Sezione regionale di controllo per la Basilicata

Deliberazione n. 91/2014/PARI
REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei Conti
in
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
composta dai seguenti magistrati:
Presidente
dott. Francesco LORUSSO
Consigliere:
dott. Rocco LOTITO
Primo Referendario
dott. Giuseppe TETI
Primo Referendario
dott. Donato LUCIANO
Referendario
dott.ssa Vanessa PINTO
relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio
finanziario 2013;
VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131;
VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in
legge 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTA la deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite
della Corte dei conti e successive modificazioni, con la quale è stato approvato il
regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;
VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 della Sezione
delle Autonomie della Corte dei conti;
1
VISTA la deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/13, depositata in segreteria in data 14
giugno 2013, delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti;
VISTA la deliberazione n. 14/SEZAUT/2014/INPR del 14 maggio 2014 della
Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;
VISTA la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 1/2014/INPR
del 15 gennaio 2014, di approvazione del programma annuale di controllo sulla
gestione per l’anno 2014;
VISTA la deliberazione n. 487 del 30 aprile 2014 con cui la Giunta Regionale ha
tra l’altro deliberato «Di proporre all’approvazione del Consiglio Regionale il
disegno di legge circa “Approvazione del Rendiconto Generale della Regione
Basilicata per l’esercizio finanziario 2013” …» nel testo alla stessa allegato,
trasmessa in copia con nota prot. n. 81942/1101 del 21 maggio 2014, a firma del
Presidente della Regione Basilicata;
VISTA la nota del 18 giugno 2014, a firma del Dirigente dell’Ufficio Risorse
finanziarie e bilancio, con cui è stata, tra l’altro, trasmessa copia della D.G.R.
presentata alla Giunta regionale, e dalla stessa non ancora approvata, relativa a
“Modifica e integrazione alla D.G.R. n. 487 del 30.04.2014 Disegno di legge circa
Approvazione del Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2013 della
Regione Basilicata” con riguardo:
1. al disegno di legge, alla relazione tecnica e agli allegati “Quadro Generale
Riassuntivo” e “Verifica Equilibri”;
2. agli allegati “Conto Economico”, “Stato Patrimoniale Attivo”, “Stato
Patrimoniale Passivo”, “Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di
dubbia esigibilità e al Fondo svalutazione crediti”, “Prospetto delle Entrate per
categorie”, “Spese per macroaggregati”, “Costi per missione”;
VISTA la D.G.R. n. 709 del 20 giugno 2014 avente ad oggetto la modifica e
l’integrazione della D.G.R. n. 487 del 30 aprile 2014;
VISTA la nota del 10 giugno 2014 con la quale il Presidente della Sezione
regionale di controllo ha convocato apposita riunione, per il giorno 25 giugno 2014,
per l’esame della bozza di relazione da allegare alla deliberazione di parificazione
del rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio 2013, riunione alla
quale sono stati invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale, il
Presidente del Consiglio regionale e il Procuratore regionale della Corte dei conti;
2
VISTA l’ordinanza n. 74/2014 del 25 giugno 2014, con la quale il Presidente ha
convocato questa Sezione regionale di controllo per il giorno 15 luglio 2014 per
deliberare in pubblica udienza sulla parificazione del rendiconto generale della
Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2013;
VISTA la nota del 25 giugno 2014 con la quale questa Sezione, ai fini del
contraddittorio, ha trasmesso al Presidente del Consiglio regionale ed al
Presidente della Giunta regionale la bozza di relazione contenente le risultanze del
controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio
2013;
VISTA la nota del 25 giugno 2014 con la quale la predetta bozza di relazione è
stata trasmessa al Procuratore regionale della Corte dei conti;
VISTE le note prot. n. 8073/C del 3 luglio 2014 del Presidente del Consiglio
regionale di Basilicata e prot. n. 109910/1101 del 4 luglio 2014 del Presidente
della Regione con le quali sono state trasmesse le controdeduzioni allo schema di
relazione, oltre che delle ulteriori osservazioni formulate dal Presidente della
Regione con nota prot. n. 112148/1171 del 9 luglio 2014;
VISTA la memoria del Procuratore regionale della Corte dei conti per la parifica
del rendiconto regionale 2013, trasmessa il 10 luglio 2014, nella quale lo stesso
Procuratore, alla luce del complesso delle considerazioni ivi esposte, «…essendo
le risultanze del Conto del Bilancio e del Conto del Patrimonio per l’esercizio
finanziario 2013 innanzi esaminate formalmente corrette…», ha così concluso:
“Chiedo che la Sezione della Corte dei conti per la Regione Basilicata voglia
esaminare la possibilità di rimettere alla Corte costituzionale la pregiudiziale
valutazione di legittimità di quelle leggi di spesa ritenute influenti ai fini della
decisione del presente giudizio per le quali venga ravvisata una violazione del
disposto di cui all’art.81 della Costituzione.
Solo ove ritenga di non condividere il prospettato dubbio di costituzionalità,
voglia la Sezione emettere pronuncia di regolarità del Rendiconto generale della
Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2013 e del Conto del Patrimonio
per la medesima annualità”;
UDITI nella pubblica udienza del 15 luglio 2014 il relatore, Consigliere dott. Rocco
Lotito, e il pubblico ministero, nella persona del Procuratore Regionale dott.
Michele Oricchio, che ha concluso come da memoria;
UDITO l’intervento del Presidente della Regione Basilicata dr. Marcello Pittella;
3
RITENUTO in
FATTO
Le risultanze del rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio
finanziario 2013 sono le seguenti:
COMPETENZA
Previsioni definitive delle Entrate
Avanzo derivante da somme vincolate non impegnate
Fondo Pluriennale Vincolato corrente
Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale
€ 654.537.179,17
€ 5.155.593,57
1
€ 31.618.536,71
Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria e contributiva
€ 1.366.996.984,40
Titolo 2
Trasferimenti correnti
€ 154.688.653,15
Titolo 3
Entrate extratributarie
€ 31.644.711,00
Titolo 4
Entrate in conto capitale
Titolo 5
Entrate da riduzioni di attività finanziarie
Titolo 6
Accensione di prestiti
€ 77.342.742,44
Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
€ 25.000.000,00
Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro
€ 746.748.083,62
Totale delle previsioni definitive delle Entrate
€ 0,00
€ 849.199.949,54
€ 3.942.932.433,60
Previsioni definitive delle Spese
Disavanzo effettivo amministrazione anni precedenti
€ 28.766.448,76
Disavanzo effettivo amministrazione
€ 20.653.186,56
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Missione 02 Giustizia
€ 166.314.752,83
€ 770.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
€ 22.037.773,67
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
€ 46.740.070,74
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
€ 7.259.835,92
Missione 07 Turismo
€ 42.138.347,74
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
€ 49.620.790,45
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
€ 340.759.311,53
1
Si precisa che, dagli allegati al rendiconto modificati con la D.G.R. n. 709 del 20 giugno 2014, si evincono i
seguenti importi delle previsioni definitive di entrata del Fondo Pluriennale Vincolato: 5.155.593,57 euro per il FPV
per spese correnti e 31.618.536,71 euro per il FPV per spese in conto capitale. Tali importi risultano differenti
rispetto a quelli riportati negli allegati “Gestione delle entrate per titolo” e “Gestione delle entrate per titolo-tipologia”
approvati con la D.G.R. n. 487 del 30 aprile 2014 (5.150.004,00 euro per il FPV corrente e 31.624.12628 euro per il
FPV capitale), non modificati con la suindicata D.G.R. n. 709/2014 (anche le tabelle della relazione tecnica, che pure
è stata modificata da tale ultima D.G.R., riportano gli originali valori, immutati).
Con nota dell’8 luglio 2014, oltre a esplicitare le ragioni di tale variazione, la Regione ha specificato che gli allegati
relativi alle entrate per titoli e entrate per titolo e tipologia, «… opportunamente modificati, relativamente alle voci
riferite al Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale, saranno inseriti nell’emendamento che sarà
presentato in Consiglio regionale successivamente al giudizio di Parifica del Rendiconto da parte di codesta Corte».
4
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
€ 277.909.914,17
Missione 11 Soccorso civile
€ 133.442.236,28
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 13 Tutela della salute
€ 60.241.686,28
€ 1.164.869.848,23
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
€ 298.518.834,46
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
€ 140.792.612,85
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
€ 82.203.268,91
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
€ 18.313.918,22
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
€ 10.496.072,56
Missione 19 Relazioni internazionali
€ 1.203.343,03
Missione 20 Fondi da ripartire
€ 73.891.291,03
Missione 50 Debito pubblico
€ 81.788.939,84
Missione 60 Anticipazioni finanziarie
€ 25.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi
€ 849.199.949,54
Totale delle previsioni definitive delle Spese
€ 3.942.932.433,60
Entrate accertate
Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria e contributiva
€ 1.361.354.341,34
Titolo 2
Trasferimenti correnti
€ 160.038.955,32
Titolo 3
Entrate extratributarie
€ 30.825.631,07
Titolo 4
Entrate in conto capitale
Titolo 5
Entrate da riduzioni di attività finanziarie
€ 0,00
Titolo 6
Accensione di prestiti
€ 0,00
Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
€ 0,00
Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro
€ 191.985.817,08
Totale delle Entrate accertate
€ 392.117.225,86
€ 2.136.321.970,67
Spese impegnate
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Missione 02 Giustizia
€ 134.089.293,20
€ 546.721,97
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
€ 15.356.198,30
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
€ 19.649.246,75
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
€ 1.533.454,61
Missione 07 Turismo
€ 6.517.512,06
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
€ 2.185.898,59
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
€ 106.086.613,01
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
€ 100.039.864,29
Missione 11 Soccorso civile
€ 18.665.960,01
5
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
€ 42.156.685,13
Missione 13 Tutela della salute
€ 1.111.473.468,07
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
€ 47.145.239,15
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
€ 38.945.393,66
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
€ 51.228.291,55
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
€ 4.182.932,50
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
€ 7.990.568,79
Missione 19 Relazioni internazionali
€ 495.041,54
Missione 20 Fondi da ripartire
€ 0,00
Missione 50 Debito pubblico
€ 50.573.693,77
Missione 60 Anticipazioni finanziarie
€ 0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi
€ 392.117.225,86
Totale delle Spese impegnate
Entrate
accertamenti
Titolo 1
Entrate correnti di natura
tributaria e contributiva
Titolo 2
Trasferimenti correnti
Titolo 3
Entrate extratributarie
Titolo 4
Entrate in conto capitale
Titolo 5
Entrate da riduzioni di
attività finanziarie
Titolo 6
Accensione di prestiti
Titolo 7
Titolo 9
€ 2.150.979.302,81
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e
partite di giro
Totale delle Entrate
riscossioni di
competenza
residui attivi di
competenza
€ 1.361.354.341,34
€ 1.243.324.719,61
€ 118.029.621,73
€ 160.038.955,32
€ 133.786.361,70
€ 26.252.593,62
€ 30.825.631,07
€ 9.103.535,70
€ 21.722.095,37
€ 191.985.817,08
€ 73.474.286,51
€ 118.511.530,57
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 392.117.225,86
€ 272.976.504,73
€ 119.140.721,13
€ 2.136.321.970,67 € 1.732.665.408,25 € 403.656.562,42
6
Spese
pagamenti di
competenza
impegni
Missione 01 Servizi istituzionali e
generali, di gestione e di
controllo
residui passivi di
competenza
€ 134.089.293,20
€ 112.290.597,25
€ 21.798.695,95
Missione 02 Giustizia
€ 546.721,97
€ 516.104,87
€ 30.617,10
Missione 04 Istruzione e diritto allo
studio
€ 15.356.198,30
€ 6.416.956,69
€ 8.939.241,61
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali
€ 19.649.246,75
€ 6.823.158,79
€ 12.826.087,96
Missione 06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero
€ 1.533.454,61
€ 823.081,11
€ 710.373,50
Missione 07 Turismo
€ 6.517.512,06
€ 3.965.401,98
€ 2.552.110,08
Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
€ 2.185.898,59
€ 663.150,70
€ 1.522.747,89
Missione 09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
€ 106.086.613,01
€ 57.574.658,11
€ 48.511.954,90
Missione 10 Trasporti e diritto alla
mobilità
€ 100.039.864,29
€ 43.921.358,63
€ 56.118.505,66
€ 18.665.960,01
€ 1.595.175,56
€ 17.070.784,45
€ 42.156.685,13
€ 37.885.388,02
€ 4.271.297,11
€ 1.111.473.468,07
€ 1.015.548.217,20
€ 95.925.250,87
€ 47.145.239,15
€ 34.955.147,30
€ 12.190.091,85
€ 38.945.393,66
€ 31.907.569,64
€ 7.037.824,02
€ 51.228.291,55
€ 30.240.034,57
€ 20.988.256,98
€ 4.182.932,50
€ 1.103.572,61
€ 3.079.359,89
€ 7.990.568,79
€ 6.631.454,31
€ 1.359.114,48
€ 495.041,54
€ 428.820,83
€ 66.220,71
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.573.693,77
€ 50.573.693,77
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 392.117.225,86
€ 272.675.429,00
€ 119.441.796,86
Missione 11 Soccorso civile
Missione 12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
Missione 13 Tutela della salute
Missione 14 Sviluppo economico e
competitività
Missione 15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Missione 16 Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Missione 17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
Missione 18 Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali
Missione 19 Relazioni internazionali
Missione 20 Fondi da ripartire
Missione 50 Debito pubblico
Missione 60 Anticipazioni finanziarie
Missione 99 Servizi per conto terzi
Totale Spese
€ 2.150.979.302,81 € 1.716.538.970,94 € 434.440.331,87
Gestione delle Spese per titoli
previsioni definitive
di competenza
pagamenti di
competenza
impegni
residui passivi di
competenza
Titolo 1
Spese correnti
1.591.992.768,04
1.403.210.537,90
1.236.914.195,05
166.296.342,85
Titolo 2
Spese in conto capitale
1.382.602.130,22
316.492.063,38
167.789.871,22
148.702.192,16
Titolo 3
Spese per incremento di
attività finanziarie
273.487,30
0,00
0,00
0,00
Titolo 4
Rimborso di prestiti
44.444.463,18
39.159.475,67
39.159.475,67
0,00
Titolo 5
Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 7
Spese per conto terzi e
partite di giro
849.199.949,54
392.117.225,86
272.675.429,00
119.441.796,86
3.893.512.798,28
2.150.979.302,81
1.716.538.970,94
434.440.331,87
Totale Spese (al netto del
disavanzo effettivo di
amministrazione
7
RESIDUI
Residui attivi:
originati dalla competenza
€ 403.656.562,42
originati da esercizi precedenti
€ 1.109.716.119,78
Totale dei residui attivi al 31.12.2013
€ 1.513.372.682,20
Residui passivi:
originati dalla competenza
€ 434.440.331,87
originati da esercizi precedenti
€ 746.348.800,44
Totale dei residui passivi al 31.12.2013
€ 1.180.789.132,31
SITUAZIONE DI CASSA
DA RENDICONTO
463.254.543,43
Fondo di cassa al 01.01.2013
DA TESORIERE
463.254.543,43
DIFFERENZE
0,00
riscossioni in conto residui riscossioni in conto residui riscossioni in conto residui
(RR)
(RR)
(RR)
Entrate
riscossioni in conto
competenza (RC)
totale riscossioni (TR)
Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria
e contributiva
Titolo 2
Trasferimenti correnti
Titolo 3
Entrate extratributarie
Titolo 4
Entrate in conto capitale
Titolo 5
Entrate da riduzioni di attività
finanziarie
Titolo 6
Accensione di prestiti
Titolo 7
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di
giro
TOTALE TITOLI
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
109.073.536,62
1.243.324.719,61
1.352.398.256,23
8.969.005,24
133.786.361,70
142.755.366,94
13.620.778,88
9.103.535,70
22.724.314,58
73.895.379,46
73.474.286,51
147.369.665,97
0,00
0,00
0,00
36.985,87
0,00
36.985,87
0,00
0,00
0,00
178.889.895,66
272.976.504,73
451.866.400,39
384.485.581,73
1.732.665.408,25
2.117.150.989,98
8
riscossioni in conto
competenza (RC)
totale riscossioni (TR)
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
109.073.536,62
1.243.324.719,61
1.352.398.256,23
8.969.005,24
133.786.361,70
142.755.366,94
13.620.778,88
9.103.535,70
22.724.314,58
73.895.379,46
73.474.286,51
147.369.665,97
0,00
0,00
0,00
36.985,87
0,00
36.985,87
0,00
0,00
0,00
178.889.895,66
272.976.504,73
451.866.400,39
384.485.581,73
1.732.665.408,25
2.117.150.989,98
riscossioni in conto
competenza (RC)
totale riscossioni (TR)
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
pagamenti in conto residui pagamenti in conto residui pagamenti in conto residui
(PR)
(PR)
(PR)
Spese
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
TOTALE
pagamenti in conto
competenza (PC)
totale pagamenti (TP)
01
Servizi istituzionali e generali, di
PR
€ 21.916.287,12
gestione e di controllo
PC
€ 112.290.597,25
TP
€ 134.206.884,37
02
Giustizia
PR
€ 0,00
PC
€ 516.104,87
TP
€ 516.104,87
04
Istruzione e diritto allo studio
PR
€ 17.430.816,63
PC
€ 6.416.956,69
TP
€ 23.847.773,32
05
Tutela e valorizzazione dei beni e
PR
€ 43.510.969,01
attività culturali
PC
€ 6.823.158,79
TP
€ 50.334.127,80
06
PR
€ 1.887.596,83
Politiche giovanili, sport e tempo
libero
PC
€ 823.081,11
TP
€ 2.710.677,94
07
PR
€ 4.433.170,40
Turismo
PC
€ 3.965.401,98
TP
€ 8.398.572,38
08
Assetto del territorio ed edilizia
PR
€ 12.395.637,37
abitativa
PC
€ 663.150,70
TP
€ 13.058.788,07
09
Sviluppo sostenibile e tutela del
PR
€ 31.379.260,05
PC
€ 57.574.658,11
territorio e dell'ambiente
TP
€ 88.953.918,16
10
PR
€ 73.342.532,82
Trasporti e diritto alla mobilità
PC
€ 43.921.358,63
TP
€ 117.263.891,45
11
PR
€ 16.737.931,91
Soccorso civile
PC
€ 1.595.175,56
TP
€ 18.333.107,47
12
PR
€ 26.117.914,55
Diritti sociali, politiche sociali e
PC
€ 37.885.388,02
famiglia
TP
€ 64.003.302,57
13
PR
€ 43.116.403,24
Tutela della salute
PC
€ 1.015.548.217,20
TP
€ 1.058.664.620,44
14
PR
€ 23.103.721,60
Sviluppo economico e competitività
PC
€ 34.955.147,30
TP
€ 58.058.868,90
15
Politiche per il lavoro e la formazione PR
€ 16.281.725,48
professionale
PC
€ 31.907.569,64
TP
€ 48.189.295,12
16
Agricoltura, politiche agroalimentari PR
€ 14.434.142,46
e pesca
PC
€ 30.240.034,57
TP
€ 44.674.177,03
17
Energia e diversificazione delle fonti PR
€ 6.360.166,35
energetiche
PC
€ 1.103.572,61
TP
€ 7.463.738,96
18
Relazioni con le altre autonomie
PR
€ 667.570,19
territoriali e locali
PC
€ 6.631.454,31
TP
€ 7.299.024,50
19
Relazioni internazionali
PR
€ 190.825,84
PC
€ 428.820,83
TP
€ 619.646,67
20
Fondi da ripartire
PR
€ 1.098.413,26
PC
€ 0,00
TP
€ 1.098.413,26
50
Debito pubblico
PR
€ 0,00
PC
€ 50.573.693,77
TP
€ 50.573.693,77
60
Anticipazioni finanziarie
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
99
Servizi per conto terzi
PR
€ 131.836.986,43
PC
€ 272.675.429,00
TP
€ 404.512.415,43
PR
€ 486.242.071,54
MISSIONI
PC € 1.716.538.970,94
TP € 2.202.781.042,48
pagamenti in conto
competenza (PC)
totale pagamenti (TP)
PR
€ 23.459.670,21
PC
€ 112.290.597,25
TP
€ 135.750.267,46
PR
€ 0,00
PC
€ 516.104,87
TP
€ 516.104,87
PR
€ 17.430.816,63
PC
€ 6.416.956,69
TP
€ 23.847.773,32
PR
€ 43.510.969,01
PC
€ 6.823.158,79
TP
€ 50.334.127,80
PR
€ 1.887.596,83
PC
€ 823.081,11
TP
€ 2.710.677,94
PR
€ 4.433.170,40
PC
€ 3.965.401,98
TP
€ 8.398.572,38
PR
€ 12.231.439,15
PC
€ 663.150,70
TP
€ 12.894.589,85
PR
€ 31.379.260,05
PC
€ 57.574.658,11
TP
€ 88.953.918,16
PR
€ 73.506.731,04
PC
€ 43.921.358,63
TP
€ 117.428.089,67
PR
€ 16.737.931,91
PC
€ 1.595.175,56
TP
€ 18.333.107,47
PR
€ 26.117.914,55
PC
€ 37.885.388,02
TP
€ 64.003.302,57
PR
€ 43.116.403,24
PC
€ 1.015.548.217,20
TP
€ 1.058.664.620,44
PR
€ 21.560.338,51
PC
€ 34.955.147,30
TP
€ 56.515.485,81
PR
€ 16.281.725,48
PC
€ 31.907.569,64
TP
€ 48.189.295,12
PR
€ 14.434.142,46
PC
€ 30.240.034,57
TP
€ 44.674.177,03
PR
€ 6.360.166,35
PC
€ 1.103.572,61
TP
€ 7.463.738,96
PR
€ 667.570,19
PC
€ 6.631.454,31
TP
€ 7.299.024,50
PR
€ 190.825,84
PC
€ 428.820,83
TP
€ 619.646,67
PR
€ 1.098.413,26
PC
€ 0,00
TP
€ 1.098.413,26
PR
€ 0,00
PC
€ 50.573.693,77
TP
€ 50.573.693,77
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 131.836.986,43
PC
€ 272.675.429,00
TP
€ 404.512.415,43
PR
€ 486.242.071,54
PC € 1.716.538.970,94
TP € 2.202.781.042,48
pagamenti in conto
competenza (PC)
totale pagamenti (TP)
PR
-€ 1.543.383,09
PC
€ 0,00
TP
-€ 1.543.383,09
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 164.198,22
PC
€ 0,00
TP
€ 164.198,22
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
-€ 164.198,22
PC
€ 0,00
TP
-€ 164.198,22
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 1.543.383,09
PC
€ 0,00
TP
€ 1.543.383,09
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
€ 377.624.490,93
€ 377.624.490,93
€ 0,00
Fondo di cassa al 31.12.2013
Fonte: elaborazione Corte dei conti
9
tab. 73
SITUAZIONE DI CASSA
contabilità
regionale
confronto
c = a+b
d
d-c
Totale RGS gestione
ordinaria
e gestione sanitaria
Totale registrato a
tutto il 2013 nella
contabilità
regionale
differenze
SIOPE
a
b
Importo a tutto il 2013
Importo a tutto il 2013
registrato sulla
registrato sulla gestione
gestione ordinaria RGS
sanitaria RGS
Entrate Riscossioni totali
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Entrate derivanti da tributi propri della
Regione, dal gettito di tributi erariali o
di quote di esso devolute alla Regione
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti di parte corrente
dell'Unione europea, dello Stato ed
altri soggetti
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasformazione di capitale, da
riscossione di crediti e da
Titolo 4
trasferimenti in conto capitale
Entrate derivanti da mutui, prestiti o
Titolo 5
altre operazioni creditizie
Titolo 6
Entrate per contabilità speciali
Totale delle entrate
396.244.650,07
967.038.637,64
1.363.283.287,71
1.363.283.287,71
0,00
118.061.206,40
11.830.538,32
24.694.160,54
8.744,78
142.755.366,94
11.839.283,10
142.755.366,94
11.839.283,10
0,00
0,00
139.525.363,73
7.844.302,24
147.369.665,97
147.369.665,97
0,00
36.985,87
36.985,87
36.985,87
288.819.204,80
451.866.400,39
451.866.400,39
€ 1.288.442.035,87 € 2.117.150.989,98 € 2.117.150.989,98
0,00
0,00
€ 0,00
0,00
163.047.195,59
€ 828.708.954,11
Spese Pagamenti totali
Titolo 1
Spese correnti
371.964.447,49
1.006.419.456,34 1.378.383.903,83 1.376.166.867,80 -2.217.036,03
Titolo 2
Spese in conto capitale
334.873.305,52
45.799.964,01
380.673.269,53
382.942.283,58 2.269.014,05
Titolo 3
Spese per rimborso prestiti
39.211.453,69
0,00
39.211.453,69
39.159.475,67
-51.978,02
Titolo 4
Spese per contabilità speciali
212.959.826,22
191.552.589,21
404.512.415,43
404.512.415,43
0,00
Totale spese
€ 959.009.032,92 € 1.243.772.009,56 € 2.202.781.042,48 € 2.202.781.042,48
€ 0,00
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE e dati forniti dalla Regione
In calce al prospetto con il quale ha trasmesso i dati trasfusi nella sopra riportata tabella, la
Regione ha dichiarato quanto segue:
«I dati dei pagamenti RGS e Contabilità regionale quadrano nel totale ma presentano un
disallineamento tra i titoli (correnti, in conto capitale e rimborso prestiti).Tale disallineamento è
conseguenza della modifica della natura di alcuni capitoli (da corrente a capitale e viceversa) nel
piano dei conti finanziario avvenuta successivamente alla registrazione dei pagamenti.
Non è stato possibile correggere anche il codice SIOPE giacché i mandati risultavano quietanzati e
la normativa Siope non consente la modifica del codice attribuito se non con la riemissione di un
nuovo mandato.
Il dettaglio delle citate differenze tra le contabilità Regione-Tesoriere-Siope è esposto nell'apposito
quadro di raccordo».
A seguito di richiesta istruttoria, con cui si è chiesto che fossero dettagliatamente motivati i
suindicati disallineamenti tra i dati del conto del bilancio e quelli del rendiconto del tesoriere e tra le
risultanze del SIOPE e quelle della contabilità regionale, fornendo il dettaglio dei capitoli interessati,
in allegato alla nota del 18 giugno 2014 la Regione ha fornito:
- il dettaglio dei «Pagamenti in conto residui emessi sui capitoli sotto riportati e inviati al tesoriere
prima della riclassificazione dei citati capitoli da una missione ad una altra missione»;
dalla missione 01 a missione 14
U06160
200.000,00
U06150
16.833,34
U06150
738,34
U06150
1.317.592,61
U06130
8.218,80
tot
1.543.383,09
dalla missione 10 alla missione 08
U35330
164.198,22
10
- i «Pagamenti codificati nel consuntivo Conto capitale emessi erroneamente con codice siope
corrente»;
Capitolo
U26110
U57160
U19450
U41110
U53721
U09140
U29130
U10001
U29320
tot
importo
10.985,18
160.100,45
21.565,00
54.786,58
81.158,00
2.930.571,88
4.892,43
516.104,87
100.000,00
3.880.164,39
- i «Pagamenti codificati nel consuntivo Conto capitale emessi erroneamente con codice siope
rimborso di prestiti»;
Capitolo
24031
importo
51.978,02
- i «Pagamenti codificati nel consuntivo c/corrente emessi erroneamente con codice siope
c/capitale».
capitolo
60015
53180
16000
29240
29250
29270
29210
26370
67090
63090
62160
62200
tot
importo
340.249,92
4.410,43
8.780,00
807.903,85
54.764,40
272.345,13
29.733,33
18.000,00
0,00
31,30
45.600,00
81.310,00
1.663.128,36
La seguente tabella mostra visivamente le suindicate poste degli aggregati di spesa interessati in
entrata ed in uscita dall’originario importo risultante dal SIOPE a quello diverso risultante dalla
contabilità regionale.
spese correnti
spese in conto capitale
spese per rimborso prestiti
siope
1.378.383.903,83 - 3.880.164,39 1.663.128,36
380.673.269,53 3.880.164,39 - 1.663.128,36
51.978,02
39.211.453,69
- 51.978,02
.
11
consuntivo
1.376.166.867,80
382.942.283,58
39.159.475,67
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Fondo di cassa al 31.12.2013
€ 377.624.490,93
Totale dei residui attivi al 31.12.2013
€ 1.513.372.682,20
Totale dei residui passivi al 31.12.2013
€ 1.180.789.132,31
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti
€ 6.404.972,08
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale
€ 57.376.155,10
Risultato di Amministrazione al 31.12.2013
€ 646.426.913,64
Parte accantonata
€ 74.760.321,55
Parte vincolata
€ 632.846.215,47
Disavanzo effettivo di Amministrazione 2013
-€ 61.179.623,38
CONFRONTO TRA I VALORI INDICATI NEL RENDICONTO E QUELLI INDICATI NELLE LEGGI
DI BILANCIO E SUCCESSIVE VARIAZIONI (LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE)
previsioni definitive di
competenza
Entrate
Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria e contributiva
Titolo 2
Trasferimenti correnti
Titolo 3
Entrate extratributarie
Titolo 4
Entrate in conto capitale
Titolo 5
Entrate da riduzioni di attività finanziarie
Titolo 6
Accensione di prestiti
Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale delle Entrate (al netto dell'avanzo e del FPV)
previsioni definitive di
competenza meno
accertamenti
accertamenti
€ 1.366.996.984,40
€ 1.361.354.341,34
€ 5.642.643,06
€ 154.688.653,15
€ 160.038.955,32
-€ 5.350.302,17
€ 31.644.711,00
€ 30.825.631,07
€ 819.079,93
€ 746.748.083,62
€ 191.985.817,08
€ 554.762.266,54
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 77.342.742,44
€ 0,00
€ 77.342.742,44
€ 25.000.000,00
€ 0,00
€ 25.000.000,00
€ 849.199.949,54
€ 392.117.225,86
€ 457.082.723,68
€ 3.251.621.124,15
€ 2.136.321.970,67
€ 1.115.299.153,48
12
previsioni definitive di
competenza
Spese
Missione 01
Servizi istituzionali e generali, di
gestione e di controllo
Missione 02
Giustizia
Missione 04
previsioni definitive di
competenza meno
impegni e FPV
Fondo Pluriennale
Vincolato
impegni
€ 166.314.752,83
€ 134.089.293,20
€ 3.596.128,00
€ 770.000,00
€ 546.721,97
€ 23.278,03
€ 28.629.331,63
€ 200.000,00
Istruzione e diritto allo studio
€ 22.037.773,67
€ 15.356.198,30
€ 1.245.556,26
€ 5.436.019,11
Missione 05
Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali
€ 46.740.070,74
€ 19.649.246,75
€ 9.470.235,50
€ 17.620.588,49
Missione 06
Politiche giovanili, sport e tempo
libero
€ 7.259.835,92
€ 1.533.454,61
€ 49.254,00
€ 5.677.127,31
Missione 07
Turismo
€ 42.138.347,74
€ 6.517.512,06
€ 261.615,55
€ 35.359.220,13
Missione 08
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
€ 49.620.790,45
€ 2.185.898,59
€ 903.762,65
€ 46.531.129,21
Missione 09
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
€ 340.759.311,53
€ 106.086.613,01
€ 10.927.291,01
€ 223.745.407,51
Missione 10
Trasporti e diritto alla mobilità
€ 277.909.914,17
€ 100.039.864,29
€ 9.250.773,95
€ 168.619.275,93
Missione 11
Soccorso civile
€ 133.442.236,28
€ 18.665.960,01
€ 206.116,60
€ 114.570.159,67
Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Missione 13
Tutela della salute
€ 60.241.686,28
€ 42.156.685,13
€ 1.277.227,52
€ 16.807.773,63
€ 1.164.869.848,23
€ 1.111.473.468,07
€ 15.488.954,59
€ 37.907.425,57
Missione 14
Sviluppo economico e competitività
€ 298.518.834,46
€ 47.145.239,15
€ 7.891.687,53
€ 243.481.907,78
Missione 15
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
€ 140.792.612,85
€ 38.945.393,66
€ 2.445.420,51
€ 99.401.798,68
Missione 16
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
€ 82.203.268,91
€ 51.228.291,55
€ 557.509,58
€ 30.417.467,78
€ 18.313.918,22
€ 4.182.932,50
€ 186.316,00
€ 13.944.669,72
€ 10.496.072,56
€ 7.990.568,79
€ 0,00
€ 2.505.503,77
€ 1.203.343,03
€ 495.041,54
€ 0,00
€ 708.301,49
Missione 17
Missione 18
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
Missione 19
Relazioni internazionali
Missione 20
Fondi da ripartire
€ 73.891.291,03
€ 0,00
€ 0,00
€ 73.891.291,03
Missione 50
Debito pubblico
€ 81.788.939,84
€ 50.573.693,77
€ 0,00
€ 31.215.246,07
Missione 60
Anticipazioni finanziarie
€ 25.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 25.000.000,00
Missione 99
Servizi per conto terzi
€ 849.199.949,54
€ 392.117.225,86
€ 0,00
€ 457.082.723,68
€ 3.893.512.798,28
€ 2.150.979.302,81
€ 63.781.127,28
€ 1.678.752.368,19
Totale Spese (al netto del disavanzo effettivo
di amministrazione)
previsioni definitive di
cassa
Entrate
Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria e contributiva
Titolo 2
Trasferimenti correnti
Titolo 3
Entrate extratributarie
Titolo 4
Entrate in conto capitale
Titolo 5
Entrate da riduzioni di attività finanziarie
Titolo 6
Accensione di prestiti
Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale delle Entrate (al netto del fondo di cassa)
riscossioni totali
previsioni definitive di
cassa meno riscossioni
totali
€ 1.638.215.471,56
€ 1.352.398.256,23
€ 182.423.018,36
€ 142.755.366,94
€ 285.817.215,33
€ 39.667.651,42
€ 76.662.023,38
€ 22.724.314,58
€ 53.937.708,80
€ 1.115.490.709,72
€ 147.369.665,97
€ 968.121.043,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 60.022.763,13
€ 36.985,87
€ 59.985.777,26
€ 25.000.000,00
€ 0,00
€ 25.000.000,00
€ 1.056.105.773,77
€ 451.866.400,39
€ 604.239.373,38
€ 4.153.919.759,92
€ 2.117.150.989,98
€ 2.036.768.769,94
13
previsioni definitive di
cassa
Spese
Missione 01
Servizi istituzionali e generali, di gestione e di
controllo
Missione 02
Giustizia
Missione 04
Istruzione e diritto allo studio
Missione 05
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Missione 06
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 07
Turismo
pagamenti totali
previsioni definitive di
cassa meno pagamenti
totali
€ 196.518.546,10
€ 134.206.884,37
€ 770.000,00
€ 516.104,87
€ 62.311.661,73
€ 253.895,13
€ 57.902.481,29
€ 23.847.773,32
€ 34.054.707,97
€ 196.170.225,23
€ 50.334.127,80
€ 145.836.097,43
€ 13.871.847,01
€ 2.710.677,94
€ 11.161.169,07
€ 53.865.449,55
€ 8.398.572,38
€ 45.466.877,17
Missione 08
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
€ 142.228.178,89
€ 13.058.788,07
€ 129.169.390,82
Missione 09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
€ 402.614.452,85
€ 88.953.918,16
€ 313.660.534,69
Missione 10
Trasporti e diritto alla mobilità
€ 481.471.277,62
€ 117.263.891,45
€ 364.207.386,17
Missione 11
Soccorso civile
€ 101.976.347,11
€ 18.333.107,47
€ 83.643.239,64
Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
€ 120.630.934,40
€ 64.003.302,57
€ 56.627.631,83
Missione 13
Tutela della salute
€ 1.185.252.904,91
€ 1.058.664.620,44
€ 126.588.284,47
Missione 14
Sviluppo economico e competitività
€ 280.511.760,90
€ 58.058.868,90
€ 222.452.892,00
Missione 15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
€ 144.670.758,92
€ 48.189.295,12
€ 96.481.463,80
Missione 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
€ 102.074.749,54
€ 44.674.177,03
€ 57.400.572,51
Missione 17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
€ 28.681.379,66
€ 7.463.738,96
€ 21.217.640,70
Missione 18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
€ 15.870.667,60
€ 7.299.024,50
€ 8.571.643,10
Missione 19
Relazioni internazionali
€ 3.036.476,76
€ 619.646,67
€ 2.416.830,09
Missione 20
Fondi da ripartire
€ 22.015.993,55
€ 1.098.413,26
€ 20.917.580,29
Missione 50
Debito pubblico
€ 81.788.939,84
€ 50.573.693,77
€ 31.215.246,07
Missione 60
Anticipazioni finanziarie
€ 25.000.000,00
€ 0,00
€ 25.000.000,00
Missione 99
Servizi per conto terzi
€ 942.005.401,30
€ 404.512.415,43
€ 537.492.985,87
€ 4.598.928.773,03
€ 2.202.781.042,48
€ 2.396.147.730,55
Totale spese
Gestione delle Spese per titoli
previsioni definitive
di competenza
previsioni definitive di
competenza meno
impegni e FPV
6.404.972,08
182.377.258,06
Fondo Pluriennale
Vincolato
impegni
Titolo 1
Spese correnti
1.591.992.768,04
1.403.210.537,90
Titolo 2
Spese in conto capitale
1.382.602.130,22
316.492.063,38
57.376.155,10
1.008.733.911,74
Titolo 3
Spese per incremento di
attività finanziarie
273.487,30
0,00
0,00
273.487,30
Titolo 4
Rimborso di prestiti
44.444.463,18
39.159.475,67
0,00
5.284.987,51
Titolo 5
Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
Titolo 7
Spese per conto terzi e
partite di giro
849.199.949,54
392.117.225,86
0,00
457.082.723,68
3.893.512.798,28
2.150.979.302,81
63.781.127,18
1.678.752.368,29
previsioni definitive
di cassa
pagamenti totali
Totale Spese (al netto del
disavanzo effettivo di
amministrazione
previsioni definitive di
cassa meno
pagamenti totali
Titolo 1
Spese correnti
1.745.207.365,00
1.376.166.867,80
369.040.497,20
Titolo 2
Spese in conto capitale
1.841.998.056,25
382.942.283,58
1.459.055.772,67
Titolo 3
Spese per incremento di
attività finanziarie
273.487,30
0,00
273.487,30
Titolo 4
Rimborso di prestiti
44.444.463,18
39.159.475,67
5.284.987,51
Titolo 5
Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Titolo 7
Spese per conto terzi e
partite di giro
942.005.401,30
404.512.415,43
537.492.985,87
4.598.928.773,03
2.202.781.042,48
2.396.147.730,55
Totale Spese
14
CONTO DEL PATRIMONIO
Consistenza al 31.12.2013
Attività:
Immobilizzazioni
€ 791.106.496,85
Attivo circolante
€ 1.890.997.173,13
Ratei e risconti
€ 00,00
Totale attività
€ 2.682.103.669,98
Passività:
Patrimonio netto
€ 1.057.882.161,09
Fondi rischi e oneri
€ 44.449.694,70
T.F.R.
€ 0,00
Debiti
€ 1.579.771.814,19
Ratei e risconti
€ 0,00
Totale passività
€ 2.682.103.669,98
CONSIDERATO in
DIRITTO
1) che, dall’esame dei prospetti compilati dalla Regione Basilicata per il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, è emerso che le spese soggette a restrizione sono
risultate inferiori al tetto massimo consentito. Con riferimento alle limitazioni dei
pagamenti disposte con la deliberazione di Giunta regionale n. 707 del 18 giugno
2013 si osserva che il blocco, la limitazione e il rinvio del pagamento dei debiti
scaduti, pur in presenza delle necessarie disponibilità, non appare una ortodossa
modalità di rispetto dei dettami del patto di stabilità interno, rispetto che dovrebbe
essere ottenuto attraverso una effettiva compressione della spesa assoggettata a
restrizione piuttosto che con la posticipazione dei relativi pagamenti che, sulla
base della vigente normativa, anche comunitaria, sono assoggettati a precisi
termini e condizioni. Rimane ferma, peraltro, la necessità che la Regione, come
dettagliatamente evidenziato nella relazione allegata alla presente, provveda ad
ogni necessario calcolo e rideterminazione con riferimento al patto di stabilità a
seguito delle eventuali riallocazioni di poste delle contabilità speciali nei pertinenti
capitoli e classificazioni di bilancio;
2) che, con riferimento al limite quantitativo degli oneri finanziari posti a carico del
bilancio regionale, disciplinato dall’articolo 10, comma secondo, della legge n. 281
del 16 maggio 1970, come modificato con il secondo comma dell’art. 8 della legge
12 novembre 2011 n. 183, dai dati ricavabili dal bilancio preventivo e da quelli
15
comunicati dall’Ente si evince che, applicando alle entrate tributarie di cui al primo
titolo, al netto delle entrate vincolate, la prevista percentuale del 20%, la capacità
teorica di indebitamento della Regione Basilicata non risulta completamente
utilizzata e, quindi, il predetto limite appare rispettato;
3) che, sulla base dei dati esaminati e con le precisazioni contenute nella relazione
allegata alla presente, gli equilibri di bilancio risultano rispettati;
4) che il totale delle previsioni definitive delle entrate e quello delle previsioni
definitive delle spese ammontano ad € 3.942.932.433,60;
5) che risultano accertate entrate per € 2.136.321.970,67 ed impegnate spese per
€ 2.150.979.302,81;
6) che, al 31 dicembre 2013, sono risultati sussistere residui attivi per €
1.513.372.682,20 e passivi per € 1.180.789.132,31;
7) che il fondo iniziale di cassa di € 463.254.543,43, a seguito di riscossioni totali
pari a € 2.117.150.989,98 e pagamenti totali pari a € 2.202.781.042,48, si è ridotto
a € 377.624.490,93;
8) che tra i dati del conto del bilancio e quelli del rendiconto del tesoriere e tra le
risultanze
del
SIOPE
e
quelle
della
contabilità
regionale
sussistono
i
disallineamenti come sopra evidenziati;
9) che il positivo risultato di amministrazione di € 646.426.913,64 risulta
interamente assorbito dall’esigenza di dare copertura agli accantonamenti e di
procedere alle necessarie reiscrizioni delle economie vincolate, determinando un
risultato effettivo di esercizio in disavanzo per l’importo di € 61.179.623,38;
10) che il conto economico ha fatto registrare un avanzo economico dell’esercizio
pari a € 361.927.473 e che il conto del patrimonio ha evidenziato un patrimonio
netto di € 1.057.882.161,09;
11) che, a seguito dell’analisi delle voci generiche delle contabilità speciali,
dettagliatamente indicate nella relazione allegata alla presente, si ritiene
necessario che l’Ente effettui un attento esame delle poste inserite nei servizi per
conto terzi/partite di giro e provveda ad escludere da tale novero quelle che non
presentano le richieste tassative caratteristiche iscrivendole nei pertinenti capitoli e
classificazioni di bilancio e procedendo a tutti i conseguenti calcoli e
rideterminazioni oltre che, come sopra detto, con riferimento al patto di stabilità,
anche con riguardo a tutti i diversi indici, aggregati, tetti e limiti di spesa e per tutti i
fini previsti dalla vigente normativa, dai principi contabili e da prassi applicative.
16
Conseguentemente, a tali poste dei servizi per conto terzi e partite di giro, e a tutti
i riflessi delle conseguenti riallocazioni nei pertinenti capitoli e voci di bilancio, non
può ritenersi estesa la parifica di cui al presente giudizio;
12) che, pur sussistendo la non manifesta infondatezza della questione
pregiudiziale prospettata dal Procuratore regionale relativamente alla violazione
dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, per tutte le motivazioni espresse
nelle relazioni semestrali sulla copertura delle leggi di spesa, approvate da questa
Sezione con le deliberazioni n. 68/2014/RQ del 9 aprile 2014 e n. 89/2014/RQ del
10 giugno 2014, e sulla base degli elementi forniti dalla Regione all’esito delle
richieste istruttorie formulate, allo stato degli atti non risulta possibile desumerne la
rilevanza rispetto alla decisione del presente giudizio di parificazione;
13) che, con riferimento ai predetti punti, si rinvia a quanto più specificamente
osservato nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell’art. 1, comma
5, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 (convertito, con modificazioni, in legge n.
213 del 7 dicembre 2012);
14) che è, altresì, necessario tener presente anche tutte le altre osservazioni, sia
di carattere finanziario sia di tipo gestionale, contenute nella stessa relazione
sopra citata;
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Basilicata, sulla base
dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate, con le precisazioni e nei
termini esplicitati in diritto,
PARIFICA, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del
patrimonio, il rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio 2013;
APPROVA l’annessa relazione, elaborata ai sensi dell’art. 1, comma 5, del
D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 (convertito, con modificazioni, in legge n. 213 del 7
dicembre 2012);
ORDINA che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della
Corte, siano restituiti al Presidente della Regione Basilicata per la successiva
presentazione al Consiglio regionale;
DISPONE che copia della presente decisione, con l’unita relazione, sia
trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Regione
Basilicata.
17
Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2014.
Il Presidente della Sezione
f.to Dr. Francesco Lorusso
Magistrati
f.to Dott. Rocco Lotito (relatore)
f.to Dott. Giuseppe Teti
f.to Dott. Donato Luciano
f.to Dott.ssa Vanessa Pinto
Depositata in Segreteria il 15 luglio 2014
il Preposto ai Servizi di supporto
f.to Dott. Giovanni CAPPIELLO
18
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA BASILICATA
RELAZIONE ALLEGATA ALLA
DECISIONE DI PARIFICA DEL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE BASILICATA PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
(art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012)
II
RELAZIONE ALLEGATA ALLA
DECISIONE DI PARIFICA DEL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE BASILICATA PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
(art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012)
III
MAGISTRATO RELATORE
Dott. Rocco LOTITO
ATTIVITA’ DI SUPPORTO
dott. Luca BERARDONE
dott. Luca FESTINO
IV
INDICE
PARTE I ...........................................................................................................1
1. – Introduzione .............................................................................................................. 3
2. – La sperimentazione sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio (D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011) ............................................................ 15
3. - Le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali ...................................... 23
4. - Le pronunce della Corte costituzionale riguardanti la normativa regionale .... 33
5. – La programmazione ............................................................................................... 41
5.1 – Gli strumenti della programmazione previsti dalla legislazione regionale ........ 41
5.2 – Il bilancio di previsione 2013 ............................................................................. 44
5.3 – La programmazione comunitaria regionale ........................................................ 45
5.4 – Il principio applicato della programmazione...................................................... 53
PARTE II .......................................................................................................59
6. – Il Patto di stabilità interno ..................................................................................... 61
7. – L’indebitamento regionale..................................................................................... 77
7.1 – I vincoli all’indebitamento ................................................................................ 77
7.2 – La dimensione dell’indebitamento regionale ..................................................... 86
8. – L’operazione finanziaria in derivati ..................................................................... 91
9. – Gli equilibri di bilancio - Analisi delle contabilità speciali ................................. 99
PARTE III .....................................................................................................121
10. – Le entrate ............................................................................................................ 123
11. – Le spese ................................................................................................................ 137
12. – La gestione dei residui........................................................................................ 211
13. – La copertura dei residui perenti ....................................................................... 225
14. – La situazione di cassa e il risultato di amministrazione.................................. 229
15. – La contabilità economico patrimoniale - Il conto economico e il conto del
patrimonio .................................................................................................................... 239
16. – Gli organismi partecipati ................................................................................... 251
17. – La sanità .............................................................................................................. 275
Sintesi delle principali osservazioni ........................................................................... 311
V
VI
PARTE I
1
2
1. – Introduzione
Con la presente relazione, allegata alla decisione di parificazione del rendiconto
generale della Regione Basilicata per l’esercizio 2013, la Sezione regionale di controllo per
la Basilicata formula le sue osservazioni ai sensi dell’art. 1, quinto comma, del D.L. n. 174
del 10 ottobre 2012 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
n. 213 del 7 dicembre 2012) che dispone quanto segue: «Il rendiconto generale della regione
è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39,
40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di
parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in
merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli
interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del
bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la
relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale».
Le richiamate disposizioni del R.D. n. 1214/1934 regolamentano la parificazione del
rendiconto generale dello stato secondo le seguenti modalità:
- «La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le
entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.
A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare
risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti
generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante
l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui
passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie
scritture.
La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle
aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo
riscontro» (art. 39);
- «La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalità
della sua giurisdizione contenziosa» (art. 40);
- «Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a
sezioni riunite nella quale questa deve esporre:
le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;
le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate
alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;
le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei
regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro» (art. 41).
3
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n.
9/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013, ha dettato le prime linee di orientamento
evidenziando, in primo luogo, che la pronuncia sulla parificazione del rendiconto regionale
interviene prima dell’approvazione, da parte dell’organo legislativo, della legge sul
rendiconto. Infatti, «Poiché la finalità primigenia della resa del conto è quella di consentire il
controllo politico che il potere legislativo deve esercitare sulla gestione delle pubbliche
risorse da parte del governo, l’attività di parificazione svolta dalla Corte si pone in un
rapporto di ausiliarietà nei confronti delle assemblee legislative ed è dunque
teleologicamente collegata alla legge di approvazione del rendiconto stesso».
È stato, inoltre, specificato che, ai sensi del primo comma del citato art. 39, «… la
prima fondamentale operazione che le Sezioni regionali devono compiere è la verifica della
corrispondenza tra i valori indicati nel conto del bilancio, sia per l’entrata che per la spesa (a
livello di aggregati significativi e/o unità elementari di bilancio), e quelli esposti nella legge
di bilancio e successive variazioni (legislative e amministrative). La pronuncia della Corte,
che si interpone tra l’attività di rendicontazione e la legge che approva il conto, ha la
funzione precipua di agevolare l’assemblea legislativa nel controllare che l’attività
dell’organo esecutivo si sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni di spesa.
A tal fine, occorre fare riferimento all’intero ciclo della programmazione finanziaria
annuale, e quindi, non solo alla legge di bilancio, ma anche all’eventuale legge di
autorizzazione all’esercizio provvisorio, alla legge di assestamento, alle leggi e ai
provvedimenti di variazione. Si tratta di elementi informativi di cui la Sezione regionale già
dispone o che può agevolmente acquisire dall’Amministrazione».
Con riferimento alle verifiche previste dal secondo comma dell’art. 39, «… che
danno conto degli effetti finanziari prodotti dalle operazioni e dagli atti di gestione, rappresentati
nelle “scritture”» , la predetta deliberazione ha dovuto prendere atto «della carenza, in ambito
regionale, delle specifiche prescrizioni normative (e correlate procedure informatiche)
disponibili in ambito statale».
Conseguentemente, «In coerenza con l’approccio sperimentale che caratterizza la
complessiva attuazione del d.l. n. 174/2012 e in attesa che siano create le condizioni ottimali
(giuridiche, organizzative e strumentali) per un esercizio adeguato della funzione, le Sezioni
regionali possono, anche mediante le intese sopra accennate, verificare la concordanza dei
dati risultanti dal rendiconto, sia per l’entrata che per la spesa, con quelli presenti nelle
scritture del Servizio di ragioneria di ogni Regione (o struttura equivalente), nonché con le
registrazioni dei flussi di cassa effettuate dal Tesoriere regionale, riversate nel sistema
4
SIOPE, ferma restando la possibilità di attivare ulteriori riscontri sulle scritture contabili del
medesimo Tesoriere.
Al di là della valutazione della coerenza del rendiconto con gli strumenti della
programmazione
finanziaria,
la
riconciliazione
con
le
scritture
contabili
del
Tesoriere/Servizio di ragioneria sarà essenziale ai fini della verifica di eventuali scostamenti
di cassa, nonché di possibili disallineamenti nelle scritture contabili, così da evidenziare
anomalie nel conto del bilancio e in quello del patrimonio».
Con la deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/13, depositata in segreteria in data 14
giugno 2013, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti si sono pronunciate
in ordine alla questione di eccezionale rilevanza concernente la “Parificazione del rendiconto
generale delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 1, comma 5, del citato DL
n. 174/2012” stabilendo, tra l’altro:
- che «… il contraddittorio con gli enti controllati deve essere assicurato durante
tutto l’iter procedurale a partire dall’istruttoria e su tutti i temi sottoposti a verifica per essere
definito, attraverso successivi affinamenti, prima dell’udienza pubblica, l’oggetto della
quale va circoscritto ai soli temi e alle questioni contenuti nelle conclusioni
dell’istruttoria.
In tali limiti devono essere svolti gli interventi dei soggetti che partecipano
all’udienza»;
- che, con riferimento al ruolo del Pubblico Ministero (rappresentato, nella
fattispecie, dal Procuratore regionale) nella fase istruttoria del giudizio di parificazione
ed alle modalità di reperimento di documenti, dati e notizie concernenti la gestione del
bilancio regionale, «Tali elementi ed informazioni – al fine di evitare una duplicazione
delle attività istruttorie e un sovraccarico di lavoro per le strutture regionali – devono
essere acquisiti direttamente dalle Sezioni regionali di controllo, cui spetta la funzione
decisoria»; conseguentemente, queste ultime mettono a disposizione delle Procure regionali
«i dati e i documenti contabili acquisiti, nella considerazione che le Sezioni sono le dirette
destinatarie del flusso documentale proveniente dalle Amministrazioni e, comunque, ne
costituiscono l’interlocutore naturale».
La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/SEZAUT/2014/INPR del 14
maggio 2014, ha adottato ulteriori linee di orientamento sul giudizio di parificazione del
rendiconto generale della Regione con cui è stato fatto «… il punto della situazione in ordine
a determinati aspetti, procedurali e contenutistici, in vista di possibili miglioramenti
dell’attività di verifica intestata alla Corte dei conti».
5
Dopo aver constatato che «…le Sezioni regionali hanno adottato la decisione di
parifica anteriormente all’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, in
ossequio
alla funzione di
ausiliarietà che
costituisce l’essenza
dell’attività di
parificazione…», si è notato come sia «… in fieri l’adeguamento normativo dell’art. 18,
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, sull’armonizzazione, che prevede la presentazione del
rendiconto, per tutte le amministrazioni pubbliche, entro il 30 aprile dell’anno successivo a
quello di gestione. Con la modifica prefigurata, entro il predetto termine dovrà essere
assunta la proposta di Giunta, mentre la data per l’approvazione del rendiconto, da parte del
Consiglio regionale, sarà posticipata al 31 luglio, proprio per consentire lo svolgimento del
giudizio di parificazione da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte. Peraltro,
analoga tempistica è già prevista per gli enti in sperimentazione, ai sensi dell’art. 9, comma
9-bis, d.l. 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124».
La Sezione delle Autonomie si è, in particolare, soffermata sugli aspetti procedurali
del giudizio. È stato, così, tra l’altro osservato, con riferimento all’attuazione del principio
del contraddittorio, che «… le Sezioni regionali hanno operato affinché l’udienza rappresenti
la formalizzazione di un confronto pienamente svolto e sostanzialmente completato nel
corso dell’istruttoria, con il concorso fattivo dell’Organo requirente».
La suindicata deliberazione n. 14/SEZAUT/2014/INPR ha, inoltre, evidenziato
quanto segue:
«Il contraddittorio sostanziale assicurato nel corso del procedimento istruttorio consente che
gli interventi orali svolti durante l’udienza di parificazione siano specifici e contenuti nei
tempi, oltre a svolgersi nell’ambito degli argomenti approfonditi nel corso dell’istruttoria e
già valutati dal Collegio.
La snellezza e la specificità dei contributi resi in udienza si riflettono favorevolmente sulla
tempestività del deposito della decisione di parificazione, da effettuare nella stessa data, così
come è prassi consolidata nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale
dello Stato. Ciò al fine di consentirne l’immediata trasmissione al Consiglio regionale
unitamente alle copie originali del progetto di rendiconto esaminato, in aderenza al principio
di ausiliarietà che lega l’attività di parificazione svolta dalla Corte alle attribuzioni
dell’Assemblea legislativa regionale.
Infine, per un migliore e più proficuo svolgimento della celebrazione dell’udienza di
parificazione, i Presidenti delle Sezioni regionali valuteranno l’opportunità di contingentare i
tempi degli interventi all’udienza pubblica».
È stato, in conclusione, precisato quanto segue:
«In coerenza con il ruolo centrale assegnato alla Corte dei conti dal d.l. n. 174/2012, il
giudizio di parificazione va celebrato in tempo utile per l’esame e per l’approvazione, da
6
parte del Consiglio regionale, del progetto di rendiconto nonché del provvedimento di
assestamento del bilancio relativo all’esercizio finanziario in corso.
Onde assicurare la necessaria conseguenzialità nell’adozione dei documenti di finanza
regionale, non potrà, in ogni caso, essere superato l’anno successivo a quello di riferimento».
Non può, poi, non farsi cenno alla importantissima sentenza n. 39/2014 che ha
proceduto sotto molteplici aspetti alla disamina delle censure di incostituzionalità rivolte da
alcune Regioni nei confronti dell’artt. 1 (commi da 1 a 12 e 16), dell’art. 3 (comma 1, lettera
e), e dell’art. 6 (commi 1, 2 e 3, e 11-bis) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
(convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213).
La predetta sentenza, per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario, oltre ad
occuparsi di alcuni aspetti relativi alla procedura ed alla pronuncia sulla regolarità dei
rendiconti dei gruppi consiliari del consiglio regionale, disciplinati dai commi da 9 a 12 del
predetto articolo 1,1 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del settimo comma dello
stesso articolo, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e
dei rendiconti consuntivi delle Regioni, avendo attribuito alle pronunce di accertamento e di
verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti un effetto lesivo della
potestà legislativa regionale.2
1
La Corte ha sul punto tra l’altro evidenziato che «… il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte
necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere
conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo
documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo
impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume
infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi
documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, nei
limiti del mandato istituzionale».
2
La Corte costituzionale ha evidenziato che, “… in base a tale disposizione, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti può conseguire l’«obbligo di adottare […] i provvedimenti
idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio», cioè, nella specie, l’obbligo di modificare la
legge di approvazione del bilancio o del rendiconto mediante i provvedimenti, anch’essi legislativi, necessari per la
rimozione delle irregolarità e il ripristino degli equilibri di bilancio. Dall’omissione della trasmissione di detti
provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo della Corte dei conti in ordine agli stessi, deriva
la preclusione («è preclusa») dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o
l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ciò che equivale, nella sostanza, all’attribuzione, a tali omissioni e
verifica negativa, di un vero e proprio effetto impeditivo dell’efficacia della legge regionale in base alla quale dovevano
essere realizzati i programmi di spesa la cui attuazione è interdetta.
La disposizione impugnata attribuisce, dunque, alle pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti l’effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni,
obbligate a modificare le proprie leggi di bilancio, dall’altro, di inibire l’efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del
suddetto obbligo (per la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o per la inadeguatezza degli stessi). Tali
effetti non possono essere fatti discendere da una pronuncia della Corte dei conti, le cui funzioni di controllo non possono
essere spinte sino a vincolare il contenuto degli atti legislativi o a privarli dei loro effetti. Le funzioni di controllo della
Corte dei conti trovano infatti un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all’assetto dei poteri
stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla
né incidere sull’efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi
regionali spettante alla Corte costituzionale). La Corte dei conti, d’altro canto, è organo che − come, in generale, la
giurisdizione e l’amministrazione − è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle
sezioni regionali di controllo di detta Corte possa avere l’effetto di inibire l’efficacia di una legge si configura, perciò, come
7
Con riferimento alla specifica censura rivolta nei confronti delle norme relative alla
parificazione dei rendiconti regionali, dettate dal quinto comma dell’art. 1 del D.L. n.
174/2012 la Corte ha rilevato che «Nel caso in esame, la norma impugnata non è lesiva
dell’autonomia regionale e degli invocati parametri costituzionali e statutari, dal momento
che le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno già a suo tempo introdotto
discipline sostanzialmente analoghe al giudizio di parificazione del rendiconto generale della
Regione, previsto dagli artt. 39 e 41 del richiamato testo unico approvato con il regio decreto
n. 1214 del 1934, secondo un modulo procedimentale sostanzialmente analogo a quello
introdotto dalla norma in esame. Da ciò segue che, nei confronti delle Regioni ricorrenti, non
sussiste alcun obbligo di adeguamento, in conseguenza del comma 16 dell’art. 1 del decretolegge n. 174 del 2012, all’impugnato comma 5 dello stesso articolo».
Ai fini dello specifico svolgimento dell’attività istruttoria relativa alla parifica del
rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio 2013 ed alla allegata relazione,
indicata al punto 1 del programma annuale di controllo di cui alla delibera n. 1/2014/INPR
del 15 gennaio 2014, con nota istruttoria del 31 marzo 2014 questa Sezione regionale ha
chiesto alla Regione di trasmettere, unitamente agli elaborati, predisposti dalla Giunta ai
sensi dell’art. 68, secondo e quarto comma, della L.R. n. 34/2011, del rendiconto generale
della regione per l’esercizio 2012 e delle relative relazione tecnica e ripartizione in capitoli,
esaurienti notizie e opportuna documentazione relativa agli elementi informativi ivi
palesemente estranea al nostro ordinamento costituzionale e lesiva della potestà legislativa regionale.
L’impugnato comma 7 dell’art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci
preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, contrasta pertanto, anzitutto, con gli invocati parametri costituzionali e
statutari che garantiscono alle Regioni la potestà legislativa nelle materie di loro competenza”. Quanto alle censure di
violazione degli artt. 127 e 134 Cost., va rammentato che il controllo, da parte delle competenti sezioni regionali della Corte
dei conti, sulle leggi regionali con le quali sono approvati i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni è
diretto – in base alla norma in esame – alla «verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della
sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri
economico-finanziari degli enti» (art. 1, comma 3, del decreto-legge suddetto). Tale controllo ha, dunque, come parametro,
almeno in parte, norme costituzionali; in particolare, oltre all’art. 119, sesto comma, Cost., espressamente indicato, l’art. 81
Cost., che dei menzionati «equilibri economico-finanziari», anche delle Regioni, costituisce la garanzia costituzionale. Il
giudizio di controllo svolto dalle competenti sezioni regionali della Corte dei conti si configura quindi, almeno per la parte
in cui si svolge alla stregua di norme costituzionali, come un sindacato di legittimità costituzionale delle leggi regionali di
approvazione dei bilanci e dei rendiconti, al quale l’impugnato comma 7 riconnette, come si è ricordato, la possibile
inibizione dell’efficacia di dette leggi. In tale modo, la disposizione impugnata ha introdotto una nuova forma di controllo
di legittimità costituzionale delle leggi che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, alla
quale l’art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione (anche
regionale) attraverso pronunce idonee a determinare la cessazione dell’efficacia giuridica delle leggi dichiarate illegittime
(sul principio dell’unicità della giurisdizione costituzionale, «che non tollera deroghe o attenuazioni di alcun genere»,
sentenza n. 31 del 1961, nonché sentenze n. 6 del 1970, n. 21 del 1959, n. 38 del 1957, sulla giurisdizione dell’Alta Corte
per la Regione siciliana). Da ciò la lesione anche dell’art. 134 Cost., la quale determina una compromissione delle
attribuzioni costituzionali delle Regioni, atteso che il controllo di legittimità costituzionale che la norma impugnata
attribuisce alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in violazione di detta disposizione della Costituzione ha a
oggetto, specificamente, le leggi con le quali le Regioni approvano i propri bilanci e rendiconti”.
.
8
specificamente indicati. Ulteriori richieste e comunicazioni istruttorie sono state effettuate
con note istruttorie del 30 aprile 2014, del 15 e del 20 maggio 2014 e del 10 giugno 2014.
Con nota prot. n. 81942/1101 del 21 maggio 2014, a firma del Presidente della
Regione Basilicata sono state trasmesse copie della deliberazione n. 487 del 30 aprile 2014,
con allegati e relazione tecnica, con la quale la Giunta regionale, dopo aver dato atto che non
risultava ancora approvato il rendiconto del Consiglio regionale e non risultavano pervenuti i
bilanci 2013 dei propri organismi strumentali (e, pertanto, nel rendiconto non erano state
eliminate le risultanze relative ai trasferimenti interni e non era stata ricompresa la gestione
dei propri organismi strumentali, come previsto in entrambi i casi dall’art. 9, comma 6, del
DPCM del 28 dicembre 2011), ha deliberato:
- «Di approvare il rendiconto della gestione corredato dei relativi allegati così come previsti
dal DPCM 28 dicembre 2011 concernente “Sperimentazione della disciplina concernente i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
di cui all’art. 36 del citato decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni e
integrazioni…», allegati alla stessa deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
- «Di proporre all’approvazione del Consiglio Regionale il disegno di legge circa
“Approvazione del Rendiconto Generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario
2013”…», nel testo allegato alla stessa deliberazione;
- «Di approvare, altresì, a puro fine conoscitivo, l’allegato contenente il Rendiconto
Generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2013 articolato per Unità
Previsionali di Base»;
- Di trasmettere la deliberazione «al Consiglio Regionale per gli adempimenti di
competenza».
La predetta D.G.R. è stata trasmessa alla locale Procura contabile alla quale è stata
offerta la possibilità di accedere agli atti dell’istruttoria.
Con nota del 18 giugno 2014, a firma del Dirigente dell’Ufficio Risorse finanziarie e
bilancio è stata, tra l’altro, trasmessa copia della D.G.R. presentata alla Giunta regionale, e
dalla stessa non ancora approvata, relativa a “Modifica e integrazione alla DGR n. 487 del
30.04.2014 Disegno di legge circa Approvazione del Rendiconto Generale per l’esercizio
finanziario 2013 della Regione Basilicata” con riguardo:
1. al disegno di legge, alla relazione tecnica e agli allegati “Quadro Generale Riassuntivo” e
“Verifica Equilibri”;
2. agli allegati “Conto Economico”, “Stato Patrimoniale Attivo”, “Stato Patrimoniale
Passivo”, “Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e al
Fondo svalutazione crediti”, “Prospetto delle Entrate per categorie”, “Spese per
macroaggregati”, “Costi per missione”.
9
È stato, successivamente, comunicato che, a modifica ed integrazione della D.G.R.
487/2014, la Giunta regionale ha approvato la D.G.R. n. 709 del 20/06/2014 della quale, con
nota prot. n. 107565/1101 del 1° luglio 2014 del Presidente della Regione, sono state
trasmesse copie.
Ogni qual volta nella relazione si è richiamato o citato il rendiconto 2013 si è,
ovviamente, voluto far riferimento al documento di cui alla predetta D.G.R. n. 487/2014,
come integrato e modificato, sul quale sono state prioritariamente effettuate le verifiche e le
osservazioni di questa Sezione regionale.
Le verifiche che è stato possibile effettuare sono compendiate nell’esposizione delle
presenti osservazioni e della decisione di parifica, il contenuto delle quali è stato,
ovviamente, condizionato anche dalla tipologia e dall’entità dei dati che gli Uffici regionali
sono stati in grado di trasmettere nei tempi ridotti determinati dalla necessità di concludere
l’intero procedimento di parificazione in tempo utile per mettere a disposizione le relative
risultanze al Consiglio regionale prima dell’approvazione del rendiconto con legge
regionale, prevista entro il 31 luglio.
Nei precedenti referti sulla gestione finanziaria della Regione Basilicata, predisposti
ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell’art.7, comma 7, della legge 5
giugno 2003, n.131, è stato sempre evidenziato che, affinché il controllo successivo e
referente sulla gestione affidato alla Corte dei conti possa realizzare appieno la sua funzione
di ausilio nei confronti dell’Organo rappresentativo regionale, occorre che siano sempre
incrementati qualità, numero e tempestività delle informazioni fornite e dei dati relativi ai
documenti amministrativi e contabili, in base ai quali questa Sezione di controllo deve
effettuare l’esame. Ciò consentirebbe un maggior grado di approfondimento delle proprie
valutazioni in termini di regolarità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione stessa
e valutazioni in chiave non solo finanziaria delle scelte operative effettuate.
Analoghe esigenze sussistono anche per il compiuto espletamento delle nuove
attività e verifiche intestate alle Sezioni regionali di controllo dal D.L. n. 174/2012.
Anche quest’anno, comunque, si dà atto del generale impegno profuso dalla struttura
amministrativa dell’Ente (e, soprattutto, dall’Ufficio Risorse finanziarie e bilancio) per
ottemperare alle richieste istruttorie di questa Sezione di controllo, anche in considerazione
delle incrementate esigenze informative determinate dall’introduzione della nuova normativa
sopra citata.
10
Si evidenzia, inoltre, che alcuni elementi informativi sono stati tratti dalla relazione
annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e
adeguatezza del sistema dei controlli interni, redatta ai sensi dell’art. 1, sesto comma, del
D.L. n. 174/2012 sulla base delle linee guida e dello schema di relazione approvati dalla
deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 9/SEZAUT/2014/INPR
del 15 aprile 2014 (al predetto documento del Presidente si farà riferimento quanto nel testo
si citerà la “relazione annuale del Presidente della Regione”), e dalla relazione sul rendiconto
della Regione per il 2013 elaborata, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e
seguenti, della legge n. 266/2005, come richiamati dall’art. 1, terzo comma, del D.L. n.
174/2012, sulla base delle linee guida e dello schema di relazione-questionario approvati
dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/SEZAUT/2015/INPR del 4 marzo
2014, da parte del Dirigente responsabile dell’Ufficio risorse finanziarie bilancio della
Regione3 (a tale relazione si farà riferimento quando si utilizzerà la dicitura “questionariorelazione sul rendiconto”).
Non può, a questo punto, non essere censurato il persistente ritardo nella nomina e
nella entrata a regime dell’operatività del Collegio dei revisori, organo previsto dall’art. 14,
comma 1, lett. e), del D.L. n. 138/20114 ed istituito con l’art. 12 della L.R. n. 35/20125, il cui
intervento sarebbe stato di sicuro ausilio nelle analisi e valutazioni di questa Sezione
regionale di controllo.
3
Le linee guida allegate alla predetta deliberazione hanno, infatti, chiarito che i destinatari «…nelle more della effettiva
operatività dei Collegi dei revisori possono essere individuati nei Responsabili delle ragionerie/uffici di bilancio delle
Regioni…).
4
La predetta lett. e) ha stabilito che le Regioni istituissero, a decorrere dal 1° gennaio 2012, «… un Collegio dei revisori
dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio,
ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti
previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti».
5
Le funzioni del predetto Collegio sono individuata dal decimo comma del suindicato art. 12 che ha stabilito:
«Il Collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria ed in particolare:
a) esprime parere obbligatorio consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni, in
ordine alle proposte di legge di bilancio, di legge di assestamento e di legge di variazione del bilancio;
b) esprime, inoltre, parere obbligatorio sulla proposta di legge di rendiconto generale, attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed
economicità della gestione;
c) effettua verifiche di cassa trimestrali;
d) presenta annualmente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale, nonché alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti una relazione sull'attività svolta».
11
Sugli specifici criteri che devono essere adottati per l'inserimento nell'elenco dei
revisori dei conti delle regioni si rinvia alla deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR della
Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.6
Nello stesso questionario è stato, però, riferito che «Il Consiglio regionale ha estratto
i nominativi dei soggetti da nominare revisori contabili in data 11 giugno 2014».
Nelle controdeduzioni, trasmesse con nota prot. n. 109910/1101 del 4 luglio 2014 del
Presidente della Regione, è stato, sul punto ulteriormente precisato che «…la nomina avrà
luogo, auspicabilmente, entro l’estate perché, come noto, l’estrazione dei componenti è già
avvenuta e sono in corso, da parte del Consiglio, le procedure per la verifica dei requisiti».
La presente relazione, resa previo esame in contraddittorio del relativo schema, si
articola in tre parti.
La prima è dedicata prevalentemente all’analisi del quadro degli strumenti
programmatori, alle relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri delle leggi regionali, alle pronunce della Corte Costituzionale
riguardante la normativa regionale ed alla sperimentazione sull’armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011.
La seconda si occupa, in particolare, della verifica degli equilibri di bilancio,
dell’indebitamento, dell’operazione finanziaria in derivati e del rispetto del patto di stabilità.
Nella terza, poi, è contenuto l’esame degli andamenti più significativi della gestione
delle entrate, delle spese e dei residui, oltre che una disamina del grado di copertura dei
residui perenti, della situazione di cassa, delle componenti dell’avanzo di amministrazione,
del contenuto del conto economico e dello stato patrimoniale, degli organismi partecipati e
della sanità.
Alla fine della trattazione è riportata la sintesi delle principali osservazioni.
Con nota del 10 giugno 2014 il Presidente della Sezione regionale di controllo ha
convocato apposita riunione, per il giorno 25 giugno 2014, per l’esame della bozza di
relazione da allegare alla deliberazione di parificazione del rendiconto generale della
6
Nella predetta deliberazione trovasi, peraltro, evidenziato che:
«In considerazione dell’elevato spessore professionale richiesto agli aspiranti componenti dei Collegi dei revisori dei conti
presso le Regioni, deve ritenersi che gli esposti requisiti di iscrizione nell’elenco richiedano l’indicazione delle condizioni
sufficienti a comprovarne il possesso.
In proposito, deve essere posto in luce come il compito di detti organi collegiali sia quanto mai complesso, delicato e
impegnativo, per il ruolo di rilievo strategico che gli stessi rivestono a garanzia dell’equilibrio economico e della sana
gestione finanziaria degli enti regionali».
12
Regione Basilicata per l’esercizio 2013, riunione alla quale sono stati invitati a partecipare il
Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale e il Procuratore
regionale della Corte dei conti.
Questa Sezione regionale, sempre ai fini del contraddittorio, con nota del 25 giugno
2014 ha trasmesso al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio
regionale la bozza di relazione contenente le risultanze del controllo propedeutico al giudizio
di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2013 evidenziando che la stessa relazione,
dopo l’acquisizione delle eventuali deduzioni ed osservazioni da parte dell’amministrazione
regionale, sarebbe stata sottoposta all’approvazione della Sezione per la sua allegazione alla
decisione di parificazione del predetto rendiconto.
Con nota in pari data la predetta bozza è stata inviata alla locale Procura regionale
della Corte dei conti.
Si è, conseguentemente, tenuto conto delle controdeduzioni formulate con le note
prot. n. 8073/C del 3 luglio 2014 del Presidente del Consiglio regionale di Basilicata e prot.
n. 109910/1101 del 4 luglio 20147 del Presidente della Regione, delle ulteriori osservazioni
formulate da quest’ultimo con nota prot. n. 112148/1171 del 9 luglio 2014, delle memorie
della Procura regionale della Corte dei conti trasmesse il 4 luglio e il 10 luglio 2014.
7
Quando nel testo che segue sono citate le controdeduzioni (senz’altra specificazione) si vuol fare riferimento alla
osservazioni rese con nota prot. n. 109910/1101 del 4 luglio 2014 del Presidente della Regione.
13
14
2. – La sperimentazione sull’armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio (D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011)
Con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.L. n. 102 del 31 agosto
2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013) sono state
emanate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Mentre la normativa di cui al
titolo II del decreto, riguardante il settore sanitario, si applica a decorrere dall'anno
successivo a quello di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, le disposizioni del
Titolo I, riguardanti i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province
autonome e gli enti locali, si applicheranno solo a decorrere dal 2015 (art. 38).
Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze
conoscitive della finanza pubblica e di individuare eventuali criticità, l’art. 36 del decreto ha
disposto dal 2012 l’avvio di una sperimentazione, ora della durata di tre esercizi finanziari,
riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo
all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della
classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 33. Lo stesso art. 36 ha, poi, previsto
l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro
delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) per definire «…
le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello
minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato
di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui
all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei
Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione
di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio
e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo
17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema
contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1».
15
A seguito dell’intesa, sancita in Conferenza unificata nella riunione del 27 ottobre
2011, sono stati emanati due Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
dicembre 2011 con cui sono state individuate le amministrazioni coinvolte nella
sperimentazione (tra cui la Regione Basilicata) e le relative modalità applicative.
Tra le modalità indicate dallo stesso art. 36 del decreto è stata esplicitamente inclusa
la «… tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della
competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle
scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma
restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a
scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la
copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento». Inoltre è
stato previsto che il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale
abbiano carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per
le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.
L’art. 2 del D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, in ordine all’individuazione delle
modalità della sperimentazione, ha disposto che gli enti coinvolti si adeguano, oltre che alle
disposizioni recate dallo stesso decreto, anche a quelle di cui al Titolo primo del D.Lgs. n.
118/2011 ed alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo. Lo stesso art. 2 ha, però, specificato che le disposizioni riguardanti la
sperimentazione, con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria ed al
principio contabile applicato della contabilità finanziaria (di cui agli allegati n. 1 e n. 2),
sono applicate “in via esclusiva”, mentre la utilizzazione dei nuovi schemi di bilancio
avviene “in parallelo” secondo le seguenti specifiche modalità:
«a. Nel 2012 gli enti affiancano ai propri bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, quelli previsti dall’articolo 9»;
«b. Nel 2013 gli enti affiancano ai propri bilanci che conservano solo funzione conoscitiva,
quelli previsti dall’articolo 9 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria».
L’art. 7 del D.P.C.M. ha stabilito che gli enti ammessi alla sperimentazione adeguano
la propria gestione ai principi contabili generali (contenuti nell'allegato 1 del D.lgs. n.
118/2011), al principio contabile generale della competenza finanziaria ed ai principi
16
contabili applicati della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale, dei
bilanci consolidati (contenuti negli allegati da 1 a 4 dello stesso D.P.C.M.). 8
Il predetto art. 7 ha, poi, disposto che, in attuazione del principio contabile generale
della competenza finanziaria, gli enti in sperimentazione «… istituiscono nei propri bilanci il
fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in
cui è accertata l’entrata». Gli stessi enti, «… prima di inserire i residui attivi e passivi nel
rendiconto concernente gli esercizi 2012 e 2013, provvedono al riaccertamento degli stessi,
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.
Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di
riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese
impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le
spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente
re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento
amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio precedente».
L’art. 9 contiene la disciplina del bilancio di previsione e del rendiconto da redigere
secondo i nuovi schemi.9
8
Il predetto art. 2 ha, però, stabilito che «Nel corso del 2012 gli enti in sperimentazione che adottano la contabilità
finanziaria possono rinviare al 2013 l’attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il
piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato».
9
A norma della lettera a) del primo comma, il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale è «… composto dal
preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo pluriennale di competenza di cui agli allegati n. 7. Il bilancio
di previsione finanziario annuale e pluriennale delle regioni può essere costituito solo dal bilancio pluriennale comprensivo,
per il primo anno, delle previsioni di cassa».
Il secondo comma ha precisato che:
Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale di cui al comma 1 sono allegati:
a) la nota preliminare per le regioni e la relazione programmatica per gli enti locali, che si conformano alla nuova struttura
del bilancio di cui al comma 1;
b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie (allegati n. 7-a);
c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio pluriennale (allegati n. 7-b);
d) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato n. 7-c);
e) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
f) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti;
g) l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti (allegato n. 7-d).
Il rendiconto della gestione, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale di cui agli
allegati n. 8, è contemplato dalla lettera b) del primo comma.
Il terzo comma ha stabilito che:
Al rendiconto della gestione sono allegati:
a) il prospetto delle entrate accertate per titoli, tipologie e categorie (allegati n. 8-a);
b) il prospetto delle spese impegnate per missioni, programmi e macroaggregati (allegati n. 8-b);
17
L’art. 12 ha previsto una dettagliata disciplina del risultato di amministrazione.
Questo è distinto in fondi liberi e vincolati (che comprendono gli accantonamenti per
passività potenziali e il fondo svalutazione crediti). L’avanzo di amministrazione accertato
«…può essere utilizzato con il bilancio di previsione o con successivo provvedimento di
variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla
legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo
dell’esercizio;
- per le altre spese correnti in sede di assestamento;
- per l’estinzione anticipata dei prestiti».10
Il successivo art. 14 ha, poi, previsto che nel primo esercizio di sperimentazione gli
enti partecipanti alla stessa che adottano la contabilità finanziaria provvedono:
« a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, con esclusione di quelli derivanti
dall'ambito sanitario, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni
perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per
ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali
l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della
contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto);
b) all'eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di sperimentazione, del fondo
per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi
precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui
passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) - se positiva. Il fondo costituisce
copertura alle spese re-impegnate con imputazione all'esercizio della sperimentazione e agli
esercizi successivi. Gli enti che riaccertano i propri residui attivi e passivi al fine di eliminare
quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio
c) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato n. 8-c),
d) la tabella dimostrativa degli accertamenti e degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi (allegato n. 8-d);
e) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per funzioni, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard (articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) (allegato n. 8-e);
f) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La nota integrativa è corredata di un prospetto che espone i
risultati della gestione con le relative previsioni, secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 8, comma 4. Il
prospetto è predisposto secondo l'allegato n. 8-f.
g) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti».
Secondo il sesto comma «Il rendiconto della gestione comprende anche la gestione dei propri organismi strumentali di cui
ai commi 7 e 8. A tal fine gli enti provvedono ad aggiungere alle proprie risultanze, nelle apposite voci di entrata e di spesa,
quelle dei propri organismi strumentali e ad eliminare le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al medesimo fine gli
enti disciplinano tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei propri organismi strumentali.
Il settimo comma ha, poi, definito gli organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, che sono «le loro articolazioni
organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica».
10
Il predetto articolo è, però, stato abrogato dall’art. 9, comma 3, del D.L. n. 102/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
18
dell'esercizio di avvio della sperimentazione costituiscono il fondo pluriennale vincolato fin
dal 2012;
c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del
primo anno di sperimentazione, a seguito dell'applicazione del principio della competenza
finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2;
d) ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti.
L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della
contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di
amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).
e) al ri-accertamento e al re-impegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della
lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute
alla data del 31 dicembre, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli
esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel
principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto). La
copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel
medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato».
Quanto alla legislazione regionale concernente la materia, con l’art. 43 della L.R. n.
26 del 30 dicembre 2011 (legge finanziaria 2012) è stato stabilito che:
- «Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio
e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 …, a decorrere dall'1 gennaio 2012 le disposizioni di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 si applicano in “via esclusiva”, in sostituzione di quelle previste dal
sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale e al
principio contabile applicato della competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del medesimo decreto” (comma 1);
- «La Regione può individuare, in apposito elenco da allegare al bilancio di previsione
regionale, le leggi regionali di spesa a cui applicare il carattere autorizzatorio del bilancio
pluriennale» (comma 2);
- «A decorrere dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni riguardanti la contabilità
economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti e il bilancio consolidato come previsto
dall'articolo 2 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1» (comma 3);
- «Fino all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità della Regione, le disposizioni di
cui alla legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata” restano in vigore per quanto compatibili con quelle di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1» (comma 4);
- «Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati gli enti regionali che
partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118» (comma 5).
19
L’art. 10 della L.R. n. 16 dell’8 agosto 2012, di assestamento del bilancio 2012, ha
poi dettato le norme di adeguamento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 118/2011, attuative
del principio generale della competenza finanziaria e del principio applicato della contabilità
finanziaria di cui agli allegati 1 e 2 al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 (comma 1)11.
Con l’art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 36 (riguardante il bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015), sono state dettate
ulteriori norme per l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011 e
per l’attuazione del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 ed è stato ribadito che le disposizioni di cui
alla L.R. n. 34/2011, si applicano per quanto compatibili con quelle di cui al D.P.C.M. del
28 dicembre 2011 che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, si applicano in "via esclusiva"
(comma 3).
Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono
contenute nell’art. 9 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 (convertito in legge, con
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124) che ha, tra l’altro,
stabilito che nel corso del terzo esercizio di sperimentazione sono applicate le disposizioni
previste dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:
a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le
modalità previste dall'articolo 8, comma 4, dello stesso D.P.C.M.;
b)
alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un
orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità,
11
La predetta disposizione, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, ha previsto:
- in attuazione dell’art. 7 del predetto D.P.C.M., l’istituzione del “Fondo pluriennale vincolato costituito da risorse già
accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi finanziari
successivi a quello in cui è accertata l'entrata” (comma 2). Su tale fondo “non è possibile assumere impegni ed effettuare
pagamenti. Per l'utilizzo del Fondo ovvero per la riallocazione delle risorse tra il fondo e il capitolo di bilancio destinato
alla specifica spesa si procede mediante variazione di bilancio da effettuarsi con delibera di Giunta Regionale” (comma 3);
- in attuazione dell’art. 12, comma 4, del predetto D.P.C.M., l’istituzione del “Fondo svalutazione crediti quale garanzia
dell'accertamento di entrate di dubbia e difficile esazione e per le quali non è certa la riscossione integrale” (comma 4),
precisando che, per l’individuazione dell’ammontare e delle modalità di utilizzo dello stesso, si sarebbe provveduto ai sensi
del punto 3.3 dell’allegato 2 del D.P.C.M. (comma 5).
Lo stesso art. 10 ha, poi, previsto che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, “le risorse stanziate a bilancio
relativamente alla copertura dei residui perenti non sono impegnabili direttamente e sono oggetto di prelievo e reiscrizione
sui capitoli di provenienza mediante variazione di bilancio da effettuarsi con delibera di Giunta Regionale” (comma
6). Anche gli enti, individuati dalla Giunta regionale, che partecipano alla sperimentazione, nel corso della stessa
applicano, anche in deroga alle rispettive discipline normative o regolamentari, le norme regionali finalizzate
all'adeguamento del sistema contabile alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (comma 7). È stato, infine, disposto che
gli enti strumentali avrebbero adottato, dal 1° gennaio 2013, lo stesso sistema informativo contabile della Regione
Basilicata e si sarebbero impegnati a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per rendere operativo quanto disposto.
La Giunta regionale, dal suo canto, avrebbe dovuto emanare entro 90 giorni propria deliberazione per l’adozione dei criteri
applicativi anche in linea con quanto previsto dal D.L. n. 95/2012.
20
riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti
in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013-2015
relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;
c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in
sostituzione del fondo svalutazione crediti (comma 2)
Il suindicato art. 9 ha, poi, introdotto per gli enti in sperimentazione specifiche norme
sul personale12, sul patto di stabilità13, stabilendo tra l’altro che «La giunta o l'organo
esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro
il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio
dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il
31 maggio dell'anno successivo»
Si segnala, infine, che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 gennaio 2014, ha
approvato lo schema di decreto legislativo concernenti disposizioni integrative e correttive
del D.Lgs. n. 118/2011 sul quale, in sede di Conferenza Unificata, il 3 aprile 2014 sono stati
proposti ed accolti alcuni emendamenti.
12
Il quinto comma ha stabilito che «Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite
riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011».
Il settimo comma ha disposto che «Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato al 50 per
cento».
Con l’ottavo comma, al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è stato aggiunto il seguente:«Per gli enti locali in
sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai
precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009».
13
Il comma 6 ha inserito, dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i seguenti:
"4-bis. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono sospese.
4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari
derivanti dall'applicazione del comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica
agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.
4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma
4-ter si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non
partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio"».
All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente:
"450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di
competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi".
21
Sul predetto testo si è espressa la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti
nell’audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale
del 29 maggio 2014.
Con la predetta audizione è stato, tra l’altro, evidenziato che «L’armonizzazione di sistema
(che deve riguardare l’intero comparto pubblico) è presupposto indefettibile per la
completa attuazione del principio del pareggio di bilancio di cui al novellato art. 81
Cost. e alla l. n. 243/2012, con particolare riferimento alla determinazione e al
monitoraggio degli equilibri finanziari dei vari livelli di governo».
Il processo dell’armonizzazione «è complesso e comporta un’attuazione graduale, così
come prevista dalle norme. Esso non può, peraltro, essere ulteriormente dilatato nei
tempi, poiché in questo modo si finirebbe per introdurre un’altra dose di
complicazione nel sistema di contabilità degli enti, a causa della prolungata fase di
coesistenza di due differenti regimi contabili. L’armonizzazione, deve, invece, condurre ad
un processo contestuale di “semplificazione del sistema”, prevenendo il ripetersi di
interventi straordinari per conoscere e monitorare la situazione dei debiti della
pubblica amministrazione locale e dei relativi tempi di smaltimento secondo le direttive
europee».
Con specifico riferimento all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni è stato rilevato che «La Sezione delle autonomie della Corte dei conti già
in occasione degli ultimi referti al Parlamento sulla finanza regionale ha avuto modo di
sottolineare come, in virtù di una malintesa autonomia, ogni Regione si è data un proprio
ordinamento contabile ed ha adottato un proprio modello di bilancio». Se, infatti, è vero
che «…l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, attribuiva alla legislazione
concorrente tra Stato e Regioni l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario, con conseguente riconoscimento di uno
spazio di autonomia legislativa regionale nel rispetto dei principi fondamentali, è altrettanto
innegabile che il coordinamento della finanza pubblica (che pure è principio di supremo
livello) richieda sotto il profilo eminentemente tecnico – da tenere nettamente distinto
dalla discrezionalità delle scelte politiche – modalità di rappresentazione contabile
univoche».
Conseguentemente all’attrazione, dall’esercizio finanziario 2014, alla competenza esclusiva
dello Stato dell’armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 3 della l. cost. 20 aprile 2012, n.
1), «Del tutto corretta … appare l’introduzione nel d.lgs. 118 del titolo III, di una compiuta
disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile delle regioni coerentemente con la
cessazione della loro competenza normativa di rango primario, mentre non è più rinviabile
l’adozione di un sistema contabile basato su principi e regole omogenei. La
giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato la necessità della salvaguardia
del principio del coordinamento della finanza pubblica, che può trovare una concreta
declinazione solo in una disciplina contabile unitaria».
22
3. - Le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie
e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 le Sezioni regionali di controllo della
Corte dei Conti adottano le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali.
Le prime linee di orientamento in materia sono state approvate dalla deliberazione
della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 10/2013/INPR del 20 marzo 2013
(depositata il 23 marzo 2013) che ha evidenziato che la predetta relazione costituisce uno
«… strumento di controllo referente, finalizzato a garantire l’effettivo coordinamento della
finanza pubblica ed il rispetto del principio del pareggio di bilancio sancito dal novellato art.
81 della Costituzione…», con il quale «…la riforma mira soprattutto ad “arricchire il
patrimonio conoscitivo” dei Consigli regionali su un tema, quello della copertura finanziaria
e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, ad “elevato tasso
di tecnicismo finanziario-contabile”». Il tentativo è quello di dare maggiore effettività al
principio della copertura finanziaria sancito dal quarto comma dell’art. 81 della Costituzione
(che diventa il terzo comma del testo in vigore dall’anno 2014), che «…ha assunto maggior
pregnanza alla luce del più generale principio dell’equilibrio di bilancio sancito al nuovo
primo comma dell’art. 81 Cost. ed esteso alle Autonomie territoriali dal richiamo contenuto
agli artt. 97 e 119 Cost.».
Il secondo comma dell’art. 19 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di
contabilità e finanza pubblica) ha esplicitamente previsto che «Ai sensi dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori
oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche
attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite.
A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17».
L’art. 17 della predetta legge indica, tra l’altro, le specifiche modalità di copertura
finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate.14
14
Si riporta il primo comma del sopra citato art. 17:
«1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come
23
La relazione relativa al primo semestre 2013 è stata approvata da questa Sezione
regionale di controllo con deliberazione n. 68/2014/RQ del 9 aprile 2014 che, dopo
un’ampia disamina di carattere generale dei mezzi di copertura dei nuovi o maggiori oneri
nella legislazione statale e sulle tecniche di copertura applicabili alla legislazione regionale,
ha evidenziato, su quest’ultimo punto, che «La verifica della sussistenza della copertura
finanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone tre fasi di accertamento: la morfologia
giuridica degli oneri finanziari; la loro quantificazione; l’individuazione delle risorse
necessarie per la copertura finanziaria degli stessi».
Dopo essersi soffermata su ciascuna delle predette tre fasi e sui principi affermati
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, la relazione si è specificamente
occupata delle leggi adottate dalla regione Basilicata nel primo semestre 2013, sulle quali ha
formulato le osservazioni di seguito integralmente riportate:
«Come già precisato, la Regione Basilicata con nota prot. n. 36364/7101 del 4/03/2014,
in risposta all’istruttoria attivata dal magistrato delegato e con specifico riferimento alle
modalità di copertura finanziaria, ha genericamente argomentato che, “essendo le leggi
regionali del primo semestre 2013 tutte leggi di bilancio, queste non introducono nuovi
tributi o nuove spese e, quindi, non innovano all’interno dell’ordinamento giuridico, ma
recepiscono solo gli effetti delle normative vigenti. Pertanto le leggi regionali in
questione non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza della regione o
della finanza di altre amministrazioni pubbliche”. La Sezione non condivide l’assunto
della Regione per i motivi di seguito indicati.
Legge regionale 8 aprile 2013 n. 1 “Variazione n. 1 al Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013”
La riduzione di autorizzazioni di spesa è una delle modalità utilizzabili, ai sensi della
legge 196 del 2009, per la copertura degli oneri recati dai provvedimenti: essa consiste
nella ridestinazione di risorse da una finalità, per la quale erano state inizialmente
stanziate, ad una nuova.
limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere
secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso
la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata
esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo
di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per
regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti
correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione
dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di
nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale».
24
In ragione di tale caratteristica, che determina di fatto un definanziamento della finalità
da cui si prelevano le risorse da destinare alla nuova finalità di copertura, il suo impiego
richiede che la corrispondente relazione tecnica evidenzi:
l’effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, con contestuale riduzione
ed espunzione della pregressa autorizzazione legislativa di spesa;
le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente
destinate;
l’assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare
ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.
La copertura finanziaria risulta correttamente quantificata nella relazione tecnica.
Leggi regionali:
12 aprile 2013, n. 2 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 del Parco
Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane”
15 aprile 2013 n. 4 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio
Pluriennale per il triennio 2013-2015 dell’Agenzia di Promozione Territoriale di
Basilicata (A.P.T.)”
28 maggio 2013, n. 8 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.)”
28 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015, dell'Agenzia della Regione Basilicata per le
Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.)”
28 maggio 2013 n. 10 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e
Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”
4 giugno 2013, n. 11 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio
Pluriennale 2013/2015 dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in
Agricoltura (A.L.S.I.A)”
Le leggi citate non indicano in modo appropriato la copertura finanziaria degli oneri
secondo le tipologie standard previste dall’art. 17, comma 1, della legge 196/2009 e i
canoni indicati dalla giurisprudenza costituzionale. Il mero rinvio ai finanziamenti
riportati nella legge di bilancio regionale, quand’anche di importo adeguato come
attestato nelle proposte di delibera di Giunta, non costituisce, infatti, una forma
appropriata di copertura.
Legge regionale 16 aprile 2013, n. 7 “Disposizioni nei vari settori di intervento della
Regione Basilicata”
Diverse disposizioni della legge si presentano totalmente sprovviste sia della
quantificazione degli effetti finanziari sia della richiesta copertura e non vi è alcuna
esplicitazione in ordine al fatto che le stesse disposizioni sono senza copertura finanziaria
in quanto dotate di una “clausola di neutralità finanziaria”. La Corte Costituzionale ha più
volte ribadito che non <<si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione
25
della così detta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa,
si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun
maggiore onere. La mancanza o l’esistenza di un onere si desume dall’oggetto della
legge e dal contenuto di essa>> (C. Cost. sent. nn. 18/2013, 115/2012, 83/1974 e
30/1959). Alcune disposizioni (ad es. gli artt. 1,12,15,16,22) non sembrano ictu oculi
prive di effetti finanziari e la mancanza di ulteriori precisazioni da parte della Regione
rende arduo qualunque controllo sul rispetto delle disposizioni poste a salvaguardia del
principio costituzionale della copertura finanziaria. Si rileva, tra l’altro, che ai sensi
dell’art. 19, comma 1, della legge n. 196/2009 «le leggi e i provvedimenti che
comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e
l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali».
Su questa linea, il secondo comma dell’art. 19 cit. sancisce che l’obbligo di copertura
finanziaria imposto alle regioni va assolto non solo quando i nuovi e maggiori oneri sono
a carico della “loro finanza”, ma anche quando sono a carico “della finanza di altre
amministrazioni”. In ossequio a tale regola -espressione dell’art. 81 Cost.- nella relazione
tecnica alla legge si sarebbero dovuti quantificare gli oneri a carico delle altre
amministrazioni derivanti dalle norme in questione. Solo da una loro quantificazione si
sarebbe potuto stabilire se le norme sono finanziariamente neutre per le altre
amministrazioni o se da essa sarebbero conseguiti maggiori oneri finanziari con necessità
di copertura.
Altre disposizioni (artt. 2,17, 20 e 32) non indicano in modo appropriato la copertura
finanziaria degli oneri secondo le tipologie standard previste dall’art. 17, comma 1, della
legge 196/2009 e i canoni indicati dalla giurisprudenza costituzionale. Il mero rinvio ai
finanziamenti riportati nella legge di bilancio regionale non costituisce, infatti, una forma
appropriata di copertura.
Leggi Regionali:
15 aprile 2013, n. 3 “Autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio di
Previsione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della
Basilicata (A.R.D.S.U.) per l’esercizio finanziario 2013”
15 aprile 2013 n. 5 “Autorizzazione all’esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata (A.R.P.A.B.) per
l’esercizio finanziario 2013”
15 aprile 2013, n. 6 “Autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio di
Previsione dell’Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura
(A.R.B.E.A), per l’esercizio finanziario 2013”
Le leggi citate non evidenziano nuovi o maggiori oneri».
La relazione relativa alle leggi regionali approvate nel secondo semestre 2013 è stata
approvata con deliberazione n. 89/2014/RQ del 10 giugno 2014. Le Leggi regionali
approvate nel secondo semestre 2013 sono nove, più una legge statutaria:
26
Legge regionale 05 luglio 2013 n. 12 (Rendiconto generale per l’esercizio finanziario
2012 della Regione Basilicata.)
Legge regionale 30 luglio 2013, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10
novembre 1998 n. 42 e s.m.i. - Norme in materia forestale.)
Legge regionale 30 luglio 2013 n. 14 (Rendiconti per l’esercizio finanziario 2012
dell’Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.) e dell’azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario A.R.D.S.U.)
Legge regionale 6 agosto 2013, n. 15 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2013 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 del Parco Archeologico Storico
Naturale delle Chiese Rupestri del Materano.)
Legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 (Rendiconti per l’esercizio finanziario 2012
dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura – A.L.S.I.A. – del Parco
Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e dell’Agenzia della Regione
Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura – A.R.B.E.A.)
Legge regionale 8 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di attività
produttive.)
Legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del Bilancio di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015 della Regione
Basilicata.)
Legge Regionale 17 settembre 2013, n. 19 (Rendiconto per l’esercizio finanziario
2012 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata –
A.R.P.A.B.)
Legge Regionale 1 ottobre 2013, n. 20 (Misure urgenti per il Consorzio per lo
Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza e il sostegno agli Enti Locali e
Strumentali.)
Legge regionale statutaria 6 settembre 2013 n. 1 (Modifica dell’art. 32 dello Statuto
regionale.)
All’esito dell’attività istruttoria espletata, quattro leggi regionali sono risultate
comprese nel perimetro di applicazione del principio di copertura finanziaria di cui all’art.
81 Cost. (e cioè: la L.R. n. 15/2013, la L.R. n. 17/2013, la L.R. n. 18/2013 e la L.R. n.
20/2013).
Rinviando per un approfondimento sulle singole criticità riscontrate al contenuto
della relazione in argomento, si riportano di seguito le relative considerazioni conclusive:
27
«Alla luce di quanto sopra è possibile sintetizzare il quadro delle criticità riscontrate
dall’analisi delle leggi regionali approvate nel secondo semestre 2013 e delle relative
risultanze istruttorie.
In via preliminare, si è rilevato che la maggiore criticità attiene alla (non) corretta
perimetrazione del concetto di legge di spesa, quale presupposto per l’applicazione del
principio di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost..
Nell’ambito delle note di riscontro istruttorio, si ritiene che le leggi di bilancio in quanto tali
non possano comportare nuovi e/o maggiori oneri.
Da tale assunto viene fatto discendere il mancato rispetto dell’iter deliberativo (anche in
termini di assenza dei prescritti pareri di compatibilità finanziaria) espressamente codificato,
anche dalla normativa regionale, per le leggi di spesa, e ciò anche nei casi in cui tali norme,
seppure inserite nella cornice di una legge c.d. di bilancio, comportino, in concreto, nuovi
e/o maggiori oneri.
Fermo quanto sopra, l’esame delle norme ha evidenziato le seguenti criticità, e precisamente:
a) La presenza di oneri impliciti, ossia di oneri derivanti direttamente dal contenuto della
norma ed in relazione ai quali, quindi, manca l’indicazione della relativa copertura
finanziaria.
b) Il ricorso ad una “prassi consolidata” di rinviare ad una delibera di Giunta regionale
l’individuazione degli oneri e, quindi, lo stanziamento dei mezzi di copertura finanziaria.
c) L’inesatta qualificazione degli oneri, in termini di spesa ricorrente ovvero di spesa
pluriennale.
d) La mancata previsione di una clausola di salvaguardia con riferimento a previsioni di
spesa suscettibili di modifica.
e) In ipotesi di assunta invarianza finanziaria della norma, assenza, nella norma, della
relativa clausola di neutralità finanziaria e, a monte, di una relazione illustrativa da cui si
evincano degli elementi idonei a suffragarla.
f) La mancata indicazione, per gli oneri di durata pluriennale, della copertura finanziaria
relativa a tutti gli esercizi interessati dall’onere.
g) Utilizzo di tipologie di copertura finanziaria che non appaiono in alcuni casi
sufficientemente sicure.
Inoltre, in relazione all’iter procedurale seguito, si è riscontrata:
i) la mancata redazione della relazione tecnico-illustrativa e del connesso prospetto
informativo (cfr. art. 17 legge 196/2009);
ii) un utilizzo indiscriminato, e non motivato, della dichiarazione di urgenza per
l’approvazione delle leggi in esame».
Con riferimento a quanto sopra, con le controdeduzioni inviate dal Presidente della Regione
è stato specificato «…che la Giunta Regionale, anche alla luce dei rilievi formulati, sta
potenziando il CTVF per verificare a monte la copertura delle leggi comportanti spesa e per
assicurarne la presenza nella fase consiliare di approvazione, affinché i pareri richiesti ai
componenti della Giunta, nell’immediato, in ordine alla copertura, abbiano un adeguato
vaglio tecnico».
28
Con nota prot. n. 8073 del 3 luglio 2014 il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata
ha, da suo canto, rappresentato che lo stesso Consiglio «… sta adottando misure idonee ad
evitare futuri problemi in ordine alla esatta quantificazione degli oneri nelle leggi regionali
per una puntuale applicazione delle normativa in materia.
Ciò in attuazione dell'estensione alla finanza regionale della legge 243/12, il cui art. 9
stabilisce quale regola per l'equilibrio del bilancio delle regioni la contestuale non negatività
del saldo tra: a) le entrate finali e le spese finali; b) le entrate correnti e le spese correnti».15
La locale Procura contabile, confermando quanto dedotto nella memoria breve del 4
luglio 2014, con la memoria trasmessa il 10 luglio 2014, evidenziando di non aver «…potuto
svolgere un’autonoma attività istruttoria, essendo questa demandata alla Sezione del
controllo, così come stabilito dalle Sezioni Riunite di questa Corte con decisione
n.7/2013…», ha, tra l’altro, evidenziato:
- che, all’esito della summaria cognitio dalla stessa svolta, emerge la effettiva
sussistenza di un “fumus” circa la violazione del principio di copertura finanziaria di cui
all’art. 81 della Costituzione stante la non episodicità con cui vengono eluse le stringenti
disposizioni di cui alla predetta norma e la evidente conseguente negativa influenza, sul
15
Nella predetta nota trovasi, altresì, specificato quanto segue:
«La normativa regionale della Basilicata in materia di leggi di spesa è condizionata anche dal Regolamento interno per il
lavori del Consiglio regionale, che contiene disposizioni relative all'iter legislativo delle proposte di legge finanziariamente
rilevanti.
In particolare, le disposizioni relative alla presentazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi direttamente in
Consiglio regionale, a causa della mancanza di limiti temporali stringenti, generano spesso una produzione legislativa dalla
quale non sempre si evince una effettiva certezza in tema di rispondenza delle norme ai vincoli contabili e finanziari.
Proprio per arginare tale fenomeno e per individuare soluzioni mirate ad un maggior controllo della spesa e a dettagliarne i
risvolti, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale intende sottoporre all'attenzione della Giunta per il Regolamento del
Consiglio, ai sensi dell'art. 16 del medesimo regolamento, proposte di modifiche al Regolamento interno del Consiglio
regionale in ordine alle modalità e ai tempi di presentazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi.
Di qui, in particolare, la proposta di modifica dell'articolo 77 del suddetto regolamento con l'introduzione di un limite
temporale per la presentazione in Assemblea degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti. Questi, dunque, se respinti in
Commissione, potranno essere ripresentati in Consiglio entro e non oltre il giorno precedente la seduta in cui è prevista la
discussione delle norme di riferimento.
Gli emendamenti che comportano aumenti di spesa o minore entrata, presentati entro il suddetto termine, sono
immediatamente trasmessi dal Presidente del Consiglio al Presidente della Commissione competente in materia di bilancio
nonché al Comitato Tecnico di Verifica Finanziaria, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 34/2001, per l'acquisizione
dei prescritti pareri in ordine alla presenza della copertura ed al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità. In tali
casi la Commissione e il Comitato Tecnico di Verifica Finanziaria possono essere convocati d'urgenza. Gli emendamenti
privi di copertura finanziaria sono dichiarati inammissibili dal Presidente del Consiglio e non vengono, quindi, posti in
discussione.
Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati non oltre l'inizio della seduta in cui è prevista la discussione
degli emendamenti a cui si riferiscono, se sottoscritti da un Gruppo consiliare, da tre consiglieri o dalla Giunta regionale. I
relatori e la Giunta esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.
Tale innovazione regolamentare, oltre a rispondere ad una migliore gestione dei lavori assembleari, dovrebbe consentire
una più approfondita analisi degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati in aula, ai fini di una preventiva valutazione
degli oneri finanziari espliciti ed impliciti, effettuata dagli uffici competenti.
Considerata la delicatezza del tema, è intenzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stimolare una maggiore
attenzione sulla necessità della predisposizione di dettagliate relazioni di accompagnamento nonché dei connessi prospetti
informativi, che dovranno costituire parte integrante delle normative regionali. A tal fine si stanno ponendo in essere una
serie di iniziative volte a rafforzare l'Ufficio Legislativo del Consiglio regionale attraverso l'assegnazione di un funzionario
direttivo, già in servizio presso altro Ufficio, nonché di due dottorandi in materie giuridiche e di alcuni tirocinanti scelti tra i
laureandi in materie giuridiche ed economiche».
29
rispetto degli equilibri e della «veridicità dei bilanci oggetto del presente giudizio di parifica
(cfr. Corte Costituzionale, sent n. 244/1995)»;
- che «… oltre alla non manifesta infondatezza della evidenziata problematica deve
ritenersi sussistente anche la rilevanza della stessa ai fini della definizione del presente
giudizio di regolarità contabile del bilancio presentato in quanto fortemente condizionato dal
preliminare accertamento della legittimità della tecnica di copertura delle spese recate dalle
leggi richiamate e rifluite nei documenti di bilancio, oggetto del presente giudizio».
Il Procuratore ha, conclusivamente, prospettato la possibilità che questa Sezione
sollevasse d’ufficio la pregiudiziale questione di legittimità costituzionale di quelle leggi
regionali per le quali, sulla base del proprio prudente ed insindacabile apprezzamento,
dovesse ritenere sussistente il rilevato vizio di legittimità costituzionale.
Con riferimento al ruolo del Pubblico ministero nella fase istruttoria del giudizio di
parificazione, come delineato della sopra richiamata deliberazione della SS.RR. n. 7/2013, si
è già detto nella parte introduttiva della presente relazione.
Tale impostazione è stata recentemente confermata ed approfondita dalla recente
deliberazione n. 14/SEZAUT/2014/INPR del 14 maggio 2014 che ha, tra l’altro, rilevato la
necessità che «… venga rafforzato il percorso, intrapreso nello scorso anno, di costruttiva e
reciproca collaborazione tra i due uffici, in coerenza con la rispettiva autonomia di
competenza, valutativa e decisionale, allo scopo di rendere funzionale e, nel contempo,
aderente all’oggetto della parifica fissato nell’art. 39, r.d. n. 1214/1934, l’intervento del
Procuratore regionale, come sottolineato dal Giudice delle leggi (cfr. C. cost., 28 marzo
2012, n. 72)». La predetta deliberazione, dopo aver constatato che «La sinergia tra le Sezioni
e l’Organo requirente risulta, altresì, in sintonia con i recenti provvedimenti normativi, che
hanno incrementato le fattispecie di intervento combinato delle funzioni di controllo e di
quelle giurisdizionali, a tutela della finanza pubblica», ha tra l’altro evidenziato che «Sono
ipotizzabili, in tal senso, indicazioni da parte delle Procure regionali in ordine a possibili
oggetti delle verifiche preordinate al giudizio di parificazione, fermo restando che gli
elementi e le informazioni utili alla decisione di parifica devono essere acquisiti direttamente
dalle Sezioni di controllo, che restano le destinatarie del flusso documentale acquisito in fase
istruttoria e che costituiscono l’interlocutore naturale delle Amministrazioni regionali».
30
È necessario, ora, precisare che, con le osservazioni fornite con nota del 9 luglio
2014 del Presidente della Regione, in merito alla prospettata questione di legittimità
costituzionale, è stato evidenziato quanto segue:
«Quanto all’asserita esistenza di un fumus circa l’inosservanza dei vincoli rivenienti dall’art.
81 della Costituzione, si è, in primo luogo, dell’avviso che il rilievo debba essere
circoscritto alle leggi regionali nn. 15, 17, 18 e 20 del 2013 (vedasi la pagina 12 della
Relazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti concernente la tipologia delle
coperture adottate e le tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali approvate
dalla Regione Basilicata nel secondo semestre 2013).
Al riguardo, premesso che la Regione ha già fornito chiarimenti che, verosimilmente, non
sono risultati sufficientemente chiari ed esaustivi, si precisa quanto segue.
L’Amministrazione Regionale ha doverosamente preso atto delle risultanze della Relazione
e pur evidenziando che, di fatto, le norme in argomento non hanno sin qui prodotto spese
non previste nelle leggi di bilancio, assicura l’impegno ad istituire un apposito e qualificato
tavolo tecnico con la finalità di intervenire, sul piano legislativo, ove necessario, per
integrare, modificare e, se del caso, abrogare le disposizioni contenute nelle leggi in
questione».
Questa Sezione deve, in primo luogo, doverosamente prendere atto dell’impegno,
formalmente assunto dalla Regione, finalizzato alla integrazione, modifica ed abrogazione
delle leggi regionali interessate, e di quanto dichiarato in ordine al fatto che dette norme non
avrebbero sin qui prodotto spese non previste nelle leggi di bilancio.
Ciò premesso, deve essere rilevato che, pur sussistendo la non manifesta
infondatezza
della
questione
pregiudiziale
prospettata
dal
Procuratore
regionale
relativamente alla violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, per tutte le
motivazioni espresse nelle relazioni semestrali sulla copertura delle leggi di spesa, approvate
da questa Sezione con le deliberazioni n. 68/2014/RQ del 9 aprile 2014 e n. 89/2014/RQ del
10 giugno 2014, e sulla base degli elementi forniti dalla Regione all’esito delle richieste
istruttorie formulate, allo stato degli atti non risulta possibile desumerne la rilevanza rispetto
alla decisione del presente giudizio di parificazione.
31
32
4. - Le pronunce della Corte costituzionale riguardanti la normativa
regionale
1) Con la sentenza n. 72/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli articoli 19 e 32 della legge della Regione Basilicata n. 26 del 30
dicembre 2011 (legge finanziaria 2012).
- La prima disposizione, per le finalità di cui all'articolo 14 della L.R. n. 31/2008 (come
modificato dall’art. 33 della L.R. n. 27/2009), ha stanziato una somma di 1 Meuro alla
U.P.B. 0412.03 “Azioni in favore dei lavoratori socialmente utili” del bilancio regionale
dell’esercizio finanziario 2012.
Il secondo comma del citato art. 33 della L.R. n. 27/2009, come modificato dall’art. 11,
secondo comma, della L.R. n. 42/2009, ha disposto che la Regione Basilicata promuove la
stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità dei
Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni, e la stabilizzazione dei
lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti di
Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 ed in
essere. La Corte costituzionale, con sentenza n. 67/2011 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del secondo comma del citato art. 11.
La sentenza in esame ha preliminarmente colto “… la sostanza della volontà legislativa di
mantenere in piedi o di ripristinare, sia pure indirettamente, in contrasto con il sistema
dell’efficacia delle decisioni caducatorie, gli effetti di quella struttura normativa che aveva
formato oggetto della richiamata pronuncia di illegittimità costituzionale … e contro la quale
ora, dunque, pertinentemente tornano a dirigersi le censure del Governo”.16
La Consulta, con riferimento alla difesa dell’Ente secondo la quale “Con la norma
impugnata la Regione si limiterebbe a finanziare l’attività di stabilizzazione, lasciando agli
enti che la effettuano il compito di rispettare la legge…», ha poi evidenziato quanto segue:
“Pur senza considerare che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente «qualificato le
norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari come principi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica, in quanto le stesse perseguono la finalità del
contenimento della spesa nello specifico settore del personale» (così la sentenza n. 51 del
2012), non può, del resto, non sottolinearsi, da un diverso ma concorrente profilo, come il
contenuto o il carattere meramente finanziario di una disposizione, quale quella impugnata,
non possa ragionevolmente implicare una sua completa autonomia rispetto all’oggetto o
16
Tali censure avevano richiamato la precedente sentenza n. 67 del 2011 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale
delle disposizioni impugnate “in riferimento all’art. 97 Cost., sul rilievo che esse prevedessero la promozione della
stabilizzazione dei soggetti contemplati senza anche prevedere che questi dovessero superare un pubblico concorso.
L’indicato parametro risultava violato – osservava la Corte – in quanto esso «impone il concorso quale modalità di
reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano
esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti»: circostanze che non ricorrevano nella
specie”. Le censure governative, poi, con riferimento alle previste procedure selettive, avevano evidenziato che la stessa
sentenza n. 67/2001 aveva puntualizzato che “il concorso pubblico richiesto dall’art. 97 Cost. «è cosa diversa rispetto a
generiche e non meglio precisate procedure selettive. Esso, infatti, è una procedura aperta a tutti (“stabilizzandi” o no che
siano) che sfocia nell’assunzione dei più meritevoli; le seconde, invece, consistono in accertamenti relativi alle capacità
professionali dei soli appartenenti alle categorie di “stabilizzandi” individuate dalle norme regionali»”.
33
all’obiettivo cui il (nel caso, rinnovato) finanziamento si riferisce: come se – ciò che si
vorrebbe nella specie – la vicenda della destinazione di una somma per la stabilizzazione dei
lavoratori possa risultare del tutto indipendente rispetto a quella delle “modalità” attraverso
le quali si svolga il concreto realizzarsi della stabilizzazione”.17
- L’art. 32, invece, ha stabilito che la movimentazione di animali da vita della specie bovina
ed ovicaprina tra gli allevamenti della Regione Basilicata fosse consentita, per motivi di
compravendita, con documentazione di scorta e senza la vidimazione del Servizio
Veterinario ufficiale dell'ASL competente per territorio relativa all'avvenuta vaccinazione
(comma 1). Tale movimentazione, in ogni caso, era subordinata al rispetto, da parte dei
detentori degli animali, degli obblighi previsti in materia di controlli e qualifiche sanitarie,
nonché degli obblighi in materia di registrazione ed identificazione degli animali (comma 2).
Erano esclusi, comunque, dalla movimentazione “… gli animali spostati da e verso
allevamenti posti sotto vincolo sanitario per insorgenza di focolai di malattia o per altri
provvedimenti restrittivi disposti dalle Autorità competenti, e gli animali spostati da e verso
stalle di sosta, fiere e mercati regolarmente autorizzati nel territorio regionale” (comma 3).
La questione relativa al predetto art. 32 è stata ritenuta fondata dalla Corte Costituzionale
che ha constatato come nei fatti si sopprima “… la certificazione del veterinario della ASL
competente in materia di movimentazione del bestiame, sostituendola con una
autocertificazione”. Sono stati, peraltro, richiamati “…i precedenti rappresentati dalle
sentenze n. 12 del 2004 e n. 406 del 2005, ove, proprio con riferimento alle cautele imposte
per evitare la diffusione ed il contagio della febbre catarrale dei ruminanti e degli ovini, si è
richiamato il principio che devolve alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in
materia di “profilassi internazionale”, con il coinvolgimento, anche, di profili riguardanti la
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, anch’essa riservata alla competenza legislativa dello
Stato”.
2) Con la sentenza n. 117/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 37 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2012, n. 16
(“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio
pluriennale per il triennio 2012/2014”).
17
Nella sentenza si legge, sul punto, quanto segue:
“Ove, in altre parole, i singoli enti destinatari del finanziamento fossero essi normativamente tenuti a rispettare i dicta di
questa Corte con specifico riguardo all’art. 97 Cost. – il quale, come si è sottolineato, impone di reclutare il personale delle
pubbliche amministrazioni attraverso pubblico concorso, consentendosi deroghe solo qualora ricorrano esigenze particolari
e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti –, si dovrebbe ipotizzare una diversità di sfere di
responsabilità, nel senso che la previsione del finanziamento regionale non inciderebbe, in sé, sulle procedure di
stabilizzazione, da riservare a diverse previsioni normative.
Resta, però, il fatto che, nel caso di specie, la Regione non soltanto non ha indicato le specifiche fonti normative dalle quali
potersi trarre la regolamentazione di siffatte “modalità” – si ribadisce che fu proprio tale carenza a generare il ricordato
intervento demolitore di questa Corte – ma, addirittura, essa si limita a traslare in capo agli enti finanziati un simile
sindacato di legalità, nonostante che siano proprio gli enti medesimi a ricevere dalla stessa legge regionale la base
normativa per procedere alle stabilizzazioni.
Né, d’altra parte, può trascurarsi di sottolineare – a ulteriore dimostrazione della implausibilità di una diversa lettura del
quadro normativo – che sin dal 2005 la Regione Basilicata ha adottato una legge (19 gennaio 2005, n. 2) di «delegificazione
dei provvedimenti in materia di prosecuzione e stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in attività socialmente
utili», stabilendo, poi, con varie deliberazioni regionali, programmi ed interventi in materia di stabilizzazione degli stessi”.
34
Il citato art. 37 ha previsto:
- che «la Regione Basilicata nell’esercizio delle proprie competenze in materia di governo
del territorio ed al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, a far data dall’entrata in
vigore della presente norma non rilascerà l’intesa, prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n),
della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all’accordo del 24 aprile 2001, al conferimento di
nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi» (primo comma);
- che le disposizioni dalla stessa recate si sarebbero applicate «anche ai procedimenti
amministrativi in corso per il rilascio dell’intesa sul conferimento di nuovi titoli minerari per
la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi» (secondo comma);
- che sarebbero state fatte salve le intese relative a titoli minerari in essere (terzo ultimo
comma).
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità
costituzionale della predetta norma della L.R, n. 16/2012 per violazione degli artt. 3, primo
comma, 41, 97, 117, commi primo, secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, e del
principio di leale collaborazione.
La Corte, dopo aver osservato che “La disposizione censurata ricade sia nell’ambito
della competenza legislativa «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»,
che in quello del «governo del territorio», compresi nella disciplina di cui all’art. 117, terzo
comma, Cost.”, ha evidenziato che “La natura concorrente della potestà legislativa relativa
ad entrambe le materie dimostra la ragionevolezza della scelta del legislatore statale, che ha
previsto l’intesa tra Stato e Regioni interessate per le «determinazioni inerenti la
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi»”.
Orbene, se il legislatore lucano non contesta la previsione della necessità dell’intesa, ha
disposto un diniego preventivo e generalizzato di addivenire, in tutti i casi concreti, ad un
accordo con una previsione legislativa che «…si pone in aperto contrasto con la ratio stessa
del principio di leale collaborazione, che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura
articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative».
3)
Con la sentenza n. 209/2013 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale:
- degli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 4, commi 2 e 4, della legge della Regione
Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti
agricoli di origine regionale a chilometri zero);
- dell’articolo 4, comma 3, della medesima legge della Regione Basilicata n. 12 del
2012 (in applicazione dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Con la suindicata L.R. 13 luglio 2012, n. 12 la Regione Basilicata ha emanato la
normativa per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a
chilometri zero.
L’art. 1 della legge, dopo aver chiarito, al primo comma, che con il termine "prodotti a
chilometri zero" si fa riferimento ai prodotti agricoli ed agroalimentari destinati
all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati, ha esplicitato al secondo comma la finalità
di promuovere «… la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il
35
consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate
nel territorio regionale, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e
assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali
prodotti».18
Quanto alle disposizioni impugnate, il primo comma dell’art. 2 ha stabilito che «Negli
appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla
ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di
prodotti agricoli di origine regionale».
All’art. 3, primo comma, poi, è stato precisato che «I comuni riservano agli imprenditori
agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli lucani, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei
mercati al dettaglio in aree pubbliche. I comuni, anche in deroga a quanto previsto dalla
legge regionale 30 settembre 2008, n. 23" Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 luglio
1999, n. 19 concernente la disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa
e su aree pubbliche", sono autorizzati all'istituzione di nuovi posteggi, fino al
raggiungimento di tale percentuale».
L’art. 4 della legge ha, poi, tra l’altro disposto che:
- «Alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico ed operanti nel
territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso
dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti
agricoli di origine regionale, a chilometri zero, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne
l'attività, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono
determinate con apposita delibera della Giunta regionale da collocare all'esterno
dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale» (secondo comma);
- «Le imprese di cui al comma 2 saranno inserite in un apposito circuito regionale veicolato
nell'ambito delle attività promozionali della Regione Basilicata. La Giunta regionale entro
centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge produrrà il regolamento di
utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito, comprendente anche
eventuali sgravi fiscali e specifici contributi o premialità nell'ambito dei bandi di
finanziamento del settore».
Ad avviso del ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri “… le disposizioni
impugnate – favorendo la commercializzazione dei prodotti regionali ed avvantaggiando le
aziende agricole locali – violerebbero tanto il primo comma dell’art. 117 della Costituzione,
per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libera
18
Il terzo comma del predetto articolo ha specificato che con la legge in questione la Regione ha disciplinato interventi per:
«a) incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli di origine
regionale nella preparazione dei pasti;
b) favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli;
c) sostenere l'acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o
ospitalità nell'ambito del territorio regionale;
d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati
attraverso idonea attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
e) favorire l'incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione».
36
circolazione delle merci; quanto il secondo comma, lettera e), del medesimo articolo,
ledendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza»”.
La Corte costituzionale, dopo aver notato che «La definizione della nozione di «prodotti
a chilometri zero», offerta dall’art. 1, comma 1, della legge («prodotti agricoli ed
agroalimentari destinati all’alimentazione umana, ottenuti e trasformati»), prima ancora che
generica, si rivela, infatti, eccentrica rispetto al concetto definito, in quanto attinente alla sola
natura del prodotto, e non già alla distanza tra luogo di produzione e luogo di consumo», ha
evidenziato che «La legge regionale – e, in particolare, le disposizioni impugnate – risultano
volte… ad incentivare il consumo dei soli prodotti di origine regionale come tali,
indipendentemente dall’ubicazione del luogo di produzione o dalla presenza di particolari
qualità, senza che la tutela si estenda a prodotti con caratteristiche analoghe, ancorché
provenienti da aree poste a distanza uguale o minore dal luogo di consumo (come può
avvenire, in specie, ove il consumo avvenga in zone limitrofe ad altre Regioni)».
In particolare:
- con l’art. 2, comma 1 «…viene imposto all’amministrazione appaltante un criterio di
scelta del contraente diverso e ulteriore rispetto alle previsioni della legislazione statale e, in
particolare, degli artt. 81 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE): criterio che non solo non favorisce la concorrenza, ma chiaramente la altera,
risolvendosi in un favor per gli imprenditori che impiegano prodotti provenienti da una certa
area territoriale (quella lucana), così da poter vantare il titolo preferenziale in questione»;
- anche con l’art. 3, comma 1, della legge in esame la disciplina regionale risulta diversa
e più restrittiva rispetto a quella stabilita dalla normativa statale determinandosi nuovamente
«.. effetti anticoncorrenziali, in danno degli imprenditori che non vendano derrate agricole di
origine lucana. È evidente, infatti, che la previsione di restrizioni ulteriori alla possibilità di
accesso degli operatori alle concessioni di posteggi su aree pubbliche, in un contesto nel
quale l’esercizio del commercio è condizionato dalla disponibilità di spazi appositamente
definiti, si risolve in un ostacolo alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale (al
riguardo, sentenza n. 18 del 2012)»;
- anche le disposizioni di cui all’art. 4, commi 2 e 4, della legge regionale ledono la
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», visto
che «… l’intento è … quello di introdurre e di regolare un segno distintivo delle imprese che
impieghino o commercino, in termini percentualmente significativi, prodotti agricoli lucani».
La Corte ha, inoltre, esteso, in via consequenziale, la dichiarazione di illegittimità
costituzionale «… al comma 3 dell’art. 4, che detta una disposizione meramente strumentale
a quella del comma 2 del medesimo articolo (ivi esplicitamente richiamato), stabilendo le
modalità con le quali, ai fini dell’ottenimento del contrassegno regionale, deve essere
documentato l’approvvigionamento dei prodotti di origine regionale nella percentuale
richiesta (e, cioè, tramite indicazione, nelle fatture di acquisto, «dell’origine, natura, qualità e
quantità dei prodotti acquistati»)».
4) Con la sentenza n. 290/2013 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
- dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 23 novembre 2012, n. 22 (Intervento
sostitutivo delle aziende sanitarie regionali in caso di inadempienza retributiva nei confronti
dei dipendenti delle strutture accreditate al Servizio Sanitario Regionale);
37
- degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale della Basilicata n. 22 del 2012, in via
consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
L’art. 1 della L.R. n. 22/2012, al fine di assicurare e garantire l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, ha stabilito che, nell'ambito delle convenzioni stipulate tra aziende
sanitarie e strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale (SSR) che
forniscano prestazioni sanitarie e socio sanitarie non immediatamente surrogabili da strutture
pubbliche regionali, qualora tali strutture risultino inadempienti in ordine alle retribuzioni
relative, al proprio personale, le aziende sanitarie, assegnati 10 giorni per l'erogazione delle
spettanze maturate e non corrisposte, permanendo l'inadempienza contrattuale, con
provvedimento del Direttore generale, sospendono ogni pagamento.
Qualora fosse decorso inutilmente il termine di ulteriori cinque giorni lavorativi dalla data
del provvedimento di sospensione, permanendo l’inadempienza, il Direttore generale
dell'azienda sanitaria competente avrebbe dovuto anticipare le retribuzioni dovute e non
pagate nella misura del 90% dell'ultima mensilità erogata ai soli dipendenti che prestano
servizio presso la struttura privata accreditata operante sul territorio regionale nei limiti delle
spettanze dovute a qualsiasi titolo.
Le ulteriori norme della legge hanno regolamentato le modalità di attivazione della
procedura (art. 2), la definizione delle procedure amministrative (art. 3) e l’entrata in vigore
(art. 4).19
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 3 della predetta legge della Regione Basilicata n. 22/2012, in
riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma,
della Costituzione, per quel che riguarda la materia della tutela della salute (in relazione agli
artt. 8-bis, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione sollevata nei confronti dell’art. 1
della predetta legge regionale in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l),
Cost., ritenendola assorbente rispetto alle altre censure, visto che l’illegittimità di tale norma
si proietta sull’intera legge regionale.
La Consulta, dopo aver evidenziato «… che la materia dell’ordinamento civile, in
quanto relativa alla disciplina dei rapporti privati, è riservata alla potestà legislativa esclusiva
19
Si riportano gli articoli citati:
«Articolo 2 Attivazione della procedura.
1. La procedura di cui all'articolo 1 è attivata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o dalla
maggioranza dei lavoratori interessati, mediante apposita istanza all'Azienda Sanitaria territorialmente competente.
2. La stessa procedura è attivabile per non più di 2 volte. A fronte di ulteriori inadempienze, l'Azienda Sanitaria
competente deve avviare il procedimento di risoluzione contrattuale con la struttura privata inadempiente.
Articolo 3 Definizione delle procedure amministrative.
1. Le modalità operative delle procedure di cui agli artt. 1 e 2, nonché la quantificazione e le modalità di remunerazione dei
maggiori oneri derivanti all'Azienda Sanitaria dall'esecuzione della procedura di cui alla presente legge, sono definite con
apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro il termine massimo di 15 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
2. In ogni caso, dall'applicazione della presente legge non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
Articolo 4 Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata».
38
dello Stato», ha specificato che «… il profilo rilevante ai fini della decisione esula dalla
vicenda dell’accreditamento della struttura sanitaria, già conclusasi a monte della stipula
della convenzione, afferendo piuttosto alla disciplina dei rapporti civilistici tra l’azienda
committente ed il soggetto convenzionato».
D'altronde, «Proprio l’eccezione proposta dalla Regione Basilicata, secondo cui il
meccanismo sostitutivo sarebbe già stato previsto dal legislatore statale all’art. 5 del d.P.R.
n. 207 del 2010, corrobora la fondatezza della questione».20 Essa, infatti, «… costituisce
disposizione di carattere generale – a sua volta operante in regime di specialità rispetto al
codice civile – per i contratti pubblici, attraverso la quale lo Stato, in virtù della propria
potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, ha già disposto una tutela
necessariamente uniforme sul territorio nazionale per i prestatori che rimangono vittime
delle inadempienze dei soggetti affidatari di commesse pubbliche». Conseguentemente, «Per
gli esposti motivi non può essere dunque consentita l’adozione da parte della Regione
Basilicata di una specifica e diversa fattispecie normativa».
5) Con ordinanza n. 199/2013 la Consulta ha dichiarato estinto il giudizio promosso dal
Presidente del Consiglio dei Ministri che aveva sollevato, in riferimento all’articolo 117,
primo, secondo comma, lettere a), e), s), e terzo comma della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 10, commi 1, 5 e 6, e degli articoli 12 e 13 della legge
della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili). Ciò a seguito della “sopravvenuta legge della Regione
Basilicata 9 agosto 2012, n. 17 (Modifiche della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8): con
l’art. 2, comma 1, ha abrogato l’impugnato art. 10; con gli artt. 3 e 4 ha, sostituito
rispettivamente, i censurati artt. 12 e 13; all’art. 6 ha stabilito che «sono, comunque, nulli gli
effetti eventualmente prodotti dagli articoli 10, commi 5 e 6, 12 e 13 della legge regionale 26
aprile 2012, n. 8, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore» di quest’ultima legge”.
6) Con ordinanza n. 325/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, secondo comma,
della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione e la
gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica), sollevata, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal
Tribunale di Melfi.
20
La sentenza ricorda che detta norma prevede che «1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il
responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui
sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del
codice. 2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle
quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 3. Nel caso di formale
contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti».
39
40
5. – La programmazione
5.1 – Gli strumenti della programmazione previsti dalla legislazione regionale
Il metodo della programmazione, i cui strumenti e procedure trovano disciplina nella
L.R. n. 30 del 24 giugno 1997, è adottato quale modalità primaria di esercizio delle funzioni
e competenze regionali in materia di sviluppo socio-economico e territoriale e quale terreno
permanente di confronto e di cooperazione con i vari soggetti del territorio (art. 1 L.R. cit.).
Il predetto metodo trova la sua espressione più organica nel Programma regionale
di sviluppo (P.R.S.), al quale sono correlati i seguenti strumenti programmatori: a) il piano
di riferimento territoriale regionale e i connessi piani di coordinamento territoriale
provinciali; b) i piani di bacino derivanti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e dalla L.R. 2
settembre 1996, n. 43; c) i piani settoriali e i progetti speciali di competenza regionale; d) i
programmi pluriennali delle province e i piani socio-economici di sviluppo delle Comunità
montane e degli Enti di gestione dei Parchi; e) gli atti di programmazione negoziata; f) i
programmi cofinanziati dall'U.E.; g) i piani di attività degli enti strumentali della Regione.
Costituiscono, inoltre, documenti strategici della programmazione regionale: a) il
Documento Strategico Regionale (DSR); b) il Documento Unitario di Programmazione
(DUP) (art. 2 L.R. cit.).
Il P.R.S. è redatto per il periodo di un quinquennio, in conformità agli indirizzi
contenuti nella relazione programmatica approvata dal Consiglio regionale all'atto
dell'elezione del Presidente della Giunta regionale, e trova annuale verifica in occasione
dell'approvazione del Documento annuale di programmazione economica e finanziaria
(D.A.P.E.F.) (art. 3 L.R. cit.).
Tale ultimo documento deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 31
maggio di ogni anno e approvato dal Consiglio regionale entro il successivo 31 luglio, e
contiene, tra l’altro, l’aggiornamento annuale delle determinazioni di programma del P.R.S.
e la conciliazione delle stesse con i contenuti del bilancio pluriennale (art. 5 della L.R. n.
30/1997, come modificato dall’art. 4 della legge regionale di contabilità n. 34 del 6
settembre 2001).
Costituiscono, poi, strumenti della programmazione regionale, in aggiunta a quelli
previsti dagli articoli 2 e 3 sopra citati, i seguenti: la legge finanziaria; il bilancio pluriennale
e il bilancio annuale; il rendiconto; il bilancio di direzione; il rapporto di gestione (art. 4
della L.R. n. 34/2001).
41
Con la legge finanziaria regionale l’Ente, per lo stesso periodo previsto dal bilancio
pluriennale, espone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla
regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di
adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi espressi nel D.A.P.E.F. (art. 5 della L.R. n.
34/2001).
Il bilancio pluriennale, che determina il quadro delle risorse che la Regione prevede
di acquisire e di impiegare nel periodo considerato (non superiore ad un quinquennio e non
inferiore ad un triennio), è elaborato con riferimento alle previsioni del P.R.S. e dei suoi
aggiornamenti disposti con il D.A.P.E.F., e le sue previsioni sono annualmente adattate in
relazione al modificarsi degli obiettivi previsti dai predetti documenti di programma (art. 12
della L.R. n. 34/2001).
Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione programmatica, è
presentato entro il 31 ottobre ed è approvato con legge dal Consiglio regionale entro il 31
dicembre dell'anno che precede quello di riferimento del bilancio stesso (art. 27 della L.R. n.
34/2001).
I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale, che comprende il
conto del bilancio, il conto economico ed il conto generale del patrimonio (art. 68 della L.R.
n. 34/2001).
Lo strumento di raccordo tra le funzioni programmatorie e di governo e le funzioni di
gestione è costituito dal bilancio di direzione (art. 73 della L.R. n. 34/2001): questo, infatti,
deve raccordarsi con il bilancio annuale di previsione (secondo il medesimo sistema di
classificazione delle entrate e delle spese), con la struttura organizzativa della Regione
(attraverso l'assegnazione delle entrate e delle risorse per centri di responsabilità
amministrativa), con gli strumenti della programmazione (in particolare con il D.A.P.E.F.) e
viene assunto a riferimento del sistema del controllo interno di gestione (art. 74 L.R. n.
34/2001). Al bilancio di direzione sono allegati: il piano dei conti; l'elenco dei centri di
costo; il piano dei servizi erogati.
Il rapporto di gestione, poi, che deve essere approvato dalla Giunta regionale entro
il 30 maggio di ciascun esercizio, evidenzia, in rapporto al bilancio di direzione, i risultati
dell'attività di gestione, analizzando i fattori che ne hanno determinato l'efficacia e
l'efficienza, ed espone il consuntivo di ciascun centro di costo, analizzandone lo scostamento
rispetto alle previsioni (art. 75 L.R. n. 34/2001).
42
In aggiunta ai preesistenti documenti programmatori, la legge regionale n. 13 del 28
aprile 2009 ha istituito il bilancio sociale nella Regione e negli enti e aziende dipendenti,
promuovendone nel contempo l’adozione negli enti territoriali e locali.
Il predetto bilancio (al fine di definire anche nuovi impegni dell'amministrazione e
consentire il confronto ciclico con gli obiettivi programmati e i risultati raggiunti) è redatto
con cadenza annuale, in modo da essere integrato con il sistema di programmazione e
controllo e con l'intero sistema informativo contabile; lo stesso documento, inoltre, deve
esprimere il “senso dell'azione dell'amministrazione” (descrivendo i principali processi
decisionali ed operativi e le ricadute sulla comunità) ed è considerato importante strumento
finalizzato ad assicurare un “elevato livello di trasparenza dell'azione amministrativa” ed a
favorire “la costruzione di un dialogo permanente tra istituzioni e cittadini” (art. 1 e 2).
Il documento di cui sopra deve esporre le priorità di intervento e i risultati conseguiti,
dando conto delle risorse impiegate e degli obiettivi che l’amministrazione ha realizzato
direttamente o con il concorso dell'attività di soggetti pubblici e privati (art. 3).21
Questa Sezione regionale di controllo, nel rilevare, relativamente all’anno 2013 come
per i precedenti, che non sono stati forniti aggiornamenti relativamente alla predetta
approvazione, sollecita, in ogni caso, l’effettiva integrale applicazione delle suindicate
disposizioni.
Si osserva, a questo punto, che negli ultimi referti sulla finanza regionale e nella
relazione allegata alla parifica del rendiconto 2012 è stata oggetto di rilievo la mancata
approvazione del D.A.P.E.F. relativamente al periodo 2006-2008 (e successivi), documento
che, come sopra si è visto, è strumento fondamentale per l’applicazione del metodo della
programmazione finanziaria. L’ultima deliberazione del Consiglio regionale ad aver
approvato il documento “annuale” di programmazione risulta, infatti, la n. 912 del 25
gennaio 2005, e riguarda il D.A.P.E.F. 2005-2007.
Analogamente, si è riscontrata la mancanza dei necessari aggiornamenti del P.R.S.
(visto che l’ultimo ad essere stato approvato risulta quello relativo al periodo 1998-2000).
21
Molto ampio è l’ambito dei destinatari del documento, rivolgendosi lo stesso “a tutti i soggetti pubblici e privati,
direttamente o indirettamente interlocutori dell'amministrazione o comunque interessati alla sua azione” (art. 4).
Dopo aver assunto, nei confronti dei predetti soggetti, i descritti impegni, di notevole portata, la legge prevede un self
restraint: nelle linee guida, da emanarsi da parte della Giunta entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, può
prevedersi una limitazione ad uno o più ambiti dell’attività amministrativa che però dovrà essere temporanea, in quanto
bisognerà successivamente comprendere anche tutti gli altri (art. 6).
43
È stato, quindi, ripetutamente osservato che la normativa regionale sopra citata, che
prevede l’adozione dei predetti atti di programmazione in termini ben individuati, non
risultava essere stata integralmente rispettata. 22
Questa Corte dei conti, nel ribadire sul punto quanto osservato in precedenti referti,
con riferimento al complesso degli strumenti programmatori deve rilevare la necessità
dell’integrale rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.
Con esplicito riferimento a tali osservazioni le controdeduzioni hanno comunicato
che «… la Giunta Regionale sta predisponendo il documento di programmazione (DEFR)
in concomitanza con la programmazione regionale dei fondi comunitari e statali. Anche a tal
fine con la recente ristrutturazione degli uffici regionali è stato istituito il Dipartimento
Programmazione e Finanze».
Della specifica funzione di tale documento si parlerà nel paragrafo che tratterà il
principio applicato della programmazione.
5.2 – Il bilancio di previsione 2013
Con le leggi regionali n. 35 e n. 36 del 21 dicembre 2012 sono stati approvati,
rispettivamente, le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2013” ed il “Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”.
Il bilancio di previsione 2013-2015 è stato predisposto in coerenza con il Principio
contabile della competenza finanziaria e sulla base degli schemi di bilancio previsti dall’art.
9 del D.P.C.M. del 28 dicembre 2011.
22
Nella nota prot. n. 148421/71AP del 5 settembre 2011 a firma del Dirigente dell’Ufficio Programmazione e controllo di
gestione, l’Amministrazione regionale, riprendendo argomentazioni precedentemente già fornite, ha tra l’altro comunicato:
- che “per il P.R.S. ed il D.A.P.E.F. non si possono che riconfermare le osservazioni già presentate in questi anni alla Corte
dei Conti, permanendo le condizioni ostative ad un loro aggiornamento, dovute all'ancora frazionaria situazione della
Programmazione Regionale, a causa di un contesto non ancora chiarito, e più volte mutato negli ultimi anni, a livello di
governo nazionale riguardo al quadro strategico che si intende seguire per gli Enti territoriali…”;
- che “Al momento, infatti, non si è ancora in grado neppure di valutare se sarà opportuno che tali documenti continuino ad
esistere così come previsti dalle leggi vigenti o se debbano essere sostituiti, o ristrutturati, nel caso in cui le disposizioni sul
federalismo fiscale, allo studio del governo nazionale, indichino anche per le Regioni un nuovo sistema di programmazione
e contabilità che vada in direzione simile a quella presa dal sistema statale.
Tuttavia, poiché i suddetti documenti sono tuttora previsti nella vigente normativa regionale, quest’Ufficio, a novembre
2010, ha predisposto una bozza di DGR, con relativo piano delle attività, per la predisposizione di un nuovo P.R.S.,
trasmessa informalmente alla Direzione Generale…”;
- che “Per il D.U.P. si fa presente che ogni obbligo a carico della Giunta Regionale è stato espletato, dato che lo stesso
documento è stato approvato con D.G.R. n. 1493 del 10 agosto 2009 e trasmesso al Consiglio Regionale per l'approvazione
definitiva. Attualmente è ancora all'attenzione del Consiglio”.
44
Dalla nota preliminare allegata al bilancio di previsione è possibile desumere lo
scenario macro-economico di riferimento dell’ente e le priorità programmatiche che la
Regione ha deciso di porre alla base della sua azione di governo.
La predetta nota ha evidenziato che, malgrado la sempre maggiore riduzione dei
margini di manovrabilità del bilancio, la manovra finanziaria che si è posta in essere
“…sostanzialmente opera una ragionata razionalizzazione di tutte le risorse a disposizione
con la dovuta attenzione alla tenuta dell’equilibrio di bilancio, che in sostanza:
sostiene le imprese;
tutela la spesa sociale;
sostiene lo sviluppo della società della conoscenza ed in particolare dell’università e
della ricerca;
assicura le risorse finanziarie necessarie per il completamento degli investimenti
pubblici già programmati;
concretizza le strategie delineate nel Documento Unico di Programmazione, dando
un forte impulso all’attuazione delle iniziative e degli investimenti previsti nel
medesimo Documento e, nello specifico, negli strumenti programmatici
attuativi approvati: PO FESR 2007-2013, PO FSE 2007-2013, FEP 2007-2013,
FEASR 2007-2013, Accordi di Programma e Piani settoriali”.
5.3 – La programmazione comunitaria regionale
Di seguito sono indicati i principali strumenti attuativi della programmazione
comunitaria regionale, con l’individuazione degli obiettivi, della dotazione finanziaria e
dello stato di attuazione al 31 dicembre 2013.
La strategia del Programma Operativo F.E.S.R. 2007-201323, che ha come
obiettivo generale “promuovere la convergenza della Basilicata in termini di crescita
economica e sostenere la sua transizione verso l’obiettivo ‘competitività’ attraverso il
miglioramento della capacità di innovazione e la diversificazione del sistema produttivo”,24
si articola in otto Assi prioritari, di seguito riportati con i relativi obiettivi:
23
Il programma operativo F.E.S.R. 2007-2013 è stato approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 6311
del 7 dicembre 2007 (con presa d’atto da parte della Regione Basilicata con D.G.R. n. 262 del 4 marzo 2008) e modificato
con Decisione della Commissione europea C (2010) 884 del 2 marzo 2010, con Decisione della Commissione europea C
(2011) 9064 del 12 dicembre 2011 e con Decisione della Commissione europea C (2012) 9728 del 19 dicembre 2012.
24
Il P.O.R. evidenzia che “Siffatto obiettivo generale per essere conseguito richiede la qualificazione del ‘sistema
Basilicata’ come territorio aperto alla cooperazione sovra ed interregionale, attrattivo per gli investimenti dall’esterno e per
i flussi di consumi di qualità, competitivo sotto il profilo sia economico e produttivo sia degli standard qualitativi dei servizi
pubblici e privati, inclusivo verso le fasce ‘deboli’ di popolazione e coeso al proprio interno in modo da ridurre i
45
I – Accessibilità (obiettivo di Asse: “assicurare ai cittadini ed alle imprese residenti
standard elevati di accessibilità e di qualità dei servizi per la mobilità di persone e
merci attraverso il potenziamento delle reti di trasporto e dei sistemi logistici”);
II - Società della conoscenza (obiettivo di Asse: “fare della Basilicata una società
incentrata sulla ‘economia della conoscenza’ attraverso il potenziamento della
ricerca, la diffusione delle innovazioni e lo sviluppo delle reti ICT”);
III - Competitività produttiva (obiettivo di Asse: “accrescere il tasso di competitività
sui mercati nazionali ed internazionali del sistema produttivo della Basilicata a livello
sia settoriale che territoriale”);
IV - Valorizzazione dei beni culturali e naturali (obiettivo di Asse: “accrescere, in una
prospettiva
di
sviluppo
turistico
sostenibile,
l’attrattività
della
Basilicata
trasformando in vantaggio competitivo la variegata ricchezza dell’insieme delle
risorse culturali e naturali e della biodiversità presenti sul territorio regionale”);
V - Sistemi urbani (obiettivo di Asse: “valorizzare il ruolo di ‘motori dello sviluppo’
regionale proprio delle città attraverso il potenziamento delle reti urbane innovative,
la diffusione dei servizi avanzati di qualità e l’innalzamento degli standard di
vivibilità per i residenti”);
VI - Inclusione sociale (obiettivo di Asse: “promuovere la ‘società inclusiva’
sostenendo la coesione economica sociale e territoriale e garantendo l’accessibilità e
la qualità dei servizi pubblici e collettivi”);
VII - Energia e Sviluppo sostenibile (obiettivo di Asse: “promuovere lo sviluppo
sostenibile attraverso la valorizzazione delle risorse energetiche ed il miglioramento
degli standard dei servizi ambientali, anche a tutela della salute e della sicurezza dei
cittadini e delle imprese”);
VIII - Governance ed Assistenza Tecnica (obiettivo di Asse: “accrescere stabilmente
la capacità delle amministrazioni pubbliche nelle attività di programmazione,
gestione ed attuazione delle politiche regionali cofinanziate dal P.O. del Fondo
FESR”).
Di seguito si riporta la tabella n. 1, tratta dallo stato di attuazione al 31 dicembre
2013 del P.O. F.E.S.R. Basilicata 2007-2013.
differenziali di sviluppo a scala infraregionale e da sviluppare le opportune interdipendenze fra sistemi urbani ed aree
rurali”.
46
tab. 1
P.O. F.E.S.R. 2007-2013
stato di attuazione al 31.12.2013
in euro
Asse/Linea di
intervento
I - Accessibilità
II - Società della
conoscenza
III - Competitività
produttiva
IV - Valorizzazione
di beni culturali e
naturali
V - Sistemi urbani
VI - Inclusione
sociale
VII - Energia e
sviluppo
sostenibile
VIII - Governance e
assistenza tecnica
Totale
N.
Progetti
Contributo
totale
[a]
Impegni
[b]
Pagamenti
Impegni %
Pagamenti %
[c]
[b]/[a]
[c]/[a]
17
87.948.267,00
100.891.791,40
73.776.203,76
114,72%
83,89%
72
157.148.226,00
89.433.998,28
55.988.104,25
56,91%
35,63%
250
119.974.682,00
107.958.778,55
79.234.083,42
89,98%
66,04%
275
102.770.000,00
124.635.144,51
79.479.828,75
121,28%
77,34%
8
32.459.384,00
4.419.730,00
2.587.070,69
13,62%
7,97%
424
71.128.976,00
80.833.582,73
43.037.876,03
113,64%
60,51%
116
146.371.177,00
128.916.341,76
89.037.782,43
88,07%
60,83%
131
34.385.660,00
25.000.248,49
22.392.540,03
72,71%
65,12%
1293
752.186.372,00
662.089.615,72
445.533.489,36
88,02%
59,23%
fonte: Stato di attuazione al 31.12.2013 del P.O. F.E.S.R. Basilicata 2007-2013
Dall’analisi dei dati riportati si evince, per il P.O. in esame, una media di impegni
dell’88,02% (a fronte del 73,85% al 31.12.2012) e di pagamenti del 59,23% (a fronte del
44,46% al 31.12.2012), con le punte massime rispettivamente raggiunte dal quarto e dal
primo asse. I più bassi indici si registrano per il quinto asse.
Si evidenzia ora che, esaminando le variazioni del rapporto tra impegni e contributo
totale e tra pagamenti e contributo totale fatti registrare nel 2013 rispetto al precedente anno,
i maggiori incrementi si riscontrano rispettivamente per il quarto e per il sesto asse (cfr.
tabella n. 2).
47
tab. 2
P.O. F.E.S.R. 2007-2013
variazione rapporti impegni/contr. totale - pagamenti/contr. totale
Asse/Linea di
intervento
I - Accessibilità
II - Società della
conoscenza
III - Competitività
produttiva
IV - Valorizzazione di beni
culturali e naturali
V - Sistemi urbani
VI - Inclusione sociale
VII - Energia e sviluppo
sostenibile
VIII - Governance e
assistenza tecnica
totale
Impegni/ Contributo totale
2012
2013
100,36%
56,62%
114,72%
56,91%
83,25%
2013-2012
Pagamenti/ Contributo totale
2012
2013
2013-2012
14,36%
0,29%
62,69%
23,85%
83,89%
35,63%
21,20%
11,78%
89,98%
6,73%
57,19%
66,04%
8,85%
91,19%
121,28%
30,08%
62,69%
77,34%
14,65%
1,00%
103,05%
62,17%
13,62%
113,64%
88,07%
12,61%
10,59%
25,91%
0,11%
35,43%
45,21%
7,97%
60,51%
60,83%
7,86%
25,08%
15,62%
58,21%
72,71%
14,49%
50,60%
65,12%
14,52%
73,85%
88,02%
14,17%
44,46%
59,23%
14,77%
fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di cui alla precedente tabella
Il Programma Operativo F.S.E. 2007-201325 ha come obiettivo globale quello
di “promuovere lo sviluppo, la piena occupazione e la qualità del lavoro attraverso il
miglioramento degli investimenti in capitale umano e nella ricerca, l’adattabilità dei
lavoratori e delle imprese pubbliche e private, il sostegno all’integrazione sociale e alle pari
opportunità”. 26
25
Il programma operativo F.S.E. 2007-2013 è stato adottato con decisione della Commissione europea C (2007) 6724 del
18 dicembre 2007 e modificato ed integrato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 23 giugno 2009, con procedura
scritta conclusasi il 17 dicembre 2009 e, da ultimo, con consultazione scritta conclusa il 17 maggio 2012.
26
Dal P.O si evince che “Il predetto obiettivo si articola in 4 obiettivi generali:
1. Attivare e sostenere i processi di sviluppo e competitività mediante politiche del lavoro e per il capitale umano
mirate al rinnovamento del sistema produttivo, per sostenere i processi di crescita delle risorse umane, sviluppare le
competenze chiave per il sistema lucano e nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali, indirizzare i sistemi
produttivi e il mercato del lavoro locali verso l’economia della conoscenza ed estendere le relazioni tra gli attori locali in
sintonia con le strategie di sviluppo regionali;
2. Favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, per rafforzare i segmenti deboli dell’offerta di lavoro, assicurare
pari opportunità di accesso al mercato del lavoro e promuovere una migliore qualità e quantità della domanda di lavoro
(sviluppando l’imprenditorialità esistente e nuova imprenditorialità, sostenendo la diffusione di imprese avanzate e di nuovi
servizi alla persona);
3. Combattere i crescenti squilibri e rispondere alle nuove domande sociali, per ridurre i rischi di esclusione sociale e di
degrado urbano, favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti più deboli, limitare l’emigrazione dei giovani e favorire il
rientro dei giovani emigrati, integrare adeguatamente gli immigrati, ridurre la marginalità e il deficit di servizi per le
popolazioni delle aree interne;
4. Favorire la crescita delle capacità istituzionali e degli attori locali, per migliorare la governance complessiva dei
processi di sviluppo, assicurare la partecipazione dei diversi attori (istituzionali, parti economiche e sociali e diversi
portatori di interessi) alla decisione e alla realizzazione delle politiche, rafforzare in particolare i sistemi scolastici,
formativi e universitari a fondamento della valorizzazione del capitale umano”.
48
La strategia del P.O. è articolata in 7 assi prioritari27: Asse I – Adattabilità; Asse II –
Occupabilità; Asse III – Inclusione sociale; Asse IV – Capitale umano; Asse V –
Transnazionalità ed interregionalità; Asse VI – Assistenza tecnica; Asse VII – Capacità
Istituzionale.28
Con nota dell’11 giugno 2014 l’Autorità di gestione del P.O. F.S.E. 2007/2013 ha
trasmesso la relazione sullo stato di avanzamento del predetto piano operativo e i dati relativi
all’esecuzione finanziaria al 31.12.2013, trasfusi nella seguente tabella n. 3.
27
Tali assi prioritari, a loro volta si articolano nei seguenti obiettivi specifici:
Asse I - Adattabilità
a) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori;
b) Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro;
c) Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e la gestione dei cambiamenti, promuovere competitività e
imprenditorialità;
Asse II - Occupabilità
d) Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro;
e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del
lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese;
f) Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere;
Asse III - Inclusione sociale
g) Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere
ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
Asse IV - Capitale Umano
h) Elaborare e introdurre riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare
l’occupabilità con particolare attenzione all’orientamento;
i) 1) Aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre
l’abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto alle materie; 2) Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione
iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità;
l) Creare reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla
promozione della ricerca e dell’innovazione;
Asse V - Trasnazionalità e interregionalità
m) Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale, con particolare
riferimento alle buone pratiche;
Asse VI - Assistenza Tecnica
n) Migliorare l’efficacia e l’efficienza del Programma Operativo attraverso azioni e strumenti di supporto;
Asse VII - Capacità Istituzionale
o) Migliorare le politiche, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione a livello nazionale, regionale e locale, per
aumentare la governance del territorio;
p) Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle politiche e dei programmi.
28
Con riferimento alla capacità istituzionale, il P.O. ha evidenziato che la stessa “è da tempo al centro delle attenzioni della
Regione e nei prossimi anni, con l’uscita dallo “Obiettivo 1” e il mutare del sistema delle politiche di sviluppo, essa diverrà
ancor più strategica. Saranno richieste maggiori capacità tecniche alla PA (si pensi alle politiche di R&S o di attrazione
degli investimenti) e sarà necessario un crescente dinamismo degli enti locali. Questi problemi andranno affrontati con un
mix di diversi strumenti: rafforzando le risorse umane interne alla PA, adattando e innovando la governance delle diverse
politiche, potenziando la capacità di trovare soluzioni tramite il mercato. Al momento, il sistema amministrativo necessita
di un livello di competenze tecniche e professionali più elevato”.
49
tab. 3
P.O. F.S.E. 2007-2013
Esecuzione finanziaria al 31.12.2013
in euro
Assi
Programmazione
totale
Impegni*
A
Pagamenti**
B
Spese totali
certificate***
C
D
Capacità di
impegno
Efficienza
realizzativa
B/A
C/A
I - Adattabilità
45.190.323,00
44.333.776,00
30.128.022,00
28.671.428,00
98,10%
66,67%
II - Occupabilità
70.078.494,00
68.434.070,00
51.978.994,00
52.938.165,00
97,65%
74,17%
III - Inclusione sociale
61.578.494,00
83.074.330,00
63.159.660,00
62.109.802,00
134,91%
102,57%
110.446.235,00
93.256.851,00
67.153.481,00
64.524.082,00
84,44%
60,80%
V - Transnazionalità ed
interregionalità
12.506.451,00
10.023.574,00
7.600.017,00
7.005.076,00
80,15%
60,77%
VI - Assistenza tecnica
12.894.623,00
11.852.396,00
9.873.096,00
9.721.913,00
91,92%
76,57%
9.670.968,00
7.238.799,00
5.541.081,00
5.490.607,00
74,85%
57,30%
322.365.588,00
318.213.796,00
235.434.351,00
230.461.073,00
98,71%
73,03%
IV - Capitale umano
VII - Capacità istituzionale
Totale
Dati al 31 Dicembre 2013. Fonte: SIRFO 2007, ESTRAZIONE DEI DATI: APRILE 2014
* Impegni: impegni giuridicamente vincolanti (programmato pubblico)
** Pagamenti: Spese effettivamente sostenute dai beneficiari (spese documentate Ente)
*** Spese totali certificate: importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari (Importi certificati)
fonte: dati comunicati dall’Autorità di gestione del PO FSE 2007/2013
Come si può notare, si registra una complessiva capacità di impegno delle risorse
programmate pari al 98,71% (a fronte del 71,74% al 31.12.2012), con punte massime del
134,91% (per l’Asse III) e minima del 74,85% (per l’Asse VII).
L’efficienza realizzativa complessiva corrisponde, in media, al 73,03% (al
31.12.2012 era del 53,49%), con una percentuale massima di pagamenti, rispetto al
programmato, del 102,57% (per l’Asse III) e minima del 57,30% (per l’Asse VII).
Nella seguente tabella n. 4 sono riportate le variazioni, rispetto al 2012, delle
percentuali relative alla capacità d’impegno ed all’efficienza realizzativa, dalle quali si
evince che i maggiori incrementi si registrano, in entrambi i casi, per il primo asse.
50
tab. 4
P.O. F.S.E. 2007-2013
Esecuzione finanziaria al 31.12.2013
Assi
Capacità di impegno
Efficienza realizzativa
2012
2013
2013-2012
2012
2013
2013-2012
I - Adattabilità
54,79%
98,10%
43,31%
40,73%
66,67%
25,94%
II - Occupabilità
84,91%
97,65%
12,75%
58,81%
74,17%
15,36%
101,27%
134,91%
33,64%
77,38%
102,57%
25,18%
IV - Capitale umano
55,14%
84,44%
29,29%
44,40%
60,80%
16,40%
V - Transnazionalità ed
interregionalità
66,50%
80,15%
13,64%
38,64%
60,77%
22,13%
VI - Assistenza te cnica
77,02%
91,92%
14,90%
61,68%
76,57%
14,89%
VII - Capacità istituzionale
56,89%
74,85%
17,97%
34,59%
57,30%
22,71%
Totale
71,74%
98,71%
26,97%
53,49%
73,03%
19,54%
III - Inclusione sociale
fonte: dati comunicati dall’Autorità di gestione del PO FSE 2007/2013
Il P.S.R. (Programma di Sviluppo Rurale) 2007-201329, finanziato con il
F.E.A.S.R. (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), ha come obiettivo generale di
tipo metodologico il miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei metodi di
programmazione ed attuazione delle politiche rurali.30
29
Il P.S.R. F.E.A.S.R. 2007-2013 è stato approvato con decisione della Commissione Europea C(2008) 736 del 18 febbraio
2008 (con presa d’atto da parte della Regione Basilicata con D.G.R. n. 288 del 4 marzo 2008) e modificato con Decisione
della Commissione europea C (2010) 1156 del 26 febbraio 2010 (con presa d’atto da parte della Regione Basilicata con
D.G.R. n. 532 del 18 marzo 2010) ed a seguito di consultazione scritta del Comitato di sorveglianza conclusa il 15 luglio
2011 (con D.G.R. di approvazione n. 1345 del 20 settembre 2011). Successivamente il programma è stato sottoposto a
revisione dalle Decisioni C(2013) 377 del 30.01.2013 e C(2014) 426 del 28.1.2014.
30
Nel P.S.R. si trovano specificati “ i tre obiettivi generali a carattere tematico, ascrivibili ai tre Assi:
1.
Accrescere la competitività del settore agricolo e forestale, sia sostenendo gli investimenti individuali funzionali
all’adeguamento tecnologico e all’introduzione di innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative, che integrino gli
standard ambientali e di sicurezza alimentare richiesti, sia accompagnando le imprese a migliorare il grado di aggregazione
dell’offerta, il collegamento con la logistica regionale (piastre commerciali) e l’utilizzo delle reti (e-commerce). Tali azioni
beneficeranno di un’integrazione con il FESR, mentre la formazione professionale, indispensabile per accrescere il capitale
umano, può trovare una linea di sostegno anche nel FSE.
2.
Migliorare l’ambiente e lo spazio rurale, sostenendo la gestione e la tutela del territorio. La vastità delle aree
protette e di elevato valore naturalistico, che si sviluppano nella regione, offre l’opportunità di rafforzare le azioni volte alla
valorizzazione del territorio, in cui la conservazione della biodiversità degli habitat agricoli e forestali assuma un ruolo
significativo, e che vedano il pubblico e il privato attori ed esecutori di interventi condivisi tesi al mantenimento e
miglioramento dei servizi collettivi. Al fine di contribuire alla riduzione dei gas serra le risorse del territorio possono essere
utilizzate anche come fonte di energia rinnovabile mentre il sostegno a pratiche agronomiche, forestali e zootecniche
improntate alla sostenibilità nella gestione del territorio potrà contribuire a risolvere i problemi di pressione antropica nelle
aree più sensibili.
3.
Diversificare le attività agricole e migliorare la qualità della vita nelle aree rurali, valorizzando le specificità
territoriali e cogliendo tra l’altro le opportunità che derivano da esigenze e nuove disponibilità della collettività, sia in
51
Il P.O. si articola in quattro Assi prioritari:
1. Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;
2. Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale;
3. Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale31;
4. Approccio Leader32.
Dai dati trasfusi nella seguente tabella n. 5 si evince che sono state attivate risorse
per 478,81 milioni di euro (Meuro), pari al 99,23% della dotazione finanziaria
corrispondente (esclusi i trascinamenti) a 482,52 Meuro.
tab. 5
P.S.R. 2007-2013
Risorse attivate e pagamenti al 31.12.2013
in euro
Dotazione
Risorse attivate
finanziaria al netto
2007-2013
dei trascinamenti
Asse 1
Asse 2
Asse 3
Asse 4
Assistenza Tecnica
Totale PSR
208.462.374
146.000.591
69.508.939
38.885.219
19.659.184
482.516.307
% Risorse attivate Pagame nti 2007- % Pagamenti/risorse
/Dotazione fin.
2013
attivate
214.728.319
138.014.798
69.181.187
38.885.219
18.000.000
478.809.523
103,01%
94,53%
99,53%
100,00%
91,56%
99,23%
135.278.165
101.128.708
22.851.366
7.196.311
8.481.297
274.935.847
63,00%
73,27%
33,03%
18,51%
47,12%
57,42%
Fonte: dati forniti dalla Regione
termini di sviluppo del turismo rurale e di coinvolgimento attivo nella salvaguardia dell’ambiente, che in termini di
occasioni di risparmio energetico.
31
I primi tre assi si articolano nelle seguenti sottosezioni:
Asse 1
sottosezione 1 – Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano;
sottosezione 2 – Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l’innovazione;
sottosezione 3 – Misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli.
Asse 2
sottosezione 1 – Misure finalizzate a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli;
sottosezione 2 – Misure finalizzate a promuovere l’utilizzazione sostenibile delle superfici forestali.
Asse 3
sottosezione 1 – Misure intese a diversificare l’economia rurale,
sottosezione 2 – Misure finalizzate al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali delle aree rurali;
sottosezione 3 - Formazione, acquisizione di competenze e animazione.
32
Sul punto il P.S.R. ha chiarito quanto segue: “L’approccio Leader … quale metodo di concertazione delle strategie di
sviluppo locale, consente una migliore individuazione dei bisogni locali nonché una più efficace gestione e utilizzazione
delle risorse, anche provenienti da fonti diverse, promuovendo sinergia e complementarietà tra progetti e soggetti per
consolidare metodi di concertazione, di progettazione e di realizzazione di strategie di sviluppo integrato in ambito locale”.
52
5.4 – Il principio applicato della programmazione
Si è sopra già accennato che con l’art. 9 del D.L. n. 102/2013 è stato stabilito che nel
corso del terzo esercizio di sperimentazione sono applicate le disposizioni previste dal
D.P.C.M. 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente, tra l’altro, al principio
applicato della programmazione che, come di seguito esposto, contiene, tra l’altro, la
definizione dei contenuti della programmazione e degli strumenti della programmazione
regionale.
Nella definizione effettuata dal suindicato principio contabile, la programmazione è il
processo di analisi e valutazione che, attraverso la comparazione e il coerente ordine delle
politiche e dei piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione deve, ovviamente, tener conto delle compatibilità
economico-finanziarie e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e
gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente
che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale.
Il predetto processo richiede la partecipazione degli enti locali all’elaborazione dei
piani e dei programmi regionali e, nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente,
prevede il coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder) che, attraverso i documenti
predisposti, devono prima poter conoscere i risultati che l’ente si propone di conseguire e poi
valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati.
Proprio per le suindicate ragioni le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere
misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli
eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.
I caratteri qualificanti della programmazione sono:
- la valenza pluriennale (almeno triennale) del processo;
- la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e
gestionali trovano concreta attuazione e la comprensibilità degli stessi, finalizzata a fornire
un’omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse;
- la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.33
33
Il principio contabile, al punto 3.3, ha evidenziato quanto segue:
« Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio
Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico
53
Al punto 4.1 il principio contabile applicato indica gli strumenti della
programmazione regionale che sono i seguenti:
a) il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), presentato dalla Giunta
regionale al Consiglio entro il 30 giugno di ciascun anno (con riferimento all’esercizio 2014
tale termine è ritenuto non è vincolante). Tale documento descrive gli scenari economicofinanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della
manovra di bilancio regionale, tenendo conto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ed
espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il
perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli
strumenti attuativi per il periodo di riferimento;34
b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni
dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale (e comunque non oltre
la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio);
c) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31
ottobre di ogni anno (e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di
legge di bilancio dello Stato). Tale legge contiene il quadro di riferimento finanziario per il
che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi
obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.
In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare
con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma
politico dell’amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.
La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al
fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto,
nonché l’orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica
amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di
previsione».
34
Dal principio contabile si evince quanto segue in ordine a finalità e contenuti:
«5.2 Finalità
Il DEFR definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e
costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione.
I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell’ente devono necessariamente partire dal DEFR e
fare riferimento agli indirizzi generali definiti all’inizio della legislatura regionale.
Il DEFR ha le seguenti finalità:
decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti all’interno delle singole missioni, le relative previsioni di spesa e le
relative modalità di finanziamento;
orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei
programmi all’interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.
5.3 Contenuti
Il DEFR contiene le linee programmatiche dell’azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di
previsione , necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione. …
Ogni Regione definisce i contenuti del DEFR, che dovrà comunque contenere almeno quanto segue:
le politiche da adottare
gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi del Patto di stabilità interno,
il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione
unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento,
gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate».
54
periodo compreso nel bilancio di previsione ed introduce esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di
previsione;35
d) il disegno di legge di bilancio, il cui termine per la presentazione al Consiglio è
fissato al 31 ottobre di ogni anno (e comunque non oltre 30 giorni dall’approvazione del
disegno di legge di stabilità dello Stato). Con il bilancio di previsione finanziario, che
rappresenta contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio
compreso nell’arco temporale considerato nel DEFR, gli organi di governo dell’ente
definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che
l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di
programmazione;36
35
Il principio contabile ha specificato che «essa provvede, per il medesimo periodo:
a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di
competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa
regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare
su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del
bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio;
g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno.
La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni
annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.
Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative
regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR.
In un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di
legge di bilancio».
36
Dal principio contabile si evince che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale e «svolge le seguenti
finalità:
• politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di
governance esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso
dell’esercizio;
• di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le
amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
• di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del
bilancio;
• di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di
investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura
finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
• informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti,
dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori,
finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento
finanziario della amministrazione.
La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l’approvazione
del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i
programmi.
Nell’ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell’ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal
documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della
55
e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione e dall’approvazione del rendiconto e
comunicato al Consiglio. Tale strumento, che integra i documenti di programmazione, è
finalizzato al monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed è divulgato attraverso
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”; 37
f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il
30 giugno di ogni anno;
g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al
Consiglio entro il mese di gennaio di ogni anno;
k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di
programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in
materia di programmazione generale e settoriale.
Il sistema di bilancio delle regioni è concluso dal rendiconto della gestione, che
deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento da
parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio. Lo schema di decreto
legislativo recante disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, coordinato
con gli emendamenti accolti dall’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 3 aprile 2014, con
l’integrazione dell’art. 18 esplicita che la predetta scansione temporale è anche finalizzata a
consentire la parifica del rendiconto da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti.
spesa, è svolta:
- nelle regioni dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi in
macroaggregati e dalla Giunta o dal Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), attraverso
la ripartizione delle tipologie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documenti costituiscono il
Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale;…».
37
Si riportano, di seguito, le ulteriori specificazioni contenute nel principio contabile:
«In riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi indica gli obiettivi che l’ente si propone di realizzare
per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la medesima definizione tecnica, unità di misura di
riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti.
Alla fine di ciascun esercizio finanziario al bilancio consuntivo è allegato il Piano dei risultati. L’analisi dei risultati
conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto per gli enti locali
e in un’apposita relazione allegata al piano dei risultati da parte delle regioni..
Annualmente il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori e per scorrimento, in relazione
agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione».
56
Con l’art. 2 della L.R. n. 8 del 30 aprile 2014 (“Legge di Stabilità regionale 2014”)
sono state dettate ulteriori norme per l’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011
ed è stato stabilito che:
«1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2014, in attuazione di quanto disposto
dall’articolo 9, comma 2, lettera a), del D.L. 102/2013, convertito dalla legge n.124/2013, la
Regione Basilicata si adegua al nuovo principio della programmazione così come
disciplinato dal decreto correttivo ed integrativo al D.Lgs. n.118/2011.
2. Ai sensi del comma 1 la presente legge è denominata “legge di stabilità”.
3. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.L. 102/2013, convertito dalla legge
n.124/2013, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 il fondo svalutazione crediti, istituito
dall’articolo 10, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 “Assestamento del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale per il
triennio 2012-2014”, è sostituito con il fondo crediti di dubbia esigibilità.
4. Sono prorogate le Linee Strategiche – Operative e le Priorità derivate dal Documento
Strategico Regionale 2007-2013 (D.S.R. 2007-2013), approvato con delibera del Consiglio
regionale n. 90 del 21 febbraio 2006, fino all’approvazione del nuovo Documento di
economia e finanza regionale di cui al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011.
5. A seguito di quanto disposto dall’articolo 10, comma 8, della legge regionale 8 agosto
2012, n. 16 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del
Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”, gli Enti strumentali regionali, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2014, allegano, a titolo informativo, al Bilancio e al Rendiconto
gli schemi previsti dagli allegati 7 e 8 del DPCM 28 dicembre 2011, utilizzando lo stesso
sistema informativo contabile della Regione Basilicata, in modalità ASP – Application
Service Provider.
6. L’articolo 4 della legge regionale n. 34/2001 è abrogato.
7. La legge regionale 28 aprile 2009, n. 13 è abrogata.
8. La legge regionale n. 30/1997 è disapplicata nelle parti in contrasto con quanto previsto
dal correttivo ed integrativo al D.Lgs. n.118/2011».
57
58
PARTE II
59
60
6. – Il Patto di stabilità interno
Le disposizioni relative al patto di stabilità per il triennio 2011-2013 sono state
originariamente dettate, per le Regioni, dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge n.
220 del 13 dicembre 2010 (legge di stabilità 2011).
Ai sensi della sopra citata normativa, per ciascuna regione a statuto ordinario il
complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria non può essere superiore
alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta del 12,3% per il
2011, del 14,6% per il 2012, e del 15,5% per il 2013 (comma 126). Per quanto concerne gli
obiettivi di cassa le percentuali di riduzione sono state fissate al 13,6% per il 2011, al 16,3%
per il 2012 e al 17,2% per il 2013 (comma 127).38
Interessanti elementi di flessibilità ed impulso agli investimenti si rinvengono nella
disciplina del cosiddetto “patto regionale verticale”.39
A decorrere dall'anno 2011, infatti, le Regioni (con le esclusione ivi indicate,
diversamente disciplinate) possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a
peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto
capitale, a patto che, per lo stesso importo, procedano a rideterminare il proprio obiettivo
programmatico in termini di cassa o di competenza (comma 138)40. A tal fine, però, le
38
Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni <<… le regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa
finale del triennio 2007-2009 in termini di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la
differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di
cassa ceduta agli enti locali>> (art. 1, comma 128, della L. n. 220/2010).
39
Le norme sul patto verticale incentivato sono state dettate dall’art. 1, commi 122-125, della legge n. 228/2012 che
prevede un contributo a favore delle regioni che cedono spazi finanziari a favore degli enti locali del proprio territorio.
In applicazione della predetta legge la Regione Basilicata ha emanato la deliberazione n.771 del 1 luglio 2013 con la quale
ha rideterminato il proprio obiettivo di competenza eurocompatibile da € 543.848.995,00 a € 520.338.995,00 cedendo ai
comuni lucani ivi indicati la somma di € 17.632.000,00 (ripartita in base alle quote specificate in apposita tabella), alla
provincia di Potenza la somma di € 3.918.667,00 e alla provincia di Matera la somma di € 1.959.333,00, per un totale di
23.510.000,00 euro.
40
Il comma 434 dell’art. 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, dopo l’ultimo periodo del predetto comma ha aggiunto
il seguente: «Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un
aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in
termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo».
L’art. 1, comma 506, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha, poi, stabilito che «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del
proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e,
contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico euro compatibile».
61
Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di
Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle
autonomie locali (comma 138bis). Gli enti locali, entro il 1° marzo di ciascun anno,
dichiarano all’ANCI, all’UPI, alle regioni e alle province autonome l’entità dei pagamenti
che possono effettuare nel corso dell’anno. Entro il successivo termine del 15 marzo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero
dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza
pubblica (comma 140).41
Con decorrenza dal 2011, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi
posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti,
ferme restanti le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo
dell'obiettivo complessivamente determinato per gli stessi enti in applicazione della legge
nazionale. L’individuazione dei criteri per l’attuazione della disposizione è rimessa alla
decretazione del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata (comma 141). Ogni regione interessata, conseguentemente, definisce e comunica
agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche
sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, e trasmette al
M.E.F. i necessari elementi informativi per le verifiche (comma 142).
Alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa al patto di stabilità interno
delle Regioni sono state apportate dall’art. 32 della L. n. 183 del 12 novembre 2011 (legge
di stabilità 2012).
La predetta normativa ha stabilito che il complesso delle spese finali in termini di
competenza finanziaria e in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può
essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e
2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
15 giugno 2011, ridotti degli importi stabiliti nelle apposite tabelle ivi riportate (commi 2 e
3).
Ai fini del calcolo delle spese finali, sia per la competenza sia per la cassa, devono
essere detratte dalle spese correnti e da quelle in conto capitale risultanti dal consuntivo:
a) le spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
41
Gli originari termini del 15 settembre e del 31 ottobre sono stati sostituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con quelli
sopra indicati dall'art. 1, comma 543, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
62
b) le spese per la concessione di crediti;
c) le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e
regionale;
d) le spese relative ai beni trasferiti in attuazione del D.lgs. n. 85/2010, per un
importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione
dei medesimi beni;
e) le spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo
Stato in attuazione del D.lgs. n. 85/2010;42
g) le spese concernenti i censimenti previsti dal terzo comma dell’art. 50 del D.L. n.
78/2010, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;
h) le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. n.
225/1992, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5,
comma 5-quater, della stessa legge, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;
i) le spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il
30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai
sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 68/2011, acquisite in apposito capitolo di bilancio;
l) le spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (a decorrere dal 1° gennaio
2013 l’art. 1, comma 452, lett. b), della legge n. 228/2012 ha introdotto il linite di 1600
milioni);
m) per gli anni 2013 e 2014, le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti
definiti con decreto ministeriale;43
n-bis) nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l’anno 2012, 1.800 milioni
di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, le spese effettuate a valere
sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari (per le Regioni
42
La lettera f, che riguardava i pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere
sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali, è stata abrogata dall’art. 1,
comma 452, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
43
La lettera n) prevedeva l’esclusione delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui
cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 6-sexies del D.L. n. 112/2008 subordinatamente e nei limiti previsti da decreto ministeriale. Tale previsione è
stata prima colpita da censura di incostituzionalità (sent. n. 176/2012) e poi è stata abrogata dall’art. 1, comma 452, lett. a),
L. n. 228/2012.
63
ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo
Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è
subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre
2011);44
n-ter) le spese sostenute dalla Regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra
e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti
indicati dalla norma;
n-quater) per l'anno 2013, le spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle
regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilità45 (comma 4).
Specifiche disposizioni sul patto di stabilità interno delle Regioni sono state dettate
dall’art. 1, commi 448 e seguenti, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di
stabilità 2013).
La predetta legge, al comma 449 dell’art. 1, ha stabilito che il complesso delle spese
finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non
possa essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014
all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo
di 19.099 milioni di euro. Lo stesso comma individua le specifiche modalità di
determinazione dell’ammontare dell’obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza
eurocompatibile, per l'esercizio 2013.46
44
La presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, comma 7, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.
45
Tale lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 452, lett. c), della L. n. 228/2012.
Con l’art. 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata aggiunta la lettera
n-quinquies riguardante le spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n.
8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014. Peraltro, il comma 355 del citato art.
1 ha nuovamente aggiunto una lettera, indicata come n-quinquies), dopo la lettera n-quater), con il seguente testo: «nquinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei
territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di
solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».
Con l’art. 6, comma 1-ter, del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6)
è stata aggiunta la lettera n-sexies) riguardante le spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 -bis
dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136.
46
La predetta norma dispone che tale obiettivo «è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
entro il 31 gennaio 2013 e può assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di mancata deliberazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in
proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla
base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni
trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011».
64
L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza
eurocompatibile, per l'esercizio 2013, è stato determinato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 24 gennaio 2013, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (D.M.
20 febbraio 2013) che per la Regione Basilicata ha fissato un tetto di 543.848.995 euro.47
Dai successivi commi del predetto art. 1 si evince che il complesso delle spese finali
in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere
superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza
eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 449 (comma
450).
Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui
all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, però, concorrono agli obiettivi
di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza
eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi (comma
450-bis).48
Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile è determinato dalla
somma:
a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e
tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri
straordinari della gestione corrente;
c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per
l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti (comma 451).
Il comma 462 individua, poi, le conseguenze per il mancato rispetto del patto di
stabilità.49
47
Si consideri che, ai sensi dell’art. 20 del D.L. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), gli obiettivi del patto di stabilità
interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sentita la Conferenza unificata. Con D.M. del 17 dicembre 2013 del MEF per l'anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilità
interno 2013 in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile della Regione Basilicata sono
incrementati dell’importo di 400.000,00 euro.
48
A norma dell’art. 1, comma 498, L. 27 dicembre 2013, n. 147 entrambi i suindicati commi 450 e 450-bis cessano di
avere efficacia a decorrere dall’esercizio 2014.
49
Si riporta di seguito il contenuto del predetto comma 462:
« In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza:
a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della
certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato
65
Ulteriori disposizioni rilevanti sono state dettate dall’art. 1, commi 7 e seguenti, del
D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge n. 64 del 6 giugno 2013), recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali,
nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”50 e dall’art. 1, commi 496 e
seguenti della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014).
Relativamente alle disposizioni dettate, in materia di patto di stabilità, dalla
legislazione della Regione Basilicata, si rileva che, con l’articolo 7 della legge regionale 21
dicembre 2012 n. 35 (legge finanziaria regionale 2013), è stato – tra l’altro – ribadito il
divieto di istituire nuovi organismi collegiali che comportino oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale e di integrare gli organismi già esistenti con nuovi componenti, e sono
state dettate le norme di attuazione delle misure di contenimento della spesa di cui al D.L. n.
registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito
al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza
eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al
recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso
inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente
territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non
viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione non si applica nel caso
in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla
corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista
per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli
scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti
il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente
disposizione;
e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta
con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010».
50
Si riportano i commi 7 ed 8 del citato art. 1:
“7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali
soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui
attivi degli enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla
disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed
esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte
capitale in favore degli enti locali”.
Ai pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome è dedicato l’art. 2, mentre l’art. 3 riguarda i pagamenti dei
debiti degli enti del servizio sanitario nazionale.
66
95/2012 (convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012 n. 135) ed al D.L. n.
174/2012 (convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213).51
Con la stessa legge regionale sopra citata è stato, poi, disciplinato, all’art. 8, il patto
di stabilità infraregionale.52
51
Si riporta il testo del sopra indicato art. 7:
«1. I Dirigenti Generali ed i Dirigenti dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio concorrono al contenimento degli
impegni e dei pagamenti entro i limiti di cui all'obiettivo programmatico derivante dal rispetto del Patto di Stabilità interno
per le Regioni a statuto ordinario per l'esercizio finanziario 2013. A tale scopo i Dirigenti Generali pongono in essere tutte
le misure organizzative necessarie all'attuazione del sistema di monitoraggio e verifica del rispetto di tale limite.
2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le Regioni dalla legislazione
nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2013, a rideterminare il livello degli impegni e dei
pagamenti autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.
3. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2013-2015 adottati con
l'adesione al Patto di Stabilità e Crescita, è fatto divieto di istituire, nell'esercizio finanziario 2013, nuovi comitati,
commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro a carattere permanente e comunque altri organismi collegiali che
comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. È fatto altresì divieto, per il medesimo esercizio
finanziario, di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori componenti sia esterni che interni all'amministrazione
regionale.
4. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti,
dipendenti dalla Regione, sono rideterminati per l'esercizio 2013 nel rispetto della riduzione del 20% prevista dall'articolo
9, commi 1 e 5, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012.
5. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9, commi 1 e 5 del D.L. n. 95/2012, convertito con
modificazioni in Legge n. 135/2012 approva apposito disegno di legge di riordino degli Enti sub-regionali per consentirne
l'approvazione da parte del Consiglio regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva una direttiva
volta al contenimento dei consumi intermedi degli Enti di cui ai precedenti commi.
7. Sono inoltre applicate al bilancio della Regione e al bilancio del Consiglio regionale le misure di riduzione delle spese
della pubblica amministrazione così come previste dall'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012, convertito con
modificazioni in Legge n. 135/2012 e dall'articolo 2 del D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni in Legge n.
213/2012, mediante la riduzione per l'esercizio 2013 dei relativi stanziamenti.
8. È vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio
della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto a partire dal 2013 è allegata una nota del competente ufficio regionale
attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è
valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
9. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un documento di Spending Review
contenente le misure previste per il triennio 2013-2015 in continuità con le disposizioni contenute nella legge finanziaria
per il 2013 e nella legge di bilancio annuale e pluriennale.
10. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni in
Legge n. 213/2012, che richiama l'art. 14, comma 1, lettera a) del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni in Legge
n. 148/2011, a far data dalla X Legislatura regionale, il numero dei Consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della
Giunta regionale, è ridotto a venti»
52
Si riporta, di seguito, quanto disposto dall’art. 8 della L.R. citata:
1. Il sistema degli enti strumentali e aziende regionali e gli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela
dell'Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o effettua trasferimenti per la copertura delle spese di
funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2013-2015.
2. Ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 del presente articolo al rispetto degli obblighi rivenienti dal Patto di
Stabilità interno per l'esercizio finanziario 2013, si applicano a tali enti le misure di contenimento della spesa previste per il
comparto delle Regioni dal D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012 e dal D.L. n. 174/2012
convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012.
3. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di Stabilità infraregionale, gli enti di cui al
comma 1 del presente articolo, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di bilancio, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di
cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale alla Presidenza della Giunta
regionale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Gli enti di cui al comma 1 che non rispetteranno gli obiettivi del Patto di Stabilità fissati per l'anno 2013, nell'anno
successivo dovranno ridurre ulteriormente del 10% le spese per acquisto di beni e servizi, non potranno procedere
all'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione, né procedere all'assunzione di personale”.
67
Dopo aver ricostruito la normativa in materia di obiettivi di finanza pubblica si
riporta la seguente tabella n. 6, che espone il monitoraggio delle risultanze del patto per il
2013 risultante dai prospetti relativo al quarto trimestre compilati dalla Regione53, da cui
risulta che le spese finali soggette a restrizione sono risultate inferiori al tetto massimo
consentito.
Le risultanze del patto di stabilità dovranno, però, essere eventualmente rideterminate
in conseguenza, come in un seguente paragrafo dettagliatamente rilevato, della riallocazione
di talune poste contabili che non risultassero correttamente iscritte nei servizi per conto terzi
o nelle altre partite di giro.
53
Con D.M. n. 66564 del 23 agosto 2013 del MEF sono stati predisposti i modelli per il monitoraggio degli obiettivi del
patto in termini di competenza euro compatibile (n. 2M/13/EU, per le regioni a statuto ordinario) ed in termini di
competenza finanziaria (n. 2M/13/CP).
Il primo è articolato in tre distinte sezioni, corrispondenti alle lettere a), b) e c) dell’articolo 1, comma 451, della legge n.
228/2012, i cui totali netti concorrono a determinare il risultato del patto, da confrontarsi, a fine esercizio, con l’obiettivo
annuale. Il secondo, presenta, sostanzialmente, la stessa struttura del corrispondente prospetto dell’anno passato.
68
tab. 6
Allegato A - Modello 2M/13/EU
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Legge n. 228/2012)
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013
REGIONE BASILICATA
(migliaia di euro)
a tutto il IV
trimestre
2013
ICOR
IMPEGNI TOTALI TITOLO 1°
Impegni
1.403.211
a detrarre:
S1
S2
Trasferimenti correnti
Imposte e tasse
Impegni
Impegni
279.446
3.682
S3
Oneri straordinari ges tione corrente (1)
Impegni
0
Impegni
1.026.569
Impegni
0
a detrarre se presente nel Titolo I° ma non tra le voci S1,S2 ed S3:
S4
S5
ICORN
Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)
Spese, già s os tenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni
tras feriti in attuazione del D.Lgs . n. 85 /2010 ( art.32, c. 4, lett. d), L. n.
183/2011)
S6
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - es cluse quote statali e
regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)
Impegni
1.551
S7
Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50 , c. 3,
nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4 , lett. g), L. n.
183/2011)
Impegni
172
S8
Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di em ergenza di cui
alla L. 225/1992,nei limiti dei m aggiori incass i di cui all'art. 5 , c. 5quater, della medes ima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)
Impegni
0
S9
Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario entro il limite di 1600 m ilioni (art. 32, c. 4, lett.
l), L. n. 183/2011)
Impegni
0
S10
Spese a valere sulle risorse dei cofinanziam enti nazionali dei fondi
s trutturali com unitari nei limiti previs ti dall'art. 32, c. 4, lett. n- bis, L. n.
183/2011, cos ì come modificato dall'art. 2, c. 7, D.L. 35/2013
Impegni
0
S11
Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di
Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione
delle acque, nei limiti delle entrate riscos se entro il 30 novembre di
ciascun anno ( art. 32, c.4, lett. n-ter),L.n.183/2011
Impegni
0
S12
Spese effettuate a valere s ulle s omme attribuite alle regioni ai sensi
del c. 263 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 per la realizzazione delle
m is ure relative al programma di interventi in materia di is truzione (art.
32, c. 4, lett. n-quater), L. n. 183/2011)
Impegni
0
S13
Spese relative all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del D.L. n.
129/2012, finanziati con le risors e statali tras ferite alla regione Puglia,
nel limite, per l'anno 2013, di 1,3 milioni di euro (art. 2-ter D.L. n.
61/2013)
Impegni
0
S14
Spese, per l'anno 2013, effettuate dalla regione Molis e per agevolare la
definitiva ripres a delle attività e cons entire la completa attuazione dei
piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi
s is mici dell'ottobre e novembre 2002, nel limite di 15 milioni di euro
(art. 6-bis D.L. n. 43/2013)
Impegni
0
Impegni
91.791
IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI( ICOR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8S9-S10-S11-S12-S13-S14)
S15
S16
Trasferimenti correnti
Imposte e tasse
Pagamenti
Pagamenti
1.252.611
3.704
S17
Oneri straordinari ges tione corrente (1)
Pagamenti
0
a detrarre se presenti nelle voci S15, S16 ed S17:
PCORN
S18
Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)
Pagamenti
1.006.526
S19
Spese, già s os tenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni
tras feriti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 ( art.32, c. 4, lett. d), L. n.
183/2011)
Pagamenti
0
S20
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - es cluse quote statali e
regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)
Pagamenti
66
S21
Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50 , c. 3,
nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4 , lett. g), L. n.
183/2011)
Pagamenti
172
S22
Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di em ergenza di cui
alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5 , c. 5quater, della medes ima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)
Pagamenti
0
S23
Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario, entro il limite di 1600 m ilioni (art. 32, c. 4, lett.
l), L. n. 183/2011)
Pagamenti
24.800
S24
Spese a valere sulle risorse dei cofinanziam enti nazionali dei fondi
s trutturali com unitari nei limiti previs ti dall'art. 32, c. 4, lett. n- bis, L. n.
183/2011, cos ì come modificato dall'art. 2, c. 7, D.L. 35/2013
Pagamenti
0
S25
Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di
Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione
delle acque, nei limiti delle entrate riscos se entro il 30 novembre di
ciascun anno ( art. 32, c.4, lett. n-ter), L.n.183/2011
Pagamenti
0
S26
Spese effettuate a valere s ulle s omme attribuite alle regioni ai sensi
del c. 263 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 per la realizzazione delle
m is ure relative al programma di interventi in materia di is truzione (art.
32, c. 4, lett. n-quater), L. n. 183/2011)
Pagamenti
0
S27
Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti res idui attivi degli enti
locali (art. 1, c. 7, D.L. 35/2013)
Pagamenti
28.850
S28
Spese relative all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del D.L. n.
129/2012, finanziati con le risors e statali tras ferite alla regione Puglia,
nel limite, per l'anno 2013, di 1,3 milioni di euro (art. 2-ter D.L. n.
61/2013)
Pagamenti
0
S29
Spese, per l'anno 2013, effettuate dalla regione Molis e per agevolare la
definitiva ripres a delle attività e cons entire la completa attuazione dei
piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi
s is mici dell'ottobre e novembre 2002, nel limite di 15 milioni di euro
(art. 6-bis D.L. n. 43/2013)
Pagamenti
0
PAGAMENTI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI (S15+S16+S17-S18-S19-S20S21-S22-S23-S24-S25-S26-S27-S28-S29)
Pagamenti
195.901
69
TOTALE TITOLO 2° (2)
PCAP
Pagamenti
a tutto il IV
trimestre
2013
382.942
a detrarre:
S30
Spese per concessione di crediti
Pagamenti
0
S31
Spese per acquisto titoli, partecipazioni azionarie e conferimenti
Pagamenti
0
a detrarre se presente nel Titolo II° e non tra le voci S30 e S31:
PCAPN
R SF 13
OP SF 13
S32
Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)
Pagamenti
46.340
S33
Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni
trasferiti in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 ( art.32, c. 4, lett. d), L. n.
183/2011)
Pagamenti
0
S34
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e
regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)
Pagamenti
62.023
S35
Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di
recupero fiscale di cui al D.lgs. 68/2011 al 30 novembre 2013 (art. 32,
c. 4, lett. i), L. n. 183/2011) (3)
Pagamenti
3.800
S36
Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui
alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5 , c. 5quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)
Pagamenti
0
S37
Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario, entro il limite di 1600 milioni (art. 32, c. 4, lett.
l), L. n. 183/2011)
Pagamenti
0
S38
Spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti dal decreto
previsto dall'art.5, c.1, D.L. n. 138/2011(art.32, c.4 , lett. m), L. n.
183/2011)
Pagamenti
0
S39
Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi
strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art. 32, c. 4, lett. n- bis, L. n.
183/2011, così come modificato dall'art. 2, c. 7, D.L. 35/2013
Pagamenti
37.800
S40
Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di
Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione
delle acque, nei limiti delle entrate riscosse entro il 30 novembre di
ciascun anno ( art. 32, c.4, lett. n-ter),L.n.183/2011
Pagamenti
0
S41
Spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi
del c. 263 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 per la realizzazione delle
misure relative al programma di interventi in materia di istruzione (art.
32, c. 4, lett. n-quater), L. n. 183/2011)
Pagamenti
0
S42
Spese relative all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del D.L. n.
129/2012, finanziati con le risorse statali trasferite alla regione Puglia,
nel limite, per l'anno 2013, di 1,3 milioni di euro (art. 2-ter D.L. n.
61/2013)
Pagamenti
0
S43
Spese, per l'anno 2013, effettuate dalla regione Molise per agevolare la
definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei
piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi
sismici dell'ottobre e novembre 2002, nel limite di 15 milioni di euro
(art. 6-bis D.L. n. 43/2013)
Pagamenti
0
Pagamenti
232.979
(4)
544.249
PAGAMENTI IN C/CAP NETTI EUROCOMPATIBILI (PCAP-da S30 a S43)
520.671
RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (ICORN+PCORN+PCAPN)
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2013 (art.1, c. 449, L. n. 228/2012)
QO SF 13
QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010 )
23.510
OR SF 13
OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 13 - QO SF 13)
520.739
D S 13
DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 13 - OR SF 13)
(5)
-68
Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS13 presenti un valore positivo:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(6)
UE CR 13
SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE
Impegni/pagamenti 2013
0
UE CP 13
SPESA C/CAP UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (6)
Impegni/pagamenti 2013
0
UE NZ 13
TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (UE CR 13 +
UE CP 13) (6)
Impegni/pagamenti 2013
0
UE NZ 11
TOTALE SPESA UE 2011 REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE
RIDOTTA AI SENSI DELL'ART.1, c. 462, L. n. 228/2012 (6) (7)
Impegni/pagamenti 2011
0
M UE NZ 13
MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO AL 2011 (UE NZ 13 - UE NZ
11)
0
S SZ 13
SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 13 - M UE NZ 13) (8)
-68
Le regioni che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. 118/2011 non compilano tale voce, in quanto le spese che
costituiscono oneri straordinari della gestione corrente, nel bilancio sperimentale, sono classificate tra i trasferimenti in c/capitale.
Le regioni che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. 118/2011 indicano la somma dei titoli 2 e 3 del bilancio
sperimentale.
Dal 2011 si fa riferimento ai seguenti cespiti tributari: addizionale IRFEF, IRAP, Tassa automobilistica, compartecipazione all'IVA.
L'obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 228/2012.
In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2013 è stato rispettato.
In caso di differenza positiva, compilare le righe da UE CR 13 a S SZ 13.
Si fa riferimento, ai fini della determinazione della spesa UE realizzata con finanziamento nazionale per ciascun anno 2011 e 2013, alla
spesa eurocompatibile.
Il totale della spesa UE 2011 è ridotto della percentuale prevista dall'articolo 1, comma 462, della legge n. 228/2011, determinata facendo
riferimento alla differenza tra l'obiettivo 2013 eurocompatibile e la spesa eurocompatibile 2011 calcolata dall'ente sulla base del consuntivo
2011 e, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio 2011-2013, dell’incidenza degli scostamenti tra i risultati e obiettivi
relativamente alla gestione di cassa per gli anni 2011 e 2012 e in termini di competenza eurocompatibile per l’anno 2013 come da
certificazioni inviate.
Il totale della spesa UE 2011 è ridotto della percentuale prevista dall'articolo 1, comma 472, della legge n. 228/2011, determinata dalla
differenza tra l'obiettivo 2013 eurocompatibile e la spesa eurocompatibile 2011 calcolata dall'ente sulla base del consuntivo 2011.
In caso di differenza negativa o pari a 0, la regione si considera adempiente a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art.
1, comma 463, della L. n. 228/2012.
In caso di differenza positiva il patto 2013 non è stato rispettato.
70
Deve, però, in merito essere considerato che la Giunta regionale ha dettato
disposizioni concernenti il patto di stabilità interno 2013 con deliberazione n. 707 del 18
giugno 2013, nelle cui premesse è stato evidenziato, tra l’altro:
- «che, a differenza degli anni precedenti, agli inizi dell’esercizio finanziario 2013 non si è
provveduto al totale pagamento dei crediti certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012
perché ciò avrebbe comportato l’utilizzo del 52% dell’intera quota di patto di stabilità per il
2013»;
- «che, alla data del 13/06/2013, sempre a seguito di comunicazione dell’Ufficio Ragioneria
Generale e Fiscalità Regionale, dopo vari pagamenti in acconto, restano da liquidare crediti
certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 per un importo di € 73.401.656,05»;
- che, in attuazione del disposto normativo in precedenza citato, «per consentire alla Regione
Basilicata di contribuire agli obiettivi di finanza pubblica 2013/2015 e per evitare le sanzioni
previste dalla richiamata normativa, è necessario procedere alla individuazione delle priorità
a cui gli Uffici regionali devono attenersi nella gestione della spesa regionale»;
- «pertanto, che il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, relativo all’anno 2013,
costituisca, per la Regione, obiettivo strategico di carattere prioritario, anche nel quadro
delle attività da porre in essere rispetto al generale andamento economico congiunturale»;
- «di dover escludere dalle disposizioni di cui al presente atto le spese di cui 32 comma 4
della citata legge n.183/2011 e s.m.i.»;
- «inoltre di dover escludere dal citato obiettivo programmatico le spese correlate ai
pagamenti di parte corrente relativi a residui passivi a favore degli enti locali soggetti al
patto di stabilità, a fronte di residui attivi accertati nel loro bilancio ai sensi del Decreto
legge 8/04/2013 n. 35 come convertito dalla legge 6/06/2013 n. 64»;
- «che nell’obiettivo del patto di stabilità, per il 2013, espresso in termini di competenza
eurocompatibile, come approvato dal citato decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, occorre includere le spese necessarie a garantire l’avanzamento della spesa
regionale dei Programmi Comunitari per il periodo 2007-2013, al fine di evitare il
disimpegno automatico dei fondi»;
- «per quanto sopra evidenziato, che è opportuno limitare i pagamenti alle tipologie di spesa
ritenute prioritarie»;
- «inoltre di autorizzare tutti i pagamenti di importo inferiore a € 5.000,00, evitando i
frazionamenti fittizi».
Con il predetto atto è stato quindi deliberato:
«1. di stabilire che il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, relativo all’anno
2013, costituisca, per la Regione, obiettivo strategico di carattere prioritario, anche nel
quadro delle attività da porre in essere rispetto al generale andamento economico
congiunturale;
2. di autorizzare, per quanto sopra premesso, tutti i pagamenti inferiori a € 5.000,00 per
qualunque tipologia di spesa, evitando i frazionamenti fittizi;
3. di dover limitare i pagamenti effettuati direttamente dalla Regione alle seguenti tipologie
di spesa e fino a concorrenza con l’importo degli obiettivi programmatici 2013:
71
b) spese relative ad impegni e pagamenti mensili demandati all’Ufficio Organizzazione,
Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane;»54
«c) spese di funzionamento del Consiglio Regionale limitatamente alle effettive
esigenze di cassa;
d) spese di funzionamento e trasferimenti agli enti strumentali, alle società collegate e
controllate, alle Fondazioni a cui partecipa la Regione, ai Consorzi di Bonifica,
all’Associazione Regionale Allevatori (ARA) e all’Università di Basilicata;
e) rate di mutui, canoni, utenze, quote associative obbligatorie, oneri da contenzioso,
imposte, tasse e spese connesse alla prevenzione degli infortuni, spese per interessi di
mora;
f) spese per la sanità cui si applica la specifica disciplina di settore;
g) spese per il censimento in agricoltura previsto dall’articolo 50 comma 3 del decreto
legge 78/2011, in quanto detraibili dalle spese oggetto del Patto di stabilità interno;
h) spese per calamità naturali;
i) spese relative alla realizzazione del Progetto “Vie Blu” e dei Programmi di
Forestazione;
j) spese per assegni di cura, COPES, LSU e Piani Sociali di Zona;
k) spese correlate ai pagamenti di parte corrente relativi a residui passivi a favore degli
enti locali soggetti al patto di stabilità, a fronte di residui attivi accertati nel loro bilancio
ai sensi del Decreto legge 8/04/2013 n. 35 come convertito dalla legge 6/06/2013 n.64;
l) spese necessarie a garantire l’avanzamento della spesa regionale finanziata dai
Programmi Comunitari, al fine di evitare il disimpegno automatico di tali fondi;
m) spese legate a Progetti per i quali la Regione, negli anni precedenti non ha versato
quote di propria competenza ovvero progetti da completarsi e/o da rendicontarsi, entro il
mese di settembre 2013;
n) ulteriori pagamenti fino al 25% dei crediti certi liquidi ed esigibili alla data del
31/12/2012, con un primo acconto del 15% e per la restante parte sulla base del
monitoraggio dei dati, finalizzato al rispetto del citato obiettivo di competenza
eurocompatibile;
o) pagamenti fino al 25% dei crediti risultanti dagli atti di liquidazione e di impegno
relativi all’anno 2013 giacenti presso l’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità
Regionale e che perverranno successivamente, con un primo acconto del 15 % e per la
restante parte sulla base del monitoraggio dei dati finalizzato al rispetto del citato
obiettivo di competenza eurocompatibile;
p) saldo 2012 alle Province, comprensivo di conguaglio del servizio di Trasporto
Pubblico Locale;
q) Liquidazioni, fino al 50% degli stati di avanzamento relativi agli investimenti
produttivi, già pervenuti alla Regione Basilicata, con un primo acconto del 30% e per la
restante parte sulla base del monitoraggio dei dati, finalizzato al rispetto del richiamato
obiettivo di competenza eurocompatibile;
r) liquidazioni afferenti alle risorse liberate POR 2000-2006 per i progetti il cui effettivo
completamento è previsto entro il primo trimestre 2014;
54
Nella deliberazione l’elenco comincia dalla lett. b).
72
s) contributi alle Associazioni sportive relativi all’anno 2012;
t) trasferimento a Sviluppo Basilicata per fondo di garanzia circolante per la somma di €
500.000,00;
4. di autorizzare i pagamenti anche in acconto dell’importo da liquidare;
5. di stabilire che tutti i provvedimenti riguardanti sia le spese necessarie a garantire
l’avanzamento della spesa regionale finanziata dai Programmi Comunitari per il periodo
2007-2013 sia le spese legate a Progetti rinvenienti dal POR 2000-2006 siano tassativamente
accompagnati dal parere positivo dell’Autorità di Gestione competente;
6. di stabilire che tutti i trasferimenti al Consiglio Regionale, agli Enti Strumentali, alle
Società controllate e collegate, alle Fondazioni cui partecipa la Regione, ai Consorzi di
Bonifica e all’ARA sia effettuato solo per gli importi, anche frazionati, strettamente
necessari agli effettivi fabbisogni di cassa;
7. di stabilire, inoltre, che le richieste di erogazione di ulteriori acconti da parte degli Enti,
dei Consorzi e delle Società di cui al precedente punto 6 siano tassativamente accompagnate
dalla certificazione della giacenza di cassa e dalla previsione puntuale dei flussi di cassa per
i mesi successivi;
8. di stabilire che tutti i trasferimenti effettuati a favore delle Province, delle soppresse
Comunità Montane e dei Comuni capofila delle Aree Programma per stipendi, relativi alla
realizzazione del progetto “Vie Blu” e dei Programmi di forestazione, sia limitato
esclusivamente ai fabbisogni di cassa per il pagamento delle retribuzioni e delle spese fino a
fine 2013;
9. di disporre che tutti gli atti dirigenziali di impegno, liquidazione e pagamento, adottati a
partire dalla data odierna debbano fare specifico riferimento alta tipologia di spesa come
disciplinata dal presente atto;
10. di incaricare l’Ufficio Ragioneria generale e fiscalità regionale del controllo del puntuale
rispetto di quanto disposto con il presente atto e del costante monitoraggio della spesa ai fini
del rispetto degli obiettivi programmatici 2013;
11. di stabilire che i Dirigenti Generali sono responsabili del rispetto dell’obiettivo
programmatico derivante dall’attuazione delle norme in materia di Patto di Stabilità Interno
per le Regioni a statuto ordinario, per l’esercizio finanziario 2013; …».
Si consideri, peraltro, che, alla specifica domanda, contenuta nel questionario sul
rendiconto 2013, se la Regione, nei pagamenti effettuati, si fosse adeguata ai nuovi termini
prescritti dal novellato d.lgs. n. 192/2012, che recepisce la direttiva 2011/7/UE in materia di
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e Pubbliche
Amministrazioni, la Regione ha risposto di non aver «…potuto dare applicazione al
novellato d.lgs 192/2012 perché tale norma è in contrasto con le previsioni legislative in
materia di patto di stabilità».
Con riferimento a quanto sopra si osserva non solo che tale conflitto di norma non
appare sussistere, ma anche che, di recente, risulta aperta da parte della Commissione
73
Europea una procedura d’infrazione contro l’Italia per violazione della normativa europea
sui ritardi nei pagamenti.
Si ritiene, pertanto, che il blocco, la limitazione e il rinvio del pagamento dei debiti
scaduti, pur in presenza delle necessarie disponibilità, non appaia una ortodossa modalità di
rispetto dei dettami del patto di stabilità interno, rispetto che dovrebbe essere ottenuto
attraverso una effettiva compressione della spesa assoggettata a restrizione (che non
determinerebbe il presunto conflitto di norme sopra evidenziato dalla Regione) piuttosto che
con la posticipazione dei relativi pagamenti che, sulla base della vigente normativa, anche
comunitaria, sono assoggettati a precisi termini e condizioni. Tale posticipazione determina,
tra l’altro, l’insorgenza di oneri ulteriori per il bilancio regionale (come quelli costituiti dagli
interessi moratori e dagli ulteriori costi derivanti dal possibile contenzioso) ed il mero
differimento (e non la risoluzione) della problematica, considerato che i debiti rinviati vanno
a cumularsi con quelli propri degli esercizi futuri, con appesantimento delle relative
risultanze contabili ai fini del patto.
Si rinvia, sul punto, anche a quanto osservato dalla Sezione delle Autonomie nella
deliberazione n. 23/SEZAUT/2013/INPR adottata nell’adunanza del 14 ottobre 2013 (con
cui, nel soprassedere all’adozione dei questionari annessi alle Linee Guida per gli Enti
locali al Bilancio di Previsione 2013, ha fornito i «…primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi alle previsioni di bilancio 2013, per
una gestione, in esercizio provvisorio, ispirata ai principi di prudenza e atta a salvaguardare
la permanenza in corso d’esercizio degli equilibri di bilancio») che ha richiesto «… un
attento monitoraggio per evitare che il rinvio al futuro di debiti maturati e scaduti, ai soli fini
di garantire l’osservanza del patto di stabilità interno, renda il raggiungimento dell’obiettivo
programmatico dell’ente per il 2013 solo formale».
Nelle controdeduzioni la Regione, nel prendere atto dei rilievi formulati, dopo aver
evidenziato «… come, soprattutto negli anni passati, gli obiettivi del patto di stabilità siano
stati fissati a valle dell’adozione da parte della Regione delle proprie leggi di bilancio e dei
relativi documenti programmatici», ha aggiunto «…che un’interpretazione del patto di
stabilità volta a contenere l’attività di programmazione e quindi la spesa entro i limiti fissati
dalle leggi statali, si riverberebbe negativamente sia sulla spesa corrente e soprattutto su
quella in conto capitale, peraltro, rendendo di fatto impossibile il pieno utilizzo dei fondi
comunitari e statali, con il conseguente rischio del de finanziamento». La Regione ha, poi,
74
specificato che «E’ anche sulla base di tali considerazioni che il Consiglio Regionale ha,
recentemente, approvato una legge finalizzata a consentire l’utilizzo dei proventi rivenienti
dalle estrazioni di idrocarburi, attesa la loro natura extra tributaria, per far fronte alle spese
di investimento in conto capitale».
Con le osservazioni fornite con la successiva nota del 9 luglio 2014 è stato aggiunto
che «…la compressione delle spese entro gli obiettivi programmatici del patto medesimo
consentirebbe alla Regione di pagare, quasi esclusivamente, le cosiddette spese
incomprimibili (personale, utenze, rate mutui etc..), bloccando, in particolare, la
programmazione/erogazione delle spese di investimento, con il conseguente arresto
dell’utilizzo delle risorse destinate al territorio e col serio rischio del definanziamento di
quelle di matrice statale e comunitaria».
75
76
7. – L’indebitamento regionale
7.1 – I vincoli all’indebitamento
L’art. 119 del novellato titolo quinto della parte II della Costituzione, dopo aver
sancito che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato,
autorizza i predetti enti a ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento55 (limite qualitativo). 56
Al fine di verificare il rispetto di tale limite è necessario che il bilancio di previsione
dettagli i capitoli finanziati con indebitamento, come esplicitamente previsto dalla legge
regionale di contabilità (art. 33, terzo comma, lettera g).
55
Nella nozione appare corretto comprendere tanto gli investimenti “diretti” (volti ad accrescere il patrimonio dell’Ente)
quanto quelli “indiretti” (partecipazioni azionarie, conferimenti/trasferimenti di capitale destinati alla realizzazione di
investimenti a cura di altri soggetti).
A conferma di tale linea interpretativa la legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003), all’articolo 3, comma 18, ha
elencato le diverse modalità di investimenti ammissibili, così disponendo:
“Ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia
residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo
pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti
mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od
organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti,
di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui
concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza,
anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo
19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente
interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio”.
Nel contempo, lo stesso articolo della citata legge, al comma 19, ha vietato agli enti citati al comma 16 (tra cui Regioni ed
enti locali) il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o
società finalizzato al ripiano di perdite (spesso dovute ad un eccesso di spese correnti). A tale fine, impone la norma,
“l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da
finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo
all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio”.
Esulano dalla nozione di indebitamento quelle operazioni insuscettibili di incamerare risorse per finanziare una maggiore
capacità di spesa dell’ente, quali – ad esempio - le anticipazioni del tesoriere (sempre che queste rispettino la loro funzione
di tamponare mere esigenze di cassa).
56
Tale limitazione, invero, per le Regioni si trova già disciplinata al comma primo dell’art. 10 della L. 16 maggio 1970 n.
281, secondo cui “Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di
investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui
oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo
comma, della Costituzione”.
77
Nel referto sul rendiconto 2011 e nella relazione allegata alla parifica del rendiconto
2012 si è richiamata, in merito, la necessità che le norme che autorizzano il ricorso
all’indebitamento contengano una indicazione delle Unità previsionali (ed ora delle Missioni
e dei Programmi) e dei capitoli finanziati che sia adeguatamente specifica e dettagliata,
soprattutto con riferimento a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 70
del 28 marzo 2012.57
Si è evidenziato, inoltre, che particolare attenzione deve essere riservata anche alle
spese finanziate con i mutui “a pareggio”.58
57
La predetta sentenza ha, infatti, accolto – con riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e),
e terzo comma, Cost. – le censure dell’art. 5 della L.R. della Campania n. 15 del 15 marzo 2012 nella parte in cui ha
autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2011, entro il limite di euro 58.450.000,00 (al fine di realizzare
investimenti, partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione e pagare
oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già
realizzate) senza contenere il dettaglio di capitoli e UPB, e quindi non consentendo di verificare se le somme derivanti dal
ricorso al mercato finanziario siano effettivamente utilizzate per spese di investimento.
La Consulta ha, inoltre, precisato che all’uopo non risulterebbe sufficiente un generico richiamo ad un allegato alla legge
regionale, qualora lo stesso non fornisse «… il dettaglio delle tipologie di investimento in concreto programmate».
58
Al riguardo, la Sezione della Autonomie della Corte dei conti, nella citata relazione approvata con deliberazione n.
14/SEZAUT/2012/FRG, ha, tra l’altro, evidenziato che <<…la prassi di non contrarre (o contrarre solo parzialmente) i
finanziamenti “a pareggio”, pur derivando dall’osservanza del principio che subordina l’effettiva contrazione dei
finanziamenti all’esistenza di reali esigenze di cassa, si riflette negativamente sul risultato della gestione di competenza e,
di conseguenza, sul risultato di amministrazione, in quanto le spese di investimento alle quali i finanziamenti non contratti
erano destinati hanno, comunque, proseguito il loro iter di spesa. In tal caso, l’autorizzazione di nuovi mutui diretti a
finanziare spese di investimento sostenute in passato dalla Regione con risorse proprie si porrebbe in contrasto con gli artt.
81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. nella misura in cui la legge regionale non fornisse il dettaglio delle tipologie di
investimento in concreto programmate (cfr., in tal senso, Corte Cost. sentenza n. 70/2012). Ai fini di un sostanziale
rispetto dei menzionati principi, appare dunque necessario che il bilancio annuale sia integrato da un documento che ponga
in precisa connessione l’indebitamento autorizzato “a pareggio” con le spese d’investimento previste, spese che dovranno
corrispondere alle tipologie individuate dall’art. 3, comma 18, della l. 24 dicembre 2003, n. 350>>.
Anche la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con riferimento alla predetta problematica, nella deliberazione n.
501/2012/FRG, depositata il 27 novembre 2012, ha evidenziato «…che, in base alla giurisprudenza della Corte dei conti, il
divieto di indebitamento per spese di natura corrente richiede il costante monitoraggio sul mantenimento del legame tra
entrate da indebitamento e spese di investimento da esse finanziate, postulando l’allegazione ai bilanci di previsione annuali
di un documento che ponga in connessione l’indebitamento autorizzato “a pareggio” con il totale o la quota parte delle
spese di investimento previste (Corte conti, Sez. Autonomie, delibere n. 17/2010 e n. 14/2012).
Nel caso in cui l’indebitamento autorizzato non finanzi spese di investimento, o anche solo non sia evidente, in sede di
assestamento, la diretta riferibilità alle spese di investimento impegnate negli anni precedenti, potrebbe concretizzarsi la
violazione della regola consacrata nell’art. 119 Cost., che non si perfeziona solo in caso di finanziamento mediante
indebitamento di spese non di investimento, ma anche nel caso di indeterminatezza ed indeterminabilità delle spese cui
l’indebitamento è finalizzato (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte delibera n. 284/2011).
In ogni caso la Sezione osserva che, nell’ipotesi in cui la Giunta eserciti l’autorizzazione a contrarre debito, tale vincolo
deve essere puntualmente rispettato in sede gestoria».
La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nella sopra citata deliberazione n. 284/2011, ha in merito rilevato che
«… il calcolo dell’ammontare dei finanziamenti non contratti (ovvero l’importo massimo d’indebitamento che le leggi
regionali di assestamento possono autorizzare a copertura finanziaria dei disavanzi derivanti dagli esercizi precedenti) non
può prescindere dall’evoluzione contabile della spesa d’investimento strettamente correlata agli stessi.
Ciò porta a considerare come s’imponga, al fine del rispetto sostanziale della “regola aurea”, la costruzione di tecniche di
rilevazione contabile che assicurino (e ne rendano possibile il controllo) il mantenimento di un siffatto legame tra le entrate
da indebitamento e le spese di investimento da esse finanziate, legame che giocoforza si protrae oltre l’esercizio di
previsione.
A tal fine, sarebbe auspicabile che il bilancio annuale contenesse, oltre alla specificazione della quota di indebitamento
destinata alla copertura del disavanzo derivante dalla mancata contrazione di mutui negli esercizi precedenti, un documento
(allegato) che ponga in connessione l’indebitamento autorizzato “a pareggio” con il totale o la quota parte delle spese di
investimento previste, spese che dovranno corrispondere alle tipologie individuate dall’art. 3, comma 17 della L. n.
350/2003 (legge finanziaria per il 2004).
La rilevazione contabile dovrebbe proseguire in un altro documento, da allegare alla legge regionale di assestamento di
78
Nella relazione allegata alla parifica del rendiconto 2012, alla quale si rinvia, la
Sezione ha rilevato che la risultante mancata coincidenza tra il totale degli impegni 2011
finanziati da mutuo non coperti mediante la stipulazione dei relativi contratti di prestito e
l’autorizzazione a copertura degli stessi con la legge di assestamento 2012 è derivata dalla
non propria collocazione dell’importo di 765.790,16 euro nel capitolo riguardante il
finanziamento per gli interventi F.E.S.R. previsti per l’anno 2011 in luogo dello specifico
capitolo relativo al finanziamento di analoghi interventi, ovviamente per spese di
investimento, relativi al precedente esercizio59.
bilancio, diretto a dimostrare il rispetto del limite qualitativo all’eventuale indebitamento autorizzato per finanziare il
disavanzo derivante degli esercizi precedenti, con la specificazione puntuale, e non solo cumulativa, delle spese di
investimento».
59
Nella predetta relazione si è evidenziato che, per effetto del primo comma dell’art. 4 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16
(concernente l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il
triennio 2012-2014), l’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di
prestito, è stata rinnovata, <<… ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 27 del 30 dicembre 2011 per l’esercizio
finanziario 2012, per l’importo di € 38.766.448,76, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio
finanziario 2011, relativamente alle spese contenute nell’allegato n. 10 al bilancio di previsione 2011, non coperti mediante
la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2011 per effetto del disposto di cui all’art. 12, comma
6, della medesima L.R. n. 34 del 30 dicembre 2010>>.
Si è, quindi, rilevato che:
- dall’allegato D del rendiconto generale della Regione Basilicata per l'Esercizio Finanziario 2011 ripartito per capitoli,
approvato con D.G.R. n. 1089 dell’8 agosto 2012, contenente le quote di stanziamenti e di impegni finanziate da mutuo per
l’anno 2011, si evince un totale complessivo di impegni finanziati da mutuo corrispondente a 46.922.384,34 euro;
- i mutui autorizzati con riferimento all’allegato n. 10 al bilancio di previsione 2011 risultano quelli di cui alla lett. a, per
euro 70.161.869,40, ed alla lett. d), per euro 26.623.393,85, dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 34/2010;
- l’unico mutuo accertato su tali stanziamenti risulta quello di 8.893.394,49 euro sul capitolo 13013 (MUTUO A CARICO
DELLA REGIONE PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PO
BASILICATA 2007/2013), riferibile alla sopra detta lett. d).
Nello schema di relazione trasmesso alla Regione per il contradditorio si è, conseguentemente, osservato che detraendo tale
importo di 8.893.394,49 euro dal totale complessivo di impegni finanziati da mutuo, corrispondente a 46.922.384,34 euro,
si ottiene l’importo di 38.028.989,85 euro, che dovrebbe coincidere con il totale degli impegni assunti nel corso del 2011,
per spese di cui all’allegato n. 10 del relativo bilancio di previsione, non coperti entro la chiusura dello stesso esercizio
mediante la stipulazione dei contratti di prestito, e quindi non si spiegava il diverso importo di 38.766.448,76 euro indicato
al primo comma del sopra citato art. 4 della legge regionale di assestamento 2012.
A questo proposito le controdeduzioni trasmesse con nota prot. n. 103990/7101 del 14 giugno 2013 a firma del Presidente
della Regione hanno evidenziato «… come il totale dell’allegato n. 12 alla l. r. n. 15 dell’08.08.2012 “Rendiconto generale
per l’esercizio finanziario 2011 della Regione Basilicata” pari ad € 46.922.384,34, corrispondente al totale delle spese di
investimento dell’esercizio finanziario 2011 non coperte da ricorso all’indebitamento, sia stato rideterminato in
diminuzione con la l. r. n. 16 dell’08.08.2012 “"Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 e
del Bilancio Pluriennale per il Triennio 2012-2014" in € 38.766.448.76.
La differenza è stata coperta per € 8.127.604,33, pari al totale degli impegni relativi alle spese di investimento del Po Fesr
quota 2011 così come dettagliatamente elencate nella parte relativa al Fesr dell’allegato n. 12 alla l. r. n. 15/2012 suindicata,
con parte del finanziamento contratto con BEI e sottoscritto nel dicembre 2011 e, per € 28.331,25, con fondi regionali. Si
evidenzia in tal modo come il debito per la copertura delle spese di investimento relative all’esercizio 2011 autorizzato in
sede di assestamento al bilancio 2012 è inferiore a quello riportato nell’allegato n. 12 al consuntivo 2011.
La differenza di € 765.790,16 fra l’importo di € 8.893.394,49 accertato sul capitolo E13013 ed il totale delle spese di
investimento relative alla quota FESR 2011 di € 8.127.604,33 si riferisce al totale delle spese di investimento della quota
FESR 2010 dettagliatamente indicate nell’ultima parte dell’allegato n. 12 al rendiconto generale dell’esercizio 2010 della
Regione Basilicata approvato con l. r. n. 16/2010 che non ha trovato separata collocazione in apposito capitolo di bilancio
in quanto l’accertamento della somma relativa al contratto BEI è avvenuta a chiusura di esercizio finanziario e non è stato
possibile creare un nuovo capitolo specifico, come invece accaduto per le spese di investimento relative alla quota FESR
2009 che è stata iscritta al capitolo E13014. Di conseguenza il disavanzo 2010 così come autorizzato in € 40.156.846,21
con la legge di assestamento 2011 è stato rideterminato in sede di approvazione di legge di bilancio per il 2012 all’articolo
4 lett. b) in € 39.391.056,05.
Da quanto esplicitato l’importo di € 8.893.394,49 deve essere depurato della somma degli importi analiticamente indicati
79
Si è inoltre manifestata, tra l’altro, l’impellente esigenza che la Regione provvedesse
alla puntuale elaborazione, ed alla conseguente allegazione in sede di approvazione dei
bilanci, dei relativi assestamenti e dei rendiconti, di specifici documenti che pongano in
evidente e palese correlazione i mutui stipulati a pareggio con le spese di investimento dagli
stessi finanziate.
Nel prendere atto della circostanza che la Regione, già in sede di
controdeduzioni relative al rendiconto 2012, ha mostrato di condividere tale esigenza,60 si è
rappresentata, in definitiva, la necessità che si garantisca la scrupolosa integrale attuazione
dei principi affermati dalla predetta sentenza della Corte costituzionale (anche negli altri
punti richiamati nel prosieguo della trattazione), dalla citata relazione della Sezione delle
Autonomie e dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
nell’allegato e corrispondenti alle spese realizzate sui capitoli finanziati con mutuo del po FESR 2007-2013 ( € 765.790,16)
per poter essere sottratto dal totale degli impegni da finanziare con mutuo di cui all’allegato n. 12 al rendiconto 2011.
La copertura delle spese di investimento sostenute nell’ambito della quota regionale del FESR 2007-2013 è avvenuta
soltanto alla fine del 2011 perché il contratto quadro di apertura di credito sottoscritto con la BEI nel 2009 prevede la
possibilità di erogare importi non inferiori a diecimila euro, pertanto il prestito contratto per l’importo di € 12.868.753,00
copre il disavanzo derivante dagli impegni per spese di investimento sui capitoli FESR 2007-2013 per € 3.975.358,51 come
da allegato n. 12 alla l.r. n. 26 del 05.08.2010 “Rendiconto Generale per l’Esercizio Finanziario 2009 della Regione
Basilicata”, per € 765.790,16 come da allegato n. 12 alla l. r. n. 16 del 04.08.2011 “Rendiconto Generale per l’Esercizio
Finanziario 2010 della Regione Basilicata”, per € 8.127.604,33 come da allegato n. 12 alla l. r. n. 15 dell’08.08.2012
“Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2011 della Regione Basilicata”».
60
A seguito di richiesta di chiarimenti, con le controdeduzioni regionali, dopo essere stato richiamato quanto osservato da
questa Corte, con specifico riferimento al rispetto dei vincoli di natura qualitativa, in merito ad una carenza riguardante
l’adeguato dettaglio dei capitoli di spesa finanziati con ricorso all’indebitamento, è stato evidenziato quanto segue:
«A tal riguardo, pur condividendo la richiesta formulata di una maggiore trasparenza e leggibilità dei documenti allegati
alle leggi di bilancio in materia di debito, e volendo cogliere nella sostanza i rilievi formulati, occorre però precisare come
già attualmente l’allegato n. 10 alla legge regionale n. 26 del 30.12.2011 (legge di bilancio per l’esercizio 2012) contenga
l’elenco dettagliato dei capitoli da finanziare con ricorso all’indebitamento.
Per trovare una corrispondenza numerica tra quanto indicato nel comma 3 dell’art. 12 della suindicata legge di bilancio e il
predetto allegato 10 alla legge di bilancio, occorre consultare l’allegato n. 2 alla D.G.R. n. 1 del 12.01.2012 “Approvazione
della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2012 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012 – 2014” che riporta per ciascun capitolo lo stanziamento finanziato con
ricorso all’indebitamento fino ad un totale di € 41.588.779,09 esattamente pari alla somma delle lettere c), d), ed e) dell’art.
12 comma 3 della l. r. n. 26/2011 suindicata.
Tale importo rappresenta il totale degli investimenti che la Regione intende realizzare nel corso dell’anno 2012.
Il monitoraggio sull’andamento della spesa per la realizzazione di tali investimenti viene effettuato nel corso dell’anno e
consiste nella verifica che le somme impegnate su tali capitoli corrispondano effettivamente a spese di investimento (nel
rispetto della legge n.350/2003) e che l’ammontare dello stanziamento sia completamente utilizzato.
L’esito di tale verifica viene formalizzato tramite l’approvazione dell’allegato 10 al rendiconto 2012 contenente il dettaglio
delle UPB finanziate con ricorso all’indebitamento, l’elenco dei capitoli afferenti le suddette spese di investimento
dettagliato con i relativi importi sarà consultabile nell’allegato D alla D.G.R. “Approvazione del Rendiconto Generale della
Regione Basilicata per l’Esercizio Finanziario 2012 ripartito per Capitoli” disponibile successivamente all’approvazione in
Consiglio Regionale della legge di Rendiconto 2012».
È stato, poi, specificato che «Tale sequenza di documenti, oltre a consentire il monitoraggio dell’andamento della spesa per
investimenti finanziata con ricorso all’indebitamento, fa salva anche la connessione tra indebitamento autorizzato “a
pareggio” e tipologia di spesa autorizzata ai sensi dell’art. 3, comma 17 della l. n. 350/2003, poiché, fornendo il dettaglio
dei singoli capitoli finanziati a mutuo, facilita l’individuazione della natura della spesa che viene coperta con ricorso
all’indebitamento».
D’altro canto, però, la Regione ha ritenuto opportuno «… raccogliere l’osservazione fatta in merito alla necessità di allegare
alla legge regionale di assestamento 2013 un documento finalizzato a dimostrare il rispetto del limite qualitativo
dell’indebitamento autorizzato per la copertura delle spese di investimento dell’esercizio precedente evidenziando anche la
natura della fonte di finanziamento delle stesse (fondi regionali o contrazione di debito) così come identificata in sede di
approvazione della legge di assestamento».
80
Nel rilevare che non risulta fornito alcuno specifico riscontro alle esigenze di
approfondimento sul punto espresse nella relazione allegata alla parificazione del rendiconto
2012 ed alla conseguente richiesta istruttoria di comunicazione delle misure consequenziali
adottate in merito, in questa sede si evidenzia che le perplessità già manifestate da questa
Sezione, e che ora si ribadiscono, hanno recentemente trovato piena conferma
nell’audizione, presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale,
sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n.
118/2011, nella quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha evidenziato che
«Con le nuove regole si
dovrebbero abbandonare pratiche di appesantimento delle
rappresentazioni contabili (quali, ad es. le coperture di spesa in sede di bilancio di
previsione attraverso il sistema dei c.d. “mutui a pareggio”) a favore di una
maggiore trasparenza dei conti».
Al predetto vincolo, relativo alla destinazione delle risorse prese a mutuo, si affianca
il previsto limite quantitativo degli oneri finanziari posti a carico del bilancio regionale, che
trova disciplina nell’articolo 10, comma secondo, della legge n. 281 del 16 maggio 1970, che
così dispone:
“L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui
e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere
compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 20 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a
condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'àmbito del bilancio
pluriennale della regione stessa. Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai
fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui
all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle
accise”.61
61
Il predetto comma è stato prima sostituito dall’art. 23 del d.lgs. n. 76/2000 e poi modificato dall’art. 8 della L. n.
183/2011. L’ultimo periodo del comma è stato aggiunto dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 10 sopra citato, il comma 1 dell'art. 2 e il comma 4 dell'art. 3, D.L.
8 aprile 2013, n. 35, come modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, hanno, rispettivamente, stabilito:
- « Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data
del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il
predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali,
maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per
assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da
quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10»;
- « Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al
81
Il predetto limite quantitativo è stato ridotto, dal 25% al 20% con il secondo comma
dell’art. 8 della legge 12 novembre 2011 n. 183, articolo che, al terzo comma, contiene
importanti disposizioni, costituenti principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica (ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione), dirette ad imporre dal 2013 agli enti territoriali, ai fini della tutela dell'unità
economica della Repubblica, la riduzione dell’entità dell’indebitamento. A tal fine è previsto
che con decreto di natura non regolamentare del M.E.F., sentita la Conferenza unificata e
fermo restando quanto previsto dall’articolo 204 del TUEL e dall’art. 10, secondo comma,
della L. n. 281/1970, siano individuate le modalità di attuazione ed in particolare sia
stabilita: la differenza percentuale (distintamente per regioni, province e comuni) rispetto al
debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere
alla riduzione del debito; la percentuale annua di riduzione del debito; le modalità con le
quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. L’inosservanza delle predette
disposizioni determina le stesse conseguenze previste per il mancato rispetto del patto di
stabilità dall’art. 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del D.lgs. n.
149/2011.62
La Regione, ai fini del monitoraggio del vincolo quantitativo, negli allegati al
bilancio di previsione ha tradizionalmente sottratto le entrate vincolate dalle entrate proprie,
aggregato quest’ultimo diverso da quello espressamente indicato dalla legge e costituito
dalle entrate tributarie ed individuabili nel titolo I (“ENTRATE
DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI
comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo
32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e
del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria
Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il
15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure
amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire
alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori
a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non
richieste».
62
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella sopra citata deliberazione n. 501/2012/FRG, ha rammentato
<<… che, in linea di principio, l’indebitamento rappresenta un fenomeno da considerare con estrema attenzione viste le
potenziali ricadute negative sulla gestione regionale dovute alle spese che ogni anno la Regione deve sostenere per il
rimborso della quota capitale e per il pagamento degli interessi. L’aumento del debito, infatti, limita fortemente le risorse
disponibili per altri interventi regionali ed irrigidisce la gestione del bilancio. Ne deriva che, prima di ricorrere a nuovo
debito, ogni ente territoriale deve valutarne con attenzione i costi e la sostenibilità, anche in relazione agli obiettivi
complessivi di contenimento dell’indebitamento sottesi sia alla recente riforma costituzionale degli artt. 81 e 119 Cost. che
ai complessivi vincoli di finanza pubblica che potrebbero comportare, a partire dal 2013, l’attuazione di politiche di
riduzione del debito>>.
82
DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA
REGIONE”).
Ai fini del referto sul rendiconto 2011, con nota prot. n. 226967-71AY del 19
dicembre 2012, il Dirigente dell’Ufficio Risorse finanziarie e bilancio ha inviato «… nuovo
prospetto della capacità di indebitamento 2011, rideterminato sulla scorta della metodologia
di calcolo suggerita nei Referti relativi ai programmi di controllo degli esercizi scorsi …» di
questa Sezione regionale di controllo, precisando, in particolare, «… che la voce “totale
entrate” è stata ridefinita inserendo lo stanziamento di competenza delle entrate del titolo I
del bilancio di previsione 2011 e che la voce “totale entrate vincolate a detrarre” è stata
rideterminata stralciando le entrate vincolate extra tributarie».
Analogo prospetto è stato inviato dalla Regione con riferimento all’esercizio
finanziario 2013.
Conseguentemente, dai dati ricavabili dal bilancio preventivo e da quelli comunicati
dall’Ente si evince che la capacità teorica di indebitamento della Regione Basilicata non
risulta completamente utilizzata e, quindi, il predetto limite appare rispettato, applicando alle
entrate tributarie di cui al titolo I, al netto delle entrate vincolate, la prevista percentuale del
20% (cfr. tabella n. 7).
tab. 7
BILANCIO 2013
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO
(art. 80, L. Reg. 34/2001)
(in euro)
previsioni iniziali
previsioni definitive
accertamenti e
impegni
A
ENTRATE TITOLO I
1.374.271.912,59
1.366.996.984,40
1.361.354.341,34
B
ENTRATE VINCOLATE DA DETRARRE
969.341.804,66
992.806.208,00
985.247.074,82
C
ENTRATE TRIBUTARIE NETTE (A-B)
404.930.107,93
374.190.776,40
376.107.266,52
CAPACITA' DI INDEBITAMENTO (20% di C)
80.986.021,59
74.838.155,28
75.221.453,30
D
A detrarre:
E
Annualità mutui passivi in ammortamento (al netto
di contributi statali)
30.813.017,96
30.813.017,96
28.924.802,24
F
Altri oneri finanziari a carico della Regione
12.938.627,36
12.938.627,36
12.938.627,36
G
Costo nuovi prestiti
1.800.000,00
4.200.000,00
0,00
45.551.645,32
47.951.645,32
41.863.429,60
35.434.376,26
26.886.509,96
33.358.023,70
H
I
INDEBITAMENTO TOTALE (E+F+G)
DISPONIBILITA' RESIDUA (D-H)
FONTE: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio di previsione 2013 e dati comunicati da Regione
Nuove disposizioni, in materia di indebitamento e di equilibri di bilancio delle
pubbliche amministrazioni, sono state introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 20 aprile
83
2012, da applicarsi a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014 (art. 6,
comma 1).
L’art. 1 della predetta legge, nel sostituire integralmente l’art. 81 della Costituzione,
dopo aver prescritto che «Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico» (art.
81, primo comma), ha posto le condizioni per il ricorso all'indebitamento, che «… è
consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione
delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di
eventi eccezionali» (art. 81, secondo comma). Ha, inoltre, previsto che «Il contenuto della
legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le
entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale» (attuale art. 81,
sesto comma).
L’art. 2 della predetta legge costituzionale, poi, ha anteposto al primo comma
dell’art. 97 della Costituzione la seguente statuizione: «Le pubbliche amministrazioni, in
coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la
sostenibilità del debito pubblico».
L’art. 4 della L. Cost. 1/2012, oltre a modificare il primo comma dell’art. 119 della
Costituzione, precisando che l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni deve comunque essere esercitata rispettando
l'equilibrio dei relativi bilanci e concorrendo ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici
e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (comma 1, lett. a), ha integrato il
sesto comma dello stesso articolo, disponendo che i predetti enti possono ricorrere
all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, sempre che
contestualmente siano definiti i piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
In attuazione di quanto disposto dal citato sesto comma dell’art. 81 della Costituzione
è stata emanata la L. n. 243 del 24 dicembre 2012, che ha dettato le disposizioni per
l’attuazione del principio del pareggio di bilancio e specifiche norme in materia di ricorso
all’indebitamento da parte di regioni ed enti locali (art. 10) e di concorso degli stessi enti alla
sostenibilità del debito pubblico (art. 12), norme contenute nel capo IV che, ai sensi dell’art.
21 della stessa legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
84
Il predetto art. 10, nel ribadire che il ricorso all'indebitamento da parte di regioni ed
enti locali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento (comma 1), ha
evidenziato che le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente
all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile
dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui
singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti
(comma 2).
Tali operazioni devono essere effettuate sulla base di apposite intese concluse in
ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di
cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la
medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) (comma 3).63
I suindicati enti, inoltre, devono concorrere ad assicurare la sostenibilità del debito
del complesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi del successivo art. 12 e secondo
modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla stessa legge.64
63
Il citato terzo comma specifica che «A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla
regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso
all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso
ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».
I successivi commi stabiliscono quanto segue:
«4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo
concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della
regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo».
La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 aprile 2014, n. 88 ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del
quinto comma, nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima
delle parole «del presente articolo».
64
I successivi due commi della disposizione hanno stabilito quanto segue:
«2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della
quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura
del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Tale contributo è incluso tra
le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate
proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi
entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato».
La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 aprile 2014, n. 88 ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del terzo
comma, nella parte in cui prevede che «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica»,
anziché «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni».
85
7.2 – La dimensione dell’indebitamento regionale
Il presente paragrafo è dedicato all’esame dell’evoluzione dello stock del debito
regionale in ammortamento e della quota dello stesso a carico della Regione.
La complessiva consistenza della posizione debitoria regionale risulta di 415,94
Meuro (di cui 286,59 Meuro a carico della Regione e la rimanente parte a carico dello
Stato),65 in diminuzione rispetto a quella del precedente esercizio (454,69 Meuro).
65
La contrazione di mutui per l’esercizio in esame è stata autorizzata con il primo comma dell’art. 8 della L.R. n. 36 del 21
dicembre 2012 (relativa al “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio
2013/2015”), che di seguito si riporta congiuntamente al terzo comma che ne individua le specifiche finalizzazioni:
«1. Per far fronte al disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si
prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2013, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 2, della L.R. 6
settembre 2001, n. 34, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 della Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, e
dall'art. 3, commi 16-21-ter, della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003, la contrazione di mutui o di altre forme di prestito
per un importo complessivo di euro 61.554.451,54.
…
3. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma 1, iscritti al Titolo 6000000 "Accensione prestiti", Tipologia 6030000
"Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine" dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio per
l'esercizio finanziario 2013, sono finalizzati:
a) euro 38.766.448,76 relativo alla quota del disavanzo d'amministrazione 2011 afferente le spese d'investimento;
b) al finanziamento delle spese relative alla quota a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario, indicate
nell'allegato 13 al bilancio di previsione oggetto della presente legge, per l'importo di euro 8.500.000,00;
c) per euro 14.288.002,78 corrispondente alla quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi
nell'ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013 finanziabili mediante ricorso all'indebitamento».
Anche laddove non è stato specificato, risulta ovvio che, per il rispetto delle vigenti disposizioni, la copertura del disavanzo
di amministrazione relativo alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi del P.O. FESR deve riferirsi a spese di
investimento.
Il secondo comma del predetto articolo 8 ha previsto che <<In sede di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio
2013, nel disavanzo di cui al comma precedente, potrà essere inclusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della
L.R. 6 settembre 2001, n. 34, anche la quota parte dell'eventuale saldo finanziario negativo dell'esercizio 2012, da coprire
mediante ulteriore ricorso al mercato finanziario, determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge
di bilancio del medesimo esercizio>>.
Per effetto dell’art. 4 della L.R. 8 agosto 2013, n. 12 (concernente l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015) il limite massimo di indebitamento è stato
rideterminato in € 77.342.742,44, in conseguenza delle seguenti disposizioni:
«1. L'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta
dall'art. 12, comma 1, della L.R. n. 27 del 30 dicembre 2011 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012), è
rinnovata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 36 del 31 dicembre 2012 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013), per l'importo di euro 20.653.186,56 corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell'esercizio
finanziario 2012, relativamente alle spese contenute nell'allegato n. 10 al bilancio di previsione 2012, non coperti mediante
la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell'esercizio 2012 per effetto del disposto di cui all'art. 12, comma
6, della medesima L.R. n. 27 del 30 dicembre 2011.
2. L'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario per la contrazione di un mutuo dell'importo di euro 38.766.448,76,
corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2011, relativamente alle spese non coperte
mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell'esercizio 2012 per effetto del disposto di cui all'art.
12, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2011, n. 27, disposta dall'art. 4, comma 1, della L.R. n. 16 dell'8 agosto 2012 e
rinnovata dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 35 del 21 dicembre 2012, è rideterminata nella misura di euro 27.970.738,37.
3. L'autorizzazione disposta dall'art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 35 del 21 dicembre 2012, finalizzata al
finanziamento della quota a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario è rideterminata nella misura di euro
14.430.814,73, corrispondente all'ammontare definitivo degli investimenti da realizzare nel settore sanitario.
4. Il limite massimo di indebitamento di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. n. 35 del 21 dicembre 2012, di euro
61.554.451,54, per effetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in
euro 77.342.742,44.
5. L'onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di
indebitamento di cui al comma 4 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico del Programma 2 "Quota
Capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", per la quota capitale, e del Programma 01 "Quota interessi
86
Dalla verifica del rendiconto in esame emerge che le entrate per prestiti
definitivamente previste nell’anno, corrispondenti a 77,34 Meuro, non sono state poi
accertate.
La seguente tabella n. 8 espone l’evoluzione della situazione debitoria della Regione
nel triennio dal 2011 al 2013, con distinzione della quota a carico della stessa e di quella a
carico dello Stato.
tab. 8
INDEBITAMENTO
INDEBITAMENTO A CARICO DELLA REGIONE
ANNO
2011
2012
2013
valori in euro
MUTUI
totale (a)
246.912.845,00
292.757.860,87
275.929.023,26
OBBLIGAZIONI
di cui sanità (1)
7.329.599,00
6.850.253,00
6.358.458,04
totale (b)
14.130.972,00
12.424.046,00
10.665.627,48
di cui sanità (2)
0
0
0
TOTALE DEBITO A CARICO
DELLA REGIONE
totale = a+b
261.043.817,00
305.181.906,87
286.594.650,74
INDEBITAMENTO A CARICO DELLO STATO
ANNO
2011
2012
2013
OBBLIGAZIONI
di cui sanità (1)
totale (b)
0
0
0
0
0
INDEBITAMENTO TOTALE
MUTUI
totale (a)
di cui sanità (1)
2011
418.576.011,00
7.329.599,00
2012
442.264.984,87
6.850.253,00
2013
405.278.708,63
6.358.458,04
fonte: dati forniti dalla Regione
ANNO
valori in euro
MUTUI
totale (a)
171.663.166,00
149.507.124,00
129.349.685,38
di cui sanità
7.329.599,00
6.850.253,00
6.358.458,04
di cui sanità (2)
0
0
0
OBBLIGAZIONI
totale (b)
di cui sanità (2)
14.130.972,00
0
12.424.046,00
0
10.665.627,48
0
TOTALE DEBITO A CARICO
DELLO STATO
totale = a+b
171.663.166,00
149.507.124,00
129.349.685,38
di cui sanità
-
valori in euro
TOTALE DEBITO
totale = a+b
di cui sanità
432.706.983,00
7.329.599,00
454.689.030,87
6.850.253,00
415.944.336,11
6.358.458,04
Negli ultimi referti di questa Sezione di controllo sulla gestione finanziaria regionale
è stato rilevato che la struttura del debito regionale risulta fortemente caratterizzata da tassi
variabili, ma con una percentuale in decremento (dal 97,7% nel 2005 al 73,7% nel 2010,
parte della quale con opzione per la trasformazione a tasso fisso).
Dai dati forniti dalla Regione (cfr. tabella n. 9) si evince che i debiti a tasso variabile
nel 2013 rappresentano il 78,77% del totale.
Tale componente del debito regionale, se riduce per l’ente il relativo costo nelle fasi
favorevoli del mercato, lo espone, per converso, a conseguenze negative nelle fasi di rialzo
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del
bilancio per l'esercizio finanziario 2013 assestato e nel bilancio pluriennale assestato per gli anni successivi.
6. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo
stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2013-2015 - esercizio 2013, contenute negli allegati n. 3 e 6
annessi alla presente legge».
87
dei tassi di interesse, circostanza che impone all’amministrazione regionale un’opera di
attenta osservazione degli andamenti dei mercati finanziari, al fine di valutare l’eventuale
intervento con la rinegoziazione dei tassi.
tab. 9
INDEBITAMENTO A CARICO DELLA REGIONE
MUTUI A CARICO DELLA REGIONE - ENTI CREDITORI
ANNO
TOTALE MUTUI
a carico Regione
Ministero dell'Economia
e delle Finanze, Cassa
DD.PP e altri Istituti
pubblici equiparati
A = (1)+(2)
1
%
valori in euro
Istituti di credito
ordinario
2
%
2012
292.757.860,87
207.514.692,15 70,88%
85.243.168,73
29,12%
2013
275.929.023,26
194.966.202,23 70,66%
80.962.821,03
29,34%
TIPOLOGIA TASSI
ANNO
valori in euro
Debito
complessivo a
carico Regione
Tasso fisso
(A)= (1)+(2)
1
Tasso variabile
%
2
%
2012
305.260.536,55
62.913.164,18 20,61% 242.347.372,37
79,39%
2013
286.594.650,74
60.831.712,22 21,23% 225.762.938,52
78,77%
fonte: dati forniti dalla Regione
Passando, ora, in rassegna gli oneri di ammortamento per il servizio del debito,
vale a dire le spese per interessi passivi e relative quote capitali stanziate ed impegnate per i
debiti assunti, è possibile svolgere distinte considerazioni con riguardo ai mutui con oneri a
carico del bilancio regionale e a quelli la cui spesa rimane a carico dello Stato.
Si confronti la seguente tabella n. 10 che espone gli stanziamenti finali e gli impegni
relativamente agli oneri per il servizio dei mutui e per le obbligazioni gravanti sul bilancio
regionale per l’esercizio 2013 e che, distinguendo gli interessi passivi dalla quota capitale,
individua il costo del debito a carico della Regione e quello a carico dello Stato.
Gli oneri a carico della Regione, comprensivi delle quote rimborsate in conto capitale
e degli interessi corrisposti sia per mutui sia per obbligazioni, registrano un incremento sia
degli stanziamenti finali (complessivamente 36,89 Meuro nel 2013 a fronte dei 28,66 Meuro
dell’esercizio 2012) sia degli impegni (complessivamente 28,92 Meuro nel 2013 a fronte di
24,27 Meuro dell’esercizio precedente).
La spesa a carico dello Stato si attesta, invece, ad un livello superiore rispetto a
quello del 2012 per gli stanziamenti (44,89 Meuro nel 2013 a fronte di 29,03 Meuro
dell’esercizio precedente), inferiore per gli impegni (21,65 Meuro nel 2013 rispetto a 25,31
Meuro del 2012).
88
89
TOTALE
quota capitale
42.686.044,50
79.847.083,85
48.763.537,06
37.401.056,99
11.362.480,07
20.185.702,72
21.648.891,53
22.405.313,47
44.894.933,95
37.161.039,35
1.463.188,81
17.215.354,27
27.114.645,53
20.280.731,03
34.952.149,90
22.489.620,48
9.899.291,26
Impegni
14.671.418,87
Stanz. Finali
1.941.855,99
1.758.418,68
183.437,31
0,00
0,00
0,00
1.941.855,99
1.758.418,68
183.437,31
1.810.156,71
1.758.418,68
51.738,03
0,00
0,00
0,00
1.810.156,71
1.758.418,68
51.738,03
Impegni
prestiti obbligazionari
Stanz. Finali
FONTE: rendiconto 2013 e dati trasmessi dalla Regione Basilicata su richiesta istruttoria Cdc
ONERI TOTALI
interessi passivi
interessi passivi
A CARICO DELLO
quota capitale
STATO
TOTALE
interessi passivi
A CARICO DELLA
quota capitale
REGIONE
TOTALE
MUTUI
mutui
ONERI FINANZIARI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Anno 2013
81.788.939,84
44.444.463,18
37.344.476,66
44.894.933,95
0,00
0,00
36.894.005,89
47.039.149,71
14.854.856,18
Stanz. Finali
18.973.772,95
9.909.635,90
Impegni
50.573.693,77
39.159.475,67
11.414.218,10
21.648.891,53
20.157.438,74
1.452.844,16
28.924.802,24
totale
(in euro)
tab. 10
90
8. – L’operazione finanziaria in derivati
La Regione ha in corso rapporti negoziali conseguenti ad un’operazione in derivati,
conclusa nel 2006 a mezzo di due contratti di interest rate swap (IRS) con diversi Istituti di
credito.66
Di seguito si riporta la tabella n. 11 da cui possono schematicamente trarsi le
caratteristiche dei contratti derivati in essere ed i flussi differenziali.
Dai dati ivi riportati si evince che al 31 dicembre 2013 il saldo complessivo dei
predetti flussi è decisamente negativo, ed è pari a -26,321 Meuro.
66
Il Presidente della Giunta regionale, con nota prot. n. 260437/7101 del 18 dicembre 2006, ha evidenziato, sul punto, che
l’Amministrazione regionale, in considerazione “… della maggiore esposizione al tasso variabile (97,7% al 31.12.2005) e
preso atto della tendenza all’aumento dei tassi stessi, ha valutato, nel corso dell’anno 2006, la possibilità del ricorso a
strumenti derivati di copertura”. Nella stessa nota è stato chiarito che il contratto di swap è stato perfezionato “… a
copertura di un mutuo assistito da un contributo dello Stato in conto rata. Essendo tale contributo di importo fisso e
predeterminato, ed essendo il mutuo a tasso variabile, la Regione ha così inteso coprirsi dal rischio di un maggior onere a
carico del bilancio regionale”.
91
92
30/06/2006
30/06/2006
Dexia Crediop SpA
UBS Investment Bank
22.500.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
anno 2009
anno 2010
anno 2011
anno 2012
anno 2013
6.179.685,52
3.089.842,76
3.089.842,76
131.178.619,09
16.755.163,64
17.538.557,46
17.496.244,26
16.321.425,98
18.084.709,03
23.322.458,13
21.660.060,59
Regione riceve
211.820.314,48
105.910.157,24
105.910.157,24
Nozionale Tasso
Variabile
FONTE: bilancio preventivo 2014 - rendiconto 2012 ed esercizi precedenti - dati forniti da Regione
157.500.000,00
22.500.000,00
TOTALE
22.500.000,00
anno 2007
Regione paga
218.000.000,00
109.000.000,00
109.000.000,00
Nozionale Tasso Fisso
anno 2008
FLUSSI DIFFERENZIALI
TOTALI
Data stipula
Controparti
Differenziale
incassato il
31/12/2006
-26.321.380,91
-5.744.836,36
-4.961.442,54
-5.003.755,74
-6.178.574,02
-4.415.290,97
822.458,13
-839.939,41
Differenza
(+ regione riceve,
- regione paga)
31/12/2006
31/12/2006
Inizio
31/12/2019
31/12/2019
Scadenza
mutuo
mutuo
semestrale
semestrale
Sottostante
Periodicità
CONTRATTI SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
-9.164.441,57
quota capitale come dal piano tasso
variabile + quota interessi come dal
piano tasso variabileeuribor 6 mesi +
0,185%
rata fissa di €
5.625.000,00
-18.283.746,57
-9.119.305,00
quota capitale come dal piano tasso
variabile + quota interessi come dal
piano tasso variabile euribor 6 mesi +
0,185%
rata fissa di €
5.625.000,00
11.250.000,00
Valore di mercato a fine
dicembre 2013
Regione riceve
Regione paga
in euro
tab. 11
Con riferimento al mark to market (M.T.M.) si evidenzia, come emerge dalla seguente
tabella n. 12, il costante valore negativo (sia pure ipotetico67 e da sostenere solo in caso di
chiusura anticipata del contratto) assunto dal predetto indicatore (eccettuato quello
riscontrato alla data del 29 febbraio 2008), con un picco di -28,44 Meuro alla data del 31
agosto 2010.
Quanto sopra rilevato sul M.T.M. e sul saldo negativo dei flussi differenziali
conferma l’alea che caratterizza l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati.
Questa Corte dei conti, pertanto, rinnova in questa sede l’invito – già formulato in
precedenti referti – alla cautela nell’utilizzo e nella gestione di tali strumenti finanziari oltre
che, ovviamente, al rispetto delle regole e dei principi sanciti dalla vigente normativa,
evoluta in senso decisamente restrittivo.
67
Con nota del 24 novembre 2008 l’ente ha, in merito, chiarito che “Considerando il mark to market come la differenza tra
il valore attuale dei flussi che il cliente riceve e che il cliente paga per la durata residua dell'operazione, esso rappresenta
l'ammontare ipotetico che l'Ente deve incassare (se positivo) o pagare ( se negativo) per uscire dall'operazione, la Regione
Basilicata, in linea con quanto deciso in sede di Conferenza delle Regioni, non ha inteso dare evidenza contabile a questa
grandezza”. Ha, altresì, specificato che “Tale valore dovrà essere contabilizzato nel bilancio dell'Ente solo qualora venisse
deliberata la chiusura del contratto” ma che “… permanendo le esigenze di copertura dal rischio di tasso, tale eventualità al
momento non ricorre”. La nota ha, infine, concluso precisando che “In ogni caso questo importo ipotetico viene
periodicamente comunicato dalle controparti in modo da consentire all'Ente un monitoraggio costante sul suo andamento”.
93
tab. 12
PERIODO
M ark to market (indicativo)
DEXIA CREDIOP
UBS
31-ago-07
TOTALE
-2.683.610,00 -2.683.610,00
-5.367.220,00
24-ott-07
-3.095.000,00 -3.095.000,00
-6.190.000,00
7-dic-07
-2.500.000,00
-2761531,38
-5.261.531,38
31-dic-07
-2.054.250,17 -2.054.250,17
-4.108.500,34
31-gen-08
-4.250.000,00 -4.312.623,71
-8.562.623,71
29-feb-08
4.695.641,83
4.695.641,83
9.391.283,66
18-mar-08
-4.441.000,00 -4.398.522,59
-8.839.522,59
31-mar-08
-3.977.140,82
-3977140,82
-7.954.281,64
30-apr-08
-2.916.854,31 -2.916.854,31
-5.833.708,62
30-mag-08
-1.395.163,83 -1.395.163,83
-2.790.327,66
30-giu-08
-1.779.000,00
-54.069,92
-1.833.069,92
31-lug-08
-1.120.000,00 -1.180.544,55
-2.300.544,55
29-ago-08
-1.982.000,00 -2.043.866,76
-4.025.866,76
30-set-08
-2.211.000,00 -2.149.909,30
-4.360.909,30
31-ott-08
-4.316.000,00 -4.272.595,87
-8.588.595,87
30-nov-08
-7.215.000,00 -7.097.529,03
-14.312.529,03
31-dic-08
-8.390.000,00 -8.316.894,97
-16.706.894,97
31-gen-09
-8.603.515,00 -8.832.101,36
-17.435.616,36
28-feb-09
-10.015.954,00 -10.237.917,64
-20.253.871,64
30-mar-09
-10.725.769,00 -10.974.275,35
-21.700.044,35
30-apr-09
-10.514.421,00 -10.668.893,64
-21.183.314,64
30-mag-09
-9.599.957,00 -9.813.878,74
-19.413.835,74
30-giu-09
-9.183.134,00 -9.429.921,83
-18.613.055,83
30-lug-09
-9.843.732,00 -10.145.420,28
-19.989.152,28
31-ago-09
-10.165.980,00 -10.485.333,65
-20.651.313,65
30-set-09
-10.818.296,00 -10.900.610,16
-21.718.906,16
31-ott-09
-10.621.858,00 -10.762.361,00
-21.384.219,00
30-nov-09
-11.242.472,00 -11.372.930,33
-22.615.402,33
31-dic-09
-9.198.945,00 -9.484.172,53
-18.683.117,53
31-gen-10
-10.218.748,00 -10.393.456,44
-20.612.204,44
28-feb-10
-11.031.179,00 -11.806.098,87
-22.837.277,87
31-mar-10
-11.563.808,00 -11.719.595,25
-23.283.403,25
30-apr-10
-12.137.991,00 -12.265.637,20
-24.403.628,20
31-mag-10
-13.270.450,00 -13.380.051,57
-26.650.501,57
30-giu-10
-11.929.058,00 -12.170.773,04
-24.099.831,04
30-lug-10
-11.852.069,00 -12.090.309,07
-23.942.378,07
31-ago-10
-14.095.854,00 -14.339.429,53
-28.435.283,53
30-set-10
-13.132.637,00 -13.332.767,38
-26.465.404,38
30-ott-10
-12.464.827,00 -10.135.422,33
-22.600.249,33
30-nov-10
-11.973.855,00 -10.689.688,91
-22.663.543,91
31-dic-10
-9.680.275,00 -10.756.776,86
-20.437.051,86
31-gen-11
-8.933.218,00 -11.434.965,18
-20.368.183,18
28-feb-11
-9.034.545,28 -11.334.417,48
-20.368.962,76
31-mar-11
-8.330.615,00 -11.876.102,32
-20.206.717,32
30-apr-11
-8.667.642,00 -8.623.512,79
-17.291.154,79
30-mag-11
-9.729.309,00 -9.767.348,88
-19.496.657,88
30-giu-11
-8.194.723,00 -8.307.142,01
-16.501.865,01
30-lug-11
-9.457.649,00 -9.554.586,48
-19.012.235,48
31-ago-11
-10.708.428,00 -10.724.871,48
-21.433.299,48
30-set-11
-11.581.906,00 -11.628.515,98
-23.210.421,98
31-ott-11
-11.514.200,00 -11.649.029,35
-23.163.229,35
31-dic-11
-12.371.460,00 -12.613.291,19
-24.984.751,19
30-nov-12
-13.283.900,00 -13.296.031,36
-26.579.931,36
31-dic-12
-12.221.412,00 -12.264.062,92
-24.485.474,92
30-apr-13
-12.528.134,00 -12.539.709,29
-25.067.843,29
31-dic-13
-9.119.305,00 -9.164.441,57
-18.283.746,57
Fonte: dati forniti dalla Regione su richiesta istruttoria C.d.c.
94
Si evidenzia, peraltro, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 28 marzo
2012, di cui si ritiene importante riportare il seguente ampio stralcio, nel richiamare una sua
precedente sentenza (la n. 52/2010, sia pure resa su fattispecie diversa), con riferimento al
disposto dell’art. 62 del D.L. 112/200868, ha sottolineato quanto segue:
<<… l’art. 62 dell’evocato decreto-legge ha, tra l’altro, la finalità di garantire che le
modalità di accesso ai contratti derivati da parte delle Regioni e degli enti locali siano
accompagnate da cautele in grado di prevenire l’accollo da parte degli enti pubblici di oneri
impropri e non prevedibili all’atto della stipulazione. Ciò in considerazione della natura di
questa tipologia di contratti, aventi caratteristiche fortemente aleatorie, tanto più per le
finanze di un’amministrazione pubblica. …
68
Si riporta, di seguito, il testo del citato art. 62, dal titolo “Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e
dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali”:
<<1. Le norme del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e
hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera
e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì
norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli
obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la
durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non
può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa,
con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i
profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1,
comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o
esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima
trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti
derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.
4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che
include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per
iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.
5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata,
stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del
comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.
6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti
relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica
della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la
passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei
conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi
gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «cessioni di crediti
vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla base dei criteri definiti in sede
europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del
perfezionamento delle operazioni derivate».
10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi
381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da
parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo>>.
95
In definitiva, proprio le peculiari caratteristiche di tali strumenti hanno indotto il legislatore
statale a prevedere, limitatamente alle contrattazioni in cui siano parte le Regioni e gli enti
locali, una specifica normativa non solo per l’accesso al relativo mercato mobiliare, ma
anche per la loro gestione e rinegoziazione, che presentano, parimenti, ampi profili di
spiccata aleatorietà in grado di pregiudicare il complesso «delle risorse finanziarie pubbliche
utilizzabili dagli enti stessi per il raggiungimento di finalità di carattere, appunto, pubblico
e, dunque, di generale interesse per la collettività» (sentenza n. 52 del 2010).
La censura proposta dall’Avvocatura generale dello Stato si fonda proprio sul mancato
adempimento sostanziale dei precetti contenuti nella norma interposta poiché la sintetica
compilazione regionale non è idonea ad assolverne le finalità di ridurre – attraverso precise
ad aggiornate informazioni sulla storia, sullo stato e sugli sviluppi di tali tipologie negoziali
– i rischi connessi alla gestione e alla rinegoziazione e prevenire e ridurre gli effetti negativi
che possono essere prodotti da clausole contrattuali già vigenti e da altre eventualmente
inserite nelle successive transazioni novative.
La norma, nel disporre che «Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al
bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari,
rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata», non si
limita a richiedere un’indicazione sommaria e sintetica dei derivati stipulati dall’ente
pubblico, ma pretende l’analitica definizione degli oneri già affrontati e la stima di quelli
sopravvenienti sulla base delle clausole matematiche in concreto adottate con riferimento
all’andamento dei mercati finanziari.
In questa prospettiva, la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 81, quarto comma,
Cost. (parametro invocato) risulta inscindibilmente connessa al coordinamento della finanza
pubblica perché, da un lato, i richiesti elementi, di carattere non solo finanziario ma anche
economico (valore del contratto nel suo complesso), costituiscono indefettibili informazioni
al fine della definizione dell’indebitamento pubblico in ambito nazionale; dall’altro – e ciò
inerisce alla censura formulata – sono finalizzati a verificare che l’impostazione e la gestione
del bilancio siano conformi alle regole di sana amministrazione. Nella situazione in esame,
queste consistono in un’esplicita estensione della salvaguardia dell’equilibrio tendenziale del
bilancio preventivo alla gestione in corso ed agli esercizi futuri, in considerazione del forte
impatto che questi contratti aleatori e pluriennali possono avere sugli elementi strutturali
della finanza regionale. Ciò soprattutto in relazione alla prevenzione di possibili decisioni
improprie, le quali potrebbero essere favorite dall’assenza di precisi ed invalicabili parametri
di riferimento.
La forza espansiva dell’art. 81, quarto comma, Cost. nei riguardi delle fonti di spesa di
carattere pluriennale, aventi componenti variabili e complesse, è frutto di un costante
orientamento di questa Corte (sentenze n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213
del 2008, n. 384 del 1991, n. 283 del 1991, n. 69 del 1989, n. 17 del 1968, n. 47 del 1967 e
n. 1 del 1966).
Per questo motivo la redazione della nota in termini sintetici ed incompleti e la mancata
indicazione analitica delle unità previsionali di base e dei capitoli, sui quali ricade
materialmente la gestione dei contratti, appaiono pregiudizievoli degli equilibri
dell’esercizio in corso e di quelli futuri, nella misura in cui non determinano le modalità di
96
copertura degli oneri nascenti dallo sviluppo attuativo dei contratti derivati stipulati e non
forniscono appropriate informazioni per adottare coerenti opzioni contrattuali ed efficaci
procedure di verifica>>.
Per quanto nel questionario sul rendiconto 2013 la Regione abbia riferito di aver
predisposto ed allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, comma 8, del D.L. n.
112/2008, tale documento non risulta presente tra gli allegati alla D.G.R. 487/2014, e
successive modifiche ed integrazioni, trasmessi a questa Sezione.
Con le controdeduzioni la Regione ha evidenziato che, prendendo spunto da tali
osservazioni, emenderà in sede di discussioni consiliare il Disegno di legge
sull’approvazione del rendiconto inserendo il predetto allegato, che con le stesse
controdeduzioni ha inviato a questa Sezione.
Nel rinviare a quanto sul punto rilevato nei precedenti referti sulla gestione
finanziaria e nella relazione allegata alla parificazione del rendiconto 2013, questa Sezione
regionale rappresenta la necessità che la Regione, con riferimento al disposto di cui all’art.
62, comma 8, del D.L. 112/2008, provveda a redigere note informative pienamente conformi
ai dettami evidenziati dalla sopra richiamata sentenza della Corte costituzionale.
97
98
9. – Gli equilibri di bilancio - Analisi delle contabilità speciali
Agli equilibri di bilancio è dedicato uno specifico principio contabile generale (il
numero 15) contenuto nell’allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011 ed espressamente richiamato
dall’art. 3 dello stesso decreto.
Da tale principio si evince che, alla basilare esigenza che si realizzi l’equilibrio
finanziario complessivo, e cioè il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso
una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa, si aggiunge anche l’esigenza di
applicare correttamente tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali, da
verificarsi anche in sede di gestione e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio.
Specifiche disposizioni in materia di equilibri di bilancio delle regioni e degli enti
locali, che troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono state dettate con
l’art. 9 della legge n. 243 del 24 dicembre 2012.
Tale norma ha stabilito che i bilanci dei predetti enti si considerano in equilibrio
quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le
spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e
le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti»
(comma 1).
Qualora a consuntivo si registri un valore negativo di tali saldi devono essere
assicurate misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo
(comma 2). Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente
ovvero al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10
(comma 3).69
69
Ai successivi commi il suindicato art. 9 prevede quanto segue:
«4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato
conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere
a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le
amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui
al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle
amministrazioni pubbliche».
99
La necessità del rispetto dell’equilibrio di bilancio, sia in termini di cassa sia di
competenza, trovasi espressamente affermato nell’art. 25 della L.R. n. 34/2001.
Sotto il primo profilo la predetta disposizione statuisce che ”In ciascun bilancio
annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di
cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa”.
A norma del secondo comma del suindicato art. 25, poi, “Il totale delle spese di cui è
autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza può essere superiore al totale delle entrate
che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto
da mutui o altre forme di prestiti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei
limiti e nei termini di cui al capo XII della presente legge”. 70
Ad integrazione dell’esplicito dettato normativo si rinvia a quanto già riferito nella
relazione allegata alla parifica del rendiconto 2012 con riferimento all’utilizzazione
dell’avanzo presunto ai fini del pareggio del bilancio di previsione, evidenziando che,
secondo la sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale «Non è … conforme ai precetti
dell’art. 81, quarto comma, Cost. realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva
attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a
seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente».71
70
Inoltre, a norma del successivo quarto comma, il predetto disavanzo “non può, in ogni caso, essere superiore al totale
delle spese di investimento, nonché di quelle per l’assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell’articolo
10 della legge 16 maggio 1970 n. 281, aumentato della quota dell’eventuale saldo finanziario passivo presunto
dell’esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui ed altre forme di indebitamento già autorizzati”.
La Regione, pertanto, può ricorrere alla possibilità, offertale dalla menzionata disposizione normativa, di coprire
l’eventuale disavanzo di competenza tramite l’accensione di mutui, autorizzandoli con la legge di approvazione del bilancio
esclusivamente per provvedere a spese di investimento.
71
La stessa sentenza ha, altresì, precisato che:
«Nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi
vincolati e regolarmente stanziati nell’esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto, che a sua volta può
concretarsi nella stima di un avanzo, di un pareggio o di un disavanzo, consiste in una previsione ragionevole e prudente,
formulata in base alla chiusura dei conti intervenuta al 31 dicembre, del definitivo esito contabile, il quale sarà stabilizzato
solo in sede di approvazione del rendiconto.
Il suo ausilio in sede di impianto e gestione del bilancio di previsione – la fisiologia contabile è nel senso dell’iscrivibilità
solo in corso di gestione, perché il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è antecedente a quello di chiusura
dell’esercizio precedente; tuttavia, nel caso in esame, la legge regionale di approvazione è intervenuta ad anno inoltrato – è
soprattutto quello di ripristinare tempestivamente gli equilibri di bilancio nel caso di disavanzo presunto, attraverso
l’applicazione del pertinente valore negativo al bilancio in corso ed il prudenziale correlato accantonamento di risorse
indispensabili nel caso in cui il rendiconto palesi successivamente, ad esercizio inoltrato, un risultato negativo certo e più
difficile da correggere nel residuo arco temporale annuale a disposizione.
In buona sostanza, mentre la corretta pratica contabile prescrive un atteggiamento tempestivo e prudenziale nei confronti
del disavanzo presunto, il legislatore vieta tassativamente l’utilizzazione dell’avanzo presunto per costruire gli equilibri del
bilancio, in quanto entità economica di incerta realizzazione e, per ciò stesso, produttiva di rischi per la sana gestione
finanziaria dell’ente pubblico».
Con riferimento agli stanziamenti assoggettati a vincolo di destinazione è stato ulteriormente chiarito che:
«… i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se
quest’ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l’ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il
reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di
amministrazione negativo o incapiente.
100
La problematica è stata ripresa dal principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria che, al punto 9.2 (riguardante il risultato di amministrazione), ha
ribadito che:
«Non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il
pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).
Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive
variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione
presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo
consuntivo approvato, secondo le modalità …» ivi riportate. 72
Anche lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive
del D.lgs. n. 118/2011, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2014 e con gli emendamenti accolti dall’Intesa sancita il 3 aprile 2014, reca una specifica
disciplina sul punto.73
A ben vedere, questa eccezione non è riconducibile alla ratio intrinseca dell’istituto del risultato presunto (la cui disciplina
è preordinata piuttosto alla prudente cautela nella gestione delle uscite), bensì alla clausola generale in materia contabile
che garantisce l’esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge.
Ferma restando questa regola eccezionale in ordine alla utilizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto vincolato, la
legge di approvazione del bilancio di previsione e le note a corredo dello stesso devono tuttavia individuare con esattezza le
ragioni normative dei fondi vincolati, nel rispetto dei principi di chiarezza e di verificabilità dell’informazione».
Con successiva sentenza la Consulta – dopo aver richiamato il principio precedentemente espresso in ordine alla necessità
che la copertura ricavata da risultati di amministrazione degli esercizi precedenti trovi «… analitico e congruente riscontro
negli esiti dell’ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura» e che «Solo nel
caso in cui l’esito consista in un avanzo di amministrazione, è possibile introdurre le risorse liberate da detto risultato
positivo, ai fini di un loro impiego nell’esercizio successivo» – ha ribadito che «L’unica eccezione a questo principio
riguarda la utilizzazione di fondi vincolati rimasti inutilizzati al termine degli esercizi precedenti, quando permangano le
finalità perseguite attraverso il loro originario stanziamento» (sentenza n. 192/2012).
72
Allo stesso punto è, altresì, specificato quanto segue:
«Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione
presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta,
del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle
entrate e alle spese vincolate.
Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al
bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di
amministrazione vincolato.
In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede
immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o
accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del
prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.
Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio
dell’esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di
norme, dal responsabile finanziario.
73
Si riporta la disciplina in merito contenuta nei commi otto e seguenti dell’art. 42, come introdotto dal predetto schema:
«8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti
dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui
sono destinate, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, del primo esercizio del bilancio di
101
Deve, ora, essere rilevato che, come emerge dalla seguente tabella n. 13, il bilancio
della Regione Basilicata, anche senza considerare la presunta giacenza iniziale di cassa (pari
nelle previsioni iniziali a 400 Meuro e nelle previsioni definitive a 463,25 Meuro) appare
rispettare gli equilibri di cassa, sopravanzando le previsioni delle riscossioni quelle dei
pagamenti sia in sede di bilancio di previsione sia in ambito di previsioni definitive.
tab. 13
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO DI
CASSA
BILANCIO 2013
previsioni iniziali
(in euro)
previsioni definitive
riscossioni
4.220.634.134,22
4.617.174.303,35
pagamenti
3.877.180.412,71
4.598.928.773,03
343.453.721,51
18.245.530,32
saldo
FONT E: elaborazione Corte dei conti su dati tratti dal bilancio di
previsione 2013 e dal rendiconto 2013
Si riproduce di seguito la tabella n. 14 sugli equilibri del bilancio 2013 tratta
dall’allegato 8 del relativo bilancio di previsione, da cui si evince l’equilibrio della parte
corrente, i cui stanziamenti (derivanti da avanzo di amministrazione e Fondo Pluriennale,
vincolati per il finanziamento di spese correnti, e entrate dei primi tre titoli) risultano
sufficienti al finanziamento delle previsioni delle spese correnti (compreso il F.P.V.) e di
quelle per il rimborso di prestiti, con una disponibilità residua di 106,93 Meuro. Tale
previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di
amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio
provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata
attuazione determinerebbe danno per l’ente.
9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro
il 31 gennaio, la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell’anno precedente sulla
base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di
previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è
inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni
di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato.
10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso
dell’esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente,
per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e
l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con
riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del
risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione
presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa,
derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte
dai dirigenti se previsto dall’ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.
102
disponibilità, però, cumulata alle entrate destinate al finanziamento degli investimenti
(avanzo e Fondo Pluriennale, vincolati a spese di investimento, ed entrate in conto capitale),
non risulta sufficiente alla copertura delle relative spese, di quelle per incremento di attività
finanziarie e del disavanzo pregresso presunto, scaturendo una complessiva previsione di
debito a pareggio di 61,55 Meuro.
tab. 14
EQUILIBRI DI BILANCIO 2013
(valori in euro)
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO 2013
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese correnti
(+)
Fondo pluriennale Vincolato per spese correnti (di entrata)
(+)
10.000,00
Entrate Titoli 1-2-3
(+)
1.479.410.852,74
(-)
1.340.567.532,22
126.034,95
Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
Rimborso Prestiti
(-)
A) Equilibrio corrente
10.296.853,04
42.224.852,44
106.925.321,12
Avanzo di Amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento
(+)
81.583.965,91
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale
(+)
22.683.954,73
Entrate in Conto Capitale
(+)
522.400.073,73
Entrate da Riduzioni di Attività Finanziarie
(+)
B) Risorse disponibili per la copertura degli investimenti
Spese in conto capitale
0,00
626.667.994,37
(-)
- di cui fondo pluriennale vincolato
756.241.318,27
145.940.720,25
Spese per Incremento di Attività Finanziarie
(-)
140.000,00
Disavanzo Pregresso (presunto)
(-)
38.766.448,76
C) Totale debito a pareggio
-61.554.451,54
Fonte: Allegato 8 bilancio di previsione 2013
La seguente tabella n. 15 è invece tratta dall’omologo allegato contenuto nel
rendiconto 2013 (come approvato dalla D.G.R. n. 487/2014) redatto dalla Regione con
l’utilizzazione dei dati delle previsioni definitive sulla base del relativo modello
sperimentale sul quale devono, preliminarmente, essere rilevate alcune discrasie.
Si osserva, infatti, che, qualora nello stesso modello debbano essere inserite le
previsioni (definitive) di competenza (visto anche che si fa riferimento al disavanzo
presunto), allora le previsioni relative al Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di
parte capitale (entrambi di spesa), diversamente da quanto indicato nel prospetto, non
dovrebbero essere detratte (e, materialmente, nel suddetto prospetto elaborato dalla Regione,
non risultano detratte) dalle relative previsioni delle spese correnti o di parte capitale in
quanto nelle stesse contenute.
103
tab. 15
VERIFICA EQUILIBRI
(valori in euro)
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese correnti
(+)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)
(+)
5.150.004,00
Entrate titoli 1-2-3
(+)
1.553.330.348,55
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+)
0,00
Spese correnti
(-)
1.591.992.768,04
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
(-)
5.150.004,00
Rimborso prestiti
(-)
44.444.463,18
A) Saldo di parte corrente
154.180.716,86
76.223.838,19
Saldo di parte corrente (A)
76.223.838,19
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento
(+)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)
(+)
31.624.126,28
Entrate in conto capitale (Titolo 4)
(+)
746.748.083,62
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-)
0,00
Entrate da riduzioni di attività finanziarie
(+)
B) Risorse disponibili per la copertura degli investimenti
500.356.462,31
0,00
1.354.952.510,40
Spese in conto capitale
(-)
1.382.602.130,22
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (di spesa)
(-)
31.624.126,28
Spese per incremento di attività finanziarie
(-)
273.487,30
Disavanzo pregresso (presunto)
(-)
49.419.635,32
C) Totale debito a pareggio (Titolo 6)
-77.342.742,44
Fonte: Allegato 8 Rendiconto della Gestione (DGR 487/2014)
Con la successiva D.G.R. 709/2014 è stato approvato, in sostituzione del precedente,
un nuovo allegato (riportato nella seguente tabella n. 15 bis) sulla verifica degli equilibri nel
quale, oltre alla modificazione di altri dati, le spese correnti e le spese in conto capitale
risultano riportate al netto dei rispettivi Fondi Pluriennali Vincolati di uscita, che vengono
effettivamente considerati nel calcolo (e, cioè, sottratti, come da legenda).
104
tab. 15bis
VERIFICA EQUILIBRI
(valori in euro)
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese correnti
(+)
154.257.229,55
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)
(+)
5.155.593,57
Entrate titoli 1-2-3
(+)
1.553.330.348,55
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+)
0,00
Spese correnti
(-)
1.586.837.174,47
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
(-)
5.155.593,57
Rimborso prestiti
(-)
44.444.463,18
A) Saldo di parte corrente
76.305.940,45
Saldo di parte corrente (A)
76.305.940,45
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento
(+)
500.279.949,62
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)
(+)
31.618.536,71
Entrate in conto capitale (Titolo 4)
(+)
746.748.083,62
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-)
0,00
Entrate da riduzioni di attività finanziarie
(+)
B) Risorse disponibili per la copertura degli investimenti
0,00
1.354.952.510,40
Spese in conto capitale
(-)
1.350.983.593,51
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (di spesa)
(-)
31.618.536,71
Spese per incremento di attività finanziarie
(-)
273.487,30
Disavanzo pregresso (presunto)
(-)
49.419.635,32
C) Totale debito a pareggio (Titolo 6)
-77.342.742,44
Fonte: Allegato 8 Rendiconto della Gestione (DGR 709/2014)
Dalla verifica di tale ultimo prospetto si evince un saldo positivo di parte corrente
(76,31 Meuro). Tale saldo, cumulato con le risorse dell’avanzo di amministrazione e del
Fondo Pluriennale vincolate agli investimenti e con le entrate in conto capitale determina un
complessivo importo di 1.354,95 Meuro di risorse disponibili per la copertura di
investimenti.74 Queste risorse non sono sufficienti a far fronte alle effettive esigenze per le
spese in conto capitale, per il fondo pluriennale vincolato di parte capitale (di spesa), per le
spese per l’incremento di attività finanziarie e per il disavanzo pregresso presunto (che,
ovviamente, deve riguardare unicamente spese di investimento), determinando un’esigenza
finale di risorse a pareggio per 77,34 Meuro.
La successiva tabella n. 16 è stata, invece, elaborata da questa Sezione sulla base
dello stesso modello, ma considerando, ove possibile, accertamenti ed impegni di entrate e
spese.
74
In tal caso, diversamente dal modello utilizzato per il bilancio di previsione, il saldo di parte corrente confluisce nelle
risorse complessivamente destinate agli investimenti.
105
Anche in tal caso si evince un saldo di parte corrente positivo (262,86 Meuro) che,
cumulato alle altre risorse di parte capitale, determina la disponibilità di 986,74 Meuro di
risorse per gli investimenti, non integralmente utilizzate per finanziare le spese in conto
capitale, il F.P.V. di parte capitale (di spesa) ed il disavanzo pregresso (risulta, infatti, un
totale di disponibilità residua di 563,45 Meuro).
tab. 16
VERIFICA EQUILIBRI
(valori in euro)
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese correnti
(+)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)
(+)
5.155.593,57
Entrate titoli 1-2-3
(+)
1.552.218.927,73
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+)
0,00
Spese correnti
(-)
1.403.210.537,90
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
(-)
6.404.972,08
Rimborso prestiti
(-)
39.159.475,67
A) Saldo di parte corrente
154.257.229,55
262.856.765,20
Saldo di parte corrente (A)
262.856.765,20
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento
(+)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)
(+)
31.618.536,71
Entrate in conto capitale (Titolo 4)
(+)
191.985.817,08
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-)
0,00
Entrate da riduzioni di attività finanziarie
(+)
B) Risorse disponibili per la copertura degli investimenti
500.279.949,62
0,00
986.741.068,61
Spese in conto capitale
(-)
316.492.063,38
57.376.155,10
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (di spesa)
(-)
Spese per incremento di attività finanziarie
(-)
0,00
Disavanzo pregresso
(-)
49.419.635,32
C) Totale rimanente
563.453.214,81
Fonte: elaborazione Corte dei conti
La Regione, con le controdeduzioni, ha tra l’altro rilevato che, utilizzando i dati di
accertamenti ed impegni, il risultato di cui alla lett. C non coinciderebbe con il totale dei
debiti a pareggio (come indicato nella voce del prospetto) e determinerebbe lo stesso
risultato del quadro generale riassuntivo (avanzo/disavanzo di competenza). Per ottenere, al
risultato di cui alla lett. C, l’importo dei debiti a pareggio, occorre indicare gli stanziamenti
definitivi di competenza.
È stato, in ogni caso, specificato che è stato inoltrato apposito quesito ad Info arconet
per verificare quali siano i dati da riportare e che, nel caso fosse confermato che l’allegato
106
debba essere compilato con i dati di accertamenti ed impegni, lo stesso sarà emendato in
Consiglio regionale.
Deve, a questo punto, essere evidenziato che il questionario-relazione sul rendiconto
contiene alcuni specifici prospetti sugli equilibri di parte corrente, di parte capitale e delle
contabilità speciali sotto entrambi i profili della gestione di competenza e della gestione di
cassa.
Tali prospetti, però, non tengono conto della nuova classificazione introdotta per le
regioni in sperimentazione.
Ai fini delle seguenti considerazioni, elaborate sulla base dei suindicati prospetti,
ogni riferimento ai vari aggregati di bilancio deve pertanto intendersi riferito a quelli della
previgente classificazione.
Il saldo della gestione di parte corrente è il primo fondamentale indicatore utilizzato
per verificare l’equilibrio economico-patrimoniale di un ente ed evidenzia se lo stesso è in
grado di finanziare le proprie spese di funzionamento e le altre spese ordinarie con entrate
correnti. Tale indicatore si ottiene ponendo in raffronto le entrate correnti (costituite dalla
sommatoria delle entrate dei primi tre titoli del bilancio) e le spese correnti, integrate da
quelle sostenute per il rimborso dei prestiti (al netto dei rimborsi per eventuali anticipazioni
di cassa). I predetti aggregati devono, però, essere integrati dalle entrate e spese correnti
sanitarie o non sanitarie che transitino per le partite di giro.
Altri indicatori che saranno di seguito presi in considerazione sono quelli relativi agli
equilibri di parte capitale e alla gestione delle contabilità speciali.
Il primo è ottenuto dal rapporto tra la sommatoria delle entrate del titolo IV (al netto
delle riscossioni dei crediti) e del titolo V (al netto delle anticipazioni di cassa) con le spese
in conto capitale.
Con riferimento alle contabilità speciali, interessanti osservazioni possono essere
fatte con riferimento alla gestione di cassa delle stesse. Sotto quest’ultimo profilo si segnala
il ritorno, dall’entrata in vigore del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre
2014, al regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720 del 29 ottobre
1984 (cfr. art. 35, commi 8 e ss., del D.L. n. 1/2012).
Dalla seguente tabella n. 17, relativa alla gestione di competenza, si evince che la
Regione presenta un saldo netto di parte corrente positivo sia nel 2013 (109,85 Meuro) sia
107
negli altri due esercizi del triennio considerato (110,35 Meuro nel 2012 e 29,88 Meuro nel
2011). Ciò indica la circostanza che il bilancio è in grado di generare risparmi di risorse
nella parte corrente.
La gestione in conto capitale, eccettuato il saldo positivo di 60,26 Meuro registrato
nel 2012, segno quest’ultimo della mancata utilizzazione delle risorse disponibili, nel 2013
presenta un saldo negativo di -124,51 Meuro (anche nel 2011 il saldo era stato negativo per
-216,94 Meuro).
tab. 17
EQUILIBRI GESTIONE DI COMPETENZA
(valori in euro)
Gestione di competenza
(accertamenti/impegni)
Rendiconto
2011
ENTRATE Titoli I, II e III (A)
di cui Trasfer. correnti da altre Regioni e Province
autonome(B)
Altre Entrate corr. per Sanità registrate nelle cont.
spec. (C)
Altre Entrate correnti registrate nelle contabilità
speciali (D)
Totale Entrate correnti (A+C+D)=(E)
Alienazioni, trasferimenti di capitale, crediti: Titolo
IV (F)
di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre
Regioni e Province Autonome (G)
di cui: Riscossione crediti (H)
Accensione di prestiti: Titolo V (I)
di cui: Anticipazioni di cassa (J)
Totale entrate in conto capitale: (F+I)=(K)
1.464.127.332
Rendiconto
2012
1.499.912.950
48.938
192.838.563
Rendiconto
2013
1.552.218.928
21.089
194.589.200
165.183.827
1.656.965.895
1.694.502.150
1.717.402.754
248.709.593
336.108.658
191.985.817
30.175
2.794
2.235
0
12.868.753
62.329.642
0
261.578.346
398.438.300
191.985.817
Contabilità speciali al netto di (C+D): Titolo VI (L)
130.051.688
499.488.450
226.933.399
Totale Entrate (E+K+L)=(M)
Spese di parte corrente: Titolo I (N)
di cui: spesa corrente sanitaria (N1)
di cui Trasfer. correnti ad altre Regioni e Province
autonome(O)
Altre somme per Spesa corrente Sanitaria
registrate nelle contabilità speciali (P)
Altre somme per Spesa corrente registrate nelle
contabilità speciali (Q)
Rimborso di prestiti: Titolo III (R)
di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa (S)
Totale Spese correnti (N+P+Q+R)=(T)
Spese in conto capitale: Titolo II (U)
di cui: concessioni di crediti (V)
di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre
Regioni e Prov. Autonome (W)
Spese per contabilità speciali al netto di (P+Q):
Titolo IV (X)
Totale delle Spese (T+U+X)=Y
Saldo netto di parte corrente (E – (T- S))
Saldo netto c/capitale (K-H-J)–(U-V)
Saldo netto cont. Spec. (L–X)
Saldo entrate-spese (M-Y)
2.048.595.929
1.395.759.062
1.019.377.715
2.592.428.899
1.348.879.994
995.813.678
2.136.321.971
1.403.210.538
1.025.988.596
50.016.402
192.838.563
194.589.200
165.183.827
38.489.487
40.679.481
39.159.476
1.627.087.113
478.518.678
1.584.148.676
338.175.365
1.607.553.840
316.492.063
130.051.688
499.488.450
226.933.399
2.235.657.479
29.878.783
-216.940.332
0
-187.061.549
2.421.812.490
110.353.474
60.262.935
0
170.616.409
2.150.979.302
109.848.914
-124.506.246
0
-14.657.332
Fonte: dati forniti dalla Regione
108
Le successive tabelle n. 18 e 19, riguardano la gestione di cassa: la prima mostra
l’andamento delle riscossioni e pagamenti di competenza, la seconda delle riscossioni e
pagamenti totali. Entrambe confermano la tendenza del bilancio regionale, nel triennio
2011/2013, a generare liquidità nella gestione corrente (rispettivamente +493,10 Meuro e
+287,31 Meuro). Il saldo della gestione in conto capitale del periodo considerato risulta
negativo (e corrisponde, rispettivamente, a -116,83 Meuro e -361,82 Meuro).
tab. 18
EQUILIBRI GESTIONE DI CASSA
(valori in euro)
Gestione di cassa
(risc./pag. di competenza)
Riscossioni di parte corrente: Titoli I, II e III (A)
di cui Trasfer. correnti da altre Regioni e Province
autonome (B)
Altre Entrate corr. per Sanità registrate nelle cont.
spec. (C)
Altre Entrate correnti registrate nelle contabilità
speciali (D)
Totale Entrate correnti (A+C+D)=(E)
Riscoss. da alienazioni, trasferimenti di capitale,
riscossioni di crediti: Titolo IV (F)
di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre
Regioni e Province Autonome (G)
di cui: Riscossione crediti (H)
Riscoss. da accensione di prestiti: Titolo V (I)
di cui: Anticipazioni di cassa (J)
Totale Riscoss. in conto capitale: (F+I)=(K)
Riscoss. da contabilità speciali al netto di
(C+D):Titolo VI (L)
Totale delle riscossioni (E+K+L)=(M)
Pagamenti di parte corrente: Titolo I (N)
di cui: pagamenti per spesa corrente sanitaria
(N1)
di cui Trasfer. correnti ad altre Regioni e Province
autonome (O)
Altre somme per Spesa corrente Sanitaria
registrate nelle contabilità speciali (P)
Altre somme per Spesa corrente registrate nelle
contabilità speciali (Q)
Pagamenti per rimborso di prestiti: Titolo III (R)
di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa (S)
Totale Pagamenti correnti (N+P+Q+R)=(T)
Pagamenti in conto capitale: Titolo II (U)
di cui: concessioni di crediti (V)
di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre
Regioni e Prov. Autonome (W)
Pagamenti per contabilità speciali al netto di
(P+Q):Titolo IV (X)
Totale dei pagamenti (T+U+X)=Y
Saldo netto di parte corrente (E – (T- S))
Saldo netto c/capitale (K-H-J)–(U-V)
Saldo netto cont. Spec. (L–X)
Saldo riscossioni-pagamenti (M-Y)
Rendiconto
2011
1.353.247.501
Rendiconto
2012
1.383.802.519
Rendiconto
2013
1.386.214.617
Rendiconti
2011/2013
4.123.264.637
19.620
19.620
192.838.563
125.413.715
165.183.827
483.436.105
1.546.086.064
1.509.216.234
1.551.398.444
4.606.700.742
72.495.107
223.592.886
73.474.287
369.562.279
30.175
2.794
2.235
35.205
0
0
0
369.562.279
0
72.495.107
223.592.886
73.474.287
54.783.853
153.964.524
107.792.678
316.541.055
1.673.365.024
1.221.408.783
1.886.773.644
1.200.762.139
1.732.665.408
1.236.914.195
5.292.804.076
3.659.085.117
974.409.243
969.060.585
976.834.976
2.920.304.804
23.139.665
23.139.665
141.426.392
125.413.715
69.345.012
336.185.119
38.489.487
40.679.481
39.159.476
1.401.324.663
151.400.591
1.366.855.336
167.204.068
1.345.418.683
167.789.871
118.328.444
0
4.113.598.681
486.394.530
0
0
0
265.306.835
453.358.314
203.330.417
921.995.566
1.818.032.088
144.761.402
-78.905.484
-210.522.982
-144.667.065
1.987.417.717
142.360.898
56.388.818
-299.393.789
-100.644.073
1.716.538.971
205.979.761
-94.315.584
-95.537.739
16.126.438
5.521.988.776
493.102.061
-116.832.251
-605.454.510
-229.184.700
Fonte: dati forniti dalla Regione
109
tab. 19
EQUILIBRI GESTIONE DI CASSA
(valori in euro)
Gestione di cassa
(risc./pag. tot.: residui + competenza)
Riscossioni di parte corrente: Titoli I, II e III (A)
di cui Trasfer. correnti da altre Regioni e Province
autonome (B)
Altre Entrate corr. per Sanità registrate nelle cont.
spec. (C)
Altre Entrate correnti registrate nelle contabilità
speciali (D)
Totale Entrate correnti (A+C+D)=(E)
Riscoss. da alienazioni, trasferimenti di capitale,
riscossioni di crediti: Titolo IV (F)
di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre
Regioni e Province Autonome (G)
di cui: Riscossione crediti (H)
Riscoss. da accensione di prestiti: Titolo V (I)
di cui: Anticipazioni di cassa (J)
Totale Riscoss. in conto capitale: (F+I)=(K)
Riscoss. da contabilità speciali al netto di
(C+D):Titolo VI (L)
Totale delle riscossioni (E+K+L)=(M)
Pagamenti di parte corrente: Titolo I (N)
di cui: pagamenti per spesa corrente sanitaria
(N1)
di cui Trasfer. correnti ad altre Regioni e Province
autonome (O)
Altre somme per Spesa corrente Sanitaria
registrate nelle contabilità speciali (P)
Altre somme per Spesa corrente registrate nelle
contabilità speciali (Q)
Pagamenti per rimborso di prestiti: Titolo III (R)
di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa (S)
Totale Pagamenti correnti (N+P+Q+R)=(T)
Pagamenti in conto capitale: Titolo II (U)
di cui: concessioni di crediti (V)
di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre
Regioni e Prov. Autonome (W)
Pagamenti per contabilità speciali al netto di
(P+Q):Titolo IV (X)
Totale dei pagamenti (T+U+X)=Y
Saldo netto di parte corrente (E – (T- S))
Saldo netto c/capitale (K-H-J)–(U-V)
Saldo netto cont. Spec. (L–X)
Saldo riscossioni-pagamenti (M-Y)
Rendiconto
2011
1.558.622.601
Rendiconto
2012
1.809.445.290
63.016
Rendiconto
2013
1.517.877.938
Rendiconti
2011/2013
4.885.945.828
59.904
122.919
192.838.563
125.413.715
234.359.312
552.611.590
1.751.461.164
1.934.859.005
1.752.237.249
5.438.557.418
264.452.622
440.533.350
147.369.666
852.355.639
30.175
2.794
2.235
35.205
710.202
13.048.605
36.986
147.406.652
0
0
13.795.794
0
866.151.432
265.162.824
453.581.956
650.735.501
154.312.827
217.507.089
1.022.555.417
2.667.359.489
1.355.854.228
2.542.753.788
1.348.806.472
2.117.150.990
1.376.166.868
7.327.264.267
4.080.827.568
1.001.245.395
1.007.931.018
1.006.526.474
3.015.702.887
43.802.636
43.802.636
281.184.129
510.397.995
160.508.939
952.091.063
38.489.487
40.679.481
39.159.476
1.675.527.845
425.515.329
1.899.883.948
419.517.281
1.575.835.283
382.942.284
118.328.444
0
5.151.247.075
1.227.974.895
0
0
0
126.361.977
459.829.916
244.003.477
830.195.369
2.227.405.150
75.933.320
-160.352.505
524.373.524
439.954.339
2.779.231.145
34.975.057
34.064.674
-305.517.088
-236.477.357
2.202.781.044
176.401.967
-235.535.632
-26.496.388
-85.630.054
7.209.417.339
287.310.343
-361.823.463
192.360.048
117.846.928
Fonte: dati forniti dalla Regione
La seguente tabella n. 20 riporta l’analisi delle contabilità speciali sotto l’aspetto
della gestione di competenza, per la quale le entrate (titolo VI) devono pareggiare con le
spese (titolo IV).75
Nelle successive tabelle n. 21 e 22 le contabilità speciali sono esaminate con
riguardo alla gestione di cassa, attraverso il raffronto tra riscossioni e pagamenti di
competenza e riscossioni e pagamenti totali. Con riferimento a questi ultimi, pur potendosi
75
In merito, il punto 7.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ha evidenziato che «La
necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le
operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l’impegno di spese
correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni
per conto terzi, siano registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui
l’obbligazione è esigibile».
110
verificare una mancata corrispondenza, per il singolo esercizio, delle riscossioni e dei
pagamenti relativamente a ciascuna voce ed al totale, gli stessi dovrebbero tendere a
coincidere qualora si prenda in considerazione una serie storica.
Guardando la situazione emergente dalla tabella n. 22 si evidenzia un saldo negativo
complessivo, nel triennio dal 2011 al 2013, di 207,12 Meuro, per lo più dipendente dal saldo
negativo delle anticipazioni sanità (-399,48) e dei versamenti ai c/ della tesoreria statale
(-398,39 Meuro), e dal saldo positivo del Sistema di tesoreria regionale e provinciale
(+594,99 Meuro).76
76
Dalla relazione allegata alla parificazione del rendiconto 2012 era risultato un saldo negativo complessivo, nel triennio
dal 2010 al 2012, di 333,02 Meuro, per lo più dipendente dal disavanzo (-455,27 Meuro) derivante dalle anticipazioni
sanità. Queste ultime, nel 2012, a fronte di un introito di 125,41 Meuro, registrano un consistente esborso di 510,40 Meuro.
Nella relazione al rendiconto 2012 è stato, sul punto, evidenziato che «Nel corso del 2012 sono state registrate le
sistemazioni contabili relative al recupero delle anticipazioni sanitarie 2005, 2007 e 2008 a seguito
dell’acquisizione dei relativi decreti ministeriali».
Sui predetti punti, nelle controdeduzioni trasmesse con la citata nota del 14 giugno 2013 del Presidente della Regione è
stato riferito quanto segue:
«… si evidenzia come le riscossioni e i pagamenti delle anticipazioni sanitarie nei vari esercizi finanziari possano essere
di ammontare diverso; infatti, come riportato nella relazione tecnica, nel 2012 sono state contabilizzate le sistemazioni
contabili relative al recupero delle anticipazioni sanitarie 2005, 2007 e 2008 a seguito della acquisizione dei relativi Decreti
Ministeriali e questo spiega il differenziale registrato nel 2012. Il dinamismo delle anticipazioni sanitarie trova una sua
spiegazione in quanto riportato all’art. 13 comma 6 del D.Lgvo 56/2000 che dispone : “Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare
sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la
tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e
dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente.” Le anticipazioni sanitarie
concesse nei diversi anni sono, pertanto, correlate all’effettivo gettito irap e dell’addizionale irpef versato sui conti correnti
della tesoreria centrale. Le anticipazioni non recuperate nel corso dell’esercizio sono mantenute in conto residui sul bilancio
statale fino al perfezionamento dei relativi Decreti Ministeriali subordinati agli esiti delle verifiche sulle regolazioni
finanziarie di cui ai commi 235 e 322 dell’art. 1 della L. 296/2006.
Altra differenza si registra nei versamenti ai c/c delle Tesoreria Statale. Relativamente a tale voce si evidenzia che i
pagamenti rappresentano l’ammontare delle quote comunitarie e del cofinanziamento statale accreditati nell’esercizio
mentre le riscossioni coincidono con i prelevamenti richiesti dalla Regione per far fronte ai pagamenti registrati sui capitoli
finanziati dai fondi comunitari».
111
tab 20
Analisi delle contabilità speciali - Gestione di competenza (accertamenti/impegni)
(valori in euro)
Titolo VI - Entrate per contabilità speciali
Rendiconto
2011
Descrizione
Ritenute previdenziali ed
assistenziali
Ritenute erariali
Titolo IV - Spese per contabilità speciali
Rendiconto
2012
Rendiconto
2013
4.885.739
5.113.887
5.232.181
12.532.983
12.314.381
12.769.268
Ritenute erariali
72.270.497
300.336.983
95.782.431
Versamenti ai c/c della tesoreria
statale
Altre ritenute al personale per
conto di terzi
Versamenti ai c/c della tesoreria
statale
Prelevamenti dai conti della
gestione Ordinaria
4.716.306
Prelevamenti dai conti della
gestione Sanitaria
64.378.595
Prelevamenti dai conti della
gestione Ordinaria
73.000
73.000
215.147
Depositi cauzionali
1.567
230
14.914
Rimborso per spese per servizi per
conto di terzi
4.050
114.712
2.176.201
Depositi per spese contrattuali
6.000
Sistema di tesoreria Regionale/
Provinciale
4.885.739
5.113.887
5.232.181
12.532.983
12.314.381
12.769.268
72.270.497
300.336.983
95.782.431
Costituzione fondi economali e
carte aziendali
4.716.306
64.378.595
73.000
Restituzione depositi cauzionali
1.567
230
14.914
Rimborso per spese per servizi
per conto di terzi
4.050
114.712
2.176.201
6.000
Depositi per spese contrattuali
6.000
6.000
105.382.656
Sistema di tesoreria Regionale/
Provinciale
192.838.563
194.589.200
165.183.827
40.277.853
76.146.601
41.648.355
322.890.251
694.077.650
Anticipazioni di tesoreria
Totale Titolo VI
Rendiconto
2013
73.000
Reintegro ordini di accreditamento
ai funzionari delegati
Anticipazioni sanità
Sospesi di tesoreria da
regolarizzare
Altre partite di giro
Rendiconto
2012
Altre ritenute al personale per
conto di terzi
Prelevamenti dai conti della
gestione Sanitaria
Reintegro fondi economali e carte
aziendali
Rendiconto
2011
Descrizione
Ritenute previdenziali ed
assistenziali
Emissione ordini di
accreditamento ai funzionari
delegati
Rimborso anticipazioni sanità
Sospesi di tesoreria da
regolarizzare
Altre partite di giro
Rimborso anticipazioni di
tesoreria
392.117.226 Totale Titolo IV
215.147
105.382.656
192.838.563
194.589.200
40.277.853
76.146.601
165.183.827
41.648.355
322.890.251
694.077.650
392.117.226
Fonte: dati forniti dalla Regione
tab. 21
Analisi delle contabilità speciali - Gestione di cassa (risc./pag. di competenza)
(valori in euro)
Titolo VI - Entrate per contabilità speciali
Descrizione
Ritenute previdenziali ed
assistenziali
Ritenute erariali
Rendiconto
2011
Titolo IV - Spese per contabilità speciali
Rendiconto
2012
Rendiconto
2013
Descrizione
4.884.884
5.113.887
5.232.181
12.532.983
12.280.381
12.769.268
Ritenute previdenziali ed
assistenziali
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale per
conto di terzi
Altre ritenute al personale per
conto di terzi
Versamenti ai c/c della tesoreria
statale
Versamenti ai c/c della tesoreria
statale
Prelevamenti dai conti della
gestione Sanitaria
43.650
Prelevamenti dai conti della
gestione Sanitaria
Prelevamenti dai conti della
gestione Ordinaria
0
0
Prelevamenti dai conti della
gestione Ordinaria
0
47.855.952
Reintegro fondi economali e carte
aziendali
0
23.896
Costituzione fondi economali e
carte aziendali
Restituzione depositi cauzionali
Depositi cauzionali
1.261
170
14.914
Rimborso per spese per servizi per
conto di terzi
5.342
11.808
387.081
Rendiconto
2011
Rendiconto
2012
Rendiconto
2013
4.257.472
4.437.691
4.563.879
11.246.005
11.016.500
11.398.939
72.270.497
300.336.983
95.782.431
43.607.377
4.292.225
73.000
73.000
73.000
1.180
0
0
Rimborso per spese per servizi
per conto di terzi
Depositi per spese contrattuali
Depositi per spese contrattuali
6.000
5.000
Sistema di tesoreria Regionale/
Provinciale
Sistema di tesoreria Regionale/
Provinciale
12.360
93.318.004
141.426.392
125.413.715
69.345.012
36.013.929
44.171.136
43.612.564
265.306.835
578.772.029
272.675.429
Reintegro ordini di accreditamento
ai funzionari delegati
Anticipazioni sanità
Sospesi di tesoreria da
regolarizzare
Altre partite di giro
192.838.563
125.413.715
165.183.827
37.359.383
136.558.278
41.465.736
247.622.416
279.378.239
Rimborso anticipazioni di
Anticipazioni di tesoreria
Totale Titolo VI
Emissione ordini di
accreditamento ai funzionari
delegati
Rimborso anticipazioni sanità
Sospesi di tesoreria da
regolarizzare
Altre partite di giro
272.976.505 tesoreria
Totale Titolo IV
Fonte: dati forniti dalla Regione
112
113
114.712
6.000
4.050
6.000
595.000.000
Rimborso per spese per servizi per
conto di terzi
Depositi per spese contrattuali
Sistema di tesoreria Regionale/
Provinciale
Fonte: dati forniti dalla Regione
Totale Titolo VI
Anticipazioni di tesoreria
Anticipazioni sanità
Sospesi di tesoreria da
regolarizzare
Altre partite di giro
279.726.542
43.399.928
38.233.323
843.574.064
125.413.715
192.838.563
93.318.004
476
Reintegro ordini di accreditamento
ai funzionari delegati
79.440
1.261
12.280.381
12.532.983
73.000
5.113.887
Rendiconto
2012
4.884.884
Rendiconto
2011
Depositi cauzionali
Reintegro fondi economali e carte
aziendali
Prelevamenti dai conti della
gestione Ordinaria
Prelevamenti dai conti della
gestione Sanitaria
Versamenti ai c/c della tesoreria
statale
Altre ritenute al personale per
conto di terzi
Ritenute erariali
Ritenute previdenziali ed
assistenziali
Descrizione
451.866.400
54.328.277
234.359.312
396.304
14.974
96.896
74.570.877
64.312
70.000.000
12.803.268
5.232.181
Rendiconto
2013
Titolo VI - Entrate per contabilità speciali
Emissione ordini di
accreditamento ai funzionari
delegati
Rimborso anticipazioni sanità
Sospesi di tesoreria da
regolarizzare
Altre partite di giro
Rimborso anticipazioni di
tesoreria
Sistema di tesoreria Regionale/
Provinciale
Depositi per spese contrattuali
Rimborso per spese per servizi
per conto di terzi
Restituzione depositi cauzionali
Costituzione fondi economali e
carte aziendali
Prelevamenti dai conti della
gestione Ordinaria
Prelevamenti dai conti della
gestione Sanitaria
Versamenti ai c/c della tesoreria
statale
Altre ritenute al personale per
conto di terzi
Ritenute erariali
Ritenute previdenziali ed
assistenziali
Descrizione
552.611.590
0
135.961.528
0
1.575.167.007 Totale Titolo IV
0
688.318.004
12.000
515.066
16.710
249.336
74.570.877
64.312
70.000.000
0
37.616.632
15.230.953
TOTALE (A)
407.546.106
36.791.815
281.184.129
12.360
6.000
1.747
76.117
72.270.497
12.367.921
4.835.520
Rendiconto
2011
970.227.910
48.727.039
510.397.995
93.318.004
5.000
459
0
73.000
300.336.983
12.303.478
5.065.954
Rendiconto
2012
404.512.415
55.574.443
160.508.939
1.649
73.000
31.027.812
43.607.377
95.782.431
12.696.821
5.239.943
Rendiconto
2013
Titolo IV - Spese per contabilità speciali
Analisi delle contabilità speciali - Gestione di cassa (risc./pag. tot. competenza +residui)
952.091.063
0
141.093.297
0
1.782.286.432
0
93.330.364
11.000
2.108
1.747
222.117
31.027.812
43.607.377
468.389.911
0
37.368.220
15.141.416
TOTALE (B)
-399.479.473
0
-5.131.769
0
-207.119.425
0
594.987.640
1.000
512.957
14.963
27.219
43.543.065
-43.543.065
-398.389.911
0
248.412
89.537
SALDI (A-B)
(valori in euro)
tab. 22
Si osserva, ora, che nel questionario-relazione, a seguito della richiesta di descrivere
le voci generiche delle contabilità speciali ivi indicate, è stata compilata la tabella di seguito
riportata.
a) Servizi per conto terzi:
(valore in euro)
1 Anticipazioni per missioni al personale
13.559
2 Anticipazioni personale comandato per conto di altri Enti Pubblici
2.162.643
3
4
5
6
7
8
9
10
b) Altre partite di giro:
(valore in euro)
1 Entrate c/c postale
4.024.076
2 Sistemazioni contabili accreditamento RID sbf
169.265
3 somme pignorateper pagamenti ad altri
623.073
4 introiti e riversamenti mandati
557.099
5 Somme per oneri derivati
16.755.164
6 Ritenute varie
805.318
7 Cessioni di credito
18.714.361
8
9
10
Nella bozza di relazione inviata ai fini del contraddittorio si è evidenziata la necessità
che la Regione fornisse una dettagliata descrizione di ciascuna delle voci contenute nella
sopra riportata tabella ed inviasse una circostanziata relazione esplicativa della natura e della
tipologia dei rapporti giuridici sottostanti, corredata dalla specifica attestazione che tutte le
predette voci siano state correttamente allocate in bilancio nel rispetto di tutte le vigenti
norme e principi contabili.
Si consideri che la necessità di un adeguato approfondimento sul punto deriva dalla
considerazione che qualora emergesse una non corretta allocazione di entrate e spese tra i
servizi per conto di terzi sarebbero alterati i vari indicatori che prendono a parametro
determinati aggregati di entrate e spese ed il procedimento di calcolo per la verifica del patto
di stabilità.
Si riportano di seguito, testualmente, i chiarimenti forniti dalla Regione con le
controdeduzioni del 4 luglio 2014:
«Con riferimento in particolare al personale comandato si rappresenta che sono
sostanzialmente registrati sulle partite di giro gli oneri del personale regionale
comandato presso altri enti. Trattasi di spese interamente rimborsate dagli Enti presso i
quali il personale è comandato e sui cui bilanci gravano tali spese quali spese di
personale.
114
Si precisa che le spese sostenute per il personale riveniente dai comandi da altri enti
verso la regione sono state regolarmente contabilizzate al titolo III dell’entrata e al titolo
I della spesa e inclusi nei costi del personale.
Le operazioni di prelevamenti sui c/c postali sono registrate sulle partite di giro
per consentire il rispetto dei tempi stabiliti dall’art. 35, commi da 8 a13 del decreto
legge 1/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo
2012, n. 27 che, in materia di tesoreria unica, stabilisce che le risorse presenti sui conti
correnti postali intestati ai singoli enti devono essere riversate presso il tesoriere cassiere
con cadenza almeno quindicennale. Il termine stabilito dei 15 giorni non è sufficiente
all’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità regionale, titolare e responsabile dell’accesso
ai dati dei conti correnti postali, per identificare la tipologia dei numerosi versamenti
effettuati sul conto corrente postale n. 218859, utilizzato dai debitori regionali per i
versamenti a vario titolo di tasse, tributi, canoni, imposte depositi cauzionali e altro.
Successivamente alla individuazione della tipologia dei versamenti si procede alla
sistemazione contabile con la corretta imputazione contabile degli accrediti sugli
appositi capitoli di entrata del bilancio regionale.
In riferimento alle cessioni di credito, così come stabilito dal decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, l’Ufficio
Ragioneria Generale e Fiscalità regionale, tramite piattaforma PCC del MEF, certifica il
credito. La cessione del credito viene notificata con atto notarile, il relativo pagamento
viene contabilizzato sugli appositi capitoli di spesa degli altri titoli di bilancio e inserito
nel patto di stabilità. Le operazioni registrate contestualmente sulle partite di giro, sono
riferite alla sistemazione contabile dell’operazione di cui sopra.
La sistemazione contabile degli accreditamenti RID registrata sulle partite di giro
è relativa alla quota del RID non andata a buon fine e addebitata dal tesoriere.
Le operazioni di introito e riversamento mandati sono riferite a sistemazioni
contabili di mandati restituiti per errate indicazioni dei dati del beneficiario e quindi non
andati a buon fine (es. n. c/c errato, dati fiscali e personali errati, decesso del
beneficiario, assegni inviati a destinatario o indirizzo sconosciuto, etc.).
Le somme per oneri derivati riguardano un’operazione di derivato conclusa con
DEXIA CREDIOP S.p.A. e UBS Limited, a copertura del rischio di tasso relativo al
contratto di mutuo della durata di anni 20 (venti), stipulato in data 20 dicembre 2000,
rep. n. 5446, tra la Regione Basilicata e Dexia Crediop S.p.a.. assistito da un contributo
statale ventennale pari ad € 21.174.732,86 (41 miliardi di lire) annui, assegnato a
decorrere dal 2000 e fino a tutto il 2019.
In relazione a detta operazione si precisa quanto segue:
vengono iscritti sui capitoli ordinari della missione 50, programma 1 e 2, gli importi
relativi al flusso differenziale derivante dall’importo che la Regione riceve dalle due
richiamate Banche e la somma che Regione paga ogni semestre, sulla base del
menzionato contratto di derivato. In particolare la Regione Basilicata assume l’obbligo
di corrispondere a ciascuna controparte, alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre
di ogni anno, a decorrere dal 30 giugno 2007 e fino al 31 dicembre 2019, importi fissi
semestrali pari ad € 5.625.000,00, per un totale annuo di € 11.250.000,00, e a loro volta
DEXIA CREDIOP S.p.A. e UBS Limited si impegnano a pagare alla Regione
Basilicata, alle medesime scadenze, ciascuno per la propria quota del 50%, l’ammontare
delle rate di ammortamento del prestito sottostante l’operazione di derivato, costituite da
importi variabili per rimborso capitale ed interessi calcolati al tasso variabile Euribor 6
mesi + 0,185 spread (Tasso di Sviluppo), secondo le originarie condizioni del prestito
rep. n.5446/00.
115
Nonostante la normativa prescriva di evidenziare in bilancio soltanto il cosiddetto
netting (flusso differenziale) per motivi di trasparenza, la Regione ha ritenuto di
registrare sulle partite di giro in entrata ed in uscita gli importi dovuti alla Regione
Basilicata dalle richiamate banche che rappresentano una pura sistemazione contabile.
Sulla base di quanto esplicitato emerge la corretta allocazione delle citate poste contabili
alle voci “servizi per conto terzi” e “altre partite di giro” e si ritiene, pertanto, che non vi
debba essere alcuna rideterminazione riferita al patto di stabilità».
La Sezione, con riferimento a quanto sopra, osserva quanto segue.
Il punto 7.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ha
evidenziato che «I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni
poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia
decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non
comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non
hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono
classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i
depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria
statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi».
La suindicata autonomia decisionale «sussiste quando l’ente concorre alla definizione
di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della
spesa».
Dallo stesso principio si evince una breve casistica delle fattispecie che rientrano e di
quelle che devono ritenersi escluse dal predetto novero.
Deve, pertanto, ritenersi che abbiano, ad esempio, «…natura di “Servizi per conto terzi:
- le operazioni” svolte dall’ente come “capofila”, solo come mero esecutore della spesa, nei
casi in cui l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di
importi predefiniti;
- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità
giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;
- la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi».77
77
Lo stesso principio, come aggiornato al 16 aprile 2014, ha sul punto, evidenziato che «L’ente incaricato di riscuotere
tributi o altre entrate per conto terzi provvede all’accertamento e all’incasso, e all’impegno e al pagamento, dell’intero
importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. L’eventuale compenso trattenuto o l’eventuale quota di tributo di
competenza di chi riscuote l’entrata è registrato attraverso il versamento all’entrata del proprio bilancio di una quota del
mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile). L’ente per conto del quale è
riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l’intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto
delle spese di riscossione o di altre spettanze a favore dell’ente incaricato di riscuotere il tributo/provento. Per la differenza
tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spese di
riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di
entrata del proprio bilancio con imputazione all’unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l’entrata
riguardante il tributo/provento in questione».
116
Non hanno, al contrario, «natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza,
devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:
- le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e
discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali
sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica,
comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel
quale contabilizzare le medesime operazioni;
- i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei
casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio. Nel caso di accertamento e/o
riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata”
si rinvia a quanto previsto al punto 3.4».78
Per completare il quadro giuridico di riferimento si deve, però, definire l’ambito del
concetto di transazione elementare che, a norma dell’art. 5 del D.lgs. n. 118/2011, coincide
con ogni atto gestionale cui deve essere attribuita una codifica che ne consenta
l’individuazione e determini la movimentazione del quadro dei conti integrato.
Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ha, sul punto,
evidenziato che la contabilità finanziaria deve rilevare le obbligazioni (attive e passive), gli
incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni di una amministrazione pubblica «…
anche se non determinano flussi di cassa effettivi». Il predetto principio ha ulteriormente
specificato che:
«Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione,
scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e
crediti) che si origina dall’interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni,
società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale
dell’amministrazione pubblica.
Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre
attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni,
permute, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.
78
Il richiamato punto 3.4 recita testualmente:
«Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata”
e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l’operazione è registrata
istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la
corretta applicazione dell’articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione
provvisoria delle operazioni alle partite di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, Regioni, altri soggetti, per le
quali, a causa delle scarse informazioni disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la natura del trasferimento
entro la chiusura del rendiconto, è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che trattasi
di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc.».
117
La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di
attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.
La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le
regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari
importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione stessa.
Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano
crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le
regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni
organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio».
L’utilizzazione delle contabilità speciali per le regolazioni contabili è risultata
particolarmente frequente. Nelle fattispecie descritte dalla Regione il passaggio nelle partite
di giro è stato utilizzato per consentire “sistemazioni contabili” conseguenti: alla necessità di
rispettare il ristretto termine per riversare al tesoriere-cassiere le somme acquisite ai conti
correnti dell’ente; alle cessioni di credito di cui al D.L. n. 66/2014 (anche se, a rigore, tale
normativa non può interessare le transazioni relative all’esercizio 2013 in esame, perché
entrata successivamente in vigore); agli addebiti del tesoriere per i RID non andati a buon
fine; all’introito ed al riversamento di mandati non andati a buon fine.
La questione se il luogo deputato a tali sistemazioni contabili possano essere le
partite di giro sembra dover ricevere negativa soluzione, soprattutto qualora contrasti con
l’espresso divieto di imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per
conto terzi espressamente dettato dall’art. 7 del D.lgs. n. 118/2011.
Ogni diversa opzione, anche per evitare soluzioni divergenti presso i vari enti,
contrastanti con lo spirito e gli intenti dell’armonizzazione, dovrebbe trovare espressa
regolamentazione nelle disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011 e nei
principi contabili applicati.
Relativamente alle spese sostenute per il personale regionale comandato presso altri
enti, e da questi interamente rimborsato, si osserva quanto segue.
L’art. 70, comma 12, del Testo Unico del Pubblico Impiego (T.U.P.I.), approvato con
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha disposto che «In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la
utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il
118
personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento
fondamentale».
A seguito del comando non si determina l’instaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro, in capo all’ente presso cui viene disposto, ma solo una modificazione temporanea
dell’oggetto dello stesso, con rinuncia temporanea da parte dell’ente di appartenenza
all’utilizzazione dell’attività lavorativa e delega all’ente utilizzatore di parte del rapporto
direttivo e gestionale connesso al materiale espletamento della prestazione lavorativa.
Così impostata la problematica, appare prima facie naturale, per l’ente, la
contabilizzazione delle spese per propri dipendenti, comandati presso altri enti, tra le spese
di personale.
Guardando, peraltro, alla codifica SIOPE, riportata negli allegati al decreto
ministeriale 31 agosto 2012, il codice 1211 “Competenze fisse per il personale a tempo
indeterminato” non prevede alcuna espressa esclusione delle spese relative ai dipendenti
comandati.
Nel contempo, l’ente destinatario della prestazione lavorativa del personale
comandato computa, anch’esso, tra le spese di personale i compensi rimborsati all’ente di
provenienza (cod. SIOPE 1257 “Rimborsi spese per personale comandato”, ricadente nelle
“Altre spese di personale”) e, conseguentemente, sarà il soggetto effettivamente inciso dalla
spesa, anche sotto il profilo del patto di stabilità.
A tali ultimi fini deve, però, essere considerato che il sistema descritto non determina
effetti rilevanti nel caso degli enti locali, per i quali vige il sistema dei saldi (di competenza
per la parte corrente e di cassa per la parte in conto capitale) e, quindi, la posta di parte
corrente in uscita relativa al personale comandato viene sterilizzata dalla posta in entrata
derivante dal trasferimento corrente da parte dell’ente utilizzatore.
Non così è, invece, per le Regioni, per le quali, vigendo il sistema dei tetti alla spesa,
la predetta posta andrebbe a gravare ai fini del patto, con conseguente duplicazione degli enti
incisi.
Anche tale questione, ad avviso di questa Sezione, richiede conseguentemente un
approfondimento in sede di definizione di norme e di principi contabili applicabili alle
Regioni.
Per quanto riguarda la contabilizzazione dei flussi originati dai contratti di finanza
derivata si osserva quanto segue.
119
Il punto 3.23 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
ha evidenziato:
«La rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti all’esistenza di contratti “derivati” in
relazione al sottostante indebitamento, avviene nel rispetto del principio dell’integrità del
bilancio.
Pertanto, dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito
originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del
contratto “derivato”.
…
La regolazione annuale di differenze di flussi di interessi è rilevata rispettivamente, per
l’entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L’eventuale differenza
positiva costituisce una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, destinata a garantire
i rischi futuri del contatto o direttamente destinabile al finanziamento di investimenti o alla
riduzione del debito».
Orbene, se l’incipit del predetto testo richiama l’esigenza di rispettare il principio
contabile dell’integrità del bilancio, che impedisce la compensazione di partite, nel
prosieguo tale principio sembra essere declinato limitatamente alla separata considerazione
del flusso finanziario riguardante il debito originario e del saldo differenziale (e non degli
integrali flussi di entrata ed uscita) dello scambio di valori finanziari del contratto derivato.
Deve, nel contempo, essere evidenziato che l’intenzione, manifestata dalla Regione,
di evidenziare anche le parti (compensate) di tale scambio di flussi, appare maggiormente
conforme al principio di integrità; l’iscrizione di tali poste nei servizi per conto di terzi, ai
fini, anche in tal caso, di sistemazione contabile, non appare però corretta sulla base della
definizione dell’aggregato e delle altre considerazioni sopra formulate.
Questa Sezione regionale di controllo ritiene, pertanto, necessario che l’Ente effettui
un attento esame delle voci inserite nei servizi per conto terzi/partite di giro e provveda ad
escludere da tale novero quelle che non presentano le richieste tassative caratteristiche
iscrivendole nelle pertinenti poste di bilancio e procedendo a tutti i conseguenti calcoli e
rideterminazioni con riferimento al patto di stabilità e con riguardo a tutti i diversi indici,
aggregati, tetti e limiti di spesa e per tutti i fini previsti dalla vigente normativa, dai principi
contabili e da prassi applicative.
Conseguentemente, a tali poste dei servizi per conto terzi e partite di giro, e a tutti i
riflessi delle conseguenti riallocazioni nei pertinenti capitoli e voci di bilancio, non può
ritenersi estesa la parifica di cui al presente giudizio.
120
PARTE III
121
122
10. – Le entrate
Il complesso delle entrate per l’esercizio finanziario 2013 è stato stimato79 in
2.893,10 Meuro, per la competenza, ed in 4.220,63 Meuro per la cassa.
Dal raffronto della misura dello scostamento tra i dati delle previsioni iniziali e quelli
delle previsioni definitive (cfr. tabella n. 23), emerge quanto di seguito esposto.
Con riferimento ai dati di competenza, la previsione definitiva (pari a complessivi
3.942,93 Meuro) evidenzia un aumento, rispetto a quella iniziale, di 1.049,83 Meuro (pari al
36,29%), superiore rispetto alla percentuale (16,3%) registrata nel precedente esercizio
finanziario. Tra gli scostamenti in positivo, eccettuato il Fondo Pluriennale Vincolato, quelli
più accentuati si riscontrano per i trasferimenti correnti (+106,85%) e per le entrate in conto
capitale (+42,95%). L’unico scostamento negativo si registra per le entrate correnti di natura
tributaria e contributiva (-0,53%).
Relativamente alla cassa, lo scostamento tra il totale delle previsioni iniziali e
definitive di entrata si attesta sul 9,40% (a fronte del 17,53% del precedente esercizio).
Si osserva, ora, che, dagli allegati al rendiconto modificati con la D.G.R. n. 709 del
20 giugno 2014, si evincono i seguenti importi delle previsioni definitive di entrata del
Fondo Pluriennale Vincolato: 5.155.593,57 euro per il FPV per spese correnti e
31.618.536,71 euro per il FPV per spese in conto capitale. Tali importi risultano differenti
rispetto a quelli riportati negli allegati “Gestione delle entrate per titolo” e “Gestione delle
entrate per titolo-tipologia” approvati con la D.G.R. n. 487 del 30 aprile 2014 (5.150.004,00
euro per il FPV corrente e 31.624.12628 euro per il FPV capitale), non modificati con la
suindicata D.G.R. n. 709/2014 (anche le tabelle della relazione tecnica, che pure è stata
modificata da tale ultima D.G.R., riportano gli originali valori, immutati).
Con nota dell’8 luglio 2014, oltre a esplicitare le ragioni di tale variazione80, la
Regione ha specificato che gli allegati relativi alle entrate per titoli e entrate per titolo e
79
Il dato riguarda le previsioni iniziali ed è stato tratto dal bilancio preventivo 2013 della Regione Basilicata.
80
È stato riferito che: «Nel corso del 2013 la modifica della natura del capitolo di uscita 53180 da capitale a corrente ha
comportato la variazione della suddivisione del fondo pluriennale vincolato riveniente dal 2012.
L’importo del F.P.V. al 31.12.2012 pari complessivamente ad €. 36.774.130,28 riferito per €. 5.150.004,00 alla parte
corrente e per €. 31.624.126,28 alla parte capitale, a seguito della sopra citata modifica, pur rimanendo invariato nel totale è
stato rideterminato in 5.155.593,57 per il fondo di natura corrente e in €. 31.618.536,71 per il fondo di natura capitale.
Con la DGR 709/2014 di modifica e integrazione alla DGR 487/2014 relativa al disegno di legge circa l’approvazione del
Rendiconto generale della Regione Basilicata sono stati modificati gli allegati “Quadro Generale Riassuntivo” e “Verifica
Equilibri” che riportavano alle corrispondenti voci del Fondo Pluriennale Vincolato gli importi rivenienti dal 2012. Non
123
tipologia, «… opportunamente modificati, relativamente alle voci riferite al Fondo
pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale, saranno inseriti nell’emendamento
che sarà presentato in Consiglio regionale successivamente al giudizio di Parifica del
Rendiconto da parte di codesta Corte».
sono stati tuttavia modificati gli allegati relativi alle entrate per titoli e entrate per titolo e tipologia».
124
125
(trasferimenti correnti)
(entrate extratributarie)
(entrate in conto capitale)
(entrate da riduzioni di attività finanziarie)
(accensione di prestiti)
(anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)
(entrate per conto terzi e partite di giro)
TIT. II
TIT. III
TIT. IV
TIT. V
TIT. VI
TIT. VII
TIT. IX
FONTE: bilancio di previsione e rendiconto anno 2013
TOTALE ENTRATA
(entrate correnti di natura tributaria e contributiva)
TIT. I
Fondo cassa
Fondo pluriennale vincolato capitale
Fondo pluriennale vincolato corrente
Avanzo derivante da somme vincolate non impegnate
Utilizzo avanzo di amministrazione
ENTRATA
B
G-A
% (G-A)/A
1.049.832.281,91
2.893.100.151,69 4.220.634.134,22
0,00
15.788.290,90
0,00
224.348.009,89
1.288.711,00
79.905.713,00
-7.274.928,19
8.934.581,98
155.039.949,54
0,00
-4.864.895,66
0,00
130.374.956,46
2.239.711,00
68.866.664,14
-18.370.759,78
63.254.543,43
36,29% 396.540.169,13
23,04%
0,00%
25,65%
0,00%
42,95%
4,25%
106,85%
-0,53%
39,39%
E
H-B
VARIAZIONI +/-
D
5.145.593,57 51455,94%
562.656.360,22
159.039.949,54
25.000.000,00
64.887.658,79
0,00
985.115.753,26
74.422.312,38
113.556.354,22
1.656.586.231,34
400.000.000,00
cassa
C
901.065.824,23
690.160.000,00
25.000.000,00
61.554.451,54
0,00
522.400.073,73
30.356.000,00
74.782.940,15
1.374.271.912,59
22.683.954,73
10.000,00
91.880.818,95
competenza
PREVISIONE INIZIALE
A
BILANCIO 2013
PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE DI ENTRATA (TITOLI)
(Variazioni di competenza e di cassa)
9,40%
17,21%
0,00%
-7,50%
0,00%
13,23%
3,01%
60,65%
-1,11%
15,81%
%(H-B)/B
F
H
(in euro)
1.056.105.773,77
25.000.000,00
60.022.763,13
0,00
1.115.490.709,72
76.662.023,38
182.423.018,36
1.638.215.471,56
463.254.543,43
cassa
3.942.932.433,60 4.617.174.303,35
849.199.949,54
25.000.000,00
77.342.742,44
0,00
746.748.083,62
31.644.711,00
154.688.653,15
1.366.996.984,40
31.618.536,71
5.155.593,57
654.537.179,17
competenza
PREVISIONE DEFINITIVA
G
tab. 23
A livello di verifica a consuntivo della gestione delle entrate si rilevano previsioni di
bilancio complessivamente superiori all’effettivo volume degli accertamenti e delle
riscossioni81.
Dall’analisi degli elaborati che seguono (cfr. tabelle n. 24 e n. 25), relative ai primi
sette titoli delle entrate, emerge che, a fronte di previsioni definitive ammontanti a 2.402,42
Meuro, si registrano accertamenti per 1.744,20 Meuro, pari al 72,6% degli stanziamenti,
percentuale inferiore a quella fatta registrare nel precedente esercizio (quando si era attestata
sul 76,0%).
Tra gli scostamenti più significativi si riscontra quello delle entrate di cui al titolo IV,
le cui previsioni definitive risultano accertate con una percentuale del 25,71%.82
Nessun accertamento risulta effettuato con riguardo al titolo VI (Accensione prestiti)
e VII (Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere).
Per quanto concerne tali titoli, la relazione tecnica al rendiconto 2013 ha evidenziato
quanto segue:
«Nel corso del 2013, la disponibilità di cassa ha consentito la mancata contrazione del mutuo
autorizzato per la copertura dei disavanzi degli esercizi pregressi.
81
Con riferimento agli accertamenti ed alle riscossioni la relazione tecnica al rendiconto 2013 ha evidenziato che «Questi
due momenti o “fasi” delle entrate sono state profondamente influenzate dall’adozione del principio della competenza
finanziaria rinforzata … determinato dalla sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili.
L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata
la gestione:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l’individuazione del soggetto debitore;
d) l’ammontare del credito;
e) la relativa scadenza.
L’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono
verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione
a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio pluriennale.
L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile
all’esercizio in cui scade il credito.
La novità introdotta dalla riforma riguarda la previsione in bilancio del Fondo svalutazione crediti. Sulla base dei
nuovi principi sono, infatti, accertate per intero le entrate derivanti dai ruoli emessi dall’amministrazione regionale (ad es.
sanzioni amministrative) a fronte delle quali è effettuato un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando a
tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione.
Alla fine dell’esercizio, si deve procedere alla verifica della congruità del fondo svalutazione crediti complessivamente
accantonato nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello
dell’esercizio in corso.
Al fine di adeguare l’importo del fondo svalutazione crediti si procede in sede di rendiconto, vincolando o svincolando
le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione».
82
Con riferimento al punto, dalla relazione tecnica al rendiconto 2013 si evince che:
«Lo scostamento di maggiore significatività è quello registrato al titolo 4- Entrate in conto capitale. Le voci di maggiore
rilievo sono riconducibili ai trasferimenti statali, per circa 168 milioni di euro, ed ai trasferimenti della U.E., per circa 155
milioni, rispetto alla previsione dei fondi iscritti a titolo di cofinanziamento del POR 2007-2013 a seguito
dell’approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario.
Altri scostamenti significativi riguardano gli Accordi di Programma Quadro in materia di trasporti, di potenziamento dei
sistemi di raccolta e di trattamento delle acque e per le opere di reindustrializzazione».
126
Al titolo 7 è iscritto l’importo di 25 milioni di euro per anticipazioni di cassa; nel corso del
2013 non si è fatto ricorso ad anticipazioni di cassa, pertanto tale scostamento fra le
previsioni e gli accertamenti deve essere letto come un elemento positivo».
I dati concernenti i risultati di cassa evidenziano la riscossione dell’83,69% delle
risorse accertate. Le percentuali più basse sono quelle che si riferiscono alle entrate del
titolo III (29,53% delle risorse accertate) e del titolo IV (38,27%).
127
128
(entrate in conto capitale)
(entrate da riduzioni di attività finanziarie)
(accensione di prestiti)
(anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)
TIT. IV
TIT. V
TIT. VI
TIT. VII
31.644.711,00
76.662.023,38
30.825.631,07
9.103.535,70
22.724.314,58
36.985,87
0,00
147.369.665,97
%
-100,0%
0,0%
-90,2%
-71,2%
-13,5%
-9,0%
(4-1)/1
-39,2%
0,00
0,00
0,00
73.474.286,51
142.755.366,94
1.352.398.256,23
5
(in euro)
-46,2%
-100,0%
-99,9%
0,0%
-86,8%
-70,4%
-21,7%
-17,4%
(5-2)/2
%
RISC. / PREV. DEF.
2.402.421.174,61 3.097.813.986,15 1.744.204.744,81 1.459.688.903,52 1.665.284.589,59
0,00
0,00
0,00
191.985.817,08
133.786.361,70
1.243.324.719,61
4
TOTALI
RISCOSSIONI
COMPETENZA
-100,0%
25.000.000,00
60.022.763,13
0,00
1.115.490.709,72
160.038.955,32
1.361.354.341,34
3
COMPETENZA
ACCERTAMENTI
0,00
25.000.000,00
77.342.742,44
0,00
746.748.083,62
182.423.018,36
FONTE: rendiconto 2013
(*) Al netto dell'avanzo, del fondo pluriennale vincolato e delle entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE
(entrate extratributarie)
TIT. III
154.688.653,15
(trasferimenti correnti)
TIT. II
1.638.215.471,56
2
1
(entrate correnti di natura tributaria e contributiva)1 .366.996.984,40
CASSA
PREVISIONI DEFINITIVE
COMPETENZA
TIT. I
ENTRATE
GESTIONE DELLE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI ENTRATA - ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI (*)
(Esercizio finanziario 2013)
tab. 24
129
0,17%
15,56%
40,64%
0,53%
56,90%
6,41%
0,01%
0,02%
6,44%
0,88%
0,15%
0,01%
0,27%
1,32%
28,41%
2,43%
0,00%
0,25%
31,08%
0,00%
0,00%
0,00%
3,22%
3,22%
1,04%
1,04%
100,00%
4.000.000,00
373.790.776,40
976.396.208,00
12.810.000,00
1.366.996.984,40
153.944.906,20
350.000,00
393.746,95
154.688.653,15
21.245.000,00
3.503.240,00
300.000,00
6.596.471,00
31.644.711,00
682.469.893,39
58.278.190,23
0,00
6.000.000,00
746.748.083,62
0,00
0,00
0,00
77.342.742,44
77.342.742,44
25.000.000,00
25.000.000,00
2.402.421.174,61
inc. % sul tot.
PREVISIONI DEFINITIVE
FONTE: rendiconto 2013
(*) Al netto dell'avanzo, del fondo pluriennale vincolato e delle entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 101: Tributi diretti
Tipologia 102: Tributi indiretti
Tipologia 103: Tributi destinati al finanziamento della sanità
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Entrate correnti di natura tributaria e contributiva (Titolo I)
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti (Titolo II)
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
Entrate extratributarie (Titolo III)
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
Entrate in conto capitale Titolo (IV)
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 300: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)
Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Accensione prestiti (Titolo VI)
Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere
Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)
TOTALE
ENTRATE
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
72,60%
50,00%
25,71%
25,03%
56,53%
124,26%
97,41%
23,19%
52,73%
101,59%
171,27%
99,96%
100,00%
35,00%
99,59%
103,62%
101,57%
40,33%
103,46%
% accertamenti
/ previsioni
1,24%
876.795,93
0,05%
169.593,42
0,01%
8.196.456,53
0,47%
30.825.631,07
1,77%
158.257.853,56
9,07%
30.727.963,52
1,76%
0,00
0,00%
3.000.000,00
0,17%
191.985.817,08
11,01%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1.744.204.744,81 100,00%
21.582.785,19
0,39%
21,42%
55,98%
0,26%
78,05%
9,15%
0,02%
0,01%
9,18%
inc. % sul tot.
ACCERTAMENTI
6.850.729,00
373.624.237,34
976.396.162,00
4.483.213,00
1.361.354.341,34
159.524.654,85
355.511,71
158.788,76
160.038.955,32
ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIA
PREVISIONI - ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI (*)
(Esercizio finanziario 2013)
83,69%
100,00%
38,27%
98,84%
12,46%
81,70%
29,53%
37,75%
34,91%
7,04%
64,84%
99,29%
88,43%
100,00%
91,33%
83,69%
71,87%
13,11%
83,60%
% riscossioni /
accertamenti
0,10%
0,30%
25,41%
59,15%
0,31%
85,18%
9,15%
0,02%
0,00%
9,17%
inc. % sul tot.
866.629,31
0,06%
21.137,17
0,00%
6.696.456,53
0,46%
9.103.535,70
0,62%
59.747.978,25
4,09%
10.726.308,26
0,73%
0,00
0,00%
3.000.000,00
0,21%
73.474.286,51
5,03%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1.459.688.903,52 100,00%
1.519.312,69
4.441.846,27
370.962.899,72
863.436.760,62
4.483.213,00
1.243.324.719,61
133.510.038,51
255.511,71
20.811,48
133.786.361,70
RISCOSSIONI c/ competenza
(in euro)
tab. 25
Dalla sopra riportata tabella n. 25 si evince che circa i tre quarti delle entrate
accertate appartengono alla Tipologia 102 - Tributi indiretti (e rappresentano il 21,42% del
totale delle entrate dei primi sette titoli del bilancio) ed alla Tipologia 103 - Tributi destinati
al finanziamento della sanità (per il 55,98% del predetto totale).
Come evincesi dal seguente prospetto, tratto dalla relazione tecnica sulla gestione del
rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013, la parte preponderante della Tipologia
102 è costituita, oltre che dall’IRAP non destinata alla sanità (40,11%), dai Proventi speciali
assimilati alle imposte sui prodotti (45,23%), ossia dall’aliquota del prodotto di coltivazione
degli idrocarburi liquidi e gassosi.
Tipologia 102: Tributi indiretti
Imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) non Sanità
Imposte sulle concessioni dei beni del
demanio e del patrimonio indisponibile
Tassa regionale di diritto allo studio
Tassa sulla concessione per la caccia e per
la pesca
Tasse sulle concessioni regionali
Tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi
Tasse automobilistiche
Proventi speciali assimilati alle imposte sui
prodotti
Altre imposte indirette n.a.c.
Totale tributi indiretti
Accertamenti
% sul totale
149.846.870,53
40,11%
51.771,91
0,01%
1.509.985,03
0,40%
425.799,89
0,11%
138.294,19
0,04%
457.714,79
0,12%
48.491.314,35
12,98%
168.974.961,61
45,23%
3.727.525,04
373.624.237,34
1,00%
100,00%
Deve, sul punto, essere evidenziato che, con deliberazione n. 71/2014/PRS, questa
Sezione regionale di controllo ha approvato il “Referto della Sezione Regionale di controllo
della Corte dei conti per la Basilicata in materia di utilizzo delle risorse generate
dall’estrazione petrolifera in Basilicata”, nel quale è stato riservato un apposito paragrafo
alla rilevazione contabile delle royalties.
Su tal punto, dopo essere stato tra l’altro osservato che «… la appostazione in bilancio di
tali <entrate> può dar luogo a difformità di condotte in quanto non sempre agevole definirne
la natura», è stato rilevato che la Regione Basilicata, con la legge regionale n. 40 del 1995,
modificata dalla L.R. n. 31 del 2001, « ha aderito alla tesi della natura tributaria dell’entrata
in argomento. Ha, infatti, espressamente assimilato queste risorse ai “trasferimenti dello
Stato a titolo di compartecipazione regionale all’imposta erariale sul prodotto di coltivazione
degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti” di cui alla legge n. 6 del 1957, al netto degli oneri
a carico della regione Basilicata derivanti dagli accordi stipulati con l’ENI S.p.A. Nel
130
bilancio di previsione queste entrate sono state iscritte al Titolo I, tributi indiretti, categoria
“Proventi speciali assimilati alle imposte sui prodotti”».
Il predetto referto così ha concluso sul punto:
«Non di meno, pur in presenza di una legge regionale che si fa carico di determinare la
allocazione in bilancio di questa posta di <entrata> sarebbe opportuno che, sul punto, si
facesse una ulteriore e più approfondita opera di riflessione atteso che questa allocazione
sembra essere spiazzata dalla circostanza che neppure lo Stato iscrive la quota di sua
competenza come entrata da imposte erariali, sicché finisce per non essere coerente il
fondamento e la natura della asserita compartecipazione. Peraltro neppure è chiara
l’operazione di nettizzazione di oneri non definiti.
Ed invero, lo Stato iscrive queste entrate tra quelle extratributarie ricorrenti, unità di voto
2.1.3 redditi da capitale, al capitolo 2604: “Diritti erariali sui permessi di prospezione e di
ricerca mineraria e sulle concessioni di esercizio di coltivazione di miniere e cave. Canoni
su permessi di prospezione e di ricerca mineraria e sulle concessioni dell’esercizio di
coltivazioni di miniere e cave. Aliquote in valore del prodotto (Royalties) da corrispondersi
alla Stato dai concessionari di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella
terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”.
Da altra parte della letteratura è stato posto in opportuna evidenza che la causa del prelievo è
di natura corrispettiva per il concesso sfruttamento economico della risorsa naturale. Del
resto, anche il “canone” – che nel bilancio dello Stato è allocato, come si è visto, unitamente
al gettito dal royalties – rappresenta un corrispettivo per l’autorizzazione alla occupazione di
una certa superficie di terreno da esplorare, al pari del canone versato per l’attribuzione della
proprietà superficiaria temporanea. Peraltro, il canone è dovuto anche se il risultato della
ricerca è nullo in termini di produzione, per mancanza di prodotto e perché l’attività è
antieconomica.
In quest’ottica, l’entrata andrebbe iscritta più correttamente e coerentemente, tra quelle
“Extra tributarie”, come “proventi diversi” (Categoria V per gli EE.LL.)».
Dal seguente prospetto, sempre tratto dalla relazione tecnica sul rendiconto 2013, si
evince il consistente importo accertato per la Compartecipazione IVA destinata alla sanità
(849,26 Meuro), rientrante nella Tipologia 103.
Tipologia 103: Tributi destinati al
accertamenti
% sul totale
finanziamento della sanità
Imposta regionale sulle attività produttive64.554.216,08
6,61%
IRAP-sanità
Compartecipazione IVA Sanità
849.260.735,14
86,98%
Addizionale IRPEF Sanità
62.581.210,78
6,41%
Totale
976.396.162,00
100,00%
131
La tabella n. 26, che riporta previsioni, accertamenti e riscossioni delle entrate del
titolo I, mostra che circa il 71,72% delle entrate tributarie accertate nel 2013 è destinato al
finanziamento della sanità, mentre i tributi manovrabili costituiscono solo il 27,77% del
totale.
tab. 26
Entrate tributarie anno 2013
importi in euro
Previsioni finali di
competenza
IRAP
(a)
Accertamenti
Riscossioni in conto
competenza
203.074.369,79
214.401.086,61
192.597.152,67
(a1)
67.818.555,00
64.554.216,08
42.750.282,14
di cui: quota libera (autonoma o manovrabile) (a2)
135.255.814,79
149.772.500,74
149.772.500,74
50.000.000,00
62.581.210,78
57.891.342,88
di cui: quota destinata alla sanità
ADDIZIONALE IRPEF/IRE
(c)
di cui: quota destinata alla sanità
TASSA AUTOMOBILISTICA
(c1)
50.000.000,00
62.581.210,78
57.891.342,88
(g)
51.300.000,00
48.491.314,35
47.207.104,70
51.300.000,00
48.491.314,35
47.207.104,70
di cui: quota libera (autonoma o manovrabile) (g2)
di cui: quote riscosse per effetto di lotta
all'evasione
(g3)
1.500.000,00
4.106.829,97
2.899.300,10
di cui: quote per riscossioni coattive
(compresi sanzioni e interessi moratori)
(g4)
2.000.000,00
1.734.773,71
1.734.773,71
(h)
3.200.000,00
3.727.525,04
3.727.427,03
3.200.000,00
3.727.525,04
3.727.427,03
1.500.000,00
457.714,79
420.707,05
ARISGAM (per le RSS: Imposta sul consumo dell'energia
elettrica e dei gas)
di cui: quota libera (autonoma o manovrabile) (h2)
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA
DEI RIFIUTI SOLIDI
di cui: quota libera (autonoma o manovrabile)
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL' IVA, IMPOSTE
INDIRETTE E SUI CONSUMI
di cui: quota destinata alla sanità
ACCISA SULLA BENZINA + ACCISA SUL GASOLIO PER
AUTOTRAZIONE (per le RSS: accisa sulla benzina, sugli
olii da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale
per autotrazione, incluse le compartecipazioni)
di cui: quota libera (autonoma o manovrabile)
ALTRI TRIBUTI (voce residuale del Titolo I)
(i)
(i2)
1.000.000,00
(j)
858.577.653,00
849.260.735,14
762.795.135,60
(j1)
858.577.653,00
849.260.735,14
762.795.135,60
(l)
180.974.961,61
168.974.961,61
168.974.961,61
(l2)
178.574.961,61
166.574.961,61
166.574.961,61
18.370.000,00
13.459.793,02
9.710.888,07
10.959.793,02
9.540.925,26
(m4)
4.000.000,00
6.850.729,00
4.441.846,27
(n)
1.366.996.984,40
1.361.354.341,34
1.243.324.719,61
(p)
976.396.208,00
976.396.162,00
863.436.760,62
(m)
di cui: quota libera (autonoma o manovrabile) (m2)
di cui: quote per riscossioni coattive
(compresi sanzioni e interessi moratori)
TOTALE TITOLO I RSO
SUBTOTALE risorse destinate al finanziamento della
sanità (RSO/RSS)
SUBTOTALE tributi manovrabili
0,00
(s)
380.290.569,42
378.107.227,00
367.281.994,08
SUBTOTALE quote riscosse per effetto di lotta
all'evasione (RSO/RSS)
(t)
1.500.000,00
4.106.829,97
2.899.300,10
SUBTOTALE quote per riscossioni coattive (compresi
sanzioni e interessi moratori)(RSO/RSS)
(u)
6.000.000,00
8.585.502,71
6.176.619,98
(p/n)
71,43%
71,72%
69,45%
(s/n)
27,82%
27,77%
29,54%
(t/n)
0,11%
0,30%
0,23%
(u/n)
0,44%
0,63%
0,50%
%
FONTE: dati inviati dalla Regione
132
Al fine di consentire una visione d’insieme dell’evoluzione temporale delle entrate
dei primi sette titoli del bilancio, le tabelle seguenti ne espongono gli importi e i relativi
valori d’incidenza per gli anni 2012 e 2013 (tabelle n. 27 e n. 28) nelle diverse fasi
dell’entrata (previsioni definitive di competenza, accertamenti, riscossioni di competenza e
totali).
Un successivo prospetto (tabella n. 29) evidenzia, poi, il rapporto, in termini
percentuali, tra i vari aggregati, tra cui quello esistente tra gli accertamenti e le previsioni
definitive di competenza e tra le riscossioni di competenza e gli accertamenti, così da
individuare i casi per i quali risulti maggiore sia lo scostamento delle entrate disponibili
rispetto a quelle previste sia lo squilibrio dei flussi di cassa.
L’analisi dei dati mostra la sovrastima delle risorse oggetto di previsione rispetto agli
accertamenti, specie per quanto riguarda le entrate di cui ai titoli IV e VI.
133
134
entrate extratributarie
entrate in conto capitale
entrate da riduzioni di attività finanziarie
accensione di prestiti
III
IV
V
VI
2.402,42
25,00
77,34
0,00
746,75
31,64
154,69
1.367,00
2013
0,00
1.607,40
1.459,69
0,00
0,00
0,00
0,00
73,47
9,10
133,79
1.243,32
2013
0,00
223,59
11,38
72,77
1.299,66
2012
RISCOSSIONI DI COMPETENZA
2.497,64
25,00
140,18
0,00
840,01
32,80
83,03
1.376,62
2012
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA
(*) Al netto dell'avanzo, del fondo pluriennale vincolato e delle entrate per conto terzi e partite di giro
FONTE: dati di rendiconto della Regione Basilicata (anni 2012 e 2013).
TOTALE
VII anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
entrate correnti di natura tributaria e contributiva
trasferimenti correnti
I
II
TITOLI
TOTALE
VII anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
accensione di prestiti
entrate in conto capitale
IV
entrate da riduzioni di attività finanziarie
entrate extratributarie
III
V
trasferimenti correnti
II
VI
entrate correnti di natura tributaria e contributiva
I
TITOLI
SERIE STORICA DELLE ENTRATE PER TITOLI (*)
ANNI 2012 - 2013
1.744,20
2.263,03
0,00
13,05
0,00
440,53
23,25
97,96
1.688,24
2012
0,00
0,00
0,00
191,99
30,83
160,04
1.361,35
2013
1.665,28
0,00
0,04
0,00
147,37
22,72
142,76
1.352,40
2013
RISCOSSIONI TOTALI
1.898,35
0,00
62,33
0,00
336,11
34,92
78,54
1.386,45
2012
ACCERTAMENTI
(in Meuro)
tab. 27
135
trasferimenti correnti
entrate extratributarie
entrate in conto capitale
entrate da riduzioni di attività finanziarie
accensione di prestiti
II
III
IV
V
VI
trasferimenti correnti
entrate extratributarie
entrate in conto capitale
entrate da riduzioni di attività finanziarie
accensione di prestiti
II
III
IV
V
VI
100,0%
1,0%
3,2%
0,0%
31,1%
1,3%
6,4%
56,9%
2013
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
13,9%
0,7%
4,5%
80,9%
2012
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,0%
0,6%
9,2%
85,2%
2013
RISCOSSIONI DI COMPETENZA
100,0%
1,0%
5,6%
0,0%
33,6%
1,3%
3,3%
55,1%
2012
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA
(*) Al netto dell'avanzo, del fondo pluriennale vincolato e delle entrate per conto terzi e partite di giro
FONTE: dati di rendiconto della Regione Basilicata (anni 2012 e 2013).
TOTALE
VII anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
entrate correnti di natura tributaria e contributiva
I
TITOLI
TOTALE
VII anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
entrate correnti di natura tributaria e contributiva
I
TITOLI
SERIE STORICA DELLE ENTRATE PER TITOLI (*)
ANNI 2012 - 2013
100,0%
100,0%
0,0%
0,6%
0,0%
19,5%
1,0%
4,3%
74,6%
2012
0,0%
0,0%
0,0%
11,0%
1,8%
9,2%
78,1%
2013
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,8%
1,4%
8,6%
81,2%
2013
RISCOSSIONI TOTALI
100,0%
0,0%
3,3%
0,0%
17,7%
1,8%
4,1%
73,0%
2012
ACCERTAMENTI
tab. 28
136
trasferimenti correnti
entrate extratributarie
entrate in conto capitale
entrate da riduzioni di attività finanziarie
accensione di prestiti
II
III
IV
V
VI
trasferimenti correnti
entrate extratributarie
entrate in conto capitale
entrate da riduzioni di attività finanziarie
accensione di prestiti
II
III
IV
V
VI
72,6%
0,0%
0,0%
25,7%
97,4%
103,5%
99,6%
2013
84,7%
0,0%
66,5%
32,6%
92,7%
93,7%
2012
83,7%
38,3%
29,5%
83,6%
91,3%
2013
RISCOSSIONI DI COMPETENZA
/ ACCERTAMENTI
76,0%
0,0%
44,5%
40,0%
106,5%
94,6%
100,7%
2012
ACCERTAMENTI/PREVISIONI
DEFINITIVE DI COMPETENZA
(*) Al netto dell'avanzo, del fondo pluriennale vincolato e delle entrate per conto terzi e partite di giro
FONTE: dati di rendiconto della Regione Basilicata (anni 2012 e 2013).
TOTALE
VII anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
entrate correnti di natura tributaria e contributiva
I
TITOLI
TOTALE
VII anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
entrate correnti di natura tributaria e contributiva
I
TITOLI
SERIE STORICA DELLE ENTRATE PER TITOLI (*)
ANNI 2012 - 2013
60,8%
0,0%
0,0%
9,8%
28,8%
86,5%
91,0%
2013
119,2%
20,9%
131,1%
66,6%
124,7%
121,8%
2012
95,5%
76,8%
73,7%
89,2%
99,3%
2013
RISCOSSIONI TOTALI /
ACCERTAMENTI
64,4%
0,0%
0,0%
26,6%
34,7%
87,6%
94,4%
2012
RISCOSSIONI DI COMPETENZA
/ PREVISIONI DEF. COMP.
tab. 29
11. – Le spese
Lo stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2013 presenta un totale
complessivo degli stanziamenti iniziali di 2.893,10 Meuro e definitivi di 3.942,93 Meuro;
tali stanziamenti, nelle successive tabelle n. 30 e n. 31 sono stati suddivisi per Missioni al
fine di consentire l’analisi delle principali scelte allocative e gestionali effettuate dalla
Regione.
Dalla lettura dei dati si rileva uno scostamento, tra previsioni iniziali e quelle
definitive, del 36,29%, per i dati di competenza, e del 18,62%, per i dati di cassa (a fronte,
rispettivamente, del 16,30% e del 39,34% fatti registrare nel precedente esercizio)
Le modifiche che, prima facie, si presentano più ingenti si registrano per la Missione
08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), che passa da una previsione iniziale di 2,92
Meuro ad una definitiva di 49,62 Meuro (+1.598,52%), e la Missione 11 (Soccorso civile), il
cui stanziamento si eleva da 2,54 Meuro a 133,44 Meuro (+5.148,31%).
Prima di richiamare proprio tali due imponenti variazioni, la nota preliminare al
bilancio di previsione ha, però, precisato «…che, in applicazione ai richiamati nuovi principi
contabili, le spese finanziate da entrate vincolate a fondi statali/comunitari/di altri soggetti,
comprensive dell’avanzo vincolato, non sono state iscritte, ad eccezione dei Programmi
Comunitari e di alcune poste afferenti a nuove assegnazioni o ad accertamenti già
registrati, poiché occorre
attendere
la
chiusura
dell’esercizio finanziario 2012 per
l’iscrizione degli stessi, al fine di determinare con maggiore attendibilità gli
accertamenti/impegni e il correlato avanzo di amministrazione, in linea con la sentenza
n.70/2012 della Corte Costituzionale, secondo cui non è corretto realizzare il pareggio di
bilancio, in sede preventiva, mediante la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione
presunto, e recentemente come ribadito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti
nell’adunanza del 25 ottobre 2012 (punto 4.)».83
Dalla disamina degli stanziamenti definivi si osserva che, fatta eccezione per le
partite di giro, le Missioni sulle quali si sono maggiormente concentrati i programmi di spesa
83
La nota ha ulteriormente precisato che per consentire un più tempestivo utilizzo dei soli fondi vincolati non sarebbe stata
attesa l’approvazione del rendiconto generale 2012, ma nel mese di gennaio 2013 la Giunta Regionale, con proprio
provvedimento, avrebbe effettuato la reiscrizione degli stessi, autorizzata a ciò dal D.Lgs. n.118/2011 e dal DPCM
28/12/2011.
137
sono state la n. 13 (Tutela della salute), alla quale sono stati destinati 1.164,87 Meuro
(29,92% del totale), la n. 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), con
340,76 Meuro (pari all’8,75% del totale), la n. 14 (Sviluppo economico e competitività), con
una dote di 298,52 Meuro (7,67%), la n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), con 277,91
Meuro (7,14%), la 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo), con 166,31
Meuro (4,27%).
Con riferimento alla capacità di impegno, nei precedenti referti sul rendiconto
regionale, relativamente al periodo dal 2002 al 2011, è stato evidenziato che, per le spese
relative ai primi due titoli del bilancio, le risorse definitivamente stanziate sono state
impegnate con una percentuale oscillante da un massimo del 57,7% dell’esercizio finanziario
2004 ad un minimo del 48% dell’esercizio 2003 (negli altri esercizi la percentuale è stata del
52% nel 2005, del 51% nel 2006, del 53,2% nel 2007, del 49,9% nel 2008, del 50,2% nel
2009, del 52,1% nel 2010). Per l’esercizio 2012 la percentuale (58,3%) è risultata migliorata
rispetto all’esercizio precedente (53,6%).
Per l’esercizio in esame, per ottenere un dato paragonabile è necessario considerare
tutte le Missioni, esclusi i servizi per conto terzi: il dato degli impegni così ottenuto
(1.758,86 Meuro), rapportato ai relativi stanziamenti definitivi (3.044,31 Meuro), determina
una percentuale del 57,78%, leggermente inferiore a quella del 2012.
138
139
Fonte: Bilancio di previsione e rendiconto anno 2013
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99
Disavanzo effettivo amministrazione anni precedenti
Disavanzo effettivo amministrazione
Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Giustizia
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni internazionali
Fondi da ripartire
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi
TOTALE SPESA
DENOMINAZIONE
110.861.519,08
200.000,00
12.327.137,64
29.905.444,33
5.619.310,62
11.332.161,94
2.921.417,38
186.839.532,65
145.919.035,77
2.542.577,60
24.960.350,81
1.044.185.067,75
201.876.431,77
109.012.451,98
36.702.314,55
18.840.098,66
9.752.436,27
420.855,87
121.873.903,27
63.081.654,99
25.000.000,00
690.160.000,00
2.893.100.151,69
122.197.523,45
200.000,00
39.056.988,86
176.931.872,26
8.638.469,95
13.235.045,89
88.857.444,85
242.392.810,64
309.754.128,47
6.993.384,37
54.637.976,10
1.045.002.592,58
304.349.598,09
125.905.075,51
63.377.538,01
17.530.363,47
13.887.079,69
409.422,46
303.222.505,86
63.081.654,99
25.000.000,00
852.518.937,21
3.877.180.412,71
A
B
PREVISIONE INIZIALE
competenza
cassa
38.766.448,76
D
E
VARIAZIONI +/G-A
% (G-A)/A
H-B
-10.000.000
-25,80%
0
20.653.187
0
55.453.234
50,02%
74.321.023
570.000
285,00%
570.000
9.710.636
78,77%
18.845.492
16.834.626
56,29%
19.238.353
1.640.525
29,19%
5.233.377
30.806.186
271,85%
40.630.404
46.699.373
1598,52%
53.370.734
153.919.779
82,38%
160.221.642
131.990.878
90,45%
171.717.149
130.899.659
5148,31%
94.982.963
35.281.335
141,35%
65.992.958
120.684.780
11,56%
140.250.312
96.642.403
47,87%
-23.837.837
31.780.161
29,15%
18.765.683
45.500.954
123,97%
38.697.212
-526.180
-2,79%
11.151.016
743.636
7,63%
1.983.588
782.487
185,93%
2.627.054
-47.982.612
-39,37%
-281.206.512
18.707.285
29,66%
18.707.285
0
0,00%
0
159.039.950
23,04%
89.486.464
1.049.832.282
36,29%
721.748.360
C
BILANCIO 2013
PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE DI SPESA PER MISSIONI
(Variazioni di competenza e di cassa)
60,82%
285,00%
48,25%
10,87%
60,58%
306,99%
60,06%
66,10%
55,44%
1358,18%
120,78%
13,42%
-7,83%
14,90%
61,06%
63,61%
14,28%
641,65%
-92,74%
29,66%
0,00%
10,50%
18,62%
%(H-B)/B
F
(in euro)
G
H
PREVISIONE DEFINITIVA
competenza
cassa
28.766.448,76
20.653.186,56
0,00
166.314.752,83
196.518.546,10
770.000,00
770.000,00
22.037.773,67
57.902.481,29
46.740.070,74
196.170.225,23
7.259.835,92
13.871.847,01
42.138.347,74
53.865.449,55
49.620.790,45
142.228.178,89
340.759.311,53
402.614.452,85
277.909.914,17
481.471.277,62
133.442.236,28
101.976.347,11
60.241.686,28
120.630.934,40
1.164.869.848,23
1.185.252.904,91
298.518.834,46
280.511.760,90
140.792.612,85
144.670.758,92
82.203.268,91
102.074.749,54
18.313.918,22
28.681.379,66
10.496.072,56
15.870.667,60
1.203.343,03
3.036.476,76
73.891.291,03
22.015.993,55
81.788.939,84
81.788.939,84
25.000.000,00
25.000.000,00
849.199.949,54
942.005.401,30
3.942.932.433,60
4.598.928.773,03
tab. 30
140
TOTALE SPESA
Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Giustizia
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni internazionali
Fondi da ripartire
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi
Fonte: Bilancio preventivo e consuntivo 2013
* al netto del disavanzo effettivo di amministrazione
totale spesa (al netto dei servizi per conto terzi)
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99
DENOMINAZIONE
5248,31%
241,35%
6,55%
5,11%
0,09%
186.839.532,65
145.919.035,77
2.542.577,60
0,01%
4,27%
2,21%
0,88%
24,18%
9.752.436,27
420.855,87
121.873.903,27
63.081.654,99
25.000.000,00
690.160.000,00
75,82%
0,66%
0,34%
18.840.098,66
2.164.173.702,93
1,29%
36.702.314,55
100,00%
285,93%
3,82%
109.012.451,98
2.854.333.702,93
107,63%
7,07%
201.876.431,77
140,67%
136,41%
123,04%
100,00%
129,66%
60,63%
97,21%
223,97%
129,15%
147,87%
111,56%
0,87%
36,58%
24.960.350,81
1.044.185.067,75
190,45%
182,38%
1698,52%
371,85%
129,19%
0,40%
0,20%
5.619.310,62
156,29%
178,77%
0,10%
1,05%
29.905.444,33
2.921.417,38
0,43%
12.327.137,64
385,00%
150,02%
Rapporto tra
stanziamenti
definitivi e
stanziamenti
iniziali
11.332.161,94
3,88%
0,01%
200.000,00
incidenza
rispetto al
totale degli
stanziamenti
iniziali
110.861.519,08
Previsioni iniziali
BILANCIO 2013 - Gestione competenza
3.044.312.848,74
3.893.512.798,28
849.199.949,54
25.000.000,00
81.788.939,84
73.891.291,03
1.203.343,03
10.496.072,56
18.313.918,22
82.203.268,91
140.792.612,85
298.518.834,46
1.164.869.848,23
60.241.686,28
133.442.236,28
277.909.914,17
340.759.311,53
49.620.790,45
42.138.347,74
7.259.835,92
46.740.070,74
22.037.773,67
770.000,00
166.314.752,83
Stanziamenti
definitivi
78,19%
100,00%
21,81%
0,64%
2,10%
1,90%
0,03%
0,27%
0,47%
2,11%
3,62%
7,67%
29,92%
1,55%
3,43%
7,14%
8,75%
1,27%
1,08%
0,19%
1,20%
0,57%
0,02%
4,27%
57,78%
55,25%
46,17%
0,00%
61,83%
0,00%
41,14%
76,13%
22,84%
62,32%
27,66%
15,79%
95,42%
69,98%
13,99%
36,00%
31,13%
4,41%
15,47%
21,12%
42,04%
69,68%
71,00%
80,62%
Rapporto
incidenza tra Impegni
e
rispetto al
totale degli stanziament
stanziamen i definitivi
ti definitivi
STANZIAMENTI, IMPEGNI E PAGAMENTI C/ COMPETENZA PER MISSIONI *
1.758.862.076,95
2.150.979.302,81
392.117.225,86
0,00
50.573.693,77
0,00
495.041,54
7.990.568,79
4.182.932,50
51.228.291,55
38.945.393,66
47.145.239,15
1.111.473.468,07
42.156.685,13
18.665.960,01
100.039.864,29
106.086.613,01
2.185.898,59
6.517.512,06
1.533.454,61
19.649.246,75
15.356.198,30
546.721,97
134.089.293,20
Impegni
81,77%
100,00%
18,23%
0,00%
2,35%
0,00%
0,02%
0,37%
0,19%
2,38%
1,81%
2,19%
51,67%
1,96%
0,87%
4,65%
4,93%
0,10%
0,30%
0,07%
0,91%
0,71%
0,03%
6,23%
incidenza
rispetto al
totale degli
impegni
47,43%
44,09%
32,11%
0,00%
61,83%
0,00%
35,64%
63,18%
6,03%
36,79%
22,66%
11,71%
87,18%
62,89%
1,20%
15,80%
16,90%
1,34%
9,41%
11,34%
14,60%
29,12%
67,03%
67,52%
82,1%
79,8%
69,5%
100,0%
86,6%
83,0%
26,4%
59,0%
81,9%
74,1%
91,4%
89,9%
8,5%
43,9%
54,3%
30,3%
60,8%
53,7%
34,7%
41,8%
94,4%
83,7%
Rapporto tra Rapporto
Pagamenti
tra
c. comp. e Pagamenti
stanziament c. comp. e
i definitivi
impegni
1.443.863.541,94
1.716.538.970,94
272.675.429,00
0,00
50.573.693,77
0,00
428.820,83
6.631.454,31
1.103.572,61
30.240.034,57
31.907.569,64
34.955.147,30
1.015.548.217,20
37.885.388,02
1.595.175,56
43.921.358,63
57.574.658,11
663.150,70
3.965.401,98
823.081,11
6.823.158,79
6.416.956,69
516.104,87
112.290.597,25
Pagamenti c/
competenza
84,1%
100,0%
15,9%
0,0%
2,9%
0,0%
0,0%
0,4%
0,1%
1,8%
1,9%
2,0%
59,2%
2,2%
0,1%
2,6%
3,4%
0,0%
0,2%
0,0%
0,4%
0,4%
0,0%
6,5%
incidenza
rispetto al
totale dei
pagamenti
(in euro)
tab. 31
Dopo aver esaminato il grado di impegno delle risorse stanziate per singoli settori di
intervento, è necessario verificare quanto sia ascrivibile a spese correnti e quanto a spese di
investimento.
Orbene, i dati che emergono dai prospetti che seguono evidenziano ancora una volta
il sostanziale utilizzo di quanto previsto per le prime, molto meno per le spese in conto
capitale.
Dall’esame della tabella n. 32, riportante la suddivisione delle spese per titoli, si
evince che per le spese correnti le risorse definitivamente stanziate sono state impegnate per
l’88,14% (nel precedente esercizio la percentuale era stata del 90,8%).
Non altrettanto può dirsi, però, per le spese in conto capitale. Il rapporto tra il dato
relativo agli impegni (316,49 Meuro) e quello degli stanziamenti definitivi (1.382,60 Meuro)
dimostra che nel 2013 i programmi di spesa sono stati tradotti in pratica solo per il 22,89%,
confermando la tendenza al ribasso già rilevata nei precedenti referti (dal 33,7% del 2006 al
24% del 2012).
Dall’analisi dei settori (rappresentati dalle singole Missioni) si individuano ora quelli
che contengono le previsioni (stanziamenti definitivi) con più alte percentuali di spesa per
investimenti (cfr. tabella n. 33).
In ordine decrescente troviamo:
- la Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) con una
percentuale del 21,11%;
- la Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), riportante il 20,86% degli
stanziamenti definitivi;
- la Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), con l’11,79%.
Tra quelle sopra indicate la percentuale più alta di impegni è stata registrata dalla
Missione 09 (23,99%), quella più bassa dalla Missione 14 (14,45%).
La successiva tabella n. 34, riportante gli stessi dati della precedente scomposti per
singoli Programmi, evidenzia che, nell’ambito delle Missioni da ultimo indicate, il miglior
risultato, in termini di capacità di impegno, è fatto registrare dal Programma n. 05 (Aree
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) della Missione n. 09 (le cui
risorse sono state impegnate per il 52,3%).
141
142
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
DENOMINAZIONE
TOTALE GENERALE
Fonte: Bilancio preventivo e consuntivo 2013
1
2
3
4
5
7
TITOLO
2.854.333.702,93
136,41%
3.893.512.798,28
0,00%
55,25%
46,17%
25.000.000,00
849.199.949,54
123,04%
0,00
0,00%
690.160.000,00
66,11%
88,11%
273.487,30
195,35%
140.000,00
67.224.852,44
22,89%
88,14%
Impegni /
Stanz.
definitivi
44.444.463,18
1.382.602.130,22
118,76%
182,83%
1.591.992.768,04
Stanziamenti definitivi
2
756.241.318,27
Stanz defin. /
prev. Iniz.
1.340.567.532,22
Previsioni iniziali
1
SPESE PER TITOLI
Esercizio Finanziario 2013
2.150.979.302,81
392.117.225,86
0,00
39.159.475,67
0,00
316.492.063,38
1.403.210.537,90
Impegni
3
4
63.781.127,18
0,00
0,00
0,00
0,00
57.376.155,10
6.404.972,08
Fondo Pluriennale
Vincolato
(in euro)
tab. 32
143
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni internazionali
Fondi da ripartire
15
16
17
18
19
20
Fonte: Bilancio preventivo e consuntivo 2013
TOTALE GENERALE
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
13
Soccorso civile
14
Trasporti e diritto alla mobilità
11
Turismo
07
10
Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
05
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Istruzione e diritto allo studio
04
09
Giustizia
02
08
Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
01
DENOMINAZIONE
756.241.318,27
110.531.577,35
268.855,87
5.194.401,32
16.190.098,66
9.335.549,05
108.902.451,98
197.558.431,77
49.609.367,29
5.156.794,30
1.950.000,00
43.352.071,01
155.316.812,65
1.696.417,38
7.852.161,94
2.603.300,00
26.544.944,33
2.584.352,06
0,00
11.593.731,31
Previsioni iniziali
1
182,83%
56,82%
248,78%
0,00%
77,56%
411,17%
122,20%
145,97%
219,06%
163,18%
6673,68%
375,86%
187,90%
2841,26%
481,32%
118,05%
148,32%
224,27%
85,61%
Rapporto tra
Stanz defin. e
prev. Iniz.
4,54%
0,05%
0,00%
0,91%
2,78%
9,63%
20,86%
7,86%
0,61%
9,41%
11,79%
21,11%
3,49%
2,73%
0,22%
2,85%
0,42%
0,04%
0,72%
inc. % sul
tot. stanz.
def.
1.382.602.130,22 100,00%
62.804.660,91
668.855,87
0,00
12.557.628,79
38.384.671,51
133.076.428,23
288.376.184,39
108.672.295,60
8.414.653,39
130.136.826,21
162.943.170,96
291.836.080,82
48.199.707,13
37.793.773,64
3.073.300,00
39.372.420,74
5.796.025,94
570.000,00
9.925.446,09
Stanziamenti definitivi
2
SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI
Esercizio Finanziario 2013
22,89%
0,00%
38,57%
15,15%
29,36%
28,40%
14,45%
73,44%
18,20%
13,64%
17,27%
23,99%
3,81%
9,60%
1,34%
41,61%
21,51%
95,92%
26,69%
Rapporto tra
Impegni e
Stanz.
definitivi
316.492.063,38
0,00
258.000,00
0,00
1.901.973,92
11.268.110,66
37.798.549,05
41.674.667,04
79.812.381,80
1.531.568,75
17.756.759,55
28.144.849,87
70.016.064,23
1.835.550,51
3.627.127,61
41.176,21
16.382.949,61
1.246.672,50
546.721,97
2.648.940,10
Impegni
3
100,00%
0,00%
0,08%
0,00%
0,60%
3,56%
11,94%
13,17%
25,22%
0,48%
5,61%
8,89%
22,12%
0,58%
1,15%
0,01%
5,18%
0,39%
0,17%
0,84%
inc. % sul
tot. imp.
4,15%
0,00%
0,00%
0,00%
1,45%
1,84%
2,73%
13,16%
12,90%
0,16%
5,68%
3,52%
1,70%
0,48%
0,00%
20,50%
0,72%
4,08%
22,67%
Rapporto tra
FPV e
Stanziamenti
defintivi
57.376.155,20
0,00
0,00
0,00
0,00
557.509,58
2.445.420,51
7.879.347,96
14.295.954,59
1.085.551,31
206.116,60
9.250.773,95
10.269.961,52
818.005,65
182.000,00
0,00
8.070.235,50
42.000,00
23.278,03
2.250.000,00
Fondo Pluriennale
Vincolato (FPV)
4
(in euro)
tab. 33
144
09
08
07
06
05
04
02
01
totale missione
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
totale missione
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
totale missione
Turismo
totale missione
Politiche giovanili, sport e tempo
libero
totale missione
Tutela e valorizzazione dei beni
e attività culturali
totale missione
Istruzione e diritto allo studio
totale missione
Giustizia
totale missione
Servizi istituzionali e generali, di
gestione e di controllo
MISSIONI
Altri servizi generali
11
09
06
07
08
05
01
02
03
04
02
01
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e l'ambiente
Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Giovani
01
Sport e tempo libero
02
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
01
02
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Diritto allo studio
07
01
Istruzione tecnica superiore
Servizi ausiliari all'istruzione
05
Istruzione universitaria
06
04
Edilizia scolastica
Altri ordini di istruzione non universitaria
02
03
Istruzione prescolastica
01
Uffici giudiziari
Risorse umane
01
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
10
155.316.812,65
0,00
38.394.177,40
0,00
0,00
31.076.500,00
9.134.952,89
6.216.535,66
12.832.103,45
57.662.543,25
1.696.417,38
1.041.394,28
655.023,10
7.852.161,94
7.852.161,94
2.603.300,00
2.603.300,00
26.544.944,33
7.583.319,77
18.961.624,56
2.584.352,06
800.000,00
0,00
620.000,00
964.352,06
200.000,00
0,00
11.593.731,31
10.253.731,31
187,90%
100,5%
186,8%
383,9%
265,4%
122,0%
186,6%
2841,26%
3691,5%
1489,5%
481,32%
481,3%
118,05%
118,1%
148,32%
222,0%
118,9%
224,27%
391,2%
140,3%
151,9%
165,6%
85,61%
54,1%
291.836.080,82
0,00
38.574.177,40
2.270.396,62
18.121.758,87
58.038.673,85
35.066.019,81
16.495.879,75
15.656.654,56
107.612.519,96
48.199.707,13
38.443.424,03
9.756.283,10
37.793.773,64
37.793.773,64
3.073.300,00
0,00
3.073.300,00
39.372.420,74
16.834.444,48
22.537.976,26
5.796.025,94
3.129.990,00
0,00
870.000,00
1.464.817,94
331.218,00
570.000,00
570.000,00
9.925.446,09
5.545.733,99
2.169.346,32
1.850.000,00
09
142,3%
Statistica e sistemi informativi
08
1.300.000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
05
21,11%
0,00%
2,79%
0,16%
1,31%
4,20%
2,54%
1,19%
1,13%
7,78%
3,49%
2,78%
0,71%
2,73%
2,73%
0,22%
0,00%
0,22%
2,85%
1,22%
1,63%
0,42%
0,00%
0,23%
0,00%
0,06%
0,11%
0,02%
0,00%
0,04%
0,04%
0,72%
0,40%
0,00%
0,00%
0,16%
0,13%
0,00%
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
04
360.365,78
0,03%
900,9%
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
03
40.000,00
0,00%
0,00%
inc. %
sul tot.
stanz.
def.
Segreteria generale
Stanziamenti definitivi
2
Organi istituzionali
Rapporto tra
Stanz defin. e
prev. Iniz.
02
Previsioni iniziali
1
01
PROGRAMMI
SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Esercizio Finanziario 2013
23,99%
15,9%
24,1%
0,6%
52,3%
45,4%
36,8%
1,4%
9,9%
3,81%
3,7%
4,2%
9,60%
9,6%
1,34%
1,3%
41,61%
34,3%
47,1%
21,51%
16,0%
41,3%
24,3%
9,4%
95,92%
95,9%
26,69%
24,2%
18,1%
42,1%
38,1%
Rapporto tra
Impegni e
Stanz.
definitivi
70.016.064,23
0,00
6.139.581,97
547.905,74
110.000,00
30.346.192,11
15.936.293,51
6.072.453,87
211.975,66
10.651.661,37
1.835.550,51
1.422.066,26
413.484,25
3.627.127,61
3.627.127,61
41.176,21
0,00
41.176,21
16.382.949,61
5.770.611,54
10.612.338,07
1.246.672,50
500.000,00
0,00
359.399,22
356.055,28
31.218,00
546.721,97
546.721,97
2.648.940,10
1.340.311,22
392.870,33
778.318,18
137.440,37
Impegni
3
22,12%
0,00%
1,94%
0,17%
0,03%
9,59%
5,04%
1,92%
0,07%
3,37%
0,58%
0,45%
0,13%
1,15%
1,15%
0,01%
0,00%
0,01%
5,18%
1,82%
3,35%
0,39%
0,00%
0,16%
0,00%
0,11%
0,11%
0,01%
0,00%
0,17%
0,17%
0,84%
0,42%
0,00%
0,00%
0,12%
0,25%
0,00%
0,04%
0,00%
0,00%
inc. %
sul tot.
imp.
3,52%
0,00%
0,00%
5,46%
9,54%
5,39%
4,23%
5,03%
0,34%
1,70%
1,62%
2,02%
0,48%
0,48%
0,00%
0,00%
20,50%
29,73%
13,60%
0,72%
0,00%
0,00%
2,87%
0,00%
4,08%
4,08%
22,67%
40,57%
0,00%
0,00%
0,00%
Rapporto tra
FPV e
Stanziamenti
defintivi
4
10.269.961,52
990.000,00
5.534.047,91
1.888.846,43
698.119,11
787.855,30
371.092,77
818.005,65
620.977,03
197.028,62
182.000,00
182.000,00
0,00
8.070.235,50
5.004.619,64
3.065.615,86
42.000,00
42.000,00
23.278,03
23.278,03
2.250.000,00
2.250.000,00
Fondo Pluriennale
Vincolato (FPV)
(in euro)
tab. 34
145
totale missione
01
02
03
01
Fonte: Bilancio preventivo e consuntivo 2013
totale missione
Fondi da ripartire
totale missione
Relazioni internazionali
totale missione
Fondi di riserva
Fondo svalutazione crediti
Altri Fondi
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
756.241.318,27
110.531.577,35
89.153.632,30
21.377.945,05
268.855,87
268.855,87
5.194.401,32
5.194.401,32
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
01
16.190.098,66
totale missione
Fonti energetiche
16.190.098,66
01
3.223.510,00
6.112.039,05
108.902.451,98
13.637.156,68
52.087.255,03
43.178.040,27
197.558.431,77
74.080.263,84
0,00
17.108.481,45
106.369.686,48
49.609.367,29
42.359.367,29
3.250.000,00
4.000.000,00
5.156.794,30
200.000,00
1.876.794,30
0,00
3.080.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.950.000,00
1.250.000,00
700.000,00
43.352.071,01
0,00
7.531.373,27
25.591.618,90
10.229.078,84
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
Caccia e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Formazione professionale
Sostegno all'occupazione
Industria,PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Ulteriori spese in materia sanitaria
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo
Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di calamità naturali
Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
9.335.549,05
02
01
01
02
03
01
02
03
04
05
07
04
02
01
08
07
01
02
03
04
05
06
01
02
01
02
04
05
totale missione
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
totale missione
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
totale missione
Sviluppo economico e
competitività
totale missione
Tutela della salute
totale missione
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
totale missione
Soccorso civile
TOTALE GENERALE
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
Trasporti e diritto alla mobilità
182,83%
56,82%
58,9%
48,0%
248,78%
248,8%
0,00%
0,0%
77,56%
77,6%
411,17%
111,9%
569,0%
122,20%
41,9%
158,4%
103,9%
145,97%
302,7%
111,3%
159,1%
219,06%
169,2%
135,0%
815,1%
163,18%
178,9%
198,4%
122,1%
6673,68%
541,1%
17624,8%
375,86%
1418,2%
145,9%
104,3%
4,54%
0,74%
0,00%
3,80%
0,05%
0,05%
0,00%
0,00%
0,91%
0,91%
2,78%
0,26%
2,52%
9,63%
0,41%
5,97%
3,24%
20,86%
8,53%
0,02%
3,75%
8,57%
7,86%
5,18%
0,32%
2,36%
0,00%
0,00%
0,61%
0,03%
0,27%
0,00%
0,27%
0,01%
0,03%
0,00%
0,00%
9,41%
0,49%
8,92%
11,79%
0,59%
7,73%
2,70%
0,77%
1.382.602.130,22 100,00%
62.804.660,91
52.544.985,40
10.259.675,51
668.855,87
668.855,87
0,00
0,00
12.557.628,79
12.557.628,79
38.384.671,51
3.608.718,06
34.775.953,45
133.076.428,23
5.717.917,20
82.507.701,92
44.850.809,11
288.376.184,39
117.869.807,41
280.000,00
51.794.240,20
118.432.136,78
108.672.295,60
71.682.140,86
4.388.154,74
32.602.000,00
8.414.653,39
357.735,87
3.724.270,63
0,00
3.761.082,04
199.568,71
371.996,14
0,00
130.136.826,21
6.763.243,85
123.373.582,36
162.943.170,96
8.122.392,99
106.807.348,87
37.347.561,61
10.665.867,49
22,89%
0,00%
0,0%
0,0%
38,57%
38,6%
15,15%
15,1%
29,36%
3,8%
32,0%
28,40%
26,4%
31,5%
23,0%
14,45%
13,6%
0,0%
20,0%
12,9%
73,44%
63,8%
33,2%
100,0%
18,20%
9,8%
0,0%
39,8%
0,0%
0,0%
13,64%
34,2%
12,5%
17,27%
42,3%
17,3%
16,6%
0,0%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,08%
0,08%
0,00%
0,00%
0,60%
0,60%
3,56%
0,04%
3,52%
11,94%
0,48%
8,21%
3,26%
13,17%
5,05%
0,00%
3,28%
4,84%
25,22%
14,46%
0,46%
10,30%
0,00%
0,00%
0,48%
0,01%
0,00%
0,00%
0,47%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,61%
0,73%
4,88%
8,89%
1,08%
5,85%
1,96%
0,00%
316.492.063,38 100,00%
0,00
0,00
0,00
258.000,00
258.000,00
0,00
0,00
1.901.973,92
1.901.973,92
11.268.110,66
135.600,00
11.132.510,66
37.798.549,05
1.507.797,39
25.976.909,97
10.313.841,69
41.674.667,04
15.985.511,27
0,00
10.371.779,58
15.317.376,19
79.812.381,80
45.754.659,32
1.455.722,48
32.602.000,00
1.531.568,75
35.003,62
0,00
0,00
1.496.565,13
0,00
0,00
0,00
17.756.759,55
2.312.545,79
15.444.213,76
28.144.849,87
3.432.497,84
18.510.217,91
6.202.134,12
0,00
4,15%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,45%
1,11%
1,49%
1,84%
0,00%
1,14%
3,36%
2,73%
6,50%
0,00%
0,42%
0,00%
13,16%
0,00%
6,74%
42,94%
12,90%
0,00%
0,00%
28,86%
0,00%
0,00%
0,16%
0,22%
0,15%
5,68%
0,00%
8,66%
0,00%
0,00%
57.376.155,10
0,00
0,00
0,00
0,00
557.509,48
40.000,00
517.509,48
2.445.420,51
937.712,00
1.507.708,51
7.879.347,96
220.000,00
7.659.347,96
14.295.954,59
295.954,59
14.000.000,00
1.085.551,31
1.085.551,31
206.116,60
14.916,60
191.200,00
9.250.773,95
9.250.773,95
Dall’esame dei sopradetti dati relativi all’insieme delle Missioni e dei Programmi
emerge nel complesso, in ogni caso, come per le Macro Funzioni Obiettivo del precedente
esercizio, una ridotta capacità d’impegno rispetto agli stanziamenti in conto capitale, con
inevitabili economie di spesa.
Tali economie o provocano, per le corrispondenti risorse, la definitiva perdita della
finalizzazione a loro inizialmente impressa (non transitando sul conto residui dell’esercizio
successivo per mancanza dell’immobilizzazione contabile consentita dall’atto di impegno)
ovvero, per quelle finanziate con entrate a destinazione vincolata, determinano il
trasferimento delle risorse all’esercizio successivo mediante reiscrizione nei corrispondenti
capitoli di bilancio, scontando, però, almeno un ritardo nella realizzazione dei rispettivi
programmi.
D'altronde, come più volte già rilevato in passato da questa Sezione regionale di
controllo, non può essere negato che alcune criticità, sul punto, sussistano.
Dai dati esposti nella successiva tabella n. 35 si rileva, tra l’altro, che, tra i
destinatari della maggiore percentuale di risorse per investimenti, il Dipartimento della
Presidenza (cui è stato destinato il 26,45% degli stanziamenti) ha raggiunto un livello di
impegni pari al 14,32%, quello delle Infrastrutture (cui è stato assegnato il 25,55% degli
stanziamenti) ha fatto registrare impegni per il 15,63%.
146
147
8,20%
1,95%
0,00%
0,00%
77 Agricoltura
81 CICO
82 C.F. Europei
Fonte: dati forniti dalla regione
100,00%
25,55%
76 Infrastrutture
TOTALE
15,91%
7,30%
14,65%
75 Ambiente
74 Formazione
73 AA.PP.
72 Sanità
71 Presidenza
DIPARTIMENTI
25,35%
0,06%
0,00%
2,12%
17,45%
16,92%
9,63%
11,91%
1.382.602.130,22 100,00%
0,00
0,00
26.947.160,55
353.302.702,99
219.915.574,08
100.874.116,79
202.510.699,12
113.418.093,73
316.492.063,38
201.956,00
0,00
6.714.291,24
55.234.186,12
53.544.372,34
30.490.417,57
37.700.575,80
80.244.421,84
100,00%
0,08%
0,00%
3,68%
8,71%
18,16%
15,53%
15,45%
21,58%
167.789.871,22
136.616,00
0,00
6.178.547,61
14.617.911,40
30.467.686,85
26.058.326,25
25.919.721,75
36.214.476,93
STANZIATO (a)
IMPEGNATO (b)
PAGAMENTI DI COMPETENZA (c)
% su tot.
€
% su tot.
€
% su tot.
€
26,45%
365.633.782,96 16,54%
52.361.842,47
16,80%
28.196.584,43
ANDAMENTO GESTIONE RISORSE IN CONTO CAPITALE
ANNO 2013
22,89%
0,00%
0,00%
24,92%
15,63%
24,35%
30,23%
18,62%
70,75%
b/a
%
14,32%
53,02%
67,65%
0,00%
92,02%
26,47%
56,90%
85,46%
68,75%
45,13%
c/b
%
53,85%
importi in euro
tab. 35
Non può, a questo punto, non essere ribadito che una tempestiva ed idonea
rilevazione dei dati sull’andamento degli impegni e dei pagamenti relativi alle risorse
stanziate per spese per investimenti, effettuata a livello di singoli Dipartimenti e nel corso
dell’esercizio finanziario, dovrebbe – prima di tutto – essere efficacemente utilizzata
dall’ente per indirizzare la gestione del bilancio nella direzione del superamento delle
criticità emerse.
Nella relazione tecnica al rendiconto 2013, dopo essere stato osservato che la
capacità per spese di investimento si mostra più bassa di quella per spese correnti e per
rimborso prestiti, si evidenzia che «Questo andamento può essere attribuito principalmente
alla natura stessa delle spese di investimento che risentono delle maggiori lentezze tipiche
del processo di programmazione e delle successive fasi di progettazione e realizzazione
dell’intervento».
Pur tenendo conto di quanto sopra, si rileva, però, che le stesse strutture di controllo
interno della Regione hanno mostrato piena consapevolezza del fatto che, sul punto,
sussistano forti criticità.
In precedenti referti di questa Sezione regionale di controllo è stato, infatti, osservato
che la sussistenza delle problematiche di cui sopra si è detto risultava confermata anche dalle
risultanze dei Rapporti di gestione per gli anni dal 2007 al 2011.
Analoghe considerazioni sono state svolte nel Rapporto di gestione anche per l’anno
2012.
84
84
Il predetto rapporto (nel paragrafo “L’analisi del Bilancio Regionale”) ha evidenziato:
“La composizione del Bilancio Regionale e l’analisi della gestione delle risorse in esso contenute consente di effettuare una
verifica dell’azione dell’Amministrazione in un confronto storico che interessa gli ultimi tre anni.
Guardando agli esercizi passati, si nota che l’impegno forte a stanziare risorse in conto capitale per gli investimenti
deputati a generare lo sviluppo del territorio, è andata calando, scendendo al di sotto del 50% della composizione del
bilancio nel 2012.
Questa situazione si riflette, purtroppo, ancora una volta in linea con quanto riscontrato negli anni precedenti, nella
gestione di questa tipologia di risorse, dove si continua a rilevare una forte difficoltà di utilizzo anche nel corso del 2012,
ciò a significare che non si sono introdotti correttivi tali da contenere questa rilevante criticità, in più occasioni segnalata
e richiamata, e aggravata dalle sempre più stringenti regole del Patto di Stabilità interno, o che tali correttivi non si sono
rivelati efficaci.
Questa situazione appare lampante osservando la ripartizione del Bilancio Regionale per tipologia di stanziamento e
utilizzazione delle risorse: negli ultimi tre anni è piuttosto costante e molto rilevante, in fase di previsione (…), la quota in
conto capitale destinata agli investimenti, superiore o intorno al 50% dell’intero bilancio, ma queste stesse risorse
costituiscono un quinto della somma totale effettivamente utilizzata nell’esercizio finanziario 2012 (…)”.
L’argomento è stato, poi, ripreso nello specifico paragrafo su “La gestione delle risorse – il sostegno agli investimenti” in
cui si legge quanto segue:
“Anche per il 2012 la gestione delle risorse in conto capitale, specchio della reale capacità di investimento
dell’amministrazione, continua a presentare delle criticità.
Nel 2012 è continuata ancor più drasticamente la tendenza alla riduzione dello stanziamento delle risorse in conto capitale
che si era avuto negli ultimi anni. Principale causa di ciò è stato il continuo taglio di trasferimenti da parte dello Stato per
148
Questa Corte dei conti deve, in definitiva, ribadire l’urgente necessità di un
approfondito e diffuso monitoraggio interno, da parte di tutti i competenti Organi regionali,
sulla tempistica e sull’effettivo impiego delle risorse stanziate per spese per investimenti, al
fine di individuare tutti i casi nei quali il ritardo nell’impiego delle risorse non può essere
imputato a cause o soggetti esterni, così da consentire un conseguente adeguato intervento
per migliorare l’efficienza e l’efficacia di utilizzo delle risorse destinate ad investimenti
pubblici.
Con le controdeduzioni è stato evidenziato che «dette osservazioni sono condivise
tanto nel merito, quanto nelle proposte formulate da codesta Corte. Giova aggiungere che, al
fine di contenere i tempi dei processi decisionali, il recente collegato alla legge di stabilità
regionale, all’articolo 42 ha impegnato la Giunta a produrre una deliberazione volta alla
semplificazione dei procedimenti con l’individuazione delle misure necessarie a favorire
l’accesso delle micro, piccole e medie imprese alle agevolazioni».
questa tipologia di risorse.
Il dato relativo alle risorse impegnate rimane costantemente molto basso, nonostante la riduzione dello stanziamento (sono
proprio gli impegni delle risorse in conto capitale ad essere consistentemente diminuite).
Relativamente alla capacità di impegno sugli stanziamenti iniziali per le risorse in conto capitale, rispetto al 2011 si è
assistito ad un ulteriore peggioramento.
Tutto ciò sicuramente dipende in parte dalla scarsa manovrabilità di tali risorse, derivanti per lo più da finanziamenti esterni
(Stato e Unione Europea), e dai limiti imposti dal Patto di Stabilità Interno, ma di sicuro manifesta anche una scarsa
attenzione al superamento degli ostacoli di utilizzo e all’utilizzo stesso di tali risorse».
149
Relativamente alle spese correnti, la seguente tabella n. 36 mostra i valori degli
stanziamenti iniziali e definitivi, degli impegni e del Fondo Pluriennale Vincolato.
Dalla predetta tabella si evince che la maggiore percentuale delle risorse impegnate,
pari al 73,52%, è ascrivibile alla Missione n. 13 (Tutela della salute), seguita dalla Missione
n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo), con il 9,37%, e dalla
Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), con il 5,12%.
La successiva tabella n. 37 evidenzia che, a livello di Programmi, la incidenza
percentuale più elevata di impegni è quella del 72,85%, ascrivibile al Programma 01
(Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)
della Missione 13, seguita (a grande distanza) dal 4,41% del Programma 02 (Trasporto
pubblico locale) della Missione 10, dal 3,48% del Programma 10 (Risorse umane) e dal
3,46% del Programma 11 (Altri servizi generali), entrambi della Missione 01.
150
151
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni internazionali
Fondi da ripartire
Debito pubblico
15
16
17
18
19
20
50
Fonte: Bilancio preventivo e consuntivo 2013
TOTALE GENERALE
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
13
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
14
Trasporti e diritto alla mobilità
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09
Soccorso civile
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
10
Turismo
07
11
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
05
Istruzione e diritto allo studio
04
06
Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Giustizia
01
02
DENOMINAZIONE
1.340.567.532,22
20.856.802,55
11.342.325,92
152.000,00
4.558.034,95
2.650.000,00
27.366.765,50
110.000,00
4.178.000,00
994.575.700,46
19.803.556,51
592.577,60
102.566.964,76
31.522.720,00
1.225.000,00
3.480.000,00
3.016.010,62
3.360.500,00
9.742.785,58
200.000,00
99.267.787,77
Previsioni iniziali
1
118,76%
179,05%
97,75%
351,64%
230,28%
217,22%
160,12%
7014,71%
236,22%
106,20%
261,71%
557,80%
112,09%
155,20%
116,01%
124,84%
138,81%
219,24%
166,71%
100,00%
157,54%
Rapporto
tra Stanz
defin. e
prev. Iniz.
2,35%
0,70%
0,03%
0,66%
0,36%
2,75%
0,48%
0,62%
66,34%
3,26%
0,21%
7,22%
3,07%
0,09%
0,27%
0,26%
0,46%
1,02%
0,01%
9,82%
inc. % sul
tot. stanz.
def.
1.591.992.768,04 100,00%
37.344.476,66
11.086.630,12
534.487,16
10.496.072,56
5.756.289,43
43.818.597,40
7.716.184,62
9.869.162,77
1.056.197.552,63
51.827.032,89
3.305.410,07
114.966.743,21
48.923.230,71
1.421.083,32
4.344.574,10
4.186.535,92
7.367.650,00
16.241.747,73
200.000,00
156.389.306,74
Stanziamenti definitivi
2
SPESE CORRENTI PER MISSIONI
Esercizio Finanziario 2013
88,14%
30,56%
0,00%
44,35%
76,13%
39,63%
91,19%
14,86%
55,43%
97,68%
78,39%
27,51%
62,54%
73,73%
24,65%
66,53%
35,64%
44,33%
86,87%
0,00%
84,05%
Rapporto tra
Impegni e
Stanz.
definitivi
0,81%
0,00%
0,02%
0,57%
0,16%
2,85%
0,08%
0,39%
73,52%
2,90%
0,06%
5,12%
2,57%
0,02%
0,21%
0,11%
0,23%
1,01%
0,00%
9,37%
inc. % sul
tot. imp.
1.403.210.537,90 100,00%
11.414.218,10
0,00
237.041,54
7.990.568,79
2.280.958,58
39.960.180,89
1.146.844,61
5.470.572,11
1.031.661.086,27
40.625.116,38
909.200,46
71.895.014,42
36.070.548,78
350.348,08
2.890.384,45
1.492.278,40
3.266.297,14
14.109.525,80
0,00
131.440.353,10
Impegni
3
0,40%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,24%
0,00%
0,00%
0,13%
0,11%
0,37%
0,00%
0,00%
1,34%
6,03%
1,83%
1,18%
19,00%
7,41%
0,00%
0,86%
Rapporto tra
FPV e
Stanziamenti
defintivi
6.404.972,08
0,00
0,00
0,00
0,00
186.316,00
0,00
0,00
12.339,57
1.193.000,00
191.676,21
0,00
0,00
657.329,49
85.757,00
79.615,55
49.254,00
1.400.000,00
1.203.556,26
0,00
1.346.128,00
Fondo Pluriennale
Vincolato (FPV)
4
(in euro)
tab. 36
152
08
07
06
05
04
02
01
totale missione
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
totale missione
Turismo
totale missione
Politiche giovanili, sport e tempo
libero
totale missione
Tutela e valorizzazione dei beni
e attività culturali
totale missione
Istruzione e diritto allo studio
totale missione
Giustizia
totale missione
Servizi istituzionali e generali, di
gestione e di controllo
MISSIONI
Risorse umane
Altri servizi generali
10
11
Edilizia scolastica
03
02
01
01
Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Sport e tempo libero
Giovani
01
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
02
02
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Servizi ausiliari all'istruzione
Diritto allo studio
06
07
01
Istruzione tecnica superiore
05
Istruzione universitaria
Altri ordini di istruzione non universitaria
02
04
Istruzione prescolastica
01
Uffici giudiziari
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
09
01
Statistica e sistemi informativi
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
08
05
04
03
Organi istituzionali
Segreteria generale
01
02
PROGRAMMI
116,01%
113,11%
1.225.000,00
116,97%
305.000,00
124,84%
124,84%
138,81%
1465,02%
83,86%
219,24%
222,90%
100,00%
166,71%
367,79%
116,71%
171,95%
90,60%
100,00%
100,00%
157,54%
540,17%
101,09%
100,00%
66,14%
223,23%
173,95%
191,98%
293,59%
99,95%
Rapporto tra
Stanz defin. e
prev. Iniz.
920.000,00
3.480.000,00
3.480.000,00
3.016.010,62
120.000,00
2.896.010,62
3.360.500,00
3.260.500,00
100.000,00
9.742.785,58
1.003.073,63
3.449.141,69
4.380.000,00
910.570,26
200.000,00
200.000,00
99.267.787,77
10.089.012,56
52.340.100,00
270.000,00
2.911.003,75
495.000,00
1.734.934,79
7.249.618,84
2.365.117,83
21.813.000,00
Previsioni iniziali
1
2
1.421.083,32
345.000,00
1.076.083,32
4.344.574,10
4.344.574,10
4.186.535,92
1.758.025,30
2.428.510,62
7.367.650,00
7.267.650,00
100.000,00
16.241.747,73
3.689.157,61
4.025.620,49
0,00
7.531.399,37
0,00
170.570,26
825.000,00
200.000,00
200.000,00
156.389.306,74
54.497.543,97
52.909.396,90
270.000,00
1.925.330,98
1.105.000,00
3.017.883,85
13.917.482,51
6.943.668,53
21.803.000,00
Stanziamenti definitivi
SPESE CORRENTI PER MISSIONI E PROGRAMMI
Esercizio Finanziario 2013
0,09%
0,02%
0,07%
0,27%
0,27%
0,26%
0,11%
0,15%
0,46%
0,46%
0,01%
1,02%
0,23%
0,25%
0,00%
0,47%
0,00%
0,01%
0,05%
0,01%
0,01%
9,82%
3,42%
3,32%
0,02%
0,12%
0,07%
0,19%
0,87%
0,44%
1,37%
inc. % sul
tot. stanz.
def.
24,65%
30,22%
22,87%
66,53%
66,53%
35,64%
9,08%
54,88%
44,33%
44,94%
0,00%
86,87%
56,89%
87,91%
100,00%
67,68%
100,00%
0,00%
0,00%
84,05%
89,05%
92,29%
32,25%
75,62%
14,81%
25,83%
52,21%
36,54%
99,95%
Rapporto tra
Impegni e
Stanz.
definitivi
350.348,08
104.243,00
246.105,08
2.890.384,45
2.890.384,45
1.492.278,40
159.579,10
1.332.699,30
3.266.297,14
3.266.297,14
0,00
14.109.525,80
2.098.641,87
3.539.046,53
0,00
7.531.399,37
0,00
115.438,03
825.000,00
0,00
0,00
131.440.353,10
48.527.946,89
48.829.131,41
87.065,51
1.455.987,53
163.619,54
779.445,26
7.266.927,31
2.537.531,84
21.792.697,81
Impegni
3
0,02%
0,01%
0,02%
0,21%
0,21%
0,11%
0,01%
0,09%
0,23%
0,23%
0,00%
1,01%
0,15%
0,25%
0,00%
0,54%
0,00%
0,01%
0,06%
0,00%
0,00%
9,37%
3,46%
3,48%
0,01%
0,10%
0,01%
0,06%
0,52%
0,18%
1,55%
inc. %
sul tot.
imp.
6,03%
24,86%
0,00%
1,83%
1,83%
1,18%
2,80%
0,00%
19,00%
19,26%
0,00%
7,41%
0,47%
29,46%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,86%
0,39%
0,00%
0,00%
2,60%
0,00%
0,00%
7,51%
0,58%
0,00%
Rapporto tra
FPV e
Stanziamenti
defintivi
4
85.757,00
85.757,00
79.615,55
79.615,55
49.254,00
49.254,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.203.556,26
17.500,00
1.186.056,26
0,00
1.346.128,00
210.839,50
50.000,00
1.045.300,00
39.988,50
Fondo Pluriennale
Vincolato (FPV)
(in euro)
tab. 37
153
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
02
01
01
02
03
01
Fonte: Bilancio preventivo e consuntivo 2013
totale missione
Debito pubblico
totale missione
Fondi da ripartire
totale missione
Relazioni internazionali
totale missione
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
Fondi di riserva
Fondo svalutazione crediti
Altri Fondi
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
1.340.567.532,22
20.856.802,55
20.856.802,55
11.342.325,92
8.782.325,92
2.560.000,00
152.000,00
152.000,00
4.558.034,95
2.650.000,00
2.650.000,00
27.366.765,50
190.000,00
27.176.765,50
110.000,00
29.000,00
30.000,00
51.000,00
4.178.000,00
2.160.000,00
18.000,00
2.000.000,00
994.575.700,46
5.609.000,00
6.300.000,00
4.558.034,95
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Fonti energetiche
Caccia e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Formazione professionale
Sostegno all'occupazione
Industria,PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
690.000,00
19.803.556,51
982.666.700,46
118,76%
179,05%
179,05%
97,75%
76,59%
170,31%
351,64%
351,64%
230,28%
230,28%
217,22%
217,22%
160,12%
120,74%
160,39%
7014,71%
13425,48%
808,32%
7020,19%
236,22%
267,43%
744,96%
197,93%
106,20%
260,49%
131,75%
105,15%
261,71%
100,61%
182,43%
496,04%
4068,12%
316,19%
1.515.000,00
270.000,00
100.000,00
16.130.056,51
251,18%
912,06%
557,80%
540,93%
112,09%
100,56%
121,63%
93,35%
1.078.500,00
20.000,00
592.577,60
592.577,60
102.566.964,76
45.999.786,00
56.238.182,00
328.996,76
155,20%
177,50%
174,17%
3.713.000,00
31.522.720,00
2.000.000,00
180,56%
193,65%
201,50%
117,78%
146,94%
157,61%
2.453.500,00
2.273.280,00
117.000,00
7.785.940,00
980.000,00
12.200.000,00
totale missione
01
01
02
01
01
02
03
01
02
03
04
05
07
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Ulteriori spese in materia sanitaria
02
04
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo
Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di calamità naturali
Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
01
08
07
01
02
03
04
05
06
01
02
01
02
04
05
09
06
07
08
05
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e l'ambiente
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
totale missione
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
totale missione
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
totale missione
Sviluppo economico e
competitività
totale missione
Tutela della salute
totale missione
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
totale missione
Soccorso civile
totale missione
Trasporti e diritto alla mobilità
totale missione
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
TOTALE GENERALE
50
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
01
02
03
04
1.591.992.768,04
37.344.476,66
37.344.476,66
11.086.630,12
6.726.630,12
4.360.000,00
0,00
534.487,16
534.487,16
10.496.072,56
10.496.072,56
5.756.289,43
5.756.289,43
43.818.597,40
229.410,00
43.589.187,40
7.716.184,62
3.893.390,02
242.497,00
3.580.297,60
9.869.162,77
5.776.470,13
134.092,70
3.958.599,94
1.056.197.552,63
14.610.653,04
8.300.000,00
1.033.286.899,59
51.827.032,89
694.205,15
29.426.270,41
7.515.000,00
10.983.931,61
316.191,38
2.709.022,51
182.411,83
3.305.410,07
100.000,00
3.205.410,07
114.966.743,21
46.258.000,00
68.401.622,87
307.120,34
48.923.230,71
3.550.000,00
6.466.763,61
4.430.094,24
4.402.207,98
235.751,88
9.170.413,00
1.440.000,00
19.228.000,00
100,00%
2,35%
0,00%
2,35%
0,70%
0,42%
0,27%
0,00%
0,03%
0,03%
0,66%
0,66%
0,36%
0,36%
2,75%
0,01%
2,74%
0,48%
0,24%
0,02%
0,22%
0,62%
0,36%
0,01%
0,25%
0,00%
66,34%
0,00%
0,92%
0,00%
0,52%
64,91%
3,26%
0,04%
1,85%
0,17%
0,01%
0,00%
0,47%
0,69%
0,02%
0,21%
0,01%
0,20%
7,22%
2,91%
4,30%
0,02%
0,00%
3,07%
0,22%
0,28%
0,00%
0,41%
0,28%
0,01%
0,58%
0,09%
1,21%
88,14%
30,56%
30,56%
0,00%
0,00%
0,00%
44,35%
44,35%
76,13%
76,13%
39,63%
39,63%
91,19%
84,86%
91,23%
14,86%
28,91%
0,00%
0,60%
55,43%
45,88%
89,91%
68,21%
97,68%
21,00%
75,90%
98,94%
78,39%
20,51%
78,38%
99,80%
81,37%
39,48%
29,69%
28,76%
27,51%
0,00%
28,36%
62,54%
21,56%
90,52%
1,62%
73,73%
63,15%
15,68%
59,14%
75,85%
43,07%
77,31%
46,15%
98,81%
0,81%
0,00%
0,81%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,02%
0,57%
0,57%
0,16%
0,16%
2,85%
0,01%
2,83%
0,08%
0,08%
0,00%
0,00%
0,39%
0,19%
0,01%
0,19%
0,00%
73,52%
0,00%
0,22%
0,00%
0,45%
72,85%
2,90%
0,01%
1,64%
0,06%
0,00%
0,00%
0,53%
0,64%
0,01%
0,06%
0,00%
0,06%
5,12%
0,71%
4,41%
0,00%
0,00%
2,57%
0,16%
0,19%
0,00%
0,07%
0,24%
0,01%
0,51%
0,05%
1,35%
1.403.210.537,90 100,00%
11.414.218,10
11.414.218,10
0,00
0,00
0,00
0,00
237.041,54
237.041,54
7.990.568,79
7.990.568,79
2.280.958,58
2.280.958,58
39.960.180,89
194.680,00
39.765.500,89
1.146.844,61
1.125.421,18
0,00
21.423,43
5.470.572,11
2.650.008,10
120.564,01
2.700.000,00
1.031.661.086,27
3.068.684,62
6.300.000,00
1.022.292.401,65
40.625.116,38
142.382,39
23.063.181,42
7.500.000,00
8.938.040,59
124.827,04
804.218,44
52.466,50
909.200,46
0,00
909.200,46
71.895.014,42
9.973.123,84
61.916.919,00
4.971,58
36.070.548,78
2.241.799,39
1.013.666,77
2.620.000,00
3.338.917,95
101.535,02
7.090.004,00
664.625,65
19.000.000,00
0,40%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,24%
3,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,13%
0,21%
0,00%
0,00%
0,11%
8,17%
0,00%
0,00%
0,37%
6,27%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,34%
0,00%
5,62%
5,50%
1,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50.250,00
6.404.972,08
0,00
0,00
0,00
0,00
186.316,00
186.316,00
0,00
0,00
12.339,57
12.339,57
1.193.000,00
1.193.000,00
191.676,21
43.526,85
147.939,97
209,39
0,00
0,00
657.329,49
363.579,49
243.500,00
Scendendo nel dettaglio dei pagamenti si evidenzia (tabella n. 38) che, nel 2013, le
spese di funzionamento (85,43 Meuro) fanno registrare un decremento del 5,24% rispetto
all’anno precedente (quando era stato speso un importo di 90,16 Meuro) ed assumono
un’incidenza percentuale sul totale delle spese correnti (6,21%) inferiore rispetto a quella del
2012 (6,68%).
Le spese per interventi (1.279,32 Meuro) risultano, invece, in aumento rispetto al
2012 (1.244,80 Meuro); nel loro ambito si registra un lieve decremento delle spese per
organi collegiali (-0,11% rispetto al 2012) a fronte di un netto incremento di quelle per beni
e servizi (+38,98%). In diminuzione, rispetto al precedente esercizio (-17,61%), appaiono
infine le spese per interessi (11,41 Meuro).
154
155
TOTALE
100,00%
Fonte: dati forniti dalla Regione Basilicata
1,15%
4,03%
Beni e servizi
RIMBORSO QUOTE
INTERESSI
0,19%
Di cui
91,67%
7,17%
2010/inc. %
Organi collegiali
INTERVENTI
(Corrente operativa)
FUNZIONAMENTO
(Corrente di
funzionamento)
SPESA CORRENTE
1.348.952.654,64
15.552.107,91
54.360.442,20
2.602.272,10
1.236.617.544,42
96.783.002,31
2010
100,00%
1,16%
3,65%
0,05%
92,01%
6,83%
2011/inc. %
1.355.854.228,45
15.663.675,66
49.455.697,34
613.954,58
1.247.535.664,47
92.654.888,32
2011
100,00%
1,03%
3,15%
0,05%
92,29%
6,68%
2012/inc. %
1.348.805.355,20
13.854.626,56
42.520.503,84
607.576,08
1.244.795.028,59
90.155.700,05
2012
PROSPETTO RAFFRONTO SPESE CORRENTI
(Pagamenti totali)
(Anni 2010/2013)
100,00%
0,83%
4,29%
0,04%
92,96%
6,21%
2013/inc. %
1.376.166.867,80
11.414.218,10
59.094.733,70
606.879,78
1.279.323.676,88
85.428.972,82
2013
0,51%
0,72%
-9,02%
-76,41%
0,88%
-4,27%
scostamento
2011/2010
-0,52%
-11,55%
-14,02%
-1,04%
-0,22%
-2,70%
scostamento
2012/2011
2,03%
-17,61%
38,98%
-0,11%
2,77%
-5,24%
scostamento
2013/2012
(in euro)
tab. 38
Il seguente prospetto (tabella n. 39) riporta il riepilogo degli impegni di spese per
titoli e macroaggregati, da cui si evidenzia la forte incidenza, sul totale, degli impegni per
trasferimenti correnti (60,69%) e delle uscite per partite di giro (18,23%).
tab. 39
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
101
102
103
104
107
109
202
203
204
205
301
302
303
401
403
404
501
701
702
TOTALE
incidenza %
TITOLO 1 - Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
46.788.420,18
3.681.517,12
34.033.659,52
1.305.434.645,72
11.643.141,13
1.629.154,23
2,18%
0,17%
1,58%
60,69%
0,54%
0,08%
Totale TITOLO 1
1.403.210.537,90
65,24%
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
INVESTIMENTI FISSI LORDI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
23.160.714,50
76.704.841,14
216.332.267,56
294.240,18
0,00%
1,08%
3,57%
10,06%
0,01%
Totale TITOLO 2
316.492.063,38
14,71%
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
CONCESSIONE CREDITI
ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Totale TITOLO 3
0,00
0,00%
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
1.758.418,68
36.986.276,86
414.780,13
0,00%
0,08%
1,72%
0,02%
Totale TITOLO 4
39.159.475,67
1,82%
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
0,00
0,00%
0,00%
Totale TITOLO 5
0,00
0,00%
392.102.312,20
14.913,66
0,00%
18,23%
0,00%
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
USCITE PER PARTITE DI GIRO
USCITE PER CONTO TERZI
Totale TITOLO 7
TOTALE IMPEGNI
Fonte: rendiconto 2013
156
392.117.225,86
18,23%
2.150.979.302,81
100,00%
Con riferimento al personale della Giunta, con nota del 26 maggio 2014 il Dirigente
dell’Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della
Regione Basilicata, dopo aver richiamato le precedenti note dello stesso Ufficio
«relativamente alle misure adottate per il controllo ed il monitoraggio della spesa con i
sistemi informativi ormai a regime», ha riferito quanto segue:
«Nel corso del 2013 si è ritenuto opportuno procedere all'informatizzazione anche della
gestione del trattamento economico del personale delle ex Comunità Montane che, ai sensi
della L.R. n. 17 del 4.8.2011 art. 28, è confluito nel "ruolo speciale ad esaurimento" della
Regione Basilicata. Pur trattandosi di una gestione provvisoria, demandata a quest'ufficio
nelle more della definizione degli accordi di programma delle Amministrazioni capofila
delle Aree Programma e dei formali trasferimenti del personale nelle amministrazioni locali
appartenenti alle rispettive Aree Programma e in altri enti di cui all'art. 1, comma 2 del
D.lgs. 165/2001, si è provveduto ad unificare in un'unica rilevazione lo status giuridico ed
economico del personale appartenente alle sette ex Comunità Montane soppresse dislocate
sul territorio in attesa della definizione degli adempimenti, previsti dalla normativa
regionale, per la definizione dei piani di mobilità per l'assegnazione del personale nelle
dotazioni organiche dei Comuni aderenti alle Aree Programma».
Si osserva, in merito, che con l’art. 23 della L.R. n. 33/2010 la Regione Basilicata ha
attivato, di concerto con l'ANCI e l'UPI di Basilicata, il processo costitutivo di aree
programma a scala locale,85 stabilendo che, a far data dall'1 gennaio 2011, le quattordici
85
I commi da 2 a 6 del predetto art. 23 ha all’uopo stabilito che:
«2. In fase di prima applicazione del presente articolo e sino alla formale costituzione della Conferenza dei sindaci di cui al
successivo comma 3, le aree programma coincidono con i sette ambiti geografici delimitati dalla Delib.G.R. 5 maggio
2009, n. 744 in materia di Piani di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) e con i due Comuni capoluoghi di Matera e
Potenza.
3. Per ciascuna delle aree programma, di cui al primo comma, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale
apposita Conferenza dei sindaci, che ne disciplina il funzionamento sentita la Commissione Consiliare Competente a
seguito di sottoscrizione da parte delle Amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 di apposita
convenzione.
4. Dette conferenze composte da sindaci, o loro delegati regolarmente eletti nei Consigli comunali, e disciplinate da
autonomi regolamenti sono istanze partenariali inter-istituzionali nei processi decisionali - nelle fasi sia ascendente che
discendente - relativi all'elaborazione e definizione nonché all'implementazione e realizzazione delle politiche pubbliche
regionali a proiezione territoriale. In particolare, gli ambiti di operatività delle conferenze dei sindaci riguardano gli aspetti
programmatici ed operativi delle politiche regionali in materia di:
a) assetto e governo del territorio;
b) tutela e valorizzazione ambientale;
c) sviluppo economico;
d) tutela e valorizzazione dei beni culturali e naturali;
e) servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità;
f) servizi scolastici e formativi;
g) trasporti locali.
5. Per attendere ai propri compiti e funzioni, la Conferenza dei Sindaci si avvale - ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000 - di un ufficio comune quale specifica struttura tecnico-amministrativa di supporto cui è assegnato, secondo
modalità definite al successivo comma 8 del presente articolo, personale riveniente dalle soppresse Comunità Montane.
6. Alle attività ed azioni di programmazione delle politiche pubbliche a scala territoriale assegnate alle Conferenze dei
Sindaci prendono parte anche le Amministrazioni Provinciali, con particolare riferimento agli ambiti di intervento ricadenti
nelle materie di propria competenza».
157
Comunità Montane di Basilicata fossero soppresse e gli attuali commissari procedessero alla
loro liquidazione.
Per quanto concerne i rapporti lavorativi in essere, l’ottavo comma del suindicato art.
23 ha stabilito che «Al fine di garantire al personale attualmente in servizio - compresi i
lavoratori LSU, CO.CO.CO. e a tempo determinato in forza alla data di approvazione della
presente legge presso le soppresse Comunità Montane e presso l'UNCEM regionale il
mantenimento dello status economico e giuridico già acquisito, il decreto presidenziale
assicura alle Amministrazioni ed agli Enti assegnatari di personale il trasferimento di risorse
finanziarie adeguate per far fronte ai nuovi costi prevedendo anche forme incentivanti e
premiali per l'impiego di detto personale o nell'ufficio comune della Conferenza dei sindaci
di cui al precedente comma 5 ovvero per la gestione associata di funzioni e servizi. Il decreto
provvede, inoltre, a dettare disposizioni per l'assegnazione delle risorse regionali e statali già
spettanti ai Comuni montani».
Con l’art. 28 della L.R. n. 17/2011 è stato, poi, previsto che la Giunta Regionale
istituisse e disciplinasse, con proprio atto deliberativo, un ruolo speciale ad esaurimento nel
quale, nelle more della costituzione delle Aree Programma ovvero dell'attuazione
dell'esercizio in forma associata delle funzioni (ai sensi dell'art. 20 del D.L. 6 luglio 2011, n.
98 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111), confluissero i
dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane.
È stato, inoltre, previsto che, con la stessa deliberazione:
- fossero definite le modalità di trasferimento dei citati dipendenti alle Aree
Programma di cui alla L.R. n. 33/2010;
- fossero fissate le modalità annuali di rimborso delle risorse economiche necessarie
ad assicurare il trattamento economico del personale a tempo indeterminato, appartenente
alle soppresse Comunità Montane, definendo, altresì, in raccordo con i Commissari
liquidatori, il personale strettamente necessario all'assolvimento delle funzioni e compiti
residuali, sino al definitivo trasferimento alle Aree Programma ovvero alle altre forme
associative degli enti locali;
- fosse individuato, prioritariamente nell'ambito territoriale della costituenda Area
Programma, un Comune al quale affidare le funzioni di amministrazione generale nonché le
modalità necessarie all'assolvimento delle predette funzioni e compiti residuali.86
86
I commi 5 e seguenti del predetto art. 28 hanno stabilito quanto segue:
«5. Il trasferimento delle risorse agli enti locali è garantito alla cessazione del rapporto di pubblico impiego con l'ente
destinatario del suddetto personale e per una durata triennale in favore delle altre amministrazioni pubbliche di cui al
comma 2. In ogni caso il finanziamento cessa in caso di successiva cessione del contratto ovvero di dimissioni volontarie,
158
La stessa nota del 26 maggio 2014 ha, quindi, allegato un prospetto, riprodotto nella
seguente tabella n. 40 che riporta la consistenza del personale in servizio nel 2013 nel
predetto ruolo speciale e la spesa effettivamente sostenuta nello stesso anno per lo stesso
personale, al lordo di ogni detrazione ma al netto del salario accessorio «…in quanto non
completamente erogato in attesa delle verifiche tecnico-contabili richieste ai responsabili del
personale delle Aree Programma ai sensi della D.G.R. n. 997/2013».
tab. 40
ONERI E CONSISTENZA DEL
PERSONALE EX COMUNITA' MONTANE SOPPRESSE
"Ruolo speciale ad esaurimento" L.R. n. 17/2011 art. 28
ANNO 2013
(in euro)
2013
qualifica/categoria
Dirigenti Generali
Dirigenti
UNITA'
9
SPESA
726.200
D6
D5
D4
D3
TOTALE
D2
D1
TOTALE
9
2
16
12
39
9
0
9
387.327
79.586
629.343
358.095
1.454.351
256.050
0
256.050
C5
C4
C3
C2
C1
TOTALE
34
25
8
3
1
71
868.395
646.830
200.576
57.077
22.580
1.795.458
B7
B6
B5
B4
TOTALE
B3
B2
B1
TOTALE
6
135.532
4
11
21
1
8
3
12
87.483
234.621
457.636
20.649
161.943
49.081
231.673
A5
A4
A3
A2
A1
TOTALE
3
0
3
1
59.576
7
136.712
58.571
18.565
pers. Contrattista a t. ind.
TOTALE GENERALE
di cui:
retribuzioni
indennità varie
oneri previdenziali
TOTALE
168
5.058.080
4.274.082
783.998
1.769.124
6.827.204
Fonte: dati forniti dal Dipartimento Presidenza della Giunta (Ufficio Organizzazione,
amministrazione e sviluppo delle risorse umane) della Regione Basilicata
salvo il caso della cessione in favore di altro ente locale che s'impegna ad utilizzare il personale nell'ambito
dell'associazionismo comunale.
6. I contratti dei lavoratori socialmente utili, trasformati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2000 in collaborazioni coordinate e
continuative, ovvero i contratti di collaborazione di cui all'art. 23, comma 8 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33
possono essere trasformati in contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001 con
adeguata valorizzazione nel bando di concorso delle attività prestate.
7. La Regione Basilicata definisce con atto deliberativo della Giunta regionale un contributo pari a 200.000,00 euro annui
finalizzato a garantire i contratti di cui sopra da destinare alle forme associative degli enti locali.
8. In applicazione degli accordi sindacali di cui alla Delib.G.R. 28 luglio 2011, n. 1093 nonché di quanto previsto dalla
L.R. 30 dicembre 2010, n. 33 art. 23, comma 8, i lavoratori socialmente utili, i collaboratori coordinati e continuativi ex
LSU ovvero i co.co.co. e i lavoratori a tempo determinato sono assegnati all'Ufficio unico del comune capofila delle Aree
Programma, titolari delle funzioni di cui alla L.R. n. 42/1998; qualora se ne ravvisi la necessità i lavoratori di cui sopra
potranno essere utilizzati nei comuni facenti parte delle suddette Aree Programma».
159
I seguenti prospetti, elaborati sulla base dei dati trasmessi nella predetta nota,
riportano la dotazione organica e la consistenza effettiva del personale della giunta nel
triennio 2011-2013 (tabella n. 41), l’andamento della spesa del personale effettivamente
sostenuta nello stesso periodo suddivisa per categorie di inquadramento (tabella n. 42)87 e
gli scostamenti percentuali, tra le annualità ivi indicate, sia della consistenza numerica del
personale sia della relativa spesa (tabella n. 43).
Dai dati così rappresentati si evince, in generale, un decremento del 2,03% della
spesa di personale 2013 (48,51 Meuro) rispetto a quella dell’anno precedente (49,52 Meuro).
Per l’esercizio 2013 si nota per tutte le categorie un generale decremento sia della
consistenza numerica sia della relativa spesa, in particolare per la categoria A (-16,67% delle
unità addette e -14,35% della spesa). Si osserva che il numero complessivo di personale
appartenente alla categoria D (435) rappresenta più della metà della consistenza generale del
personale (858 unità).
Si evidenzia, inoltre, un leggerissimo decremento (-0,60%), rispetto all’esercizio
2012, della spesa sostenuta nel 2013 per i Dirigenti generali (pari a 981.878 euro).
Sebbene, poi, il numero dei Dirigenti appaia in diminuzione (49 unità nel 2013 a
fronte delle 54 unità nel 2012), la relativa spesa appare in aumento (+3,62%), passando da
5.165.022 euro del 2012 a 5.352.212 euro nel 2013.
Con riferimento a quanto sopra esposto, nelle controdeduzioni è stato evidenziato che
«…l’apparente discrasia è dovuta ai seguenti fattori:
a) il numero di 49 dirigenti è riferito alla data di rilevazione del 31.12.2013, mentre nel
corso dell’anno 2013 il numero dei dirigenti che ha prestato servizio e quindi percepito
emolumenti è stato maggiore e si è progressivamente ridotto per effetto dei
pensionamenti.
b) nel corso del 2013 sono stati liquidati compensi arretrati relativi ad incentivi per
avvocatura, spettanti a taluni dirigenti, per l’ammontare complessivo di €
316.015,00».88
Con le osservazioni fornite con nota del 9 luglio 2014 la Regione ha, inoltre,
evidenziato che «…la maggiore presenza di dipendenti di categoria D è funzionale alle
attività della Regione, alla quale sono demandate, in primo luogo, funzioni di legislazione, di
87
La tabella, rispetto alla precedente, aggrega in maniera diversa il personale tra le varie categorie e livelli di
inquadramento.
88
Nelle controdeduzioni si è, inoltre, evidenziato che «il prospetto dimostrativo del rispetto del vincolo di cui all’art. 1
c.557 della L.296/2006 sul contenimento dell’intera spesa del personale è quello di cui all’allegato D».
160
programmazione, di indirizzo e di coordinamento delle attività gestionali degli enti locali e
strumentali del territorio».
tab. 41
DOTAZIONE ORGANICA e CONSISTENZA EFFETTIVA - TRIENNIO 2011-2013
personale della giunta regionale
DIRIGENTI GENERALI
DIRIGENTI
CAT. D3
CAT. D1
CAT. C
CAT. B3
CAT. B1
CAT. A
Caporedattore
Redattori
TOTALE
D.O. VIGENTE
D.O. IN
consistenza consistenza
consistenza scostamento
scostamento
FINO AL AL
VIGORE
effettiva
effettiva
effettiva
percentuale
percentuale
31/12/2011
DAL 30/12/2011
anno 2011
anno 2012
al 31.12.2013
2011-2013
7
7
0,00%
6
7
7
16,67%
90
87
-3,33%
57
54
49
-14,04%
179
170
-5,03%
133
131
130
-2,26%
367
367
0,00%
313
308
305
-2,56%
390
370
-5,13%
258
253
246
-4,65%
37
32
-13,51%
16
17
16
0,00%
135
130
-3,70%
91
89
89
-2,20%
25
15
-40,00%
13
12
10
-23,08%
1
1
0,00%
1
1
1
0,00%
7
7
0,00%
5
4
5
0,00%
1238
1186
-4,20%
893
876
858
-3,92%
Fonte: dati forniti dal Dipartimento Presidenza della Giunta (Ufficio Organizzazione, amministrazione e sviluppo delle risorse umane) della Regione
Basilicata
161
tab. 42
ONERI E CONSISTENZA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
Serie storica anni 2011/2013
(in euro)
qualifica/categoria
Dirigenti Generali
Dirigenti
UNITA'
6
58
2011
SPESA
2012
UNITA'
925.995
5.654.607
7
54
2013
SPESA
987.783
5.165.022
UNITA'
7
49
SPESA
981.878
5.352.212
D6
D5
D4
D3
D2
D1
TOTALE
254
64
10
17
28
73
446
11.650.660
2.032.703
972.955
640.745
471.483
3.178.690
18.947.236
242
70
10
17
29
71
439
11.164.189
2.843.716
380.945
630.206
949.370
2.520.958
18.489.384
245
63
11
17
28
71
435
11.745.528
2.385.422
359.970
607.695
901.527
2.374.081
18.374.223
C5
C4
C3
C2
C1
TOTALE
171
2
18
15
52
258
5.176.308
589.755
402.287
251.593
1.895.741
8.315.684
167
2
18
14
52
253
5.420.378
59.822
539.549
366.547
1.506.655
7.892.951
162
2
18
13
51
246
5.074.742
59.012
516.733
321.640
1.480.468
7.452.595
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
TOTALE
25
12
34
638.298
448.782
1.052.159
5
12
19
107
112.043
91.695
620.727
2.963.704
25
11
34
1
4
11
20
106
780.480
361.934
939.388
27.307
111.925
277.751
499.261
2.998.046
25
10
34
1
4
11
20
105
742.095
345.782
892.140
25.512
104.004
270.365
483.548
2.863.446
A5
A4
A3
A2
A1
TOTALE
pers. Contrattista a t. ind.
TOTALE GENERALE
di cui:
retribuzioni
indennità varie
oneri previdenziali
TOTALE
5
147.445
4
127.515
3
105.572
6
2
13
17.555
169.584
334.584
6
2
12
144.322
39.401
311.238
6
1
10
137.864
23.129
266.565
5
893
265.245
37.407.055
5
876
25.451.752
11.955.303
13.659.327
51.066.382
384.363
36.228.787
24.810.510
11.418.277
13.293.516
49.522.303
6
858
350.942
35.641.861
24.136.861
11.505.000
12.872.728
48.514.589
Fonte: dati forniti dal Dipartimento Presidenza della Giunta (Ufficio Organizzazione, amministrazione e sviluppo delle risorse umane)
della Regione Basilicata
162
tab. 43
ONERI E CONSISTENZA DEL PERSONALEDELLA GIUNTA REGIONALE
Serie storica anni 2011/2013 (scostamenti %)
scostamento % unità
qualifica/categoria
2012/2011
2013/2012
scostamento % spesa
2012/2011
2013/2012
Dirigenti Generali
Dirigenti
16,67%
-6,90%
0,00%
-9,26%
6,67%
-8,66%
-0,60%
3,62%
D6
D5
D4
D3
D2
D1
TOTALE
-4,72%
9,38%
0,00%
0,00%
3,57%
-2,74%
-1,57%
1,24%
-10,00%
10,00%
0,00%
-3,45%
0,00%
-0,91%
-4,18%
39,90%
-60,85%
-1,64%
101,36%
-20,69%
-2,42%
5,21%
-16,12%
-5,51%
-3,57%
-5,04%
-5,83%
-0,62%
C5
C4
C3
C2
C1
TOTALE
-2,34%
0,00%
0,00%
-6,67%
0,00%
-1,94%
-2,99%
0,00%
0,00%
-7,14%
-1,92%
-2,77%
4,72%
-89,86%
34,12%
45,69%
-20,52%
-5,08%
-6,38%
-1,35%
-4,23%
-12,25%
-1,74%
-5,58%
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
TOTALE
0,00%
-8,33%
0,00%
22,28%
-19,35%
-10,72%
-20,00%
-8,33%
5,26%
-0,93%
0,00%
-9,09%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,94%
-0,11%
202,91%
-19,57%
1,16%
-4,92%
-4,46%
-5,03%
-6,57%
-7,08%
-2,66%
-3,15%
-4,49%
A5
A4
A3
A2
A1
TOTALE
-20,00%
-25,00%
-13,52%
-17,21%
0,00%
0,00%
-7,69%
0,00%
-50,00%
-16,67%
722,11%
-76,77%
-6,98%
-4,47%
-41,30%
-14,35%
pers. Contrattista a t. ind.
0,00%
20,00%
44,91%
-8,70%
TOTALE GENERALE
di cui:
retribuzioni
indennità varie
oneri previdenziali
TOTALE
-1,90%
-2,05%
-3,15%
-1,62%
-2,52%
-4,49%
-2,68%
-3,02%
-2,72%
0,76%
-3,17%
-2,03%
Fonte: dati forniti dal Dipartimento Presidenza della Giunta (Ufficio Organizzazione, amministrazione e
sviluppo delle risorse umane) della Regione Basilicata
163
I dati relativi al personale del Consiglio regionale sono stati trasmessi con nota prot.
n. 6475/C dell’11 giugno 2014 del Presidente dello stesso Consiglio. 89
I seguenti prospetti riportano:
- la dotazione organica e la consistenza effettiva del personale del Consiglio nel
triennio 2011-2013 (tabella n. 44). Nelle osservazioni allegate alla predetta nota è stato
precisato che è ricompreso «… anche il personale comandato o distaccato presso il
Consiglio regionale, suddiviso tra unità lavorative impiegate presso gli Uffici del Consiglio e
unità presso le Segreterie particolari e i Gruppi consiliari, ai sensi degli artt. 2 e 10 della L.R.
8/1998 e ss.mm.ii.» e che «Queste ultime unità lavorative, non rientrano nella dotazione
organica del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 8/1998 e ss.mm.ii.»;
- l’andamento della spesa del personale effettivamente sostenuta nello stesso periodo
suddivisa per categorie di inquadramento (tabella n. 45)90;
- gli scostamenti percentuali, tra le annualità ivi indicate, sia della consistenza
numerica del personale sia della relativa spesa (tabella n. 46).
La spesa del personale del Consiglio regionale per l’esercizio 2013 (6,29 Meuro)
diminuisce del 4,60% rispetto a quella dell’anno precedente (6,60 Meuro).
I decrementi maggiori, in percentuale, si registrano per i Dirigenti (-40,43%) e per il
personale della categoria B (-2,64%), ed in entrambi non risultano diminuite le unità
lavorative, mentre aumenta (+4,72%) la spesa per il Dirigente generale. Si rileva, peraltro,
nel 2013 l’elevata incidenza rispetto al totale (28,96%) della spesa relativa al personale non
di ruolo (in cui sono comprese le spese per il portavoce del Presidente del Consiglio
Regionale, il personale comandato da altri enti presso i gruppi consiliari e le segreterie
particolari del Consiglio Regionale, il personale comandato presso le strutture del consiglio),
pari a 1,44 Meuro.
89
Nella osservazioni allegate alla predetta nota è stato precisato che le tabelle ivi allegate «sono state elaborate sulla base
dei dati risultanti dal Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013 e dal Conto annuale 2013 trasmesso alla RGS».
90
La tabella, rispetto alla precedente, aggrega in maniera diversa il personale tra le varie categorie e livelli di
inquadramento e, come nella stessa indicato, contiene nella prima parte gli importi al netto degli oneri contributivi e
dell’IRAP e nella seconda gli importi al netto dell’IRAP.
164
tab. 44
CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
DOTAZIONE ORGANICA E CONSISTENZA EFFETTIVA DEL PERSONALE (ANNI 2011-2012-2013)
DOTAZIONE
ORGANICA Delibera n.
CATEGORIE
352/2010
IN SERVIZIO AL
31/12
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Dirigente
generale
1
1
1
1
1
1
Coordinatore
1
1
1
1
DIRIG.
7
7
7
3
2
2
D3 ex 8°
18
18
18
17
17
17
D1 ex 7°
32
32
32
28
26
26
PERS. IN
ASPETTATIVA
2011
2012
PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI O DISTACCATO DA GIUNTA
REGIONALE
2013
A
B
2011
C
TOTALE
1
1
1
1
2
B
2012
C
TOTALE
A
B
2013
C
TOTALE
0
0
0
0
0
0
1
8
A
2
2
6
14
18
18
19
7
6
6
6
B1 ex 4°
13
13
13
11
11
11
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
2
2
2
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
106
106
106
89
85
86
1
10
2
1
2
4
0
1
1
1
4 20 18
42
4 16 12
A= comando ordinario presso Uffici;
B= comando c/o Segreterie particolari;
C= comando c/o Gruppi consiliari
Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale della Basilicata
165
1
4
4
22
TOTALI
8
4
1
4
7
Caposervizio
4
4
1
0
22
Redattori < 30
mesi
3
2
14
1
7
Vice
caporedattore
Redattori + 30
mesi
4
4
1
22
A ex 3°
13
10
1
C ex 6°
Caporedattore
4
2
1
1
B3 ex 5°
1
7
2
1
2
0
32
5
0
2
0
2
0
10
12
tab. 45
ONERI E CONSISTENZA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Serie storica anni 2011/2013
(in euro)
qualifica/categoria
UNITA'
2011
PAGAMENTI
2012
UNITA'
2013
PAGAMENTI
UNITA'
PAGAMENTI
Dirigenti Generali
Dirigenti
1
4
138.974,00
450.034,00
1
2
147.513,00
378.820,00
1
2
D6
D5
D4
D3
D2
D1
TOTALE
31
1
1.531.518,00
29
1
1.421.862,00
29
1
5
1
8
46
146.262,00
41.483,00
259.873,00
1.979.136,00
5
1
8
44
167.401,00
40.483,00
264.997,00
1.894.743,00
5
1
8
44
1.381.131,00
0,00
0,00
161.683,00
40.920,00
262.507,00
1.846.241,00
11
343.037,00
11
336.866,00
11
333.475,00
7
18
186.488,00
529.525,00
7
18
194.519,00
531.385,00
8
19
218.751,00
552.226,00
11
1
344.126,00
27.930,00
11
1
342.598,00
28.044,00
11
1
333.607,00
26.852,00
C5
C4
C3
C2
C1
TOTALE
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
TOTALE
A5
A4
A3
A2
A1
TOTALE
Giornalisti
Non di ruolo (*)
TOTALE GENERALE
di cui:
retribuzioni
indennità varie
oneri previdenziali
TOTALE (**)
2
57.481,00
2
59.703,00
2
154.482,00
225.645,00
58.288,00
3
17
75.852,00
505.389,00
3
17
74.859,00
505.204,00
3
17
73.127,00
491.874,00
0
4
43
0,00
249.123,00
1.505.937,00
0
4
33
0,00
250.223,00
1.496.310,00
0
4
22
0,00
264.630,00
1.441.226,00
133
5.358.118,01
119
5.204.198,00
109
4.976.324,00
4.105.769,00
1.252.349,00
1.415.781,00
6.773.899,00
3.992.009,00
1.212.189,00
1.392.190,00
6.596.388,00
3.875.868,00
1.100.456,00
1.316.382,00
6.292.706,00
(*) nella voce "non di ruolo" e' riportata la spesa per il portavoce del presidente del Consiglio Regionale (L.R . 7/2001), il personale comandato da
altri enti presso i gruppi consiliari e le segreterie particolari del Consiglio Regionale (L .R. 8/1998), il personale comandato presso le strutture del
C.R.
Il valore riportato di 22 unità nel 2013 e' espresso quale media aritmetica del personale non di ruolo in servizio nell'anno 2013 presso il Consiglio
regionale, considerate le cessazioni avvenute nel corso dell'anno in conseguenza dell'interruzione della legislatura
(**) importo al netto dell'IRAP
Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale della Basilicata
166
tab. 46
ONERI E CONSISTENZA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Serie storica anni 2011/2013 (scostamenti %)
scostamento % unità
qualifica/categoria
scostamento % spesa
2012/2011 2013/2012 2012/2011
2013/2012
Dirigenti Generali
Dirigenti
0,00%
-50,00%
0,00%
0,00%
6,14%
-15,82%
4,72%
-40,43%
D6
D5
D4
D3
D2
D1
TOTALE
-6,45%
0,00%
0,00%
0,00%
-7,16%
-2,86%
0,00%
-4,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,97%
-4,26%
1,08%
-0,94%
-2,56%
0,00%
0,00%
-1,80%
-1,01%
0,00%
0,00%
14,29%
5,56%
4,31%
0,35%
12,46%
3,92%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,44%
0,41%
-2,62%
-4,25%
0,00%
0,00%
3,87%
-2,37%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,31%
-0,04%
-2,31%
-2,64%
0,00%
-23,26%
0,00%
-33,33%
0,44%
-0,64%
5,76%
-3,68%
-10,53%
-8,40%
-2,87%
-4,38%
-2,77%
-3,21%
-1,67%
-2,62%
-2,91%
-9,22%
-5,45%
-4,60%
C5
C4
C3
C2
C1
TOTALE
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
TOTALE
A5
A4
A3
A2
A1
TOTALE
Giornalisti
Non di ruolo
TOTALE GENERALE
di cui:
retribuzioni
indennità varie
oneri previdenziali
TOTALE
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Consiglio regionale della Basilicata
167
Sono di seguito riportati i prospetti, contenuti in allegato alle note sopra citate,
relativi:
- per il personale della Giunta, ai capitoli di bilancio e ai relativi impegni 2013 in
raffronto con quelli 2012 (tabella n. 47);
- per il personale del Consiglio, alle competenze fisse ed accessorie del personale non
dirigente, del dirigente generale, dei dirigenti, dei giornalisti di ruolo del Consiglio regionale
(tabella n. 48) ed agli impegni definitivi ed ai pagamenti totali relativi alle diverse voci di
personale (tabella n. 49) per il triennio 2011-2013.
Nelle osservazioni allegate alla citata nota del Presidente del Consiglio regionale, con
riferimento ai dati di cui al prospetto ora riportato nella sopraindicata tabella n. 48, è stato
evidenziato quanto segue:
«Per quanto riguarda le competenze accessorie, si evince che gli impegni assunti nell’anno
2013 risultano in aumento rispetto all’anno precedente. Tale aumento è conseguente
all’applicazione del principio contabile della competenza finanziaria c.d. “rafforzata”,
derivante dall’armonizzazione dei sistemi contabili prevista dal D.Lgs. 118/2011 e adottata
dal Consiglio regionale in via sperimentale a partire dall’anno 2013. Per quanto previsto dal
suddetto principio contabile le spese relative al trattamento accessorio premiante liquidato
nell’esercizio successivo a quello cui la produttività si riferisce, sono stanziate ed impegnate
nell’esercizio in cui sono liquidate.
Per quanto concerne gli incrementi contrattuali si fa presente che, nell’anno 2013 è stata
erogata l’indennità di vacanza contrattuale già in godimento al personale dipendente del
Consiglio regionale nell’anno. L’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale è stata
effettuata nell’ambito degli impegni assunti sul Bilancio annuale di previsione del Consiglio
regionale per l’anno 2013».
È stato, poi, precisato, relativamente al prospetto ora riportato nella suindicata
tabella n. 49, che nello stesso «…. sono inclusi anche i compensi al direttore dell’Ufficio
Stampa, ai giornalisti ed al portavoce del Presidente del Consiglio regionale, figure previste
dalla L.R. 7/2001 di applicazione della L. 150/2000».
168
tab. 47
PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
impegni anni 2012 e 2013
(in euro)
Capitoli
8000
Impegni 2012
Impegni 2013
scostamento
percentuale
STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
RETRIBUZIONI, INDENNITA' ACCESSORIE, ONERI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI AI DIRIGENTI GENERALI
RETRIBUZIONI E INDENNITA' ACCESSORIE AI DIRIGENTI REGIONALI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI E ONERI TRIBUTARI A CARICO
DELLA REGIONE
SPESE PER IL SERVIZIO DEI BUONI PASTO PER IL PERSONALE
STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER I
GIORNALISTI L.R. 7/2001
€ 18.604.191,88
€ 18.051.424,65
-2,97%
€ 1.400.000,00
€ 1.057.191,52
-24,49%
€ 5.000.000,00
€ 4.939.237,12
-1,22%
€ 8.986.100,00
€ 9.439.942,76
5,05%
€ 699.109,27
€ 650.000,00
-7,02%
€ 750.000,00
€ 376.733,15
-49,77%
8060
SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO LA REGIONE
€ 880.244,82
€ 1.243.376,24
41,25%
8070
8080
8090
8110
SPESE PER LA RETRIBUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO
SPESE PER INDENNITA' E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'
ONERI PER IRAP RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA GIUNTA
SPESE PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DEI DIRIGENTI REGIONALI
SPESE PER LA VIGILANZA SANITARIA CURATE DAL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/2009
SPESE PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE COMANDATO
DA ALTRI ENTI PRESSO LA REGIONE
SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA ART. 3, COMMA
6, L.R.N. 48/2000
COMPENSI AL PERSONALE ACCERTATORE DERIVANTI DALLA RIPARTIZIONE
DEI PROVENTI DELLE PENE PECUNARIE DOVUTE PER VIOLAZIONI
TRIBUTARIE SPETTANTI AI SENSI DELLA L. N. 168/1951 - L.R. N. 1/1971 E
L.R. N. 8/1981
CONGUAGLIO DI FINE SERVIZIO DIPENDENTI CATEGORIE VARIE
CONGUAGLIO DI FINE SERVIZIO DIRIGENTI
ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER PERSONALE
CON CONTRATTO GIORNALISTICO EX LEGGE 29/05/1982 N. 297
SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE E LORO
FAMILIARI
EROGAZIONE DI QUOTE INTEGRATIVE DI PENSIONE L.R. 29/83
8010
8020
8030
8040
8050
8120
8130
3030
8170
8240
8250
8260
8280
8300
8310
8320
8330
7030
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA
SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO E COMPENSI
AL COLLEGIO MEDICO ART. 3O L.R. 22.2.80 N. 11 E ART. 5 L.R. 7/96
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI ART. 27 L.R. 21/88
SPESE PER INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO PER I DIRIGENTI E PER
IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ART. 39 CCNL 6/8/95 COME
SOSTITUITO DALL'ART.7 DEL CCNL 16/07/1996 E ART.31 CCNL DIRIGENTI
DEL 10/04/1996
SPESE PER CONTRATTI DI LAVORO ATIPICI E DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
TOTALE
€ 427.673,06
€ 217.349,25
-49,18%
€ 9.305.795,50
€ 8.569.238,22
-7,92%
€ 3.000.000,00
€ 2.964.479,58
-1,18%
€ 0,00
€ 0,00
€ 18.116,82
€ 3.798,68
-79,03%
€ 300.000,00
€ 250.000,00
-16,67%
€ 48.250,10
€ 28.340,58
-41,26%
€ 0,00
€ 28.000,00
€ 133.253,12
€ 52.150,95
€ 883,00
€ 1.051,00
19,03%
€ 3.098,74
€ 1.965,37
-36,58%
€ 9.617,80
€ 3.802,76
-60,46%
€ 12.370,61
€ 35.894,04
190,16%
€ 6.425,61
€ 0,00
-100,00%
€ 0,00
€ 22.148,84
€ 16.541,00
€ 8.321,04
-49,69%
€ 49.468.418,21
€ 48.077.698,87
-2,81%
Fonte: dati forniti dal Dipartimento Presidenza della Giunta (Ufficio Organizzazione, amministrazione e sviluppo delle risorse umane) della Regione Basilicata
169
tab. 48
COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE
personale del Consiglio Regionale
(in euro)
Programma 10 Risorse Umane del C.R.
Stipendi personale
Tratt. economico fondamentale dirigenti
Spesa direttore generale
Compensi L.R. 7/2001 giornalisti
COMPETENZE FISSE Sub-Totale
Salario accessorio personale
Spesa per buoni pasto
fondo straordinario
retribuzione posizione e risultato dirigenti
COMPETENZE ACCESSORIE Sub-Totale
TOTALE
2011
Impegni definitivi
2.140.214,00
180.000,00
148.703,00
455.000,00
2.923.917,00
684.000,00
115.000,00
45.350,00
308.000,00
1.152.350,00
4.076.267,00
2012
Impegni definitivi
1.807.260,80
143.462,06
128.761,66
374.888,95
2.454.373,47
800.190,92
95.283,55
25.762,06
147.350,63
1.068.587,16
3.522.960,63
2013
Impegni definitivi
1.818.080,83
132.491,12
125.099,91
325.297,96
2.400.969,82
923.118,27
60.760,14
19.045,10
213.140,50
1.216.064,01
3.617.033,83
Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale della Basilicata
tab. 49
COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE
personale del Consiglio Regionale
(in euro)
Spese per Risorse Umane del C.R.
STIPENDI
SALARIO ACCESSORIO
TRASFERTE, DIARIE, MISSIONI
FONDO FORMAZIONE PROF.
DIVISE AL PERSONALE
COMPENSI PER TICKET
SPESE PER VISITE MEDICHE
SPESE PERSONALE COMANDATO
STIPENDI DIRETTORE GENERALE
IRAP
STRAORDINARIO
STIPENDI DIRIGENTI
FONDO DIRIGENTI
EQUO INDENNIZZO/FINE RAPPORTO
CONTRIBUTI
COMPENSI L.R. 7
PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI
ACCANTONAMENTO TFR
TOTALE
2011
Impegni
Pagamenti totali
definitivi
2.140.214,01
2.149.739,99
684.000,00
775.199,64
37.174,90
41.276,33
4.885,25
14.885,25
11.005,00
6.410,00
115.000,00
110.973,84
680,90
328,44
1.975.846,83
1.736.316,19
148.703,51
149.822,76
380.000,00
371.260,18
45.350,00
34.904,53
180.000,00
196.132,05
308.000,00
312.947,06
16.004,36
6.485,84
1.110.000,00
1.069.253,35
455.000,00
450.444,46
63.635,06
63.635,06
6.072,56
6.072,56
7.681.572,38
7.496.087,53
Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale della Basilicata
170
2012
Impegni
Pagamenti totali
definitivi
1.807.260,80
1.807.260,80
800.190,92
1.005.334,59
14.423,19
12.382,99
15.430,25
14.660,25
80,00
4.590,00
95.283,55
131.150,24
138,65
293,15
1.385.144,16
1.857.050,42
128.761,66
148.273,16
297.419,38
320.629,41
25.762,06
27.167,84
143.462,06
153.756,23
147.350,63
235.018,16
95.257,21
111.261,57
936.426,20
1.005.748,04
374.888,95
390.388,14
114.987,76
114.987,76
452,08
452,08
6.382.719,51
7.340.404,83
2013
Impegni
Pagamenti totali
definitivi
1.827.336,18
1.827.336,18
923.118,27
1.022.451,03
11.848,07
13.888,27
11.672,50
12.442,50
7.871,05
7.871,05
60.760,14
38.719,20
195,27
195,27
1.338.870,63
1.808.984,93
150.119,91
154.481,91
292.691,92
301.142,66
19.045,10
23.080,52
132.491,12
128.202,03
213.140,50
211.304,77
1.275,00
1.275,00
940.198,08
963.131,33
325.297,96
322.085,85
299,23
6.256.230,93
299,23
6.836.891,73
Si consideri, ora, con riferimento all’applicazione, da parte della Regione, di quanto
disposto dall’art. 9 del D.L. n. 78/201091, che la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome ha approvato in data 10 febbraio 2011, e successivamente modificato il 13 ottobre
2011, uno specifico documento92 che si è posto, dichiaratamente, “… l’obiettivo di definire
univoche direttive interpretative sugli aspetti applicativi delle disposizioni dettate dal
legislatore statale in materia di contenimento generale delle spese di personale onde favorire
un’omogeneità di attuazione da parte delle amministrazioni regionali, anche per quanto
riguarda il S.S.N., fermi restando gli ulteriori indirizzi applicativi che saranno eventualmente
diramati sull’argomento …”.
Specifici indirizzi applicativi delle disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2010
sono stati forniti con circolare n. 12 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 15 aprile 2011.
Nella sopra citata nota del 26 maggio 2014 il Dirigente dell’Ufficio Organizzazione,
Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Regione Basilicata ha, sul punto,
riferito: «Per quanto attiene al rispetto dell'art. 9 del D.L. 78 del 31.5.2010 convertito dalla
L.122 del 30.7.2010 si comunica che il blocco del trattamento economico complessivo dei
dipendenti è stato assicurato con apposita procedura informatica, mentre il rispetto del tetto
dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale del comparto è stato assicurato in fase di definizione del fondo destinato alla
contrattazione decentrata con le modalità e le indicazione fornite dalla circolare n. 12 del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.4.2011 come si evince dalla relazione
tecnico-finanziaria allegata al CCDI del comparto anno 2013 redatta secondo lo schema di
91
L’art. 9 del D.L. n. 78/2010 prevede, tra l’altro, che nel periodo dal 2011 al 2013 il trattamento economico complessivo
dei singoli dipendenti, compresi quelli di qualifica dirigenziale, ivi incluso il trattamento accessorio, non può superare il
trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, con le precisazioni ivi indicate (comma 1). Nello stesso periodo,
inoltre, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (comma 2bis).
Le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall’art. 1
del D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013.
92
Il documento reca il seguente oggetto “INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N.
78, IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER I DIPENDENTI
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 LUGLIO
2010, N. 122”.
171
cui alla Circolare n.25 del 19.7.2012 …. Per quanto riguarda l'Area della Dirigenza è ancora
in fase di definizione il fondo per il salario accessorio 2013».
Alla sopra citata nota dell’11 giugno 2014 del Presidente del Consiglio regionale è
allegato un prospetto (riprodotto nella tabella n. 50) che rappresenta «… l'andamento delle
risorse (stabili + variabili) destinate, nel triennio 2011-2013, al finanziamento del fondo
salario accessorio per il personale dirigente e non dirigente, al netto delle economie
rivenienti dagli anni precedenti», rispetto al quale è stato precisato quanto segue:
«Con riferimento al fondo salario accessorio del personale non dirigente, si precisa che,
nell’esercizio finanziario 2013, l’ammontare complessivo delle risorse risulta inferiore a
quelle destinate per le medesime finalità nell’anno 2010, rispettando così il vincolo previsto
dall’art.9 comma 2 bis del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 122/2010; si rileva, inoltre, che non si è provveduto a ridurre il sopra citato fondo in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come previsto dallo stesso art.
9 comma 2 bis del D.L. n. 78, in quanto, in applicazione della circolare MEF n. 12 del
15/04/2011 (che consente la riduzione sulla base del confronto tra il valore medio del
personale presente nell’anno di riferimento e il valore medio delle unità lavorative presenti
nell’anno 2010, c.d. criterio della semisomma), la consistenza media del personale in
servizio nell’anno 2013 risulta essere superiore a quella dell’anno 2010.
Relativamente al fondo del personale dirigente anno 2013, l’ammontare complessivo delle
risorse risulta inferiore a quelle destinate per le medesime finalità nell’anno 2010 in quanto,
in applicazione del richiamato art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78 del D.L. n. 78 del
31/05/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e della succitata circolare
MEF n. 12 del 15/04/2011, è stata effettuata una decurtazione pari al 40% rispetto
all’ammontare delle risorse dell’anno 2010 corrispondente alla riduzione percentuale del
personale dirigente in servizio nel 2013».
tab. 50
personale del Consiglio Regionale
(in euro)
esercizio finanziario
2010
2011
2012
2013 (**)
fondo personale non dirigente e fondo
dirigenti (*)
fondo personale non
dirigente
964.453,70
963.024,48
951.905,09
958.100,01
fondo dirigenti
413.044,16
330.435,33
289.130,91
247.826,50
(*) gli importi (risorse stabili + risorse variabili) sono espressi al netto delle economie rivenienti
dagli anni precedenti
(**) l'importo del fondo dirigenti anno 2013 si riferisce all'ipotesi di costituzione e riparto
sottoscritta in sede di delegazione trattante il 26/5/2014
Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale della Basilicata
172
Relativamente al rispetto di quanto disposto dal citato art. 9 del D.L. n. 78/2010 nella
predetta relazione è stato testualmente specificato «quanto segue:
•
•
Il blocco del trattamento economico complessivo dei dipendenti del Consiglio
regionale è stato assicurato dal mancato rinnovo dei CCNL personale non
dirigente e dirigente, dal rispetto del limite posto dall’art. 9, comma 2 bis del
D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n.
122/2010 relativamente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale (si precisa che nessuna delle voci retributive finanziate con le risorse
dei fondi per il salario accessorio è stata aumentata in sede di contrattazione
decentrata per il riparto annuale dei suddetti fondi), dal mancato riconoscimento
al personale giornalistico degli incrementi contrattuali (CNLG biennio
economico 2011-2013) e degli scatti di anzianità previsti dal medesimo contratto
collettivo, dalle progressioni orizzontali effettuate nell’anno 2013 con effetti
esclusivamente giuridici (art 9, comma 21 del D.L. n. 78/2010).
Per quanto riguarda il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti
dall’art. 9, comma 21 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 122/2010, si specifica che sono state accantonate
nel fondo per il salario accessorio del personale non dirigente, anno 2013, e rese
indisponibili le somme necessarie per la progressione economica orizzontale ai
soli fini giuridici».
173
Si evidenzia a questo punto che, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 27 dicembre
2006, n. 296, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare la
riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale,
anche
attraverso
la
razionalizzazione
delle
strutture
burocratico-
amministrative.
La disciplina dettata dal predetto comma è stata integrata e modificata dal comma 7
dell’art. 14 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010) che ha, tra l’altro, precisato che le
spese di personale da ridurre devono essere considerate al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell'IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
Il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, inoltre, deve essere garantita da
parte dei predetti enti con azioni, da modulare nell'ambito della propria autonomia, rivolte
prioritariamente: a ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale sul complesso
delle spese correnti tramite una solo parziale reintegrazione dei dipendenti cessati ed il
contenimento della spesa per il lavoro flessibile; a razionalizzare e snellire le strutture
burocratico-amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre
l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; a contenere le dinamiche di
crescita della contrattazione integrativa.
È stato, altresì, stabilito che, ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione
del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati
o comunque facenti capo all'ente (art. 1, comma 557 bis, della legge n. 296/2006 come
modificata dal D.L. n. 78/2010).
La riduzione sopra menzionata deve essere realizzata rispetto alla spesa dell’anno
precedente. Sul punto la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con riferimento
all’interpretazione della predetta norma, ha infatti precisato che “…il parametro di
riferimento non può non essere rappresentato dalla omologa voce di spesa dell’anno
immediatamente precedente, in quanto, dall’interpretazione sistematica delle leggi
finanziarie succedutesi a partire dal 2007, emerge la volontà del legislatore di incentivare un
meccanismo volto a realizzare una riduzione strutturale della spesa per il personale in
termini progressivi e costanti” (deliberazione n. 2/2010 della Sezione delle autonomie della
Corte dei conti depositata il 12 gennaio 2010).
174
A norma dell’art. 9, quinto comma, del D.L. n. 102/2013 (convertito in legge 28
ottobre 2013, n. 124), però, con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in
sperimentazione, la verifica del predetto limite riguardante la spesa del personale può essere
effettuata con riferimento all'esercizio 2011.93
In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 557 gli enti non
possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; gli enti non possono, altresì, stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione
(art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008 richiamato dall’art. 1, comma 557 ter, della legge n.
296/2006 come modificata dal D.L. n. 78/2010).
Quanto alla determinazione degli aggregati di spese di personale da considerare nelle
annualità poste a confronto ai fini del calcolo, la deliberazione n. 27/CONTR/11, depositata
il 12 maggio 2011, delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, ha precisato che «… il
legislatore, nonostante sia più volte intervenuto per indicare a Regioni e EE.LL. gli obiettivi
di contenimento quantitativo, non si è tuttavia preoccupato di fornire una definizione
univoca e chiara di quali voci concorrono a definire l’aggregato “spesa di personale”. Si
tratta di una voce di spesa che, sebbene di notevole impatto, dal momento che assorbe
rilevanti risorse finanziarie degli EE.LL., sembra assumere una composizione diversa a
seconda che la si riferisca agli obiettivi correlati al patto di stabilità interno, ovvero la si
consideri al fine del contenimento della spesa di personale (rispetto a esercizi pregressi o
rispetto alla spesa corrente nel suo insieme), o, ancora, la si rilevi ai fini del controllo,
dell’analisi e del monitoraggio del costo del lavoro nelle PP.AA.».
Con riferimento alle componenti di spesa da considerare ai fini del controllo di cui al
citato comma 557, le stesse SS.RR. hanno richiamato le linee guida emanate dalle Sezioni
delle Autonomie della Corte dei conti in applicazione dell’art. 1, comma 167, della legge n.
93
Si segnala, in merito, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nell’adunanza del 5 luglio 2013 (e quindi
antecedentemente al predetto decreto legge) ha adottato la pronuncia di orientamento generale n. 16/SEZAUT/2013/QMIG
adottata dalla relativamente ai criteri da adottare per la verifica dei limiti alla spesa di personale da parte degli enti in
sperimentazione.
La Sezione, con riferimento alla specifica problematica della contabilizzazione delle indennità accessorie, ha evidenziato
che « …potrebbe risultare una via sostenibile quella di far redigere agli enti in sperimentazione, che ne hanno interesse al
fine dell’applicazione del limite, un documento contabile di riclassificazione degli importi iscritti in bilancio per spese di
trattamento accessorio al personale sulla base del precedente criterio.
Tale documento che dovrebbe avere il limitato scopo di consentire il raffronto, senza sovrapporsi alle risultanze ufficiali del
bilancio redatto secondo i nuovi criteri, dovrebbe risultare con questo conciliabile».
175
266/2005 (cui deve essere assicurato un adeguato “grado di resistenza”)94, che si sono
occupate dell’argomento tenendo in considerazione i criteri stabiliti dalla circolare n. 9
del 17/02/06 del M.E.F.-R.G.S. (relativa all’applicazione della legge finanziaria 2006).
Già nella citata circolare 9/2006 è stato specificato che “… per gli Enti con
contabilità finanziaria vanno considerati gli impegni di spesa…”. Guardando alle indicazioni
contenute nelle linee guida relative al rendiconto per i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti, approvate dalla Corte dei conti con deliberazioni della Sezione delle
Autonomie, si evince che sono stati presi in considerazione gli impegni risultanti dai
rendiconti degli esercizi di riferimento al netto di alcune componenti, tra le quali gli “oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali”, che ormai – come sopra si è visto – sono espressamente
esclusi dalla stessa formulazione del comma 557 attualmente vigente.95
94
Si riportano, di seguito, le interessanti considerazioni effettuate sul punto dalla citata deliberazione n. 27/CONTR/11:
<<Come è noto, le linee guida per il controllo trovano specifica disciplina nel comma 167 dell’art. 1 della legge n.
266/2005 e si rivolgono ai revisori degli enti locali i quali “devono attener(vi)si”, esse costituiscono il fondamentale
momento attraverso il quale viene esercitata la funzione di orientamento da parte della Sezione delle autonomie, stabilendo
linee interpretative delle norme volte ad indirizzare anche l’attività delle Sezioni regionali nell’esercizio dei controlli di cui
ai commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005. Attraverso le linee guida – che forniscono, con i questionari gli
schemi per la verifica degli equilibri finanziari, del rispetto dei limiti all’indebitamento e del patto di stabilità interno – sono
in sostanza individuati percorsi comuni nella attività delle Sezioni regionali per la verifica dell’applicazione delle norme
sulla gestione economico e finanziaria degli enti locali.
Si tratta di atti a carattere generale espressamente previsti dalla legge e che risultano richiamati dagli indirizzi e criteri di
riferimento programmatico del controllo sulla gestione emanati annualmente dalle SS.RR. ai sensi all’art. 4 della legge 20 e
dell’art. 5, comma 1, del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e che ne
condividono il carattere non immediatamente precettivo, ma sicuramente di indirizzo programmatico per l‘esercizio del
controllo.
Il campo d’azione di tali indirizzi è rivolto alle norme contenute nelle manovre finanziarie; essi svolgono quindi un’azione
di rafforzamento e sostegno ai fini del coordinamento della finanza pubblica e la loro unitaria definizione concorre alla
funzionalità del sistema complessivo.
Ne consegue che, pur avendo natura sostanzialmente programmatica e di indirizzo vincolante per i revisori, le linee guida
abbiano assunto nel concreto rilevanza di canone di riferimento unitario, il cui stesso “grado di resistenza” va
adeguatamente salvaguardato.
Intorno a tale problematica si rileva che le Sezioni Riunite nella deliberazione n. 16/CONT/2011 hanno già affermato che la
Corte può stabilire indirizzi nell’ambito della funzione di controllo sulla applicazione delle norme rilevanti per la
formazione e la gestione del bilancio degli enti locali, potendo essa definire i parametri di esercizio della funzione di
controllo; questa facoltà può essere esercitata sia nella sede propria dell’emanazione delle linee guida, che attraverso altri
atti interpretativi d’indirizzo. In tale pronuncia si è quindi già ritenuta ammissibile l’integrazione e anche la revisione dei
parametri di esercizio della funzione di controllo da parte delle SS.RR., per cui si può prospettare, nell’ambito della
funzione di indirizzo generale esercitata dalle SS.RR., anche la possibilità di emettere pronunce su argomenti affrontati
dalle linee guida.
Più complessa è la problematica della derogabilità di tali indirizzi da parte delle sezioni regionali di controllo, che non si
ritiene dalle stesse direttamente effettuabile, in quanto verrebbe sostanzialmente compromessa la funzione di definizione
unitaria di criteri per il controllo, che la citata legge finanziaria per il 2006 espressamente assegna a tali strumenti di
indirizzo, che, come si è detto, rappresentano un necessario riferimento anche per la funzione consultiva>>.
95
Il questionario sul rendiconto 2013 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, approvato dalla Sezione
delle Autonomie con deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR, dopo aver elencato le spese rilevanti (punto 6.2) e quelle da
sottrarre, ai fini della determinazione della spesa ai sensi dell’art. 1 c. 557, L. n. 296/2006, al punto 6.4 ha esplicitamente
chiesto se la spesa per il personale impegnata nel 2013 fosse stata ridotta, rispetto agli importi impegnati
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della l. n. 296/2006, come sostituito dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. n.
78/2010.
176
Tra gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali da escludere non rientrano quelli derivanti
dalla contrattazione integrativa che siano espressione di una scelta discrezionale dell’ente,
vista anche la specifica azione di contenimento prevista dalla predetta disciplina.96
Si rinvia a quanto rilevato nel referto sul rendiconto 2010 relativamente alla metodica
di imputare alcune tipologie di spese in esercizi diversi da quelli di assunzione dell’atto di
impegno ed alla necessità del rigoroso rispetto della normativa e principi contabili ivi
richiamati.97
96
La pronuncia n. 27/CONTR/11 depositata il 12 maggio 2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nell’esaminare
il dubbio interpretativo sull’ampiezza da riconoscere alla locuzione “rinnovi contrattuali” da escludere, ha evidenziato
quanto segue:
<<Per rispondere al quesito è necessario risalire alla ratio dell’esclusione che si fonda sostanzialmente su due aspetti: da un
lato operando il confronto tra esercizi escludendo in entrambi gli effetti dei rinnovi contrattuali si eliminano turbative
all’andamento della serie, dall’altro i contratti nazionali hanno copertura predeterminata e comportano decisioni di spesa
assunte aliunde e non di dominio immediato dell’ente.
Partendo da tali presupposti le risorse destinate alla contrattazione integrativa, per le quali è previsto un tetto massimo
fissato dalla contrattazione nazionale espresso in quote di monte salari, vanno considerate alla stregua di queste ultime,
fermi restando gli specifici vincoli posti dalla legge o in base alla legge dai contratti nazionali ai contratti integrativi e
decentrati, atteso che tale ambito della contrattazione integrativa è definito da quella nazionale.
Le risorse aggiuntive che invece sono conseguenti a scelte di politica del personale effettuate dagli enti non possono essere
escluse dal raffronto; ciò anche in considerazione che la novella al comma 557 prevede espressamente tra le azioni
prioritarie da attuare al fine di ridurre la spesa complessiva per il personale, quella di ridurre le spese per la contrattazione
integrativa.
Nella complessa articolazione delle risorse sopra citate, che non possono essere considerate alla stregua di quelle stabilite in
sede di contrattazione nazionale ai fini dell’esclusione, oltre ai limiti di spesa e nell’ambito di questi, si pone una specifica
considerazione, che attiene alle iniziative correlate ai parametri di virtuosità indicati nelle previsioni contrattuali del settore,
così, come più in generale ai profili di ordine gestionale sottesi agli aspetti più propriamente finanziari.
Va infatti evidenziato come la normativa su cui ci è soffermati abbia una struttura complessa, come si evince dal quadro di
analisi delle problematiche ad essa riconducibili, essendo stata la disposizione ripresa sotto diverse angolazioni (come
vincolo giuridico ex se e come parametro di riferimento per la definizione di aggregati di “spesa di personale” utili anche a
diversa specifica disciplina vincolistica nel quadro dell’unitario impegno di contenimento della spesa del personale).
Non va altresì trascurato che la stessa disposizione, congiuntamente alla individuazione di limiti, prevede una articolazione
di misure in parte rimesse ai margini di autonomia dell’ente, prospettandosi, pur nella evidente portata stringente degli
obiettivi di contenimento, la possibile modulazione delle concrete misure da attivare, e richiedendosi dunque agli operatori
(ed agli organismi di controllo interno), l’impegno a bilanciarne la strumentazione nel rispetto degli obiettivi
normativamente prescritti (anche attraverso eventuali compensazioni sul piano finanziario-contabile per garantire il rispetto
del limite alla spesa complessiva richiesto dal comma 557 e di quella specificamente richiesta ai fini della riduzione di
quella della contrattazione)>>.
97
Nel predetto referto è stato, tra l’altro, evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione, dal complessivo
sistema di verifica, come sopra descritto, non sembra potersi dedurre che le risorse aggiuntive disciplinate dalla
contrattazione integrativa, che siano da computarsi perché non derivanti da decisioni di spesa assunte aliunde ma
conseguenti a scelte di politica del personale effettuate dagli enti, possano essere imputate ad esercizio finanziario diverso
da quello al quale sono state attribuite (per essere state in quello stesso esercizio impegnate) a cagione del fatto che vadano
a remunerare prestazioni lavorative non rese nell’anno di riferimento.
Altrimenti si determinerebbe, tra l’altro, una commistione tra rilevazioni di contabilità finanziaria, il cui criterio di
imputazione si basa sulla sussistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni),
e rilevazioni di contabilità economica, la quale (indipendentemente dai movimenti finanziari) provvede a imputare gli
effetti di un’operazione all’esercizio cui si riferiscono le utilità economiche cedute o acquisite.
Si è, in definitiva, manifestata la necessità di un rigoroso rispetto della vigente normativa e dei principi contabili
relativamente alla tempistica sia dell’adozione degli impegni relativi alle spettanze liquidate al personale sia della
conclusione degli accordi decentrati relativi al salario accessorio, visto anche quanto disposto dall’art. 40 del D.Lgs n.
165/2001 (a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 150/2009) in ordine allo stanziamento delle risorse aggiuntive
per la contrattazione integrativa, che deve essere “… correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
177
Deve, a questo punto, essere rilevato che, con l’art. 23 della L.R. n. 18/2013 sono
state dettate “Disposizioni in materia di spesa del personale e limitazioni alle assunzioni” ed
è stato disposto quanto segue:.
«1. La Regione Basilicata, nell'applicazione della normativa nazionale in materia di obbligo
di riduzione della spesa del personale e di limitazioni alle assunzioni, considera
unitariamente la spesa del personale e le economie derivanti da cessazioni relative agli anni
precedenti della Regione e degli enti strumentali ai quali effettua trasferimenti per il
funzionamento.
2. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, definisce le modalità di applicazione
della disposizione di cui al comma precedente e determina le economie derivanti da
cessazioni utilizzabili dai singoli enti per assunzioni di personale, sulla base delle rispettive
programmazioni e nel rispetto della normativa nazionale vigente».
Non risultando perspicuo il contenuto della norma, si osserva comunque che la stessa
non può determinare una conformazione dell’aggregato delle spese di personale in maniera
difforme da quella derivante dall’applicazione delle norme nazionali in materia di
contenimento delle spese di personale, alla luce dell’interpretazione delle stesse fornita dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale.
Si evidenzia che, recentemente, con sentenza n. 27/2014 del 24 febbraio 2014 la
Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della legge della Regione
Molise (art. 12, comma 1, della legge reg. n. 4 del 2013) perché consentiva di procedere a
nuove assunzioni senza alcun riferimento ai limiti di spesa, per esse previsti, contenuti nella
normativa nazionale in materia di personale delle pubbliche amministrazioni.
Si riportano di seguito alcune considerazioni della Consulta:
«I commi 557 e 557-ter dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 (come risultanti a seguito delle
modifiche introdotte dall’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010) sono già stati qualificati
da questa Corte come principi generali di «coordinamento della finanza pubblica» che le
Regioni devono rispettare. In particolare con la sentenza n. 108 del 2011 si è detto che: «Tali
norme statali, ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono
princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto
pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il
perseguimento dei medesimi. Invero, come ha chiarito questa Corte, “… la spesa per il
personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna
(data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un
importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni
relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale”
(sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007)».
In altra occasione si è ulteriormente ribadita la natura di principio fondamentale in materia di
«coordinamento della finanza pubblica» dell’art. 1, comma 557-ter, della legge n. 296 del
2006, introdotto dall’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, in quanto diretto ad assicurare
178
il rispetto dei limiti di spesa mediante la previsione di sanzioni nel caso di inosservanza delle
prescrizioni di contenimento (sentenza n. 148 del 2012).
A sua volta l’art. 76, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 sopra citato prevede che «In caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli
enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione».
La norma impugnata, dunque, consente agli enti di cui alla Sezione II della Tabella A1
allegata alla legge reg. n. 2 del 2012 di procedere a nuove assunzioni in assenza, tuttavia, di
un piano per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296
del 2006, in particolare con riferimento alla riduzione dell’incidenza percentuale delle spese
di personale rispetto al complesso delle spese correnti ed alla razionalizzazione ed allo
snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di
uffici.
Come si è ricordato, l’art. 1, comma 557-ter, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto
dal comma 557 dell’art. 1, prevede che si applichi il divieto tassativo di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale ex art. 76,
comma 4, del d.l. n. 112 del 2008.
Risulta, quindi, palese la violazione dei principi di «coordinamento della finanza pubblica» e
di conseguenza dell’art. 117, terzo comma, Cost».
Ciò premesso, si osserva che, alla predetta nota del 26 maggio 2014, è stato allegato
un prospetto (riprodotto nella successiva tabella n. 51) e si è evidenziato:
- che lo stesso «… è dimostrativo del rispetto dei tetti di spesa posti dalla vigente
legislazione nazionale per l'annualità 2013» ed è «calcolato secondo quanto previsto dalla
scheda tecnica allegata al Documento della Conferenza delle Regioni aggiornato al
12.10.2011: i dati sono quelli contenuti nelle Tab. 12, 13 e 14 del Conto Annuale, in fase di
predisposizione, secondo le indicazioni specificate nel richiamato documento»98;
98
Il predetto documento della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, nell’interpretare le disposizioni del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha evidenziato che il settimo comma dell’articolo 14 <<… riscrive integralmente
l’art. 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007), relativo all’obbligo di riduzione
delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno. A fini di chiarezza sulle voci che determinano il
costo del personale, e di omogeneità di individuazione e verifica delle stesse, si conviene sull’individuazione delle
spese di personale attraverso un documento unitario quale il conto annuale.
Si conviene, altresì, che costituiscono componenti da considerare per la determinazione delle spese di personale:
a) le retribuzioni lorde – trattamento fisso ed accessorio corrisposto al personale dipendente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato (con esclusione delle categorie protette), a tempo determinato, di formazione e lavoro, al personale in
posizione di comando proveniente da altre amministrazioni pubbliche al netto dei rimborsi ricevuti per il personale
comandato presso altre amministrazioni;
b) i compensi corrisposti alle collaborazioni coordinate e continuative diverse rispetto a quelle di cui all’art. 7, comma 6,
del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) le spese per contratti di somministrazione di lavoro;
d) gli emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili;
e) gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
f) l’IRAP;
g) gli assegni per il nucleo familiare, buoni pasto ed equo indennizzo;
h) gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, con esclusione di quelli riferiti ai contratti collettivi nazionali ed alla quota di
contratti integrativi stipulati in esecuzione di contratti collettivi nazionali che prevedano un tetto massimo alle
179
- che «Dal confronto con l’anno 2012 si conferma anche per il 2013 che il trend di
spesa del personale continua a diminuire»;
- che «Nella definizione delle spese di personale al fine della dimostrazione del
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, 557 bis e 557 ter della L. n. 296/2006
si è tenuto conto sia della circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
che della nota di chiarimento 31.3.2008 diramata dallo stesso Ministero avente ad oggetto:
"Criteri per il calcolo delle spese del personale secondo il comma 557 della L.F.2007"».
Il suindicato prospetto riporta una spesa rilevante di 47,86 Meuro per il 2013,
inferiore sia rispetto a quella di 48,78 Meuro del 2012 sia rispetto a quella di 49,16 del 2011.
risorse decentrate espresso in percentuale di monte salari.
Per la determinazione puntuale delle spese di personale da conto annuale, secondo i criteri di cui sopra, si forniscono le
specificazioni riportate nell’allegata scheda tecnica>>.
180
tab. 51
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 557, DELLA L. 296/2006
CALCOLATO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL DOCUMENTO DELLA CONFERENZA
DELLE REGIONI AGGIORNATO AL 12.10.2011: I DATI SONO QUELLI CONTENUTI DELLE TAB.12,13 E 14 DEL CONTO ANNUALE SECONDO LE INDICAZIONI DI SEGUITO
SPECIFICATE:
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
TAB. 12
oneri annui per voci retr.a carattere
stipendiale corrisposte al personale in serv.
DA DETRARRE ARRETRATI ANNI PRECED
COL. 9
COL. 7
25.451.752
-423.571
24.810.510
-181.809
24.136.861
-448
col. totale
col S998
11.955.307
-152.101
11.418.277
-42.397
11.505.000
-1.238.898
-1.880.689
-2.024.567
-1.910.077
L005 - assegni nucleo fam.
L011- buoni pasto
L100 - equo ind.al personale
L105 - somme alle agenzie inter.
L108 - co.co.co.
P015 - tempo determ
P016- contr.formaz e lavoro
P055 contributi a carico amministr.
P058 - acc. TFR
P061 - IRAP
P062 oneri per contratti somm.
P065 - lavori socialm utili
P071- somme versate per rimbors.com
P090 - somme ricevute per com.fuori
110.065
803.304
3.854
816.403
10.345.335
31.877
3.313.992
92.474
111.439
699.109
12.370
689
300.100
1.029.981
10.086.158
40.331
3.207.358
16.541
888.232
-351.924
1.176.234
-950.520
110.783
650.000
35.894
300.100
1.038.864
9.708.178
46.542
3.164.550
1.516.893
-297.769
arretrati contributi annualità precede.
P098 - somme ricev da U.E. e/o privati
-1.026.142
-816.403
-933.303
-904.760
TOTALE SPESA DA CONFRONTARE
49.161.765
TAB. 13
oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al
personale in servzio
DA DETRARRE ARRETRATI ANNI PRECED
DA DETRARRE COSTO DEL PERSONALE APPARTENENTE
ALLE CAT. PROTETTE
TAB. 14
altri oneri che concorrono a formare il costo
del lavoro
da decurtare arretrati contrattuali anni
precedenti delle voci da P015 a P065
48.776.501
Fonte: dati forniti dal Dipartimento Presidenza della Giunta (Ufficio Organizzazione, amministrazione e sviluppo delle risorse umane) della Regione Basilicata
181
47.861.713
Con la documentazione allegata alla nota dell’11 giugno 2014 del Presidente del
Consiglio regionale è stato, invece, prima proposto il diverso metodo, per la verifica del
rispetto della norma in esame, basato sul raffronto degli impegni di spesa, al netto delle
previste detrazioni. Con la stessa relazione, infatti, è stato fornito un prospetto, riprodotto
nella seguente tabella n. 52, che riporta il costo del personale, «… al netto delle voci
escluse, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 9/2006 del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, dalla nota di chiarimento 31.3.2008 diramata dallo stesso Ministero avente
ad oggetto: “Criteri per il calcolo delle spese del personale secondo il comma 557 della L.F.
2007” e dalla Deliberazione della Corte dei Conti, SS.RR, n. 27CONTR/11, depositata il
12/05/2011».
Da tali dati la spesa di personale 2013 (5,816 Meuro) risulta decrescente rispetto a
quella dell’esercizio precedente (5,950 Meuro) e rispetto a quella del 2011 (7,181 Meuro).
tab. 52
personale del Consiglio Regionale
(in euro)
VOCI DI SPESA
2011
7.681.572,32
-143.007,00
-21.125,00
-227.197,00
0,00
-66.730,00
-37.174,90
-4.885,25
7.181.453,17
Costo del personale - Somme impegnate
a detrarre incrementi CCNL 2006-2009
a detrarre indennità vacanza contrattuale
a detrarre spesa personale categorie protette
a detrarre spesa personale a carico finanziamenti comunitari
a detrarre spesa personale comandato presso altri enti
a detrarre spese per missioni
a detrarre spese per la formazione
TOTALE COSTO PERSONALE AL NETTO VOCI ESCLUSE
2012
6.382.719,51
-136.417,27
-22.157,35
-187.352,99
0,00
-56.867,60
-14.423,19
-15.430,25
5.950.070,86
2013
6.256.230,93
-128.158,00
-21.462,00
-201.903,00
0,00
-64.983,26
-11.848,07
-11.672,50
5.816.204,10
Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale della Basilicata
Il Consiglio regionale ha poi fornito, con la stessa nota, «… il costo del personale
per gli anni 2011, 2012 e 2013 calcolato secondo il criterio di cassa concordato nell’ambito
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 13/10/2011, al
netto delle voci escluse nella circolare sopra richiamata, ai fini della verifica del rispetto del
limite di spesa previsto dall’art.1 comma 557 della L.F. 2007».
I predetti dati sono stati riprodotti nella seguente tabella n. 53 da cui si evince che la
spesa di personale 2013 (6,358 Meuro) diminuisce rispetto a quella dell’anno precedente
(6,755 Meuro) e rispetto a quella del 2011 (6,986 Meuro).
182
tab. 53
personale del Consiglio Regionale
(in euro)
ANNO 2011
totale tabella 12
- arr. anni prec
totale tabella 13
- arr. anni prec
tabella 14 - Assegni familiari
tabella 14 - erogazione buoni pasto
tabella 14 - equo indennizzo
tabella 14 - contratti per servizi obbligatori per legge
tabella 14 - retribuzioni personale tempo determinato
tabella 14 - contributi a carico amministrazione
tabella 14 - irap
tabella 14 - quote accantonamento tfr o altre indenn. fine servizio
tabella 14 - spese per personale comandato da altre amministrazioni
-tabella 14 rimborsi ricevuti da altre amministrazioni per personale comandato
totale spesa di personale
- a detrarre rinnovo ccnl anni precedenti
- a detrarre indennità vacanza contrattuale
- a detrarre spesa categorie protette
TOTALE SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELLE VOCI ESCLUSE
ANNO 2012
ANNO 2013
2.641.849,00
-5.139,00
1.252.350,00
-7.298,00
2.536.912,00
0,00
1.212.189,00
-914,00
2.468.972,00
-6.802,00
1.100.456,00
0,00
9.693,00
146.818,00
9.443,00
131.150,00
63.312,00
41.174,00
1.025.208,00
328.362,00
6.072,00
1.874.440,00
0,00
7.376.841,00
-143.007,00
-21.124,00
-227.197,00
6.985.513,00
63.252,00
0,00
1.003.971,00
314.371,00
133.158,00
1.903.747,00
-206.072,00
7.101.207,00
-136.417,27
-22.157,35
-187.352,99
6.755.279,39
9.255,00
38.719,00
1.275,00
62.643,00
0,00
943.940,00
309.273,00
20.664,00
1.839.200,00
-78.425,00
6.709.170,00
-128.158,00
-21.462,00
-201.903,00
6.357.647,00
Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale della Basilicata
Nelle osservazioni allegate alla citata nota del Presidente del Consiglio regionale è
stato conclusivamente dichiarato, sul punto, che per l’anno 2013 si rileva, dalle sopra
riportate tabelle, «…il rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 della L.F.
2007».
Sommando i dati forniti dalla Giunta e dal Consiglio sulla base di tale metodica, le
spese del personale sostenute per l’anno 2013 (54,219 Meuro) risultano inferiori a quelle
dell’anno 2012 (55,532 Meuro) ed a quelle del 2011 (56,147 Meuro).
Analogo riscontro non è possibile effettuare per il criterio per competenza (impegni),
visto che per il personale della Giunta non è stato fornito il relativo prospetto ricostruttivo
degli impegni delle spese rilevanti ai fini della predetta verifica, al netto delle detrazioni
previste.
Si rinvia a quanto rilevato nel referto sul rendiconto 2011 e nella relazione allegata
alla parifica del rendiconto 2012 in ordine alla circostanza che non è risultato sussistente un
unitario e superiore centro di coordinamento tra la Giunta e il Consiglio regionale che, pur
nel rispetto delle previste autonomie, sia preposto alla raccolta ed alla elaborazione dei dati
relativi alle spese di personale al fine di fornire all’Ente la corretta e onnicomprensiva
rappresentazione della realtà fattuale e contabile del fenomeno monitorato, e poi di
consentire allo stesso Ente l’adozione tempestiva dei necessari provvedimenti per assicurare
183
il rispetto della predetta normativa ovvero, in caso contrario, la corretta e tempestiva
applicazione di tutte le misure conseguenzialmente previste dalla legge.
Deve, a questo punto, essere rilevato che, ai fini della verifica del rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Regione non ha
conteggiato le spese relative al personale delle ex Comunità Montane che, ai sensi della L.R.
n. 17 del 4.8.2011 art. 28, è confluito nel "ruolo speciale ad esaurimento" della Regione
Basilicata, spese che per il 2013 ammontano, al lordo degli oneri previdenziali, a 6,83
Meuro.
Pur non essendo a conoscenza delle specifiche componenti delle predette spese che
debbano essere considerate o escluse per la determinazione dell’aggregato da valutare ai fini
del rispetto dei vincoli alla spesa di cui alla citata norma, computando la suindicata spesa di
personale del ruolo speciale ai predetti fini, consideratane l’entità, risulterebbe una spesa di
personale 2013 superiore a quella del 2012 (e del 2011), in contrasto con il predetto comma
557.
Nelle controdeduzioni fornite in allegato alla nota del 4 luglio 2014 del Presidente
della Regione, dopo essere stato precisato che, «… in ordine all’eventuale centro di
coordinamento tra la Giunta e il Consiglio regionale, sono in corso le procedure per rendere
operativo il ruolo unico del personale regionale», con riferimento alle osservazioni sul
personale delle ex Comunità Montane si è rimandato alla relazione predisposta dall’Ufficio
Risorse Umane e Organizzazione.
La predetta relazione, dopo aver richiamato le disposizioni dettate dall’art. 23 della
L.R. n. 33/2010 e dell’art. 28 della L.R. n. 17/2011, ha evidenziato quanto segue:
con le suddette leggi «…l'obiettivo del legislatore regionale è stato quello di tutelare i
lavoratori con contratto a tempo indeterminato, mediante il loro utilizzo nell'ambito degli
Uffici Unici delle Aree Programma territorialmente interessate ovvero con
l'accompagnamento verso forme di mobilità in altre P.A.; in particolare, la legge regionale
17/2011 all'art. 28 ha previsto un meccanismo di tutela per i dipendenti con contratto a
tempo indeterminato, dando mandato alla Giunta Regionale in ordine all'istituzione ed alla
relativa disciplina di dettaglio di apposito "Ruolo Speciale ad Esaurimento" nel quale è
confluito detto personale (deliberazione della Giunta Regionale n.1536 del 25 ottobre 2011),
con l'affermazione dei seguenti principi fondamentali:
- mantenimento dello status di pubblico dipendente dei lavoratori delle ex Comunità
Montane con contratto a tempo indeterminato mediante la loro immissione nel suddetto
Ruolo Speciale ad Esaurimento;
- accompagnamento verso forme di mobilità e/o utilizzo del personale in altre
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del Dlgs. N.165/2001 e s.m.i.,
184
il tutto con l'obiettivo del legislatore regionale di procedere ad una razionalizzazione della
relativa spesa con conseguenti risparmi evitando, altresì, un eventuale assorbimento di detto
personale nel proprio ruolo organico ordinario.
Il personale a tempo indeterminato, a suo tempo assunto dalle Comunità Montane, è stato
dunque inserito, in attuazione della L.R. n°33/2010, art. 23 comma 8 e L.R. n°17/2011, art.
28 in un percorso di mobilità volontaria.
Relativamente a tale personale, dunque, con norme e deliberazioni regionali, si è stabilita la
istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento (art. 28 L.R. 17/2011), finanziato con risorse
regionali, senza immissione nella dotazione organica del personale della Giunta regionale,
da intendersi come ruolo di transito nelle more della realizzazione, da parte dei Comuni
costituenti le "Aree Programma" (soggetti destinatari delle funzioni in precedenza attribuite
alle Comunità Montane") degli adempimenti finalizzati alla costituzione degli organismi
associativi e quindi alla definitiva immissione, nei loro ruoli organici, di tale personale a
seguito dell'adozione di un apposito piano di riparto dei dipendenti (art. 36 L.R. 16/2012). A
far data dal 1/6/2012 l'Ufficio Risorse Umane, in via del tutto provvisoria e salvo conguagli,
sulla base dei suddetti provvedimenti regionali, provvede al pagamento degli stipendi e al
versamento dei contributi del personale in questione, sulla scorta degli atti delle
amministrazioni comunali ove tutti i dipendenti sono distaccati. La relativa spesa è imputata
ad apposito capitolo di bilancio del tutto distinto dai capitoli relativi alla spesa del personale
regionale. La gestione complessiva del personale in parola è di competenza delle
amministrazioni cd. "Capofila" delle Aree Programma.
Tanto premesso, pur nella consapevolezza dell'atipicità del "ruolo speciale ad esaurimento"
posto in essere dal legislatore regionale, l'Amministrazione ha ritenuto di non includere gli
oneri in argomento tra i costi del personale in quanto:
a) Il predetto personale non è mai confluito nel ruolo organico della Regione;
b) Il predetto personale ha assolto a funzioni non in capo alla Regione bensì alle Aree
Programma;
c) L'eventuale confronto tra grandezze omogenee, a parere dell'Amministrazione,
dovrebbe, se del caso, essere effettuato confrontando il dato del 2013 con quello del
2012 inclusivo dei trasferimenti finanziari che a suo tempo la Regione effettuava in
favore delle Comunità Montane.
Ad ogni buon conto, proprio in considerazione delle numerose criticità derivate dalla riforma
avviata nel 2010, con la recente Legge di stabilità (art.26 della L.R. n. 8/2014) il Consiglio
Regionale ha chiaramente manifestato la volontà di superare l'architettura fondata sulle Aree
Programma per addivenire ad un nuovo modello incentrato, peraltro in coerenza con la
legislazione statale di riferimento, sulle Unioni dei Comuni alle quali è agevole prevedere
sarà definitivamente trasferito il personale transitoriamente inquadrato nel più volte citato
ruolo speciale».
Questa Sezione regionale di controllo deve, sul punto, evidenziare che qualora, ai
predetti fini, tali erogazioni per il personale del ruolo speciale non fossero computate né da
parte della Regione né da parte degli enti utilizzatori, le stesse risulterebbero
185
inspiegabilmente sottratte alle vigenti normative sulla restrizione della spesa per tale fattore
produttivo.
Si consideri, inoltre, che dalla predetta nota si evince che la Regione ha provveduto
all’erogazione di stipendi e contributi al predetto personale anche nel periodo dal 1° giugno
al 31 dicembre 2012, circostanza che non era precedentemente emersa e non risulta
nemmeno inclusa negli elementi informativi forniti ai fini della parifica del rendiconto 2012.
Risulta, pertanto, necessario che la Regione provveda a quantificare anche gli importi
complessivamente erogati al predetto titolo nel 2012 specificando se questi ultimi, oltre che
quelli erogati nel 2013, ai fini dell’applicazione del predetto comma 557, debbano far capo
ad altri enti pubblici o rimangano a carico della stessa Regione, con ogni conseguente
rideterminazione degli aggregati di spesa interessati dalle vigenti disposizioni in materia di
tetti e limitazioni della spesa di personale.
Si osserva, ora, che l’art. 76, settimo comma, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (come
successivamente modificato) ha previsto il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale risulti pari o superiore ad una certa percentuale delle spese correnti (che,
fissato inizialmente nella misura del 50%, è stato portato al 40% con l’art. 14, comma 9, del
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, 99 e riportato al 50% con l’art. 28, comma 11 quater, del
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, come conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214), di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. La norma
stabilisce, altresì, che, ai fini del computo della predetta percentuale, tranne che per le
società quotate su mercati regolamentari, si calcolano “… le spese sostenute anche dalle
società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento
diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare
esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che
svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica”. 100
99
Le Sezioni riunite della Corte dei conti, nella deliberazione n. 27/CONTR/11, depositata il 12 maggio 2011,
relativamente al rispetto del limite del 40%, allora vigente, hanno evidenziato che “… la spesa di personale, da raffrontare
alla spesa corrente … deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione
dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica”. La predetta deliberazione ha, poi, precisato che la modifica,
che porta la percentuale da considerare al 40%, ha effetti dal 1° gennaio 2011 e che il parametro deve essere verificato
facendo riferimento al dato degli impegni da trarre dal rendiconto approvato dell’esercizio precedente ovvero, in attesa
della sua approvazione, da “… documenti che hanno un minore crisma di ufficialità quali lo schema di rendiconto
predisposto dagli uffici o quello approvato dalla giunta”.
100
La norma stabilisce che i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. L’art.9, comma 7, del D.L. n. 102/2013 ha,
186
Attualmente la predetta norma risulta abrogata dall’art. 3, quinto comma, del D.L. 24
giugno 2014, n. 90, che ha dettato disposizioni in materia di semplificazione e flessibilità nel
turn over.101
Con la nota del 26 maggio 2014 il Dirigente dell’Ufficio Organizzazione,
Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Regione Basilicata ha, in merito,
trasmesso un prospetto, riprodotto nella seguente tabella n. 54, riportante «… l'incidenza
percentuale delle spese di personale nell'ultimo quinquennio (calcolate senza esclusioni
secondo quanto riportato nella Deliberazione SS.RR. n.27CONTR/11 depositata il 12
maggio 2011) sulle spese correnti annuali (con riferimento ai pagamenti totali per
omogeneità di confronto nonché agli impegni totali) con evidenziazione delle spese per la
contrattazione integrativa complessiva dei dirigenti e del comparto», evidenziando che dallo
stesso «… si rileva il rispetto delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art.76 del D.L.
25.6.2008, n.112». Il rapporto percentuale risultante per l’esercizio 2013 (riferito al solo
personale della giunta) si attesta sul valore del 3,43%.
Come già rilevato per il precedente esercizio, dal prospetto inviato non risulta, però,
se siano state incluse anche le spese relative alle società partecipate (di cui al comma 9
dell’art. 20 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, conv. in L.111/2011).
poi, stabilito che «Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato al 50 per cento».
101
Si riporta il testo del quinto e del sesto comma della predetta disposizione:
«5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei
soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i
medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.
6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini
della copertura delle quote d'obbligo».
187
tab. 54
INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE in riferimento agli impegni
ANNO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
SPESA PERSONALE
lorda senza esclusioni (cfr
Corte dei Conti SS.RR.n.27
del 12.5.2011)
EVIDENZIAZIONE SPESA
CONTRATTAZIONE
DECENTRATA
(compresi incrementi
contrattuali)
SPESA CORRENTE
INCIDENZA %
(rendiconto generale
con riferimento agli
impegni)
sp.pers/sp.corrente
(dati desunti da riepilogo
impegni spesa personale
omnicomprensiva)
65.204.572,00
60.083.405,65
53.257.742,80
56.651.708,13
58.318.872,63
52.351.669,78
(tab.15 conto annuale
dirigenti più personale
comparto)
12.974.016,00
14.533.826,00
14.753.518,00
16.439.989,00
17.059.196,00
14.667.111,00
1.119.501.481,17
1.286.662.227,22
1.303.806.714,56
1.377.452.119,32
1.370.933.723,15
1.355.854.228,45
5,82
4,67
4,08
4,11
4,25
3,86
49.468.418,21
13.201.542,00
1.348.879.994,43
3,67
48.077.698,87
13.027.547,00
1.403.210.538,00
3,43
solo Giunta
2012
solo Giunta
2013
Fonte: dati forniti dal Dipartimento Presidenza della Giunta (Ufficio Organizzazione, amministrazione e sviluppo delle risorse umane) della Regione Basilicata
Nella predetta nota del 26 maggio 2014 si trova, poi, precisato che «In ordine al
rispetto delle disposizioni di cui al comma 7 art. 76 D.L.112/2008: nell'anno 2013 non c'è
stata alcuna nuova assunzione a tempo indeterminato a fronte di risparmi di spesa per le
cessazioni 2012 ammontanti ad € 847.60,20. Il calcolo è stato effettuato con le modalità di
cui al Documento Conferenza Stato Regioni e delle Province Autonome n.11/17/CR06/01
del 13.10.2011 di interpretazione D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 in materia di
contenimento delle spese di personale».
Con la suindicata nota dell’11 giugno 2014 del Presidente del Consiglio regionale
sono stati inviati i dati da cui si evince che nel 2013 il rapporto tra spese di personale (6,38
Meuro) e spese correnti (23,08 Meuro) è del 27,65%. Nella stessa relazione è stato,
conseguentemente, evidenziato «…il rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 14,
comma 9, del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n.
122/2010» e precisato che, «Con riferimento alle limitazioni alle facoltà assunzionali
imposte dalle disposizioni di cui all’art. 76, comma 7 del D.L. n. 112/2008, come modificate
dal richiamato art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010, … nell’esercizio finanziario 2013 è stata
assunta un’unità di personale appartenente alle categorie protette a copertura dell’obbligo
previsto dalla Legge n. 68/99, che non incide sulle facoltà assunzionali a tempo
indeterminato a fronte del personale cessato negli anni 2010, 2011 e 2012».
Relativamente al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo
165/2001 in materia di eccedenza di personale e mobilità, con la citata nota del 26 maggio
188
2014 è stata trasmessa «…la D.G.R. n.77 del 30.1.2014 con la quale si è preso atto della
ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 16 della L. 183/2011 e si è proceduto
all'aggiornamento della programmazione dei fabbisogni di personale per il biennio 20142016».
La Sezione richiama, sul punto, la necessità che la Regione provveda ad assicurare il
rigoroso rispetto delle disposizioni dettate dal citato art. 33 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo
2001, oltre che dell’art. 6 nello stesso richiamato, rammentando che le amministrazioni
pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 del predetto art.
33 non possono, peraltro, effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque
tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.
Con riguardo alle varie tipologie di lavoro flessibile (contratti di lavoro a tempo
determinato, incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato, contratti di
formazione e lavoro ed altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro
accessorio), l’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, al fine di combatterne gli abusi, ha previsto la
redazione di apposito rapporto informativo che, entro il 31 dicembre di ogni anno, le
amministrazioni redigono sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
trasmettono ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione
annuale al Parlamento. Nell'ambito del rapporto suindicato devono essere comunicate anche
le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili ed i contratti di lavoro
autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. È altresì previsto
che i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del predetto
articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale, che i dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni dello stesso articolo sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e
che al dirigente che si renda responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non
può essere erogata la retribuzione di risultato.
Con la citata nota del 26 maggio 2014 il Dirigente dell’Ufficio Organizzazione,
Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Regione Basilicata, ha dichiarato di
trasmettere «copia del Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate
dalla Giunta Regionale di Basilicata (art. 36 comma 3 D.L. 30.5.2001 n.165) inviato
189
telematicamente al Dipartimento Funzione Pubblica in data 31.10.2013. Lo stesso rapporto è
stato inviato anche all'O.I.V., come previsto dalla normativa, per le valutazioni di
competenza».
Si osserva che il rapporto informativo allegato alla predetta nota è, in realtà, un
estratto (riguarda le pagine da 1 a 9 su un totale di 50) del rapporto informativo sulle
tipologie del rapporto flessibile utilizzate nel 2012. Non è stato invece inviato l’analogo
rapporto informativo relativo al 2013 e, quindi, non è stato possibile attingere informazioni
in merito alle suindicate tipologie di lavoro flessibile relative all’esercizio oggetto della
presente relazione.
Alle tipologie di rapporto indicate nel citato art. 36, con l’esplicita inclusione di ogni
forma di impiego di personale con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
continuativa e coordinata, è dedicato l’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
La predetta norma, mantenendo esplicitamente fermo quanto previsto dagli articoli 7,
comma 6, e 36 del D.lgs. n.165/2001, ha disposto che, a decorrere dall’anno 2011, le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono avvalersi di personale a tempo determinato o
con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009102. Per le
medesime amministrazioni la spesa per il personale relativa a contratti di formazione-lavoro,
ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 276/2003 (e successive modificazioni ed
integrazioni), non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalità nell'anno 2009.103
Le disposizioni di cui al citato comma 28 costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome,
gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il mancato rispetto dei predetti
limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.104
102
L’art. 9, comma 8, del D.L. n. 102/2013 ha aggiunto, al citato comma 28, dopo il terzo capoverso il seguente: «Per gli
enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite
di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009».
103
Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente
comma, il limite di cui sopra è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.
104
La Corte costituzionale, con sentenza n. 173 depositata il 6 luglio 2012 ha dichiarato l’infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse da alcune Regioni in
riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché la norma oggetto della questione <<…è stata
190
L'art. 10, comma 10–bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125) ha, poi, stabilito che «Le assunzioni a tempo
determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate con fondi strutturali europei e
siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi».
Specifiche indicazioni interpretative sono contenute nel documento 11/17/CR06/C1
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 febbraio 2011, integrato e
modificato il 13 ottobre 2011.105
legittimamente emanata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della
finanza pubblica. Essa, infatti, pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del
personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti
diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato. L’art. 9, comma 28, censurato, d’altronde, lascia alle singole
amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso
previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale,
ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella
sostenuta nel 2009>>.
105
Si riporta uno stralcio del predetto documento:
<<E) Contenimento della spesa di personale con rapporto di lavoro flessibile
Il comma 28 dell’articolo 9 prevede che a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche si avvalgano di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che parimenti la spesa per
personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,
nonché al lavoro accessorio non possa essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità
nell'anno 2009.
Tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le
regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Si conviene che dal limite di spesa del personale con contratto di lavoro flessibile sono escluse le spese relative a:
- le assunzioni finanziate con risorse dell’Unione Europea, statali (v. FAS) e private e relative spese accessorie correlate
(es. spese di trasferta), con esclusione dell’eventuale quota di compartecipazione di competenza;
- i rapporti di lavoro dirigenziali a tempo determinato per i quali già valgono le limitazioni normative speciali
previste dalla legislazione statale e regionali regolanti l’utilizzo di tale modalità per il conferimento dei relativi
incarichi. D’altra parte tale tipologia di reclutamento risulta funzionale ad una modalità di conferimento degli incarichi
dirigenziali che, ove limitata ulteriormente rispetto ai limiti di Legge sopra richiamati, inciderebbe in modo
improprio sulle prerogative regionali in materia di organizzazione degli uffici;
- il personale assegnato alle strutture di supporto agli organi politici, per il quale oltre ad operare discipline speciali
relativamente al reclutamento già sono previsti limiti numerici e/o economici circa la quantità di risorse assegnabili.
In analogia a quanto sopra stabilito, si ritiene che dal limite di spesa per studi e ed incarichi di consulenza di cui
al comma 7 dell’articolo 6 della Legge in esame sono da escludere le spese e relativi oneri accessori per incarichi finanziati
con risorse dell’Unione Europea, statali (v. FAS) e private, con esclusione dell’eventuale quota di compartecipazione di
competenza.
E’ facoltà degli enti assicurare la riduzione di spesa prevista dalla disposizione con riferimento alla spesa complessiva per
tutte le tipologie di rapporti di lavoro flessibili ivi considerati.
Per gli enti del SSN delle Regioni non interessate dai piani di rientro di cui alla L. 220/2010 le presenti disposizioni sono
assorbite negli obiettivi di cui all’art. 1, comma 565, della Legge n. 296/2006, come confermato al punto 6 dell’Accordo
tra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 in materia di attuazione della Legge sul federalismo fiscale (L. 42/2009) e di
modifica alla Legge di stabilità 2011.
Quanto esplicitato al presente paragrafo, sub A), B) e C), trova diretta ed immediata applicazione per tutto il personale
dipendente compresi i soggetti ai quali non si applica il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali (a titolo
esemplificativo il personale con la qualifica di giornalista).
Fermo restando quanto esplicitato nel presente paragrafo, le Regioni, in riferimento agli obiettivi di riduzione delle spese di
funzionamento e delle spese di personale contenuti rispettivamente negli articoli 6 e 9, comma 28, della normativa in
esame, possono determinare, nell’ambito della propria programmazione finanziaria, un obiettivo di risparmio complessivo
191
Con la citata nota del 26 maggio 2014 è stato riferito che, per assicurare il rispetto del
predetto art. 9, comma 28, «… si è continuato, come in passato, a monitorare la spesa
relativa ai contratti rientranti … nella tipologia “lavoro flessibile” (interinali e Co.Co.Co.),
con riferimento in particolare alle indicazioni interpretative contenute nel documento
11/17/CR06/c1 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10.2.2011
integrato e modificato il 13.10.2011. Accertata la spesa di riferimento sostenuta nel 2009 per
tale tipologia contrattuale in € 712.098,54 nel 2013 la spesa complessiva per il lavoro
flessibile ammonta ad € 348.250, tenuto conto delle esclusioni previste nel citato documento
della Conferenza dei Presidenti (contratti finanziati con fondi comunitari, statali e privati)».
La predetta nota ha, inoltre, trasmesso, per quanto di competenza dell’Ufficio
scrivente, la sintesi della spesa per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del
triennio 2011-2013 come risultanti dalla procedura di monitoraggio adottata dall’Ufficio.
I predetti dati sono stati trasfusi nelle successiva tabella n. 55, con l’indicazione
delle percentuali di scostamento annue, dalla quale si può osservare una tendenza alla
diminuzione sia delle unità impiegate sia della relativa spesa.
Nelle osservazioni allegate alla nota del Presidente del Consiglio regionale più sopra
citata è stato evidenziato che, nell’anno 2013, lo stesso Consiglio non ha assunto personale
con contratto a tempo determinato.
assicurandone il conseguimento anche mediante opportune compensazioni attraverso modulazioni delle percentuali di
risparmio in misura diversa rispetto a quelle ivi previste (sentenza della Corte Costituzionale 182/2011)…>>.
192
193
66
23
14
8
20
36
17
184
2011
Unità
0,00%
-30,43%
-35,71%
-12,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-7,07%
66
16
9
7
20
36
17
171
-10,61%
6,25%
0,00%
0,00%
-5,00%
16,67%
0,00%
-0,58%
59
17
9
7
19
42
17
170
Scostamento %
Scostamento %
2012
2013
2012-2011
2013-2012
2.892.743,05
669.645,30
284.547,28
211.770,05
605.079,02
951.957,19
686.249,08
6.301.990,97
2011
0,00%
-14,91%
-1,15%
-0,26%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,64%
Scostamento %
2012-2011
Fonte: dati trasmessi con nota del 26 maggio 2014 del Dirigente dell’Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Regione Basilicata
TOTALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
AMBIENTE E TERRITORIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
FORMAZIONE E LAVORO
INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE
SALUTE E SICUREZZA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Dipartimento
Anni 2011-2013
2012
Totale Spesa
2.892.743,05
569.821,58
281.263,86
211.214,40
605.079,02
951.957,19
686.249,08
6.198.328,18
Sintesi spesa per retribuzioni e oneri accessori collaborazioni coordinate e continuative
-10,19%
3,29%
5,20%
1,24%
-3,54%
3,46%
7,98%
-3,10%
Scostamento %
2013-2012
2.598.075,33
588.553,11
295.880,38
213.828,16
583.680,94
984.861,12
740.992,56
6.005.871,60
2013
(in euro)
tab. 55
Nel referto sul rendiconto 2010 si era rilevato che, così come negli anni precedenti,
non era pervenuta alcuna informazione relativamente alle consulenze ed, in generale,
relativamente ad incarichi esterni e collaborazioni di tipologia diversa dalle co.co.co., né
era stato riferito se sussistessero procedure di monitoraggio unitario e di rilevazione
contabile complessiva delle predette spese.
Si era, pertanto, rappresentata la necessità che fossero adottate idonee misure
correttive e forniti tutti i dati necessari a ricostruire una adeguata serie storica.
Con nota prot. n. 181733/71BA del 15 ottobre 2012 il Dirigente dell’Ufficio Affari
istituzionali e Affari generali della Presidenza, del Dipartimento Presidenza della Giunta, ha
trasmesso i prospetti contenenti i dati riepilogativi concernenti le consulenze esterne che la
Regione ha attivato nel triennio 2009/2011 evidenziando che gli stessi «… sono stati
elaborati sulla base delle schede in possesso dello scrivente ufficio, pervenute dai diversi
Dipartimenti per consentire gli adempimenti relativi all’Anagrafe delle prestazioni, e
pertanto sarebbe opportuno confrontare i dati rinvenienti dai prospetti con i pagamenti
effettivamente disposti dall’Ufficio competente in materia».
Nel referto sul rendiconto 2011 si è osservato che la Regione ha continuato a
manifestare difficoltà a fornire il definitivo ed accertato dato contabile relativo alla spesa
complessiva per incarichi esterni e consulenze. Per questo, come per tutti gli altri casi in cui,
al fine di dimostrare il rispetto di tutta la vigente normativa limitativa, è necessario
monitorare e verificare l’andamento di particolari tipologie o aggregati di spesa, si è pertanto
evidenziato che risulterebbe opportuno che venissero introdotte specifiche e dedicate
codifiche informatiche delle poste di spesa che, in tempo reale ed in corso d’opera, possano
consentire di riaggregare le stesse ai diversi fini ed apportare, se del caso, gli opportuni e
tempestivi interventi correttivi.
Con la nota del 18 giugno 2014 sono stati trasmessi alcuni prospetti inviati
dall’Ufficio Affari generali relativi ad incarichi, collaborazioni esterne e consulenze
riprodotti nelle seguenti tabelle da n. 56 a n. 59.
Si consideri che tutte le predette spese, che appartengono alla categoria degli
incarichi per studi e consulenze, rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 7, del
D.L. n. 78/2010, che prevede il limite del 20% rispetto alla spesa del 2009.
Con le controdeduzioni è stato specificato che:
«Dai prospetti allegati e riportati nella tabella 57 di codesta Corte e nella sezione 8.8 del
questionario, si evince che nel 2013 è stata operata la riduzione dell’80% disposta dal
D.L.78/2010. Dalla citata tabella 57 si evince altresì che non tutte le tipologie riportate nel
194
prospetto sono riferite a spese per studi e incarichi di consulenza. Alcune spese quali attività
degli studi legali, commissioni, consulenze legali, corsi di formazione e di aggiornamento
professionale, rientrano nella tipologia delle prestazioni occasionali.
Relativamente alla pubblicità dei suddetti dati si evidenzia che gli stessi sono pubblicati sul
sito istituzionale della Regione Basilicata nella sezione “amministrazione trasparente”
sottosezione “consulenti e collaboratori. Non si mancherà di tener presente gli utili indirizzi
forniti dalla Corte in proposito». 106
Nella Sezione 8.8 del questionario sul rendiconto, le spese per studi e consulenze
sono state considerate unitariamente a quelle per Relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza. Relativamente a tale aggregato sono stati comunicati: un
importo di impegni 2009 pari a 11.376.984 euro, un limite di spesa di 2.275.397 euro, un
ammontare di impegni 2013 pari a 1.309.088 euro.
106
Con riferimento alle predette tabelle, nella bozza della presente relazione inviata ai fini del contraddittorio è stato
precisato che con la nota del 18 giugno 2014 è stata trasmessa un’ulteriore tabella relativa ai pagamenti i cui dati totali di
numero e di importo relativamente al 2010 (numero 547 ed importo € 4.434.301,88) non coincidevano con quelli riportati
nelle suddette tabelle n. 58 e 59. In merito a quanto sopra, e sul significato di tale ulteriore tabella, si sono chieste tutte le
necessarie delucidazioni.
Con le controdeduzioni, con riferimento alle discordanze riferite ai pagamenti relativi all’anno 2010, si è trasmesso un
nuovo prospetto con i dati allineati ed è stato comunicato «…che la discordanza è stata causata dalla duplicazione di alcune
righe per l’aggiornamento 2012-2013».
195
196
185,05
4.638.558,51
€
2009
4.638.373,46
€
€
€
€
€
€
8.372.227,87
2010
3.727.733,03
4.640.576,11
3.918,73
Fonte: dati forniti dall'Ufficio affari generali della Regione
ANNO DI INCARICO
2009
2010
2011
2012
2013
€
€
€
€
5.298.393,39
€
4.367.356,87
€
IMPEGNI PER COMPETENZA
2011
2012
2.056.326,57 €
904.009,67 €
2.724.379,51 €
2.278.851,80 €
517.687,32 €
727.181,64
€
457.313,76 €
€
1.789.514,07
742.974,94
771.865,10
2013
20.404,51
254.269,52
€
€
€
€
€
738.710,76
418.525,76
303.949,75
2014
15.735,25
500,00
€
€
€
€
€
493.175,86
245.001,38
233.273,18
2015
14.401,30
500,00
€
€
€
€
€
€
25.697.937,33
TOTALE
11.376.983,78
9.899.076,94
1.248.972,74
1.863.815,84
1.309.088,03
tab. 56
197
Fonte: dati forniti dall'Ufficio affari generali della Regione
RICERCA E SVILUPPO SPERIM. NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI Conteggio
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI
PENSIONE)
ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
Altre attività dei servizi di informazione nca
Altre attività di consulenza tecnica nca
Altre attività di servizi per la persona nca
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca
ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI
ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA
Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
Attività di altre organizzazioni associative nca
Attività di servizi per la persona nca
COLLAUDO
COMMISSIONI
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA, CONTABILE
CONSULENZA LEGALE
CONSULENZA PER INSTALLAZIONE DI ELABORATORI ELETTRONICI
CONSULENZA TECNICA
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
DIREZIONE E COORDINAMENTO LAVORI
Gestione di strutture informatizzate
NOLEGGIO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
PRESTAZIONI MEDICHE
PROGETTAZIONE
tipologia
22.032,00
13.464,00
615.566,37
1 €
1 €
94 €
11.376.983,78
530.000,00
8.798,32
56.699,00
30.082,61
57.620,00
220.104,25
110.319,00
4.833.162,61
€
€
€
€
€
€
€
€
1
5
3
5
3
11
4
155
556 €
3.000,00
262.912,75
2.949.397,08
1 €
14 €
143 €
24.900,00
137.794,80
1.081.736,70
145.948,27
89 €
3 €
1 €
1 €
193.446,02
80.000,00
2009
importo
20 €
1 €
numero
595.964,16
30.300,00
75 €
5 €
306 €
9.899.076,90
108.000,00
25.200,00
127.200,00
48.000,00
1.250.000,00
22.076,40
2 €
1 €
€
€
€
€
4.174.077,99
74 €
2
1
1
1
750,00
1.895.712,00
397.900,00
4.014,50
560.000,00
1 €
19 €
7 €
2 €
10 €
412.034,98
12.506,00
2.100,00
82.000,00
2 €
92 €
1 €
1 €
670,00
150.570,87
2010
importo
1 €
8 €
numero
IMPEGNI
50 €
1 €
3 €
1.248.972,74
8.145,00
1.650,00
359.000,00
771.320,03
108.857,71
2011
importo
1 €-
8 €
30 €
7 €
numero
58 €
43 €
1 €
12 €
2 €
numero
1.863.815,84
1.716.553,81
2.285,00
39.977,03
105.000,00
2012
importo
46 €
30 €
15 €
1 €
numero
1.309.088,03
1.252.700,03
8.000,00
48.388,00
2013
importo
tab. 57
198
526 € 4.251.848,68
2010
importo
282 € 1.432.191,53
Fonte: dati forniti dall'Ufficio affari generali della Regione
numero
332 € 2.042.631,59
194 € 2.209.217,09
2009
importo
282 € 1.432.191,53
Incarichi conferiti nel 2006
Incarichi conferiti nel 2007
Incarichi conferiti nel 2008
Incarichi conferiti nel 2009
Incarichi conferiti nel 2010
Incarichi conferiti nel 2011
Incarichi conferiti nel 2012
Incarichi conferiti nel 2013
numero
2011
importo
405 € 4.880.508,07
165 € 1.484.504,51
201 € 2.749.088,59
39 €
646.914,97
numero
PAGAMENTI
448 €
€
€
€
€
€
6.971.297,77
135.000,00
1.374.925,36
3.672.697,42
957.775,76
818.899,23
129.600,00
1.082.690,95
603.209,43
348.573,41
2.164.073,79
42 €
45 €
157 €
2013
importo
9 €
61 €
2012
importo
numero
1 €
12.000,00
10
144
196
49
48
numero
tab. 58
199
Fonte: dati forniti dall'Ufficio affari generali della Regione
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA, CONTABILE
CONSULENZA LEGALE
CONSULENZA PER INSTALLAZIONE DI ELABORATORI
ELETTRONICI
CONSULENZA TECNICA
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento
professionale
DIREZIONE E COORDINAMENTO LAVORI
Gestione di strutture informatizzate
NOLEGGIO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
PRESTAZIONI MEDICHE
PROGETTAZIONE
RICERCA E SVILUPPO SPERIM. NEL CAMPO DELLE
SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
biotecnologie
TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca
ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA
Attività di servizi per la persona nca
COLLAUDO
COMMISSIONI
ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E
TECNICHE NCA
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie
dell'informatica nca
Altre attività dei servizi di informazione nca
Altre attività di consulenza tecnica nca
Altre attività di servizi per la persona nca
Altre attività professionali nca
tipologia
282 €
1.432.191,53
-
0 €
0 €
0 €
22.032,00
13.464,00
52.123,79
-
€
€
€
€
€
€
0 €
0
0
1
1
61
0
5.159,50
622.366,71
1 €
48 €
46.320,00
397.622,06
5.298,32
2.695,85
-
31.000,00
108.826,59
-
52.599,77
importo
28.510,00
44.172,94
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2009
3 €
6 €
3
0
0
0
108
4
1
0
1
0
0
38
0
6 €
numero
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
526 €
3 €
2 €
0 €
2 €
0
1
1
0
67
1
4 €
93 €
35 €
14 €
1
1
2
2
208
0
3
1
1
1
0
64
0
19 €
numero
2010
4.251.848,68
31.055,67
113.839,92
-
12.603,18
250.000,00
22.076,40
343.310,95
2.700,00
27.579,75
1.056.954,86
595.029,95
103.808,00
12.506,00
8.733,94
9.457,78
4.014,50
1.288.259,79
28.691,70
500,00
20.000,00
16.500,00
203.677,52
-
100.548,77
importo
PAGAMENTI
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
405 €
0 €
1 €
1 €
0 €
0
0
0
0
21
3
1 €
190 €
32 €
12 €
0
0
9
0
65
0
0
4
1
1
7
50
5
2 €
numero
2011
4.880.508,07
39.360,00
24.000,00
-
50.220,88
9.600,00
2.579,75
2.583.212,12
679.423,00
171.499,38
77.750,00
445.208,15
27.832,61
29.000,00
2.500,00
188.120,00
486.211,85
58.871,77
5.118,56
importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
448 €
0 €
0 €
0 €
0 €
3
0
0
0
0
0
0 €
400 €
0 €
12 €
24
0
0
0
0
0
0
5
0
0
2
2
0
0 €
numero
2012
6.971.297,77
-
-
1.650,00
-
6.059.331,72
169.210,91
710.955,14
6.150,00
12.000,00
12.000,00
-
-
importo
157 €
15 €
2.164.073,79
8.000,00
2.040.814,86
109.477,03
17 €
123 €
2.285,00
1 €
importo
3.496,90
2013
1 €
numero
tab. 59
Si osserva ora che, nei precedenti referti, sono state più volte formulate osservazioni
in ordine al mancato invio della documentazione prevista dall’art. 1, comma 173, della legge
n. 266/2005 prima della definizione dei programmi di controllo sulla gestione, o (meglio)
della chiusura delle relative istruttorie, vanificando la possibilità di utilizzare gli stessi per il
predetto controllo sulla gestione (come specificato dalle deliberazioni n. 6/CONTR/05 del 15
febbraio 2005 delle Sezioni Riunite e n. 4/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 della Sezione
delle Autonomie della Corte dei conti) con riferimento agli esercizi finanziari nei quali gli
incarichi in questione siano stati conferiti.
Nonostante la Regione, con nota prot. n. 2665/7101 dell’8 gennaio 2009, abbia
dichiarato che stava “… proceduralizzandone l'invio su base trimestrale come richiesto da
codesta Corte”, non risulta pervenuto alcuno degli atti, di cui al citato comma 173,
successivo alla data del 31 agosto 2009.
Nel rilevare quanto sopra, si rinvia a quanto sul tema ripetutamente osservato nelle
precedenti deliberazioni sul rendiconto regionale da parte di questa Sezione regionale di
controllo.
200
Con specifico riferimento ai costi degli apparati amministrativi l’art. 6 del D.L. n.
78/2010, come successivamente modificato, ha previsto, tra l’altro:
- che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e con le eccezioni e
precisazioni ivi indicate, la partecipazione agli organi collegiali di cui all’art. 68 del D.L. n.
112/2008 è onorifica (comma 1). Tale ultima disposizione aveva, peraltro, posto l’esplicita
finalità di «… realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi
fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle
istituzionali delle Amministrazioni …». È, pure, onorifica la partecipazione agli organi
collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico
delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti (comma 2);
- che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le
altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile
2010 (comma 3);
- che, sotto pena di responsabilità erariale e nullità degli atti difformi, tutti gli enti ed
organismi pubblici adeguino i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo
rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto (eccettuata la proroga prevista
dal D.P.C.M. del 25 marzo 2011), gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove
non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti (comma 5);
- che il compenso di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti
degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione e di quelle possedute direttamente o
indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche, è ridotto del 10 per
cento (comma 6);
- che, a decorrere dall'anno 2011, allo specifico fine di valorizzare le professionalità interne
alle amministrazioni e sotto pena di illecito disciplinare e responsabilità erariale, la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20 per cento di quella
sostenuta nell'anno 2009 (comma 7).
È, poi, previsto: il limite del 20% della spesa sostenuta nel 2009 per la spesa per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); il divieto per le
sponsorizzazioni (comma 9); il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le spese
per missioni, anche all'estero (comma 12), e per le attività esclusivamente di formazione
(comma 13), e dell’80% della spesa 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (comma 14).107 Gli atti e i
107
Ulteriori disposizioni in ordine alle spese relative all'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonché per l'acquisto di buoni taxi sono state dettate dall’art. 5, secondo comma, del D.L. n. 95/2012 e, in ordine al
contenimento della spesa per mobili e arredi e al divieto di acquisto di autovetture e della stipula di contratti di locazione
finanziaria aventi ad oggetto autovetture, dall'art. 1, commi 141-145, della legge n. 228/2012.
201
contratti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al primo periodo dei commi 12
e 13 costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
Lo stesso articolo 6, dopo aver chiarito che le disposizioni dallo stesso recate non si
applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, così stabilisce: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano in
via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,
per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza
pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui
all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è
accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario
che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole
previste dal presente articolo. Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto
uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle
spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi
programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del
presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti
delle Assemblee legislative regionali designati d’intesa tra loro nell’ambito della Conferenza
dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli
articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del parametro è considerato al
fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della disposizione
recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto>>. (comma
20)».108
108
Nel documento 11/17/CR06/C1 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 febbraio 2011,
integrato e modificato il 13 ottobre 2011, è stato sul punto evidenziato quanto segue:
<< Relativamente alla disposizione di cui al citato art. 6, comma 20, come modificato da ultimo dall’art. 9, comma
1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, le amministrazioni regionali concordano, ai fini della destinazione della quota
del 10% dei trasferimenti erariali di cui all’art. 7 della L. 59/1997, sul possesso del requisito di un rapporto fra spesa
di personale e spesa corrente (al netto delle spese per i ripiani di disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto
agli obiettivi programmati del patto di stabilità interno) inferiore o uguale alla media nazionale, oltre al rispetto del patto di
stabilità interno. In considerazione della mancanza ad oggi di parametri di riferimento certi per il calcolo della media, è
evidente che sarà necessario un adeguato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni sul decreto di natura
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze con cui saranno stabiliti appunto modalità, tempi e criteri per
l’attuazione della norma in esame.
In presenza di un’incidenza tra spese di personale e spese correnti superiore alla media nazionale, resta fermo l’obbligo di
assicurare le riduzioni di spesa di cui al succitato art. 6 nonché quelle previste dall’art. 3 del D.L. 25 gennaio 2010,
n. 2 convertito con L. 26 marzo 2010, n. 42>>.
202
Nel questionario-relazione sul rendiconto non è stata fornita alcuna diretta risposta
alle domande tese a conoscere se l’importo dei gettoni di presenza per la partecipazione
giornaliera agli organi collegiali della Regione o di enti che ricevono finanziamenti pubblici
regionali risulti inferiore a 30 euro (art. 6, commi 1 e 2) e se sia stato ridotto l'importo
corrisposto per indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità ai componenti di
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali
comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3).
Con riferimento ai predetti punti la Regione si è limitata a riferire che «…con L.R.
35/2012 art. 7, co. 7, ha dato applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 2 D.L. n.
174/2012, in materia di riduzione dei costi della politica, in attuazione del disposto
precettivo in forza dell'art. 6 D.L. n. 78/2010».
È stato, invece, confermato che:
- è stato limitato il numero dei componenti degli organi di amministrazione e di
controllo di enti e organismi pubblici regionali (comma 5);
- è stato ridotto il compenso ai componenti degli organi di amministrazione e di
controllo di società a totale partecipazione pubblica (comma 6);
- sono state ridotte le spese per le missioni (comma 12, primo periodo) e per la
formazione (comma 13);
- sono state ridotte le spese per la gestione delle autovetture, compresi i buoni taxi
(comma 14 del predetto art. 6 e art. 5, secondo comma, del D.L. n. 95/2012);
- sono state rispettate le disposizioni stabilite dall'art. 1, commi 141-145, della legge
n.228/2012, in relazione agli obblighi di contenimento della spesa per mobili e arredi e al
divieto di acquisto di autovetture e della stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad
oggetto autovetture.
Con riferimento alle domande se fosse stato contenuto l'importo delle spese sostenute
per studi e incarichi di consulenza (comma 7), relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza (comma 8), anche in società inserite nel conto economico
consolidato della P.A. (comma 11), e se fossero state sostenute spese per sponsorizzazioni
(comma 9), anche con riferimento a tali società (comma 11), la Regione ha comunicato di
non essere in possesso dei dati relativi alle società di cui sopra si è detto.
Alla domanda, infine, se fossero state corrisposte indennità chilometriche per
missioni di servizio effettuate dal personale contrattualizzato (comma 12, ultimo periodo) è
203
stato risposto negativamente specificando che le indennità chilometriche sono state
eliminate.
La Regione ha, poi, confermato di aver dato attuazione alle disposizioni in materia di
convenzioni quadro Consip e centrali di committenza regionali di cui all'art. 1, co. 7, d.l. n.
95/2012 e di mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali, di
cui all'art. 1, co. 450, l. n. 296/2006.
Con la sopra citata nota dell’11 giugno 2014 del Presidente del Consiglio regionale
sono stati trasmessi anche i prospetti relativi ai costi degli organi istituzionali e dei gruppi
consiliari riferiti all’esercizio finanziario 2013 che, unitamente a quelli degli esercizi 2011 e
2012, già precedentemente trasmessi, sono riprodotti nelle seguenti tabelle n. 60, 61 e 62.
Dai dati riportati si evince che la spesa al predetto titolo è diminuita, rispetto al
precedente esercizio, sia per gli impegni (10,06 Meuro nel 2013 a fronte di 11,32 Meuro nel
2012) sia per i pagamenti totali (10,06 Meuro nel 2013 rispetto a 11,44 Meuro del
precedente esercizio).
Le osservazioni allegate alla predetta nota hanno, sul punto, evidenziato quanto
segue:
«Nell’esercizio finanziario 2013 si è proceduto ad una riduzione delle spese riferite alle
indennità percepite dai Consiglieri regionali e dagli assessori non componenti del Consiglio
regionale (indennità di carica e di funzione oltre ai rimborsi spese per l’esercizio del
mandato che si sono ridotti per effetto della diminuzione degli emolumenti a titolo di
rimborso spese e dell’abolizione del contributo di cui all’articolo 11 della L.R. n. 8/1998 e
s.m.i.), all’indennità di fine mandato (istituto abolito a decorrere dal 1° gennaio 2013
mediante L.R. n. 27/2012), ai contributi assegnati per il funzionamento dei Gruppi consiliari,
incluse le spese per il personale, in virtù delle disposizioni contenute nella legge 7 dicembre
2012, n. 213, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 174/2012 sui cd. “costi della
politica”, riduzioni che sono state recepite dalla legislazione regionale nell’ambito del
processo di contenimento delle spese degli Organi regionali (LL.RR. nn. 27, 28, 29, 30 e 31
del 21 dicembre 2012)».
In questa sede non si entra nel merito di quanto sopra dichiarato e si rileva che questa
Sezione regionale di controllo ha effettuato lo specifico controllo dei rendiconti dei Gruppi
consiliari ai sensi dell’art. 1, commi 9-12, del D.L. n. 174/2012, convertito in legge
213/2012, come “ridefinito”, in termini di legittimità costituzionale, dalla Consulta con
sentenza n. 39/2014.
204
Le risultanze di tali attività di controllo sono riportate nelle deliberazioni da n.
51/2014/FRG a n. 60/2014/FRG i cui effetti, potranno essere rilevati nel bilancio regionale a
decorrere dall’esercizio 2014.
Ogni conseguente valutazione sarà, pertanto effettuata nell’ambito del giudizio di
parificazione relativo al predetto esercizio 2014.
205
206
1.108.543,46
11.167.000,00
600.000,00
01 U00010
01 U00012
30.000,00
01 U00009
575.874,00
244.189,90
01 U00008
01 U00011
3.181.520,08
01 U00007
1.519.185,00
01 U00004
50.000,00
31.847,07
540.000,00
01 U00003
01 U00005
01 U00006
435.840,49
01 U00002
Previsioni
definitive
2.850.000,00
Capitolo
01 U00001
UPB
1.108.543,46
11.043.781,46
575.874,00
590.377,79
30.000,00
244.189,90
3.106.086,19
30.521,27
31.599,84
1.519.185,00
535.075,52
431.842,90
2.840.485,59
Impegni
Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale della Basilicata
(*) Diaria (L.R. n. 38/2002, art. 8 lett. a-b) € 1.186.617,00 + Rimborso chilometrico (L.R. n. 38/2002, art. 8, lett. c) € 332.568,00 = € 1.519.185,00
Contributo per il funzionamento dei Gruppi consiliari (L.R. 2.2.1998, n. 8 e s.m.i., art. 6)
Rimborso spese di segreteria e rappresentanza ai componenti del Consiglio regionale
(L.R. 2.2.1998, n. 8, art. 11)
TOTALE
Rendiconto del bilancio del Consiglio regionale - 2011
descrizione
Spese per indennità di carica ai componenti del Consiglio regionale (L.R. 29.10.2002, n.
38 e s.m.i. - art. 2)
Spese per indennità di funzione ai componenti del Consiglio regionale (L.R. 29.10.2002,
n. 38 e s.m.i. - art. 7)
Spese per Indennità di carica agli Assessori non componenti del Consiglio regionale
(L.R. 10.04.2000, n. 42 - art. 4)
Rimborso spese ai componenti del Consiglio regionale per missioni nel territorio
regionale e per attività istituzionali (L.R. 29.10.2002, n. 38 e s.m.i. - art. 8) (*)
Spese per indennità e rimborsi spese ai componenti del Consiglio regionale per missioni
fuori del territorio regionale (L.R. 29.10.2002, n. 38 e s.m.i. - art. 9)
Spese per indennità di fine mandato (L.R. 29.10.2002, n. 38 e s.m.i. - art. 10)
Spese per assegni vitalizi e assegni di reversibilità (L.R. 29.10.2002, n. 38 e s.m.i. - art.
11)
Spese per rimborso agli ex Consiglieri regionali dei contributi versati (L.R. 29.10.2002,
n. 38 e s.m.i. - art. 11, comma 4)
Spese per assicurazione dei componenti del Consiglio regionale (L.R. 29.12.1997, n. 54
e s.m.i.)
Spese per tassazione IRAP su competenze ai Consiglieri regionali, agli Assessori non
Consiglieri e su vitalizi e reversibilità
1.108.543,46
10.921.686,46
575.874,00
590.377,79
30.000,00
122.094,90
3.106.086,19
30.521,27
31.599,84
1.519.185,00
535.075,52
431.842,90
2.840.485,59
c/competenza
CONSIGLIO REGIONALE
FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI E GRUPPI CONSILIARI - ESERCIZIO 2011
0,00
7.413,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.413,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagamenti
c/residui
1.108.543,46
10.929.100,11
575.874,00
590.377,79
30.000,00
122.094,90
3.106.086,19
37.934,92
31.599,84
1.519.185,00
535.075,52
431.842,90
2.840.485,59
totali
(in euro)
tab. 60
207
U00003
U00004
01
01
01
Spese per indennità e rimborsi spese ai componenti del Consiglio regionale per missioni
fuori dal territorio regionale (L.R. 29.10.2002, n. 38 e s.m.i. - art. 9)
U00007
U00008
U00009
U00010
U00011
U00012
01
01
01
01
01
01
11.697.144,71
1.090.000,00
570.000,00
580.000,00
44.246,70
844.779,80
3.010.000,00
250.000,00
38.118,21
1.547.416,08
450.000,00
430.000,00
2.842.583,92
Previsioni
definitive
11.322.570,14
1.064.805,22
561.748,00
564.602,75
44.245,20
844.779,80
2.955.510,86
86.426,46
38.117,68
1.547.416,08
408.832,36
398.635,73
2.807.450,00
Impegni
Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale della Basilicata
0,00
0,00
0,00
0,00
122.094,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C/Residui
Totale
1.064.805,22
561.748,00
564.602,75
44.245,20
966.874,00
2.955.510,86
86.426,46
38.117,68
1.547.416,08
408.832,36
398.635,73
2.807.450,00
Pagamenti
(in euro)
tab. 61
11.322.570,14 122.094,90 11.444.664,34
1.064.805,22
561.748,00
564.602,75
44.245,20
844.779,80
2.955.510,86
86.426,46
38.117,68
1.547.416,08
408.832,36
398.635,73
2.807.450,00
C/Competenza
(*) Diaria - L.R. n. 38/2002, art. 8 lettere a) e b) - € 1.183.969,08 + Rimborso chilometrico - L.R. n. 38/2002, art. 8, lettera c) - € 363.447,00= 1.547.416,08
TOTALE
U00006
01
U00005
U00002
01
Spese per indennità di fine mandato (L.R. 29.10.2002, n. 38 e s.m.i. - art. 10)
Spese per assegni vitalizi e assegni di reversibilità (L.R. 29.10.2002, n. 38 e s.m.i. - art.
11)
Spese per rimborso agli ex Consiglieri regionali dei contributi versati (L.R. 29.10.2002, n.
38 - art. 11, comma 4)
Spese per l'assicurazione dei componenti del Consiglio regionale (L.R. 29.12.1997, n.
54 e s.m.i.)
Spese per tassazione IRAP su competenze ai Consiglieri regionali, agli Assessori non
Consiglieri e su vitalizi e reversibilità
Contributo per il funzionamento dei Gruppi consiliari (L.R. 02.02.1998, n. n. 8 e s.m.i. art. 6)
Rimborso spese di segreteria e rappresentanza ai componenti del Consiglio regionale
(L.R. 02.02.1998, n. 8 - art. 11)
U00001
01
UPB Capitolo
Spese per indennità di carica ai componenti del Consiglio regionale (L.R. 29.10.2002,
n.38 e s.m.i. - art. 2)
Spese per indennità di funzione ai componenti del Consiglio regionale (L.R. 29.10.2002,
n. 38 e s.m.i. - art. 7)
Spese per indennità di carica agli Assessori non componenti del Consiglio regionale
(L.R. 10.04.2000, n. 42 - art. 4)
Rimborso spese ai componenti del Consiglio regionale per missioni nel territorio
regionale e per attività istituzionali (L.R. 29.10.2002, n. 38 e s.m.i - art. 8) (*)
Preconsuntivo del Bilancio del Consiglio regionale - esercizio finanziario 2012
Descrizione della spesa
CONSIGLIO REGIONALE
FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI E GRUPPI CONSILIARI - ESERCIZIO 2012
208
U00011
U00012
U00013
Rimborso spese di segreteria e rappresentanza ai
componenti del Consiglio regionale (L.R. 02.02.1998, n. 8
- art. 11)
Rimborsi spese ai componenti del Consiglio regionale per missioni
fuori dal territorio regionale (art. 9 L.R. n. 38/2002 come modificato
dall'art. 11 L.R. n. 27/2012
Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale della Basilicata
U00014
519.387,09
U00010
Contributo per spese di funzionamento ai Gruppi
consiliari (art. 1 L.R. n. 28/2012)
Contributi ai Gruppi Consiliari per le spese del personale (art. 4 L.R. n.
28/2012)
TOTALE
14.000,00
U00009
599.209,71
10.371.382,80
23.000,00
0,00
178.800,00
800.000,00
U00008
15.000,00
U00005
3.030.000,00
1.621.000,00
U00004
U00007
185.000,00
U00003
755.986,00
289.000,00
U00002
U00006
2.341.000,00
U00001
Capitolo
Previsioni
definitive
Spese per indennità di fine mandato (art. 10 L.R. 38/2002 come
sostituito dall'art. 12 L.R. 27/2012)
Spese per assegni vitalizi e assegni di reversibilità (art. 11 L.R. n.
38/2002 come modificato dall'art. 13 della L.R.
27/2012)
Spese per rimborso agli ex Consiglieri regionali dei
contributi versati (L.R. 29.10.2002, n. 38 - art. 11, commi
4 e 13)
Spese per l'assicurazione dei componenti del Consiglio
regionale
Spese per tassazione IRAP su competenze ai Consiglieri
regionali, agli Assessori non Consiglieri e su vitalizi e
reversibilità
Rendiconto della gestione del Bilancio del Consiglio regionale esercizio finanziario 2013
descrizione della spesa
Spese per indennità di carica ai componenti del Consiglio
regionale (art. 2 L.R. n. 38/2002 come sostituito dall'art.
2 L.R. n. 27/2012)
Spese per indennità di funzione ai componenti del
Consiglio regionale (art. 7 L.R. n. 38/2002 come
sostituito dall'art. 7 L.R. n. 27/2012)
Spese per indennità di carica, di funzione e per l'esercizio
del mandato agli Assessori non componenti del Consiglio
regionale (art. 4 L.R. 42/2000 come sostituito dall'art. 1
L.R. 30/2012)
Rimborso spese per l'esercizio del mandato ai
componenti del Consiglio regionale (art. 8 L.R. 38/2002
come sostituito dall'art. 10 L.R. 27/2012)
Spese per la diaria ai componenti del Consiglio regionale
per missioni fuori dal territorio regionale (art. 9 L.R.
38/2002 come modificato dall'art. 11 L.R. n. 27/2012)
597.530,73
10.060.671,11
18.581,47
0,00
157.452,19
515.199,54
2.992,00
652.547,85
3.027.107,00
664.773,33
4.919,41
1.614.816,94
183.600,00
282.863,55
2.338.287,10
Impegni
597.530,73
10.060.671,11
18.581,47
0,00
157.452,19
515.199,54
2.992,00
652.547,85
3.027.107,00
664.773,33
4.919,41
1.614.816,94
183.600,00
282.863,55
2.338.287,10
c/competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c/residui
Pagamenti
CONSIGLIO REGIONALE
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI E GRUPPI CONSILIARI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
597.530,73
10.060.671,11
18.581,47
0,00
157.452,19
515.199,54
2.992,00
652.547,85
3.027.107,00
664.773,33
4.919,41
1.614.816,94
183.600,00
282.863,55
2.338.287,10
totali
(in euro)
tab. 62
Questa Corte dei conti, nell’evidenziare conclusivamente la necessità di una costante
verifica, da parte degli Organi regionali preposti, dell’integrale rispetto delle regole e dei
principi sanciti da tutta la vigente normativa in materia di rapporti di lavoro, di conferimento
di incarichi esterni e, in generale, di limitazione della spesa, non può non ribadire l’urgente
necessità che siano ridotte quanto più possibile le spese correnti relative al funzionamento
della struttura amministrativa allargata.
209
210
12. – La gestione dei residui
I residui attivi complessivi (cfr. la tabella n. 63), che ammontavano all’inizio del
2013 a 1.519,13 Meuro, sono stati accertati, a chiusura dell’esercizio finanziario, in 1.513,37
Meuro, con un decremento dello 0,4%.
Come evincesi dalla relazione tecnica al rendiconto 2013, tali valori sono
conseguenti al riaccertamento dei residui degli anni precedenti, operata in sede di
consuntivo, in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata.
Dalla disamina della tabella n. 64 si rileva che (escluse le contabilità speciali) il peso
preponderante nel totale dei residui attivi finali è assunto da quelli relativi al titolo IV (pari al
37,4%) e da quelli relativi al titolo I (13,2% del totale).
Il rapporto tra il totale dei residui riscossi e quello dei residui iniziali si attesta sulla
percentuale del 25,3% (molto inferiore rispetto al 43,4% del trascorso esercizio).
Parte dei residui iniziali è stata eliminata non per riscossione (che dovrebbe costituire
il modo normale di estinzione dei crediti dell’ente relativi alle entrate accertate e non
incassate) ma per insussistenza, per un importo di 28,38 Meuro, compensato da 3,45 di
maggiori incassi che determina un saldo negativo di 24,93 Meuro. 109
Deve, sul punto, essere evidenziato che nel conto del bilancio appare erronea la
legenda del calcolo effettuato per ottenere il valore dei Residui attivi da esercizi precedenti
(EP): in tale legenda, infatti, è indicato che dai Residui attivi al 1.1.2013 (RS) siano state
sottratte le riscossioni in conto residui (RR) e quindi detratto l’importo del riaccertamento
residui (R). Essendo, però, stato indicato con segno negativo il valore delle predette
insussistenze, qualora tale valore venisse sottratto, si avrebbe matematicamente un effetto
additivo. Dagli importi riportati si evince che il calcolo realmente effettuato è il seguente:
EP= RS-RR+R.
Ponendo ora a raffronto i residui attivi che si formano nell’esercizio (residui in conto
competenza, pari a 403,66 Meuro) con quelli che, nello stesso esercizio, sono eliminati per
avvenuta riscossione (riscossioni in conto residui, pari a 384,48 Meuro), si evidenzia che nel
2013 i primi costituiscono il 105% dei secondi (nel 2011 la percentuale è stata del 107,6%).
109
La relazione tecnica al rendiconto 2013 ha sul punto evidenziato che le insussistenze registrate sui residui attivi sono
state compensate “…dai disimpegni registrati sui residui passivi e sui residui perenti per 13,48 milioni di euro, e da
accertamenti sulla competenza per 5,57 milioni di euro, da maggiore incasso sui residui per 3,45 milioni di euro, per cui la
sopravvenienza passiva netta per l’esercizio 2013 è pari a 5,85 milioni di euro”.
211
212
entrate per conto terzi e partite di giro
TIT. IX
FONTE: rendiconto anno 2013
TOTALE
accensione di prestiti
entrate da riduzioni di attività finanziarie
TIT. V
anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
entrate in conto capitale
TIT. VI
entrate extratributarie
TIT. III
TIT. IV
TIT. VII
trasferimenti correnti
entrate correnti di natura tributaria e contributiva
TIT. II
TIT. I
1.519.127.462,29
623.604.093,35
0,00
65.656.882,97
0,00
533.245.236,00
67.473.476,78
31.459.353,69
197.688.419,50
R
-3.299.653,43
0,00
0,00
0,00
-12.235.605,78
-478.355,20
-2.377.404,96
-6.534.741,41
riaccertamenti
residui
EP=RS-RR+R
441.414.544,26
0,00
65.619.897,10
0,00
447.114.250,76
53.374.342,70
20.112.943,49
82.080.141,47
residui attivi da
esercizi precedenti
384.485.581,73 -24.925.760,78 1.109.716.119,78
178.889.895,66
0,00
36.985,87
0,00
73.895.379,46
13.620.778,88
8.969.005,24
109.073.536,62
RR
riscossioni in conto
residui
RS
residui attivi al
01.01.2013
RESIDUI ATTIVI
Gestione per titoli
(Esercizio finanziario 2013)
403.656.562,42
119.140.721,13
0,00
0,00
0,00
118.511.530,57
21.722.095,37
26.252.593,62
118.029.621,73
1.513.372.682,20
560.555.265,39
0,00
65.619.897,10
0,00
565.625.781,33
75.096.438,07
46.365.537,11
200.109.763,20
TR=EP+EC
totale residui attivi da
riportare
EC
residui attivi da
esercizio di
competenza
-0,4%
-10,1%
0,0%
-0,1%
0,0%
6,1%
11,3%
47,4%
1,2%
% scost. res.
fin. su res.
iniz.
(in euro)
tab. 63
213
2.168.979,23
6.144.470,36
189.374.969,91
0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)
FONTE: rendiconto anno 2013
TOTALE GENERALE
Entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo IX)
Entrate per partite di giro
Entrate per conto terzi
TOTALE (primi sette titoli)
1.519.127.462,29
623.604.093,35
580.539.441,09
43.064.652,26
895.523.368,94
0,00
0,00
Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)
65.656.882,97
100,0%
41,1%
38,2%
2,8%
58,9%
0,0%
0,0%
4,3%
4,3%
0,0%
65.656.882,97
Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere
Accensione prestiti (Titolo VI)
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
0,00
533.245.236,00
Alienazione di attività finanziarie
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
0,0%
0,0%
35,1%
484.301.768,91
36.281.193,31
12.662.273,78
0,00
0,00
0,00
4,4%
31,9%
2,4%
0,8%
0,0%
67.473.476,78
Entrate extratributarie (Titolo III)
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Altre entrate in conto capitale
Entrate in conto capitale Titolo (IV)
4,0%
0,0%
0,0%
0,4%
2,1%
31.459.353,69
60.563.003,52
96.520,83
198.514,32
6.615.438,11
2,0%
0,0%
0,0%
13,0%
0,1%
0,4%
12,5%
0,0%
Incidenza
% sul
totale
31.021.860,06
100.000,00
337.493,63
197.688.419,50
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Rimborsi e altre entrate correnti
Trasferimenti correnti (Titolo II)
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Imprese
Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo
Entrate correnti di natura tributaria e contributiva (Titolo I)
Tributi diretti
Tributi indiretti
Tributi destinati al finanziamento della sanità
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
ENTRATE
RS
residui attivi al 01.01.2013
384.485.581,73
178.889.895,66
141.285.954,42
37.603.941,24
205.595.686,07
0,00
0,00
36.985,87
36.985,87
0,00
0,00
0,00
73.895.379,46
73.235.032,82
371.201,00
289.145,64
0,00
13.620.778,88
9.895.412,93
96.520,83
198.514,32
3.430.330,80
8.969.005,24
8.640.437,32
100.000,00
228.567,92
109.073.536,62
133.925,24
5.337.734,36
103.601.877,02
0,00
100,0%
46,5%
36,7%
9,8%
53,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
19,2%
19,0%
0,1%
0,1%
0,0%
3,5%
2,6%
0,0%
0,1%
0,9%
2,3%
2,2%
0,0%
0,1%
28,4%
0,0%
1,4%
26,9%
0,0%
25,3%
28,7%
24,3%
87,3%
23,0%
0,1%
0,1%
13,9%
15,1%
1,0%
2,3%
20,2%
16,3%
100,0%
100,0%
51,9%
28,5%
27,9%
100,0%
67,7%
55,2%
6,2%
86,9%
54,7%
rapporto
tra
Incidenza riscoss. e
resid.
% sul
Iniziali
totale
RR
riscossioni in conto residui
-24.925.760,78
-3.299.653,43
-3.299.653,43
0,00
-21.626.107,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.235.605,78
-2.346.727,00
-9.886.933,23
-1.945,55
0,00
-478.355,20
-2.020,00
0,00
0,00
-476.335,20
-2.377.404,96
-2.377.404,96
0,00
0,00
-6.534.741,41
0,00
0,00
-6.534.741,41
0,00
100,0%
13,2%
13,2%
0,0%
86,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
49,1%
9,4%
39,7%
0,0%
0,0%
1,9%
0,0%
0,0%
0,0%
1,9%
9,5%
9,5%
0,0%
0,0%
26,2%
0,0%
0,0%
26,2%
0,0%
-1,6%
-0,5%
-0,6%
0,0%
-2,4%
0,0%
0,0%
-2,3%
-0,5%
-27,3%
0,0%
-0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
-7,2%
-7,6%
-7,7%
0,0%
0,0%
-3,3%
0,0%
0,0%
-3,5%
0,0%
rapporto
tra
Incidenza riaccert. e
residui
% sul
iniziali
totale
R
riaccertamenti residui
RESIDUI ATTIVI
Gestione per titolo - tipologia
(Esercizio finanziario anno 2013)
29,5%
24,3%
5,3%
70,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
29,4%
24,4%
5,0%
0,0%
0,0%
5,4%
5,0%
0,0%
0,0%
0,4%
6,5%
6,4%
0,0%
0,0%
29,2%
0,6%
0,7%
28,0%
0,0%
403.656.562,42 100,0%
119.140.721,13
97.945.422,52
21.195.298,61
284.515.841,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.511.530,57
98.509.875,31
20.001.655,26
0,00
0,00
21.722.095,37
20.063.472,50
10.166,62
148.456,25
1.500.000,00
26.252.593,62
26.014.616,34
100.000,00
137.977,28
118.029.621,73
2.408.882,73
2.661.337,62
112.959.401,38
0,00
59,7%
105,0%
66,6%
69,3%
56,4%
138,4%
0,0%
0,0%
160,4%
134,5%
5388,4%
0,0%
159,5%
202,8%
10,5%
74,8%
43,7%
292,7%
26,6%
19,1%
16,9%
49,2%
31,8%
0,0%
0,0%
22,2%
20,3%
55,1%
0,0%
32,2%
33,1%
10,5%
74,8%
22,7%
83,4%
301,1%
83,9%
100,0% 100,0%
60,4%
40,9%
108,2%
1798,7% 111,1%
49,9%
43,3%
109,0%
59,6%
rapporto rapporto
tra res.
tra
res.com
Incidenz comp. e
riscoss.
c.
p.
e
res.
a % sul
res.
iniziali
totale
EC
residui in conto competenza
37,0%
35,3%
1,8%
63,0%
0,0%
0,0%
4,3%
4,3%
0,0%
0,0%
0,0%
37,4%
33,5%
3,0%
0,8%
0,0%
5,0%
4,7%
0,0%
0,0%
0,3%
3,1%
3,0%
0,0%
0,0%
13,2%
0,3%
0,2%
12,7%
0,0%
1.513.372.682,20 100,0%
560.555.265,39
533.899.255,76
26.656.009,63
952.817.416,81
0,00
0,00
65.619.897,10
65.619.897,10
0,00
0,00
0,00
565.625.781,33
507.229.884,40
46.024.714,34
12.371.182,59
0,00
75.096.438,07
70.729.043,09
10.166,62
148.456,25
4.208.772,11
46.365.537,11
46.018.634,12
100.000,00
246.902,99
200.109.763,20
4.443.936,72
3.468.073,62
192.197.752,86
0,00
Incidenz
a % sul
totale
TR=RS-RR+R+EC
totale residui attivi da riportare
-0,4%
-10,1%
-8,0%
-38,1%
6,4%
-0,1%
-0,1%
6,1%
4,7%
26,9%
-2,3%
11,3%
16,8%
-89,5%
-25,2%
-36,4%
47,4%
48,3%
0,0%
-26,8%
1,2%
104,9%
-43,6%
1,5%
% scost.
res. fin. su
res. iniz.
(In euro)
tab. 64
Nella successiva tabella n. 65 il totale dei residui attivi al 31 dicembre 2013 è stato
scomposto per anno di maturazione dei relativi sottostanti rapporti creditori, in modo che
quelli prodotti dalla gestione di competenza sono stati inseriti nella colonna relativa al 2013,
mentre quelli rimanenti, alla predetta data, della gestione residui sono stati collocati, per
anzianità, a ritroso nelle colonne dal 2012 a quella cumulativa per gli esercizi antecedenti al
2007.
Dal prospetto si evince che i residui attivi con anzianità superiore al quinquennio
rispetto all’esercizio di competenza (e cioè quelli risalenti al 2007 e a esercizi antecedenti)
corrispondono all’11,77% del totale (peggiorando l’analoga percentuale del 10,02%
riscontrata nel precedente esercizio finanziario); dall’analisi dei residui dei vari titoli si
evince che, mentre il titolo IV presenta delle sostanziose rimanenze di residui
ultraquinquennali (30,50%), tutti gli altri titoli presentano delle percentuali più contenute
(come quella del 5,01% del titolo VI e quella dell’1,34% del titolo III) o pari o prossime allo
zero (titoli I, II e IX).
214
215
Residui
0,00
148.797,97
1.008.249,38
134.668.571,41
0,00
3.290.255,20
0,00
9.883,54
139.125.757,50
Esercizi Prec.
FONTE: dati forniti dalla Regione
Attivi Tit. I
Attivi Tit. II
Attivi Tit. IlI
Attivi Tit. IV
Attivi Tit.V
Attivi tit.VI
Attivi Tit.VII
Attivi tit.IX
Totale Attivi
a
0,00
161.154,16
0,00
37.849.679,51
0,00
0,00
0,00
958.136,68
38.968.970,35
2007
b
0,00
205.499,59
6.313.057,00
23.116.875,37
0,00
0,00
0,00
17.700.437,66
47.335.869,62
2008
c
0,00
14.845.720,21
12.549.429,00
52.867.481,34
0,00
0,00
0,00
11.018.622,71
91.281.253,26
2009
d
0,00
6.616,59
0,00
83.912.031,34
0,00
0,00
0,00
31.635.746,04
115.554.393,97
2010
e
0,00
1.149.469,38
12.350.557,38
32.104.328,38
0,00
0,00
0,00
74.280.277,88
119.884.633,02
2011
f
ANALISI ANZIANITA' RESIDUI ATTIVI
82.080.141,47
3.595.685,59
21.153.049,94
82.595.283,41
0,00
62.329.641,90
0,00
305.811.439,75
557.565.242,06
2012
g
82.080.141,47
20.112.943,49
53.374.342,70
447.114.250,76
0,00
65.619.897,10
0,00
441.414.544,26
1.109.716.119,78
totale parziale
h = a+b+c+d+e+f+g
118.029.621,73
26.252.593,62
21.722.095,37
118.511.530,57
0,00
0,00
0,00
119.140.721,13
403.656.562,42
2013
i
200.109.763,20
46.365.537,11
75.096.438,07
565.625.781,33
0,00
65.619.897,10
0,00
560.555.265,39
1.513.372.682,20
totale generale
l=h+i
0,17%
11,77%
5,01%
0,00%
0,67%
1,34%
30,50%
%
m = a+b/l
(In euro)
tab. 65
Restringendo il campo ai residui attivi costituiti in anni precedenti il 2009, dalla
seguente tabella, tratta dal questionario-relazione sul rendiconto 2013, si evidenzia la
sussistenza di residui attivi ultraquinquennali del titolo III e IX che registrano nel corso
dell’esercizio una scarsa riscossione e presentano al 31.12.2013 una consistenza,
rispettivamente, di 7,32 Meuro e 18,66 Meuro, rispetto alle quali si è chiesto che la Regione
fornisse le specifiche motivazioni della mancata riscossione.
(valori in euro)
Titolo I
Titolo IX
(esclusi depositi cauzionali)
Titolo III
Residui attivi ante 2009
Dati provvisori
2013
Rendiconto 2013
Dati provvisori
2013
Dati provvisori
2013
Rendiconto 2013
Rendiconto
2013
21.956.088
Iniziali da riscuotere (+)
79.220.324
Riscossi (-)
77.930.177
0
0
1.290.147
433.665
3.299.649
Stralciati o cancellati (-)
Totale finali da riscuotere
0
0
7.754.971
0
7.321.306
0
18.656.438
Con le controdeduzioni, relativa alla mancata riscossione dei residui attivi
ultraquinquennali del titolo III, è stato riferito «… gli stessi riguardano gli introiti per
l’acqua all’ingrosso dalla Regione Puglia, in attuazione dell’Accordo di Programma 5/8/99.
Sono in corso verifiche con l’Acquedotto Pugliese per la riscossione degli stessi e/o per
operare una compensazione amministrativa dei citati debiti dell’Ente con i crediti vantati
dallo stesso con Acquedotto Lucano». Con riferimento ai residui del titolo IX è stato
precisato che «gli stessi riguardano le anticipazioni concesse per il PSR 2007/2013 e che
sono in corso verifiche tra il Dipartimento Agricoltura, Arbea e Agea per la definitiva
acquisizione delle risorse. I crediti afferenti i citati residui non sono stati accantonati al
fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto valutati esigibili».
216
Sul versante della spesa, nel 2013, si registra un decremento del volume complessivo
dei residui passivi (cfr. tabelle n. 66, n. 67 e n. 68) che, a fine esercizio, si attesta su
1.180,79 Meuro (a fronte di 1.340,49 Meuro del precedente esercizio) con una diminuzione
dell’11,91%.
I residui complessivi segnano un decremento in quanto il carico dei nuovi residui è
minore rispetto a quello che, nello stesso esercizio, è stato eliminato attraverso i pagamenti e
con disimpegni e perenzioni.
Dalla relazione tecnica al rendiconto si evince che «Del totale dei disimpegni:
- circa 10 milioni di euro sono stati trasferiti sui capitoli del bilancio 2014,
- 13,38 milioni di euro sono stati compensati con la riduzione dei residui attivi,
per cui la sopravvenienza attiva per l’esercizio 2013 diventa pari a 3 milioni di euro».
Nella tabella n. 69 il totale dei residui passivi al 31 dicembre 2013 è stato scomposto
per anno di maturazione dei relativi sottostanti rapporti debitori, in modo tale che quelli
prodotti dalla gestione di competenza sono stati inseriti nella colonna relativa al 2013,
mentre quelli rimanenti, alla predetta data, della gestione residui sono stati collocati per
anzianità, a ritroso, nelle colonne dal 2012 a quella cumulativa per gli esercizi antecedenti al
2007.
Dal prospetto si evince che i residui passivi con anzianità superiore al quinquennio
rispetto all’esercizio di competenza (e cioè quelli risalenti al 2007 e a esercizi antecedenti)
corrispondono al 4,38% del totale (e, quindi, in miglioramento rispetto all’analoga
percentuale del 6,82% dello scorso anno).
Dalla disamina della successiva tabella n. 70, poi, è possibile rilevare che la parte
preponderante dei residui passivi totali a fine 2013 attiene a spese di investimento. Il dato
rivela che, alla sopra riscontrata bassa capacità di impegno che grava su tale tipologia di
spesa, corrisponde anche una non elevata velocità nei pagamenti.
217
218
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni internazionali
Fondi da ripartire
Servizi per conto terzi
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
99
FONTE: Rendiconto anno 2013
37.072.012,96
209.364.631,06
1.224.441,71
1.996.271,81
5.374.595,04
12.375.586,44
31.967.003,05
45.889.421,25
149.131.570,89
78.151.746,27
62.665.294,90
24.698.762,31
231.307.967,39
136.595.137,56
93.154.709,08
13.013.434,47
6.495.795,73
151.267.191,76
1.340.490.331,59
Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
TOTALE
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0,00
48.744.757,91
486.242.071,54
131.836.986,43
1.098.413,26
190.825,84
667.570,19
6.360.166,35
14.434.142,46
16.281.725,48
23.103.721,60
43.116.403,24
26.117.914,55
16.737.931,91
73.342.532,82
31.379.260,05
12.395.637,37
4.433.170,40
1.887.596,83
43.510.969,01
17.430.816,63
0,00
21.916.287,12
pagamenti in conto
residui
residui passivi al
01.01.2013
04
Giustizia
PR
26.275.994,27
2.022.115,37
0,01
0,19
3.286,87
183.168,62
776.061,53
7.143.380,25
1.221.292,96
90.392,92
532.313,25
101.844,42
939.695,37
10.423.182,26
17.225,25
275.004,84
148.347,88
781.339,09
120.344,26
0,00
1.496.998,93
riaccertamento
residui
R
(Esercizio finanziario 2013)
RS
05
Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
01
02
MISSIONI
RESIDUI PASSIVI
Gestione per Missioni
81.623.465,34
0,00
0,00
100,86
0,00
527.614,53
7.567.264,00
1.086.723,23
36.370.939,03
2.021.277,28
3.884.027,84
4.505,60
203.031,91
5.450.148,14
2.350.500,81
2.500.634,80
338.077,99
17.837.677,03
132.327,89
0,00
1.348.614,40
eliminazione per
perenzione
P
746.348.800,44
75.505.529,26
126.028,44
1.805.344,92
4.703.737,98
5.304.636,94
9.189.535,06
21.377.592,29
88.435.617,30
32.923.672,83
32.131.039,26
7.854.480,38
156.822.707,29
89.342.547,11
78.391.345,65
5.804.624,43
4.121.773,03
89.137.206,63
19.388.524,18
0,00
23.982.857,46
residui passivi da
esercizi precedenti
EP=RS-PR-R-P
434.440.331,87
119.441.796,86
0,00
66.220,71
1.359.114,48
3.079.359,89
20.988.256,98
7.037.824,02
12.190.091,85
95.925.250,87
4.271.297,11
17.070.784,45
56.118.505,66
48.511.954,90
1.522.747,89
2.552.110,08
710.373,50
12.826.087,96
8.939.241,61
30.617,10
1.180.789.132,31
194.947.326,12
126.028,44
1.871.565,63
6.062.852,46
8.383.996,83
30.177.792,04
28.415.416,31
100.625.709,15
128.848.923,70
36.402.336,37
24.925.264,83
212.941.212,95
137.854.502,01
79.914.093,54
8.356.734,51
4.832.146,53
101.963.294,59
28.327.765,79
30.617,10
45.781.553,41
totale residui passivi
da riportare
21.798.695,95
TR=EP+EC
EC
residui passivi da
esercizio di
competenza
-11,91%
-6,89%
-89,71%
-6,25%
12,81%
-32,25%
-5,60%
-38,08%
-32,53%
64,87%
-41,91%
0,92%
-7,94%
0,92%
-14,21%
-35,78%
-25,61%
-32,59%
-23,59%
#DIV/0!
-6,08%
% scost.
res. fin. su
res. iniz.
(in euro)
tab. 66
219
09
08
07
06
05
04
02
01
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente
Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Turismo
Politiche giovanili, sport e
tempo libero
Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali
Istruzione e diritto allo studio
Giustizia
Servizi istituzionali e generali,
di gestione e di controllo
MISSIONI
03
09
06
07
08
05
totale m issione
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e l'ambiente
01
02
03
04
totale m issione
136.595.137,56
2.719.043,06
32.674.890,78
1.736.510,85
3.865.401,15
24.488.734,21
10.066.655,47
7.053.728,44
38.821.247,93
15.168.925,67
93.154.709,08
16.892.736,72
76.261.972,36
Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
13.013.434,47
13.013.434,47
6.495.795,73
01
totale m issione
totale m issione
641.782,75
5.854.012,98
02
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Giovani
02
01
Sport e tempo libero
01
151.267.191,76
71.874.063,64
totale m issione
Valorizzazione dei beni di interesse storico
01
37.072.012,96
556.463,93
4.870.490,45
-
3.337.368,75
26.985.034,91
587.203,58
735.451,34
-
-
48.744.757,91
12.941.846,61
2.317.197,57
94.255,29
3.778.506,08
1.571.757,57
2.419.180,78
24.354.642,05
79.393.128,12
Diritto allo studio
07
1.267.371,96
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Servizi ausiliari all'istruzione
06
02
Istruzione tecnica superiore
05
totale m issione
Edilizia scolastica
03
Istruzione universitaria
Altri ordini di istruzione non universitaria
04
Istruzione prescolastica
totale m issione
02
Uffici giudiziari
01
01
Altri servizi generali
11
totale m issione
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
09
10
Statistica e sistemi informativi
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
08
05
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Segreteria generale
02
04
Organi istituzionali
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
01
PROGRAMMI
10,19%
0,20%
2,44%
0,13%
0,29%
1,83%
0,75%
0,53%
2,90%
1,13%
6,95%
5,69%
1,26%
0,97%
0,97%
0,48%
0,05%
0,44%
11,28%
5,92%
5,36%
2,77%
0,04%
0,36%
0,00%
0,25%
2,01%
0,04%
0,05%
0,00%
0,00%
3,64%
0,97%
0,17%
0,01%
0,28%
0,12%
0,18%
1,82%
0,09%
0,00%
Incidenza
% sul
totale
residui passivi al 01.01.2013
RS
31.379.260,05
2.145.770,45
1.241.453,31
38.357,96
533.168,54
12.425.745,18
2.017.390,69
1.371.315,80
6.928.201,09
4.677.857,03
12.395.637,37
7.789.889,19
4.605.748,18
4.433.170,40
4.433.170,40
1.887.596,83
437.757,87
1.449.838,96
43.510.969,01
27.623.056,23
15.887.912,78
17.430.816,63
388.422,25
4.797.319,23
-
3.337.368,75
7.726.602,20
445.652,86
735.451,34
-
-
21.916.287,12
10.996.443,18
2.013.232,15
43.636,42
2.057.133,24
1.334.594,92
861.385,70
3.689.190,04
920.671,47
-
Pagamenti in conto
residui
PR
10.423.182,26
-
184.551,85
0,09
9.879.191,25
33.663,35
140.148,63
112.118,07
73.509,02
17.225,25
7.278,92
9.946,33
275.004,84
275.004,84
148.347,88
511,49
147.836,39
781.339,09
615.198,90
166.140,19
120.344,26
15.814,41
-
-
-
95.734,61
8.795,24
-
-
-
1.496.998,93
533.271,21
57.269,24
-
677.787,54
84.040,51
-
123.174,05
21.456,38
-
Riaccertamento
Residui
R
P
5.450.148,14
346.909,77
172.971,92
26.004,48
336.308,75
181.555,57
56.250,00
3.339.229,55
990.918,10
2.350.500,81
722.508,68
1.627.992,13
2.500.634,80
2.500.634,80
338.077,99
100.083,39
237.994,60
17.837.677,03
7.160.366,20
10.677.310,83
132.327,89
25.980,00
35.364,89
-
-
12.860,67
58.122,33
-
-
-
1.348.614,40
812.401,50
80.627,16
50.080,18
432,00
-
-
129.932,09
275.141,47
-
Eliminazione per
perenzione
RESIDUI PASSIVI PER MISSIONI E PROGRAMMI
Esercizio Finanziario 2013
-
89.342.547,11
226.362,84
31.075.913,70
1.698.152,89
3.306.228,04
1.847.489,03
7.834.045,86
5.486.014,01
28.441.699,22
9.426.641,52
78.391.345,65
67.742.295,57
10.649.050,08
5.804.624,43
5.804.624,43
4.121.773,03
103.430,00
4.018.343,03
89.137.206,63
43.994.506,79
45.142.699,84
19.388.524,18
126.247,27
37.806,33
-
-
19.149.837,43
74.633,15
-
-
-
23.982.857,46
599.730,72
166.069,02
538,69
1.043.153,30
153.122,14
1.557.795,08
20.412.345,87
50.102,64
0,00%
11,97%
0,03%
4,16%
0,23%
0,44%
0,25%
1,05%
0,74%
3,81%
1,26%
10,50%
9,08%
1,43%
0,78%
0,78%
0,55%
0,01%
0,54%
11,94%
5,89%
6,05%
2,60%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
2,57%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
3,21%
0,08%
0,02%
0,00%
0,14%
0,02%
0,21%
2,73%
0,01%
437.500,00
48.511.954,90
1.127.287,57
7.333.898,09
547.905,74
914.092,28
15.830.840,04
346.504,00
555.261,79
9.866.021,27
11.990.144,12
1.522.747,89
1.182.505,66
340.242,23
2.552.110,08
2.552.110,08
710.373,50
136.789,10
573.584,40
12.826.087,96
6.425.573,38
6.400.514,58
8.939.241,61
197.070,68
3.111.544,45
-
4.531.399,37
142.131,08
132.096,03
825.000,00
30.617,10
30.617,10
21.798.695,95
16.734.870,26
1.630.710,93
56.034,36
609.622,57
436.855,80
109.130,99
1.489.133,86
294.837,18
11,17%
0,26%
1,69%
0,13%
0,21%
3,64%
0,08%
0,13%
2,27%
2,76%
0,35%
0,27%
0,08%
0,59%
0,59%
0,16%
0,03%
0,13%
2,95%
1,48%
1,47%
2,06%
0,05%
0,72%
0,00%
1,04%
0,03%
0,03%
0,19%
0,01%
0,01%
5,02%
3,85%
0,38%
0,01%
0,14%
0,10%
0,03%
0,34%
0,07%
0,10%
Incidenza
% sul
totale
137.854.502,01
1.353.650,41
38.409.811,79
2.246.058,63
4.220.320,32
17.678.329,07
8.180.549,86
6.041.275,80
38.307.720,49
21.416.785,64
79.914.093,54
68.924.801,23
10.989.292,31
8.356.734,51
8.356.734,51
4.832.146,53
240.219,10
4.591.927,43
101.963.294,59
50.420.080,17
51.543.214,42
28.327.765,79
323.317,95
3.149.350,78
-
4.531.399,37
19.291.968,51
206.729,18
825.000,00
30.617,10
30.617,10
45.781.553,41
17.334.600,98
1.796.779,95
56.573,05
1.652.775,87
589.977,94
1.666.926,07
21.901.479,73
344.939,82
437.500,00
11,67%
0,11%
3,25%
0,19%
0,36%
1,50%
0,69%
0,51%
3,24%
1,81%
6,77%
5,84%
0,93%
0,71%
0,71%
0,41%
0,02%
0,39%
8,64%
4,27%
4,37%
2,40%
0,03%
0,27%
0,00%
0,38%
1,63%
0,02%
0,07%
0,00%
0,00%
3,88%
1,47%
0,15%
0,00%
0,14%
0,05%
0,14%
1,85%
0,03%
0,04%
Incidenza
% sul
totale
totale residui passivi da riportare
Residui passivi da esercizio di
competenza
Residui passivi da esercizi
precedenti
Incidenza
% sul
totale
TR=EP+EC
EC
EP=RS-PR-R-P
0,92%
-50,22%
17,55%
29,34%
9,18%
-27,81%
-18,74%
-14,35%
-1,32%
41,19%
-14,21%
-9,62%
-34,95%
-35,78%
-35,78%
-25,61%
-62,57%
-21,56%
-32,59%
-36,49%
-28,29%
-23,59%
-41,90%
-35,34%
35,78%
-28,51%
-64,79%
12,18%
-6,08%
33,94%
-22,46%
-39,98%
-56,26%
-62,46%
-31,10%
-10,07%
-72,78%
% scost.
res. fin.
su res.
iniz.
(in euro)
tab. 67
220
Servizi per conto terzi
Fondi da ripartire
Relazioni internazionali
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali
Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Sviluppo economico e
competitività
Tutela della salute
Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia
Soccorso civile
Trasporti e diritto alla mobilità
FONTE: Rendiconto 2013
TOTALE GENERALE
99
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
01
02
03
04
05
06
Industria,PMI e Artigianato
78.151.746,27
totale m issione
totale m issione
totale m issione
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale
totale m issione
Servizi per conto terzi e partite di giro
01
totale m issione
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Fondi di riserva
Fondo svalutazione crediti
Altri Fondi
02
totale m issione
totale m issione
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Fonti energetiche
01
02
03
01
01
01
Caccia e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare
01
02
Formazione professionale
Sostegno all'occupazione
totale m issione
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
1.340.490.331,59
209.364.631,06
43.064.652,26
166.299.978,80
1.224.441,71
1.224.441,71
1.996.271,81
1.996.271,81
5.374.595,04
5.374.595,04
12.375.586,44
12.375.586,44
31.967.003,05
862.202,24
31.104.800,81
45.889.421,25
22.331.430,35
21.183.704,75
2.374.286,15
149.131.570,89
5.520,77
21.900.792,59
9.460.549,34
117.764.708,19
5.050.000,00
208.754,32
100,00%
15,62%
3,21%
12,41%
0,09%
0,00%
0,00%
0,09%
0,15%
0,15%
0,40%
0,40%
0,92%
0,92%
2,38%
0,06%
2,32%
3,42%
1,67%
1,58%
0,18%
11,13%
0,00%
1,63%
0,71%
8,79%
5,83%
2,71%
0,27%
0,38%
0,02%
2,45%
4,67%
32.826.107,66
62.665.294,90
0,68%
0,36%
0,40%
0,07%
2,77%
0,17%
0,00%
1,84%
0,17%
1,67%
17,26%
0,23%
totale m issione
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
2,71%
12,30%
2,24%
0,00%
3.106.656,23
9.113.020,63
4.826.311,44
5.349.026,53
873.816,00
37.145.697,17
2.228.571,90
22.195,00
24.698.762,31
2.312.222,29
22.386.540,02
231.307.967,39
36.392.412,50
3.674.471,79
totale m issione
36.342.072,99
164.924.540,45
30.041.353,95
-
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Ulteriori spese in materia sanitaria
02
03
01
02
03
04
01
05
07
04
02
01
08
07
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo
01
02
totale m issione
Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di calamità naturali
02
04
05
totale m issione
Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
01
20.075.176,68
486.242.071,54
131.836.986,43
37.603.941,24
94.233.045,19
1.098.413,26
1.098.413,26
190.825,84
190.825,84
667.570,19
667.570,19
6.360.166,35
6.360.166,35
14.434.142,46
229.720,07
14.204.422,39
16.281.725,48
7.162.215,48
7.605.186,56
1.514.323,44
23.103.721,60
904,80
5.879.590,04
3.875.050,91
13.348.175,85
43.116.403,24
6.496.485,15
377.191,88
5.050.000,00
91.328,90
31.101.397,31
26.117.914,55
915.105,08
7.485.150,17
2.200.231,14
2.690.281,07
10.704.833,89
2.100.118,20
22.195,00
16.737.931,91
1.626.380,72
15.111.551,19
73.342.532,82
40.428.035,66
12.839.320,48
-
619.590,93
26.275.994,27
2.022.115,37
-
2.022.115,37
0,01
0,01
0,19
0,19
3.286,87
3.286,87
183.168,62
183.168,62
776.061,53
615.982,17
160.079,36
7.143.380,25
2.799.090,95
4.313.853,39
30.435,91
1.221.292,96
156.114,67
1.065.178,29
90.392,92
0,01
13,61
-
-
90.379,30
532.313,25
-
129.073,49
304.789,90
98.449,86
-
101.844,42
75.415,84
26.428,58
939.695,37
315.264,74
4.839,70
-
-
81.623.465,34
-
-
-
-
100,86
100,86
-
-
527.614,53
527.614,53
7.567.264,00
-
7.567.264,00
1.086.723,23
975.652,25
373,41
110.697,57
36.370.939,03
4.614,62
142.017,71
2.778.120,00
33.446.186,70
2.021.277,28
468.024,67
157.088,37
-
-
1.396.164,24
3.884.027,84
285.604,96
829.151,77
2.190.080,00
349.186,27
200.001,00
30.003,84 -
4.505,60
4.505,60
203.031,91
203.031,91
-
15.647.305,38
746.348.800,44
75.505.529,26
5.460.711,02
70.044.818,24
126.028,44
126.028,44
1.805.344,92
1.805.344,92
4.703.737,98
4.703.737,98
5.304.636,94
5.304.636,94
9.189.535,06
16.500,00
9.173.035,06
21.377.592,29
11.394.471,67
9.264.291,39
718.829,23
88.435.617,30
1,35
15.879.184,84
2.651.263,76
69.905.167,35
32.923.672,83
29.427.902,67
3.140.177,93
-
117.425,42
238.166,81
32.131.039,26
1.905.946,19
669.645,20
436.000,30
2.309.559,19
673.815,00
26.136.073,38
0,00
-
7.854.480,38
610.425,73
7.244.054,65
156.822.707,29
123.978.208,14
17.197.193,77
-
2,10%
100,00%
10,12%
0,73%
9,38%
0,02%
0,00%
0,00%
0,02%
0,24%
0,24%
0,63%
0,63%
0,71%
0,71%
1,23%
0,00%
1,23%
2,86%
1,53%
1,24%
0,10%
11,85%
0,00%
2,13%
0,36%
9,37%
4,41%
3,94%
0,42%
0,00%
0,02%
0,03%
4,31%
0,26%
0,09%
0,06%
0,31%
0,09%
3,50%
0,00%
0,00%
1,05%
0,08%
0,97%
21,01%
16,61%
2,30%
0,00%
3.432.497,84
434.440.331,87
119.441.796,86
21.195.298,61
98.246.498,25
-
66.220,71
66.220,71
1.359.114,48
1.359.114,48
3.079.359,89
3.079.359,89
20.988.256,98
171.745,31
20.816.511,67
7.037.824,02
1.859.059,41
4.555.683,49
623.081,12
12.190.091,85
50.908,39
6.690.000,00
611.994,68
4.837.188,78
95.925.250,87
40.211.194,54
1.937.340,73
3.000.000,00
6.300.000,00
44.476.715,60
4.271.297,11
72.077,15
2.875.019,82
804.218,44
519.981,70
-
17.070.784,45
1.936.666,01
15.134.118,44
56.118.505,66
52.681.036,24
4.971,58
-
0,79%
100,00%
27,49%
4,88%
22,61%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,02%
0,31%
0,31%
0,71%
0,71%
4,83%
0,04%
4,79%
1,62%
0,43%
1,05%
0,14%
2,81%
0,01%
1,54%
0,14%
1,11%
22,08%
9,26%
0,45%
0,69%
1,45%
10,24%
0,98%
0,02%
0,66%
0,19%
0,12%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,93%
0,45%
3,48%
12,92%
12,13%
0,00%
0,00%
19.079.803,22
1.180.789.132,31
194.947.326,12
26.656.009,63
168.291.316,49
126.028,44
126.028,44
1.871.565,63
1.871.565,63
6.062.852,46
6.062.852,46
8.383.996,83
8.383.996,83
30.177.792,04
188.245,31
29.989.546,73
28.415.416,31
13.253.531,08
13.819.974,88
1.341.910,35
100.625.709,15
50.909,74
22.569.184,84
3.263.258,44
74.742.356,13
128.848.923,70
69.639.097,21
5.077.518,66
3.000.000,00
6.417.425,42
44.714.882,41
36.402.336,37
1.978.023,34
3.544.665,02
1.240.218,74
2.829.540,89
673.815,00
26.136.073,38
-
24.925.264,83
2.547.091,74
22.378.173,09
212.941.212,95
176.659.244,38
17.202.165,35
-
1,62%
100,00%
16,51%
2,26%
14,25%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,16%
0,16%
0,51%
0,51%
0,71%
0,71%
2,56%
0,02%
2,54%
2,41%
1,12%
1,17%
0,11%
8,52%
0,00%
1,91%
0,28%
6,33%
10,91%
5,90%
0,43%
0,25%
0,54%
3,79%
3,08%
0,17%
0,30%
0,11%
0,24%
0,06%
2,21%
0,00%
0,00%
2,11%
0,22%
1,90%
18,03%
14,96%
1,46%
0,00%
-47,50%
-11,91%
-6,89%
-38,10%
1,20%
-89,71%
-89,71%
-6,25%
-6,25%
12,81%
12,81%
-32,25%
-32,25%
-5,60%
-78,17%
-3,59%
-38,08%
-40,65%
-34,76%
-43,48%
-32,53%
822,15%
3,05%
-65,51%
-36,53%
64,87%
91,36%
38,18%
-40,59%
2974,15%
36,22%
-41,91%
-36,33%
-61,10%
-74,30%
-47,10%
-22,89%
-29,64%
-100,00%
-100,00%
0,92%
10,16%
-0,04%
-7,94%
7,12%
-42,74%
#DIV/0!
221
DENOMINAZIONE
TOTALE GENERALE
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
FONTE: Rendiconto 2013
7
5
4
3
2
1
TITOLO
1.340.490.331,59
209.364.631,06
486.242.071,54
131.836.986,43
-
-
-
-
-
215.152.412,36
-
139.252.672,75
943.285.486,87
pagamenti in conto
residui
PR
187.840.213,66
residui passivi al
01.01.2013
RS
26.275.994,27
2.022.115,37
-
-
-
21.458.410,59
2.795.468,31
riaccertamento
residui
R
Esercizio Finanziario 2013
RESIDUI PASSIVI PER TITOLO
81.623.465,34
-
-
-
-
71.805.305,52
9.818.159,82
eliminazione per
perenzione
P
746.348.800,44
75.505.529,26
-
-
-
634.869.358,40
35.973.912,78
residui passivi da
esercizi precedenti
EP=RS-PR-R-P
434.440.331,87
119.441.796,86
-
-
-
148.702.192,16
1.180.789.132,31
194.947.326,12
-
-
-
783.571.550,56
202.270.255,63
totale residui passivi da
riportare
residui passivi da
esercizio di
competenza
166.296.342,85
TR=EP+EC
EC
-11,9%
-6,9%
-16,9%
7,68%
% scost. res. fin.
su res. iniz.
(in euro)
tab. 68
222
Esercizi Prec.
1.226,34
0,00
0,00
3.052.017,41
0,00
260.951,52
250.467,95
1.939.648,84
70.525,79
0,00
20.000,00
0,00
3.175.570,43
0,00
134.921,72
90.282,41
0,00
0,00
0,00
300.137,23
9.295.749,64
FONTE: dati forniti dalla Regione
Residui
Missione 1
Missione 2
Missione 4
Missione 5
Missione 6
Missione 7
Missione 8
Missione 9
Missione 10
Missione 11
Missione 12
Missione 13
Missione 14
Missione 15
Missione 16
Missione 17
Missione 18
Missione 19
Missione 20
Missione 99
Totale
a
0,00
0,00
0,00
9.827.086,63
0,00
153.811,07
5.073.457,94
8.498.093,06
7.317.652,61
67.156,99
653.815,00
5.207.478,22
3.591.656,53
114.347,56
1.484.094,50
0,00
0,00
0,00
0,00
418.623,25
42.407.273,36
2007
b
2008
2.426,68
0,00
318.405,04
6.651.871,73
699.377,45
162.020,57
13.053.778,33
8.470.490,47
30.342.762,23
34.008,81
9.115,00
7.862.492,54
8.156.860,52
1.839.459,40
1.075.102,00
487.457,45
2.260.788,89
0,00
0,00
7.098,44
81.433.515,55
c
2009
2.501.462,39
0,00
5.680.352,28
11.009.190,70
134.921,52
49.804,55
4.039.778,77
44.423.912,78
21.407.425,29
469.359,08
2.540.559,56
426.100,79
10.007.505,97
3.777.986,67
567.777,55
0,00
821.680,80
66.723,35
0,00
16.536,09
107.941.078,14
d
2010
258.802,91
0,00
2.891.844,74
40.453.699,25
756.807,12
4.500,00
20.942.157,53
5.317.477,01
63.970.454,64
29.639,71
1.311.639,09
7.720.557,40
12.120.241,40
2.042.412,67
1.228.671,81
210.000,00
0,00
0,00
0,00
66.043,65
159.324.948,93
e
2011
17.137.349,17
0,00
6.584.593,88
10.161.406,76
29.750,00
1.352.351,97
31.969.315,18
5.327.486,46
14.387.818,04
2.469.733,78
9.468.694,25
3.856.422,71
44.661.373,27
9.849.454,41
3.439.783,89
0,00
69.454,93
0,00
0,00
55.758,61
160.820.747,31
f
2012
4.081.589,97
0,00
3.913.328,24
7.981.934,15
2.500.916,94
3.821.184,75
3.062.389,95
15.365.438,49
19.326.068,69
4.784.582,01
18.127.216,36
7.850.621,17
6.722.409,18
3.753.931,58
1.259.183,59
4.516.897,08
1.551.813,36
1.738.621,57
126.028,44
74.641.331,99
185.125.487,51
g
ANALISI ANZIANITA' RESIDUI PASSIVI (PER MISSIONI)
h=
a+b+c+d+e+f+g
Totale parziale
23.982.857,46
0,00
19.388.524,18
89.137.206,63
4.121.773,03
5.804.624,43
78.391.345,65
89.342.547,11
156.822.707,29
7.854.480,38
32.131.039,26
32.923.672,83
88.435.617,30
21.377.592,29
9.189.535,06
5.304.636,94
4.703.737,98
1.805.344,92
126.028,44
75.505.529,26
746.348.800,44
l=h+i
2013
Totale generale
21.798.695,95
45.781.553,41
30.617,10
30.617,10
8.939.241,61
28.327.765,79
12.826.087,96
101.963.294,59
710.373,50
4.832.146,53
2.552.110,08
8.356.734,51
1.522.747,89
79.914.093,54
48.511.954,90
137.854.502,01
56.118.505,66
212.941.212,95
17.070.784,45
24.925.264,83
4.271.297,11
36.402.336,37
95.925.250,87
128.848.923,70
12.190.091,85
100.625.709,15
7.037.824,02
28.415.416,31
20.988.256,98
30.177.792,04
3.079.359,89
8.383.996,83
1.359.114,48
6.062.852,46
66.220,71
1.871.565,63
0,00
126.028,44
119.441.796,86
194.947.326,12
434.440.331,87
1.180.789.132,31
i
%
0,00%
0,00%
0,00%
12,63%
0,00%
4,96%
6,66%
7,57%
3,47%
0,27%
1,85%
4,04%
6,73%
0,40%
5,36%
1,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,37%
4,38%
(in euro)
m = a+b/l
tab. 69
223
8.926.807,06
68.805,35
Esercizi Prec.
0,00
41.988.650,11
2007
b
0,00
81.426.417,11
2008
c
0,00
107.924.542,05
2009
d
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Attivi
8.995.612,41
41.988.650,11
81.426.417,11 107.924.542,05
FONTE: dati trasmessi dalla Regione Basilicata su richiesta istruttoria Cdc
Spese per
rimborso
prestiti
Spese di
investimento
Residui
Spese correnti
a
0,00
159.258.905,28
158.667.475,59
591.429,69
2010
e
0,00
160.764.988,70
158.380.798,14
2.384.190,56
2011
f
0,00
110.484.155,52
77.554.668,34
32.929.487,18
2012
g
0,00
670.843.271,18
634.869.358,40
35.973.912,78
totale parziale
h=
a+b+c+d+e+f+g
ANALISI ANZIANITA' RESIDUI PASSIVI (spese correnti, spese di investimento, spese per rimborso prestiti)
0,00
314.998.535,01
148.702.192,16
166.296.342,85
2013
i
0,00
985.841.806,19
783.571.550,56
202.270.255,63
totale generale
l=h+i
0,0%
100,0%
79,5%
20,5%
%
m = a+b/l
(in euro)
tab. 70
224
13. – La copertura dei residui perenti
In conformità alle disposizioni della legge regionale n. 34/2001, i residui passivi, al
termine di ciascun esercizio finanziario, sono sottoposti ad attento scrutinio ai fini
dell’eliminazione dalle scritture contabili delle somme non reclamate dai creditori da oltre
due o sette anni (a seconda che si tratti di spese correnti o in conto capitale) successivi a
quello in cui l’impegno si è perfezionato (art. 65, primo comma). Com’è noto, però, per
quanto cancellati dal bilancio, permane l’esistenza del debito assunto con i relativi impegni
di spesa, al cui pagamento la Regione è comunque tenuta ove il creditore conservi il diritto a
richiederne l’adempimento.
Di qui l’esigenza di assicurare in bilancio la necessaria copertura finanziaria,
soprattutto ove i residui perenti scaturiscano da spese con vincolo di destinazione, non
potendo l’eventuale esiguità del relativo stanziamento ostacolare l’attuazione degli interventi
assistiti da trasferimenti vincolati.
A tal fine, i residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi, per quanto
costituiscano economie di spesa, devono essere puntualmente annotati tra le passività del
conto patrimoniale. Contemporaneamente alla loro eliminazione dal conto dei residui, sono
previsti in bilancio, per far fronte al pagamento delle relative obbligazioni, degli appositi
fondi distinti a seconda che si tratti di spese correnti o in conto capitale, di spese finanziate
con risorse proprie o con assegnazioni (statali o comunitarie) a vincolo di specifica
destinazione (art. 65, secondo comma L.R. citata).
Nella relazione tecnica al rendiconto è stato specificato che, in applicazione dei nuovi
principi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 118/2011 «… in ordine al principio della competenza
finanziaria, di cui agli allegati n. 1 e 2 del DPCM del 28/12/2011, con la Legge Regionale n.
16/2012 all’art. 10 comma 6 è stato disposto che le risorse stanziate a bilancio, relativamente
alla copertura dei residui perenti non sono impegnabili direttamente e sono oggetto di
prelievo e reiscrizione sui capitoli di provenienza mediante variazione di bilancio da
effettuarsi con Delibera di Giunta Regionale».
Tali fondi ammontano, per il bilancio 2013, a complessivi 22,54 Meuro, a fronte
dell’intero carico dei residui perenti al termine del 2012, che risulta pari a 35,78 Meuro.
Come si evince dalla tabella n. 71, il grado di copertura finale dei residui perenti al
31 dicembre 2012 è pari al 63%, percentuale che viene confermata anche per il totale delle
225
perenzioni al 31 dicembre 2013 (che, come appare anche dalla tabella n. 72, risultano pari a
112,38 Meuro).
Nella relazione tecnica sul rendiconto 2013 si legge che «Il livello di copertura dei
residui perenti nell’esercizio 2013 è stato confermato al 63%; gli stanziamenti iscritti sul
bilancio 2014, incrementati del trasferimento disposto con il conto consuntivo, sono
comunque sufficienti a fronteggiare le richieste dei creditori che perverranno nel corso
dell’esercizio». La stessa relazione ha, inoltre, evidenziato che «… il livello di copertura dei
residui passivi perenti, dal 2010 mostra una tendenza all’aumento, in ottemperanza a quanto
consigliato dalla Sezione di controllo regionale della Corte dei Conti nell’ambito del
“Programma annuale di controllo della gestione finanziaria del bilancio regionale”».
Nella stessa relazione è stato, peraltro, evidenziato che «Il totale dei residui perenti al
31.12.2013, pari ad € 112.381.462,77, ha registrato un notevole incremento rispetto al 2012,
determinato dalla puntuale applicazione dei nuovi principi contabili di attuazione del Dlvo
118/2011».110
Questa Sezione regionale di controllo prende atto del progressivo miglioramento di
tale indice di copertura e rinvia a quanto più volte rilevato in passato in ordine all’esigenza
che la Regione adotti un criterio prudenziale di garanzia dell’equilibrio di bilancio mediante
stanziamenti compensativi idonei che, anche in applicazione di quanto riaffermato dalla
sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale111, tendano verso un adeguato margine
percentuale di copertura, che è stato indicato dalla Corte dei conti nella misura del 70%112.
110
In ordine alle perenzioni del 2013 nella relazione tecnica si trova precisato quanto segue:
«I residui dichiarati perenti, nell’esercizio finanziario 2013, ammontano a € 81.623.465,34 e rappresentano quindi i residui
perenti di nuova formazione.
Alla chiusura dell’esercizio 2013, sono stati posti in perenzione amministrativa gli impegni assunti nell’esercizio 2011 per
le spese correnti e gli impegni assunti nell’esercizio 2006 per le spese in conto capitale, come previsto dalla L.R. 34/2001.
Dell’importo complessivo portato in perenzione nel 2013 i residui in conto capitale, relativi al 2006 costituiscono una parte
rilevante; l’ammontare pari ad €. 60.265.172,21 è riferito principalmente a interventi in corso di realizzazione riferiti agli
Accordi di Programma per la reindustrializzazione della Val Basento e alle infrastrutture per il sostegno delle attività
produttive nell’ambito del PO Val d’Agri.
Nel corso dell’esercizio sono state registrate economie pari ad € 2.287.540,57, di cui € 100.046,55 sono stati eliminati
anche dai corrispondenti residui attivi e € 326.251,20 sono da riattribuire con avanzo al bilancio 2014. La differenza pari
ad € 1.861.242,82, sommata all’importo delle prescrizioni di € 1.070.471,59, determina una effettiva insussistenza di
passività pari ad € 2.931.714,41.
…
In attuazione dell’art. 7 , comma 3 del DPCM 28 dicembre 2011, nell’ambito della revisione dei residui, è stata, altresì,
effettuata la revisione delle liquidazioni assunte sui residui da portare in perenzione ai sensi dell’art. 65 L.R. 34/2001.
La revisione, volta a verificare le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei citati residui ha comportato la contestuale
eliminazione di alcune liquidazioni assunte sui residui del 2006, conseguentemente gli impegni non liquidati sono stati
considerati perenti agli effetti amministrativi.
All’aumento del carico complessivo ha altresì contribuito la modifica della procedura di utilizzo dei citati residui,
rallentandone lo smaltimento. L’art. 10 comma 6 della l.r. 16/2012 in applicazione delle disposizioni del D.lgvo 118/2011,
ha infatti stabilito la registrazione dell’impegno direttamente sui capitoli di provenienza dei perenti previa variazione di
bilancio da effettuarsi con delibera di Giunta Regionale».
111
La Corte ha, sul punto, tra l’altro evidenziato che «La perenzione amministrativa – come è noto – consiste
226
Si evidenzia, peraltro, che nell’audizione presso la Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive del D.lgs. n. 18/2011, la Sezione delle Autonomie della Corte dei
conti ha evidenziato che «…l’applicazione della “competenza potenziata” dovrebbe rendere
più aderente alla realtà la quantificazione dei crediti e dei debiti e dare effettivo significato
alla gestione dei residui. In particolare gioverà alla qualità del risultato d’amministrazione
il superamento dell’istituto della perenzione dei residui, che ha sinora costituito ulteriore
motivo di nebulosità delle scritture».
tab. 71
GRADO DI COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI
Esercizi finanziari 2009/2013
(in euro)
RESIDUI PASSIVI
PERENTI
(Situazione al 31. 12)
TRASFERIMENTI
DESTINATI ALLA
COPERTURA
RESIDUI PERENTI
A
B
2009
69.222.200,69
41.533.320,41
2010
60,0%
2010
63.823.319,25
39.570.457,94
2011
62,0%
2011
62.733.523,71
39.522.119,94
2012
63,0%
2012
35.781.672,12
22.542.453,44
2013
63,0%
2013
112.381.462,77
70.800.321,55
2014
63,0%
anni
GRADO DI COPERTURA
anni
%
C = B/A
FONTE: dati di rendiconto della Regione Basilicata e relativa relazione tecnica
nell’eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti, decorso un breve arco temporale
dall’esercizio in cui è stato assunto il relativo impegno. Essa, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non
produce però alcun effetto sul diritto del creditore, la cui posizione è assolutamente intangibile da parte dei procedimenti
contabili. Per questo motivo l’amministrazione debitrice deve essere sempre pronta a pagare secondo i fisiologici
andamenti dell’obbligazione passiva: le somme eliminate, ma correlate a rapporti obbligatori non quiescenti, devono quindi
essere reiscritte nell’esercizio successivo a quello in cui è maturata la perenzione per onorare i debiti alle relative
scadenze».
112
Cfr. le citate relazioni approvate con deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 7/2005, n.
14/AUT/2006, n. 6/AUT/2007, n. 11/2008, n. 15/SEZAUT/2009/IADC, n. 17/SEZAUT/2010/FRG, n.
6/SEZAUT/2011/FRG, n. 14/SEZAUT/2012/FRG, n. 20/SEZAUT/2013/FRG. Nel referto approvato con tale ultima
deliberazione è stato evidenziato come: “La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con delibera n. 14/AUT/2006, ha
ritenuto che, per apprestare una sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte, la dotazione del fondo
residui perenti dovrebbe avere una consistenza tale da assicurare un margine di copertura pari al 70% degli stessi.
L’adeguatezza di tale copertura scaturisce da un giudizio probabilistico che tiene conto del diritto dei creditori all’esazione
del credito e degli effetti della prescrizione e di ogni altra causa estintiva del diritto” (nella citazione sono state omesse le
note).
227
tab. 72
SITUAZIONE RESIDUI PERENTI AL 31.12.2013
(in euro)
Carico residui perenti al 31.12.2013
35.781.672,12
Riduzioni:
a) per somme impegnate
-1.656.662,53
b) per economie relative a cancellazioni di
residui insussistenti
-2.287.540,57
c) per prescrizioni
-1.079.471,59
Aumenti
a) per perenzioni dell'anno
81.623.465,34
TOTALE RESIDUI PERENTI AL 31.12.2013
112.381.462,77
Fonte: Relazione tecnica al rendiconto 2013 e dati trasmessi da Regione
228
14. – La situazione di cassa e il risultato di amministrazione
Nei seguenti prospetti è rappresentata la situazione di cassa.
La tabella n. 73 evidenzia, per le riscossioni e i pagamenti totali, il raffronto tra le
risultanze della contabilità regionale e quelle del SIOPE (RGS), da cui si evince un
disallineamento per i pagamenti delle spese correnti (1.378.383.903,83 euro nel SIOPE e
1.376.166.867,80 euro nella contabilità regionale), delle spese in conto capitale
(380.673.269,53 euro nel SIOPE e 382.942.283,58 euro nella contabilità regionale) e delle
spese per rimborso prestiti (39.211.453,69 euro nel SIOPE e 39.159.475,67 euro nella
contabilità regionale).
La Regione ha, sul punto, dichiarato quanto segue:
«I dati dei pagamenti RGS e Contabilità regionale quadrano nel totale ma presentano un
disallineamento tra i titoli (correnti, in conto capitale e rimborso prestiti). Tale
disallineamento è conseguenza della modifica della natura di alcuni capitoli (da corrente a
capitale e viceversa) nel piano dei conti finanziario avvenuta successivamente alla
registrazione dei pagamenti.
Non è stato possibile correggere anche il codice SIOPE giacché i mandati risultavano
quietanzati e la normativa Siope non consente la modifica del codice attribuito se non con la
riemissione di un nuovo mandato.
Il dettaglio delle citate differenze tra le contabilità Regione-Tesoriere-Siope è esposto
nell'apposito quadro di raccordo».
La tabella n. 74 mostra invece il raffronto tra i dati di rendiconto e quelli del
tesoriere relativamente alle riscossioni e ai pagamenti in conto competenza e in conto residui
a livello di titoli di entrata e missioni della spesa.
229
tab. 73
SITUAZIONE DI CASSA
contabilità
regionale
confronto
c = a+b
d
d-c
Totale RGS gestione
ordinaria
e gestione sanitaria
Totale registrato a
tutto il 2013 nella
contabilità
regionale
differenze
SIOPE
a
b
Importo a tutto il 2013
Im porto a tutto il 2013
registrato sulla
registrato sulla gestione
gestione ordinaria RGS
sanitaria RGS
Entrate Riscossioni totali
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Entrate derivanti da tributi propri della
Regione, dal gettito di tributi erariali o
di quote di esso devolute alla Regione
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti di parte corrente
dell'Unione europea, dello Stato ed
altri soggetti
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasformazione di capitale, da
riscossione di crediti e da
Titolo 4
trasferimenti in conto capitale
Entrate derivanti da mutui, prestiti o
Titolo 5
altre operazioni creditizie
Titolo 6
Entrate per contabilità speciali
Totale delle entrate
396.244.650,07
967.038.637,64
1.363.283.287,71
1.363.283.287,71
0,00
118.061.206,40
11.830.538,32
24.694.160,54
8.744,78
142.755.366,94
11.839.283,10
142.755.366,94
11.839.283,10
0,00
0,00
139.525.363,73
7.844.302,24
147.369.665,97
147.369.665,97
0,00
36.985,87
36.985,87
36.985,87
288.819.204,80
451.866.400,39
451.866.400,39
€ 1.288.442.035,87 € 2.117.150.989,98 € 2.117.150.989,98
0,00
0,00
€ 0,00
0,00
163.047.195,59
€ 828.708.954,11
Spese Pagamenti totali
Titolo 1
Spese correnti
371.964.447,49
1.006.419.456,34 1.378.383.903,83 1.376.166.867,80 -2.217.036,03
Titolo 2
Spese in conto capitale
334.873.305,52
45.799.964,01
380.673.269,53
382.942.283,58 2.269.014,05
Titolo 3
Spese per rimborso prestiti
39.211.453,69
0,00
39.211.453,69
39.159.475,67
-51.978,02
Titolo 4
Spese per contabilità speciali
212.959.826,22
191.552.589,21
404.512.415,43
404.512.415,43
0,00
Totale spese
€ 959.009.032,92 € 1.243.772.009,56 € 2.202.781.042,48 € 2.202.781.042,48
€ 0,00
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE e dati forniti dalla Regione
tab. 74
SITUAZIONE DI CASSA
DA RENDICONTO
463.254.543,43
Fondo di cassa al 01.01.2013
DA TESORIERE
463.254.543,43
DIFFERENZE
0,00
riscossioni in conto residui riscossioni in conto residui riscossioni in conto residui
(RR)
(RR)
(RR)
Entrate
riscossioni in conto
competenza (RC)
totale riscossioni (TR)
Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria
e contributiva
Titolo 2
Trasferimenti correnti
Titolo 3
Entrate extratributarie
Titolo 4
Entrate in conto capitale
Titolo 5
Entrate da riduzioni di attività
finanziarie
Titolo 6
Accensione di prestiti
Titolo 7
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di
giro
TOTALE TITOLI
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
109.073.536,62
1.243.324.719,61
1.352.398.256,23
8.969.005,24
133.786.361,70
142.755.366,94
13.620.778,88
9.103.535,70
22.724.314,58
73.895.379,46
73.474.286,51
147.369.665,97
0,00
0,00
0,00
36.985,87
0,00
36.985,87
0,00
0,00
0,00
178.889.895,66
272.976.504,73
451.866.400,39
384.485.581,73
1.732.665.408,25
2.117.150.989,98
230
riscossioni in conto
competenza (RC)
totale riscossioni (TR)
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
109.073.536,62
1.243.324.719,61
1.352.398.256,23
8.969.005,24
133.786.361,70
142.755.366,94
13.620.778,88
9.103.535,70
22.724.314,58
73.895.379,46
73.474.286,51
147.369.665,97
0,00
0,00
0,00
36.985,87
0,00
36.985,87
0,00
0,00
0,00
178.889.895,66
272.976.504,73
451.866.400,39
384.485.581,73
1.732.665.408,25
2.117.150.989,98
riscossioni in conto
competenza (RC)
totale riscossioni (TR)
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
pagamenti in conto residui pagamenti in conto residui pagamenti in conto residui
(PR)
(PR)
(PR)
Spese
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
Missione
TOTALE
pagamenti in conto
competenza (PC)
totale pagamenti (TP)
01
Servizi istituzionali e generali, di
PR
€ 21.916.287,12
gestione e di controllo
PC
€ 112.290.597,25
TP
€ 134.206.884,37
02
Giustizia
PR
€ 0,00
PC
€ 516.104,87
TP
€ 516.104,87
04
Istruzione e diritto allo studio
PR
€ 17.430.816,63
PC
€ 6.416.956,69
TP
€ 23.847.773,32
05
Tutela e valorizzazione dei beni e
PR
€ 43.510.969,01
attività culturali
PC
€ 6.823.158,79
TP
€ 50.334.127,80
06
Politiche giovanili, sport e tempo
PR
€ 1.887.596,83
libero
PC
€ 823.081,11
TP
€ 2.710.677,94
07
Turismo
PR
€ 4.433.170,40
PC
€ 3.965.401,98
TP
€ 8.398.572,38
08
Assetto del territorio ed edilizia
PR
€ 12.395.637,37
abitativa
PC
€ 663.150,70
TP
€ 13.058.788,07
09
Sviluppo sostenibile e tutela del
PR
€ 31.379.260,05
territorio e dell'ambiente
PC
€ 57.574.658,11
TP
€ 88.953.918,16
10
Trasporti e diritto alla mobilità
PR
€ 73.342.532,82
PC
€ 43.921.358,63
TP
€ 117.263.891,45
11
PR
€ 16.737.931,91
Soccorso civile
PC
€ 1.595.175,56
TP
€ 18.333.107,47
12
Diritti sociali, politiche sociali e
PR
€ 26.117.914,55
PC
€ 37.885.388,02
famiglia
TP
€ 64.003.302,57
13
PR
€ 43.116.403,24
Tutela della salute
PC
€ 1.015.548.217,20
TP
€ 1.058.664.620,44
14
PR
€ 23.103.721,60
Sviluppo economico e competitività
PC
€ 34.955.147,30
TP
€ 58.058.868,90
15
Politiche per il lavoro e la formazione PR
€ 16.281.725,48
professionale
PC
€ 31.907.569,64
TP
€ 48.189.295,12
16
€ 14.434.142,46
Agricoltura, politiche agroalimentari PR
PC
€ 30.240.034,57
e pesca
TP
€ 44.674.177,03
17
€ 6.360.166,35
Energia e diversificazione delle fonti PR
PC
€ 1.103.572,61
energetiche
TP
€ 7.463.738,96
18
PR
€ 667.570,19
Relazioni con le altre autonomie
PC
€ 6.631.454,31
territoriali e locali
TP
€ 7.299.024,50
19
PR
€ 190.825,84
Relazioni internazionali
PC
€ 428.820,83
TP
€ 619.646,67
20
PR
€ 1.098.413,26
Fondi da ripartire
PC
€ 0,00
TP
€ 1.098.413,26
50
PR
€ 0,00
Debito pubblico
PC
€ 50.573.693,77
TP
€ 50.573.693,77
60
Anticipazioni finanziarie
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
99
Servizi per conto terzi
PR
€ 131.836.986,43
PC
€ 272.675.429,00
TP
€ 404.512.415,43
PR
€ 486.242.071,54
MISSIONI
PC € 1.716.538.970,94
TP € 2.202.781.042,48
pagamenti in conto
competenza (PC)
totale pagamenti (TP)
PR
€ 23.459.670,21
PC
€ 112.290.597,25
TP
€ 135.750.267,46
PR
€ 0,00
PC
€ 516.104,87
TP
€ 516.104,87
PR
€ 17.430.816,63
PC
€ 6.416.956,69
TP
€ 23.847.773,32
PR
€ 43.510.969,01
PC
€ 6.823.158,79
TP
€ 50.334.127,80
PR
€ 1.887.596,83
PC
€ 823.081,11
TP
€ 2.710.677,94
PR
€ 4.433.170,40
PC
€ 3.965.401,98
TP
€ 8.398.572,38
PR
€ 12.231.439,15
PC
€ 663.150,70
TP
€ 12.894.589,85
PR
€ 31.379.260,05
PC
€ 57.574.658,11
TP
€ 88.953.918,16
PR
€ 73.506.731,04
PC
€ 43.921.358,63
TP
€ 117.428.089,67
PR
€ 16.737.931,91
PC
€ 1.595.175,56
TP
€ 18.333.107,47
PR
€ 26.117.914,55
PC
€ 37.885.388,02
TP
€ 64.003.302,57
PR
€ 43.116.403,24
PC
€ 1.015.548.217,20
TP
€ 1.058.664.620,44
PR
€ 21.560.338,51
PC
€ 34.955.147,30
TP
€ 56.515.485,81
PR
€ 16.281.725,48
PC
€ 31.907.569,64
TP
€ 48.189.295,12
PR
€ 14.434.142,46
PC
€ 30.240.034,57
TP
€ 44.674.177,03
PR
€ 6.360.166,35
PC
€ 1.103.572,61
TP
€ 7.463.738,96
PR
€ 667.570,19
PC
€ 6.631.454,31
TP
€ 7.299.024,50
PR
€ 190.825,84
PC
€ 428.820,83
TP
€ 619.646,67
PR
€ 1.098.413,26
PC
€ 0,00
TP
€ 1.098.413,26
PR
€ 0,00
PC
€ 50.573.693,77
TP
€ 50.573.693,77
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 131.836.986,43
PC
€ 272.675.429,00
TP
€ 404.512.415,43
PR
€ 486.242.071,54
PC € 1.716.538.970,94
TP € 2.202.781.042,48
pagamenti in conto
competenza (PC)
totale pagamenti (TP)
PR
-€ 1.543.383,09
PC
€ 0,00
TP
-€ 1.543.383,09
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 164.198,22
PC
€ 0,00
TP
€ 164.198,22
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
-€ 164.198,22
PC
€ 0,00
TP
-€ 164.198,22
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 1.543.383,09
PC
€ 0,00
TP
€ 1.543.383,09
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
PR
€ 0,00
PC
€ 0,00
TP
€ 0,00
€ 377.624.490,93
€ 377.624.490,93
€ 0,00
Fondo di cassa al 31.12.2013
Fonte: elaborazione Corte dei conti
231
Anche da tale ultimo prospetto emergono divergenze nei pagamenti in conto residui
relativamente alle Missioni 1, 8, 10 e 14.
Ulteriori disallineamenti tra le due contabilità si sono riscontrate nelle previsioni in
conto competenza.
Con nota istruttoria del 10 giugno 2014 si è, conseguentemente, chiesto che fossero
dettagliatamente motivati i seguenti disallineamenti tra i dati del conto del bilancio e quelli
del rendiconto del tesoriere per quanto concerne:
- i seguenti pagamenti in conto residui
DA RENDICONTO
DA TESORIERE
Missione 01
programma 08 titolo 02
0
1.543.383,09
Missione 08
programma 01 titolo 02
4.381.464,26
4.217.266,04
Missione 10
programma 02 titolo 02
14.582.202,86
14.746.401,08
Missione 14
programma 04 titolo 02
3.875.050,91
2.331.667,82
- le seguenti previsioni definitive di competenza
DA RENDICONTO
DA TESORIERE
Titolo 1
tipologia 102
373.790.776,40
373.790.775,87
Titolo 9
tipologia 100
690.699.949,54
690.699.950,07
Missione 60
Missione 99
25.000.000,00
programma 01
690.699.949,54
0
715.699.949,54
e tutti i saldi e risultati dipendenti dagli stessi valori, fornendo lo specifico dettaglio
dei capitoli interessati.
Si è chiesto, inoltre, che fossero forniti specifici e dettagliati chiarimenti in ordine ai
suindicati disallineamenti tra le risultanze del SIOPE e quelle della contabilità regionale,
fornendo il dettaglio dei capitoli interessati.
In allegato alla nota del 18 giugno 2014 la Regione ha fornito:
- il dettaglio dei «Pagamenti in conto residui emessi sui capitoli sotto riportati e
inviati al tesoriere prima della riclassificazione dei citati capitoli da una missione ad una
altra missione»;
232
dalla missione 01 a missione 14
U06160
200.000,00
U06150
16.833,34
U06150
738,34
U06150
1.317.592,61
U06130
8.218,80
tot
1.543.383,09
dalla missione 10 alla missione 08
U35330
164.198,22
- i «Pagamenti codificati nel consuntivo Conto capitale emessi erroneamente con
codice siope corrente»;
Capitolo
U26110
U57160
U19450
U41110
U53721
U09140
U29130
U10001
U29320
tot
importo
10.985,18
160.100,45
21.565,00
54.786,58
81.158,00
2.930.571,88
4.892,43
516.104,87
100.000,00
3.880.164,39
- i «Pagamenti codificati nel consuntivo Conto capitale emessi erroneamente con
codice siope rimborso di prestiti»;
Capitolo
24031
importo
51.978,02
- i «Pagamenti codificati nel consuntivo c/corrente emessi erroneamente con codice
siope c/capitale».
233
capitolo
60015
53180
16000
29240
29250
29270
29210
26370
67090
63090
62160
62200
tot
importo
340.249,92
4.410,43
8.780,00
807.903,85
54.764,40
272.345,13
29.733,33
18.000,00
0,00
31,30
45.600,00
81.310,00
1.663.128,36
La seguente tabella mostra visivamente le suindicate poste degli aggregati di spesa
interessati in entrata ed in uscita dall’originario importo risultante dal SIOPE a quello
diverso risultante dalla contabilità regionale.
spese correnti
spese in conto capitale
spese per rimborso prestiti
siope
1.378.383.903,83 - 3.880.164,39 1.663.128,36
380.673.269,53 3.880.164,39 - 1.663.128,36
51.978,02
39.211.453,69
- 51.978,02
consuntivo
1.376.166.867,80
382.942.283,58
39.159.475,67
Per quanto concerne i disallineamenti delle sopra indicate previsioni definitive di
competenza, relativamente alla lievissima differenza relativa alla tipologia n. 102 del titolo 1
e 100 del titolo 9 è stato comunicato che:«Per errore materiale la variazione da registrare sul
capitolo E41060 è stata registrata sul capitolo E02010. L'errore è stato rilevato in sede di
quadratura delle partite di giro ed è stata registrata la correzione sulla procedura contabile
successivamente alla parificazione del tesoriere».
Per quanto concerne l’altro più sostanzioso disallineamento è stato evidenziato che
«Il capitolo U70000 relativo a "RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA E
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE" precedentemente inserito nella missione 99
progr 01 è stato successivamente
codificato nella missione 60 come da normativa
"Armonizzazione sistemi contabili". La modifica non è stata comunicata al tesoriere».
234
La successiva tabella n. 75 mostra, nel raffronto tra i dati di rendiconto e quelli del
tesoriere, l’evoluzione del fondo di cassa nell’esercizio 2013 a seguito delle riscossioni e dei
pagamenti in conto competenza e in conto residui.
Si evidenzia che, a seguito di riscossioni totali (2.117,15 Meuro) inferiori ai
pagamenti totali (2.202,78 Meuro), l’entità del fondo di cassa a fine esercizio, pari a 377,62
Meuro, è risultato inferiore rispetto a quello registrato alla fine del 2012 (463,25 Meuro).
tab. 75
SITUAZIONE DI CASSA
da rendiconto
463.254.543,43
da tesoriere
463.254.543,43
Fondo di cassa al 1.1.2013
Entrate
Riscossioni in conto residui
384.485.581,73
384.485.581,73
Riscossioni in conto competenza
1.732.665.408,25
1.732.665.408,25
Totale Entrate
2.117.150.989,98
2.117.150.989,98
Uscite
Pagamentii in conto residui
486.242.071,54
486.242.071,54
Pagamenti in conto competenza
1.716.538.970,94
1.716.538.970,94
Totale Uscite
2.202.781.042,48
2.202.781.042,48
Fondo cassa al 31.12.2013
377.624.490,93
377.624.490,93
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto e di conto del tesoriere
Di seguito si riporta il nuovo prospetto, dimostrativo del risultato di amministrazione
dell’esercizio 2013, allegato al rendiconto ed elaborato per dare evidenza dell’applicazione
dei nuovi principi contabili e delle novità introdotte dalla sperimentazione (tabella n. 76).
Si osserva che, dai dati del rendiconto 2013, emerge un risultato di amministrazione
di 646,43 Meuro.
Tale risultato, che è dato dalla somma algebrica tra il fondo di cassa presso il
tesoriere al 31 dicembre ed il saldo dei residui attivi e passivi finali, al netto del Fondo
Pluriennale Vincolato, esprime la misura delle risorse finanziarie disponibili alla chiusura
dell’esercizio e consente di verificare se l’ente sia riuscito o meno a far fronte alle spese con
le entrate stanziate in bilancio.
Occorre, però, valutare se a tale risultato corrisponda effettivamente un margine di
risorse utilizzabili a copertura di ulteriori decisioni di spesa.
235
Sull’avanzo contabile pesano, tradizionalmente, la mancata stipulazione dei mutui “a
pareggio”, le economie realizzate sui capitoli di spesa finanziati con entrate a destinazione
vincolata (che, in base ai principi contabili, devono essere trasferite all’esercizio successivo
mediante reiscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio) nonché l’importo dei residui
perenti (i quali, seppur cancellati dalle contabilità, restano comunque collegati
all’adempimento delle rispettive obbligazioni).113
La parte vincolata del risultato di amministrazione, complessivamente di
632.846.215,47 euro, risulta costituita per 584.222.290,54 euro da vincoli derivanti da
trasferimenti e per 48.623.924,93 euro da vincoli derivanti dalla contrazione di mutui.
Una quota dell’avanzo di amministrazione risulta accantonata per la copertura di
residui perenti (per l’importo di 70.800.321,55 euro).
Per l’esercizio 2013 è necessario, inoltre, tener conto anche dell’applicazione dei
nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e al D.P.C.M. 28/12/2011.
Si è già detto che il risultato di amministrazione è calcolato al netto delle risorse
confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato.
Dalla relazione tecnica al rendiconto si evince che in detto fondo, dell’importo
complessivo di 63.781.127,18 euro (di cui € 6.404.972,08 per spese correnti e €
57.376.155,10 per spese in conto capitale), sono confluiti:
- gli impegni, assunti nel 2013 sul bilancio pluriennale 2014/2015, per un totale di €
23.303.309,76, finanziati con entrate accertate nel 2013;
- l’importo di € 40.477.817,42 per la copertura, in conseguenza del riaccertamento
dei residui, delle spese re-impegnate con imputazione agli esercizi successivi.
113
Si riporta quanto in argomento evidenziato dalla deliberazione n. 6/SEZAUT/2011/FRG della Sezione delle Autonomie:
“Al di là della composizione formale del risultato d’amministrazione, va rilevato come su di esso operino particolari
dinamiche contabili produttive di effetti contrapposti. Un effetto depressivo è ricollegabile ai mutui (c.d. a pareggio) che la
Regione autorizza per portare in equilibrio la gestione di competenza, innalzandone le componenti attive, destinati a
finanziare varie tipologie di spesa, purché tutte riconducibili alla categoria ontologica della spesa di investimento. Nella
prassi, tali mutui non vengono contratti o vengono contratti solo parzialmente, e ciò in osservanza delle norme inserite nella
maggior parte delle leggi di contabilità regionale che subordinano l’effettiva contrazione dei finanziamenti all’esistenza di
reali esigenze di cassa che, spesso, di fatto non sussistono.
Effetto accrescitivo è invece determinato, prima di tutto, dalle economie provenienti da assegnazioni vincolate di fondi
provenienti da altri enti (in particolare statali e comunitari). Si tratta di economie derivanti dalla mancata assunzione di
impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione, previste dall’art.22 del d.lgs.76/2000 e
dalle varie leggi di disciplina dell’ordinamento contabile regionale. La Regione, in tale evenienza, mantiene in bilancio le
relative spese, iscrivendole nella competenza dell’esercizio immediatamente successivo e provvede alla loro copertura
ricorrendo all’avanzo di amministrazione. Ulteriore effetto accrescitivo è determinato dalla perenzione amministrativa dei
residui passivi.
In conclusione, mentre la mancata contrazione dei mutui a pareggio opera nel senso di una diminuzione degli accertamenti,
il mancato impiego di parte delle somme derivanti dalle assegnazioni citate comporta una diminuzione degli impegni e la
perenzione amministrativa dei residui passivi determina l’eliminazione dal conto del bilancio delle passività che vengono
trasferite su apposita partita del conto generale del patrimonio. Da ciò emerge quanto il risultato di amministrazione, che
scaturisce in sede di approvazione del rendiconto, sia fortemente condizionato dalla preponderanza degli uni o dell’altro”
(nella citazione sono state omesse le note).
236
Risulta, poi, necessario depurare il risultato di amministrazione anche degli
accantonamenti relativi al Fondo crediti di dubbia esigibilità (per un importo di 3.960.000,00
euro).
I dati suesposti evidenziano come il positivo risultato di amministrazione rimanga
interamente assorbito dall’esigenza di dare copertura agli accantonamenti e di procedere alle
necessarie reiscrizioni delle economie vincolate, determinando un risultato effettivo di
esercizio in disavanzo per l’importo di 61.179.623,38 euro.
Ovviamente, effetto ulteriormente depressivo di questo risultato sarebbe da attribuire
all’eventualità in cui dovesse procedersi al pagamento dei residui perenti per la parte
eccedente la copertura specificamente assicurata dai fondi trasferiti dall’esercizio
precedente.
Nella relazione tecnica, in merito a quanto sopra, si legge che:
«… Il disavanzo imputabile all’esercizio 2013 è … pari a circa 12,6 milioni di euro, di
esclusiva competenza della gestione delle risorse proprie regionali, di cui 10,7 milioni di
euro, relativi all’ammontare del mutuo non accertato a copertura delle spese di investimento
in materia di edilizia sanitaria, e circa 1,8 milioni di euro di spese per il cofinanziamento
regionale del PO.
E’ da precisare che nel 2013 non è stato contratto il mutuo, autorizzato con la Legge
Regionale n. 18/2013 (legge di assestamento) per la copertura dei disavanzi degli esercizi
pregressi. Come più volte riportato, la legge regionale n. 34/2001 all’art. 80 prevede che la
Regione contragga il debito secondo le effettive esigenze di cassa; non essendosi verificata
tale evenienza nel corso dell’esercizio, alla copertura dei citati disavanzi si provvederà
successivamente».
237
tab. 76
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
esercizio 2013
GESTIONE
RESIDUI
COMPETENZA
Fondo cassa al 1° gennaio
TOTALE
463.254.543,43
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
(+)
(-)
(=)
(-)
384.485.581,73
486.242.071,54
1.732.665.408,25
1.716.538.970,94
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
(=)
RESIDUI ATTIVI
(+)
1.109.716.119,78
403.656.562,42
(-)
(-)
746.348.800,44
434.440.331,87
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze
2.117.150.989,98
2.202.781.042,48
377.624.490,93
0,00
377.624.490,93
1.513.372.682,20
0,00
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
1.180.789.132,31
6.404.972,08
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
(-)
57.376.155,10
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 (A)
(=)
646.426.913,64
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2013
Accantonamento residui perenti al 31/12/2013 (solo per le regioni)
Fondo ……..al 31/12/N-1
Fondo ……..al 31/12/N-1
3.960.000,00
70.800.321,55
Totale parte accantonata (B)
74.760.321,55
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
584.222.290,54
48.623.924,93
Totale parte vincolata ( C)
632.846.215,47
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo
FONTE: rendiconto 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre ……
238
0,00
-61.179.623,38
15. – La contabilità economico patrimoniale - Il conto economico e il
conto del patrimonio
A fianco del tradizionale sistema di contabilità finanziaria, la L.R. 6 settembre 2001,
n. 34, (recante il “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”) ha disciplinato la
contabilità economico-analitica. 114
Diversamente dalla prima, che rileva i fenomeni di gestione che comportano
operazioni finanziarie in termini di competenza e di cassa, il sistema di contabilità
economica, fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, è stato adottato al fine di
consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti.115
114
La contabilità economico-analitica, che peraltro costituisce strumento base per l’applicazione del controllo interno di
gestione, è funzionale al raggiungimento di nuovi livelli di rilevazione e rappresentazione attraverso l’interrelazione,
nell’ambito di un sistema contabile generale, dei diversi sistemi di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e
analitica. Tale impianto deve consentire di effettuare, in fase gestionale, la contestuale rilevazione informatica dei fenomeni
economico-aziendali con le opportune scritture contabili previste dai diversi sottosistemi, nel rispetto dei relativi principi
contabili.
115
L’art. 77 della predetta legge regionale ha previsto:
- che tale sistema, sulla base del piano dei conti, collegasse le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i
risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell'azione svolta dall'Amministrazione regionale (comma 4);
- che le relative rilevazioni e risultanze fossero utilizzate anche ai fini della formazione degli strumenti di programmazione
regionale, del progetto di bilancio, del migliore impiego delle risorse e del monitoraggio degli effetti finanziari delle
manovre di bilancio (comma 5).
Il successivo art. 79 della L.R. n. 34/2001 riguarda la contabilità patrimoniale, che rileva la consistenza dei beni e dei
rapporti giuridici, attivi e passivi, della Regione all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel patrimonio nel corso
dell'anno, sia per effetto della gestione del bilancio che per altre cause, l'incremento o decremento netto del patrimonio
iniziale (comma 1). Le scritture della contabilità patrimoniale consistono nella tenuta degli inventari, dei registri di
consistenza dei beni, dei partitari e di ogni altra scrittura utile ai fini della rilevazione degli aspetti patrimoniali della
gestione e della valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio (comma 2).
Il conto economico, che è previsto e disciplinato dall’art. 70 della L.R. n. 34/2001, evidenzia le componenti positive e
negative della gestione secondo criteri di competenza economica e rileva il risultato finale in termini di avanzo o disavanzo
economico.
A tal fine, esso rappresenta le transazioni allorché producono i loro effetti economici (costi, ricavi e variazioni
patrimoniali). Momento centrale per la registrazione delle operazioni è, dunque, quello dell’utilizzazione della risorsa e non
quello della regolazione monetaria dell’operazione (cassa) o quello dell’assunzione dell’obbligo alla sua regolazione
monetaria (competenza giuridica). Ciò implica la possibile non coincidenza delle registrazioni contabili nell’arco temporale
di riferimento. Infatti, non sempre l’aspetto finanziario ed economico coincidono (poiché la spesa coincide, in genere, con
l’acquisizione di una prestazione, mentre il costo consiste nell’impiego della prestazione), così come non sempre gli aspetti
economici dei fatti gestionali hanno contenuto finanziario (si pensi agli ammortamenti, ai costi capitalizzati ecc.).
Il conto generale del patrimonio (art. 71 della L.R. n. 34/2001) comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili
e immobili nonché le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa e deve
inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio In passato,
il conto del patrimonio si risolveva in un mero prospetto che evidenziava, oltre al valore delle attività patrimoniali, le sole
attività e passività finanziarie. Non sussistendo una contabilità economica, la situazione patrimoniale non era in grado di
offrire un quadro attendibile dei valori patrimoniali esposti, né consentiva valutazioni di ordine economico circa il reddito
patrimoniale prodotto ovvero indicazioni esaustive circa la destinazione dei beni, le forme di utilizzo da parte dei terzi e la
loro suscettibilità di destinazione economica.
239
La disciplina scaturente dal D.lgs n. 118/2011 ha espressamente previsto che le
Regioni e gli enti locali affianchino alla contabilità finanziaria, ai fini conoscitivi, un sistema
di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-patrimoniale (art. 2, comma 1).
Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici e la
raccordabilità degli stessi con il Sistema europeo dei conti nazionali, le amministrazioni
indicate adottano un comune piano dei conti integrato: questo è costituito dall'elenco delle
articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economicopatrimoniali ed è definito in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari
ed economico-patrimoniali e di consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali (art. 4,
commi 1 e 2).
Il D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, che ha stabilito le modalità della sperimentazione
ed ha concesso agli enti interessati il rinvio al 2013 dell'attuazione delle disposizioni
riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio
consolidato (art. 2, comma 4), ha approvato uno specifico principio contabile applicato
della contabilità economico-patrimoniale, stabilendo altresì che le Regioni e gli enti
regionali che partecipano alla sperimentazione adottano il piano dei conti integrato; questo è
costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti
economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 5, che rappresenta la struttura di riferimento
per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica (art. 8, comma 1).
I principi contabili applicati e i modelli che costituiscono il sistema di bilancio sono
assoggettati alle modifiche del "Gruppo bilanci", costituito presso la Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio
2009, n. 42, che verifica lo stato di avanzamento delle attività poste in essere dagli enti in
sperimentazione (cfr. art. 8, quarto comma, art. 9, quinto comma, art. 24 e art. 25 del
D.P.C.M. citato).
Il principio contabile sperimentale per il 2014 concernente la contabilità economicopatrimoniale
degli
enti
in
contabilità
finanziaria
(all’indirizzo
internet
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/),
evidenzia che, mentre la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e
fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione
finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale rileva i costi/oneri e i ricavi/proventi
derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica «al fine di:
240
-
-
-
predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed
impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi
movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le
variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della
gestione);
permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica
con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed
economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari
portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle
singole amministrazioni pubbliche».116
Nella relazione tecnica al rendiconto 2013 è stato evidenziato pur avendo la Regione
Basilicata previsto, già con la L.R. n. 34/2001, l’adozione di un sistema di rilevazione anche
di tipo economico, la partecipazione «alla fase di sperimentazione ha, però, comportato un
116
Al punto 9.2 del predetto principio contabile applicato si evincono dettagliate indicazioni relative all’avvio della
contabilità economico-patrimoniale armonizzata delle Regioni, al contenuto della relazione sulla gestione allegata al
rendiconto relativo al primo esercizio in cui viene adottata la predetta contabilità ed alla necessità che la composizione dello
stato patrimoniale di apertura e del patrimonio netto costituisca oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio
regionale
Per il suo indubbio interesse si riporta di seguito il predetto punto:
«9.2 L’avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata delle Regioni
L’ordinamento contabile precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 118/2011 non prevedeva l’adozione della
contabilità economico patrimoniale da parte delle regioni.
Fino all’entrata in vigore della riforma, le regioni che non avevano deciso autonomamente di adottare la contabilità
economico-patrimoniale, redigevano solo il “Conto del Patrimonio” nel rispetto del rispettivo ordinamento contabile, prassi
consolidate e principi radicalmente diversi da quelli richiesti per l’adozione della contabilità economico patrimoniale.
In assenza di uno stato patrimoniale preesistente, le regioni non possono aprire i conti secondo le modalità previste per gli
enti che già adottavano la contabilità economico patrimoniale (anche se secondo schemi e principi differenti da quelli
previsti dalla riforma).
Per avviare la contabilità economico patrimoniale coerente con i principi dell’armonizzazione le regioni che già non
adottavano la contabilità economico-patrimoniale elaborano il primo Stato Patrimoniale di apertura sulla base della
situazione rappresentata dal conto del patrimonio dell’esercizio precedente, integrata da una ricognizione straordinaria della
situazione patrimoniale della Regione, applicando direttamente i principi contabili dell’armonizzazione, sia con riferimento
alla classificazione delle voci del patrimonio che per quanto riguarda i criteri di valutazione;
Eventuali componenti del patrimonio non rilevate nel primo stato patrimoniale di apertura, in quanto in corso di
ricognizione o in attesa di perizia, possono essere registrate nel corso della gestione tramite scritture esclusive della
contabilità economico-patrimoniale del tipo immobilizzazioni @ Fondo di dotazione. L’attività di ricognizione
straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi
entro il secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (per le regioni in sperimentazione
dal 2012, entro l’esercizio 2014);
Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità
economico patrimoniale, si dà conto:
o
delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l’ultimo Conto del Patrimonio, fornendo
informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall’applicazione dei principi sul
Valore Netto Contabile;
o
delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.
o
delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia
In occasione dell’approvazione del rendiconto della gestione riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità
economico patrimoniale, la composizione dello stato patrimoniale di apertura e del patrimonio netto, costituisce oggetto di
una specifica approvazione da parte del Consiglio regionale».
241
cambiamento sostanziale nei criteri adottati nell’elaborazione della contabilità economicopatrimoniale rendendo, di fatto non comparabili i dati fino ad oggi elaborati».
La stessa relazione ha, altresì, evidenziato che «L’adozione del piano dei conti
integrato, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito
dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei
conti economico-patrimoniali, ha permesso di realizzare l’integrazione tra la contabilità
finanziaria ed economica. La matrice di raccordo tra la contabilità finanziaria e la contabilità
economico patrimoniale, elaborata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno
2014, è stata utilizzata come riferimento operativo per l’associazione del piano dei conti
finanziario al correlativo conto di economica per l’elaborazione dello Stato patrimoniale e
del Conto Economico».
La seguente tabella n. 77 fornisce il quadro analitico delle componenti del conto
economico e del relativo risultato di esercizio, pari a 361,93 Meuro.
242
tab. 77
CONTO ECONOMICO
(esercizio 2012)
(in euro)
2013
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
1
2
3
a
b
c
4
a
b
c
5
6
7
8
1.356.871.128
4.483.213
Proventi da trasferimenti e contributi
318.296.809
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
160.038.955
158.257.854
21.582.785
21.019.814,38
379.998,64
182.972,17
9.073.252
totale componenti positivi della gestione A)
9
10
11
12
a
b
c
13
14
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
2.183.183
30.119.568
683.462
1.112.309.626
1.060.445.631
14.224.382
37.639.613
37.867.337
7.498.031
a
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
b
c
d
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
totale componenti negativi della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)
15
16
17
18
19
a
b
c
20
224.083
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
21
a
b
1.710.307.188
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
5.113.948
2.160.000
6.190.595
2.371.192
1.199.222.993
511.084.194
169.593
169.593
11.643.141
11.643.141
Totale oneri finanziari
totale (C) -
11.643.141
11.473.548
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22
23
Rivalutazioni
Svalutazioni
totale ( D)
a
b
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
30.727.964
c
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
32.015.664
24
d
Plusvalenze patrimoniali
2.314.111
e
Altri proventi straordinari
3.000.000
a
b
c
d
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
totale proventi
25
172.031.298
28.377.890
1.193.320
totale oneri
Totale (E) (E20-E21) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
26
27
Imposte (*)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
(*)
68.057.738
Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.
FONTE: rendiconto generale anno 2013
243
201.602.507
133.544.769
366.065.877
4.138.404
361.927.473
Con riguardo alla situazione risultante dalla gestione patrimoniale dell’esercizio
finanziario 2013 (cfr. la seguente tabella n. 78), il saldo di chiusura tra il totale delle attività
e delle passività evidenzia un patrimonio netto di 1.057,88 Meuro (a fronte di 1.020,16
Meuro del precedente esercizio).
244
tab. 78
STATO PATRIMONIALE
in euro
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
I
II 1
1.1
1.2
III 2
2.1
2.2
2.5
2.6
2.7
IV
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
3
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
9
Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
Fabbricati
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi
Totale immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1
Partecipazioni in
a imprese controllate
b imprese partecipate
Totale immobilizzazioni finanziarie
II
1
a
b
2
a
b
c
d
3
4
a
b
c
IV
0,00
746.914,54
579.888.513,44
580.635.427,98
323.291,66
521.467.623,88
521.467.623,88
9.896.302,94
99.465.469,62
9.896.302,94
99.618.496,86
3.309.921,70
58.110.855,49
492.862,07
19.720.017,45
2.684.084,68
193.679.513,95
3.309.921,70
60.341.576,04
646.139,92
3.817.346,95
2.893.840,26
181.559.860,81
6.197.000,00
10.594.554,92
16.791.554,92
6.197.000,00
10.594.554,92
16.791.554,92
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
791.106.496,85
719.819.039,61
Totale rimanenze
0,00
0,00
0,00
0,00
200.109.763,20
192.197.752,86
7.912.010,34
595.302.877,35
579.771.079,63
15.431.797,72
0,00
100.000,00
70.729.043,09
147.205.692,35
26.656.478,67
120.549.213,68
1.013.347.375,99
0,00
0,00
197.392.158,29
189.374.969,91
8.017.188,38
544.754.831,18
529.223.033,46
15.531.797,72
0,00
0,00
60.514.315,15
242.225.380,88
2.097,95
43.099.121,30
199.124.161,63
1.044.886.685,50
0,00
0,00
0,00
0,00
377.624.490,93
500.025.306,21
877.649.797,14
0,00
0,00
463.254.543,44
474.242.874,74
937.497.418,18
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
1.890.997.173,13
1.982.384.103,68
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
2.682.103.669,98
2.702.203.143,29
Crediti
(2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri
Totale crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide
1
Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia
4
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide
1
2
2012
0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
I
III
2013
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
245
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
Risultato economico dell'esercizio
I
II
a
b
c
III
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattamento di quiescenza
2
Per imposte
3
Altri
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
1
a
b
c
d
2
3
4
a
b
c
d
e
5
a
b
c
d
I
II
1
2
3
2012
324.208.552,66
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
1
2013
D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri
24.458.002,07
671.496.686,07
671.496.686,07
361.927.472,95
24.458.002,07
1.057.882.161,09
1.020.163.240,80
44.449.694,70
497.295,20
44.449.694,70
497.295,20
0,00
0,00
254.450,00
254.450,00
286.594.650,74
305.181.907,03
12.424.046,16
10.665.627,48
275.929.023,26
0,00
10.301.163,85
292.757.860,87
1.049.932.702,63
1.104.608.420,36
801.858.017,44
15.724.686,34
10.292.187,39
222.057.811,46
232.943.296,97
6.568,37
822.931.154,09
19.383.587,12
3.405.137,39
258.888.541,76
255.484.557,27
TOTALE DEBITI ( D)
3.603.168,11
229.333.560,49
1.579.771.814,19
3.417.370,58
252.067.186,69
1.681.288.157,29
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
2.682.103.669,98
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti
da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
FONTE: rendiconto generale anno 2013
246
16.013.272,63
2.702.203.143,29
Si nota che non risulta valorizzato, per il 2013, il valore del Fondo di dotazione che,
secondo la relazione tecnica al rendiconto regionale 2013, «può essere alimentato mediante
destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del
Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione».
Un notevole aumento, rispetto al precedente esercizio, fanno registrare i fondi per
rischi ed oneri, che passano da 0,50 Meuro ad un più cospicuo importo di 44,45 Meuro che
dalla predetta relazione risulta accantonato «per contenziosi e pignoramenti, per
trasferimenti dallo Stato di risorse varie e per il trasferimento di risorse FSC 2007/2013».
Dalla predetta relazione tecnica si evince, relativamente alle immobilizzazioni, che «I
valori delle immobilizzazioni riportate nello Stato patrimoniale non possono ritenersi, ad
oggi, esaustive. L’Ufficio Provveditorato della Regione ha, infatti, avviato una fase di
ricognizione dei beni che, dato l’elevato numero delle casistiche analizzate, non può ancora
ritenersi completato».
Dalla “Relazione sul patrimonio anno 2014” inviata dalla Regione si evince quanto
segue:
«Circa l’aggiornamento dell’inventario digitale, la Regione Basilicata, nel recente passato,
ha tentato di impostare una moderna politica patrimoniale, basata sulla ottimizzazione delle
proprie risorse immobiliari mediante la promozione di una società per azione a capitale
misto – pubblico-privato, denominata “Basilicata Gestione Immobili Pubblici” –
SO.GES.IM.P. S.p.A. che si sarebbe dovuta costituire ai sensi della L.R. n. 8/2001, art. 9.
Successivamente, con l’art. 18 della L.R. n. 1/2004, la Regione Basilicata ha tentato di
avviare, almeno parzialmente, detto percorso innovatore ma la mancanza di una organica
azione riformatrice ne ha limitato le finalità e gli obiettivi operativi.
Nel recente passato si è tentato di alleggerire la gestione del patrimonio regionale
trasferendo alle rispettive Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER) interessate
diversi alloggi.
Sono stati trasferiti alle ATER di competenza solo una parte degli alloggi di proprietà perché
i restanti immobili non sono corredati della necessaria documentazione ai fini del
trasferimento.
Lungo gli anni trascorsi sono stati inseriti nel programma SIC tutti i dati catastali del
patrimonio immobiliare regionale. Si è in presenza di un banca dati che permetterebbe di
pianificare un percorso nuovo per la definizione di articolato inventario immobiliare e di
costituire così, per ogni immobile un fascicolo per ogni fabbricato (fascicolo che oggi non
c’è).
La banca dati va validata. A causa della natura non probatoria del catasto ai fini della
proprietà immobiliare, ci possono essere dei disallineamenti tra le registrazioni catastali e
quelle di conservatoria che non permettono di avere certezza sulla effettiva titolarità dei
relativi beni (per molti beni esiste il titolo di proprietà).
247
Si può confermare che l’inventario dei beni immobili esiste ma va completato e validato in
quanto sono mancanti due elementi essenziali: il fascicolo del singolo fabbricato e il valore
di ogni singolo immobile, quest’ultimo determinabile solo con perizie di stima da parte di
tecnici abilitati interni e/o esterni. In merito a questo ultimo adempimento le politiche di
contenimento della spesa regionale non hanno facilitato l’avvio delle relative procedure di
stima.
-Circa le azioni poste in essere al fine di incrementare i proventi e le utilità ricavabili dal
patrimonio regionale, si comunica, ancora una volta, che l’Ufficio Provveditorato e
Patrimonio non è l’Ufficio preposto alla determinazioni delle grandezze richiamate.
Vi sono altri Dipartimenti come il Dip. Agricoltura e Sviluppo Rurale, relativamente al
patrimonio forestale concesso in uso a terzi mediante concessione amministrativa, il
patrimonio minerario di competenza del Dipartimento ambiente.
Bisognerebbe avviare, di concerto con i Dipartimenti regionali interessati, la stesura di
regolamenti per concedere a terzi l’uso di beni immobili che abbiano una unica matrice di
riferimento in ordine alle finalità e alle procedure operative. Essendo le concessioni
collegate alle poste attive della situazione patrimoniale è richiesta un’azione di raccordo a
livello interdipartimentale che possa costituire un’azione organica per razionalizzare la
relativa gestione».
Nel rilevare l’urgente necessità che si ponga in essere ogni necessaria misura per il
definitivo completamento e validazione dell’inventario dei beni e per massimizzare proventi
e utilità ricavabili dal patrimonio regionale, si ribadisce che, come già osservato da questa
Sezione, in mancanza di un effettivo aggiornamento di tutti gli inventari può risultare
inficiata l’efficacia rappresentativa, da parte degli stessi, della consistenza patrimoniale
dell’ente.117
117
Si osserva che nel questionario-relazione sul rendiconto 2012 è stato dichiarato che, mentre la Regione è dotata
dell’inventario delle attrezzature tecniche e di quello delle autovetture aggiornati annualmente, per i beni mobili non
registrati e per i beni immobili è in corso di predisposizione l’inventario aggiornato.
Nello schema di relazione inviato per il contraddittorio è stato evidenziato da questa Sezione che la contabilità patrimoniale
deve rilevare la consistenza di beni e rapporti giuridici, attivi e passivi, all’inizio dell’anno e le variazioni intervenute nel
corso dell’esercizio; d’altro canto, «Le scritture della contabilità patrimoniale consistono nella tenuta degli inventari, dei
registri di consistenza dei beni, dei partitari e di ogni altra scrittura utile ai fini della rilevazione degli aspetti patrimoniali
della gestione e della valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio» (art. 79, secondo comma, L.R. n. 34/2001).
In sede di controdeduzioni fornite con nota del 14 giugno 2013 la Regione ha specificato quanto segue:
«In relazione all’osservazione circa l’efficacia rappresentativa della consistenza patrimoniale, si fa presente che la
procedura applicata in materia all’interno dell’Ente, comunque prevede annualmente, in vista dell’approvazione del
rendiconto regionale, un flusso informativo analitico inerente le modifiche patrimoniali intervenute nel corso dell’anno e
l’aggiornamento del relativo valore.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 350/2013, “Disciplina per la costituzione dell’Inventario digitale dei beni mobili della
Giunta Regionale e per la individuazione delle figure responsabili” la Giunta regionale ha avviato un nuovo percorso in
tema di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del proprio patrimonio. Infatti, tale strumento permetterà a breve di
procedere alla costituzione dell’inventario digitale dei beni mobili e all’aggiornamento dei relativi valori nonché di
predisporre a breve una formazione tecnico adeguata alle professionalità richieste dai relativi processi, condizione
quest’ultima ritenuta indispensabile per avviare la fase operativa della inventariazione con etichette “Rfid” con micro chip
incorporato».
248
Con le controdeduzioni è stato, sul punto, comunicato che è in corso di
predisposizione «…una Delibera di Giunta Regionale per la istituzione di un gruppo di
lavoro per l’aggiornamento dell’inventario regionale e che è in corso di approvazione un
disegno di legge per la valorizzazione del patrimonio regionale».
Deve, a questo punto, essere evidenziato che l’art. 58 del D.L. n. 112/2008 (conv. in
L. n. 133/2008) ha stabilito che le amministrazioni ivi indicate, tra cui le Regioni, redigono
apposito elenco con il quale sono individuati i singoli beni immobili ricadenti nel territorio,
non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e che siano suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene, conseguentemente, redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegarsi al bilancio di previsione.
Nelle comunicazioni pervenute ai fini dell’istruttoria precedente la parificazione del
rendiconto 2012118 è stato sul punto ribadito che «La Regione Basilicata non ha adottato la
procedura di cui all’art. 58 del D.Lgs. 112/2008, in quanto ha già avviato sin dal 2004 una
procedura analoga prevista dalla L.R. n. 1/2004, art. 18».119
Nella relazione relativa alle “Valorizzazioni del patrimonio disponibile (art. 58 D.L
112/2008)”, prodotta ai fini della parificazione del rendiconto 2013, nel confermare quanto
118
Cfr. nota prot. n. 86971/71AY del 17 maggio 2013.
119
Si riporta il testo della citata legge regionale (e successive modificazioni):
«1. Nelle more della costituzione e dell'avvio operativo della società, di cui all'art. 9 della L.R. 1° marzo 2001, n. 8, come
modificato dall'art. 13 della L.R. 6 settembre 2001, n. 31, la Giunta regionale procede, entro 120 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, alla verifica della congruità dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare di
proprietà regionale.
2. Qualora i proventi determinati dalla gestione immobiliare di cui al comma 1 risultino inferiori ai corrispondenti valori di
mercato, la Giunta regionale procede all'immediato adeguamento della rendita o alla dismissione del relativo patrimonio
immobiliare.
3. La Giunta regionale procede all'alienazione dei beni immobili non proficuamente utilizzati e dichiarati disponibili
secondo la legislazione vigente in materia mediante aste pubbliche per lotti costituiti da singoli immobili o porzioni
immobiliari, secondo le norme previste dall'art. 2, comma primo, della L.R. 23 dicembre 1986, n. 30 e dal capo terzo,
sezione I, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato
nell'avviso d'asta, di cui all'art. 73, lettera c).
3-bis. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 3, per le finalità di pubblica utilità o di pubblico interesse, la
Regione può procedere alla vendita diretta degli immobili in favore di altre pubbliche amministrazioni. Il prezzo di vendita
è stabilito con le modalità di cui al successivo comma 4.
3-ter. La Regione può altresì concedere in locazione diretta, in favore di altre pubbliche amministrazioni, gli immobili di
cui al comma 3, per finalità di pubblica utilità o di pubblico interesse. Il canone di locazione è determinato dall’Ufficio
regionale competente in materia di patrimonio, sulla base dei valori di mercato correnti per immobili analoghi o similari.
4. L'alienazione dei beni immobili è effettuata sulla base della stima acquisita dal Dipartimento regionale competente in
materia di patrimonio che provvede alla valutazione economica direttamente o mediante l'utilizzo di funzionari tecnici in
servizio presso altri dipartimenti regionali. Il valore dei beni immobili oggetto di alienazione come sopra determinato è
incrementato delle eventuali spese tecniche e di stima sostenute o da sostenersi nonché delle spese di pubblicità
dell'alienazione.
5. I ricavi derivanti dalla cessione degli immobili, allocati in entrata alla UPB 4 gennaio 2001 "Alienazione di beni
patrimoniali", sono accantonati in un apposito fondo iscritto alla UPB 1111.07 "Interventi intersettoriali ricadenti nelle
competenze di più centri di responsabilità" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, il cui utilizzo sarà
disposto con legge di variazione o assestamento del bilancio di previsione, ovvero in sede di approvazione del bilancio di
previsione dell'esercizio 2005, in dipendenza dei tempi che si renderanno necessari per portare a conclusione le operazioni
amministrative e finanziarie di alienazione dei beni».
249
sopra detto, è stato evidenziato che «La Regione ha quindi ha continuato la propria attività di
valorizzazione del patrimonio immobiliare non proficuamente utilizzato ricorrendo alle
forme di valorizzazione alternative (consentite dal comma 7 del succitato art. 58) e già
previste dall’art. 18 della L.R. n. 1/2004” e che «Infatti la Regione Basilicata sin dal 2004
ha dato inizio a forme di valorizzazione mediante vendita degli immobili inutilizzati o non
proficuamente utilizzati».120
La Sezione, considerato quanto sopra, rileva comunque la necessità che la Regione
provveda ad attuare tutti gli aspetti della normativa nazionale rimasti inapplicati. Per quanto
concerne l’allegazione al bilancio di previsione dell’ente del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari, al bilancio di previsione 2014 risulta effettuata l’allegazione
dello «elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione ai sensi
dell’articolo 58 comma 1 del d.l. n.112/2008».
In merito agli altri aspetti della gestione del patrimonio, si rinvia a quanto già esposto
e rilevato nel referto sul rendiconto 2011.
120
Nella stessa relazione è stato inoltre riferito quanto segue:
Nel corso dell’anno 2013 l’attività di dismissione del patrimonio disponibile è stata concentrata sulla procedura avviata alla
fine dell’anno 2012 (trattativa privata previo avviso pubblico) per la vendita di tre cespiti immobiliari inutilizzati:
lotto 1)
Ex centro ortofrutticolo Co.Meta di Metaponto
lotto 2)
Ex centrale del latte di Scanzano Jonico
lotto 3)
Hotel Monte Alpi di Latronico
La procedura si è protratta per l’intero anno 2013 ed è proseguita anche nell’anno 2014.
Allo stato il lotto 1) è provvisoriamente aggiudicato al prezzo di Euro 960.500= ed è in corso di adozione il provvedimento
di aggiudicazione definitiva.
Gli altri due lotti sono rimasti invenduti».
È stato quindi evidenziato che «Sono tutt’ora in corso le attività necessarie per pervenire alla stipula dell’atto di vendita
dell’ex enopolio di Ripacandida, aggiudicato nel 2005 previa asta pubblica», conclusa con l’aggiundicazione dell’immobile
al prezzo di Euro 861.200, seguita da un contenzioso attualmente definito, per cui si ritiene che entro l’anno 2014 si possa
addivenire al rogito definitivo
È stato quindi precisato quanto segue:
«Inoltre, si è reso necessario avviare una nuova procedura per la vendita dell’Hotel dei Congressi di Latronico.
A seguito della mancata presentazione al rogito dell’aggiudicatario “Sviluppo e Ricerca srl”, nel corso del 2013 l’Ufficio
Provveditorato e Patrimonio ha dovuto adottare un provvedimento per pronunciare la decadenza dal diritto all’acquisto
dell’aggiudicatario ed incamerare definitivamente la caparra confirmatoria. Il provvedimento adottato non è stato
impugnato dalla controparte.
All’inizio del 2014 è stata indetta una trattativa privata per la vendita dell’Hotel dei Congressi a condizioni economiche più
vantaggiose rispetto a quelle scaturite dalla gara precedente, risultata poi infruttuosa.
Allo stato l’immobile è stato provvisoriamente aggiudicato al prezzo di EURO 420.500, superiore al precedente prezzo di
aggiudicazione (Euro 413.017)».
250
16. – Gli organismi partecipati
Di seguito sono riportate alcune delle principali disposizioni riguardanti gli
organismi partecipati da amministrazioni pubbliche e la gestione dei servizi pubblici locali.
Con l’espressa finalità di tutela della concorrenza e del mercato, l’art. 3 della legge n. 244
del 24 dicembre 2007 stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere
direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È, in ogni caso, sempre
ammessa la costituzione e l’assunzione di partecipazioni in società che producono servizi di
interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza
secondo le modalità indicate dalla norma (comma 27).
L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere
autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei
presupposti di cui al comma 27, delibera che deve essere trasmessa alla competente sezione
della Corte dei conti (comma 28).
Le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 devono essere cedute a terzi nel rispetto
delle procedure ad evidenza pubblica (comma 29). Il termine, originariamente previsto in
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007 è stato prorogato di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (ad opera
del comma 569 dell’art. 1 della stessa legge), decorsi i quali la partecipazione non alienata
mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi
alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai
criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.
Nel caso in cui, ricorrendo i presupposti del comma 27, le amministrazioni costituiscano
società o enti, comunque denominati, o assumano partecipazioni in società, consorzi o altri
organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento,
adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale,
provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura
adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti nella norma specificati, e provvedono
alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica (comma 30 del sopra
citato art. 3).
Si consideri, poi, che con l’art. 18 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (conv. dalla L. n.
133/2008) è stato stabilito che le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165121 (comma 1).
121
Si riporta il citato comma 3:
«Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
251
Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo devono, comunque, adottare
criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel
rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e
imparzialità (comma 2).
Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del D.lgs. n. 165/2001 (e successive modificazioni), divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante,
anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale
totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che
svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non
industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive
pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di
estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli
alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria (comma 2-bis).122
Le disposizioni di cui al sopra indicato art. 18 non si applicano alle società quotate su
mercati regolamentati (comma 3).
Il titolo II del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 (convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della L. n. 148/2011) ha dettato alcune norme in tema di
liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo.
L’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 ha stabilito, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, che
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e
celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali».
122
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, dello stesso decreto (nei casi di incidenza delle spese di
personale sulle spese correnti in misura superiore alla percentuale indicata dalla norma), a norma del comma 2-bis sopra
citato:
- le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli
previsti dal predetto art. 18. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di
controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che
verranno adottate con propri provvedimenti;
- gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di
personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per
l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli
obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.
252
servizi pubblici locali (S.P.L.) a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (normalmente non inferiori al territorio
provinciale) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. Ferma restando l'organizzazione di S.P.L. di settore in ambiti o
bacini territoriali ottimali già attuata in applicazione di specifiche direttive europee nonché ai
sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, di disposizioni regionali coerenti con le
indicazioni fornite dallo stesso art. 3-bis, decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio
dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui
all’art. 8 della L. n. 131/2003 (comma 1).
È stato, poi, espressamente disposto che “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani,
di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di
competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente
dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati
ai sensi del comma 1 del presente articolo” (comma 1-bis).
Il terzo comma dello stesso art. 3-bis ha, inoltre, statuito che «A decorrere dal 2013,
l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce
elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e
promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine
perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti
che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso
di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal
predetto elemento di valutazione della virtuosità».
Sempre secondo il citato art. 3-bis, le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al D.lgs n. 163/2006 e “adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento
degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle
politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2bis, del decreto-legge n. 112 del 2008” (comma 6).
Si consideri, adesso, che la disciplina, in materia di società pubbliche, introdotta dall’art. 4
del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012) è stata
profondamente incisa dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 229 del 23 luglio
2013, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3sexies ed 8 nella parte in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria.123
123
La suindicata sentenza ha, tra l’altro, osservato che «In sostanza, le richiamate disposizioni (in specie i commi 1 e 2, ai
quali sono strettamente collegati il comma 3, secondo periodo, il comma 3-sexies, ed il comma 8) precludono anche alle
253
Conseguentemente è intervenuto lo stesso legislatore che, con l’art. 1, comma 562, della
legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha abrogato i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11
dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 del predetto decreto legge (e con i commi
550 e seguenti dello stesso articolo ha dettato nuove disposizioni per le aziende speciali, le
istituzioni e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali).
Tra le disposizioni in vigore del predetto art. 4 è tuttora previsto che, con decorrenza dal
primo rinnovo successivo alla entrata in vigore del decreto i consigli di amministrazione
delle società di cui al primo comma e delle altre società a totale partecipazione pubblica,
diretta ed indiretta devono adeguarsi alle prescrizioni rispettivamente contenute nei commi 4
e 5.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire servizi a
titolo oneroso, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato (tra cui le società)
esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la
disciplina comunitaria. Detti enti di diritto privato che forniscono servizi a favore delle
stesse amministrazioni, anche a titolo gratuito, eccettuati i casi previsti dalla norma, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche (comma 6).
A decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del
mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le pubbliche
amministrazioni e gli altri soggetti indicati acquisiscono sul mercato i beni e servizi
strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal D.lgs.
163/2006 e nel rispetto dei principi stabiliti all’articolo 2 dello stesso decreto legislativo
(comma 7).
Tra le altre disposizioni riguardanti le società, introdotte dal D.L. n. 95/2012, si ricorda
l’obbligo (a pena di nullità del contratto e responsabilità disciplinare ed amministrativa), per
quelle a totale partecipazione pubblica, di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o
accordi quadro messi a disposizione dalla Consip e dalle centrali di committenza ovvero ad
esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i
sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, salvo che
si possa procedere ad affidamenti che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle
predette convenzioni e accordi quadro (art. 1, commi 7 ed 8).
Nella relazione del Presidente è stato riferito che è stata data attuazione alle disposizioni in
materia di convenzioni quadro Consip e centrali di committenza regionali di cui all'art. 1,
Regioni, titolari di competenza legislativa residuale e primaria in materia di organizzazione, costituzionalmente e
statutariamente riconosciuta e garantita, la scelta di una delle possibili modalità di svolgimento dei servizi strumentali alle
proprie finalità istituzionali. Siffatta scelta costituisce un modo di esercizio dell'autonomia organizzativa delle Regioni, e
cioè quello di continuare ad avvalersi di quelle società che, svolgendo esclusivamente "attività amministrativa in forma
privatistica" nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sono in armonia sia con i vincoli "costitutivi" imposti dall'art. 3,
comma 27, della legge n. 244 del 2007, sia con i limiti di attività delineati dall'art. 13 del d.l. n. 223 del 2006 e sono,
peraltro, contraddistinte da un legame con le medesime, basato sulla sussistenza delle condizioni prescritte dalla
giurisprudenza comunitaria del "controllo analogo" e dell'"attività prevalente", tale da configurarle quali «longa manus
delle amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico», come da tempo riconosciuto dalla
giurisprudenza amministrativa (per tutte, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 4 agosto 2011, n. 17).
Le predette norme (commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies, 8) incidono, pertanto, sulla materia dell'organizzazione e
funzionamento della Regione, affidata dall'art. 117, quarto comma, Cost., alla competenza legislativa regionale residuale
delle Regioni ad autonomia ordinaria ed alla competenza legislativa regionale primaria delle Regioni ad autonomia speciale
dai rispettivi statuti, tenuto conto che esse inibiscono in radice una delle possibili declinazioni dell'autonomia organizzativa
regionale».
254
comma 7, del D.L. n. 95/2012 e di mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e
servizi strumentali, di cui all'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006.
L’art. 1, quarto comma, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 (convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 213/2012) ha stabilito che le Sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, nell’esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti
consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale secondo
le modalità previste dal terzo comma, verificano anche che i rendiconti delle regioni tengano
conto, oltre che dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario
nazionale, anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione
di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione.
Il D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge n. 221/2012) ha stabilito che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al
fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità
della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento,
l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito
internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste” (art. 34, comma 20).
Gli enti devono procedere alla regolarizzazione degli affidamenti in essere pubblicando la
predetta relazione (entro il 31 dicembre 2013) e prevedendo un termine di scadenza degli
affidamenti (ove non sussistente) a pena di cessazione degli stessi alla data sopra detta (art.
34, comma 21).124
Con il D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012 sono stati individuati i termini e le modalità di
attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e
di controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (con esclusione delle
società con azioni quotate) stabilendo che le stesse debbano prevedere nei propri statuti che,
a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, la
nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia
effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga
almeno un terzo dei componenti di ciascun organo (art. 2).
Il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, riguardante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, ha stabilito, all’art. 11, che alle società partecipate ed a quelle controllate
124
Con l’art. 13, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n.
15) è stato stabilito che «In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove
l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e
omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo
articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre
il 31 dicembre 2014».
255
dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 si
applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6
novembre 2012, n. 190 (che ha dettato norme riguardanti la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
Il successivo art. 22 del D.lgs n. 33/2013, poi, dispone che le amministrazioni pubblichino e
aggiornino annualmente, con l’indicazione delle ulteriori informazioni ivi previste: l'elenco
degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i
quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori; l'elenco delle società
di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria; l'elenco degli enti di
diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione; rappresentazioni
grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e i predetti enti.
L’art. 26 dello stesso D.lgs. ha disposto che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti
di concessione (oltre che di determinazione dei relativi criteri e modalità) delle sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (l’art.
53, comma 1, lett. t del predetto D.lgs. ha abrogato l’art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 134/2012).
Con riferimento al tema, si osserva che, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. del 28
dicembre 2011, il rendiconto della gestione comprende anche la gestione degli organismi
strumentali degli enti in sperimentazione i quali, a tal fine:
- provvedono ad aggiungere alle proprie risultanze, nelle apposite voci di entrata e di spesa,
quelle dei propri organismi strumentali e ad eliminare le risultanze relative ai trasferimenti
interni;
- disciplinano tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei propri
organismi strumentali.
Si definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro
articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e
contabile, prive di personalità giuridica.
Nella D.G.R. n. 487 del 30 aprile 2014 è stato tra l’altro dichiarato che in quella data:
- non erano pervenuti «…i bilanci 2013 dei propri organismi strumentali e che
pertanto il rendiconto della gestione non comprende anche la gestione dei propri organismi
strumentali così come previsto dall’art. 9, comma 6, del citato DPCM 28 dicembre 2011»;
- si è rinviato «a successivo provvedimento l’approvazione del rendiconto della
gestione comprensivo della gestione dei propri organismi strumentali e depurato dei
trasferimenti interni».
256
Gli articoli 19 e seguenti del D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 contengono la
disciplina del bilancio consolidato la cui attuazione, ai sensi del quarto comma dell’art. 2, gli
enti in sperimentazione hanno avuto la facoltà di rinviare al 2013.
Secondo tale disciplina gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con i
propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate (ma non degli
enti del Servizio sanitario, ai quali si applicano le regole previste dall’art. 32 del D.Lgs. n.
118/2011) secondo le modalità ed i criteri individuati nel relativo principio applicato di cui
all’allegato 4 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 19).
Si definisce ente strumentale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o
l'ente locale:
«a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o
nell'azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione
dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla propria quota di partecipazione;
e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la
legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti
comportano l'esercizio di influenza dominante» (art. 21).
Si definisce invece controllata la società nella quale la regione o l'ente locale:
«a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per
esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole» (art. 22).
Ai fini della sperimentazione per società partecipata, infine, si intende «la società a totale
partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali della regione o dell'ente
locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione (art. 23).
Il principio contabile applicato ha ribadito che il bilancio consolidato è obbligatorio, dal
2013, per tutti gli enti in sperimentazione (esclusi i comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti) e deve essere approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di
riferimento. La finalità di tale bilancio è quella di rappresentare «…in modo veritiero e
corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva
attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti
strumentali e le sue società controllate e partecipate.
257
In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:
a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le
proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in
società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di
indirizzo, pianificazione e controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare,
gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e
società;
c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo
di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato
economico».
Il principio contabile applicato ha disciplinato, poi, nel dettaglio le attività preliminari al
consolidamento dei bilanci che gli enti capogruppo devono effettuare, comprendenti la
predisposizione di due elenchi relativi agli enti, aziende e società componenti il gruppo
amministrazione pubblica e quelli effettivamente compresi nel bilancio consolidato, ai quali
deve impartire le necessarie direttive. Queste riguardano:
1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci
consolidati e delle informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato. I
bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo
entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 maggio
dell’anno successivo a quello di riferimento (l’osservanza di tali termini è
particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per
l’effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi
previsti per il controllo e l’approvazione del bilancio consolidato);
2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative
che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del
consolidato;
3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente
brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai
criteri previsti nel principio applicato, se non in contrasto con la disciplina civilistica ,
per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la
capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee
guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento
(per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina
civilistica.
Il principio, poi, detta specifiche indicazioni relative all’elaborazione del bilancio
consolidato e della nota integrativa.
Con
riferimento
all’attuazione
di
quanto
disposto
dalla
disciplina
sulla
sperimentazione, e sopra indicato, la Regione, in sede di controdeduzioni, ha specificato che
«…il termine per l’approvazione del bilancio consolidato, inizialmente previsto per il 30
258
giugno, è stato posticipato al 30 settembre con l’allegato 4/4 al decreto correttivo del D.lgvo
118/2011 approvato in via preliminare …».
Si riporta di seguito quanto risulta, in materia di organismi partecipati, nel
questionario-relazione sul rendiconto 2013.
È stato riferito che sono stati adottati atti di ricognizione per il mantenimento delle
partecipazioni consentite (di cui all’art. 3, comma 28, della legge n. 244/2007) ed il piano
dettagliato delle dismissioni per quelle non necessarie, specificando quanto segue: «La
Giunta regionale con DGR n.492 del 08.05.2012 ha costituito un Gruppo tecnico di lavoro
per definire gli indirizzi operativi in materia di società partecipate e standardizzare le
procedure regionali, in coerenza con il mutato quadro normativo e giurisprudenziale di
riferimento. La ricognizione operativa del Gruppo tecnico di lavoro ha prodotto un rapporto,
sottoposto all’attenzione del governo regionale che l’ha approvato con DGR n.453 del
30.04.2013».
Nel contempo, la Regione ha riconosciuto di detenere tuttora partecipazioni in società aventi
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (ai sensi dell’art. 3, comma 27, della legge
n. 244/2007), che sono soggette all'obbligo di dismissione nel termine di cui all'art. 1,
comma 569, della legge n. 147/2013, precisando che il predetto gruppo tecnico di lavoro ha
ritenuto non sussistenti le condizioni per il mantenimento della partecipazione nella
SOCIETA' LUCANDOCKS S.P.A.; la relativa dismissione e' stata proposta al Consiglio
che, però, non ha ancora deliberato in merito. Allo stato attuale la Regione non ha effettuato
la dismissione di organismi partecipati.
Dal questionario-relazione risulta, poi, che i servizi pubblici locali che sono gestiti in ambiti
territoriali ottimali (ATO), ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del D.l. n. 138/2011, sono
costituiti dal servizio idrico integrato e dalla gestione unitaria dei rifiuti urbani.
Dopo essere stato confermato che è stata disposta, nel 2013, la riduzione in misura non
inferiore al 20% degli oneri finanziari relativi agli enti, agenzie e organismi comunque
denominati, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 95/2012, la Regione ha riferito che non
sono state adottate forme di consolidamento dei conti con le aziende, società o altri
organismi partecipati in quanto «Il consolidamento dei bilanci con gli enti strumentali e
partecipati è previsto dal D.Lgs. n.118/2011 per le sole regioni in sperimentazione, a partire
dal 2014».
In realtà, come sopra detto, in bilancio consolidato è obbligatorio dal 2013 e deve
essere approvato entro il previsto termine dell’anno successivo.
Con riferimento alla questione se gli organismi partecipati abbiano dato conto del rispetto
delle disposizioni vigenti in relazione a divieti o limitazioni all'assunzione di personale, dal
questionario si evince solo che «non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 4,
comma 1 e 9 del dl n. 95/2012».
È, però, stato confermato che:
259
- è stato rispettato correttamente l'obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione
pubblica dell'elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione di cui la
Regione fa parte, ai sensi dell'art. 1, comma 587 ss., L. n. 296/2006;
- è stato osservato l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli
enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto
privato ai sensi dell'art. 22, del D.lgs. n. 33/2013;
- è stato costantemente aggiornato, con cadenza semestrale, l'Albo ed il sito informatico dei
soci pubblici per la pubblicazione degli incarichi di amministratore di società ed organismi
partecipati (ai sensi dell’art. 1, comma 735, della legge n. 296/2006);
- la Regione non ha prestato garanzie (quali fideiussioni o lettere di patronage) o altre
operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati;
- la Regione si è astenuta dall’effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate non quotate
che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano
utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali (art. 6, comma
19, del D.L. n. 78/2010).
Nella relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e
sull’efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni, in merito alla richiesta che
fosse fornito un elenco degli atti di ricognizione per il mantenimento delle partecipazioni
consentite (art. 3, comma 28, della legge n. 244/2007) ed il piano dettagliato delle
dismissioni per quelle non necessarie, si è fatto riferimento al rapporto prodotto dal Gruppo
tecnico di lavoro ed approvato con D.G.R. n. 453 del 30.04.2013.
È stato, peraltro, specificato che, mentre gli atti di ricognizione adottati non hanno
ridefinito la tipologia delle attività svolte dalle partecipate della Regione (precisando che
“Nel corso del 2013 non si sono ravvisate sostanziali necessità di modifica delle tipologie di
attività svolte dalla partecipate della Regione”), a seguito della ricognizione effettuata sono
tuttora presenti partecipazioni della Regione in società o in altri organismi svolgenti “attività
non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 3,
comma 27, della L. n. 244/2007).
Si è inoltre comunicato che non ricorrono le ipotesi previste dal comma 30 dell’art. 3
della L. n. 244/2007, che disciplina la rideterminazione delle dotazioni organiche interne a
seguito dell’assunzione di partecipazioni in società o altri organismi.
La relazione, poi, dopo aver riferito che è stato organizzato lo svolgimento in ambiti
territoriali ottimali (ATO) dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ai sensi
dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, ha fornito la seguente illustrazione del modello di
governance degli enti e degli organismi partecipati adottato dalla Regione:
260
«1. Acqua S.p.A. (Società per l’approvvigionamento idrico della Basilicata). La quota di
partecipazione regionale è di 99,82%, rimanenza ALSIA. L’organo societario è formato da
un CdA a tre (Presidente e 2 componenti), Collegio sindacale e Direttore generale.
2. Acquedotto Lucano S.p.A. La quota di partecipazione regionale è pari al 49% con il
rimanente 51% detenuto dal Comuni. Gli organi societari risultano composti da un CdA a 5
(Presidente e 4 componenti), Collegio sindacale e Direttore generale.
3. Lucandocks S.p.A. La quota di partecipazione regionale è pari all’1,15%. L’organo
societario è formato da un CdA a 7 (Presidente e 5 componenti) e dal Collegio sindacale.
4. Metapontum Agrobios S.r.l. La società è in liquidazione (DGR n.1868 del 28 dicembre
2012). La quota di partecipazione regionale è totale. Gli organi societari risultano composti
dal liquidatore e dal Collegio sindacale.
5. Società Energetica Lucana S.p.A. La quota di partecipazione regionale è pari al 100%. Da
ottobre 2013 il CdA è stato ridotto a 3 (Presidente e 2 componenti), mentre gli altri organi
societari risultano composti da un Collegio sindacale, da un Direttore Generale e da un
Direttore Tecnico.
6. Sviluppo Basilicata S.p.A. La quota di partecipazione regionale è totale. Gli organi
societari risultano composti da un Amministratore Unico e dal Collegio sindacale».
Dalla relazione, poi, è emerso quanto segue:
- non risulta adottato un adeguato sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti
finanziari tra la Regione e le sue società partecipate in quanto «L'esiguità del numero delle
società partecipate dalla Regione e con esse i rapporti specificamente finanziari intercorsi
consentono di avere facilmente un flusso informativo adeguato. Tanto premesso, la risposta
è stata formulata in senso negativo in quanto non esiste un sistema “informatico” comune,
mentre dal punto di vista “informativo” tutti i rapporti finanziari sono puntualmente
riportati tanto nel bilancio di previsione quanto in quello consuntivo della Regione»;
- non si effettua la circolarizzazione di crediti/debiti per la conciliazione dei rapporti
creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati in quanto «Nel caso in cui le
partecipate si sottopongano alla certificazione del bilancio, la società di revisione effettua la
circolarizzazione di crediti/debiti»;
- non sono stati definiti gli Obiettivi gestionali a cui deve tendere ciascuna società
partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi predeterminati. Nei chiarimenti forniti
si legge che «L’ambito d’attuazione della DGR n. 492/2012 prevede, tra i suoi precipui
compiti, quello d’unificare procedure ed obiettivi gestionali, sperimentando e formalizzando,
ove possibile, standard qualitativi e quantitativi di natura predeterminata. Tanto premesso in
termini generali, per quanto, invece, riguarda Acquedotto Lucano gli standard del servizio
sono definiti dalla competente ATO»;
- non sono previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti
ai profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai contratti di servizio o da
altre forme di regolazione degli affidamenti, nonché alla qualità dei servizi attesi. Sul punto
si è riferito che «Tutto ciò che attiene al flusso documentale ed informativo è, di norma,
garantito dall'assemblea dei soci, ma anche dalla significatività aziendale di specifici
accadimenti che comportano, conseguentemente, un’apposita informativa. Tanto premesso
261
in termini generali, per quanto, invece, riguarda Acquedotto Lucano i report informativi
sono indirizzati alla competente ATO»;
- le società “in house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata applicano, per
l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei
contratti pubblici);
- la Regione non è in grado di assicurare il rispetto dei vincoli in materia di spese di
personale delle società a partecipazione regionale totale o di controllo. Nei chiarimenti
forniti si legge che «Fermo restando quanto già riferito circa l’attualità del gruppo di lavoro
istituito con DGR n.492/2012, nel caso del 2014 è stata concretamente avviata un’azione
puntuale volta a verificare il rispetto da parte delle società partecipate dei vincoli stabiliti
dalla più recente normativa in materia di spesa del personale»;
- le società a partecipazione regionale totale e di controllo (con esclusione delle società
quotate su mercati regolamentati) hanno adottato con propri provvedimenti criteri e modalità
per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei
principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. Hanno,
conseguentemente provveduto al reclutamento del personale e al conferimento degli
incarichi nel rispetto dei predetti principi.
La relazione del Presidente, con riferimento al controllo analogo sulle società partecipate
totali (società “in house”), ha riferito quanto segue:
«Le modalità di svolgimento del controllo analogo sono state definite con la DGR
n.1269 del 15 ottobre 2013 e prevedono che lo stesso sia effettuato:
a) in via preventiva, sotto forma di indirizzi e pareri vincolanti;
b) contestuale, attraverso il monitoraggio continuo delle attività delle Società;
c) finale, attraverso le verifiche previste a consuntivo.
Il controllo è esercitato sia attraverso il Comitato di Indirizzo e di Controllo che attraverso
l’Assemblea ordinaria dei soci. Il Comitato di Indirizzo e di Controllo è composto
dai Dirigenti Generali
dei Dipartimenti regionali ed è presieduto dal Dirigente
Generale del Dipartimento Presidenza».
Con la sopra citata deliberazione n. 453 del 30 aprile 2013 la Giunta Regionale della
Basilicata, dopo aver, tra l’altro, premesso «che con DGR 08.05.2012 n. 492 avente ad
oggetto “Indirizzi in materia di società partecipate dalla Regione Basilicata”, sono stati
definiti taluni indirizzi finalizzati all'individuazione delle azioni capaci di migliorare ed
ottimizzare le sinergie tra la Regione Basilicata e le Società di capitali da essa partecipate, ed
è stato costituito, tra l'altro, un Gruppo tecnico di lavoro, senza oneri per la finanza
regionale, per il raggiungimento delle sopraindicate finalità», ha preso atto delle risultanze
delle attività svolte dal predetto Gruppo tecnico di lavoro sulle società partecipate dalla
Regione Basilicata ed ha rinviato a successivi provvedimenti le iniziative conseguenti.
262
Il quadro d’insieme emergente dal documento “Risultanze delle attività svolte”
elaborato dal predetto Gruppo tecnico di lavoro composto dal Capo di Gabinetto del
Presidente – Coordinatore, dal Dirigente dell’Ufficio Organizzazione, Amm.ne e Sviluppo
risorse umane, dal Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, dal Dirigente
dell’Ufficio Provveditorato e Patrimonio e dal Dirigente dell’Ufficio Legislativo e Qualità
della Normazione, è stato illustrato nella relazione sulla parificazione del rendiconto 2012,
alla quale si rinvia anche per tutte le considerazioni effettuate da questa Sezione regionale di
controllo.
Questa Corte dei conti, nell’evidenziare l’esigenza che la Regione dia concreta e
rigorosa attuazione a tutta la normativa vigente in materia, osserva quanto segue.
Si rappresenta, preliminarmente, la necessità che si proceda ad un costante
monitoraggio della effettiva riduzione degli oneri finanziari a carico della Regione per enti,
agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica ed al contenimento
dei consumi intermedi degli stessi, oltreché all’effettiva applicazione del previsto documento
di Spending Review contenente le misure previste per il triennio 2013-2015. In ordine a
quanto sopra la Sezione, già nella relazione sulla parificazione del rendiconto 2012, è
rimasta in attesa di ricevere i documenti elaborati dalla Giunta in applicazione dell’art. 7
della L.R. n. 35/2012, documenti che non risultano pervenuti.
Nelle controdeduzioni la Regione ha fatto presente che «… il previsto documento di
spending review di cui all’articolo 7 comma 5 della legge regionale 35/2012, non è stato
definitivamente approvato a seguito della chiusura anticipata della legislatura.
Tuttavia ai fini di dare attuazione alla norma sopra citata, nella recente riorganizzazione
degli uffici regionali è stato istituito un apposito ufficio per la riforma della governance.
Giova evidenziare inoltre che, al fine di assicurare il contenimento delle spese e
l’economicità della gestione con l’articolo 42 della legge di stabilità regionale (LR 8/2014) è
stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e
forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in
economia».
Questa Sezione osserva, inoltre, che non risulta assunta da parte del competente
organo né trasmessa alla Corte dei conti la deliberazione motivata di autorizzazione al
mantenimento delle attuali partecipazioni di cui al comma 28 dell’art. 3 della legge n.
244/2007. Considerato, inoltre, che dalla stessa relazione del Presidente è emerso che sono
263
tuttora presenti partecipazioni della Regione in società o in altri organismi svolgenti attività
non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, risulta
necessario che si provveda alla tempestiva applicazione di quanto stabilito dal predetto art. 3
nei termini previsti (ora prorogati di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n.
147 del 27 dicembre 2013, ad opera del comma 569 dell’art. 1 della stessa legge).
Risulta, peraltro, fondamentale che siano instaurate e/o implementate da parte della
Regione le procedure per verificare che le partecipate regionali rispettino tutte le vigenti
disposizioni di legge alle stesse applicabili e, tra queste, quelle tese al contenimento ed alla
razionalizzazione della spesa pubblica (quali, ad esempio, quelle relative all’instaurazione di
rapporti lavorativi e di collaborazione di qualsiasi genere o con qualsiasi forma contrattuale,
e quelle concernenti le modalità di contenimento della spesa per beni e servizi anche
attraverso l’utilizzo di convenzioni o accordi quadro e delle centrali di committenza) o alla
limitazione di particolari tipologie di spesa.
Risulta, inoltre, necessario che si adotti ogni necessaria ed opportuna azione in
conseguenza di quanto riferito in ordine: alla mancata adozione di un adeguato sistema
informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra la Regione e le sue società
partecipate; alla mancata adozione di idonee procedure che assicurino la conciliazione dei
rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati; alla mancata
individuazione degli obiettivi gestionali delle partecipate e di standard qualitativi e
quantitativi; alla mancata previsione di report informativi periodici da parte degli organismi
partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai
contratti di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti, nonché alla qualità dei
servizi attesi.
Si rileva che, con riguardo alle analoghe osservazioni formulate, anche con
riferimento a quanto rappresentato nella specifica Sezione della relazione del Presidente per
lo scorso anno, non è stato specificamente riferito in ordine all’adozione di alcuna misura
consequenziale.
Anzi, alla specifica domanda, contenuta al punto 4.01 (così come alle altre analoghe
domande delle altre sezioni, eccezion fatta per quella contenuta al punto 5.1, relativamente
alla gestione del servizio sanitario nazionale), la relazione del Presidente (inviata con nota
del 19 giugno 2014) ha risposto che la Sezione non aveva formulato osservazioni.
Nelle controdeduzioni è stato, sul punto, specificato quanto segue:
«…occorre in primo luogo dare atto, che, sebbene per un fraintendimento in ordine alla
valenza della domanda, la Regione ha risposto affermativamente, mentre avrebbe dovuto in
264
maniera puntuale relazionare in ordine ai provvedimenti adottati a seguito delle osservazioni
poste.
Anche sulla scorta di tale precedente si assicura che nel corso della successiva relazione di
parifica non si mancherà di relazionare adeguatamente in ordine alle osservazioni formulate
da codesta Corte».
Con nota del 4 luglio 2014 è stata inviata una nuova versione della relazione del
Presidente nella quale, alle suindicate domande, è stata eliminata la dicitura che la Sezione
non aveva formulato osservazioni. La predetta relazione continua, però, a non riferire in
ordine alle misure correttive adottate.
Nel prendere atto dell’intenzione manifestata per il futuro, si ribadisce l’attuale
necessità che, con riferimento a tutte le specifiche osservazioni sulla relazione del Presidente
dello scorso anno contenute nella relazione sulla parificazione del rendiconto 2012, la
Regione riferisca in ordine al seguito alle stesse effettivamente dato, oltre che, in generale, in
ordine a tutte le misure concretamente adottate relativamente a tutte le altre osservazioni e
rilievi contenuti nella stessa relazione sulla parificazione e nella relativa decisione.
Nel seguente prospetto sono riportati alcuni dati relativi agli enti ed organismi subregionali (tab. n. 79), nel quale si evidenzia una tendenza alla diminuzione dei contributi
regionali ordinari a titolo di concorso nelle spese di gestione (da 27,68 Meuro nel 2011 a
22,33 Meuro nel 2013). I dati mostrano per l’ARPAB un risultato finanziario negativo sia
nel 2011 (-1.455.999,73 euro) sia nel 2012 (-998.682,17 euro), mentre per il 2013 è stato
comunicato un dato positivo di 303.705,65 euro. Si evince, inoltre: per tale ultimo ente un
risultato economico negativo 2011 di -47.166,46 euro; per l’ARDSU un risultato economico
negativo nel 2012 (-180.944,29 euro) e nel 2013 (-248.697,49 euro); per l’Ente parco
archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano un risultato economico
negativo nel 2011 (-60.650,23 euro) e nel 2012 (-64.819,81 euro).
265
266
Fonte: dati forniti dalla Regione
totale
27.677.000,00
4.365.000,00
9.900.000,00
AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE
IN AGRICOLTURA (ALSIA)
AZIENDA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
(ARBEA)
400.000,00
400.000,00
2.700.000,00
7.812.000,00
2.100.000,00
2011
ENTE PARCO ARCHEOLOGICO STORICO
NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL
MATERANO
ENTE PARCO GALLIPOLI COGNATO-PICCOLE
DOLOMITI LUCANE
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA
BASILICATA (APT)
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DI BASILICATA (ARPAB)
AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO (ARDSU)
DENOMINAZIONE ENTE
25.577.000,00
3.865.000,00
9.900.000,00
400.000,00
400.000,00
2.700.000,00
8.312.000,00
0,00
2012
22.330.000,00
2.700.000,00
7.900.000,00
400.000,00
400.000,00
2.600.000,00
6.650.000,00
1.680.000,00
2013
CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A TITOLO DI
CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE
2.798.059,92
1.355.154,47
2.092.893,12
33.401,63
45.720,41
0,00
-1.455.999,73
726.890,02
2011
3.832.723,59
2.326.239,65
1.870.965,42
6 .541,11
18.528,60
0,00
-998.682,17
615.672,09
2012
RISULTATO FINANZIARIO
RENDICONTI ENTI ED ORGANISMI SUB-REGIONALI
RAFFRONTO ESERCIZI 2011-2013
723.158,41
0,00
303.705,65
419.452,76
2013
860.782,67
840.899,14
144.571,42
-60.650,23
-15.397,31
-53.421,49
-47.166,46
51.947,60
2011
2.188.446,65
882.438,28
1.130.347,90
-64.819,81
4.501,37
21.277,57
395.645,63
-180.944,29
2012
2013
422.924,99
68.222,47
603.400,01
-248.697,49
RISULTATO ECONOMICO
tab. 79
Nelle seguenti tabelle n. 80, 81, n. 82 e 83, sono riportati alcuni dati relativi alle
società ed agli organismi partecipati dalla Regione.
Nella relazione allegata alla parifica sul rendiconto 2012 si rilevava, dai dati
trasmessi e riportati nelle apposite tabelle (in cui pur si specificava che i dati 2012 erano di
preconsuntivo), il pesante risultato di esercizio fatto registrare da Metapontum Agrobios sia
nel 2011 (-3,90 Meuro) sia nel 2012 (-3,21 Meuro), in conseguenza degli elevati costi della
produzione (4,64 Meuro nel 2011 e 4,52 Meuro nel 2012), in buona parte costituiti da costi
del personale. La consistenza del patrimonio netto della predetta società è risultato di -1,63
Meuro nel 2011 e -3,26 Meuro nel 2012.
Nella bozza di relazione inviata per il contraddittorio questa Sezione ha rilevato la
discordanza di alcuni dati inviati dalla Regione nell’ambito della documentazione dalla
stessa trasmessa.125
Dai dati definitivamente inviati con le controdeduzioni, e contenuti nella tabella n.
82, si osserva che il risultato di esercizio 2013 di Metapontum Agrobios rimane negativo
(-88.732,00 euro), anche se molto più contenuto rispetto a quello del precedente esercizio, a
seguito di un drastico ridimensionamento dei costi della produzione (244.778,00 euro). Dai
dati trasmessi risulta, poi, un patrimonio netto negativo nel 2013 di -3,15 Meuro.
Per il 2012 appaiono in perdita anche la Lucandocks S.p.A. (-41.237,00 euro) e
S.E.L. (-324.692,73 euro); quest’ultima, nel 2013 fa registrare un risultato di esercizio
positivo di 71.261,63 euro, a seguito dell’incremento del valore della produzione (da 1,06
Meuro nel 2012 a 1,88 Meuro nel 2013).
125
In quella sede si è, tra l’altro, rilevato che alcuni dati del risultato economico di esercizio, forniti dalla Regione e
trasfusi nella tabella n. 81, non corrispondevano a quelli forniti nel questionario sul rendiconto 2013; si è, inoltre, registrata
una divergenza del dato dei debiti di Acqua spa (0,201 Meuro nella scheda allegata alla nota di trasmissione del 18 giugno
2014, e 2,20 Meuro nel questionario sul rendiconto).
Si è, pertanto, manifestata la necessità che la Regione provvedesse alla definitiva verifica e riconciliazione di tutti i dati
degli organismi partecipati che ha fornito a questa Sezione.
Con le controdeduzioni è stato chiarito quanto segue:
«1) il disavanzo 2012 della società Metapontum Agrobios pari ad €. -3.205.472,00 è stato correttamente riportato nei dati
elaborati dallo scrivente Ufficio e riportati nella tabella n. 81 di codesta Corte. L’importo di -428.922,00 riportato
erroneamente nella nota dell’Ufficio Affari Generali è riferito al Fondo per costi ed oneri di liquidazione costituito dalla
società per far fronte al processo di liquidazione, come riportato nel verbale dell’assemblea del 30.4.2013, allegato alla
presente …. La scrivente ha inoltrato i dati acquisiti dal citato Ufficio e nella fretta non ha rilevato l’errore. Per mero errore
materiale i dati esposti nella tabella 9.2, relativamente al risultato di esercizio, riferiti alla citata società non riportano il
segno negativo.
La tabella 9.1 relativamente ai dati societari di Acqua Spa riporta una percentuale di partecipazione regionale errata. In
riferimento alla tabella 9.3 si chiarisce che i debiti totali 2012 della citata società riportano per mero errore l’importo di €.
2.201.404,00 e non l’importo esatto di €. 201.404 (è stato digitato una volta in più il numero 2)».
267
Si osserva, inoltre, che le somme erogate dalla Regione costituiscono il 65,71%, per
Sviluppo Basilicata S.p.a., e il 57,24%, per Metapontum Agrobios, dell’intero valore della
produzione; appaiono in decremento i dati relativi ad Acqua spa (alla quale nel 2012
risultano trasferite risorse regionali per l’11,57% del valore della produzione, a fronte del
64,20%126 risultante per il precedente esercizio nella relazione sulla parifica del rendiconto
2012) e i dati relativi a SEL (alla quale risultano trasferite dalla Regione risorse per il
23,65%, a fronte del 98,82% del precedente esercizio).
Nel 2012 l’incidenza dei costi di personale rispetto ai costi della produzione si
presenta particolarmente elevata per Metapontum Agrobios (63,72%) e per Sviluppo
Basilicata (67,18%).
Particolarmente consistente, poi, risulta l’esposizione debitoria totale di Metapontum
Agrobios (4,40 Meuro nel 2012 e 3,60 Meuro nel 2013) e dell’intero complesso degli
organismi partecipati regionali (173,99 Meuro nel 2012) in conseguenza della forte
incidenza del debito di Acquedotto Lucano (166,48 Meuro nel 2012).
In forte incremento risulta l’esposizione debitoria di Acqua spa (1,49 Meuro rispetto
a 0,201 Meuro dell’esercizio precedente).
Con le osservazioni fornite con nota del 9 luglio 2014 la Regione, per quanto
concerne gli enti strumentali e le società partecipate, ha fatto presente che «la Giunta
Regionale ha recentemente approvato un Atto nel quale ha previsto la graduazione dei
compensi (DGR n.780 del 27/03/2014 recante “art. 10 comma 4 legge regionale 30.04.2014
n. 8 - rideterminazione degli emolumenti per cariche ed incarichi in enti dipendenti, enti
pubblici economici regionali, agenzie, società' partecipate ed altri organismi regionali)».
126
In merito alle motivazioni riferite alla riduzione del trasferimento regionale tra il 2012 e il 2011, alle controdeduzioni si
sono allegate le relazioni acquisite da SEL e Acqua spa, specificando che quest’ultima «…ha fatto presente che i dati del
2011 non erano stati riportati correttamente e conseguentemente il confronto con gli anni successivi deve essere corretto».
Dalle informazioni fornite dalla relazione di Acqua spa risulta che le somme effettivamente erogate dalla Regione nel 2011
ammontano a 692.183,00 euro (con una percentuale del 17,46% e non del 64,20%). Inoltre l’effettivo risultato di esercizio
2011 è positivo per 232 euro, e non negativo per lo stesso importo.
268
269
Fonte: dati forniti dalla Regione
S.E.L. Società Energetica Lucana
1.180.000,00
21.573.764,00
2.029.608,60
1.700.000,00
Acqua S.p.A.Società per azioni per l'approvvigionamento idrico della
Basilicata
Acquedotto Lucano S.p.A.
Lucandocks S.p.A.
2.950.000,00
370.000,00
Capitale sociale
100,00
49,00
1,15
99,82
100,00
100,00
della Regione o di
società
partecipata dalla
Regione
Quote di partecipazione in %
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Metapontum Agrobios S.R.L. in Liquidazione
Società/
organismo partecipato
DATI SOCIETARI
ORGANISMI PARTECIPATI REGIONALI
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Modalità
affidamento
in corso
ALT RE AT T IVIT À DI
SERVIZI
FORNIT URA DI ACQUA;
RET I FOGNARIE,
AT T IVIT À DI
GEST IONE DEI RIFIUT I
E RISANAMENT O
FORNIT URA DI ACQUA;
RET I FOGNARIE,
AT T IVIT À DI
GEST IONE DEI RIFIUT I
E RISANAMENT O
AT T IVIT À FINANZIARIE
E ASSICURAT IVE
AT T IVIT À
PROFESSIONALI,
SCIENT IFICHE E
T ECNICHE
Servizi affidati
(importi in euro)
tab. 80
270
1.180.000,00
1.180.000,00
2.029.608,60
21.573.764,00
21.573.764,00
2.029.608,60
1.700.000,00
2.950.000,00
370.000,00
2012
1.700.000,00
2.950.000,00
188.000,00
2011
IMPORTO
CAPITALE SOCIALE
1.180.000,00
23.410,92
10.571.144,00
1.697.000,00
2.950.000,00
188.000,00
2011
1.180.000,00
23.410,92
10.571.144,00
1.697.000,00
2.950.000,00
370.000,00
2012
IMPORTO PARTECIPAZIONE
REGIONALE
Fonte: dati forniti dalla Regione
I DATI SONO STATI ELABORATI SOLO PER IL BIENNIO 2011-2012 POICHE' I BILANCI 2013 SONO IN CORSO DI APPROVAZIONE
S.E.L. Società Energetica Lucana
Lucandocks s.p.a
l'approvvigionamento idrico
Acquedotto Lucano S.P.A
Acqua S.P.A.-Società per Azioni per
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Metapontum Agrobios Società a Responsabilità
Limitata S.S. N.106 Jonica - Km 448 75010
Metaponto
DENOMINAZIONE SOCIETA'
100,00%
1,15%
49,00%
99,82%
100,00%
100,00%
100,00%
1,15%
49,00%
99,82%
100,00%
100,00%
2012
% PARTECIPAZIONE
2011
SOCIETA' NELLE QUALI LA REGIONE BASILICATA DETIENE
PARTECIPAZIONI AZIONARIE
RAFFRONTO ESERCIZI 2011-2012
1.447,00
-22.202,00
42.452,00
232,00
16.943,00
-3.895.513,00
2011
-324.692,73
-41.237,00
13.379,00
658,00
9.643,00
-3.205.472,00
2012
UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO
tab. 81
271
TOTALI
TOTALI
1.757.770,68
Fonte: dati forniti dalla Regione
3.167.591,00
1.656.328,49
19.945,00
73.568.075,00
85.976.413,49
4.521.767,00
3.042.707,00
244.778,00
Cons. 2012
2.973.236,00
Cons. 2013
Costi della produzione
[D]
861.090,99
1.482.418,00
17.521.071,00
21.170.789,99
2.993.976,00
1.576.578,00
932.352,62
-3.264.344,00
1.577.086,00
Cons. 2012
-3.153.076,00
Cons. 2013
Patrimonio netto
* i dati 2013 non sono disponibili in quanto i relativi bilanci non sono ancora stati approvati
Sviluppo Basilicata S.p.A.
S.E.L. Società Energetica Lucana
Lucandocks S.p.A. *
Acquedotto Lucano S.p.A. *
Metapontum Agrobios S.R.L. in Liquidazione
Acqua S.p.A.Società per azioni per l'approvvigionamento idrico della
Basilicata
Società/
organismo partecipato
DATI SOCIETARI
S.E.L. Società Energetica Lucana
Lucandocks S.p.A. *
Acquedotto Lucano S.p.A. *
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Metapontum Agrobios S.R.L. in Liquidazione
Acqua S.p.A.Società per azioni per l'approvvigionamento idrico della
Basilicata
Società/
organismo partecipato
DATI SOCIETARI
-324.692,73
-41.237,00
13.379,00
- 3.547.721,73
9.643,00
658,00
-3.205.472,00
Cons. 2012
758.152,80
75.951,00
94.510,00
Cons. 2013
2.128.093,00
786.611,07
0,00
18.063,00
5.881.884,07
68.063,00
2.881.054,00
Cons. 2012
(di cui costi del personale)
[E]
71.261,63
508,00
-88.732,00
Cons. 2013
Risultato di esercizio
1.056.874,95
1,00
75.057.124,00
83.569.321,95
32.005,93
7.168,00
Cons. 2013
3.119.772,00
3.042.669,00
1.292.881,00
Cons. 2012
94.934,00
29.053,31
0,00
856.225,00
1.183.299,31
3.197,00
199.890,00
Cons. 2012
di cui TFR
1.880.901,90
2.962.920,00
0,00
Cons. 2013
Valore della produzione
[A]
ORGANISMI PARTECIPATI REGIONALI
0,02%
6,84%
67,18%
47,49%
2,24%
63,72%
2012
%
(E/D)
515.164,18
349.000,00
Cons. 2013
1
12
12
Cons. 2013
42
13
0
390
516
12
59
Cons. 2012
0,00
0,00
Cons. 2013
250.000,00
0,00
21.689.706,00
22.549.399,00
33.627,00
0,00
23,65%
0,00%
28,90%
30,01%
65,71%
11,57%
57,24%
2012
%
(B+C)/A
(impo rti in euro)
576.066,00
Cons. 2012
di cui somme erogate dalla
Regione per contributi in
c/esercizio (voce A5) CE)
[C]
N. addetti
2.532.340,00
0,00
0,00
2.016.459,00
351.929,00
163.952,00
Cons. 2012
(di cui somme erogate
dalla Regione per
prestazione di servizi
(voce A1) CE))
[B]
tab. 82
272
5.156.207,61
577.002,00
574.066,00
Fonte: dati forniti dalla Region e
136.742.986,00
36.367,00
8.185.884,85
152.082.416,85
1.494.983,00
5.045.194,00
Cons. 2012
577.594,00
Cons. 2013
Crediti totali
[A]
* i dati 2013 non sono disponibili in quanto i relativi bilanci non sono ancora stati approvati
TOTALI
Metapontum Agrobios S.R.L. in Liquidazione
Svilupp o Basilicata S.p.A.
Acqua S.p.A.Società p er azioni per l'approvvigionamento idrico d ella
Basilicata
Acqued otto Lucano S.p.A. *
Lucandocks S.p.A. *
S.E.L. Società Energetica Lucana
Società/
organismo partecipato
DATI SOCIETARI
4.025.006,68
574.066,00
10.357,00
Cons. 2013
5.409.842,50
10.775.501,50
0,00
577.002,00
952.839,00
3.835.818,00
Cons. 2012
di cui Crediti verso Ente/i
controllante/i
[B]
66,09%
7,09%
0,00%
100,00%
63,74%
76,03%
2012
%
(B/A)
ORGANISMI PARTECIPATI REGIONALI
3.531.988,36
1.493.953,00
3.596.830,00
Cons. 2013
166.477.082,00
92.709,00
958.625,96
173.993.277,96
201.404,00
4.404.011,00
1.859.446,00
Cons. 2012
Debiti totali
[C]
45.537,31
0,00
Cons. 2013
17.984,33
17.984,33
0,00
0,00
0,00
Cons. 2012
di cui Debiti verso Ente/i
controllante/i
[D]
1,88%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2012
%
(D/C)
(impo rti in euro )
tab. 83
Si rileva, in definitiva, la necessità di un effettivo ed incisivo intervento di
razionalizzazione, da parte della Regione, dell’intero sistema delle società partecipate e degli
enti sub-regionali nell’ambito del complesso delle azioni da intraprendere per la sostanziale
riduzione delle spese degli apparati amministrativi.127
127
A tal proposito, il Rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica, approvato dall’adunanza delle Sezioni
riunite in sede di controllo del 28 maggio 2012 (DEL. 14/CONTR/12), ha evidenziato che «Il quadro normativo prevede un
progressivo ritrarsi del fenomeno partecipativo, soprattutto dai settori che non rappresentano servizi di interesse generale,
dove maggiormente si concentrano performance negative. Peraltro, la necessità che la spesa pubblica si riposizioni su livelli
inferiori e su allocazioni più efficienti rispetto al passato rende urgente rivedere presupposti e finalità che hanno
determinato l’intervento pubblico in settori economici non di interesse generale o caratterizzati da gestioni negative. La
revisione del perimetro dell’intervento pubblico diventa, pertanto, operazione necessaria, non solo ai fini di riduzione della
spesa, ma anche a quelli di efficientamento dell’azione pubblica.
273
274
17. – La sanità
Con le disposizioni dettate, in materia sanitaria, dal titolo II del D.Lgs. n. 118 del 23
giugno 2011 sono state fissate le regole sulle modalità di redazione e di consolidamento dei
bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse
destinate al Servizio sanitario nazionale e sono stati individuati i principi contabili cui è
necessario attenersi, al fine di garantire che gli stessi enti concorrano al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e
dei bilanci.
Gli enti destinatari delle predette disposizioni sono: le regioni, sia per la parte del
bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario sia
per la parte del finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito, oltre che
per il consolidamento dei conti degli enti sanitari dopo indicati; le aziende sanitarie locali; le
aziende ospedaliere; gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se
trasformati in fondazioni; le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale; gli istituti zoo profilattici.
Il suindicato decreto legislativo ha introdotto specifiche regole concernenti la
trasparenza dei conti sanitari e la finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli
servizi sanitari regionali. A tal fine le Regioni, nell’ambito del proprio bilancio,
garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento
del proprio servizio sanitario regionale, in maniera da consentire l’immediato confronto fra
le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse disponibili,
comprendenti quelle indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale
standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento e quelle ulteriori rese
disponibili dalle stesse regioni (art. 20, primo comma).128
128
La stessa norma dispone che “A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella
sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata
evidenza delle seguenti grandezze:
A) Entrate:
a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di
determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento
intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;
b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote
fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in
materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di
erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario
nazionale;
c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria
finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;
275
Il legislatore si è quindi premurato di garantire che il finanziamento dei livelli di
assistenza sanitaria sia effettivo e, a tal fine, le regioni devono accertare ed impegnare nel
corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi
compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote
di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali
regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario
regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. È necessario,
altresì, che le regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo
corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso e, per la parte in
conto capitale riferita all'edilizia sanitaria, l'importo corrispondente a quello indicato nel
decreto di ammissione al finanziamento (art. 20, commi 2 e 3).
Sempre al fine di garantire la trasparenza e la confrontabilità dei flussi di cassa
relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard devono essere istituiti
presso ogni regione appositi conti di tesoreria unica in cui sono versate le risorse destinate al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard a titolo di trasferimento dal
Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria. Le ulteriori risorse destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati
alla sanità presso i tesorieri delle regioni (art. 21).
Qualora le regioni esercitassero la scelta di gestire direttamente una quota del
finanziamento del proprio servizio sanitario dovrebbero individuare all’interno della propria
struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità che deve tenere una contabilità
di tipo economico-patrimoniale idonea a rilevare i rapporti economici, patrimoniali e
finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie,
gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai
rispettivi servizi sanitari regionali (art. 22).
Nel caso, invece, in cui le regioni non esercitassero la predetta facoltà di gestione
diretta, ne dovrebbero dare comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della
salute, tratterebbero le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari dei predetti enti
del servizio sanitario regionale, per le quali è individuato un responsabile presso la regione, e
B) Spesa:
a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il
pay back;
b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi
dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988”.
276
non potrebbero effettuare, sugli appositi capitoli di spesa, operazioni di gestione diverse dal
mero trasferimento delle somme agli stessi enti, trasferimento da effettuare in misura
integrale rispetto a quanto previsto nell’esercizio di riferimento (art. 23).
È stato, poi, istituito un bilancio preventivo economico annuale che gli enti indicati
nell’art. 25 devono predisporre, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la
programmazione economico-finanziaria della regione, secondo le specifiche modalità
previste dallo stesso articolo. Il successivo art. 26, poi, fornisce specifiche indicazioni per la
redazione del bilancio di esercizio degli enti sanitari curando che, anche per il tramite
dell’utilizzazione di appositi schemi, si garantisca una struttura uniforme alle voci di
bilancio, sia preventivo che d'esercizio, e l’omogeneità dei relativi valori.
Sempre ai fini di standardizzazione delle procedure e delle informazioni è stato
previsto che ciascuna voce del piano dei conti dei predetti enti sia univocamente
riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto
ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 27).
Il decreto si è, poi, occupato di individuare le norme generali civilistiche di
riferimento per la redazione del bilancio d'esercizio (art. 28) ed i principi di valutazione
specifici del settore sanitario (art. 29).129
129
Si riporta il contenuto del predetto art. 29, come successivamente integrato e modificato:
«1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire
l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità
di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le
condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:
a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;
b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro
valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti
acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente
ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:
1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;
3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;
4) esercizio di acquisizione 2015: per 1'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016;
c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono
iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano
impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un
criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione
dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di
minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo
residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti
con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con
generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare
il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è
utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le
disponibilità generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo
Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e
donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;
d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento
regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il
contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della
voce «utili e perdite portati a nuovo»;
277
Dopo essere state individuate, dall’art. 30, le specifiche destinazioni dei risultati
d'esercizio degli enti sanitari, il successivo art. 31 ha specificato i termini e le modalità per
l’adozione del bilancio di esercizio, mentre l’art. 32 si è occupato del bilancio consolidato
del Servizio Sanitario Regionale. È stato, all’uopo, stabilito che la gestione sanitaria
accentrata presso la regione predispone sia il bilancio preventivo economico annuale
consolidato del Servizio Sanitario Regionale (che deve essere approvato dalla giunta
regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici
e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate
ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio
in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;
f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di
immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;
g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e
oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli
adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;
h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale,
tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento,
sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilità generale, come credito e contestualmente come passività per
finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a
riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle
relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;
i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla
regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria
accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero
importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma
2 dell'articolo 19 contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per
la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), limitatamente alla quota
riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria
accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un
dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli enti di cui all'articolo 19, comma
2, lettera b), punto i), né agli enti di cui alla predetta lettera c) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso
la regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria
accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla
predetta lettera c) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza
dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera h);
j) con modalità analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera h), ove
sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), il responsabile della gestione sanitaria accentrata
presso la regione iscrive nella propria contabilità generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce
l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalità stabilite alla lettera i) se
destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalità stabilite alle lettere c) e d) se destinate
rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra
i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i
debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente
presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, provvedono le singole
aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del
finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di
individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita
la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati
dalle aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c)».
La Corte costituzionale, con sentenza 2-11 luglio 2012, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'alinea e della
lettera k) del comma 1 dell'art. 29, nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome ed alle Province
autonome, oltre che del secondo periodo del comma 1 dell'art. 37.
278
preventivi si riferiscono) sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario
Regionale (che la giunta approva entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di
riferimento; i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2
dell'articolo 19 devono essere approvati entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo
a quello di riferimento).
Gli ultimi tre articoli del titolo II riguardano la tassonomia per gli enti in contabilità
civilista (art. 33), l’aggiornamento di schemi tecnici (art. 34) e le procedure previste al fine
di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e di consentire il loro migliore
utilizzo (art. 35).130
Si riporta di seguito quanto è stato dichiarato, in merito all’applicazione della
predetta normativa, nel questionario-relazione sul rendiconto 2013:
•
La Regione non ha optato per la gestione in maniera accentrata di una quota delle
risorse destinate al SSR con l’istituzione della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).
Conseguentemente, sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale sono state effettuate
esclusivamente operazioni di solo trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario,
ai sensi del primo comma, lett. c), dell’art. 23 del d.lgs. n. 118/2011.
• Nel bilancio regionale è stata garantita l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite
destinate al finanziamento del servizio sanitario secondo la ripartizione in capitoli prevista
dall'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011.
• Nel corso dell'esercizio è stato accertato ed impegnato l'intero importo corrispondente al
finanziamento sanitario corrente (ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica
degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate,
nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento del fabbisogno
sanitario regionale standard accertati nell'anno di competenza giuridica delle entrate), ai
sensi dell'art. 20, secondo comma, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011.
• Non si è mai verificata la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla
verifica degli adempimenti regionali, ovvero un minore importo effettivo delle risorse
derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l’esercizio, «…in quanto ad oggi la
130
Con la L.R. 8 agosto 2012, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio
pluriennale per il triennio 2012/2014) sono state dettate norme applicative del D.lgs. n. 118/2011 in materia sanitaria.
L’art. 15 (nel modificare l’art. 14 della L.R. n. 34/1995) ha stabilito che le aziende sanitarie regionali, compreso l'IRCCS
Crob, predispongono un bilancio preventivo economico annuale che include un conto economico preventivo e un piano dei
flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26
130
del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (commi 1 e 2).
L’art. 16 (che ha modificato l’art. 15 della L.R. n. 34/1995) ha previsto che il bilancio pluriennale di previsione e il
bilancio economico preventivo siano adottati dal Direttore generale dell'azienda entro il 10 novembre dell'anno precedente
e siano trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione corredati della relazione del Collegio Sindacale entro il 30
novembre.
L’art. 17 (di modifica dell’art 25 della L.R. n. 34/1995) ha individuato il contenuto del bilancio di esercizio delle aziende
sanitarie regionali, che deve essere redatto secondo gli appositi schemi di cui agli allegati del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118.
279
Regione Basilicata è risultata sempre adempiente alle verifiche degli Adempimenti annuali
da parte del Comitato Lea e del tavolo di monitoraggio ex art. 12 dell'Intesa CSR del 23
marzo 2005».
• Alla domanda se nel corso dell’esercizio fosse stato accertato ed impegnato l’intero
importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso, ai sensi
del secondo comma, lett. b), dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 è stata fornita risposta
positiva. Dai chiarimenti forniti nel questionario si evince che:
«Nella seduta del 30 gennaio 2014 il tavolo di monitoraggio e verifica dei conti del SSR
ha rideterminato:
- il disavanzo 2001-2011, non coperto e riferibile alla gestione ordinaria, in 20 mln di
euro, la cui copertura sarà assicurata su un orizzonte temporale di 25 anni in conformità a
quanto stabilito dalla Legge Regionale 30 dicembre 2011 n. 26 e tavolo di verifica;
- il disavanzo 2001-2011, non coperto e riferibile alle gestioni liquidatorie ex art.6 della
LR 12/08 rilevate nei bilanci delle AASS, in 37 mln di euro, la cui copertura sarà
assicurata su un orizzonte temporale di 5 anni in conformità a quanto emerso nel corso
della riunione del tavolo di verifica. Ad oggi sono stati già liquidati 14 mln di euro.
La Regione, dunque, avendo scelto di non accedere alle risorse preordinate dall’articolo 3
del DL 35/2013 accerta annualmente, sulla base di quanto deciso in sede di riunione del
24 marzo 2011 ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 24 della LR 26/11, le risorse
destinate al disavanzo».
• Alla domanda se nel corso dell’esercizio fosse stato accertato ed impegnato, per la parte
in conto capitale riferita all’edilizia sanitaria, l’importo corrispondente a quello indicato nel
decreto di ammissione al finanziamento, ai sensi del terzo comma dell’art. 20 del d.lgs. n.
118/2011, è stata fornita risposta negativa. Sul punto è stato evidenziato che «Le verifiche
relative alle partite in conto capitale sono tuttora in corso di svolgimento. Ad oggi residuano
ancora dei disallineamenti che potranno essere riconciliati a seguito dell’adozione del
Bilancio di Previsione Annuale 2014 e Pluriennale 2014-2016 che è stato approvato solo in
data 23/04/2014 e/o in sede di manovra di Assestamento al Bilancio di Previsione». Non si
sono registrate revoche di ammissioni a finanziamento.
L’importo complessivo del finanziamento accertato e impegnato nell'esercizio 2013 per
investimenti destinati ad edilizia sanitaria è di 41.200.000 euro e «Trattasi di interventi
finanziati sia con fondi regionali che con fondi statali finalizzati alla costruzione,
ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dei presidi ospedalieri e dei
distretti sanitari regionali ed al rinnovamento delle dotazioni tecnologiche».
• Le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard sono
versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio
sanitario nazionale ai sensi del primo comma, lett a), dell’art. 21, del d.lgs. n. 118/2011.
• Con riferimento a tutte le domande implicanti l’approvazione del bilancio sanitario
consolidato per l'esercizio 2013, si è fatto rinvio al termine 30 giugno dell'anno successivo a
quello di riferimento previsto dal settimo comma dell’art. 32 del D.lgs. n. 118/2011.
È stato, però, dichiarato che l'ultimo bilancio d’esercizio consolidato approvato è stato
pubblicato integralmente sul sito internet della Regione, ai sensi del settimo comma dell’art.
32, del d.lgs. n. 118/2011.
280
Deve essere rilevato che dalla documentazione trasmessa non è stato possibile
constatare l’esistenza della esatta perimetrazione delle entrate ed uscite relative al
finanziamento del Servizio sanitario regionale secondo gli specifici dettami e con
l’individuazione delle specifiche grandezze previste dall’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011.
Con le controdeduzioni è stata allegata la relazione inviata dal Dipartimento Salute,
Sicurezza e Solidarietà Sociale, con i dati recentemente aggiornati.
Nella predetta relazione sono state fornite alcune tabelle contenenti un’elencazione di
capitoli di entrata e di uscita con la descrizione e l’individuazione delle relative tipologie (di
cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011), evidenziando che da tali tabelle si evince che «…nel
2013 è stata assicurata una perfetta parametrazione dei capitoli di entrata relativi al FSR e al
finanziamento per investimenti con risorse a carico dello Stato e dei capitoli in uscita
afferenti la Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA e il pay back, la spesa
sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, la
spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso e la spesa per
investimenti in ambito sanitario. Ad ognuno dei capitoli sopraindicati è associata una
categoria di entrata o di uscita».
È stato, inoltre, specificato che «Nel corso del 2014 la Regione è impegnata alla
ricostruzione della perimetrazione dei capitoli di entrata finanziati con risorse regionali…» e
dei capitoli di uscita relativi alle anticipazioni regionali «così come previsto dall’art. 20 del
D.lgs 118/11 smi».
La Sezione, considerato quanto sopra, rileva la necessità che la Regione proceda
all’integrale applicazione della norma contenuta all’art. 20, primo comma, del D.lgs. n.
118/2011 provvedendo ad adottare un’articolazione in capitoli tale da garantire, nella
sezione dell’entrata ed in quella della spesa, compresa l’eventuale movimentazione delle
partite di giro, la separata evidenza delle specifiche grandezze elencate al punto A), Entrate,
ed al punto B), Spese, del primo comma del citato art. 20.
Si osserva, ora, che nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto
2012, con riferimento alla problematica dell’integrale raccordo e la riconciliazione tra le
poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle
iscritte in termini di contabilità finanziaria, ai sensi del terzo comma dell’art. 22 del
D.lgs. n. 118/2011, era emerso che le procedure di riconciliazione e raccordo erano ancora in
corso. Con riferimento, poi, all’obbligo di accertare ed impegnare nel corso dell’esercizio,
per la parte in conto capitale riferita all’edilizia sanitaria, l’importo corrispondente a quello
indicato nel decreto di ammissione al finanziamento (ai sensi del terzo comma dell’art. 20
281
del D.lgs. n. 118/2011), risultavano ancora in corso le procedure di allineamento tra lo
stanziamento dei capitoli e i decreti di ammissione al finanziamento.
Questa Sezione regionale di controllo ha evidenziato, pertanto, la necessità che si
provvedesse alla ultimazione delle sopra indicate procedure di riconciliazione e raccordo, tra
le poste di contabilità economico-patrimoniale e quelle di contabilità finanziaria, ed al
completamento delle procedure di allineamento, tra stanziamento dei capitoli e decreti di
ammissione a finanziamento in materia di edilizia sanitaria.
Il questionario sul rendiconto 2013 contiene la domanda se siano stati assicurati, dal
responsabile della gestione accentrata e dal responsabile della predisposizione del bilancio
regionale, l’integrale raccordo e la riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in
termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità
finanziaria, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011. La Regione ha risposto
negativamente, precisando però che «le procedure di raccordo e di riconciliazione relative al
FSR e alle quote ad esso vincolate sono state completate, mentre per la parte relativa alle
partite in conto capitale sono ancora in corso».
Risulta, pertanto, necessario che la Regione provveda urgentemente alla verifica ed
alla riconciliazione dei disallineamenti relativi alle partite in conto capitale.
Nella relazione allegata alle controdeduzioni è stato, in merito, evidenziato che «… nel corso
del 2014 la Regione è impegnata ad assicurare la perfetta riconciliazione tra le partite
debitorie e gli impegni assunti a valere sul bilancio regionale, al fine di assicurare il perfetto
allineamento tra le stesse».
Per quanto riguarda il finanziamento del Servizio sanitario regionale, a seguito
dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni (CSR) il 19 dicembre 2013, concernente
il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per
l’anno 2013, con la successiva intesa n. 29 del 20 febbraio 2014 la CSR ha quantificato in
€
974.243.965 il totale dell’assegnazione di cassa per l'anno 2013 per la Regione
Basilicata.
Si riporta, ora, quanto comunicato nella relazione acquisita dal Dipartimento Sanità
ed allegata alla nota del 18 giugno 2014 del Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie e
bilancio congiuntamente ad altri dati sulla sanità.131
131
Si precisa, a tal uopo, che a tale documento si farà riferimento quando, nel prosieguo del presente capitolo, si farà
riferimento alla relazione del Dipartimento sanità.
La sezione V della relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e
adeguatezza del sistema dei controlli interni, inviata con nota del 19 giugno 2014, rispetto alla prima si è presentata meno
282
Con il predetto documento è stato comunicato che, in applicazione dell’art. 1, comma
234, della legge n. 14 del 27 dicembre 2013, il Ministero della Salute, di concerto con il
M.E.F., ha elaborato lo schema di decreto finalizzato alla ripartizione e assegnazione delle
quote premiali a valere sulle assegnazioni ordinarie per il finanziamento del SSN,
132
assegnando «…alla Regione Basilicata la somma di euro 2.205.197 a titolo di premialità
sulla quota del FSN, che va ad aggiungersi all’assegnazione netta di cassa da FSR 2013».
Con la predetta relazione è stato, altresì, comunicato quanto segue:
«Nel rispetto dell’articolo 20 del D. Lgs. n. 118 / 2011 si è provveduto ad allineare le partite
iscritte in bilancio regionale a titolo di quota indistinta del FSR 2013 alle risultanze del CE
Consolidato IV Trimestre 2013.
Nelle seguenti tabelle si rappresenta il confronto tra la situazione contabile presente in
bilancio e le risultanze contabili rilevate nel modello CE allo scopo di evidenziarne il
perfetto allineamento.
(€/000)
Voce CE
AA0030
fabbisogno
Entrate proprie
Contributi FSR Indistinto
a
b
c=a-b
1.013.543
-16.926
996.617
La voce CE AA0030 riporta la somma relativa al contributo FSR indistinto pari a euro
996.617.000. L’importo relativo al saldo della mobilità sanitaria extraregionale risulta pari a
euro -20.221.000
(€/000)
Voce CE AA0030
Saldo Mobilità
996.617
-20.221
Cassa
976.396
completa e con alcune divergenze.
A seguito di richiesta di delucidazioni contenute nella bozza di relazione inviata per il contraddittorio, con nota del 4 luglio
2014 il Presidente della Regione ha inviato nuovamente la predetta relazione segnalando che, a seguito della predetta
osservazioni, si era provveduto ad aggiornare la V sezione sulla Gestione del Servizio Sanitario Regionale.
132
Ai sensi dell’art. 2, comma 67-bis, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, come integrato dall’art. 1, c. 234, della
legge n. 14 del 27 dicembre 2013, con decreto del M.E.F., di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite
forme premiali per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara
per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo
decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per
gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. Per gli anni 2012 e 2013, in via
transitoria, il Ministro della salute, di concerto con il M.E.F. , d'intesa con la suddetta Conferenza permanente, stabilisce il
riparto della quota premiale di tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome.
283
Pertanto, l’assegnazione di cassa netta risulta pari» a euro 976.396 «(espressa in migliaia di
euro).
Al fine di verificare l’avvenuto allineamento tra le somme impegnate, le somme accertate e
il FSR indistinto 2013, al netto del saldo di mobilità, si riportano di seguito delle tabelle di
sintesi.
Impegni
Oggetto
FSR Quota indistinta
FSR Quota indistinta
FSR Quota indistinta
Totale
Capitolo
U48020
U48021
U48024
Importo Impegnato 2013
898.986.750,00
65.872.000,00
11.537.412,00
976.396.162,00
Importo
CE Consolidato
(Valori in €/000)
976.396,00
976.396,00
Accertamenti
Oggetto
IRAP-Sanità
Comp. IVA
Add.le IRPEF
Capitolo
E02000
E13000
E14000
Totale
Importo Accertato 2013
64.554.216,08
849.260.735,14
62.581.210,78
976.396.162,00
Importo
CE Consolidato
(Valori in €/000)
976.396,00
976.396,00
Le verifiche relative alle partite in conto capitale sono tuttora in corso di svolgimento».
Questa Sezione regionale di controllo rimane in attesa della circostanziata relazione
esplicativa degli esiti delle urgenti verifiche e riallineamenti da effettuarsi relativamente alle
partite in conto capitale.
Si osserva, ora, che, ai sensi del settimo comma dell’art. 3 del D.L. n. 35/2013, a
decorrere dall'anno 2013, l'erogazione, da parte della Regione al proprio Servizio sanitario
regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la stessa regione incassa
nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e
delle somme che la stessa Regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale, costituisce specifico adempimento
regionale verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.
Nel questionario-relazione la Regione ha dichiarato di aver adempiuto a tale obbligo.
284
Con riferimento al finanziamento del disavanzo pregresso, con l’art. 24 della L.R. n.
26 del 30 dicembre 2011, in adempimento alle disposizioni attuative dell'Intesa StatoRegioni del 3 dicembre 2009 in materia di stabilità ed equilibrio di gestione del Servizio
Sanitario Regionale, la Regione ha disposto: a) per l'esercizio 2011 la copertura finanziaria
degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'anno 2011 dei beni ad utilità
pluriennale entrati in produzione negli anni 2010 e 2011; b) a decorrere dall'esercizio 2012
la copertura finanziaria di tutti gli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'anno; c)
a decorrere dall'anno 2013 la copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati
pregressi 2001/2010 nell'arco temporale di venticinque anni.
Nel corso della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, tenutasi il 30 e 31 gennaio 2014, è stato individuato un disavanzo riferibile al
periodo dal 2001 al 2011, cui dare copertura, corrispondente a 19,652 Meuro, con
riferimento alla gestione ordinaria, e a 36,436 Meuro, per quanto concerne la gestione
liquidatoria.
Nella predetta relazione del Dipartimento Sanità, con riferimento alla copertura di
tali perdite, è stato evidenziato «…che la Regione, avendo scelto di non accedere alle risorse
preordinate dall’articolo 3 del DL 35/2013, ricapitalizzerà le risorse su base pluriennale,
sulla base di quanto deciso in sede di riunione del 24 marzo 2011, nel modo di seguito
riportato:
a) il disavanzo relativo alla gestione ordinaria in conformità a quanto stabilito
dall’art. 24 della LR 26/11 sarà ripianato in 25 anni
b) il disavanzo relativo alla gestione liquidatoria in conformità a quanto emerso nel
corso della riunione sarà ripianato in 5 anni».
Si osserva, a questo punto, che nel corso della predetta riunione, peraltro, la stessa
Regione ha fatto «presente quanto segue:
• le gestioni liquidatorie, valutate in 36,436 mln di euro, per le quali sono state
preordinate risorse per 21 mln di euro da erogarsi entro l’anno 2015, sono gravate
anche dalla presenza di contenziosi;
• la gestione ordinaria necessita di una copertura di 19,652 mln di euro per la quale
tuttavia non esiste una correlata esigenza finanziaria in quanto sono presenti
fondi accantonati al 31/12/2012 per 23 mln di euro».
285
Con riguardo a quanto stabilito dall’art. 20 del D.lgs. n. 118/2011 in merito
all’obbligo di accertare ed impegnare nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente
al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso e, per la parte in conto capitale
riferita all'edilizia sanitaria, l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di
ammissione al finanziamento, si rileva la necessità che la Regione provveda al rigoroso
rispetto di tali disposizioni.
Si riportano ora, di seguito, i dati del bilancio sanitario consolidato relativi
all’esercizio 2012 come indicati nella relazione-questionario sul rendiconto 2012 (come
definitivamente trasmesso dalla Regione con nota del 27 novembre 2013) dalla quale si
evince che «A seguito dell'approvazione dei bilanci di esercizio delle singole aziende, nel
rispetto dei termini previsti dall'art. 44 della L.R. n. 39/2001 (40 gg.), la Giunta regionale ha
provveduto all'approvazione del bilancio di esercizio consolidato con la deliberazione n. 973
del 06/08/2013».
La Sezione rileva, pertanto, che non è stato rispettato il termine del 30 giugno
dell'anno successivo a quello di riferimento previsto, per l’approvazione del predetto
bilancio consolidato, dal settimo comma dell’art. 32 del D.lgs. n. 118/2011.
286
(valori in migliaia di euro)
Dati del Bilancio sanitario consolidato
Risultato d’esercizio consolidato
Esercizio
2012
7.196
Ricavi derivanti da trasferimenti di parte corrente effettuati dalla
Regione agli enti
1.025.399
Costi consulenza:
- Costi consulenze sanitarie da privato
- Costi consulenze non sanitarie da privato
9.200
817
Costo del personale
380.631
Patrimonio netto consolidato
336.393
Contributi in conto capitale effettuati dalla Regione agli enti
331.307
Debiti verso fornitori
172.274
Debiti verso banche (a breve)
14.467
Debiti verso banche (m/l termine)
0
Disponibilità liquide
67.725
Crediti verso la Regione ( o Prov. Aut.)
220.228
Nel seguente prospetto sono ora riportati i dati relativi all’indebitamento degli enti
del Servizio sanitario regionale, forniti dalla Regione, da cui si evince nel 2012 la
sussistenza di un totale di debiti pari a 260,71 Meuro, in crescita del 14,64% rispetto al
precedente anno (per il quale si registrava un totale di 227,42 Meuro).
287
INDEBITAMENTO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
( importi in euro/000)
STATO PATRIMONIALE bilancio di
esercizio – Passivo – Debiti **
2011
1
2
3
4
DEBITI
Mutui e altre forme d'indebitamento a
lungo termine
Verso Regione
Verso Agenzia Regionale
Verso aziende sanitarie della Regione
5 Verso aziende sanitarie extra-regionali
6 Verso Stato, comuni e altri enti pubblici
7 Verso fornitori
8 Verso tesoriere o altri istituti di credito
9 Verso dipendenti
10 Debiti tributari
Verso istituti di previdenza e di
11
sicurezza sociale
12 Altri debiti
TOTALE DEBITI ENTI DEL SSR
TOTALE DEBITI (da consolidato
regionale)
1+5+6+7+8+9+10+11+12
ALTRE TIPOLOGIE DI
INDEBITAMENTO RELATIVE AL SSN
5+6+8+9+10+11+12
Totale Aziende
Ospedaliere
Totale ASL
2012
2011
IRCCS
2012
2011
Totale
2012
2011
2012
122
25.143
298
11
0
0
420
25.154
1.891
2.768
294
123
427
1.183
2.612
4.074
830
730
144
1.063
349
183
1.323
1.976
88
230
220
329
0
0
308
559
128.777
133.256
36.190
32.919
7.193
6.099
172.160
172.274
-
12.711
4
1.756
0
0
4
14.467
2.924
12.975
1.854
7.187
2.267
4.134
4.128
4.112
603
1
1.156
5
5.794
17.110
7.138
11.304
14.271
8.265
4.732
4.640
70
46
19.073
12.951
7.830
10.370
665
380
123
60
8.618
10.810
169.708
202.514
48.948
49.461
8.766
8.732
227.422
260.707
167.695
174.603
48.356
49.327
8.339
7.549
224.390
231.479
38.918
41.347
12.166
16.408
1.146
1.450
52.230
59.205
Fonte: dati forniti dalla Regione
Si osserva che alcuni dati forniti dalla Regione, e riportati nella predetta tabella,
differiscono da quelli ricavabili dal bilancio consolidato regionale 2012, nel quale risultano
Debiti v/Altri di 31.066 meuro, Debiti V/Regione di 155.519 meuro e un totale debiti di
418.064 meuro.
La Regione ha spiegato che la tabella «…è stata allineata alle rettifiche operate nel
corso del 2013» ed ha fornito le seguenti motivazioni delle discordanze:
«Debiti V/Regione
La differenza relativa ai debiti v/Regione attiene principalmente alle somme erogate dallo
Stato a titolo di anticipazione per FSR.
Si tratta di risorse che sono state rilevate nel 2012 nella voce “debiti v/Regione” e che nel
2013 sono state rilevate nella voce Acconto da Stato per FSR
Debiti V/Altri
La differenza è relativa alla voce “Debiti v/Altri” rilevata nel Modello SP 000 afferente la
costruzione del nuovo ospedale di Lagonegro, che è gestito per conto della Regione dal
Dipartimento Infrastrutture.
L’intervento è finanziato (a valere sull’APQ 19.01.2000) per un importo complessivo di
31.065.969,76.
Trattandosi di risorse non destinate alle Aziende Sanitarie ma al Dipartimento Infrastrutture
nel corso del 2013 sono state stralciate dal perimetro Sanità».
288
Si consideri, ora, che con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2012 sono state emanate le norme in materia
di certificabilità dei bilanci sanitari, ed è stato previsto l’obbligo per gli enti del Servizio
sanitario nazionale di garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle regioni di
appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci. Ai fini del decreto, per
certificabilità si intende «l’applicazione di una regolamentazione della materia contabile e di
un sistema di procedure amministrativo-contabili che ponga gli enti di cui al comma 1, nella
condizione, in ogni momento, di sottoporsi con esito positivo alle verifiche ed alle revisioni
contabili stabilite» nello stesso decreto (art. 2). Il decreto ha, inoltre, previsto che entro il 30
novembre 2012 le regioni avrebbero dovuto presentare un programma d’azione definito
Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) finalizzato al «…raggiungimento degli
standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e
dei bilanci degli Enti di cui all’articolo 2, comma 1, nonché dei bilanci sanitari regionali
consolidati. Durante la realizzazione dei percorsi attuativi, la regione può anche richiedere ai
propri enti del Servizio sanitario regionale revisioni limitate, intese come l’espressione di un
giudizio professionale da parte di un soggetto di cui all’articolo 4, comma 3, sulla chiarezza
e l’attendibilità di una o più poste di bilancio, nel rispetto dei principi di revisione».
Il Ministero della Salute, con D.M. 1.3.2013, ha definito le linee guida linee per le
fasi di predisposizione, presentazione, approvazione e verifica dell’attuazione del PAC
nonché i contenuti della Relazione periodica di accompagnamento al PAC, entrambi da
predisporre e presentare da parte delle regioni entro il 30 novembre 2012, e in ogni caso
entro e non oltre 3 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, tenendo conto dei
requisiti comuni ivi definiti, nonché degli esiti della verifica dell’adempimento connesso alla
valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili, prevista dal Decreto
Interministeriale del 18 gennaio del 2011.
La relazione del Dipartimento Sanità ha riferito che la Regione ha predisposto la
relazione periodica al PAC secondo lo specifico schema (allegato B) approvato con decreto
interministeriale 1 marzo 2013.
La stessa relazione, poi, rispondendo ad un quesito relativo alla verifica del
funzionamento dei controlli interni delle Aziende sanitarie, dopo aver premesso che:
«Al fine di consolidare le attività già poste in essere nell’ultimo triennio e di attuare le
disposizioni normative contenute nel D.Lgs n. 118/2011, la Regione Basilicata ha inteso
289
potenziare il percorso avviato con la revisione legale dei bilanci delle Aziende Sanitarie
regionali procedendo all'affidamento triennale del Servizio di revisione dei Bilanci degli
esercizi 2012, 2013 e 2014 delle Aziende Sanitarie regionali: Azienda Sanitaria Locale di
Potenza (A.S.P.), Azienda Sanitaria Locale di Matera (A.S.M.), Azienda Ospedaliera
Regionale San Carlo di Potenza (A.O.R. San Carlo), Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico –C.R.O.B. di Rionero in Vulture (IRCCS/CROB)»133,
ha evidenziato quanto segue:
«Con la Deliberazione n. 677 del 07.06.2013 la Giunta regionale ha approvato il Percorso
Attuativo della Certificabilità (P.A.C.) sulla base di quanto disposto dal D.I.M. del
17.9.2012 avente ad oggetto “disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti
del Servizio sanitario nazionale”, ed in particolare dal Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 1.3.2013 avente ad oggetto “Definizione dei Percorsi Attuativi della
Certificabilità” relativo alla definizione dei requisiti comuni dei Percorsi Attuativi della
Certificabilità regionali.
Per quanto attiene lo stato di avanzamento del PAC si evidenzia che si è provveduto, così
previsto dal decreto ministeriale ed in aggiunta alle procedure già individuate ed inserite nel
Manuale delle Procedure amministrativo-contabili, ad elaborare le nuove procedure relative
alle verifiche dei Crediti, dei Debiti, delle Disponibilità Liquide e del Patrimonio Netto.
Si è proceduto, inoltre, ad aggiornare il Manuale delle procedure amministrativo contabili
tenendo conto delle novità introdotte dal D.lgs n. 118/2011, dalla casistica applicativa
ministeriale e dal D. Interministeriale 17.9.2012.
Le nuove procedure relative ai Crediti, ai Debiti, alle Disponibilità Liquide e al Patrimonio
netto sono state poi completate, sulla base delle esigenze organizzative/gestionali, da
ciascuna Azienda Sanitaria, con l’inserimento di ulteriori e specifiche informazioni
(modalità da seguire, soggetti coinvolti, responsabilità, verifiche, tempistica….).
La Regione ha provveduto, inoltre, ad integrare il Manuale con l’inserimento di una sezione
dedicata alla “modalità operativa” del Bilancio di esercizio e del Bilancio di Previsione ed
una sezione relativa ai “Cicli degli atti di Pianificazione, Programmazione, gestione e
controllo”.
Oltre all’integrazione e all’aggiornamento del Manuale delle Procedure Amministrativo è
risultato necessario, al fine di realizzare pienamente gli obiettivi previsti, provvedere
all’elaborazione delle “linee guida per la gestione della contabilità analitica e per la
costruzione del modello LA –Piano Regionale dei Centri di rilevazione”.
Con Determina Dirigenziale n. 307/13 è stato nominato il responsabile della verifica e del
monitoraggio dell’implementazione della Contabilità analitica … presso le aziende del
SSR».
133
Sul punto è stato anche precisato che:
«Con DD n. 501/12 è stato aggiudicato il servizio di revisione contabile alla società BDO spa.
L’attività di revisione del bilancio d’esercizio 2012 è stata avviata dalla Società BDO Spa, aggiudicataria del servizio, nel
mese di dicembre 2012 e si è concluso, a seguito delle richieste di differimento del termine di presentazione avanzate dalle
aziende sanitarie, nel mese di dicembre 2013. Per l’A.O.R. il termine è stato, su richiesta di parte, differito al mese di
Febbraio 2014.
La Società B.D.O. Spa ha svolto le attività di revisione per singola Azienda sui bilanci di esercizio 2012. Sono in corso le
attività di verifica sull’esercizio 2013».
290
Con riferimento alla razionalizzazione ed alla riduzione della spesa sanitaria, l’art. 15
del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della L. n. 135 del 7 agosto 2012), ha dettato importanti ed urgenti disposizioni per
l'equilibrio del settore sanitario e per il governo della spesa farmaceutica.
Con il secondo comma del predetto articolo sono stati rideterminati l'ulteriore sconto
dovuto dalle farmacie convenzionate (ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo
11 del D.L. n. 78/2010), fissato al 2,25%, e (limitatamente al periodo decorrente dalla data di
entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2012) l'importo che le aziende
farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni (ai sensi dell'ultimo periodo del citato
comma 6 dell'articolo 11), fissato al 4,1%. Inoltre, per l'anno 2012, l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale (di cui all'articolo 5 del
D.L. n. 159/2007134) è stato rideterminato nella misura del 13,1% per cento del
finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato. Il terzo comma ha portato il predetto
tetto all’11,35% a decorrere dal 2013.
Dal 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera (di cui all'articolo 5, comma 5,
del D.L. n. 159/2007135), precedentemente fissato al 2,4%, è rideterminato nella misura del
3,5% (comma 4).
134
Il predetto art. 5 considera l’assistenza farmaceutica territoriale comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla
base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della
distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la
distribuzione in dimissione ospedaliera.
135
Il citato art. 5, comma 5, del D.L. n. 159/2007 considera la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai
modelli CE, al netto della distribuzione diretta. Il quinto comma dell’art. 15, in esame, stabilisce che il predetto tetto «…è
calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto
della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per
i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale». Il successivo sesto comma statuisce che «La spesa
farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796,
lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro
confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione
dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006,
n. 227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del
superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo
48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing e cost
sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni».
291
Il questionario-relazione ha evidenziato che nel 2012 la Regione ha rispettato il tetto
di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale, determinato nella misura stabilita dal terzo
comma dell’art. 15 del
D.L. n. 95/2012, ma non ha rispettato il tetto per la spesa
farmaceutica ospedaliera, determinato nella misura stabilita dal quarto comma dello stesso
articolo. Per quanto attiene l'anno 2013, è stato specificato che la verifica del rispetto del
tetto della spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera «viene effettuata
annualmente da parte del Ministero della Salute in occasione della verifica degli
adempimenti LEA (solitamente nel mese di maggio)».136
La citata relazione del Dipartimento Sanità, nel confermare che sono stati
implementati i controlli relativi all’assistenza farmaceutica territoriale al fine di verificare il
rispetto dell’onere a carico del SSN così come determinato nell’art. 15, comma 3, del D.L.
95/2012, ha precisato che «La Regione con la D.G.R. 298/2012 e s.m.i. “Obiettivi di Salute e
di Programmazione Economico Finanziaria anni 2012-2013 per i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie ASP e ASM, dell’Azienda Ospedaliera San Carlo, dell’IRCCS – CROB di
Rionero in Vulture” ha fissato gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione del management
delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali anni 2012-2013» e che «La Giunta
Regionale con la suddetta DGR 298/2012 ha impegnato, tra l’altro, i Direttori Generali a
mettere in atto tutte le azioni necessarie al conseguimento dell’obiettivo relativo
all’assistenza farmaceutica territoriale che ha il fine di verificare il rispetto dell’onere a
carico del SSN così come determinato nell’art. 15, comma 3, del d.l. 95/2012». È stato,
inoltre, specificato che «… la Regione Basilicata effettua
il monitoraggio della spesa
farmaceutica avvalendosi della Banca dati Farmastat della Marno S.r.l., (servizio affidato a
seguito di gara con D.D. n. 72AE.2010/D.00272
del 29/03/2010 e proroga con DD
688/2013 …)».
L’art. 15, comma 10, del D.L. 95/2012, al fine di incrementare l'appropriatezza
amministrativa e l'appropriatezza d’uso dei farmaci, prevede che il comitato ed il tavolo di
verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005 verifichino annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire
136
La relazione del Dipartimento sanità ha specificato che il Comitato per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali
di Assistenza, nel monitoraggio relativo al 2012, a conclusione dell’istruttoria tecnica, in data 13 marzo 2014, ha giudicato
la Regione adempiente.
292
l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione
delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche
interessate. È stato, inoltre, precisato che i registri dei farmaci sono parte integrante del
sistema informativo del Servizio sanitario nazionale.
Con riferimento all’attivazione di tale registro, la relazione del Dipartimento Sanità
della Regione, nel fornire risposta affermativa, ha specificato che «I Referenti regionali
attraverso le credenziali di accesso fornite dall’AIFA ne verificano il funzionamento a livello
regionale».
Altre disposizioni in materia farmaceutica sono state dettate dal D.L. n. 158 del 13
settembre 2012 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 189
dell’8 novembre 2012).
Il quinto comma dell’art. 10 della predetta disposizione ha disposto che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad aggiornare, con periodicità almeno
semestrale, i prontuari terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale,
elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte di strutture pubbliche, di
consolidare prassi assistenziali e di guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici
specifici, nonché a trasmetterne copia all'AIFA.
Relativamente alla domanda se venga effettuato l’aggiornamento dei prontuari
terapeutici ospedalieri o degli analoghi strumenti regionali ai sensi della predetta norma, la
relazione del Dipartimento Sanità ha risposto negativamente, specificando quanto segue:
«Con Determina dirigenziale n. 7202 2013/D669 del 27/11/2013 è stata nominata la
Commissione Terapeutica Regionale. La commissione ha i seguenti compiti:
• armonizzare i prontuari terapeutici aziendali per un uso efficiente, razionale e sicuro dei
farmaci;
• favorire l’aderenza al PTR e promuovere l’appropriatezza prescrittiva e clinica dei farmaci;
• promuovere la coerenza dei comportamenti prescrittivi tra ospedale e territorio in ambito
regionale;
• fornire il razionale scientifico per le scelte di tipo economico operate in ambito regionale,
con particolare riferimento al criterio della sovrapponibilità terapeutica, per garantire
l’utilizzo dei farmaci con le migliori evidenze al prezzo più conveniente;
• sviluppo di politiche del farmaco;
• il monitoraggio dei consumi di farmaci per identificare eventuali problemi d’uso;
• il monitoraggio e la gestione delle reazioni avverse e degli errori terapeutici.
Tale commissione non si è insediata, tuttavia nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere
regionali, dove sono presenti le Commissioni farmaco-terapiche aziendali, viene garantito
l’accesso ai farmaci di cui all’art. 10 comma 2 D.L. 158/2012».
293
Considerato quanto sopra, è necessario che la Regione adotti ogni necessaria misura
per assicurare l’attuazione della predetta disposizione.
Si consideri, poi, che, al fine di eliminare sprechi di prodotti e rischi di errori e di
consumi impropri, Regioni e Province autonome sono autorizzate a sperimentare, nei limiti
delle loro disponibilità di bilancio, sistemi di riconfezionamento e di distribuzione dei
medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali (art. 11,
comma 5, del D.L. n. 158/2012).137
La relazione del Dipartimento Sanità ha, sul punto, evidenziato che:
« La Regione per il momento non ha ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 11
comma 5, d.l. 158/2012.
Tuttavia nelle Aziende Sanitarie ASP ed ASM, per la distribuzione diretta viene effettuato lo
spacchettamento dei farmaci e viene dispensata, all’assistito, esattamente la quantità
farmacologica prevista dal relativo Piano Terapeutico. Nell’ambito dei reparti delle strutture
ospedaliere, quando un reparto si trova nella condizione di non utilizzo di un farmaco lo
stesso viene rinviato alla farmacia ospedaliera per la sua riallocazione in un altro reparto che
ne ha la necessità, evitando in questo modo sprechi ed eventuali scaduti.
Nell’ambito della struttura ospedaliera della AOR San Carlo di Potenza è stata attivata la
dispensazione informatizzata dei farmaci attraverso “armadi computerizzati” dei reparti e
“carrelli computerizzati” che dispensano per singole dosi e singoli pazienti evitando sprechi
ed eventuali scaduti».
Oltre a quelle farmaceutiche, sicuramente di grande impatto ed utilità nella spending
review sanitaria sono le misure dirette alla razionalizzazione della spesa per acquisti di
beni e servizi. L’art. 15, comma 13, lett. a), del D.L. n. 95/2012 ha, infatti, stabilito che gli
importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di
fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed
enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5%, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto, e del 10%, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei
contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici ha operato fino al 31
dicembre 2012.
137
La norma dispone, inoltre, quanto segue: «Le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono
effettuate nel rispetto delle norme di buona fabbricazione, con indicazione del numero di lotto di origine e della data di
scadenza. L'AIFA, su richiesta della regione, autorizza l'allestimento e la fornitura alle strutture sanitarie che partecipano
alla sperimentazione di macroconfezioni di medicinali in grado di agevolare le operazioni predette».
294
Nella relazione del Dipartimento Sanità, alla domanda se la Regione avesse
implementato i controlli per verificare l’applicazione delle riduzioni previste dalle citate
disposizioni, è stato risposto quanto segue:
«La Regione ha trasmesso alle Aziende Sanitarie regionali la circolare del 27/02/2013
prot.5573 del Ministero dell’economia e delle Finanze e del Ministero della Salute
esplicativa delle modalità attuative della citata normativa. E’ stata avviata una ricognizione
delle procedure attivate da parte delle singole Aziende Sanitarie al fine di dare concreta
attuazione alle disposizioni normative.
Con riferimento alle misure di riduzione e razionalizzazione della spesa si fa presente che
nonostante la notevole riduzione del FSR, pari circa a 10 milioni rispetto al 2012, la
Regione, sulla base delle risultanze ad oggi disponibili sul 2013, dovrebbe conseguire un
sostanziale equilibrio di bilancio, come si evince dalla seguente tabella:
FSR
Di s a va nzo
2008
1.000
2009
1.022
2010
1.024
2011
1.020
2012
1.023
-39
-25
-36
-49
3
(€/000)
2013 (*)
1.013
0
».138
(*) Il Ri s ul tato 2013 non è defi ni ti vo
Con riferimento a quanto sopra, è necessario che le aziende e gli enti sanitari
provvedano alla integrale applicazione di quanto disposto dalla predetta norma e che la
Regione provveda ai conseguenti necessari controlli.
La Regione ha, invece, confermato di aver adottato i provvedimenti per dare
attuazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. c), del D.L. n. 95/2012 in tema di
riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati a carico del SSN.139 La relazione predetta ha,
in merito, riferito quanto segue:
138
Il sopra citato brano, relativo ai controlli per verificare l’applicazione delle riduzioni previste dalle citate disposizioni,
presente nel suindicato documento trasmesso con nota del 18 giugno 2014, risulta eliminato nella relazione del Presidente
inviata con nota del 4 luglio 2014.
139
La citata lett. c) dispone quanto segue: « sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e
delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31
dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico
del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto
per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei
presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui
il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota
non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di
unità operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di
riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi
ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del
processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo
assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e
amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal
ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza
295
«La Regione Basilicata ha recepito la normativa vigente in termini di riduzione dei posti
letto all’interno del Piano regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla
comunità 2012-2015, approvato con la D.C.R. n.317 del 24.07.2012. Il Piano regionale ha
applicato nella metodologia per la determinazione dello standard massimo di posti letto, i
parametri di riferimento introdotti dall’art.15, comma 13, lett. c) del decreto-legge
n.95/2012.
Lo standard dei posti letto ospedalieri è stato perciò determinato nell’ordine del 3,7 per mille
abitanti comprensivo dello 0,7 per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza postacuzie. Le Aziende adottano appositi provvedimenti per aderire ai parametri della
programmazione sanitaria regionale. Detti provvedimenti sono soggetti al controllo
regionale o a verifiche di conformità alle linee generali emanate in materia, ai sensi
dell’art.44 della L.R. n.39/2001».
È stato, inoltre, assicurato che le riduzioni effettuate garantiscono il rispetto dei parametri
fissati.
Il successivo comma 14 dell’art. 15, sopra citato, ha stabilito che a tutti i singoli
contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisto di prestazioni
sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per
l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi
d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011,
dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a
decorrere dall'anno 2014.
Con riferimento alla domanda se, in applicazione della predetta norma, nel 2013 la
Regione abbia ridotto la spesa per l’acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati
per assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera in misura pari al 1% rispetto al valore
del consuntivo 2011, nel questionario-relazione è stato dichiarato quanto segue: «Non sono
ancora disponibili i dati relativi al CE Consuntivo consolidato 2013 in quanto la scadenza
per la trasmissione dello stesso è fissata al 30 giugno dell'anno successivo a quello di
riferimento».140
residenziale e domiciliare».
140
All’analoga domanda contenuta nel questionario sul rendiconto 2012 è stato risposto:
«Nell’anno 2011, la Regione Basilicata, con la LR 17/11 (manovra di assestamento al Bilancio di Previsione 2011), ha
intensificato le azioni tese alla razionalizzazione e alla riqualificazione della spesa sanitaria approvando una serie di
interventi atti a ridimensionare i costi del SSR, tra cui:
• art. 8 - eliminazione delle prestazioni riabilitative di FKT dalle prestazioni rientranti nei LEA, per cui non sono più
erogabili a carico del SSR ; riduzione dei tetti di spesa a carico del bilancio regionale per il corrispondente importo;
• art. 9 - abrogazione dell’art. 31 della LR 28/07 che prevedeva l’arrotondamento all’euro superiore delle tariffe di
specialistica ambulatoriale e relativa riduzione del tetto di spesa per i CEA privati accreditati.
In seguito, con la LR n. 16 del 8 agosto 2012 (assestamento 2012), in linea con quanto previsto dalla spending-review
sono state messe in campo le seguenti azioni:
• i tetti di spesa ed i relativi volumi di attività assegnati dalle aziende sanitarie provinciali alle strutture private accreditate
sono stati bloccati fino al 31 dicembre 2014;
296
È necessario, pertanto, che la Regione riferisca in ordine all’effettiva attuazione della
predetta disposizione.
Nel questionario-relazione è stato, inoltre, precisato che la Regione non ha in corso
contenziosi giudiziari in materia di accordi contrattuali per la remunerazione di prestazioni
erogate dagli operatori privati accreditati in quanto eventuali contenziosi sono direttamente a
carico delle Aziende Sanitarie regionali». La Regione, inoltre, non ha effettuato una stima
prudenziale degli eventuali oneri derivanti da tali contenziosi ma «… ha emanato apposite
direttive in materia. Le aziende in sede di adozione del Bilancio di Esercizio applicano le
citate direttive e quantificano le risorse da destinare agli accantonamenti. Il rispetto dei
criteri e delle procedure è verificato dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione
contabile».
Sempre in tema di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, la
relazione del Dipartimento Sanità ha riferito che dalla Regione sono state adottate le
seguenti forme di gestione accentrata o coordinata per gli acquisti di beni e servizi:
«Al fine di contenere la spesa per acquisti di beni e servizi, con la deliberazione n.139 del
2.2.2010, la Giunta Regionale ha approvato il modello di Rete Regionale degli Acquisti del
SSR (RRA), messo a punto in collaborazione con Consip SpA e MEF ed ha dettato, in
attuazione delle disposizioni contenute all’art. 22, comma 4, della L.R. n. 27/09, precise
disposizioni in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni preventive dell’OPT
(Osservatorio Prezzi Tecnologie Servizi). Con successive Deliberazioni di Giunta regionale
sono state individuate le gare da effettuare in UNIONE REGIONALE D’ACQUISTO e
• fino al 31 dicembre 2014, le aziende sanitarie provinciali non possono stipulare nuovi contratti, con le strutture private
accreditate,che determinino un superamento del costo consuntivato e liquidato alla singola struttura, relativa all’anno 2011,
ridotto delle percentuali di cui ai commi 3 e 4;
• i tetti di spesa ed i relativi volumi di attività assegnati dalle aziende sanitarie provinciali alle strutture private autorizzate
per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera per gli anni 2012, 2013 e 2014 sono ridotti in
modo proporzionale di un importo pari, rispettivamente, allo 0,5%, 1% e 2% della spesa consuntivata dell’anno 2011. Alle
strutture private accreditate che hanno stipulato il contratto, per la prima volta nel corso del 2012, si applica la medesima
riduzione sul tetto di spesa e sui relativi volumi definiti in sede di contratto. Per le strutture private eroganti prestazioni di
ricovero, il tetto di spesa è costituito dalla spesa consuntivata dell’anno 2011;
• i tetti di spesa assegnati dalle aziende sanitarie provinciali alle strutture eroganti prestazioni ambulatoriali, residenziali,
semi-residenziali e domiciliari, ex art. 26 Legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno valenza regionale e per gli anni 2012,
2013 e 2014 sono ridotti in modo proporzionale di un importo pari rispettivamente allo 0,5%, 1% e 2% della spesa
consuntivata dell’anno 2011.
Alle strutture private accreditate che hanno stipulato il contratto, per la prima volta nel corso del 2012, si applica la
medesima riduzione sul tetto di spesa ed i volumi definiti in sede di contratto. Di fatto si è estesa la portata della norma
prevista dal DL 95/12 a tutti i soggetti privati accreditati;
• Le prestazioni erogate in forma residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare, ex art. 26 Legge n. 833/78,
autorizzate dalle UVBR (Unità di Valutazione dei Bisogni Riabilitativi) delle Aziende sanitarie provinciali regionali,
eccedenti i tetti di spesa programmati e ridefiniti ai sensi dei precedenti commi, sono remunerate applicando un
abbattimento tariffario del 20%, fermo restando in ogni caso il rispetto degli importi effettivamente liquidati nell’anno
2011».
297
l’azienda capofila. In definitiva una azienda (capofila) effettua le gare per conto delle altre
aziende secondo le procedure individuate nella DGR 139/10.
Successivamente la Regione nel corso del 2012 è intervenuta sull’assetto istituzione del SSR
attraverso l’istituzione del dipartimento Centrale di Committenza. Con l’art. 21 della L.R.
n. 16 del 8.8.012 è stata istituita la Centrale di Committenza. La struttura, con sede presso
l'Azienda Ospedaliera San Carlo, svolgerà le funzioni di stazione unica appaltante. Il
Dipartimento interaziendale “Centrale di Committenza” consentirà di centralizzare gli
acquisti in modo da evitare la scomposizione delle procedure ed ottenere, su acquisti di
maggiori dimensioni, risparmi sia in termini di prezzi che di costi di gestione della procedura
(per personale, per pubblicazioni, per contenzioso,etc.).
Sono in corso le procedure attuative al fine di rendere operativa la Centrale di committenza
Regionale per il SSR».
Con riferimento alla questione relativa alla percentuale di beni acquistati dalla
Regione mediante sistemi centralizzati, la relazione ha precisato che «… la regione non
effettua acquisti diretti mediante sistemi centralizzati, ma si avvale delle Unioni Regionali di
Acquisto (URA) descritte al punto precedente. Sono attualmente in corso le rilevazioni della
spesa effettuata nell’esercizio 2013 dalle Aziende Sanitarie regionali per l’acquisto di beni e
servizi tramite URA».
In ordine a quanto sopra esposto si rappresenta la necessità che la Regione ponga in
essere tutte le necessarie azioni per razionalizzare e ridurre le spese sanitarie ed assicuri il
rispetto di quanto disposto all’art 15, comma 13, lett. d, del D.L. n. 95/2012 per l'acquisto di
beni e servizi.141
Con riferimento alla analoga necessità (rappresentata da questa Corte nella relazione
allegata alla decisione di parifica sul rendiconto 2012) la Regione, nella relazione del
Dipartimento Sanità, ha evidenziato quanto segue:
«In ordine all’attuazione dell’art. 15, comma 13, lett. d, del D.L. n. 95/2012, si rappresenta
che l’art. 22 della L.R. n. 27/09 ha previsto che nell’ambito delle procedure unificate in
141
La citata lett. d) così recita: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a
disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto
dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto
di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio
sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di
cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del
7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici».
298
materia di acquisto di beni e servizi, le Aziende Sanitarie regionali sono tenute ad acquisire
l’autorizzazione preventiva dal Dipartimento regionale competente in materia di sanità, per
l’approvvigionamento di beni e servizi tecnologici e di servizi esternalizzati di importo a
base d’asta superiore a €. 100.000,00 (IVA esclusa), importo che potrà essere modificato
dalla Giunta regionale sulla base delle esigenze di ottimizzazione dell’attività di controllo.
A tale scopo il Dipartimento si avvale del supporto dell’Osservatorio regionale prezzi e
tecnologie (OPT) di cui al comma 4 dell’art. 14 L.R. 10/02 ed alla D.G.R. n. 1524/02, dando
maggiore peso e rilevanza alla funzione regionale di vigilanza.
Il controllo, così come disciplinato dalla DGR 139/10, si basa principalmente sui seguenti
aspetti: esistenza di una convenzione Consip, appropriatezza, adeguatezza della base d’asta e
congruità della spesa preventivata, adeguatezza della procedura individuata e della durata (se
un servizio), esistenza di un’analisi make or buy (nel caso di servizi esternalizzati)».
Si osserva, poi, che il questionario-relazione ha riferito in ordine alle iniziative che la
Regione ha adottato per consentire la riduzione dei tempi medi di pagamento dei fornitori
degli enti del SSR, di seguito illustrate:
«La Regione Basilicata ha corrisposto alle aziende del SSR, a titolo di assegnazioni mensili
provvisorie di cassa, a valere su FSR 2013 l’importo complessivo di euro 953.555.750.
Al fine di evitare ulteriori aggravi di spese e oneri di morosità alle Aziende sanitarie
regionali la Regione, anticipando risorse proprie, ha provveduto ad erogare nel corso del
2013 il Saldo del FSR 2012 per l’importo complessivo di euro 39.333.000, sebbene le
verifiche in merito agli adempimenti 2012 da parte del tavolo congiunto di monitoraggio
ex artt. 9 e 12 dell'Intesa CSR del 23 marzo 2005 si siano concluse solo di recente.
La Regione con DGR 677/2013 ha approvato il Percorso Attuativo della Certificabilità dei
bilanci degli enti del SSR e del consolidato regionale impegnando, tra l'altro, i Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie regionali all'adozione di apposito regolamento di
contabilità relativo alla sezione crediti e debiti e alla gestione tesoreria/cassa che
contribuiranno ulteriormente alla riduzione dei tempi di pagamento verso i fornitori delle
AASSRR».
È stato, inoltre, precisato che la Regione non effettua accordi transattivi a seguito dei
ritardi nei pagamenti verso i fornitori degli enti del SSR, non avendo optato per gestire
direttamente parte del FSR; eventuali accordi sono effettuati direttamente dalle Aziende
Sanitarie.142
142
Nell’analoga domanda contenuta nel questionario relativo al rendiconto 2012 era stato riferito che i tempi medi di
pagamento dei fornitori degli enti del servizio sanitario regionale sono di 99 giorni e che la Regione ha adottato le seguenti
iniziative per la riduzione degli stessi:
« Gli Enti del SSR liquidano i propri debiti verso fornitori mediamente a 99 gg. Al fine di evitare ulteriori aggravi di spese
e oneri di morosità alle Aziende sanitarie regionali la Regione ha provveduto ad erogare il saldo del FSR 2011, il saldo del
FSR 2012 e le quote in c/c destinate al ripiano perdite per l'anno 2011 e per l'anno 2012 sebbene non siano ancora concluse
le verifiche in merito agli adempimenti 2011 e 2012 da parte del tavolo congiunto di monitoraggio ex artt. 9 e 12 dell'Intesa
CSR del 23 marzo 2005. Le aziende, infine, provvederanno, anche alla luce del percorso attuativo di certificabilità, a
rivedere le procedure di liquidazione delle fatture al fine di ridurre i tempi tecnici amministrativi di pagamento».
299
Deve, a questo punto, essere evidenziato che con D.L. n. 158 del 13 settembre 2012
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 189 dell’8
novembre 2012) sono state emanate disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
L’art. 1, in materia di riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale
delle aziende sanitarie, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in
carico dei cittadini ha stabilito che le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi
territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale, anche con
riferimento all'assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri. Quanto alle modalità operative,
sono previste «forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali
territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti
di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché
forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che
erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il
coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria».
La norma ha, poi, stabilito che «In particolare, le regioni disciplinano le unità
complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali
dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei
giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in
collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei
sistemi informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e
al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera
sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di
trasmissione telematica delle ricette mediche».143
143
Il secondo ed il terzo comma del citato art. 1 hanno precisato quanto segue:
«2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie erogano l'assistenza primaria attraverso
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della convenzione nazionale, di personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza
territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza.
3. Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti
ambulatoriali. Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi
restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali».
300
Il citato art. 1, poi, nel modificare il primo comma dell’art. 8 del D.lgs. n. 502 del 30
dicembre 1992, n. 502, ha tra l’altro stabilito che, tra i principi di cui devono tener conto le
convenzioni che disciplinano il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di
medicina generale, è ricompreso quello secondo il quale l'accesso al ruolo unico per le
funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avviene attraverso
una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un
rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso
medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai
sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto.144
Nella sopra citata relazione del Dipartimento Sanità è stato riferito che la Regione ha
previsto la costituzione di forme organizzative monoprofessionali (aggregazioni funzionali
territoriali) e di forme organizzative multiprofessionali (unità complesse di cure primarie) di
cui al capo 1, art. 1, del D.L. n. 158/2012, specificando che:
«Il dipartimento, unitamente al Comitato Regionale per la medicina generale deputato alla
definizione degli accordi regionali, ha avviato i lavori per ridisegnare il sistema delle cure
primarie con i nuovi modelli organizzativi dell’erogazione dell’assistenza territoriale in cui
realizzare l’integrazione dell’attività dei medici di tutti i settori della medicina
convenzionata, nell’ambito della rete dei servizi territoriali, focalizzando l’attenzione sulla
valutazione delle forme associative già presenti in regione (in virtù del percorso già avviato
nei precedenti accordi integrativi regionali) per valutarne le possibilità di sviluppo alla luce
del mutato contesto normativo.
Tuttavia si sono registrate non poche difficoltà nell’avanzamento dei lavori in quanto,
ancorché voglia operarsi solo sul piano normativo/organizzativo, bisogna conciliare
all’interno di una unica realtà lavorativa l’apporto di professionisti, il cui rapporto di lavoro
convenzionato non è disciplinato in modo uniforme dal vigente ACN ed occorre inoltre
operare senza risorse aggiuntive allo stato vietate dalle norme finanziarie».
La Regione, inoltre, avvalendosi di idonei strumenti informatici ha assicurato
l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo ed al sistema informativo
nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria di cui allo stesso art.
1 sopra detto.
144
È, inoltre, previsto che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga
attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito
nell'ambito degli accordi regionali e che l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale
avvenga secondo graduatorie provinciali comprendenti esclusivamente professionisti forniti del titolo di specializzazione
inerente alla branca d'interesse.
301
È stato, poi, specificato che la Regione non ha previsto la sopradetta graduatoria
unica per l’accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale e chiarito
quanto segue:
«La Regione Basilicata predispone annualmente una graduatoria unica per titoli dei medici
da incaricare per l’espletamento delle attività di settore disciplinate dall’Accordo Collettivo
Nazionale (A.C.N.) del 29/07/2009, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 15 e 16
dello stesso.
Atteso che la fonte di riferimento per la redazione della graduatoria di medicina generale è
l’ACN, risulta chiaro che le previsioni del decreto Balduzzi possono trovare pieno
compimento a livello regionale solo dopo che il rinnovo dell’ACN avrà riscritto
normativamente la convenzione anche con riferimento al ruolo e all’accesso unico dei
medici di medicina generale nel servizio sanitario, superando l’attuale distinzione tra
assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza territoriale».
Risulta, a questo punto, necessario accennare alle problematiche relative alla attività
libero-professionale intramuraria (intramoenia).
La materia risulta attualmente disciplinata dall’art. 1 della legge n. 120 del 3 agosto
2007, modificato ed integrato dall’art. 2 del D.L. n. 158/2012, di cui di seguito si
indicheranno le principali disposizioni.145
È stato, preliminarmente, previsto, entro il 31 dicembre 2012, il completamento, da
parte delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e da parte degli altri enti sanitari indicati,
di una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l’attività libero-professionale
intramuraria ed una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo
biennio, in tale tipo di attività, presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi
professionali, il tutto all’esito di provvedimenti, da parte di regioni e province autonome, tesi
a garantire l’espletamento di tale ricognizione. Ove ne sia adeguatamente dimostrata la
necessità, e nel limite delle risorse disponibili, può essere autorizzata l’acquisizione, presso
strutture sanitarie autorizzate non accreditate o altri soggetti pubblici, di spazi ambulatoriali
esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di
libera professione intramuraria ordinaria. Ove non fossero disponibili i necessari spazi, in via
residuale può essere autorizzata l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo
145
Nei primi due commi dell’art. 1 della legge n. 120 del 3 agosto 2007 è stato, sul punto, previsto che le regioni e le
province autonome assumessero idonee iniziative volte ad assicurare, presso le aziende sanitarie locali, quelle ospedaliere e
presso gli altri enti sanitari indicati, gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari per rendere disponibili i locali
destinati a tale attività e che procedessero all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo
con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo
passaggio al regime ordinario della predetta attività.
302
svolgimento delle predette attività presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete,
secondo le discipline e le modalità indicate. È stato, poi, previsto che le Regioni e le
Province autonome garantiscano, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende
sanitarie locali e gli altri enti indicati gestiscano, con integrale responsabilità propria,
l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in
particolare nel rispetto delle modalità specificate.146
146
Si riportano, di seguito, le specifiche modalità indicate dal citato quarto comma:
«a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e
tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare,
globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una
infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole
strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. La
disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede, con
l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la
comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti
visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo
sanitario elettronico. Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la
suddetta disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di
malfunzionamento del sistema. Le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono determinate, entro il 30
novembre 2012, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati
personali. Agli oneri si provvede ai sensi della lettera c), mediante adeguata rideterminazione delle tariffe operata in misura
tale da coprire i costi della prima attivazione della rete, anche stimati in via preventiva;
a-ter) facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la
temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali, già autorizzati ai
sensi del comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, oltre la data del 30 novembre 2012, fino all'attivazione del loro collegamento operativo alla
infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per l'acquisizione della
necessaria strumentazione per il predetto collegamento sono a carico del titolare dello studio;
b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale,
mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli
studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile
2013;
c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi
da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe,
del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per
l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla
lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi
compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione
dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella
già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista
viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di
prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
d) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di
assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi
tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano
erogate entro 72 ore dalla richiesta;
e) prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e
fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con
riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza;
f) esclusione della possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei
quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino
anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime
di esclusività, salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, su disposizione
regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti
303
L’art. 2 del D.L. n. 158/2012 ha aggiunto, all’art. 1 della legge n. 120/2007, anche il
comma 4-bis, che ha disposto quanto segue:
« I risultati della ricognizione di cui al comma 4 sono trasmessi dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed
all'Osservatorio nazionale sull'attività libero professionale. La verifica del programma
sperimentale per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, presso gli
studi professionali collegati in rete di cui al comma 4, è effettuata, entro il 28 febbraio 2015,
dalla regione interessata, in base a criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. In caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo contestualmente termine
al programma sperimentale, può consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente
allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si è svolto il programma
sperimentale, lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria presso gli studi
professionali collegati in rete. In caso di inadempienza da parte dell'ente o azienda del
Servizio sanitario regionale, provvede la regione o provincia autonoma interessata. In caso di
verifica negativa, tale attività cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle verifiche
regionali viene data informazione al Parlamento attraverso la relazione annuale di cui
all'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni».
Con riferimento alle misure di razionalizzazione e di riorganizzazione dell’attività
libero professionale intramoenia ai sensi dell’art. 2, del D.L. n. 158/2012, la relazione del
Dipartimento Sanità ha evidenziato quanto segue:
dopo aver ricordato le prime “Linee guida sull’attività professionale intramuraria del
personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario delle aziende
del SSR”, approvate dalla Regione Basilicata con la DGR n. 2364 del 06.11.2000, la
relazione ha riferito come nell’arco di quest’ultimo decennio il quadro normativo sia
fortemente mutato e abbia «indotto le regioni a recepire i nuovi indirizzi sanciti dalla L.
n.120/2007 e s.m.i., adeguandoli anche all’obiettivo regionale di rendere l’attività liberoprofessionale un ulteriore strumento delle politiche sanitarie della regione».
Effettuato un accenno alle disposizioni nazionali che hanno fissato e poi prorogato i termini
per il completamento degli spazi da dedicare alla libera professione intramuraria e il termine
dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'ente o azienda del
Servizio sanitario nazionale;
f-bis) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale, in tutte le forme regolate dal
presente comma, compresa quella esercitata nell'ambito del programma sperimentale, siano rispettate le prescrizioni di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma;
g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di
quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di
libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal
fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica
intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare
riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici».
304
per ricondurre l’intramoenia allargata all’interno delle strutture aziendali, la relazione ha
richiamato l’art. 10 della L.R. n. 17/2011147 e l’art. 26 della L.R. n.26/2011148 ed ha
conseguentemente evidenziato la necessità di aggiornare le precedenti linee guida. È stata,
pertanto, emanata la DGR n.2020 del 30 novembre 2010, la cui elaborazione è stata
contestuale «… alla definizione dell’Accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni, che
perciò in corso d’opera, veniva già in gran parte recepito nelle nuove linee guida».
La relazione dopo aver, quindi, specificato che «Il recepimento dell’Accordo tra il Governo,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rep. n.198/CSR del 18 novembre
2010, concernente l’attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del
SSN” è stato formalizzato con apposito provvedimento: D.G.R. n.317 del 11.03.2011», ha
richiamato la disciplina sull’esercizio dell’attività libero professionale, stabilita prima dalla
legge 3 agosto 2007 n.120 e poi aggiornata con l’art.2 del D.L. n. 158/2012, ed ha
evidenziato che:
«Nei mesi di gennaio-febbraio 2013, in sede di Conferenza Stato-regioni sono stati proposti:
- schema di decreto per definire le modalità tecniche di questa infrastruttura di rete
- schema di convenzione da stipulare tra il professionista e l’Azienda.
Il Decreto 21 febbraio 2013 del Ministro della Salute ha approvato le “Modalità tecniche per
la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione dell’attività
libero professionale intramuraria, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge
3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni”».
Per quanto riguarda la situazione attuale è stato, quindi, esposto quanto segue:
«In relazione a quanto previsto al sopracitato art.26 della L.R. n. 26/2011, la regione ha
svolto attività di controllo, ai sensi dell’art.44 della L.R. n.39/2001, sui Regolamenti di
organizzazione per l’attività libero professionale intramuraria presentati dalle aziende
regionali e da ciascuna approvati con deliberazione del Direttore Generale.
Nell’anno 2012 le Aziende sanitarie hanno adeguato i propri regolamenti per l’esercizio
della libera professione intramuraria a quanto disposto dalla normativa regionale (L.R. n.
26/2011, art. 26 – Regolamentazione della libera professione intramuraria) e le delibere
adottate dalla GR sono le seguenti:
147
Si riporta di seguito la predetta disposizione, recante misure di contenimento della spesa del personale del S.S.R., come
successivamente modificata:
«1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la spesa per le attività aggiuntive, di cui agli artt. 55 e 55–bis dei
CC.CC.NN.LL. 8.06.2000 e s.m.i. ed alla Legge n. 1/2002, richiesta al personale dipendente degli enti pubblici del Servizio
Sanitario Regionale non deve superare il settanta per cento (70%) di quella sostenuta e registrata nel bilancio di esercizio
per l'anno 2009.
2. Il comma 1 non si applica alle attività aggiuntive erogate nell'ambito di progetti finanziati direttamente dalla Regione. In
tali casi le attività aggiuntive potranno essere erogate nei limiti e secondo le modalità previste dal finanziamento assentito
3. Previa autorizzazione della Giunta regionale, le aziende possono derogare al limite di cui al comma 1, al solo fine di
assicurare l'attuazione dei programmi di screening. A tal riguardo ciascuna azienda presenta uno specifico progetto nel
quale sono quantificate le ore aggiuntiva necessarie per assicurare il corretto espletamento dei suddetti programmi».
Il secondo comma è stato aggiunto dall’art. 29 della L.R. n. 26/2011 a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il terzo comma è stato aggiunto dall’art. 15, comma 1, della L.R. 16 aprile 2013, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
148
La predetta norma ha disposto che entro sessanta giorni dalla data di approvazione della legge le Aziende Sanitarie di
Potenza - ASP, di Matera - ASM, l'Azienda Ospedaliera San Carlo - APR, l'Istituto IRCCS - CROB provvedessero «ad
aggiornare il regolamento della libera professione intramuraria al fine di utilizzare il 5% della massa dei proventi, già
Fondo Speciale per il supporto indiretto al personale del comparto e della dirigenza SPTA, per l'incremento del Fondo
destinato alla corresponsione delle prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa».
305
- D.G.R. n.418 del 5.04.2012 – approvazione "Regolamento Aziendale sull’Attività libero
professionale intramuraria – Adeguamento alla legge regionale n.26 del 30.12.2011”
dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera
- D.G.R. n.446 del 16.04.2012 – approvazione "Regolamento Aziendale sull’Attività libero
professionale intramuraria – Adeguamento alla legge regionale n.26 del 30.12.2011”
dell’Istituto IRCCS – CROB
- D.G.R. n.714 del 05.06.2012 – approvazione "Regolamento Aziendale sull’Attività libero
professionale intramuraria – Adeguamento alla legge regionale n.26 del 30.12.2011”
dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
In relazione al disposto della normativa nazionale (art.2 decreto-legge n.158/2012), la
regione, con nota n.14390/72AB del 24.01.2013 ha invitato le Aziende sanitarie a rendere
noti gli esiti della “ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l’esercizio
dell’attività libero professionale” da effettuare entro il 31.12.2012 e a comunicare il
nominativo di un referente aziendale ai fini della costituzione di un tavolo tecnico.
La Determinazione Dirigenziale del 7.10.2013, n.512 ha istituito presso il Dipartimento
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, il tavolo
tecnico per l’esercizio dell’attività libero professionale.
A valle della scadenza del 30 aprile 2013 fissata dalla legge n.189/2012 per l’attivazione
dell’infrastruttura di rete a garantire il collegamento operativo tra professionista e azienda di
appartenenza, il competente Ufficio (Pianificazione Sanitaria e Verifica degli Obiettivi) del
Dipartimento Salute, ha convocato, in data 17.05.2013, una riunione con i referenti
aziendali. All’ordine del giorno: conoscere le soluzioni adottate dai Direttori Generali dopo
aver effettuato la “ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l’esercizio
dell’attività libero professionale” e tenendo conto degli esiti.
Le situazioni aziendali sono diversificate e di seguito si illustrano:
Azienda Sanitaria di Potenza – ASP
disponendo di spazi, la Direzione Amm.va ha invitato il Direttore dell’Ufficio ALPI a
ritirare i ricettari da tutti i dirigenti che hanno usufruito della temporanea autorizzazione
all’esercizio dell’intramoenia allargata. E’ stato organizzato l'esercizio dell'Alpi negli spazi
aziendali (ospedalieri e distrettuali). In merito alla riserva, pure rappresentata, di valutare
eventuale autorizzazione ad esercitare nello studio privato l'Asp ha perseguito detto intento
concedendo autorizzazione a due medici con studio in Campania.
Gli studi sono stati collegati in rete cosi come la norma prevede, sono stati dotati di Pos per
il pagamento dell'onorario, con i due medici è stata sottoscritta convenzione come da schema
Conferenza Stato Regione.
Azienda Sanitaria di Matera – ASM
A valle della ricognizione, di cui l’Azienda ha preso atto con deliberazione del DG n.
1125/2013 si è verificato che: di coloro che esercitavano l'allargata, 6 medici hanno optato
per il passaggio dall'intramoenia all'extramoenia, 18 hanno scelto di esercitare l'attività
all'interno delle strutture aziendali. Gli altri sono stati contattati per collegarsi
all'infrastruttura di rete (e l'hanno fatto) garantendo la tracciabilità della prestazione e
scegliendo l'installazione dell'apparecchio POS. Ad oggi sono stati installati 15 apparecchi.
Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza – AOR
306
è installato presso gli studi medici, sia privati che di struttura autorizzata, un programma
informatico in linea con il sistema aziendale di prenotazione, emissione e stampa delle
ricevute delle prestazioni effettuate in regime di intramoenia allargata, che consente altresì la
rilevazione oraria dell’attività libero professionale svolta, tramite la stampa dell’orario sulla
fattura al momento della sua emissione. Il sistema è attivo già da due anni e risponde in gran
parte, ai requisiti della Legge n.189/2012, pertanto i dirigenti autorizzati all’intramoenia
allargata hanno continuato a svolgere la propria attività anche dopo il 30 aprile 2013.
Istituto IRCCS – CROB
Non avendo attivato alcuna infrastruttura di rete, il Direttore Generale ha revocato le
autorizzazioni concesse ai dirigenti impegnati in intramoenia allargata, a far data dal
1.05.2013. Ad oggi l’Istituto svolge attività intramoenia esclusivamente all’interno
dell’ospedale e in prospettiva si stanno riprogettando gli spazi dedicati per un miglioramento
strutturale.
La piattaforma informatica prevista dalle aziende interessate è rispondente a quanto
approvato con decreto ministeriale del 21 febbraio 2013 secondo le “Modalità tecniche per
la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione dell’attività
libero-professionale intramuraria”».
Nella relazione del Dipartimento Sanità è stato, poi, espressamente dichiarato che la
Regione monitora le attività libero professionali svolte presso gli enti del servizio sanitario al
fine di verificare che i ricavi coprano integralmente i costi come prescritto dall’art. 1, comma
4, della L. n. 120/2007. È stato, sul punto, precisato quanto segue:
«In merito alla attività libero professionale intramuraria il monitoraggio è effettuato sulla
base delle risultanze del modello CE.
Sulla base dei dati stimati al IV trimestre 2013, si evidenzia che i ricavi assicurano la
copertura dei costi, come riportato nella seguente tabella di dettaglio:
(€/000)
Voce
ASP
ASM
AOR
CROB
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in
regime di intramoenia
805
1.589
2.586
417
Compartecipazione al personale per att.
libero-prof. (intramoenia) + IRAP relativa ad
attività di libera professione (intramoenia)
Margine lordo
Margine lordo %
746
59
7
1.399
190
12
1.844
742
29
268
149
36 ».
Si rileva, sul punto, la necessità che sia posta in essere ogni idonea misura per
assicurare un’effettiva verifica che i ricavi dell’attività libero-professionale intramuraria
307
consentano la copertura di tutti i costi, diretti ed anche indiretti, sostenuti per la stessa
attività da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.
In sede di controdeduzioni è stato specificato che «Tale verifica è effettuata annualmente
sulla base dei dati risultanti dai modelli di Conto economico aziendale» e si sono indicati i
valori riportati dalle aziende in sede di elaborazione del modello CE Consuntivo 2013,
riprodotti nella seguente tabella.
Codice
AA0670
BA1200
YA0040
Conto
A) Ricavi per prestazioni sanitarie
erogate in regime di intramoenia
B) Costi da compartecipazione al
personale per att. libero-prof.
(intramoenia)
C) IRAP relativa ad attività di libera
professione (intramoenia)
ASP
Differenza = (A) - (B) - (C)
ASM
AOR
CROB
662
1.383
2.634
707
553
1.179
1.722
278
48
117
138
25
278
87
774
404
Si evidenzia, poi, che l’art. 4 del citato D.L. n. 158/2012, riguardante la dirigenza
sanitaria e il governo clinico, ha, tra l’altro, dettato norme con riguardo alla nomina dei
direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (prevedendo che
le regioni predisponessero ovvero aggiornassero gli elenchi di cui all'articolo 3-bis, comma
3, del D.lgs. n. 502/1992), all’organizzazione del dipartimento di prevenzione, alla disciplina
della dirigenza medica e delle professioni sanitarie (nel cui ambito si è disciplinata
specificamente l’attribuzione di incarichi di direzione di struttura complessa), al Collegio di
direzione.
Alla domanda se la Regione avesse dato attuazione alle predette prescrizioni in
materia di dirigenza sanitaria e governo clinico la Regione ha evidenziato che «Con la
Deliberazione n. 98 del 30.01.2014 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 4 del
d.l. 158/2012, le linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa per la dirigenza medica-sanitaria nelle aziende del SSR impegnando i Direttori
Generali ad attenersi alle disposizioni contenute nel provvedimento».
Il questionario si è anche occupato degli specifici criteri di scelta dei Direttori
generali degli enti del servizio sanitario, relativamente ai quali la relazione del Dipartimento
Sanità ha evidenziato che:
«I criteri di scelta adottati dalla Regione Basilicata per la nomina dei Direttori generali delle
Aziende sanitarie ad oggi in carica hanno osservato la procedura prevista dal D.Lgs. n.
502/92 e successive modifiche e integrazioni, così come innovato dal D.Lgs. n. 229/99 a cui
308
è fatto espressamente rinvio dal primo comma dell’art. 9 della L.R. 31.10.2001 n.39, nonché
agli artt.2 e 5 della L.R. di riforma n.12/2008 e s.m.i.
A seguito della pubblicazione di apposito avviso, le domande pervenute sono state istruite
da una Commissione appositamente nominata dalla Giunta Regionale che ha fornito alla
stessa l’elenco degli aspiranti direttori in possesso dei requisiti di legge e l’elenco di coloro
che non erano in possesso di detti requisiti.
La scelta dall’elenco degli ammessi è stata a cura della Giunta Regionale sulla base del
curriculum vitae da ciascuno presentato. La nomina è avvenuta con decreto del Presidente
della Giunta Regionale su conforme deliberazione della stessa Giunta.
Per le successive nomine si terrà conto di quanto previsto dal Decreto Legge n.158/2012,
convertito in legge n.189/2012, che ha sostituito con la lettera a), comma 1 dell’art.4 il
sopracitato comma 3 dell’articolo 3-bis del D.Lgs n.502/1992 e s.m.i.».
È, poi, emerso che la Regione assegna obiettivi specifici ai Direttori generali degli
enti del servizio sanitario, il cui raggiungimento è stato verificato nell’ultimo esercizio. La
predetta relazione ha, poi, precisato che:
«… nel corso dell’anno 2013 è stata operata la valutazione dei primi 18 mesi di attività dei
Direttori generali delle aziende sanitarie in carica, così come previsto dalla L.R. 39/2001, art.
9, comma 6.
La Giunta Regionale ha espresso il proprio giudizio di confermabilità dei suddetti Direttori
in carica, con le delibere di seguito riportate:
• n. 194 del 19.02.14 per ASP,
• n. 196 del 19.02.14 per IRCCS CROB,
• n. 197 del 19.02.14 per AOR San Carlo,
• n. 198 del 19.02.14 per ASM.
Inoltre, nel corso dello stesso anno è stata operata la valutazione di merito sul
raggiungimento degli obiettivi dell’anno 2011, collegati alla remunerazione di risultato con
le DGR di seguito riportate:
• n. 1297 del 15.10.2013 per l’ASM,
• n. 1298 del 15.10.2013 per AOR San Carlo,
• n. 1299 per IRCCS CROB
• n. 1300 per ASP .
Al momento è in corso la valutazione di merito sul raggiungimento degli obiettivi per l’anno
2012».
Quanto all’organo deputato alla valutazione di tali verifiche è stato specificato che:
«La valutazione è operata da una specifica Commissione, istituita con la DGR 484 del 12
marzo 2001 come modificata dalle successive DD.G.R. 2428/2001, n. 593/05, 1400/05,
179/11, 676/11 e DD 7202.2011/D.00126 .
Tale Commissione ha il compito di verificare i risultati aziendali al fine di consentire alla
Giunta Regionale la riconferma o meno dei Direttori Generali oltre l’attribuzione della
premialità sul compenso base».
309
La relazione ha, inoltre, riferito che la Regione è dotata di un proprio sistema di
controllo interno sulla gestione delle Aziende sanitarie, specificando che:
«In merito si evidenzia che la D.G.R. n. 298/12 nel definire gli obiettivi - anni 2012 e 2013ha avviato un nuovo sistema di valutazione per le aziende, prevedendo 5 aree di risultato :
Tutela della salute – Performance organizzative e cliniche aziendali – Gestione Economico
finanziaria – Conseguimento di obiettivi strategici regionali – Obiettivi di empowerment .
Tali obiettivi sono valutati all’interno di un certo numero di indicatori che monitorano
l’andamento delle Aziende Sanitarie.
Al fine di verificare l’andamento dei costi la Regione Basilicata effettua un controllo sui
Conti Economici Trimestrali delle aziende ancorato agli strumenti di monitoraggio adottati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la verifica, periodica, del raggiungimento
degli obiettivi assegnati alla Regione. Le risultanze di tale analisi vengono discusse in
incontri collettivi o in bilaterali con i Direttori Generali delle aziende.
Con DDGR n. 258/2011 e n. 444/2012 è stata stipulata la convenzione per il sistema di
valutazione della performance della Sanità della Regione Basilicata con la scuola superiore
S. ANNA di PISA tramite l'Istituto di Management per attività di valutazione per gli anni
2011, 2012 e 2013.
Si tratta di un network di regioni a confronto per un’analisi sistematica delle rispettive
performance, sia a livello regionale che aziendale, con l’obiettivo di fornire un sistema di
confronto di valutazione della performance sugli indicatori condivisi.
Infatti la presenza di un network di regioni capaci di confrontarsi e di adottare un metodo per
strutturare processi di apprendimento sulla base del benchmarking permette a queste regioni
di affrontare adeguatamente la questione relativa all’elaborazione del “costo standard”, ossia
dei criteri di valorizzazione delle risorse rispetto ai risultati prodotti, quale metodo di
riferimento per l’assegnazione delle risorse da parte della collettività. Ad oggi fanno parte
del Network delle Regioni:
- Regione Basilicata
- Regione Liguria
- Regione Marche
- Regione Toscana
- Regione Umbria
- Regione Veneto
- Provincia Autonoma di Trento
- Provincia Autonoma di Bolzano
Dal 2008 viene predisposto un report annuale con i risultati delle Regioni sugli indicatori
condivisi. Nei primi due anni il report è stato utilizzato dalle Regioni aderenti al network con
una diffusione interna al sistema per facilitare il processo di conoscenza e condivisione tra
gli attori del sistema, ossia il management, i professionisti sanitari e i policy makers,
facilitando la diffusione della cultura della valutazione. Dal 2011 il report viene reso
pubblico, fruibile da tutti gli stakeholders, cittadini compresi».
310
Sintesi delle principali osservazioni
Nella prima parte della relazione149 si è dato atto dello stato della sperimentazione
sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio prevista dall’art. 36
del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.
A seguito dell’intesa, sancita in Conferenza unificata nella riunione del 27 ottobre
2011, sono stati emanati due Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
dicembre 2011 con cui sono state individuate le amministrazioni coinvolte nella
sperimentazione, tra cui la Regione Basilicata, e le modalità applicative. È stato, all’uopo,
specificato che le disposizioni riguardanti la sperimentazione, con particolare riferimento al
principio della competenza finanziaria ed al principio contabile applicato della contabilità
finanziaria, sono applicate “in via esclusiva”, mentre la sperimentazione dei nuovi schemi di
bilancio avviene “in parallelo” secondo le seguenti modalità: nel 2012 i bilanci previsti dalle
discipline contabili vigenti conservano valore a tutti gli effetti giuridici e i nuovi schemi di
bilancio sono soltanto affiancati agli stessi; nel 2013 la situazione si inverte e sono i bilanci
redatti secondo la nuova normativa ad assumere valore legale, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria, e gli altri conservano solo una funzione conoscitiva.
La Regione Basilicata ha, quindi, dettato proprie norme per l'adeguamento alle
disposizioni dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011 e per l’attuazione del D.P.C.M. 28
dicembre 2011 ed ha, tra l’altro, stabilito che, fino all'entrata in vigore della nuova legge di
contabilità della Regione, le disposizioni della precedente legge regionale 6 settembre 2001,
n. 34, sarebbero rimaste in vigore solo per quanto compatibili con il predetto D.P.C.M.
Dopo aver dato atto dei principali contenuti delle relazioni semestrali di questa
Sezione regionale di controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche
di quantificazione degli oneri delle leggi regionali emanate nel 2013 e delle pronunce
della Corte costituzionale riguardanti la normativa regionale, la relazione ha esposto il
quadro di riferimento degli strumenti della programmazione. Con riferimento alla
programmazione comunitaria regionale, sono stati indicati gli obiettivi, la dotazione
finanziaria e lo stato di attuazione al 31 dicembre 2013 del P.O. (Programma Operativo)
149
Quando, nell’esposizione della sintesi delle principali osservazioni, si citerà la relazione (senz’altra specificazione) o
l’elaborato, si vuol fare riferimento alla relazione allegata alla parificazione del rendiconto 2013.
311
F.S.E. (Fondo Sociale Europeo), del P.O. F.E.S.R. (Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale) e del P.S.R. (Programma di Sviluppo Rurale).
La relazione quindi, dopo aver ricostruito la funzione del patto di stabilità ed il suo
inquadramento nella legislazione nazionale e regionale (che, tra l’altro, prevede anche un
patto di stabilità infraregionale), ha constatato che, dall’esame dei prospetti compilati dalla
Regione Basilicata per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è emerso che le spese
soggette a restrizione sono risultate inferiori al tetto massimo consentito.
Oltre a rilevare che le predette risultanze del patto di stabilità dovranno, però, essere
eventualmente rideterminate in conseguenza della riallocazione di talune poste contabili che
non risultassero correttamente iscritte nei servizi per conto terzi o nelle altre partite di giro, si
sono effettuate specifiche osservazioni in merito alle limitazioni dei pagamenti disposte con
la deliberazione di Giunta regionale n. 707 del 18 giugno 2013: il blocco, la limitazione e il
rinvio del pagamento dei debiti scaduti, pur in presenza delle necessarie disponibilità, non è
infatti apparsa una ortodossa modalità di rispetto dei dettami del patto di stabilità interno,
rispetto che dovrebbe essere ottenuto attraverso una effettiva compressione della spesa
assoggettata a restrizione piuttosto che con la posticipazione dei relativi pagamenti che, sulla
base della vigente normativa, anche comunitaria, sono assoggettati a precisi termini e
condizioni. Tale posticipazione determina, tra l’altro, l’insorgenza di oneri ulteriori per il
bilancio regionale (come quelli costituiti dagli interessi moratori e dagli ulteriori costi
derivanti dal possibile contenzioso) ed il mero differimento (e non la risoluzione) della
problematica, considerato che i debiti rinviati vanno a cumularsi con quelli propri degli
esercizi futuri, con appesantimento delle relative risultanze contabili ai fini del patto.
Nelle controdeduzioni la Regione, nel prendere atto dei rilievi formulati, dopo aver
evidenziato «… come, soprattutto negli anni passati, gli obiettivi del patto di stabilità siano
stati fissati a valle dell’adozione da parte della Regione delle proprie leggi di bilancio e dei
relativi documenti programmatici», ha aggiunto «…che un’interpretazione del patto di
stabilità volta a contenere l’attività di programmazione e quindi la spesa entro i limiti fissati
dalle leggi statali, si riverberebbe negativamente sia sulla spesa corrente e soprattutto su
quella in conto capitale, peraltro, rendendo di fatto impossibile il pieno utilizzo dei fondi
comunitari e statali, con il conseguente rischio del de finanziamento». La Regione ha, poi,
specificato che «E’ anche sulla base di tali considerazioni che il Consiglio Regionale ha,
recentemente, approvato una legge finalizzata a consentire l’utilizzo dei proventi rivenienti
312
dalle estrazioni di idrocarburi, attesa la loro natura extra tributaria, per far fronte alle spese
di investimento in conto capitale».150
Sotto il profilo dell’indebitamento regionale l’elaborato ha fatto riferimento agli
esistenti vincoli, uno di carattere qualitativo (che prevede la finalizzazione delle entrate così
acquisite solo al finanziamento di spese di investimento), l’altro di tipo quantitativo (per il
quale l’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei
mutui e delle altre forme di indebitamento non può superare il 20% dell’ammontare
complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione).
Con riferimento al primo vincolo si è richiamata la necessità, già espressa nel referto
sul rendiconto 2011 e nella relazione allegata alla parifica del rendiconto 2012, che le norme
che autorizzano il ricorso all’indebitamento contengano una indicazione delle Unità
previsionali (ed ora delle Missioni e dei Programmi) e dei capitoli finanziati che sia
adeguatamente specifica e dettagliata, soprattutto con riferimento a quanto stabilito dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 28 marzo 2012.
Si è confermato, inoltre, che particolare attenzione deve essere riservata anche alle
spese finanziate con i mutui “a pareggio”, richiamando l’impellente esigenza che la Regione
provveda alla puntuale elaborazione, ed alla conseguente allegazione in sede di
approvazione dei bilanci, dei relativi assestamenti e dei rendiconti, di specifici documenti
che pongano in evidente e palese correlazione i mutui stipulati a pareggio con le spese di
investimento dagli stessi finanziate. È stato, inoltre, evidenziato che le perplessità già
manifestate da questa Sezione, e che ora si confermano, hanno recentemente trovato piena
conferma nell’audizione, presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del
federalismo fiscale, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive del D.lgs. n. 118/2011, nella quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei
conti ha affermato che «Con le nuove regole si dovrebbero abbandonare pratiche di
appesantimento delle rappresentazioni contabili (quali, ad es. le coperture di spesa in
sede di bilancio di previsione attraverso il sistema dei c.d. “mutui a pareggio”) a
favore di una maggiore trasparenza dei conti».
150
Con le osservazioni fornite con la successiva nota del 9 luglio 2014 è stato aggiunto che «…la compressione delle spese
entro gli obiettivi programmatici del patto medesimo consentirebbe alla Regione di pagare, quasi esclusivamente, le
cosiddette spese incomprimibili (personale, utenze, rate mutui etc..), bloccando, in particolare, la
programmazione/erogazione delle spese di investimento, con il conseguente arresto dell’utilizzo delle risorse destinate al
territorio e col serio rischio del definanziamento di quelle di matrice statale e comunitaria».
313
Dai dati ricavabili dal bilancio preventivo e da quelli comunicati dall’Ente si evince
che la capacità teorica di indebitamento della Regione Basilicata non risulta completamente
utilizzata e, quindi, il predetto vincolo di carattere quantitativo appare rispettato.
L’elaborato si è, quindi, occupato della dimensione dell’indebitamento regionale, che
risulta di 415,94 Meuro (di cui 286,59 Meuro a carico della Regione e la rimanente parte a
carico dello Stato).
Negli ultimi referti sulla gestione finanziaria regionale questa Sezione di controllo ha
osservato come la struttura del debito regionale risulti fortemente caratterizzata da tassi
variabili, ma con una percentuale in decremento.
Dai dati forniti dalla Regione si evince che i debiti a tasso variabile nel 2013
rappresentano il 78,77% del totale. Tale componente del debito regionale, se riduce per
l’ente il relativo costo nelle fasi favorevoli del mercato, lo espone, per converso, a
conseguenze negative nelle fasi di rialzo dei tassi di interesse, circostanza che impone
all’amministrazione regionale un’opera di attenta osservazione degli andamenti dei mercati
finanziari, al fine di valutare l’eventuale intervento con la rinegoziazione dei tassi.
Relativamente agli oneri di ammortamento per il servizio del debito (vale a dire le
spese per interessi passivi e relative quote capitali stanziate ed impegnate per i debiti
assunti) è emerso che gli oneri a carico della Regione, comprensivi delle quote rimborsate in
conto capitale e degli interessi corrisposti sia per mutui sia per obbligazioni, registrano un
incremento sia degli stanziamenti finali (complessivamente 36,89 Meuro nel 2013 a fronte
dei 28,66 Meuro dell’esercizio 2012) sia degli impegni (complessivamente 28,92 Meuro nel
2013 a fronte di 24,27 Meuro dell’esercizio precedente).
La spesa a carico dello Stato si attesta ad un livello superiore rispetto a quello del
2012 per gli stanziamenti (44,89 Meuro nel 2013 a fronte di 29,03 Meuro dell’esercizio
precedente), inferiore per gli impegni (21,65 Meuro nel 2013 rispetto a 25,31 Meuro del
2012).
Con riferimento ai rapporti negoziali che la Regione ha in corso in conseguenza di
una operazione finanziaria in derivati, conclusa nel 2006 a mezzo di due contratti di
interest rate swap (IRS) con diversi Istituti di credito, è emerso che i flussi differenziali, al
31 dicembre 2013, segnano un saldo decisamente negativo, pari a -26,321 Meuro.
È stato, peraltro, osservato che anche il valore del mark to market ha assunto un
costante valore negativo (eccettuato quello rilevato alla data del 29 febbraio 2008), con un
picco di -28,44 Meuro alla data del 31 agosto 2010.
314
Quanto sopra rilevato sull’importo emergente dal predetto indicatore, sia pure
ipotetico e da sostenere solo in caso di chiusura anticipata del contratto, e sul saldo negativo
dei flussi differenziali conferma l’alea che caratterizza l’utilizzo degli strumenti finanziari
derivati.
Per ciò che concerne gli equilibri, il bilancio della Regione Basilicata, anche senza
considerare la presunta giacenza iniziale di cassa, appare rispettare gli equilibri di cassa,
sopravanzando le previsioni delle riscossioni quelle dei pagamenti sia in sede di bilancio di
previsione sia in ambito di previsioni definitive.
Sono state, quindi, esaminate alcune tabelle sugli equilibri del bilancio 2013 tratte
dagli allegati al bilancio di previsione ed al rendiconto dell’esercizio 2013 da cui,
generalmente, si evince l’equilibrio della parte corrente, i cui stanziamenti (derivanti da
avanzo di amministrazione e Fondo Pluriennale, vincolati per il finanziamento di spese
correnti, e entrate dei primi tre titoli) risultano sufficienti al finanziamento delle previsioni
delle spese correnti (compreso il FPV) e di quelle per il rimborso di prestiti, mostrando
disponibilità residue.
Tali disponibilità, però, cumulate alle entrate destinate al finanziamento degli
investimenti (avanzo e Fondo Pluriennale, vincolati a spese di investimento, ed entrate in
conto capitale), non risultano sufficienti alla copertura delle relative spese, di quelle per
incremento di attività finanziarie e del disavanzo pregresso, scaturendo una complessiva
previsione di debito a pareggio (in sede di previsioni iniziali di 61,55 Meuro ed in sede di
previsioni definitive di 77,34 Meuro).
Sono state, poi, effettuate alcune considerazioni sulla base dei prospetti sugli
equilibri di parte corrente, di parte capitale e delle contabilità speciali (sotto entrambi i
profili della gestione di competenza e della gestione di cassa) tratti dal questionario sul
rendiconto 2013. Tali prospetti, però, non tengono conto della nuova classificazione
introdotta per le regioni in sperimentazione. Ogni riferimento ai vari aggregati di bilancio
deve pertanto intendersi riferito a quelli della previgente classificazione.
La Regione presenta un saldo netto di parte corrente positivo sia nel 2013 (109,85
Meuro) sia negli altri due esercizi del triennio considerato (110,35 Meuro nel 2012 e 29,88
Meuro nel 2011). Ciò indica la circostanza che il bilancio è in grado di generare risparmi di
risorse nella parte corrente.
Nel triennio considerato la gestione in conto capitale, eccettuato il saldo positivo di
60,26 Meuro registrato nel 2012 (segno quest’ultimo della mancata utilizzazione delle
315
risorse disponibili), nel 2013 presenta un saldo negativo di -124,51 Meuro (anche nel 2011 il
saldo era stato negativo per -216,94 Meuro).
Anche la gestione di cassa conferma la tendenza del bilancio regionale, nel periodo
dal 2011 al 2013, a generare liquidità nella gestione corrente, mentre il saldo della gestione
in conto capitale risulta negativo.
Con riferimento, poi, a ciascuna delle voci generiche relative alle contabilità speciali
contenute nel questionario sul rendiconto 2013 si è manifestata la necessità che la Regione
fornisse una dettagliata relazione esplicativa della natura e della tipologia dei rapporti
giuridici sottostanti e la specifica attestazione che tutte le predette voci sono state
correttamente allocate in bilancio nel rispetto di tutte le vigenti norme e principi contabili.
All’esito dei chiarimenti forniti si è, peraltro, ritenuto necessario che l’Ente effettui
un attento esame delle voci dei servizi per conto terzi/partite di giro e provveda ad escludere
da tale novero quelle che non presentano le richieste tassative caratteristiche, iscrivendole
nelle pertinenti poste di bilancio e procedendo a tutti i conseguenti calcoli e rideterminazioni
con riferimento al patto di stabilità e con riguardo a tutti i diversi indici, aggregati, tetti e
limiti di spesa e per tutti i fini previsti dalla vigente normativa, dai principi contabili e da
prassi applicative.
Conseguentemente, a tali poste dei servizi per conto terzi e partite di giro, e a tutti i
riflessi delle conseguenti riallocazioni nei pertinenti capitoli e voci di bilancio, non può
ritenersi estesa la parifica di cui al presente giudizio.
Relativamente alle entrate, la previsione definitiva (pari a complessivi 3.942,93
Meuro) evidenzia un aumento, rispetto a quella iniziale, di 1.049,83 Meuro (pari al 36,29%),
superiore rispetto alla percentuale (16,3%) registrata nel precedente esercizio finanziario.
Tra gli scostamenti in positivo, eccettuato il Fondo Pluriennale Vincolato, quelli più
accentuati si riscontrano per i trasferimenti correnti (+106,85%) e per le entrate in conto
capitale (+42,95%). L’unico scostamento negativo si registra per le entrate correnti di natura
tributaria e contributiva (-0,53%). Per la cassa lo scostamento tra il totale delle previsioni
iniziali e definitive di entrata si attesta sul 9,40% (a fronte del 17,53% del precedente
esercizio).
A livello di verifica a consuntivo della gestione delle entrate relative ai primi sette
titoli del bilancio si rilevano previsioni complessivamente superiori all’effettivo volume
degli accertamenti e delle riscossioni. A fronte di previsioni definitive ammontanti a
2.402,42 Meuro, si registrano accertamenti per 1.744,20 Meuro, pari al 72,6% degli
stanziamenti, percentuale inferiore a quella fatta registrare nel precedente esercizio (quando
316
si era attestata sul 76,0%). I dati concernenti i risultati di cassa evidenziano la riscossione
dell’83,69% delle risorse accertate.
Circa i tre quarti delle entrate accertate appartengono alla Tipologia 102 (Tributi
indiretti) ed alla Tipologia 103 (Tributi destinati al finanziamento della sanità).
La parte preponderante della Tipologia 102 è costituita, oltre che dall’IRAP non
destinata alla sanità (40,11%), dai Proventi speciali assimilati alle imposte sui prodotti
(45,23%), ossia dall’aliquota del prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.
Con riferimento a tali ultime risorse, con deliberazione n. 71/2014/PRS questa
Sezione regionale di controllo ha approvato il “Referto della Sezione Regionale di controllo
della Corte dei conti per la Basilicata in materia di utilizzo delle risorse generate
dall’estrazione petrolifera in Basilicata”, nel quale è stato riservato un apposito paragrafo
alla rilevazione contabile delle royalties.
Si è, poi, riscontrato il consistente importo accertato per la Compartecipazione IVA
destinata alla sanità (849,26 Meuro), rientrante nella Tipologia 103. Dai dati riportati è
emerso che circa il 71,72% delle entrate tributarie accertate nel 2013 è destinato al
finanziamento della sanità, mentre i tributi manovrabili costituiscono solo il 27,77% del
totale.
Lo stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2013 presenta un totale
complessivo degli stanziamenti iniziali di 2.893,10 Meuro e definitivi di 3.942,93 Meuro.
Con riguardo alla capacità di impegno, nei precedenti referti sul rendiconto
regionale, relativamente al periodo dal 2002 al 2011, è stato evidenziato che, per le spese
relative ai primi due titoli del bilancio, le risorse definitivamente stanziate sono state
impegnate con una percentuale oscillante da un massimo del 57,7% dell’esercizio finanziario
2004 ad un minimo del 48% dell’esercizio 2003. Per l’esercizio 2012 la percentuale (58,3%)
è risultata migliorata rispetto all’esercizio precedente (53,6%).
Per l’esercizio in esame, per ottenere un dato paragonabile è necessario considerare
tutte le Missioni, esclusi i servizi per conto terzi: il dato degli impegni così ottenuto
(1.758,86 Meuro), rapportato ai relativi stanziamenti definitivi (3.044,31 Meuro), determina
una percentuale del 57,78%, leggermente inferiore a quella del 2012.
Si è, però, verificato quanto delle risorse impegnate per singoli settori di intervento,
sia ascrivibile a spese correnti (che hanno evidenziato il sostanziale utilizzo di quanto
previsto) e quanto a spese in conto capitale.
Con riferimento a queste ultime è stato constatato che il rapporto tra il dato relativo
agli impegni (316,49 Meuro) e quello degli stanziamenti definitivi (1.382,60 Meuro)
317
dimostra che nel 2013 i programmi di spesa sono stati tradotti in pratica solo per il 22,89%,
confermando la tendenza al ribasso già rilevata nei precedenti referti (dal 33,7% del 2006 al
24% del 2012).
Si è rilevato, tra l’altro, che, tra i destinatari della maggiore percentuale di risorse per
investimenti, il Dipartimento della Presidenza (cui è stato destinato il 26,45% degli
stanziamenti) ha raggiunto un livello di impegni pari al 14,32%, quello delle Infrastrutture
(cui è stato assegnato il 25,55% degli stanziamenti) ha fatto registrare impegni per il
15,63%.
Si è, quindi, ribadito che una tempestiva ed idonea rilevazione dei dati
sull’andamento degli impegni e dei pagamenti relativi alle risorse stanziate per spese per
investimenti, effettuata a livello di singoli Dipartimenti e nel corso dell’esercizio finanziario,
dovrebbe – prima di tutto – essere efficacemente utilizzata dall’ente per indirizzare la
gestione del bilancio nella direzione del superamento delle criticità emerse.
Relativamente alle spese correnti, si evince che la maggiore percentuale delle risorse
impegnate, pari al 73,52%, è ascrivibile alla Missione n. 13 (Tutela della salute), seguita
dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo), con il 9,37%,
e dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), con il 5,12%.
Scendendo nel dettaglio dei pagamenti, nel 2013 le spese di funzionamento (85,43
Meuro) fanno registrare un decremento del 5,24% rispetto all’anno precedente (quando era
stato speso un importo di 90,16 Meuro) ed assumono un’incidenza percentuale sul totale
delle spese correnti (6,21%) inferiore rispetto a quella del 2012 (6,68%).
Anche le spese per interventi (1.279,32 Meuro) risultano in diminuzione rispetto al
2012 (1.244,80 Meuro); nel loro ambito si registra un lieve decremento delle spese per
organi collegiali (-0,11% rispetto al 2012) a fronte di un netto incremento di quelle per beni
e servizi (+38,98%). In diminuzione, rispetto al precedente esercizio (-17,61%), appaiono
infine le spese per interessi (11,41 Meuro).
Per ciò che concerne il personale la Regione ha trasmesso elementi informativi sulla
consistenza numerica e sulla spesa del personale della Giunta nel triennio 2011-2013.
È emerso, in generale, un decremento del 2,03% della spesa di personale 2013 (48,51
Meuro) rispetto a quella dell’anno precedente (49,52 Meuro).
Per l’esercizio 2013 si nota per tutte le categorie una generale diminuzione sia della
consistenza numerica sia della relativa spesa, in particolare per la categoria A (-16,67% delle
unità addette e -14,35% della spesa). Si osserva che il numero complessivo di personale
318
appartenente alla categoria D (435) rappresenta più della metà della consistenza generale del
personale (858 unità).
Si evidenzia, inoltre, un leggerissimo decremento (-0,60%), rispetto all’esercizio
2012, della spesa sostenuta nel 2013 per i Dirigenti generali (pari a 981.878 euro).
Sebbene, poi, il numero dei Dirigenti appaia in diminuzione (49 unità nel 2013 a
fronte delle 54 unità nel 2012), la relativa spesa appare in aumento (+3,62%), passando da
5.165.022 euro del 2012 a 5.352.212 euro nel 2013.
Con riferimento ai dati relativi al personale del Consiglio regionale, separatamente
trasmessi, è emerso che la relativa spesa per l’esercizio 2013 (6,29 Meuro) diminuisce del
4,60% rispetto a quella dell’anno precedente (6,60 Meuro).
I decrementi maggiori, in percentuale, si registrano per i Dirigenti (-40,43%) e per il
personale della categoria B (-2,64%), ed in entrambi non risultano diminuite le unità
lavorative, mentre aumenta (+4,72%) la spesa per il Dirigente generale. Si rileva, peraltro,
nel 2013 l’elevata incidenza rispetto al totale (28,96%) della spesa relativa al personale non
di ruolo (in cui sono comprese le spese per il portavoce del Presidente del Consiglio
Regionale, il personale comandato da altri enti presso i gruppi consiliari e le segreterie
particolari del Consiglio Regionale, il personale comandato presso le strutture del consiglio),
pari a 1,44 Meuro.
L’elaborato, poi, dopo aver evidenziato le misure adottate per il personale della
Giunta e del Consiglio, al fine di consentire il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 del
D.L. n. 78/2010151, si è occupato della normativa recata dall’art. 1, comma 557, della L. 27
dicembre 2006, n. 296, secondo cui, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno
devono assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della
dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture
burocratico-amministrative.
Con la nota del 26 maggio 2014 del Dirigente dell’Ufficio Organizzazione,
Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Regione Basilicata, è stato in
151
L’art. 9 del D.L. n. 78/2010 prevede, tra l’altro, che nel periodo dal 2011 al 2013 il trattamento economico complessivo
dei singoli dipendenti, compresi quelli di qualifica dirigenziale, ivi incluso il trattamento accessorio, non può superare il
trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, con le precisazioni ivi indicate (comma 1). Nello stesso periodo,
inoltre, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (comma 2bis).
Le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall’art. 1
del D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013.
319
proposito allegato un prospetto evidenziando che lo stesso «… è dimostrativo del rispetto
dei tetti di spesa posti dalla vigente legislazione nazionale per l'annualità 2013» ed è
«calcolato secondo quanto previsto dalla scheda tecnica allegata al Documento della
Conferenza delle Regioni aggiornato al 12.10.2011: i dati sono quelli contenuti nelle Tab.
12, 13 e 14 del Conto Annuale, in fase di predisposizione, secondo le indicazioni specificate
nel richiamato documento».
Il suindicato prospetto riporta una spesa rilevante di 47,86 Meuro per il 2013,
inferiore sia rispetto a quella di 48,78 Meuro del 2012 sia rispetto a quella di 49,16 del 2011.
Con la documentazione allegata alla nota dell’11 giugno 2014 del Presidente del
Consiglio regionale è stato, invece, prima proposto il diverso metodo, per la verifica del
rispetto della norma in esame, basato sul raffronto degli impegni di spesa, al netto delle
previste detrazioni. Con la stessa relazione, infatti, è stato fornito un prospetto che riporta il
costo del personale, «… al netto delle voci escluse, nel rispetto di quanto previsto dalla
circolare n. 9/2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla nota di chiarimento
31.3.2008 diramata dallo stesso Ministero avente ad oggetto: “Criteri per il calcolo delle
spese del personale secondo il comma 557 della L.F.2007” e dalla Deliberazione della Corte
dei Conti, SS.RR, n. 27CONTR/11, depositata il 12/05/2011».
Da tali dati la spesa di personale 2013 (5,816 Meuro) risulta decrescente rispetto a
quella dell’esercizio precedente (5,950 Meuro) e rispetto a quella del 2011 (7,181 Meuro).
Il Consiglio regionale ha poi fornito, con la stessa nota, «… il costo del personale per
gli anni 2011, 2012 e 2013 calcolato secondo il criterio di cassa concordato nell’ambito della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 13/10/2011, al netto
delle voci escluse nella circolare sopra richiamata, ai fini della verifica del rispetto del limite
di spesa previsto dall’art.1 comma 557 della L.F. 2007».
Dai relativi dati si evince che la spesa di personale 2013 (6,358 Meuro) diminuisce
rispetto a quella dell’anno precedente (6,755 Meuro) e rispetto a quella del 2011 (6,986
Meuro).
Nelle osservazioni allegate alla citata nota del Presidente del Consiglio regionale è
stato conclusivamente dichiarato, sul punto, che per l’anno 2013 si rileva, dalle riportate
tabelle, «…il rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 della L.F. 2007».
Sommando i dati forniti dalla Giunta e dal Consiglio sulla base di tale metodica, le
spese del personale sostenute per l’anno 2013 (54,219 Meuro) risultano inferiori a quelle
dell’anno 2012 (55,532 Meuro) ed a quelle del 2011 (56,147 Meuro).
320
Analogo riscontro non è possibile effettuare per il criterio per competenza (impegni),
visto che per il personale della Giunta non è stato fornito il relativo prospetto ricostruttivo
degli impegni delle spese rilevanti ai fini della predetta verifica, al netto delle detrazioni
previste.
Si è, poi, rinviato a quanto rilevato nel referto sul rendiconto 2011 e nella relazione
allegata alla parifica del rendiconto 2012 in ordine alla circostanza che non è risultato
sussistente un unitario e superiore centro di coordinamento tra la Giunta e il Consiglio
regionale che, pur nel rispetto delle previste autonomie, sia preposto alla raccolta ed alla
elaborazione dei dati relativi alle spese di personale al fine di fornire all’Ente la corretta e
onnicomprensiva rappresentazione della realtà fattuale e contabile del fenomeno monitorato,
e poi di consentire allo stesso Ente l’adozione tempestiva dei necessari provvedimenti per
assicurare il rispetto della predetta normativa ovvero, in caso contrario, la corretta e
tempestiva applicazione di tutte le misure conseguenzialmente previste dalla legge.
Deve, a questo punto, essere rilevato che, ai fini della verifica del rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Regione non ha
conteggiato le spese relative al personale delle ex Comunità Montane che, ai sensi dell’art.
28 della L.R. n. 17 del 4 agosto 2011, è confluito nel "ruolo speciale ad esaurimento" della
Regione stessa, spese che per il 2013 ammontano, al lordo degli oneri previdenziali, a 6,83
Meuro.
Pur non essendo a conoscenza delle specifiche componenti delle predette spese che
debbano essere considerate o escluse per la determinazione dell’aggregato da valutare ai fini
del rispetto dei vincoli di cui alla citata norma, computando la suindicata spesa di personale
del ruolo speciale ai predetti fini, consideratane l’entità, risulterebbe una spesa di personale
2013 superiore a quella del 2012 (e del 2011), in contrasto con il predetto comma 557.
Questa Sezione regionale di controllo ha, sul punto, evidenziato che qualora, agli
stessi predetti fini, tali erogazioni per il personale del ruolo speciale non fossero computate
né da parte della Regione né da parte degli enti utilizzatori, le stesse risulterebbero
inspiegabilmente sottratte alle vigenti normative sulla restrizione della spesa per tale fattore
produttivo.
Si è, inoltre, manifestata la necessità che la Regione provveda a quantificare anche
gli importi complessivamente erogati al predetto titolo nel 2012 specificando se questi
ultimi, oltre che quelli erogati nel 2013, ai fini dell’applicazione del predetto comma 557,
debbano far capo ad altri enti pubblici o rimangano a carico della stessa Regione, con ogni
321
conseguente rideterminazione degli aggregati di spesa interessati dalle vigenti disposizioni in
materia di tetti e limitazioni della spesa di personale.
Per quanto concerne il calcolo dell’incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti, ai fini di cui all’art. 76, settimo comma, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112,152 per il
2013 il rapporto percentuale è risultato pari al 3,43%, per il personale della Giunta, ed al
27,65%, per quello del Consiglio. È stata, poi, evidenziata la necessità del rigoroso rispetto
delle vigenti richiamate disposizioni in materia di eccedenza di personale e mobilità.
La citata nota del 26 maggio 2014 ha, inoltre, riferito che, per assicurare il rispetto
del limite di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78153, «… si è continuato,
come in passato, a monitorare la spesa relativa ai contratti rientranti … nella tipologia
“lavoro flessibile” (interinali e Co.Co.Co.), con riferimento in particolare alle indicazioni
interpretative contenute nel documento 11/17/CR06/c1 della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome del 10.2.2011 integrato e modificato il 13.10.2011. Accertata la
spesa di riferimento sostenuta nel 2009 per tale tipologia contrattuale in € 712.098,54 nel
2013 la spesa complessiva per il lavoro flessibile ammonta ad € 348.250, tenuto conto delle
esclusioni previste nel citato documento della Conferenza dei Presidenti (contratti finanziati
con fondi comunitari, statali e privati)».
Con successiva nota del 18 giugno 2014 sono stati, poi, trasmessi alcuni prospetti
relativi alle spese sostenute per incarichi, collaborazioni esterne e consulenze, di cui si è dato
conto nell’elaborato.
La relazione, con specifico riferimento ai costi degli apparati amministrativi, dopo
aver richiamato quanto previsto dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010, ha riportato ciò che dalla
Regione è stato riferito in ordine all’applicazione della predetta normativa. Sono stati,
quindi, riportati i dati forniti relativamente ai costi degli organi istituzionali e dei gruppi
consiliari riferiti agli esercizi finanziari dal 2011 al 2013, evidenziando che questa Sezione
regionale di controllo, con le deliberazioni da n. 51/2014/FRG a n. 60/2014/FRG, ha
152
La predetta norma prevede il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale risulti pari o superiore ad
una certa percentuale delle spese correnti (che, fissato inizialmente nella misura del 50%, è stato portato al 40% con l’art.
14, comma 9, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, e riportato al 50% con l’art. 28, comma 11 quater, del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, come conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214), di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale.
153
La predetta norma, mantenendo esplicitamente fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del D.lgs.
n.165/2001, ha disposto che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa
per il personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché
al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 276/2003 (e successive modificazioni ed
integrazioni), non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.
322
effettuato lo specifico controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 1,
commi 9-12, del D.L. n. 174/2012, convertito in legge 213/2012, come “ridefinito”, in
termini di legittimità costituzionale, dalla Consulta con sentenza n. 39/2014.
Questa Corte dei conti, nell’evidenziare la necessità di una costante verifica, da parte
degli Organi regionali preposti, dell’integrale rispetto delle regole e dei principi sanciti da
tutta la vigente normativa in materia di rapporti di lavoro, di conferimento di incarichi
esterni e, in generale, di limitazione della spesa, non può non ribadire l’urgente necessità che
siano ridotte quanto più possibile le spese correnti relative al funzionamento della struttura
amministrativa allargata.
Nell’elaborato è stato, poi, osservato che i residui attivi, che ammontavano all’inizio
del 2013 a 1.519,13 Meuro, sono stati accertati, a chiusura dell’esercizio finanziario, in
1.513,37 Meuro, con un decremento dello 0,4%.
Come evincesi dalla relazione tecnica al rendiconto 2013, tali valori sono
conseguenti al riaccertamento dei residui degli anni precedenti, operata in sede di
consuntivo, in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata.
Dalla disamina si è rilevato che il peso preponderante, sul totale dei residui attivi
finali, è assunto da quelli relativi al titolo IV (pari al 37,4%) e da quelli relativi al titolo I
(13,2% del totale).
I residui attivi con anzianità superiore al quinquennio rispetto all’esercizio di
competenza (e cioè quelli risalenti al 2007 e a esercizi antecedenti) corrispondono
all’11,77% del totale (peggiorando l’analoga percentuale del 10,02% riscontrata nel
precedente esercizio finanziario); dall’analisi dei residui dei vari titoli si evince che, mentre
il titolo IV presenta delle sostanziose rimanenze di residui ultraquinquennali (30,50%), tutti
gli altri titoli presentano delle percentuali più contenute (come quella del 5,01% del titolo VI
e quella dell’1,34% del titolo III) o pari o prossime allo zero (titoli I, II e IX).
È stato, poi, registrato nel 2013 un decremento del volume complessivo dei residui
passivi che, a fine esercizio, si attesta su 1.180,79 Meuro (a fronte di 1.340,49 Meuro del
precedente esercizio) con una diminuzione dell’11,91%.
I residui complessivi hanno segnato un decremento in quanto il carico dei nuovi
residui è minore rispetto a quello che, nello stesso esercizio, è stato eliminato attraverso i
pagamenti e con disimpegni e perenzioni.
I residui passivi con anzianità superiore al quinquennio rispetto all’esercizio di
competenza (e cioè quelli risalenti al 2007 e a esercizi antecedenti) corrispondono al 4,38%
323
del totale (e, quindi, in miglioramento rispetto all’analoga percentuale del 6,82% dello
scorso anno).
Si è, poi, rilevato che la parte preponderante dei residui passivi totali a fine 2013
attiene a spese di investimento. Il dato rivela che, alla sopra riscontrata bassa capacità di
impegno che grava su tale tipologia di spesa, corrisponde anche una non elevata velocità nei
pagamenti.
Il grado di copertura finale dei residui passivi dichiarati perenti agli effetti
amministrativi alla data del 31 dicembre 2012 è risultato pari al 63%, percentuale che viene
confermata anche per il totale delle perenzioni al 31 dicembre 2013.
Con riferimento alla situazione di cassa, il raffronto, per le riscossioni e i pagamenti
totali, tra le risultanze della contabilità regionale e quelle del SIOPE (RGS), ha evidenziato
un disallineamento per i pagamenti delle spese correnti (1.378.383.903,83 euro nel SIOPE e
1.376.166.867,80 euro nella contabilità regionale), delle spese in conto capitale
(380.673.269,53 euro nel SIOPE e 382.942.283,58 euro nella contabilità regionale) e delle
spese per rimborso prestiti (39.211.453,69 euro nel SIOPE e 39.159.475,67 euro nella
contabilità regionale).
Anche dal raffronto tra i dati di rendiconto e quelli del tesoriere relativamente alle
riscossioni e ai pagamenti in conto competenza e in conto residui a livello di titoli di entrata
e missioni della spesa sono emerse divergenze nei pagamenti in conto residui relativamente
alle missioni 1, 8, 10 e 14. Ulteriori disallineamenti tra le due contabilità si sono riscontrate
nelle previsioni in conto competenza. Nell’elaborato si sono riportate tutte le motivazioni
fornite in merito dalla Regione.
È stato, quindi, evidenziato che, a seguito di riscossioni totali (2.117,15 Meuro)
inferiori ai pagamenti totali (2.202,78 Meuro), l’entità del fondo di cassa a fine esercizio,
pari a 377,62 Meuro, è risultato inferiore rispetto a quello registrato alla fine del 2012
(463,25 Meuro).
Dal rendiconto 2013 è emerso un avanzo di amministrazione di 646,43 Meuro.
I dati esposti hanno, però, evidenziato come il positivo risultato di amministrazione
rimanga interamente assorbito dall’esigenza di dare copertura agli accantonamenti e di
procedere alle necessarie reiscrizioni delle economie vincolate, determinando un risultato
effettivo di esercizio in disavanzo per l’importo di 61.179.623,38 euro.
Ovviamente, effetto ulteriormente depressivo di questo risultato sarebbe da attribuire
all’eventualità in cui dovesse procedersi al pagamento dei residui perenti per la parte
324
eccedente la copertura specificamente assicurata dai fondi trasferiti dall’esercizio
precedente.
Quanto alle motivazioni di tale risultato, la relazione tecnica al rendiconto 2013 ha
evidenziato che «Il disavanzo imputabile all’esercizio 2013 è … pari a circa 12,6 milioni di
euro, di esclusiva competenza della gestione delle risorse proprie regionali, di cui 10,7
milioni di euro, relativi all’ammontare del mutuo non accertato a copertura delle spese di
investimento in materia di edilizia sanitaria, e circa 1,8 milioni di euro di spese per il
cofinanziamento regionale del PO».154
Si è, quindi, esposto il quadro analitico delle componenti del conto economico (che
ha evidenziato un risultato di esercizio, pari a 361,93 Meuro) e del conto generale del
patrimonio (da cui si evince l’esistenza di un patrimonio netto di 1.057,88 Meuro, a fronte
di 1.020,16 Meuro del precedente esercizio).
Dopo aver riportato le risultanze della “Relazione sul patrimonio anno 2014” inviata
dalla Regione, l’elaborato ha rilevato l’urgente necessità che si ponga in essere ogni
necessaria misura per il definitivo completamento e validazione dell’inventario dei beni e
per massimizzare proventi e utilità ricavabili dal patrimonio regionale, ribadendo che, come
già osservato da questa Sezione, in mancanza di un effettivo aggiornamento di tutti gli
inventari può risultare inficiata l’efficacia rappresentativa, da parte degli stessi, della
consistenza patrimoniale dell’ente.
Con le controdeduzioni è stato comunicato che è in corso di predisposizione «…una
Delibera di Giunta Regionale per la istituzione di un gruppo di lavoro per l’aggiornamento
dell’inventario regionale e che è in corso di approvazione un disegno di legge per la
valorizzazione del patrimonio regionale».
Nella relazione sono state, quindi, riportate alcune delle principali disposizioni
riguardanti gli organismi partecipati da amministrazioni pubbliche e la gestione dei servizi
pubblici locali, compresa la nuova regolamentazione del bilancio consolidato contenuta nel
D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 e nel relativo principio contabile applicato, e si è dato atto di
quanto in merito comunicato nel questionario sul rendiconto e nella relazione annuale del
Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull’efficacia ed adeguatezza del
sistema dei controlli interni.
154
La stessa relazione ha, inoltre, precisato «…che nel 2013 non è stato contratto il mutuo, autorizzato con la Legge
Regionale n. 18/2013 (legge di assestamento) per la copertura dei disavanzi degli esercizi pregressi. Come più volte
riportato, la legge regionale n. 34/2001 all’art. 80 prevede che la Regione contragga il debito secondo le effettive esigenze
di cassa; non essendosi verificata tale evenienza nel corso dell’esercizio, alla copertura dei citati disavanzi si provvederà
successivamente».
325
Questa Sezione regionale, nell’evidenziare l’esigenza che la Regione dia concreta e
rigorosa attuazione a tutta la normativa vigente in materia, osserva quanto segue.
Si rappresenta, preliminarmente, la necessità che si proceda ad un costante
monitoraggio della effettiva riduzione degli oneri finanziari a carico della Regione per enti,
agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica ed al contenimento
dei consumi intermedi degli stessi, oltreché all’effettiva applicazione del previsto documento
di Spending Review contenente le misure previste per il triennio 2013-2015. In ordine a
quanto sopra la Sezione, già nella relazione sulla parificazione del rendiconto 2012, è
rimasta in attesa di ricevere i documenti elaborati dalla Giunta in applicazione dell’art. 7
della L.R. n. 35/2012, documenti che non risultano pervenuti.155
Non risulta assunta da parte del competente organo né trasmessa alla Corte dei conti
la deliberazione motivata di autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazioni di
cui al comma 28 dell’art. 3 della legge n. 244/2007. Considerato, inoltre, che dalla stessa
relazione del Presidente è emerso che sono tuttora presenti partecipazioni della Regione in
società o in altri organismi svolgenti attività non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, risulta necessario che si provveda alla
tempestiva applicazione di quanto stabilito dal predetto art. 3 nei termini previsti (ora
prorogati di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 27 dicembre
2013, ad opera del comma 569 dell’art. 1 della stessa legge).
Risulta, peraltro, fondamentale che siano instaurate e/o implementate da parte della
Regione le procedure per verificare che le partecipate regionali rispettino tutte le vigenti
disposizioni di legge alle stesse applicabili e, tra queste, quelle tese al contenimento ed alla
razionalizzazione della spesa pubblica (quali, ad esempio, quelle relative all’instaurazione di
rapporti lavorativi e di collaborazione di qualsiasi genere o con qualsiasi forma contrattuale,
e quelle concernenti le modalità di contenimento della spesa per beni e servizi anche
attraverso l’utilizzo di convenzioni o accordi quadro e delle centrali di committenza) o alla
limitazione di particolari tipologie di spesa.
155
Nelle controdeduzioni la Regione ha fatto presente che «… il previsto documento di spending review di cui all’articolo
7 comma 5 della legge regionale 35/2012, non è stato definitivamente approvato a seguito della chiusura anticipata della
legislatura.
Tuttavia ai fini di dare attuazione alla norma sopra citata, nella recente riorganizzazione degli uffici regionali è stato
istituito un apposito ufficio per la riforma della governance. Giova evidenziare inoltre che, al fine di assicurare il
contenimento delle spese e l’economicità della gestione con l’articolo 42 della legge di stabilità regionale (LR 8/2014) è
stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a
quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia».
326
Risulta, inoltre, necessario che si adotti ogni necessaria ed opportuna azione in
conseguenza di quanto riferito in ordine: alla mancata adozione di un adeguato sistema
informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra la Regione e le sue società
partecipate; alla mancata adozione di idonee procedure che assicurino la conciliazione dei
rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati; alla mancata
individuazione degli obiettivi gestionali delle partecipate e di standard qualitativi e
quantitativi; alla mancata previsione di report informativi periodici da parte degli organismi
partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai
contratti di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti, nonché alla qualità dei
servizi attesi.
Sono state, poi, riportate alcune informazioni relative agli organismi ed enti subregionali ed alle società ed agli organismi partecipati dalla Regione.
Per i primi, i dati hanno mostrato per l’ARPAB un risultato finanziario negativo sia
nel 2011 (-1.455.999,73 euro) sia nel 2012 (-998.682,17 euro), mentre per il 2013 è stato
comunicato un dato positivo di 303.705,65 euro. Sono stati riscontrati, inoltre: per tale
ultimo ente un risultato economico negativo 2011 di -47.166,46 euro; per l’ARDSU un
risultato economico negativo nel 2012 (-180.944,29 euro) e nel 2013 (-248.697,49 euro); per
l’Ente parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano un risultato
economico negativo nel 2011 (-60.650,23 euro) e nel 2012 (-64.819,81 euro).
Con riferimento agli organismi partecipati, si è rilevata la divergenza di alcuni dati,
forniti con il questionario sul rendiconto 2013, rispetto a quelli risultanti da altra
documentazione pure trasmessa dalla Regione, e si è quindi manifestata la necessità che si
fornissero tutte le necessarie delucidazioni.
A seguito della disamina dei dati definitivamente forniti dalla Regione, si è osservato
che il risultato di esercizio 2013 di Metapontum Agrobios rimane negativo (-88.732,00
euro), anche se molto più contenuto rispetto a quello del precedente esercizio (per il quale si
è registrato un risultato di esercizio negativo di -3,21 Meuro), a seguito di un drastico
ridimensionamento dei costi della produzione (244.778,00 euro). Dai dati trasmessi risulta,
poi, un patrimonio netto negativo nel 2013 di -3,15 Meuro.
Per il 2012 appaiono in perdita anche la Lucandocks S.p.A. (-41.237,00 euro) e
S.E.L. (-324.692,73 euro); quest’ultima, nel 2013 fa registrare un risultato di esercizio
positivo di 71.261,63 euro, a seguito dell’incremento del valore della produzione (da 1,06
Meuro nel 2012 a 1,88 Meuro nel 2013).
327
Si è rilevata, in definitiva, la necessità di un effettivo ed incisivo intervento di
razionalizzazione, da parte della Regione, dell’intero sistema delle società partecipate e degli
enti sub-regionali nell’ambito del complesso delle azioni da intraprendere per la sostanziale
riduzione delle spese degli apparati amministrativi.
L’ultima parte della relazione si è occupata della sanità. Dall’esercizio 2012 sono
entrate in vigore le disposizioni dettate in materia sanitaria dal titolo II del D.Lgs. n. 118 del
23 giugno 2011, che hanno fissato le regole sulle modalità di redazione e di consolidamento
dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse
destinate al Servizio sanitario nazionale e i principi contabili cui è necessario attenersi, al
fine di garantire che gli stessi enti concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci.
Dopo l’esposizione delle principali disposizioni contenute nel predetto titolo II e
delle relative misure attuative poste in essere dalla Regione, si è tra l’altro evidenziata la
necessità che si provveda urgentemente all’integrale applicazione della norma contenuta
all’art. 20, primo comma, del D.lgs. n. 118/2011 ed alla verifica ed alla riconciliazione dei
disallineamenti relativi alle partite in conto capitale.
Si è, poi, riferito in merito al finanziamento del Servizio sanitario regionale e del
disavanzo pregresso. Con riferimento a quest’ultimo, nel corso della riunione congiunta del
tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza, tenutasi il 30 e 31 gennaio 2014, è stato
individuato un disavanzo riferibile al periodo dal 2001 al 2011, cui dare copertura,
corrispondente a 19,652 Meuro, con riferimento alla gestione ordinaria, e a 36,436 Meuro,
per quanto concerne la gestione liquidatoria.
Nella relazione fornita dal Dipartimento Sanità, con riferimento alla copertura di tali
perdite è stato evidenziato «…che la Regione, avendo scelto di non accedere alle risorse
preordinate dall’articolo 3 del DL 35/2013, ricapitalizzerà le risorse su base pluriennale,
sulla base di quanto deciso in sede di riunione del 24 marzo 2011, nel modo di seguito
riportato:
a) il disavanzo relativo alla gestione ordinaria in conformità a quanto stabilito
dall’art. 24 della LR 26/11 sarà ripianato in 25 anni
b) il disavanzo relativo alla gestione liquidatoria in conformità a quanto emerso nel
corso della riunione sarà ripianato in 5 anni».
Sono stati, inoltre, riportati i dati relativi all’indebitamento degli enti del Servizio
sanitario regionale, forniti dalla Regione, da cui si evince nel 2012 la sussistenza di un totale
328
di debiti pari a 260,71 Meuro, in crescita del 14,64% rispetto al precedente anno (per il quale
si registrava un totale di 227,42 Meuro).
È, poi, emerso che nel 2012 la Regione ha rispettato il tetto di spesa per l’assistenza
farmaceutica territoriale, determinato nella misura stabilita dal terzo comma dell’art. 15 del
D.L. n. 95/2012, ma non ha rispettato il tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera,
determinato nella misura stabilita dal quarto comma dello stesso articolo.
Nell’elaborato si è, anche, riferito in ordine alle misure dirette alla razionalizzazione
della spesa per acquisti di beni e servizi ed alle esistenti forme di gestione accentrata o
coordinata per gli stessi acquisti. Si è, in merito, rappresentata la necessità che la Regione
ponga in essere tutte le necessarie azioni per razionalizzare e ridurre le spese sanitarie ed
assicuri il rispetto di quanto disposto all’art 15, comma 13, lett. d, del D.L. n. 95/2012 per
l'acquisto di beni e servizi.156
La Sezione, poi, ha tra l’altro ritenuto necessario che sia posta in essere ogni idonea
misura per assicurare un’effettiva verifica che i ricavi dell’attività libero-professionale
intramuraria consentano la copertura di tutti i costi, diretti ed anche indiretti, sostenuti per la
stessa attività da parte degli enti del servizio sanitario regionale.
IL MAGISTRATO ISTRUTTORE E RELATORE
f.to Dott. Rocco Lotito
156
La citata lett. d) così recita: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a
disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto
dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto
di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio
sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di
cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del
7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici».
329