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Sentenza n. 11309/2014 pubbl. il 26/09/2014
RG n. 7209/2012
N. R.G. 7209/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
dott. ANGELO MAMBRIANI
dott. ALESSANDRA DAL MORO
Presidente relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7209/2012 promossa da:
FINANCE ROMA PARTECIPAZIONI SPA (C.F. 09389461006), con il patrocinio degli avvocati
PAOLO NODARI, GIULIANO VECCHIONE (VCCGLN60C29B565M), GIUSEPPE UNDARI
(NDRGPP76B20C286H), elettivamente domiciliata in PIAZZETTA GUASTALLA 11 MILANO,
presso i difensori;
ATTRICE
contro
RENATO KOBAU (C.F. KBORTG52L29F205M), con il patrocinio degli avvocati SALVATORE
TRIFIRO' e JACOPO MORETTI, elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA, 32 20122
MILANO presso i difensori;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attrice:
"FINANCE ROMA PARTECIPAZIONI S.p.A., richiamati gli atti di causa, la citazione, le proprie
memorie e i documenti prodotti, contestato quanto dedotto, eccepito, dispiegato da Controparte con i
suoi atti e con la sua affastellata produzione di documenti, contestato quanto ex adverso travisato,
precisa le proprie
conclusioni
nel merito
piaccia all’ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, disattesi ogni contraria domanda, eccezione, istanza,
assunto o conclusione, accertata e dichiarata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2395 cod. civ. la
responsabilità del convenuto dott. Renato Kobau per i fatti di cui è causa, per l’effetto condannare il
convenuto dott. Renato Kobau a risarcire a Finance Roma Partecipazioni spa tutti i danni arrecatile
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
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conseguenti alla antigiuridica condotta dello stesso, allo stato quantificabili nell’importo quanto meno
pari all’ammontare dell’ulteriore investimento di 600 mila euro effettuato dall’esponente per
partecipare all’aumento del capitale di Finance Leasing spa dell’8.6.2010, oltre, per i danni in itinere,
alla maggiore somma della quale si richiede la quantificazione in via equitativa da parte del
Tribunale, oltre in ogni caso ad interessi e rivalutazione a far tempo dalla data di produzione del
danno;
ammettere, per quanto possa occorrere, i capitoli di prova dedotti dall’attrice nella memoria ex art.
183, 6° co. n.2 c.p.c.; confermare il provvedimento in data 11 marzo 2013 con il quale l’Ill.mo G.I. ha
respinto le istanze istruttorie del convenuto;
non ammettere i capitoli ex adverso dedotti in quanto viziati sotto gli eccepiti diversi profili,
inammissibili, non attinenti al thema decidendum, smentiti per tabulas, irrilevanti; e, nel denegato e
non creduto caso di ammissione, ammettere i capitoli dedotti dall’attrice a prova contraria nella
memoria ex art. 183, 6° co. n. 3 c.p.c.;
quanto alle spese
con istanza ex art. 96, 1° co. c.p.c., ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del
giudizio, rimborso del contributo unificato di euro 1.466,00, e delle altre spese, anche generali in
misura del 12,50%, cassa e iva, e con condanna ex art. 96, ult.co. c.p.c..
Con ogni riserva."
per il convenuto:
"Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche
istruttoria), così giudicare:
Nel merito:
 respingere tutte le domande formulate da Finance Roma Partecipazioni S.p.A. nei confronti del
dott. Renato Kobau in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi
dedotti in atti.
In ogni caso:
 con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria, si richiamano, in quanto occorrer possa, tutte le istanze ed eccezioni dedotte nella
comparsa di costituzione e risposta, nonché nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositate in corso
di causa."
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in via istruttoria
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RG n. 7209/2012
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice FINANCE ROMA PARTECIPAZIONI SPA (d'ora in avanti anche solo FROMA) ha
svolto,
o quale socia di FINANCE LEASING SPA (d'ora in avanti anche solo FLEASING),
 approvato il 17.3.2010 dall'assemblea dei soci di FLEASING il bilancio al 31.12.2009 nonchè
la riduzione del capitale per perdite da euro 4.760.000,00 a euro 2.631.070,00 con contestuale
riaumento del capitale ad euro 4.760.000,00 e rimasto non sottoscritto tale aumento,
 il KOBAU aveva convocato ulteriore assemblea straordinaria per l'8.6.2010 predisponendo
situazione patrimoniale al 31.3.2010;
 nelle more il KOBAU,
o in un incontro del 2.5.2010 con l’arch. MASSIMO PAGANINI (legale rappresentante di
FROMA) e l’ing. MARCO SION RACCAH (socio e consigliere di FROMA),
aveva poi rappresentato la situazione di FLEASING "in modo del tutto rassicurante", come
quella di una società "sana" e priva di insoluti, in particolare precisando che "ove fosse stato
sottoscritto e versato un aumento di capitale di almeno 4 milioni di euro, la società avrebbe
raggiunto il break even entro 12 mesi dal completamento dell'esecuzione dell'aumento di
capitale e che dunque si trattava di un investimento redditizio", così inducendo l'attrice a
sottoscrivere per euro 600.000,00 l'aumento di capitale poi deliberato dall'assemblea l'8.6.2010
(cfr. citazione pagg. 2/7),
 mentre invece emergeva -nel corso del 2011- una situazione di sostanziale insolvenza di
FLEASING già nota al KOBAU fin dal 2009 e da costui sottaciuta agli altri soci, situazione
derivante in particolare:
o dalle vicende del contratto di leasing relativo all'imbarcazione SARNICO 60', i canoni
relativi al quale non erano stati pagati da tempo (mentre il natante risultava addirittura
introvabile) dall'originario utilizzatore, la società IBS (prima spa e poi srl, dichiarata
fallita il 12.4.2011) così come dal subentrante, la società ESEDRA, con complessiva
esposizione di FLEASING, nel novembre 2010, per euro 1.400.000,00;
o dalle vicende del contratto di leasing relativo all'imbarcazione SOLARIA, i canoni
relativi al quale non erano stati pagati per euro 1.426.237,72 dall'utilizzatore, la società
CC PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI & IMMOBILIARI SRL, mentre il natante
risultava fermo presso i cantieri di Costa Smeralda, anch'essi creditori dell'utilizzatore,
e in alcun modo rappresentata nel bilancio al 31.12.2009 e nella situazione patrimoniale al
31.3.2010, entrambi non recanti alcun fondo rischi, appostato per euro 870.000,00 solo nel
progetto di bilancio al 31.12.2010, redatto dagli amministratori succeduti al KOBAU (cfr.
citazione pagg. 7/18);
chiedendo quindi la condanna del KOBAU al risarcimento del danno subito, pari senz'altro
all'investimento effettuato, quale socia di FLEASING, in sede di aumento di capitale per euro
600.000,00, nonchè ai maggiori esborsi necessari per far fronte alla liquidazione della partecipata in
modo da evitare strascichi pregiudizievoli per i soci.
Il convenuto KOBAU ha contrastato la domanda avversaria riconducendola ad iniziative strumentali
degli altri soci di FLEASING volte ad estrometterlo dall'incarico gestorio in FLEASING ed illustrando:
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azione risarcitoria ex art.2395 cc nei confronti del dr. RENATO KOBAU, già amministratore
delegato di FLEASING nonchè socio della stessa, illustrando che:
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 la piena conoscenza (cfr. comparsa, pagg. 4/6) della situazione di FLEASING in capo al
RACCAH ed al PAGANINI,
o il primo ricoprente fin dalla costituzione della società la carica di consigliere di
FLEASING,
piena conoscenza in particolare denotata dall'andamento dei cda dell'11.11.2008, del 27.11.2009
e del 29.1.2010 (docc. 35, 36, 37), dal tenore delle comunicazioni del 23.11.2009 indirizzate ad
entrambi (doc.40) così come dell'assemblea del 17.3.2009 (doc.32) e delle comunicazioni del
marzo 2010 e del 28.4.2010 indirizzate al RACCAH (doc. 38, 42);
 la ricorrenza di patto parasociale (cfr. comparsa, pagg. 6/8) stipulato tra gli azionisti di
FLEASING (con la sola eccezione di esso KOBAU) al momento della costituzione della società
ed avente ad oggetto l'impegno “a sottoscrivere ogni eventuale aumento di capitale sociale che
fosse proposto dall’organo amministrativo”, impegno poi non adempiuto in occasione
dell'aumento deliberato nell'assemblea del marzo 2010;
 il carattere meramente interlocutorio dell'incontro del 2.5.2010 (cfr. comparsa, pagg. 8/9), cui si
pervenne dopo che lo stesso RACCAH aveva affermato di confidare "in un buon esito
dell'aumento di capitale" e manifestato la disponibilità di FROMA a partecipare all'aumento
(docc. 46 e 47);
 la natura pretestuosa degli addebiti concernenti le omissioni informative relative in particolare:
o alle vicende dei rapporti con IBS (cfr. comparsa, pagg. 11/13), società conosciuta nel
settore e caratterizzata da fatturati intorno ai 40 milioni di euro, l'affidamento alla quale
per due milioni di euro, sotto forma di plafond rotativo senza scadenza, era stato
approvato dal Comitato rischi di FLEASING e ratificato dal cda con la partecipazione
del RACCAH,
 senza che poi, in particolare, l'andamento del contratto relativo alla imbarcazione
SARNICO '60 stipulato il 7.8.2008 avesse presentato, fino al subentro di
ESEDRA, anomalie, essendosi solo provveduto ad una rimodulazione del
contratto secondo la prassi aziendale, dopo che comunque IBS aveva
provveduto, nel 2009 e nel 2010, al pagamento di euro 376.902,35 "a titolo di
anticipo, canoni, interessi e spese" (doc.62),
 in ogni caso non essendo poi egli KOBAU stato a conoscenza, nel maggio 2010,
di una specifica situazione di crisi di IBS;
o alle vicende dei rapporti con ESEDRA (cfr. comparsa, pagg. 13/14), il cui subentro nel
contratto stipulato con IBS, era stato concertato in sede di cda (docc. 63 a 68) e aveva
comportato anche il rilascio di garanzie specifiche, solo nel mese di ottobre 2010
essendo poi emerso l'inadempimento di ESEDRA per due soli canoni per euro
28,938,70, con tempestiva adozione da parte di esso KOBAU delle iniziative di
recupero e con iscrizione della posizione debitoria di ESEDRA nelle Informazioni sullo
stato patrimoniale al 30.9.2010 alla voce Crediti verso la clientela (docc. 79.1, 79.2),
posizione ampiamente discussa nella riunione del cda del 28.10.2010;
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o il secondo, quale a.u. della socia FROMA (a sua volta partecipata dalla spa VILLA
RUFFO, il cui capitale è riferibile alla famiglia dello stesso PAGANINI), presente a
tutte le assemblee di FLEASING nonchè a numerose riunioni del cda della stessa,
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o al mancato appostamento di fondo rischi nei documenti contabili relativi al 2009, in
realtà nel bilancio al 31.12.2009 essendo appostato un fondo generico "per fronteggiare
eventuali perdite su crediti" per euro 304.000,00 (cfr. comparsa, pagg. 14/15);
 la conoscenza, in ogni caso, degli insoluti in discussione in capo al RACCAH ed al PAGANINI
quantomeno alla data del 24.11.2010 (doc.84), nella quale la partecipazione di FROMA
all'aumento di capitale di FLEASING non si era ancora consolidata, avendo la socia FROMA
solo eseguito un versamento a titolo di "finanziamento di scopo fruttifero" e ben potendo quindi
chiederne la restituzione senza procedere alla formale sottoscrizione dell'aumento di capitale
(cfr. comparsa, pagg. 16/17);
ed eccependo (cfr. comparsa, pagg. 19/22) poi la carenza dei presupposti dell’azione ex art. 2395 cc in
termini di:
 danno patrimoniale diretto in capo a FROMA;
 condotta decettiva addebitabile all'organo gestorio;
 nesso causale tra la condotta addebitata al KOBAU (asserita falsa rappresentazione della
situazione aziendale) e la decisione di FROMA di partecipazione all'aumento di capitale di
FLEASING.
Nelle memorie depositate ex art.183 cpc sesto comma le difese hanno ribadito le loro posizioni, in
particolare:
 l'attrice (cfr. prima memoria) puntualizzando il ruolo centrale del KOBAU in FLEASING e la
ricorrenza, "nel momento nel quale si negoziava l'(eventuale) aumento di capitale, cioè tra fine
marzo e l'assemblea dell'8 giugno" di un arretrato IBS "ricompreso tra i 250 e i 310 mila euro
(considerando, quale riferimento temporale, il mese di aprile 2010 o, rispettivamente, quello di
giugno 2010) ai quali vanno aggiunti gli arretrati di pagamento di CC PARTECIPAZIONI per
circa 138 mila euro", esposizioni in alcun modo comunicate dal KOBAU al cda e
accompagnate da una rischiosa e rilevante esposizione sui due contratti assommante ad oltre 2,1
milioni di euro;
 ancora l'attrice (cfr. terza memoria) specificando che il proprio danno diretto, conseguente alla
violazione dei doveri informativi gravanti sul convenuto in ragione del suo ruolo gestorio,
corrisponde alla perdita dell'intero investimento di euro 600.000,00, perdita da ritenersi
consolidata a seguito della approvazione, il 12.7.2012, del bilancio al 31.12.2011 e della
situazione al 30.4.2012 certificanti la perdita del capitale sociale di FLEASING;
 entrambe le parti deducendo poi prove orali, sulle quali il g.i. ha così provveduto con ordinanza
dell'11.3.2013:
"ritenuta, allo stato, la causa matura per la decisione, senza necessità di ammissione delle
prove orali dedotte da entrambe le parti, trattandosi di capitoli che non appaiono dirimenti
rispetto alla dimostrazione di fatti costitutivi di azione di responsabilità prospettata ex art.2395
cc, fatti costitutivi come tali riconducibili alla sola violazione dei doveri del KOBAU quale
amministratore della spa FINANCE LEASING e in particolare alla non fedele e incompleta
rappresentazione della situazione della società nei documenti contabili."
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o alle vicende dei rapporti con la srl CC PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI &
IMMOBILIARI (cfr. comparsa, pagg. 15/16), il contratto di leasing con la quale era
stato deliberato il 5.7.2007 dal cda, trattandosi di operazione condotta in pool con
LOCAT SPA e determinante una esposizione al 15.12.2009 per soli euro 124.623,60,
poi ridottasi nel maggio 2010 a soli euro 51.054,06 (docc. 81.1, 81.4);
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All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali,
 nelle quali le parti hanno ribadito le loro posizioni, in particolare:
 recante fondo rischi per soli euro 304.000,00 e riferito alla sola operazione
ADORKEM (e di fatto poi interamente utilizzato a copertura della relativa
esposizione nel bilancio 2010) e indicante come pari a 0 le voci relative a crediti
dubbi, sofferenze, incagli, crediti in corso di ristrutturazione, crediti ristrutturati
(cfr. doc.25, pag. 5 comparsa conclusionale attrice) contrariamente alle reali
risultanze relative in particolare alla insolvenza IBS (doc.81.1 convenuto)
sia al tenore dei documenti contabili cd. budgets pre-aumento illustrati dal KOBAU
nel corso dell'incontro del 2.5.2010 e redatti da LUIGI PETRAGLIA, direttore
amministrativo di FLEASING operante in diretta collaborazione con il KOBAU (cfr.
docc. 51 a 54 attrice, pag.16/17 replica conclusionale attrice);
 il convenuto negando l'inattendibilità del bilancio al 31.2.2009 sulla scorta della
effettiva situazione dei rapporti con i debitori IBS e ESEDRA, nonchè richiamando le
complessive non tranquillanti risultanze relative alla situazione della società ben note al
RACCAH ed al PAGANINI (doc. 35, 36, 37, 50) e le plurime valutazioni in tema di
necessità di aumento di capitale provenienti da diverse fonti;
reputa il Tribunale che la domanda dell'attrice non possa essere accolta.
Al riguardo va premesso che con tale domanda, espressamente enunciata dall'attrice come svolta ex
art.2395 cc e in tal senso illustrata in particolare nelle difese conclusionali, FROMA ha chiesto, quale
socia di FLEASING partecipante alla sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato l'8.6.2010, il
risarcimento del c.d. danno da investimento disinformato, rifacendosi all'orientamento già seguito da
questo Tribunale in vari precedenti 1, orientamento:
 secondo il quale l'acquirente di partecipazioni sociali (così come il sottoscrittore di aumento di
capitale sociale) può promuovere azione risarcitoria ex art.2395 cc nei confronti degli
amministratori e dei sindaci della società le cui partecipazioni sono state oggetto dell'acquisto (o
il cui aumento di capitale è stato sottoscritto), quali responsabili della redazione di documenti
contabili inattendibili e come tali influenzanti in senso decettivo (quanto al valore delle
partecipazioni) la decisione appunto di acquistare la partecipazione (o di sottoscrivere
l'aumento), poi risultata di entità non corrispondente alle risultanze contabili con conseguente
danno pari al prezzo sborsato per una partecipazione di minore (o di nessun) valore,
 e al quale può farsi qui rinvio, risultando del tutto condivisibile, onde superare le
argomentazioni del convenuto relative alla non configurabilità di danno diretto in capo
all'attrice.
Ciò posto in linea generale quanto alla riconducibilità della pretesa risarcitoria dell'attrice alla
disciplina ex art.2395 cc, va poi precisato che, dato tale inquadramento della domanda, il fatto
costitutivo della pretesa di FROMA può essere rappresentato, come già sottolineato dal g.i., dalla sola
violazione da parte del KOBAU dei doveri su di lui gravanti quale amministratore di FLEASING, in
particolare quanto alla redazione di documenti contabili attendibili, apparendo invece irrilevanti
condotte del convenuto non direttamente connesse al suo ruolo gestorio, quali quelle inerenti alla sua
1
Tribunale Milano sentenza 21.10.1999, in Giur. It. 2000, I, 554; Tribunale Milano sentenza 3.10.2013 n.12211/2013
pubblicata il 3.10.2013 nel proc. n.33909/2010, quest'ultima consultabile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it.
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 l'attrice ribadendo la violazione da parte del KOBAU del dovere di redazione di
documenti contabili attendibili, in riferimento sia al tenore del bilancio al 31.12.2009,
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partecipazione all'incontro del 2.5.2010, le quali, secondo la stessa illustrazione dell'attrice, paiono
riferibili non tanto in senso proprio al ruolo gestorio del convenuto quanto al suo interesse, in
particolare quale socio anch'egli di FLEASING, all'esito positivo della preannunciata operazione di
aumento del capitale sociale.
 a dire dell'attrice, in sostanza non evidenzianti (quantomeno) il rilevante rischio relativo ai
rapporti con IBS, ESEDRA e CC PARTECIPAZIONI, così determinando una complessiva
disinformazione dei soci di FLEASING circa l'andamento della società e circa le prospettive di
esito fruttuoso del sottoscrivendo aumento di capitale,
 a dire del convenuto, invece, corrispondenti alla effettiva situazione dei rapporti sopra citati,
all'epoca non ancora evidenzianti situazioni di criticità quali quelle poi emerse.
La valutazione di tali due contrapposte posizioni non pare peraltro indispensabile al Tribunale, posto
che la questione relativa alla attendibilità o meno dei documenti in discussione risulta comunque
assorbita dalla ulteriore e dirimente questione riguardante la rilevanza causale della condotta
"contabile" addebitata al KOBAU rispetto alla decisione di FROMA di partecipare all'aumento di
capitale, vale a dire riguardante il carattere determinante o meno delle lamentate carenze informative
addebitate al KOBAU dall'attrice rispetto alla decisione di FROMA.
Carattere determinante che, ad avviso del Tribunale, non pare ricavabile dal complessivo materiale
processuale, dal quale, invece, emergono significativi riscontri in senso opposto, come sottolineato
dalla difesa del convenuto.
Al riguardo va infatti rilevato:
 che la deliberazione di aumento dell'8.6.2010 è stata preceduta dalla deliberazione 17.3.2010
recante approvazione del bilancio al 31.12.2009, portante una perdita per euro 2.128.930,00,
superiore al terzo del capitale sociale (di euro 4.760.000,00), nonchè la copertura di detta
perdita mediante riduzione del capitale sociale ad euro 2.631.070,00 e suo aumento ad euro
4.760.000,00, nonchè successivo aumento fino ad euro 6.760.000,00 (cfr. doc.1 attrice),
aumenti entrambi rimasti privi di esecuzione;
 che la deliberazione di aumento dell'8.6.2010 è stata a sua volta adottata sulla base di situazione
economico-patrimoniale al 31.3.2010 recante ulteriore perdita per euro 166.070,00 ed ha quindi
disposto la riduzione del capitale sociale da euro 2.631.070,00 ad euro 2.465.000,00, con
aumento dello stesso per un importo massimo di 4.000.000,00 (cfr. doc.5 attrice);
 che dalla documentazione interna alla società, messa a disposizione del RACCAH e del
PAGANINI, erano emersi dati non certo tranquillanti circa la situazione sociale, in particolare
relativi:
o all'andamento dei rapporti con le banche, le quali "ci hanno mandato al rientro
canalizzando i RID pagati dai nostri clienti che hanno rappresentato per noi incassi
indisponibili; le cause sono 'rumours' su soci terzi, mancata operazione MOPI, mancati
aumenti di capitale come 'promesso' al sistema bancario nei nostri piani previsionali"
(cfr. doc.50 attrice, email indirizzata il 23.11.2009 dal PETRAGLIA al RACCAH e al
PAGANINI, nonchè per conoscenza al KOBAU),
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Così delineata l'area dei fatti rilevanti, va poi ricordato che le parti hanno appunto ampiamente discusso
circa l'attendibilità o meno dei documenti contabili la cui redazione è imputabile al KOBAU, quale
amministratore delegato di FLEASING e unico soggetto all'interno del cda effettivamente al corrente
dell'andamento dei rapporti con i soggetti finanziati dalla società tramite i rapporti di leasing, vale a
dire circa il carattere decettivo o meno in particolare del bilancio al 31.12.2009 e dei c.d. budgets preaumento, documenti tutti:
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o nonchè alla disponibilità di cassa, che sempre il PETRAGLIA comunica il 28.4.2010 al
RACCAH ed al KOBAU ammontare "ad oggi" in euro 138.992,00 (cfr. doc. 42
convenuto);
 che la affermazione di parte attrice
è rimasta indimostrata, in particolare emergendo invece:
o che il 22.4.2010 il RACCAH rivolgendosi al KOBAU richiedeva per email informazioni
al KOBAU "confidando in un buon esito dell'aumento di capitale" (cfr. doc. 46
convenuto), confermando poi al KOBAU nella email del 29.4.2010 "la disponibilità
della FINANCE ROMA PARTECIPAZIONI SPA a sostenere gli impegni di sua
competenza fermo restando però la volontà di avere conferme anche dagli altri soci.
Pertanto ho già richiesto una riunione urgente con i soci di riferimento per definire la
questione" (cfr. doc. 47 convenuto);
o che poi,
 una volta comunque emersa nella sua gravità la situazione dei rapporti con
IBS/ESEDRA,
 avendo il PETRAGLIA trasmesso al RACCAH con email del 24.11.2010 (cfr.
doc. 84 convenuto) la denunzia/querela (cfr. doc. 45 attrice) in via di
presentazione da parte di FLEASING in ordine alle vicende della imbarcazione
SARNICO 60,
 ed avendo dapprima il RACCAH e poi il PAGANINI lamentato la carenza di
informazioni sul tema in sede di cda (cfr. ancora doc.84 convenuto),
non si è manifestata alcuna reazione negativa di FROMA quanto alla partecipazione
all'aumento di capitale deliberato l'8.6.2010,
 il cui termine di sottoscrizione sarebbe scaduto solo il successivo 30.11.2010 e
l'intento di sottoscrizione del quale aveva fino allora comportato da parte di
FROMA la sola esecuzione di "finanziamenti di scopo" parziali (cfr. doc.82
convenuto),
ma, anzi, il RACCAH ha proposto il 10.12.2010 di eseguire "un finanziamento soci di
euro 200.000,00 totali (metà noi e meta THORUS 2) e poi a gennaio facciamo tutti i
movimenti del caso" (cfr. doc.85 convenuto).
Posti tali elementi processuali se ne ricava, ad avviso del Tribunale, che:
 data la specifica conoscenza in capo al RACCAH ed al PAGANINI (quali esponenti di
FROMA e, il primo, quale membro del cda di FLEASING) di una situazione di FLEASING
connotata da rilevanti perdite nell'esercizio 2009, da ulteriori perdite di periodo al 31.3.2010,
nonchè, comunque, da una allarmante situazione nei rapporti con le banche e da una situazione
di cassa ancora più significativa in senso negativo,
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THORUS SPA è altro socio di FLEASING.
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o in ordine alla valutazione negativa da parte di essa FROMA e di vari soci circa le
prospettive sociali, con conseguente mancata sottoscrizione dell'aumento deliberato il
17.3.2010 in vista di una messa in liquidazione della società, valutazione che sarebbe
mutata solo a seguito delle prospettazioni del KOBAU nell'incontro del 2.5.2010
corredate dall'illustrazione di dati economici/patrimoniali inattendibili,
Sentenza n. 11309/2014 pubbl. il 26/09/2014
RG n. 7209/2012
 la pretesa mancata puntuale informazione da parte del KOBAU circa l'andamento negativo dei
rapporti di leasing indicati dall'attrice o, meglio, circa il rischio complessivo relativo a tali
rapporti,
 non pare risultare circostanza determinante quanto alla decisione della socia FROMA di
sottoscrivere l'aumento di capitale di FLEASING,
 al contrario tale decisione apparendo assunta nella consapevolezza della assunzione di un
rischio comunque elevato di cessazione della continuità aziendale,
 dalla negativa evoluzione dei rapporti di leasing la cui "compromissione"
sarebbe stata occultata dal KOBAU nei mesi cruciali,
 piuttosto che dagli altri fattori di debolezza patrimoniale e finanziaria
preesistenti, ben noti ai sottoscrittori dell'aumento e concomitanti con la crisi di
mercato (in particolare nautico) già manifestatasi all'epoca dell'investimento e
anch'essa ben presente agli investitori, i quali vi fanno cenno in vari passaggi
della corrispondenza interna prodotta da entrambe le parti.
Se oltre a tali considerazioni si valuta poi anche che comunque gli esponenti di FROMA e in
particolare il RACCAH, nella sua veste di componente del cda di FLEASING, erano dotati di ampi
poteri di verifica della situazione della partecipata, se ne deve dunque trarre la conclusione della non
configurabilità di un rilievo determinante della condotta attribuita al KOBAU nella decisione della
socia di FLEASING di sottoscrizione dell'aumento di capitale in discussione e, quindi, nella
produzione del danno corrispondente alla infruttuosità dell'investimento.
Per quanto fin qui detto la domanda dell'attrice va quindi rigettata, senza necessità di ammissione
delle prove orali formulate dall'attrice, che non riguardano circostanze dirimenti rispetto al
ragionamento decisorio come sopra svolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della
natura della controversia e dell'attività difensiva svolta, con particolare riferimento al tema risultato
dirimente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda dell'attrice;
2. condanna l'attrice FINANCE ROMA PARTECIPAZIONI SPA alla rifusione in favore del
convenuto RENATO KOBAU delle spese di lite, spese che liquida in euro 15.000,00 per
compenso difensivo, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre iva e cpa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 13 marzo 2014.
Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola
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o cessazione il cui successivo verificarsi neppure l'attrice ha in alcun modo allegato e
tantomeno dimostrato sia effettivamente dipeso: