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N. R.G. 42423/2014
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
VERBALE DELPROCEDIMENTO CAUTELARE n. r.g. 42423/2014
CARLO GIOVANNI ETTORE FEIGE
RICORRENTE
e
ELENA ANTONIETTA FEIGE
RESISTENTE
Oggi 18 luglio 2014 alle ore 10.50 innanzi al g.d. sono comparsi:
o personalmente il ricorrente prof. CARLO FEIGE con l’avv. SANZO, il quale deposita
ricorso e decreto notificati;
o personalmente la resistente arch. ELENA FEIGE con l’avv. IANNACCONE, l'avv.
MORANDI e l'avv. ORSENIGO.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dr. FABIO VECCHI.
L'avv. SANZO quanto alle difese avversarie osserva che la litispendenza si determina al momento
del deposito del ricorso e quindi formula richiesta per la chiamata nel procedimento di TORA SRL,
medio tempore resasi acquirente delle azioni delle quali si è chiesto il sequestro giudiziario.
Il g.d. invita le parti a valutare ipotesi di componimento del complessivo conflitto.
Le stesse danno atto della distanza delle rispettive posizioni.
L'avv. IANNACCONE ritiene superflua la richiesta di estensione del contraddittorio, data la
radicale carenza di fumus ab origine del ricorso e inoltre così deduce:
"Con nota del 14 luglio u.s., il ricorrente, Prof. Carlo Feige, produceva alcuni documenti (da n. 37
a n. 49) riguardanti la società Fi.Mo.Tec. s.p.a., nonché la compagine sociale di Tora s.r.l., società
acquirente le azioni di proprietà della odierna esponete.
Da tali documenti emerge come Tora sia partecipata al 76% da IGI SGR Spa e, al 23% da Anvia
Holding Srl, a sua volta controllata dal dott. Massimo Cortili.
E’ intuitiva la ragione per la quale controparte ha svolto detta produzione, alla luce delle
prospettazioni contenute nel ricorso; peraltro, le circostanze sopra citate sono tanto pacifiche
quanto irrilevanti ai fini del presente contenzioso, come già ampiamente rilevato nella nostra
memoria di costituzione.
Per mera chiarezza, si precisa comunque che i fatti reali sono altri, e sono i seguenti:
1) Mittel era (ed è) un advisor del tutto indipendente che il Prof. Feige aveva lui stesso scelto e non
è certo un “connivente” di IGI (tantomeno con altri 10-15 primari fondi di investimenti che
avrebbero, volontariamente, falsato il procedimento di vendita … circostanza del tutto
inverosimile!); sul punto le infondate illazioni dell’avv. Papi Rossi (riprese dall’attuale difensore)
hanno già ricevuto compiuta risposta dalla stessa Mittel (cfr ns. nuovo doc. 11);
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tra
2) la Fimotec semplicemente non vale quanto il Prof. Feige immagina, e ciò è stato acclarato dal
lungo e complesso tentativo di vendita portato avanti da Mittel e da una valorizzazione che la
stessa Mittel fece all’epoca del ricevimento del mandato;
3) l’offerta migliore era e rimane quella di IGI, lo stesso Carlo Feige non ha mai dimostrato di
avere altri compratori.
A riprova della strumentalità dell’azione avversaria di producono anche i nuovi: doc. 10 – atto di
citazione per impugnare la delibera di eliminazione della prelazione, cui lo stesso Carlo Feige
aveva rinunciato nell’accordo divisorio del 29.01.2013 e doc. 13 risposta del Collegio Sindacale Al
fine di replicare alle (irrilevanti) osservazioni sulla quantificazione del diritto di recesso."
L'avv. SANZO insiste per l'integrazione del contraddittorio, chiedendo al riguardo fissarsi udienza
postferiale.
L'avv. MORANDO ribadisce che è comunque carente anche ab origine il requisito del periculum.
Il Giudice
si riserva di provvedere.
Il Giudice
Elena Riva Crugnola
Successivamente,
il g.d.
a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;
OSSERVA
Il ricorrente prof. CARLO FEIGE ha chiesto disporsi sequestro giudiziario ex art.670 cpc delle
azioni di spa FI.MO.TEC. pari al 62,33% del capitale della società già di proprietà del proprio dante
causa (il padre ing. GIORGIO FEIGE, deceduto il 5.2.2012), azioni a lui pervenute -a seguito
dell'apertura della successione- in comproprietà per quote paritetiche con la coerede, la sorella
arch. ELENA FEIGE: ciò sul presupposto:
 che le pattuizioni di cui all'accordo stipulato con la sorella il 29.1.2013 debbano essere
interpretate nel senso che
o la intestazione a ciascuno dei due coeredi del 50% delle azioni in parola (intestazione
di fatto pacificamente realizzata in esecuzione dell'accordo) sia direttamente
collegata all'espletamento della procedura di covendita prevista dallo stesso accordo
in relazione a un concordato corrispettivo minimo,
o sì che, sempre secondo la prospettazione del ricorrente, una volta che tale procedura
si sia "esaurita" senza l'individuazione di un compratore disposto a pagare tale
corrispettivo (come, ancora pacificamente, è di fatto avvenuto), la stessa divisione
fisica del compendio azionario dovrebbe venir meno, con ritorno delle azioni nella
situazione di comproprietà derivante dall'apertura della successione,
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4) il Dott. Cortili è socio di Tora s.r.l. perché IGI ha chiesto che lo stesso accettasse di fare il
manager di Fimotec (cfr verbale assemblea Fimotec del 17 luglio 2014, ns. nuovo doc. 12)– com’è
nella sua professionalità a differenza di Carlo Feige e com’è tipico dei Fondi di investimento che –
notoriamente - finanziano ma non gestiscono ed ha altresì chiesto, come segno di affidabilità del
progetto, che il Dott. Cortili investisse , capitalizzando in parte Tora. Questi sono i fatti reali e
documentabili che, peraltro, non si pretende – vista la sede cautelare – di dimostrare qui.
o situazione questa che, invece, la coerede nega debba essere ripristinata, con
conseguente periculum connesso all'esercizio da parte della sorella uti singula dei
diritti a lei spettanti quale formalmente titolare della metà delle azioni e ancora
conseguente necessità di nomina di un custode per l'esercizio dei diritti connessi
all'intero compendio fino alla conclusione dell'instaurando giudizio di merito volto
"ad accertare la persistenza della comunione ereditaria" tra i due coeredi "e, per
l'effetto, a disporne, la divisione".
 illustrando di non essere più proprietaria delle azioni in discussione, avendole cedute alla srl
TORA il 4.7.2014, e dunque in data antecedente alla notifica del ricorso cautelare e del
decreto di fissazione d'udienza avvenuta il 7.7.2014, con conseguente carenza di propria
legittimazione passiva;
 sottolineando la carenza di specifica utilità della misura cautelare richiesta, posta la
domanda di merito prospettata dal ricorrente, volta conclusivamente ad ottenere la divisione
del compendio azionario caduto in successione e, quindi, ad ottenere una pronuncia
corrispondente alla situazione preesistente alla vendita delle azioni;
 contestando in ogni caso la ricorrenza del fumus, il tenore letterale e complessivo
dell'accordo 29.1.2013 non consentendo in alcun modo di condizionare risolutivamente
l'intestazione delle quote "separata" al buon esito della procedura di covendita, nonchè del
periculum, dato il complessivo andamento della vicenda, nell'ambito della quale le azioni
controverse, per la quota di pertinenza dell'arch. FEIGE, sono già state vendute.
All'udienza del 18 luglio 2014 la difesa del ricorrente ha formulato "richiesta per la chiamata nel
procedimento di TORA SRL, medio tempore resasi acquirente delle azioni delle quali si è chiesto
il sequestro giudiziario", richiesta cui si è opposta la resistente, "data la radicale carenza di fumus
ab origine del ricorso".
All'esito di tale contraddittorio va ritenuto che il ricorso debba essere rigettato e ciò senza
necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della srl TORA.
Al riguardo va infatti considerato, in via assorbente rispetto ad ogni altra questione discussa tra le
parti:
 quanto alla richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti della srl TORA,
acquirente del 50% delle azioni in discussione,
o che tale integrazione è stata richiesta dal ricorrente senza alcuna specificazione della
domanda di merito da instaurarsi nei confronti della srl,
o sì che -in relazione a tale soggetto oggi legittimato passivo rispetto alla richiesta
cautelare- risulta carente la prospettazione di strumentalità necessariamente inerente
nel sistema del cpc a ogni domanda cautelare,
o con conseguente inammissibilità della richiesta di sequestro giudiziario in quanto
rivolto nei confronti della srl;
 quanto alla originaria richiesta di sequestro giudiziario nei confronti della resistente,
o che l'arch. FREIGE, avendo ceduto le azioni corrispondenti alla propria quota e a lei
intestate, non risulta più oggi legittimata passiva in via diretta rispetto alla richiesta
cautelare;
potendosi poi ancora aggiungere che, in ogni caso,
o anche laddove si dovesse accedere a diversa conclusione quanto alla ammissibilità della
richiesta cautelare come da ultimo rivolta nei confronti della srl TORA,
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La resistente arch. ELENA FREIGE ha contrastato la richiesta cautelare:
nella originaria prospettazione del ricorrente paiono difettare, come posto in rilievo dalla difesa
della resistente:
 sia una concreta utilità della misura richiesta, dato il tenore della domanda di merito
formulata nel ricorso, domanda di per sè volta ad ottenere, in via finale, la divisione del
compendio azionario caduto in successione e, dunque, una situazione del tutto conforme a
quella della quale il ricorrente lamenta qui il carattere a sè pregiudizievole,
sì che, in definitiva, l'integrazione del contraddittorio risulta comunque superflua, dato il carattere
assorbente di tali rilievi di inaccoglibilità del ricorso originario.
Le spese del procedimento cautelare ante causam vanno poste a carico del ricorrente e liquidate
come in dispositivo, tenuto conto della natura del procedimento e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
visti gli artt. 670, 669ter, 669septies cpc;
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese del procedimento
cautelare, spese che liquida in euro 7.000,00 per compensi per l'attività difensiva, oltre rimborso
forfettario spese generali pari al 15%, oltre iva e cpa.
Milano, 23 luglio 2014.
Il Giudice
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 sia univoci elementi di fumus, considerato il tenore della specifica clausola riguardante le
azioni FI.MO.TEC. contenuta nell'accordo 29.1.2013 nonchè il complessivo testo di tale
accordo, tenore e testo dai quali non paiono ricavabili le conseguenze pretese dal ricorrente
nel senso della necessità di ripristino della originaria comunione ereditaria una volta esaurita
la procedura di covendita (cfr. in particolare il punto 2.5. dell'accordo recante "Pattuizioni
relative alle Azioni Fimotec"),