D.Lgs. 118/11 Riaccertamento straordinario dei residui (testo aggiornato al 30/01/2015) A cura di: Marco Sigaudo Paolo Gros Sommario RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ........................................................................................ 3 RESIDUI PASSIVI ............................................................................................................................................. 5 RESIDUI ATTIVI............................................................................................................................................... 6 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ............................................................................................................... 7 2 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI L’operazione di riaccertamento straordinario dei residui deve essere effettuata dopo il riaccertamento degli stessi utile alla chiusura del rendiconto 2014. Riaccertamento 267 Riaccertamento 118 Questa operazione viene definita straordinaria dal momento in cui deve essere portata a termine, tenendo in considerazione il riaccertamento 267, nel solo primo esercizio di applicazione del 118. In seguito alla presentazione della delibera di Consiglio di approvazione del rendiconto 2014 verrà approvata la delibera di Giunta avente ad oggetto l’azione prevista dal 118. La delibera di Giunta dovrà vantare l’avvallo da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria, tramite acquisizione di apposito parere, ed essere poi trasmessa al Consiglio. Riaccertamento Delibera di Giunta Parere Organo di Revisione Trasmissione al Consiglio 3 I residui, e il loro riaccertamento, si svilupperà quindi lungo un percorso che sinteticamente si può così riassumere: Riaccertamento 267. Riaccertamento 118. Conteggio e imputazione Fondo Pluriennale Vincolato. Determinazione risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. Variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione. Riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese reimputate I II III IV V VI • Riaccertamento 267 • Riaccertamento 118 • F.P.V. • Risultato di amministrazione • Stanziamenti Bilancio • Riaccertamento e reimpegno 4 RESIDUI PASSIVI L’operazione di riaccertamento straordinario interessa i soli residui al 31/12/2014 che non siano stati pagati prima del riaccertamento straordinario. Il riaccertamento straordinario dei residui passivi può dare origine ai seguenti comportamenti: Al 31/12/2014 esiste una obbligazione giuridicamente perfezionata e entro il 31/12/2015 la somma è esigibile: iscrizione dell’importo come residuo passivo per l’esercizio 2015. Al 31/12/2014 esiste una obbligazione giuridicamente perfezionata ma entro il 31/12/2015 la somma non è esigibile: l’importo viene re imputato nell’esercizio, o negli esercizi, in cui si pensa diverrà pagabile. SOLO PER LE SPESE IN CONTO CAPITALE Al 31/12/2014 non esiste una obbligazione giuridicamente perfezionata ma entro il 31/12/2015 verrà avviata la procedura di affidamento: l’importo viene re imputato nell’esercizio, o negli esercizi, in cui si pensa diverrà pagabile. Se nel 2015 l’obbligazione non dovesse essere perfezionata allora l’importo confluirà in avanzo a seguito della sua cancellazione. Al 31/12/2014 non esiste una obbligazione giuridicamente perfezionata e entro il 31/12/2015 non verrà avviata la procedura di affidamento: la somma confluisce in avanzo. Le azioni che possono quindi interessare i residui sono: Conservazione: i residui che al 31/12/2014 si basano su un’obbligazione giuridicamente perfezionata, e sono esigibili secondo entro il 31/12/2015, vengono mantenuti a residuo passivo. Reimputazione: se non vi è esigibilità nel 2015 per il residuo questo verrà re imputato negli esercizi successivi, quando sarà esigibile. La delibera di riaccertamento dovrà indicare le annualità oggetto di reimputazione. Eliminazione: ad eccezione delle spese in conto capitale devono essere cancellati i residui passivi che non siano legati a obbligazioni giuridicamente perfezionate. La delibera di riaccertamento straordinario deve indicare la natura della la natura della relativa copertura, finanziato da: o Entrata libera. o Entrata vincolata a specifica destinazione dall’Ente. o Prestito. o Entrata vincolata a specifica destinazione da legge o principi. o Trasferimento vincolato a specifica destinazione. 5 RESIDUI ATTIVI L’operazione di riaccertamento straordinario interessa i soli residui al 31/12/2014 che non siano stati incassati prima del riaccertamento straordinario. Il riaccertamento straordinario dei residui attivi può dare origine ai seguenti comportamenti: Al 31/12/2014 esiste una obbligazione giuridicamente perfezionata e entro il 31/12/2015 la somma è esigibile: iscrizione dell’importo come residuo attivo per l’esercizio 2015. Al 31/12/2014 esiste una obbligazione giuridicamente perfezionata ma entro il 31/12/2015 la somma non è esigibile: l’importo viene re imputato nell’esercizio, o negli esercizi, in cui si pensa diverrà incassabile. Al 31/12/2014 non esiste una obbligazione giuridicamente perfezionata: la somma viene cancellata dai residui e confluirà negli importi utili alla determinazione del risultato di amministrazione. Le azioni che possono quindi interessare i residui sono: Conservazione: i residui che al 31/12/2014 si basano su un’obbligazione giuridicamente perfezionata, e sono esigibili secondo entro il 31/12/2015, vengono mantenuti a residuo attivo. Reimputazione: se non vi è esigibilità nel 2015 per il residuo questo verrà re imputato negli esercizi successivi, quando sarà esigibile. La delibera di riaccertamento dovrà indicare le annualità oggetto di reimputazione. Eliminazione: devono essere cancellati i residui attivi che non siano legati a obbligazioni giuridicamente perfezionate. 6 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Effettuato il riaccertamento straordinario dei residui (118) si possono verificare due situazioni, che la differenza tra i residui passivi re imputati e quelli attivi sia minore o maggiore di zero. Vediamo come ci si deve comportare a seconda che si verifichi la prima o la seconda ipotesi: I residui passivi re imputati sono maggiori rispetto ai residui attivi re imputati: avendo cura di effettuare distinzione tra la parte corrente e quella in conto capitale si dovrà procedere con l’iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata, il suo ammontare sarà pari alla sottrazione precedentemente richiamata. I residui attivi re imputati sono maggiori dei residui passivi re imputati: non si procede in questo caso con la costituzione del Fondo. I residui attivi re imputati saranno utilizzati per coprire l’eventuale disavanzo futuro che dovesse derivare dalla cancellazione dei residui attivi dal risultato di amministrazione. La normativa prevede l’uso di un apposito prospetto riportato con le relative spiegazioni nell’allegato Excel. 7
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