DRAFT Update 22.09.2014 UCRAINA E RUSSIA: LE PRINCIPALI MISURE RESTRITTIVE E DEROGHE IN VIGORE MISURE RESTRITTIVE Divieto di viaggio e congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone, entità e organismi (cfr: Reg. (UE) n. 208/2014 e s.m.i.; Reg. (UE) n. 269/2014 e s.m.i.) CONTENUTO DELLE MISURE RESTRITTIVE Divieto di viaggio e congelamento dei fondi e delle risorse economiche di: o soggetti identificati come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini e persone responsabili di violazioni dei diritti umani in Ucraina. o persone fisiche responsabili di azioni o politiche — o che sostengono attivamente o realizzano tali azioni o politiche — che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l’operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, nonché persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad esse associati; o persone giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; o persone giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o persone giuridiche, entità o organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento; o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono attivamente un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell’annessione della Crimea e di Sebastopoli o della destabilizzazione dell’Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi; o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che conducono transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbass. Divieti di importazione da, esportazione in e investimenti in Crimea e Sebastopoli (cfr: Reg. (UE) n. 692/2014 e s.m.i.) IMPORTAZIONI DALLA CRIMEA Divieto di: a) importare nell’Unione europea merci originarie della Crimea o di Sebastopoli; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all’importazione delle merci di cui alla lettera a). DEROGHE Autorizzazione da parte dell’autorità competente [MEF-CSF] allo svincolo o messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni indicate nei regolamenti. esecuzione, fino al 26 settembre 2014, di contratti commerciali conclusi prima del 25 giugno 2014, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti: notifica, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, dell’attività o della transazione all’autorità competente [Competenza ripartita: MISEDGPCI per divieto ex lettera a); MEF-CSF per divieto ex lettera b)]; merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all’esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento 1 DRAFT Update 22.09.2014 dell’origine preferenziale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n. 374/2014 e per le quali è stato emesso un certificato d’origine dall’autorità competente dell’Ucraina o a norma dell’accordo di associazione UE-Ucraina. ESPORTAZIONI VERSO LA CRIMEA/ INVESTIMENTI Settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell’energia in Crimea o a Sebastopoli: creazione, acquisizione o sviluppo di infrastrutture Divieto di: o concessione di prestiti o crediti finanziari; o acquisizione o aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea o a Sebastopoli, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo; o creazione di imprese in partecipazione. o prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi alle attività di investimento di cui sopra. Sfruttamento delle risorse di petrolio, di gas o di minerali in Crimea o a Sebastopoli Divieto di: o concessione di prestiti o crediti finanziari; o acquisizione o aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea o a Sebastopoli, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo; o creazione di imprese in partecipazione. o prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi alle attività di investimento di cui sopra. Settori: a) trasporti; b) telecomunicazioni; c) energia; d) sfruttamento di riserve di petrolio, di gas e di minerali in Crimea e a Sebastopoli Divieto di: o vendere, fornire, trasferire ed esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature e le tecnologie chiave elencate nell’allegato III a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l’utilizzo in Crimea o a Sebastopoli [ NOTA: l’allegato III esecuzione, fino al 28 ottobre 2014, delle operazioni richieste da un contratto commerciale concluso prima del 30 luglio 2014 relativo alle attrezzature o alle tecnologie chiave elencate nell’allegato III o da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende avviare tali operazioni o prestare assistenza per tali operazioni abbia notificato, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, l’operazione o l’assistenza all’autorità competente [MISEDGPCI ?]. concessione di prestiti o crediti finanziari, aumento di una partecipazione o costituzione di imprese comuni purché: a) l’operazione sia richiesta da un accordo o da un contratto concluso prima del 30 luglio 2014; e b) l’autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi. [MEF-CSF ?]. comprende le attrezzature e le tecnologie chiave connesse alla creazione, all’acquisto o allo sviluppo di infrastrutture nei seguenti settori: a) trasporti; b) telecomunicazioni; c) energia; d) sfruttamento di riserve di petrolio, di gas e di minerali in Crimea e a Sebastopoli ]. o prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e alle tecnologie chiave elencate nell’allegato III o alla fornitura, alla 2 DRAFT Update 22.09.2014 o Misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (cfr: Reg. (UE) n. 833/2014 e s.m.i.) fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei prodotti elencati nell’allegato III a persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli o per l’utilizzo in Crimea o a Sebastopoli; fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e alle tecnologie chiave elencate nell’allegato III a persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli o per l’utilizzo in Crimea o a Sebastopoli. BENI E TECNOLOGIE DUAL USE Divieto di: o vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare. Qualora gli utenti finali siano le forze militari russe, si considera che tutti i beni e le tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare. Divieto di: o fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni o tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare; o fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare. Divieto di: o vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento n. 428/2009, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia elencati nell’allegato IV del regolamento 960/2014 [NOTA: Nell’Allegato IV figurano le seguenti entità: JSC Sirius; OJSC Stankoinstrument; OAO JSC Chemcomposite; JSC Kalashnikov; JSC Tula Arms Plant; NPK Technologii Maschinostrojenija; OAO Wysokototschnye Kompleksi; OAO Almaz Antey; OAO NPO Bazalt] o prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, Autorizzazione [MISE-DGPCI] qualora l’esportazione riguardi l’esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1 agosto 2014. Autorizzazione per l’esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1 agosto 2014, e la prestazione di assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’Unione. esecuzione di contratti o accordi conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 e prestazione di assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’UE. vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso per l’industria aeronautica e spaziale, o relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, nonché manutenzione e sicurezza delle 3 DRAFT Update 22.09.2014 capacità nucleari a uso civile esistenti all’interno dell’UE, per uso non militare o per utenti finali non militari. alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualunque persona, entità od organismo in Russia elencati nell’allegato IV; o fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità od organismo in Russia elencati nell’allegato IV. TECNOLOGIE PER L’INDUSTRIA PETROLIFERA IN RUSSIA Autorizzazione preventiva per: o vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le tecnologie elencate nell’allegato II, anche non originarie dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o in qualsiasi altro paese, se tali attrezzature o tecnologie sono destinate a un uso in Russia. [L’Allegato II comprende determinate tecnologie adatte per il settore petrolifero]. Autorizzazione per fornitura di: o assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle tecnologie elencati nell’allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia oppure, se tale assistenza riguarda tecnologie destinate a un uso in Russia, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro paese; o finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle tecnologie di cui all’allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia oppure, se tale assistenza riguarda tecnologie destinate a un uso in Russia, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro paese. Divieto di: Le autorità competenti [MISE-DGPCI] non concedono autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione delle tecnologie di cui all’allegato II se hanno fondati motivi per stabilire che le tecnologie vendute, fornite, trasferite o esportate siano destinate a progetti relativi alla prospezione e alla produzione di petrolio in acque profonde, a progetti relativi alla prospezione e alla produzione di petrolio nell’Artico ovvero a progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia. Autorizzazione qualora l’esportazione riguardi l’esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1 agosto 2014. [Competenza ripartita: MISE-DGPCI per restrizioni carattere commerciale; MEF-CSF per “fornitura di di finanziamenti o assistenza finanziaria (sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione) connessi alle tecnologie di cui all'allegato II”] esecuzione di obblighi derivanti da contratti o 4 DRAFT Update 22.09.2014 o fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi associati necessari per la prospezione e la produzione petrolifera in acque profonde, la prospezione e produzione petrolifera nell’Artico o progetti inerenti all’olio di scisto in Russia: i) trivellazione, ii) prove pozzi, iii) carotaggio e completamento, iv) fornitura di strutture galleggianti specializzate. accordi quadro conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti; deroga se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e la sicurezza delle persone o sull’ambiente. ATTREZZATURE MILITARI Divieto di: o fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia; o fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. autorizzazione per l’esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1 agosto 2014, e la prestazione di assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’Unione. [MIN. DIFESA/ MAE- UAMA] RESTRIZIONI SULL’ACCESSO AL MERCATO DEI CAPITALI Divieto di: o acquisto, vendita, prestazione di servizi d’investimento e assistenza all’emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1 agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da: a) un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell’economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1 agosto 2014, elencato nell’allegato III, o b) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato III, o c) una persona giuridica, entità o organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell’allegato III. 5 DRAFT Update 22.09.2014 Import/ export di armamenti (Cfr.: Decisione PESC 2014/512/PESC) [NOTA: Nell’Allegato III figurano le seguenti entità: Sberbank; Vtb Bank; Gazprombank; Vnesheconombank (VEB); Rosselkhozbank]. o acquisto, vendita, prestazione di servizi d’investimento e assistenza all’emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da: a) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia prevalentemente impegnati e con importanti attività nell’ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, elencati nell’allegato V, a eccezione di persone giuridiche, entità o organismi attivi nei settori spaziale o dell’energia nucleare; [NOTA: nell’Allegato V figurano le seguenti entità: i) Opk Oboronprom; ii) United Aircraft Corporation; iii) Uralvagonzavod.] b) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, aventi attività totali stimate di oltre mille miliardi di rubli russi e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, di cui all’allegato VI [NOTA: nell’Allegato VI figurano le seguenti entità: i) Rosneft; ii) Transneft; iii) Gazprom Neft]; c) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 50 % da un’entità elencata alla lettera a) o b) del presente paragrafo, o d) una persona giuridica, entità o organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo. o concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 successivamente al 12 settembre 2014 fatta eccezione per i prestiti o crediti che abbiano l’obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l’Unione e la Russia o per i prestiti che hanno l’obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell’Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un’entità di cui all’allegato III. Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso la Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo. Divieto di acquisto di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo dalla Russia. [MAE- UAMA] 6 CRISI UCRAINA: PROSPETTO CRONOLOGICO DELLE SANZIONI 5 MARZO 2014 REGOLAMENTO (UE) N. 208/2014 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina. 17 MARZO 2014 REGOLAMENTO (UE) N. 269/2014 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Modificato/attuato da: Modificato/attuato da: - 14 aprile 2014: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 381/2014 - 21 marzo 2014: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 284/2014; - 28 aprile 2014: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 433/2014; - 12 maggio 2014: REGOLAMENTO (UE) N. 476/2014; - 12 maggio 2014: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 477/2014; - 28 maggio 2014: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N. 577/2014; - 11 luglio 2014: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 753/2014; - 18 luglio 2014: REGOLAMENTO (UE) N. 783/2014; - 25 luglio 2014: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 810/2014; - 25 luglio 2014: REGOLAMENTO (UE) N. 811/2014; - 30 luglio 2014: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 826/2014; - 8 settembre 2014: REGOLAMENTO (UE) N. 959/2014; - 8 settembre 2014: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2014. 23 GIUGNO 2014 REGOLAMENTO (UE) N. 692/2014 DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2014 concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. Modificato/attuato da: 31 LUGLIO 2014 REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. - 30 luglio 2014: REGOLAMENTO (UE) N. 825/2014 DEL CONSIGLIO - 8 settembre 2014: REGOLAMENTO (UE) N. 960/2014 Modificato/attuato da: Si vedano anche: CONCLUSIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO EUROPEO NELLA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL 16 LUGLIO 2014. Update 22.09.2014
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