DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113) (GU n.165 del 18-7-2014) Vigente al: 19-7-2014 Titolo I FINALITA' E OBIETTIVI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista del la direttiva Consiglio, del che 25 2012/27/UE ottobre 2012, del Parlamento sull'efficienza europeo e energetica, modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza della energetica, in conseguenza dell'adesione Repubblica di Croazia; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega Governo per il recepimento delle direttive europee e altri al l'attuazione di atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, in particolare l'articolo 4, dettatati comma 1, con il quale sono criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE; ed Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio n. COM (2013) 762 recante Commissione Orientamenti della sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare, 8 marzo Gazzetta Ufficiale Strategia n. 2013, 73 pubblicato, del 27 marzo per 2013, del territorio comunicato, che e nella approva la energetica nazionale; Vista la delibera CIPE n. 17 dell'8 il marzo 2013 che piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli emissione di gas a effetto serra; aggiorna di Vista la preliminare ministri, deliberazione del Consiglio dei adottata nella riunione del 4 aprile 2014; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 maggio 2014; Acquisiti i pareri della espressi dalle competenti commissioni Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, nella adottata riunione del 30 giugno 2014; Sulla proposta del del Presidente Ministro dello sviluppo economico e del e Consiglio del dei Ministro ministri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto Ministri con i dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri, per gli affari regionali le e autonomie e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e miglioramento dell'efficienza conseguimento dell'obiettivo indicato energetica nazionale che di concorrono risparmio 2013, n. il al energetico all'articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia le e a superare carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini abrogazioni del presente previste all'articolo 18, le decreto, comma 1, fatte lettera salve a), le si applicano definizioni di cui: a) all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni; b) all'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni; c) all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni; d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) Accredia: accreditamento, organismo nazionale italiano di designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 20 del gennaio 2010; b) ammodernamento sostanziale di un impianto: ammodernamento il cui costo di di investimento e' superiore investimento di una nuova analoga unita'; al un 50% dei costi c) auditor energetico: persona esegue fisica o giuridica che diagnosi energetiche; d) CEI: comitato elettrotecnico italiano; e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio; f) condominio: edificio con almeno due unita' immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni; g) consumo di energia finale: tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle trasformazione forniture al settore della dell'energia e alle industrie energetiche stesse; h) consumo di energia primaria: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici; i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata dal fornitore del servizio; l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale; m) conto termico: sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti efficienza rinnovabili ed interventi di energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, Ministro di concerto con il dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche nel agricole alimentari e forestali, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale gennaio n. 1 pubblicato del 2 2013; n) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale esso esercita il di potere tra negoziale miglioramento dell'efficienza monitorata e il il beneficiario fornitore energetica, o di chi una verificata per misura e durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione livello del di miglioramento stabilito contrattualmente energetica o dell'efficienza di altri criteri energetica di prestazione concordati, quali i risparmi finanziari; o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi per categorie Ministro di prodotto, adottati con decreto del dell'ambiente ai sensi del PAN GPP; p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che la devono ripartire tra loro fattura dell'energia acquistata; q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, e lo sviluppo economico sostenibile; l'energia r) energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile; s) energia: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica qualsiasi o altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio 22 del ottobre 2008; t) esercente l'attivita' di misura del gas naturale: soggetto che eroga l'attivita' di misura di della cui all'articolo 4, comma17 deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 del 2007, e successive modificazioni; n. u) esercente elettrica: l'attivita' di misura dell'energia soggetto che eroga l'attivita' 4, di misura di cui all'articolo comma6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia e elettrica il gas n. 11 del 2007, e successive modificazioni; v) grande impresa: impresa che occupa piu' di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di di euro o il cui totale bilancio annuo supera i 43 milioni di euro; z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.; aa) immobili della pubblica amministrazione centrale: o parti di edifici amministrazione di proprieta' centrale, e da essa occupati; della pubblica edifici bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico virtuale o che permette la comunicazione fra due o piu' entita' di tipo diverso; cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non i supera 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Per le imprese per le quali non e' approvato stato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le quali non e' stata presentata la redditi, prima dichiarazione dei sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data; dd) Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE): documento gli redatto ai orientamenti nazionali di sensi per dell'articolo il 17 raggiungimento che individua degli obiettivi miglioramento dell'efficienza energetica e dei servizi energetici; ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale consumi nel settore Piano della pubblica amministrazione predisposto ai sensi dell'articolo 1, 27 dicembre Ministro 2006 n. 296, e approvato (PAN comma 1126, con decreto GPP): della dell'economia e delle finanze e legge del dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concerto con i Ministri sviluppo dei di dello economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal Ministro decreto dell'ambiente e della tutela del territorio e aprile del del mare, 10 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013; ff) pubblica governative amministrazione centrali di cui all'allegato IV del aprile centrale: autorita' decreto legislativo 12 2006, n. 163; gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento: sistema di trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente suolo su pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di medesima collegarsi alla per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di la spazi, per processi di lavorazione e per copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria; hh) ripartizione regionale della quota minima di energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing): suddivisione tra Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di cui al dello decreto 15 marzo 2012 del Ministro sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del Conferenza territorio e del mare, d'intesa con Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 78 aprile la del 2 2012; ii) riscaldamento di e raffreddamento efficienti: un'opzione riscaldamento e di raffreddamento che, rispetto riferimento che rispecchia le condizioni modo misurabile l'apporto di energia rifornire un'unita' di pertinente energia erogata a uno abituali, primaria riduce necessaria nell'ambito di scenario in per una delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici decreto, tenendo la conto dell'energia di cui richiesta al per presente l'estrazione, conversione, il trasporto e la distribuzione; ll) riscaldamento efficienti: e raffreddamento individuali un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e efficienti, teleraffreddamento riduce non in modo misurabile l'apporto rinnovabile necessaria per rifornire erogata di energia un'unita' di primaria energia nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto costo di energia primaria non rinnovabile ma a inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione; mm) servizio energetico: la prestazione materiale, l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia tecnologie con ovvero con operazioni che che l'energia, utilizzano possono includere le attivita' di di efficacemente gestione, di manutenzione controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura e e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili; nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita singole unita' immobiliari termico (utenze) servite da un alle impianto centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, fini ai della proporzionale suddivisione delle relative spese; oo) sistema di gestione dell'energia: insieme di elementi che interagiscono o sono che intercorrelati all'interno di un piano stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo; pp) sistema di misurazione intelligente: un elettronico in grado maggiori di informazioni di misurare rispetto il ad consumo un di sistema energia dispositivo trasmettere e ricevere dati utilizzando una comunicazione fornendo convenzionale, forma e di elettronica; qq) sistema di termoregolazione: consente all'utente di regolare la limiti sistema temperatura tecnico desiderata, che entro i previsti dalla normativa vigente, per ogni unita' immobiliare, zona o ambiente; rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di analisi e strategia energetica approvato con decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 27 marzo 2013; ss) superficie coperta utile totale: la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l'energia e' utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni; tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento alternativa, o teleraffreddamento che almeno: il 50 per cento di calore di scarto; usa, in il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; il 50 per cento di una combinazione delle precedenti; il 75 per cento di calore cogenerato; uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): misura dell'energia pari all'energia rilasciata una dalla tonnellata fissato cui di petrolio grezzo, il unita' di combustione valore convenzionalmente pari a 41,86 GJ; vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione. Art. 3 Obiettivo nazionale di risparmio energetico e' di 1. L'obiettivo nazionale indicativo cui di risparmio energetico concorrono le misure del presente decreto, consiste nella riduzione, entro l'anno di 2020, di 20 milioni di petrolio dei consumi di energia primaria, di tonnellate pari a equivalenti 15,5 tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, a milioni conteggiati partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale. 2. Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono Enti concorrere, con il coinvolgimento degli Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1. Titolo II EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA Art. 4 Promozione dell'efficienza energetica negli edifici 1. L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) di presente cui all'articolo 17, decreto, elabora una proposta di interventi termine comma di 1 del medio-lungo per il miglioramento della prestazione energetica e degli sottopone il documento all'approvazione del Ministro sviluppo immobili dello economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro ricerca, dell'istruzione, dell'universita' e della d'intesa con la conferenza unificata. 2. La proposta di gli interventi di cui al comma 1 riguarda edifici, sia pubblici che privati, e comprende almeno: a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici; b) l'individuazione, sulla base della metodologia di cui all'articolo 5 della piu' direttiva 2010/31/UE, degli interventi efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edificio e la zona climatica; c) un elenco aggiornato delle misure, esistenti e proposte, di incentivazione, di accompagnamento e di sostegno finanziario messe a disposizione da soggetti pubblici e privati per riqualificazioni le energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate da esempi applicativi e dai risultati conseguiti; d) un'analisi delle barriere tecniche, economiche finanziarie che ostacolano la efficientamento realizzazione energetico e immobili negli e di le interventi misure di e di semplificazione armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti; e) una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo del miglioramento dell'efficienza energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualificazione annuo; 3. Le proposte di cui al comma 1 tengono conto del d'azione Piano destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. bis, 192, zero articolo 4- comma 2, e del programma di miglioramento dell'efficienza energetica degli cui edifici della Pubblica Amministrazione centrale di all'articolo 5 del presente decreto. 4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione umane, e' istituita, strumentali e finanziarie gia' maggiori avvalendosi esistenti, delle senza risorse nuovi o oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La cabina di regia assicura in particolare e il coordinamento delle politiche degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto sviluppo del Ministro dello economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' stabilito regia, il funzionamento della tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2. Ai della cabina non spetta alcun compenso rimborso comunque cabina di componenti denominato ne' spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Art. 5 Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione 1. A partire dall'anno 2014 e fino al della 2020, e nell'ambito cabina di regia di cui all'articolo 4-bis non appena istituita, sono realizzati attraverso le interventi misure del presente articolo sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, gli immobili periferici, riqualificazione in grado di conseguire inclusi la energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in risparmio alternativa, comportino un energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep. 2. Il il Ministero dello sviluppo economico Ministero dell'ambiente e della tutela del mare, sentito il Ministero in delle infrastrutture di concerto territorio e dei e con del trasporti e collaborazione con l'Agenzia del 30 novembre di di ogni anno, a demanio, decorrere interventi per il miglioramento della degli immobili della pubblica la dal predispone 2014, prestazione amministrazione centrale un entro il programma energetica coerente con percentuale indicata al comma 1, e promuovono, altresi', le attivita' di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate tramite dal comma 1, anche propri enti e societa' collegate. Le stesse Amministrazioni, il supporto dell'ENEA rispettive e del GSE nel rispetto con delle competenze, assicurano il coordinamento, la raccolta dei il dati e monitoraggio necessario per verificare lo stato del programma, delle promuovendo la massima di avanzamento partecipazione Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione programma, si tiene, altresi', dell'inventario, predisposto della in conto attuazione delle del risultanze dell'articolo 5, paragrafo 5, direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici sui consumi energetici amministrazione degli immobili della centrale, dei dati sui consumi energetici nell'applicativo pubblica rilevati informatico IPer gestito dall'Agenzia del demanio, risultanze delle e delle diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma 10. 3. Al fine di le elaborare il programma di cui al comma 2, Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche la in forma congiunta, proposte di intervento per riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati del interregionali opere pubbliche Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero economico. Tali proposte devono appropriate essere formulate dello sulla sviluppo base di diagnosi di energetiche miglioramento prestazione o energetico fare riferimento previsti agli dall'Attestato energetica di cui all'articolo 6 del decreto agosto interventi di legislativo 19 2005, n. 192. 4. Per Pubbliche gli adempimenti Amministrazioni il responsabile del ai centrali di cui al individuano, procedimento e ne comma al 3, le proprio comunicano il interno, nominativo soggetti di cui al comma 2. 5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del di mare, concerto con il il Ministro Ministro dell'Economia e trenta delle delle infrastrutture Finanze, da e trasporti emanare e entro giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2: a) gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m². Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 e' rimodulata 250 a m²; b) gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto determinati di requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto; c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e autorita' altro personale dipendente dalle preposte alla difesa nazionale; d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivita' religiose. 7. Per la definizione sono del programma di cui al comma applicati criteri di individuazione tra piu' interventi, su: ottimizzazione dei tempi di con riferimento prestazione agli edifici recupero con dell'investimento, peggiore energetica; minori tempi previsti completamento per indice l'avvio e di il 2, basati anche dell'intervento; entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi. 8. La realizzazione programmi degli interventi definiti ai sensi del comma 2 e' maggiori oneri dei per la finanza gestita, pubblica, Provveditorati interregionali opere delle infrastrutture e trasporti, ove il supporto delle Amministrazioni Demanio promuove forme gli di dalle piu' senza occorra in interessate. e di Amministrazioni, nei nuovi strutture pubbliche razionalizzazione interventi, anche tra favorire compresi del o operative Ministero avvalimento L'Agenzia e del coordinamento al fine con tra di economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi. 9. Concorrono altresi' al raggiungimento di dell'obiettivo cui al comma 1, degli e le misure organizzative occupanti volte a ridurre il consumo pubbliche annuo comportamentali energetico, che le amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52. 10. Le pubbliche che amministrazioni centrali, comprese hanno nella propria disponibilita' gli immobili di cui 6, che procedono efficienza energetica e sul alla loro realizzazione patrimonio di interventi edilizio o di quelle al comma di sostituzione razionalizzazione degli spazi, al di fuori del programma al di cui presente articolo, ne danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le le stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi', misure in corso o programmate per il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali al comma 3 favoriscono finanziamento il ricorso allo strumento di cui del tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l'intervento di una o piu' ESCO. 12. Le risorse del fondo di del decreto legislativo modificato 3 marzo cui all'articolo 2011, n. 28, 22, comma come 4, dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono per versate all'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate dello stato di nei previsione del Ministero ad dello apposito capitolo sviluppo economico medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del degli bilancio importi indicati al primo disponibilita' valere sulle intestato al periodo, giacenti sul conto corrente bancario Fondo, a dello Stato predetto entro 30 giorni dall'entrata per in vigore l'importo relativo al 2014 ed entro il Lo del 31 presente marzo per decreto il 2015. stesso stanziamento puo' essere integrato: a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, a valere cui sulle nel fondo di all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 n. marzo 2011, 28, secondo previa risorse le annualmente modalita' di confluite cui al presente comma, determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con e delle finanze; il della Ministro tutela dell'economia b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo dei 2015-2020 a proventi annui delle aste delle quote di cui all'articolo 19 30, del decreto valere sulla emissione di legislativo 13 marzo quota CO2 di 2013, n. destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalita' nei limiti di cui ai commi previa 3 e 6 dello stesso verifica dell'entita' dei proventi disponibili nella misura del 50 sviluppo economico e Ministero per del cento restante a carico 50 per del cento articolo annualmente Ministero a 19, carico dello del dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ministro Il e e dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. 13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate le con risorse gia' derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza nell'edilizia pubblica e con risorse dei utilizzate Ministeri energetica interessati, anche per la copertura delle spese derivanti dalla di sono realizzazione diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli di interventi miglioramento dell'efficienza energetica di cui al presente articolo, eventualmente nell'ambito non eseguite dell'attivita' d'istituto. dall'ENEA e dal GSE 14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere Ministero dal 2015, predispongono e comunicano al dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture al Ministero di dello e trasporti, sviluppo all'Agenzia economico un del rapporto demanio sullo e stato conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 15. Le imprese che effettuano la fornitura di utenze intestate a comunicano una pubblica amministrazione energia per centrale all'ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi vettore annuali, suddivisi per energetico, di ognuna all'anno delle precedente. L'ENEA, entro del presente decreto, finanza senza suddette novanta nuovi o utenze giorni e dalla maggiori relativi pubblicazione oneri per la pubblica, rende disponibile un portale informatico per l'inserimento delle informazioni di opportuna cui al presente comma e ne da informazione sul suo sito istituzionale. 16. Le Regioni rispettivi strumenti di coordinata, concorrono cui al e gli enti programmazione raggiungimento locali nell'ambito energetica, in dell'obiettivo dei maniera nazionale di all'articolo 3, comma 1, attraverso l'approvazione: a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico di e efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta' dello Stato di cui al presente articolo; b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di il gestione ricorso alle per finanziare di dell'energia, ESCO le e ai comprese contratti riqualificazioni proprieta' pubblica e lungo migliorare le di diagnosi energetiche, rendimento energetico energetiche degli l'efficienza immobili energetica a termine. 17. Le imprese che effettuano la fornitura di utenze intestate specifica a una pubblica amministrazione energia locale, su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, comunicano per alla stessa, i consumi annuali, energetico, suddivisi per vettore delle utenze oggetto della richiesta. La suddetta richiesta contiene i riferimenti delle utenze e Le i relativi codici di Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili informazioni fornitura. le di cui al presente comma sui propri siti istituzionali. Art. 6 Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali 1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono rispetto al dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato 1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di e acquisto di prodotti servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi devono requisiti essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi energetica di efficienza sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti utilizzare ad prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalita' con le quali gli offerenti requisiti stessi. dimostrano di avere soddisfatto i 2. L'obbligo di qualora l'acquisto di le cui al prodotti, «specifiche tecniche» nei e comma servizi le 1 si ed considera immobili «clausole assolto rispetti contrattuali» «Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie prodotti indicate al punto 3.6 sostenibilita' del ambientale dei consumi nel Amministrazione «Piano d'azione settore della per almeno indicate di la Pubblica (PAN GPP)». 3. L'obbligo di cui al comma 1 si gli acquisti di prodotti e servizi alle di applica importo agli pari appalti o per superiore soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli di acquisti ovvero ai nuovi contratti locazione di immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo. 4. E' ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 qualora tale previsione di non sia coerente con le costo-efficacia, fattibilita' economica e idoneita' ovvero valutazioni tecnica, nel caso in cui comporti una severa concorrenza. restrizione della Gli elementi tecnici sono a della ed economici sostegno precisati e motivati nei documenti di gara. In materia immobili, e' ammessa qualora deroga al rispetto dei requisiti deroga di minimi, l'acquisto sia finalizzato a: a) una intraprendere una ristrutturazione importante o demolizione; b) salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente protetto in virtu' suo dell'appartenenza a determinate aree ovvero del particolare valore architettonico o storico. 5. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle forze armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attivita' delle forze ogni armate. caso, l'obbligo non si applica di la materiale militare, ai sensi novembre agli del appalti decreto per legislativo In fornitura 15 2011, n. 208. 6. Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto di contestuale un insieme di prodotti, energetica la valutazione globale di tale insieme costituisce prevalente rispetto alla singoli valutazione dell'efficienza criterio dell'efficienza di scelta energetica dei prodotti che costituiscono l'intera fornitura. 7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi di cui al comma proprio interno, uno degli 1 o del presente articolo, individuano, piu' soggetti responsabili al dell'attuazione obblighi suddetti. 8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi alle disposizioni articolo. Tutte le stazioni del appaltanti contenute dovranno nel presente applicare il criterio presente articolo. 9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese le Regioni, le Province Enti Autonome di Locali, ciascuno nell'ambito delle i Trento proprie e Bolzano, competenze, gli adeguano propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo. Art. 7 Regime obbligatorio di efficienza energetica 1. L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra 31 il 1° gennaio 2014 e il dicembre 2020, e' determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE. 2. cui Il regime obbligatorio di efficienza energetica all'articolo 7 della citata direttiva 2012/27/UE dal e' meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti 16 di costituito legislativi marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n. 164 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le condizioni di cui al presente articolo. 3. Il meccanismo dei certificati bianchi di cui al comma dovra' 2 garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il volume restante di di risparmi di energia incentivazione degli dell'efficienza e' ottenuto interventi di attraverso le misure incremento energetica vigenti. 4. I provvedimenti concernenti la obiettivi quantitativi anni nazionali di determinazione risparmio energetico degli per successivi al 2016, di cui all'articolo 4, comma 5, del del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, una gli decreto definiscono traiettoria coerente con l'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere un'estensione modalita' dell'ambito dei soggetti obbligati alternative o aggiuntive di assolvimento dell'obbligo, cio' e qualora fosse necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 5. Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre 2018, il supporto Ministero dello sviluppo economico, con il dell'ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obbligo di cui al comma 1. dovesse risultare un rispetto volume all'obbligo previsto, di di il Qualora risparmi da tali ottenuti Ministero dello rapporti insufficiente sviluppo economico, concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce, anche su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, misure del di potenziamento sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare promozione maggiore efficacia dell'efficienza energetica, nel bilancio pubblico. In ogni caso, sentita gli alle rispetto stessi politiche dei Ministeri l'Autorita' per l'energia elettrica il idrico, gas ed vincoli all'articolo 6, comma di provvedono, il sistema entro 120 giorni dall'emanazione del presente decreto aggiornare le linee guida di cui del di 2, Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre concernente ad del decreto 2012 la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico di che devono essere perseguiti dalle imprese distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni 2013 dal al 2016, per tener conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15 del presente decreto. Lo stesso provvedimento contiene per disposizioni migliorare l'efficacia del meccanismo, anche con eventuali modifiche della soglia risparmi dimensionale richiesta, per valorizzare i energetici derivanti da misure volte al miglioramento comportamentale e per prevenire comportamenti speculativi. 6. che Ai fini dell'accesso al Conto termico, rispettano gli elementi minimi di cui all'allegato presente decreto sono In considerati contratti di i contratti 8, rendimento del energetico. deroga all'articolo 6, comma 1, del Conto termico, il GSE predispone specifiche modalita' che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di optare per l'erogazione dell'incentivo e successivi pagamenti per stato di suddetto attraverso avanzamento un lavori. acconto Al Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le «intesi» parole da: ad: «agrario,» sono soppresse; b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: c) «1-bis. L'incentivo erogato ai sensi del presente decreto non puo' eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d).»; d) all'articolo 7, «immediatamente comma 3, dopo le parole: esecutivo» sono inserite le seguenti: «dal momento del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE». 7. Le Regioni pubblicano in modalita' open data entro il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 conseguiti nell'anno precedente incentivazione derivanti i risparmi dalle di misure energia di promosse in ambito locale. 8. I risparmi di energia per i quali non siano riconosciuti stati titoli di efficienza energetica, rispetto all'anno in condizioni energetici predisposti gestione normalizzate, da imprese riscontrabili che attuano dai un dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e previsti precedente bilanci sistema di dagli audit e dal e presente decreto sono concorrono al raggiungimento presente comunicati degli dalle obiettivi imprese di cui all'ENEA al articolo. Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da societa' di servizi energetici, esperti in o auditor energetici e da ISPRA relativamente volontario gestione allo dell'energia schema EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in ai conformita' dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale non obbligo si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione energetico realizzato in al in conformita' presente decreto. comunicati I questione ai risultati includa dettati di di tali un cui audit all'allegato diagnosi sono all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione. 2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata presente decreto, le diagnosi di cui al comma soggetti certificati regolamento da organismi 1 accreditati in sono ai vigore del eseguite da sensi del 2 comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI CEI 11339 o alle 3, ulteriori norme di cui 11352, all'articolo 12, UNI comma relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi prestazioni edilizi connessi al miglioramento delle energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto e' ISPRA. 3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, legge del decreto- 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 7 legge agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di al cui comma 1, con loro le medesime scadenze, dimensione e a dare progressiva ragionevoli, indipendentemente attuazione, in dalla tempi agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle ISO norme 50001. 4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimita' di reti impianti di teleriscaldamento cogenerativi ad alto una o rendimento, in la prossimita' diagnosi di contiene anche valutazione della fattibilita' tecnica, della convenienza economica e del beneficio calore ambientale, derivante dall'utilizzo cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento. del 5. L'ENEA istituisce imprese soggette a almeno diagnosi l'anagrafica del di e gestisce energetica soggetto una nel obbligato banca quale e dati sono delle riportate dell'auditor, la data esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi. 6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformita' delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, una selezione annuale di una significativa percentuale tramite statisticamente della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attivita' di controllo potra' prevedere anche verifiche in situ. 7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui 1 al comma dell'articolo 16. 8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall'anno 2016, comunica al Ministero Ministero dello sviluppo economico e al dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di lo stato attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attivita' diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti. 9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto del con il Ministero dell'ambiente, della tutela territorio e del mare, pubblica un bando per di programmi la presentati dalle Regioni il cofinanziamento finalizzati realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI nelle o a sostenere l'adozione PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle incentivi Regioni prevedono che gli siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di diagnosi efficientamento energetico identificate dalla energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001. 10. All'attuazione delle attivita' previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere dello sulla quota sviluppo economico dei proventi di spettante annui delle emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del 13 al aste decreto marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico con Ministero delle quote legislativo ambientali, le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa disponibili verifica dell'entita' dei proventi annualmente. 11. All'attuazione delle attivita' previste ai del commi presente articolo si provvede nel limite massimo di di 0,3 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere quota spettante al Ministero dello sviluppo economico annui dei 5 e 6 milioni sulla proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo progetti 2013, n. 30, destinati ai energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo dei 19, previa verifica dell'entita' proventi disponibili annualmente. Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1 del con decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, modificazioni, dalla legge altri 21 febbraio 2014, provvedimenti normativi e di regolazione gia' materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas idrico, n. 9, e adottati ed il da in sistema previa definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica ed economica, anche in potenziali, relazione ai risparmi energetici individua le modalita' con cui gli esercenti l'attivita' di misura: a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed per acqua calda uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul di utilizzo dell'energia; tempo effettivo b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed per uso domestico contatori in individuali di cui acqua alla calda lettera a), sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito come di importanti ristrutturazioni, previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda il settore elettrico entro e del gas naturale e ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico. 3. Fatto salvo quanto gia' 1° giugno 2011, progressivo n. 93 miglioramento misurazione delle e previsto nella dal decreto prospettiva prestazioni dei intelligenti e dei contatori intelligenti, conformemente di un sistemi di introdotti alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine sempre piu' aderenti alle per esigenze del cliente l'energia elettrica, il gas ed il sistema piu' provvedimenti da adottare di entro legislativo di renderli finale, idrico, ventiquattro l'Autorita' con mesi uno dalla o data entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto standard internazionale IEC 62056 e della Commissione raccomandazione dello della europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione in qualita' ad di intelligenti, esercenti a cui l'attivita' le di imprese misura distributrici sono tenuti uniformarsi, affinche': a) i sistemi di misurazione intelligenti clienti forniscano finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e obiettivi ai gli di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali siano pienamente considerati nella definizione delle minime funzionalita' dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato; b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la nella sicurezza comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita' alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilita' degli esercenti di misura previste dalla normativa vigente, l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dei dati storici di proprieta' del apposite strutture ai indipendenti rispetto distributori e ad ogni altro con l'Autorita' assicura cliente agli soggetto, dell'attivita' finale il trattamento attraverso operatori anche per di cliente mercato, finale, interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione; c) nel caso dell'energia elettrica e cliente su richiesta del finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale; d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a a sua disposizione o, su sua richiesta formale, disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente essere comprensibile che possa utilizzato per confrontare offerte comparabili; e) siano adeguatamente considerate le funzionalita' necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinche' gli esercenti l'attivita' di dell'energia elettrica momento e del dell'installazione ottengano gas dei naturale assicurino contatori, i misura che, clienti informazioni adeguate con riferimento alla lettura al sin dal finali dei dati monitoraggio del consumo energetico. 5. Per favorire il contenimento dei consumi attraverso energetici la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle ed spese in base ai consumi consumo effettivi di ciascun centro di individuale: a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua di calda per un edificio teleriscaldamento o da un che siano sistema alimenta una pluralita' di 31 di edifici, effettuati fornitura e' da una rete centralizzato obbligatoria entro il dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura corrispondenza dello scambiatore di calore di collegato di calore alla rete in o del punto fornitura; b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura che alimenta una pluralita' di edifici, e' l'installazione una centralizzato obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 da parte delle del imprese di fornitura servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o unita' immobiliare, possibile, nella misura di in acqua cui calda sia per ciascuna tecnicamente efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto risparmi ai energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi essere puo' valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilita' installazione tecnica alla dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del per calore misurare il consumo di calore in corrispondenza a radiatore posto all'interno delle unita' degli immobiliari dei di individuali ciascun condomini edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla EN norma o UNI 834, con esclusione degli di quelli situati negli spazi comuni edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini metodologia di indicata nella norma UNI in costi EN con 15459. riferimento In tali alla casi sono presi considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale puo' affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma la restando la continuita' nella misurazione del dato; necessita' di garantire d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o o da sistemi comuni di riscaldamento raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento delle degli appartamenti e aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve in essere suddiviso relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E' fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente la comma, che suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'. 6. Fatti salvi i provvedimenti gia' normativi e di regolazione adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il ed il sistema idrico, con uno o piu' entro provvedimenti dodici mesi dalla data di entrata in decreto, individua ed le modalita' con cui, vigore se del da gas adottare presente tecnicamente possibile economicamente giustificato: a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di di energia elettrica provvedono, e di gas naturale al dettaglio vendita affinche', entro il 31 dicembre 2014, le informazioni fatture emesse siano precise e fondate energia, sul consumo sulle effettivo di secondo le seguenti modalita': 1) per consentire al cliente proprio finale consumo di energia, la fatturazione del deve di regolare avvenire il sulla base consumo effettivo almeno con cadenza annuale; 2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni bimestre; 3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei consumi propri direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dati dei per via telematica; 4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo unicamente stimato o un importo forfettario qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione; 5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas sistema ed il idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e gas 2) il utilizzato solo ai fini di cottura. b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di di vendita energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, cui nel caso in siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, la provvedono affinche' i clienti finali abbiano possibilita' di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. storici Le informazioni complementari sui consumi comprendono almeno: 1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso se dall'inizio del contratto di inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione; fornitura, per i 2) dati dettagliati corrispondenti al utilizzazione tempo di per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi al cliente finale via internet o mediante contatore per un periodo che include almeno i il periodo se trascorso dall'inizio del 24 l'interfaccia mesi disponibili del precedenti contratto di o per fornitura, inferiore. 7. Fatti salvi i provvedimenti gia' normativi e di regolazione adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il ed il sistema idrico, con uno o piu' entro provvedimenti diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, da gas adottare presente individua le modalita' con cui le societa' di vendita di al energia dettaglio, indipendentemente dal fatto che i intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE o e contatori 2009/73/CE siano installati meno, provvedono affinche': a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso; b) ai ricevere clienti finali sia offerta l'opzione di informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica sia fornita, su richiesta, una spiegazione sul chiara modo in cui la loro fattura e' stata compilata, qualora e e comprensibile soprattutto le fatture non siano basate sul consumo effettivo; c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un globale resoconto dei costi energetici attuali: 1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo; 2) confronti tra il consumo cliente finale e il precedente, consumo nello attuale stesso di periodo energia del dell'anno preferibilmente sotto forma di grafico; 3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento profili dell'efficienza energetica disponibili, comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia; d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di per consentire la valutazione globale dei consumi vengano pagamento, energetici e offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi; e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, formato su richiesta, tempestivamente e in facilmente comprensibile che consenta ai consumatori confrontare di un offerte comparabili. L'Autorita' per l'energia elettrica, il ed gas il sistema idrico valuta le modalita' piu' garantire opportune che i clienti finali accedano a confronti e tra quelli di un cliente finale stessa riferimento medio o di i per propri consumi della categoria d'utenza. 8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi clienti finali per la sulla ricezione delle fatture, delle ai informazioni fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente al fine di evitare duplicazioni di stessa attivita' e di articolo, costi, Autorita' si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato la (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio n. 2010, 105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di del cui all'articolo 15-bis decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90. Titolo III EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA Art. 10 Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento 1. Entro il 30 ottobre al 2015 il Ministero dello sviluppo economico, Province Autonome un potenziale rapporto contenente nazionale di applicazione rendimento della nonche' del teleriscaldamento che e GSE predispone alle una Regioni e e valutazione cogenerazione ad articolato territorialmente per Nel Regioni predisporre il rapporto, il GSE energetico tiene e 3. alto dei efficienti Tale Province conto alle del teleraffreddamento comprenda le informazioni di cui all'Allegato e' trasmette rapporto Autonome. piani ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto del rendimento decreto di febbraio legislativo 20 a norma 2007, n. dell'articolo 20. L'anno 5 base riferimento ai fini della valutazione e' l'anno 2013. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma effettua un'analisi costi-benefici relativa basata al 1, territorio il GSE nazionale sulle condizioni climatiche, la fattibilita' economica e l'idoneita' tecnica conformemente L'analisi all'allegato 4, parte 1. costi-benefici e' finalizzata all'individuazione delle soluzioni piu' efficienti in termini di uso delle risorse e di da costi, in soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento. 3. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico, modo sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea. Su richiesta della stessa la Commissione, valutazione e' aggiornata e notificata ogni 5 anni. 4. Ai fini della valutazione di dell'analisi cui al comma 1 costi-benefici di cui al comma 2, il GSE istituisce dati sulla cogenerazione e sulle e infrastrutture di e una banca teleriscaldamento teleraffreddamento, esistenti e in realizzazione, avvalendosi anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239. le informazioni raccolti siano fini Il GSE assicura condivisibili dalle che i dati Regioni. Ai e della costruzione e dell'aggiornamento della suddetta banca dati: a) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione del GSE, con agli cadenza almeno annuale, le informazioni relative impianti di cogenerazione desunte dalla propria banca dati Anagrafica Accise; b) i titolari di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento trasmettono al GSE i dati propria relativi alla infrastruttura, ove non gia' trasmessi, e i relativi aggiornamenti in caso di variazioni; c) le amministrazioni pubbliche che rilasciano autorizzazioni o concedono agevolazioni a trasmettono sostegno della cogenerazione annualmente al GSE le informazioni relative agli impianti autorizzati o agevolati e alle modalita' di sostegno adottate; d) i titolari o i responsabili degli impianti cogenerazione, di fatti salvi i casi in cui non sia economicamente sostenibile, dotano gli impianti stessi di apparecchi di misurazione utile. del calore Sono esentate le unita' di cogenerazione con capacita' di generazione inferiore a responsabili 50 kWe, i cui soggetti titolari dell'impianto, autocertificano il calore utile, ai testo o sensi unico delle disposizioni legislative e regolamentari di in del materia documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; e) TERNA S.p.A. trasmette informazioni annualmente al GSE le disponibili relative agli impianti di cogenerazione. Il GSE definisce, d'intesa con gli enti interessati, modalita' le tecniche delle comunicazioni di cui alle precedenti lettere, secondo criteri di semplificazione ed efficienza. convenzione Con apposita tra il GSE e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le modalita' tecniche per la fornitura delle informazioni alla di lettera a) e le reciproco il procedure allineamento delle sulla operative informazioni per presenti assicurare nella banca cogenerazione predisposta dal GSE e nella banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. cui dati 5. In base ai risultati della valutazione effettuata del a norma comma 1, e dell'analisi costi-benefici di cui al comma 2, con decreto del Ministero Ministero dello sviluppo economico, sentito il dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi e criteri di efficienza, il potenziale di aumento cogenerazione dei costi della ad alto rendimento nonche' del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, nonche' sono definite di soglie, espresse in termini calore di scarto utile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le dei reti di teleriscaldamento, per l'esenzione singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettere c) e d). Le esenzioni dal sono aggiornate con cadenza Ministero dello sviluppo economico che notifica alla le modifiche adottate. Qualora la valutazione di non cui triennale Commissione al individui un potenziale economicamente sfruttabile, vantaggi i comma 1 cui superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e la Conferenza unificata, sono individuati gli interventi o le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6. 6. Il decreto di cui al comma 5 individua le attraverso modalita' cui le Regioni e le Province definizione delle misure ivi relative previste autonome ed alla concorrono individuazione priorita' di intervento, in considerazione impatto sugli obiettivi dei piani energetico adottati. Nella predisposizione degli e alla del ambientali strumenti di delle conseguente da esse pianificazione territoriale di propria competenza, i comuni tengono tali misure, e dispongono in merito valutando altresi' gli sulla urbana conto di effetti qualita' dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano cui di all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. 7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 8, a decorrere dal 5 giugno 2014 e' fatto dei obbligo agli operatori proponenti seguenti benefici, progetti di effettuare un'analisi conformemente all'allegato 4, parte 2, per le seguito costi- finalita' di indicate: a) nuovi impianti di generazione elettrica termica con potenza totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale predisposizione del di funzionamento dell'impianto come impianto cogenerazione ad alto rendimento; b) ammodernamento generazione sostanziale di impianti di elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a MW, al fine di in valutare l'eventuale cogenerazione ad alto rendimento; conversione della 20 produzione c) nuovi impianti industriali o ammodernamento sostanziale di impianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore di scarto a un temperatura livello di utile, al fine di valutare le di di del scarto per soddisfare giustificabile, anche attraverso tale la una possibilita' domanda cogenerazione, uso calore economicamente e della connessione di impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento; d) nuove reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o ammodernamento sostanziale di reti esistenti; e) installazione di un nuovo impianto di energia produzione di termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare il possibile uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze. L'installazione di attrezzature di per la cattura di biossido carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico non e' considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) dell'analisi del presente costi-benefici di cui alle comma, comma. lettere c) Nell'ambito e d) del presente l'operatore si avvale del supporto delle societa' responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento teleraffreddamento, e ove esistenti. 8. Sono esentate seguenti dall'analisi di cui al comma 7 le tipologie di impianto: a) gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica per essere in funzione per meno di 1500 calcolate di ore riserva, operative progettati annue come media mobile per un periodo di cinque anni; b) gli impianti che devono essere ubicati in prossimita' di un sito di stoccaggio direttiva geologico approvato ai sensi della 2009/31/CE. 9. Ai fini del rilascio dei gli provvedimenti autorizzativi interventi di cui al comma 7, lettere dalla a) alla e), salve le esenzioni apportate con il decreto di cui al Stato comma per fatte 5, lo ovvero le Regioni e gli Enti Locali, secondo delle la ripartizione attribuzioni risultante dalle norme vigenti, tengono conto: a) per le domande presentate dal 5 risultati giugno dell'analisi di cui al comma 7 garantendo i che 2014, dei siano soddisfatti requisiti di cui al medesimo comma; b) per le domande presentate 2015, decorrere dal 31 dicembre anche dei risultati della valutazione di cui al comma 1. 10. Qualora sussistano motivi di diritto, proprieta' o bilancio, le autorita' di impianti cui al comma dall'obbligo di applicare le i benefici siano sviluppo superiori ai 9 possono opzioni costi. esentare singoli considerate, Il Ministero anche dello quando economico, sulla base autorita' delle indicazioni competenti richiamate al comma una 9, delle trasmette notifica motivata di tale decisione entro di medesime alla tre Commissione mesi dalla data adozione. 11. I commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo agli si applicano impianti contemplati dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 fatte salve le eventuali esenzioni di detto decreto. 12. L'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento, determinata conformemente alle disposizioni 8 di cui al decreto legislativo febbraio 2007, n. 20, e dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto al richiesta dell'operatore, da della garanzia di rilascio, origine di su elettricita' cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata di garanzia origine, contenente le informazioni di cui all'allegato 5. 13. La garanzia di origine e' rilasciata dal criteri GSE secondo oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia di origine: a) corrisponde a una quantita' standard di 1 MWh ed relativa alla produzione estremita' netta di energia misurata dell'impianto e trasferita alla rete e puo' solo essere e' alle rilasciata qualora l'elettricita' annua da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale; b) e' rilasciata utilizzabile dai produttori ai quali e' affinche' essi possano dimostrare che l'elettricita' da essi venduta e' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento; c) e' rilasciata subordinatamente alla verifica di attendibilita' dei dati forniti alle dal richiedente e della loro disposizioni del presente decreto. le A tale scopo, competenze dell'Autorita' il per l'energia conformita' fatte elettrica, il salve gas e sistema idrico, il GSE dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo; d) se rilasciata in altri Stati e' membri dell'Unione europea riconosciuta anche in Italia, purche' la medesima garanzia di origine includa tutti sempreche' provenga ed da gli elementi Paesi che di cui adottino incentivazione della cogenerazione a quelli vigenti in Italia e ad impianti ubicati sul accordi all'allegato strumenti ad alto riconoscano territorio la italiano, di 5 e promozione rendimento stessa sulla possibilita' base stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico Ministero e dell'ambiente le del e della competenti autorita' da tutela del Paese del territorio estero da cui e analoghi di il mare e l'elettricita' cogenerazione ad alto rendimento viene importata. 14. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la in garanzia di origine, particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere non fondato su criteri oggettivi, trasparenti e discriminatori. Il GSE comunica tale rifiuto e la sua motivazione al Ministero dello sviluppo economico che lo notifica alla Commissione. 15. della Qualunque forma di sostegno pubblico a favore cogenerazione e' subordinata alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per domanda economicamente disposizioni giustificabile, ferme soddisfare restando una le transitorie previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2007 n. 20 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28. 16. Ai fini della individuazione delle tecnologie di cogenerazione, del calcolo di della determinazione si del produzione rendimento da cogenerazione del processo di applicano gli allegati al decreto legislativo 20 n. 20, come integrato del Ministro dello Ministro e modificato sviluppo dal economico, decreto di e del metodo cogenerazione febbraio 4 concerto agosto con 2007, 2011 il dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 17. L'Autorita' per l'energia sistema elettrica, il idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del sulla gas ed il entro presente decreto e base di indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico, al fine e di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento teleraffrescamento e della concorrenza: a) definisce gli standard di continuita', sicurezza qualita' del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, inclusi gli impianti per la fornitura del calore di e i relativi e ivi sistemi contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 3; b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze le alla rete del teleriscaldamento modalita' per l'esercizio del diritto di scollegamento; c) fatto individua salvo quanto previsto alla lettera e), modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti e i prezzi la per la fornitura del calore, disconnessione, le attrezzature accessorie, analisi l'allacciamento ai fini costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento ai e delle effettuate sensi del presente articolo; d) individua condizioni di riferimento per alle la connessione reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine favorire l'integrazione di il recupero in del nuove calore unita' utile di generazione disponibile in del ambito di calore locale, coordinamento alle misure definite in attuazione del comma 5 lo sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile; e) stabilisce le tariffe di cessione del esclusivamente calore, e per nei casi sussista di nuove reti di teleriscaldamento qualora l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni. 18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano secondo criteri di gradualita' anche alle reti in esercizio alla data di in vigore del presente provvedimento, salvaguardia ferma restando degli investimenti settore. della concorrenza effettuati e L'Autorita' per l'energia elettrica, il idrico gas ed il esercita i poteri di controllo, ispezione e sanzione dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Art. 11 entrata la nel sistema previsti Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia 1. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli obiettivi nazionali e comunitari, di e medio e lungo termine relative traiettorie, in materia di energia e clima, contemperando i costi e i benefici dello connessi e su indirizzo del Ministero sviluppo economico per quanto riguarda le lettere c), d), e) f), provvede: ed a) previa valutazione dei potenziali di dell'efficienza energetica delle infrastrutture per il gas e e aumento l'energia comunque entro il 30 giugno 2015 e tenuto conto previsto di elettrica quanto alla lettera c), ad introdurre nelle regolazione della remunerazione delle attivita' di sviluppo e gestione delle trasmissione, reti di trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l'efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete sfruttamento del potenziale di efficienza esistente, nella di verso cui lo tener conto programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle infrastrutture; b) ove necessario, ad aggiornare entro il alla termine lettera a) la disciplina di accesso e uso della al rete fine di garantire la conformita' agli allegato 6 presente e di cui elettrica, 7 del decreto; c) a verificare ed eventualmente aggiornare le misure di attuazione e di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di sostenere fonti la diffusione efficiente delle rinnovabili e della generazione distribuita; d) in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del e Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo 6 luglio 2012, generazione a consentire la partecipazione economico della distribuita, delle fonti rinnovabili, alto della cogenerazione rendimento e della domanda al mercato servizi, dell'energia e ad dei stabilendo i requisiti e le modalita' di partecipazione delle singole unita' di consumo e di produzione; e) fatte salve le restrizioni di carattere tecnico nella gestione delle reti, a regolare l'accesso e la della insite partecipazione domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le dei modalita' tecniche con cui i sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione gestori dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi aggregatori di unita' di consumo ovvero di unita' di di consumo gli e di unita' produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacita' di gestione della domanda e degli aggregati; f) ad adottare derivanti disposizioni affinche', nei vincoli dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell'energia elettrica sia effettuato economica, con precedenza, a parita' di offerta nell'ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento. 2. L'Autorita' per l'energia servizi elettrica idrici, entro il 31 dicembre di ogni 2015, e anno, il a gas ed decorrere i dal redige una relazione sulle modalita' di attuazione di cui al comma 1 e la alle sottopone al Ministero dello sviluppo economico e competenti Commissioni parlamentari. 3. Con uno o clienti piu' provvedimenti e con riferimento ai domestici, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elettrica stessa definite, con progressiva l'obiettivo di superare la da struttura rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti del relativo servizio, L'adeguamento della struttura stimolare comportamenti il secondo criteri tariffaria virtuosi da deve parte di ai costi gradualita'. essere dei essa tale cittadini, da favorire conseguimento non degli obiettivi di efficienza energetica e determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva. Su proposta Ministro dello sviluppo ante economico, della in stessa relazione alla dell'impatto conseguente all'adeguamento e i clienti appartenenti a fasce economicamente definisce eventuali nuovi criteri per compensazioni la Autorita', al il valutazione fine di ex- tutelare svantaggiate, determinazione delle della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, cui di al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2007, 28 dicembre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2008, 18 febbraio n. 41 del recante delle determinazione dei compensazioni della spesa energia criteri sostenuta per per la la definizione fornitura elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per clienti di i in gravi condizione di salute. Titolo IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI Art. 12 Disponibilita' di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione 1. ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario collegamento la con normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare per l'approvazione gli schemi di certificazione e accreditamento norme tecniche in materia dell'energia, sistemi alle di gestione di ESCO, per esperti dell'energia, la in conformita' alle gestione diagnosi energetiche e disposizioni del presente decreto. 2. Al fine di favorire diagnosi energetiche in fruibili da la diffusione tutti i dell'utilizzo clienti finali, di UNI-CEI, collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche in materia diagnosi di energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in al conformita' ai dettati di cui all'allegato 2 presente decreto. 3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed giorni ENEA, entro 180 dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche per la certificazione volontaria degli settori auditor energetici nei dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi prestazione connessi al miglioramento della energetica degli edifici. 4. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali sentito il CTI, definisce formazione e rende disponibili programmi e di finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti e degli installatori di elementi prestazione edilizi connessi al miglioramento della energetica degli edifici. 5. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono al meccanismo di dei certificati bianchi solo se in partecipare possesso certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. 6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e CTI, entro il 31 dicembre 2014 definisce uno protocollo l'iscrizione il per agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono sul pubblicati sito web istituzionale dell'ENEA. a) ESCO certificate UNI CEI 11352; b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI CEI 11339; c) organizzazioni certificate ISO 50001; d) auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui al comma 3 del presente articolo. Art. 13 Informazione e formazione 1. Entro il 31 le dicembre 2014, ENEA, in collaborazione associazioni di categoria, in particolare delle ESCO Servizi energetici, con le associazione dei consumatori Regioni, predispone formazione un programma triennale di e e con informazione con dei le e finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia. Il programma e' definito dei tenendo conto delle caratteristiche soggetti a cui e' rivolto ed include azioni volte a: a) sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI nell'esecuzione di diagnosi interventi nell'utilizzo finalizzati degli energetiche strumenti con successivi incentivanti all'installazione di tecnologie efficienti; b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione; c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia; d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle vivono in condomini, rispetto e ai benefici delle rispetto ad un uso consapevole dell'energia; diagnosi che energetiche e) favorire la Istituti finanziari al miglioramento partecipazione finanziamento delle di Banche interventi e degli di dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato; f) sensibilizzare le sull'uso efficiente di dell'energia informazioni rispettive sui imprese e anche meccanismi di i clienti attraverso domestici la incentivazione diffusione e le modalita' di accesso; g) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti con che operano nell'ambito dei servizi particolare riferimento agli auditor energetici e installatori energetici, agli di elementi edilizi connessi all'energia. 2. Il programma, di cui al comma Ministero 1, e' sottoposto al dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvedono alla copertura degli oneri per i servizi previste. forniti in attuazione delle attivita' All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli e 2017, a valere sulla quota sviluppo spettante al anni Ministero 2015, 2016 dello economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le e modalita' nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello previa stesso articolo 19, verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente. Art. 14 Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica 1. I contratti di prestazione energetica stipulati pubblica dalla amministrazione contengono gli elementi minimi di cui all'allegato 8 al presente decreto. 2. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, dopo la lettera a) e' seguente: aggiunta «aa) per stimata la la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione di almeno il 5 per cento rispetto riportato al corrispondente invernale indice sull'attestato di prestazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e, comunque, non oltre il primo anno di vigenza contrattuale;». 3. Le Regioni e le Province Autonome forniscono assistenza tecnica alle di pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti rendimento energetico e rendono disponibili al pubblico informazioni sulle migliori suddetti pratiche disponibili nell'attuazione contratti anche con il supporto di ENEA. dei 4. L'ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata della in vigore presente disposizione, in collaborazione con le Regioni, il contratto-tipo energetico dell'edificio decreto per di il cui miglioramento all'articolo del 4-ter, integra rendimento comma legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive con 3, del modificazioni, gli elementi minimi di cui all'allegato 8. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e con il Ministro dei beni e delle del turismo, il Ministro il Ministro per la amministrazione, delle e territorio e culturali e attivita' infrastrutture semplificazione del la e di trasporti pubblica e con d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per semplificare per ed armonizzare le procedure l'installazione in ambito residenziale o dispositivi lo tecnologici sfruttamento delle le fonti per e terziario l'efficienza rinnovabili autorizzative di energetica nonche' per impianti e per armonizzare regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il delle sistema sanzioni. Tali a finalizzate, linee guida sono dei controlli in particolare, favorire: a) la gestione delle procedure autorizzative portali e attraverso on-line accessibili da cittadini ed altresi' informazioni su vincoli emergenti urbanistica imprese e contenenti dalla pianificazione della documentazione territoriale; b) uniformita' e supporto snellimento a delle richieste autorizzative; c) applicazione di costi amministrativi o d'istruttoria massimi, tali da non scoraggiare l'installazione di tecnologie efficienti. 6. Nel caso di edifici di riduzione nuova minima del energetica dell'indice 20 per cento costruzione, di con una prestazione previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata medesimo con le modalita' di cui al decreto delle legislativo, lo spessore delle murature tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi chiusura superiori ed inferiori, un massimo di che ulteriori racchiudono il 15 volume eccedente 30 ai centimetri riscaldato, 30 per e esterne, e centimetri, tutte fino ad le un di fino ad strutture massimo di centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per delle la determinazione superfici e nei rapporti di predetti dei volumi, copertura. Nel delle altezze, rispetto limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle procedure dei pertinenti di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative edilizi nazionali, regionali o dai regolamenti comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, distanze alle minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno distanze esercitate nel rispetto delle minime riportate nel codice civile. 7. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature e degli elementi ad ottenere una di di chiusura riduzione superiori minima del 10 ed inferiori per cento esterne necessari dei limiti trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' al di cui medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio al dei titoli abitativi di cui titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in tra edifici, alle distanze alle distanze minime di misura massima di 25 pareti merito alle distanze minime dai confini protezione del nastro stradale, nella il maggiore spessore delle centimetri per di minime proprieta' e verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di degli 30 centimetri, per il maggior spessore elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima vanno da entrambi gli edifici confinanti. esercitate nel rispetto delle distanze minime codice Le deroghe riportate nel civile. 8. Al comma 9-bis, dell'articolo Presidente 5, del decreto del della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «d) termici si procede alle ristrutturazioni individuali gia' esistenti, siti in stabili qualora di impianti plurifamiliari, nella versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della sbocco sopra il comunque tetto dell'edificio, funzionali combustione e idonei con o adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; e) vengono installati uno compatti, o piu' generatori ibridi composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da pompa una di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.» 9. II comma 9-ter, dell'articolo Presidente 5, del decreto del della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito da seguente: «9-ter. Per accedere alle deroghe previste e' al comma 9-bis, obbligatorio: i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo del 4, comma 6, lettera a), del decreto Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; ii. nei casi di cui alle installare generatori di calore a gas della a lettere b), condensazione c), i e cui d), prodotti combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti; iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi 70 di azoto mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto di non superiori vigenti, e a pompe calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformita' alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.». 10. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1 all'articolo 6, comma 12 del decreto legislativo sono adottati entro 120 del giorni dalla 19 data agosto di e 2005, entrata n. in 192 vigore presente decreto, il favorendo l'applicazione territorio nazionale di regole della semplici omogenea per la su tutto valutazione prestazione energetica e l'attestazione della prestazione energetica degli edifici. 11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui dei periodo certificati bianchi termini entro il 2014, durata di e' degli incentivi per i soli anni 2015 e 2016, progetti a riconoscimento prorogata fronte la di definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarita' dei i progetti e purche' progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura annua complessivamente equivalente alla indicata, siano concretamente avviati entro il e soglia 31 minima dicembre 2015 rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel sito industriale; efficientamento energetico di alla medesima filiera produttiva, anche in nella impianti siti medesimo collegati diversi, avviati medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, 152; salvaguardia dell'occupazione. 12. E' fatto divieto ai distributori di dei energia, sistemi di distribuzione e alle societa' di al vendita ai di gestori energia dettaglio, di tenere comportamenti volti ad sviluppo ostacolare del mercato dei servizi energetici e ad impedire la la prestazione di servizi energetici o miglioramento altre misure dell'efficienza energetica, compresa la preclusione al lo richiesta e di dell'accesso mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante. Art. 15 Fondo nazionale per l'efficienza energetica 1. E' istituito presso il Ministero il dello sviluppo «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», «Fondo», di economico seguito che opera secondo le modalita' di cui al comma 2 e per finalita' le di cui al comma 3. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 modificato marzo 2011, n. 28, come dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono per versate all'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per al essere Fondo. A tal fine, la elettrico Cassa riassegnate nei medesimi conguaglio per il provvede al versamento all'entrata del degli bilancio importi indicati al primo disponibilita' valere periodo, a esercizi settore dello sulle Stato giacenti sul conto corrente bancario Fondo, entro 30 giorni dall'entrata per in intestato vigore l'importo relativo al 2014 ed entro il La del 31 al predetto presente marzo per decreto il 2015. dotazione del Fondo puo' essere integrata: a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo decreto 22, risorse comma 4, del legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. le modalita' di cui determinazione al presente comma, previa dell'importo da versare con il medesimo decreto di all'articolo 5, comma 12, lettera a); 192, cui secondo b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 euro milioni di annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui annui delle aste delle quote di emissione progetti di CO2 proventi destinati ai energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, proventi n. 30, previa verifica dell'entita' disponibili annualmente, con le modalita' e ai nei dei limiti di cui commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. 2. Il Fondo ha natura rotativa il ed finanziamento di realizzati efficienza interventi di e' destinato a sostenere energetica, anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico - privato, societa' di progetto o di scopo appositamente costituite, mediante due sezioni destinate rispettivamente a: a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie; b) l'erogazione attraverso di finanziamenti, banche e intermediari finanziari, degli Investimenti, anche mediante la fondi inclusa la sottoscrizione emissione o l'erogazione, nelle di la Banca sottoscrizione comuni di investimento di tipo chiuso che di investimento nuova direttamente di abbiano titoli forme di di o Europea quote come credito consentite dalla di oggetto di legge, nuovi finanziamenti, nonche' mediante titoli la sottoscrizione emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. di 130, di nell'ambito operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso per piccole e medie imprese e ESCO per investimenti l'efficienza energetica. 3. Il Fondo e' destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorita' vincoli periodicamente stabiliti e nel rispetto dei previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di di aiuti stato, il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza il energetica, coinvolgimento di istituti e nazionali finanziari, e promuovendo comunitari, investitori dei privati sulla base di un'adeguata condivisione rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalita': a) interventi di miglioramento dell'efficienza degli energetica edifici di proprieta' della Pubblica Amministrazione; b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento; c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare; e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di nei settori dell'industria e dei servizi. energia 4. Gli di interventi teleriscaldamento di e di realizzazione e teleraffrescamento, ampliamento avviati tra di reti la data entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la data di entrata in vigore del presente decreto possono legislativo, avere accesso alle garanzie offerte dal Fondo, secondo modalita' definite con i provvedimenti di cui al comma 5 i e e le fermi restando vincoli richiamati al comma 3. 5. Per il perseguimento delle finalita' di nel cui al comma rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico 3, e dal Ministro dell'ambiente e della del tutela del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e e territorio delle acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono le e finanze individuate priorita', i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento, di gestione e di di intervento del Fondo, nonche' le modalita' articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo al specifico sostegno del teleriscaldamento, e le relative Nel prime dotazioni. quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento del Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra costo e risparmio energetico, sono per individuati termini e condizioni di maggior favore interventi che presentino specifica valenza prestazionale volti a: a) creare nuova occupazione; b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio; c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero; d) introdurre misure di protezione antisismica in alla aggiunta riqualificazione energetica; e) realizzare reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento alla in ambito agricolo o comunque connesse generazione distribuita a biomassa; 6. La mediante dotazione del versamento volontario Amministrazioni di Fondo puo' contributi essere da incrementata parte di centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi le incluse risorse derivanti dalla programmazione dei di investimento modalita' europei secondo criteri, fondi strutturali condizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma del 5. La e e dotazione Fondo e', inoltre, incrementata con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 23. 7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2, lettera a) sono assistiti dalla di garanzia dello Stato, quale garanzia ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 90 giorni dall'entrata del presente decreto. La garanzia dello nell'elenco Stato e' in inserita vigore allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 n. 196. La sezione destinata alla concessione di al comma 2, e' ricompresa nel cui Sistema dicembre garanzie, nazionale di 2009, di garanzia cui di all'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 8. Le garanzie concesse dal Fondo possono dalla essere garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o di di assistite altri fondi garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati. 9. La gestione del Fondo e essere dei relativi interventi puo' attribuita sulla base di una o piu' apposite convenzioni, a societa' in house ovvero a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di vigente terzieta' nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Agli oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si provvede a valere sulle medesime risorse. 10. Il Ministro dell'economia e delle ad finanze e' autorizzato apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 16 Sanzioni 1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo che di energia non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, commi 1 e sono 3, soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la alle prescrizioni sanzione diagnosi di cui non e' all'articolo effettuata 8 si in conformita' applica una amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. 2. L'esercente previsti l'attivita' di misura che, nei casi dall'articolo 9, comma 1, lettera b) ed in violazione delle modalita' individuate dall'Autorita' per il sistema idrico, contatori non fornisce l'energia ai elettrica, clienti individuali aventi le caratteristiche di del cui finali alla il gas e i lettera predetto comma e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria a) da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione. 3. L'esercente di misurazione fissate l'attivita' intelligenti di non misura conformi che fornisce alle sistemi specifiche dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a norma dell'articolo 9, comma 3, lettere a), b) c) ed e), e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 Le a sanzioni di cui al presente comma sono per dall'Autorita' irrogate 2.500 euro. l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 4. L'esercente momento l'attivita' dell'installazione dei finali consulenza stabilito ed di misura non fornisce adeguate secondo contatori informazioni che al ai clienti quanto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il idrico, in particolare sul loro effettivo alla lettura dei dati e' ed al potenziale monitoraggio del soggetto ad una sanzione amministrativa 1500 con sistema riferimento consumo pecuniaria energetico, da 250 a euro. 5. L'impresa di fornitura del servizio di energia tramite teleriscaldamento di o teleraffrescamento o termica tramite fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' che un di sistema edifici non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali di cui all'articolo 9, comma 5, lettera ivi previsto, e' soggetta ad una sanzione da a), entro il amministrativa termine pecuniaria 500 a 2500 euro. 6. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta disponibilita' dal cliente finale che dell'unita' immobiliare, nei casi di cui 5, ha la all'articolo 9, comma lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta una sanzione La amministrativa lettera pecuniaria da b), 500 e' soggetta a 2500 disposizione di cui al presente comma non si applica una ad euro. quando da relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore tecnicamente individuale non e' possibile e' in di costi o non e' efficiente termini o non proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. 7. Nei il casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale di che termoregolazione per e non provvedono contabilizzazione ad installare del calore sistemi individuali misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unita' immobiliare ciascuno, alla sanzione amministrativa La pecuniaria sono da disposizione di cui al primo periodo non si una soggetti, 500 a applica 2500 euro. quando relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non e' efficiente in termini da di costi. 8. E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da non sistemi ripartisce cui le comuni di riscaldamento o raffreddamento che spese in conformita' alle disposizioni di all'articolo 9 comma 5 lettera d). 9. L'impresa di distribuzione o le societa' di vendita energia elettrica e di gas naturale al dettaglio nelle che fatture emesse nei confronti di clienti finali non sono installati previste contatori intelligenti le non di forniscono presso i quali informazioni dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 6, lettera una a), sono sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 ciascuna soggette euro ad per omissione 10. L'impresa di distribuzione o la societa' di vendita di energia elettrica e di gas ai clienti sui finali di naturale al accedere dettaglio alle che non informazioni consentono complementari consumi storici in conformita' a quanto previsto per dall'Autorita' l'energia norma idrico, elettrica, il gas e il sistema dell'articolo 9, comma 6, lettera b), e' sanzione soggetta ad a una amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente. 11. E' soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a euro 2500 per al ciascuna violazione, l'impresa di vendita di energia dettaglio: a) che non individuate rende disponibili, con le modalita' dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico su richiesta cui formale del cliente finale, le informazioni di all'articolo 9, comma 7, lettera a); b) che ricevere non offre al cliente finale l'opzione di informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica non e fornisce, su richiesta di quest'ultimo, spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 7, lettera b); e c) che non fornisce modalita' al cliente individuate dall'Autorita' per il sistema idrico, cui unitamente finale, l'energia alla secondo elettrica, fattura le le il gas informazioni e di all'articolo 9, comma 7, lettera c); d) che non fornisce modalita' al cliente individuate dall'Autorita' per il finale, l'energia secondo elettrica, le il gas e sistema idrico, le informazioni le stime dei costi energetici tali da consentire a quest'ultimo di confrontare offerte comparabili. 12. L'impresa di applica vendita di energia specifici corrispettivi al cliente delle al finale dettaglio per la che ricezione fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per l'accesso ai dati sanzione relativi ai consumi e' soggetta ad una amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione. 13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico. 14. Le sanzioni di cui ai commi dalle 6, 7 e 8 sono Regioni e dalle Province autonome di Trento e di competenti irrogate Bolzano per territorio o Enti da esse delegate. 15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10, sono 11 e irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 16. Per sanzioni l'accertamento e l'irrogazione delle 12 amministrative pecuniarie da amministrative parte delle autorita' competenti si osservano, in quanto compatibili previsto con quanto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. giorni Entro novanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas con proprio regolamento, in nel e il sistema rispetto della idrico disciplina, legislazione vigente materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, da in assicurare atti agli degli istruttori, la il interessati la contraddittorio piena in forma conoscenza scritta e modo orale, verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi l'accordo dell'impresa procedimento destinataria sanzionatorio, procedurali possono dell'atto essere di in avvio adottate cui, con del modalita' semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 17. L'autorita' amministrativa competente, elementi comunque in suo da possesso e quelli portati chiunque vi abbia interesse da' avvio al sanzionatorio mediante contestazione immediata o estremi la valutati a sua gli conoscenza procedimento notificazione degli della violazione. 18. In caso di accertata violazione delle disposizioni ai di cui commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 eventuali e 10 il trasgressore e gli obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro della il termine di quarantacinque giorni contestazione immediata o dalla data di di dalla notificazione data dell'atto cui al comma 17. 19. All'ammissione alla procedura di al regolarizzazione comma 18 e alla contestazione immediata o degli estremi della violazione 14 amministrativa alla a di notificazione norma dell'articolo della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la di notifica un unico atto che deve contenere: a) della l'indicazione dell'autorita' cui competente; l'oggetto contestazione; l'analitica esposizione dei elementi fatti e degli essenziali della violazione contestata; b) l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e, ove diverso, dell'ufficio dove e' memorie, possibile perizie e altri scritti difensivi, essere responsabile del procedimento sui fatti oggetto di avere presentare sentiti dal contestazione, nonche' accesso agli atti; c) puo' l'indicazione del termine entro cui l'interessato esercitare le facolta' di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni; d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi al di cui comma 18; e) la possibilita' di estinguere gli illeciti alla ottemperando diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7; f) la menzione della possibilita', nei casi degli illeciti non diffidabili o per i quali non si di e' ottemperato alla effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi 16 diffida, dell'articolo della legge 24 novembre 1981, n. 689; g) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento. 20. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 20 e' effettuato con le modalita' di versamento previste 19 dall'articolo decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa compensazione la ivi prevista. comunicazione Del pagamento e' data mensilmente all'autorita' amministrativa competente, con modalita' telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del predetto decreto legislativo. 22. Le regioni e le provincie autonome Bolzano, di Trento e di nell'ambito delle attivita' di ispezione degli di impianti cui all'articolo 9 del decreto del 16 della Presidente termici Repubblica aprile 2013, n. 74, eseguono, anche gli accertamenti e ispezioni le sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. 23. I sanzioni proventi derivanti dall'applicazione delle amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni del presente decreto, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio cui dello all'articolo e' autorizzato occorrenti Stato 15. ad Il per essere Ministro apportare, con riassegnati dell'economia propri e al fondo delle decreti, le di finanze variazioni di bilancio. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 rimangono alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono la utilizzarli gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui al del per decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. 24. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Titolo V DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 Monitoraggio dell'attuazione 1. A partire dal 2014 e successivamente ogni 3 Ministro anni, il dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro e dell'economia delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con dell'ENEA, approva e d'azione la Conferenza trasmette alla unificata, Commissione e su europea proposta il Piano nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, che comprende: a) misure significative dell'efficienza per il miglioramento energetica; b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione negli dell'energia usi finali della stessa, in vista del conseguimento obiettivi nonche' degli nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3; c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020. 2. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere in vigore del presente decreto, il Ministero dello economico, su proposta di ENEA, approva e trasmette europea, una relazione annuale conseguimento sui progressi alla dall'entrata sviluppo Commissione realizzati nel degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 3. 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere in dall'entrata vigore del presente decreto, il Ministero dello economico, su proposta del GSE, approva e trasmette europea, alla sviluppo Commissione una relazione annuale sulla cogenerazione contenente: a) statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso relazione rendimento in alla produzione totale di calore e di energia elettrica; b) statistiche relative alla capacita' di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione; c) statistiche relative alla produzione e alle capacita' di teleriscaldamento alla e di tele raffreddamento in relazione produzione e alle capacita' totali di calore e di energia elettrica; d) statistiche realizzati sui risparmi di energia primaria applicando la cogenerazione. 4. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2 e 3, sono redatte sulla dei base documenti La dell'allegato operativi XIV della predisposti direttiva dalla 2012/27/UE Commissione europea. relazione di cui al comma 3 e' redatta conformemente alla metodologia di cui agli sviluppo allegati del decreto del Ministro dello economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011. Art. 18 e della Abrogazioni 1. A decreto decorrere dall'entrata in vigore del presente legislativo, sono abrogati: a) gli articoli: 5, comma 2; 2, comma 1, lettere a), e), l), n), v); 11, commi dall'1 e 2; 16, commi 1, 2 e 3; 17; del 18, comma decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; b) l'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 degli dicembre 2012, concernente la determinazione obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico devono che 3 essere perseguiti dell'energia dalle imprese di distribuzione elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016. Art. 19 Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria 1. Gli allegati che costituiscono presente decreto, sono aggiornati con sviluppo parte decreto del integrante Ministro del dello economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Le pubbliche Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome, nonche' le Autorita' e nell'attuazione del presente massima decreto, condivisione dei dati e modalita' Agenzie collaborano delle coinvolte per favorire informazioni la raccolti in interoperabile, anche al fine di creare basi informative comuni, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disponibili legislazione vigente. 3. All'attuazione le delle disposizioni del presente decreto, amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie salve disponibili a legislazione vigente, fatte specifiche disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 13 e 15. 4. Ai sensi direttiva dell'articolo 2012/27/UE, il Ministero alla 28, dello paragrafo sviluppo Commissione europea il presente decreto successive 2, della economico e trasmette le eventuali il giorno modificazioni. Art. 20 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore successivo a quello della della sua pubblicazione Repubblica italiana. nella Gazzetta Ufficiale Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Repubblica ufficiale degli atti normativi della italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 luglio 2014
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