2/2014 marzo Numero 2 - Anno 12 - marzo 2014 on line LE VERIFICHE NECESSARIE NELLE COMPRAVENDITE Bimestrale di informazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova 2 Comuni e accesso agli atti Pierluigi Capuzzo 4 Un convegno sul Piano Casa/3 7 Consiglio di disciplina: primo bilancio Enzo Milan 8 Esercizio della professione e attività di vigilanza Chiara Cattani 10 La Relazione tecnica di regolarità 20 Aggiornamento su Ape e certificazione energetica 26 Il Giardino della biodiversità Bimestrale ufficiale di informazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova via Fornace Morandi, 24 35133 Padova tel. 049 8757788 - fax 049 661124 e-mail: [email protected] www.geometri.pd.it Pitagora n. 2/2014 on line SOMMARIO Presidente Geom. Pierluigi Capuzzo Segretario Geom. Oddone Zecchin Tesoriere Geom. Paolo Pol Consiglieri Geom. Giovanna Baldin Geom. Moreno Benetazzo Geom. Luca Biadolla Geom. Samuela Boggian Geom. Giovanni Dal Zotto Geom. Maurizio Falasco Geom. Giuseppe Gazzin Geom. Michele Levorato Geom. Marco Mason Geom. Sandro Merlo Geom. Michele Rizzo Geom. Elena Tresoldi Direttore Pierluigi Capuzzo Referente per il Collegio Chiara Cattani Direttore responsabile Barbara Ammanati Iscrizione al Tribunale di Padova n. 1852, 11 luglio 2003 Editore Lettera srl, Galleria Scrovegni 7 tel. 0498805776; fax 8302577 35121 Padova [email protected] - www.lettera.org Pubblicità Lettera srl, Galleria Scrovegni 7 tel. 0498805776; fax 8302577 35121 Padova [email protected] Copyright Gli articoli pubblicati sono protetti dalla legge sulla proprietà intellettuale e del diritto d’autore. Chiuso in redazione 11 marzo 2014 In copertina: Il Giardino della biodiversità, nell’Orto botanico dell’Università di Padova. (foto di Massimo Pistore per l’Università di Padova) Comuni e accesso agli atti di Pierluigi Capuzzo Le stesse norme nel territorio: chiarezza per i cittadini Un convegno sul Piano Casa/3 2 4 Consiglio di disciplina: primo bilancio Dodici segnalazioni, nove già chiuse di Enzo Milan 7 Esercizio della professione e attività di vigilanza Sui recenti accertamenti della Cassa di previdenza di Chiara Cattani È il momento della Relazione tecnica di regolarità Un’intesa tra Collegio Geometri e Notariato Imposte di Registro/Ipotecarie/Catastali Le novità vigenti dal 1° gennaio 2014 Aggiornamento su Ape e certificazione energetica Le modifiche apportate dal decreto Destinazione Italia Decreto Destinazione Italia: altre disposizioni Condominio e fisco hanno avuto modifiche Decreto Milleproroghe: Pos dal 30 giugno Nessuna proroga per le fonti rinnovabili nei nuovi edifici La copertina. Il Giardino della biodiversità all’Expo 2015 Le nuove serre dell’Orto botanico dell’Università di Padova Punto di Accesso al Processo Civile Telematico Imu e Tasi dei fabbricati gruppo D non censiti La bacheca di marzo Per i proprietari dati catastali a libero accesso Progettazione e calcoli nelle tracce d’esame L’elenco degli abilitati agli esami del 2013 Informazioni 8 10 16 20 24 25 26 32 33 34 36 Riforma del catasto: i criteri Locazioni: sì ai contanti Nuova Sabatini Guida aggiornata Pitagora 2/2014 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 1 EDITORIALE di Pierluigi Capuzzo presidente Comuni e accesso agli atti all’importante convegno organizzato dal Collegio il 17 febbraio u.s., nel quale grande parte hanno avuto il presidente del Consiglio notarile di Padova Roberto Agostini e il suo collega Mario Caracciolo, sono scaturite alcune necessità in tema di compravendite che vedono la Categoria protagonista assoluta. Proviamo a riassumere la tematica per tutti coloro che non hanno potuto essere presenti all’incontro. È un dato di fatto che moltissime stipule dall’entrata in vigore della L. 47/85 -il primo condono edilizio- hanno trattato di immobili viziati dalla presenza di abusi edilizi più o meno gravi. Ciò è dovuto a molteplici fattori, primo fra tutti l’ignoranza dei venditori circa la presenza di abusi o meno e alla classica domanda del notaio davano la risposta scontata: non risulta. Salvo quelli che l’abuso lo avevano sanato e che quindi ne erano a conoscenza, una quantità di venditori ha dichiarato falsamente l’assenza di abusi o che l’edificio era ante 1967, fattore che, comunque, non li eso- D Una verifica urbanistico-edilizia degli immobili, da effettuarsi prima della stipula, meglio prima del preliminare, potrebbe dare agli acquirenti la certezza dell’alienabilità del bene che stanno per acquistare. Anche i venditori non correrebbero il rischio di dichiarare il falso nell’atto di compravendita. 2 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA nerava dall’eventuale regolarizzazione. Dando così la stura a una serie di problemi dei quali, a tutt’oggi, non tutti sanno rendersi conto, tra i quali la nullità dell’atto, con tutto ciò che ne consegue. Tutto questo potrebbe venire scongiurato con una semplice operazione: la verifica urbanistico-edilizia dell’immobile, da effettuarsi prima della stipula. Prima del preliminare, aggiungiamo noi, perché in presenza di una caparra è opportuno avere la certezza della alienabilità del bene. Se questo fosse invendibile, infatti, il venditore sarebbe costretto alla restituzione della doppia caparra, e qui esploderebbe il primo, grave danno. Ecco dunque che la Categoria potrebbe essere investita da una mole di lavoro di un certo interesse, perché quella verifica urbanistico-edilizia nessuno è in grado di farla meglio dei tecnici intermedi quali sono i geometri. Una breve relazione di perizia fornita alle parti prima dell’atto potrebbe schiarire le idee a tutti, e consentire il prosieguo dell’operazione in tutta se- Pitagora 2/2014 Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon Governo in città, 1338-1339, Palazzo Pubblico, Siena renità. Se poi da detta verifica sortisse la necessità di una sanatoria, lo stesso tecnico sarebbe pronto per eseguirla. In questo senso sono i contatti col Consiglio Notarile. Dobbiamo aggiungere che all’incontro di cui sopra era presente anche il neo presidente del Consiglio Nazionale Geometri Maurizio Savoncelli, che ci ha onorato della sua visita in occasione della trattazione di un tema che egli ha ritenuto di massima importanza anche a livello nazionale, e sul quale intende impegnarsi a livello governativo. Tutto questo passa però attraverso una necessità prioritaria: il miglioramento dell’accessibilità agli atti da parte dei comuni. Non è possibile che per una visura degli atti pregressi si debbano impiegare quindici giorni o addirittura un mese. Sorge spontaneo un paragone caro ai geometri: anche quando il catasto era cartaceo, in una mattinata portavi a casa le tue visure. La ragione è molto semplice: il catasto è nato per essere visurato. Non al- trettanto può dirsi dei comuni, che invece hanno sempre archiviato –bene o male- con l’intento di… archiviare. L’eventuale rivisitazione di quelle carte era appannaggio del solo ufficio interno e non di altri. Quindi gli archivi comunali non sono mai stati strutturati per essere visurati e questo è il primo, grande ostacolo a quanto andiamo qui propugnando. È necessario quindi che i comuni si adeguino alla possibilità/necessità di accesso agli atti da parte dei tecnici esterni in maniera assolutamente dinamica, perché progresso e sviluppo passano anche attraverso una sburocratizzazione di queste azioni. Come a dire: andiamo insieme in archivio, tirami fuori il faldone e dammi un bancone dove possa consultarlo e poi mettimi a disposizione una fotocopiatrice. Punto. Se poi, come è giusto, devo pagarti dei diritti –proporzionati!- fammeli pagare lì, seduta stante, senza mandarmi in tesoreria o a fare code in posta. Il tanto auspicato cambiamento del Paese passa anche attraverso queste “piccolezze”. Pitagora 2/2014 I geometri hanno la competenza per eseguire al meglio la perizia, ma, a fronte della semplicità di consulatazione del catasto, si scontrano con la difficoltà di accesso agli archivi comunali. Eppure essi sono in grado di consultare personalmente i faldoni, (come si fa con i libri nelle biblioteche), sia pure dietro pagamento di diritti. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 3 Piano casa / 3 Le stesse norme nel territorio: chiarezza e aiuto per i cittadini Al convegno sull’applicazione del terzo Piano casa è stata ribadita la piena vigenza della legge n. 32/2013. La maggiore durata dei precedenti piani consentirà di rinnovare quella parte di patrimonio edilizio costruito negli anni Cinquanta/Settanta ormai non più adeguato sul piano architettonico ed energetico. Il presidente del Collegio Pierluigi Capuzzo. 4 Il convegno sul Piano casa del Veneto, entrato in vigore con la legge regionale 29 novembre 2013 n. 32 che ne ha prolungato la validità fino al 2017, con modificazioni rispetto alle due precedenti edizioni, ha richiamato un numero molto elevato di geometri. All’incontro del 31 gennaio (quello del 5 febbraio è stato annullato per allagamenti) sono intervenuti anche l’assessore al territorio Marino Zorzato, e il consigliere Bruno Pigozzo, vice presidente della commissione Urbanistica e relatore di minoranza della legge. La relazione tecnica è stata svolta da Luigi Rizzolo, del settore Urbanistica della Provincia di Padova, il quale ha risposto anche alle numerose domande. Il presidente del Collegio, Pierluigi Capuzzo, ha introdotto il tema sottolineando che proprio un punto controverso della nuova legge, cioè l’applicabilità a tutto il territorio regionale con la sola eccezione degli edifici vincolati, è considerata un fatto COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA tecnicamente positivo, perché elimina le incomprensibili difformità da comune a comune, tali per cui lo stesso intervento soggiaceva a diverse disposizioni degli uffici tecnici. Questo punto, contenuto nell’articolo 9 (che non prevede più la possibilità per i comuni di decidere le modalità di applicazione nei centri storici), era stato oggetto di richieste di chiarimento da parte del governo, così come la generica possibilità di realizzare gli interventi di ampliamento a distanza non superiore a 200 metri dal lotto di pertinenza (articolo 2 comma 2 della legge 14/2009). Pitagora 2/2014 La legge n. 4/2007 sulla bioedilizia La legge n. 14/2009, cioè il primo Piano casa, prevedeva l’aggiornamento delle Linee guida per l’edilizia sostenibile prescritte dalla legge n. 4/2007. Il terzo Piano casa prevede un ulteriore aggiornamento da parte della Giunta regionale, ma ciò non è ancora avvenuto. L’assessore Zorzato ha riferito che, in un incontro con i rappresentanti del governo, si è impegnato ad apportare alcune modifiche riconoscendo ai comuni la possibilità, attraverso le procedure della variante semplificata dei piani urbanistici, di apporre limiti al nuovo Piano casa, per cui gli interventi previsti dal Piano casa non troveranno applicazione per quegli edifici oggetto di specifiche norme di tutela urbanistica e territoriale anche in relazione a quegli strumenti che saranno approvati dai Comuni dopo l’entrata in vigore della legge. Rimane quindi fermo l’ordinario potere urbanistico dei Comuni interessati dalle disposizioni del nuovo Piano Casa. La Regione si è impegnata anche a definire con precisione il concetto di “distanza non superiore a 200 metri dal lotto di pertinenza”. Tuttavia, ha ribadito Zorzato, attualmente la legge regionale n. 32 del 2013 è perfettamente operante, e non c’è alcuna ragione che i comuni non accettino le pratiche presentate ai sensi di questa legge. Il consigliere Pigozzo, pur ricordando di avere votato contro questa legge, ne ha sottolineato alcuni aspetti positivi, che vanno nel senso della riqualificazione del patrimonio edilizio, e in questa ottica bisognerà apportare i correttivi necessari. Sopra, il tavolo dei relatori: da sinistra, Bruno Pigozzo, Marino Zorzato, Pierluigi Capuzzo, Luigi Rizzolo. GLI ARTICOLI DEL PIANO CASA IMPUGNATI DAL GOVERNO Nella seduta del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014 è stata deliberata l’impugnativa dell’articolo 10, comma 6, in combinato disposto con l’articolo 7, perchè gli interventi edilizi vengono estesi anche alle aree a rischio idrogeologico. É stato impugnato anche l’articolo 11, commi 1 e 2 che modifica l’articolo 10, comma 1, lett.a) e b) della legge regionale n.14 del 2009 eliminando l’obbligo, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di rispettare la sagoma esistente Pitagora 2/2014 Il Consiglio dei ministri sostiene che lo stesso si porrebbe in contrasto con l’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380 del 2001, che impone, ai fini della qualificazione degli interventi di ristrutturazione edilizia il rispetto della medesima sagoma dell’edificio preesistente, qualora si tratti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Su questi articoli si attende il pronunciamento della Corte Costituzionale. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 5 Le pagine del sito della Regione Sul sito della Regione Veneto c’è una pagina dedicata al Piano casa, nella quale sono riassunti tutti i provvedimenti che si sono susseguiti dal 2009. RIZZOLO: QUESTO PIANO CASA REPLICA NORME GIÀ SCRITTE Secondo Luigi Rizzolo, della Provincia di Padova, i dati dimostrano che il precedente Piano casa ha prodotto una edificazione molto ridotta rispetto alle previsioni urbanistiche dei singoli comuni. Ad esempio a Padova si stima, in base alle pratiche presentate, che siano stati costruiti 167.850 metri cubi, a fronte del dimensionamento del Pat che prevede una capacità residua da Prg di circa 2.500.000 metri cubi, e una nuova previsione in espansione di 2.100.000 metri cubi. Il Piano degli interventi di Vicenza, per la zona ZTO B 9 ammette un ampliamento della superficie utile pari a 30 mq per alloggio, nonché un incremento della superficie utile con destinazione residenziale fino al 20% aggiuntivo rispetto alla potenzialità derivante dalla tabella di cui al comma 4 da realizzare, nel rispetto degli altri parametri di zona, mediante l’utilizzo di Credito Edilizio a condizione che l’intervento edilizio determini la conseguente classificazione energetica A dell’intero edificio. Secondo Luigi Rizzolo il Piano casa di fatto consolida una prassi già introdotta da altri strumenti e da altre COSA SI INTENDE PER EDIFICIO ESISTENTE? Articolo 2. 1 - In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, è consentito l’ampliamento degli edi fici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti del 20 per cento del volume, o della superficie; è comunque consentito un ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione. Nota. Un’opera per potersi considerare come edificio esistente dovrebbe possedere perlomeno le mura perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura (Consiglio di Stato, sentenza del 15.08.2006 n. 5375 – Consiglio di Stato, sentenza del 15 aprile 2004 n. 2142 - Consiglio di Stato, sentenza del 29.10.2001 n. 5642). Questo è quanto sostenuto dall’ing. Rizzolo. 6 leggi. Il bonus volumetrico è ad esempio già contenuto nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (conversione del Dl 13 maggio 2011, n. 70) che riconosce, in tutto il territorio nazionale, un ampliamento del venti per cento del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale, o del dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Sia la legge nazionale, sia il Piano casa del Veneto motivano queste concessioni con la necessità di incentivare il rinnovamento del patrimonio edilizio vecchio di quaranta o cinquant’anni e ormai degradato, per riqualificarlo dal punto di vista architettonico e impiantistico e per eliminare gli edifici costruiti in zone a rischio idrogeologico. Tuttavia l’articolo 10 del terzo Piano casa ha così modificato l’art. 9 della legge 14/2009: comma 6: “L’istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all’articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 ottobre 2013”. Dunque non occorre che esista la struttura, cosa peraltro affermata anche dalla sentenza del Tar Veneto n. 1361 del 12 agosto 2012 che, riguardo all’art. 9 della legge 14/2009 ha chiarito: “l’art. 9, comma 6 è chiaro nell’affermare l’applicazione delle previsioni contenute nell’art. 2 anche ai progetti presentati entro il 31 marzo 2009, non richiedendo né che i relativi procedimenti siano stati conclusi né che i lavori siano in fase di esecuzione; ciò che rileva è che l’istanza progettuale sia stata presentata”. É evidente invece che il Piano casa non si applica ai ruderi e agli edifici demoliti, anche se ricostruibili ai sensi della legge regionale 18/2006, art, 5. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 2/2014 Consiglio di Disciplina Bilancio di otto mesi di attività 12 segnalazioni, 9 già chiuse di Enzo Milan, presidente del Consiglio di Disciplina l 25 giugno 2013 è iniziata una nuova esperienza professionale a tutela sia del consumatore/cliente sia del professionista, quella del Consiglio di Disciplina Territoriale. Dopo aver preso conoscenza della normativa che ha istituito il nuovo Consiglio di Disciplina, si è provveduto a costituire delle terne, territorialmente suddivise, con il preciso scopo di assumere informazioni preliminari utili ai fini dell’istruttoria per la discussione collegiale del singolo caso e le successive decisioni sulle questioni disciplinari. L’analisi delle diverse segnalazioni pervenute ha da un lato messo in luce l’inosservanza del codice deontologico professionale da parte di colleghi geometri e la mancanza di professionalità nell’attività svolta e nel rapporto con il cliente, dall’altro ha permesso di constatare un comportamento poco corretto da parte di clienti che molto spesso sottostimano la nostra categoria. Ad oggi sono state esaminate 12 segnalazioni di cui 9 già chiuse, in applicazione del regolamento ex art. 8, comma 3 Dpr 7 agosto 2012 n. 137, del Codice di Deontologia Professionale dei Geometri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 I Il Consiglio di Disciplina Presidente geom. Enzo Milan Segretario geom. Marco Gomiero Consiglieri: geom. Franco Campello, maggio 2007 e delle linee guida per i procedimenti disciplinari con delibera del Collegio dei Geometri di Padova. Il Dpr n. 137/2012 ha ben definito il ruolo del Consiglio di Disciplina Territoriale, organismo che gestisce in modo separato ed autonomo l’attività disciplinare da quella dell’Albo: l’istituzione di tale organismo deve essere vista dal collega professionista come tutela della sua attività e professionalità nonché come stimolo ad una più stretta osservanza delle disposizioni di legge in materia di libera professione, molto spesso dimenticate. Al fine di essere maggiormente informati sull’attività del Consiglio di Disciplina ed a supporto dei colleghi che si trovassero ad affrontare problematiche inerenti la professione dal punto di vista deontologico, è stato istituito un indirizzo mail ([email protected]) con cui dialogare con il Presidente del Consiglio di Disciplina. Il Codice di deontologia professionale è strumento fondamentale per lo svolgimento della libera professione e pertanto, al fine di evitare spiacevoli contenziosi, deve essere oggetto di frequente consultazione. Si è riscontrata l’inosservanza del codice deontologico di alcuni colleghi, ma anche taluni comportamenti poco corretti di clienti. geom. Renato Celeghin, geom. Antonio Ellero, geom. Francesco Fecchio, geom. Giuseppe Mussolin, geom. Pietro Orteschi, geom. Fabiola Pressato, geom. Antonio Reato, geom. Giulio Robusti, geom. Massimo Scagnellato, geom. Enrico Schiavon, geom. Mauro Secondin, geom. Claudio Tommasello. Pitagora 2/2014 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 7 Cassa di previdenza Esercizio della professione e attività di vigilanza di Chiara Cattani, delegata Cassa Come mai dieci anni fa gli iscritti al solo Albo in Italia erano 8.000 e oggi sono oltre 16.000? C’è bisogno di fare chiarezza su chi esercita la professione senza essere iscritto alla Cassa, ma occorre anche tenere conto della casistica di cui la Cassa non ha perfetta rappresentazione. 8 i viene da dire che dobbiamo cominciare a contarci sul serio perché c’è in gioco la nostra dignità al momento di andare in pensione. La crisi nel nostro settore è in continua discesa e noi per non annegare lavoriamo in maniera ansiosa, preoccupati di essere pagati a fronte di una miriade di responsabilità, aggravate da incombenze burocratiche che appesantiscono lo svolgersi dell’opera per poi arrivare verso la fine dell’incarico a fiutare che il nostro cliente sta cercando delle scuse per non riconoscere il lavoro svolto. Intanto i costi fissi bussano inesorabilmente ogni mese: affitto, mutuo, utenze, commercialista, oneri fiscali e previdenziali, assicurazione, aggiornamento solo per ricordarne qualcuna. E il lavoro manca, come emerso da una recente ricerca dell’Istat, dove i permessi di costruire sono calati del 35% nel primo semestre 2013 e i colleghi laureati hanno dichiarato di aver un cedimento del reddito pari al 30%. Ma anche nella nostra categoria i segnali sono poco confortanti, tanto che sommati alla concorrenza sleale e artificiosa anche tra noi stessi colleghi, rendono la libera professione quasi una giungla di sopravvivenza. In tutta Italia siamo oltre 110 mila iscritti ma una parte di noi è iscritto al solo Albo – cioè IA - senza essere iscritto alla Cassa di Previdenza. Nel 2003 il numero complessivo di questi colleghi italiani si aggirava intorno agli 8 mila ma a distanza di 10 anni questo M COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA numero si è ingrossato fino ad arrivare nel 2013 ad oltre 16 mila geometri. DUNQUE COME MAI? Se una volta era marginale e/o politicamente poco corretto svolgere indagini nazionali (ed eravamo in piena attività produttiva e la professione attirava costantemente nuove leve), oggi siamo invece costretti a domandarci come mai tutte queste posizioni si sono moltiplicate. Iniziare a fare degli accertamenti era sicuramente la via da seguire. Allora controlli su coloro che esercitano la professione utilizzando il timbro professionale ma che omettono l’iscrizione alla Cassa di previdenza; controlli sulle società di ingegneria (società di capitali quali spa, srl, sas e società cooperative) che eseguono attività riconducibili alla professione propria del geometra, anche se non con modalità tradizionali; controlli sugli obblighi dei soci o amministratori di queste società o delle Stp che con la discriminante della qualifica di geometra iscritto all’Albo (e quindi con il possesso dell’abilitazione professionale) anch’essi eseguono, secondo i concetti odierni, attività tecnico-professionale. LA CASSA È UN OBBLIGO PROFESSIONALE Da questo ragionamento la Cassa è partita per accertare se e quanti geometri usano abitualmente esercitare la professione senza sentirsi in obbligo di iscriversi alla Cassa, come prevede il nostro Regolamento. E con Pitagora 2/2014 questo spirito, da delegata, ho approvato e apprezzato lo sforzo politico di salvaguardare chi svolge la professione alla luce del sole rispettandone le regole. Ma sinceramente sono rimasta spiazzata di fronte ad una casistica troppo variabile e dove mi sono ritrovata impreparata a dare delle risposte a colleghi che a volte erano decisamente seccati della presa di posizione perentoria della stessa Cassa di previdenza. Posso dire che sono stati giorni caldi, dove si registrava quotidianamente un ascolto alle “lamentele”, che mi sono sentita anche di condividere per certi versi. CASISTICA OLTREMODO VARIABILE Forse gli uffici della Cassa non si sono resi conto che le casistiche sono a decine e che i delegati, ma soprattutto il personale dei Collegi non erano stati adeguatamente formati in via preventiva su una materia spinosa che riguarda aspetti fiscali e previdenziali non sempre di così facile intuizione. Aggiungiamo che fino a ieri nessuno pensava alla mole di casi che si è abbattuta in capo ai Collegi periferici; almeno noi di Padova ne stiamo risentendo con i nostri 158 geometri interessati da questa prima indagine. Solo in questi giorni sulle società di ingegneria sono stati codificati 9 casi ricorrenti e sui soci amministratori sono stati codificati 18 casi ricorrenti. Il numero è destinato a salire in quanto la scadenza del 28 febbraio, prorogata al 31 marzo su grande richiesta a scala nazionale, produrrà una mole di circostanze soggettive che dovranno per forza essere catalogate per uniformare il tipo di risposta che la Cassa intenderà perseguire. Potevamo noi inermi rappresentanti di categoria dare risposte univoche e certe ai colleghi? Impensabile, eppure così è la faccenda, e l’immagine della categoria non ha certo brillato di sensibilità in un momento così penoso come questo tempo di crisi. CHI HA RICEVUTO GLI AVVISI I primi controlli sono stati effettuati incrociando la banca dati dell’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) dove apparivano i nomi dei tecnici che avevano sottoscritto pratiche Docfa ma che non erano iscritti alla Cassa di Previdenza. Parallelamente i controlli sono stati effettuati incrociando la banca dati di Infocamere dove apparivano nomi di geometri amministratori di società di ingegneria, o soci di società aventi oggetto sociale assimilabile all’attività professionale di geometra. Come primo step sono emersi quasi 11 mila casi di geometri che hanno ricevuto a fine anno una lettera di invito perentorio a provvedere a giustificarsi o ad iscriversi entro il 31 marzo 2014. QUALITÀ O QUANTITÀ? L’obiettivo è quello di segnalare l’incongruenza della posizione, iscritto albo, con lo svolgimento di attività professionale e/o di geometri che dichiarano redditi da partecipazione in studi associati, in società di ingegneria o in società di capitali ma che non sono iscritti, come d’obbligo, alla Cassa. In via principale si è inteso: recuperare i contributi evasi da destinare alla sostenibilità di tutti; incrementare gli iscritti obbligatori alla cassa come anche salvaguardare gli iscritti Albo che effettivamente non esercitano la professione. E qui si apre il capitolo di quanti effettivamente svolgono la professione in maniera esclusiva, argomento sempre sopito ma che forse merita ora piu che mai una seria riflessione da parte anche del Consiglio Nazionale che certamente deve interrogarsi sul futuro di coloro che vivono di sola professione in un mercato di “tecnici” estremamente affollato. LE CANCELLAZIONI, UN PROBLEMA Vi annuncio che nei prossimi mesi seguiranno altre verifiche di banche dati che presumibilmente andranno a interessare nuovamente una buona parte dei 16 mila iscritti al solo Albo per quanto riguarda pratiche edilizie presentate nei Comuni, ai Vigili del Fuoco o presso i Tribunali in veste di CTU. Vedremo così di capire nei prossimi mesi anche l’andamento generale della questione, augurandoci che per tanto rumore sia valsa la pena, dato che nei Collegi improvvisamente le cancellazioni sono drasticamente aumentate con le conseguenze economiche che potete ben immaginare. Pitagora 2/2014 Codici Ateco relativi all’attività professionale A partire dal 1 gennaio 2008 l'Istat ha adottato per le attività economiche una nuova classificazione. Quelle che ci riguardano, secondo la Cassa di Previdenza, sono raccolte nel capitolo ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE, da cui derivano i codici relativi all'attività professionale connessa. Le lettere di regolarizzazione inviate a Società di Ingegneria o società tecnico-ingegneristiche sono state n. 2833 su scala nazionale. Codici primari 70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale 71.11 Attività degli studi di architettura 71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri 71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria 71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca Codici secondari 71.12 Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici 72.19 Ricerca e sviluppo geologia e ingegneria 72.19.01 Ricerca e sviluppo ingegneria 72.19.09 Ricerca e sviluppo geologia 70.22 Attività di consulenza imprenditoriale 70.22.1 Attività di consulenza di gestione aziendale 43.12 Preparazione cantiere Codici terziari 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici 74.90 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca 74.10.3 Attività dei disegnatori tecnici COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 9 RUIRE DI COST C O S S E PERM SUPER D ONFOR IA MITÀ CATA APE STAL AGIBILIT E À LIZIO I D E O S ABU SANATORIA Nuovi orizzonti della professione È arrivato il momento della Relazione tecnica di regolarità In un affollato convegno i notai Agostini e Caracciolo hanno presentato tutte le verifiche tecniche che è opportuno svolgere prima di acquistare un immobile. Il presidente nazionale Maurizio Savoncelli e il presidente del Collegio Pierluigi Capuzzo hanno affermato l’impegno perché la Relazione tecnica di regolarità accompagni ogni atto di compravendita. Il presidente nazionale Maurizio Savoncelli e il presidente del Collegio Pierluigi Capuzzo. 10 ’argomento era impegnativo in sé: “Verifiche urbanistiche, edilizie, catastali ed energetiche nelle compravendite”. Lunedì 17 febbraio oltre trecento geometri sono venuti a sentire che cosa avrebbero detto due notai di Padova, Roberto Agostini, che è anche presidente del Consiglio Notarile, e Mario Caracciolo, oltre al geometra Guerino Polito, presidente provinciale degli agenti immobiliari aderenti alla Fimaa. Ma l’argomento ha superato il carattere tecnico per la presenza del presidente nazionale dei geometri, Maurizio Savoncelli, di recente elezione, che ha inserito questo tema nell’ambito più ampio di nuove frontiere professionali per la categoria. Egli ha infatti detto che sono in corso contatti con il ministero della Giustizia e con il Notariato per rendere obbligatoria nelle compravendite immobiliari la perizia contrattuale, da allegare al rogito. Tale perizia accerta lo stato dell’immobile dal punto di vista urbanistico, edilizio, catastale ed energetico, e mette al riparo l’acquirente da amare sorprese dopo l’acquisto. In tal modo si possono evitare i contenziosi che sorgono quando i nuovi proprie- L COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA tari scoprono che l’immobile acquistato non corrisponde in parte o in tutto a quello descritto dal venditore. Il presidente Cng ha detto che questa non è solo una nuova opportunità di lavoro per i geometri, professionalmente i più indicati a redigere la perizia, ma anche una garanzia per gli acquirenti e per i soggetti coinvolti nelle compravendite, come i notai e gli agenti immobiliari. I notai, e l’agente immobiliare hanno confermato con assoluta convinzione questa idea. Il presidente del Collegio Pierluigi Capuzzo, nel chiudere i lavori, ha annunciato l’intenzione di realizzare al più presto un protocollo con queste due categorie, di modo da ottenere la conformità delle perizie e quindi la garanzia che le verifiche sono state eseguite in modo attendibile e omogeneo. All’interno di queste verifiche, l’Ape assume una particolare rilevanza. Poiché è reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il tecnico che lo sottoscrive è assoggettato alle sanzioni penali previste per il caso di false attestazioni. L’invito ai geometri è di non considerarlo un semplice adempimento burocratico. Pitagora 2/2014 Il punto sui problemi della professione Verifiche urbanistiche, edilizie, catastali ed energetiche nelle compravendite di Roberto Agostini e Mario Caracciolo, notai in Padova Novità normative in materia di Ape L’attestato di prestazione energetica ha una funzione informativa: strumento di orientamento del mercato. Deve: a) contenere nuovi metodi e criteri di calcolo (in attesa dei decreti); b) contenere l’attribuzione della classe energetica; c) essere rilasciato da professionista autorizzato e indipendente; d) contenere le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. Rimangono validi gli Ace rilasciati prima del 5 giugno 2013. I CALCOLI In attesa che vengano emanati i regolamenti, continuano ad applicarsi transitoriamente il Dpr 59/2009 e le Linee Guida Nazionali di cui al Dm 26 giugno 2009. L’Ape può essere un unico attestato per più unità a condi- zione che: 1) facciano parte del medesimo fabbricato; 2) abbiano la medesima destinazione d’uso, situazione di contorno, orientamento e geometria; 3) siano servite dal medesimo impianto termico e di climatizzazione. I PRESUPPOSTI OGGETTIVI Nuovi fabbricati: costruiti con permesso richiesto dopo 8 ottobre 2005 (oltre che la sanzione amministrativa preclude il rilascio dell’abitabilità); “Ristrutturazioni importanti”, concetto diverso rispetto alla ristrutturazione in materia edilizia perché comprende tutte le manutenzioni ordinarie, straordinarie, ristrutturazioni che riguardino almeno il 25% della superficie dell’intero edificio; Edifici pubblici. Riferimenti Normativi per l’Ape La normativa di riferimento è il D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 attuativo della Direttiva Comunitaria 2002/91/CE. Sono intervenute molteplici modifiche/integrazioni. Vanno ricordati: Dpr 2 aprile 2009 n. 59 (Regolamento contenente i criteri di calcolo della prestazione energetica); Dm 26 giugno 2009 con cui sono state approvate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica. In seguito alla Direttiva 2010/31/UE il D.Lgs. 192/2005 è stato modificato con: Dl 4 giugno 2013 n. 63 (convertito in legge 3 agosto 2013 n. 90). Sopprime l’Ace e introduce l’Ape che, per quanto riguarda le metodologie e i criteri di calcolo, rinvia a dei regolamenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE (non ancora emanati); modifica i presupposti per l’obbligo di dotazione dell’APE (presupposto oggettivo; presupposto contrattuale); introduce specifiche sanzioni per il caso di Pitagora 2/2014 Il presidente nazionale Savoncelli ha riepilogato lo stato delle cose: Decreto 20 luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi. Decreto 31 ottobre 2013, n. 143, Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria. Progetto “Georientiamoci” di orientamento agli istituti tecnici perché sia chiaro il percorso del tecnico CAT (Costruzioni, ambiente e territorio). Polizza assicurativa contro i rischi della professione. Rete delle professioni tecniche per presentarsi compatti davanti all’interlocutore che determina le norme (governo e parlamento). Perizia contrattuale: stiamo lavorando perché sia obbligatoria nelle compravendite. Da sinistra: Guerino Polito, Maurizio Savoncelli, Pierluigi Capuzzo, Mario Caracciolo, Roberto Agostini. violazione dell’obbligo di dotazione (in precedenza non erano previste sanzioni ed era dubbio se l’obbligo di dotazione fosse derogabile); con la clausola di cedevolezza si applica solo alla Regioni e Province che non abbiano provveduto a legiferare in materia. Rimangono validi gli Ace rilasciati prima del 5 giugno 2013. Dl 23 dicembre 2013 n. 145 (Decreto Destinazione Italia, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9). L’omessa allegazione dell’Ape non determina la nullità dell’atto di compravendita, ma è punita con sanzione pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro, e comunque non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 11 Ape: gli obblighi Nell’Ape dove essere menzionata la “dichiarazione di indipendenza” del tecnico certificatore. L’Ape è di per sé considerato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a prescindere dalla forma usata. I tecnici redattori sono sottoposti alle sanzioni penali previste per il caso di false attestazioni. L’Ape ha validità di 10 anni a condizione che: - non ci siano stati interventi di ristrutturazione/riqualificazione che modifichino la classe energetica; - dal suo rilascio siano state effettuate regolarmente le operazioni di controllo e adeguamento degli impianti termici, dimostrabili dai libretti di impianto, altrimenti scade il 31 dicembre dell’anno successivo. Nel decreto “Destinazione Italia”, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, è contenuta la prescrizione che nel calcolo si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, così come definita dalla norma europea, o superiore. I PRESUPPOSTI CONTRATTUALI In occasione di trasferimenti immobiliari onerosi e gratuiti (per questi ultimi manca la sanzione); in occasione di nuove locazioni; purché relativi a fabbricati esistenti o da costruire. GLI OBBLIGHI NEI TRASFERIMENTI ONEROSI Per i trasferimenti onerosi e le locazioni, oltre all’obbligo di dotazione, ci sono specifici obblighi di: - informativa; - consegna (obbligo distinto e autonomo rispetto all’allegazione); - allegazione. Tali obblighi sono così graduati: L’annuncio di vendita (in qualsiasi forma effettuato) deve riportare gli indici di prestazione energetica e la classe energetica corrispondente. Il proprietario, all’avvio delle trattative, deve rendere disponibile l’Ape al potenziale acquirente e consegnarlo alla fine delle medesime cioè al preliminare. Non serve allegarlo perché va allegato al definitivo. È invece opportuno dare atto nel preliminare che il promissario acquirente ha avuto a disposizione l’Ape sin dall’inizio delle trattative e al preliminare ha, quindi, ricevuto le informazioni e la documentazione attestante la prestazione energetica dell’immobile. L’Ape va allegato al contratto di compravendita. L’omessa allegazione è punita con sanzione pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro. Analoga sanzione è prevista per l’omessa menzione dell’informativa e consegna. Tale sanzione viene applicata dall’Agenzia delle Entrate alla registrazione dell’atto. Chi sono i soggetti certificatori dell’Ape Poiché la Regione Veneto non ha legiferato in materia, si applicano le disposizioni contenute nel Dpr 16 aprile 2013 n. 75, secondo cui per tecnici abilitati si intendono i soggetti in possesso dei titoli di studio indicati e che siano iscritti nei relativi Ordini e Collegi ed abilitati alla progettazione di edifici e impianti. Si tratta di ingegneri, architetti, periti industriali, geometri. Se questi soggetti hanno frequentato, con superamento dell'esame finale, uno specifico corso di formazione per la certificazione 12 GLI OBBLIGHI NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE SOGGETTI A REGISTRAZIONE (solo per nuova locazione e sub-locazione superiore a 30 giorni) L’annuncio di locazione (in qualsiasi forma effettuato) deve riportare gli indici di prestazione energetica e la classe energetica corrispondente, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno. Il proprietario, all’avvio delle trattative, deve rendere disponibile l’Ape al potenziale locatario e consegnarlo alla fine delle medesime (cioè al contratto di locazione). È obbligatorio dare atto nel contratto che il locatario ha ricevuto le informazioni e la documentazione attestante la prestazione energetica dell’immobile, ma non di allegarlo al contratto. Deve essere allegato solo per le locazioni di interi fabbricati (dal 4 agosto 2013 fino al 24 dicembre 2013 doveva essere allegato a tutti i contratti di locazione; dal 24 dicembre 2013 va allegato solo ai contratti di locazione di interi fabbricati e non per quelli di singole unità immobiliari). Dal 24 dicembre 2013 in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento in solido ad una sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro ovvero da 1.000 a 4.000 euro per contratti di locazione di singole unità (ridotta a metà se di durata non superiore a 3 anni). C’è la possibilità di sanatoria per contratti stipulati dal 4 agosto 2013 al 24 dicembre 2013 eventualmente nulli per mancata allegazione, pagando la relativa sanzione. energetica degli edifici, sono abilitati alla certificazione energetica degli edifici senza alcuna limitazione. In sede di conversione del Dl 145/2013 (Destinazione Italia), è stata inserita (legge 9/2014, art. 8-ter, lettera e) la disposizione che le regioni possono riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del Dpr n. 75/2013 (12 luglio 2013). COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 2/2014 La legge e gli abusi Regolarità urbanistica nei trasferimenti immobiliari GLI ABUSI E LA VALIDITÀ DEGLI ATTI NOTARILI In tutti i trasferimenti immobiliari onerosi o gratuiti, devono essere indicati, a pena di nullità dell’atto, i titoli edilizi in base ai quali il fabbricato è stato realizzato ovvero è stato sanato. Pertanto, vanno indicati a pena di nullità: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per i fabbricati costruiti ante 1° settembre 1967; licenza edilizia per le costruzioni eseguite prima del 30 gennaio 1977; concessione edilizia per le costruzioni eseguite dopo il 30 gennaio 1977 e prima del 30 giugno 2003; permesso di costruire per le costruzioni eseguite dal 30 giugno 2003; denuncia inizio attività (super Dia) per interventi di nuova costruzione ex art. 22 comma terzo Dpr 380/2001; provvedimento di sanatoria “straordinaria” (legge 47/1985, legge 724/1994, Dl 269/2003) o sanatoria “a regime” (art. 36 Dpr 380/2001). Pertanto per la validità degli atti notarili occorrono due requisiti: requisito formale: devono esserci le menzioni di cui all’art. 46 T.U. 380/2001 a pena di nullità; requisito sostanziale: ante 1967 (è sempre commerciabile ma comunque se effettuato in maniera abusiva sono sempre applicabili le sanzioni amministrative ex legge 47/85); post 1967, deve esserci il titolo abilitativo e non deve sussistere una totale difformità rispetto al titolo stesso (è causa di nullità solo la totale difformità ex art. 31 T.U.). LE CONSEGUENZE DEGLI ABUSI NEGLI ATTI NOTARILI Gli interventi edilizi abusivi effettuati successivamente al 1967 sul fabbricato esistente non determinano la nullità dell’atto, fatta eccezione per la ristrutturazione “maggiore”, cioè quella per la quale serve il permesso di costruire o la super Dia. Altri interventi sull’esistente: ristrutturazione minore, trasformazioni parziali (ad esempio modifica di destinazione d’uso senza opere, frazionamento o accorpamento di unità con minime opere interne, ampliamento e sopraelevazione senza creazione di nuove unità, creazione di manufatti pertinenziali, modifiche prospettiche) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, Il notaio non è responsabile delle dichiarazioni Secondo la Cassazione – sentenza n. 11628 del 26 marzo 2012 - non sussiste alcuna responsabilità del notaio in ordine alla verifica circa la rispondenza al vero delle dichiarazioni di parte ex art. 18 legge 47/85 e art. 46 T.U. (titolo autorizzativo dell’edificio, eventuali sanatorie) a meno che non ci sia stato uno specifico incarico da parte dei clienti. Se tali dichiarazioni mancano oppure non rispondono al vero, cioé se l’edificio non ha alcun titolo autorizzativo, l’atto è nullo. Pitagora 2/2014 Dpr 380/2001, art. 46, Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. Viceversa le parti, secondo l’orientamento della Cassazione (sentenza n. 3599 del 3 giugno 2008), in caso di dichiarazione mendace incorrono, anche se non determina la nullità dell’atto, in responsabilità penali qualora fosse ravvisabile il reato di cui all’art. 483 codice penale “falso ideologico commesso da privato in atto pubblico”. In altre parole ragioni di tutela dell’affidamento dei terzi, certezza dei traffici giuridici, lealtà e buona fede nei rapporti contrattuali impongono alle parti l’obbligo di dire la verità negli atti notarili. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 13 Sanzioni per gli abusi Il Dpr 380/2001 distingue: ABUSI GRAVI Mancanza assoluta del titolo: - sanzione penale; sanzione civile (nullità dell’atto: bene non commerciabile); - sanzione amministrativa (demolizione). Totale difformità (art. 31): - sanzione penale; - sanzione amministrativa (demolizione); - sanzione civile (nullità dell’atto per interpretazione: bene non commerciabile); Variazioni essenziali (art. 32): - sanzione penale; - sanzione amministrativa (demolizione); - non c’è nullità dell’atto: bene commerciabile. ABUSI MENO GRAVI (solo sanzioni amministrative) - Art. 33. Ristrutturazione abusiva per assenza di titolo o in totale difformità (non ristrutturazione maggiore); - Art. 34. Interventi eseguiti in parziale difformità al permesso o alla Super Dia; - Art. 37. Interventi eseguiti in parziale difformità alla Dia/Scia. 14 L’importanza della Relazione tecnica di regolarità È fondamentale informare il cliente che le dichiarazioni prescritte dalla legge non sono sufficienti a tutelare adeguatamente l’acquirente. Appare quanto mai opportuno: informare e sensibilizzare il cliente sull’importanza di verificare prima della stipula di un atto notarile la regolarità edilizia e catastale; conseguentemente far redigere una relazione (“Relazione Integrata di Regolarità Urbanistica e Catastale dei fabbricati” - R.I.R.U.C.) da parte di un tecnico che esattamente verifichi la storia urbanistica dell’immobile al fine di garantire alla parte acquirente l’acquisizione di un edificio conforme alle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, e sulla conformità catastale. Il notaio tutela la parte acquirente per: l’acquisto della proprietà; la conformità soggettiva catastale, cioé le risultanze dei registri immobiliari. varianti ai permessi (per i quali in linea di principio serve la Scia), non determinano la nullità dell’atto, tuttavia, determinano sanzioni pecuniarie di tipo amministrativo e nei casi più gravi una responsabilità penale (variazione essenziale) a carico dell’autore o altre sanzioni amministrative (demolizione/obbligo di rimessa in pristino) a carico del proprietario dell’immobile. TUTELA PER CHI ACQUISTA UN IMMOBILE ABUSIVO Poiché la presenza di abusi edilizi assoggetta il proprietario dell’immobile alle sanzioni amministrative da parte della Pubblica Amministrazione, questa situazione viene assimilata all’ipotesi prevista dall’art. 1489 c.c. a norma del quale l’acquirente può chiedere la riduzione del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto e il risarcimento danni (termine di prescrizione 10 anni). La responsabilità del venditore non sussiste se l’abuso è stato dichiarato COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA nel contratto ovvero il compratore ne abbia avuto conoscenza. Secondo la giurisprudenza: A) deve trattarsi di abusi conoscibili in base al semplice esame dell’immobile non essendo imposto all’acquirente alcuna ricerca o indagine specifica; B) non esclude la responsabilità del venditore la presenza di clausole di stile del tipo “l’immobile è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”. L’AGIBILITÀ Il rilascio dell’agibilità non costituisce attestazione della conformità dell’edificio al progetto approvato. L’agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico (la conformità dell’opera al progetto, pur essendo il presupposto logico dell’agibilità stessa, è contenuta nella richiesta di agibilità sulla base di mera dichiarazione di parte). La mancanza di agibilità è causa di risoluzione del contratto. Pitagora 2/2014 Cosa impone la legge Conformità catastale nei trasferimenti immobiliari AL NOTAIO SOLO LA VERIFICA SUI REGISTRI IMMOBILIARI La norma contenuta nell’art. 29 della legge 52/1985, modificata dal Dl n. 78/2010, impone che negli atti di compravendita di fabbricati esistenti sia presente, per le unità immobiliari urbane, non solo l’identificazione catastale ma anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione degli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie; in questa fase al notaio non è demandato alcun controllo. Successivamente la norma impone al notaio di verificare la conformità degli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari. Per i fabbricati rurali, la circolare n.2/2010 dell’Agenzia del Territorio, che fornisce indicazioni sul Dl 78, scrive che non sono interessati da tali adempimenti i fabbricati rurali censiti al catasto terreni che non abbiano subito variazioni, né perso i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali; i fabbricati iscritti in catasto come “unità collabenti”, in quanto non più abitabili o servibili all'uso cui sono destinati; i fabbricati iscritti in catasto come “in corso costruzione” o “in corso di definizione”, sempre che non siano stati ultimati o definiti. Ciò contrasta con il Dl. 557/93 che, all’art. 9, come modificato dalla legge 244 del 24 dicembre 2007, ha previsto che tutti i fabbricati rurali devono essere denunciati al catasto dei fabbricati. FALSE DICHIARAZIONI Anche per la dichiarazione di conformità catastale resa in atto potrebbe valere il principio del “falso ideologico commesso da privato in atto pubblico” ex art. 483 codice penale. Per questo motivo, è opportuno che il venditore consulti un tecnico abilitato per avere la certezza che la difformità esistente non incida sull’attribuzione della rendita e consente di rendere una dichiarazione di conformità sostanziale. Infatti la predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Quali variazioni denunciare al catasto (Circolare n. 2 del 9 luglio 2010 dell’Agenzia del Territorio) Devono essere evidenziate, attraverso una denuncia di variazione, solo quelle variazioni che incidono sullo stato, sulla consistenza e sull’attribuzione della categoria e classe (ossia sulle situazioni dalle quali dipende la rendita catastale). Non è obbligatorio, ma è possibile, presentare la variazione per quelle modifiche lievi che non incidono sugli Pitagora 2/2014 Legge 52/1985, art. 29 (come modificato dal Dl 78/2010)) 1bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. elementi di cui sopra (variazione dei toponimi, nomi dei confinanti, lievi modifiche interne quali lo spostamento di porte o tramezzo che pur variando la superficie dei vani non variano il numero dei vani e la loro funzionalità). Per le unità la cui consistenza è valutata in mc o mq, le modifiche interne di modeste entità non incidenti sulla consistenza dei beni ovvero sulla destinazione dei singoli ambienti, non comportano l’obbligo di presentazione di nuova planimetria. Questo è il significato della conformità catastale. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 15 Le novità in tre leggi Nel 2011 interviene il Decreto Legislativo 23/2011 (che sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio 2014) che all’art. 10 modifica l’art. 1 della Tariffa Parte Prima Allegata al Dpr 131/86: introduce due uniche aliquote del 9% e del 2% che “assorbono” le ipotecarie/catastali/altri diritti. Nel 2013 interviene l’art. 26 del Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 (convertito con legge 8 novembre 2013 n. 128) che modifica il predetto art. 10 D.Lgs. 23/2011: introduce le ipotecarie e catastali pari a 50 euro ciascuna per i trasferimenti di cui all’art. 1. Nel 2013 interviene ancora la Legge di stabilità (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 – art. 1 commi 608 e 609) introducendo un’ulteriore modifica all’art. 1 della Tariffa: per i terreni agricoli introduce l’imposta di registro al 12% e conferma le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. IMPOSTE DI REGISTRO/IPOTECARIE/CATASTALI LE NOVITÀ VIGENTI DAL 1° GENNAIO 2014 I notai Agostini e Caracciolo avevano preparato un prospetto di aggiornamento sul regime vigente dal 1° gennaio 2014 riguardo alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ma per ragioni di tempo non hanno potuto presentarlo al convegno. Ne diamo conto qui, aggiungendo la notizia della circolare 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2014, avente per oggetto “Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23”. Atti soggetti a imposta di registro Abitazioni soggette ad imposta di registro: Registro aliquota 9% + Ipotecaria € 50 + Catastale € 50 Abitazioni prima casa non rientranti nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9: Registro aliquota 2% + Ipotecaria € 50 + Catastale € 50 Il tutto con un minimo di € 1000 + € 100 (50 ipotecaria + 50 catastale). Tali imposte assorbono il bollo, la tassa di trascrizione e i diritti di voltura. Per tutti questi l’imposta dovuta non può essere inferiore a € 1000. Non sono cambiati i coefficienti per il calcolo del valore catastale (115,5 prima casa – 126 per seconda casa) Rimane il meccanismo del “prezzovalore”. Rimane il recupero di quanto anticipato per il preliminare e la detrazione di imposta in quanto l’imposta minima di euro 1000 è da riferirsi all’imposta “dovuta” non all’imposta da corrispondere (in concreto l’imposta da versare potrebbe essere anche pari a zero). Terreni non agricoli: Registro aliquota 9% + Ipotecaria € 50 + Catastale € 50 Terreni agricoli: acquistati da soggetti non imprenditori agricoli professionali e non coltivatori diretti: Registro aliquota 12% + Ipotecaria € 50 + Catastale € 50 Terreni agricoli: acquistati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti all’Inps: Imposta di registro € 200 + Ipotecaria € 200 + Catastale 1%. Preliminare registrato: 0,50% sulla caparra; € 200 imposta fissa; 3% su acconti prezzo non soggetti ad Iva; € 16 di bollo per foglio da 100 righe. Preliminare trascritto: come sopra + € 155 bollo + € 200 trascrizione. Atti soggetti a Iva L’imposta fissa è aumentata da 168 a 200 euro. Non opera il principio dell’assorbimento del bollo (230) e dei diritti di trascrizione e voltura (35 + 55) che, pertanto, continuano a pagarsi. In altre parole solo quando si applicano le imposte di registro proporzionali (9%, 2%, 12%) non si pagano bollo e i diritti di trascrizione e voltura. Le aliquote del 9 o del 2 % trovano applicazione anche con riferimento alle cessioni di immobili esenti da Iva, di cui all’articolo 10, n. 8-bis, del Dpr n. 633 del 1972. Vale anche in 16 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA questo caso la norma che l’imposta, comunque, non può essere inferiore a 1000 euro. Abitazioni prima casa: Iva 4%, tranne quelle di lusso (Dm 2 agosto 1969), cioé con superficie superiore a 240 mq, o piscina superiore a 80 mq Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono state elevate a € 200. Riguardo alle agevolazioni prima casa relative a trasferimenti derivanti da successione e donazione, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura di 200 euro ciascuna. Pitagora 2/2014 IMPOSTE DI REGISTRO/IPOTECARIE/CATASTALI I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N.2/2014 Riportiamo qui gli stralci della circolare n. 2 dell’Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2014, riguardanti dubbi di interpretazione. 1.1.2 Credito di imposta per il riacquisto della ‘prima casa’ L’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede l’attribuzione di un credito d’imposta a favore di coloro che dopo aver alienato un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni previste ai fini dell’imposta di registro o dell’Iva per l’acquisto della ‘prima casa’ provvedano ad acquisire a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione, altra casa di abitazione ‘non di lusso’, avente i requisiti previsti per fruire delle agevolazioni ‘prima casa’. Tale credito spetta fino a concorrenza dell’imposta di Registro o dell’Iva dovuta in relazione al precedente acquisto agevolato per un ammontare non superiore all’imposta di Registro o all’Iva dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione. Al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che tale previsione è da ritenersi comunque ancora applicabile, a prescindere da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 10 del decreto che stabilisce la soppressione di “tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali”. Il credito di imposta, ancorché costituisca comunque un vantaggio per i contribuenti, non concretizza, infat- ti, una agevolazione che ha effetti sulla misura dell’imposta di registro dovuta sui trasferimenti a titolo oneroso. Per quanto attiene alla misura dell’imposta che può essere utilizzata in compensazione, si precisa, inoltre, che, a tali fini, deve essere computata anche l’imposta di registro corrisposta nella misura minima di 1.000 euro, nei casi in cui l’applicazione delle aliquote proporzionali di registro risultava inferiore a detto importo minimo. Inoltre, laddove per effetto dello scomputo dall’imposta dovuta per il nuovo acquisto effettuato, risulti un importo di imposta di registro inferiore alla somma di 1.000 euro, dovrà essere versato per la registrazione dell’atto solo tale importo e non l’imposta minima di 1.000 euro. Per quanto riguarda, infine, il riferimento all’acquisto di “un’altra casa di abitazione non di lusso” di cui al citato articolo 7 della legge n. 448 del 1998, si ritiene che tale locuzione deve essere riferita, per gli atti soggetti ad imposta di registro, in considerazione del rinvio operato dalla norma in commento alla Nota II-bis, alle case di abitazione ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, così come previsto ai fini dell’applicazione delle agevolazioni ‘prima casa’. Le case di lusso A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’applicabilità delle agevolazioni ‘prima casa’ risulta vincolata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile e non più alle caratteristiche individuate dal Dm 2 agosto 1969, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2013. Le categorie catastali per le quali non è possibile fruire delle agevolazioni ‘prima casa’ sono: - le abitazioni di tipo signorile (cat. A/1), - le abitazioni in ville (cat. A/8), - i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. A/9). Due esempi forniti dalla Circolare n. 2 riguardo al credito di imposta per riacquisto prima casa 1 Acquisto di abitazione ‘prima casa’ in data antece- 2 Acquisto di abitazione ‘prima casa’ in data antece- dente al 31 dicembre 2013, per il quale è stata applicata l’imposta di registro pari a 900 euro; vendita del primo immobile e riacquisto di un altro immobile ‘prima casa’ successivamente al 1° gennaio 2014 per il quale è dovuta l’imposta di registro pari a 1.300 euro. Credito di imposta pari a 900 euro Imposta di registro da corrispondere per il nuovo acquisto: 400 euro. dente al 31 dicembre 2013, per il quale è stata applicata l’imposta di registro pari a 400 euro; vendita del primo immobile e riacquisto di un altro immobile ‘prima casa’ successivamente al 1° gennaio 2014 per il quale è dovuta l’imposta di registro pari a 900 euro (da arrotondare all’importo minimo di 1.000 euro). Credito di imposta pari a 400 euro Imposta di registro da corrispondere per il nuovo acqui sto: 600 euro. Pitagora 2/2014 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 17 L’indice della circolare 1. Modifiche all’articolo 1 della tarif fa, parte prima, allegata al Tur 1.1 Permuta 1.2 Divisione11 1.3 Agevolazioni ‘prima casa’ 1.1.1 Agevolazione ‘prima casa’ in sede di successione e donazione 1.1.2 Credito di imposta per il riacquisto della ‘prima casa’ 1.4 Norme abrogate per effetto della riformulazione dell’articolo 1 2. Atti immobiliari soggetti ad Iva 3. Effetti della riforma sugli atti societari: conferimento di beni immo bili e assegnazioni ai soci 4. Effetti della riforma sugli atti giu diziari – atti recanti il trasferimento di immobili o la costituzione di diritti reali immobiliari 5. Esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie 5.1 Atti e formalità direttamente conseguenti 5.2 Fattispecie particolari 5.3 Atti per i quali non opera l’esenzione 6 Regole di determinazione della ba se imponibile 6.1 La disciplina del ‘prezzo-valore’ IMPOSTE DI REGISTRO/IPOTECARIE/CATASTALI I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N.2/2014 Riportiamo qui gli stralci della circolare n. 2 dell’Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2014, riguardanti dubbi di interpretazione. 1.4 Norme abrogate per effetto della riformulazione dell’articolo 1 Per effetto della riformulazione dell’articolo 1 della Tariffa non risultano, inoltre, più applicabili le aliquote di imposta o la tassazione in misura fissa prevista per le seguenti tipologie di trasferimenti: immobili di interesse storico, artistico e archeologico; fabbricati o porzioni di fabbricato ceduti in esenzione da Iva nei confronti di imprese di rivendita di immobili; immobili in favore dello Stato o di enti pubblici territoriali; immobili situati all’estero; immobili in favore di Onlus o di istituzioni riordinate in aziende di servizi; immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati; immobili ceduti a titolo oneroso nei confronti di un imprenditore agricolo professionale. 8. Soppressione delle agevolazioni previste in leggi speciali Si riporta di seguito un elenco di previsioni normative che recano agevolazioni fiscali da ritenere non più applicabili per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su beni immobili, posti in essere a titolo oneroso, a partire dal 1° gennaio 2014: agevolazioni per i piani di recupero (articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168); agevolazioni per il compendio unico nei territori delle comunità montane (art. 5-bis legge 31.12.1994, n. 97); agevolazioni per il compendio unico in territori diversi dalle zone montane (combinato disposto dell’art. 5bis della legge n. 97/94 e dell’articolo 5-bis del D.Lgs n. 228/2001); agevolazioni per i trasferimenti a favore di giovani agricoltori (art. 14, comma 5, della legge n. 441 del 1998; agevolazioni per l’acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali (articolo 7, comma 4, lettera b), legge 27 dicembre 1977, n. 984); agevolazioni per i trasferimenti di immobili dello Stato, enti previden- LE NUOVE ALIQUOTE A partire dal primo gennaio 2014, sono previste tre aliquote di imposta nella misura rispettivamente del: per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria cata2% stale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis (prima casa) per i trasferimenti che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diver12 % si dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale L’imposta dovuta non può essere inferiore a 1000 euro. Esempio: Cessione a titolo oneroso di fabbricato abitativo per il quale non ricorrono le condizioni ‘prima casa’ di valore pari a 10.000 euro. In caso di trasferimento a titolo oneroso di un fabbricato abitativo per il quale non ricorrono le condizioni ‘prima casa’ in base alle nuove disposizioni, il trattamento fiscale è il seguente: Tipologia di imposta Misura dell’imposta Imposta dovuta Imposta di registro (10.000 * 9 %) =900 1.000 (imposta minima) Imposta ipotecaria 50 euro 50 Imposta catastale 50 euro 50 euro 1.100 Tootale imposte 9% 18 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 2/2014 ziali pubblici, regioni, enti locali, o loro consorzi, a favore di fondi di investimento immobiliare (articolo 9, comma 2, Dl 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410); agevolazioni per i piani di insediamento produttivo e per l’edilizia economico popolare (art. 32 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601); agevolazioni per i trasferimenti posti in essere nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti di obbligo (legge 27 gennaio 1977, n. 10); agevolazioni per i trasferimenti di immobili da Comuni a fondazioni o a società di cartolarizzazione o ad associazioni riconosciute. 9 Regimi agevolativi applicabili Restano applicabili quelle agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili tra quelli a titolo oneroso di cui all’articolo 1 della Tariffa. In deroga alla previsione di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto che sopprime tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, l’articolo 1, comma 608, della legge di stabilità 2014 ha previsto espressamente che tale soppressione non si applica per le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, di cui all’arti- colo 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Inoltre, l’articolo 1, comma 737, della legge di stabilità per il 2014 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, una previsione normativa che stabilisce la tassazione nella misura fissa di 200 euro, ai fini dell’imposta di registro ipotecaria e catastale, per i trasferimenti gratuiti di beni effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione di enti. Si riporta di seguito un elenco delle previsioni fiscali che, sulla base di tali criteri, trovano applicazione anche a seguito della efficacia della previsione recata dall’articolo 10, comma 4, del decreto. Ulteriori chiarimenti potranno essere formulati su diverse specifiche previsioni con successivi documenti di prassi. mediazione civile e commerciale procedimenti in materia di separazione e divorzio conciliazione giudiziale agevolazioni per la piccola proprietà contadina. atti di riorganizzazione tra enti fondi immobiliari agevolazioni previste per la partecipazione all’EXPO 2015. L’indice della circolare 7. Applicazione delle imposte minime di Registro 7.1 Criteri di applicazione dell’imposta minima di registro di 1.000 euro e dell’imposta fissa/minima di 200 euro di cui all’articolo 41 del TUR 7.1.1 Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi 7.1.2 Applicazione dell’imposta minima in caso di unica disposizione 8. Soppressione delle agevolazioni previste in leggi speciali 9 Regimi agevolativi applicabili 9.1 La mediazione civile e commerciale 9.2 Procedimenti in materia di separazione e divorzio 9.3 La conciliazione giudiziale 9.4 Agevolazioni per la piccola proprietà contadina . 9.5 Atti di riorganizzazione tra enti 9.6 Fondi immobiliari 9.7 Agevolazioni previste per la partecipazione all’EXPO 2015 10. Decorrenza delle nuove disposizioni 10.1 Decorrenza delle nuove disposizioni in materia di imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento e di costituzione di diritti reali immobiliari 10.2 Decorrenza dell’aumento delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale CRITERI DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MINIMA DI REGISTRO DI 1.000 EURO Ai fini dell’applicazione dell’imposta minima di registro di 1.000 euro applicabile per i trasferimenti immobiliari la circolare n. 2/2014 richiama i criteri affermati con la circolare 29 maggio 2013, n. 18, per cui occorre distinguere tra atti plurimi, cioè contenenti più disposizioni autonome e atti contenenti un’unica disposizione sia pure con pluralità di soggetti e/o oggetti. Esempio di atto contenente un’unica disposizione Unico venditore che trasferisce al medesimo acquirente un immobile abitativo ‘prima casa’ e una pertinenza non prima casa. - l’imposta di registro proporzionale del 2 per cento dovuta per il bene immobile è pari ad euro 600; - l’imposta di registro proporzionale del 9 per cento per l’immobile pertinenziale è pari ad euro 200. L’imposta di registro dovuta è pari ad euro 1.000. Esempio di atti plurimi (Si realizza un atto plurimo nel caso, ad esempio di unico venditore che vende vari immobili, ciascuno a un diverso acquirente; in tal caso, ogni disposizione rimane assoggettata ad autonoma tassazione. Ai fiPitagora 2/2014 ni dell’imposta minima di registro, trovano applicazione i principi già forniti con la risoluzione 3 luglio 2008, n. 272, con riferimento al caso di più disposizioni negoziali contenute nel medesimo contratto: se l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo, mentre l’importo complessivamente dovuto, commisurato a tutte le disposizioni, è superiore a quello minimo, l’imposta diregistro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio).. Unico venditore che trasferisce diversi immobili a tre diversi acquirenti; l’imposta di registro proporzionale determinata in relazione a ciascun negozio è la seguente: 1. euro 600 per il trasferimento dell’immobile A nei confronti del primo soggetto; 2. euro 300 per il trasferimento dell’immobile B nei confronti del secondo soggetto; 3. euro 850 per il trasferimento dell’immobile C nei confronti del terzo soggetto. L’imposta di registro complessivamente dovuta è pari ad euro 1.750. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 19 AGGIORNAMENTO SU APE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA Le modifiche apportate dal decreto legge n. 145 (Destinazione Italia) convertito nella legge n. 9 del 21 febbraio 2014 Nel decreto “Destinazione Italia” (n. 145/2013), convertito con la legge n. 9 del 21 febbraio 2014, sono contenute numerose disposizioni che riguardano l’Attestato di prestazione energetica e i requisiti dei certificatori. Riportiamo qui gli articoli del decreto (che nel corso dell’iter parlamentare ha subito modifiche) coordinato con la legge di conversione. Poiché si tratta per lo più di modifiche di altre leggi, riportiamo anche la norma modificata, cosicché sia possibile percepire la disposizione di legge vigente. ALLEGAZIONE DELL’APE AI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE IMMOBILIARE Dl. 145/2013 - Articolo 1, commi 7, 8 7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: «3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». D.lgs. 192/2005 - Articolo 6, comma 3 Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione NUOVO TESTO VIGENTE 3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. NOTA È confermato che nei casi di omessa dichiarazione o allegazione dell'attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita o di locazione immobiliare viene eliminata la clausola di nullità degli atti, ma le parti sono soggette al pagamento, in parti uguali, della sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000; la sanzione è da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare l'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. Con le stesse sanzio- ni si possono sanare i casi di nullità anteriormente previsti (vedi comma 8, riportato di seguito). In sintesi: Atti di compravendita: Ape sempre allegato. Atti di donazione: Ape non va allegato, ma l’immobile ne va dotato. Chi riceve la donazione non deve dichiarare di avere ricevuto le informazioni sulla prestazione energetica dell’immobile. Locazione di singole unità immobiliari: Ape non va allegato, ma l’unità ne va dotata e il conduttore deve dichiarare di averlo ricevuto e di avere ottenuto le informazioni sulla prestazione energetica dell’immobile. Locazione di intero edificio: Ape sempre allegato. 20 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 2/2014 Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8 8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purchè la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. TENDE DA SOLE NEL CALCOLO Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-bis 8-bis. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore. NOTA Si tratta principalmente delle tende da sole. La norma UNI EN 14501:2006, dal titolo: Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo - Caratteristiche prestazionali e classificazione, si può scaricare, a pagamento, dal sito www.uni.com. NUOVI TITOLI RICHIESTI PER I CERTIFICATORI Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-ter 8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: "LM-4" a: "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le parole da: "4/S" a: "77/S" sono sostituite dalle seguenti: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S"; b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: "termotecnica," sono inserite le seguenti: "aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,"; c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM17" a: "LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e le parole da: "20/S" a: "86/S" sono sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S"; Dpr n. 75/2013 - Articolo 2, comma 3 lettere a) e c)., comma 4 lettera b) Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici NUOVO TESTO VIGENTE I titoli richiesti sono: 3. a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; 3. c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, meccatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni; 4. b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e Pitagora 2/2014 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 21 NOTA Il Dl 145 amplia notevolmente la platea dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici senza che abbiano seguito un corso specifico. Sono state aggiunte le lauree in ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale; e inoltre i diplomi in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica. della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; INDIPENDENZA DEI TECNICI DI ENTI PUBBLICI Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-ter 8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi"; Dpr n. 75/2013 - Articolo 3 Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici NUOVO TESTO VIGENTE 1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano: a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado; b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado. 1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi". 22 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 2/2014 POSSIBILITÀ DI RICONOSCERE ALTRI CERTIFICATORI Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-ter 8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1"; IL CORSO DIVENTA DI 80 ORE Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-ter 8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono sostituite dalle seguenti: "80 ore". Allegato 1 (Art.2, comma 5) NUOVO TESTO VIGENTE Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici Durata minima 80 ore I Modulo La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici. Le procedure di certificazione. La normativa tecnica. Obblighi e responsabilità del certificatore. II Modulo Il bilancio energetico del sistema edificio impianto. Il calcolo della prestazione energetica degli edifici. Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione. III Modulo Analisi tecnico economica degli investimenti. Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti. IV Modulo Involucro edilizio: le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti; LOCAZIONI INFERIORI A QUATTRO MESI ALL’ANNO Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-quater 8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola: "locazione," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno,". Pitagora 2/2014 Dpr n. 75/2013 - Articolo 4, comma 2 Funzioni delle Regioni e Province autonome NUOVO TESTO VIGENTE 2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono: a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1; soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: dei nuovi edifici; del miglioramento degli edifici esistenti. V Modulo Impianti termici: fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative; soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: dei nuovi impianti; della ristrutturazione degli impianti esistenti. VI Modulo L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili. VII Modulo Comfort abitativo. La ventilazione naturale e meccanica controllata. L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti. VIII Modulo La diagnosi energetica degli edifici. Esempi applicativi. Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI. D.lgs. 192/2005 - Articolo 6, comma 8 Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione NUOVO TESTO VIGENTE 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 23 DECRETO DESTINAZIONE ITALIA: ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE Il decreto legge n. 145 (Destinazione Italia), convertito nella legge n. 9 del 21 febbraio 2014 interessa il condominio, il fisco, l’autoimprenditorialità CONDOMINIO - FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 9, lettera a) La legge 220/2012 di riforma del condominio prevedeva i requisiti e la formazione obbligatoria degli amministratori, ma non ne fissava le modalità. Queste saranno contenute in un futuro regolamento del Ministero della Giustizia. CONDOMINIO - MAGGIORANZA SEMPLICE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 9, lettera b) È soppressa la lettera b) del comma 9 dell’articolo 1, (all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «,per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse;), per cui viene ripristinata la situazione precedente al decreto, secondo cui gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici possono essere autorizzati dal condominio attraverso maggioranza semplice (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). Per il periodo di vigenza del decreto (24 dicembre 2013 - 21 febbraio 2014) è stata necessaria la maggioranza qualificata (maggioranza degli intervenuti ed i due terzi del valore dell'edificio). CONDOMINIO - ANAGRAFE CONDOMINIALE Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 9, lettera c) Viene specificato che sono solo le parti comuni dell’edificio interessate alla raccolta dei dati da parte dell’amministratore, ai fini della sicurezza. CONDOMINIO - FONDO OBBLIGATORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 9, lettera d) Viene precisato che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”. In tal modo non si bloccano i lavori in attesa di avere accantonato tutta la somma necessaria. È perciò importante che la delibera assembleare indichi con precisione la scansione dei pagamenti, in modo che i condomini siano esonerati dal versare l’intero fondo obbligatorio. CONDOMINIO - SANZIONI Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 9, lettera e) L’articolo 70 del Codice civile, come modificato, era oscuro in fatto di sanzioni. Ora viene chiarito che “l'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice”, cioè la maggioranza semplice. 24 FISCO - COMPENSAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI Dl. 145/2013 - Articolo 12, comma 7-bis Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 145 (22 febbraio 2014), stabilirà le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. AUTOIMPRENDITORIALITÀ - MUTUI A TASSO ZERO Dl. 145/2013 - Articolo 2 Vengono radicalmente modificate le misure per l’autoimprenditorialità contenute nel decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Ora i soci possono avere più di 35 anni, purché siano donne. Le società, di micro e piccole dimensioni (secondo la classificazione europea) devono essere costituite da non più di 12 mesi e possono essere collocate ovunque nel territorio nazionale. Il sostegno avviene attraverso la concessione di un mutuo agevolato a tasso zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Il limite massimo agevolabile è di 1,5 milioni di euro, nel rispetto della normativa de minimis (vedi riquadro sottostante). I settori saranno: industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese. Occorre attendere il regolamento attuativo da emanare entro 90 giorni. Sul sito www.invitalia.it si può seguire lo sviluppo delle procedure. La normativa de minimis e le micro e piccole imprese Gli aiuti concessi su un periodo di tre anni e che non superano la soglia dei 200.000 euro non vengono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, Trattato Unione europea. Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 2/2014 DECRETO MILLEPROROGHE: POS DAL 30 GIUGNO Il decreto legge n. 150 (Milleproroghe), convertito nella legge n. 15 del 27 febbraio 2014 reca varie disposizioni di interesse POS Dl. 150/2013 - Articolo 9, comma 15-bis Viene differito al 30 giugno 2014 l'obbligo per professionisti e imprese di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante bancomat (POS). BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI Dl. 150/2013 - Articolo 9, comma 15-ter È ulteriormente differito al 1º luglio 2014 il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo all'acquisizione, esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. PREVENZIONE INCENDI PER STRUTTURE ALBERGHIERE Dl. 150/2013 - Articolo 11 È prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994. SFRATTI ESECUTIVI Dl. 150/2013 - Articolo 4, comma 8 È prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per le esecuzioni di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo. SISTEMA AVCPASS Dl. 150/2013 - Articolo 3, comma 1-bis È differito al 30 giugno 2014 l'obbligo relativo all'utilizzazione del sistema AVCpass per la verifica telematica dei requisiti nelle gare d'appalto. L'obbligo relativo all'utilizzazione del sistema AVCpass gestito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture era già scattato con l'1 gennaio 2014 ma soltanto poche stazioni appaltanti si erano registrate. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1º gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1 marzo 2014) PICCOLI COMUNI E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Dl. 150/2013 - Articolo 3, comma 1-bis Slitta al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono affidare ad un'unica centrale di committenza l'acqui- Pitagora 2/2014 sizione di lavori, servizi e forniture. L'obbligo, dopo una precedente proroga, era entrato in vigore il 31 dicembre 2013. Sono salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (1 marzo 2014) REQUISITI DEL GENERAL CONTRACTOR Dl. 150/2013 - Articolo 4, comma 5 Fino al 31 dicembre 2014, il general contractor può dimostrare il possesso dei requisiti di adeguata capacità tecnica e organizzativa con un’attestazione Soa per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali, per la Classifica III. SINGOLE IMPRESE: REQUISITO DELL’ADEGUATA IDONEITÀ TECNICA ED ORGANIZZATIVA PER LA QUALIFICAZIONE Dl. 150/2013 - Articolo 4, comma 6 Fino al 31 dicembre 2014, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del Dpr 207/2010, Regolamento attuativo del Codice dei contratti. FONTI RINNOVABILI NEL NUOVI EDIFICI: NESSUNA PROROGA Gli obblighi di copertura dei consumi mediante fonti rinnovabili e di potenza installata dei medesimi impianti continuano ad essere richiesti, per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti con richiesta di titolo edilizio presentata dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 (e non dal 01/01/2015, come proposto dal Senato). Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 35% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la formula: P (kW) = 1 / 65 (m²/kW) x Superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (m²). COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 25 La copertina Il Giardino della biodiversità all’Expo di Milano 2015 I visitatori dell’Expo potranno scoprire che a Padova, l’Orto Botanico dell’Università, il più antico del mondo, si è arricchito di serre dentro alle quali c’è l’universo vegetale. Orto Botanico dell’Università di Padova è pronto a sbarcare all’Expo di Milano 2015. All’interno dell’esposizione sarà creato un Parco della biodiversità, in cui ci sarà uno spazio dedicato alla promozione, attraverso video e materiale informativo, dell’omonimo giardino dell’Orto Botanico padovano. I visitatori sapranno così che, a poche ore di treno da Milano, c’è un giardino raro, che aggiorna il modo di fare e vivere la botanica abbinando la ricerca con l’intrattenimento. Si chiama Il Giardino della biodiversità e si innesta sullo storico Orto Botanico ampliandolo verso sud su un’a- L’ 26 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA rea di 15.000 metri quadrati, in un cono visuale tra la basilica del Santo e la basilica di Santa Giustina: si tratta di una veduta totalmente nuova dello spazio urbano. Qui è creato un percorso fitogeografico dei cinque continenti, dotato di molte applicazioni tecnologiche e di spazi di intrattenimento e di relazione. Dalla lama d’acqua che separa l’Orto antico e il moderno fino alle cascate che dividono le varie fasce climatiche, l’acqua è il leitmotiv delle nuove serre. Un’anticipazione del Giardino della Biodiversità è stata data il nell’ottobre 2013. L’apertura definitiva avverrà entro la prossima estate. Pitagora 2/2014 Dopo oltre 450 anni di vita, l’Orto Botanico richiedeva un profondo rinnovamento per coniugare tradizione e apertura al futuro. L’Università di Padova, nel 2005, ha bandito un concorso internazionale di progettazione con un duplice obiettivo: la salvaguardia del sito esistente, e l’utilizzo di una nuova area di 15.000 metri quadri, acquisita dai Gesuiti pochi anni prima, a sud dell’attuale Orto. Lo studio VS Associati di Marostica ha presentato il progetto vincitore. L’architetto Giorgio Strappazzon, che ha firmato il progetto, ha scritto le note sottostanti. Planimetria dell’Orto Botanico di Padova. (VS. associati) IL GIARDINO DELLA BIODIVERSITÀ PROGETTO Per rappresentare la grande biodiversità delle specie vegetali il progetto si pone come una grande vetrina che illustra un’ideale sezione del globo dall’equatore digradando verso i poli: dalle condizioni più favorevoli per la vita con abbondante umidità e elevate temperature che fanno crescere la foresta pluviale sino alle condizioni più estreme dove il freddo e la scarsa umidità rendono la vita quasi impossibile. Per comunicare si ritiene che le emozioni siano uno strumento fondamentale: la grande vetrata della biodiversità viene nascosta da una fitta vegetazione sino al punto di uscita del taglio nella collina che porta il visitatore ad avere, con effetto sorpresa, un’immagine complessiva associata alla visione del complesso monumentale di Santa Giustina. L’impostazione del progetto ha mantenuto il vuoto urbano degli orti benedettini preesistenti agli interventi degli anni ’50 caratterizzati da un’ampia vista verso Prato della Valle. I volumi di nuova edificazione sono stati collocati in prossimità del tessuto urbano esistente posto ad est per dare unità visiva con l’ambito della proprietà posta ad ovest. Pitagora 2/2014 Il rapporto con l’Orto antico non è stato ricercato nella riproposizione di forme copiate, ma è stato definito nella lettura delle regole compositive che determinano l’impostazione della parte cinquecentesca. L’architettura rinascimentale utilizzava moduli e forme, quali il cerchio ed il quadrato, e moduli numerici, che sono state utilizzate nella progettazione dell’ampliamento con le stesse dimensioni e gli stessi passi presenti nei tracciati regolatori all’interno dell’hortus cintus. Inoltre si è voluto mantenere il medesimo orientamento degli assi, che attraversano il grande cerchio, e che visivamente collegano le cupole del complesso monumentale di Santa Giustina a quelle di Sant’Antonio. Il nuovo ampliamento è stato pensato come luogo urbano, come parte integrante del tessuto cittadino, all’interno del quale la visita possa trovare molteplici possibilità di fruizione. Non solo ambiti espositivi, ma spazi di intrattenimento e di relazione nei quali facilitare momenti per usufruire della nuova struttura. Per tale motivo la pavimentazione di tutta la nuova area è stata progettata per essere quanto più simile alla trachite, una pietra vulcanica locale, che tappezza le piazze e gli spazi pubblici padovani. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 27 TEMA ACQUA SOLAR ACTIVE BUILDING Sia dal punto di vista visivo che didattico il tema dell’acqua è volutamente ricorrente all’interno del progetto. Il padiglione del visitor center ha una terrazza a sbalzo sul canale Alicorno, una delle antiche vie d’acqua di Padova, mentre una lama d’acqua separa l’Orto antico dalla parte nuova, caratterizzata dalla presenza di cascate e laghetti che separano un bioma dall’altro. Appositi pannelli illustrativi saranno posizionati per evidenziare l’elemento fondamentale per la vita sulla terra, che sta diventando una risorsa sempre più preziosa e che deve essere salvaguardata e tutelata. L’edificio è stato pensato e progettato per ridurre il più possibile l’impatto ambientale, non solo in ambito urbanistico ed architettonico, ma soprattutto rispetto al consumo di risorse rinnovabili per il suo funzionamento. La forma, l’articolazione degli spazi ed il funzionamento della parte impiantistica, all’interno della grande teca di vetro lunga circa 100 metri e alta 18, sono ottimizzati per sfruttare l’apporto dell’energia rinnovabile e gratuita proveniente dal sole. L’edificio svolge un ruolo attivo con un’azione positiva di trasformazione dell’ambiente circostante attuata attraverso varie tecnologie che ne riducono l’impatto ambientale: Nelle due foto: sopra, una lama d’acqua separa l’Orto antico dalla parte nuova; sotto, copertura delle nuove serre. (fotografie di Massimo Pistore per l’Università di Padova) Recupero delle acque meteoriche in una vasca di 450 mc posta sul tratto che segna il passaggio tra Orto antico e nuovo ampliamento. La lama d’acqua che si attraversa prima del taglio nella collina costituisce un ricircolo che consente la continua movimentazione ed ossigenazione della riserva idrica. Integrazione idrica delle acque meteoriche da un pozzo artesiano a quota 284 m che porta acqua di 24 C° costanti che fa vivere le piante acquatiche tropicali tutto l’anno. Produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici che alimentano in autonomia le serre in una logica di off grid. Rivestimento delle superfici opache interne ed esterne con un composto fotocatalitico che consente, attraverso l’azione dei raggi UV, di combinare l’O2 dell’aria con le sostanze nocive tipo C02 NO2. Si ottiene la trasformazione in COx ed NOx con un abbattimento dell’inquinamento atmosferico di circa 200 mc/mq/giorno. La “pelle” dell’edificio si comporta come una gigantesca foglia di albero. Le superfici di copertura non trasparenti sono state piantumate con una nuova tecnica di crescita di piante arbustive che si sviluppa in circa 4 cm di spessore. Questo consente di trasformare le coperture in zone di crescita del verde con numerose positive ricadute sull’ambiente: produzione di O2, abbattimento di CO2 e polveri sottili, disinquinamento dell’aria, comfort visivo, isolamento termico, riduzione dei consumi di energia. Con appositi pannelli si tratterà il tema sempre più di attualità dell’utilizzo 28 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 2/2014 delle superfici dei tetti per migliorare l’ambiente urbano. Tutta la parte impiantistica è stata studiata per ridurre i consumi di energia ed ottimizzare le risorse disponibili attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili provenienti dal sole. L’effetto serra, comunemente valutato come negativo, viene sfruttato per mantenere gli ambienti a temperature ed umidità costanti suddivisi per tipologia di fascia climatica. Ogni ambiente è controllato da sonde impostate sulle esigenze di vita delle piante che attraverso un sistema computerizzato comandano i vari sistemi di gestione climatica. Il risparmio energetico si attua con l’accumulo e/o dispersione del calore generato dai raggi solari. Durante la stagione estiva l’irraggiamento, opportunamente dosato con l’apertura/chiusura dei tendaggi, produce moti convettivi dell’aria che vengono sfruttati per creare un flusso di vento che, unitamente ad immissioni di umidità, riducono la temperatura percepita in ambiti prestabiliti. Nella fase invernale l’energia solare viene accumulata nella parte massima dell’edificio che la restituisce durante la notte con uno sfasamento prestabilito. Il sistema di controllo automatizzato gestisce su input dettato dalle piante i meccanismi di produzione/movimentazione dell’energia. Le finestrature a vari livelli possono creare/interrompere flussi d’aria prestabiliti all’interno degli ambienti. I tendaggi riparano dal sole estivo o costituiscono un “cappotto” interno quando la temperatura esterna scende eccessivamente nella fase invernale. Quando i raggi non sono sufficienti per mantenere le temperature previste, vengono coadiuvati dal riscaldamento per irraggiamento di tutte le superfici pavimentate con eventuali destratificatori e produttori di aria calda nei momenti di calo nelle fasi notturne invernali. La copertura è composta di cuscini di ETFE che raccolgono il calore del sole con uno spessore di 60 cm di aria e riduce le dispersioni per irraggiamento nelle fasi notturne. Oltre ad isolare termicamente è estremamente leggera (4Kg/mq), con un risparmio sulle strutture, è più trasparente del vetro ai raggi UV, vitali per le piante, ed è autopulente. Per le vetrate è stato messo a punto un nuovo sistema Pitagora 2/2014 di fissaggio delle lastre senza profili esterni, senza elementi passanti, conforme a normativa, in grado di sopportare carichi di vento oltre i 400 kg/mq, che consente di ottenere l’effetto visivo di un piano di vetro perfettamente piano lungo 100 metri. In questa pagina in ordine dall’alto: - cascate e laghetti separano le varie fasce climatiche - la grande teca di vetro lunga 100 metri e alta 18. - la copertura delle nuove serre è realizzata con cuscini di Etfe (fotografie di Massimo Pistore per l’Università di Padova) COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 29 PERCORSO ESPOSITIVO LA PIANTA E L’AMBIENTE Il progetto curatoriale suddivide le circa 1300 specie previste, tra quelle presenti e quelle di nuova acquisizione, in diversi ambiti omogenei per umidità e temperature: i biomi. Sono rappresentate e ricreate le aree tropicali, le subumide, le temperate, le aride e le artiche. All’interno degli ambienti la posizione è determinata da criteri di natura fitogeografica con la suddivisione tra America nord/centro/sud, Africa nord/centro/sud e Madagascar, Asia, Europa temperata, Oceania. Anche il laghetto delle piante acquatiche è suddiviso in America, Africa, Asia. Si rappresentano aree omogenee con particolare attenzione ad evidenziare l’importanza della biodiversità presente in determinate fasce del globo: ad esempio il clima temperato collocato sul 35° parallelo con meno del 2% di superficie terrestre contiene il 20% della biodiversità nonostante la forte pressione antropica che lo minaccia. LA PIANTA E L’UOMO Il percorso didattico-interpretativo delle specie presenti inizia illustrando cosa è un essere vegetale e quali sono le sue caratteristiche che lo rendono così indispensabile per la nostra esistenza come esseri umani. Si tratterà del ruolo svolto dalle piante nell’evoluzione umana, dai primi insediamenti in epoca preistorica sino all’era contemporanea portando all’attenzione del visitatore spunti didattici e reperti conservati in apposite teche climatizzate. Il rapporto uomo-vegetali e soprattutto le modalità di utilizzo delle più svariate specie a disposizione nelle varie latitudini e nei vari climi viene illustrato individuando tre macro categorie: medicina e cosmesi, alimenti e materiali utili. A loro volta le tre categorie sono suddivise in usi più specifici (17 tipologie complessive) per meglio documentare nel corso della storia umana e nelle varie civiltà quali sono stati gli utilizzi e le reciproche influenze. Per facilitare la visita le tre categorie sono individuate da un colore che consente una immediata percezione dell’uso di una determinata pianta. Il progetto espositivo è orientato ad una logica di edutainment nella quale il visitatore è coinvolto, ed attore partecipe durante il percorso con exhibit interattivi e laboratori didattici. Le aiuole esterne saranno dedicate a temi specifici con coltivazioni compatibili con il clima padovano, quali le piante alimurgiche, i giardini fioriti, le piante aromatiche. Temi di interesse scientifico ma la tempo stesso divulgativo per un pubblico di non addetti ai lavori. I giardini tematici potranno essere trovare implementazione nel tempo in relazione alla tradizione ed alla vocazione di luogo di ricerca universitaria. GREENTERNET Rappresenta il campo nel quale si stanno concentrando le ricerche più avanzate: l’acronimo è la fusione della parola green e della parola internet. Nasce dalla constatazione che ogni apparato radicale è una vera e propria rete internet, dove ogni apice radicale funge da nodo, in grado 30 (foto di Massimo Pistore per l’Università di Padova) di rilevare l’ambiente e di comunicare con altri apparti radicali in un gigantesco web botanico che esiste da milioni di anni. Per la data di apertura dovrebbero essere già disponibili le app attraverso le quali un comune smartphone potrà relazionarsi direttamente con le piante e dialogare con esse. WIKIORTO Il sistema computerizzato di controllo, sopra indicato, che dalle piante insediate porta alla movimentazione della macchina architettonica, verrà esteso ad un livello più generale di un “orto virtuale” posto nel web. Ciò consentirà di allargare la possibilità di diffusione delle conoscenze botaniche presenti nel “sito reale” e di accompagnare il visitatore prima, durante e dopo la visita con modalità che sono proprie di ogni fase. Prima svolgerà funzioni di information, con possibilità di acquisto biglietto, scaricare applicazioni, eventuale e-commerce di prodotti specifici quali libri, semi, piante, strumenti, comunque presenti nel book-shop. Durante la visita il piano virtuale gestirà tutte le informazioni degli apparati interattivi e i sistemi di trasmissioni dei dati che il visitatore potrà vedere/scaricare tramite smartphone o idonei device. Inoltre l’interattività sarà attuata con due strumenti: il cartellino collocato alla base della pianta e hot spot posti in punti strategici. Il cartellino indicherà nome comune, nome scientifico, luogo di provenienza e permetterà al visitatore di approfondire le conoscenze entrando nelle banche dati predisposte, in eventuali link di approfondimento e relazionarsi ad essi. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 2/2014 IL PIÙ ANTICO ORTO UNIVERSITARIO DEL MONDO (foto di Massimo Pistore per l’Università di Padova) L’Orto Botanico dell’Unido rinascimentale. La circonversità di Padova è il più anferenza è il simbolo della pertico Orto universitario del fezione dell’Universo. Cermondo e dal 1997 fa parte chio e quadrato rappresentadel patrimonio dell’umanità no, nei principi filosofici del tempo, l’universo e la terra. Unesco. Creato nel 1545 con il nome di Hortus SimpliAttualmente ogni quarto, cium (giardino dei semplici, provvisto di fontana centracioè delle erbe medicinali), le, è diviso a sua volta in 250 ha mantenuta intatta la strutaiuole, chiamate areole, ditura del progetto iniziale, atsposte secondo differenti tribuito al dotto patrizio vegeometrie. Al centro una pineziano Daniele Barbaro, e a scina per le piante acquatiPietro da Noale, insigne proche viene alimentata da un fessore di Medicina all’U- Hortus medicus Patav.Tav. da Theatro delle città d’Italia fiotto d’acqua calda proveniversità di Padova. La realiz- Padova, 1629. niente da una falda posta a zazione è opera del bergamasco Andrea Moroni, il cui quasi trecento metri sotto il livello dell’Orto. nome è legato a numerose altre opere architettoniche Le piante coltivate nell’Hortus erano quelle utilizzapadovane, tra cui il Palazzo del Bo, la basilica di Santa te per le preparazioni officinali. Gli studenti di mediciGiustina e la sede del Municipio (Palazzo Moroni). na potevano, pertanto, imparare a conoscere e identifiL’Orto sorge su un’area di forma trapezoidale di cir- care correttamente le piante esaminando esemplari vica due ettari ed è delimitato su due lati dal canale vi anziché disegni, come avveniva in precedenza. Alla Alicorno dal quale, fino a pochi decenni fa, veniva pre- fine del XVI secolo, le specie che vi venivano coltivalevata l’acqua per l’irrigazione. te erano più di mille, tra cui anche specie non necessaLa parte più antica è quella racchiusa entro il muro cir- riamente medicinali. Grazie alla notevole espansione colare (eretto nel 1552 per arginare i furti), iscritta in un dei commerci della Repubblica di Venezia, l’Orto ha quadrato e suddivisa a sua volta in quattro quadrati mi- accolto molte nuove piante esotiche, che vi sono state coltivate per la prima volta nori, detti “quarti” o anche lontano dal loro habitat ori“spalti” separati da due viali ginario. perpendicolari orientati seL’orto ha attualmente una condo i punti cardinali che superficie di quasi 22.000 rappresentano i quattro elemetri quadrati e contiene olmenti: acqua, terra, aria, fuotre 6.000 piante coltivate, alco. La forma circolare e la caratteristica ripartizione geocune delle quali risalenti agli metrica che suddivide l’area anni della sua creazione, coin 16 settori, è ricca di rime un Chamaerops humilis, ferimenti e di simbologie co- Veduta prospettica dell’Orto di Andrea Tosini, edita dal- piantato nel 1568 e citato da smologiche, proprie del perio- la Litografia Kier di Venezia intorno al 1840. Goethe. Pitagora 2/2014 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 31 Notizie dal Consiglio Nazionale PUNTO DI ACCESSO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO Dal prossimo 30 giugno sarà obbligatorio il deposito in via telematica degli atti processuali nei procedimenti civili. I Consulenti Tecnici d'Ufficio dovranno avvalersi di un Punto di Accesso al PCT Riportiamo la circolare del 25 febbraio del Consiglio nazionale avente per oggetto: Punto di Accesso al Processo Civile Telematico. A partire dal prossimo 30 giugno 2014, nell'ambito del Processo Civile Telematico (PCT), entrerà in vigore l'obbligatorietà del deposito in via telematica degli atti processuali nei procedimenti civili e pertanto per tutti i colleghi che svolgono attività in ambito giurisdizionale quali Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.), esperti, stimatori, ausiliari del giudice e dell'ufficiale giudiziario, diverrà obbligatorio avvalersi di un Punto di Accesso al PCT. Tale Punto di Accesso consiste in una piattaforma informatica che consente ai professionisti abilitati presso i Tribunali e le Cancellerie di gestire il fascicolo processuale informatico con tutte le funzionalità previste. Entro il prossimo mese di marzo la nostra Società GEOWEB S.p.A., in partnership con Lextel S.p.A., soggetto autorizzato dal Ministero della Giustizia, offrirà ai Geometri la possibilità di usufruire del servizio GEO-CTU, che consentirà di accedere al Punto di Accesso al PCT, via internet e senza nessuna installazione sul proprio PC, semplicemente iscrivendosi e collegandosi al portale di GEOWEB S.p.A. (www.geoweb.it). Il servizIo GEO-CTU consentirà di effettuare, relativamente ai procedimenti giudiziari di propria competenza, la consultazione dei Registri di Cancelleria dei Tribunali e delle Corti di Appello italiane, la gestione dei fascicoli, dei documenti, delle comunicazioni e dei pagamenti, la redazione e il deposito degli atti, la consultazione dello stato delle procedure in tempo reale, l'accesso al fascicolo informatico, la gestione delle comunicazioni di Cancelleria e l' organizzazione dell'Agenda Legale online. Nel contempo il professionista potrà contare sul servizio di assistenza telefonica di GEOWEB S.p.A., sempre attivo a supporto dei propri clienti. L'iscrizione a GEOWEB S.p.A. è gratuita ed il servizio GEO-CTU verrà offerto ai Geometri con formule e costi assolutamente favorevoli e competitivi sul mercato. lnoltre, il Geometra che usufruirà del servizio GEO-CTU tramite GEOWEB S.p.A. sarà automaticamente iscritto al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE). A titolo di completezza, si segnala che, sempre attraverso GEOWEB S.p.A. con il servizio GEO FORMAZIONE è già possibile usufruire di corsi in modalità e-learning inerenti l'attività del C.T.U., in particolare il corso "L'esperto del giudice: le attività e i compensi". IMU E TASI:COME CALCOLARE IL VALORE DEI FABBRICATI GRUPPO D NON CENSITI Pubblicato in GU (serie generale n. 45 del 24 febbraio) il consueto aggiornamento annuale dei coefficienti per la determinazione del valore degli immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell’imposta municipale propria (Imu) e, a partire da per l’anno 2014 = 1,01 per l’anno 2011 = 1,08 per l’anno 2008 = 1,15 per l’anno 2005 = 1,26 per l’anno 2002 = 1,43 per l’anno 1999 = 1,53 per l’anno 1996 = 1,64 per l’anno 1993 = 1,78 per l’anno 1990 = 1,92 per l’anno 1987 = 2,27 per l’anno 1984 = 2,79 per l’anno 2013 = 1,02 per l’anno 2010 = 1,10 per l’anno 2007 = 1,19 per l’anno 2004 = 1,33 per l’anno 2001 = 1,46 per l’anno 1998 = 1,55 per l’anno 1995 = 1,69 per l’anno 1992 = 1,80 per l’anno 1989 = 2,01 per l’anno 1986 = 2,44 per l’anno 1983 = 2,96 Il metodo di calcolo per determinare l’imponibile ai fini Imu e Tasi sarà utilizzato fino all’anno solare in cui gli stessi immobili saranno iscritti in catasto, con relativa attribuzione di rendita. Il Decreto del 19 febbraio 2014 - Min. Economia e Finan32 quest’anno, del tributo per i servizi indivisibili, la Tasi (decreto Mef del 19 febbraio 2014). La tabella che segue attribuisce un moltiplicatore, per ogni anno solare, da applicare al valore dei fabbricati in questione, costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili. per l’anno 2012 = 1,04 per l’anno 2009 = 1,11 per l’anno 2006 = 1,22 per l’anno 2003 = 1,38 per l’anno 2000 = 1,51 per l’anno 1997 = 1,59 per l’anno 1994 = 1,74 per l’anno 1991 = 1,83 per l’anno 1988 = 2,09 per l’anno 1985 = 2,62 per gli anni ante 1983 = 3,14 ze ha per titolo “Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2014”. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 2/2014 La bacheca di marzo CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO Geom. Nicola Lissandron Vigodarzere - tel. 349 4216608 [email protected] Offro collaborazione esterna come geometra pratiche catastali e topografiche. Pregeo (inserimenti in mappa, frazionamenti, verifiche confini), Docfa (nuove costruzioni e variazioni), volture catastali e successioni, visure e verifiche presso enti e comuni. Paolo Lago via S. Stefano 3, Albignasego tel. 349 74373 [email protected] Diplomato nel 2011, abilitato alla libera professione ad ottobre 2013, cerco uno studio per collaborazione in merito a progettazione, pratiche catastali; libero fin da subito anche per trasferte sia in territorio nazionale che internazionale. Marco Viola via Prà 3A bis, Este tel.349 0067177 [email protected] Cerco lavoro. Possiedo diploma di geometra e abilitazione alla libera professione. Ricerco studio tecnico o impresa/azienda edile per intraprendere un percorso lavorativo. Massima serietà. Disponibilità ad inviare CV. Federico Barison Caselle di Selvazzano Dentro [email protected] Diplomato anno 2000; esperienza maturata dal 2008 come project manager turn key appalti pubblici Siemens healthcare, industria e settore fotovoltaico. Iscritto all’Albo nel 2013, cerco lavoro. Filippo Peron Malo (Vi) - tel. 339 6061142 [email protected] Geometra offresi per collaborazioni tecniche occasionali per redazioni disegni ed elaborati (anche per via telematica). Esperienza in progettazione e redazione architettonica, esecutiva e strutturale. Elena Boaretto piazza S. Maria Assunta, Galzignano T. tel.389 0243467 [email protected] Diplomata nel 2001, ho lavorato per 6 anni come resp. ufficio tecnico/progettazione, ufficio acquisti e resp. cantiere in tutta Italia, 7 anni di esperienza presso una ditta termoidraulica. OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO Roberto Zavattiero via Magarotto 17/D, Limena tel. 328 27331693 - [email protected] Lo studio cerca geometra con buona conoscenza di autocad 2D per collaborazione occasionale per la redazione di disegni per pratiche di prevenzione incendi. No praticantato. Geom. Simone Buson via Giorgione 35, Albignasego tel.049 8806307 [email protected] Ricerco neodiplomato per periodo di praticantato, serio e motivato, da avviare alla professione, con possibilità di collaborazione anche futura. Ing. Alberto Artoni via Lisbona10, Padova tel. 333 3556589 [email protected] Cerco per praticantato diplomato con conoscenza di Autocad 2d; pacchetto office; posta elettronica; navigazione internet. PER I PROPRIETARI DATI CATASTALI A LIBERO ACCESSO Dati catastali on line e senza spese Le persone fisiche, con abilitazione ai servizi Fisconline o Entratel, dal prossimo 31 marzo, potranno consultare on line, gratuitamente e senza versare tributi, le banche dati ipotecaria e catastali in relazione agli immobili dei quali risultano titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 4 marzo 2014, stabilisce le modalità e i tempi di accesso alla procedura, attivata in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5-quinquies, del Dl 16/2012, convertito in legge 44/2012. Per accedere alla consultazione occorre che il codice fiscale del richiedente, presente nelle banche dati ipotecaria e catastale, coincida con quello del titolare dell’abilitazione ai due servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La procedura risponde esclusivamente in relazione ai fabbricati di cui il soggetto risulta intestatario negli archivi catastali e, riguardo ai registri immobiliari, alle formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto, sia i fabbricati di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali. Inoltre, sempre dal prossimo 31 marzo, la consultazione degli stessi dati potrà essere richiesta, senza costi, anche presso gli sportelli decentrati del Catasto. Pitagora 2/2014 Nuove aliquote Tasi Il 28 febbraio il Governo ha approvato un decreto legge in cui ci sono disposizioni sulla finanza locale, e in particolare sulla Tasi. L’aliquota massima della Tasi (tributo sui servizi indivisibili) per l’anno 2014 per ciascuna tipologia di immobili può essere aumentata complessivamente fino ad un massimo dello 0,8 per mille complessivo. L’incremento può essere deliberato dai Comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all’abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell’imposta Tasi siano equivalenti a quelli dell’Imu prima casa. Il versamento della Tasi avviene mediante modello F24 e/o bollettino di conto corrente postale. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tasi e della Tari (tassa sui rifiuti) prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno. I terreni agricoli sono esclusi dal pagamento della Tasi. Le detrazioni non sono limitate all'abitazione principale in senso stretto, ma riguardano anche le case dei disabili e degli anziani ricoverati, se lo prevede il Comune. Così come le case date in comodato gratuito ai parenti in primo grado in linea retta – sempre se lo prevede il Comune – per la parte di rendita catastale fino a 500 euro o se il comodatario ha un Isee non superiore a 15mila euro. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 33 Esami di abilitazione Progettazione di una residenza e calcoli per un condominio Hanno superato l’esame di abilitazione ottanta diplomati della provincia di Padova Le prove scritte degli esami di abilitazione alla libera professione di geometra si sono svolti il 24 e 25 ottobre 2013 presso l’istituto tecnico Belzoni di Padova, con due commissioni operanti. Diamo qui il testo delle due prove. Prima prova scritta o scrittografica Si progetti, in un lotto rettangolare di 60x120 ml, un edificio residenziale a schiera di 3200 mc composto di 8 unità residenziali, con le seguenti caratteristiche morfologiche e funzionali: - Terreno con pendenza del 15% lungo la direttrice est-ovest, con lato ad est a quota 0,00 e quello a ovest a quota +9,00 ml; - Lato maggiore del lotto parallelo alla direttrice nord-sud; - Il lotto confina a nord con una strada pubblica, invece per gli altri tre lati, con altri lotti privati. Prevedere, all’interno del lotto rettangolare, una strada per la viabilità interna, con relativi parcheggi e spazi di manovra per entrare ed uscire dal lotto stesso e dalla restante area a verde. Elaborati richiesti: 1. Planimetria 1:500 con sistemazione della viabilità, dei lotti edificabili, dei parcheggi e delle aree verdi; 2. Pianta, sezione e prospetti di almeno due unità abitative limitrofe 1:100; 3. Pianta, sezione e prospetto di una unità abitativa 1:50. Seconda prova scritta o scrittografica Date le coordinate dei vertici: A: (Ax = -37,00; Ay = -24,00) B: (Bx = 45,00; By = -33,00) C: (Cx = 27,00; Cy = 24,00) D: (Dx = -11,00; Dy = 35,00) E: (Ex = -43,00; Ey = 14,00) di un lotto poligonale irregolare, con il lato AB di confine con la pubblica via, edificabile in zona di completamento “B” di PRG di un comune sismico: 1. si ricavi la superficie del lotto; 2.si definisca il dimensionamento del 34 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA manufatto residenziale plurifamiliare sulla base delle seguenti N.T.A: - indice di copertura Ic = 0,06 - indice fondiario If = 0,35 mc/mq - altezza massima H = m 7,00 - distanze dai confini = m. 7,00 - distanze dalle vie pubbliche = m 10,00; 3. si stabiliscano i costi di massima, sulla base delle tariffe regionali aggiornate, di tutte le opere da eseguire fino al completamento della struttura ipotizzata. Pitagora 2/2014 ESAMI DI STATO 2013: GLI ABILITATI ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA Alviano Glaviano Valentino Bassan Jacopo Bazzan Luca Bertoldo Nicola Bertolin Enrico Boaretti Valentina Bonaldo Enrico Bonetto Chiara Bordignon Daniel Bratko Renato Butacu Cristinel Valentin Cacco Davide Campagnolo Simone Canella Marco Caon Manuel Carnieletto Federico Carniello Emanuele Carraro Nicola Carraro Nicola Celli Alberto Cestaro Alessia Chiera Cosimo Comacchio Simone Costa Andrea Costa Martina De Marchi Davide De Rossi Giorgio De Toni Andrea Domizio Nicola Ereno Nicolò Fantinato Damiano Ferro Marco Ferro Enrico Gallo Alberto Garbo Giada Giacomini Andrea Girelli Terence Giunchi Sabrina Grandini Mauro Guarda Gemma Lago Paolo Lazzari Michel Longo Silvia Maggiolo Massimo Manera Jacopo Marroccu Massimo Marzotto Francesco Mendo Marco Millan Matteo Munari Gioele Nalon Gianmaria Nalon Sebastiano Novo Vanessa Occhi Gianmarco Parancola Massimiliano Pasin Paride Passarotto Fabio Pegoraro Federico Perin Erica Petagna Filippo Pierobon Emanuele Pistore Nicolò Rizzon Federico Romaro Francesco Rossetto Massimo Ruffin Stefano Scarabottolo Claudia Schiavolin Marco Scquizzato Daniele Settimo Lorenzo Simoni Tommaso Squizzato Nicola Stocco Arianna Stocco Tiziano Tadio Massimo Toniolo Valerio Turetta Matteo Turrin Andrea Varotto Davide Zampieri Massimo Zanaica Davide CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE / 2014 Con inizio il 17 marzo e termine il 13 ottobre, tutti i lunedì (tranne agosto) si svolge nell’auditorium del Collegio il corso di preparazione all’esame di abilitazione, sessione 2014. Sono iscritti circa 40 praticanti. Sono 26 lezioni per complessive 80 ore. I temi trattati sono quelli che riguardano la professione di geometra: topografia, catasto, costruzioni, tecnologia delle costruzioni, diritto, estimo, comunicazione professionale, legislazione tecnica, urbanistica. Le lezioni teoriche saranno integrate con esercitazioni pratiche riferite alle argomentazioni d’esame degli anni precedenti. I docenti sono i seguenti geometri: Oddone Zecchin, Ermes Salmaso, Antonio Ellero, Chiara Cattani, Udino Ranzato, Pierluigi Capuzzo, Michele Levorato, Eleuterio Tieghi. Barbara Ammanati terrà due lezioni di italiano. ALTRI CORSI DI FORMAZIONE Prestazione energetica degli edifici per tecnici certifi catori richiesta dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75. In collaborazione con Essetiesse Il corso è iniziato il 26 febbraio e sarebbe dovuto terminare il 16 aprile, ma sarà prolungato di altre due lezioPitagora 2/2014 ni, per adeguarsi alla disposizione prevista dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, che ha portato a 80 ore il corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici, i cui contenuti minimi sono contenuti nell’Allegato 1 del Dpr 16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. Questi i temi trattati Modulo I. La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici. Modulo II. Il bilancio energetico del sistema edificio impianto. Modulo III. Analisi tecnico-economica degli investimenti. Modulo IV. Le tipologie e le prestazioni energetiche dei componenti opachi e trasparenti, orizzontali e verticali. Modulo V. Fondamenti e prestazioni energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative. Modulo VI. L'utilizzo e l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici nuovi ed esistenti. Modulo VII. Comfort abitativo. Modulo VIII. Metodologia di analisi energetica del sistema edificio-impianto ed esempi applicativi. Modulo IX. Il sistema di climatizzazione estiva. Esame - verifica finale Il corso sarà replicato con inizio il 25 marzo. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 35 Informazioni Riforma del catasto: ora si conoscono i criteri É stato definitivamente approvato il disegno di legge “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”. Il Governo entro 12 mesi deve adottare i decreti delegati, ma almeno uno deve essere adottato entro i primi quattro mesi. All’articolo 2. sono indicate le norme per la Revisione del catasto dei fabbricati. Per la determinazione del valore patrimoniale dovrà essere utilizzato il metro quadrato come unità di consistenza in luogo del numero dei vani. Valori e rendite non possono comunque andare al di sopra del valore di mercato. C’è un regime fiscale agevolato per la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica. Anche per assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti, viene assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite. La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell’ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell’Isee, da rilevare anche attraverso le informazioni fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all’attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell’autotutela amministrativa. Viene previsto l'aggiornamento dei trasferimenti perequativi ai comuni e la ridefinizione delle competenze delle commissioni censuarie, che avranno il compito di validare le funzioni statistiche (pubblicate per garantire la trasparenza del processo estimativo) utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite. Per garantire i saldi di bilancio, una clausola stabilisce che dalla riforma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri. Con la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 286) è stata autorizzata la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019. Nuova Sabatini Il Ministero dello Sviluppo economico ha reso operativo il decreto 27 novembre 2014 con la Circolare direttoriale 10 febbraio 2014, n. 4567 recante “Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese”. A partire dal 31 marzo 2014 le imprese richiedenti potranno presentare le domande alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana. I moduli saranno disponibili per la compilazione entro il 10 marzo 2014 nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini)” del sito www.sviluppoeconomico.gov.it. Locazioni: sì ai contanti Il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative può avvenire in contanti per importi inferiori a mille euro. A chiarirlo è il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito delle richieste di chiarimento pervenute dall’Agenzia delle Entrate. La legge di Stabilità per il 2014 aveva stabilito che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità. La circolare 5 febbraio 2014 del Tesoro chiarisce che “la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivocabile e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti”. La circolare non è presente sul sito del Dipartimento del Tesoro. Guida aggiornata Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è la Guida aggiornata a gennaio 2014 delle agevolazioni fiscali riguardanti le ristrutturazioni. Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova via Fornace Morandi 24 - 35133 Padova - Tel. 049 8757788 - Fax 049 661124 - e-mail: [email protected] ORARIO DI RICEVIMENTO: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 COMMISSIONE PARCELLE: riceve ogni primo e terzo lunedì del mese, su appuntamento. Ufficio staccato di FONTANIVA presso Centro Padre Odone Nicolini - via Umberto I, 27 - tel. 0495942943, fax 049 5941749 Lunedì ore 9-12.30 36 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 2/2014
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