36 02 luglio 2014 Termini pagamento TFS e TFR Prepensionamenti per soprannumero dei dipendenti pubbliche amministrazioni Termini pagamento TFS e TFR ai prepensionati pag.1-2 INPS con la circolare n°79 del 23 giugno ritorna sui termini di pagamento del TFS e del TFR dopo aver già emesso, sulla rateizzazione e sui termini di pagamento, la circolare n° 73/2014 (si veda NL n° 33 dell’11 giugno scorso). Nella presente circolare vengono trattati, in modo più approfondito, solo i termini di pagamento della liquidazione per i prepensionamenti del personale in soprannumero delle pubbliche amministrazioni. Nel personale in soprannumero rientrano: In questo numero: i dipendenti che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione entro il 31.12.2011 i dipendenti che, entro il 31.12.2016, avrebbero maturato i requisiti anagrafici e contributivi, nonché, entro la stessa data, il diritto alla decorrenza del pagamento della pensione, sulla base della disciplina previgente la riforma Monti-Fornero. Nei confronti del personale in esubero/soprannumero interessato dai pensionamenti sono previsti diversi termini di pagamento del trattamento di fine rapporto in relazione, come anzidetto, alla data di maturazione dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico. Segue a pag.2 Riforma della PA: art.25 semplificazione per invalidi pag.2-3 Notizie in breve pag.4 Differiti i termini di pagamento della liquidazione per i prepensionati in soprannumero delle pubbliche amministrazioni 1. Requisiti pensionistici maturati entro il 31.12.2011 Il termine di pagamento del trattamento di fine rapporto (Tfs oTfs) decorre dalla data di collocamento a riposo (cessazione dal servizio) e dipende pure dalla tipologia di pensione maturata alla cessazione del rapporto di lavoro: Cessazione per dimissioni (anzianità con sistema “quote”) – pagamento entro 24 mesi dalla cessazione. Cessazione per raggiunti limiti di età o per anzianità contributiva massima (di norma 40 anni di contribuzione) pagamento entro 6 mesi dalla cessazione dal servizio. Deroghe: termini brevi sono previsti per i dipendenti che hanno raggiunto entro il 12 agosto 2011 (ovvero entro il 31.12.2011 per il personale della scuola e del comparto Afam) il requisito pensionistico per la vecchiaia o per anzianità (massima contribuzione). In tal caso i termini per il pagamento decorrono dopo 105 gg dalla cessazione. Per l’anzianità con le quote invece il termine è di 6 mesi. 2. Requisiti pensionistici maturati a decorrere dal 01. 01. 2012 con decorrenza della pensione entro il 31.12.2016 per i soggetti che, in data successiva al 31.12.2011, maturano in deroga i requisiti pensionistici previgenti alla legge Monti – Fornero, i termini per il pagamento del trattamento di fine rapporto ( Tfs o Tfr) non decorrono dalla data di cessazione, bensì dal momento teorico in cui matureranno il diritto a pensione sulla base delle norme di cui alla citata legge Monti Fornero (in proposito si vedano gli 2 esempi esplicativi riportati nella circolare INPS). Inoltre, occorre valutare non solo la tipologia della pensione (conseguenza del motivo della cessazione) ma anche se il requisito pensionistico in deroga sia stato maturato entro il 31.12.2013 o dal 1.1.2014. La legge di stabilità del 2014, infatti, ha ulteriormente aumentato i termini di pagamento per le cessazioni per raggiunti limiti di età e di anzianità massima, incrementandoli da 6 a 12 mesi. Non solo, per i requisiti maturati dal 1.1.2014 si applicano anche le norme sulle rateizzazioni modificate sempre dalla legge di stabilità del 2014 (si veda sempre la NL n° 33 dell’11 giugno). Riforma della PA DL 24 giugno 2014, n°90 Tra norme riguardanti la scadenza dei trattenimenti in servizio per pensionare i dipendenti, la mobilità volontaria e obbligatoria, l’allentamento del blocco delle assunzioni, la riduzione del compenso professionale per l’Avvocatura di Stato, le norme anticorruzione ecc., quella che più interseca la nostra attività di tutela è contenuta nell’art.25 con il titolo “semplificazione per i soggetti con invalidità”. L’art.25 è composto da nove commi, tra questi il comma 5 e il comma 6, dettano le novità più interessanti: segue a pag.3 INCA INFormazione – N.36 Minori titolari dell’indennità di frequenza (comma 5): con domanda amministrativa inoltrata entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del 18mo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (assegno o pensione). Comunque al compimento della maggiore età, l’interessato sarà sottoposto ad accertamento sanitario e alla verifica degli altri requisiti amministrativi. È sicuramente una novità positiva, in passato le domande di invalidità civile, presentate ad esempio anche solo il giorno prima del compimento della maggiore età, sono state respinte (dopo qualche mese) con conseguente perdita di mensilità di prestazione economica, concessa a seguito di nuova domanda amministrativa. Minori titolari dell’indennità di accompagnamento (comma 6)per invalidi civili ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili, ovvero dell’indennità di comunicazione ai sordi prelinguali, nonché ai minori riconosciuti affetti da patologie come la sindrome di down o la sindrome di talidomide (anche se non titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione- modifica apportata dal successivo comma 7): al compimento della maggiore età, dovranno comunque presentare domanda in via amministrativa per la concessione delle prestazioni economiche previste per gli invalidi maggiorenni ( pensione ), ma non saranno sottoposti ad accertamento sanitario. Gli altri commi dell’art, 25 riguardano: 3 la composizione delle commissioni mediche speciali per le patenti e i successivi rinnovi della validità e della durate delle stesse (comma 1 e 2) norme relative alla sosta dei veicoli con contrassegno handicap (comma 3) la riduzione dei tempi (da 90 a 45 gg) dopo i quali le commissioni mediche devono accertare in via provvisoria lo stato di handicap necessario per ottenere permessi e congedi di cui alla legge 104( artt. 33 e 21) e al D.Lgs 151/2001, art 42 (riposi, permessi, congedi per figli portatori di handicap grave) (comma 4) la possibilità, sempre ai fini delle agevolazioni lavorative (permessi, congedi, prolungamento congedo parentale ecc.) di richiedere al termine della visita, motivandone la necessità, alla commissione medica competente ASL , il rilascio di un certificato provvisorio, valido fino all’emissione dell’accertamento definitivo (verbale) da parte della commissione medica dell’INPS (ancora comma 4) la previsione che la persona con invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista dalle prove di esame nei concorsi pubblici e nelle abilitazioni alle professioni (comma 9). Il decreto legge 24 giugno 2014 n°90, entrato in vigore il 25 giugno, giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale, passa ora all’esame del parlamento che dovrà convertirlo in legge entro 60gg. I decreti sono atti con valore di legge, pertanto l’art.25 può essere fatto valere da subito nei rapporti con gli enti assistenziali e previdenziali. Per mancanza di spazio la seconda parte sulla Malattia verrà pubblicata sul prossimo numero INCA INFormazione – N.36 NL in vacanza Le pubblicazione della neswletter NL di Inca Lombardia nel mese di luglio avranno periodicità quindicinale. Nel mese di agosto le pubblicazioni saranno sospese, riprenderanno regolarmente a settembre. Notizie in breve Messaggio INPS 5528/2014: Ricostituzione pensioni a Luglio INPS con messaggio 5528/2014, non pubblicato sul sito, comunica la ricostituzione di alcune prestazioni per corrispondere il bonus di 80 euro con la rata di Luglio. Sono interessati alla ricostituzione gli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà del settore assoggettati a tassazione ordinaria ( come ad esempio quelli erogati dal Fondo Ferrovie dello stato).Così come le Isopensioni erogate ai lavoratori dipendenti da imprese che hanno attivato il piano di riduzione del personale. Si ricorda che dal bonus sono esclusi gli assegni straordinari erogati ai bancari perché soggetti a tassazione separata. Con la rata di luglio verranno anche ricostituite le pensioni con conguaglio fiscale, quelle confermate a seguito di revisione sanitaria, quelle interessate alla 14ma mensilità, infine, quelle ricostituite d’ufficio. d’imposta ai titolari di prestazioni a sostegno reddito (Cig/S, in deroga, Aspi, Miniaspi, mobilità..) è stato già effettuato nel mese di giugno. INPS ha comunicato con sms (nel caso il numero di cellulare fosse conosciuto all’Istituto) l’avvenuto pagamento. Per i titolari di assegni straordinari di sostegno al reddito e per i titolari della Isopensione , vedi messaggio 5528/2014, il bonus sarà erogato a partire dalla rata di luglio. Messaggio INPS 5662/2014: 14ma 2014 Inps detta istruzioni sul pagamento della quattordicesima mensilità riassumendo i requisiti e le modalità di erogazione. Ne abbiamo già dato conto in un articolo apparso sul n° 33 della nostra NL e quindi a quello rinviamo. Precisiamo però che la tabella riportata è stata costruita sul coefficiente di perequazione che INPS in via provvisoria aveva indicato pari all’1,2%. Il dato definitivo, come noto, è invece pari all’1,1%, di conseguenza la tabella va rideterminata nel limite di reddito massimo da non superare. Anzianità contributiva Somma aggiuntiva max Limite reddito max 1° fascia 336,00 10.103,16 Messaggio INPS 5661/2014: erogazione 80 € 2° fascia 420,00 10.187,16 Inps ritorna sul bonus 80 euro per precisare che il primo pagamento del credito 3° fascia 504,00 10.271,16 Aumento spettante Limite reddito massimo Meno Totale reddito pensionato Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova, 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.36
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