31.3.2010, nonchè, comunque, da una allarmante situazione nei rapporti con le banche e da una situazione di cassa ancora più significativa in senso negativo, 2 THORUS SPA è altro socio di FLEASING. pagina http://bit.ly/13A8zHT 8 di 9 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce o in ordine alla valutazione negativa da parte di essa FROMA e di vari soci circa le prospettive sociali, con conseguente mancata sottoscrizione dell'aumento deliberato il 17.3.2010 in vista di una messa in liquidazione della società, valutazione che sarebbe mutata solo a seguito delle prospettazioni del KOBAU nell'incontro del 2.5.2010 corredate dall'illustrazione di dati economici/patrimoniali inattendibili, Sentenza n. 11309/2014 pubbl. il 26/09/2014 RG n. 7209/2012 la pretesa mancata puntuale informazione da parte del KOBAU circa l'andamento negativo dei rapporti di leasing indicati dall'attrice o, meglio, circa il rischio complessivo relativo a tali rapporti, non pare risultare circostanza determinante quanto alla decisione della socia FROMA di sottoscrivere l'aumento di capitale di FLEASING, al contrario tale decisione apparendo assunta nella consapevolezza della assunzione di un rischio comunque elevato di cessazione della continuità aziendale, dalla negativa evoluzione dei rapporti di leasing la cui "compromissione" sarebbe stata occultata dal KOBAU nei mesi cruciali, piuttosto che dagli altri fattori di debolezza patrimoniale e finanziaria preesistenti, ben noti ai sottoscrittori dell'aumento e concomitanti con la crisi di mercato (in particolare nautico) già manifestatasi all'epoca dell'investimento e anch'essa ben presente agli investitori, i quali vi fanno cenno in vari passaggi della corrispondenza interna prodotta da entrambe le parti. Se oltre a tali considerazioni si valuta poi anche che comunque gli esponenti di FROMA e in particolare il RACCAH, nella sua veste di componente del cda di FLEASING, erano dotati di ampi poteri di verifica della situazione della partecipata, se ne deve dunque trarre la conclusione della non configurabilità di un rilievo determinante della condotta attribuita al KOBAU nella decisione della socia di FLEASING di sottoscrizione dell'aumento di capitale in discussione e, quindi, nella produzione del danno corrispondente alla infruttuosità dell'investimento. Per quanto fin qui detto la domanda dell'attrice va quindi rigettata, senza necessità di ammissione delle prove orali formulate dall'attrice, che non riguardano circostanze dirimenti rispetto al ragionamento decisorio come sopra svolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta, con particolare riferimento al tema risultato dirimente. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1. rigetta la domanda dell'attrice; 2. condanna l'attrice FINANCE ROMA PARTECIPAZIONI SPA alla rifusione in favore del convenuto RENATO KOBAU delle spese di lite, spese che liquida in euro 15.000,00 per compenso difensivo, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre iva e cpa. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 13 marzo 2014. Il Presidente estensore Elena Riva Crugnola pagina http://bit.ly/13A8zHT 9 di 9 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce o cessazione il cui successivo verificarsi neppure l'attrice ha in alcun modo allegato e tantomeno dimostrato sia effettivamente dipeso:
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