Rassegna_stampa_17_9_2014

Rassegna Stampa
Mercoledì 17 Settembre 2014
Sommario
Testata
Data
Pag. Titolo
p.
1. Fondi pensione
Italia Oggi
17/09/2014
33 Omissione, niente reato se lieve (De Lellis Carl;De
1
Lellis Carla)
2. Previdenza
Sole 24 Ore (Il)
17/09/2014
42 Corte Ue - Anzianità di servizio a «maglie larghe»
2
(Bertagna Gianluca)
Sole 24 Ore (Il)
17/09/2014
7 Esodati - «Basta salvaguardie più lavoro agli over
50» (Colombo Davide)
Sole 24 Ore (Il)
17/09/2014
Sole 24 Ore (Il)
17/09/2014
Sole 24 Ore (Il) Supplemento
17/09/2014
11 Nel 2014 l'Inps integrerà il 70 % del salario
«perduto» (Cannioto Antonino;Maccarone Gi)
6
Sole 24 Ore (Il) Supplemento
17/09/2014
12 Assegni sostitutivi con tassazione ordinaria (Strafile
9
Sole 24 Ore (Il) Supplemento
17/09/2014
42 Previdenza - Indennità di volo esente da
contributi (Cannioto Antonino;Maccarone Gi)
7 Sicurezza sociale - Nuovi ammortizzatori al test
legge di stabilità (Pogliotti)
3
4
5
Marco)
12 Pensione «anticipata» per un massimo di quattro
anni (Cannioto Antonino;Maccarone Gi)
10
Estratto da pag.
Mercoledì
17/09/2014
33
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Pierluigi Magnaschi
78.551
costituzionale, a proposito
della legittimità dell'ari. 2 del
di n. 463/1983, «ha del
generale canone
interpretativo offerto dal
principi di necessaria
offensività della condotta
concreta, ciò che
permetterebbe di escludere
rilievo penale a condotte
apparentemente tipiche
quando, avuto riguardo alla
ratio della norma
incriminatrice, esse risultino
in concreto prive di
significato lesivo». Ciò
posto, nella difficoltà di
individuare un « parametro
sufficientemente il tribunale
ha fatto ricorso alla recente
legge delega n. 67/2014. Tale
legge, spiega, «possiede con
certezza l'attitudine a
orientare l'interpretazione e,
più in particolare, a
completare il contenuto
precettivo di quanto
affermato» dalla corte
costituzionale. In altre
parole, prevedendo la delega
al governo a trasformare in
illecito amministrativo il
reato di cni all'art. 2 del di n.
463/1983 «purché l'omesso
versamento non ecceda il
limite complessivo di 10
mila euro annui», il
legislatore ha fissato un
parametro oggetto di
Il tribunale accoglie l'appello del offensività: appunto, quel
datore di lavoro. In primo luogo tetto a 10 mila di versamenti
non effettuati per periodo di
imposta.
osserva che la sentenza n. 139/2014
Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG)
FINO A 10 MILA €}
Omissione, niente reato se
lieve DI CARIA DE
LELLIS Non è (più) reato
l'omesso versamento
all'Inps delle ritenute
previdenziali fatte ai
lavoratori, purché
d'importo inferiore a 10
mila euro. Lo stabilisce il
tribunale di Asti che, per
assolvere un datore di
lavoro che aveva mancato
di versare all'Inps 7.093
enro di trattenute operate
sulle busta-paghe dei
propri dipendenti, ha fatto
ricorso alla
depenalizzazione prevista
dalla legge delega n.
67/2014, ancora in attesa
di attuazione. La vicenda,
come accennato, riguarda
un datore di lavoro che,
imputato del reato ex art.
81 del codice penale e art.
2 del di n. 463/1983,
convcrtito dalla legge n.
638/1983, si è rivolto al
Tribunale di Asti per
vedersi dichiarare
l'assoluzione «perché il
fatto non è più previsto
dalla legge come reato».
della corte
Fondi pensione
Pag.
1
Estratto da pag.
Mercoledì
17/09/2014
42
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Roberto Napoletano
233.997
Corte Ue. Un'ordinanza chiarisce che in caso di funzioni coincidenti per i pubblici dipendenti pesano anche i contratti a termine
Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG)
Anzianità di servizio a «maglie larghe»
Gianluca Bertagna La Corte di
giustizia europea boccia, ancora una
volta, le procedure di stabilizzazione
che sono state previste dalla
normativa italiana. Con un'ordinanza
del 4 settembre scorso, viene
ribadito, infatti, che il nostro sistema
non è compatibile con la clausola 4
dell'accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato, del 18 marzo
1999, e allegato alla direttiva
Le norme nulla dicono, ma vi è un
nodo cruciale nell'inquadramento
dei lavoratori: i precedenti periodi
a termine vengono computati o
meno nell'anzianità di servizio al
momento della trasformazione del
rapporto da tempo determinato a
tempo indeterminato
La risposta non era per niente
scontata, visto che sulla
questione si erano già cimentati
il Tar e il Consiglio di Stato.
Quest'ultimo, con la sentenza
1999/7O/CE del Consiglio
1138/11 aveva decisamente
del 28 giugno 1999.
ritenuto che conteggiare
L'occasione per tornare sulla l'anzianità di servizio dei periodi
questione è un ricorso sull'arti a tempo determinato dei soggetti
BOCCIATURA Ribadito dai stabilizzati avrebbe costituito
magistrati europei il contrasto una discriminazione a danno dei
lavoratori assunti con concorso.
della normativa nazionale
Già in quell'occasione la Corte
rispetto alla clausola 4
di giustizia europea, con
dell'accordo quadro del 1999 sentenza 18 ottobre 2012 aveva
ravvisato, invece, contrasto con
la clausola 4 dell'accordo quadro
del 1999. Con la sentenza in
esame, an
corché riferita alle Autorità
indipendenti, la Corte sottolinea
colo 75 comma 2 del DI 112/08, ancora una volta che, in presenza
il quale prevedeva che al
di funzioni esercitate coincidenti,
dipendente destinatario della
tra i periodi a termine e la
stabilizzazione non era possibile stabilizzazione, vi è una continuità
per la quale è impossibile
riconoscere quale anzianità di
escludere il calcolo dell'anzianità
servizio i precedenti periodi a
di servizio. Si potrebbe ritenere
tempo determinato. Tale norma
che tale anzianità sia esclusa solo
è stata di fatto poi soppressa
in presenza di «ragioni obiettive»,
dalla legge di conversione. Il
ma non può rientrare in questo
legislatore, però, negli ultimi
caso la volontà di evitare il
anni ha introdotto altre norme
prodursi di discriminazioni in
finalizzate alla stabilizzazione
danno dei dipendenti di ruolo
dei precari. Basti pensare
assunti a seguito del superamento
di un concorso pubblico.
all'opportunità prevista a regime ©RIPRODUZIONE RISERVATA
nel Digs 165/01 (Testo unico del
pubblico impiego) e a quella
contenuta nel DI 101/13.
Previdenza
Pag.
2
Estratto da pag.
Mercoledì
17/09/2014
7
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Roberto Napoletano
233.997
Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG)
Esodati. Ordine del giorno al Senato «Basta
salvaguardie più lavoro agli over 50»
ROMA Alla tutela per gli esodati dovrà seguire l'impegno del Governo a promuovere
l'invecchiamento attivo affrontando «il problema degli ultrasessantenni che abbiano perduto
l'occupazione, senza avere ancora i requisiti per il pensionamento», e quello del reinserimento
degli overço nel mercato. Non si tratta di un auspicio ma del contenuto formale dell'ordine del
giorno presentato ieri, in Commissione Lavoro al Senato da diversi esponenti della maggioranza:
Pietro Ichino (Se), Hans Berger (Svp), Giuseppe Pagano (Ned) e Annamaria Parente (Pd).
L'iniziativa è maturata nel corso dell'esame della sesta salvaguardia per i lavoratori senza
stipendio né pensione (ddl 1558/2014), approvata i primi di luglio alla Camera. Finora è stata
assicurata, si legge nel testo dell'Odg, «l'applicazione della disciplina previgente del
pensionamento per tutti coloro che, avendo perso involontariamente l'occupazione nel periodo
immediatamente precedente, o immediatamente successivo alla riforma (la legge Fornero,
214/2011, ndr), si attendevano il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015)»,
nonché a « tutti i lavoratori in carico da prima della riforma a fondi di solidarietà, istituiti in
funzione della soluzione di crisi occupazionali aziendali o di settore». In vista del via libera
conclusivo dei senatori al provvedimento occorre finalmente « incominciare a operare in modo
efficace e incisivo per l'aumento del tasso di occupazione della popolazione italiana in età
superiore ai 50 anni». I parlamentari della maggioranza impegnano l'esecutivo a «incentivare e
facilitare la permanenza e/o il reinserimento dei cinquantenni e dei sessantenni nel tessuto
produttivo», mediante « flessibilizzazione dell'età del pensionamento» e «incentivi alle imprese»
che vorranno valorizzarne l'esperienza. Con la sesta salvaguardia, che riguarda 8.100 persone, il
computo dei tutelati dalla riforma Fornero è salita a 170.230 ex lavoratori, cifra quest'ultima cui
è associata una stima di maggiore spesa previdenziale per 11,6 miliardi entro il 2022-2023. D.
Col. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Previdenza
Pag.
3
Estratto da pag.
Mercoledì
17/09/2014
42
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Roberto Napoletano
233.997
Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG)
Previdenza. Agevolazione fino al 2017
Indennità di volo esente da contributi
Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone Le indennità di volo
guadagnano altri tre anni di esenzione contributiva totale. La misura
agevolativa, prevista all'inizio di quest'anno e che si doveva concludere a
dicembre, si estende al triennio 2015-17.1 lavoratori, tuttavia, non
avranno alcun danno alla pensione in quanto continuerà a operare
l'accredito figurativo ai fini pensionistici pari al 50% dell'indennità
esentata. Lo prevede l'articolo 28 del cosiddetto Decreto sblocca Italia
(DI 133/14). Il Codice della navigazione stabilisce che al personale di
volo e a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio
a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, debba essere corrisposta
un'indennità di volo nella misura stabilita dai contratti collettivi di lavoro
e in mancanza dagli usi. L'ammontare di tale emolumento è oggi definito
da quasi tutti i Ceni che regolano i rapporti con il personale interessato.
Ai fini dell'assoggettamento contributivo e fiscale di tale emolumento,
fino al 31 dicembre 2013, si sono applicate le disposizioni armonizzate
contenute nell'articolo 51, comma 6, del Dpr 917/86 (Tuir). Sia per
l'aspetto fiscale, sia per quello previdenziale, sono valse le stesse regole:
esenzione al 50 per cento. Per il 2014, l'articolo 13, del DI 145/13 (legge
9/14) ne ha introdotto per la prima volta l'esenzione al 100% ai soli fini
contributivi. Ora, se il contenuto della disposizione non verrà eliminato o
modificato in sede di conversione del DI 133/14, anche per gli anni 2015,
2016 e 2017, in conseguenza della richiamata diposizione, l'indennità di
volo continuerà a ricevere un trattamento differenziato: dal punto di vista
fiscale continuerà ad applicarsi l'esenzione pari al 50%, mentre sul fronte
previdenziale non sarà dovuto alcun contributo. Va osservato che
l'esenzione contributiva è circoscritta alle sole indennità di volo e non si
estende alle indennità di navigazione del settore marittimo. Come
precisato dall'Inps nella circolare48/14, con cui l'Istituto ha fornito le
istruzioni per l'applicazione dell'esenzione relativa al corrente anno,
l'esenzione totale non fa venir meno il rispetto del minimale che, quindi,
le aziende dovranno continuare a rispettare. Come già accennato,
anteriormente all'esenzione totale, l'indennità di volo subiva un
trattamento particolare, essendo assoggettata a prelievo contributivo
soltanto sulla metà COPERTURA PARZIALE II provvedimento inserito
nel decreto «sblocca Italia» Ai fini pensionistici confermato l'accredito
figurativo del 50% della stessa. Di conseguenza, il dipendente interessato
riceveva un accredito calcolato su un importo dimezzato (lo stesso su cui
si versavano i contributi). L'introduzione dell'esenzione al 100% avrebbe
finito per penalizzare i lavoratori, che sarebbero rimasti privi di
copertura. Per questo motivo - il DI 145/13 prima e la nuova norma ora prevedono che si proceda a un accredito figurativo calcolato in base al
50% dell'indennità di volo corrisposta al dipendente, in modo tale che per
il lavoratore, ieri come oggi, si realizzi comunque un incremento del
fondo individuale in misura pari ai contributi (figurativi) calcolati sulla
metà dell'indennità. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Previdenza
Pag.
4
Estratto da pag.
Mercoledì
17/09/2014
7
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Roberto Napoletano
233.997
Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG)
Sicurezza sociale Nuovi ammortizzatori al test
legge di stabilità t_-t_7
IL PIANO Si punta a spostare il
baricentro dalle politiche
passive a quelle attive dovendo
però fare i conti con la fase
transitoria ROMA II Jobs act
punta a spostare il baricentro
d'azione dalle politiche passive
alle politiche attive del lavoro.
Ovvero dagli ammortizzatori
sociali alla formazione e al
ricollocamento nel tessuto
produttivo dei lavoratori delle
aziende in crisi. L'annuncio del
premier di voler accelerare la
riforma degli ammortizzatori,
tuttavia, deve fare i conti con il
nodo risorse e con la gestione
della fase di transizione dalle
nuove alle vecchie regole. Il
banco di prova sarà la prossima
legge di stabilità, che nelle
intenzioni di Renzi dovrà
contenere una consistente
"dote" finanziaria, in grado di
coniugare l'esigenza della "flex"
(maggiore flessibilità del
lavoro) con quella della
"security". Si tratta di capire in
che dirczione intenda muoversi
il governo sul fronte della
sicurezza sociale. In
un'interrogazione al ministro
Poletti, lo scorso 3 luglio il
giuslavorista Pietro Ichino (Se)
sottolineava che nella scorsa
legge di stabilità sono stati
stanziati sok>5O milioni per le
politicheattive del lavoro, in
particolare per l'avvio della
sperimentazione regionale del
contratto di ricollocazione, a
fronte di quasi i miliardo
assegnato alle politiche passive
(cassa integrazione,
disoccupazione, lavori
socialmente utili): peraltro i
primi 15 milioni per il contratto
di ricollocazione - i dipendenti
di Alitalia dovrebbero fare da
apripista - sono bloccati per la
mancata pubblicazione del
regolamento da parte del
ministero del Lavoro. Poletti si
impegnò a emanarlo in tempi
brevi, ma a distanza di oltre due
mesi ancora non è stato
pubblicato. Il ministro
sottolineò anche
Previdenza
che «i nostri centri collocano
solo il 2 o il 3% delle persone»,
aggiungendo che «in Italia gli
addetti ai servizi per l'impiego
sono ymila in forma stabile e
2mila precari, mentre i Paesi cui
ci compariamo hanno da óomila
a 9omila persone», inoltre da
noi «le politiche passive sono in
capo all'Inps (soggetto che
eroga e gestisce la banca dati),
mentre le politiche attive sono
distribuite sui territori», al
contrario degli altri Paesi dove
c'è una stretta interrelazione.
Tra gli emendamenti del Jobs
act approvati al Senato, si
individua il contratto di
ricollocazione come strumento
di politica attiva per mettere in
competizione i centri pubblici
con le agenzie private, pagando
la prestazione se l'ex lavoratore
viene reinserito. Altro
caposaldo è l'istituzione
dell'Agenzia nazionale per il
lavoro, un'unica infrastruttura
tecnica per gestire la transizione
tra le politiche passive a quelle
attive. Gli strumenti di tutela in
costanza di lavoro non verranno
più concessi in caso di
cessazione di attività aziendale.
I lavoratori saranno considerati
"disoccupati" (adesso sono
dipendenti anche se l'azienda
non riaprirà i battenti), avranno
l'Aspi e dovranno partecipare a
corsi di formazione. La cassa in
deroga cesserà di esistere a fine
2016, con un meccanismo di
graduale décalage nella durata,
previsto dal decreto
ministeriale. Sindacati e
Regioni hanno lanciato ripetuti
allarmi per il rischio di tensioni
sociali nella gestione della
transizione. «Con una crisi che
ancora colpisce duro - afferma
Guglielmo Loy (Uil) - ridurre la
protezione sociale fornita dalla
Gig in deroga significa mettere
a rischio un aiuto ad oltre
4Oomila persone». In questo
quadro l'azione del governo è
stretta da un lato dalla gestione
dell'emergenza e dall'altro dalla
necessità di imprimere una
svolta in dirczione della
flexsecurity. G.Pog.
©RIPRODUZIONE
RISERVATA
Pag.
5
Estratto da pag.
Mercoledì
17/09/2014
11
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Gianni Riotta
233.997
Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG)
I contratti di solidarietà REGOLE E REQUISITI
Nel 2014 l'Inps integrerà il
70 % del salario «perduto»
Da quest'anno contributi ridotti del
35% se il taglio dell'orario supera il
20% PAGINA A CURA DI Antonino
Cannioto Giuseppe Maccarone ^m Con
i contratti di solidarietà difensivi, le
parti (datori di lavoro e sindacati
maggiormente rappresentativi sul piano
nazionale) concordano una diminuzione
dell'orario contrattuale finalizzata ad
evitare, in tutto o in parte, la riduzione
o la dichiarazione di esubero del
personale. I contratti di solidarietà
difensivi possono essere di due tipi: a)
eb). Imprese rientranti nella Cigs La
tipologia a) è quella classica rivolta alle
imprese rientranti nel campo di
applicazione della cassa integrazione
guadagni straordinaria. Nell'accordo
sindacale si conviene una riduzione
dell'orario di lavoro, a fronte della
quale, i lavoratori possono contare (per
un periodo non superiore a 24 mesi)
PAGINA A CURA DI Antonino
Cannioto Giuseppe Maccarone ^m Con
i contratti di solidarietà difensivi, le
parti (datori di lavoro e sindacati
maggiormente rappresentativi sul piano
nazionale) concordano una diminuzione
dell'orario contrattuale finalizzata ad
evitare, in tutto o in parte, la riduzione
o la dichiarazione di esubero del
personale. I contratti di solidarietà
difensivi possono essere di due tipi: a)
eb). Imprese rientranti nella Cigs La
tipologia a) è quella classica rivolta alle
imprese rientranti nel campo di
applicazione della cassa integrazione
guadagni straordinaria. Nell'accordo
sindacale si conviene una riduzione
dell'orario di lavoro, a fronte della
quale, i lavoratori possono contare (per
un periodo non superiore a 24 mesi)
Previdenza
sull'intervento della Cigs, che
compensa la quota di retribuzione
"persa", a causa delle ore non
lavorate. Il trattamento salariale per
i contratti di solidarietà non
soggiace al massimale previsto dalla
legge (in generale, per l'anno in
corso, 1.165,58 euro); inoltre, nel
2014 nel rispetto del tetto di 50
milioni l'assegno Cigs sarà pari al
70% della retribuzione di
riferimento (dal 2009 al 2013, il
trattamento è stato pari all'8o%).
Inoltre, i lavoratori ricevono
l'accredito figurativo dei contributi
utili al diritto e alla misura della
pensione. Applicazione II contratto
di solidarietà non si applica nei casi
di fine lavoro e fine fase lavorativa
nei cantieri edili. L'istituto si rivolge
a tutti i lavoratori che possono fruire
dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria (operai,
impiegati, quadri) e non, invece, a
dirigenti, apprendisti, lavoratori a
domicilio nonché ai lavoratori
assunti a termine per esigenze
stagionali. Agevolazioni
contributive Le aziende possono
beneficiare di una agevolazione
contributiva (rivisitata dal DI
34/2014) pari al 35% dei contributi
dovuti, per i lavoratori con una
riduzione oraria superiore al 20%. I
criteri per la concessione
del beneficio sono demandati a un
decreto interministeriale (Lavoro/
Economia), al momento non ancora
reso noto. Gli incentivi potranno
essere concessi nei limiti di spesa
previsti che, dal 2014, saranno pari a
15 milioni. Imprese fuori dalla Cigs
L'articolo 5, comma 5 della legge
236/1993 ha introdotto la seconda
varietà di contratti di solidarietà
(tipo b), rivolta alle imprese che non
gravitano in orbita Cigs e che, con
l'accordo sindacale, vogliono ridurre
o evitare le eccedenze di personale
nel corso della procedura di
licenziamento collettivo, ovvero
scongiurare i licenziamenti plurimi
individuali per giustificato motivo
oggettivo. Come contropartita della
riduzione oraria, per un periodo
massimo di due anni, alle imprese
viene corrisposto un contributo, pari
alla metà della retribuzione non
dovuta a seguito della riduzione
dell'orario, da ripartire in parti
uguali con i lavoratori. Questo tipo
di contratti può interessare anche gli
apprendisti. Per i lavoratori il
contributo non ha natura di
retribuzione ai fini degli istituti
legali e contrattuali, ivi compresi gli
obblighi contributivi e previdenziali.
Anche in questo caso è previsto
l'accredito dei contributi
pensionistici. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
Pag.
6
Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG)
Estratto da pag.
Mercoledì
17/09/2014
11
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Gianni Riotta
233.997
Le dieci regole base 011 INDICAZIONE DELLE PARTI Puntuale indicazione delle parti che firmano il contratto di solidarietà. Per
una più precisa individuazione è necessario indicare anche i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro,
riportando le cariche ricoperte all'interno dell'organizzazione sindacale 02 I DATE Data di sottoscrizione del contratto di solidarietà.
Gli effetti del contratto (vale a dire l'inizio della disciplina della solidarietà) devono realizzarsi dopo la data di stipula del contratto
stesso 03 I AVVIO DELLA MOBILITÀ Tra le informazioni necessario figura anche la data di apertura di inizio della procedura di
mobilità. Si tratta di un dato che riguarda tutte le aziende a cui si applica la disciplina in materia di licenziamenti collettivi;
contrariamente la data non va indicata 011 INDICAZIONE DELLE PARTI Puntuale indicazione delle parti che firmano il contratto
di solidarietà. Per una più precisa individuazione è necessario indicare anche i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori e del
datore di lavoro, riportando le cariche ricoperte all'interno dell'organizzazione sindacale 02 I DATE Data di sottoscrizione del
contratto di solidarietà. Gli effetti del contratto (vale a dire l'inizio della disciplina della solidarietà) devono realizzarsi dopo la data
di stipula del contratto stesso 03 I AVVIO DELLA MOBILITÀ Tra le informazioni necessario figura anche la data di apertura di
inizio della procedura di mobilità. Si tratta di un dato che riguarda tutte le aziende a cui si applica la disciplina in materia di
licenziamenti collettivi; contrariamente la data non va indicata 04 I ORARIO DI LAVORO II contratto di solidarietà incide
direttamente sull'orario di lavoro. Di quest'ultimo occorre indicare l'estensione e la sua articolazione 05 I CONTRATTO
COLLETTIVO Indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai lavoratori interessati alcontratto di solidarietà 06
I ESUBERI Occorre dare conto dell'esubero che si è realizzato e delle ragioni che lo hanno provocato 07 I LAVORATORI
COINVOLTI Va inserito il numero dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà, specificando l'inizio del regime in solidarietà
la durata dello stesso 08 I APPLICAZIONE Descrizione della modalità di applicazione del regi me di solidarietà: ammontare della
011 INDICAZIONE DELLE PARTI Puntuale indicazione delle parti che firmano il contratto di solidarietà. Per una più precisa
individuazione è necessario indicare anche i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro, riportando le cariche
ricoperte all'interno dell'organizzazione sindacale 02 I DATE Data di sottoscrizione del contratto di solidarietà. Gli effetti del
contratto (vale a dire l'inizio della disciplina della solidarietà) devono realizzarsi dopo la data di stipula del contratto stesso 03 I
AVVIO DELLA MOBILITÀ Tra le informazioni necessario figura anche la data di apertura di inizio della procedura di mobilità. Si
tratta di un dato che riguarda tutte riduzione, sua attuazione pratica all'interno dell'azienda con analisi delle eventuali possibilità di
derogare 09 I QUOTA DEL25% Nel caso di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del DI 148/1993,
si deve indicare l'eventuale circostanza in cui l'azienda destina la propria quota (25%) a favore dei lavoratori dell'impresa 10 I
DEROGHE Specificazione delle procedure e delle modalità con cui si può attuare una deroga al regime di solidarietà. In
particolare, indicare lo schema aziendale da adottare nelle ipotesi in cui, alfine di far fronte a maggiori esigenze lavorative, l'azienda
può aumentare l'orario di lavoro in solidarietà (pur rimanendo all'interno del normale orario di lavoro previstodalcontratto collettivo
nazionale di lavoro applicato) le aziende a cui si applica la disciplina in materia di licenziamenti collettivi; contrariamente la data
non va indicata 04 I ORARIO DI LAVORO II contratto di solidarietà incide direttamente sull'orario di lavoro. Di quest'ultimo
occorre indicare l'estensione e la sua articolazione 05 I CONTRATTO COLLETTIVO Indicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro applicato ai lavoratori interessati alcontratto di solidarietà 06 I ESUBERI Occorre dare conto dell'esubero che si è
realizzato e delle ragioni che lo hanno provocato 07 I LAVORATORI COINVOLTI Va inserito il numero dei lavoratori coinvolti
nel contratto di solidarietà, specificando l'inizio del regime in solidarietà la durata dello stesso 08 I APPLICAZIONE Descrizione
della modalità di applicazione del regi me di solid
Previdenza
Pag.
7
Estratto da pag.
Mercoledì
17/09/2014
11
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Gianni Riotta
233.997
Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG)
Allo specchio Tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia
di Cigs, comprese le appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato
mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della
domanda. Per le editrici di quotidiani e di periodici e le agenzie di stampa, si prescinde dal
citato limite dimensionale CHI PUÒ UTILIZZARLI Le caratteristiche dei contratti di
solidarietà TIPO ATIPO B Aziendeche rientrano nel regime Cigs Aziende escluse dalla Cigs e
artigiane PER QUALI LAVORATORI Tutto il personale dipendente tranne dirigenti,
apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni,
lavoratori assunti a tempo determinato perattività stagionali. I part-time vi rientrano solo se
l'azienda di mostri «i I ca rattere struttura le del part-time nella preesistente organizzazione del
lavoro» Le aziende non rientranti nel campo di applicazionedella normativa in materia di cassa
integrazione guadagni I dipendenti di: imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla Cigs, che
abbiano avviato la mobilità; impresecon meno di 15 dipendenti con contratti di solidarietà volti
a evitare licenziamenti plurimi individuali; impresealberghiere.aziende termali pubbliche e
private operanti in aree con gravi crisi occupazionali; imprese artigiane indipendentemente dal
numero dei dipendenti, purché siano previsti fondi bilaterali. Le imprese artigiane con più di 15
dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità. I dirigenti sono esclusi Tutto il
personale dipendente tranne dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con
anzianità aziendale inferiore a 90 giorni, lavoratori assunti a tempo determinato perattività
stagionali. I part-time vi rientrano solo se l'azienda di mostri «i I ca rattere struttura le del parttime nella preesistente organizzazione del lavoro» PER QUALI LAVORATORI Tutte le
aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Cigs, comprese le
appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori
nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Per le editrici di quotidiani e di
periodici e le agenzie di stampa, si prescinde dal citato limite dimensionale CHI PUÒ
UTILIZZARLI Le caratteristiche dei contratti di solidarietà TIPO ATIPO B Aziendeche
rientrano nel regime Cigs Aziende escluse dalla Cigs e artigiane CHI PUÒ UTILIZZARLI
Tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Cigs,
comprese le appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di
15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Per le editrici di
quotidiani e di periodici e le agenzie di stampa, si prescinde dal citato limite dimensionale PER
QUALI LAVORATORI Tutto il personale dipendente tranne dirigenti, apprendisti, lavoratori a
domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni, lavoratori assunti a tempo
determinato perattività stagionali. I part-time vi rientrano solo se l'azienda di mostri «i I ca
rattere struttura le del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro» Le aziende non
rientranti nel campo di applicazionedella normativa in materia di cassa integrazione guadagni
CHI PUÒ UTILIZZARLI Tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina
in materia di C I dipendenti di: imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla Cigs, che
abbiano avviato la mobilità; impresecon meno di 15 dipendenti con contratti di solidarietà volti
a evitare licenziamenti plurimi individuali; impresealberghiere.aziende termali pubbliche e
private operanti in aree con gravi crisi occupazionali; imprese artigiane indipendentemente dal
numero dei dipendenti, purché siano previsti fondi bilaterali. Le imprese artigiane con più di 15
dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità. I dirigenti sono esclusi gs,
comprese le appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di
15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Per le editrici di
quotidiani e di periodici e le agenzie di stampa, si prescinde dal citato limite dimensionale PER
QUALI LAVORATORI Tutto il personale dipendente tranne dirigenti, apprendisti, lavoratori a
domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni, lavoratori assunti a tempo
determinato perattività stagionali. I part-time vi rientrano s AGEVOLAZIONI lo se l'azie
Integrazione del60%della retribuzione persa per la riduzione dell'orario. Dal2009al2013
l'integrazione è stata portata all'80%. Per il 2014 è, invece, pari al 70%, nei limiti delle risorse
stanziate (50 milioni di euro). da di mostri «i I ca rattere struttura le del part-time nella
preesistente organizzazione del lavoro» Le aziende non rientranti nel campo di
applicazionedella normativa in materia di cassa integrazione guadagni CHI PUÒ Contributo
pari al 50% della retribuzione persa da dividere equamente tra lavoratore e datore di lavoro
(25% ciascuno) UTILIZZARLI Tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della
disciplina in materia di C I dipendenti di: i Massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24(36 per
gli occupati nellearee del Mezzogiorno). Se il contratto di solidarietà raggiunge la durata
massima prevista, si può stipulare un nuovo contratto, per lestesse unità aziendali, trascorsi
dodici mesi dal termi ne del p recedente accordo prese con più di 15 dipendenti, escluse dalla
Cigs, che abbiano avviato la mobilità; impresecon meno di 15 dipendenti con contratti di
solidarietà volti a evitare licenziamenti plurimi individuali; impresealberghiere.aziende termali
pubbliche e private operanti in aree con gravi crisi o Al massimo 24 mesi e non può essere
concessa nessuna proroga se non si realizza un'interruzione cupazionali; imprese artigiane
indipendentemente dal numero dei dipendenti, purché siano previs Dopo la stipula del
contratto, ildatore di lavoro deve chiedere l'integrazione salariale al ministero del Lavoro. Alla
domanda vannoallegatil'originaledel contratto di solidarietà e l'elenco nominativo dei
lavoratori. Il decreto di concessione è emanato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda i
fondi bilaterali. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le
procedure di mobilità. I dirigenti sono esclusi gs, comprese le appaltatrici di servizi di mensa e
pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data
di presenta La domanda non è prevista ione della domanda. Per l Tutte le aziende rientranti nel
campo di applicazione della disciplina in materia di Cigs, comprese le appaltatrici di servizi di
mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente
la data di presentazione della domanda. Per le editrici di quotidiani e di periodici e le agenzie di
stampa, si prescinde dal citato limite dimensionale CHI PUÒ UTILIZZARLI Le caratteristiche
dei contratti di solidarietà TIPO ATIPO B Aziendeche rientrano nel regime Cigs Aziende
escluse dalla Cigs e artigiane PER QUALI LAVORATORI Tutto il personale dipendente
tranne dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore
a 90 giorni, lavoratori assunti a tempo determinato perattività stagionali. I part-time vi rientrano
solo se l'azienda di mostri «i I ca rattere struttura le del part-time nella preesistente
organizzazione del lavoro» Le aziende non rientranti nel campo di applicazionedella normativa
in materia di cassa integrazione guadagni I dipendenti di: imprese con più di 15 dipendenti,
escluse dalla Cigs, che abbiano avviato la mobilità; impresecon meno di 15 dipendenti con
contratti di solidarietà volti a evitare licenziamenti plurimi individuali;
impresealberghiere.aziende termali pubbliche e private operanti in aree con gravi crisi
occupazionali; imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti, purché siano
previsti fondi bilaterali. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare
le procedure di mobilità. I dirigenti sono esclusi Allo specchio
Previdenza
Pag.
8
Estratto da pag.
Mercoledì
17/09/2014
12
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Gianni Riotta
233.997
Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG)
II trattamento fiscale. Il prelievo segue le stesse regole dei redditi da lavoro dipendente Assegni
sostitutivi con tassazione ordinaria
Marco Strafile IBI Nei casi di
eccedenza di personale la legge Fornero
ha introdotto una specifica disciplina
per gli accordi volti ad incentivare
l'esodo dei lavoratori più vicini al
raggiungimento dei requisiti
pensionistici; tali accordi, stipulati tra
datori di lavori che impieghino più di
15 dipendenti e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative
a livello aziendale, prevedono un
impegno delle imprese a corrispondere
all'Inps i fondi necessari per: • erogare
ai dipendenti una prestazione pari al
trattamento di pensione che spetterebbe
alla cessazione del rapporto di lavoro in
base alle regole vigenti; • accreditare i
contributi che sono dovuti fino al
raggiungimento dei requisiti minimi per
il pensionamento. Sotto un profilo
tributario l'Inps con la circolare 119 del
2013 ha specificato che la prestazione
(da erogare ratealmente fino ad
stessa categoria di quelli sostituiti o
perduti». Pertanto, secondo il
principio contenuto nell'articolo 6,
l'erogazione in commento,
sostituendosi al reddito di lavoro
dipendente venuto meno per
l'adesione all'accordo di esodo
incentivato, viene attratta dalla
stessa disciplina fiscale del reddito
sostituito. Tale regime non è invece
stato ritenuto applicabile ad
analoghi strumenti previsti nei casi
di eccedenza di personale del
settore bancario. Si tratta degli
assegni straordinari destinati ai
dipendenti delle aziende del credito
che risolvono anticipatamente il
rapporto di lavoro, previsti dal
decreto interministeriale 158/2000.
Questi assegni secondo
l'amministrazione finanziaria
(risoluzione ly/E del 2003) e la
giurisprudenza della suprema Corte,
sono assoggettati ad imposta con
modalità separata, essendo equipara
ti a degli incentivi all'esodo per i
quali ai sensi dell'articolo 19,
comma 2 del Tuir, si applica
l'aliquota media di tassazione del
Tfr. Viene così a delinearsi una
singolare disarmonia tra le modalità
di tassazione a cui sono sottoposti i
due trattamenti (separata nel caso
dell'assegno straordinario ex Dm
158/2000 e ordinaria in quello della
prestazione di cui all'articolo 4 della
legge Fornero), i quali appaiono
molto simili, nonostante traggano
origine da diversi provvedimenti
normativi; tutti e due, infatti,
realizzano delle forme di
prepensionamento mediante
erogazioni di prestazioni in forma
rateale, nell'ambito di piani che
incentivano l'esodo dei lavoratori
più prossimi alla pensione. I percorsi
interpretativi che sorreggono tale
diversità nelle modalità di
tassazione, sebbene singolarmente
sostenibili, pongono qualche dubbio
se messi a confronto in relazione a
fattispecie
morte, costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli sostituiti o
perduti».
morte, costituiscono redditi della
Previdenza
Pag.
9
Estratto da pag.
Mercoledì
17/09/2014
12
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Gianni Riotta
233.997
Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG)
G li incenti vi a ll'uscita LA RIFORMA FORNERO
Pensione «anticipata» per
un massimo di quattro anni
L'Inps riceve dalle aziende le somme da erogare
e i contributi Antonino Cannioto Giuseppe
Maccarone ^ L'esodo dei lavoratori anziani
(articolo 4 commi da i a 7 della legge 92/2012)
punta a condurre alla quiescenza alcune
categorie di lavoratori vicini al pensionamento
evitando il ricorso a procedure di licenziamento.
Può essere però utilizzato solo da aziende che
occupano mediamente più di 15 dipendenti. Il
meccanismo, che prevede un coinvolgimento
triangolare (azienda-Inps-lavoratori), è semplice:
l'azienda si fa carico del complesso degli oneri
connessi all'operazione, vale a dire sia delle
somme che attraverso l'Inps vengono erogate ai
lavoratori (isopensione), sia del relativo costo
contributivo (contribuzione correlata), utile a
garanti Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone
^ L'esodo dei lavoratori anziani (articolo 4
commi da i a 7 della legge 92/2012) punta a
condurre alla quiescenza alcune categorie di
lavoratori vicini al pensionamento evitando il
ricorso a procedure di licenziamento. Può essere
però utilizzato solo da aziende che occupano
mediamente più di 15 dipendenti. Il
meccanismo, che prevede un coinvolgimento
triangolare (azienda-Inps-lavoratori), è semplice:
l'azienda si fa carico del complesso degli oneri
connessi all'operazione, vale a dire sia delle
somme che attraverso l'Inps vengono erogate ai
lavoratori (isopensione), sia del relativo costo
contributivo (contribuzione correlata), utile a
garanti
cui il legislatore demanda: • la
valutazione della consistenza
organica dell'azienda; •
l'accertamento del possesso
dell'anzianità utile al conseguimento
dell'assegno pensionistico entro, al
massimo, i successivi 4 anni; • il
pagamento agli interessati del
trattamento previsto, pari all'importo
della pensione che spetterebbe loro
al momento dell'uscita dall'azienda
(isopensione). Da ultimo, l'Istituto è
anche chiamato ad accreditare nella
posizio
ne degli interessati la contribuzione
correlata, versata dall'azienda. A
tutela della solvibilità
dell'operazione, la legge prevede
che sia presentata all'Inps una
fidejussione bancaria da parte
dell'azienda. Infatti, qualora
quest'ultima interrompa i pagamenti
mensili, l'Istituto deve sospendere
l'erogazione del trattamento ai
lavoratori e notificare al datore di
lavoro un avviso di pagamento;
perdurando l'insolvenza per 180
giorni dalla notifica, l'Inps potrà
escutere la fidejussione e proseguire
nella corresponsione del
trattamento. Le novità del 2014 In
base alle variazioni apportate dalla
legge di stabilità 2013, la
prestazione - dapprima limitata alle
sole risoluzioni consensuali - può
essere oggetto di accordi sindacali
re ai lavoratori la copertura
pensionistica fino al raggiungimento nell'ambito di procedure di mobilità
ex lege 223/1991, ovvero nel
del diritto all'assegno definitivo. I
contesto di processi di riduzione di
requisiti Va rispettata una serie di
condizioni. Le situazioni di esubero personale dirigente, conclusi con
accordo firmato da un'associazione
devono rientrare in un accordo
sindacale stipulante il contratto
sottoscritto dall'azienda con le
collettivo di lavoro. Nel primo caso,
organizzazioni sindacali più
l'azienda può recuperare le somme
rappresentative a livello aziendale.
pagate per il finanziamento della
Può inoltre riguardare solo i
mobilità; inoltre, in relazione a dette
lavoratori cui manchino, al
ultime tipomassimo, 4 anni per l'accesso al
trattamento pensionistico. L'Inps
Una volta sottoscritto l'accordo, che
assume valore vincolante solo dopo
l'accettazione da parte degli
logic di cessazioni, non trova
interessati, entra in gioco l'Inps,
applicazione il cosiddetto "ticket sui
licenziamenti" previsto dall'articolo
2, comma 31, della legge 92/2012.
Sia nella prima tipologia (risoluzioni
consensuali) che nella seconda, i
Previdenza
La gestione operativa 011
L'azienda inoltra alla
dirczione centrale pensioni
l'accordo sindacale e la lista
dei lavoratori 02 I L'Inps,
effettuati i controlli,
restituisce la lista dei
soggetti con le decorrenze
della pensione e una prima
valutazione dei costi 03 I
L'Inps definisce le
certificazioni e le restituisce
all'azienda con il calcolo
della fidejussione 04 I
L'azienda presenta la
fidejussione e le domande di
prestazione 05 I L'Inps,
mensilmente, l'ammontare
dell'isopensione e della
contribuzione 06 I L'azienda
procede al versamento e
trasmette all'Inps copia della
contabile del bonifico 07 I
Ogni mese il lavoratore
riceve dall'Inps il pagamento
dell'isopensione
Pag.
10
Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG)
Estratto da pag.
Previdenza
12
Mercoledì
17/09/2014
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Gianni Riotta
233.997
Pag.
11