11/3/2015 - Studio Ducoli

QUADERN
/ MERCOLEDÌ, 11 MARZO 2015
ILCASODELGIORNO
PRIMOPIANO
Sanzioni e
ravvedimento leggeri
per chi rinuncia al
contante
Prima casa, le lungaggini
burocratiche non costituiscono
“forza maggiore”
/ Alfio CISSELLO
Secondo la Cassazione, il ritardo dell’abitabilità non autorizza a
rinviare il trasferimento della residenza
L’art. 2 comma 36-vicies ter del
DL 138/2011 prevede che le sanzioni di cui agli artt. 1 (dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi), 5 (dichiarazione
infedele ai fini IVA, irregolarità
sulle dichiarazioni di inizio e fine attività) e 6 del DLgs. 471/97
(violazioni su fatturazioni e registrazioni) sono ridotte alla metà
per gli imprenditori ed esercenti
arti e professioni con ricavi e
compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che evitano,
per tutte le transazioni finanziarie (quindi attive e passive), l’utilizzo del contante, e indicano,
nella dichiarazione dei redditi e
nella dichiarazione IVA, i rapporti
intrattenuti con gli istituti di credito.
A tal fine, si vedano, ad esempio,
il rigo RS 110 del modello UNICO
SC e il quadro VB della [...]
/ Anita MAURO
Decade dall’agevolazione “prima casa” il contribuente che non abbia trasferito la residenza
nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 18
mesi dall’acquisto, anche ove il trasferimento
della residenza sia stato impedito dalle “lungaggini burocratiche” legate:
- prima, all’ottenimento delle abilitazioni edilizie per i lavori di ristrutturazione;
- poi, alla richiesta del certificato di abitabilità.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 4800, depositata ieri, 10 marzo 2015.
È bene ricordare, in primo luogo, che l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” richiede,
tra le altre condizioni, che l’acquirente trasferisca la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato entro 18 mesi dall’acquisto. A tal fine, quindi, il contribuente che voglia applicare il regime agevolato deve dichiarare, in atto, l’impegno a trasferire la residenza nel
termine di 18 mesi.
Nel caso di specie, il contribuente provvedeva al
trasferimento della residenza dopo più di 18 mesi dal rogito, sicché l’Agenzia delle Entrate, ritenendo configurata la decadenza dall’agevola-
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INEVIDENZA
FISCO
Linee guida per le relazioni dei Collegi dei revisori sui
rendiconti regionali
Influenza dominante da provare ai fini della
postergazione
Registrazione del
contratto di rent to buy
ancora con dubbi
/ Stefano SPINA
Confindustria denuncia all’UE il reverse charge sulla
grande distribuzione
A gennaio tornano ad aumentare le sofferenze delle
banche italiane
ALTRENOTIZIE
zione, richiedeva le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il contribuente, tuttavia, ricorreva in giudizio, appellandosi alla
forza maggiore: egli sosteneva che la decadenza fosse stata impedita dal verificarsi di
una situazione che non gli aveva consentito
materialmente il trasferimento della residenza. In particolare, il contribuente sosteneva che nel caso di specie la “forza maggiore”
si fosse manifestata nelle “lungaggini burocratiche” riscontrate nel rilascio delle autorizzazioni edilizie e dell’abitabilità.
A tal proposito, è opportuno ricordare che la
giurisprudenza (C.T. Prov. Pescara 16 maggio 2002 n. 65 e C.T. Prov. Pisa 26 gennaio
2009 n. 5 e, di recente, Cass. 5 settembre 2014
n. 18770) e l’Amministrazione finanziaria
(ris. Agenzia delle Entrate 1° febbraio 2002 n.
35) affermano che la decadenza dall’agevolazione prima casa possa essere impedita dal
verificarsi di un evento dotato delle caratteristiche della “forza maggiore”.
In particolare, però, perché la decadenza possa essere evitata, è [...]
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Il nuovo “contratto di godimento in funzione
della successiva alienazione di immobili” introdotto dall’art. 23 del DL 12 settembre 2014
n. 133, meglio conosciuto con il termine anglosassone “rent to buy”, offre interessanti
opportunità per il settore immobiliare. Permangono, tuttavia, ancora perplessità su alcuni aspetti della registrazione dell’atto, non risolte dal recente intervento di prassi.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, con la circolare n. 4/2015, ha fornito [...]
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ancora
IL CASO DEL GIORNO
Sanzioni e ravvedimento leggeri per chi
rinuncia al contante
Il principio vale sia ai fini IVA che delle dirette, previa indicazione in dichiarazione del
conto corrente utilizzato
/ Alfio CISSELLO
L’art. 2 comma 36-vicies ter del DL 138/2011 prevede che
le sanzioni di cui agli artt. 1 (dichiarazione infedele ai fini
delle imposte sui redditi), 5 (dichiarazione infedele ai fini
IVA, irregolarità sulle dichiarazioni di inizio e fine attività) e 6 del DLgs. 471/97 (violazioni su fatturazioni e registrazioni) sono ridotte alla metà per gli imprenditori ed esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non
superiori a 5 milioni di euro che evitano, per tutte le transazioni finanziarie (quindi attive e passive), l’utilizzo del contante, e indicano, nella dichiarazione dei redditi e nella
dichiarazione IVA, i rapporti intrattenuti con gli istituti di
credito.
A tal fine, si vedano, ad esempio, il rigo RS 110 del modello UNICO SC e il quadro VB della dichiarazione IVA.
In sostanza, il presupposto per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni è rinvenibile, oltre alla presenza dei requisiti sostanziali prima indicati, nell’indicazione in dichiarazione degli estremi del conto corrente, o dei conti
correnti, presso cui confluiscono le operazioni attive e
passive.
Ciò può essere particolarmente utile per alcuni professionisti, i quali, facilmente, possono essere pagati esclusivamente con mezzi diversi dal contante, ad esempio con bonifico.
Se questi, con un po’ di accortezza, pagano le spese deducibili ai fini del reddito d’impresa e detraibili ai fini IVA solo
con bancomat o carta di credito, rientrano a pieno titolo
nella norma in esame.
Si tratta di una disposizione che non prevede nessuna discrezionalità ad opera dell’Agenzia delle Entrate: se ci sono i
presupposti, formali e sostanziali, c’è la riduzione delle sanzioni.
Questo ha, a nostro avviso, due effetti molto importanti.
Per prima cosa, se il contribuente ha compilato l’apposito rigo del quadro RS, in caso, per ipotesi, di indicazione di costi non inerenti, la sanzione ex art. 1 comma 2 del DLgs.
471/97 per dichiarazione infedele non è più dal 100% al
200% dell’imposta evasa, ma dal 50% al 100%, quindi, in
sede di ravvedimento operoso, è sul 50% che occorre
/ EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 11 MARZO 2015
operare la riduzione, che, a seconda di quando la sanatoria
avviene, può essere da 1/9 a 1/5 del minimo.
Lo stesso dicasi in caso di accertamento (a meno che, chiaramente, non venga appurata la mancanza dei presupposti, il
che può succedere per un contribuente che eccede la soglia
dei cinque milioni di euro dichiarati).
Automaticamente, la sanzione, nell’esempio dei costi non
inerenti, sarà dal 50% al 100% dell’imposta evasa, e la riduzione per acquiescenza, definizione agevolata e quant’altro
sarà operata sul 50%, in caso di irrogazione della pena minima.
Possibile la dichiarazione integrativa
Il tenore della norma, comunque, induce ad affermare la tassatività delle fattispecie sanzionatorie elencate, per cui la riduzione delle sanzioni alla metà non dovrebbe riguardare le
violazioni non indicate, come quelle sui tardivi versamenti
e sulle esportazioni (disciplinate negli artt. 7 e 13 del DLgs.
471/97).
Riteniamo che nulla osti alla presentazione di una dichiarazione integrativa quando il contribuente si sia dimenticato
di compilare il rigo RS 110 o il quadro VB: il DL 138/2011
parla di indicazione in dichiarazione degli estremi del conto corrente, e ciò è compatibile con l’indicazione in una dichiarazione integrativa.
Per rispetto del principio di leale collaborazione tra le parti
(art. 10 della L. 212/2000), il contribuente, però, non è legittimato a presentare la dichiarazione integrativa a controllo
tributario iniziato.
Un’ultima precisazione: il dato positivo potrebbe indurre ad
affermare la necessità di compilazione sia del rigo RS 110
del modello UNICO sia del quadro VB del modello IVA,
sicché la riduzione alla metà, tramite un’interpretazione rigorosa, non si verificherebbe per coloro i quali compilano
ad esempio solo il rigo RS 110 (per i contribuenti obbligati a
presentare entrambe le dichiarazioni, a questi fini il beneficio spetta necessariamente per entrambe le imposte).
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ancora
FISCO
Prima casa, le lungaggini burocratiche non
costituiscono “forza maggiore”
Secondo la Cassazione, il ritardo dell’abitabilità non autorizza a rinviare il
trasferimento della residenza
/ Anita MAURO
Decade dall’agevolazione “prima casa” il contribuente che
non abbia trasferito la residenza nel Comune in cui si trova
l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, anche ove il trasferimento della residenza sia stato impedito dalle “lungaggini
burocratiche” legate:
- prima, all’ottenimento delle abilitazioni edilizie per i lavori di ristrutturazione;
- poi, alla richiesta del certificato di abitabilità.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n.
4800, depositata ieri, 10 marzo 2015.
È bene ricordare, in primo luogo, che l’applicazione
dell’agevolazione “prima casa” richiede, tra le altre condizioni, che l’acquirente trasferisca la propria residenza nel
Comune in cui si trova l’immobile agevolato entro 18 mesi
dall’acquisto. A tal fine, quindi, il contribuente che voglia
applicare il regime agevolato deve dichiarare, in atto,
l’impegno a trasferire la residenza nel termine di 18 mesi.
Nel caso di specie, il contribuente provvedeva al trasferimento della residenza dopo più di 18 mesi dal rogito, sicché
l’Agenzia delle Entrate, ritenendo configurata la decadenza
dall’agevolazione, richiedeva le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il contribuente, tuttavia, ricorreva in giudizio, appellandosi alla forza maggiore: egli sosteneva che la decadenza fosse stata impedita dal verificarsi di
una situazione che non gli aveva consentito materialmente
il trasferimento della residenza. In particolare, il
contribuente sosteneva che nel caso di specie la “forza
maggiore” si fosse manifestata nelle “lungaggini
burocratiche” riscontrate nel rilascio delle autorizzazioni
edilizie e dell’abitabilità.
A tal proposito, è opportuno ricordare che la giurisprudenza
(C.T. Prov. Pescara 16 maggio 2002 n. 65 e C.T. Prov. Pisa
26 gennaio 2009 n. 5 e, di recente, Cass. 5 settembre 2014 n.
18770) e l’Amministrazione finanziaria (ris. Agenzia delle
Entrate 1° febbraio 2002 n. 35) affermano che la decadenza
dall’agevolazione prima casa possa essere impedita dal verificarsi di un evento dotato delle caratteristiche della “forza
maggiore”.
In particolare, però, perché la decadenza possa essere evitata, è necessario che l’evento che configura la “forza maggio-
/ EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 11 MARZO 2015
re” sia:
- oggettivo;
- non prevedibile;
- tale da non poter essere evitato;
- caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata.
L’evento deve essere inevitabile
Ad esempio, nella ris. 10 aprile 2008 n. 140, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza della forza
maggiore, escludendo la decadenza dal beneficio, in un caso
in cui l’acquirente non aveva potuto stabilire la propria residenza nell’immobile a causa di abbondanti infiltrazioni
d’acqua provenienti dal tetto, in conseguenza delle quali la
casa era stata dichiarata inagibile e inabitabile con ordinanza
del sindaco.
Diversamente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione
ha, da ultimo, negato che possa configurare causa di “forza
maggiore”, idonea ad impedire la decadenza dall’agevolazione prima casa, la separazione dei coniugi acquirenti
(cfr. Cass. n. 16082/2014, per un commento si veda “La
separazione tra i coniugi non «assicura» l’agevolazione
prima casa” del 15 luglio 2014).
Nell’ordinanza qui in commento, la Suprema Corte giunge a
conclusioni simili, negando che la situazione verificatasi nel
caso di specie abbia le caratteristiche necessarie per costituire “forza maggiore”.
Infatti – afferma la Corte – “le lungaggini burocratiche non
riescono ad integrare la forza irresistibile ostativa al
trasferimento” della residenza nel Comune in cui si trova
l’immobile agevolato.
Si segnala che, nel caso esaminato dalla sentenza n.
18770/2014 (si veda “Prima casa, se manca l’abitabilità non
si perfeziona la decadenza” del 6 settembre 2014), i contribuenti avevano richiesto tempestivamente il trasferimento
della residenza, ma questo non si era perfezionato a causa
del mancato rilascio del certificato di abitabilità,
imputabile a terzi. In tale circostanza, la Corte aveva escluso
la decadenza dall’agevolazione prima casa.
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ancora
FISCO
Registrazione del contratto di rent to buy
ancora con dubbi
La circolare dell’Agenzia non ha affrontato alcuni temi prettamente pratici
dell’operazione
/ Stefano SPINA
Il nuovo “contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili” introdotto dall’art. 23 del DL 12
settembre 2014 n. 133, meglio conosciuto con il termine anglosassone “rent to buy”, offre interessanti opportunità per
il settore immobiliare. Permangono, tuttavia, ancora perplessità su alcuni aspetti della registrazione dell’atto, non
risolte dal recente intervento di prassi.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, con la circolare n. 4/2015,
ha fornito importanti indicazioni sul regime fiscale applicabile al contratto di rent to buy, precisando che, limitatamente ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 23 del DL
133/2014, la tassazione della quota riconducibile al canone di locazione avviene secondo l’ordinaria disciplina prevista per i redditi fondiari, mentre la quota configurante acconto sul prezzo per la futura vendita viene tassata come acconto sul corrispettivo della cessione immobiliare, rinviando al momento del rogito di trasferimento la tassazione definitiva. D’altro canto, la circolare ha precisato che, invece, le
altre forme di affitto “a riscatto”, in cui il successivo acquisto configura un obbligo per le parti, sono soggette ad un
regime impositivo più penalizzante, che prevede la tassazione dell’intero corrispettivo al momento della sottoscrizione
del contratto. Il citato provvedimento, che analizza compiutamente sia le imposte dirette che quelle indirette, non affronta, però, alcuni temi prettamente pratici, primo tra tutti
il problema della registrazione dell’atto.
Al § 3.1.3, si evidenzia infatti l’obbligo di registrazione del
contratto nei trenta giorni successivi alla sua formazione,
sia esso formato per scrittura privata, in caso di trascrizione
successiva, che per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in caso di trascrizione contestuale, scindendo la componente locativa da quella relativa alla compravendita. Per il
primo adempimento si ritiene sia necessario l’utilizzo del
nuovo modello denominato “Registrazione Locazioni Immobili” più conosciuto come “RLI”, in quanto in esso sono
confluiti tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto immobiliare prima
inglobati all’interno del modello “69”.
Tuttavia, l’applicazione delle codifiche ivi previste, prima
tra tutti la “tipologia di contratto” risulta eccessivamente rigida in quanto il contratto di “rent to buy” prevede durata e
pattuizioni differenti dalle locazioni ordinarie. Per ovviare
l’inconveniente si potrebbe far riferimento esclusivamente
al regime fiscale applicato e quindi utilizzare ad esempio la
codifica L1 se la locazione riguarda un immobile abitativo
/ EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 11 MARZO 2015
non locato dall’impresa che lo abbia costruito, e quindi assoggettato ad imposta di registro, ed indicando nel campo
“durata” il termine del contratto stesso anche se superiore a
quattro anni. Viceversa, nel caso il locatore assoggettasse ad
IVA i canoni, allora si utilizzerà il codice L3.
Il locatore, se privato, può optare, in presenza di immobile
abitativo, per il regime della “cedolare secca”. Tale opzione
deve essere espressa nel quadro D del modello RLI ma obbliga il concedente, nel caso in cui sia previsto un canone indicizzato, all’invio al conduttore di una raccomandata postale nella quale venga comunicata l’adesione al regime agevolato e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell’opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere
l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Tale obbligo
non sussiste, come confermato nella circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 20/2012 (§§ 8 e 9), nel solo caso in cui il
contratto contenga un’espressa rinuncia, da parte del locatore, alla facoltà di richiedere l’adeguamento del canone. A
norma dell’art. 3 comma 11 del DLgs. n. 23/2011, tale comunicazione ha carattere preventivo per cui l’invio della
lettera deve avvenire prima di procedere alla registrazione
del contratto stesso.
Il contratto andrà allegato nella sua interezza anche se contenente le pattuizioni relative alla futura compravendita e dovrà contenere, trattandosi “anche” di contratto di locazione
di edifici, la dichiarazione sull’attestazione della prestazione energetica di cui all’art. 6 comma 3 del DLgs. n.
192/2005 nel testo modificato dall’art. 1 comma 7 del DL
145/2013. L’APE dovrà inoltre essere allegata al contratto,
tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
La registrazione della componente di “compravendita” dovrà avvenire invece con i canali ordinari. Su tale adempimento, la citata circ. n. 4/2015 chiarisce, al § 3.2.2, che la
tassazione degli acconti assoggettati a imposta di registro
dovrà avvenire in unica soluzione con l’aliquota del 3%, al
momento della registrazione, in riferimento a tutti gli acconti pattuiti anche se non ancora corrisposti mentre, in riferimento agli importi assoggettati a IVA, la fatturazione avverrà contestualmente al pagamento delle singole rate.
In merito a tale ultimo passaggio, ovvero la contestuale tassazione, ai fini dell’imposta di registro, degli acconti ancora
da percepire, infatti la circolare n. 18/2013 (§ 3.1.2) aveva
già chiarito, in sede di registrazione dei contratti preliminari,
l’obbligo di sottoporre al tributo anche gli acconti di prezzo
da versare in un momento successivo.
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ancora
PROFESSIONI
Linee guida per le relazioni dei Collegi dei
revisori sui rendiconti regionali
Pubblicate ieri in G.U. anche quelle per le relazioni dei revisori dei conti sui bilanci di
previsione delle Regioni per l’anno 2015
/ Stefano DE ROSA
Nella Gazzetta Ufficiale di ieri (Serie Generale n. 57, Suppl.
Ordinario n. 9) sono state pubblicate le Linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei
conti presso le Regioni relative ai rendiconti regionali per
l’esercizio 2014 e le Linee guida per le relazioni dei revisori
dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni per l’anno
2015, secondo le procedure di cui all’art. 1, commi 166 e
seguenti della L. 266 del 23 dicembre 2005.
Per quanto riguarda le prime Linee guida, come per il precedente esercizio i nuovi schemi di relazione sui consuntivi
regionali sono strutturati in questionari a risposta sintetica
da compilare on line mediante l’applicativo Con.Te,
composto da una parte “Quesiti”, compilabile mediante fogli
di lavoro, e da una parte “Quadri contabili”, dove vengono
gestiti i dati numerici che caratterizzano la situazione
economico-finanziaria dell’ente.
In particolare, la parte “Quadri contabili”, è compilabile o
modificabile anche in tempi diversi, tramite il salvataggio a
più riprese dei dati immessi al fine di memorizzarli
provvisoriamente prima dell’invio finale (cosiddetta fase di
“Validazione”).
La parte “Quesiti” del questionario è articolata nelle seguenti sezioni:
- “Domande preliminari”, finalizzata a una prima ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario;
- “Regolarità della gestione amministrativa e contabile”, volta ad individuare eventuali problematiche in materia di gestione del personale e nell’ambito delle effettive risultanze
della gestione finanziaria;
- “Gestione contabile - Altri dati contabili - Fondo cassa”,
dedicata alle verifiche attinenti all’avanzo di amministrazione, al fondo di cassa, alla consistenza patrimoniale nonché agli obblighi di comunicazione ed alle contabilità speciali;
- “Sostenibilità dell’indebitamento e rispetto dei vincoli”,
nella quale si analizza la composizione dello stock del debito e si monitora il rispetto dei vincoli di indebitamento;
“Organismi partecipati - quesiti”, volta a verificare il rispetto delle norme in materia di esternalizzazione dei servizi in
organismi e società partecipate;
- “Patto di stabilità”, con domande poste per verificare l’effettivo rispetto degli obblighi e degli obiettivi fissati dal
Patto di stabilità interno per il 2014;
/ EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 11 MARZO 2015
- “Servizio sanitario regionale”, per l’identificazione di
eventuali criticità nel finanziamento del Servizio sanitario
regionale e nella relativa gestione.
Nella parte “Quadri contabili” vengono riportati i dati
dell’ultimo triennio con quadri di sintesi dei risultati di consuntivo suddivisi in specifiche sezioni che vanno dall’analisi delle entrate e delle spese nel triennio all’analisi dell’indebitamento, degli strumenti di finanza derivata e del rispetto
del vincolo di indebitamento. Un’apposita sezione è infine
dedicata all’inserimento di informazioni integrative e/o
rettificative.
I dati già noti al sistema saranno automaticamente precompilati negli appositi quadri del questionario e, ove possibile,
saranno acquisiti da altra fonte i dati che attualmente sono
già oggetto di invio ad altri soggetti da parte degli enti, nel
rispetto di specifici obblighi di legge.
Inoltre, per gli enti ad autonomia differenziata, gli appositi
quadri riservati ai chiarimenti saranno utili ad indicare anche la normativa eventualmente applicata in sostituzione di
quella citata nel testo.
Schema di relazione sui bilanci di previsione 2015
flessibile
Come accennato, sempre nella Gazzetta Ufficiale di ieri sono state pubblicate anche le Linee guida per le relazioni dei
revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni per
l’anno 2015. Le indicazioni istruttorie contenute propongono agli Organi di revisione economico-finanziaria delle Regioni schemi di relazione sui bilanci di previsione annuali e
pluriennali (con funzione autorizzatoria) per l’esercizio 2015
strutturati sul modello dei questionari approvati nel 2014.
È stata mantenuta la distinzione tra la parte “fissa” tendenzialmente dei questionari, contenente “Quadri contabili” da
aggiornare nel tempo, e la parte “variabile”, recante “quesiti”
relativi a informazioni di carattere qualitativo.
Come lo scorso anno, inoltre, lo schema di relazione presenta una forma sufficientemente flessibile ed aperta, tale
da consentire ai destinatari (che nelle more della effettiva
operatività dei Collegi dei revisori possono essere individuati nei Responsabili delle ragionerie/uffici di bilancio delle
Regioni) di integrare adeguatamente la risposta sintetica
della parte “quesiti”, con l’esplicitazione di ogni ulteriore
chiarimento ritenuto utile allo scopo.
/ 05
ancora
IMPRESA
Influenza dominante da provare ai fini della
postergazione
Dal Tribunale di Torino interessanti chiarimenti sui finanziamenti infragruppo ed i
limiti di applicabilità della postergazione ex art. 2467 c.c.
/ Maurizio MEOLI
L’art. 2497-quinquies c.c. – ai sensi del quale, ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività
di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri
soggetti ad essa sottoposti si applica l’art. 2467 c.c. – attiene ai finanziamenti effettuati dalla capogruppo, o da altre
società ad essa sottoposte (le c.d. società “sorelle”), a favore di società del gruppo. Esso, invece, non riguarda il caso di
società finanziatrice (Alfa srl) che possiede una partecipazione non maggioritaria in altre due società (Gamma e Delta srl) a loro volta titolari dell’intero capitale sociale della società finanziata (Zeta srl), salvo che non si provi l’esistenza
di un’influenza dominante della prima sull’ultima. La precisazione – che dovrebbe risultare più chiara osservando lo
schema disponibile on line al seguente link
www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Pdf.aspx?tipo=2&name
=flowchart_ei.pdf –, è fornita dal Tribunale di Torino nel
provvedimento del 16 febbraio 2015.
Innanzitutto, sottolinea il giudice torinese, l’attività di direzione e coordinamento, ex artt. 2497 e 2497-quinquies c.c.,
ricorre solo in presenza di un accentramento nella capogruppo delle funzioni gestorie fondamentali, inerenti alla
società controllata, in grado di imporre l’unità dell’indirizzo amministrativo-gestionale attraverso l’esercizio di un’influenza dominante. Si tratta di esercitare una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle
decisioni gestorie dell’impresa, sulle scelte strategiche ed
operative di carattere finanziario, industriale e commerciale
che attengono alla conduzione degli affari sociali (cfr. Trib.
Pescara 2 febbraio 2009).
Ai sensi dell’art. 2497-sexies c.c., inoltre, salvo prova contraria, si presume che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalla società o ente tenuti al consolidamento dei bilanci di altre società o che comunque le controlla
ai sensi dell’art. 2359 c.c. In base al primo comma di tale ultima disposizione, sono considerate società “controllate”:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3)
le società che sono sotto influenza dominante di un’altra
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) si computano
anche i voti spettanti a società controllate, a società
fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti
spettanti per conto di terzi (art. 2359 comma 2 c.c.).
/ EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 11 MARZO 2015
Nel caso di specie, la Alfa srl (finanziatrice), neppure indirettamente controllava, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1
c.c., la Zeta srl (finanziata). Riguardo all’ipotesi di influenza dominante ex art. 2359 comma 1 n. 2 c.c., invece, non risultava allegato alcun fatto che avrebbe potuto eventualmente perfezionare la fattispecie (assenteismo degli altri soci, condizionamenti fattuali dell’orientamento assembleare,
ecc.). In relazione ai vincoli contrattuali che, ai sensi
dell’art. 2359 comma 1 n. 3 c.c., potrebbero perfezionare
l’influenza dominante sulla società finanziata, poi, venivano
allegati i patti parasociali intercorsi tra Alfa, Beta, Delta e
Gamma srl ed aventi ad oggetto la nomina dei componenti
del CdA e del collegio sindacale della Zeta srl. Ebbene, osserva il giudice torinese, alla luce dell’art. 2359 comma 2
c.c. e delle indicazioni della più autorevole dottrina, il controllo in forza di particolari vincoli contrattuali è quello che
deriva da rapporti contrattuali diretti tra le due società (finanziatrice e finanziata) e non con terzi, mentre i patti
parasociali ricordati vincolavano la società finanziatrice con
terze società e non direttamente con la società finanziata.
L’influenza dominante (individuante la situazione di controllo), inoltre, dovrebbe anche essere rappresentata da un controllo diretto, visto che l’art. 2359 comma 2 c.c. (che si riferisce al controllo indiretto) richiama solo le forme di controllo di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma e non quella di cui
al n. 3. Nella specie, invece, tale forma di controllo sarebbe
stata necessariamente indiretta, giacché l’eventuale potere,
da parte della Alfa srl, di designare gli amministratori ed il
collegio sindacale di Zeta srl non avrebbe potuto che trovare
attuazione tramite deliberazioni di Gamma e Delta srl.
In ogni caso, conclude la decisione in commento, i patti parasociali non erano idonei ad attribuire un’influenza dominante ad Alfa srl, perché prevedevano che tre amministratori su cinque di Zeta srl fossero nominati (non da Alfa
srl, ma) da Beta srl, alla quale era anche riservata la designazione del presidente del CdA e di due dei tre componenti del
collegio sindacale. Ad emergere, dunque, non era un’influenza “dominante” esercitata da Alfa srl nei confronti di
Zeta srl ai sensi dell’art. 2359 commi 1 e 2 c.c., ma quell’influenza “notevole” di cui al terzo comma dell’art. 2359 c.c.,
che è fonte di “collegamento” tra società, ma che non perfeziona né la fattispecie del “controllo” di società né, tantomeno, quell’attività di direzione e coordinamento richiesta
dall’art. 2497-sexies c.c. e necessaria per l’applicabilità degli artt. 2497-quinquies e 2467 c.c.
/ 06
ancora
FISCO
Confindustria denuncia all’UE il reverse
charge sulla grande distribuzione
Il documento indirizzato alla Commissione evidenzia gli effetti distorsivi che le nuove
disposizioni avrebbero per il settore se divenissero operative
/ Simonetta LA GRUTTA
Il 9 marzo, Confindustria ha indirizzato alla Commissione
europea una Denuncia, diffusa ieri, “riguardante inadempimenti del diritto comunitario”, in relazione alle disposizioni
che potrebbero rendere efficace l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei
confronti della grande distribuzione organizzata (GDO).
L’obiettivo, dichiarato, perseguito dal documento, è di evidenziare gli effetti distorsivi che le nuove disposizioni
avrebbero se divenissero operative.
Come si ricorderà, l’art. 1, comma 629 , lett. a) della L. n.
190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto, mediante il
nuovo art. 17, comma 6, lett. d-quinquies, l’applicazione del
meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni di beni
effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività
47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount
alimentari (codice attività 47.11.3).
L’efficacia di tale norma, in vigore dal 1° gennaio 2015, è
tuttavia subordinata (secondo quanto previsto dall’art. 1,
comma 632 della legge di stabilità 2015) al rilascio, da parte
del Consiglio europeo, di una misura di deroga ai sensi
dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE. Secondo quanto
previsto dalla clausola di salvaguardia, di cui al citato comma 632, qualora tale misura di deroga non dovesse essere rilasciata, il direttore dell’Agenzia delle Dogane dovrà disporre, entro il 30 giugno 2015, un incremento dell’aliquota
dell’accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio
usato come carburante, in misura tale da determinare un
aumento delle entrate pubbliche di 728 milioni di euro annui.
Confindustria riconosce la primaria importanza della prevenzione e del contrasto dell’evasione fiscale – lesiva della
corretta competizione tra le imprese – che sono le finalità
perseguite dalle nuove disposizioni.
Tuttavia, ritiene che tali azioni siano state indirizzate a un
settore che non necessita di particolari cautele e questo
per due ordini di motivi. In primis, perché il settore della
GDO non è stato contemplato tra quelli disciplinati dall’art.
199 della direttiva 2006/112/CE, per i quali gli Stati membri possono implementare, senza necessità di specifica autorizzazione, il meccanismo del reverse charge (come avvenuto ad esempio per il settore dell’edilizia).
In secundis, perché è ragionevole ritenere che il settore in
parola non sia stato caratterizzato da “frodi improvvise e
massicce” tali da comportare per lo Stato “perdite finanziarie gravi e irreparabili” che avrebbero permesso il ricorso
al meccanismo di reazione rapida di cui all’art. 199-ter del/ EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 11 MARZO 2015
la direttiva 2006/112/CE, ossia l’introduzione dell’inversione contabile con una procedura più veloce rispetto al rilascio
della misura di deroga ai sensi del citato art. 395 della
direttiva IVA.
Confindustria considera, inoltre, la propria valutazione in linea con quanto indicato dalla Commissione europea nel recente report sull’Italia (documento C(2015) 85 final del 26
febbraio 2015, intitolato “Country Report Italy 2015 including an in-depth review on the prevention and correction of
macroeconomic imbalances”) sul meccanismo dell’inversione contabile che – costituendo una deroga all’ordinario
meccanismo di applicazione dell’IVA – si allontana dal
principio della riscossione frazionata del tributo, con pesanti ripercussioni sugli operatori economici. Infatti, il reverse
charge determina un forte impatto sui flussi finanziari IVA
del cedente o prestatore, che si trova in una posizione creditoria costante se esercita esclusivamente o prevalentemente
operazioni per le quali il tributo è applicato dall’acquirente,
soggetto passivo IVA.
Quanto sopra, sommato alla conclamata inefficienza delle
procedure di rimborso italiane – oggetto anche di una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei
confronti del nostro Stato (procedura d’infrazione n.
2013/4080) – giustifica le serie preoccupazioni che nutrono gli operatori del settore in merito a un’eventuale autorizzazione della misura di deroga. Come sostenuto in più occasioni dalla Corte di Giustizia europea, in verità, le modalità
di rimborso particolarmente onerose e complesse possono
giungere fino a ledere il principio di neutralità fiscale.
In ultimo, per Confindustria l’implementazione dell’inversione contabile non è il metodo più adeguato a prevenire
eventuali fenomeni evasivi nel settore della GDO poiché,
nell’attuale formulazione della norma, andrebbe a colpire
l’anello della filiera produttiva “più sicuro e controllato” e
ciò potrebbe determinare il concentrarsi di operazioni
fraudolente in anelli precedenti della stessa catena.
Confindustria conclude rilevando che le motivazioni sopra
esposte consentono alla Commissione europea di procedere
ai sensi dell’art. 258 del TFUE, ossia di iniziare nei confronti dell’Italia la stessa procedura adottata verso gli Stati che,
tra l’altro, implementano norme in contrasto con la direttiva IVA. Tale procedura ha portato pochi giorni fa alla condanna, da parte della Corte di Giustizia, di Francia e Lussemburgo per l’applicazione dell’aliquota “super ridotta”
alla fornitura di e-book.
/ 07
ancora
ECONOMIA & SOCIETÀ
A gennaio tornano ad aumentare le
sofferenze delle banche italiane
In base ai dati di Bankitalia, l’attività creditizia vede una flessione complessiva su base
annua pari all’1,8% dall’1,6% del mese precedente
/ Stefano PIGNATELLI
I dati, pubblicati ieri a cura di Bankitalia su “Le principali
voci dei bilanci bancari”, mostrano una crescita delle sofferenze in gennaio; il tasso di crescita sui 12 mesi è pari a
15,4% da 15,2% di dicembre. I crediti non performing risultano a fine gennaio pari a 185,5 miliardi di euro da 183,6
miliardi a fine 2014, con un valore di realizzo stimato dalla
Banca d’Italia a 81,2 miliardi. Si interrompe così il trend di
rallentamento iniziato a fine 2013.
L’attività creditizia vede una flessione complessiva su base
annua pari all’1,8% dall’1,6% del mese precedente.
Nel dettaglio, i prestiti alle famiglie calano di 0,5%, variazione negativa identica a dicembre, mentre quelli alle imprese frenano di 2,8% dopo il -2,3% di dicembre. Sul fronte della raccolta bancaria, accelera la crescita dei depositi
del settore privato: +5% a gennaio, sempre sui 12 mesi, dopo
il +4% di dicembre.
Bankitalia, come di consueto, rileva mensilmente i tassi applicati al settore privato e alle imprese: quelli sui mutui alle
famiglie per l’acquisto di abitazioni sono pari a 3,06% da
3,08% del mese precedente e quelli sulle nuove erogazioni di
credito al consumo passano da 8,10% a 8,71%. I tassi d’interesse sui nuovi prestiti alle aziende di importo fino a un
milione di euro sono pari a 3,32% da 3,31%, quelli sui nuovi finanziamenti di importo superiore al milione calano a
1,93% da 2,15% del mese precedente (segui andamento del
costo del funding e spread per classi di rating su
www.aritma.eu).
Il ritorno alla normalità per il settore creditizio appare una
strada ancora in salita e densa di ostacoli. I numerosi interventi delle autorità monetarie hanno contribuito a diminuire
in maniera importante il costo della raccolta, compensando
in parte gli effetti negativi della riduzione dei volumi,
mentre altri interventi, in particolare quelli relativi al
rafforzamento patrimoniale e alla supervisione unica, hanno
contribuito ad alimentare un circolo vizioso da cui non
appare semplice uscire.
Il tema del rischio di credito resta centrale e le pesanti rettifiche su crediti potrebbero non essere giunte al termine. Se
così fosse, l’offerta di credito potrebbe risentirne, soprattutto se le richieste di questi giorni sulle soglie individuali di
capitale prudenziale giunte dalla Bce si dimostrassero ecces-
/ EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 11 MARZO 2015
sivamente penalizzanti.
In tale contesto, torna prepotentemente alla ribalta l’ipotesi
di costituire una “bad bank” in grado di alleggerire i bilanci
delle banche di quei 185 mld di crediti non performing. A tal
proposito, proprio ieri il Governo ha avviato colloqui tecnici
con la Commissione europea per la costituzione di una società veicolo a garanzia pubblica che rilevi i crediti in sofferenza che stanno appesantendo i bilanci delle nostre
banche.
In questo quadro, comunque, non mancano alcuni segnali
positivi che possano lasciar presagire un ritorno alla redditività del sistema bancario nel suo complesso: nell’anno appena trascorso i mutui per acquisti di abitazioni sono aumentati con una forte accelerazione negli ultimi mesi; la domanda di finanziamento da parte delle imprese, che era
mancata negli anni scorsi, mostra un leggero risveglio grazie anche all’attesa di un ritorno alla crescita del PIL nel
2015, sotto la spinta del netto calo dell’euro e del prezzo del
petrolio e sotto l’impulso del quantitative easing appena avviato.
Non mancano però segnali positivi per un ritorno alla
redditività
Inoltre, il QE e le recenti operazioni di Tltro, favorendo una
riduzione del costo del funding, potrebbero consentire un
margine di redditività all’attività “core” delle banche.
Parallelamente, il maggior risparmio degli Italiani sta facendo lievitare la raccolta del risparmio gestito e, in generale,
gli utili generati dalle commissioni di gestione e intermediazione potrebbero apportare un contributo ai bilanci delle
banche.
In un clima comunque ancora incerto per via della Grecia e
per le tensioni geopolitiche, in cui è necessario che al miglioramento degli indici di fiducia segua anche un miglioramento congiunturale (delusione ieri dalla produzione industriale italiana di dicembre) e in cui non c’è certezza sull’effetto che potrà avere il QE, sarebbe inopportuno che le autorità di vigilanza (Bce) tendessero ad inasprire le richieste
di incrementi patrimoniali a fronte di rischi principalmente
teorici, così come fatto in occasione degli stress test.
/ 08
ancora
LAVORO & PREVIDENZA
Licenziamenti collettivi illegittimi se la
comunicazione preventiva è generica
Per la Cassazione, se la procedura interessa unità specifiche, non basta indicare le
motivazioni generali che riguardano l’azienda nel suo complesso
/ Luca MAMONE
Nel caso in cui un datore di lavoro ricorra alla procedura di
mobilità ex L. 223/91 indicando nell’apposita comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali solo le esigenze
relative alla situazione generale del complesso aziendale,
senza alcun riferimento alle singole unità produttive ove invece verranno effettuate le riduzioni di personale, i licenziamenti sono da ritenersi illegittimi per violazione dell’obbligo di indicare, nella predetta comunicazione, le esigenze tecnico-produttive e organizzative che giustificano il ricorso al
licenziamento collettivo, nonché per violazione dei criteri di
selezione del personale da licenziare. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 4678/2015, confermando l’illegittimità di un licenziamento a seguito di procedura di mobilità, operato nei confronti di una dipendente addetta in un’unità produttiva appartenente a un gruppo aziendale.
In particolare, nella sentenza d’appello si evidenziava, in base alla comunicazione preventiva alle rappresentanza sindacali ex art. 4 comma 3 della L. 223/91, che le ragioni addotte dal datore di lavoro per attivare la procedura di mobilità
non facevano riferimento alle esigenze tecnico-produttive,
né ai costi delle singole unità produttive e neppure a una
prioritaria ed esclusiva esigenza di riduzione di personale
per due di queste, poi soppresse. In pratica, erano state genericamente indicate le esigenze aziendali di ridurre i costi
complessivi e le perdite di alcune società del gruppo.
Per la Corte d’appello erano stati quindi violati anche i criteri di selezione del personale da licenziare previsti dall’art.
5 della L. 223/91 (carichi di famiglia, anzianità e, appunto,
esigenze tecnico-produttive e organizzative), poiché non era
stata effettuata una comparazione tra le lavoratrici di tutte le
unità produttive, peraltro ben possibile in quanto figure professionali omogenee. In più, non era stata considerata la possibilità di trasferire in altra sede vicina i dipendenti
interessati dal licenziamento collettivo.
Avverso la sentenza d’appello il datore ricorre per Cassazione, rivendicando di aver correttamente individuato, solo
nelle sedi da sopprimere e non in altre, i lavoratori da collocare in mobilità. Tuttavia, per la Cassazione il ricorso è infondato, in quanto la citata norma dispone chiaramente che
nella comunicazione preventiva, con cui si dà inizio a una
procedura di licenziamento collettivo, il datore deve correttamente adempiere all’obbligo di fornire le informazioni indicate all’art. 4, comma 3 della L. 223/91, in modo tale da
consentire alla parte sindacale di partecipare proficuamente
alla cogestione della crisi aziendale, nonché di rendere trasparente il processo decisionale datoriale, in funzione
dell’interesse del lavoratore destinato al licenziamento.
In particolare, le citate informazioni riguardano: i motivi che
determinano l’eccedenza e quelli tecnico-organizzativi e
produttivi per i quali si ritiene di non poter porre rimedio alla situazione di crisi ed evitare in tutto, o in parte, il licenziamento collettivo; il numero, la collocazione aziendale e il
profilo professionale dei lavoratori interessati; i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale ed eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Se tali informazioni non sono tutte indicate, ricorda la
Cassazione, i licenziamenti sono da considerarsi illegittimi.
Nel caso in esame, dalla comunicazione preventiva emerge
invece che il datore di lavoro non aveva intenzione di limitare i licenziamenti a 2 sole unità produttiva – come invece è
poi avvenuto – bensì al personale in esubero in tutte le 19
unità del gruppo. Inoltre, non sono state indicate le ragioni
tecnico-produttive e organizzative ex art. 4, comma 3 della
L. 223/91, riferite alle sole due unità produttive interessate
dalla procedura di licenziamento collettivo.
Pertanto, per la Suprema Corte vale il principio secondo cui,
in caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, le esigenze tecnico-produttive e organizzative riferite al
complesso aziendale determinano l’ambito di selezione del
personale eccedente e il criterio esclusivo e determinante
per individuare il novero dei lavoratori da licenziare, anche
addetti a una sola unità produttiva. Quindi, se la ristrutturazione aziendale riguarda solo un’unità produttiva, nella
comunicazione preventiva vanno indicati in modo specifico
sia le ragioni per le quali i licenziamenti riguardano solo tale unità, sia i motivi per i quali si ritenga di non poter evitare alcuni licenziamenti, destinando il personale interessato
ad altre sedi geograficamente vicine. Tali informazioni, infatti, consentirebbero ai sindacati di poter valutare l’effettiva necessità di ricorrere ai licenziamenti.
Se, invece, il datore di lavoro fa riferimento alla situazione
generale del complesso aziendale, senza fornire informazioni sulle unità produttive che si intende sopprimere, i licenziamenti intimati sono da ritenersi illegittimi per violazione
della specifica indicazione delle esigenze tecnico-produttive
e organizzative nella comunicazione.
Direttore Responsabile: Michela DAMASCO
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