TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE Il settore del trasporto pubblico locale e regionale riveste fondamentale importanza per la vita economica, sociale e produttiva del paese. Negli ultimi anni si è assistito ad una profonda modifica strutturale dei modelli di domanda di trasporto nell’ambito passeggeri, al tradizionale modello di mobilità” a spostamento singolo” nel quale il viaggio aveva come origine e destinazione il domicilio, si è sostituito un approccio a “spostamenti multipli “ . La riduzione della congestione urbana provocata dal traffico automobilistico, la garanzia del diritto alla mobilità dei cittadini, la riduzione dei sinistri automobilistici ed i conseguenti effetti positivi per l’economia , l’ambiente, e, generalmente lo sviluppo del paese, non possono prescindere da un buon livello di mobilità in ambito locale che può essere garantito soltanto potenziando e rendendo efficiente il servizio di trasporto pubblico. Nel 2011 il volume di passeggeri-km con origine e destinazione interne al territorio nazionale e con vettori nazionali1 è stato di 885 miliardi di passeggeri-km evidenziando un sistema di mobilità intensa sul quale grava il pesante squilibrio modale : il 91,53% degli spostamenti avviene su strada, mentre il restante 8,47 è suddiviso rispettivamente fra ferrovie/tramvie/metropolitane/funicolari/funivie/ (5,98%), aereo (1,89%) e vie d’acqua (0,44%). In Italia, il comparto del TPL conta approssimativamente 1.150 aziende pubbliche e private (delle quali circa il 26% svolge servizio urbano, il 55% solo servizio extraurbano ed il 19% entrambi i tipi di servizio) con una media annuale dei passeggeri trasportati stimata in circa 7 miliardi. A fronte di questi numeri rilevanti le Aziende di trasporto presentano un parco veicolare di oltre 50.000 unità di cui il 92% autobus con una anzianità media di 13 -15 anni contro i 7-8 anni degli altri paesi europei. Sul piano istituzionale i compiti (di amministrazione e programmazione) in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali sono 1 Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2011 -2012 1 attribuiti ai sensi del D.lgs 422/97 e del Titolo V della Costituzione alle Regioni e residuano in capo allo Stato le competenze in materia di: - sicurezza degli impianti fissi di trasporto e dei relativi servizi; - il concorso finanziario agli oneri di parte corrente sostenuti dalle regioni; - individuazione degli interventi in conto capitale da ammettere a contribuzione statale; - monitoraggio sulle modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione attribuite alle regioni. Storicamente il settore ha un “costo” annuale per la finanza pubblica di circa 7,2 MLD di euro di cui circa 6,4 MLD di euro relativi ai servizi di T.P.L e ferroviari eserciti nelle Regioni a Statuto ordinario. SERVIZI STORICI E SPESA STORICA In merito alla programmazione dei servizi da parte delle regioni, è necessario rammentare che, con l’emanazione del D.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo n.59,” il settore è stato oggetto di una riforma che non appare ad oggi completata o che, comunque, non ha prodotto gli effetti previsti. Di fatto, l’applicazione di tale decreto legislativo, anziché rendere più efficaci, efficienti ed economici i servizi pubblici erogati ha prodotto servizi qualitativamente e quantitativamente insufficienti a fronte di costi peraltro incrementati negli ultimi anni. Ciò deve imputarsi: a) alla mancata individuazione, da parte delle regioni, dei c.d. “servizi minimi” destinati ad assicurare il diritto alla mobilità mediante una revisione dei “servizi storici”, diretta ad un utilizzo razionale e secondo criteri di priorità delle risorse finanziarie disponibili; b) alla mancata liberalizzazione del settore che non ha prodotto la progressiva riduzione dei costi a fronte di una migliore qualità e di una maggiore quantità dei servizi eserciti; c) alla mancata considerazione del rapporto tra ricavi e costi del servizio al netto dei costi dell’infrastruttura, sia per la determinazione dell’offerta di servizio in luogo della domanda reale che per la scelta del vettore con cui prestarla. 2 A distanza di 16 anni dall’entrata in vigore del richiamato Decreto legislativo, infatti, i servizi minimi risultano individuati sostanzialmente su base “storica”, senza prevedere la riduzione dei servizi sovradimensionati, e la soppressione dei servizi sovrapposti, (con il consequenziale mancato dirottamento delle risorse liberate sull’incremento qualitativo e quantitativo dei servizi necessari). Inoltre, la liberalizzazione è stata reiteratamente rinviata o fortemente condizionata, tanto da creare una realtà in cui è attuata solo fittiziamente, con la conseguenza che i costi dei servizi non vengono determinati dal libero mercato ma sono definiti, per lo più, da aziende (spesso in mano pubblica) che, a fronte della ridotta tendenza a ridimensionare le proprie inefficienze, hanno quantificato i corrispettivi per i servizi offerti sulla base di una spesa storica progressivamente incrementata (senza alcun limite posto da standard o parametri di riferimento legislativi venuti meno in nome della liberalizzazione che si sarebbe dovuta attuare). La legge 5 maggio 2009 n. 42, in materia di federalismo fiscale, in considerazione delle criticità sopra evidenziate, ha iniziato ad introdurre, criteri e principi, quali quelli del superamento della spesa storica e dell’individuazione per il più ampio settore del trasporto pubblico di competenza regionale di “costi standard”, “fabbisogno standard” e di “livello adeguato di servizio su tutto il territorio nazionale”. Il percorso legislativo è proseguito con l’articolo 16 bis del decreto legge n. 95/2012, così come modificato ed integrato dall’articolo 1 comma 301, della Legge 28 dicembre 2012, n. 228, che ha subordinato la ripartizione del 75% delle risorse pubbliche destinate al settore all’adozione da parte delle regioni a statuto ordinario di criteri di efficientamento e di razionalizzazione per la corretta programmazione dei servizi di TPL e ferroviari regionali. FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANCHE FERROVIARIO Con l’articolo 16 bis del decreto legge n. 95/2012, è stato, tra l’altro, istituito il “Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico” nel quale confluisce uno stanziamento annuale pari a 4.929 milioni di Euro, corrispondente a circa il 75% delle risorse pubbliche di parte corrente destinate al settore. 3 La norma in argomento ha lo scopo di incentivare le Regioni a riprogrammare i servizi secondo criteri oggettivi (ed uniformi a livello nazionale) di efficientamento e razionalizzazione. L’applicazione di tali criteri, superando la cristallizzazione dei servizi storici e della spesa storica, dovrebbero consentire la progressiva rispondenza tra offerta e domanda di trasporto in un’ottica di efficienza e qualità dei servizi. In sostanza la riprogrammazione dovrebbe essere mirata tra l’altro : - alla scelta del vettore più idoneo in relazione alla domanda; - all’eliminazione di qualunque sovrapposizione di servizi non giustificata ( ferro – gomma, gomma –gomma , ferro – ferro) in controtendenza rispetto a ciò che avviene ancora oggi in alcune realtà in cui la programmazione 1) continua a giustificare i costi di servizi ferroviari “storici”, istituiti ad inizio secolo scorso, la cui utenza, con lo sviluppo della rete viaria, è dirottata da decenni su servizi automobilistici aventi una velocità commerciale ed un costo di esercizio più competitivi; 2) produce servizi sovradimensionati rispetto alla domanda sottraendo in tal modo risorse utili per migliorare qualitativamente e quantitativamente a domanda elevata servizi. 3) prevede servizi di trasporto ferroviario regionale che sostanzialmente duplicano una parte dei “servizi ferroviari universali” che lo Stato continua a pagare. Stato di attuazione del disposto dell’art. 16 bis del D.L. 95/12 Con DPCM dell’11 marzo 2013, acquisita l’intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni, sono stati definiti i criteri e le modalità con cui ripartire il Fondo Nazionale in un’ottica di efficientamento e razionalizzazione del settore . Dalla data di pubblicazione le regioni hanno avuto 120 giorni per procedere alla corretta riprogrammazione dei servizi di TPL e ferroviari regionali e ulteriori 60 giorni per rendere operativa la riprogrammazione in parola. Nelle more di tale riprogrammazione è stato emanato il decreto interministeriale Ministero Economia e Finanza di concerto con Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di riparto alle regioni di un acconto pari al 60% del fondo e conseguentemente si è proceduto all’erogazione di tale acconto con 7 tranches mensili relative ai mesi da febbraio ad agosto 2013 per un importo complessivo pari a circa M€ 2958. 4 A seguito dell’emanazione, del decreto interministeriale del MIT di concerto col MEF, n. 382 del 24/10/2013, di riparto definitivo delle risorse del “Fondo” per l’esercizio 2013, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha provveduto ad erogare alle Regioni a statuto ordinario un ulteriore 30%, pari a circa M€ 1479, delle risorse stanziate sul fondo in parola. Infine, a seguito della trasmissione da parte di tutte le regioni a statuto ordinario dei piani di riprogrammazione dei servizi di TPL e ferroviari regionali, previsti dal richiamato art. 16 bis del D.L. 95/2012, il MIT ha provveduto ad erogare il residuo 10%, pari a circa M€ 492, dello stanziamento del fondo. Compiti del Ministero A decorrere dall’esercizio 2014 il MIT provvederà a verificare gli effetti prodotti dalla corretta programmazione dei servizi. A tal fine sono stati individuati alcuni “indicatori” significativi, tra i quali : a) il progressivo miglioramento del rapporto ricavi/costi dei servizi; b) l’incremento del load factor (incremento progressivo dell’occupazione dei posti/Km prodotti). La verifica , propedeutica alla ripartizione, verrà effettuata avvalendosi anche dell’Osservatorio sulle politiche del TPL, istituito ai sensi dell’art. 1 comma 300 della legge 244/07, la cui attivazione è avvenuta nel 2011 a causa della carenza di risorse necessarie per il suo funzionamento. L’Osservatorio si doterà di una banca dati informatica che acquisirà per via telematica, direttamente dalle aziende, dalle regioni e dagli enti locali dati certificati economici e trasportistici del settore. L’inquadramento “reale e progressivo” dei servizi di TPL e dei servizi ferroviari regionali sull’intero territorio nazionale consentirà ai soggetti istituzionali interessati (Stato, Regioni ed Enti locali) di adottare i provvedimenti di propria competenza in modo “concertato” sulla base di scelte supportate da dati certificati e condivisi. 5 CONCLUSIONI In conclusione le Regioni, in attuazione della normativa vigente, sono incentivate a riprogrammare i propri servizi secondo criteri di efficienza e razionalità La corretta riprogrammazione permetterà di - di risolvere la lamentata carenza di risorse di parte corrente, in quanto le “sacche” di inefficienza dovrebbero essere progressivamente eliminate o quanto meno ridotte, consentendo l’ottimale utilizzo delle risorse finanziari disponibili. - di procedere in modo corretto alla liberalizzazione del settore, mediante l’affidamento dei servizi con procedure ad evidenza pubblica, evitando il permanere di “servizi storici”, ormai non più coerenti con la domanda di trasporto. Lo Stato, nel rispetto delle autonomie regionali, vigilerà sia sugli effetti prodotti dalle riprogrammazioni (avvalendosi anche dell’Osservatorio sulle politiche del TPL) che sul processo di liberalizzazione (mediante l’attività della Authority per i trasporti). Tramite l’attività dell’Osservatorio, l’Amministrazione centrale potrà disporre di dati trasportistici ed economici certificati tali da consentire di ridefinire il perimetro “dei servizi ferroviari universali” (servizi nazionali di utilità sociale sovvenzionati dallo Stato) in modo da ridurli in relazione alle duplicazioni e sovrapposizioni con i servizi ferroviari regionali. Il quadro di settore sopra descritto induce necessariamente lo Stato, le Regioni e gli enti locali , ciascuno nel proprio ambito , a valutare e risolvere le criticità evidenti, che possono inficiare il processo di razionalizzazione e di efficientamento del settore, che finalmente ha avuto inizio. Per un completo riassetto del settore sarebbe inoltre necessario: garantire risorse certe per la copertura integrale della spesa corrente del settore implementando, d’intesa con le regioni, lo stanziamento del “Fondo per il TPL” facendo confluire nello stesso anche quota parte del “Fondo perequativo IRAP” per le quali le regioni rivendicano comunque piena discrezionalità di giudizio; costituire una contabilità speciale per la gestione del “Fondo per il TPL” al fine di evitare che lo stesso possa essere oggetto di “variazioni” con conseguente instabilità finanziaria del settore e riflessi negativi sulla continuità e regolarità dei servizi di trasporto pubblico e ferroviario regionale; 6 svincolare le risorse del “Fondo per il TPL” dagli effetti sul Patto di stabilità su regioni ed enti locali; costituire anche per gli investimenti un Fondo unico per il TPL e per i servizi ferroviari regionali, nel quale far confluire con cadenza annuale risorse destinate ad interventi sulle infrastrutture, sulle tecnologie di sicurezza, nonché al progressivo rinnovo e ammodernamento dei parchi rotabili, da gestire con il criterio della contabilità speciale, al fine di consentire l’immediato utilizzo delle risorse disponibili, tramite “impegni e consequenziali pagamenti” connessi all’esecuzione dei programmi regionali nel loro complesso e non ai singoli interventi. L’adozione di procedure di tal tipo risolverebbe l’annoso e frequente problema delle risorse disponibili, ma non utilizzate perché impegnate a favore di singoli interventi in ritardo esecutivo, per molteplici motivi procedurali. Per fare tutto questo è stato istituito un tavolo di lavoro con l’ANCI e il coordinamento delle Regioni al fine di definire congiuntamente il complesso di misure di riordino del settore da far confluire in un apposito atto normativo. Alcune misure sono peraltro già state previste nel disegno di Legge di Stabilità 2014 nel quale è previsto che, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 31/03/2014, previa intesa con la Conferenza Unificata, siano definiti i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale per tipologia di trasporto e per bacini di traffico omogenei, nonché i criteri per l’aggiornamento e l’applicazione degli stessi. E’ stato previsto inoltre lo stanziamento di 500 mln (300 nel 2014 e 100 per ciascuno degli anni 2015 e 2016) da destinare quale contributi per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati al trasporto pubblico locale. 7
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