Where Can I Buy Cipro 500 In Dubai (Ciprofloxacin) Where Can I

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)
(GU n.165 del 18-7-2014)
Vigente al: 19-7-2014
Titolo I
FINALITA' E OBIETTIVI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
del
la
direttiva
Consiglio, del
che
25
2012/27/UE
ottobre
2012,
del
Parlamento
sull'efficienza
europeo
e
energetica,
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE;
Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013,
che
adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio
sull'efficienza
della
energetica,
in
conseguenza
dell'adesione
Repubblica di Croazia;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega
Governo
per il recepimento delle direttive europee e
altri
al
l'attuazione
di
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013,
in
particolare l'articolo 4,
dettatati
comma
1,
con
il
quale
sono
criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;
ed
Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e
al
Consiglio n. COM (2013) 762 recante
Commissione
Orientamenti
della
sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del
mare, 8 marzo
Gazzetta
Ufficiale
Strategia
n.
2013,
73
pubblicato,
del
27
marzo
per
2013,
del
territorio
comunicato,
che
e
nella
approva
la
energetica nazionale;
Vista la delibera CIPE n. 17 dell'8
il
marzo
2013
che
piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli
emissione
di gas a effetto serra;
aggiorna
di
Vista la preliminare
ministri,
deliberazione
del
Consiglio
dei
adottata nella riunione del 4 aprile 2014;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all'articolo
9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella
seduta del 29 maggio 2014;
Acquisiti i pareri
della
espressi
dalle
competenti
commissioni
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
nella
adottata
riunione del 30 giugno 2014;
Sulla proposta del
del
Presidente
Ministro dello sviluppo economico
e
del
e
Consiglio
del
dei
Ministro
ministri,
dell'ambiente
della tutela del territorio e del mare, di concerto
Ministri
con
i
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti,
della giustizia, degli affari esteri, per gli affari regionali
le
e
autonomie e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE
e
nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto
96,
stabilisce un quadro di misure per la promozione e
miglioramento
dell'efficienza
conseguimento
dell'obiettivo
indicato
energetica
nazionale
che
di
concorrono
risparmio
2013,
n.
il
al
energetico
all'articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme
finalizzate
a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia
le
e
a
superare
carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e
negli
usi finali dell'energia.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini
abrogazioni
del
presente
previste all'articolo 18,
le
decreto,
comma
1,
fatte
lettera
salve
a),
le
si
applicano
definizioni di cui:
a) all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115
e successive modificazioni;
b) all'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20
e successive modificazioni;
c) all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19
agosto
2005, n. 192 e successive modificazioni;
d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Accredia:
accreditamento,
organismo
nazionale
italiano
di
designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo
economico
22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
26
20
del
gennaio 2010;
b) ammodernamento sostanziale di un impianto:
ammodernamento
il cui costo di
di
investimento
e'
superiore
investimento di una nuova analoga unita';
al
un
50%
dei
costi
c) auditor energetico: persona
esegue
fisica
o
giuridica
che
diagnosi energetiche;
d) CEI: comitato elettrotecnico italiano;
e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la superficie
lorda
coperta degli immobili e la superficie del terreno di un
determinato
territorio;
f) condominio: edificio con almeno
due
unita'
immobiliari,
di
proprieta' in via esclusiva di soggetti che sono anche
comproprietari
delle parti comuni;
g)
consumo
di
energia
finale:
tutta
l'energia
fornita
per
l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura,
con
esclusione delle
trasformazione
forniture
al
settore
della
dell'energia e alle industrie energetiche stesse;
h) consumo di energia
primaria:
il
consumo
interno
lordo
di
energia, ad esclusione degli usi non energetici;
i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura
dell'energia
consegnata dal fornitore del servizio;
l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di
misura
del consumo di energia del singolo cliente finale;
m) conto termico: sistema di incentivazione della
produzione
di
energia termica da fonti
efficienza
rinnovabili
ed
interventi
di
energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro
dello
sviluppo economico 28 dicembre 2012,
Ministro
di
concerto
con
il
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro
delle politiche
nel
agricole
alimentari
e
forestali,
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
gennaio
n.
1
pubblicato
del
2
2013;
n) contratto di rendimento energetico o di prestazione
energetica
(EPC): accordo contrattuale
esso
esercita il
di
potere
tra
negoziale
miglioramento dell'efficienza
monitorata
e
il
il
beneficiario
fornitore
energetica,
o
di
chi
una
verificata
per
misura
e
durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti
(lavori,
forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione
livello
del
di
miglioramento
stabilito
contrattualmente
energetica
o
dell'efficienza
di
altri
criteri
energetica
di
prestazione
concordati, quali i risparmi finanziari;
o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi
per
categorie
Ministro
di
prodotto,
adottati
con
decreto
del
dell'ambiente ai sensi del PAN GPP;
p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi
e
occupato da almeno due soggetti che
la
devono
ripartire
tra
loro
fattura dell'energia acquistata;
q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
e
lo sviluppo economico sostenibile;
l'energia
r) energia termica: calore per riscaldamento e/o
raffreddamento,
sia per uso industriale che civile;
s) energia: tutte le forme di prodotti energetici,
combustibili,
energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica
qualsiasi
o
altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d),
del
regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio
22
del
ottobre 2008;
t) esercente l'attivita' di misura del gas naturale: soggetto
che
eroga l'attivita' di misura di
della
cui
all'articolo
4,
comma17
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
11
del 2007, e successive modificazioni;
n.
u) esercente
elettrica:
l'attivita'
di
misura
dell'energia
soggetto che eroga l'attivita'
4,
di
misura
di
cui
all'articolo
comma6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
e
elettrica
il gas n. 11 del 2007, e successive modificazioni;
v) grande impresa: impresa che occupa piu' di 250 persone, il
cui
fatturato annuo supera i 50 milioni
di
di
euro
o
il
cui
totale
bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;
z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
aa) immobili della pubblica amministrazione centrale:
o
parti di edifici
amministrazione
di
proprieta'
centrale, e da essa occupati;
della
pubblica
edifici
bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico
virtuale
o
che permette la comunicazione fra due o piu' entita' di tipo
diverso;
cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI:
impresa
che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non
i
supera
50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i
43
milioni di euro. Per le imprese per le quali non e'
approvato
stato
il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla
tenuta
della contabilita' ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per
le
quali non e' stata presentata la
redditi,
prima
dichiarazione
dei
sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il
totale
dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data;
dd) Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica
(PAEE):
documento
gli
redatto
ai
orientamenti nazionali
di
sensi
per
dell'articolo
il
17
raggiungimento
che
individua
degli
obiettivi
miglioramento dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;
ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale
consumi
nel settore
Piano
della
pubblica
amministrazione
predisposto ai sensi dell'articolo 1,
27
dicembre
Ministro
2006
n.
296,
e
approvato
(PAN
comma
1126,
con
decreto
GPP):
della
dell'economia
e
delle
finanze
e
legge
del
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
concerto
con i Ministri
sviluppo
dei
di
dello
economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
107
dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal
Ministro
decreto
dell'ambiente e della tutela del territorio e
aprile
del
del
mare,
10
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio
2013;
ff) pubblica
governative
amministrazione
centrali di cui all'allegato IV del
aprile
centrale:
autorita'
decreto
legislativo
12
2006, n. 163;
gg) rete di teleriscaldamento e
teleraffreddamento:
sistema
di
trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente
suolo
su
pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei
limiti
consentiti dall'estensione della rete, di
medesima
collegarsi
alla
per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o
il
raffreddamento di
la
spazi,
per
processi
di
lavorazione
e
per
copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
hh) ripartizione regionale
della
quota
minima
di
energia
da
produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing):
suddivisione
tra Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di
energia
rinnovabile di cui al
dello
decreto
15
marzo
2012
del
Ministro
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della
tutela del
Conferenza
territorio
e
del
mare,
d'intesa
con
Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 78
aprile
la
del
2
2012;
ii) riscaldamento
di
e
raffreddamento
efficienti:
un'opzione
riscaldamento e
di
raffreddamento
che,
rispetto
riferimento che rispecchia le condizioni
modo
misurabile l'apporto di energia
rifornire
un'unita' di
pertinente
energia
erogata
a
uno
abituali,
primaria
riduce
necessaria
nell'ambito
di
scenario
in
per
una
delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi,
come
valutato nell'analisi costi-benefici
decreto,
tenendo
la
conto
dell'energia
di
cui
richiesta
al
per
presente
l'estrazione,
conversione, il trasporto e la distribuzione;
ll) riscaldamento
efficienti:
e
raffreddamento
individuali
un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e
raffreddamento
che, rispetto al teleriscaldamento e
efficienti,
teleraffreddamento
riduce
non
in
modo
misurabile
l'apporto
rinnovabile necessaria per rifornire
erogata
di
energia
un'unita'
di
primaria
energia
nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede
lo
stesso apporto
costo
di
energia
primaria
non
rinnovabile
ma
a
inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione,
la
conversione, il trasporto e la distribuzione;
mm) servizio energetico: la prestazione materiale,
l'utilita'
o
il vantaggio derivante dalla combinazione di energia
tecnologie
con
ovvero con operazioni che
che
l'energia,
utilizzano
possono includere le attivita' di
di
efficacemente
gestione,
di
manutenzione
controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui
fornitura
e
e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze
normali
ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza
energetica e
a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o
stimabili;
nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente
la
misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita
singole
unita' immobiliari
termico
(utenze)
servite
da
un
alle
impianto
centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento,
fini
ai
della proporzionale suddivisione delle relative spese;
oo) sistema di gestione dell'energia:
insieme
di
elementi
che
interagiscono o sono
che
intercorrelati
all'interno
di
un
piano
stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia
atta
a conseguirlo;
pp) sistema di misurazione intelligente: un
elettronico
in grado
maggiori
di
informazioni
di
misurare
rispetto
il
ad
consumo
un
di
sistema
energia
dispositivo
trasmettere e ricevere dati utilizzando una
comunicazione
fornendo
convenzionale,
forma
e
di
elettronica;
qq) sistema di termoregolazione:
consente
all'utente di regolare la
limiti
sistema
temperatura
tecnico
desiderata,
che
entro
i
previsti dalla normativa vigente, per ogni unita' immobiliare,
zona o
ambiente;
rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di analisi
e
strategia energetica approvato con decreto 8 marzo 2013 del
Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela
del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.
73
del 27 marzo 2013;
ss) superficie coperta utile totale: la superficie coperta di
un
immobile o di parte di un immobile in cui l'energia e' utilizzata
per
il condizionamento del clima degli ambienti interni;
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema
di
teleriscaldamento
alternativa,
o
teleraffreddamento
che
almeno:
il 50 per cento di calore di scarto;
usa,
in
il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;
il 75 per cento di calore cogenerato;
uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep):
misura
dell'energia pari all'energia rilasciata
una
dalla
tonnellata
fissato
cui
di
petrolio
grezzo,
il
unita'
di
combustione
valore
convenzionalmente pari a 41,86 GJ;
vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.
Art. 3
Obiettivo nazionale di risparmio energetico
e'
di
1. L'obiettivo nazionale indicativo
cui
di
risparmio
energetico
concorrono le misure del presente decreto, consiste nella
riduzione,
entro l'anno
di
2020,
di
20
milioni
di
petrolio dei consumi di energia primaria,
di
tonnellate
pari
a
equivalenti
15,5
tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale,
a
milioni
conteggiati
partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica
nazionale.
2. Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di
programmazione
energetica possono
Enti
concorrere,
con
il
coinvolgimento
degli
Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma
1.
Titolo II
EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA
Art. 4
Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
1. L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per
l'efficienza
energetica (PAEE) di
presente
cui
all'articolo
17,
decreto, elabora una proposta di interventi
termine
comma
di
1
del
medio-lungo
per il miglioramento della prestazione energetica
e
degli
sottopone il documento all'approvazione del Ministro
sviluppo
immobili
dello
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
e il Ministro
ricerca,
dell'istruzione,
dell'universita'
e
della
d'intesa con la conferenza unificata.
2. La proposta di
gli
interventi
di
cui
al
comma
1
riguarda
edifici, sia pubblici che privati, e comprende almeno:
a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata,
se
del
caso, su campionamenti statistici;
b)
l'individuazione,
sulla
base
della
metodologia
di
cui
all'articolo 5 della
piu'
direttiva
2010/31/UE,
degli
interventi
efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia
di
edificio e la zona climatica;
c) un elenco aggiornato delle misure, esistenti
e
proposte,
di
incentivazione, di accompagnamento e di sostegno finanziario messe
a
disposizione da soggetti pubblici e privati per
riqualificazioni
le
energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici,
corredate
da esempi applicativi e dai risultati conseguiti;
d) un'analisi delle barriere tecniche, economiche
finanziarie
che ostacolano la
efficientamento
realizzazione
energetico
e
immobili
negli
e
di
le
interventi
misure
di
e
di
semplificazione
armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi
e
attrarre nuovi investimenti;
e) una stima del risparmio energetico e degli ulteriori
benefici
conseguibili annualmente per mezzo del miglioramento
dell'efficienza
energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici
e
su previsioni del tasso di riqualificazione annuo;
3. Le proposte di cui al comma 1 tengono conto del
d'azione
Piano
destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi
di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
bis,
192,
zero
articolo
4-
comma 2, e del programma di miglioramento dell'efficienza
energetica
degli
cui
edifici
della
Pubblica
Amministrazione
centrale
di
all'articolo 5 del presente decreto.
4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e
delle
misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della
pubblica
amministrazione
umane,
e'
istituita,
strumentali e finanziarie gia'
maggiori
avvalendosi
esistenti,
delle
senza
risorse
nuovi
o
oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta
dal
Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal
Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La cabina
di
regia assicura in particolare
e
il
coordinamento
delle
politiche
degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo
15
e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della
legge
27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto
sviluppo
del
Ministro
dello
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
e del mare e' stabilito
regia,
il
funzionamento
della
tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2. Ai
della
cabina non spetta alcun compenso
rimborso
comunque
cabina
di
componenti
denominato
ne'
spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le
risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 5
Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione
1. A partire dall'anno 2014 e fino al
della
2020,
e
nell'ambito
cabina di regia di cui all'articolo 4-bis non appena istituita,
sono
realizzati attraverso le
interventi
misure
del
presente
articolo
sugli immobili della pubblica amministrazione centrale,
gli
immobili periferici,
riqualificazione
in
grado
di
conseguire
inclusi
la
energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie
coperta
utile climatizzata o che, in
risparmio
alternativa,
comportino
un
energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.
2. Il
il
Ministero
dello
sviluppo
economico
Ministero dell'ambiente e della tutela del
mare,
sentito il Ministero
in
delle
infrastrutture
di
concerto
territorio
e
dei
e
con
del
trasporti
e
collaborazione con l'Agenzia del
30
novembre di
di
ogni
anno,
a
demanio,
decorrere
interventi per il miglioramento della
degli
immobili della pubblica
la
dal
predispone
2014,
prestazione
amministrazione
centrale
un
entro
il
programma
energetica
coerente
con
percentuale indicata al comma 1, e promuovono, altresi', le
attivita'
di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie
alle
pubbliche amministrazioni interessate
tramite
dal
comma
1,
anche
propri enti e societa' collegate. Le stesse Amministrazioni,
il
supporto dell'ENEA
rispettive
e
del
GSE
nel
rispetto
con
delle
competenze, assicurano il coordinamento, la raccolta dei
il
dati
e
monitoraggio necessario per verificare lo stato
del
programma,
delle
promuovendo
la
massima
di
avanzamento
partecipazione
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati
raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione
programma,
si tiene, altresi',
dell'inventario,
predisposto
della
in
conto
attuazione
delle
del
risultanze
dell'articolo
5,
paragrafo
5,
direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici
sui
consumi energetici
amministrazione
degli
immobili
della
centrale, dei dati sui consumi energetici
nell'applicativo
pubblica
rilevati
informatico IPer gestito dall'Agenzia del demanio,
risultanze
delle
e
delle diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma
10.
3. Al fine di
le
elaborare
il
programma
di
cui
al
comma
2,
Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per
l'anno
2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo,
predispongono,
anche
la
in
forma
congiunta,
proposte
di
intervento
per
riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati,
anche
avvalendosi dei Provveditorati
del
interregionali
opere
pubbliche
Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono,
entro i
quindici giorni successivi, al Ministero
economico.
Tali proposte devono
appropriate
essere
formulate
dello
sulla
sviluppo
base
di
diagnosi
di
energetiche
miglioramento
prestazione
o
energetico
fare
riferimento
previsti
agli
dall'Attestato
energetica di cui all'articolo 6 del decreto
agosto
interventi
di
legislativo
19
2005, n. 192.
4. Per
Pubbliche
gli
adempimenti
Amministrazioni
il
responsabile del
ai
centrali
di
cui
al
individuano,
procedimento
e
ne
comma
al
3,
le
proprio
comunicano
il
interno,
nominativo
soggetti di cui al comma 2.
5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui
al
comma
2
sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e
del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
di
mare,
concerto con il
il
Ministro
Ministro dell'Economia e
trenta
delle
delle
infrastrutture
Finanze,
da
e
trasporti
emanare
e
entro
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:
a) gli immobili con superficie coperta utile totale
inferiore
a
500 m². Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 e' rimodulata
250
a
m²;
b) gli immobili vincolati ai sensi
del
decreto
legislativo
22
gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto
determinati
di
requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in
maniera
inaccettabile il loro carattere o aspetto;
c) gli
immobili
destinati
a
scopi
di
difesa
nazionale,
ad
eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a
uffici
per le forze armate e
autorita'
altro
personale
dipendente
dalle
preposte alla difesa nazionale;
d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento
di
attivita' religiose.
7. Per la definizione
sono
del
programma
di
cui
al
comma
applicati criteri di individuazione tra piu' interventi,
su:
ottimizzazione dei tempi di
con
riferimento
prestazione
agli
edifici
recupero
con
dell'investimento,
peggiore
energetica; minori tempi previsti
completamento
per
indice
l'avvio
e
di
il
2,
basati
anche
dell'intervento; entita' di eventuali forme di cofinanziamento
anche
mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.
8. La realizzazione
programmi
degli
interventi
definiti ai sensi del comma 2 e'
maggiori
oneri
dei
per
la
finanza
gestita,
pubblica,
Provveditorati interregionali opere
delle
infrastrutture e trasporti, ove
il
supporto delle Amministrazioni
Demanio
promuove forme
gli
di
dalle
piu'
senza
occorra
in
interessate.
e
di
Amministrazioni,
nei
nuovi
strutture
pubbliche
razionalizzazione
interventi, anche tra
favorire
compresi
del
o
operative
Ministero
avvalimento
L'Agenzia
e
del
coordinamento
al
fine
con
tra
di
economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi.
9. Concorrono altresi' al raggiungimento
di
dell'obiettivo
cui al comma 1,
degli
e
le
misure
organizzative
occupanti volte a ridurre il consumo
pubbliche
annuo
comportamentali
energetico,
che
le
amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare
con
le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio
2012,
n. 52.
10. Le pubbliche
che
amministrazioni
centrali,
comprese
hanno nella propria disponibilita' gli immobili di cui
6,
che procedono
efficienza
energetica
e
sul
alla
loro
realizzazione
patrimonio
di
interventi
edilizio
o
di
quelle
al
comma
di
sostituzione
razionalizzazione degli spazi, al di fuori del programma
al
di
cui
presente articolo, ne danno comunicazione ai soggetti di cui al
comma
2. Le
le
stesse
pubbliche
amministrazioni
comunicano,
altresi',
misure in corso o programmate per il recupero e la valorizzazione
del
patrimonio immobiliare pubblico.
11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel
programma
di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali
al
comma 3 favoriscono
finanziamento
il
ricorso
allo
strumento
di
cui
del
tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono
agire
tramite l'intervento di una o piu' ESCO.
12. Le risorse del fondo di
del
decreto legislativo
modificato
3
marzo
cui
all'articolo
2011,
n.
28,
22,
comma
come
4,
dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005,
n. 192, sono
per
versate
all'entrata
del
bilancio
dello
Stato,
l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di
euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate
dello
stato di
nei
previsione
del
Ministero
ad
dello
apposito
capitolo
sviluppo
economico
medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di
cui
al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore
elettrico
provvede al versamento all'entrata del
degli
bilancio
importi indicati al primo
disponibilita'
valere
sulle
intestato
al
periodo,
giacenti sul conto corrente bancario
Fondo,
a
dello
Stato
predetto
entro 30 giorni dall'entrata
per
in
vigore
l'importo relativo al 2014 ed entro il
Lo
del
31
presente
marzo
per
decreto
il
2015.
stesso stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il
periodo
2015-2020,
a
valere
cui
sulle
nel
fondo
di
all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3
n.
marzo
2011,
28, secondo
previa
risorse
le
annualmente
modalita'
di
confluite
cui
al
presente
comma,
determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro
dello
sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e
del
territorio e del mare di concerto con
e
delle finanze;
il
della
Ministro
tutela
dell'economia
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30
milioni
di euro annui per il periodo
dei
2015-2020
a
proventi annui delle aste delle quote di
cui
all'articolo 19
30,
del
decreto
valere
sulla
emissione
di
legislativo
13
marzo
quota
CO2
di
2013,
n.
destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalita'
nei
limiti di cui ai commi
previa
3
e
6
dello
stesso
verifica dell'entita' dei proventi disponibili
nella
misura del 50
sviluppo
economico e
Ministero
per
del
cento
restante
a
carico
50
per
del
cento
articolo
annualmente
Ministero
a
19,
carico
dello
del
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Ministro
Il
e
e
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate
le
con
risorse gia' derivanti dagli strumenti di incentivazione
comunitari,
nazionali e locali dedicati all'efficienza
nell'edilizia
pubblica e con risorse dei
utilizzate
Ministeri
energetica
interessati,
anche per la copertura delle spese derivanti dalla
di
sono
realizzazione
diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli
di
interventi
miglioramento dell'efficienza energetica di cui al presente
articolo,
eventualmente
nell'ambito
non
eseguite
dell'attivita' d'istituto.
dall'ENEA
e
dal
GSE
14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3,
anche
avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il 31 dicembre di ogni
anno
a decorrere
Ministero
dal
2015,
predispongono
e
comunicano
al
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al
Ministero
delle infrastrutture
al
Ministero
di
dello
e
trasporti,
sviluppo
all'Agenzia
economico
un
del
rapporto
demanio
sullo
e
stato
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
15. Le imprese che effettuano la fornitura di
utenze
intestate a
comunicano
una
pubblica
amministrazione
energia
per
centrale
all'ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il
31
gennaio di ciascun anno, i consumi
vettore
annuali,
suddivisi
per
energetico, di ognuna
all'anno
delle
precedente. L'ENEA, entro
del
presente decreto,
finanza
senza
suddette
novanta
nuovi
o
utenze
giorni
e
dalla
maggiori
relativi
pubblicazione
oneri
per
la
pubblica, rende disponibile un portale informatico per
l'inserimento
delle informazioni di
opportuna
cui
al
presente
comma
e
ne
da
informazione sul suo sito istituzionale.
16. Le Regioni
rispettivi
strumenti di
coordinata,
concorrono
cui
al
e
gli
enti
programmazione
raggiungimento
locali
nell'ambito
energetica,
in
dell'obiettivo
dei
maniera
nazionale
di
all'articolo 3, comma 1, attraverso l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico
di
e
efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo
esemplare
degli immobili di proprieta' dello Stato di cui al presente
articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un
sistema
di
il
gestione
ricorso alle
per
finanziare
di
dell'energia,
ESCO
le
e
ai
comprese
contratti
riqualificazioni
proprieta' pubblica e
lungo
migliorare
le
di
diagnosi
energetiche,
rendimento
energetico
energetiche
degli
l'efficienza
immobili
energetica
a
termine.
17. Le imprese che effettuano la fornitura di
utenze
intestate
specifica
a
una
pubblica
amministrazione
energia
locale,
su
richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata,
comunicano
per
alla stessa, i consumi annuali,
energetico,
suddivisi
per
vettore
delle utenze oggetto della richiesta. La suddetta richiesta
contiene
i riferimenti delle utenze e
Le
i
relativi
codici
di
Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili
informazioni
fornitura.
le
di cui al presente comma sui propri siti istituzionali.
Art. 6
Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali
1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono
rispetto
al
dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato
1,
in occasione delle procedure per la stipula di contratti di
acquisto
o di nuova locazione di immobili ovvero di
e
acquisto
di
prodotti
servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data
di
entrata in vigore del presente decreto. I medesimi
devono
requisiti
essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime
di
locazione finanziaria. I requisiti minimi
energetica
di
efficienza
sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando
di
gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti
utilizzare
ad
prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalita' con
le
quali gli offerenti
requisiti
stessi.
dimostrano
di
avere
soddisfatto
i
2. L'obbligo di
qualora
l'acquisto di
le
cui
al
prodotti,
«specifiche tecniche»
nei
e
comma
servizi
le
1
si
ed
considera
immobili
«clausole
assolto
rispetti
contrattuali»
«Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie
prodotti
indicate al punto 3.6
sostenibilita'
del
ambientale dei consumi nel
Amministrazione
«Piano
d'azione
settore
della
per
almeno
indicate
di
la
Pubblica
(PAN GPP)».
3. L'obbligo di cui al comma 1 si
gli
acquisti di prodotti e servizi
alle
di
applica
importo
agli
pari
appalti
o
per
superiore
soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile
2006,
n. 163. In relazione agli
di
acquisti
ovvero
ai
nuovi
contratti
locazione di immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a
tutti
i contratti, indipendentemente dal relativo importo.
4. E' ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui
al
comma
1
qualora tale previsione
di
non
sia
coerente
con
le
costo-efficacia, fattibilita' economica e idoneita'
ovvero
valutazioni
tecnica,
nel caso in cui comporti una severa
concorrenza.
restrizione
della
Gli elementi tecnici
sono
a
della
ed
economici
sostegno
precisati e motivati nei documenti di gara. In materia
immobili,
e' ammessa
qualora
deroga
al
rispetto
dei
requisiti
deroga
di
minimi,
l'acquisto sia finalizzato a:
a)
una
intraprendere
una
ristrutturazione
importante
o
demolizione;
b) salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente
protetto
in
virtu'
suo
dell'appartenenza
a
determinate
aree
ovvero
del
particolare valore architettonico o storico.
5. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle
forze
armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la
natura
e l'obiettivo primario delle attivita' delle forze
ogni
armate.
caso, l'obbligo non si applica
di
la
materiale militare, ai sensi
novembre
agli
del
appalti
decreto
per
legislativo
In
fornitura
15
2011, n. 208.
6. Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto
di
contestuale
un insieme di prodotti,
energetica
la
valutazione
globale di tale insieme costituisce
prevalente
rispetto alla
singoli
valutazione
dell'efficienza
criterio
dell'efficienza
di
scelta
energetica
dei
prodotti che costituiscono l'intera fornitura.
7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi
di
cui al comma
proprio
interno, uno
degli
1
o
del
presente
articolo,
individuano,
piu'
soggetti
responsabili
al
dell'attuazione
obblighi suddetti.
8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto
di
beni e servizi alle disposizioni
articolo.
Tutte le stazioni
del
appaltanti
contenute
dovranno
nel
presente
applicare
il
criterio
presente articolo.
9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1,
comprese
le Regioni, le Province
Enti
Autonome
di
Locali, ciascuno nell'ambito delle
i
Trento
proprie
e
Bolzano,
competenze,
gli
adeguano
propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.
Art. 7
Regime obbligatorio di efficienza energetica
1. L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale
da
conseguire nel periodo compreso tra
31
il
1°
gennaio
2014
e
il
dicembre 2020, e' determinato secondo la metodologia di attuazione
ai
sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.
2.
cui
Il
regime
obbligatorio
di
efficienza
energetica
all'articolo 7 della citata direttiva 2012/27/UE
dal
e'
meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti
16
di
costituito
legislativi
marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n. 164 e relativi provvedimenti
di
attuazione, secondo le condizioni di cui al presente articolo.
3. Il meccanismo dei certificati bianchi di cui al comma
dovra'
2
garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31
dicembre
2020 non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di
risparmio
energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il
volume
restante
di
di
risparmi
di
energia
incentivazione degli
dell'efficienza
e'
ottenuto
interventi
di
attraverso
le
misure
incremento
energetica vigenti.
4. I provvedimenti concernenti la
obiettivi
quantitativi
anni
nazionali
di
determinazione
risparmio
energetico
degli
per
successivi al 2016, di cui all'articolo 4, comma 5, del
del
Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012,
una
gli
decreto
definiscono
traiettoria coerente con l'obiettivo di risparmio di cui al comma
1 e
la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono
prevedere
un'estensione
modalita'
dell'ambito
dei
soggetti
obbligati
alternative o aggiuntive di assolvimento dell'obbligo,
cio'
e
qualora
fosse necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui al
comma
1.
5. Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31
dicembre
2018, il
supporto
Ministero
dello
sviluppo
economico,
con
il
dell'ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di
conseguimento
dell'obbligo di cui al comma 1.
dovesse
risultare un
rispetto
volume
all'obbligo previsto,
di
di
il
Qualora
risparmi
da
tali
ottenuti
Ministero
dello
rapporti
insufficiente
sviluppo
economico,
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio
e del mare, introduce, anche su proposta dell'Autorita' per
l'energia
elettrica il gas ed il sistema idrico, misure
del
di
potenziamento
sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure
in
grado di dare
promozione
maggiore
efficacia
dell'efficienza energetica, nel
bilancio
pubblico. In ogni caso,
sentita
gli
alle
rispetto
stessi
politiche
dei
Ministeri
l'Autorita' per l'energia elettrica il
idrico,
gas
ed
vincoli
all'articolo
6,
comma
di
provvedono,
il
sistema
entro 120 giorni dall'emanazione del presente decreto
aggiornare
le linee guida di cui
del
di
2,
Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre
concernente
ad
del
decreto
2012
la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio
energetico
di
che
devono
essere
perseguiti
dalle
imprese
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni
2013
dal
al 2016, per tener conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15
del
presente decreto. Lo stesso provvedimento contiene
per
disposizioni
migliorare l'efficacia del meccanismo, anche con eventuali
modifiche
della soglia
risparmi
dimensionale
richiesta,
per
valorizzare
i
energetici derivanti da misure volte al miglioramento
comportamentale
e per prevenire comportamenti speculativi.
6.
che
Ai
fini
dell'accesso
al
Conto
termico,
rispettano gli elementi minimi di cui all'allegato
presente
decreto sono
In
considerati
contratti
di
i
contratti
8,
rendimento
del
energetico.
deroga all'articolo 6, comma 1, del Conto termico, il GSE
predispone
specifiche modalita' che consentano, alle Pubbliche
Amministrazioni,
di optare per l'erogazione dell'incentivo
e
successivi pagamenti per stato di
suddetto
attraverso
avanzamento
un
lavori.
acconto
Al
Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le
«intesi»
parole
da:
ad: «agrario,» sono soppresse;
b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
c) «1-bis. L'incentivo erogato ai sensi del presente decreto
non
puo' eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese
sostenute,
come dichiarate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d).»;
d) all'articolo 7,
«immediatamente
comma
3,
dopo
le
parole:
esecutivo» sono inserite le seguenti: «dal momento del
riconoscimento
della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE».
7. Le Regioni pubblicano in modalita' open data entro il 1°
giugno
di ogni anno a partire dal 2015
conseguiti
nell'anno precedente
incentivazione
derivanti
i
risparmi
dalle
di
misure
energia
di
promosse in ambito locale.
8. I risparmi di energia per i quali non siano
riconosciuti
stati
titoli di efficienza energetica, rispetto all'anno
in
condizioni
energetici
predisposti
gestione
normalizzate,
da
imprese
riscontrabili
che
attuano
dai
un
dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e
previsti
precedente
bilanci
sistema
di
dagli
audit
e
dal
e
presente
decreto
sono
concorrono al raggiungimento
presente
comunicati
degli
dalle
obiettivi
imprese
di
cui
all'ENEA
al
articolo.
Art. 8
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta
da
societa' di servizi energetici, esperti in
o
auditor energetici e da ISPRA relativamente
volontario
gestione
allo
dell'energia
schema
EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale
entro
il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in
ai
conformita'
dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale
non
obbligo
si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di
gestione
conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione
che
il sistema di gestione
energetico
realizzato in
al
in
conformita'
presente decreto.
comunicati
I
questione
ai
risultati
includa
dettati
di
di
tali
un
cui
audit
all'allegato
diagnosi
sono
all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione.
2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata
presente
decreto, le diagnosi di cui al comma
soggetti
certificati
regolamento
da
organismi
1
accreditati
in
sono
ai
vigore
del
eseguite
da
sensi
del
2
comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi
internazionali
di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI
CEI
11339 o alle
3,
ulteriori
norme
di
cui
11352,
all'articolo
12,
UNI
comma
relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli
installatori
di elementi
prestazioni
edilizi
connessi
al
miglioramento
delle
energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS
l'organismo
preposto e' ISPRA.
3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo
di
applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3,
legge
del
decreto-
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
7
legge
agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di
al
cui
comma 1, con
loro
le
medesime
scadenze,
dimensione e a dare progressiva
ragionevoli,
indipendentemente
attuazione,
in
dalla
tempi
agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o
in
alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle
ISO
norme
50001.
4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in
prossimita'
di reti
impianti
di
teleriscaldamento
cogenerativi ad alto
una
o
rendimento,
in
la
prossimita'
diagnosi
di
contiene
anche
valutazione della fattibilita' tecnica, della convenienza
economica e
del beneficio
calore
ambientale,
derivante
dall'utilizzo
cogenerato o dal collegamento alla rete locale di
teleriscaldamento.
del
5. L'ENEA istituisce
imprese
soggette a
almeno
diagnosi
l'anagrafica del
di
e
gestisce
energetica
soggetto
una
nel
obbligato
banca
quale
e
dati
sono
delle
riportate
dell'auditor,
la
data
esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.
6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la
conformita'
delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo,
una
selezione annuale di una
significativa
percentuale
tramite
statisticamente
della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai
commi
1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per
cento
delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attivita'
di
controllo potra' prevedere anche verifiche in situ.
7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei
soggetti
obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui
1
al
comma
dell'articolo 16.
8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall'anno
2016,
comunica al
Ministero
Ministero
dello
sviluppo
economico
e
al
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
di
lo
stato
attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un
rapporto
di sintesi sulle attivita' diagnostiche complessivamente svolte e
sui
risultati raggiunti.
9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo
economico,
di concerto
del
con
il
Ministero
dell'ambiente,
della
tutela
territorio e del mare, pubblica un bando per
di
programmi
la
presentati
dalle
Regioni
il
cofinanziamento
finalizzati
realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI
nelle
o
a
sostenere
l'adozione
PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I
programmi
di sostegno presentati dalle
incentivi
Regioni
prevedono
che
gli
siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della
normativa
sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione
delle
misure di
diagnosi
efficientamento
energetico
identificate
dalla
energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001.
10. All'attuazione delle attivita' previste al comma 9 si
provvede,
nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal
2014 al 2020, a valere
dello
sulla
quota
sviluppo economico dei proventi
di
spettante
annui
delle
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
13
al
aste
decreto
marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico
con
Ministero
delle
quote
legislativo
ambientali,
le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo
19,
previa
disponibili
verifica
dell'entita'
dei
proventi
annualmente.
11. All'attuazione delle attivita' previste ai
del
commi
presente articolo si provvede nel limite massimo di
di
0,3
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere
quota
spettante al Ministero dello sviluppo economico
annui
dei
5
e
6
milioni
sulla
proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19
del
decreto legislativo 13 marzo
progetti
2013,
n.
30,
destinati
ai
energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai
commi
3 e 6 dello stesso articolo
dei
19,
previa
verifica
dell'entita'
proventi disponibili annualmente.
Art. 9
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater
dell'articolo
1
del
con
decreto-legge
23
dicembre
2013,
n.
145,
convertito,
modificazioni, dalla legge
altri
21
febbraio
2014,
provvedimenti normativi e di regolazione gia'
materia,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
idrico,
n.
9,
e
adottati
ed
il
da
in
sistema
previa definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica
ed
economica, anche in
potenziali,
relazione
ai
risparmi
energetici
individua le modalita' con cui gli esercenti l'attivita' di
misura:
a) forniscono ai
clienti
finali
di
energia
elettrica
e
gas
naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed
per
acqua
calda
uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione
il
consumo effettivo e forniscono informazioni sul
di
utilizzo dell'energia;
tempo
effettivo
b) forniscono ai
clienti
finali
di
energia
elettrica
e
gas
naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed
per
uso domestico contatori
in
individuali
di
cui
acqua
alla
calda
lettera
a),
sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi
allacci
in nuovi edifici o a seguito
come
di
importanti
ristrutturazioni,
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive
modificazioni.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico
adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per
quanto riguarda il settore elettrico
entro
e
del
gas
naturale
e
ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il
settore
del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua
calda
per uso domestico.
3. Fatto salvo quanto gia'
1°
giugno 2011,
progressivo
n.
93
miglioramento
misurazione
delle
e
previsto
nella
dal
decreto
prospettiva
prestazioni
dei
intelligenti e dei contatori intelligenti,
conformemente
di
un
sistemi
di
introdotti
alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine
sempre
piu' aderenti alle
per
esigenze
del
cliente
l'energia elettrica, il gas ed il sistema
piu'
provvedimenti da adottare
di
entro
legislativo
di
renderli
finale,
idrico,
ventiquattro
l'Autorita'
con
mesi
uno
dalla
o
data
entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto
standard
internazionale IEC 62056 e della
Commissione
raccomandazione
dello
della
europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei
sistemi
di misurazione
in
qualita'
ad
di
intelligenti,
esercenti
a
cui
l'attivita'
le
di
imprese
misura
distributrici
sono
tenuti
uniformarsi, affinche':
a) i sistemi di misurazione intelligenti
clienti
forniscano
finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e
obiettivi
ai
gli
di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali
siano
pienamente considerati nella definizione delle
minime
funzionalita'
dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;
b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la
nella
sicurezza
comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al
momento
della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione,
in
conformita' alla normativa vigente in materia di protezione dei
dati.
Ferme restando le responsabilita' degli esercenti
di
misura previste dalla normativa vigente,
l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico
dei
dati storici di proprieta' del
apposite
strutture
ai
indipendenti
rispetto
distributori e ad ogni altro
con
l'Autorita'
assicura
cliente
agli
soggetto,
dell'attivita'
finale
il
trattamento
attraverso
operatori
anche
per
di
cliente
mercato,
finale,
interessi specifici nel settore energetico o in potenziale
conflitto
di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri
di
efficienza e semplificazione;
c) nel caso dell'energia elettrica e
cliente
su
richiesta
del
finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche
dell'energia
elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;
d) nel caso in cui il cliente finale
lo
richieda,
i
dati
del
contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia
elettrica
siano messi a
a
sua
disposizione
o,
su
sua
richiesta
formale,
disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che
agisce a
suo nome, in un formato facilmente
essere
comprensibile
che
possa
utilizzato per confrontare offerte comparabili;
e) siano adeguatamente considerate le funzionalita' necessarie
ai
fini di quanto previsto all'articolo 11.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico
provvede affinche' gli esercenti l'attivita' di
dell'energia
elettrica
momento
e
del
dell'installazione
ottengano
gas
dei
naturale
assicurino
contatori,
i
misura
che,
clienti
informazioni adeguate con riferimento alla lettura
al
sin
dal
finali
dei
dati
monitoraggio del consumo energetico.
5. Per favorire il contenimento dei consumi
attraverso
energetici
la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione
delle
ed
spese in base ai consumi
consumo
effettivi
di
ciascun
centro
di
individuale:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura
di
acqua
di
calda
per
un
edificio
teleriscaldamento o da un
che
siano
sistema
alimenta una pluralita' di
31
di
edifici,
effettuati
fornitura
e'
da
una
rete
centralizzato
obbligatoria
entro
il
dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura
del
servizio di un contatore di fornitura
corrispondenza
dello scambiatore di calore
di
collegato
di
calore
alla
rete
in
o
del
punto
fornitura;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da
una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da
rete
di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura
che
alimenta una pluralita' di edifici, e'
l'installazione
una
centralizzato
obbligatoria
entro il 31 dicembre 2016 da parte delle
del
imprese
di
fornitura
servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo
di
calore o di raffreddamento o
unita'
immobiliare,
possibile,
nella
misura
di
in
acqua
cui
calda
sia
per
ciascuna
tecnicamente
efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto
risparmi
ai
energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi
essere
puo'
valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI
EN
15459. Eventuali casi di impossibilita'
installazione
tecnica
alla
dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati
in
apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico
abilitato;
c) nei casi
in
cui
l'uso
di
contatori
individuali
non
sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi,
per
la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione
sistemi
di termoregolazione e contabilizzazione del
per
calore
misurare il consumo di calore in corrispondenza a
radiatore
posto all'interno delle unita'
degli
immobiliari
dei
di
individuali
ciascun
condomini
edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla
EN
norma
o
UNI
834, con esclusione
degli
di
quelli
situati
negli
spazi
comuni
edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere
non
efficiente in termini
metodologia
di
indicata nella norma UNI
in
costi
EN
con
15459.
riferimento
In
tali
alla
casi
sono
presi
considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi
per
la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale puo'
affidare
la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione
del
calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura,
secondo
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e
il sistema idrico, ferma
la
restando
la
continuita' nella misurazione del dato;
necessita'
di
garantire
d) quando i condomini sono
alimentati
dal
teleriscaldamento
o
teleraffreddamento
o
o
da
sistemi
comuni
di
riscaldamento
raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse
al
consumo di calore per il riscaldamento
delle
degli
appartamenti
e
aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di
radiatori,
e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta
in
modo centralizzato, l'importo complessivo deve
in
essere
suddiviso
relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica
utile
e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo
quanto
previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
E'
fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica
successiva
all'installazione dei dispositivi di cui al presente
la
comma,
che
suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'.
6. Fatti salvi i provvedimenti
gia'
normativi
e
di
regolazione
adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il
ed
il sistema idrico, con uno o piu'
entro
provvedimenti
dodici mesi dalla data di entrata in
decreto,
individua
ed
le
modalita'
con
cui,
vigore
se
del
da
gas
adottare
presente
tecnicamente
possibile
economicamente giustificato:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
di
energia elettrica
provvedono,
e
di
gas
naturale
al
dettaglio
vendita
affinche', entro il 31 dicembre 2014, le informazioni
fatture
emesse siano precise e fondate
energia,
sul
consumo
sulle
effettivo
di
secondo le seguenti modalita':
1) per consentire al cliente
proprio
finale
consumo di energia, la fatturazione
del
deve
di
regolare
avvenire
il
sulla
base
consumo effettivo almeno con cadenza annuale;
2)
le
informazioni
sulla
fatturazione
devono
essere
rese
disponibili almeno ogni bimestre;
3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere soddisfatto
anche
con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti
finali,
in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei
consumi
propri
direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in
cui
siano installati contatori non abilitati alla trasmissione
dati
dei
per via telematica;
4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la
fatturazione
si basa sul consumo
unicamente
stimato
o
un
importo
forfettario
qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del
proprio
contatore per un determinato periodo di fatturazione;
5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
sistema
ed
il
idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e
gas
2)
il
utilizzato solo ai fini di cottura.
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
di
vendita
energia elettrica e di gas naturale al dettaglio,
cui
nel
caso
in
siano installati contatori, conformemente alle direttive
2009/72/CE e
2009/73/CE,
la
provvedono
affinche'
i
clienti
finali
abbiano
possibilita' di accedere agevolmente a informazioni complementari
sui
consumi storici che consentano loro di effettuare controlli
autonomi
dettagliati.
storici
Le
informazioni
complementari
sui
consumi
comprendono almeno:
1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni
precedenti
o
al periodo trascorso
se
dall'inizio
del
contratto
di
inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli
quali
sono state fornite informazioni sulla fatturazione;
fornitura,
per
i
2) dati dettagliati corrispondenti al
utilizzazione
tempo
di
per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi
al
cliente finale via internet o mediante
contatore
per un periodo che include almeno i
il
periodo
se
trascorso
dall'inizio
del
24
l'interfaccia
mesi
disponibili
del
precedenti
contratto
di
o
per
fornitura,
inferiore.
7. Fatti salvi i provvedimenti
gia'
normativi
e
di
regolazione
adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il
ed
il sistema idrico, con uno o piu'
entro
provvedimenti
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto,
da
gas
adottare
presente
individua le modalita' con cui le societa' di vendita di
al
energia
dettaglio, indipendentemente dal fatto che i
intelligenti
di cui alle direttive 2009/72/CE
o
e
contatori
2009/73/CE
siano
installati
meno, provvedono affinche':
a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni
relative
alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti
finali
siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a
un
fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale
stesso;
b) ai
ricevere
clienti
finali
sia
offerta
l'opzione
di
informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica
sia
fornita, su richiesta, una spiegazione
sul
chiara
modo in cui la loro fattura e' stata compilata,
qualora
e
e
comprensibile
soprattutto
le fatture non siano basate sul consumo effettivo;
c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti
finali
le seguenti informazioni minime per presentare un
globale
resoconto
dei costi energetici attuali:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2) confronti tra il consumo
cliente
finale e il
precedente,
consumo
nello
attuale
stesso
di
periodo
energia
del
dell'anno
preferibilmente sotto forma di grafico;
3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni
dei
consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi,
compresi
i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle
misure
di miglioramento
profili
dell'efficienza
energetica
disponibili,
comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive
per
le apparecchiature che utilizzano energia;
d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle
fatture,
informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di
per
consentire la valutazione globale dei consumi
vengano
pagamento,
energetici
e
offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;
e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano
fornite
ai consumatori,
formato
su
richiesta,
tempestivamente
e
in
facilmente comprensibile che consenta ai consumatori
confrontare
di
un
offerte comparabili. L'Autorita' per l'energia elettrica, il
ed
gas
il sistema idrico valuta le modalita' piu'
garantire
opportune
che i clienti finali accedano a confronti
e
tra
quelli di un cliente finale
stessa
riferimento
medio
o
di
i
per
propri
consumi
della
categoria d'utenza.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico
assicura che non siano applicati specifici corrispettivi
clienti
finali per la
sulla
ricezione
delle
fatture,
delle
ai
informazioni
fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi.
Nello
svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente
al
fine di evitare duplicazioni di
stessa
attivita'
e
di
articolo,
costi,
Autorita' si avvale ove necessario del Sistema Informativo
Integrato
la
(SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio
n.
2010,
105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n.
129,
e della banca dati degli incentivi di
del
cui
all'articolo
15-bis
decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in
legge 3
agosto 2013, n. 90.
Titolo III
EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA
Art. 10
Promozione dell'efficienza per il riscaldamento
e il raffreddamento
1. Entro il 30 ottobre
al
2015
il
Ministero dello sviluppo economico,
Province
Autonome un
potenziale
rapporto
contenente
nazionale di applicazione
rendimento
della
nonche' del teleriscaldamento
che
e
GSE
predispone
alle
una
Regioni
e
e
valutazione
cogenerazione
ad
articolato territorialmente per
Nel
Regioni
predisporre il rapporto, il GSE
energetico
tiene
e
3.
alto
dei
efficienti
Tale
Province
conto
alle
del
teleraffreddamento
comprenda le informazioni di cui all'Allegato
e'
trasmette
rapporto
Autonome.
piani
ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche
in
attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali
nazionali
di cogenerazione ad alto
del
rendimento
decreto
di
febbraio
legislativo
20
a
norma
2007,
n.
dell'articolo
20.
L'anno
5
base
riferimento ai fini della valutazione e' l'anno 2013.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma
effettua
un'analisi costi-benefici relativa
basata
al
1,
territorio
il
GSE
nazionale
sulle condizioni climatiche, la fattibilita' economica e
l'idoneita'
tecnica
conformemente
L'analisi
all'allegato
4,
parte
1.
costi-benefici e' finalizzata all'individuazione delle soluzioni
piu'
efficienti in termini di uso delle risorse e di
da
costi,
in
soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e
raffreddamento.
3. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo
economico,
modo
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela
e
del
territorio
del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo
notifica
alla Commissione europea. Su richiesta della stessa
la
Commissione,
valutazione e' aggiornata e notificata ogni 5 anni.
4. Ai fini della valutazione di
dell'analisi
cui
al
comma
1
costi-benefici di cui al comma 2, il GSE istituisce
dati
sulla cogenerazione e sulle
e
infrastrutture
di
e
una
banca
teleriscaldamento
teleraffreddamento, esistenti e in realizzazione,
avvalendosi
anche
dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89,
della
legge 23 agosto 2004, n. 239.
le
informazioni raccolti siano
fini
Il
GSE
assicura
condivisibili
dalle
che
i
dati
Regioni.
Ai
e
della costruzione e dell'aggiornamento della suddetta banca dati:
a) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione
del
GSE, con
agli
cadenza
almeno
annuale,
le
informazioni
relative
impianti di cogenerazione desunte dalla propria banca dati
Anagrafica
Accise;
b)
i
titolari
di
infrastrutture
di
teleriscaldamento
e
teleraffreddamento trasmettono al GSE i dati
propria
relativi
alla
infrastruttura, ove non gia' trasmessi, e i relativi aggiornamenti
in
caso di variazioni;
c) le amministrazioni pubbliche che rilasciano
autorizzazioni
o
concedono agevolazioni a
trasmettono
sostegno
della
cogenerazione
annualmente al GSE le informazioni relative agli impianti
autorizzati
o agevolati e alle modalita' di sostegno adottate;
d) i titolari o i responsabili degli impianti
cogenerazione,
di
fatti salvi i casi in cui non sia economicamente sostenibile,
dotano
gli impianti stessi di apparecchi di misurazione
utile.
del
calore
Sono esentate le unita' di cogenerazione con capacita' di
generazione
inferiore a
responsabili
50
kWe,
i
cui
soggetti
titolari
dell'impianto, autocertificano il calore utile, ai
testo
o
sensi
unico delle disposizioni legislative e regolamentari
di
in
del
materia
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) TERNA S.p.A. trasmette
informazioni
annualmente
al
GSE
le
disponibili relative agli impianti di cogenerazione.
Il GSE definisce, d'intesa con gli enti interessati,
modalita'
le
tecniche delle comunicazioni di cui alle precedenti lettere,
secondo
criteri di semplificazione ed efficienza.
convenzione
Con
apposita
tra il GSE e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite
le
modalita' tecniche per la fornitura delle informazioni
alla
di
lettera a) e le
reciproco
il
procedure
allineamento delle
sulla
operative
informazioni
per
presenti
assicurare
nella
banca
cogenerazione predisposta dal GSE e nella banca dati
dell'Anagrafica
Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
cui
dati
5. In base ai risultati della valutazione effettuata
del
a
norma
comma 1, e dell'analisi costi-benefici di cui al comma 2, con
decreto
del Ministero
Ministero
dello
sviluppo
economico,
sentito
il
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa
con
la Conferenza unificata, sono individuate le misure da adottare
entro
il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi
e
criteri di efficienza, il potenziale di aumento
cogenerazione
dei
costi
della
ad alto rendimento nonche' del teleriscaldamento e
teleraffreddamento
efficienti, nonche' sono definite
di
soglie,
espresse
in
termini
calore di scarto utile, domanda di calore o distanze tra gli
impianti
industriali e le
dei
reti
di
teleriscaldamento,
per
l'esenzione
singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7,
lettere
c) e d). Le esenzioni
dal
sono
aggiornate
con
cadenza
Ministero dello sviluppo economico che notifica alla
le
modifiche adottate. Qualora la valutazione di
non
cui
triennale
Commissione
al
individui un potenziale economicamente sfruttabile,
vantaggi
i
comma
1
cui
superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo
economico,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela
e
del
territorio
del mare e la Conferenza unificata, sono individuati gli
interventi o
le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6.
6. Il decreto di cui al comma 5 individua le
attraverso
modalita'
cui le Regioni e le Province
definizione
delle misure ivi
relative
previste
autonome
ed
alla
concorrono
individuazione
priorita' di intervento, in considerazione
impatto
sugli obiettivi dei piani energetico
adottati.
Nella predisposizione degli
e
alla
del
ambientali
strumenti
di
delle
conseguente
da
esse
pianificazione
territoriale di propria competenza, i comuni tengono
tali
misure, e dispongono in merito valutando altresi' gli
sulla
urbana
conto
di
effetti
qualita' dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano
cui
di
all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 8, a
decorrere
dal 5 giugno 2014 e' fatto
dei
obbligo
agli
operatori
proponenti
seguenti
benefici,
progetti
di
effettuare
un'analisi
conformemente all'allegato 4, parte 2, per le
seguito
costi-
finalita'
di
indicate:
a) nuovi impianti di generazione elettrica
termica
con
potenza
totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare
l'eventuale
predisposizione del
di
funzionamento
dell'impianto
come
impianto
cogenerazione ad alto rendimento;
b) ammodernamento
generazione
sostanziale
di
impianti
di
elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a
MW,
al fine di
in
valutare
l'eventuale
cogenerazione ad alto rendimento;
conversione
della
20
produzione
c) nuovi impianti industriali
o
ammodernamento
sostanziale
di
impianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso
superiore
a 20 MW, che generano calore di scarto a un
temperatura
livello
di
utile, al fine di valutare le
di
di
del
scarto per soddisfare
giustificabile,
anche attraverso
tale
la
una
possibilita'
domanda
cogenerazione,
uso
calore
economicamente
e
della
connessione
di
impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
d) nuove reti di
teleriscaldamento
e
di
teleraffreddamento
o
ammodernamento sostanziale di reti esistenti;
e) installazione di un nuovo impianto di
energia
produzione
di
termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW,
al
fine di valutare il possibile uso del calore di scarto degli
impianti
industriali situati nelle vicinanze.
L'installazione di attrezzature
di
per
la
cattura
di
biossido
carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di
stoccaggio
geologico non e' considerata un ammodernamento ai fini delle
lettere
b), c) e d)
dell'analisi
del
presente
costi-benefici di cui alle
comma,
comma.
lettere
c)
Nell'ambito
e
d)
del
presente
l'operatore si avvale del supporto delle societa' responsabili per
il
funzionamento delle reti di teleriscaldamento
teleraffreddamento,
e
ove esistenti.
8. Sono esentate
seguenti
dall'analisi
di
cui
al
comma
7
le
tipologie di impianto:
a) gli
impianti
di
produzione
dell'energia
elettrica
per
i
carichi di punta e l'energia elettrica
per
essere in funzione per meno di 1500
calcolate
di
ore
riserva,
operative
progettati
annue
come media mobile per un periodo di cinque anni;
b) gli impianti che devono essere ubicati in
prossimita'
di
un
sito di stoccaggio
direttiva
geologico
approvato
ai
sensi
della
2009/31/CE.
9. Ai fini del rilascio dei
gli
provvedimenti
autorizzativi
interventi di cui al comma 7, lettere dalla a) alla e),
salve
le esenzioni apportate con il decreto di cui al
Stato
comma
per
fatte
5,
lo
ovvero le Regioni e gli Enti Locali, secondo
delle
la
ripartizione
attribuzioni risultante dalle norme vigenti, tengono conto:
a) per le domande presentate dal 5
risultati
giugno
dell'analisi di cui al comma 7 garantendo
i
che
2014,
dei
siano
soddisfatti
requisiti di cui al medesimo comma;
b) per le domande presentate
2015,
decorrere
dal
31
dicembre
anche dei risultati della valutazione di cui al comma 1.
10. Qualora sussistano motivi di diritto, proprieta' o bilancio,
le
autorita' di
impianti
cui
al
comma
dall'obbligo di applicare le
i
benefici siano
sviluppo
superiori
ai
9
possono
opzioni
costi.
esentare
singoli
considerate,
Il
Ministero
anche
dello
quando
economico, sulla base
autorita'
delle
indicazioni
competenti richiamate al comma
una
9,
delle
trasmette
notifica motivata di tale decisione entro
di
medesime
alla
tre
Commissione
mesi
dalla
data
adozione.
11. I commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo
agli
si
applicano
impianti contemplati dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46
fatte
salve le eventuali esenzioni di detto decreto.
12. L'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento,
determinata
conformemente alle disposizioni
8
di
cui
al
decreto
legislativo
febbraio 2007, n. 20, e dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro
dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto al
richiesta
dell'operatore,
da
della
garanzia
di
rilascio,
origine
di
su
elettricita'
cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata
di
garanzia
origine, contenente le informazioni di cui all'allegato 5.
13. La garanzia di origine e' rilasciata dal
criteri
GSE
secondo
oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia di
origine:
a) corrisponde a una quantita' standard di 1 MWh ed
relativa
alla produzione
estremita'
netta
di
energia
misurata
dell'impianto e trasferita alla rete e puo'
solo
essere
e'
alle
rilasciata
qualora l'elettricita' annua da cogenerazione ad alto rendimento
sia
non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale;
b) e'
rilasciata
utilizzabile
dai
produttori
ai
quali
e'
affinche' essi possano dimostrare che l'elettricita' da essi
venduta
e' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento;
c) e' rilasciata subordinatamente alla verifica di
attendibilita'
dei dati forniti
alle
dal
richiedente
e
della
loro
disposizioni del presente decreto.
le
A
tale
scopo,
competenze dell'Autorita'
il
per
l'energia
conformita'
fatte
elettrica,
il
salve
gas
e
sistema idrico, il GSE dispone controlli sugli impianti in
esercizio,
sulla base di un programma annuo;
d) se rilasciata in altri Stati
e'
membri
dell'Unione
europea
riconosciuta anche in Italia, purche' la medesima garanzia di
origine
includa tutti
sempreche'
provenga
ed
da
gli
elementi
Paesi
che
di
cui
adottino
incentivazione della cogenerazione
a
quelli vigenti in Italia e
ad
impianti ubicati sul
accordi
all'allegato
strumenti
ad
alto
riconoscano
territorio
la
italiano,
di
5
e
promozione
rendimento
stessa
sulla
possibilita'
base
stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico
Ministero
e
dell'ambiente
le
del
e
della
competenti autorita'
da
tutela
del
Paese
del
territorio
estero
da
cui
e
analoghi
di
il
mare
e
l'elettricita'
cogenerazione ad alto rendimento viene importata.
14. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la
in
garanzia
di
origine,
particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi,
deve
essere
non
fondato
su
criteri
oggettivi,
trasparenti
e
discriminatori. Il GSE comunica tale rifiuto e la sua motivazione
al
Ministero dello sviluppo economico che lo notifica alla
Commissione.
15.
della
Qualunque
forma
di
sostegno
pubblico
a
favore
cogenerazione e' subordinata alla condizione che l'energia
elettrica
prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il
calore
di scarto sia effettivamente utilizzato per
domanda
economicamente
disposizioni
giustificabile,
ferme
soddisfare
restando
una
le
transitorie previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2007 n.
20 e
dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.
16. Ai fini della individuazione delle tecnologie di
cogenerazione,
del calcolo
di
della
determinazione
si
del
produzione
rendimento
da
cogenerazione
del
processo
di
applicano gli allegati al decreto legislativo 20
n.
20, come integrato
del
Ministro dello
Ministro
e
modificato
sviluppo
dal
economico,
decreto
di
e
del
metodo
cogenerazione
febbraio
4
concerto
agosto
con
2007,
2011
il
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
17. L'Autorita' per l'energia
sistema
elettrica,
il
idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare
ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore del
sulla
gas
ed
il
entro
presente
decreto
e
base di indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico,
al
fine
e
di
promuovere
lo
sviluppo
del
teleriscaldamento
teleraffrescamento e della concorrenza:
a) definisce gli standard di continuita',
sicurezza
qualita'
del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento,
inclusi
gli impianti per la fornitura del calore
di
e
i
relativi
e
ivi
sistemi
contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 3;
b) stabilisce i criteri per la determinazione
delle
tariffe
di
allacciamento delle utenze
le
alla
rete
del
teleriscaldamento
modalita' per l'esercizio del diritto di scollegamento;
c) fatto
individua
salvo
quanto
previsto
alla
lettera
e),
modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle
reti
e
i prezzi
la
per
la
fornitura
del
calore,
disconnessione, le attrezzature accessorie,
analisi
l'allacciamento
ai
fini
costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento
ai
e
delle
effettuate
sensi del presente articolo;
d) individua condizioni di riferimento per
alle
la
connessione
reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine
favorire
l'integrazione di
il
recupero
in
del
nuove
calore
unita'
utile
di
generazione
disponibile
in
del
ambito
di
calore
locale,
coordinamento alle misure definite in attuazione del comma 5
lo
sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile;
e) stabilisce le tariffe di cessione del
esclusivamente
calore,
e
per
nei casi
sussista
di
nuove
reti
di
teleriscaldamento
qualora
l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto
da
Comuni o Regioni.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano secondo
criteri
di gradualita' anche alle reti in esercizio alla data di
in
vigore del presente provvedimento,
salvaguardia
ferma
restando
degli investimenti
settore.
della
concorrenza
effettuati
e
L'Autorita' per l'energia elettrica, il
idrico
gas
ed
il
esercita i poteri di controllo, ispezione e sanzione
dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481.
Art. 11
entrata
la
nel
sistema
previsti
Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia
1. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema
idrico,
nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza
con
gli obiettivi nazionali e comunitari, di
e
medio
e
lungo
termine
relative traiettorie, in materia di energia e clima, contemperando
i
costi e i benefici
dello
connessi
e
su
indirizzo
del
Ministero
sviluppo economico per quanto riguarda le lettere c), d), e)
f),
provvede:
ed
a) previa valutazione dei potenziali di
dell'efficienza
energetica delle infrastrutture per il gas e
e
aumento
l'energia
comunque entro il 30 giugno 2015 e tenuto conto
previsto
di
elettrica
quanto
alla lettera c), ad introdurre nelle regolazione della
remunerazione
delle attivita' di sviluppo e gestione delle
trasmissione,
reti
di
trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare
eventuali
componenti che possono pregiudicare l'efficienza e per promuovere
la
responsabilizzazione degli operatori di rete
sfruttamento
del potenziale di efficienza esistente,
nella
di
verso
cui
lo
tener
conto
programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo
delle
infrastrutture;
b) ove necessario, ad aggiornare entro il
alla
termine
lettera a) la disciplina di accesso e uso della
al
rete
fine di garantire la conformita' agli allegato 6
presente
e
di
cui
elettrica,
7
del
decreto;
c)
a
verificare
ed
eventualmente
aggiornare
le
misure
di
attuazione
e
di
quanto
disposto
dall'articolo
17,
comma
4,
dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo
2011,
n. 28, al fine di sostenere
fonti
la
diffusione
efficiente
delle
rinnovabili e della generazione distribuita;
d) in coerenza con le disposizioni di
cui
all'articolo
11
del
decreto del
e
Ministro
dello
sviluppo
economico
5
luglio
2012
all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo
6
luglio 2012,
generazione
a
consentire
la
partecipazione
economico
della
distribuita, delle fonti rinnovabili,
alto
della
cogenerazione
rendimento e della domanda al mercato
servizi,
dell'energia
e
ad
dei
stabilendo i requisiti e le modalita' di partecipazione delle
singole
unita' di consumo e di produzione;
e) fatte salve le restrizioni di carattere tecnico
nella
gestione delle reti, a regolare l'accesso e la
della
insite
partecipazione
domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi
di
sistema, definendo le
dei
modalita'
tecniche
con
cui
i
sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la
partecipazione
gestori
dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi
aggregatori
di unita' di consumo ovvero di unita'
di
di
consumo
gli
e
di
unita'
produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e
delle
capacita' di gestione della domanda e degli aggregati;
f) ad adottare
derivanti
disposizioni
affinche',
nei
vincoli
dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell'energia
elettrica
sia effettuato
economica,
con
precedenza,
a
parita'
di
offerta
nell'ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti
da
fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
2. L'Autorita' per l'energia
servizi
elettrica
idrici, entro il 31 dicembre di ogni
2015,
e
anno,
il
a
gas
ed
decorrere
i
dal
redige una relazione sulle modalita' di attuazione di cui al comma
1
e la
alle
sottopone
al
Ministero
dello
sviluppo
economico
e
competenti Commissioni parlamentari.
3. Con uno o
clienti
piu'
provvedimenti
e
con
riferimento
ai
domestici, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i
servizi
idrici adegua le componenti della tariffa elettrica
stessa
definite, con
progressiva
l'obiettivo
di
superare
la
da
struttura
rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti
del
relativo servizio,
L'adeguamento
della struttura
stimolare
comportamenti
il
secondo
criteri
tariffaria
virtuosi
da
deve
parte
di
ai
costi
gradualita'.
essere
dei
essa
tale
cittadini,
da
favorire
conseguimento
non
degli
obiettivi
di
efficienza
energetica
e
determina impatti sulle categorie di utenti con struttura
tariffaria
non progressiva. Su proposta
Ministro
dello sviluppo
ante
economico,
della
in
stessa
relazione
alla
dell'impatto conseguente all'adeguamento e
i
clienti appartenenti a fasce economicamente
definisce
eventuali nuovi criteri per
compensazioni
la
Autorita',
al
il
valutazione
fine
di
ex-
tutelare
svantaggiate,
determinazione
delle
della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica,
cui
di
al decreto del Ministro dello sviluppo economico
2007,
28
dicembre
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2008,
18
febbraio
n.
41
del
recante
delle
determinazione
dei
compensazioni della spesa
energia
criteri
sostenuta
per
per
la
la
definizione
fornitura
elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per
clienti
di
i
in gravi condizione di salute.
Titolo IV
DISPOSIZIONI ORIZZONTALI
Art. 12
Disponibilita' di regimi di qualificazione,
accreditamento e certificazione
1. ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario collegamento
la
con
normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone
al
Ministero dello sviluppo economico e
e
al
Ministero
dell'ambiente
della tutela del territorio e del mare per l'approvazione gli
schemi
di certificazione e accreditamento
norme
tecniche in materia
dell'energia,
sistemi
alle
di
gestione
di
ESCO,
per
esperti
dell'energia,
la
in
conformita'
alle
gestione
diagnosi
energetiche
e
disposizioni del presente decreto.
2. Al fine di favorire
diagnosi
energetiche
in
fruibili
da
la
diffusione
tutti
i
dell'utilizzo
clienti
finali,
di
UNI-CEI,
collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla
pubblicazione
del presente decreto, elabora norme tecniche in materia
diagnosi
di
energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale,
terziario e
trasporti, in
al
conformita'
ai
dettati
di
cui
all'allegato
2
presente decreto.
3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed
giorni
ENEA,
entro
180
dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche
per
la certificazione volontaria degli
settori
auditor
energetici
nei
dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori
di
elementi edilizi
prestazione
connessi
al
miglioramento
della
energetica degli edifici.
4. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3,
la
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in
collaborazione
con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali
sentito
il CTI, definisce
formazione
e
rende
disponibili
programmi
e
di
finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei
settori
residenziale, industriale, terziario e trasporti e degli
installatori
di elementi
prestazione
edilizi
connessi
al
miglioramento
della
energetica degli edifici.
5. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed
e)
del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro
mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, possono
al
meccanismo
di
dei
certificati
bianchi
solo
se
in
partecipare
possesso
certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e
UNI
CEI 11339.
6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e
CTI,
entro il 31 dicembre 2014 definisce uno protocollo
l'iscrizione
il
per
agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono
sul
pubblicati
sito web istituzionale dell'ENEA.
a) ESCO certificate UNI CEI 11352;
b) esperti in Gestione dell'Energia certificati
secondo
la
UNI
CEI 11339;
c) organizzazioni certificate ISO 50001;
d) auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui
al
comma 3 del presente articolo.
Art. 13
Informazione e formazione
1. Entro il 31
le
dicembre
2014,
ENEA,
in
collaborazione
associazioni di categoria, in particolare delle ESCO
Servizi
energetici, con le associazione dei consumatori
Regioni,
predispone
formazione
un
programma
triennale
di
e
e
con
informazione
con
dei
le
e
finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente
dell'energia.
Il programma e' definito
dei
tenendo
conto
delle
caratteristiche
soggetti a cui e' rivolto ed include azioni volte a:
a) sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le
PMI
nell'esecuzione di diagnosi
interventi
nell'utilizzo
finalizzati
degli
energetiche
strumenti
con
successivi
incentivanti
all'installazione di tecnologie efficienti;
b) stimolare comportamenti dei dipendenti
che
contribuiscano
a
ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad
un
uso consapevole dell'energia;
d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle
vivono
in condomini, rispetto
e
ai
benefici
delle
rispetto ad un uso consapevole dell'energia;
diagnosi
che
energetiche
e) favorire la
Istituti
finanziari al
miglioramento
partecipazione
finanziamento
delle
di
Banche
interventi
e
degli
di
dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a
disposizione
di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
f) sensibilizzare le
sull'uso
efficiente
di
dell'energia
informazioni
rispettive
sui
imprese
e
anche
meccanismi
di
i
clienti
attraverso
domestici
la
incentivazione
diffusione
e
le
modalita' di accesso;
g) promuovere programmi di formazione per la
qualificazione
dei
soggetti
con
che
operano
nell'ambito
dei
servizi
particolare riferimento agli auditor energetici e
installatori
energetici,
agli
di elementi edilizi connessi all'energia.
2. Il programma, di cui al comma
Ministero
1,
e'
sottoposto
al
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della
tutela
del territorio e del mare, che provvedono alla copertura degli
oneri
per i servizi
previste.
forniti
in
attuazione
delle
attivita'
All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede nel
limite
massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli
e
2017, a valere sulla quota
sviluppo
spettante
al
anni
Ministero
2015,
2016
dello
economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione
di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n.
30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le
e
modalita'
nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello
previa
stesso
articolo
19,
verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.
Art. 14
Servizi energetici ed altre misure
per promuovere l'efficienza energetica
1. I contratti di prestazione energetica stipulati
pubblica
dalla
amministrazione contengono gli elementi minimi di cui all'allegato
8
al presente decreto.
2. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 2 del decreto
legislativo
30 maggio 2008, n 115, dopo la lettera a) e'
seguente:
aggiunta
«aa) per
stimata
la
la
prima
stipula
contrattuale,
la
riduzione
dell'indice di energia primaria per la climatizzazione
di
almeno il 5 per cento rispetto
riportato
al
corrispondente
invernale
indice
sull'attestato di prestazione energetica, nei tempi concordati tra
le
parti e, comunque, non oltre il primo anno di vigenza
contrattuale;».
3. Le Regioni e le Province Autonome forniscono assistenza
tecnica
alle
di
pubbliche
amministrazioni
nella
stesura
dei
contratti
rendimento energetico e rendono disponibili al pubblico
informazioni
sulle migliori
suddetti
pratiche
disponibili
nell'attuazione
contratti anche con il supporto di ENEA.
dei
4. L'ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata
della
in
vigore
presente disposizione, in collaborazione con le Regioni,
il
contratto-tipo
energetico
dell'edificio
decreto
per
di
il
cui
miglioramento
all'articolo
del
4-ter,
integra
rendimento
comma
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
con
3,
del
modificazioni,
gli elementi minimi di cui all'allegato 8.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del
mare e con il Ministro dei beni e delle
del
turismo, il Ministro
il
Ministro per la
amministrazione,
delle
e
territorio
e
culturali
e
attivita'
infrastrutture
semplificazione
del
la
e
di
trasporti
pubblica
e
con
d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate entro 180
giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida
per
semplificare
per
ed
armonizzare
le
procedure
l'installazione in ambito residenziale
o
dispositivi
lo
tecnologici
sfruttamento delle
le
fonti
per
e
terziario
l'efficienza
rinnovabili
autorizzative
di
energetica
nonche'
per
impianti
e
per
armonizzare
regole sulla attestazione della prestazione energetica degli
edifici,
i requisiti dei certificatori e il
delle
sistema
sanzioni. Tali
a
finalizzate,
linee
guida
sono
dei
controlli
in
particolare,
favorire:
a) la gestione delle procedure autorizzative
portali
e
attraverso
on-line accessibili da cittadini ed
altresi'
informazioni su vincoli emergenti
urbanistica
imprese
e
contenenti
dalla
pianificazione
della
documentazione
territoriale;
b) uniformita' e
supporto
snellimento
a
delle richieste autorizzative;
c) applicazione di costi amministrativi o d'istruttoria
massimi,
tali da non scoraggiare l'installazione di tecnologie efficienti.
6. Nel caso di edifici di
riduzione
nuova
minima del
energetica
dell'indice
20
per
cento
costruzione,
di
con
una
prestazione
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive
modificazioni, certificata
medesimo
con
le
modalita'
di
cui
al
decreto
delle
legislativo,
lo
spessore
delle
murature
tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi
chiusura
superiori ed inferiori,
un
massimo di
che
ulteriori
racchiudono il
15
volume
eccedente
30
ai
centimetri
riscaldato,
30
per
e
esterne,
e
centimetri,
tutte
fino
ad
le
un
di
fino
ad
strutture
massimo
di
centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati
nei
computi per
delle
la
determinazione
superfici e nei rapporti di
predetti
dei
volumi,
copertura.
Nel
delle
altezze,
rispetto
limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle
procedure
dei
pertinenti
di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto
del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto
previsto
dalle normative
edilizi
nazionali,
regionali
o
dai
regolamenti
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici,
distanze
alle
minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di
protezione
del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime
degli
edifici. Le deroghe vanno
distanze
esercitate
nel
rispetto
delle
minime riportate nel codice civile.
7. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di
edifici
esistenti che comportino maggiori spessori delle murature
e
degli elementi
ad
ottenere una
di
di
chiusura
riduzione
superiori
minima
del
10
ed
inferiori
per
cento
esterne
necessari
dei
limiti
trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192,
e successive modificazioni, certificata con le modalita'
al
di
cui
medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito
delle
pertinenti procedure di rilascio
al
dei
titoli
abitativi
di
cui
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,
n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o
dai
regolamenti edilizi comunali, in
tra
edifici, alle distanze
alle
distanze minime di
misura
massima di 25
pareti
merito
alle
distanze
minime
dai
confini
protezione
del
nastro
stradale,
nella
il
maggiore
spessore
delle
centimetri
per
di
minime
proprieta'
e
verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici,
nella
misura massima di
degli
30
centimetri,
per
il
maggior
spessore
elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella
misura
massima
vanno
da
entrambi
gli
edifici
confinanti.
esercitate nel rispetto delle distanze minime
codice
Le
deroghe
riportate
nel
civile.
8. Al comma 9-bis, dell'articolo
Presidente
5,
del
decreto
del
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni,
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«d)
termici
si
procede
alle
ristrutturazioni
individuali gia' esistenti, siti in stabili
qualora
di
impianti
plurifamiliari,
nella versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne
fumarie
o sistemi di evacuazione dei prodotti della
sbocco
sopra il
comunque
tetto
dell'edificio,
funzionali
combustione
e
idonei
con
o
adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno
compatti,
o
piu'
generatori
ibridi
composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da
pompa
una
di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.»
9. II comma 9-ter, dell'articolo
Presidente
5,
del
decreto
del
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni,
e' sostituito da seguente:
«9-ter. Per accedere alle deroghe previste
e'
al
comma
9-bis,
obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a),
installare
generatori
di
calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a
quello
previsto all'articolo
del
4,
comma
6,
lettera
a),
del
decreto
Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle
installare
generatori di calore a gas
della
a
lettere
b),
condensazione
c),
i
e
cui
d),
prodotti
combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto
non
superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto
vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori
di
calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione
abbiano
emissioni medie ponderate di ossidi
70
di
azoto
mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto
di
non
superiori
vigenti,
e
a
pompe
calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto
all'articolo
4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica,
del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare
i
terminali
di
scarico
in
conformita' alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive
modifiche
e integrazioni.».
10. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1
all'articolo
6, comma 12 del decreto legislativo
sono
adottati entro 120
del
giorni
dalla
19
data
agosto
di
e
2005,
entrata
n.
in
192
vigore
presente decreto,
il
favorendo
l'applicazione
territorio nazionale di regole
della
semplici
omogenea
per
la
su
tutto
valutazione
prestazione energetica e l'attestazione della prestazione
energetica
degli edifici.
11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni,
non
inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui
dei
periodo
certificati bianchi termini entro il 2014,
durata
di
e'
degli incentivi per i soli anni 2015 e 2016,
progetti
a
riconoscimento
prorogata
fronte
la
di
definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare
in
maniera stringente le reali peculiarita' dei
i
progetti
e
purche'
progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di
energia
in misura
annua
complessivamente
equivalente
alla
indicata, siano concretamente avviati entro il
e
soglia
31
minima
dicembre
2015
rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi
investimenti
in impianti energeticamente efficienti installati nel
sito
industriale; efficientamento energetico di
alla
medesima filiera produttiva, anche in
nella
impianti
siti
medesimo
collegati
diversi,
avviati
medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse
nazionale
di cui all'articolo 252 del decreto legislativo
n.
3
aprile
2006,
152; salvaguardia dell'occupazione.
12. E' fatto divieto ai distributori di
dei
energia,
sistemi di distribuzione e alle societa' di
al
vendita
ai
di
gestori
energia
dettaglio, di tenere comportamenti volti ad
sviluppo
ostacolare
del mercato dei servizi energetici e ad impedire la
la
prestazione di servizi energetici o
miglioramento
altre
misure
dell'efficienza energetica, compresa la preclusione
al
lo
richiesta
e
di
dell'accesso
mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.
Art. 15
Fondo nazionale per l'efficienza energetica
1. E' istituito presso il Ministero
il
dello
sviluppo
«Fondo nazionale per l'efficienza energetica»,
«Fondo»,
di
economico
seguito
che opera secondo le modalita' di cui al comma 2 e per
finalita'
le
di cui al comma 3. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22,
comma
4, del decreto legislativo 3
modificato
marzo
2011,
n.
28,
come
dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005,
n. 192, sono
per
versate
all'entrata
del
bilancio
dello
Stato,
l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di
euro
nell'anno 2015, per
al
essere
Fondo. A tal fine, la
elettrico
Cassa
riassegnate
nei
medesimi
conguaglio
per
il
provvede al versamento all'entrata del
degli
bilancio
importi indicati al primo
disponibilita'
valere
periodo,
a
esercizi
settore
dello
sulle
Stato
giacenti sul conto corrente bancario
Fondo,
entro 30 giorni dall'entrata
per
in
intestato
vigore
l'importo relativo al 2014 ed entro il
La
del
31
al
predetto
presente
marzo
per
decreto
il
2015.
dotazione del Fondo puo' essere integrata:
a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle
annualmente
confluite nel fondo di cui all'articolo
decreto
22,
risorse
comma
4,
del
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4ter,
comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
le
modalita' di cui
determinazione
al
presente
comma,
previa
dell'importo da versare con il medesimo decreto di
all'articolo
5, comma 12, lettera a);
192,
cui
secondo
b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a
carico
del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35
euro
milioni
di
annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, a valere sui
annui
delle aste delle quote di emissione
progetti
di
CO2
proventi
destinati
ai
energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo
13
marzo 2013,
proventi
n.
30,
previa
verifica
dell'entita'
disponibili annualmente, con le modalita' e
ai
nei
dei
limiti
di
cui
commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.
2. Il Fondo ha natura rotativa
il
ed
finanziamento di
realizzati
efficienza
interventi
di
e'
destinato
a
sostenere
energetica,
anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato
pubblico
- privato, societa' di progetto o di scopo appositamente
costituite,
mediante due sezioni destinate rispettivamente a:
a) la
concessione
di
garanzie,
su
singole
operazioni
o
su
portafogli di operazioni finanziarie;
b) l'erogazione
attraverso
di
finanziamenti,
banche e intermediari finanziari,
degli
Investimenti, anche mediante la
fondi
inclusa
la
sottoscrizione
emissione o l'erogazione, nelle
di
la
Banca
sottoscrizione
comuni di investimento di tipo chiuso che
di
investimento
nuova
direttamente
di
abbiano
titoli
forme
di
di
o
Europea
quote
come
credito
consentite
dalla
di
oggetto
di
legge,
nuovi finanziamenti, nonche' mediante
titoli
la
sottoscrizione
emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.
di
130,
di
nell'ambito
operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di
privati
verso
per
piccole
e
medie
imprese
e
ESCO
per
investimenti
l'efficienza energetica.
3. Il Fondo e' destinato a favorire,
sulla
base
di
obiettivi
e
priorita'
vincoli
periodicamente
stabiliti
e
nel
rispetto
dei
previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di
di
aiuti
stato, il finanziamento di interventi coerenti con il
raggiungimento
degli obiettivi nazionali di efficienza
il
energetica,
coinvolgimento di istituti
e
nazionali
finanziari,
e
promuovendo
comunitari,
investitori
dei
privati
sulla
base
di
un'adeguata
condivisione
rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalita':
a) interventi di miglioramento dell'efficienza
degli
energetica
edifici di proprieta' della Pubblica Amministrazione;
b) realizzazione di
reti
per
il
teleriscaldamento
e
per
il
teleraffrescamento;
c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture
pubbliche,
compresa l'illuminazione pubblica;
d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad
uso
residenziale, compresa l'edilizia popolare;
e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di
nei
settori dell'industria e dei servizi.
energia
4. Gli
di
interventi
teleriscaldamento
di
e
di
realizzazione
e
teleraffrescamento,
ampliamento
avviati
tra
di
reti
la
data
entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
la
data di entrata in vigore del presente decreto
possono
legislativo,
avere accesso alle garanzie offerte dal Fondo, secondo
modalita'
definite con i provvedimenti di cui al comma 5
i
e
e
le
fermi
restando
vincoli richiamati al comma 3.
5. Per il perseguimento delle finalita' di
nel
cui
al
comma
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o piu'
decreti
di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni
dall'entrata
in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo
economico
3,
e dal Ministro dell'ambiente e della
del
tutela
del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e
e
territorio
delle
acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono
le
e
finanze
individuate
priorita', i criteri, le condizioni e le modalita' di
funzionamento,
di gestione e di
di
intervento
del
Fondo,
nonche'
le
modalita'
articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo
al
specifico
sostegno del teleriscaldamento, e le relative
Nel
prime
dotazioni.
quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento del
Fondo,
tenendo conto del miglior rapporto tra costo e risparmio
energetico,
sono
per
individuati
termini
e
condizioni
di
maggior
favore
interventi che presentino specifica valenza prestazionale volti a:
a) creare nuova occupazione;
b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio;
c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
d) introdurre misure di protezione antisismica in
alla
aggiunta
riqualificazione energetica;
e)
realizzare
reti
per
il
teleriscaldamento
e
per
il
teleraffrescamento
alla
in
ambito
agricolo
o
comunque
connesse
generazione distribuita a biomassa;
6. La
mediante
dotazione
del
versamento volontario
Amministrazioni
di
Fondo
puo'
contributi
essere
da
incrementata
parte
di
centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi
le
incluse
risorse derivanti dalla programmazione dei
di
investimento
modalita'
europei
secondo
criteri,
fondi
strutturali
condizioni
stabilite con i provvedimenti di cui al comma
del
5.
La
e
e
dotazione
Fondo e', inoltre, incrementata con i proventi delle sanzioni di
cui
all'articolo 16, comma 23.
7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2,
lettera
a) sono assistiti dalla
di
garanzia
dello
Stato,
quale
garanzia
ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da
stabilire
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e
delle finanze, adottato entro 90 giorni dall'entrata
del
presente decreto. La garanzia dello
nell'elenco
Stato
e'
in
inserita
vigore
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle
finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31
n.
196. La sezione destinata alla concessione di
al
comma 2, e' ricompresa nel
cui
Sistema
dicembre
garanzie,
nazionale
di
2009,
di
garanzia
cui
di
all'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
8. Le garanzie concesse dal Fondo possono
dalla
essere
garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o
di
di
assistite
altri
fondi
garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati.
9. La gestione del Fondo e
essere
dei
relativi
interventi
puo'
attribuita sulla base di una o piu' apposite convenzioni, a
societa'
in house ovvero a societa' o enti in possesso dei necessari
requisiti
tecnici, organizzativi e di
vigente
terzieta'
nel
rispetto
della
normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici.
Agli
oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si
provvede
a valere sulle medesime risorse.
10. Il Ministro dell'economia e delle
ad
finanze
e'
autorizzato
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 16
Sanzioni
1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo
che
di
energia
non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, commi 1 e
sono
3,
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a
40.000
euro. Quando la
alle
prescrizioni
sanzione
diagnosi
di
cui
non
e'
all'articolo
effettuata
8
si
in
conformita'
applica
una
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
2. L'esercente
previsti
l'attivita'
di
misura
che,
nei
casi
dall'articolo 9, comma 1, lettera b) ed in violazione delle
modalita'
individuate dall'Autorita' per
il
sistema idrico,
contatori
non
fornisce
l'energia
ai
elettrica,
clienti
individuali aventi le caratteristiche di
del
cui
finali
alla
il
gas
e
i
lettera
predetto comma e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria
a)
da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione.
3. L'esercente
di
misurazione
fissate
l'attivita'
intelligenti
di
non
misura
conformi
che
fornisce
alle
sistemi
specifiche
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
a
norma dell'articolo 9, comma 3, lettere a), b) c) ed e), e'
soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500
Le
a
sanzioni di cui al presente comma sono
per
dall'Autorita'
irrogate
2.500
euro.
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
4.
L'esercente
momento
l'attivita'
dell'installazione dei
finali
consulenza
stabilito
ed
di
misura
non
fornisce
adeguate
secondo
contatori
informazioni
che
al
ai
clienti
quanto
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
idrico,
in particolare sul loro effettivo
alla
lettura dei dati
e'
ed
al
potenziale
monitoraggio
del
soggetto ad una sanzione amministrativa
1500
con
sistema
riferimento
consumo
pecuniaria
energetico,
da
250
a
euro.
5. L'impresa di fornitura del servizio di energia
tramite
teleriscaldamento
di
o
teleraffrescamento
o
termica
tramite
fornitura centralizzato che alimenta una pluralita'
che
un
di
sistema
edifici
non ottempera agli obblighi di installazione di contatori
individuali
di cui all'articolo 9, comma 5, lettera
ivi
previsto, e' soggetta ad una sanzione
da
a),
entro
il
amministrativa
termine
pecuniaria
500 a 2500 euro.
6. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore
individuale
che, richiesta
disponibilita'
dal
cliente
finale
che
dell'unita' immobiliare, nei casi di cui
5,
ha
la
all'articolo
9,
comma
lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un
contatore
individuale di cui alla predetta
una
sanzione
La
amministrativa
lettera
pecuniaria
da
b),
500
e'
soggetta
a
2500
disposizione di cui al presente comma non si applica
una
ad
euro.
quando
da
relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato
risulta
che l'installazione del contatore
tecnicamente
individuale
non
e'
possibile
e'
in
di
costi
o
non
e'
efficiente
termini
o
non
proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
7. Nei
il
casi
di
cui
all'articolo
9,
comma
5,
lettera
c)
condominio e i clienti finali che acquistano energia per un
edificio
polifunzionale
di
che
termoregolazione
per
e
non
provvedono
contabilizzazione
ad
installare
del
calore
sistemi
individuali
misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun
radiatore
posto all'interno dell'unita' immobiliare
ciascuno,
alla sanzione amministrativa
La
pecuniaria
sono
da
disposizione di cui al primo periodo non si
una
soggetti,
500
a
applica
2500
euro.
quando
relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato
risulta
che l'installazione dei predetti sistemi non e' efficiente in
termini
da
di costi.
8. E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro
il
condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal
teleraffreddamento
o da
non
sistemi
ripartisce
cui
le
comuni
di
riscaldamento
o
raffreddamento
che
spese
in
conformita'
alle
disposizioni
di
all'articolo 9 comma 5 lettera d).
9. L'impresa di distribuzione o le societa' di vendita
energia
elettrica e di gas naturale al dettaglio
nelle
che
fatture emesse nei confronti di clienti finali
non
sono installati
previste
contatori
intelligenti
le
non
di
forniscono
presso
i
quali
informazioni
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, a
norma dell'articolo 9, comma 6, lettera
una
a),
sono
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500
ciascuna
soggette
euro
ad
per
omissione
10. L'impresa di distribuzione o la societa' di vendita di
energia
elettrica e di gas
ai
clienti
sui
finali
di
naturale
al
accedere
dettaglio
alle
che
non
informazioni
consentono
complementari
consumi storici in conformita' a quanto previsto
per
dall'Autorita'
l'energia
norma
idrico,
elettrica,
il
gas
e
il
sistema
dell'articolo 9, comma 6, lettera b), e'
sanzione
soggetta
ad
a
una
amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente.
11. E' soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a
euro
2500
per
al
ciascuna
violazione,
l'impresa
di
vendita
di
energia
dettaglio:
a) che non
individuate
rende
disponibili,
con
le
modalita'
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
su
richiesta
cui
formale
del
cliente
finale,
le
informazioni
di
all'articolo 9, comma 7, lettera a);
b) che
ricevere
non
offre
al
cliente
finale
l'opzione
di
informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica
non
e
fornisce, su richiesta di quest'ultimo, spiegazioni adeguate
secondo
le prescrizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
il
sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 7, lettera b);
e
c) che non fornisce
modalita'
al
cliente
individuate dall'Autorita' per
il
sistema idrico,
cui
unitamente
finale,
l'energia
alla
secondo
elettrica,
fattura
le
le
il
gas
informazioni
e
di
all'articolo 9, comma 7, lettera c);
d) che non fornisce
modalita'
al
cliente
individuate dall'Autorita' per
il
finale,
l'energia
secondo
elettrica,
le
il
gas
e
sistema idrico, le informazioni le stime dei costi energetici tali
da
consentire a quest'ultimo di confrontare offerte comparabili.
12. L'impresa di
applica
vendita
di
energia
specifici corrispettivi al cliente
delle
al
finale
dettaglio
per
la
che
ricezione
fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per
l'accesso
ai dati
sanzione
relativi
ai
consumi
e'
soggetta
ad
una
amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna
violazione.
13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero
dello
sviluppo economico.
14. Le sanzioni di cui ai commi
dalle
6,
7
e
8
sono
Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
competenti
irrogate
Bolzano
per territorio o Enti da esse delegate.
15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10,
sono
11
e
irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema
idrico.
16.
Per
sanzioni
l'accertamento
e
l'irrogazione
delle
12
amministrative pecuniarie da
amministrative
parte
delle
autorita'
competenti si osservano, in quanto compatibili
previsto
con
quanto
dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I,
sezioni
I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
giorni
Entro
novanta
dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorita'
per
l'energia elettrica, il gas
con
proprio regolamento,
in
nel
e
il
sistema
rispetto
della
idrico
disciplina,
legislazione
vigente
materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza,
da
in
assicurare
atti
agli
degli
istruttori,
la
il
interessati
la
contraddittorio
piena
in
forma
conoscenza
scritta
e
modo
orale,
verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e
funzioni
decisorie. Il regolamento disciplina i casi
l'accordo
dell'impresa
procedimento
destinataria
sanzionatorio,
procedurali
possono
dell'atto
essere
di
in
avvio
adottate
cui,
con
del
modalita'
semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
17. L'autorita' amministrativa competente,
elementi
comunque in suo
da
possesso
e
quelli
portati
chiunque vi abbia interesse da' avvio al
sanzionatorio
mediante contestazione immediata o
estremi
la
valutati
a
sua
gli
conoscenza
procedimento
notificazione
degli
della violazione.
18. In caso di accertata violazione delle disposizioni
ai
di
cui
commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
eventuali
e
10
il
trasgressore
e
gli
obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla
regolarizzazione
entro
della
il
termine
di
quarantacinque
giorni
contestazione immediata o dalla data di
di
dalla
notificazione
data
dell'atto
cui al comma 17.
19. All'ammissione alla procedura di
al
regolarizzazione
comma 18 e alla contestazione immediata o
degli
estremi della violazione
14
amministrativa
alla
a
di
notificazione
norma
dell'articolo
della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la
di
notifica
un unico atto che deve contenere:
a)
della
l'indicazione
dell'autorita'
cui
competente;
l'oggetto
contestazione; l'analitica esposizione dei
elementi
fatti
e
degli
essenziali della violazione contestata;
b) l'indicazione del nominativo del responsabile del
procedimento
e, ove diverso, dell'ufficio dove e'
memorie,
possibile
perizie e altri scritti difensivi, essere
responsabile
del procedimento sui fatti oggetto di
avere
presentare
sentiti
dal
contestazione,
nonche'
accesso agli atti;
c)
puo'
l'indicazione
del
termine
entro
cui
l'interessato
esercitare le facolta' di cui alla lettera b), comunque non
inferiore
a trenta giorni;
d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi
al
di
cui
comma 18;
e) la possibilita' di estinguere gli illeciti
alla
ottemperando
diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7;
f) la menzione della possibilita', nei casi
degli
illeciti
non
diffidabili o per i quali non si
di
e'
ottemperato
alla
effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi
16
diffida,
dell'articolo
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento.
20. In
caso
di
ottemperanza
alla
diffida,
il
trasgressore
o
l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una
somma
pari al minimo della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8
e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine
di
cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma
estingue
il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e
a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 20
e'
effettuato con le modalita' di versamento previste
19
dall'articolo
decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa
compensazione
la
ivi prevista.
comunicazione
Del
pagamento
e'
data
mensilmente
all'autorita' amministrativa competente, con modalita'
telematiche, a
cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del
predetto
decreto legislativo.
22. Le regioni e le provincie autonome
Bolzano,
di
Trento
e
di
nell'ambito delle attivita' di ispezione degli
di
impianti
cui all'articolo 9 del decreto del
16
della
Presidente
termici
Repubblica
aprile 2013, n. 74, eseguono, anche gli accertamenti e
ispezioni
le
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
23. I
sanzioni
proventi
derivanti
dall'applicazione
delle
amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni
del
presente decreto, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata
del
bilancio
cui
dello
all'articolo
e'
autorizzato
occorrenti
Stato
15.
ad
Il
per
essere
Ministro
apportare,
con
riassegnati
dell'economia
propri
e
al
fondo
delle
decreti,
le
di
finanze
variazioni di bilancio. I proventi delle sanzioni di cui ai commi
6,
7 e 8 rimangono alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e
di
Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono
la
utilizzarli
gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui al
del
per
decreto
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
24. In ogni caso sono fatte salve le
competenze
delle
Regioni
a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
Monitoraggio dell'attuazione
1. A partire dal 2014 e successivamente ogni 3
Ministro
anni,
il
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministro
e
dell'economia
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,
d'intesa con
dell'ENEA,
approva e
d'azione
la
Conferenza
trasmette
alla
unificata,
Commissione
e
su
europea
proposta
il
Piano
nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, che comprende:
a) misure significative
dell'efficienza
per
il
miglioramento
energetica;
b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli
nella
fornitura, trasmissione e distribuzione
negli
dell'energia
usi finali della stessa, in vista del conseguimento
obiettivi
nonche'
degli
nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3;
c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria
previsto
al
2020.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere
in
vigore del presente decreto, il Ministero dello
economico,
su proposta di ENEA, approva e trasmette
europea,
una relazione annuale
conseguimento
sui
progressi
alla
dall'entrata
sviluppo
Commissione
realizzati
nel
degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 3.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere
in
dall'entrata
vigore del presente decreto, il Ministero dello
economico,
su proposta del GSE, approva e trasmette
europea,
alla
sviluppo
Commissione
una relazione annuale sulla cogenerazione contenente:
a) statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica
e
di calore da cogenerazione ad alto e basso
relazione
rendimento
in
alla produzione totale di calore e di energia elettrica;
b) statistiche relative alla capacita' di cogenerazione di
calore
e di energia elettrica e ai combustibili usati per la
cogenerazione;
c) statistiche relative
alla
produzione
e
alle
capacita'
di
teleriscaldamento
alla
e
di
tele
raffreddamento
in
relazione
produzione e alle capacita' totali di calore e di energia
elettrica;
d) statistiche
realizzati
sui
risparmi
di
energia
primaria
applicando la cogenerazione.
4. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2 e 3, sono
redatte
sulla
dei
base
documenti
La
dell'allegato
operativi
XIV
della
predisposti
direttiva
dalla
2012/27/UE
Commissione
europea.
relazione di cui al comma 3 e' redatta conformemente alla
metodologia
di cui agli
sviluppo
allegati
del
decreto
del
Ministro
dello
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
tutela
del territorio e del mare del 4 agosto 2011.
Art. 18
e
della
Abrogazioni
1. A
decreto
decorrere
dall'entrata
in
vigore
del
presente
legislativo, sono abrogati:
a) gli articoli: 5, comma 2; 2, comma 1, lettere a), e), l),
n),
v); 11, commi dall'1 e 2; 16, commi 1, 2 e 3; 17;
del
18,
comma
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
b) l'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dello
sviluppo
economico 28
degli
dicembre
2012,
concernente
la
determinazione
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico
devono
che
3
essere perseguiti
dell'energia
dalle
imprese
di
distribuzione
elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016.
Art. 19
Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria
1. Gli allegati che costituiscono
presente
decreto, sono aggiornati con
sviluppo
parte
decreto
del
integrante
Ministro
del
dello
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
e del mare.
2. Le pubbliche Amministrazioni centrali, le Regioni e le
Province
Autonome, nonche' le Autorita' e
nell'attuazione
del presente
massima
decreto,
condivisione dei dati e
modalita'
Agenzie
collaborano
delle
coinvolte
per
favorire
informazioni
la
raccolti
in
interoperabile, anche al fine di creare basi informative comuni,
nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
a
disponibili
legislazione vigente.
3. All'attuazione
le
delle
disposizioni
del
presente
decreto,
amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori
oneri
a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali
e
finanziarie
salve
disponibili
a
legislazione
vigente,
fatte
specifiche disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 13 e 15.
4. Ai sensi
direttiva
dell'articolo
2012/27/UE, il Ministero
alla
28,
dello
paragrafo
sviluppo
Commissione europea il presente decreto
successive
2,
della
economico
e
trasmette
le
eventuali
il
giorno
modificazioni.
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in
vigore
successivo
a
quello
della
della
sua
pubblicazione
Repubblica italiana.
nella
Gazzetta
Ufficiale
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito
nella Raccolta
Repubblica
ufficiale
degli
atti
normativi
della
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 luglio 2014