Rassegna Stampa Mercoledì 17 Settembre 2014 Sommario Testata Data Pag. Titolo p. 1. Fondi pensione Italia Oggi 17/09/2014 33 Omissione, niente reato se lieve (De Lellis Carl;De 1 Lellis Carla) 2. Previdenza Sole 24 Ore (Il) 17/09/2014 42 Corte Ue - Anzianità di servizio a «maglie larghe» 2 (Bertagna Gianluca) Sole 24 Ore (Il) 17/09/2014 7 Esodati - «Basta salvaguardie più lavoro agli over 50» (Colombo Davide) Sole 24 Ore (Il) 17/09/2014 Sole 24 Ore (Il) 17/09/2014 Sole 24 Ore (Il) Supplemento 17/09/2014 11 Nel 2014 l'Inps integrerà il 70 % del salario «perduto» (Cannioto Antonino;Maccarone Gi) 6 Sole 24 Ore (Il) Supplemento 17/09/2014 12 Assegni sostitutivi con tassazione ordinaria (Strafile 9 Sole 24 Ore (Il) Supplemento 17/09/2014 42 Previdenza - Indennità di volo esente da contributi (Cannioto Antonino;Maccarone Gi) 7 Sicurezza sociale - Nuovi ammortizzatori al test legge di stabilità (Pogliotti) 3 4 5 Marco) 12 Pensione «anticipata» per un massimo di quattro anni (Cannioto Antonino;Maccarone Gi) 10 Estratto da pag. Mercoledì 17/09/2014 33 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 costituzionale, a proposito della legittimità dell'ari. 2 del di n. 463/1983, «ha del generale canone interpretativo offerto dal principi di necessaria offensività della condotta concreta, ciò che permetterebbe di escludere rilievo penale a condotte apparentemente tipiche quando, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, esse risultino in concreto prive di significato lesivo». Ciò posto, nella difficoltà di individuare un « parametro sufficientemente il tribunale ha fatto ricorso alla recente legge delega n. 67/2014. Tale legge, spiega, «possiede con certezza l'attitudine a orientare l'interpretazione e, più in particolare, a completare il contenuto precettivo di quanto affermato» dalla corte costituzionale. In altre parole, prevedendo la delega al governo a trasformare in illecito amministrativo il reato di cni all'art. 2 del di n. 463/1983 «purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10 mila euro annui», il legislatore ha fissato un parametro oggetto di Il tribunale accoglie l'appello del offensività: appunto, quel datore di lavoro. In primo luogo tetto a 10 mila di versamenti non effettuati per periodo di imposta. osserva che la sentenza n. 139/2014 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) FINO A 10 MILA €} Omissione, niente reato se lieve DI CARIA DE LELLIS Non è (più) reato l'omesso versamento all'Inps delle ritenute previdenziali fatte ai lavoratori, purché d'importo inferiore a 10 mila euro. Lo stabilisce il tribunale di Asti che, per assolvere un datore di lavoro che aveva mancato di versare all'Inps 7.093 enro di trattenute operate sulle busta-paghe dei propri dipendenti, ha fatto ricorso alla depenalizzazione prevista dalla legge delega n. 67/2014, ancora in attesa di attuazione. La vicenda, come accennato, riguarda un datore di lavoro che, imputato del reato ex art. 81 del codice penale e art. 2 del di n. 463/1983, convcrtito dalla legge n. 638/1983, si è rivolto al Tribunale di Asti per vedersi dichiarare l'assoluzione «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato». della corte Fondi pensione Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 17/09/2014 42 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Corte Ue. Un'ordinanza chiarisce che in caso di funzioni coincidenti per i pubblici dipendenti pesano anche i contratti a termine Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Anzianità di servizio a «maglie larghe» Gianluca Bertagna La Corte di giustizia europea boccia, ancora una volta, le procedure di stabilizzazione che sono state previste dalla normativa italiana. Con un'ordinanza del 4 settembre scorso, viene ribadito, infatti, che il nostro sistema non è compatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, del 18 marzo 1999, e allegato alla direttiva Le norme nulla dicono, ma vi è un nodo cruciale nell'inquadramento dei lavoratori: i precedenti periodi a termine vengono computati o meno nell'anzianità di servizio al momento della trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato La risposta non era per niente scontata, visto che sulla questione si erano già cimentati il Tar e il Consiglio di Stato. Quest'ultimo, con la sentenza 1999/7O/CE del Consiglio 1138/11 aveva decisamente del 28 giugno 1999. ritenuto che conteggiare L'occasione per tornare sulla l'anzianità di servizio dei periodi questione è un ricorso sull'arti a tempo determinato dei soggetti BOCCIATURA Ribadito dai stabilizzati avrebbe costituito magistrati europei il contrasto una discriminazione a danno dei lavoratori assunti con concorso. della normativa nazionale Già in quell'occasione la Corte rispetto alla clausola 4 di giustizia europea, con dell'accordo quadro del 1999 sentenza 18 ottobre 2012 aveva ravvisato, invece, contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro del 1999. Con la sentenza in esame, an corché riferita alle Autorità indipendenti, la Corte sottolinea colo 75 comma 2 del DI 112/08, ancora una volta che, in presenza il quale prevedeva che al di funzioni esercitate coincidenti, dipendente destinatario della tra i periodi a termine e la stabilizzazione non era possibile stabilizzazione, vi è una continuità per la quale è impossibile riconoscere quale anzianità di escludere il calcolo dell'anzianità servizio i precedenti periodi a di servizio. Si potrebbe ritenere tempo determinato. Tale norma che tale anzianità sia esclusa solo è stata di fatto poi soppressa in presenza di «ragioni obiettive», dalla legge di conversione. Il ma non può rientrare in questo legislatore, però, negli ultimi caso la volontà di evitare il anni ha introdotto altre norme prodursi di discriminazioni in finalizzate alla stabilizzazione danno dei dipendenti di ruolo dei precari. Basti pensare assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico. all'opportunità prevista a regime ©RIPRODUZIONE RISERVATA nel Digs 165/01 (Testo unico del pubblico impiego) e a quella contenuta nel DI 101/13. Previdenza Pag. 2 Estratto da pag. Mercoledì 17/09/2014 7 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Esodati. Ordine del giorno al Senato «Basta salvaguardie più lavoro agli over 50» ROMA Alla tutela per gli esodati dovrà seguire l'impegno del Governo a promuovere l'invecchiamento attivo affrontando «il problema degli ultrasessantenni che abbiano perduto l'occupazione, senza avere ancora i requisiti per il pensionamento», e quello del reinserimento degli overço nel mercato. Non si tratta di un auspicio ma del contenuto formale dell'ordine del giorno presentato ieri, in Commissione Lavoro al Senato da diversi esponenti della maggioranza: Pietro Ichino (Se), Hans Berger (Svp), Giuseppe Pagano (Ned) e Annamaria Parente (Pd). L'iniziativa è maturata nel corso dell'esame della sesta salvaguardia per i lavoratori senza stipendio né pensione (ddl 1558/2014), approvata i primi di luglio alla Camera. Finora è stata assicurata, si legge nel testo dell'Odg, «l'applicazione della disciplina previgente del pensionamento per tutti coloro che, avendo perso involontariamente l'occupazione nel periodo immediatamente precedente, o immediatamente successivo alla riforma (la legge Fornero, 214/2011, ndr), si attendevano il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015)», nonché a « tutti i lavoratori in carico da prima della riforma a fondi di solidarietà, istituiti in funzione della soluzione di crisi occupazionali aziendali o di settore». In vista del via libera conclusivo dei senatori al provvedimento occorre finalmente « incominciare a operare in modo efficace e incisivo per l'aumento del tasso di occupazione della popolazione italiana in età superiore ai 50 anni». I parlamentari della maggioranza impegnano l'esecutivo a «incentivare e facilitare la permanenza e/o il reinserimento dei cinquantenni e dei sessantenni nel tessuto produttivo», mediante « flessibilizzazione dell'età del pensionamento» e «incentivi alle imprese» che vorranno valorizzarne l'esperienza. Con la sesta salvaguardia, che riguarda 8.100 persone, il computo dei tutelati dalla riforma Fornero è salita a 170.230 ex lavoratori, cifra quest'ultima cui è associata una stima di maggiore spesa previdenziale per 11,6 miliardi entro il 2022-2023. D. Col. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Previdenza Pag. 3 Estratto da pag. Mercoledì 17/09/2014 42 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Previdenza. Agevolazione fino al 2017 Indennità di volo esente da contributi Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone Le indennità di volo guadagnano altri tre anni di esenzione contributiva totale. La misura agevolativa, prevista all'inizio di quest'anno e che si doveva concludere a dicembre, si estende al triennio 2015-17.1 lavoratori, tuttavia, non avranno alcun danno alla pensione in quanto continuerà a operare l'accredito figurativo ai fini pensionistici pari al 50% dell'indennità esentata. Lo prevede l'articolo 28 del cosiddetto Decreto sblocca Italia (DI 133/14). Il Codice della navigazione stabilisce che al personale di volo e a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, debba essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dai contratti collettivi di lavoro e in mancanza dagli usi. L'ammontare di tale emolumento è oggi definito da quasi tutti i Ceni che regolano i rapporti con il personale interessato. Ai fini dell'assoggettamento contributivo e fiscale di tale emolumento, fino al 31 dicembre 2013, si sono applicate le disposizioni armonizzate contenute nell'articolo 51, comma 6, del Dpr 917/86 (Tuir). Sia per l'aspetto fiscale, sia per quello previdenziale, sono valse le stesse regole: esenzione al 50 per cento. Per il 2014, l'articolo 13, del DI 145/13 (legge 9/14) ne ha introdotto per la prima volta l'esenzione al 100% ai soli fini contributivi. Ora, se il contenuto della disposizione non verrà eliminato o modificato in sede di conversione del DI 133/14, anche per gli anni 2015, 2016 e 2017, in conseguenza della richiamata diposizione, l'indennità di volo continuerà a ricevere un trattamento differenziato: dal punto di vista fiscale continuerà ad applicarsi l'esenzione pari al 50%, mentre sul fronte previdenziale non sarà dovuto alcun contributo. Va osservato che l'esenzione contributiva è circoscritta alle sole indennità di volo e non si estende alle indennità di navigazione del settore marittimo. Come precisato dall'Inps nella circolare48/14, con cui l'Istituto ha fornito le istruzioni per l'applicazione dell'esenzione relativa al corrente anno, l'esenzione totale non fa venir meno il rispetto del minimale che, quindi, le aziende dovranno continuare a rispettare. Come già accennato, anteriormente all'esenzione totale, l'indennità di volo subiva un trattamento particolare, essendo assoggettata a prelievo contributivo soltanto sulla metà COPERTURA PARZIALE II provvedimento inserito nel decreto «sblocca Italia» Ai fini pensionistici confermato l'accredito figurativo del 50% della stessa. Di conseguenza, il dipendente interessato riceveva un accredito calcolato su un importo dimezzato (lo stesso su cui si versavano i contributi). L'introduzione dell'esenzione al 100% avrebbe finito per penalizzare i lavoratori, che sarebbero rimasti privi di copertura. Per questo motivo - il DI 145/13 prima e la nuova norma ora prevedono che si proceda a un accredito figurativo calcolato in base al 50% dell'indennità di volo corrisposta al dipendente, in modo tale che per il lavoratore, ieri come oggi, si realizzi comunque un incremento del fondo individuale in misura pari ai contributi (figurativi) calcolati sulla metà dell'indennità. © RIPRODUZIONE RISERVATA Previdenza Pag. 4 Estratto da pag. Mercoledì 17/09/2014 7 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Sicurezza sociale Nuovi ammortizzatori al test legge di stabilità t_-t_7 IL PIANO Si punta a spostare il baricentro dalle politiche passive a quelle attive dovendo però fare i conti con la fase transitoria ROMA II Jobs act punta a spostare il baricentro d'azione dalle politiche passive alle politiche attive del lavoro. Ovvero dagli ammortizzatori sociali alla formazione e al ricollocamento nel tessuto produttivo dei lavoratori delle aziende in crisi. L'annuncio del premier di voler accelerare la riforma degli ammortizzatori, tuttavia, deve fare i conti con il nodo risorse e con la gestione della fase di transizione dalle nuove alle vecchie regole. Il banco di prova sarà la prossima legge di stabilità, che nelle intenzioni di Renzi dovrà contenere una consistente "dote" finanziaria, in grado di coniugare l'esigenza della "flex" (maggiore flessibilità del lavoro) con quella della "security". Si tratta di capire in che dirczione intenda muoversi il governo sul fronte della sicurezza sociale. In un'interrogazione al ministro Poletti, lo scorso 3 luglio il giuslavorista Pietro Ichino (Se) sottolineava che nella scorsa legge di stabilità sono stati stanziati sok>5O milioni per le politicheattive del lavoro, in particolare per l'avvio della sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, a fronte di quasi i miliardo assegnato alle politiche passive (cassa integrazione, disoccupazione, lavori socialmente utili): peraltro i primi 15 milioni per il contratto di ricollocazione - i dipendenti di Alitalia dovrebbero fare da apripista - sono bloccati per la mancata pubblicazione del regolamento da parte del ministero del Lavoro. Poletti si impegnò a emanarlo in tempi brevi, ma a distanza di oltre due mesi ancora non è stato pubblicato. Il ministro sottolineò anche Previdenza che «i nostri centri collocano solo il 2 o il 3% delle persone», aggiungendo che «in Italia gli addetti ai servizi per l'impiego sono ymila in forma stabile e 2mila precari, mentre i Paesi cui ci compariamo hanno da óomila a 9omila persone», inoltre da noi «le politiche passive sono in capo all'Inps (soggetto che eroga e gestisce la banca dati), mentre le politiche attive sono distribuite sui territori», al contrario degli altri Paesi dove c'è una stretta interrelazione. Tra gli emendamenti del Jobs act approvati al Senato, si individua il contratto di ricollocazione come strumento di politica attiva per mettere in competizione i centri pubblici con le agenzie private, pagando la prestazione se l'ex lavoratore viene reinserito. Altro caposaldo è l'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, un'unica infrastruttura tecnica per gestire la transizione tra le politiche passive a quelle attive. Gli strumenti di tutela in costanza di lavoro non verranno più concessi in caso di cessazione di attività aziendale. I lavoratori saranno considerati "disoccupati" (adesso sono dipendenti anche se l'azienda non riaprirà i battenti), avranno l'Aspi e dovranno partecipare a corsi di formazione. La cassa in deroga cesserà di esistere a fine 2016, con un meccanismo di graduale décalage nella durata, previsto dal decreto ministeriale. Sindacati e Regioni hanno lanciato ripetuti allarmi per il rischio di tensioni sociali nella gestione della transizione. «Con una crisi che ancora colpisce duro - afferma Guglielmo Loy (Uil) - ridurre la protezione sociale fornita dalla Gig in deroga significa mettere a rischio un aiuto ad oltre 4Oomila persone». In questo quadro l'azione del governo è stretta da un lato dalla gestione dell'emergenza e dall'altro dalla necessità di imprimere una svolta in dirczione della flexsecurity. G.Pog. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Pag. 5 Estratto da pag. Mercoledì 17/09/2014 11 Direttore Responsabile Diffusione Testata Gianni Riotta 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) I contratti di solidarietà REGOLE E REQUISITI Nel 2014 l'Inps integrerà il 70 % del salario «perduto» Da quest'anno contributi ridotti del 35% se il taglio dell'orario supera il 20% PAGINA A CURA DI Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone ^m Con i contratti di solidarietà difensivi, le parti (datori di lavoro e sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale) concordano una diminuzione dell'orario contrattuale finalizzata ad evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. I contratti di solidarietà difensivi possono essere di due tipi: a) eb). Imprese rientranti nella Cigs La tipologia a) è quella classica rivolta alle imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria. Nell'accordo sindacale si conviene una riduzione dell'orario di lavoro, a fronte della quale, i lavoratori possono contare (per un periodo non superiore a 24 mesi) PAGINA A CURA DI Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone ^m Con i contratti di solidarietà difensivi, le parti (datori di lavoro e sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale) concordano una diminuzione dell'orario contrattuale finalizzata ad evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. I contratti di solidarietà difensivi possono essere di due tipi: a) eb). Imprese rientranti nella Cigs La tipologia a) è quella classica rivolta alle imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria. Nell'accordo sindacale si conviene una riduzione dell'orario di lavoro, a fronte della quale, i lavoratori possono contare (per un periodo non superiore a 24 mesi) Previdenza sull'intervento della Cigs, che compensa la quota di retribuzione "persa", a causa delle ore non lavorate. Il trattamento salariale per i contratti di solidarietà non soggiace al massimale previsto dalla legge (in generale, per l'anno in corso, 1.165,58 euro); inoltre, nel 2014 nel rispetto del tetto di 50 milioni l'assegno Cigs sarà pari al 70% della retribuzione di riferimento (dal 2009 al 2013, il trattamento è stato pari all'8o%). Inoltre, i lavoratori ricevono l'accredito figurativo dei contributi utili al diritto e alla misura della pensione. Applicazione II contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. L'istituto si rivolge a tutti i lavoratori che possono fruire dell'intervento di integrazione salariale straordinaria (operai, impiegati, quadri) e non, invece, a dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio nonché ai lavoratori assunti a termine per esigenze stagionali. Agevolazioni contributive Le aziende possono beneficiare di una agevolazione contributiva (rivisitata dal DI 34/2014) pari al 35% dei contributi dovuti, per i lavoratori con una riduzione oraria superiore al 20%. I criteri per la concessione del beneficio sono demandati a un decreto interministeriale (Lavoro/ Economia), al momento non ancora reso noto. Gli incentivi potranno essere concessi nei limiti di spesa previsti che, dal 2014, saranno pari a 15 milioni. Imprese fuori dalla Cigs L'articolo 5, comma 5 della legge 236/1993 ha introdotto la seconda varietà di contratti di solidarietà (tipo b), rivolta alle imprese che non gravitano in orbita Cigs e che, con l'accordo sindacale, vogliono ridurre o evitare le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, ovvero scongiurare i licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Come contropartita della riduzione oraria, per un periodo massimo di due anni, alle imprese viene corrisposto un contributo, pari alla metà della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione dell'orario, da ripartire in parti uguali con i lavoratori. Questo tipo di contratti può interessare anche gli apprendisti. Per i lavoratori il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti legali e contrattuali, ivi compresi gli obblighi contributivi e previdenziali. Anche in questo caso è previsto l'accredito dei contributi pensionistici. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Pag. 6 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Estratto da pag. Mercoledì 17/09/2014 11 Direttore Responsabile Diffusione Testata Gianni Riotta 233.997 Le dieci regole base 011 INDICAZIONE DELLE PARTI Puntuale indicazione delle parti che firmano il contratto di solidarietà. Per una più precisa individuazione è necessario indicare anche i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro, riportando le cariche ricoperte all'interno dell'organizzazione sindacale 02 I DATE Data di sottoscrizione del contratto di solidarietà. Gli effetti del contratto (vale a dire l'inizio della disciplina della solidarietà) devono realizzarsi dopo la data di stipula del contratto stesso 03 I AVVIO DELLA MOBILITÀ Tra le informazioni necessario figura anche la data di apertura di inizio della procedura di mobilità. Si tratta di un dato che riguarda tutte le aziende a cui si applica la disciplina in materia di licenziamenti collettivi; contrariamente la data non va indicata 011 INDICAZIONE DELLE PARTI Puntuale indicazione delle parti che firmano il contratto di solidarietà. Per una più precisa individuazione è necessario indicare anche i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro, riportando le cariche ricoperte all'interno dell'organizzazione sindacale 02 I DATE Data di sottoscrizione del contratto di solidarietà. Gli effetti del contratto (vale a dire l'inizio della disciplina della solidarietà) devono realizzarsi dopo la data di stipula del contratto stesso 03 I AVVIO DELLA MOBILITÀ Tra le informazioni necessario figura anche la data di apertura di inizio della procedura di mobilità. Si tratta di un dato che riguarda tutte le aziende a cui si applica la disciplina in materia di licenziamenti collettivi; contrariamente la data non va indicata 04 I ORARIO DI LAVORO II contratto di solidarietà incide direttamente sull'orario di lavoro. Di quest'ultimo occorre indicare l'estensione e la sua articolazione 05 I CONTRATTO COLLETTIVO Indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai lavoratori interessati alcontratto di solidarietà 06 I ESUBERI Occorre dare conto dell'esubero che si è realizzato e delle ragioni che lo hanno provocato 07 I LAVORATORI COINVOLTI Va inserito il numero dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà, specificando l'inizio del regime in solidarietà la durata dello stesso 08 I APPLICAZIONE Descrizione della modalità di applicazione del regi me di solidarietà: ammontare della 011 INDICAZIONE DELLE PARTI Puntuale indicazione delle parti che firmano il contratto di solidarietà. Per una più precisa individuazione è necessario indicare anche i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro, riportando le cariche ricoperte all'interno dell'organizzazione sindacale 02 I DATE Data di sottoscrizione del contratto di solidarietà. Gli effetti del contratto (vale a dire l'inizio della disciplina della solidarietà) devono realizzarsi dopo la data di stipula del contratto stesso 03 I AVVIO DELLA MOBILITÀ Tra le informazioni necessario figura anche la data di apertura di inizio della procedura di mobilità. Si tratta di un dato che riguarda tutte riduzione, sua attuazione pratica all'interno dell'azienda con analisi delle eventuali possibilità di derogare 09 I QUOTA DEL25% Nel caso di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del DI 148/1993, si deve indicare l'eventuale circostanza in cui l'azienda destina la propria quota (25%) a favore dei lavoratori dell'impresa 10 I DEROGHE Specificazione delle procedure e delle modalità con cui si può attuare una deroga al regime di solidarietà. In particolare, indicare lo schema aziendale da adottare nelle ipotesi in cui, alfine di far fronte a maggiori esigenze lavorative, l'azienda può aumentare l'orario di lavoro in solidarietà (pur rimanendo all'interno del normale orario di lavoro previstodalcontratto collettivo nazionale di lavoro applicato) le aziende a cui si applica la disciplina in materia di licenziamenti collettivi; contrariamente la data non va indicata 04 I ORARIO DI LAVORO II contratto di solidarietà incide direttamente sull'orario di lavoro. Di quest'ultimo occorre indicare l'estensione e la sua articolazione 05 I CONTRATTO COLLETTIVO Indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai lavoratori interessati alcontratto di solidarietà 06 I ESUBERI Occorre dare conto dell'esubero che si è realizzato e delle ragioni che lo hanno provocato 07 I LAVORATORI COINVOLTI Va inserito il numero dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà, specificando l'inizio del regime in solidarietà la durata dello stesso 08 I APPLICAZIONE Descrizione della modalità di applicazione del regi me di solid Previdenza Pag. 7 Estratto da pag. Mercoledì 17/09/2014 11 Direttore Responsabile Diffusione Testata Gianni Riotta 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Allo specchio Tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Cigs, comprese le appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Per le editrici di quotidiani e di periodici e le agenzie di stampa, si prescinde dal citato limite dimensionale CHI PUÒ UTILIZZARLI Le caratteristiche dei contratti di solidarietà TIPO ATIPO B Aziendeche rientrano nel regime Cigs Aziende escluse dalla Cigs e artigiane PER QUALI LAVORATORI Tutto il personale dipendente tranne dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni, lavoratori assunti a tempo determinato perattività stagionali. I part-time vi rientrano solo se l'azienda di mostri «i I ca rattere struttura le del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro» Le aziende non rientranti nel campo di applicazionedella normativa in materia di cassa integrazione guadagni I dipendenti di: imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla Cigs, che abbiano avviato la mobilità; impresecon meno di 15 dipendenti con contratti di solidarietà volti a evitare licenziamenti plurimi individuali; impresealberghiere.aziende termali pubbliche e private operanti in aree con gravi crisi occupazionali; imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti, purché siano previsti fondi bilaterali. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità. I dirigenti sono esclusi Tutto il personale dipendente tranne dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni, lavoratori assunti a tempo determinato perattività stagionali. I part-time vi rientrano solo se l'azienda di mostri «i I ca rattere struttura le del parttime nella preesistente organizzazione del lavoro» PER QUALI LAVORATORI Tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Cigs, comprese le appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Per le editrici di quotidiani e di periodici e le agenzie di stampa, si prescinde dal citato limite dimensionale CHI PUÒ UTILIZZARLI Le caratteristiche dei contratti di solidarietà TIPO ATIPO B Aziendeche rientrano nel regime Cigs Aziende escluse dalla Cigs e artigiane CHI PUÒ UTILIZZARLI Tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Cigs, comprese le appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Per le editrici di quotidiani e di periodici e le agenzie di stampa, si prescinde dal citato limite dimensionale PER QUALI LAVORATORI Tutto il personale dipendente tranne dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni, lavoratori assunti a tempo determinato perattività stagionali. I part-time vi rientrano solo se l'azienda di mostri «i I ca rattere struttura le del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro» Le aziende non rientranti nel campo di applicazionedella normativa in materia di cassa integrazione guadagni CHI PUÒ UTILIZZARLI Tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di C I dipendenti di: imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla Cigs, che abbiano avviato la mobilità; impresecon meno di 15 dipendenti con contratti di solidarietà volti a evitare licenziamenti plurimi individuali; impresealberghiere.aziende termali pubbliche e private operanti in aree con gravi crisi occupazionali; imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti, purché siano previsti fondi bilaterali. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità. I dirigenti sono esclusi gs, comprese le appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Per le editrici di quotidiani e di periodici e le agenzie di stampa, si prescinde dal citato limite dimensionale PER QUALI LAVORATORI Tutto il personale dipendente tranne dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni, lavoratori assunti a tempo determinato perattività stagionali. I part-time vi rientrano s AGEVOLAZIONI lo se l'azie Integrazione del60%della retribuzione persa per la riduzione dell'orario. Dal2009al2013 l'integrazione è stata portata all'80%. Per il 2014 è, invece, pari al 70%, nei limiti delle risorse stanziate (50 milioni di euro). da di mostri «i I ca rattere struttura le del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro» Le aziende non rientranti nel campo di applicazionedella normativa in materia di cassa integrazione guadagni CHI PUÒ Contributo pari al 50% della retribuzione persa da dividere equamente tra lavoratore e datore di lavoro (25% ciascuno) UTILIZZARLI Tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di C I dipendenti di: i Massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24(36 per gli occupati nellearee del Mezzogiorno). Se il contratto di solidarietà raggiunge la durata massima prevista, si può stipulare un nuovo contratto, per lestesse unità aziendali, trascorsi dodici mesi dal termi ne del p recedente accordo prese con più di 15 dipendenti, escluse dalla Cigs, che abbiano avviato la mobilità; impresecon meno di 15 dipendenti con contratti di solidarietà volti a evitare licenziamenti plurimi individuali; impresealberghiere.aziende termali pubbliche e private operanti in aree con gravi crisi o Al massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non si realizza un'interruzione cupazionali; imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti, purché siano previs Dopo la stipula del contratto, ildatore di lavoro deve chiedere l'integrazione salariale al ministero del Lavoro. Alla domanda vannoallegatil'originaledel contratto di solidarietà e l'elenco nominativo dei lavoratori. Il decreto di concessione è emanato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda i fondi bilaterali. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità. I dirigenti sono esclusi gs, comprese le appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presenta La domanda non è prevista ione della domanda. Per l Tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Cigs, comprese le appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Per le editrici di quotidiani e di periodici e le agenzie di stampa, si prescinde dal citato limite dimensionale CHI PUÒ UTILIZZARLI Le caratteristiche dei contratti di solidarietà TIPO ATIPO B Aziendeche rientrano nel regime Cigs Aziende escluse dalla Cigs e artigiane PER QUALI LAVORATORI Tutto il personale dipendente tranne dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni, lavoratori assunti a tempo determinato perattività stagionali. I part-time vi rientrano solo se l'azienda di mostri «i I ca rattere struttura le del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro» Le aziende non rientranti nel campo di applicazionedella normativa in materia di cassa integrazione guadagni I dipendenti di: imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla Cigs, che abbiano avviato la mobilità; impresecon meno di 15 dipendenti con contratti di solidarietà volti a evitare licenziamenti plurimi individuali; impresealberghiere.aziende termali pubbliche e private operanti in aree con gravi crisi occupazionali; imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti, purché siano previsti fondi bilaterali. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità. I dirigenti sono esclusi Allo specchio Previdenza Pag. 8 Estratto da pag. Mercoledì 17/09/2014 12 Direttore Responsabile Diffusione Testata Gianni Riotta 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) II trattamento fiscale. Il prelievo segue le stesse regole dei redditi da lavoro dipendente Assegni sostitutivi con tassazione ordinaria Marco Strafile IBI Nei casi di eccedenza di personale la legge Fornero ha introdotto una specifica disciplina per gli accordi volti ad incentivare l'esodo dei lavoratori più vicini al raggiungimento dei requisiti pensionistici; tali accordi, stipulati tra datori di lavori che impieghino più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, prevedono un impegno delle imprese a corrispondere all'Inps i fondi necessari per: • erogare ai dipendenti una prestazione pari al trattamento di pensione che spetterebbe alla cessazione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti; • accreditare i contributi che sono dovuti fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Sotto un profilo tributario l'Inps con la circolare 119 del 2013 ha specificato che la prestazione (da erogare ratealmente fino ad stessa categoria di quelli sostituiti o perduti». Pertanto, secondo il principio contenuto nell'articolo 6, l'erogazione in commento, sostituendosi al reddito di lavoro dipendente venuto meno per l'adesione all'accordo di esodo incentivato, viene attratta dalla stessa disciplina fiscale del reddito sostituito. Tale regime non è invece stato ritenuto applicabile ad analoghi strumenti previsti nei casi di eccedenza di personale del settore bancario. Si tratta degli assegni straordinari destinati ai dipendenti delle aziende del credito che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro, previsti dal decreto interministeriale 158/2000. Questi assegni secondo l'amministrazione finanziaria (risoluzione ly/E del 2003) e la giurisprudenza della suprema Corte, sono assoggettati ad imposta con modalità separata, essendo equipara ti a degli incentivi all'esodo per i quali ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del Tuir, si applica l'aliquota media di tassazione del Tfr. Viene così a delinearsi una singolare disarmonia tra le modalità di tassazione a cui sono sottoposti i due trattamenti (separata nel caso dell'assegno straordinario ex Dm 158/2000 e ordinaria in quello della prestazione di cui all'articolo 4 della legge Fornero), i quali appaiono molto simili, nonostante traggano origine da diversi provvedimenti normativi; tutti e due, infatti, realizzano delle forme di prepensionamento mediante erogazioni di prestazioni in forma rateale, nell'ambito di piani che incentivano l'esodo dei lavoratori più prossimi alla pensione. I percorsi interpretativi che sorreggono tale diversità nelle modalità di tassazione, sebbene singolarmente sostenibili, pongono qualche dubbio se messi a confronto in relazione a fattispecie morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti». morte, costituiscono redditi della Previdenza Pag. 9 Estratto da pag. Mercoledì 17/09/2014 12 Direttore Responsabile Diffusione Testata Gianni Riotta 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) G li incenti vi a ll'uscita LA RIFORMA FORNERO Pensione «anticipata» per un massimo di quattro anni L'Inps riceve dalle aziende le somme da erogare e i contributi Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone ^ L'esodo dei lavoratori anziani (articolo 4 commi da i a 7 della legge 92/2012) punta a condurre alla quiescenza alcune categorie di lavoratori vicini al pensionamento evitando il ricorso a procedure di licenziamento. Può essere però utilizzato solo da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Il meccanismo, che prevede un coinvolgimento triangolare (azienda-Inps-lavoratori), è semplice: l'azienda si fa carico del complesso degli oneri connessi all'operazione, vale a dire sia delle somme che attraverso l'Inps vengono erogate ai lavoratori (isopensione), sia del relativo costo contributivo (contribuzione correlata), utile a garanti Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone ^ L'esodo dei lavoratori anziani (articolo 4 commi da i a 7 della legge 92/2012) punta a condurre alla quiescenza alcune categorie di lavoratori vicini al pensionamento evitando il ricorso a procedure di licenziamento. Può essere però utilizzato solo da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Il meccanismo, che prevede un coinvolgimento triangolare (azienda-Inps-lavoratori), è semplice: l'azienda si fa carico del complesso degli oneri connessi all'operazione, vale a dire sia delle somme che attraverso l'Inps vengono erogate ai lavoratori (isopensione), sia del relativo costo contributivo (contribuzione correlata), utile a garanti cui il legislatore demanda: • la valutazione della consistenza organica dell'azienda; • l'accertamento del possesso dell'anzianità utile al conseguimento dell'assegno pensionistico entro, al massimo, i successivi 4 anni; • il pagamento agli interessati del trattamento previsto, pari all'importo della pensione che spetterebbe loro al momento dell'uscita dall'azienda (isopensione). Da ultimo, l'Istituto è anche chiamato ad accreditare nella posizio ne degli interessati la contribuzione correlata, versata dall'azienda. A tutela della solvibilità dell'operazione, la legge prevede che sia presentata all'Inps una fidejussione bancaria da parte dell'azienda. Infatti, qualora quest'ultima interrompa i pagamenti mensili, l'Istituto deve sospendere l'erogazione del trattamento ai lavoratori e notificare al datore di lavoro un avviso di pagamento; perdurando l'insolvenza per 180 giorni dalla notifica, l'Inps potrà escutere la fidejussione e proseguire nella corresponsione del trattamento. Le novità del 2014 In base alle variazioni apportate dalla legge di stabilità 2013, la prestazione - dapprima limitata alle sole risoluzioni consensuali - può essere oggetto di accordi sindacali re ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento nell'ambito di procedure di mobilità ex lege 223/1991, ovvero nel del diritto all'assegno definitivo. I contesto di processi di riduzione di requisiti Va rispettata una serie di condizioni. Le situazioni di esubero personale dirigente, conclusi con accordo firmato da un'associazione devono rientrare in un accordo sindacale stipulante il contratto sottoscritto dall'azienda con le collettivo di lavoro. Nel primo caso, organizzazioni sindacali più l'azienda può recuperare le somme rappresentative a livello aziendale. pagate per il finanziamento della Può inoltre riguardare solo i mobilità; inoltre, in relazione a dette lavoratori cui manchino, al ultime tipomassimo, 4 anni per l'accesso al trattamento pensionistico. L'Inps Una volta sottoscritto l'accordo, che assume valore vincolante solo dopo l'accettazione da parte degli logic di cessazioni, non trova interessati, entra in gioco l'Inps, applicazione il cosiddetto "ticket sui licenziamenti" previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 92/2012. Sia nella prima tipologia (risoluzioni consensuali) che nella seconda, i Previdenza La gestione operativa 011 L'azienda inoltra alla dirczione centrale pensioni l'accordo sindacale e la lista dei lavoratori 02 I L'Inps, effettuati i controlli, restituisce la lista dei soggetti con le decorrenze della pensione e una prima valutazione dei costi 03 I L'Inps definisce le certificazioni e le restituisce all'azienda con il calcolo della fidejussione 04 I L'azienda presenta la fidejussione e le domande di prestazione 05 I L'Inps, mensilmente, l'ammontare dell'isopensione e della contribuzione 06 I L'azienda procede al versamento e trasmette all'Inps copia della contabile del bonifico 07 I Ogni mese il lavoratore riceve dall'Inps il pagamento dell'isopensione Pag. 10 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Estratto da pag. Previdenza 12 Mercoledì 17/09/2014 Direttore Responsabile Diffusione Testata Gianni Riotta 233.997 Pag. 11
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