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N. R.G. 2013/77816
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 77816/2013 promosso da:
ADRIANO CESARACCIU (C.F. CSRDRN63M01C933U) con il patrocinio dell’avv. GRASSIA FRANCESCO MARIA e dell’avv. LA ROCCA GIOACCHINO (LRCGCH53T21H501S) VIA DANDOLO, 9 28100 NOVARA; elettivamente domiciliato in VIA SAN PIETRO ALL'ORTO, 10
20121 MILANO presso il difensore avv. GRASSIA FRANCESCO MARIA
ricorrente
contro
MR. VENDING SRL (C.F. ) , con il patrocinio dell’avv. CONSIGLIO GABRIELE e domiciliato in VIA BIGLI, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. CONSIGLIO GABRIELE
resistente
Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro,
a scioglimento della riserva assunta il 4.1.2014,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il sig. Adriano Cesaracciu, quale ex amministratore della società “Mr. Vending s.r.l.”, intendendo agire in giudizio contro la società per ottenere il risarcimento del danno da revoca senza giusta
causa, ha chiesto in via cautelare, ex art. 700 c.p.c che il Giudice voglia ordinare alla società di
lasciare nella disponibilità del ricorrente l’appartamento da questi abitato attualmente sino alla data di scadenza dell’incarico (31.12.2014) in quanto costituirebbe parte integrante della retribuzione da consigliere di amministrazione di cui sarebbe stato ingiustamente privato, e di continuare a
corrispondergli mensilmente euro 5.500,00 pari alla quota mensile della retribuzione annua fissa
prevista in suo favore, quale amministratore, dalla delibera di nomina del novembre 2012,
deducendo:
- che gli episodi di mala gestio con cui la società ha motivato la revoca dalla carica di
amministratore del ricorrente (e quindi la proposizione dell’azione di responsabilità nei suoi confronti), sarebbero “assai risalenti nel tempo e noti alla società che li avrebbe sempre approvati e condivisi”, onde non sarebbe ravvisabile nella specie l’esistenza di “situazioni sopravvenute che
minano il pactum fiduciae, elidendo l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell’organo di gestione ”;;
- che in seguito alla revoca egli si troverebbe in gravi ristrettezze economiche, per essere stato
privato ingiustamente di tutti mezzi di sostentamento di sé e della sua famiglia, e per dover
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- Sezione specializzata in materia di impresa B -
rispettare il patto di non concorrenza sottoscritto con la società, che limiterebbe molto la sua
possibilità di trovare una nuova occupazione.
La società si è costituita contestando la sussistenza dei presupposti della cautela richiesta.
anche ammettendo che la cautela atipica invocata sia ammissibile sub specie di
anticipazione del risarcimento in forma specifica oggetto del giudizio di merito, non
sussistono nella specie, alla luce di una valutazione necessariamente sommaria tipica della
fase cautelare, né il presupposto del fumus boni iuris né quello del periculum in mora;
quanto al primo, ovvero alla insussistenza della specie di una giusta causa di revoca, si
osserva che:
o l’assemblea ordinaria del 2.4.2013 ha deciso di revocare il mandato
all’amministratore ricorrente richiamando alcuni fatti di mala gestio previamente
contestati nei Consigli di Amministrazione il 14 e 18 marzo 2013;
o tra detti fatti si reputa abbiano valore assorbente agli effetti della valutazione in
sede sommaria di una giusta causa di revoca :
l’ammanco di cassa di circa 34.000,00 euro del bar all’interno della sede RCS s.p.a. frutto di un prelievo avvenuto tra i mesi di maggio e giugno 2011
, episodio ammesso dal ricorrente quanto ad euro 28.000, che lo ha
giustificato in modo discordante, fornendo versioni diverse dell’accaduto al CdA (cui ha riferito di aver consegnato detta somma ad una persona di cui
non ha fatto il nome a titolo di compenso per averlo agevolato
nell'acquisizione dl cliente), all’Assemblea ( cui ha riferito di aver utilizzato la somma per effettuare un prestito a un soggetto in grosse difficoltà, che e di
aver sempre dichiarato che se questa persona non li avesse restituiti se ne
sarebbe fatto carico lui) e nel ricorso ove riafferma che il prelievo sarebbe
avvenuto per dare la somma “ad un terzo nell’interesse della società”;; la difesa del ricorrente secondo la quale i fatti sarebbero stati noti e condivisi
dall’allora socio di riferimento ( affermazione che non trova riscontro in atti
se non per il fatto che il prelievo fosse noto ma non certo per quello che fosse
condiviso ( cfr doc. 31), tanto che lo stesso amministratore ha ammesso nel
corso della discussione di avere ancora un debito verso la società per la
restituzione di detta somma), non vale ad escludere che l’atto in sé fosse privo di giustificazione rispetto all’interesse della società (un atto puramente
distrattivo) la cui conoscenza da parte del (nuovo) C.d.A e del ( nuovo )
socio di maggioranza ( postuma rispetto alla nomina avvenuta nel novembre
2012) costituisce una ragione idonea di interruzione del rapporto fiduciario
alla base del mandato;
la vicenda FMS / Bar della questura di Milano; sino a tutto il marzo 2013
Mr. Vending ha pagato alla società Facility Managment Service Italia s.r.l. (
già Fabbro s.p.a) fatture per 185.000,00 euro per asseriti canoni di locazione
degli spazi della Questura di Milano, fatture che venivano registrate in
contabilità su indicazione dell’amministratore ricorrente come “anticipazioni da addebitare a clienti”: tuttavia è pacifico che : Mr Vending non aveva alcun contratto con FMS relativo alla
Questura di Milano;
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Alla luce dell’ampio contraddittorio e della documentazione versata in atti la richiesta del sig. Cesaracciu non può essere accolta:
o dette condotte, che evidenziano obiettivamente una incapacità di distinguere
l’interesse della società da quella del socio o di terzi, superficialità e disordine nell’adempimnto del dovere di rappresentare correttamente la situazione dei conti
della società, idonei a compromettere il pactum fiduciae sono stati conosciuti dalla
nuova amministrazione e dal nuovo socio di maggioranza solo dopo che, alla fine
del novembre 2012, era stato nominato il nuovo CdA in cui era stato confermato il
sig. Cesarecciu, CdA che ha effettuato controlli più penetranti sulla contabilità e la
gestione aziendale;
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la società non esercitava né esercita alcuna attività presso la sede
della Questura, ove i distributori automatici sono gestiti dal Gruppo
Argenta;
il ricorrente ha giustificato l'esborso (al C.DA) sostenendo che la società
effettuava questi pagamenti i nragione di accordi con il Gruppo Argenta circa
la gestione del Bar presso la Questura; durante l'Assemblea ha parlato
addirittura di accordi con un funzionario della Questura per far vincere la gara
al Gruppo Argenta (salvo affermare di essere stato frainteso a fronte delle
contestazioni del Presidnete dell'Assemblea circa la rilevanza penale di
siffatte dichiarazioni);
nel ricorso, invece, ha sostenuto che dette fatture costituivano parte del
corrispettivo pagato nel 2010 da Aura Holding s.p.a per l’acquisto da FMS del 60% del capitale di Mr Vending, in ragione di patti intervenuti tra la
società acquirente (socio di maggioranza) e la cedente: detta giustificazione
(che trova riscontro nell'accordo di vendita ove gli acquirenti si erano
impegnati a garantire il pagamneto dei debiti di controparte verso la questura,
doc. 50 ) pare rappresentare ancor più la negligenza del suo operato, in
quanto l’amministratore, sostanzialmente, avrebbe ammesso di aver provveduto a pagare con fondi della società acquistata una parte del prezzo di
acquisto dovuta dal socio di maggioranza (una distrazione nell’interesse di terzi anche in questo caso), in adempimento di accordi da questo assunti con
il venditore, in spregio all’interesse sociale, che l’amministratore avrebbe serenamente adempiuto, ritenendo – con evidente superficialità e scarsa
consapevolezza delle responsabilità insite nel ruolo gestorio – che detti
pagamenti danneggiassero solo il socio di minoranza (ovvero lui stesso
all’epoca) e non il patrimonio sociale quale garanzia per i terzi e i creditori;; nel corso della discussione e con la memoria autorizzata, il ricorrente ha
ribadito che il pagamento dei canoni di locazione dovuti da FMS alla
Questura sarebbe stata parte del corrispettivo di cessione delle quote tra Aura
H. e FMS, ed ha sostenuto che la sua condotta di adempimento ad un accordo
fra terzi non avrebbe danneggiato la società la quale avrebbe un credito verso
Aura H. (osservazione del tutto inconferente rispetto al fatto obiettivo che
l’amministratore avrebbe acconsentito a pagare con fondi della società il debito del socio verso terzi, attingendo al patrimonio sociale in maniera
indebita); né ha trovato riscontro – allo stato – l’affermazione per cui l’anticipazione di Mr. Vending sarebbe avvenuta sulla base di accordi con il Gruppo Argenta che si sarebbe impegnata a tenere indenne la società Mr
Vending dell’onere in questione a fronte dell’aggiudicazione della gestione dei distributori automatici presso la Questura di Milano (onde per cui il
ricorrente avrebbe provveduto a iscrivere un “credito verso terzi” - Argenta senza poter contare su alcun titolo precostituito).
quanto al periculum in mora, nei termini invocati dal ricorrente,
si osserva che
l’amministratore ha percepito in un’unica soluzione la rata annuale del patto di non concorrenza ( pari a 30.000,00) e che sino al 2.4.2016 egli percepirà altri 60.000,00 al
medesimo titolo, onde, salvo l’accertamento in sede di cognizione del diritto ad ottenere un indennizzo per la pretesa interruzione ingiustificata del contratto di amministrazione,
non paiono sussistere le condizioni neppure per invocare un’anticipazione di quanto eventualmente dovuto.
Stante la soccombenza le spese devono essere poste a carico del ricorrente. Dette spese si liquidano
in considerazione delle tariffe professionali in euro 3.500,00 per onorari oltre CPA e Iva come
per legge
P.Q.M.
1. respinge il ricorso proposto da Adriano Cesarcciu nei confronti di Mr. Vending s.r.l.;
2. condanna Adriano Cesaracciu a rifondere a controparte le spese di lite liquidate in euro
3.500,00 per onorari oltre CPA e Iva come per legge.
Si comunichi
Milano, 20 gennaio 2014
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Dal Moro
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o non può aver rilievo il fatto che – come asserisce il ricorrente – la precedente
compagine sociale conoscesse questi comportamenti ed avesse provveduto a
rinnovare l’incarico ( seppure non più di A.U.) nel giugno 2012, poiché l’Assemblea che ha proceduto alla revoca e ha deliberato l’esercizio dell’azione di responsabilità ha invocato fatti che costituiscono obiettivamnete gravi inadempimenti del mandato
gestorio, che non erano noti in precedenza al nuovo socio, e che costituiscono ragioni
sopravvenute idonee ad elidere l’affidamento inizialmente risposto sulle attitudini, e sulla avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale dell’amministratore revocato;