Regolamento in materia di Gestione del Demanio idrico

PROVINCIA DI LIVORNO
REGOLAMENTO
IN MATERIA DI GESTIONE DEL
DEMANIO IDRICO
Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60/10.06.2014
In vigore dal 1° luglio 2014
SOMMARIO
Articolo 1 - Oggetto della normativa e riferimenti legislativi ___________________________ 3
Articolo 2 - Definizioni _______________________________________________________ 4
Articolo 3 - Principi di gestione_________________________________________________ 6
Articolo 4 - Autorizzazione ___________________________________________________ 10
Articolo 5 - Concessione _____________________________________________________ 12
Articolo 6 - Deposito cauzionale _______________________________________________ 15
Articolo 7 - Canone demaniale ________________________________________________ 16
Articolo 8 - Voltura nella titolarità della concessione ________________________________ 17
Articolo 9 -Variazioni al contenuto della concessione _______________________________ 18
Articolo 10 - Varianti alle opere________________________________________________ 18
Articolo 11 - Rinnovo della concessione demaniale _________________________________ 19
Articolo 12 - Limitazione o sospensione dell’esercizio concessione _____________________ 19
Articolo 13 - Estinzione del rapporto concessorio__________________________________ 20
Articolo 14 - Attività di Polizia Idraulica _________________________________________ 22
Articolo 15 - Pubblicità ______________________________________________________ 27
Articolo 16 - Ricorsi e contenzioso _____________________________________________ 27
Articolo 17 - Disposizioni Finali _______________________________________________ 28
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PRINCIPI GENERALI
Con il presente atto, la Provincia di Livorno intende stabilire le linee fondamentali della funzione
amministrativa relativa alla gestione del demanio idrico, competenza trasferita ai sensi dell’art. 86
del D.Lgs. 112/1998 e dell’art. 14 della L.R.T. 91/1998.
Articolo 1 - Oggetto della normativa e riferimenti legislativi
1.1 La presente normativa disciplina:
• le modalità di rilascio di titoli concessori e autorizzativi relativi al prelievo di acqua pubblica da corpi idrici sotterranei, superficiali, sorgenti - alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle
acque sotterranee ai sensi del R.D. 1775/1933 e successive modificazioni/integrazioni. Tra i
corpi idrici superficiali, sono compresi anche gli invasi di ritenuta soggetti alla L.R. 5
novembre 2009 n. 64 ed al regolamento approvato con D.P.G.R. 25 Febbraio 2010 n. 18/R.
• le modalità di rilascio di atti di autorizzazione idraulica relativi agli interventi interferenti con
gli alvei dei corsi d’acqua e/o le loro pertinenze di cui al R.D. 523/1904 ed atti di concessione
riguardanti aree del demanio idrico.
• la determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo del demanio stesso e l’introito dei
relativi proventi.
• l’attività di polizia idraulica diretta alla tutela dei corsi d’acqua pubblica, del demanio idrico,
degli usi generali e speciali delle acque pubbliche, anche attraverso la prevenzione e
repressione dei reati intorno alle acque pubbliche ed accertamento di eventuali
contravvenzioni alle norme inerenti i corsi d’acqua ed aree ad essi pertinenti e conseguente
attività istruttoria relativa al rilascio di autorizzazioni idrauliche in sanatoria e relative
concessioni per l’occupazione di aree demaniali, ai sensi R.D. 523/1904 capo VII e Titolo VI
del R.D. 368/1904.
1.2 Per la gestione amministrativa del Demanio Idrico, delle pertinenze idrauliche, dell’attività di
polizia idraulica e delle relative sanzioni, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel
seguente quadro normativo:
• Legge 89/1913;
• R.D. 1326/1914;
• R.D.1285/1920
• R.D. 2440/1923;
• R.D. 827/1924;
• R.D. 523/1904;
• R.D. 1775/1933;
• D.P.R. 131/1986;
• D.P.R. 238/99;
• Legge 241/1990;
• D.Lgs. 275/1993;
• Legge 37/1994 ;
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• D.L.gs. 112/1998 (artt. 86 e 89/1^comma);
• D.L.gs. 96/1999 (art. 34);
• L.R. 88/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
• L.R. 91/1998 (art. 14);
• D.P.C.M. 12/10/2000;
• D.P.C.M. 13/11/2000;
• D.Lgs. 267/2000;
• D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
• L.R. 31 maggio 2006 n. 20;
• D.P.G.R. n. 142 del 09.07.2012;
• L.R. 21 maggio 2012 n. 21;
• L.R. 27 dicembre 2012 n. 79;
• D.C.R.T. 11 giugno 2013 n. 57;
• L.R. 28 ottobre 2013 n. 60;
• D.P.G.R. 25 Febbraio 2010 n. 18/R;
• L.R. 5 novembre 2009 n. 64;
• Capo II del R.D. 2669/1937;
• Titolo VI del R.D. 368/1904.
1.3 Per quanto concerne invece la gestione dei canoni, si fa riferimento:
• Legge 21/12/1961 n. 1501;
• D.L. 546/1981 così come convertito in Legge 01/12/1981 n. 692;
• D.L. 90/1990 così come convertito in Legge 26/06/1990 n. 165;
• Decreto Interministeriale 20/07/1990;
• D.L. 261/1990 (art. 12 bis) così come inserito in Legge 12/11/1990 n. 331;
• D.Lgs. 12/07/1993 n. 275 (artt. 13 – 14) ;
• L. 05/01/1994 n. 36 (art. 18) e relativo regolamento di attuazione D.M.(Finanze)
25/02/1997 n. 90;
• Decreto Interministeriale 02/03/1998 n. 258;
• Decreto Interministeriale 20/03/1998;
• Legge 30/04/1999 n. 136 (art. 28);
• D.M.(Finanze) 24/11/2000;
• L.R.T. 01/2001.
Articolo 2 - Definizioni
Demanio Idrico
Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del
demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre
acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».
Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non
estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).
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Per quanto attiene i corsi d'acqua, il demanio idrico è costituito dal reticolo idrografico così come
definito dal D.Lgs. 152/2006.
Restano di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non
passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775) il complesso
delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i
canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di
rinnovo, o aventi titolo alla concessione.
Reticolo idrografico
Ai sensi dell’articolo 54, lettera q) D.Lgs. 152/2006, è “l’insieme degli elementi che costituiscono il
sistema drenante alveato del bacino idrografico”.
Bacino idrografico
Ai sensi dell’articolo 54, lettera r), D.Lgs 152/2006, è “il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in
un’unica foce, a estuario o delta”.
Reticolo di gestione
Ai sensi dell’articolo 4 LRT 79/2012, è “il sottoinsieme del reticolo idrografico, di cui all’art. 54
D.Lgs 152/2006, che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon
regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali”.
Acque superficiali
Il reticolo idrografico, individuato ai sensi del D.Lgs 152/2006, costituito da fiumi, torrenti, rii,
fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali con esclusione dei canali destinati
all’allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali.
Acque sotterranee
I corpi idrici ubicati nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo comprese le manifestazioni
sorgentizie o sorgive concentrate o diffuse in quanto affioramenti naturali della circolazione idrica
sotterranea.
Acque subalvee
Acquiferi continui a falda libera in stretta comunicazione con un corso d’acqua che costituiscono
parte integrante dell’alveo al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano.
Derivazione
Qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti, esercitato
mediante opere fisse o mobili.
Pertinenze idrauliche
Per pertinenze idrauliche si intendono le fasce di rispetto limitrofe alle opere di difesa dei corsi
d’acqua inclusi nel reticolo idrografico, di cui alla definizione precedente, per la larghezza di 10 ml.,
misurata dal ciglio di sponda ovvero, ove presente, dal piede esterno dell’argine del corso d’acqua o
della relativa opera di difesa.
Alveo di un corso d’acqua
Porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite
dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri
d'argine in froldo ossia costruiti in prosecuzione diretta della sponda del corso d’acqua.
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Argine
Rilievi costituiti da terra per contenere le acque correnti tra gli alvei onde impedirne il dilagare.
Autorizzazione
Per autorizzazione si intende il provvedimento mediante il quale la P.A., nell’esercizio di un’attività
discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all’esercizio
di un’attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono
necessariamente preesistere in capo al destinatario.
Concessione
Per concessione si intende il provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce “ex novo”
posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica.
Polizia Idraulica
Attività di vigilanza e controllo e insieme delle funzioni tecnico-amministrative poste in capo
all'Autorità Amministrativa da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative,
sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici,
ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.
Articolo 3 - Principi di gestione
3.1 Principi di gestione in materia di derivazione e utilizzazioni acque pubbliche
3.1.1 Attività liberamente esercitabili
a) La raccolta acqua piovana in invasi e cisterne
• Non necessita di autorizzazione o concessione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, R.D.
1775/1933 la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o
di singoli edifici in quanto, ai sensi dell’articolo 167 comma 3 D.Lgs. 03.04.2006, è libera.
b) La derivazione acqua da falde sotterranee per uso domestico
• Per uso domestico si intende l’utilizzazione di acqua sotterranea destinata all’uso igienico
e potabile dell’abitazione, all’innaffiamento di orti e giardini, all’abbeveraggio del
bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un’attività
economico-produttiva o con finalità di lucro.
• Il proprietario di un fondo ha facoltà, ex articolo 93 R.D. 1775/1933, per gli usi
domestici come sopra definiti, di estrarre ed utilizzare liberamente anche con mezzi
meccanici le acque sotterranee nel suo fondo purché osservi le cautele e le distanze così
come prescritte dalla legge.
• I pozzi ad uso domestico non sono soggetti alla procedura della concessione e al
pagamento del canone annuale ma sono tuttavia soggetti ad istruttoria sotto il profilo
tecnico. (si rinvia per il dettaglio della relativa procedura alle disposizioni. applicative del
presente Regolamento).
• Per quanto concerne la definizione delle varie tipologie di utilizzazioni d’acqua
concessionabili si rinvia alle disposizioni applicative del presente Regolamento.
3.1.2 Attività necessitanti di provvedimento concessorio o autorizzativo
Ex articolo 17 R.D. 1775/1933, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un
provvedimento autorizzativo o concessorio dell’Autorità competente.
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Le concessioni di cui al presente Regolamento riguardano qualsiasi approvvigionamento di
acqua pubblica da corpo idrico superficiale, naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive,
con esclusione delle acque minerali ai sensi della L.R.T. 27.07.2004 n. 38, nonché delle acque di
sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del D.lgs 4 agosto 1999 n. 339 e di quanto, così
come sopra esposto, previsto ex articolo 93 R.D. 1775/1933.
a) Derivazione acqua da falde sotterranee per usi diversi dal domestico
• Nel caso di istanza di concessione di acque sotterranee da esercitarsi mediante pozzo,
l’Amministrazione autorizza la ricerca dando conto di eventuali osservazioni ed
opposizioni e dopo aver acquisito i pareri dovuti. Per i dettagli della procedura si rinvia
alle disposizioni applicative del presente Regolamento.
Qualora quindi l’istanza di concessione di acqua presupponga la preventiva ricerca di
acque sotterranee, l’Amministrazione istaura un unico procedimento per il rilascio della
autorizzazione e per la successiva concessione.
• Sono soggette ad autorizzazione tutte le ricerche di acque sotterranee ai sensi degli artt.
94 e 95 del R.D. 1775/1933 e dell’art. 96 comma 10 Dlgs 152/2006.
b) Derivazione acqua da corpo idrico superficiale
L’uso domestico è liberamente esercitabile solo per i prelievi acqua da falda sotterranea;
nessuna eccezione quindi al principio di cui all’articolo 17 del R.D. 1775/1933 in caso di
falda superficiale in cui l’utilizzazione o derivazione acqua pubblica è sempre subordinata al
previo rilascio di apposito provvedimento autorizzativo e concessorio da parte della P.A.
Tra i corpi idrici superficiali, sono compresi anche gli invasi di ritenuta soggetti alla L.R. 5
novembre 2009 n. 64 ed al regolamento approvato con D.P.G.R. 25 Febbraio 2010 n.
18/R.
b1) Autorizzazione ad attingimento temporaneo di acqua
Compete al Dirigente del Servizio la facoltà di concedere le autorizzazioni
all’attingimento di acqua dai corsi d’acqua superficiali a mezzo pompe mobili o
semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli
argini, purchè siano avverate delle condizioni, esposte in dettaglio nelle disposizioni
applicative del presente Regolamento e così come previste dall’articolo 56 R.D.
1775/1933.
L’autorizzazione/ licenza ha validità temporanea ed è accordata in tutti i casi, per non
più di cinque volte e comunque per la durata non maggiore dell’anno solare in corso e
può essere revocata per motivi di pubblico interesse (per la procedura, l’istanza e la
documentazione da allegare, si rinvia alla modulistica predisposta dal settore ed alle
successive disposizioni applicative del presente Regolamento).
b2) Concessione di derivazione acque superficiali
Si procede al rilascio di atto di concessione per derivazione acque pubbliche superficiali
in caso di:
• richiesta/istanza dell’interessato.
• superamento del limite di 5 volte del rilascio di autorizzazione temporanea
all’attingimento oltre il quale, ex art. 56 3°comma R.D.1775/1933, si rende
necessario procedere al rilascio di atto di concessione pluriennale.
3.2 Principi di gestione in materia di demanio idrico
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Il T.U. sulle opere idrauliche, R.D. 25 luglio 1904 n. 523, al capo VII, articoli 93 e successivi,
subordina il rilascio di titoli autorizzativi per la realizzazione di interventi negli alvei e nelle
pertinenze idrauliche dei corsi d’acqua pubblici, alle prescrizioni e previsioni in esso contenute.
Esso è norma indirizzata alla conservazione delle opere e delle loro pertinenze, stabilendo a tutela
del corso d’acqua:
• le attività, i lavori ed i fatti vietati in modo assoluto rispetto agli alvei, alle sponde ed agli argini dei
corsi d’acqua, indicandone le distanze da rispettare (cfr art. 96).
• le attività, i lavori ed i fatti consentiti attraverso il rilascio di provvedimenti autorizzativi da parte
dell’ente gestore (cfr artt. 97 e 98).
3.2.1 Lavori ed atti vietati ex art. 96
• Come previsto dall'art. 93 R.D. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti,
rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica
competente.
• All’articolo 96 R.D. n. 523/1904, dalla lettera a) alla lettera m), sono elencate le principali attività
e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e
difese. In particolare, alla lettera f), vengono posti dei vincoli agli usi delle fasce di terreno laterali
ai corsi d’acqua, individuando una distanza non minore di 4,00 metri per le piantagioni ed il
dissodamento del terreno, e non minore di 10,00 metri per i nuovi fabbricati e per gli scavi.
3.2.2 Autorizzazione idraulica ex artt. 97 e 98
a) Devono essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione tutti gli interventi ricadenti,
anche in parte, negli alvei e/o nelle pertinenze idrauliche dei corsi d’acqua inseriti nel reticolo
idrografico, quali ad esempio:
• piantumazioni di qualsiasi tipo;
• realizzazione di recinzioni del tipo amovibile;
• interventi sul patrimonio edilizio esistente (demolizione senza ricostruzione, manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
senza mutamento della cubatura, della superficie e della sagoma dell’edificio) purché riferiti
a fabbricati legittimamente edificati;
• attraversamento con ponte carrabile, ponte ferroviario o passerella pedonale;
• attraversamento con guado;
• attraversamento aereo con linee o tubazioni di servizi (elettricità, telefono, acqua, gas ,
fognatura…);
• attraversamento in subalveo con linee o tubazioni di servizi (elettricità, telefono, acqua, gas,
fognatura…);
• opere di regimazione e di sistemazione idraulica;
• opere di difesa spondale;
• opere di derivazione e di restituzione;
• opere di scarico di acque meteoriche o depurate;
b) Il reticolo idrografico di riferimento è quello individuato dalla Regione Toscana con D.C.R.T.
11 giugno 2013 n. 57.
Per i corsi d’acqua del reticolo idrografico che appartengono al sottoinsieme dei canali di
bonifica si applicano le disposizioni del R.D. 368/1904 e l’autorizzazione ad eseguire i lavori
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viene rilasciata dal Consorzio di Bonifica competente, previa acquisizione di parere in linea
idraulica di questa Amministrazione.
3.2.3 Concessione di aree del demanio idrico
a) Qualora gli interventi che comportano il rilascio dell’autorizzazione idraulica (vedi definizione
e procedura agli articoli successivi del presente Regolamento) siano realizzati in aree
appartenenti al demanio idrico dello Stato, quindi con occupazione temporanea o
permanente di tali aree, ivi comprese le proiezioni aeree e sotterranee della proprietà, è
necessario il rilascio di concessione per l’utilizzazione del terreno demaniale.
Sono soggette al rilascio della concessione tutte le occupazioni ed utilizzazioni di beni
immobili appartenenti al demanio idrico ed in particolare:
•
gli alvei dei corsi d’acqua e le pertinenze idrauliche catastalmente individuati.
•
i terreni abbandonati dalle acque correnti individuati catastalmente come “reliquati acque
esenti da estimo”.
•
le proiezioni aeree e sotterranee della proprietà demaniale fluviale.
•
le aree iscritte nelle scritture pubbliche con l’indicazione “Demanio Pubblico dello
Stato” ed afferenti al Demanio Idrico.
•
L’Amministrazione avvierà un unico procedimento volto all’adozione, prima, del
provvedimento autorizzativo e che culminerà nel rilascio del provvedimento concessorio.
b) La Provincia provvede alla gestione dei beni di cui al presente articolo garantendo la
funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale, le finalità conservative del bene.
c) Resta ferma la competenza dei consorzi di bonifica per il rilascio di concessioni sul reticolo
artificiale di bonifica, ai sensi del R.D. 08.05.1904 n. 368.
d) Nel caso particolare di interventi e manufatti di difesa idraulica realizzati da privati a
protezione e a salvaguardia dei loro beni o da Enti Pubblici, quali costruzione di opere di
difesa spondale, risagomatura dell’alveo, lavori di pulizia delle sponde o di rimozione di
piante, è sufficiente l’autorizzazione idraulica, senza la necessità di concessione, anche se
ricadono su terreni appartenenti al demanio idrico fluviale.
3.2.4 Interventi ammissibili con procedura d’urgenza
•
In mancanza di preventiva autorizzazione dell’Ente, è consentita l’effettuazione di tutte quelle
attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della
sicurezza dell’opera idraulica.
•
La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'Autorità Idraulica
competente.
•
Sono ammessi pertanto esclusivamente interventi di riparazione a condutture di acqua, gas, a
linee elettriche e telefoniche, oltre che a tutte quelle eventuali strutture pericolanti che, per la
loro collocazione, possano in caso di cedimento costituire minaccia per il regolare deflusso
delle acque ovvero che, in mancanza di intervento, precludano ad uno o più utenti la
fornitura di un servizio pubblico.
•
Gli interventi di cui sopra devono essere comunicati tempestivamente in forma scritta
all’Amministrazione Provinciale ed il soggetto attuatore, una volta effettuati, dovrà in ogni
caso procedere, a sua cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi ante intervento.
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Articolo 4 - Autorizzazione
4.1 Autorizzazione alla perforazione di pozzi finalizzata alla ricerca di acque sotterranee
• Nel caso di istanza di concessione di acque sotterranee da esercitarsi mediante pozzo, l’Unità
Organizzativa di riferimento, ( ferma restando la disciplina prevista all’art. 95 del RD
1775/1933 relativamente alle perforazioni su fondo altrui), effettuate le pubblicazioni, dato
conto di eventuali osservazioni ed opposizioni ed acquisiti i pareri, autorizza la perforazione
del pozzo (per il dettaglio della procedura da seguire, della documentazione da allegare e di
tutto l’iter necessario ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, si rinvia alla modulistica
predisposta dall’Unità Organizzativa di riferimento ed alle disposizioni applicative del
presente Regolamento, titolo dedicato alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche).
• Sono soggetti ad autorizzazione tutte le ricerche di acque sotterranee ai sensi degli artt. 94 e
95 del RD n. 1775/1933 e dell’art. 96 comma 10 del D.Lgs 152/2006.
• Il provvedimento di autorizzazione stabilisce modalità, cautele da adottare ed obblighi, per la
cui elencazione e trattazione si rinvia alle disposizioni applicative del seguente Regolamento,
titolo dedicato alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche; il mancato rispetto delle
prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione comporta come conseguenza il diniego della
concessione.
• Qualora l’istanza di concessione di acqua presupponga la preventiva ricerca di acque
sotterranee l’Unità Organizzativa di riferimento instaura un unico procedimento per il rilascio
della autorizzazione e per la successiva concessione.
• Le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee hanno validità di 24 mesi a decorrere dalla
data del rilascio e potranno essere prorogate una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi a
richiesta motivata del richiedente, previa constatazione dei lavori eseguiti e valutazione delle
motivazioni addotte e potranno essere revocate, in qualsiasi momento, con provvedimento
motivato qualora la zona sia interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze
di tutela della risorsa idrica.
4.2 Autorizzazione ai fini idraulici per la realizzazione di interventi ricadenti negli alvei e/o nelle
pertinenze idrauliche di corsi d’acqua
• Il provvedimento di autorizzazione è un atto amministrativo discrezionale emesso dalla
Provincia che è necessario per la realizzazione, e la manutenzione di interventi ed attività
nell’ambito di beni di proprietà del soggetto istante o sui quali egli risulti titolare di diritti reali
di godimento, qualora dette opere ricadano all’interno dell’alveo o delle pertinenze idrauliche
di un corso d’acqua inserito nel reticolo idrografico.
Sono inoltre soggetti al rilascio di autorizzazione idraulica anche gli interventi eseguiti da Enti
Pubblici aventi ad oggetto la realizzazione e la manutenzione di opere finalizzate alla
protezione idraulica del territorio ed alla salvaguardia della pubblica incolumità, nonché gli
interventi in alveo nel tratto focivo di un corso d’acqua in area appartenente al Demanio
Marittimo.
Per il rilascio del provvedimento di autorizzazione idraulica non è dovuto il pagamento di
canone demaniale.
• Il provvedimento di autorizzazione idraulica – corredato dalla documentazione progettuale
vidimata -viene rilasciato ai sensi del R.D. 523/1904 dal Dirigente dell’Unità di Servizio e
contiene le condizioni, le clausole e le eventuali prescrizioni che regolano le modalità di
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esecuzione dell’intervento autorizzato. Il provvedimento è costituito dalla relativa Determina
del Dirigente dell’Unità di Servizio.
• La durata della validità dell’autorizzazione idraulica viene stabilita tenendo conto della
tipologia dell’attività oggetto della richiesta ed è comunque concessa per la durata massima di
anni tre.
• Per il dettaglio della procedura da seguire, della documentazione da allegare e di tutto l’iter
necessario ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione in oggetto, si rinvia alla modulistica
predisposta dal settore ed alle disposizioni applicative del presente Regolamento, titolo
dedicato alle autorizzazioni idrauliche.
• Varianti dell’autorizzazione idraulica
Qualsiasi variante che dovesse rendersi necessaria per l’attuazione delle opere oggetto di
autorizzazione dovrà essere preventivamente sottoposta all’esame dell’Amministrazione
Provinciale mediante specifica istanza e debitamente autorizzata mediante ulteriore
provvedimento espresso.
• Proroga dell’autorizzazione idraulica
A richiesta motivata del soggetto autorizzato, da far pervenire all’Amministrazione almeno 30
gg dalla scadenza dell’autorizzazione, la durata della stessa potrà essere prorogata da parte
dell’Amministrazione Provinciale, sulla base di opportuna e motivata valutazione, una o più
volte, per ulteriore periodo di sei mesi elevabile a massimo un anno, tenendo conto della
tipologia dell’intervento.
• Voltura nell’autorizzazione idraulica
Il provvedimento di assenso alla voltura nominativa dell’atto di autorizzazione in corso di
validità è quel provvedimento ad istanza del soggetto “dante causa” assente alla vigenza
dell’atto originario in capo ad altro soggetto “avente causa”, in ordine alla titolarità di un
diritto reale di godimento sul bene.
• Sospensione, limitazione e annullamento dell’autorizzazione idraulica
L’esercizio da parte del soggetto autorizzato delle facoltà provenienti dal provvedimento di
autorizzazione può essere - in qualunque momento - sospeso temporaneamente, limitato o
annullato per motivi di pubblico interesse, ovvero a garanzia e tutela delle finalità istituzionali
cui la Provincia è preposta, senza che il titolare del provvedimento medesimo possa
richiedere alcun indennizzo di sorta.
Il relativo provvedimento di sospensione, limitazione o annullamento indica, se prevedibile,
la durata della sospensione o della limitazione, nonché le eventuali sanzioni amministrative da
irrogare nel caso di accertato mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
• Estinzione del provvedimento di autorizzazione idraulica
Il provvedimento di autorizzazione idraulica è soggetto ad estinzione nei seguenti casi:
a) decadenza del titolo per:
o mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni previste dal provvedimento
autorizzativo;
o realizzazione delle opere in difformità a quanto autorizzato;
o decorso tempo di vigenza;
b) revoca del titolo per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o al verificarsi di quegli
eventi che a suo tempo avrebbero impedito il rilascio dell’atto.
11
La revoca dell’autorizzazione non dà diritto ad alcun indennizzo per il soggetto
autorizzato revocato.
c) rinuncia del titolo da parte del soggetto autorizzato.
4.3 Attingimenti temporanei dai corsi d’acqua
L’autorizzazione all’attingimento di acqua da risorsa idrica superficiale a mezzo di pompe mobili o
semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, per la
cui trattazione vedi punto 3.1.2, lettera b1) del presente Regolamento e successive disposizioni
applicative, può essere accordata per non più di cinque volte e comunque per la durata non
maggiore dell’anno solare in corso e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
Articolo 5 - Concessione
5.1 Concessioni di derivazione acque pubbliche
• Il provvedimento di concessione di derivazione è un atto amministrativo discrezionale
mediante il quale la Provincia attribuisce al soggetto richiedente, subordinatamente
all’accettazione ed al rispetto di specifico disciplinare di concessione, particolari facoltà di
godimento inerenti il prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o
sorgenti, esercitato mediante opere mobili o fisse. Per il dettaglio della procedura da seguire,
della documentazione da allegare e di tutto l’iter necessario ai fini dell’ottenimento del
provvedimento concessorio, si rinvia alla modulistica predisposta dal settore e alle
disposizioni applicative del presente Regolamento, titolo dedicato alle concessioni di
derivazioni di acque pubbliche.
E’ fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime
delle acque, con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico
legalmente assentiti.
• Provvedimento di assenso al rilascio delle concessioni
Il provvedimento di rilascio della concessione avente ad oggetto la concessione di
derivazione è disposto con Determinazione Dirigenziale previa verifica del versamento, da
parte del richiedente, dei diritti di istruttoria, delle eventuali spese di sopralluogo, dei canoni
per l’anno corrente e per gli anni arretrati, se dovuti, e degli oneri di registrazione del
contratto/disciplinare.
Con la stessa Determina Dirigenziale si provvederà all’approvazione del disciplinarecontratto.
• La concessione di derivazione d’acqua è necessaria per poter prelevare risorse idriche
superficiali o sotterranee.
Sono soggetti a concessione tutti gli usi diversi dal domestico riconducibili alle seguenti
tipologie:
Uso irriguo ( con o senza restituzione);
Uso potabile;
Uso industriale (con o senza restituzione);
Uso ittico, irrigazione, attrezzature sportive e verde pubblico;
Uso idroelettrico;
Uso igienico e assimilati, antincendio, autolavaggio e lavaggio stradale;
Altri usi consentiti.
12
• Il disciplinare di concessione è redatto, sulla base dello schema tipo predisposto
dall’Amministrazione, in forma di scrittura privata non autenticata ed è l’atto con il quale la
Provincia concede l’utilizzo temporaneo del bene del demanio idrico, subordinatamente al
rispetto, da parte del concessionario, di specifici obblighi, condizioni e prescrizioni che
regolano il rapporto giuridico tra l’Amministrazione concedente ed il soggetto
concessionario. Per il contenuto, le formalità, il numero copie ed il dettaglio, si rinvia alle
disposizioni applicative del presente Regolamento, titolo dedicato alle concessioni di
derivazioni di acque pubbliche.
• Tutte le concessioni di derivazioni sono temporanee.
Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata delle concessioni di derivazione
è determinata in relazione all’uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere
di presa, distribuzione e restituzione.
In ordine alla determinazione della durata della concessione, si applicano le vigenti
disposizioni di legge previste per i diversi usi afferenti le derivazioni; quindi la durata delle
concessioni non può eccedere:
-
Anni trenta per l’uso idroelettrico - fatto salvo quanto stabilito dall’art. 12, commi 6,7 e 8
del D.lgs n. 79/99;
-
Anni quaranta per l’uso irriguo e potabile;
Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione
della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se
necessario specifiche modalità d’irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti
possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.
-
Anni quindici per uso industriale;
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad
anni quindici e possono essere condizionate all’attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso
dell’acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto
conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
- Anni dieci per uso igienico e assimilati.
Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici la
durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere
da realizzare.
Rimane comunque sempre affidata alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione la
decisione in merito ad una diversa durata, tenuto conto delle peculiarità specifiche del singolo
provvedimento concessorio.
5.2 Concessione per occupazione aree del demanio idrico
•
Le disposizioni del presente punto disciplinano qualsiasi occupazione ed utilizzazione di Aree
Demaniali, così come specificato all’articolo 3 “principi di gestione”.
•
Il provvedimento di concessione di aree del demanio idrico è un atto amministrativo
discrezionale mediante il quale la Provincia attribuisce al soggetto richiedente,
subordinatamente all’accettazione ed al rispetto di specifico disciplinare di concessione,
particolari facoltà di godimento inerenti la realizzazione e l’esercizio di opere e manufatti che
occupino, in proiezione o in subalveo, porzioni di aree del demanio idrico definite
catastalmente.
13
•
Il provvedimento di concessione è quindi l'atto necessario per poter utilizzare un bene del
demanio idrico.
E’ soggetto al pagamento di un canone annuale e, ai sensi del R.D. 523/1904, interessa quei
soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.
•
Si distinguono due tipologie di concessioni:
-
Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono
all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la
superficie degli argini.
-
Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano
direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini, ma intercettano le proiezioni
in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in subalveo o aerei).
•
E’ consentito il rilascio di concessioni per posti barca secondo i seguenti criteri:
a) Posto barca ad USO PRIVATO: un posto barca per titolare di domanda che attesti la
proprietà del natante
b) Posto barca per ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI PESCA: uno o due posti barca per il
titolare che attesti la proprietà del natante e l’attività professionale di pesca
c) Area per stazionamento e/o ormeggio natanti per ATTIVITA’ NAUTICA DA
DIPORTO con scopo di lucro. (min. 10 mq)
d) Area per stazionamento e/o ormeggio natanti per USO CANTIERISTICO NAVALE
(min. 10 mq)
•
Per il dettaglio della procedura da seguire, della documentazione da allegare e di tutto l’iter
necessario ai fini dell’ottenimento del provvedimento concessorio, si rinvia alla modulistica
predisposta dal settore e alle disposizioni applicative del presente Regolamento, titolo dedicato
alle concessioni per occupazione di aree del demanio idrico.
•
Provvedimento di assenso al rilascio della concessione
Il provvedimento di rilascio della concessione avente ad oggetto l’occupazione e l’utilizzazione
di aree demaniali è disposto con Determinazione Dirigenziale previa verifica del versamento, da
parte del richiedente, dei diritti di istruttoria, delle eventuali spese di sopralluogo, dei canoni per
l’anno corrente e per gli anni arretrati, se dovuti, e degli oneri di registrazione
contratto/disciplinare.
Con la stessa Determina Dirigenziale si provvederà all’approvazione del disciplinare.
•
Il disciplinare di concessione demaniale redatto sulla base dello schema tipo predisposto
dall’Amministrazione in forma di scrittura privata non autenticata è l’atto con il quale la
Provincia concede l’utilizzo temporaneo del bene del demanio idrico, subordinatamente al
rispetto, da parte del concessionario, di specifici obblighi, condizioni e prescrizioni che
regolano il rapporto giuridico tra l’Amministrazione concedente ed il soggetto concessionario.
•
Indicativamente la durata delle concessioni a carattere permanente relativa all’esecuzione di
opere non di pubblica utilità è indicata, a discrezione degli stessi richiedenti, tra un periodo
minimo di anni uno e massimo di anni trenta.
Indicativamente la durata delle concessioni relative all’esecuzione di opere di pubblica utilità è
compresa in un periodo che va da minimo di anni dieci ad un massimo di anni trenta. Rimane
comunque sempre affidata alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione la decisione in
merito ad una diversa durata, tenuto conto delle peculiarità specifiche del singolo
provvedimento concessorio.
14
5.3 Provvedimento di anticipata occupazione dell’area demaniale
•
Nell’ipotesi di constatata, effettiva ed obbiettiva urgenza dell’intervento sul suolo demaniale
richiesto in concessione, nelle more della procedura di eventuale rilascio dell’atto concessorio
ordinario, il Dirigente con propria determinazione dispone, entro 30 giorni dalla richiesta, circa
l’adozione dei contenuti dell’atto di anticipata occupazione. In tale atto è determinato l’importo
dovuto a titolo di indennità di occupazione temporanea, corrispondente al futuro ammontare
del canone definitivo in caso di successivo rilascio della concessione ordinaria. Detto importo e
l’eventuale deposito cauzionale dovranno essere interamente corrisposti prima del rilascio della
concessione.
•
Le condizioni essenziali che devono concorrere alla stipula degli atti di anticipata occupazione
del suolo demaniale, per l’esecuzione delle opere/ interventi su di essi, sono le seguenti:
a) che sia riconosciuta o esista l’effettiva ed obbiettiva urgenza dell’intervento.
b) che l’interessato dichiari di accettare tutte le condizioni che saranno stabilite nell’atto
definitivo.
c) che i successivi interventi per l’esecuzione delle opere non debbano subire interruzioni,
salvo i casi riconosciuti di forza maggiore.
•
Gli atti di anticipata occupazione di aree del Demanio Idrico devono essere emanati con la
stessa forma prevista per l’eventuale successivo atto di concessione.
•
La data dell’atto di anticipata occupazione di aree del Demanio Idrico assume importanza
fondamentale in quanto l’Atto di Concessione definitivo consequenziale, eventualmente
successivamente rilasciato, assume validità di titolo definitivo sul bene demaniale a decorrere
non dalla data della sua stipulazione ma da quella dell’Atto di anticipata occupazione.
Articolo 6 - Deposito cauzionale
1. Nelle fattispecie concernenti gli atti di concessione, la Provincia potrà prescrivere il versamento
di un deposito cauzionale, il cui ammontare sarà variabile, contestualmente, al grado di rilievo
degli obblighi assunti dal concessionario, al valore del bene demaniale concesso ed alla
particolare tipologia della concessione stessa; ciò al fine di garantire l'Amministrazione
concedente sul soddisfacimento di tutti i suoi crediti, sul rimborso delle spese eventualmente
anticipate in caso di inottemperanza del concessionario e soprattutto sulla possibilità di eseguire
quei lavori che improvvisamente dovessero rendersi necessari per avere il concessionario
contravvenuto ai propri obblighi.
2. L’importo del deposito cauzionale, da versare in denaro, in nessun caso potrà essere inferiore
ad una cifra corrispondente a cinque annualità di canone, tranne nelle fattispecie concessorie
aventi una durata inferiore, in cui la cauzione non dovrà essere di importo inferiore ad una
annualità di canone. Dovrà sempre determinarsi nel disciplinare dell’atto di concessione che in
tutti i casi in cui l’Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel disciplinare,
prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario
entro un congruo termine.
3. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante uno dei seguenti modi:
•
Versamento in contanti su c.c.bancario indicato dalla provincia di Livorno
•
Fideiussione bancaria
15
•
4.
5.
6.
7.
Polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata
all’esercizio ramo cauzioni.
Qualora la cauzione definitiva venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e
senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta della Provincia ed entro il termine
massimo di 15 giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con
esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944
c.c. e della decadenza di cui all’art. 1957 c.c.
Il versamento dell’importo richiesto quale deposito cauzionale a proprio favore potrà essere
richiesto dalla Provincia attraverso le forme che saranno definite con specifici atti.
La restituzione dei depositi cauzionali versati in garanzia degli obblighi assunti dai soggetti
concessionari con gli atti di concessione dei beni demaniali idrici, deve essere prevista con
Determinazione del Dirigente del settore, una volta terminata la concessione e successivamente,
alla constatazione dell’adempimento da parte del concessionario di tutti gli obblighi nascenti dal
relativo atto di concessione.
Per gli obblighi assunti con gli Atti di Anticipata Occupazione, i depositi cauzionali sono
regolamentati con specifiche disposizioni.
Nelle fattispecie concernenti gli atti autorizzativi del presente Regolamento, la Provincia potrà
prescrivere il versamento di un deposito cauzionale a garanzia delle eventuali ripercussioni di
ordine economico che dovessero ricadere sull’Ente sulla base di possibili danni al demanio
idrico che comportino interventi di rimessa in pristino stato del bene.
Articolo 7 - Canone demaniale
a) Per ogni occupazione/utilizzo del demanio idrico deve essere corrisposto dal soggetto
utilizzatore un canone annuale, il cui importo, suscettibile di variazione a seconda del tipo di
utilizzazione del bene, è determinato secondo parametri di calcolo individuati da apposita
delibera di Consiglio Provinciale ( dcp del 18 marzo 2003 n. 48) ed è aggiornato ogni anno ,
con delibera di Giunta Provinciale, secondo gli indici ISTAT.
b) Trova applicazione, per quanto concerne le concessioni demaniali aventi ad oggetto le
derivazioni di acqua pubblica, quanto previsto dall’art. 1 della Legge Regione Toscana 2
Dicembre 1994 n. 92 in ordine al versamento, contestualmente al pagamento del canone,
dell’addizionale regionale nella misura del 10% dell’importo dello stesso.
c) Il canone annuo è anticipato ed è soggetto successivi aggiornamenti secondo tariffe deliberate
annualmente.
d) In caso di utilizzazione di fatto in assenza di concessione all’utilizzatore di acqua pubblica o di
aree ricadenti nel demanio idrico, così come risultante dagli atti o per come accertato d’ufficio,
l’Ammministrazione invierà la richiesta di pagamento di una somma di denaro, a titolo di
indennità, di pari valore al canore di concessione corrispondente dovuto ( si rimanda per il
dettaglio all’articolo 14.4 “occupazioni senza titolo”).
e) L’obbligo del pagamento del canone è previsto per ogni anno solare di validità della
concessione e deve essere effettuato, salvo eventuali proroghe deliberate dalla Giunta
Provinciale, entro la fine del mese di maggio dell’anno solare di riferimento.
16
f)
La riscossione del canone avviene a mezzo pagamento su cc dell’Amministrazione Provinciale
o, in caso di affidamento del servizio a concessionario esterno, con versamento su conto
corrente direttamente intestato a quest’ultimo.
g) In caso di parziale o omesso pagamento versamento del canone o dell’indennità dovuti da
parte, rispettivamente, del concessionario o dell’utilizzatore, si provvede alla notifica, anche a
mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi sottoscritti
dal responsabile della gestione del servizio, con spese a carico dell’inadempiente e con invito ad
adempiere nel termine massimo di 60 giorni.
h) Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con
maturazione giorno per giorno a decorrere da quello successivo alla data di scadenza del
pagamento del canone.
i) In caso di mancato pagamento del canone o dell’indennità dovuta l’Amministrazione
Provinciale procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto a mezzo di ruoli esattoriali.
Articolo 8 - Voltura nella titolarità della concessione
1. Si ha voltura nella titolarità della concessione quando al concessionario originario succede, nel
rapporto con l’Amministrazione, un nuovo soggetto il quale assume tutte le responsabilità ed i
diritti derivanti dalla concessione, mentre il primo, liberato da ogni vincolo, non può più usare
né occupare il bene oggetto della concessione.
2. Posto che la concessione è personale e non può essere ceduta, né in tutto né in parte, né essere
trasmessa agli eredi senza il preventivo nulla osta del Settore, quando il concessionario intende
sostituire altri nel godimento della concessione, deve chiedere l’autorizzazione alla Provincia in
qualità di autorità concedente ( mediante compilazione di apposito modello predisposto dal
Settore) specificando il titolo in virtù del quale è legittimata la richiesta ( la voltura potrà essere
accordata in caso di procedibilità dell’istanza solo in presenza di valido atto traslativo.);
contestualmente, nella stessa istanza, il soggetto che intende subentrare al concessionario
dichiara di essere pronto ad assumere la concessione alle condizioni stabilite nell’atto di
concessione.
3. La richiesta di voltura è inoltrata su iniziativa di parte con la presentazione della relativa
domanda, che deve essere redatta in duplice copia di cui una in bollo e corredata dell’atto
traslativo, secondo le modalità previste nell’apposita modulistica predisposta dall’Unità
Organizzativa di riferimento.
Sullo stesso atto di voltura viene presa nota del titolo su cui si basa l’istanza.
4. Il nuovo titolare della concessione sarà tenuto a corrispondere il canone, se dovuto, a partire
dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta; fino a tale data il pagamento resterà
a carico del concessionario cessante.
5. Il termine massimo per il rilascio del provvedimento è stabilito 90 giorni consecutivi a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di
interruzione dei termini formalmente comunicati dal Settore.
6. Il soggetto titolare subentrante nel rapporto concessorio assume tutte le responsabilità ed i
diritti derivanti dal titolo in essere nonché tutti gli oneri pregressi in ordine a qualunque
disposizione che siano state eventualmente impartite al concessionario originario.
7. Il provvedimento con il quale può autorizzarsi il trasferimento della titolarità della concessione
demaniale sarà costituito da Determina del Dirigente del Settore.
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8. Ipotesi particolare è quella del cosiddetto subingresso mortis causa cioè in caso di decesso del
concessionario; nella fattispecie in oggetto gli eredi subentrano nel godimento della concessione
ma devono chiedere, entro i sei mesi successivi alla data del decesso, la conferma della
concessione, sotto pena di decadenza del titolo concessorio. Qualora, per ragioni attinenti
all’idoneità tecnica/economica degli eredi, l’Amministrazione non ritenga opportuno
confermare la concessione, si applica l’istituto della revoca dell’atto concessorio.
In quanto variazione soggettiva del rapporto concessorio si applicano le stesse procedure di cui
sopra.
Articolo 9 -Variazioni al contenuto della concessione
1. Il rapporto concessorio può subire anche delle variazioni di natura oggettiva, che incidono
sull’estensione ed i confini del bene oggetto della concessione, sullo scopo e durata di questa,
sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, ed infine sul canone.
2. Tali modificazioni possono avvenire per concorde volontà delle parti, per fatto che non deriva
dalla loro volontà, per volere dell’amministrazione concedente.
•
VARIAZIONE PER CONCORDE VOLONTA’ DELLE PARTI: sono previste due
diverse fattispecie e cioè che il concessionario chieda la variazione del contenuto della
concessione e l’Autorità competente vi consenta o che la P.A.imponga la modifica ed il
concessionario, per non vedersi revocata la concessione, l’accetti;
•
VARIAZIONE PER FATTO CHE NON DERIVA DALLA VOLONTA’ DELLE
PARTI: si tratta dell’ipotesi in cui per cause naturali i beni del demanio idrico assentiti in
concessione subiscono modificazioni tali da restringere l’utilizzazione della concessione: il
concessionario in questo caso ha diritto ad un’adeguata riduzione del canone;
•
VARIAZIONE PER FATTO DELL’AMMINISTRAZIONE: riguarda il caso in cui,
in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri Enti
Pubblici, l’utilizzazione sia resa in parte impossibile, e conseguentemente il concessionario
ha diritto ad una riduzione del canone.
Articolo 10 - Varianti alle opere
1
2
3
E’ fatto sempre divieto al concessionario di apportare alle opere oggetto di concessione
varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni e altro, senza specifica autorizzazione scritta da parte
del Settore.
La domanda di variante dovrà essere redatta dal titolare della concessione secondo le modalità
previste nell’apposita modulistica predisposta dal Settore.
Le varianti possono essere di tipo “non sostanziale” ovvero di tipo “sostanziale”.
Per varianti sostanziali si intendono le modifiche alla concessione originaria relative a:
variazione in aumento della superficie demaniale occupata
modifica delle opere
modifica della finalità per cui è assentita la concessione
4. Nel caso di varianti sostanziali si procederà seguendo tutte le formalità previste per il rilascio di
una nuova concessione.
5 Tutte le altre varianti, fatte salve ulteriori determinazioni che potranno essere adottate per
particolari circostanze, sono considerate di tipo “non sostanziale”.
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6. In caso di variante di tipo “non sostanziale” si provvederà all’istruttoria con una procedura
semplificata rispetto a quanto previsto ordinariamente, limitando l’esame dell’istanza di variante
al solo accertamento della simultanea presenza dei seguenti requisiti:
ammissibilità della concessione ne riguardi di superiori ragioni di interesse pubblico, anche
in relazione alla protezione idraulica del territorio ed alla corretta regimazione idraulica del
corso d’acqua.
perseguimento degli obbiettivi di sicurezza idraulica e di tutela ambientale previsti dalle
disposizioni normative vigenti in materia al momento della richiesta di variante alle opere
oggetto di concessione.
7. Il provvedimento con il quale possono autorizzarsi le varianti non sostanziali alla concessione
originaria sarà costituito da apposita Determina del Dirigente del Settore.
Articolo 11 - Rinnovo della concessione demaniale
1. Le concessioni amministrative inerenti il Demanio Idrico si estinguono alla data stabilita
nell’atto di concessione.
2. La concessione per occupazione può essere rinnovata dietro la presentazione di apposita
domanda debitamente motivata, entro la data di centottanta giorni antecedenti alla scadenza
temporale dell’atto stesso. Il rinnovo della concessione dà luogo ad un nuovo rapporto
disciplinato da un nuovo titolo. La richiesta di rinnovo non comporta il pagamento di ulteriori
spese per sopralluogo o per diritti.
3. Il concessionario con l’ istanza di rinnovo deve dichiarare che l’area e le opere non hanno
subito variazioni rispetto al titolo in corso di validità; spetta comunque all’Amministrazione
l’obbligo di sopralluogo al fine della verifica dello stato dei luoghi.
Articolo 12 - Limitazione o sospensione dell’esercizio concessione
1. L’esercizio da parte del concessionario dei diritti provenienti dal titolo concessorio può essere
temporaneamente limitato o sospeso per motivi di pubblico interesse.
2. Il provvedimento amministrativo indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della
limitazione, le conseguenze in ordine al titolo e la sanzione amministrativa da irrogare nel caso
di accertato mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
3. Qualora il provvedimento di sospensione non superi il periodo di tre mesi il concessionario è
tenuto al pagamento dell’importo totale del canone il quale, invece, dovrà essere
proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione di durata superiore.
4. In particolare
a) nel caso di concessioni per occupazione aree demaniali: Le concessioni sospese e/o
revocate per la realizzazione, da parte dell’’Amministrazione, di opere idrauliche o di altre
opere pubbliche, qualora le aree interessate dai lavori, al termine degli stessi, si rendessero
nuovamente disponibili potranno essere ripristinate in capo all’originario concessionario,
dietro sua richiesta. Qualora, al contrario, le medesime aree non fossero disponibili,
l’Amministrazione potrà rilasciare concessione su analoga superficie di altra area demaniale.
b) nel caso di concessione di derivazione le motivazioni della temporanea limitazione
o sospensione possono essere così specificate:
- Grave depauperamento della risorsa idrica, al fine di garantire il Minimo deflusso Vitale nonché la
tutela dell’ecosistema fluviale
19
-
Anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere
Esigenze di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d’acqua o esigenze di
realizzazione di opere di pubblico interesse
Accertamento del venir meno dei requisiti qualitativi dell’acqua oggetto di prelievo in relazione alla
tipologia di uso assentito
Articolo 13 - Estinzione del rapporto concessorio
a) Cause di estinzione dell’atto di concessione che operano automaticamente in forza di un fatto
giuridico in senso stretto
I fatti giuridici in senso stretto che determinano l’estinzione del titolo concessorio sono i
seguenti:
⇒ la morte del concessionario (qualora gli eredi non abbiano chiesto nel termine previsto la
conferma della concessione);
⇒ la perdita della capacità giuridica del concessionario per fallimento o interdizione;
⇒ il venire meno dell’oggetto materiale della
dell’Amministrazione, ovvero per cause naturali;
concessione
per
fatto
od
atto
⇒ decorso temporale di vigenza della concessione
b) Cause di estinzione dell’atto di concessione che operano automaticamente in forza di un fatto
giuridico in senso stretto
La Decadenza
1. Le cause che concretano ipotesi di Decadenza del concessionario dal rapporto concessorio
ed al tempo stesso la risoluzione di diritto dello stesso sono:
•
la mancata realizzazione delle opere prescritte nell’atto di concessione o il mancato
inizio della gestione nei termini assegnati.
•
il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in fonti
normative o secondarie o nel disciplinare dell’atto di concessione.
•
il non uso continuato o il cattivo uso della concessione per un triennio consecutivo.
•
il mutamento sostanziale, non autorizzato, dello scopo per il quale è stata assentita la
concessione (destinazione d’uso diversa da quella oggetto di concessione).
•
mancato pagamento di due annualità del canone.
•
l’inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e
regolamenti.
•
Subconcessione a terzi.
• Mancata sottoscrizione del disciplinare.
1 bis Nel caso di concessione rilasciata per l’occupazione di specchi acquei il subappalto da
parte del titolare intestatario è vietato, pena la decadenza automatica ed immediata della
concessione in corso unitamente alla perdita di quanto già corrisposto e/o dei previsti
diritti ed oneri per l’anno corrente, oltre alla preclusione di partecipare ai successivi bandi
per l’assegnazione di posti barca su tutto il territorio Provinciale.
2. Il provvedimento di Decadenza del rapporto concessorio è dichiarato con determinazione
del Dirigente del Settore ed è immediato in presenza dell’accertamento di una delle
fattispecie di cui al punto 1, tranne l’ipotesi di omesso pagamento del canone e l’abituale
negligenza e inosservanza disposizioni legislative e regolamentari in vigore, dove il
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concessionario viene prima diffidato a regolarizzare la propria posizione nel termine
perentorio di massimo 60 giorni (vedi quanto previsto all’articolo 7, “canone”, lettera g).
3. Al concessionario dichiarato decaduto non spetta alcun tipo di rimborso, sia per gli
interventi/opere eseguiti, sia per le spese sostenute, sia del canone già pagato per l’anno di
riferimento.
c) Cause di estinzione che operano in forza di una pronunzia dichiarativa della P.A.
La Revoca del titolo
1. Qualora insorgano fatti o atti rappresentanti l’esigenza di una maggiore tutela dell’interesse
pubblico è rimessa al giudizio insindacabile dell’Amministrazione la decisione in merito alla
possibilità di revocare la concessione, rispettando comunque un preavviso di almeno 3
mesi.
2. L’atto di concessione può essere revocato, a giudizio discrezionale della P.A., per specifici
motivi inerenti ai pubblici usi idrici ( per quanto concerne le concessione di derivazione
acque pubbliche), per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi
di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell’istanza.
3. La revoca della concessione, disposta unilateralmente da parte del Settore, è dichiarata con
determinazione del Dirigente senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o
di riduzione del canone o qualsiasi altra forma d’indennizzo, fatte salve le previsioni di
legge per i miglioramenti ambientali costituiti.
4. La revoca potrà riguardare in tutto o in parte la concessione e potrà essere attivata in
qualunque momento dall’Amministrazione; con la revoca parziale della concessione si
concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un’adeguata
riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di
demanio idrico revocato.
5. La revoca della concessione o dell’autorizzazione è notificata al concessionario con
espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per
l’esecuzione dei lavori di rimozione dell’occupazione e per la rimessa in pristino dell’area e
degli spazi occupati.
6 Il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti
incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un’utilizzazione di
minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse.
d) Cause di estinzione per volontà del concessionario -La Rinuncia al Titolo
1 La volontà di rinunciare alla concessione, da parte del soggetto concessionario, deve essere
comunicata, in forma scritta, al Servizio mediante apposita comunicazione redatta secondo
il modello predisposto dal settore e deve avere, quale contenuto essenziale, quanto previsto
nel citato modello.
2. In ogni caso il concessionario è tenuto al versamento integrale del canone per l’annualità in
corso al momento della rinuncia e non ha diritto ad alcun indennizzo.
3. Egli è altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori necessari al ripristino dei luoghi, se non
diversamente disposto dalla Provincia, con apposito atto, a seguito della rinuncia.
4. Nel contesto specifico, a seguito di un provvedimento di revoca parziale della concessione
emanato dalla P.A., il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione dandone
comunicazione alla Provincia nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento
di revoca.
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5. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l’utilizzazione della concessione sia
resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse
dallo Stato o da altri Enti Pubblici.
Articolo 14 - Attività di Polizia Idraulica
14.1 Principi generali, normativa e attività
14.1.1 Principi generali
Per Polizia Idraulica s’intendono le varie fattispecie di intervento della Pubblica
Amministrazione in difesa del regime idraulico e delle acque pubbliche in generale: tali
interventi sono finalizzati alla prevenzione dei danni che le acque possono arrecare alle
persone e all’intero territorio, nonché alla protezione dell’esistenza e della funzione
dell’interesse pubblico rappresentato dal buon regime delle acque.
L’attività di “Polizia delle Acque” fu introdotta con la legge 20 marzo 1865 n. 2248 e
successivamente ribadita con il T.U. 523/1904.
La dizione “polizia idraulica” comparve con l’emanazione del R.D. 2669/1937,
costantemente confermata dalle norme in materia idraulica e in ultimo dal D.lgs 152/2006
(art. 61, lett e).
L’art. 89 del D.Lgs 31 marzo 1998 n.112 ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio
idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla l. 15 marzo
1997 n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del Demanio Idrico.
In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed enti locali “ i compiti di Polizia Idraulica e di
pronto intervento di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 ed al Regio Decreto 9
dicembre 1937 n. 2669, ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di
qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in
grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua”.
La Regione Toscana ha poi, con L.R. 11/12/1998. n. 91 “Norme per la Difesa del Suolo”, a
sua volta trasferito alle Province le funzioni di cui dall’art. 14 relativamente ai corsi d'acqua
pubblica ricadenti nel territorio provinciale e alle opere idrauliche ricadenti nel circondario
idraulico di competenza e conseguentemente anche le funzioni in materia di Polizia Idraulica.
14.1.2 Normativa di riferimento
Le norme di riferimento che regolano la Polizia Idraulica si ritrovano ancora oggi nel Testo
Unico sulle Opere Idrauliche n. 523 del 25/07/1904, capo VII, “Polizia delle acque
pubbliche” agli articoli 93 e successivi che, nel disciplinare la materia della polizia delle acque
pubbliche, prevede fasce di rispetto per i corsi d’acqua pubblici e indica quali lavori o atti
sono vietati in modo assoluto e quali possano essere eseguiti previa autorizzazione e sotto
l’osservanza delle condizioni in essa imposte e nel R.D. 368/1904 “Corsi d’acqua di bonifica”
costituente il parallelo del R.D. 523/1904 nei confronti dei corsi d’acqua di bonifica che, agli
articoli 133 e 134, individua i lavori vietati in modo assoluto e quelli subordinati al rilascio di
concessione o licenza.
14.1.3 Attività
L’attività di Polizia Idraulica è volta a contrastare, prevenire atti e/o fatti che determinano un
potenziale pregiudizio alla tutela del reticolo idraulico d’interesse per la difesa del suolo e
della pubblica incolumità.
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È quindi l’insieme delle funzioni tecnico-amministrative-giuridiche che disciplinano l’uso
degli alvei e delle aree di pertinenza dei corpi idrici che possono qui di seguito sintetizzarsi:
a) Vigilanza e custodia nei tratti facenti parte del reticolo idrografico, così come definito
all’articolo 2 del presente Regolamento e delle relative opere ivi presenti, anche al fine di
accertare la presenza di eventuali occupazioni abusive o senza titolo ( vedi punto
successivo, 14.4).
b) Attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione
del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della
preservazione del corso d’acqua stesso e delle sue pertinenze, anche in supporto
all’attività svolta dal Corpo della Polizia Provinciale ( vedi punto successivo, 14.2.).
c) Attività dirette alla prevenzione e repressione dei reati intorno alle acque pubbliche,
accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme inerenti i corsi d’acqua e aree ad
essi pertinenti con conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria di presunti abusi
perpetrati sui corsi d’acqua in violazione della normativa prevista in materia ed
irrogazione delle conseguenti sanzioni previste, ivi compresa l’adozione di “ordinanze”
per la regolarizzazione dell’opera abusiva o, se non possibile, di demolizione dell’opera e
ripristino stato luoghi (Capo VII del R.D.523/1904; Capo II del R.D. 2669/1937, Titolo
VI del R.D. 368/1904; R.D. 1775/1933 artt. 220, 221, 222).
d) Attività istruttoria relativa al rilascio di autorizzazioni a sanatoria ed eventuali relative
concessioni per opere realizzate nei corsi d'acqua e/o nelle aree ad essi pertinenti.
e) Verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni rilasciate, ai sensi del capo 7 del
regio decreto 523, per l’esecuzione di opere e per lo svolgimento di determinati usi ed
attività, nei corsi d’acqua e nelle aree ad essi pertinenti, finalizzato anche all’accertamento
e contestazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 689/1981.
14.2 Competenza e organizzazione del servizio
•
Le funzioni di Polizia idraulica, ai sensi delle normative vigenti (Capo VII del R.D.523/1904;
Capo II del R.D. 2669/1937, Titolo VI del R.D. 368/1904; R.D. 1775/1933 artt. 220, 221,
222), si svolgono su tutto il reticolo idrografico ivi comprese le opere di bonifica.
•
Qualsiasi violazione in materia di Polizia Idraulica sui corsi d’acqua o realizzazione di opere
abusive o difformi da quanto autorizzato configura un fatto che interessa sia il diritto
amministrativo che il diritto penale; è potenzialmente reato e in quanto tale deve essere
preventivamente contestato dagli Organi di vigilanza preposti prima di passare agli
adempimenti di carattere sanzionatorio-amministrativi.
•
L’attività di Polizia Idraulica costituisce estrinsecazione, nella materia delle acque, del più
generale potere di Polizia Demaniale spettante alla P.A. e pertanto Questa Amministrazione
esercita tali funzioni attraverso un’azione congiunta tra il servizio “Difesa e Protezione del
Territorio”, Unità Organizzativa “Risorsa Idrica e Demanio Idrico”, responsabile della parte
prettamente tecnico-amministrativa ed il Corpo di Polizia della Provincia di Livorno, incaricati
della vigilanza e controllo, accertamento, denuncia all’Autorità Giudiziaria e irrogazione delle
sanzioni conseguenti previste in materia ( vedi punto precedente, lettere a) e c)).
Per quanto concerne le fasi procedurali e le modalità pratico-operative di coordinamento tra i
due servizi per l’esercizio congiunto dell’attività di polizia idraulica, si rinvia alle disposizioni
applicative “procedura per esercizio e coordinamento dell’attività di Polizia Idraulica”.
14.3 Autorizzazioni in sanatoria ed eventuali relative concessioni
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14.3.1. Il provvedimento di autorizzazione idraulica in sanatoria è un atto amministrativo
discrezionale emesso dalla Provincia che è necessario per il mantenimento in essere di opere
ed interventi eseguiti in assenza di regolare autorizzazione idraulica.
- Trattandosi di attività eseguite in violazione delle disposizioni normative contenute nel
R.D. n. 523/1904, la domanda di autorizzazione idraulica in sanatoria ha come diretta
conseguenza la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
- A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione idraulica in sanatoria, che
si intende quale “autodenuncia", ferme restando le responsabilità civili e penali derivanti
dall’applicazione del già citato R.D. 523/1904, è possibile regolarizzare sotto il profilo
idraulico le opere eseguite, purché le stesse siano compatibili con il regime idraulico del
corso d’acqua interessato.
- Per l’iter funzionale al rilascio di tale provvedimento (domanda, istruttoria, pagamenti
dovuti), si rinvia alle disposizioni applicative del presente Regolamento, parte dedicata a
“domanda di autorizzazione idraulica in sanatoria e istruttoria”e a quanto previsto nel
presente Regolamento al punto 4.2 “autorizzazione ai fini idraulici”.
14.3.2 Qualora gli interventi che comportano il rilascio dell’autorizzazione idraulica in
sanatoria siano realizzati in aree appartenenti al demanio idrico dello Stato, quindi con
occupazione di tali aree, ivi comprese le proiezioni aeree e sotterranee della proprietà, è
necessario il rilascio di concessione per l’utilizzazione del terreno demaniale.
- Per l’iter funzionale al rilascio di tale provvedimento (domanda, istruttoria, disciplinare,
pagamenti dovuti), si rinvia alle disposizioni applicative del presente Regolamento ed a
quanto previsto dal presente Regolamento, articolo 5.2 “concessione per occupazione
aree del demanio idrico”.
- La concessione sarà rilasciata dopo la definizione del canone, i pagamenti e l’ottenimento
delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e quant’altro previsto dalla normativa vigente.
- Trattandosi di opere e manufatti ricadenti in aree appartenenti al demanio idrico il
contravventore sarà tenuto a pagare un’indennità di occupazione (vedi punto successivo.
14.4 “occupazioni abusive o senza titolo” ) per l’utilizzo non autorizzato dei beni del
demanio idrico, pari al canone dovuto per l’intero anno relativo a quello
dell’accertamento più le indennità pregresse dall’effettivo utilizzo, oltre gli interessi
maturati calcolati ai sensi di legge.
- Il pagamento dell’indennità è condizione necessaria al fine della procedibilità della
domanda di concessione in sanatoria anche se non ne determina automaticamente l’esito
favorevole; decorsi inutilmente i termini previsti per la procedibilità della domanda di
autorizzazione in sanatoria e relativa concessione il Servizio dichiarerà l’archiviazione del
procedimento e si provvederà alla riscossione del pagamento dell’indennità, comunque
dovuta, secondo i termini di legge.
- Il pagamento regolarizza l’utilizzo pregresso dell’area demaniale e/o dell’opera solo dal
punto di vista contabile, ma non sana la sua esistenza, né legittima l’utilizzo per il futuro;
infatti restano in ogni caso salvi gli eventuali provvedimenti sanzionatori e giudiziari
legati a violazioni di tipo civile e penale, nonché l’eventuale rimessa in pristino dello stato
dei luoghi.
14.3.3 Diniego
- Il provvedimento di autorizzazione idraulica in sanatoria non potrà mai essere rilasciato
ove l’intervento o l’opera risultino in contrasto con l’art. 96 del R.D. 523/1904 “lavori e
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atti vietati in modo assoluto” (vedi quanto riportato al punto 3.2 “principi di gestione in
materia di demanio idrico”).
- Non sono comunque sanabili gli usi, gli interventi, ovvero il mantenimento in essere di
opere che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, con le esigenze
della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assentiti.
- Qualora l’opera non possa essere regolarizzata oppure il contravventore non presenti la
domanda di autorizzazione in sanatoria entro i termini, scatterà l’obbligo da parte
dell’interessato e la pretesa da parte dell’Amministrazione di procedere all’intera
demolizione dell’opera, ovvero all’adeguamento di parte delle opere e al ripristino, entro
un congruo termine, dello stato dei luoghi, ad esclusivo carico e a spese del responsabile.
- Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma
si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa, la
realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.
14.4 Occupazioni abusive o senza titolo
a) Le occupazioni di aree demaniali in assenza assoluta della prescritta autorizzazione o
concessione sono abusive.
Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non
rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per
tali casi.
b) Nel caso in cui venga rilevata una abusiva occupazione o l’esistenza di un’opera non autorizzata
sulle superfici appartenenti al demanio idrico, o sulle aree sovrastanti o sottostanti, trattandosi
di opere e manufatti ricadenti in aree appartenenti al demanio idrico Provinciale l’interessato,
salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale, sarà obbligato a pagare la così detta
‘”indennità di occupazione” vale a dire a versare le somme dovute a titolo di indennità “ per
l’utilizzo non autorizzato dei beni del demanio idrico”, relative all’anno corrente e alle annualità
pregresse in cui è durata l’occupazione abusiva, oltre gli interessi maturati calcolati ai sensi di
legge.
Tale l’indennità assolve alla funzione di compensare “medio tempore”, per tutta la durata dello
stato d’indisponibilità del bene, il pregiudizio derivante dal suo mancato godimento e viene
determinata nel suo ammontare con gli stessi criteri adottati per la determinazione del canone
di cui all’art. 7 del presente Regolamento. In caso di mancato pagamento dell’indennità dovuta,
la Provincia procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo.
c) il pagamento regolarizza l’utilizzo pregresso dell’area demaniale e/o dell’opera solo dal punto di
vista contabile ma non sana la sua esistenza né legittima l’utilizzo per il futuro. infatti restano in
ogni caso salvi gli eventuali provvedimenti sanzionatori e giudiziari legati a violazioni di tipo
civile e penale nonché l’eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi. ( vedi punto sopra.
14.3, “diniego”)
I soggetti deputati alla vigilanza ed al controllo in merito sono gli organi di Polizia facenti parte
di questa Amministrazione.( meglio identificati nel punto sopra, 14.2) che altresì compie tutte le
verifiche ed operazioni necessarie atte ad accertare l’effettiva durata dell’occupazione abusiva; il
soggetto trasgressore è tenuto al rimborso dei costi connessi all’accertamento, al sopralluogo ed
a eventuali diritti di segreteria connessi alle operazioni.
d) E’ in ogni caso dovuto il risarcimento di ogni maggiore danno causato dall’occupazione abusiva
e dalle attività svolte sull’area.
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14.5 Sistema sanzionatorio in materia di acque pubbliche
14.5.1 Comportano l’applicazione di sanzioni amministrative le seguenti violazioni della
normativa nazionale vigente in materia di acque pubbliche:
a) Ogni derivazione od utilizzazione di acqua pubblica in assenza di provvedimento
amministrativo, autorizzativo o concessorio dell’Autorità competente o in eccesso
rispetto ai limiti fissati nel disciplinare della concessione, salvo il caso di pozzo ad uso
domestico, comportante, oltreché l’adozione dei provvedimenti intesi alla cessazione
dell’abuso ed al ripristino dei luoghi, l’irrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria e dei canoni pregressi, così come prevista dall’articolo 17 del T.U. di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933
n.1775.
Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta
di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e i trasgressori dovranno
comunque corrispondere l’importo dei canoni relativi al periodo accertato di derivazione
abusiva.
L’importo delle sanzioni è determinato con riferimento alla normativa nazionale ( R.D.
1775/1933 articolo. 17 e s.m.i.). L’Amministrazione Provinciale poi (nel merito si rinvia
alle disposizioni applicative al presente Regolamento) stabilisce, secondo criteri e
parametri definiti con apposita DGP, lo scaglionamento delle relative sanzioni e le
eventuali circostanze attenuanti e aggravanti.
Nel caso in cui l’illecito abbia ad oggetto una derivazione solo in parte abusiva, e cioè
quando il prelievo ecceda quello a suo tempo autorizzato, il quantitativo da considerare ai
fini delle determinazione dell’importo della sanzione avrà ad oggetto il solo maggiore
quantitativo “abusivo” e non la derivazione nel suo complesso.
Per quanto non diversamente stabilito da questo Regolamento la disciplina di riscossione
delle sanzioni amministrative per le infrazioni commesse in materia di acque pubbliche è
determinata dalla L. 689/1981 e sue successive modifiche e integrazioni.
b) Così come prescritto dall’articolo 219 del T.U 1775/1933, la realizzazione di un pozzo
senza autorizzazione o in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell’atto
autorizzativo e comunque ogni violazione al T.U. 1775/1933 non riconducibile alla
fattispecie prevista dall’articolo 17 del suddetto T.U.(quindi ogni violazione non
implicante un prelievo abusivo di acqua pubblica).
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta ( in quanto escluso esplicitamente solo in
caso di prelievo abusivo acqua ex articolo 17 TU) con conseguente applicazione della
sanzione così come indicato dall’articolo 16, comma 1 legge 689/21981.
c) Ai sensi del D.Lgs 275/1993 art.10 e successive modifiche la mancata denuncia di pozzi
esistenti entro i termini di legge, salvo il caso di pozzo ad uso domestico.
d) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 133 comma 8, la mancata installazione di misuratori di
portata entro i termini fissati dal disciplinare, salvo il caso di pozzo ad uso domestico.
14.5.2 Per quanto concerne l’importo delle sanzioni con riferimento alle violazioni di cui ai
punti sopra, b, c e d, si rinvia alla normativa nazionale e alle disposizioni applicative del
presente regolamento in materia di demanio idrico.
Per quanto non diversamente stabilito da questo Regolamento la disciplina di riscossione
delle sanzioni amministrative per le infrazioni commesse in materia di acque pubbliche è
determinata dalla L. 689/1981 e sue successive modifiche e integrazioni.
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Articolo 15 - Pubblicità
1. Gli atti di autorizzazione e concessione sono pubblicati all’Albo pretorio On line della
Provincia che, in virtù dell’art. 32 della legge 69/2009, ha sostituito l’Albo pretorio provinciale
cartaceo.
2. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on line è finalizzata a fornire presunzione di
conoscenza legale degli stessi.
3. La pubblicazione degli atti ha di norma durata pari a 15 giorni e di pari durata è il periodo
susseguente utile per la presentazione di eventuali osservazioni/opposizioni, in forma scritta, da
parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni e comitati, cui possa derivare un pregiudizio.
4. L’atto dirigenziale con il quale si dispone anche in merito alla pubblicazione deve contenere una
succinta esposizione dell’istanza di concessione, l’intervento/opera da costruire, l’indicazione
del periodo di durata di pubblicazione nonché altre notizie atte a dare ad eventuali oppositori
piena cognizione delle caratteristiche della concessione o autorizzazione
5. L’Amministrazione Provinciale procede alla concessione dei beni demaniali e del patrimonio
indisponibile, salvo casi specifichi, mediante la procedura del pubblico incanto. Nel caso di
pubblico incanto è data ampia pubblicità alla gara mediante i canali ritenuti più idonei. Per il
dettaglio delle modalità di svolgimento della gara, dell’individuazione dei casi in cui si prescinda
da espletamento di procedura ad evidenza pubblica e di ogni altra precisazione in merito si
rinvia alle disposizioni applicative del presente Regolamento.
6. Ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera a) e articolo 8 comma 1 e 3, del D.LGS. 14 marzo
2013 n. 33 ( Decreto sulla Trasparenza attuativo dell’art. 1, comma 35 legge 190/2012
anticorruzione e in vigore dal 20 aprile 2013) i provvedimenti finali dei procedimenti di
autorizzazione o concessione sono pubblicati e aggiornati ogni sei mesi sul sito istituzionale
dell’Amministrazione, in apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, in
distinte partizioni della stessa sezione ( articolo 23, comma 1, lettera a) D.LGS. 14 marzo 2013
n. 33).
I documenti contenenti tali atti, (oggetto di pubblicazione obbligatoria) sono pubblicati per un
periodo di 5 anni e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (articolo 8
comma 1 e 3, del D.LGS. 14 marzo 2013 n. 33).
7. I termini di pubblicazione, di cui al comma 3 del presente articolo, s’intendono utili anche ai
fini della presentazione di eventuali istanze concorrenti che seguirà lo stesso iter di
pubblicazione ai soli fini della presentazione di osservazioni e/o opposizioni.
Articolo 16 - Ricorsi e contenzioso
1. Avverso i provvedimenti della Provincia è ammesso ricorso amministrativo per opposizione,
da presentare al Dirigente del Settore che li ha adottati, entro 30 giorni successivi alla notifica
degli stessi.
2. Salvo che per le materie di cognizione del Tribunale Regionale delle acque e del Tribunale
Superiore delle acque, ai sensi del R.D.1775/1933, articoli 140,141,142,143 e 144 (termine per
ricorrere: 60 giorni) è comunque possibile ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della
Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120
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giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo o, se prevista, dalla data di notifica o
comunicazione del provvedimento che si intende impugnare.
3. E’comunque sempre possibile rivolgersi al difensore civico provinciale in forma scritta e anche
in modo informale, senza termine di scadenza.
Articolo 17 - Disposizioni Finali
1. Al fine di disciplinare operativamente le procedure amministrative e le incombenze di carattere
prettamente tecnico inerenti la materia del presente Regolamento, la Giunta ed il Dirigente
competente per materia sono delegati al riguardo, per quanto di rispettiva competenza.
2. Le procedure inerenti il carattere “dominicale” del bene demaniale (determinazione dei limiti,
delimitazione, sdemanializzazione, ampliamento demaniale) restano di competenza dello Stato,
in qualità di soggetto titolare dei beni del demanio idrico.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, hanno valenza le norme
statali/regionali vigenti in materia.
Formattazione del testo a cura della Segreteria Generale – 30.06.2014
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