Circolare Inps n. 6 del 16.01.2014 1 Il principio di competenza e il principio di cassa 2 Il momento della obbligazione contributiva Con il termine “momento dell’obbligazione contributiva” si intende l’individuazione del periodo temporale nel quale si deve procedere alla determinazione (quantificazione) dei contributi previdenziali afferenti agli emolumenti dovuti al lavoratore a titolo di remunerazione dell’attività lavorativa prestata. 3 Il sistema dell’obbligazione contributiva previgente alla “ListaPosPa” Il sistema adottato dall’Istituto Previdenziale, fino alla emanazione della circolare Inps 105 del 07.08.2012, era basato su una interpretazione delle norme in materia di contribuzione contenute nella legge 335/95. 4 L’art. 9, comma 2, della legge 335/95 ha esteso all’ex Inpdap la disciplina, in materia di contribuzione pensionistica, già operante presso l’Ago-Inps, costituita dell’art. 12 della legge 153/69. L’art. 12 della legge 153/69 è stato successivamente sostituito, a decorrere dal 01.01.1998, dall’art. 6 del Dlgs 314/97. 5 L’interpretazione fornita dall’Istituto Previdenziale si basava sul disposto dell’art. 6, comma 1, del Dlgs 314/97 che prevede che “costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir, maturati nel periodo di riferimento.” 6 Il momento dell’obbligazione contributiva viene, quindi, a coincidere con il momento di maturazione della retribuzione. La contribuzione, pertanto, deve avvenire rispettando il principio di competenza: assoggettamento contributivo della retribuzione con riferimento alla aliquota contributiva in vigore nel periodo di maturazione della retribuzione stessa. 7 Il successivo comma 9, dell’art. 6 del Dlgs 314/97, prevede una eccezione alla regola generale sopra descritta, stabilendo che le seguenti tipologie di retribuzione sono, in ogni caso, assoggettate a contribuzione nel mese di corresponsione: - gratificazioni annuali e periodiche (13° e 14° mensilità) - conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo (arretrati derivanti da rinnovi contrattuali e arretrati derivanti da sentenze a seguito di ricorsi); - Premi di produzione. 8 Il disposto contenuto nel comma 9 viene indicato come principio di cassa poiché determina l’insorgenza dell’obbligazione contributiva al momento della corresponsione della retribuzione su cui i contributi gravano. Quindi l’aliquota contributiva da utilizzare è quella in vigore al momento della corresponsione della retribuzione. 9 Infatti, fermo restando il principio che i contributi previdenziali vanno sempre riferiti al periodo di competenza, cioè al momento dell’insorgenza del diritto agli emolumenti su cui gravano, il citato comma 9, per alcune ben determinate tipologie di emolumenti, differisce l’obbligazione contributiva al momento della loro corresponsione, non potendo, gli stessi emolumenti, essere determinati al momento dell’insorgenza del diritto ma solo successivamente. 10 Una deroga all’adempimento dell’obbligazione contributiva viene prevista anche per il versamento dei contributi afferenti alla retribuzione accessoria. Questi emolumenti, che per loro natura sono non ricorrenti ed incerti nell’ammontare, possono essere quantificati solo successivamente al periodo di maturazione; l’obbligazione contributiva, quindi, deve essere necessariamente differita al momento in cui è possibile procedere alla loro quantificazione. In questo caso, trattandosi solo di una deroga al versamento, l’aliquota contributiva di riferimento è quella del periodo di competenza. 11 Il sistema dell’obbligazione contributiva introdotto con la “ListaPosPa” Con la circolare Inps 105 del 07.08.2012 viene modificata l’interpretazione, precedentemente data, delle disposizioni contenute nell’art. 6 del Dlgs 314/97. Infatti, il momento dell’obbligazione contributiva non viene più individuato in base al disposto del primo comma dell’art. 6 del Dlgs 314/97 ma, del secondo comma del medesimo articolo. Nella circolare, in realtà, viene richiamato l’art. 27 del DPR 797/55 che è stato successivamente sostituito con l’art. 12 della legge 153/69, a sua volta 12 sostituito con l’art. 6 del Dlgs 314/97. L’art. 6 del Dlgs 314/97, prevede, al comma 2, che “per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell’art. 51, comma 1, del TUIR.” 13 L’art. 51, comma 1, del TUIR dispone che: - Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; - Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono. 14 Il momento dell’obbligazione contributiva viene, quindi, a coincidere con il momento di percezione della retribuzione, che è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità del datore di lavoro erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. La contribuzione, pertanto, deve avvenire rispettando il principio di cassa: assoggettamento contributivo della retribuzione con riferimento alla aliquota contributiva in vigore al momento della corresponsione della retribuzione stessa. 15 Il nesso tra retribuzione e prestazione lavorativa 16 Una prima importante modifica, introdotta dalla circolare 6, al sistema di determinazione dell’imponibile contributivo, è costituita dal superamento del concetto di nesso sinallagmatico tra retribuzione e prestazione di lavoro. La modifica è la diretta conseguenza della avvenuta sostituzione dell’art. 12, legge 153/69, con l’art 6 del Dlgs 314/97. 17 La versione dell’art. 12, legge 153/69, richiamata dall’art. 2, comma 9, legge 335/95, considerava retribuzione imponibile “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro”. L’art. 6, comma 2, del Dlgs 314/97, con il richiamo all’art 51, comma 1, del TUIR, considera retribuzione imponibile “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. 18 Pertanto, come specificato dalla circolare Inps 6/14, a decorrere dal 01.01.1998 (data di entrata in vigore del Dlgs 314/97): non è più necessario, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di un emolumento, individuare la sussistenza o meno del nesso sinallagmatico tra retribuzione e prestazione di lavoro, in quanto risulta contributivamente imponibile tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro indipendentemente dalla effettiva prestazione di lavoro, e che costituisce reddito di lavoro dipendente. 19 Le tipologie di reddito di lavoro dipendente soggette a contribuzione 20 Viene preliminarmente ricordato che l’art. 6, comma 2, del Dlgs 314/97 ha stabilito in linea generale il principio della unificazione delle basi imponibili (fiscale e previdenziale), pur senza addivenire ad una immedesimazione assoluta del profilo previdenziale con quello fiscale, tanto che in deroga a tale principio sono previste alcune eccezioni dovute alla diversa natura del prelievo (indicate nei commi 3 e 4 dello stesso articolo 6). 21 Viene, poi, effettuata una disamina delle tipologie di reddito soggette a contribuzione distinguendo tra: 1) Redditi di lavoro dipendente totalmente soggetti: art. 51, c. 1, Tuir; 2) Redditi di lavoro dipendente parzialmente soggetti: art. 51, commi da 3 a 9, Tuir; 3) Redditi di lavoro dipendente esclusi: art. 51, c. 2, Tuir; 4) Redditi assimilati a lavoro dipendente esclusi ma con eccezioni: art. 50 Tuir; 5) Ulteriori redditi di lavoro dipendente inclusi ed esclusi: art. 6, commi 3 e 4, Dlgs 314/97. 22 1) Redditi di lavoro dipendente totalmente soggetti (art. 51, c. 1, Tuir) Relativamente al comparto Enti Locali vengono ricordate, a titolo esemplificativo, le seguenti voci retributive: - Stipendio, salario. Sono da ricomprendere in questa dizione di carattere generale: Stipendio tabellare di posizione economica; Retribuzione Individuale di Anzianità; Retribuzione di posizione; Tredicesima mensilità; Indennità contrattuali (di vigilanza; personale area educativa; di qualifica ex 3° e 4° q.f.; di direzione e coordinamento (ex 8° q.f.); Indennità di comparto). 23 - Assegno “ad personam” (riassorbibile e non), attribuito al fine di rispettare il divieto di “reformazio in peius” del trattamento economico acquisito. Si tratta di assegni personali a carattere continuativo, posseduti dal lavoratore per: differenza di IIS; per progressione verticale; per trasferimento da altri comparti contrattuali della Pubblica Amministrazione; per reinquadramento a seguito di inidoneità fisica. - I trattamenti accessori quali: straordinario, mensilità aggiuntive, gratifiche e comunque tutti quei compensi che adempiano a tali funzioni. Si tratta del cd salario accessorio. 24 - Gli onorari spettanti agli avvocati delle avvocature di Enti pubblici. - I premi una tantum e periodici, i compensi incentivanti, i compensi in natura, le erogazioni liberali in denaro e natura. - I compensi che un’amministrazione pubblica corrisponde ai propri dipendenti per la partecipazione a commissioni o comitati costituiti con provvedimenti degli organi di governo o dell’Amministrazione medesima ovvero per l’affidamento di incarichi o funzioni comportanti particolari responsabilità. - Le indennità previste per i segretari comunali (es. diritti di segreteria, indennità di supplenza e reggenza, 25 indennità di direzione). Come elemento di novità rispetto a quanto già precisato, con precedenti circolari dall’ex Inpdap, viene in ultimo segnalato che: lo sciopero, comportando una riduzione della retribuzione erogata commisurata alla mancata prestazione lavorativa, riduce l’imponibile previdenziale ai fini pensionistici e ai fini del fondo credito. Questa disposizione annulla e sostituisce quella contenuta nella nota ex Inpdap n. 63486 del 17.02.97 che, invece, prevedeva l’assoggettamento contributivo dello sciopero. 26 Pertanto, a decorrere dalle retribuzioni corrisposte dal mese di ottobre 2012 (termine dal quale hanno effetto le disposizioni contenute nella circolare Inps 6/2014), gli importi trattenuti in busta paga a titolo di sciopero vanno a diminuire la retribuzione mensile del lavoratore soggetta a contribuzione ai fini pensionistici e ai fini del fondo credito. Si sottolinea che tale disposizione avendo carattere generale si riferisce sia alla trattenuta effettuata per sciopero ad ore che per sciopero riguardante l’intera giornata lavorativa. 27 La disposizione, che ha una valenza contributiva, nulla dice sul riflesso che la stessa potrebbe avere ai fini del diritto a pensione. Infatti: - risulta chiaro (come da disposizioni relative ad altre casistiche, quali l’assoggettamento contributivo Inadel, oppure la penalizzazione dell’importo della pensione anticipata) che lo sciopero ad ore non ha riflesso sul diritto a pensione. Si tratta di una mancata prestazione lavorativa, con mancata contribuzione, che riguarda solo una parte della giornata e, quindi, la giornata è comunque coperta da contribuzione. 28 - non appare chiaro, invece, se lo sciopero a giornata sia da considerarsi utile o meno ai fini del diritto a pensione. In questo caso siano in presenza di una mancata prestazione lavorativa e mancata contribuzione, riferita all’intera giornata e, quindi, la stessa risulta totalmente scoperta da contribuzione. 29 La problematica legata allo sciopero a giornata, oltre ad avere conseguenze ai fini pensionistici, comporta anche un effetto relativo modalità di compilazione del quadro E0, della denuncia mensile contributiva, del mese a cui si riferisce lo sciopero. Infatti, poiché, le informazioni contenute nel quadro E0 vanno ad implementare la posizione assicurativa del lavoratore, che sarà utilizzata per la definizione del diritto a pensione e del relativo calcolo della prestazione, è necessario che le stesse siano fornite in maniera corretta ed inequivocabile. 30 Pertanto: - sciopero a giornata utile a pensione viene compilato un unico quadro E0 relativo al mese di competenza; - sciopero a giornata non utile a pensione vengono compilati due quadri E0 relativi al mese di competenza. Il primo riferito al periodo che va dal giorno dell’inizio del mese al giorno precedente lo sciopero; il secondo riferito al periodo che va dal giorno successivo allo sciopero all’ultimo giorno del mese. 31 A complicare il quadro di riferimento ci sono, anche, i riflessi che lo sciopero ha ai fini previdenziali. Si ricorda, infatti, che ai fini previdenziali lo sciopero comporta una diversa modalità di assoggettamento contributivo a seconda che sia stato effettuato ad ore oppure per l’intera giornata e che sia riferito a lavoratori soggetti a Tfs oppure a Tfr. Per completezza di esposizione si riepilogano le varie casistiche: 32 Sciopero ad ore Ai fini pensionistici e fondo credito: riduzione dell’imponibile contributivo; Ai fini previdenziali (circolare Inpdap 12 del 11.03.2001): Tfr: non riduce l’imponibile contributivo; Tfs: non riduce l’imponibile contributivo; 33 Sciopero a giornata Ai fini pensionistici e fondo credito: riduzione dell’imponibile contributivo; Ai fini previdenziali (circolare Inpdap 12 del 11.03.2001): Tfr: riduce l’imponibile contributivo; Tfs: non riduce l’imponibile contributivo; 34 Quindi, se lo sciopero a giornata non fosse utile ai fini del diritto a pensione ed è riferito ad un lavoratore soggetto a Tfs, nella denuncia mensile relativa al mese interessato si dovrebbero compilare tre quadri E0: - Il primo quadro E0 riferito al periodo che va dal giorno dell’inizio del mese al giorno precedente lo sciopero. L’elemento <CodGestione> dovrà essere valorizzato con i codici 2 (Cpdel), 6 (Inadel), 9 (Fondo credito). L’elemento <RegimeFineServizio> dovrà essere valorizzato con il codice 3 (Tfs); 35 - Il secondo quadro E0 riferito al giorno dello sciopero. L’elemento <CodGestione> dovrà essere valorizzato con il solo codice 6 (Inadel). L’elemento <RegimeFineServizio> dovrà essere valorizzato con il codice 3 (Tfs). Da una verifica effettuata, salvo eventuale correzione intervenuta, si è constatato che il programma di controllo segnala errore bloccante, con l’indicazione che essendo indicato il codice 6, nell’elemento <CodGestione>, deve essere obbligatoriamente indicato anche il codice 9 (Fondo credito); 36 - Il terzo quadro E0 riferito al periodo che va dal giorno successivo allo sciopero all’ultimo giorno del mese. L’elemento <CodGestione> dovrà essere valorizzato con i codici 2 (Cpdel), 6 (Inadel), 9 (Fondo credito). L’elemento <RegimeFineServizio> dovrà essere valorizzato con il codice 3 (Tfs). 37 2) Redditi di lavoro dip. parzialmente soggetti (art. 51, commi da 3 a 9, Tuir) Nulla viene innovato rispetto a quanto già, a suo tempo, indicato dall’ex Inpdap (nota 65837 del 02.12.97; circolare 29 del 27.05.98). Per il comparto Enti Locali si ricorda, a titolo esemplificativo, che: 38 - per i compensi cd “in natura”, percepiti in relazione al rapporto di lavoro e, quindi, ricompresi tra i redditi di lavoro dipendenti, la determinazione in denaro va fatta riconducendoli al “valore normale” disciplinato dall’art. 9 del Tuir e stabilendo i valori convenzionali forfettari, nei limiti dei quali è prevista l’inclusione o esclusione dall’imponibile contributivo per tutta una serie di componenti; (commi 3 – 4) - le indennità percepite per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, concorrono a formare il reddito se superiori ad € 46,48 giornalieri ed € 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; (comma 5) 39 - in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese anche non documentabili eventualmente sostenute dal dipendente sempre in occasione di dette trasferte o missioni, se non superano l’importo giornaliero di € 15,49, elevati ad € 25,82 per le trasferte all’estero; (comma 5) 40 - concorrono a formare il reddito le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti per il 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore ad € 1.549,37 per i trasferimenti all’interno ed a € 4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. (comma 7) 41 3) Redditi di lavoro dipendente esclusi (art. 51, c. 2, Tuir) Nulla viene innovato rispetto a quanto già, a suo tempo, indicato dall’ex Inpdap (nota 65837 del 02.12.97; circolare 29 del 27.05.98). Per il comparto Enti Locali si ricorda, a titolo esemplificativo: 42 - i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. (comma 1, lett. a) ) Si ricorda che: a) rientrano in tale voce anche i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs 124/93 (Fondo Pensione PerseoSirio), ai sensi dell’art. 6, c. 4, Dlgs 314/97; b) i contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs 124/93 sono invece soggetti a contribuzione previdenziale ai sensi dell’art. 6, c. 4, Dlgs 314/97. 43 - le somministrazioni di vitto da parte del datore nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive (cd buoni pasto). (comma 1, lett. c) ) - le prestazioni di servizi di trasporto collettivo offerto alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi. (comma 1, lett. d) ) 44 - le somme trattenute al dipendente per gli oneri di cui all’art. 10 dello stesso Tuir e alle condizioni ivi previste. (comma 1, lett. h) ) Si precisa che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, Dlgs 314/97, le somme di cui sopra sono, invece, soggette a contribuzione previdenziale. 45 4) Redditi assimilati a lavoro dipendente esclusi ma con eccezioni (art. 50 Tuir) Si tratta di particolari tipologie di reddito che in assenza di specifica previsione di legge sarebbero stati di incerta qualificazione, in quanto non facilmente inquadrabili né tra i redditi di lavoro dipendente ne tra quelli di lavoro autonomo. Sono esclusi dalla contribuzione in quanto non qualificati come redditi di lavoro dipendente e quindi non richiamati dalla normativa previdenziale. 46 Tuttavia, al verificarsi di determinate circostanze, gli stessi possono essere ricondotti nell’alveo dei redditi di lavoro dipendente e quindi diventare soggetti a contribuzione. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici si ricordano le seguenti circostanze: 47 Art. 50, comma 1, lettera b) Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, con esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato. Ai fini di una corretta individuazione del significato da attribuire al termine “terzo” per un pubblico dipendente occorre richiamare la circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E/97 che ha precisato che deve trattarsi di un soggetto diverso dallo Stato. 48 Da ciò ne discende che nell’ipotesi in cui detti compensi vengano corrisposti al pubblico dipendente da una Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza, gli stessi assumono natura di redditi di lavoro dipendente. 49 Rientrano nella categoria sopra detta, a titolo esemplificativo: - compensi per la partecipazione a comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami, organi consultivi di datori di lavoro privati e pubblici, ivi compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza; - compensi percepiti da magistrati o dipendenti di pubbliche amministrazioni in genere, chiamati a svolgere funzioni arbitrali. 50 Art. 50, comma 1, lettere f) e g) Indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni per l’esercizio di funzioni pubbliche, ….. Si precisa che per funzione pubblica è da intendersi anche la partecipazione alle commissioni di concorso, per cui il compenso da corrispondere al dipendente di altro ente pubblico ha natura del tutto equivalente ai gettoni di presenza spettanti ai componenti di organismi collegiali di enti di diritto pubblico, e, quindi, avendo carattere risarcitorio non rientra nella tipologia di reddito di lavoro dipendente (nota 21192 del 22.05.03 del Ministero del Lavoro). 51 5) Ulteriori redditi di lavoro dipendente inclusi ed esclusi (art. 6, commi 3 e 4, Dlgs 314/97) Il comma 2, dell’art 6, del Dlgs 314/97 introduce, come già ricordato, il principio dell’ armonizzazione delle basi imponibili contributive e fiscali prevedendo l’applicazione anche alla base contributiva previdenziale del disposto dell’art. 51 del Tuir sui criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente. Vengono, pertanto, esclusi, in tutto od in parte, dalla base contributiva le somme ed i valori già esclusi dalla base fiscale. 52 Il comma 3 dell’art. 6, amplia la base contributiva specificando che le somme e i valori, che costituiscono la retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, comprese le somme per oneri deducibili di cui all’art. 10 del Tuir, che invece sono escluse dalla base fiscale ai sensi dell’art. 51 del Tuir. Si tratta, in particolare, dei contributi previdenziali versati facoltativamente dal lavoratore alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza tramite trattenuta effettuata in busta paga, come i riscatti e le ricongiunzioni Cpdel ed i riscatti Inadel. 53 Il successivo comma 4 dell’art. 6, amplia ulteriormente la platea delle somme e valori già esclusi dalla base contributiva dettando nel merito specifiche disposizioni. A titolo esemplificativo si ricordano: 54 - le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine servizio (lett. a) ); - le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori (lett. b) ). Fa eccezione l’indennità sostitutiva del preavviso che continua ad essere assoggettata a contributo previdenziale ai sensi della circolare Inpdap n. 63486 del 17.02.97; - i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni (lett. c) ); 55 - le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; (lett. d) ); - le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e e gestioni pensionistiche complementari (lett. d) ); - i proventi derivanti da polizze assicurative (lett. d) ); - i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa (lett. d) ); 56 - le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’art. 2 DL 67/97 convertito dalla legge 135/97 (lett. e) ); 57 - i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs 124/93 (Fondo Pensione PerseoSirio) e a casse, fondi, gestioni previste da contratti, accordi o regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. 58 I contributi e le somme predette sono assoggettati a un contributo di solidarietà del 10% - di cui all’art. 9 bis della legge 166/91 e al Dlgs 124/93 - a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l’assoggettamento a contribuzione ordinaria, nel regime obbligatorio di appartenenza, delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle Fpc e alle casse, fondi e gestioni predette (lett. f) ); - I trattamenti di famiglia di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) del Tuir ( il cd. assegno per nucleo familiare) (lett. e) ). 59 Le indennità aventi natura risarcitoria 60 L’esclusione dalla base contributiva dei “proventi e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni”, prevista dall’art. 6, comma 4, lett. c), del Dlgs 314/97, non può essere considerata in senso assoluto. La stessa va, infatti, raccordata con l’art. 6, comma 2, del Tuir: “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi …. e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.” 61 L’art. 6, comma 2, del Tuir fa espresso riferimento al principio generale del risarcimento del danno, disciplinato dall’art. 1223 del codice civile: “Il risarcimento del danno per inadempimento o per ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. Il legislatore ha inteso, così, distinguere due diverse “categorie” di danno oggetto di risarcimento: - La perdita subita: diventata nel linguaggio giuridico il “danno emergente”; - Il mancato guadagno: diventato nel linguaggio giuridico il “lucro cessante”. 62 DANNO EMERGENTE: è la perdita economica subita. Si quantifica secondo la perdita che ha subito il patrimonio del creditore (danneggiato) dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore (danneggiante); 63 LUCRO CESSANTE: è il mancato guadagno che consegue all’illegittimo comportamento altrui. Si fa riferimento ad una situazione futura, e non ad una presente come nel danno emergente. In questo caso si guarda cioè alla ricchezza che il creditore (danneggiato) non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore (danneggiante) oppure, al di fuori di un rapporto contrattuale, alla perdita della possibilità (chance) di guadagno che il fatto illecito provoca. Trattandosi di un evento futuro e solo prevedibile, per ottenere il risarcimento sarà necessaria una ragionevole certezza circa il suo accadimento. 64 Tutto questo premesso, occorre, quindi, ai fini previdenziali, distinguere tre diverse casistiche: - somme conseguite in sostituzione di redditi: costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi, sono soggette a contribuzione previdenziale; - somme conseguite a titolo di risarcimento per perdita di redditi (lucro cessante): costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi, sono soggette a contribuzione previdenziale; - somme conseguite a titolo di risarcimento per perdita subita dal patrimonio (danno emergente): non costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi, non sono soggette a contribuzione previdenziale. 65 Sulla base del principio illustrato, vediamo alcune particolari casistiche: - Indennità di mancato preavviso: si tratta di somme percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente. Costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi, sono soggette a contribuzione; 66 - Indennità di maternità, paternità e parentali: sono somme percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente. Costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi, sono soggette a contribuzione; Tali indennità, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Dlgs 151/01, per le Pubbliche Amministrazioni, tenute ad erogarle direttamente, corrispondono ai trattamenti economici previsti da disposizioni normative e contrattuali. 67 Le fattispecie, contemplate dal Dlgs 151/01, sono: • il trattamento economico, corrisposto dal datore di lavoro pubblico, per i congedi di maternità, paternità e parentali usufruiti, durante il rapporto di lavoro; • il trattamento economico, corrisposto dal datore di lavoro pubblico, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, previsti dall’art. 24, comma 1, del citato Dlgs 151/01, che si verifichino durante i periodi di congedo per maternità; 68 • il trattamento economico, corrisposto dal datore di lavoro pubblico in essere o presso cui si è svolto l’ultimo rapporto di lavoro, nei casi di ammissione al godimento dell’indennità giornaliera di maternità previsti dall’art. 24, comma 2, del citato Dlgs 151/01. 69 - Indennità risarcitorie destinate al reintegro del patrimonio a seguito di perdite o spese sostenute (danno emergente): si tratta di somme che non costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi, non sono soggette a contribuzione. Si ricordano a titolo esemplificativo: a) somme percepite a titolo di risarcimento di danni esistenziali, alla salute, sofferti a causa di infortuni sul lavoro o demansionamento, etc..; 70 b) indennizzi risarcitori percepiti per danni biologici (fisici), quali ad esempio, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, somme a titolo di risarcimento di danni invalidanti o per morte; c) somme erogate dal datore di lavoro e dirette ad integrare perdite patrimoniali del lavoratore derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa, come quelle corrisposte al dirigente al fine di mantenerlo indenne dalla responsabilità nei confronti di terzi per atti e fatti compiuti nello svolgimento delle mansioni affidategli. (??) 71 - Assegno alimentare: Si tratta di somme corrisposte ai dipendenti sospesi in via cautelare dal servizio e per i quali pende giudizio innanzi all’autorità giudiziaria. Come chiarito con la circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E/97 l’assegno alimentare costituisce reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuir (somma percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente ??) e, come tale, è soggetto a contribuzione. 72 Quindi, salvo quanto successivamente disposto a conclusione del procedimento giudiziario, i periodi predetti sono da considerarsi utili a pensione. Si ricorda, infatti, che l’art. 6, comma 10, del Dlgs 314/97 dispone che “la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate”. 73 Il regime sanzionatorio inadempienze contributive per le 74 La materia è disciplinata dall’art. 116, commi da 8 a 19, della legge 388/2000, che ha modificato, dal 01.01.2001, il sistema sanzionatorio regolato dall’art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 662/96, da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta. 75 Il comma 8 distingue: a) Caso del mancato o ritardato pagamento dei contributi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce obbligatorie e/o registrazioni obbligatorie. (omissione contributiva) In tale ipotesi è imposto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. 76 b) Caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. (evasione contributiva) Si versa in tale ipotesi quando il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero retribuzioni erogate. In tale ipotesi è imposto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, fino ad un massimo del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. 77 Nel caso di spontanea regolarizzazione da parte dell’amministrazione iscritta (prima cioè di contestazioni o richieste dall’ente previdenziale), che avvenga entro il termine di 12 mesi stabilito per il pagamento dei contributi e semprechè il relativo pagamento avvenga entro 30 giorni dall’autodenuncia, le sanzioni civili scendono alla misura prevista per la lettera a). 78 Il comma 9 prevede che: dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo si maturano gli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul credito), come sostituito dall’art. 14 del Dlgs 46/99. 79 Il comma 10 dispone che: nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’ente previdenziale, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. 80 Interessi di mora per ritardato pagamento di somme iscritte a ruolo – Art. 30 DPR 602/73 Periodo Interesse di mora % 01/10/2000 – 30/09/2009 8,4000 01/10/2009 – 30/09/2010 6,8358 01/10/2010 – 30/09/2011 5,7567 01/10/2011 – 30/09/2012 5,0243 01/10/2012 – 30/04/2013 4,5504 01/05/2013 – 30/04/2014 5,2233 01/05/2014 5,1400 81 Obbligazioni contributive discendenti da sentenze 82 Nel caso di sentenza passata in giudicato che riconosca al lavoratore crediti monetari collegati al rapporto di lavoro dipendente: 1) il danno risarcibile, nella misura da ricondursi al lucro cessante, avendo natura retributiva, è assoggettabile a contribuzione previdenziale; 2) le somme oggetto di contribuzione, in sede di regolarizzazione, sono quelle riferite al concetto di retribuzione virtuale, ovvero l’insieme delle voci stipendiali a carattere fisso e continuativo, con esclusione del cd. “salario accessorio”; 83 3) I contributi dovuti sono soggetti alle disposizioni sanzionatorie di cui all’art 116, comma 8 e seguenti, della legge 388/2000. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione civile, sez. lavoro, con sentenza n. 17507 del 26.06.2008: 84 “Le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive o gli interessi compensativi, previste per l’omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell’inadempimento, in funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall’istituto previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine circa l’imputabilità e la colpa dell’inadempimento”. 85 Quindi, nel caso in cui la sentenza abbia efficacia retroattiva, statuendo la debenza ora per allora di somme dovute al lavoratore aventi natura retributiva, anche l’obbligazione al versamento della contribuzione sorge contestualmente alla ricorrenza dell’obbligazione contributiva, con la maggiorazione delle somme aggiuntive in base ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni per le diverse tipologie di inadempimento contributivo, nell’ambito delle quali si colloca la fattispecie concreta. 86 Si precisa che l’indennità sostitutiva della reintegrazione è esente da contribuzione previdenziale in quanto non ha natura retributiva, essendosi il rapporto di lavoro risolto con la percezione della stessa. Sono invece dovuti i contributi previdenziali sulle somme corrisposte al lavoratore fino al momento dell’effettivo pagamento dell’indennità suddetta. 87 Iter procedurale per regolarizzazione contributiva da sentenza La circolare in esame, ha premessa delle disposizioni sulla procedura da seguire per la regolarizzazione contributiva, precisa che prima di procedere alla stessa deve, comunque, essere valutata la specificità delle singole controversie, l’eventuale decorso dei termini prescrizionali e le concrete statuizioni contemplate nelle pronunce giudiziali. 88 La regolarizzazione viene effettuata utilizzando la procedura informatica Lista PosPa nell’ambito del flusso UniEmens: - per ciascun periodo pregresso di riferimento va compilato un quadro V1, causale 7; - il periodo di riferimento del quadro V1 non può essere superiore al mese; - l’elemento <codice motivo utilizzo> va valorizzato con il codice 3 (regolarizzazione da sentenza); 89 - l’elemento <descrizione motivo utilizzo> va valorizzato con i riferimenti specifici della sentenza; - l’elemento <Ente versante> va valorizzato indicando il codice fiscale del dichiarante, ed indicando come anno e mese di erogazione quelli relativi alla data di deposito o di notifica della sentenza. a) Termini per l’invio Le denunce devono essere inviate entro il 3° mese successivo alla data di deposito (se il datore di lavoro si è costituito in giudizio) o alla data di notifica (se il datore di lavoro è contumace). 90 b) Sanzioni: criteri temporali per il calcolo Le sanzioni, di cui all’art. 116, commi 8 e seguenti, legge 388/2000, devono essere calcolate: - dalla data di scadenza dell’obbligazione contributiva riferita ai singoli ratei (dies a quo). Per ogni singolo mese di riferimento, si tratta del giorno 17 del mese successivo. - alla data di deposito della sentenza o alla data di notifica (dies ad quem), se il datore di lavoro provvede al versamento (o presenti istanza di rateizzazione) entro il giorno 16 del mese successivo al termine indicato per l’invio della denuncia. 91 Esempio: Sentenza, depositata il 25.09.2014, che riconosce ad un lavoratore il diritto alla percezione della retribuzione dei mesi di maggio, giugno e luglio dell’anno 2011, non godute perché in sospensione dal servizio per sanzione disciplinare. 92 - Termine per l’invio della Lista PosPa: 31.12.2014; - Termine per il versamento (oneri e sanzioni): 16.01.2015; - Periodo temporale da considerare per il calcolo delle sanzioni: • periodo di riferimento maggio 2011: dal 17.06.2011 al 25.09.2014; • periodo di riferimento giugno 2011: dal 17.07.2011 al 25.09.2014; • periodo di riferimento luglio 2011: dal 17.08.2011 al 25.09.2014. 93 c) Tipologia della sanzione Le sanzioni applicabili sono quelle connesse alla fattispecie dell’evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), legge 388/2000. Quindi: 1) sanzione civile del 30% (dell’ammontare dei contributi) in ragione annua, fino al massimo del 60%; 2) interessi di mora, di cui all’art. 30 DPR 602/73, dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione civile. 94 Resta ferma la possibilità di una rimodulazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui le fattispecie concrete siano riconducibili ad inadempimenti contributivi di minore gravità (ad esempio nell’ipotesi prevista dal comma 10, dell’art. 116, che prevede le oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti ….), previa istanza da parte del datore di lavoro da inoltrare all’area Gestione Dipendenti Pubblici della sede territorialmente competente. 95 d) Sanzioni nel caso in cui l’invio della denuncia per i periodi pregressi effettuato nei termini non è seguito dal versamento Nel caso in cui la denuncia (V1, causale 7) sia stata inviata nei termini (entro il terzo mese successivo alla data di deposito/notifica) ma non si sia provveduto al versamento (o richiesta la rateizzazione) entro il 16 del mese successivo alla scadenza fissata: le sanzioni riprendono a maturare dalla data di deposito/notifica fino alla data di effettivo saldo. 96 In questo caso le sanzioni applicabili sono quelle connesse alla fattispecie dell’omissione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), legge 388/2000. Quindi: 1) sanzione civile, in ragione annua, pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, fino al massimo del 40% (dell’ammontare dei contributi); 2) interessi di mora, di cui all’art. 30 DPR 602/73, dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione civile. 97 e) Sanzioni nel caso in cui ne l’invio della denuncia per i periodi pregressi ne il versamento vengono effettuati nei termini Nel caso in cui non sia provveduto ne all’invio della denuncia nei termini ne al versamento (o richiesta la rateizzazione) entro il 16 del mese successivo alla scadenza fissata: le sanzioni riprendono a maturare dalla data di deposito/notifica fino alla data di effettivo saldo, nella misura prevista dalla fattispecie di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), legge 388/2000 (evasione contributiva). 98 f) Modalità di calcolo delle sanzioni e versamento Per la quantificazione dell’importo delle sanzioni è possibile rivolgersi all’area Gestione Dipendenti Pubblici della sede territorialmente competente. Il pagamento di quanto dovuto va effettuato con modello F24, utilizzando: - le causali relative alla contribuzione obbligatoria per la quota capitale; - la causale 25 sulla gestione obbligatoria prevalente per le sanzioni. 99 Obbligazioni contributive discendenti da transazioni 100 Nel caso di transazione di controversia di lavoro che riconosca al lavoratore crediti monetari collegati al rapporto di lavoro dipendente: 1) il danno risarcibile, nella misura da ricondursi al lucro cessante, avendo natura retributiva, è assoggettabile a contribuzione previdenziale; 2) le somme oggetto di contribuzione, in sede di regolarizzazione, sono quelle riferite al concetto di retribuzione virtuale, cioè riferite alla retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto, se non fosse intervenuto l’accordo transattivo, per il periodo contributivo oggetto dell’atto transattivo. 101 In altre parole, le somme oggetto di regolarizzazione contributiva non sono quelle concordate tra le parti nel negozio transattivo ma, quelle spettanti per legge o contratto individuale o collettivo di lavoro. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione civile, sez. lavoro, con sentenza n. 17670 del 13.08.2007: 102 “L’obbligazione contributiva è completamente insensibile agli effetti della transazione; la totale estraneità ed inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta; pertanto la sussistenza dei crediti di lavoro azionati dal dipendente deve essere accertata indipendentemente dall’accordo concluso tra le parti, al solo fine dell’assoggettamento dei relativi importi all’obbligo contributivo.” 103 A completamento di quanto detto, va ricordato anche quanto previsto dall’art. 2115, terzo comma, del codice civile: “è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed alla assistenza”. Pertanto, una reciproca concessione tra datore di lavoro e lavoratore, consistente nella rinuncia anche parziale al versamento di quanto dovuto a titolo di contribuzione, rientrerebbe nella previsione di nullità di cui all’art. 2115 del codice civile. 104 3) I contributi dovuti, analogamente a quanto gia detto nella parte relativa alle obbligazioni discendenti da sentenze, sono soggetti alle disposizioni sanzionatorie di cui all’art 116, comma 8 e seguenti, della legge 388/2000. 105 Iter procedurale per regolarizzazione contributiva da transazione La regolarizzazione viene effettuata utilizzando la procedura informatica Lista PosPa nell’ambito del flusso UniEmens: - per ciascun periodo pregresso di riferimento va compilato un quadro V1, causale 7; - il periodo di riferimento del quadro V1 non può essere superiore al mese; - l’elemento <codice motivo utilizzo> va valorizzato con il codice 4 (regolarizzazione da transazione); 106 - l’elemento <descrizione motivo utilizzo> va valorizzato con i riferimenti specifici della transazione; - l’elemento <Ente versante> va valorizzato indicando il codice fiscale del dichiarante, ed indicando come anno e mese di erogazione quelli relativi alla data di sottoscrizione della transazione. a) Termini per l’invio Le denunce devono essere inviate entro il 3° mese successivo alla data di sottoscrizione della transazione. 107 b) Sanzioni: criteri temporali per il calcolo Le sanzioni, di cui all’art. 116, commi 8 e seguenti, legge 388/2000, devono essere calcolate: - dalla data di scadenza dell’obbligazione contributiva riferita ai singoli ratei (dies a quo). Per ogni singolo mese di riferimento, si tratta del giorno 17 del mese successivo. - alla data di sottoscrizione della transazione (dies ad quem), se il datore di lavoro provvede al versamento (o presenti istanza di rateizzazione) entro il giorno 16 del mese successivo al termine indicato per l’invio della denuncia. 108 c) Tipologia della sanzione Le sanzioni applicabili sono quelle connesse alla fattispecie dell’evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), legge 388/2000. Quindi: 1) sanzione civile del 30% (dell’ammontare dei contributi) in ragione annua, fino al massimo del 60%; 2) interessi di mora, di cui all’art. 30 DPR 602/73, dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione civile. 109 Resta ferma la possibilità di una rimodulazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui le fattispecie concrete siano riconducibili ad inadempimenti contributivi di minore gravità (ad esempio nell’ipotesi prevista dal comma 10, dell’art. 116, che prevede le oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti ….), previa istanza da parte del datore di lavoro da inoltrare all’area Gestione Dipendenti Pubblici della sede territorialmente competente. 110 d) Sanzioni nel caso in cui l’invio della denuncia per i periodi pregressi effettuato nei termini non è seguito dal versamento Nel caso in cui la denuncia (V1, causale 7) sia stata inviata nei termini (entro il terzo mese successivo alla data di sottoscrizione della transazione) ma non si sia provveduto al versamento (o richiesta la rateizzazione) entro il 16 del mese successivo alla scadenza fissata: le sanzioni riprendono a maturare dalla data di sottoscrizione della transazione fino alla data di effettivo saldo. 111 In questo caso le sanzioni applicabili sono quelle connesse alla fattispecie dell’omissione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), legge 388/2000. Quindi: 1) sanzione civile, in ragione annua, pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, fino al massimo del 40% (dell’ammontare dei contributi); 2) interessi di mora, di cui all’art. 30 DPR 602/73, dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione civile. 112 e) Sanzioni nel caso in cui ne l’invio della denuncia per i periodi pregressi ne il versamento vengono effettuati nei termini Nel caso in cui non sia provveduto ne all’invio della denuncia nei termini ne al versamento (o richiesta la rateizzazione) entro il 16 del mese successivo alla scadenza fissata: le sanzioni riprendono a maturare dalla data di sottoscrizione della transazione fino alla data di effettivo saldo, nella misura prevista dalla fattispecie di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), legge 388/2000 (evasione contributiva). 113 f) Modalità di calcolo delle sanzioni e versamento Per la quantificazione dell’importo delle sanzioni è possibile rivolgersi all’area Gestione Dipendenti Pubblici della sede territorialmente competente. Il pagamento di quanto dovuto va effettuato con modello F24, utilizzando: - le causali relative alla contribuzione obbligatoria per la quota capitale; - la causale 25 sulla gestione obbligatoria prevalente per le sanzioni. 114 Contribuzione Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 115 L’art 1, comma 242, della legge 662/96 ha introdotto, ha decorrere dal 1° dicembre 1996, per i lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici dell’Inps, l’obbligo del versamento di un contributo a favore della Gestione Unitaria Autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, di cui al comma 245 della medesima legge. 116 La misura del contributo, a totale carico del lavoratore, è pari allo 0,35% della retribuzione contributiva, determinata ai sensi dell’art. 2, commi 9 e 10, della legge 335/95. La retribuzione contributiva coincide con la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ed è quindi costituita dalle voci retributive fisse ed accessorie soggette a contributo Cpdel. 117 La contribuzione è di natura obbligatoria per tutti i lavoratori, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato. L’obbligo di iscrizione, per esplicita previsione normativa (decreto ministeriale n. 463 del 28.07.98), permane fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 118 Le disposizioni dell’Istituto di Previdenza prima della introduzione della Lista PosPa 119 L’obbligo della contribuzione alla Gestione Credito sussisteva sia nel caso di prestazione lavorativa che nel caso di astensione dalla attività lavorativa, utile o non ai fini pensionistici. In tutti i casi di astensione dalla attività lavorativa, utile e non utile ai fini pensionistici, con retribuzione ridotta o assente il contributo era posto a carico del lavoratore per la parte di retribuzione eventualmente percepita ed era integrato dal datore di lavoro per la parte differenziale mancante alla retribuzione fissa virtuale che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo, oppure per l’intera retribuzione fissa mancante, con diritto di rivalsa sul lavoratore. 120 Pertanto, nei casi di astensione dalla attività lavorativa, utile e non utile ai fini pensionistici, con retribuzione ridotta o assente, il datore di lavoro era tenuto, comunque, alla compilazione della denuncia mensile DMA ed al versamento della contribuzione calcolata sulla retribuzione virtuale. 121 Le modifiche introdotte dalla Lista PosPa 122 E’ stata variata la modalità di compilazione della denuncia mensile e del versamento dei contributi nei casi di astensione dall’attività lavorativa: - interessati dalla contribuzione figurativa e, quindi, utili a pensione (Dlgs 564/96: congedo parentale e congedo per malattia figli; aspettativa per mandato politico; aspettativa sindacale senza retribuzione); - non utili ai fini pensionistici. 123 - nel caso di periodo figurativo l’imponibile della Gestione Credito è riferito alla quota parte di retribuzione effettivamente erogata; per la parte di contribuzione coperta figurativamente ai fini pensionistici il contributo viene quantificato in sede di definizione dell’accredito figurativo a carico dell’Istituto Previdenziale; - nel caso di periodo non utile a pensione non viene indicato nessun imponibile, in quanto non viene presentata la denuncia per il periodo. Non viene, però, data nessuna disposizione sulla modalità di calcolo e versamento del contributo. 124 Le precisazioni della circolare Inps 6/2014 125 La contribuzione, alla Gestione Credito, deve essere calcolata sulla base dell’imponibile contributivo pensionistico e deve essere versata, da parte del datore di lavoro, con le stesse modalità previste per la contribuzione pensionistica, fermo restando il diritto di rivalsa sulla retribuzione mensilmente erogata ai lavoratori. 126 La contribuzione è dovuta anche durante i periodi di aspettativa senza assegni utili ai fini pensionistici: - nell’ipotesi in cui il datore di lavoro (o in sua sostituzione altro ente individuato dalla legge) è tenuto al versamento dei contributi (pensionistici). Si tratta dei casi di: aspettativa per incarico di Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo; aspettativa per cooperazione nei paesi in via di sviluppo; congedo straordinario per dottorato di ricerca, congedo per assistenza handicap; - nell’ipotesi in cui sia prevista una contribuzione figurativa (ai fini pensionistici) a carico dell’Ente previdenziale. 127 Quanto da ultimo precisato trova applicazione anche in assenza totale del rapporto di provvista tra datore di lavoro e lavoratore, che può in tali casi effettuare autonomamente il versamento con F24 ordinario, con causale P909 (????). Per quanto concerne i profili di operatività dell’imponibile virtuale da considerare quale base di calcolo per la quantificazione del contributo da versare nonché dei relativi controlli, viene fatto rinvio ad apposito messaggio. 128 Conguaglio contributivo annuo 129 Il datore di lavoro, in quanto sostituto di imposta, è chiamato ad effettuare le operazione di conguaglio contributivo annuale (oltre che fiscale) al fine di: 1) quantificare in modo corretto l’imponibile previdenziale (pensionistico e fondo credito); 2) definire la corretta applicazione dei massimali contributivi e delle relative aliquote. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale (o contributivo) annuo tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere ovvero dei diversi rapporti di lavoro dipendente avuti dal lavoratore nel corso dell’anno. 130 Ai fini del conguaglio contributivo, per un determinato anno, occorre tenere conto di tutti i redditi, soggetti a contribuzione, riferiti ai periodi compresi tra il 1° gennaio ed il 31dicembre dell’anno medesimo. Devono essere considerati i redditi denunciati nei: - quadri E0 riferiti all’anno; - quadri V1, causale 1, causale 2, causale 5, causale 7, con periodo di riferimento (data inizio e data fine) compreso nell’anno considerato; I quadri E0 e V1, riferiti all’anno, annullati da quadri V1, causale 5 o causale 6 non devono essere considerati ai fini delle operazioni di conguaglio. 131 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva 1% Ai sensi dell’art. 3-ter, comma 1, legge 438/92, a decorrere dal 01.01.1993 per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto, nel caso in cui l’aliquota a suo carico sia inferiore al 10%, sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Ogni anno il tetto retributivo, oltre il quale viene applicata la maggiorazione, è aggiornato in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati. 132 Per l’anno 2014 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere applicata l’aliquota dell’1% è pari ad € 46.031,00, corrispondente ad € 3.836,00 mensili. Il prelievo del contributo deve avere cadenza mensile salvo conguaglio, a credito o debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale, tenendo conto anche dei redditi di lavoro dipendente comunicati da altri soggetti. 133 L’operazione di conguaglio di fine anno si rende, quindi, necessaria, per determinare l’esatto importo del contributo da versare, nei seguenti tre casi: - in riferimento all’ammontare complessivo delle retribuzioni erogate dal datore di lavoro nell’anno; - nell’ipotesi di rapporti di lavoro dipendente successivi intervenuti nel corso dell’anno. A tal fine devono essere considerati non solo i rapporti di lavoro dipendente con enti o aziende iscritti alla Cpdel della Gestione Dipendenti Pubblici dell’Inps, ma anche quelli con enti o aziende iscritti a gestioni pensionistiche diverse (altre casse della Gdp dell’Inps e altre gestioni dell’Inps); 134 - nell’ipotesi di emolumenti di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro diversi dal datore di lavoro principale che è il sostituto di imposta principale. Relativamente alle ultime due fattispecie si sottolinea l’obbligo di comunicazione (delle retribuzioni erogate) tra datori di lavoro ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale scatta l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%. 135 Pertanto: - nel caso di assunzione: • far sottoscrivere al lavoratore una dichiarazione attestante l’esistenza, o meno, di precedenti rapporti di lavoro dipendente svolti nell’anno; • in presenza di precedenti rapporti di lavoro dipendente, acquisire il modello CUD oppure idonea certificazione attestante l’ammontare delle retribuzioni soggette a contribuzione ai fini pensionistici. 136 - nel caso di cessazione del rapporto di lavoro: • rilasciare al lavoratore il modello CUD oppure idonea certificazione attestante l’ammontare delle retribuzioni soggette a contribuzione ai fini pensionistici; • in alternativa invio della certificazione attestante l’ammontare delle retribuzioni soggette a contribuzione ai fini pensionistici al successivo datore di lavoro, se conosciuto. 137 - nel caso di erogazione di emolumenti di lavoro dipendente ad un lavoratore dipendente da altra pubblica amministrazione o soggetto diverso: • invio della certificazione attestante l’ammontare delle retribuzioni soggette a contribuzione ai fini pensionistici al datore di lavoro principale. 138 Massimale art. 2, comma 18, legge 335/95 L’art. 2, comma 18, legge 335/95 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile per: - i lavoratori che, privi di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995, si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie (lavoratori soggetti al sistema contributivo); - per i lavoratori che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23, legge 335/95, così come interpretato dall’art. 2 del DL 355/01, convertito in legge 417/01. 139 Ogni anno il massimale è aggiornato in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati. Per l’anno 2014 è pari ad € 100.123,00. Il massimale, tetto oltre il quale le retribuzioni non sono soggette a contribuzione previdenziale e non sono utili ai fini pensionistici, viene applicato anche per la contribuzione al fondo credito. 140 Il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l’anno solare risulti retribuito in parte. Nell’ipotesi di rapporti successivi o contemporanei, oppure nel caso di erogazione di emolumenti da pubbliche amministrazioni, o da altri soggetti, diversi dal datore di lavoro principale, le varie retribuzioni si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Pertanto, il lavoratore è tenuto a presentare, ai datori di lavoro successivi al primo, il mod. CUD rilasciato dal precedente datore di lavoro oppure una dichiarazione sostitutiva. 141 Mese in cui si verifica il superamento del massimale - la retribuzione soggetta a contribuzione pensionistica e fondo credito sarà limitata al massimale; - nel quadro E0 del mese: • l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito deve essere valorizzato nel limite del massimale; • la quota della retribuzione eccedente il massimale deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della gestione credito. 142 Mesi successivi al superamento del massimale - la retribuzione erogata non è soggetta a contribuzione pensionistica e fondo credito; - nel quadro E0 del mese: • l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito deve essere valorizzato con il valore 0; • l’elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della gestione credito viene valorizzato con un importo pari all’intera retribuzione erogata nel mese. 143 Nel caso in cui, in uno o più mesi dell’anno, siano stati versati contributi pensionistici e fondo credito sulla parte eccedente il massimale o, viceversa, vi sia stato un mancato versamento di contributi per la parte non eccedente il massimale, dovranno essere elaborati, con riferimento a detti mesi, dei quadri V1, causale 5, per annullare e sostituire i quadri E0 errati. Le operazioni di variazione non possono essere effettuate utilizzando il quadro V1, causale 7, in occasione delle operazioni di conguaglio annuo, in quanto tale quadro non consente di annullare e sostituire le denunce mensili errate inviate in precedenza. 144 Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2 145 Considerazioni di carattere generale: - Il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto di imposta principale, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio ai fini fiscali e previdenziali. - Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio successivo a quello dell’anno di riferimento dei redditi oggetto di conguaglio. In particolare, come emerge dalla lettura della circolare, tali operazioni non dovrebbero essere effettuate nel corso dell’anno di riferimento ma, nel mese di gennaio o febbraio dell’anno successivo. 146 - Nel caso in cui alla data del 31 dicembre siano in corso più rapporti di lavoro dipendente, le operazioni di conguaglio previdenziale devono essere effettuate dal datore di lavoro il cui rapporto di lavoro ha una durata di inizio più remota. - Le operazioni di conguaglio si effettuano utilizzando quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2. - Il periodo di riferimento (data inizio e data fine) del V1, causale 7, corrisponde all’anno di riferimento (?) delle operazioni di conguaglio ovvero al periodo di riferimento (?) del rapporto di lavoro se inferiore all’anno. 147 Operazioni di conguaglio al fine di quantificare l’imponibile previdenziale (pensionistico e fondo credito) 148 Vengono previste due diverse tipologie di conguaglio riferite a: 1) Redditi di lavoro dipendente erogati da pubbliche amministrazioni diverse dal datore di lavoro principale; 2) Situazioni differenti da quelle indicate in precedenza. 149 1) Conguaglio redditi di lavoro dipendente erogati da pubbliche amministrazioni diverse dal datore di lavoro principale Si tratta di: - redditi liquidati a personale in posizione di comando o di distacco dall’amministrazione presso cui il dipendente presta servizio; - altri redditi comunque riconducibili a redditi di lavoro dipendente. 150 Possiamo avere due diverse situazioni: a) Nel mese, o nei mesi, di erogazione dei redditi suddetti l’amministrazione datore di lavoro principale non ha incluso i redditi erogati da altro soggetto nelle proprie denunce mensili; b) Nel mese, o nei mesi, di erogazione dei redditi suddetti l’amministrazione datore di lavoro principale ha incluso i redditi erogati da altro soggetto nelle proprie denunce mensili. 151 Compilazione Quadro E0 nel mese di erogazione di redditi da parte di soggetti diversi dal datore di lavoro (esempi tratti da: Istruzioni operative DMA 2 – Prima parte (esempi 2.3.1 e 2.3.2) – allegate al messaggio Inps n. 17297 del 24.10.2012) 152 a) Datore di lavoro non include nella propria denuncia mensile i redditi erogati da altro soggetto. Amministrazione A: datore di lavoro; Amministrazione B: altro soggetto che eroga redditi. L’Amministrazione B eroga nel mese di gennaio 2014 retribuzioni relative a salario accessorio per € 500 e provvede al pagamento dei contributi (Cpdel e gestione credito). L’Amministrazione B compila e trasmette una propria denuncia mensile. 153 Amministrazione A Retribuzione erogata: Retribuzione fissa: 1.600 Salario accessorio: 300 Totale retribuzione: 1.900 Amministrazione B Retribuzione erogata: Salario accessorio: 500 154 Quadro E0 – Amministrazione A Inquadramento Tipo impiego: 1 Tipo servizio: 4 Sezione “Servizio presso Altra Amministrazione”: Tipologia servizio: 1 (comando o distacco) – 2 (altro); Codice Fiscale: Amministrazione B; 155 Gestione pensionistica Codice gestione: 2 Imponibile: 1.900 Gestione credito Codice gestione: 9 Imponibile: 1.900 156 Quadro E0 – Amministrazione B Inquadramento Tipo impiego: 1 Tipo servizio: 4 Sezione “Dipendente Altra Amministrazione”: Tipologia servizio: 1 (comando o distacco) – 2 (altro); Codice Fiscale: Amministrazione A; 157 Gestione pensionistica Codice gestione: 2 Imponibile: 500 Gestione credito Codice gestione: 9 Imponibile: 500 158 b) Datore di lavoro include nella propria denuncia mensile i redditi erogati da altro soggetto Amministrazione A: datore di lavoro; Amministrazione B: altro soggetto che eroga redditi. L’Amministrazione B eroga nel mese di gennaio 2014 retribuzioni relative a salario accessorio per € 500 e provvede al pagamento dei contributi (Cpdel e gestione credito). L’Amministrazione B comunica i dati retributivi e contributivi all’Amministrazione A in tempo utile per la denuncia mensile. 159 Amministrazione A Retribuzione erogata: Retribuzione fissa: 1.600 Salario accessorio: 300 Totale retribuzione: 1.900 Amministrazione B Retribuzione erogata: Salario accessorio: 500 160 L’amministrazione A dovrà compilare: Quadro E0: per denuncia contributiva di gennaio con retribuzioni imponibili dell’Amministrazione A e dell’Amministrazione B; Quadro “Sezione Altro Ente Versante”: per indicare le retribuzioni imponibili ed i contributi di spettanza dell’Amministrazione B. 161 Quadro E0 – Amministrazione A Inquadramento Tipo impiego: 1 Tipo servizio: 4 Gestione pensionistica Codice gestione: 2 Imponibile: 2.400 (1.900 + 500) Gestione credito Codice gestione: 9 Imponibile: 2.400 162 Quadro “Sezione Altro Ente Versante” Viene compilato un record per ogni tipo di contributo versato dall’Amministrazione B: Per ogni record viene specificato: - Tipo contributo; - Codice Fiscale Amministrazione B; - Imponibile; - Contributo. 163 Operazioni di conguaglio redditi erogati da soggetti diversi dal datore di lavoro principale 164 a) Conguaglio dei redditi erogati da altri soggetti che non sono stati inclusi nelle denunce mensili del datore di lavoro principale - deve essere compilato un quadro V1, causale 7; - l’elemento <codice motivo utilizzo> va valorizzato con il codice 2; - nella denuncia vanno inseriti i valori comunicati dall’altro soggetto. Negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi non devono essere riportati i valori complessivamente liquidati nell’anno al lavoratore, ma i valori discendenti dalle operazioni di conguaglio comprensivi dei redditi comunicati da altri soggetti. 165 - nella sezione <EnteVersante> deve essere riportato il codice fiscale dell’altro soggetto che ha erogato i redditi oggetto di conguaglio; - nell’elemento <AnnoMeseErogazione> della sezione <EnteVersante> deve essere indicato il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione da parte dell’altro soggetto; - In caso di erogazioni effettuate in mesi diversi è necessario elaborare record distinti; 166 - La differenza tra i dovuti contributivi valorizzati nelle gestioni e quelli discendenti dai valori indicati nell’elemento <EnteVersante> con codice fiscale diverso da quello del dichiarante rimangono a carico dell’Amministrazione che invia la denuncia per le operazioni di conguaglio contributivo (??). 167 b) Conguaglio dei redditi erogati da altri soggetti che sono stati inclusi nelle denunce mensili del datore di lavoro principale In questo caso non è necessario procedere all’operazione di conguaglio, poiché il datore di lavoro principale ha già incluso i redditi erogati dall’altra amministrazione nelle proprie denunce mensili. 168 2) Conguaglio riferito a situazioni differenti da quelle indicate in precedenza - deve essere compilato un quadro V1, causale 7; - l’elemento <codice motivo utilizzo> va valorizzato con il codice 1; - Negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi deve essere riportata l’eventuale differenza, in termini positivi o negativi, discendente dalle operazioni di conguaglio. In tali elementi non devono essere riportati i valori complessivi dei redditi liquidati nell’anno. 169 Le operazioni di conguaglio previdenziale effettuate nel corso dell’anno entro il mese di cessazione del rapporto di lavoro ovvero entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento non comportano la necessità di elaborare il quadro V1, causale7, codice motivo utilizzo 1 (cioè di procedere al conguaglio di fine anno). Per operazioni di conguaglio effettuate nel corso dell’anno si dovrebbero intendere le operazioni di “sistemazione previdenziale” effettuate al fine di integrare e/o sostituire denunce mensili dell’anno, inviate in precedenza (quadri V1, causale 1 oppure causale 5); 170 La circolare in oggetto, usando la generica locuzione “situazioni differenti da quelle indicate in precedenza”, non chiarisce, in alcun modo, quali siano le situazioni che necessitano di questo tipo di conguaglio previdenziale. Pertanto non è possibile dare indicazioni precise nel merito, anche perché non si è riusciti ad individuare casi concreti di applicazione di questa tipologia di conguaglio previdenziale. 171 L’unica situazione che sembrerebbe interessata è quella che viene proposta nel seguente esempio: Se nel corso del mese di marzo dell’anno 2014 è stato denunciato, nel quadro E0 del mese, un imponibile pensionistico di 1.000,00 € anziché quello corretto di 1.500,00 €, è possibile: 172 - elaborare, entro il mese di dicembre 2014, un quadro V1, causale 5, per annullare e sostituire il quadro E0 del mese di marzo 2014, indicando nell’elemento imponibile pensionistico il valore 1.500,00. In questo caso nel mese di elaborazione del quadro V1, causale 5, non si procederà al pagamento della differenza contributiva denunciata e la situazione sarà regolata con l’ECA relativo all’anno in questione. Inoltre non sarà necessario procedere al conguaglio di fine anno. 173 - in alternativa, è possibile, nel mese di gennaio o febbraio dell’anno 2015, effettuare il conguaglio annuo compilando un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1, indicando nell’elemento imponibile pensionistico il valore 500,00 (valore discendente dalle operazioni di conguaglio). In questo caso si procederà, entro il giorno 16 del mese successivo al conguaglio, al pagamento della differenza contributiva discendente dall’operazione di conguaglio. 174 Operazioni di conguaglio relative alla aliquota aggiuntiva dell’1% 175 Il sostituto di imposta è tenuto a considerare, ai fini delle operazioni di conguaglio 1% anche i redditi del dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell’anno. Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dall’ultimo datore di lavoro. 176 Vengono previste due diverse tipologie di conguaglio riferite a: 1) Redditi relativi ad altri rapporti di lavoro; 2) Redditi erogati dal datore di lavoro principale. 177 1) Operazioni di conguaglio per redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro Possiamo avere due diverse situazioni: a) redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap); b) redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che non comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap); 178 a) Rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici - deve essere compilato un quadro V1, causale 7; - l’elemento <codice motivo utilizzo> va valorizzato con il codice 2; - nella denuncia vanno inseriti i valori comunicati dall’altro soggetto. Negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi non devono essere riportati i valori complessivamente liquidati nell’anno al lavoratore, ma i valori discendenti dalle operazioni di conguaglio comprensivi dei redditi comunicati da altri soggetti. 179 - nella sezione <EnteVersante> deve essere riportato il codice fiscale dell’altro soggetto che ha erogato i redditi oggetto di conguaglio; - nell’elemento <AnnoMeseErogazione> della sezione <EnteVersante> deve essere indicato il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione da parte dell’altro soggetto; - In caso di erogazioni effettuate in mesi diversi è necessario elaborare record distinti. 180 b) Rapporti di lavoro che non comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici La procedura è identica a quella indicata nel precedente punto a). L’unica differenza è che l’elemento <codice motivo utilizzo> va valorizzato con il codice 1. 181 2) Operazioni di conguaglio riferite a redditi erogati dal datore di lavoro principale - deve essere compilato un quadro V1, causale 7; - l’elemento <codice motivo utilizzo> va valorizzato con il codice 1; - Negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi deve essere riportata l’eventuale differenza, in termini positivi o negativi, discendente dalle operazioni di conguaglio. In tali elementi non devono essere riportati i valori complessivi dei redditi liquidati nell’anno. 182 Termini per l’invio delle denunce di conguaglio - Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto di conguaglio. - Le denunce relative alle operazioni di conguaglio devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio e comunque non oltre il mese di marzo successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni di conguaglio. 183 - Il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16 del mese di marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni di conguaglio. 184 Ad esempio: conguaglio relativo all’anno 2014 - Compilazione quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2 (effettuazione operazione di conguaglio): mese di gennaio 2015 oppure mese di febbraio 2015; - Invio Lista PosPa (invio denuncia di conguaglio): mese di febbraio 2015 oppure mese di marzo 2015; - Versamento contribuzione da conguaglio: entro il giorno 16 del mese di febbraio 2015 oppure entro il giorno 16 del mese di marzo 2015. 185 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e tipologia della sanzione Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto di conguaglio, i contributi dovuti saranno maggiorati delle somme aggiuntive di cui all’art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge 388/2000 nel seguente modo: 186 a) Omissione Nel caso in cui l’Amministrazione abbia inviato la denuncia nei termini previsti ma non abbia effettuato il versamento, sui contributi dovuti maturano le sanzioni di cui all’art. 116, comma 8, lett. a); b) Evasione Nel caso in cui l’Amministrazione non abbia effettuato ne la denuncia ne il pagamento nei termini previsti, sui contributi dovuti maturano le sanzioni di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), fermo restando l’eventuale rimodulazione delle stesse nell’ipotesi in cui le fattispecie concrete siano riconducibili ad inadempimenti contributivi di minore gravità. 187
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