CONTRATTID’IMPRESA FORME ASSOCIATIVE contratti d’impresa STABILIZZAZIONE DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE SOMMARIO Art. 2549 e seguenti Codice Civile - Art. 1, cc. 133 e 134, L. 27.12.2013, n. 147 Art. 7-bis D.L. 28.06.2013, n. 76 - Art. 1, cc. 28-31 L. 28.06.2012, n. 92 - Circolare INPS 14.01.2014, n. 3 Circolare INPS 05.12.2013, n. 167 - Messaggio INPS 19.12.2013, n. 20906 Nota Min. Lavoro 14.01.2014, prot. 37/0000756 •schema di sintesi •approfondimenti AT IO .IT L’art. 7-bis del D.L. 28.06.2013, n. 76 aveva introdotto a certe condizioni la possibilità per le imprese di stabilizzare, ossia di assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori che aveva in forza in qualità di associati in partecipazione e per i quali potevano mancare i requisiti necessari ad assicurare, per presunzione assoluta o relativa, la genuinità del contratto di associazione in partecipazione. Mediante la stabilizzazione l’associante poteva evitare la conversione del contratto di associazione in partecipazione non rispondente ai requisiti di legge in uno di lavoro subordinato (con i conseguenti oneri retributivi e contributivi), mentre l’associato poteva beneficiare di un contratto di lavoro meno precario rispetto a quello in essere con l’associante. Tale stabilizzazione si perfezionava con l’ espletamento (anche) di due adempimenti costituenti l’inizio ed il termine della procedura per quel che riguarda le incombenze dell’associante, ossia: - entro il 30.09.2013, stipula di accordi collettivi aziendali tra l’associante e le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale finalizzati alla stabilizzazione degli associati in partecipazione; - entro il 31.01.2014, presentazione da parte dell’associante della domanda di stabilizzazione e deposito di varia documentazione attestante la regolare esecuzione della prevista procedura. La L. 27.12.2013 n. 147 ha prorogato al 31.03.2014 il termine entro cui si potranno sottoscrivere gli accordi collettivi aziendali ed al 31.07.2014 quello per la presentazione all’ INPS della domanda di stabilizzazione e della necessaria documentazione. SCHEMA DI SINTESI .R W PRESUPPOSTI Contratto esistente o cessato da non più di 5 anni alla Requisiti del contratto di associazione ð data del 23.08.2013. ð in partecipazione. ð Apporto esclusivamente lavorativo. W ð Possibile non genuinità del contratto. ð Contratto non rispondente ai requisiti di legge per presunzione assoluta o relativa. ð Estinzione degli illeciti previsti per versamenti contributivi, assicurativi e fiscali. ð Evitare di corrispondere maggiori emolumenti all’associato. ð Assunzione a tempo indeterminato. ð Stipula di contratti collettivi. ð Deve avvenire entro il 31.01.2014. W POSSIBILI ð Associante VANTAGGI DELLA STABILIZZAZIONE ð Associato in partecipazione. ð Sottoscrizione, da parte dell’associato, Comporta la rinuncia ad ogni pretesa derivante dal ð di atto di conciliazione. contratto di associazione in partecipazione. Stipula di contratto di lavoro subordiVa eseguita entro 3 mesi dalla stipula dei contratti colð nato a tempo indeterminato con l’asso- ð lettivi. ciato. PROCEDURA ð Versamento alla Gestione Separata Va effettuato tramite mod. F24 utilizzando specifici ð INPS di un contributo straordinario. codici. ð Presentazione della domanda di stabiVa eseguita telematicamente direttamente o tramite ð lizzazione. intermediario entro il 31.03.2014. Verifica da parte dell’ INPS e comunið cazione del suo esito alla D.T.L. e al ð Non esistono termini tassativi per il loro espletamento. datore di lavoro. R AT I O S o c i e t à Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 3.03.2014 N . 1 / 2 0 1 4 - 1 0 0 6 3 37 FORME ASSOCIATIVE contratti d’impresa APPROFONDIMENTI PRESUPPOSTI • Requisiti del contratto • Il contratto è in essere oppure è cessato da non più di 5 anni alla data del 23.08.2013. • Sono quindi escluse le fattispe• L’apporto dell’associato deve es- cie con apporto misto patrimoniale/lavorativo o con apporto sere esclusivamente lavorativo. patrimoniale. • Non è rilevante l’esistenza, nei confronti dell’associante, di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi riguardanti la qualificazione dei pregressi rapporti indicati come a.i.p.. • Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all’esito della verifica che l’Istituto deve eseguire sugli adempimenti necessari al perfezionamento della stabilizzazione, se richiesta dall’interessato. .IT • Possibile • La possibilità di ricorrere alla stabilizzazione si presenta quando il non genuinità contratto di a.i.p. non risponde ai requisiti di legge per presunzione del contratto assoluta o relativa. W W W .R AT IO • Presunzione assoluta: .. il numero degli associati im• La presunzione assoluta comporta pegnati nella medesima atautomaticamente la conversione tività è superiore a 3, esclusi del contratto in uno di lavoro suil coniuge, i familiari di cui bordinato a tempo indeterminato. all’art. 60 del TUIR e gli altri soggetti indicati nell’art. 2549, c. 2, C.C. POSSIBILI VANTAGGI DELLA STABILIZZAZIONE 38 R AT I O S o c i e t à N . 1 / 2 0 1 4 - • La presunzione relativa • Presunzioni relative: non comporta l’auto- .. mancanza di un’effettiva partecipaziomatica conversione del ne dell’associato agli utili; contratto in uno di lavo- .. mancata consegna di rendiconto all’asro subordinato, dato che sociato; l’associante può fornire .. assenza, in capo all’associato, di comprova contraria. petenze teoriche di grado elevato o di capacità tecnico-pratiche acquisite mediante rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività. • Associante • Evitare il rischio di conversione del contratto di a.i.p. in uno di lavoro subordinato, anche a seguito di iniziativa dell’associato. • Evitare, con un irrisorio onere, le conseguenze di illeciti di natura contributiva, assicurativa e fiscale già contestati o contestabili dalle autorità competenti. • Associato • Minore precarietà del rapporto di lavoro, derivante dall’assunzione a tempo indetermina- • I vantaggi vanno conto, rispetto a quella derivante dall’ a.i.p. frontati con la possi• Maggiore remunerazione per la propria atti- bile perdita connessa vità lavorativa in veste di lavoratore dipen- alla rinuncia delle dente. spettanze richiedibi• Contribuzione valida ai fini pensionistici più li in relazione ad un elevata. fittizio contratto di • Conseguimento dei diritti spettanti al lavo- a.i.p. ratore subordinato (ferie, permessi, T.F.R., mensilità aggiuntive, ecc.). 1 0 0 6 3 Aggiornato al 3.03.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata CONTRATTID’IMPRESA contratti d’impresa PROCEDURA • Stipula di contratti collettivi tra l’impresa e le associazioni dei lavoratori • Le associazioni dei lavoratori devono essere comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. • I contratti devono prevedere l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante apprendistato, di soggetti che erano parti contrattuali dell’impresa in veste di associati in partecipazione con apporto esclusivamente lavorativo. • L’assunzione consente di beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa in materia per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. • La stipula deve avvenire entro il 31.03.2014. • Sottoscrizione di atto di conciliazione ex art. 410 c.p.c. da parte del lavoratore • L’atto di conciliazione: • L’efficacia dell’atto .. si riferisce a tutto ciò che riguarda il rap- di conciliazione è riporto derivante dal contratto di a.i.p.; solutivamente condi.. avviene nelle sedi e secondo le procedure zionata al versamento previste dal codice di procedura civile alla Gestione Separata dagli artt. 410 e seguenti; del contributo straor.. comporta la rinuncia, da parte del lavora- dinario previsto dalla tore, ad ogni pretesa in relazione al pre- normativa per la stabigresso contratto di a.i.p.. lizzazione. .IT FORME ASSOCIATIVE .R AT IO • Assunzione • L’assunzione deve avvenire entro i 3 mesi successivi dalla data di con contratto stipula dei contratti collettivi. di lavoro • Il contratto può anche essere di apprendistato e a tempo parziale. a tempo • È quindi esclusa la indeterminato • Il datore di lavoro può recedere dal contrat- possibilità di recesso to dopo 6 mesi dalla sottoscrizione, salvo del lavoratore i casi di giusta causa o giustificato motivo per motivi economici nei 6 mesi successivi soggettivo. all’assunzione. W W W • Versamento contributivo alla Gestione Separata INPS da parte dell’impresa • L’impresa deve versare alla Gestione Separata INPS un contributo straordinario integrativo pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun associato. • La quota di contribuzione è determinata sulla base dei corrispettivi erogati all’associato: .. negli ultimi 6 mesi del periodo di vigenza • Non rileva quanto erogato all’associato del contratto di a.i.p.; .. nell’intero periodo precedente l’inizio del dopo l’assunzione. rapporto di lavoro dipendente, se il contratto di a.i.p. aveva una durata inferiore a 6 mesi. • Il versamento va eseguito tramite utilizzo del modello F24, indicando: .. nel campo “causale”: C10; .. nel campo “matricola INPS/filiale/azien- • La contribuzione verda”: 88888 seguito dal nome del comu- sata per ciascun assone dove è ubicata la sede legale dell’asso- ciato sarà accreditata ciante (fino ad un massimo di 12 caratteri sulla sua posizione individuale nella Gecomplessivi); .. nel campo “periodo di riferimento: da stione separata e sarà valida ai fini pensiomm/aaaa”: - 12/2013, per le stabilizzazioni avvenu- nistici con competenza in base all’anno di te nel 2013; - 01/2014, per le stabilizzazioni effettuate versamento. nel 2014. R AT I O S o c i e t à Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 3.03.2014 N . 1 / 2 0 1 4 - 1 0 0 6 3 39 FORME ASSOCIATIVE contratti d’impresa PROCEDURA • Presentazione • La domanda va presentata dall’impresa telematicamente su apposidella domanda to modello direttamente o tramite intermediario abilitato delegato di stabilizzazione (che dovrà sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità inee deposito della rente il rispetto della L. 12/1979). documentazione • Con l’invio telematico l’associante si assume la piena responsabipresso la sede lità sull’autenticità della documentazione presentata. INPS • La trasmissione telematica va eseguita mediante il programma “Stabilizzazione per associati”, disponibile nel cassetto previdenziale per Committenti della Gestione Separata”, accessibile dal sito www.inps.it. nel percorso Servizi On line/Per tipologia di utente/ Aziende, consulenti e professionisti. AT IO .IT • Vanno contestualmente depositati, • Il deposito dei contratti di tramite loro scannerizzazione: lavoro subordinato e degli .. contratti collettivi; atti di conciliazione può in .. atti di conciliazione; alternativa essere esegui.. contratti di lavoro subordinato sti- to manualmente presso la pulati con ogni lavoratore, mod. sede INPS o tramite raccoF24 attestante il versamento alla mandata A/R.; in quest’ulGestione Separata INPS. timo caso il frontespizio della nota di trasmissione deve contenere il riferimento al numero di protocollo risultante dall’invio telematico. .R • La presentazione ed il deposito della documentazione devono avvenire entro il 31.07.2014. W W W • Verifica dell’INPS e comunicazione dell’esito alla D.T.L. e al datore di lavoro 40 R AT I O S o c i e t à N . 1 / 2 0 1 4 - • Comporta il riscontro della correttezza degli adempimenti previsti per la stabilizzazione a seguito di presentazione della relativa domanda, ossia: .. presenza di: contratti collettivi, atti di conciliazione, contratti di lavoro subordinato per ogni associato stabilizzato, attestazioni dei versamenti alla Gestione Separata INPS; .. verifica dell’ esatto conteggio dei versamenti. • Non esiste un termine prestabilito per portare a termine la verifica e comunicarne l’esito alla D.T.L. e al datore di lavoro. • Il positivo esito della verifica comporta per i pregressi rapporti di a.i.p. l’estinzione degli illeciti previsti dalla normativa sui versamenti contributivi, assicurativi e fiscali (anche con riferimento alle sanzioni amministrative e civili), eventualmente già contestati a seguito di attività ispettiva alla data di entrata in vigore della norma (ossia il 23.08.2013). 1 0 0 6 3 Aggiornato al 3.03.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. 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