Autorizzazione al trasporto di imballaggi non pericolosi

Provincia di Bergamo
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Ministerodel'Econo
e delle Finanze
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00030140
UO0Z0272
0001
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000037DA
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lb/O5/Z007 >
CB488865CFA31FC
01061420534390
6142O53 439 0
Ambiente
Rifiuti
Numero: 1233 / Reg. Determinazioni
Registrata in data 30/04/2007
Dirigente: CONFALONIERI DOTT. CLAUDIO
OGGETTO:
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS 3 APRILE
2006, N. 152, ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R3, R13) DI
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E SPECIALI PERICOLOSI PRESSO L'IMPIANTO
IN COMUNE DI ISSO - VIA CASCINA SECCHI N. 211 - E CONTESTUALE PRESA
D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA SEDE LEGALE. IMPIANTO GIA' AUTORIZZATO
CON D.G.R. N. 8889 DEL 24.04.2002. TITOLARE LA DITTA S.I.L.C. S.R.L. CON SEDE
LEGALE IN ISSO - VIA CASCINA SECCHI N. 211.
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il sottoscritto GIGLIA LOCATELLI messo Notificatore della
PROVINCIA di Bergamo, ha notifica, rilascianti copia
del presente VERBALE/ATTO al Sig.----YAC---1` _
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mediante consegna a mano a- ~
che ha firmato qui in calce per ricevuta.
IL RICEVENTE
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IL MESSO t' FILATORE
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/ interno del provvedimento dirigenziale
Inviata all'Assessore in data
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del Registro delle determinazioni
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Data, 3 U AVt LfflJ/
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO
Settore 9: Ambiente
Servizio Rifiuti
OGGETTO: Rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152,
all'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali
pericolosi presso l'impianto in Comune di Isso - Via Cascina Secchi n. 211 - e contestuale presa
d'atto della variazione della sede legale. Impianto già autorizzato con D.G.R. n. 8889 del
24/04/2002.
Titolare la Ditta S.I.L.C. S.r.l. con Sede legale in Isso - Via Cascina Secchi n. 211.
DETERMINAZIONE
Assunta nel giorno
del mese di
A tP
LL.
dell'anno duemilasette.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RIFIUTI
IN ESECUZIONE delle Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 435 del 29/07/2004 e n. 426 del
21/07/2005 riferite alla riorganizzazione dei Servizi Provinciali e delle funzioni attribuite con
Decreto Presidenziale di conferimento di incarico dirigenziale n. 28 del 07/12/2006;
RICHIAMATI:
- il Decreto del Direttore Generale della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 "Direttive e
linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi";
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16/01/2001,
successivamente integrata e modificata, che istituisce nuovo elenco dei rifiuti e dispone
l'applicazione dello stesso a decorrere dal 01/01/2002;
- la Direttiva 09/04/2002 recante Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;
- la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di
istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs
22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento
rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;
- la Legge Regionale 12/12/2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico
IL DIfTL SERVIZIO
4'ott. Claudiojbonta 1onier#J
Pagina i di 4
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse
idriche", e s.m.i.;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la nota della Regione Lombardia, prot. Q1.2006.001061 1EC/MF del 04/05/2006, con cui sono
state confermate le competenze attribuite alle Province dalla L.R. 26/03;
- la nota della Regione Lombardia, prot. Q1.2006.0015020EC/MF del 30/06/2006, con cui sono
state fornite le prime indicazioni sull'applicazione del D.Lgs 152/06;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, spettano alla Provincia le funzioni
amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello
smaltimento dei rifiuti;
RICHIAMATI:
=> la D.G.R. n. 8889 del 24/04/2002 avente per oggetto "Ditta S.I.L.C. s.r.l. con sede legale in
Grassobbio (BG) - via Boschetti n. 79/81. Approvazione del progetto e autorizzazione alla
realizzazione di un impianto in Isso (BG) via Cascina Secchi ed all'esercizio delle inerenti
operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi e
recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97";
. la polizza fidejussoria n. 231470421728.35 del 27/05/2002 emessa dalla LIG1NVEST S.p.A.,
versata a favore della Regione Lombardia ai fini del rilascio della D.G.R. sopra citata;
=> la nota regionale prot. n. 23181 del 08/07/2002, con la quale è stata accettata la polizza di cui al
precedente punto;
=' la nota regionale prot. n. 2095 del 28/01/2003 (pervenuta in atti provinciali al prot. n. 44901 del
08/04/2003), con la quale è stata trasmessa la documentazione inerente la fidejussione in
argomento;
=> la nota del 04/04/2003 (pervenuta in atti provinciali al prot. n. 47856 del 14)04/2003), con la
quale la LIG1NVEST S.p.A. ha trasmesso un'appendice alla polizza fidejussoria n.
231470421728.35, di variazione del beneficiano della fidejussione in parola;
=' la nota provinciale prot. 11. 52849/BG del 29/04/2003, con la quale è stata accettata la polizza
fidejussoria e relativa appendice di variazione del beneficiano di cui ai precedenti punti;
VISTE:
• l'istanza datata 02/08/2006 (in atti provinciali al prot. n. 77288 del 02/08/2006), successivamente
integrata, presentata dalla ditta S.I.L.C. S.r.l., tendente ad ottenere il rinnovo, ai sensi dell'art.
210 del D.Lgs 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di
rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'impianto in Comune di Isso - Via
Cascina Secchi n. 211, già autorizzato con D.G.R. n. 8889 del 24/04/2002, come modificata dai
nulla-osta per modifiche migliorative rilasciati con note provinciali prott. n. 133 190/EG del
01/12/2003 e n. 20843/EG/LA del 02/03/2006;
• l'istanza di voltura datata 06/03/2007 (in atti provinciali al prot. n. 24840 del 08/03/2007), con la
quale la ditta S.I.L.C. S.r.l. ha comunicato la variazione della propria sede legale, avvenuta in
data 01/01/2007, da Via Boschetti n. 79/81 in Comune di Grassobbio a Via Cascina Secchi n.
211 in Comune di Isso ove la Ditta ha, peraltro, l'insediamento produttivo;
RICHIAMATA la D.G.R. del 19/11/2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in
materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed
all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento c/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn.
45274/99, 48055/00 e 5964/01";
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PRESO ATTO che dall'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dagli Uffici emerge che:
• le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i
quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nella Scheda Tecnica che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• l'ammontare totale della fidejussione che la Ditta deve prestare a favore della Provincia è
determinato in € 46.275,56 (quarantaseimiladuecentosettantacinque/56), ed è relativo a:
=> messa in riserva (R13) di mc 1.160 di rifiuti speciali non pericolosi; pari a € 20.487,93;
=> messa in riserva (R13) di mc 130 di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 4.592,26;
=> recupero (R3) di 7.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 21.195,38;
DATO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole,
ferme restando le prescrizioni riportate nella Scheda Tecnica sopra richiamata;
RITENUTO, altresì, che la Provincia abbia facoltà di esercitare le funzioni di diffida, sospensione e
revoca di cui all'art. 208 - comma 13 - e art. 2 10 — comma 4—del D.Lgs n. 152/06;
RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Provinciale approvato con
deliberazione Consiliare n. 4 del 18/02/02, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267,
all'emanazione del presente provvedimento;
FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di
altri Enti;
DETERMINA
di autorizzare la ditta S.I.L.C. S.r.l. con sede legale ed insediamento in Isso, Via Cascina Secchi
n. 211, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 Aprile, n. 152, alla prosecuzione dell'esercizio delle
operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, in
conformità all'istanza presentata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'allegata
Scheda Tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di prendere, contestualmente, atto della variazione della sede legale della ditta S.I.L.C. S.r.l.,
avvenuta in data 01/01/2007, da Via Boschetti n. 79/81 in Comune di Grassobbio a Via Cascina
Secchi n. 211 in Comune di Isso ove la Ditta ha, peraltro, l'insediamento produttivo;
3.
di dispone che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dal 24/04/2007;
4.
di stabilire la scadenza della presente autorizzazione al 24/04/2017 e che l'istanza di rinnovo
debba essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
5.
di dispone la notifica del presente atto, da conservarsi presso l'impianto, alla Ditta interessata;
6.
di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le
disposizioni impartite con D.G.R. n. 8889 del 24/04/2002, come modificata dai nulla-osta per
modifiche migliorative rilasciati con note provinciali prott. n. 133190/EG del 01/12/2003 e n.
20843/EG/LA del 02/03/2006;
7, di stabilire che entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la ditta dovrà
presentare una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria pari a € 46.275,56
(quarantaseimiladuecentosettantacinque/56), per la cui decorrenza si assume la data del
(oiocoialonri)
Pagina 3 di 4
lo
24/04/2007, dando atto che in difetto, ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni
regionali (d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004) sarà avviata la procedura di revoca del presente
provvedimento. La polizza fidejussoria dovrà, altresì, riportare l'autentica notarile della
sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia
di Assicurazione;
8.
di stabilire che, contestualmente all'accettazione della fidejussione di cui al punto precedente,
verranno svincolate la polizza fidejussoria e relativa appendice accettate con nota regionale
prot. n. 23181 del 08/07/2002 e nota provinciale prot. n. 52849/EG del 29/04/2003;
9.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 210, comma 4,
del D.Lgs n. 152/2006, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività
esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la
Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere
emanate;
10. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in
particolare, accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione
nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.Lgs 11.
152/2006; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs 152/2006,
può avvalersi dell'A.R.P.A;
11. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e
gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico
approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla
Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro
realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto;
12. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative,
nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
13. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Lombardia - D.G. Reti e Servizi di Pubblica
Utilità - Struttura Autorizzazioni e Certificazioni, al Comune di Cologno al Serio, all'A.R.P.A.
della Lombardia - Dipartimento di Bergamo ed all'A.S.L. della Provincia di Bergamo Dipartimento di Prevenzione;
14. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
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Ministero dell'Economia
e delle Finanze
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO
Settore 9 - Ambiente
Servizio Rifiuti
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE, Al SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LG5 3 APRILE 2006, N. 152,
ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R3, R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI E SPECIALI PERICOLOSI PRESSO L'IMPIANTO IN COMUNE DI ISSO - VIA CASCINA
SECCHI N. 211 - E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA SEDE LEGALE.
IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO CON D.G.R. N. 8889 DEL 24/04/2002.
TITOLARE LA DITTA S.I.L.C. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN ISSO - VIA CASCINA SECCHI N. 211.
MARCA DA B011
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DITTA RICHIEDENTE:
S.I.L.C. S.r.l.
SEDE LEGALE E INSEDIAMENTO:
Via Cascina Secchi, 211 - Isso
LEGALE RAPPRESENTANTE:
Fabbri Paola
DATA PRESENTAZIONE ISTANZA DI RmNOVO:
02/08/2006 (in atti provinciali al prot. n. 77288 del
02/08/2006)
06/03/2007 (in atti provinciali al prot. n. 24840 del
08/03/2007)
12/03/2007 (in atti provinciali al prot. n. 26745 del
14/03/2007);
20/03/2007 (in atti provinciali al prot. n. 28987 del
20/03/2007).
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DATA PRESENTAZIONE ISTANZA DI VOLTURA:
INTEGRAZIONE DATI:
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PREMESSA
Con D.G.R. n. 8889 del 24/04/2002, avente scadenza il 24/04/2007, è stato rilasciato il provvedimento
avente per oggetto "Ditta S.I.L.C. S.r.l. con sede legale in Grassobbio (BG) - via Boschetti n. 79/81.
Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Isso (BG) via Cascina
Secchi ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e
speciali non pericolosi e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97.".
L'impianto è stato oggetto anche di due nulla-osta per modifiche migliorative, rilasciati rispettivamente con
nota provinciale prot. n. 133 190/EG del 01/12/2003 (inserimento di nuove postazioni di lavaggio delle
cisternette; ridefinizione delle aree di deposito delle cisternette bonificate; posizionamento dell'impianto di
asciugatura in zona diversa rispetto a quella originariamente prevista) e nota provinciale prot. n.
20843/EG/LA del 02/03/2006 (realizzazione della pavimentazione delle aree esterne e di pozzetti di raccolta
ed ispezione sul sistema di raccolta delle acque meteoriche).
ISTANZE PRESENTATE E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
Con istanza datata 02/08/2006 (in atti provinciali al prot. n. 77288 del 02/08/2006), successivamente
integrata, la Ditta ha chiesto di ottenere, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 152/06, il rinnovo
dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e
speciali non pericolosi e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto in Comune di Isso
- Via Cascina Secchi, 211, già autorizzato con D.G.R. n. 8889 del 24/04/2002, come modificata dai nullaosta per modifiche migliorative rilasciati con note provinciali prot. n. 133 190/EG del 01/12/2003 e prot. n.
20843/EG/LA del 02/03/2006.
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Con istanza di voltura datata 06/03/2007 (in atti provinciali al prot. n. 24840 del 08/03/2007), la Ditta ha
comunicato la variazione della propria sede legale, avvenuta in data 01/01/2007, da Via Boschetti n. 79/81
in Comune di Grassobbio a Via Cascina Secchi n. 211 in Comune di Isso ove la Ditta ha, peraltro,
l'insediamento produttivo.
DATI DESUNTI DALLA D.G.R. N. 8889 DEL 24/0412002 (COME MODIFICATA CON NULLA-OSTA PER
MODIFICHE MIGLIORATIVE RILASCIATI CON NOTE PROVINCIALI PROT. N. 133190/EG DEL 01/12/2003 E
PROT. N. 20843/EG/LA DEL 02/03/2006) E DALLA DOCUMENTAZIONE IN ATTI PROVINCIALI
I. L'impianto occupa una superficie di mq 2.010,44, censita al NCTR del Comune di Isso al foglio 2,
mappali n.ri 835-83 ed è di proprietà;
2. la suddetta area ricade in zona "B/5 - area per insediamenti produttivi di completamento", così
classificata dal vigente strumento urbanistico comunale;
3. vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non
pericolosi e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi.
4. le superfici occupate, che comprendono l'area di messa in riserva dei rifiuti in attesa del trattamento e
l'area per il lavaggio delle cisternette, sono così ripartite:
a) capannone (mq 1.056,50);
b) ufficio (mq 14,44);
c) servizi (mq 14,50);
d) area esterna scoperta (mq 925);
. i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali
sono i seguenti:
• messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi: mc 1.160;
• messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi: mc 130;
6. il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi trattati nell'impianto, sottoposti alle operazioni
di recupero (R3) è pari a 7.000 t/anno;
7. i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono individuati ai punti 1.7 e 1.8 dell'allegato A
alla D.G.R. n. 8889 del 24/04/2002, come di seguito indicato:
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R13
150102
150104
150105
150106
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191204
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X
X
X
X
X
X
X
X
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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
Tavola 1/A (Lay-out impianto di recupero e trattamento) datata 22/09/2005, pervenuta in atti provinciali al
prot. n. 99007 del 26/09/2005.
INFORMAZIONI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA A CORREDO DELLE ISTANZE DI
RINNOVO E VOLTURA E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
Con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) datate 06/03/2007 e
12/03/2007, il legale Rappresentante della Ditta ha, fra l'altro, dichiarato:
"che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento in scadenza il 24 aprile 2007
(D.G.R. n° VII/8889 del 2410412002), così come integrato dalle modifiche migliorative apportate
all'impianto, nel rispetto di quanto disposto al punto 6 della autorizzazione in oggetto. Tali modifiche \....
sono state approvate con i seguenti nulla osta rilasciati da parte della Provincia di Bergamo:
I. primo nulla osta prot. n. 1331901EG del 0111212003;
2. secondo nulla osta prot. n. 208431EG/LA del 0210312006
.
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= "che a far data dal 0110112007 la sede legale della ditta è stata spostata dalla via Boschetti 79161 Grassobbio (BG) alla sede dell'impianto di messa in riserva e recupero dei rifiuti, ubicato in comune di
Isso - via Cascina Secchi, 211. Per tale volturazione è stata inoltrata apposita istanza in data
0810312007 " ;
'Vi avere la piena disponibilità dell'impianto per la durata di Il anni (scadenza del rinnovo della
autorizzazione + i anno) in quanto proprietario dell'immobile".
VINCOLI
Dal certificato del Comune di Isso datato 18/07/2006, prot. n. 2476, si rileva che l'impianto non risulta
interessato da vincoli sovracomunali.
CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA FIDEJussIONE
Con nota datata 12/03/2007, in atti provinciali al prot. n. 26745 del 14/03/2007, il legale rappresentante
della Ditta ha dichiarato "che i rifiuti in ingresso presso l'impianto della ditta S.I.L.C. S.r.l. - via Cascina
Secchi, 211 - 24040 Isso (BG) verranno avviati al recupero entro 6 (sei) mesi dall'accettazione degli stessi
presso l'impianto medesimo ".
L'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri
fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, è pari a complessivi € 46.275,56
(Euro quarantaseimiladuecentosettantacinque/56), ed è relativo a:
• messa in riserva (R13) di me 1.160 di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 20.487,93;
• messa in riserva (R13) di me 130 di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 4.592,26;
e recupero (R3) di 7.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 21.195,38.
PARERI DEGLI ENTI
In riscontro alla nota provinciale prot 11. 84834/LA del 31/08/2006 di Avvio del Procedimento e Richiesta
Pareri (affissa all'Albo Pretorio provinciale dal 04/09/2006 al 04/10/2006), non sono pervenuti pareri e/o
osservazioni da parte degli altri Enti.
OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO
Preso atto della variazione della sede legale della Ditta, avvenuta in data 01/01/2007, da Via Boschettin.
79/81 in Comune di Grassobbio a Via Cascina Secchi n. 211 in Comune di Isso ove la Ditta ha, peraltro,
l'insediamento produttivo, si ritiene possa essere espresso un giudizio tecnico positivo in merito all'istanza
di rinnovo dell'autorizzazione presentata dalla ditta S.I.L.C. S.r.l., sulla base della documentazione inviata, a
condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto:
PRESCRIZIONI
I. i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti sono i
seguenti:
• messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi: me 1.160;
• messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi: me 130;
2. il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi trattati nell'impianto, sottoposti alle operazioni
di recupero (R3) è pari a 7.000 t/anno;
3. i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti:
CER
150102
150104
150105
150106
150110*
191002
191203
191204
200139
200140
IL DI
R13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
R3
X-
DELSERVZIO
(9ott. Claudio onc1onieri)
Pagina 3 di 5
4. deve essere garantito l'avvio al recupero dei rifiuti oggetto di operazioni di messa in riserva (R13) entro
6 mesi dall'accettazione nell'impianto;
5. l'impianto dovrà essere conforme a quanto riportato nella Tavola 1/A (Lay-out impianto di recupero e
trattamento) datata 22/09/2005, pervenuta in atti provinciali al prot. 11. 99007 del 26/09/2005.
le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7
gennaio 1998, n. 36;
la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni danno o pericolo per la salute,
l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti. Inoltre deve essere evitato ogni
rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché, ogni inconveniente
derivante da rumori ed odori;
8, le aree interessate dalla movimentazione, dal deposito, dalle attrezzature, compresi i macchinari per
l'adeguamento volumetrico e dalle soste operative dei mezzi che operano a qualsiasi titolo sul rifiuto
devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili
sversamenti nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di
raccolta a tenuta;
9. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante
acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati
(formulano di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata
anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad
eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito; in tal caso la
verifica dovrà essere almeno semestrale;
10. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e
non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulano di identificazione;
ii. i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenute dalle operazioni di recupero
autorizzate:
=> devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore (viene escluso
il riferimento a norme non ancora riconosciute come tali a tutti gli effetti, in àmbito
italiano/europeo), o, comunque, essere nelle forme usualmente commercializzate;
=> non devono presentare caratteristiche di pericolo (in particolare per la salute e l'ambiente) superiori
a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione delle materie prime vergini. La Ditta
dovrà disporre di documentazione idonea a suppontare la sussistenza di tale condizione (anche
attraverso la predisposizione, in rapporto a specifici utilizzi, di idonei studi redatti da istituti e/o
esperti qualificati).
Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenute
dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di
consumo o produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi;
12. le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti
provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in
idonei impianti di abbattimento;
13. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione
attrezzata;
14. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono
essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs 152/2006 e dal r.r. n. 4 del 24/03/2006 e loro
successive modifiche ed integrazioni
(2>6tt. Claudio
Pagina 4 di 5°
15. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla
movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad
evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
16. ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali
cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al
Comune territorialmente competenti per territorio;
17. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed
integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione
incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla
normativa vigente;
18. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulano di identificazione, devono essere conferiti a
soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi.
PIANI
Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di
chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste
l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le
previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del
recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente
competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa
è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo
della garanzia fidejussoria.
Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare
gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza
dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.
20 ApR 2007
Data:
L'Istruttore agro-ambientale
Il Responsabile del Procedimento
Visto: Il Dirigente del Servizio
Pagina 5 di 5
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE
La suestesa determinazione:
è pubblicata in data odierna ali'
Bergamo, lì
E NE RALE
) Bari
Presa d'atto della Giunta Provii
ETERIA
Bergamo, lì
La presente copia, composta di
pagine conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio.
NE
1 4 MA` 2007
-
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/13
Dlgs 152/06
Numero d'iscrizione
M101533
Il Presidente della Sezione regionale della Lombardia dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese
e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che
svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c),
del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è
subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare
l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.0 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore
dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per
l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e
successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Vista la richiesta di revisione presentata in data 02/09/2011 registrata al numero di protocollo 75563/2011;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia di data 07/11/2011 con la quale è stata accolta la
domanda di iscrizione all'Albo nella categoria 5 classe F dell'impresa/Ente S.I.L.C. S.R.L.;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia con cui sono state accettate le garanzie finanziarie
presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 63144472 prestate da Liguria Società di
Assicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 51645,69 per la categoria 5 classe F dell'impresa/Ente S.I.L.C. S.R.L..
DISPONE
Art. i
(iscrizione)
Denominazione: S.I.L.C. S.R.L.
Con Sede a: ISSO (BG)
Indirizzo: VIA CASCINA SECCHI 211
Località: ISSO
CAP: 24040
C. F.: 02362010163
è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:
Art. 2
(legale/i rappresentante
/i)
000
FABBRI PAOLA
(
codice fiscale: FBBPLA62R42L840Y
carica: amministratore unico
(responsabile/i tecnico/i)
FABBRI PAOLA
S.I.L,C. S.R.L.
Numero Iscrizione MIO 1533
Provvedimento di Rinnovo
Prot. n.103821/2011 dei 28/12/2011
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~1-
412CUO
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06
codice fiscale: FBBPLA62R42L840Y
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:
5-F
Elenco mezzi inerenti l'iscrizione
Targa: AF91901
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: BG026808
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: BR450XZ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: CL319LR
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: CM772PF
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: EJ410TR
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Art. 3
(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)
Iscrizione Ordinaria
categoria:
5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
classe:
F quantita annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.
A~ ,
`` t o
inizio validità: 28/12/2011
fine validità: 28/12/2016
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Elenco mezzi:
Targa: BG026808
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: BR450XZ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: CL319LR
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: CM772PF
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: EJ410TR
Categoria veicolo: AUTOCARRO
S.I.L.C. S.R.L.
Numero Iscrizione MIO1533
Provvedimento di Rinnovo
Prot. n.103821/2011 del 28/12/2011
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06
Targa: AF91901
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
?
Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[15.01.10*]
Art. 4
(prescrizioni)
La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o
copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi
dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e delle relative nonne regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive
modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di
manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione,
lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti
trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di
trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili
destinati a contenere i rifiuti.
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il
trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi
che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni
che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e
ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6)1 recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di
bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve
essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti
alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in
relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere
provvisti di:
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e
svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto
contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro
risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o
comunque pericolosi;
9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina
sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva dilato cm 40 a fondo giallo, recante la
lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte
posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15,
recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono
resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro
collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
S.I.L.C. S.R.L.
Numero Iscrizione M101533
Provvedimento di Rinnovo
Prot. n.103821/2011 del 28/12/2011
Pagina 3 di 4
IV
muk
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/13
Dlgs 152/06
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10)1 veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima
sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire
dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento
dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001
che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle
garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione,
modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno
applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.
13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al
precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM
8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
14) 11 presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni
applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui
espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
Art. 5
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.
MILANO, 28/12/2011
io
IlSe
P ere-Pa
/.
,
;
1-
V
-.
S.I.L.C. S.R.L.
Numero Iscrizione MIO 1533
Provvedimento di Rinnovo
Prot. n.103821/2011 del 28/12/2011
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L
MIL
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