Circolare 6 - vers definitiva

Circolare Inps n. 6 del 16.01.2014
1
Il principio di competenza e il principio
di cassa
2
Il momento della obbligazione contributiva
Con il termine “momento dell’obbligazione
contributiva” si intende l’individuazione del periodo
temporale nel quale si deve procedere alla
determinazione (quantificazione) dei contributi
previdenziali afferenti agli emolumenti dovuti al
lavoratore a titolo di remunerazione dell’attività
lavorativa prestata.
3
Il sistema dell’obbligazione contributiva previgente
alla “ListaPosPa”
Il sistema adottato dall’Istituto Previdenziale, fino
alla emanazione della circolare Inps 105 del
07.08.2012, era basato su una interpretazione delle
norme in materia di contribuzione contenute nella
legge 335/95.
4
L’art. 9, comma 2, della legge 335/95 ha esteso all’ex
Inpdap la disciplina, in materia di contribuzione
pensionistica, già operante presso l’Ago-Inps,
costituita dell’art. 12 della legge 153/69.
L’art. 12 della legge 153/69 è stato successivamente
sostituito, a decorrere dal 01.01.1998, dall’art. 6 del
Dlgs 314/97.
5
L’interpretazione fornita dall’Istituto Previdenziale si
basava sul disposto dell’art. 6, comma 1, del Dlgs
314/97 che prevede che “costituiscono redditi di
lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui
all’art. 49, comma 1, del Tuir, maturati nel periodo
di riferimento.”
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Il momento dell’obbligazione contributiva viene,
quindi, a coincidere con il momento di maturazione
della retribuzione.
La contribuzione, pertanto, deve avvenire rispettando
il principio di competenza: assoggettamento
contributivo della retribuzione con riferimento alla
aliquota contributiva in vigore nel periodo di
maturazione della retribuzione stessa.
7
Il successivo comma 9, dell’art. 6 del Dlgs 314/97,
prevede una eccezione alla regola generale sopra
descritta, stabilendo che le seguenti tipologie di
retribuzione sono, in ogni caso, assoggettate a
contribuzione nel mese di corresponsione:
- gratificazioni annuali e periodiche (13° e 14°
mensilità)
- conguagli di retribuzione spettanti a seguito di
norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo
(arretrati derivanti da rinnovi contrattuali e arretrati
derivanti da sentenze a seguito di ricorsi);
- Premi di produzione.
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Il disposto contenuto nel comma 9 viene indicato
come principio di cassa poiché determina
l’insorgenza dell’obbligazione contributiva al
momento della corresponsione della retribuzione su
cui i contributi gravano.
Quindi l’aliquota contributiva da utilizzare è quella in
vigore al momento della corresponsione della
retribuzione.
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Infatti, fermo restando il principio che i contributi
previdenziali vanno sempre riferiti al periodo di
competenza, cioè al momento dell’insorgenza del
diritto agli emolumenti su cui gravano, il citato
comma 9, per alcune ben determinate tipologie di
emolumenti, differisce l’obbligazione contributiva al
momento della loro corresponsione, non potendo, gli
stessi emolumenti, essere determinati al momento
dell’insorgenza del diritto ma solo successivamente.
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Una deroga all’adempimento dell’obbligazione
contributiva viene prevista anche per il versamento
dei contributi afferenti alla retribuzione accessoria.
Questi emolumenti, che per loro natura sono non
ricorrenti ed incerti nell’ammontare, possono essere
quantificati solo successivamente al periodo di
maturazione; l’obbligazione contributiva, quindi,
deve essere necessariamente differita al momento in
cui è possibile procedere alla loro quantificazione.
In questo caso, trattandosi solo di una deroga al
versamento, l’aliquota contributiva di riferimento è
quella del periodo di competenza.
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Il sistema dell’obbligazione contributiva introdotto
con la “ListaPosPa”
Con la circolare Inps 105 del 07.08.2012 viene
modificata l’interpretazione, precedentemente data,
delle disposizioni contenute nell’art. 6 del Dlgs
314/97.
Infatti, il momento dell’obbligazione contributiva non
viene più individuato in base al disposto del primo
comma dell’art. 6 del Dlgs 314/97 ma, del secondo
comma del medesimo articolo.
Nella circolare, in realtà, viene richiamato l’art. 27
del DPR 797/55 che è stato successivamente
sostituito con l’art. 12 della legge 153/69, a sua volta
12
sostituito con l’art. 6 del Dlgs 314/97.
L’art. 6 del Dlgs 314/97, prevede, al comma 2, che
“per il calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale si applicano le disposizioni
contenute nell’art. 51, comma 1, del TUIR.”
13
L’art. 51, comma 1, del TUIR dispone che:
- Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le
somme ed i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo di imposta, anche sottoforma
di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di
lavoro;
- Si considerano percepiti nel periodo di imposta
anche le somme ed i valori in genere, corrisposti dai
datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del
periodo d’imposta successivo a quello a cui si
riferiscono.
14
Il momento dell’obbligazione contributiva viene,
quindi, a coincidere con il momento di percezione
della retribuzione, che è quello in cui il provento esce
dalla sfera di disponibilità del datore di lavoro
erogante per entrare nel compendio patrimoniale del
percettore.
La contribuzione, pertanto, deve avvenire rispettando
il principio di cassa: assoggettamento contributivo
della retribuzione con riferimento alla aliquota
contributiva in vigore al momento della
corresponsione della retribuzione stessa.
15
Il nesso tra retribuzione e prestazione
lavorativa
16
Una prima importante modifica, introdotta dalla
circolare 6, al sistema di determinazione
dell’imponibile contributivo, è costituita dal
superamento del concetto di nesso sinallagmatico tra
retribuzione e prestazione di lavoro.
La modifica è la diretta conseguenza della avvenuta
sostituzione dell’art. 12, legge 153/69, con l’art 6 del
Dlgs 314/97.
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La versione dell’art. 12, legge 153/69, richiamata
dall’art. 2, comma 9, legge 335/95, considerava
retribuzione imponibile “tutto ciò che il lavoratore
riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al
lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto
di lavoro”.
L’art. 6, comma 2, del Dlgs 314/97, con il richiamo
all’art 51, comma 1, del TUIR, considera retribuzione
imponibile “tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta,
anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro”.
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Pertanto, come specificato dalla circolare Inps 6/14, a
decorrere dal 01.01.1998 (data di entrata in vigore del
Dlgs 314/97):
non è più necessario, ai fini dell’assoggettamento a
contribuzione di un emolumento, individuare la
sussistenza o meno del nesso sinallagmatico tra
retribuzione e prestazione di lavoro, in quanto risulta
contributivamente imponibile tutto ciò che il
dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro
indipendentemente dalla effettiva prestazione di
lavoro, e che costituisce reddito di lavoro dipendente.
19
Le tipologie di reddito di lavoro
dipendente soggette a contribuzione
20
Viene preliminarmente ricordato che l’art. 6, comma
2, del Dlgs 314/97 ha stabilito in linea generale il
principio della unificazione delle basi imponibili
(fiscale e previdenziale), pur senza addivenire ad una
immedesimazione assoluta del profilo previdenziale
con quello fiscale, tanto che in deroga a tale principio
sono previste alcune eccezioni dovute alla diversa
natura del prelievo (indicate nei commi 3 e 4 dello
stesso articolo 6).
21
Viene, poi, effettuata una disamina delle tipologie di
reddito soggette a contribuzione distinguendo tra:
1) Redditi di lavoro dipendente totalmente soggetti:
art. 51, c. 1, Tuir;
2) Redditi di lavoro dipendente parzialmente soggetti:
art. 51, commi da 3 a 9, Tuir;
3) Redditi di lavoro dipendente esclusi: art. 51, c. 2,
Tuir;
4) Redditi assimilati a lavoro dipendente esclusi ma
con eccezioni: art. 50 Tuir;
5) Ulteriori redditi di lavoro dipendente inclusi ed
esclusi: art. 6, commi 3 e 4, Dlgs 314/97.
22
1) Redditi di lavoro dipendente totalmente soggetti
(art. 51, c. 1, Tuir)
Relativamente al comparto Enti Locali vengono
ricordate, a titolo esemplificativo, le seguenti voci
retributive:
- Stipendio, salario.
Sono da ricomprendere in questa dizione di carattere
generale: Stipendio tabellare di posizione economica;
Retribuzione Individuale di Anzianità; Retribuzione
di posizione; Tredicesima mensilità; Indennità
contrattuali (di vigilanza; personale area educativa; di
qualifica ex 3° e 4° q.f.; di direzione e coordinamento
(ex 8° q.f.); Indennità di comparto).
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- Assegno “ad personam” (riassorbibile e non),
attribuito al fine di rispettare il divieto di “reformazio
in peius” del trattamento economico acquisito.
Si tratta di assegni
personali a
carattere
continuativo, posseduti dal lavoratore per: differenza
di IIS; per progressione verticale; per trasferimento
da altri comparti contrattuali della Pubblica
Amministrazione; per reinquadramento a seguito di
inidoneità fisica.
- I trattamenti accessori quali: straordinario, mensilità
aggiuntive, gratifiche e comunque tutti quei compensi
che adempiano a tali funzioni.
Si tratta del cd salario accessorio.
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- Gli onorari spettanti agli avvocati delle avvocature
di Enti pubblici.
- I premi una tantum e periodici, i compensi
incentivanti, i compensi in natura, le erogazioni
liberali in denaro e natura.
- I compensi che un’amministrazione pubblica
corrisponde ai propri dipendenti per la partecipazione
a commissioni o comitati costituiti con provvedimenti
degli organi di governo o dell’Amministrazione
medesima ovvero per l’affidamento di incarichi o
funzioni comportanti particolari responsabilità.
- Le indennità previste per i segretari comunali (es.
diritti di segreteria, indennità di supplenza e reggenza,
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indennità di direzione).
Come elemento di novità rispetto a quanto già
precisato, con precedenti circolari dall’ex Inpdap,
viene in ultimo segnalato che:
lo sciopero, comportando una riduzione della
retribuzione erogata commisurata alla mancata
prestazione
lavorativa,
riduce
l’imponibile
previdenziale ai fini pensionistici e ai fini del fondo
credito.
Questa disposizione annulla e sostituisce quella
contenuta nella nota ex Inpdap n. 63486 del 17.02.97
che,
invece,
prevedeva
l’assoggettamento
contributivo dello sciopero.
26
Pertanto, a decorrere dalle retribuzioni corrisposte dal
mese di ottobre 2012 (termine dal quale hanno effetto
le disposizioni contenute nella circolare Inps 6/2014),
gli importi trattenuti in busta paga a titolo di sciopero
vanno a diminuire la retribuzione mensile del
lavoratore soggetta a contribuzione ai fini
pensionistici e ai fini del fondo credito.
Si sottolinea che tale disposizione avendo carattere
generale si riferisce sia alla trattenuta effettuata per
sciopero ad ore che per sciopero riguardante l’intera
giornata lavorativa.
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La disposizione, che ha una valenza contributiva,
nulla dice sul riflesso che la stessa potrebbe avere ai
fini del diritto a pensione.
Infatti:
- risulta chiaro (come da disposizioni relative ad altre
casistiche, quali l’assoggettamento contributivo
Inadel, oppure la penalizzazione dell’importo della
pensione anticipata) che lo sciopero ad ore non ha
riflesso sul diritto a pensione.
Si tratta di una mancata prestazione lavorativa, con
mancata contribuzione, che riguarda solo una parte
della giornata e, quindi, la giornata è comunque
coperta da contribuzione.
28
- non appare chiaro, invece, se lo sciopero a giornata
sia da considerarsi utile o meno ai fini del diritto a
pensione.
In questo caso siano in presenza di una mancata
prestazione lavorativa e mancata contribuzione,
riferita all’intera giornata e, quindi, la stessa risulta
totalmente scoperta da contribuzione.
29
La problematica legata allo sciopero a giornata, oltre
ad avere conseguenze ai fini pensionistici, comporta
anche un effetto relativo modalità di compilazione del
quadro E0, della denuncia mensile contributiva, del
mese a cui si riferisce lo sciopero.
Infatti, poiché, le informazioni contenute nel quadro
E0 vanno ad implementare la posizione assicurativa
del lavoratore, che sarà utilizzata per la definizione
del diritto a pensione e del relativo calcolo della
prestazione, è necessario che le stesse siano fornite in
maniera corretta ed inequivocabile.
30
Pertanto:
- sciopero a giornata utile a pensione
viene compilato un unico quadro E0 relativo al mese
di competenza;
- sciopero a giornata non utile a pensione
vengono compilati due quadri E0 relativi al mese di
competenza. Il primo riferito al periodo che va dal
giorno dell’inizio del mese al giorno precedente lo
sciopero; il secondo riferito al periodo che va dal
giorno successivo allo sciopero all’ultimo giorno del
mese.
31
A complicare il quadro di riferimento ci sono, anche,
i riflessi che lo sciopero ha ai fini previdenziali.
Si ricorda, infatti, che ai fini previdenziali lo sciopero
comporta una diversa modalità di assoggettamento
contributivo a seconda che sia stato effettuato ad ore
oppure per l’intera giornata e che sia riferito a
lavoratori soggetti a Tfs oppure a Tfr.
Per completezza di esposizione si riepilogano le varie
casistiche:
32
Sciopero ad ore
Ai fini pensionistici e fondo credito: riduzione
dell’imponibile contributivo;
Ai fini previdenziali (circolare Inpdap 12 del
11.03.2001):
Tfr: non riduce l’imponibile contributivo;
Tfs: non riduce l’imponibile contributivo;
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Sciopero a giornata
Ai fini pensionistici e fondo credito: riduzione
dell’imponibile contributivo;
Ai fini previdenziali (circolare Inpdap 12 del
11.03.2001):
Tfr: riduce l’imponibile contributivo;
Tfs: non riduce l’imponibile contributivo;
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Quindi, se lo sciopero a giornata non fosse utile ai
fini del diritto a pensione ed è riferito ad un
lavoratore soggetto a Tfs, nella denuncia mensile
relativa al mese interessato si dovrebbero compilare
tre quadri E0:
- Il primo quadro E0 riferito al periodo che va dal
giorno dell’inizio del mese al giorno precedente lo
sciopero.
L’elemento <CodGestione> dovrà essere valorizzato
con i codici 2 (Cpdel), 6 (Inadel), 9 (Fondo credito).
L’elemento <RegimeFineServizio> dovrà essere
valorizzato con il codice 3 (Tfs);
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- Il secondo quadro E0 riferito al giorno dello
sciopero.
L’elemento <CodGestione> dovrà essere valorizzato
con il solo codice 6 (Inadel).
L’elemento <RegimeFineServizio> dovrà essere
valorizzato con il codice 3 (Tfs).
Da una verifica effettuata, salvo eventuale correzione
intervenuta, si è constatato che il programma di
controllo segnala errore bloccante, con l’indicazione
che essendo indicato il codice 6, nell’elemento
<CodGestione>, deve essere obbligatoriamente
indicato anche il codice 9 (Fondo credito);
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- Il terzo quadro E0 riferito al periodo che va dal
giorno successivo allo sciopero all’ultimo giorno del
mese.
L’elemento <CodGestione> dovrà essere valorizzato
con i codici 2 (Cpdel), 6 (Inadel), 9 (Fondo credito).
L’elemento <RegimeFineServizio> dovrà essere
valorizzato con il codice 3 (Tfs).
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2) Redditi di lavoro dip. parzialmente soggetti
(art. 51, commi da 3 a 9, Tuir)
Nulla viene innovato rispetto a quanto già, a suo
tempo, indicato dall’ex Inpdap (nota 65837 del
02.12.97; circolare 29 del 27.05.98).
Per il comparto Enti Locali si ricorda, a titolo
esemplificativo, che:
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- per i compensi cd “in natura”, percepiti in relazione
al rapporto di lavoro e, quindi, ricompresi tra i redditi
di lavoro dipendenti, la determinazione in denaro va
fatta riconducendoli al “valore normale” disciplinato
dall’art. 9 del Tuir e stabilendo i valori convenzionali
forfettari, nei limiti dei quali è prevista l’inclusione o
esclusione dall’imponibile contributivo per tutta una
serie di componenti; (commi 3 – 4)
- le indennità percepite per trasferte o missioni fuori
dal territorio comunale, concorrono a formare il
reddito se superiori ad € 46,48 giornalieri ed € 77,47
per le trasferte all’estero, al netto delle spese di
viaggio e di trasporto; (comma 5)
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- in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte
o missioni fuori dal territorio comunale, non
concorrono a formare il reddito i rimborsi delle spese
documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e
al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese anche
non documentabili eventualmente sostenute dal
dipendente sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, se non superano l’importo giornaliero di €
15,49, elevati ad € 25,82 per le trasferte all’estero;
(comma 5)
40
- concorrono a formare il reddito le indennità di
trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle
equipollenti per il 50% del loro ammontare per un
importo complessivo annuo non superiore ad €
1.549,37 per i trasferimenti all’interno ed a €
4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale o a
destinazione in quest’ultimo. (comma 7)
41
3) Redditi di lavoro dipendente esclusi
(art. 51, c. 2, Tuir)
Nulla viene innovato rispetto a quanto già, a suo
tempo, indicato dall’ex Inpdap (nota 65837 del
02.12.97; circolare 29 del 27.05.98).
Per il comparto Enti Locali si ricorda, a titolo
esemplificativo:
42
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal
datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge. (comma 1, lett. a) )
Si ricorda che:
a) rientrano in tale voce anche i contributi versati dal
datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari di cui al Dlgs 124/93 (Fondo Pensione
PerseoSirio), ai sensi dell’art. 6, c. 4, Dlgs 314/97;
b) i contributi versati dal lavoratore alle forme
pensionistiche complementari di cui al Dlgs 124/93
sono invece soggetti a contribuzione previdenziale ai
sensi dell’art. 6, c. 4, Dlgs 314/97.
43
- le somministrazioni di vitto da parte del datore
nonché quelle in mense organizzate direttamente dal
datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all’importo
complessivo giornaliero di € 5,29, le prestazioni e le
indennità sostitutive (cd buoni pasto). (comma 1, lett.
c) )
- le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
offerto alla generalità o a categorie di dipendenti,
anche se affidate a terzi. (comma 1, lett. d) )
44
- le somme trattenute al dipendente per gli oneri di
cui all’art. 10 dello stesso Tuir e alle condizioni ivi
previste. (comma 1, lett. h) )
Si precisa che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, Dlgs
314/97, le somme di cui sopra sono, invece, soggette
a contribuzione previdenziale.
45
4) Redditi assimilati a lavoro dipendente esclusi
ma con eccezioni
(art. 50 Tuir)
Si tratta di particolari tipologie di reddito che in
assenza di specifica previsione di legge sarebbero
stati di incerta qualificazione, in quanto non
facilmente inquadrabili né tra i redditi di lavoro
dipendente ne tra quelli di lavoro autonomo.
Sono esclusi dalla contribuzione in quanto non
qualificati come redditi di lavoro dipendente e quindi
non richiamati dalla normativa previdenziale.
46
Tuttavia, al verificarsi di determinate circostanze, gli
stessi possono essere ricondotti nell’alveo dei redditi
di lavoro dipendente e quindi diventare soggetti a
contribuzione.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici si ricordano
le seguenti circostanze:
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Art. 50, comma 1, lettera b)
Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai
prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in
relazione a tale qualità, con esclusione di quelli che
per clausola contrattuale devono essere riversati al
datore di lavoro e di quelli che per legge devono
essere riversati allo Stato.
Ai fini di una corretta individuazione del significato
da attribuire al termine “terzo” per un pubblico
dipendente occorre richiamare la circolare del
Ministero delle Finanze n. 326/E/97 che ha precisato
che deve trattarsi di un soggetto diverso dallo Stato.
48
Da ciò ne discende che nell’ipotesi in cui detti
compensi vengano corrisposti al pubblico dipendente
da una Amministrazione Pubblica diversa da quella di
appartenenza, gli stessi assumono natura di redditi di
lavoro dipendente.
49
Rientrano nella categoria sopra detta, a titolo
esemplificativo:
- compensi per la partecipazione a comitati tecnici,
organi collegiali, commissioni di esami, organi
consultivi di datori di lavoro privati e pubblici, ivi
compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e
degli altri enti pubblici per prestazioni comunque rese
in connessione con la carica o in rappresentanza degli
enti di appartenenza;
- compensi percepiti da magistrati o dipendenti di
pubbliche amministrazioni in genere, chiamati a
svolgere funzioni arbitrali.
50
Art. 50, comma 1, lettere f) e g)
Indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni
per l’esercizio di funzioni pubbliche, …..
Si precisa che per funzione pubblica è da intendersi
anche la partecipazione alle commissioni di concorso,
per cui il compenso da corrispondere al dipendente di
altro ente pubblico ha natura del tutto equivalente ai
gettoni di presenza spettanti ai componenti di
organismi collegiali di enti di diritto pubblico, e,
quindi, avendo carattere risarcitorio non rientra nella
tipologia di reddito di lavoro dipendente (nota 21192
del 22.05.03 del Ministero del Lavoro).
51
5) Ulteriori redditi di lavoro dipendente inclusi ed
esclusi
(art. 6, commi 3 e 4, Dlgs 314/97)
Il comma 2, dell’art 6, del Dlgs 314/97 introduce,
come già ricordato, il principio dell’ armonizzazione
delle basi imponibili contributive e fiscali prevedendo
l’applicazione anche
alla
base
contributiva
previdenziale del disposto dell’art. 51 del Tuir sui
criteri di determinazione del reddito di lavoro
dipendente.
Vengono, pertanto, esclusi, in tutto od in parte, dalla
base contributiva le somme ed i valori già esclusi
dalla base fiscale.
52
Il comma 3 dell’art. 6, amplia la base contributiva
specificando che le somme e i valori, che
costituiscono la retribuzione soggetta a contribuzione
previdenziale, si intendono al lordo di qualsiasi
contributo e trattenuta, comprese le somme per oneri
deducibili di cui all’art. 10 del Tuir, che invece sono
escluse dalla base fiscale ai sensi dell’art. 51 del Tuir.
Si tratta, in particolare, dei contributi previdenziali
versati facoltativamente dal lavoratore alla gestione
previdenziale obbligatoria di appartenenza tramite
trattenuta effettuata in busta paga, come i riscatti e le
ricongiunzioni Cpdel ed i riscatti Inadel.
53
Il successivo comma 4 dell’art. 6, amplia
ulteriormente la platea delle somme e valori già
esclusi dalla base contributiva dettando nel merito
specifiche disposizioni.
A titolo esemplificativo si ricordano:
54
- le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine
servizio (lett. a) );
- le somme corrisposte in occasione della cessazione
del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo
dei lavoratori (lett. b) ).
Fa eccezione l’indennità sostitutiva del preavviso che
continua ad essere assoggettata a contributo
previdenziale ai sensi della circolare Inpdap n. 63486
del 17.02.97;
- i proventi e le indennità conseguite, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento danni (lett. c) );
55
- le somme poste a carico di gestioni assistenziali e
previdenziali obbligatorie per legge; (lett. d) );
- le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e
e gestioni pensionistiche complementari (lett. d) );
- i proventi derivanti da polizze assicurative (lett. d) );
- i compensi erogati per conto di terzi non aventi
attinenza con la prestazione lavorativa (lett. d) );
56
- le erogazioni previste dai contratti collettivi
aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono
incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui
struttura sia correlata ad incrementi di produttività,
qualità ed altri elementi di competitività assunti
come
indicatori
dell’andamento
economico
dell’impresa e dei suoi risultati, nei limiti ed alle
condizioni stabilite dall’art. 2 DL 67/97 convertito
dalla legge 135/97 (lett. e) );
57
- i contributi e le somme a carico del datore di lavoro,
versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a
finanziamento
delle
forme
pensionistiche
complementari di cui al Dlgs 124/93 (Fondo Pensione
PerseoSirio) e a casse, fondi, gestioni previste da
contratti, accordi o regolamenti aziendali, al fine di
erogare prestazioni integrative previdenziali o
assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi
familiari nel corso del rapporto o dopo la sua
cessazione.
58
I contributi e le somme predette sono assoggettati a
un contributo di solidarietà del 10% - di cui all’art. 9
bis della legge 166/91 e al Dlgs 124/93 - a carico del
datore di lavoro e devoluto alle gestioni
pensionistiche cui sono iscritti i lavoratori.
Resta fermo l’assoggettamento a contribuzione
ordinaria, nel regime obbligatorio di appartenenza,
delle quote ed elementi retributivi a carico del
lavoratore destinati al finanziamento delle Fpc e alle
casse, fondi e gestioni predette (lett. f) );
- I trattamenti di famiglia di cui all’art. 3, comma 3,
lett. d) del Tuir ( il cd. assegno per nucleo familiare)
(lett. e) ).
59
Le indennità aventi natura risarcitoria
60
L’esclusione dalla base contributiva dei “proventi e
delle indennità conseguite, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento danni”, prevista
dall’art. 6, comma 4, lett. c), del Dlgs 314/97, non
può essere considerata in senso assoluto.
La stessa va, infatti, raccordata con l’art. 6, comma 2,
del Tuir:
“I proventi conseguiti in sostituzione di redditi …. e
le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a
titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita
di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità
permanente o morte, costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli sostituiti o perduti.”
61
L’art. 6, comma 2, del Tuir fa espresso riferimento al
principio generale del risarcimento del danno,
disciplinato dall’art. 1223 del codice civile:
“Il risarcimento del danno per inadempimento o per
ritardo deve comprendere così la perdita subita dal
creditore come il mancato guadagno, in quanto ne
siano conseguenza immediata e diretta”.
Il legislatore ha inteso, così, distinguere due diverse
“categorie” di danno oggetto di risarcimento:
- La perdita subita: diventata nel linguaggio giuridico
il “danno emergente”;
- Il mancato guadagno: diventato nel linguaggio
giuridico il “lucro cessante”.
62
DANNO EMERGENTE: è la perdita economica
subita. Si quantifica secondo la perdita che ha subito
il patrimonio del creditore (danneggiato) dalla
mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore
(danneggiante);
63
LUCRO CESSANTE: è il mancato guadagno che
consegue all’illegittimo comportamento altrui. Si fa
riferimento ad una situazione futura, e non ad una
presente come nel danno emergente. In questo caso si
guarda cioè alla ricchezza che il creditore
(danneggiato) non ha conseguito in seguito al
mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore
(danneggiante) oppure, al di fuori di un rapporto
contrattuale, alla perdita della possibilità (chance) di
guadagno che il fatto illecito provoca.
Trattandosi di un evento futuro e solo prevedibile, per
ottenere il risarcimento sarà necessaria una
ragionevole certezza circa il suo accadimento.
64
Tutto questo premesso, occorre, quindi, ai fini
previdenziali, distinguere tre diverse casistiche:
- somme conseguite in sostituzione di redditi:
costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi,
sono soggette a contribuzione previdenziale;
- somme conseguite a titolo di risarcimento per
perdita di redditi (lucro cessante): costituiscono
redditi di lavoro dipendente e, quindi, sono soggette a
contribuzione previdenziale;
- somme conseguite a titolo di risarcimento per
perdita subita dal patrimonio (danno emergente): non
costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi,
non sono soggette a contribuzione previdenziale.
65
Sulla base del principio illustrato, vediamo alcune
particolari casistiche:
- Indennità di mancato preavviso:
si tratta di somme percepite in sostituzione del reddito
di lavoro dipendente. Costituiscono redditi di lavoro
dipendente e, quindi, sono soggette a contribuzione;
66
- Indennità di maternità, paternità e parentali:
sono somme percepite in sostituzione del reddito di
lavoro dipendente. Costituiscono redditi di lavoro
dipendente e, quindi, sono soggette a contribuzione;
Tali indennità, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Dlgs
151/01, per le Pubbliche Amministrazioni, tenute ad
erogarle direttamente, corrispondono ai trattamenti
economici previsti da disposizioni normative e
contrattuali.
67
Le fattispecie, contemplate dal Dlgs 151/01, sono:
• il trattamento economico, corrisposto dal datore di
lavoro pubblico, per i congedi di maternità, paternità
e parentali usufruiti, durante il rapporto di lavoro;
• il trattamento economico, corrisposto dal datore di
lavoro pubblico, nei casi di risoluzione del rapporto
di lavoro, previsti dall’art. 24, comma 1, del citato
Dlgs 151/01, che si verifichino durante i periodi di
congedo per maternità;
68
• il trattamento economico, corrisposto dal datore di
lavoro pubblico in essere o presso cui si è svolto
l’ultimo rapporto di lavoro, nei casi di ammissione al
godimento dell’indennità giornaliera di maternità
previsti dall’art. 24, comma 2, del citato Dlgs 151/01.
69
- Indennità risarcitorie destinate al reintegro del
patrimonio a seguito di perdite o spese sostenute
(danno emergente):
si tratta di somme che non costituiscono redditi di
lavoro dipendente e, quindi, non sono soggette a
contribuzione. Si ricordano a titolo esemplificativo:
a) somme percepite a titolo di risarcimento di danni
esistenziali, alla salute, sofferti a causa di infortuni
sul lavoro o demansionamento, etc..;
70
b) indennizzi risarcitori percepiti per danni biologici
(fisici), quali ad esempio, le somme corrisposte a
titolo di equo indennizzo, somme a titolo di
risarcimento di danni invalidanti o per morte;
c) somme erogate dal datore di lavoro e dirette ad
integrare perdite patrimoniali del lavoratore derivanti
dallo svolgimento dell’attività lavorativa, come quelle
corrisposte al dirigente al fine di mantenerlo indenne
dalla responsabilità nei confronti di terzi per atti e
fatti compiuti nello svolgimento delle mansioni
affidategli. (??)
71
- Assegno alimentare:
Si tratta di somme corrisposte ai dipendenti sospesi in
via cautelare dal servizio e per i quali pende giudizio
innanzi all’autorità giudiziaria.
Come chiarito con la circolare del Ministero delle
Finanze n. 326/E/97 l’assegno alimentare costituisce
reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del Tuir (somma percepita in sostituzione
del reddito di lavoro dipendente ??) e, come tale, è
soggetto a contribuzione.
72
Quindi, salvo quanto successivamente disposto a
conclusione del procedimento giudiziario, i periodi
predetti sono da considerarsi utili a pensione.
Si ricorda, infatti, che l’art. 6, comma 10, del Dlgs
314/97 dispone che “la retribuzione imponibile è
presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a
carico delle gestioni di previdenza e di assistenza
sociale interessate”.
73
Il regime sanzionatorio
inadempienze contributive
per
le
74
La materia è disciplinata dall’art. 116, commi da 8 a
19, della legge 388/2000, che ha modificato, dal
01.01.2001, il sistema sanzionatorio regolato dall’art.
1, commi 217 e seguenti, della legge 662/96, da
applicare ai soggetti che non provvedono, entro il
termine stabilito, al pagamento dei contributi dovuti
alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta.
75
Il comma 8 distingue:
a) Caso del mancato o ritardato pagamento dei
contributi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce
obbligatorie e/o registrazioni obbligatorie.
(omissione contributiva)
In tale ipotesi è imposto il pagamento di una sanzione
civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di 5,5 punti, fino ad un
massimo del 40% dell’importo dei contributi non
corrisposti entro la scadenza di legge.
76
b) Caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
(evasione contributiva)
Si versa in tale ipotesi quando il datore di lavoro, con
l’intenzione specifica di non versare contributi o
premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero
retribuzioni erogate.
In tale ipotesi è imposto il pagamento di una sanzione
civile, in ragione d’anno, pari al 30%, fino ad un
massimo del 60% dell’importo dei contributi non
corrisposti entro la scadenza di legge.
77
Nel caso di spontanea regolarizzazione da parte
dell’amministrazione iscritta (prima cioè di
contestazioni o richieste dall’ente previdenziale), che
avvenga entro il termine di 12 mesi stabilito per il
pagamento dei contributi e semprechè il relativo
pagamento
avvenga
entro
30
giorni
dall’autodenuncia, le sanzioni civili scendono alla
misura prevista per la lettera a).
78
Il comma 9 prevede che:
dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili, nelle misure previste alle lettere a) e
b) del comma 8, senza che si sia provveduto
all’integrale pagamento del dovuto, sul debito
contributivo si maturano gli interessi di mora di cui
all’art. 30 del DPR 602/73 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul credito), come sostituito
dall’art. 14 del Dlgs 46/99.
79
Il comma 10 dispone che:
nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi derivanti da oggettive incertezze connesse
a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi
sulla
ricorrenza
dell’obbligo
contributivo, successivamente riconosciuto in sede
giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento
dei contributi sia effettuato entro il termine fissato
dall’ente previdenziale, si applica una sanzione civile,
in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di 5,5 punti, fino ad un
massimo del 40% dell’importo dei contributi non
corrisposti entro la scadenza di legge.
80
Interessi di mora per ritardato pagamento di somme
iscritte a ruolo – Art. 30 DPR 602/73
Periodo
Interesse di mora %
01/10/2000 – 30/09/2009
8,4000
01/10/2009 – 30/09/2010
6,8358
01/10/2010 – 30/09/2011
5,7567
01/10/2011 – 30/09/2012
5,0243
01/10/2012 – 30/04/2013
4,5504
01/05/2013 – 30/04/2014
5,2233
01/05/2014
5,1400
81
Obbligazioni contributive discendenti
da sentenze
82
Nel caso di sentenza passata in giudicato che
riconosca al lavoratore crediti monetari collegati al
rapporto di lavoro dipendente:
1) il danno risarcibile, nella misura da ricondursi al
lucro cessante, avendo natura retributiva, è
assoggettabile a contribuzione previdenziale;
2) le somme oggetto di contribuzione, in sede di
regolarizzazione, sono quelle riferite al concetto di
retribuzione virtuale, ovvero l’insieme delle voci
stipendiali a carattere fisso e continuativo, con
esclusione del cd. “salario accessorio”;
83
3) I contributi dovuti sono soggetti alle disposizioni
sanzionatorie di cui all’art 116, comma 8 e seguenti,
della legge 388/2000.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione
civile, sez. lavoro, con sentenza n. 17507 del
26.06.2008:
84
“Le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive o gli
interessi compensativi, previste per l’omesso o
tardivo versamento dei contributi previdenziali,
costituiscono
una
conseguenza
automatica
dell’inadempimento, in funzione di rafforzamento
dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione
legale della misura del danno subito dall’istituto
previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine
circa l’imputabilità e la colpa dell’inadempimento”.
85
Quindi, nel caso in cui la sentenza abbia efficacia
retroattiva, statuendo la debenza ora per allora di
somme dovute al lavoratore aventi natura retributiva,
anche
l’obbligazione
al
versamento
della
contribuzione sorge contestualmente alla ricorrenza
dell’obbligazione contributiva, con la maggiorazione
delle somme aggiuntive in base ai criteri previsti dalle
vigenti disposizioni per le diverse tipologie di
inadempimento contributivo, nell’ambito delle quali
si colloca la fattispecie concreta.
86
Si precisa che l’indennità sostitutiva della
reintegrazione
è
esente
da
contribuzione
previdenziale in quanto non ha natura retributiva,
essendosi il rapporto di lavoro risolto con la
percezione della stessa.
Sono invece dovuti i contributi previdenziali sulle
somme corrisposte al lavoratore fino al momento
dell’effettivo pagamento dell’indennità suddetta.
87
Iter procedurale per regolarizzazione contributiva
da sentenza
La circolare in esame, ha premessa delle disposizioni
sulla procedura da seguire per la regolarizzazione
contributiva, precisa che prima di procedere alla
stessa deve, comunque, essere valutata la specificità
delle singole controversie, l’eventuale decorso dei
termini prescrizionali e le concrete statuizioni
contemplate nelle pronunce giudiziali.
88
La regolarizzazione viene effettuata utilizzando la
procedura informatica Lista PosPa nell’ambito del
flusso UniEmens:
- per ciascun periodo pregresso di riferimento va
compilato un quadro V1, causale 7;
- il periodo di riferimento del quadro V1 non può
essere superiore al mese;
- l’elemento <codice motivo utilizzo> va valorizzato
con il codice 3 (regolarizzazione da sentenza);
89
- l’elemento <descrizione motivo utilizzo> va
valorizzato con i riferimenti specifici della sentenza;
- l’elemento <Ente versante> va valorizzato
indicando il codice fiscale del dichiarante, ed
indicando come anno e mese di erogazione quelli
relativi alla data di deposito o di notifica della
sentenza.
a) Termini per l’invio
Le denunce devono essere inviate entro il 3° mese
successivo alla data di deposito (se il datore di lavoro
si è costituito in giudizio) o alla data di notifica (se il
datore di lavoro è contumace).
90
b) Sanzioni: criteri temporali per il calcolo
Le sanzioni, di cui all’art. 116, commi 8 e seguenti,
legge 388/2000, devono essere calcolate:
- dalla data di scadenza dell’obbligazione contributiva
riferita ai singoli ratei (dies a quo).
Per ogni singolo mese di riferimento, si tratta del
giorno 17 del mese successivo.
- alla data di deposito della sentenza o alla data di
notifica (dies ad quem), se il datore di lavoro
provvede al versamento (o presenti istanza di
rateizzazione) entro il giorno 16 del mese successivo
al termine indicato per l’invio della denuncia.
91
Esempio:
Sentenza, depositata il 25.09.2014, che riconosce ad
un lavoratore il diritto alla percezione della
retribuzione dei mesi di maggio, giugno e luglio
dell’anno 2011, non godute perché in sospensione dal
servizio per sanzione disciplinare.
92
- Termine per l’invio della Lista PosPa: 31.12.2014;
- Termine per il versamento (oneri e sanzioni):
16.01.2015;
- Periodo temporale da considerare per il calcolo delle
sanzioni:
• periodo di riferimento maggio 2011: dal 17.06.2011
al 25.09.2014;
• periodo di riferimento giugno 2011: dal 17.07.2011
al 25.09.2014;
• periodo di riferimento luglio 2011: dal 17.08.2011
al 25.09.2014.
93
c) Tipologia della sanzione
Le sanzioni applicabili sono quelle connesse alla
fattispecie dell’evasione contributiva di cui all’art.
116, comma 8, lett. b), legge 388/2000.
Quindi:
1) sanzione civile del 30% (dell’ammontare dei
contributi) in ragione annua, fino al massimo del
60%;
2) interessi di mora, di cui all’art. 30 DPR 602/73,
dopo il raggiungimento del tetto massimo della
sanzione civile.
94
Resta ferma la possibilità di una rimodulazione delle
sanzioni nell’ipotesi in cui le fattispecie concrete
siano riconducibili ad inadempimenti contributivi di
minore gravità (ad esempio nell’ipotesi prevista dal
comma 10, dell’art. 116, che prevede le oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti ….),
previa istanza da parte del datore di lavoro da
inoltrare all’area Gestione Dipendenti Pubblici della
sede territorialmente competente.
95
d) Sanzioni nel caso in cui l’invio della denuncia per i
periodi pregressi effettuato nei termini non è seguito
dal versamento
Nel caso in cui la denuncia (V1, causale 7) sia stata
inviata nei termini (entro il terzo mese successivo alla
data di deposito/notifica) ma non si sia provveduto al
versamento (o richiesta la rateizzazione) entro il 16
del mese successivo alla scadenza fissata:
le sanzioni riprendono a maturare dalla data di
deposito/notifica fino alla data di effettivo saldo.
96
In questo caso le sanzioni applicabili sono quelle
connesse alla fattispecie dell’omissione contributiva
di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), legge 388/2000.
Quindi:
1) sanzione civile, in ragione annua, pari al tasso
ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, fino
al massimo del 40% (dell’ammontare dei contributi);
2) interessi di mora, di cui all’art. 30 DPR 602/73,
dopo il raggiungimento del tetto massimo della
sanzione civile.
97
e) Sanzioni nel caso in cui ne l’invio della denuncia
per i periodi pregressi ne il versamento vengono
effettuati nei termini
Nel caso in cui non sia provveduto ne all’invio della
denuncia nei termini ne al versamento (o richiesta la
rateizzazione) entro il 16 del mese successivo alla
scadenza fissata:
le sanzioni riprendono a maturare dalla data di
deposito/notifica fino alla data di effettivo saldo, nella
misura prevista dalla fattispecie di cui all’art. 116,
comma 8, lett. b), legge 388/2000 (evasione
contributiva).
98
f) Modalità di calcolo delle sanzioni e versamento
Per la quantificazione dell’importo delle sanzioni è
possibile rivolgersi all’area Gestione Dipendenti
Pubblici della sede territorialmente competente.
Il pagamento di quanto dovuto va effettuato con
modello F24, utilizzando:
- le causali relative alla contribuzione obbligatoria per
la quota capitale;
- la causale 25 sulla gestione obbligatoria prevalente
per le sanzioni.
99
Obbligazioni contributive discendenti
da transazioni
100
Nel caso di transazione di controversia di lavoro che
riconosca al lavoratore crediti monetari collegati al
rapporto di lavoro dipendente:
1) il danno risarcibile, nella misura da ricondursi al
lucro cessante, avendo natura retributiva, è
assoggettabile a contribuzione previdenziale;
2) le somme oggetto di contribuzione, in sede di
regolarizzazione, sono quelle riferite al concetto di
retribuzione virtuale, cioè riferite alla retribuzione cui
il lavoratore avrebbe avuto diritto, se non fosse
intervenuto l’accordo transattivo, per il periodo
contributivo oggetto dell’atto transattivo.
101
In altre parole, le somme oggetto di regolarizzazione
contributiva non sono quelle concordate tra le parti
nel negozio transattivo ma, quelle spettanti per legge
o contratto individuale o collettivo di lavoro.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione
civile, sez. lavoro, con sentenza n. 17670 del
13.08.2007:
102
“L’obbligazione contributiva è completamente
insensibile agli effetti della transazione; la totale
estraneità
ed
inefficacia
della
transazione
eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e
lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo
discende dal principio che, alla base del calcolo dei
contributi previdenziali, deve essere posta la
retribuzione dovuta per legge o per contratto
individuale o collettivo e non quella di fatto
corrisposta; pertanto la sussistenza dei crediti di
lavoro azionati dal dipendente deve essere accertata
indipendentemente dall’accordo concluso tra le parti,
al solo fine dell’assoggettamento dei relativi importi
all’obbligo contributivo.”
103
A completamento di quanto detto, va ricordato anche
quanto previsto dall’art. 2115, terzo comma, del
codice civile: “è nullo qualsiasi patto diretto ad
eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed alla
assistenza”.
Pertanto, una reciproca concessione tra datore di
lavoro e lavoratore, consistente nella rinuncia anche
parziale al versamento di quanto dovuto a titolo di
contribuzione, rientrerebbe nella previsione di nullità
di cui all’art. 2115 del codice civile.
104
3) I contributi dovuti, analogamente a quanto gia
detto nella parte relativa alle obbligazioni discendenti
da sentenze, sono soggetti alle disposizioni
sanzionatorie di cui all’art 116, comma 8 e seguenti,
della legge 388/2000.
105
Iter procedurale per regolarizzazione contributiva
da transazione
La regolarizzazione viene effettuata utilizzando la
procedura informatica Lista PosPa nell’ambito del
flusso UniEmens:
- per ciascun periodo pregresso di riferimento va
compilato un quadro V1, causale 7;
- il periodo di riferimento del quadro V1 non può
essere superiore al mese;
- l’elemento <codice motivo utilizzo> va valorizzato
con il codice 4 (regolarizzazione da transazione);
106
- l’elemento <descrizione motivo utilizzo> va
valorizzato con i riferimenti specifici della
transazione;
- l’elemento <Ente versante> va valorizzato
indicando il codice fiscale del dichiarante, ed
indicando come anno e mese di erogazione quelli
relativi alla data di sottoscrizione della transazione.
a) Termini per l’invio
Le denunce devono essere inviate entro il 3° mese
successivo alla data di sottoscrizione della
transazione.
107
b) Sanzioni: criteri temporali per il calcolo
Le sanzioni, di cui all’art. 116, commi 8 e seguenti,
legge 388/2000, devono essere calcolate:
- dalla data di scadenza dell’obbligazione contributiva
riferita ai singoli ratei (dies a quo).
Per ogni singolo mese di riferimento, si tratta del
giorno 17 del mese successivo.
- alla data di sottoscrizione della transazione (dies ad
quem), se il datore di lavoro provvede al versamento
(o presenti istanza di rateizzazione) entro il giorno 16
del mese successivo al termine indicato per l’invio
della denuncia.
108
c) Tipologia della sanzione
Le sanzioni applicabili sono quelle connesse alla
fattispecie dell’evasione contributiva di cui all’art.
116, comma 8, lett. b), legge 388/2000.
Quindi:
1) sanzione civile del 30% (dell’ammontare dei
contributi) in ragione annua, fino al massimo del
60%;
2) interessi di mora, di cui all’art. 30 DPR 602/73,
dopo il raggiungimento del tetto massimo della
sanzione civile.
109
Resta ferma la possibilità di una rimodulazione delle
sanzioni nell’ipotesi in cui le fattispecie concrete
siano riconducibili ad inadempimenti contributivi di
minore gravità (ad esempio nell’ipotesi prevista dal
comma 10, dell’art. 116, che prevede le oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti ….),
previa istanza da parte del datore di lavoro da
inoltrare all’area Gestione Dipendenti Pubblici della
sede territorialmente competente.
110
d) Sanzioni nel caso in cui l’invio della denuncia per i
periodi pregressi effettuato nei termini non è seguito
dal versamento
Nel caso in cui la denuncia (V1, causale 7) sia stata
inviata nei termini (entro il terzo mese successivo alla
data di sottoscrizione della transazione) ma non si sia
provveduto al versamento (o richiesta la
rateizzazione) entro il 16 del mese successivo alla
scadenza fissata:
le sanzioni riprendono a maturare dalla data di
sottoscrizione della transazione fino alla data di
effettivo saldo.
111
In questo caso le sanzioni applicabili sono quelle
connesse alla fattispecie dell’omissione contributiva
di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), legge 388/2000.
Quindi:
1) sanzione civile, in ragione annua, pari al tasso
ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, fino
al massimo del 40% (dell’ammontare dei contributi);
2) interessi di mora, di cui all’art. 30 DPR 602/73,
dopo il raggiungimento del tetto massimo della
sanzione civile.
112
e) Sanzioni nel caso in cui ne l’invio della denuncia
per i periodi pregressi ne il versamento vengono
effettuati nei termini
Nel caso in cui non sia provveduto ne all’invio della
denuncia nei termini ne al versamento (o richiesta la
rateizzazione) entro il 16 del mese successivo alla
scadenza fissata:
le sanzioni riprendono a maturare dalla data di
sottoscrizione della transazione fino alla data di
effettivo saldo, nella misura prevista dalla fattispecie
di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), legge 388/2000
(evasione contributiva).
113
f) Modalità di calcolo delle sanzioni e versamento
Per la quantificazione dell’importo delle sanzioni è
possibile rivolgersi all’area Gestione Dipendenti
Pubblici della sede territorialmente competente.
Il pagamento di quanto dovuto va effettuato con
modello F24, utilizzando:
- le causali relative alla contribuzione obbligatoria per
la quota capitale;
- la causale 25 sulla gestione obbligatoria prevalente
per le sanzioni.
114
Contribuzione Gestione Unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali
115
L’art 1, comma 242, della legge 662/96 ha introdotto,
ha decorrere dal 1° dicembre 1996, per i lavoratori
iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici dell’Inps,
l’obbligo del versamento di un contributo a favore
della Gestione Unitaria Autonoma delle prestazioni
creditizie e sociali, di cui al comma 245 della
medesima legge.
116
La misura del contributo, a totale carico del
lavoratore, è pari allo 0,35% della retribuzione
contributiva, determinata ai sensi dell’art. 2, commi 9
e 10, della legge 335/95.
La retribuzione contributiva coincide con la
retribuzione imponibile ai fini pensionistici ed è
quindi costituita dalle voci retributive fisse ed
accessorie soggette a contributo Cpdel.
117
La contribuzione è di natura obbligatoria per tutti i
lavoratori, con rapporto di lavoro sia a tempo
indeterminato che determinato.
L’obbligo di iscrizione, per esplicita previsione
normativa (decreto ministeriale n. 463 del 28.07.98),
permane fino alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
118
Le disposizioni dell’Istituto di Previdenza prima della
introduzione della Lista PosPa
119
L’obbligo della contribuzione alla Gestione Credito
sussisteva sia nel caso di prestazione lavorativa che
nel caso di astensione dalla attività lavorativa, utile o
non ai fini pensionistici.
In tutti i casi di astensione dalla attività lavorativa,
utile e non utile ai fini pensionistici, con retribuzione
ridotta o assente il contributo era posto a carico del
lavoratore per la parte di retribuzione eventualmente
percepita ed era integrato dal datore di lavoro per la
parte differenziale mancante alla retribuzione fissa
virtuale che il lavoratore avrebbe percepito se fosse
stato in servizio attivo, oppure per l’intera
retribuzione fissa mancante, con diritto di rivalsa sul
lavoratore.
120
Pertanto, nei casi di astensione dalla attività
lavorativa, utile e non utile ai fini pensionistici, con
retribuzione ridotta o assente, il datore di lavoro era
tenuto, comunque, alla compilazione della denuncia
mensile DMA ed al versamento della contribuzione
calcolata sulla retribuzione virtuale.
121
Le modifiche introdotte dalla Lista PosPa
122
E’ stata variata la modalità di compilazione della
denuncia mensile e del versamento dei contributi nei
casi di astensione dall’attività lavorativa:
- interessati dalla contribuzione figurativa e, quindi,
utili a pensione (Dlgs 564/96: congedo parentale e
congedo per malattia figli; aspettativa per mandato
politico; aspettativa sindacale senza retribuzione);
- non utili ai fini pensionistici.
123
- nel caso di periodo figurativo l’imponibile della
Gestione Credito è riferito alla quota parte di
retribuzione effettivamente erogata; per la parte di
contribuzione coperta figurativamente ai fini
pensionistici il contributo viene quantificato in sede
di definizione dell’accredito figurativo a carico
dell’Istituto Previdenziale;
- nel caso di periodo non utile a pensione non viene
indicato nessun imponibile, in quanto non viene
presentata la denuncia per il periodo.
Non viene, però, data nessuna disposizione sulla
modalità di calcolo e versamento del contributo.
124
Le precisazioni della circolare Inps 6/2014
125
La contribuzione, alla Gestione Credito, deve essere
calcolata sulla base dell’imponibile contributivo
pensionistico e deve essere versata, da parte del
datore di lavoro, con le stesse modalità previste per la
contribuzione pensionistica, fermo restando il diritto
di rivalsa sulla retribuzione mensilmente erogata ai
lavoratori.
126
La contribuzione è dovuta anche durante i periodi di
aspettativa senza assegni utili ai fini pensionistici:
- nell’ipotesi in cui il datore di lavoro (o in sua
sostituzione altro ente individuato dalla legge) è
tenuto al versamento dei contributi (pensionistici).
Si tratta dei casi di: aspettativa per incarico di
Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo;
aspettativa per cooperazione nei paesi in via di
sviluppo; congedo straordinario per dottorato di
ricerca, congedo per assistenza handicap;
- nell’ipotesi in cui sia prevista una contribuzione
figurativa (ai fini pensionistici) a carico dell’Ente
previdenziale.
127
Quanto da ultimo precisato trova applicazione anche
in assenza totale del rapporto di provvista tra datore
di lavoro e lavoratore, che può in tali casi effettuare
autonomamente il versamento con F24 ordinario, con
causale P909 (????).
Per quanto concerne i profili di operatività
dell’imponibile virtuale da considerare quale base di
calcolo per la quantificazione del contributo da
versare nonché dei relativi controlli, viene fatto rinvio
ad apposito messaggio.
128
Conguaglio contributivo annuo
129
Il datore di lavoro, in quanto sostituto di imposta, è
chiamato ad effettuare le operazione di conguaglio
contributivo annuale (oltre che fiscale) al fine di:
1) quantificare in modo corretto l’imponibile
previdenziale (pensionistico e fondo credito);
2) definire la corretta applicazione dei massimali
contributivi e delle relative aliquote.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le operazioni
di conguaglio previdenziale (o contributivo) annuo
tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al
rapporto di lavoro in essere ovvero dei diversi
rapporti di lavoro dipendente avuti dal lavoratore nel
corso dell’anno.
130
Ai fini del conguaglio contributivo, per un
determinato anno, occorre tenere conto di tutti i
redditi, soggetti a contribuzione, riferiti ai periodi
compresi tra il 1° gennaio ed il 31dicembre dell’anno
medesimo.
Devono essere considerati i redditi denunciati nei:
- quadri E0 riferiti all’anno;
- quadri V1, causale 1, causale 2, causale 5, causale 7,
con periodo di riferimento (data inizio e data fine)
compreso nell’anno considerato;
I quadri E0 e V1, riferiti all’anno, annullati da quadri
V1, causale 5 o causale 6 non devono essere
considerati ai fini delle operazioni di conguaglio.
131
Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva 1%
Ai sensi dell’art. 3-ter, comma 1, legge 438/92, a
decorrere dal 01.01.1993 per i dipendenti pubblici e
privati è stata prevista l’aliquota aggiuntiva dell’1% a
carico dell’iscritto, nel caso in cui l’aliquota a suo
carico sia inferiore al 10%, sulle quote di retribuzioni
eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile.
Ogni anno il tetto retributivo, oltre il quale viene
applicata la maggiorazione, è aggiornato in base
all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai ed impiegati.
132
Per l’anno 2014 la fascia retributiva annua oltre la
quale deve essere applicata l’aliquota dell’1% è pari
ad € 46.031,00, corrispondente ad € 3.836,00 mensili.
Il prelievo del contributo deve avere cadenza mensile
salvo conguaglio, a credito o debito del lavoratore, da
effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio
annuale fiscale e previdenziale, tenendo conto anche
dei redditi di lavoro dipendente comunicati da altri
soggetti.
133
L’operazione di conguaglio di fine anno si rende,
quindi, necessaria, per determinare l’esatto importo
del contributo da versare, nei seguenti tre casi:
- in riferimento all’ammontare complessivo delle
retribuzioni erogate dal datore di lavoro nell’anno;
- nell’ipotesi di rapporti di lavoro dipendente
successivi intervenuti nel corso dell’anno.
A tal fine devono essere considerati non solo i
rapporti di lavoro dipendente con enti o aziende
iscritti alla Cpdel della Gestione Dipendenti Pubblici
dell’Inps, ma anche quelli con enti o aziende iscritti a
gestioni pensionistiche diverse (altre casse della Gdp
dell’Inps e altre gestioni dell’Inps);
134
- nell’ipotesi di emolumenti di lavoro dipendente
erogati da datori di lavoro diversi dal datore di lavoro
principale che è il sostituto di imposta principale.
Relativamente alle ultime due fattispecie si sottolinea
l’obbligo di comunicazione (delle retribuzioni
erogate) tra datori di lavoro ai fini del superamento
della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la
quale scatta l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva
dell’1%.
135
Pertanto:
- nel caso di assunzione:
• far sottoscrivere al lavoratore una dichiarazione
attestante l’esistenza, o meno, di precedenti rapporti
di lavoro dipendente svolti nell’anno;
• in presenza di precedenti rapporti di lavoro
dipendente, acquisire il modello CUD oppure idonea
certificazione
attestante
l’ammontare
delle
retribuzioni soggette a contribuzione ai fini
pensionistici.
136
- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro:
• rilasciare al lavoratore il modello CUD oppure
idonea certificazione attestante l’ammontare delle
retribuzioni soggette a contribuzione ai fini
pensionistici;
• in alternativa invio della certificazione attestante
l’ammontare
delle
retribuzioni
soggette
a
contribuzione ai fini pensionistici al successivo datore
di lavoro, se conosciuto.
137
- nel caso di erogazione di emolumenti di lavoro
dipendente ad un lavoratore dipendente da altra
pubblica amministrazione o soggetto diverso:
• invio della certificazione attestante l’ammontare
delle retribuzioni soggette a contribuzione ai fini
pensionistici al datore di lavoro principale.
138
Massimale art. 2, comma 18, legge 335/95
L’art. 2, comma 18, legge 335/95 ha stabilito un
massimale annuo per la base contributiva e
pensionabile per:
- i lavoratori che, privi di anzianità contributiva alla
data del 31.12.1995, si iscrivano a forme
pensionistiche obbligatorie (lavoratori soggetti al
sistema contributivo);
- per i lavoratori che optano per il calcolo della
pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art.
1, comma 23, legge 335/95, così come interpretato
dall’art. 2 del DL 355/01, convertito in legge 417/01.
139
Ogni anno il massimale è aggiornato in base
all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai ed impiegati.
Per l’anno 2014 è pari ad € 100.123,00.
Il massimale, tetto oltre il quale le retribuzioni non
sono soggette a contribuzione previdenziale e non
sono utili ai fini pensionistici, viene applicato anche
per la contribuzione al fondo credito.
140
Il massimale non è frazionabile a mese e ad esso
occorre fare riferimento anche se l’anno solare risulti
retribuito in parte.
Nell’ipotesi di rapporti successivi o contemporanei,
oppure nel caso di erogazione di emolumenti da
pubbliche amministrazioni, o da altri soggetti, diversi
dal datore di lavoro principale, le varie retribuzioni si
cumulano ai fini dell’applicazione del massimale.
Pertanto, il lavoratore è tenuto a presentare, ai datori
di lavoro successivi al primo, il mod. CUD rilasciato
dal precedente datore di lavoro oppure una
dichiarazione sostitutiva.
141
Mese in cui si verifica il superamento del massimale
- la retribuzione soggetta a contribuzione
pensionistica e fondo credito sarà limitata al
massimale;
- nel quadro E0 del mese:
•
l’elemento
<Imponibile>
della
gestione
pensionistica e della gestione credito deve essere
valorizzato nel limite del massimale;
• la quota della retribuzione eccedente il massimale
deve
essere
indicata
nell’elemento
<ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e
della gestione credito.
142
Mesi successivi al superamento del massimale
- la retribuzione erogata non è soggetta a
contribuzione pensionistica e fondo credito;
- nel quadro E0 del mese:
•
l’elemento
<Imponibile>
della
gestione
pensionistica e della gestione credito deve essere
valorizzato con il valore 0;
• l’elemento <ImponibileEccMass> della gestione
pensionistica e della gestione credito viene
valorizzato con un importo pari all’intera retribuzione
erogata nel mese.
143
Nel caso in cui, in uno o più mesi dell’anno, siano
stati versati contributi pensionistici e fondo credito
sulla parte eccedente il massimale o, viceversa, vi sia
stato un mancato versamento di contributi per la parte
non eccedente il massimale, dovranno essere
elaborati, con riferimento a detti mesi, dei quadri V1,
causale 5, per annullare e sostituire i quadri E0 errati.
Le operazioni di variazione non possono essere
effettuate utilizzando il quadro V1, causale 7, in
occasione delle operazioni di conguaglio annuo, in
quanto tale quadro non consente di annullare e
sostituire le denunce mensili errate inviate in
precedenza.
144
Operazioni di conguaglio annuo:
elaborazione dei quadri V1, causale 7,
codici motivo utilizzo 1 e 2
145
Considerazioni di carattere generale:
- Il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto di
imposta principale, è tenuto ad effettuare le
operazioni di conguaglio ai fini fiscali e previdenziali.
- Le operazioni di conguaglio devono essere
effettuate entro il mese di febbraio successivo a
quello dell’anno di riferimento dei redditi oggetto di
conguaglio.
In particolare, come emerge dalla lettura della
circolare, tali operazioni non dovrebbero essere
effettuate nel corso dell’anno di riferimento ma, nel
mese di gennaio o febbraio dell’anno successivo.
146
- Nel caso in cui alla data del 31 dicembre siano in
corso più rapporti di lavoro dipendente, le operazioni
di conguaglio previdenziale devono essere effettuate
dal datore di lavoro il cui rapporto di lavoro ha una
durata di inizio più remota.
- Le operazioni di conguaglio si effettuano
utilizzando quadri V1, causale 7, codice motivo
utilizzo 1 e 2.
- Il periodo di riferimento (data inizio e data fine) del
V1, causale 7, corrisponde all’anno di riferimento (?)
delle operazioni di conguaglio ovvero al periodo di
riferimento (?) del rapporto di lavoro se inferiore
all’anno.
147
Operazioni di conguaglio al fine di
quantificare l’imponibile previdenziale
(pensionistico e fondo credito)
148
Vengono previste due diverse tipologie di conguaglio
riferite a:
1) Redditi di lavoro dipendente erogati da pubbliche
amministrazioni diverse dal datore di lavoro
principale;
2) Situazioni differenti da quelle indicate in
precedenza.
149
1) Conguaglio redditi di lavoro dipendente erogati
da pubbliche amministrazioni diverse dal datore
di lavoro principale
Si tratta di:
- redditi liquidati a personale in posizione di comando
o di distacco dall’amministrazione presso cui il
dipendente presta servizio;
- altri redditi comunque riconducibili a redditi di
lavoro dipendente.
150
Possiamo avere due diverse situazioni:
a) Nel mese, o nei mesi, di erogazione dei redditi
suddetti l’amministrazione datore di lavoro principale
non ha incluso i redditi erogati da altro soggetto nelle
proprie denunce mensili;
b) Nel mese, o nei mesi, di erogazione dei redditi
suddetti l’amministrazione datore di lavoro principale
ha incluso i redditi erogati da altro soggetto nelle
proprie denunce mensili.
151
Compilazione Quadro E0 nel mese di erogazione di
redditi da parte di soggetti diversi dal datore di lavoro
(esempi tratti da: Istruzioni operative DMA 2 – Prima
parte (esempi 2.3.1 e 2.3.2) – allegate al messaggio
Inps n. 17297 del 24.10.2012)
152
a) Datore di lavoro non include nella propria
denuncia mensile i redditi erogati da altro soggetto.
Amministrazione A: datore di lavoro;
Amministrazione B: altro soggetto che eroga redditi.
L’Amministrazione B eroga nel mese di gennaio
2014 retribuzioni relative a salario accessorio per €
500 e provvede al pagamento dei contributi (Cpdel e
gestione credito).
L’Amministrazione B compila e trasmette una
propria denuncia mensile.
153
Amministrazione A
Retribuzione erogata:
Retribuzione fissa: 1.600
Salario accessorio: 300
Totale retribuzione: 1.900
Amministrazione B
Retribuzione erogata:
Salario accessorio: 500
154
Quadro E0 – Amministrazione A
Inquadramento
Tipo impiego: 1
Tipo servizio: 4
Sezione “Servizio presso Altra Amministrazione”:
Tipologia servizio: 1 (comando o distacco) – 2
(altro);
Codice Fiscale: Amministrazione B;
155
Gestione pensionistica
Codice gestione: 2
Imponibile: 1.900
Gestione credito
Codice gestione: 9
Imponibile: 1.900
156
Quadro E0 – Amministrazione B
Inquadramento
Tipo impiego: 1
Tipo servizio: 4
Sezione “Dipendente Altra Amministrazione”:
Tipologia servizio: 1 (comando o distacco) – 2
(altro);
Codice Fiscale: Amministrazione A;
157
Gestione pensionistica
Codice gestione: 2
Imponibile: 500
Gestione credito
Codice gestione: 9
Imponibile: 500
158
b) Datore di lavoro include nella propria denuncia
mensile i redditi erogati da altro soggetto
Amministrazione A: datore di lavoro;
Amministrazione B: altro soggetto che eroga redditi.
L’Amministrazione B eroga nel mese di gennaio
2014 retribuzioni relative a salario accessorio per €
500 e provvede al pagamento dei contributi (Cpdel e
gestione credito).
L’Amministrazione B comunica i dati retributivi e
contributivi all’Amministrazione A in tempo utile per
la denuncia mensile.
159
Amministrazione A
Retribuzione erogata:
Retribuzione fissa: 1.600
Salario accessorio: 300
Totale retribuzione: 1.900
Amministrazione B
Retribuzione erogata:
Salario accessorio: 500
160
L’amministrazione A dovrà compilare:
Quadro E0: per denuncia contributiva di gennaio con
retribuzioni imponibili dell’Amministrazione A e
dell’Amministrazione B;
Quadro “Sezione Altro Ente Versante”: per indicare
le retribuzioni imponibili ed i contributi di spettanza
dell’Amministrazione B.
161
Quadro E0 – Amministrazione A
Inquadramento
Tipo impiego: 1
Tipo servizio: 4
Gestione pensionistica
Codice gestione: 2
Imponibile: 2.400 (1.900 + 500)
Gestione credito
Codice gestione: 9
Imponibile: 2.400
162
Quadro “Sezione Altro Ente Versante”
Viene compilato un record per ogni tipo di contributo
versato dall’Amministrazione B:
Per ogni record viene specificato:
- Tipo contributo;
- Codice Fiscale Amministrazione B;
- Imponibile;
- Contributo.
163
Operazioni di conguaglio redditi erogati da soggetti
diversi dal datore di lavoro principale
164
a) Conguaglio dei redditi erogati da altri soggetti che
non sono stati inclusi nelle denunce mensili del datore
di lavoro principale
- deve essere compilato un quadro V1, causale 7;
- l’elemento <codice motivo utilizzo> va valorizzato
con il codice 2;
- nella denuncia vanno inseriti i valori comunicati
dall’altro soggetto.
Negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi
non devono essere riportati i valori complessivamente
liquidati nell’anno al lavoratore, ma i valori
discendenti dalle operazioni di conguaglio
comprensivi dei redditi comunicati da altri soggetti.
165
- nella sezione <EnteVersante> deve essere riportato
il codice fiscale dell’altro soggetto che ha erogato i
redditi oggetto di conguaglio;
- nell’elemento <AnnoMeseErogazione> della
sezione <EnteVersante> deve essere indicato il mese
e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione da parte
dell’altro soggetto;
- In caso di erogazioni effettuate in mesi diversi è
necessario elaborare record distinti;
166
- La differenza tra i dovuti contributivi valorizzati
nelle gestioni e quelli discendenti dai valori indicati
nell’elemento <EnteVersante> con codice fiscale
diverso da quello del dichiarante rimangono a carico
dell’Amministrazione che invia la denuncia per le
operazioni di conguaglio contributivo (??).
167
b) Conguaglio dei redditi erogati da altri soggetti che
sono stati inclusi nelle denunce mensili del datore di
lavoro principale
In questo caso non è necessario procedere
all’operazione di conguaglio, poiché il datore di
lavoro principale ha già incluso i redditi erogati
dall’altra amministrazione nelle proprie denunce
mensili.
168
2) Conguaglio riferito a situazioni differenti da
quelle indicate in precedenza
- deve essere compilato un quadro V1, causale 7;
- l’elemento <codice motivo utilizzo> va valorizzato
con il codice 1;
- Negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi
deve essere riportata l’eventuale differenza, in termini
positivi o negativi, discendente dalle operazioni di
conguaglio.
In tali elementi non devono essere riportati i valori
complessivi dei redditi liquidati nell’anno.
169
Le operazioni di conguaglio previdenziale effettuate
nel corso dell’anno entro il mese di cessazione del
rapporto di lavoro ovvero entro il mese di dicembre
dell’anno di riferimento non comportano la necessità
di elaborare il quadro V1, causale7, codice motivo
utilizzo 1 (cioè di procedere al conguaglio di fine
anno).
Per operazioni di conguaglio effettuate nel corso
dell’anno si dovrebbero intendere le operazioni di
“sistemazione previdenziale” effettuate al fine di
integrare e/o sostituire denunce mensili dell’anno,
inviate in precedenza (quadri V1, causale 1 oppure
causale 5);
170
La circolare in oggetto, usando la generica locuzione
“situazioni differenti da quelle indicate in
precedenza”, non chiarisce, in alcun modo, quali
siano le situazioni che necessitano di questo tipo di
conguaglio previdenziale.
Pertanto non è possibile dare indicazioni precise nel
merito, anche perché non si è riusciti ad individuare
casi concreti di applicazione di questa tipologia di
conguaglio previdenziale.
171
L’unica situazione che sembrerebbe interessata è
quella che viene proposta nel seguente esempio:
Se nel corso del mese di marzo dell’anno 2014 è stato
denunciato, nel quadro E0 del mese, un imponibile
pensionistico di 1.000,00 € anziché quello corretto di
1.500,00 €, è possibile:
172
- elaborare, entro il mese di dicembre 2014, un
quadro V1, causale 5, per annullare e sostituire il
quadro E0 del mese di marzo 2014, indicando
nell’elemento imponibile pensionistico il valore
1.500,00.
In questo caso nel mese di elaborazione del quadro
V1, causale 5, non si procederà al pagamento della
differenza contributiva denunciata e la situazione sarà
regolata con l’ECA relativo all’anno in questione.
Inoltre non sarà necessario procedere al conguaglio di
fine anno.
173
- in alternativa, è possibile, nel mese di gennaio o
febbraio dell’anno 2015, effettuare il conguaglio
annuo compilando un quadro V1, causale 7, codice
motivo utilizzo 1, indicando nell’elemento imponibile
pensionistico il valore 500,00 (valore discendente
dalle operazioni di conguaglio).
In questo caso si procederà, entro il giorno 16 del
mese successivo al conguaglio, al pagamento della
differenza contributiva discendente dall’operazione di
conguaglio.
174
Operazioni di conguaglio relative alla
aliquota aggiuntiva dell’1%
175
Il sostituto di imposta è tenuto a considerare, ai fini
delle operazioni di conguaglio 1% anche i redditi del
dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro
avuti nel corso dell’anno.
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate
dall’ultimo datore di lavoro.
176
Vengono previste due diverse tipologie di conguaglio
riferite a:
1) Redditi relativi ad altri rapporti di lavoro;
2) Redditi erogati dal datore di lavoro principale.
177
1) Operazioni di conguaglio per redditi riferiti ad
altri rapporti di lavoro
Possiamo avere due diverse situazioni:
a) redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che
comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della
Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap);
b) redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che non
comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della
Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap);
178
a) Rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione ai
fondi pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici
- deve essere compilato un quadro V1, causale 7;
- l’elemento <codice motivo utilizzo> va valorizzato
con il codice 2;
- nella denuncia vanno inseriti i valori comunicati
dall’altro soggetto.
Negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi
non devono essere riportati i valori complessivamente
liquidati nell’anno al lavoratore, ma i valori
discendenti dalle operazioni di conguaglio
comprensivi dei redditi comunicati da altri soggetti.
179
- nella sezione <EnteVersante> deve essere riportato
il codice fiscale dell’altro soggetto che ha erogato i
redditi oggetto di conguaglio;
- nell’elemento <AnnoMeseErogazione> della
sezione <EnteVersante> deve essere indicato il mese
e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione da parte
dell’altro soggetto;
- In caso di erogazioni effettuate in mesi diversi è
necessario elaborare record distinti.
180
b) Rapporti di lavoro che non comportano l’iscrizione
ai fondi pensionistici della Gestione Dipendenti
Pubblici
La procedura è identica a quella indicata nel
precedente punto a).
L’unica differenza è che l’elemento <codice motivo
utilizzo> va valorizzato con il codice 1.
181
2) Operazioni di conguaglio riferite a redditi
erogati dal datore di lavoro principale
- deve essere compilato un quadro V1, causale 7;
- l’elemento <codice motivo utilizzo> va valorizzato
con il codice 1;
- Negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi
deve essere riportata l’eventuale differenza, in termini
positivi o negativi, discendente dalle operazioni di
conguaglio.
In tali elementi non devono essere riportati i valori
complessivi dei redditi liquidati nell’anno.
182
Termini per l’invio delle denunce di conguaglio
- Le operazioni di conguaglio devono essere
effettuate entro il mese di febbraio dell’anno
successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto
di conguaglio.
- Le denunce relative alle operazioni di conguaglio
devono pervenire entro il mese successivo a quello in
cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio e
comunque non oltre il mese di marzo successivo a
quello a cui si riferiscono le operazioni di conguaglio.
183
- Il termine del versamento della contribuzione
conseguente alle operazioni di conguaglio, senza
aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del
mese successivo a quello in cui sono effettuate le
operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni
caso, il termine del giorno 16 del mese di marzo
dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le
operazioni di conguaglio.
184
Ad esempio:
conguaglio relativo all’anno 2014
- Compilazione quadro V1, causale 7, codice motivo
utilizzo 1 e 2 (effettuazione operazione di
conguaglio): mese di gennaio 2015 oppure mese di
febbraio 2015;
- Invio Lista PosPa (invio denuncia di conguaglio):
mese di febbraio 2015 oppure mese di marzo 2015;
- Versamento contribuzione da conguaglio: entro il
giorno 16 del mese di febbraio 2015 oppure entro il
giorno 16 del mese di marzo 2015.
185
Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e
tipologia della sanzione
Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano
effettuate oltre il mese di febbraio dell’anno
successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto
di conguaglio, i contributi dovuti saranno maggiorati
delle somme aggiuntive di cui all’art. 116, comma 8,
lettere a) e b), della legge 388/2000 nel seguente
modo:
186
a) Omissione
Nel caso in cui l’Amministrazione abbia inviato la
denuncia nei termini previsti ma non abbia effettuato
il versamento, sui contributi dovuti maturano le
sanzioni di cui all’art. 116, comma 8, lett. a);
b) Evasione
Nel caso in cui l’Amministrazione non abbia
effettuato ne la denuncia ne il pagamento nei termini
previsti, sui contributi dovuti maturano le sanzioni di
cui all’art. 116, comma 8, lett. b), fermo restando
l’eventuale rimodulazione delle stesse nell’ipotesi in
cui le fattispecie concrete siano riconducibili ad
inadempimenti contributivi di minore gravità.
187