Consorzio dei Comuni Trentini

Consorzio dei Comuni Trentini
NORME TIPO
Guida per coadiuvare e
semplificare il processo di
adeguamento del Piano
regolatore generale alla
disciplina urbanistica in
materia di commercio
dettata dalle disposizioni
provinciali.
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DEL SETTORE COMMERCIALE
Norme tipo
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE
Art. 1
Disciplina del settore commerciale
1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano
regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio
2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative
stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di
programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri
di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l’adeguamento
avverrà d’ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d’adeguamento.
Art. 2
Tipologie commerciali e definizioni 1
1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei
criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del
1 luglio 2013 e s.m.i.. i Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della
Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono medie strutture di
vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a
800 metri quadrati (oppure fino a 1.500 mq solo per i Comuni di Trento, Rovereto, Pergine, Riva,
Arco) 2.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate,
equivale all’apertura di nuovi esercizi commerciali.
Art. 3
Localizzazione delle strutture commerciali
1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso
solo l’insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l’attività di commercio
all’ingrosso.
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la
possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche
di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto
delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di
attuazione ai sensi degli artt. ……, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). 3
3. L’insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell’ambito degli edifici
soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è
subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed
indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall’intervento.
4. All’esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione
commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione
per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è
ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
a) aree di servizio viabilistico;
1
Riferimento: punto 1 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale
Riferimento: punto 1, lettera c) dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale (mq 800 per i comuni
con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di mq 1.500 per gli altri).
3
Ai fini della tutela dei centri storici e/o di edifici di particolare pregio sotto il profilo tipologico-architettonicomonumentale-storico, il comune può stabilire ulteriori prescrizioni sull’uso di materiali o degli arredi, sulle modalità
d’intervento per apprestamento dei negozi, sia di tipo spaziale (es.: limitatamente ai piani terra) che di merceologia (es.:
escludendo merci non compatibili con la tipologia dell’edificio).
2
b)
c)
d)
e)
f)
aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all’art 5;
aree per attrezzature e servizi pubblici;
aree a verde privato e servizi alla residenza;
fasce di rispetto;
……. 4
Art. 4
Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario 5
1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale 6 e di livello locale è ammessa
l’attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva e la
gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall’articolo 33, comma 2 delle
norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre
ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso nei seguenti casi:
a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati
nell’industria delle costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di
attuazione del PUP;
b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo
33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP. ii
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale
specificatamente individuate dagli artt….. delle presenti norme di attuazione del PRG, sono
ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia. 7
Art. 5
Vendita dei prodotti dell’agricoltura da parte degli imprenditori agricoli
1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto
del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall’art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001).
Art. 6
Attività commerciali all’ingrosso
1. Il commercio all’ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l’attività
commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso. 8
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono
ammessi esercizi al dettaglio e all’ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi
dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati
nell’industria delle costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione
del PUP.
4
Posto che l’obiettivo della legge è quello di favorire il commercio ovunque sia compatibile con l’assetto urbanistico, le
aree di cui alle lett. a) b) c) d) e) f) … rappresentano un elenco a titolo esemplificativo, significando che possono essere
diverse, di norma però relative alle zone del territorio aperto o alle aree destinate alla “città pubblica”. Si specifica a
proposito che, in sede di adeguamento del PRG, questo articolo può essere integrato, anche con ulteriori commi che
regolino, se del caso, la convivenza dell’attività commerciale con i necessari servizi pubblici o con le altre destinazioni. In
quest’ottica può essere utile specificare le attività commerciali compatibili in edifici o zone particolari come ad esempio le
aree cimiteriali per la realizzazione di chioschi, le fasce di rispetto per i distributori di carburante, i rifugi per la vendita di
prodotti ed accessori attinenti l’attività alpinistica ed escursionistica e di articoli per turisti, ecc..
5
Riferimento: punto 7 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
6
Se esistenti sul territorio comunale, altrimenti si omette la citazione.
7
Il comma 3 è una disposizione facoltativa nel senso che il PRG può trasformare totalmente o parzialmente le aree
produttive di livello locale in aree miste specificatamente previste in cartografia.
8
Riferimenti: combinato disposto dei punti 8 e 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aventi
carattere multifunzionale, il commercio all’ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2,
può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio 9.
Art. 7
Spazi di parcheggio 10
1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche
stabilite dal punto 6.3.1 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. iii
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di
cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
a) all’interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri iv
b) all’esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri v
3. L’estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia
distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l’intera superficie di vendita siano rispettate le
dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori
merceologici in cui operano. 11
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all’ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè
non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall’Allegato 3
alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1). vi
5. L’attività commerciale multiservizio di cui all’articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 vii
è esentata dalla realizzazione dei parcheggi. 12
Art. 8
Altre disposizioni 13
1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la
presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 viii e 3.4 ix dei criteri di programmazione
urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni
stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All’esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e
demolizioni con ricostruzione destinate all’ apertura e all’ampliamento di superficie entro i limiti
dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è
subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di
programmazione urbanistica del settore commerciale. x
3. Nelle aree in cui sono previste una molteplicità di funzioni, sottoposte a piano attuativo di cui
agli artt. …… delle presenti norme di attuazione, i parametri edilizi di cui alle lettere a), b) e c) del
punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale sono ridotti nella
misura massima di un terzo. 14
Art. 9
Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti 15
1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica,
ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all’apertura o
all’ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in
9
Riferimento: art. 33 delle Norme di attuazione del PUP
Riferimenti: punti 2.2, 3.2 e 6.3.1 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
11
Riferimento: penultimo capoverso del punto 6.3.1 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
12
Riferimento: ultimo capoverso del punto 6.3.1 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
13
Riferimenti: punti 2.3, 3.4, e 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
14
Questo comma consente di assoggettare zone miste ad una pianificazione subordinata attuativa, nel qual caso è
possibile ridurre motivatamente alcuni parametri edilizi nella misura massima di un terzo. (Riferimento: ultimo paragrafo
del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica commerciale).
15
Riferimento: punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
10
edifici esistenti, all’esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 xi dei criteri
di programmazione urbanistica del settore commerciale. 16
Art. 10
Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale
massima 17
1. L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si
applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica
del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno
5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 xii dei criteri di programmazione urbanistica
del settore commerciale. 18
Art. 11
Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle
grandi strutture di vendita esistenti 19
1. L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle
grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione
dell’esercizio a seguito dell’apertura o dell’ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per
ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto
delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore
commerciale. xiii
Art. 12
Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da
bonificare 20
1. Nell’ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale,
paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all’ampliamento
delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale,
utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di
programmazione urbanistica del settore commerciale. xiv
Art. 13
Valutazione di impatto ambientale 21
1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di
programmazione urbanistica del settore commerciale. xv
16
Tali interventi sono subordinati alla formazione di un piano attuativo, ai sensi della legge urbanistica
provinciale (l.p. 4 marzo 2008, n. 1) approvato dal comune che definisca gli interventi di riqualificazione e le
eventuali misure compensative.
17
Riferimento: punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale
18
Per l’ampliamento delle medie strutture di vendita attivate da almeno cinque anni, qualora sia dimostrata l’impossibilità
di rispettare i parametri quantitativi di parcheggio ed edilizi fissati dal punto 3.2 e 3.3, il Consiglio comunale può
motivatamente disporne la riduzione.
19
Riferimento: punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale
20
Riferimento: secondo periodo del primo paragrafo e secondo paragrafo del punto 6.5 dei criteri di programmazione
urbanistica del settore commerciale. Tali interventi sono subordinati alla formazione di un piano attuativo, ai sensi
della legge urbanistica provinciale (l.p. 4 marzo 2008, n. 1) approvato dal comune che definisca gli interventi di
riqualificazione e le eventuali misure compensative.
21
Riferimento: punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
RICHIAMI
i
Punto 1 - Tipologie commerciali e definizioni - dei criteri di programmazione urbanistica commerciale
a) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto
proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
b) esercizi di vicinato: gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri
quadrati;
c) medie strutture di vendita: gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri
quadrati e fino a 800 metri quadrati (oppure 1.500 mq);
d) grandi strutture di vendita: gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti
previsti dalla lettera c);
e) centro commerciale al dettaglio: una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali
al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono
di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle
infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di
servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico
all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali;
f) superficie di vendita: l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella
destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio;
g) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto
proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri
utilizzatori in grande.
h) …... omissis
ii
Art. 33, comma 6, lett. c) delle N di A del PUP:
c) nell'ambito delle aree produttive possono essere individuate apposite zone per servizi e impianti d'interesse
collettivo e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di
autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e
l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questo ultima attività.
iii
Punto 6.3.1 - Caratteristiche dei parcheggi pertinenziali - dei criteri di programmazione urbanistica commerciale.
I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture hanno superficie e dimensioni minime non inferiori a 12,5 mq. Per
gli spazi di manovra si applicano i criteri generali stabiliti dalle disposizioni attuative in materia previsti della legge
urbanistica. (Allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm.)
I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè
destinati a tutti i clienti e devono assicurare efficaci soluzioni di accesso, adottando gli accorgimenti necessari per
agevolare la fruizione degli stessi e l’accessibilità ai punti vendita anche per il superamento delle barriere
architettoniche. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e
gratuitamente dai clienti stessi; le relative aree possono essere recintate, salvo disposizioni contrarie, ma in tale
caso la chiusura degli accessi deve essere eventualmente operante nelle ore e nei giorni in cui non si svolge
l’attività di cui sono pertinenza.
I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l’unità o le unità
immobiliari di cui sono pertinenza; possono anche essere localizzati in altra area o unità edilizia posta in un
ragionevole raggio di accessibilità pedonale (indicativamente entro i 300 metri), purché sia garantita la funzione
esclusiva di parcheggio pertinenziale e lo stesso sia collegato alla struttura di vendita con un percorso pedonale
protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.
Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e funzionale dei fronti urbani e degli spazi
di relazione tra viabilità pubblica ed edifici commerciali, la sistemazione dei posti auto in superficie deve escludere di
norma il fronte stradale e/o principale dei manufatti edilizi, trovando collocazione sul retro dei manufatti stessi. La
progettazione degli spazi di parcheggio all’aperto va inoltre orientata alla loro qualificazione mediante la creazione di
aiuole o siepi e la sistemazione di una pianta ad alto fusto ogni quattro posti auto.
Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti va individuata, nell’ambito dei parcheggi pertinenziali, una
zona specificamente destinata ai dipendenti della medesima struttura. Nel caso di strutture di vendita con parcheggi
pertinenziali con una dotazione complessiva superiore ai 100 posti-auto e articolati in più zone aventi accessi
differenziati, è prescritto l’impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l’accesso più agevole in
relazione alla disponibilità di posti.
Le grandi strutture di vendita e i centri commerciali al dettaglio devono essere dotati di idonei spazi riservati alla
movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico. Tali aree non devono
interferire con il sistema dei parcheggi pertinenziali e devono essere servite da viabilità dedicata autonoma rispetto
alla viabilità di transito e di accesso della clientela.
iv
All’interno degli insediamenti storici
Punto 2.2 - Spazi di parcheggio - dei criteri di programmazione urbanistica commerciale.
Sotto il profilo degli standard a parcheggio degli esercizi di commercio al dettaglio il piano regolatore generale adotta
i seguenti parametri minimi:
a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto;
b) mq 0,5 per ogni mq di superficie di vendita con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di
vendita al dettaglio inferiore a mq 2.500;
c) mq 1,0 per ogni mq. di superficie di vendita con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di
vendita al dettaglio superiore a mq 2.500;
Qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo
edilizio, l’impossibilità di reperire i relativi spazi da destinare a parcheggio pertinenziale, gli interventi negli
insediamenti storici sono esonerati dall’obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggi pertinenziali.”
Nelle aree, diverse dagli insediamenti storici, individuati con specifica previsione da parte dei piani regolatori di cui
all’Allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, resta ferma l’applicazione
delle disposizioni recate dalla medesima deliberazione per quanto riguarda i casi di esenzione dall’obbligo degli
spazi di parcheggio.
v
All’esterno degli insediamenti storici
Punto 3.2 - Parcheggi pertinenziali - dei criteri di programmazione urbanistica commerciale.
Sotto il profilo degli standard a parcheggio degli esercizi di commercio al dettaglio si applicano i seguenti parametri
minimi da intendersi con esclusione degli spazi di manovra:
a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto;
b) per esercizi di vicinato e medie strutture di vendita del settore non alimentare: mq. 0,5 per ogni mq di superficie di
vendita;
c) per medie strutture di vendita del settore alimentare/misto: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita;
d) i parcheggi pertinenziali delle medie strutture di vendita devono essere collocati preferibilmente, ed in ogni caso in
misura non inferiore al 30%, in volumi interrati, evitando in ogni caso la sistemazione a parcheggio delle coperture
degli edifici, salvo l’adozione di idonee soluzioni tecniche di mitigazione dei parcheggi, anche mediante adeguate
sistemazioni a verde.
Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e funzionale dei fronti urbani e degli spazi
di relazione tra viabilità pubblica ed edifici commerciali, la sistemazione dei posti auto in superficie deve escludere di
norma il fronte stradale e/o principale dei manufatti edilizi, trovando collocazione sul retro dei manufatti stessi.
vi
dall’Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1). Mq 1,00 ogni
mq 10,00 di superficie di vendita
vii
Art. 61 - Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane - della l.p. 30 luglio 2010, n.
17
1. Per favorire l'insediamento, il ripristino o la permanenza di attività nei comuni privi o carenti di servizi
commerciali la Provincia può concedere ai comuni medesimi, tenuto conto della dislocazione dei centri abitati e del
loro grado di accessibilità, contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per la
costruzione o l'acquisto di immobili, nonché per l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di
proprietà degli stessi comuni da destinare, a titolo gratuito e per il periodo convenuto, alle imprese che ne fanno
richiesta. In casi di particolare e documentata necessità la Giunta provinciale può estendere le agevolazioni
all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività.
2. Alle imprese che attivano o trasferiscono le attività nelle zone previste dal comma 1 o che integrano attività già
presenti, la Provincia può concedere, con i criteri, le condizioni e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale:
a) un premio d'insediamento nel limite massimo di 30.000 euro;
b) contributi in conto capitale per la realizzazione delle tipologie d'intervento individuate dal comma 1, in misura
non superiore al 70 per cento delle relative spese ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti
d'importanza minore (de minimis).
3. Per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità in
zone altrimenti prive di servizi analoghi la Provincia contribuisce annualmente, nel limite massimo di 20.000 euro,
alla copertura dei maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata di tali esercizi, con i criteri e le modalità stabilite
dalla Giunta provinciale.
4. Per le iniziative relative alle attività indicate nei commi 1, 2 e 3 la Provincia, inoltre, può prevedere la riduzione o
l'esenzione da tributi provinciali e l'ammissibilità a contributo, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale, delle
spese relative agli adempimenti di ordine amministrativo-contabile.
5. Gli interventi previsti da quest'articolo sono attuati nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato.
6. Agli esercizi commerciali previsti da quest'articolo è consentita la vendita di riviste e giornali indipendentemente
dal possesso della relativa autorizzazione.
viii
Punto 2.3 - Altri parametri - dei criteri di programmazione urbanistica commerciale.
Gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici
a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli
uomini; deve essere garantita in ogni caso l’accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal
D.M. 14 giugno 1989, n. 236 concernente Prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità, l’adattabilità
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, ai fini del
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche e degli articoli 4 e 5 della l.p. 7 gennaio 1991, n. 1
recante Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento.
Le deroghe sono ammesse nei casi e nelle modalità stabiliti con l’art. 6 della medesima legge n. 1/1991.
ix
Punto 3.4 - Servizi igienici a disposizione della clientela - dei criteri di programmazione urbanistica commerciale.
Le medie strutture con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici a
disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli
uomini; deve essere garantita in ogni caso l’accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal
D.M. 14 giugno 1989, n. 236 concernente “Prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità, l’adattabilità
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche” e dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 7 gennaio
1991, n. 1 “Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento”
Le deroghe sono ammesse nei casi e con le modalità stabiliti con l’articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991,
n. 1.
x
Punto 3.3 - Parametri edilizi - dei criteri di programmazione urbanistica commerciale.
Il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all’ apertura e
all’ampliamento di superficie entro i limiti massimi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale
sul commercio, di medie strutture di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq 500 – con
esclusione di quelle di cui al precedente punto 2) – è subordinato al rispetto dei seguenti criteri e parametri:
a) il rapporto tra la superficie di vendita totale e la superficie del lotto non può essere superiore al 50 per cento;
b) il rapporto massimo tra la superficie coperta complessiva edificata e la superficie del lotto non può essere
superiore al 60 per cento;
c) almeno una quota non inferiore al 20 per cento della superficie del lotto deve essere sistemata a verde, senza
l’impermeabilizzazione del suolo e senza la realizzazione di volumi interrati;
d) gli edifici destinati ad attività commerciale devono rispettare le caratteristiche costruttive corrispondenti almeno
alla classe energetica “B+” secondo le disposizioni normative provinciali vigenti.
Nel caso di zone miste, subordinatamente all’approvazione di apposito piano attuativo, i parametri di cui alle lettere
a), b) e c) possono essere motivatamente ridotti nella misura massima di 1/3.
xi
Punto 3.5 - Criteri specifici per la riqualificazione di insediamenti esistenti - dei criteri di programmazione
urbanistica commerciale.
Nell’ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed
architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all’apertura o ampliamento di superficie entro i
limiti massimi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale sul commercio, di medie strutture di
vendita in edifici esistenti all’esterno degli insediamenti storici nel rispetto del volume originario dell’edificio, il
Comune può disporre la deroga ai parametri quantitativi di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3. A tal fine gli interventi
sono subordinati all’approvazione da parte del comune di un piano attuativo, ai sensi del capo IX del titolo II della
legge urbanistica provinciale, finalizzato a definire gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure
compensative. Deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq 0,5 per ogni mq
di superficie di vendita.
xii
Punto 3.6 - Criteri specifici per l’ampliamento di strutture di vendita esistenti - dei criteri di programmazione
urbanistica commerciale.
Il consiglio comunale, con propria deliberazione, può disporre la deroga ai parametri quantitativi di cui ai precedenti
punti 3.2 e 3.3 nel caso di ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni ed
entro i limiti massimi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale sul commercio qualora sia
dimostrata l’impossibilità di rispettare i parametri medesimi.
Rispetto alla superficie di vendita oggetto dell’ampliamento, deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di
parcheggi pertinenziali di mq. 0,5 per ogni mq di superficie di vendita.
xiii
Parcheggi pertinenziali da intendersi a esclusione degli spazi di manovra
Punto 6.6 - Criteri per l’ampliamento di strutture di vendita esistenti - dei criteri di programmazione urbanistica
commerciale.
L’ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita al dettaglio oltre i limiti massimi previsti dall’articolo 3,
comma 1, lettera c) della legge provinciale sul commercio e delle grandi strutture di vendita al dettaglio è consentito
secondo i termini e le condizioni stabiliti rispettivamente dall’articolo 9, comma 3 e dall’articolo 10 comma 4 della
legge medesima; in tali casi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti 6.3 e 6.4 e si prescinde dalla
preventiva localizzazione da parte delle comunità e dei comuni di Trento e Rovereto.
Punto 6.3 - Parcheggi pertinenziali - dei criteri di programmazione urbanistica commerciale.
Sotto il profilo degli standard a parcheggio per l’apertura e l’ampliamento delle grandi strutture di vendita al dettaglio
il piano territoriale della comunità adotta i seguenti parametri minimi da intendersi a esclusione degli spazi di
manovra:
a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto;
b) grandi strutture di vendita del settore non alimentare: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita;
c) grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto: mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita;
d) centri commerciali al dettaglio costituiti da esercizi commerciali del settore non alimentare o con presenza di
esercizi commerciali del settore alimentare o misto inferiore al 20 per cento della superficie complessiva: mq 1,5 per
ogni mq di superficie di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in
essi presenti;
e) centri commerciali al dettaglio costituiti da esercizi commerciali del settore alimentare o misto oppure da esercizi
commerciali del settore non alimentare con presenza di esercizi commerciali del settore alimentare o misto
superiore al 20 per cento della superficie complessiva: mq 2,0 per ogni mq di superficie di vendita e delle superfici
destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti.
f) I parcheggi pertinenziali devono essere collocati preferibilmente, ed in ogni caso in misura non inferiore al 40%, in
locali interrati, evitando in ogni caso la sistemazione a parcheggio delle coperture degli edifici salvo l’adozione di
idonee soluzioni tecniche di mitigazione dei parcheggi, anche mediante adeguate sistemazioni a verde.
Punto 6.4 - Servizi a disposizione della clientela - dei criteri di programmazione urbanistica commerciale.
Le grandi strutture di vendita devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella
misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; per le grandi strutture con
superficie di vendita superiore a mq. 2.500 deve essere garantita la presenza di almeno un ulteriore servizio igienico
riservato alle donne e uno riservato agli uomini per ogni 2.500 mq. di superficie di vendita o per frazioni di essa.
Deve essere garantita in ogni caso l’accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14
giugno 1989, n. 236 concernente “Prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche” e dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1
“Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento”.
Le deroghe sono ammesse nei casi e con le modalità stabiliti con l’articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991,
n. 1.
Nei centri commerciali al dettaglio va assicurata la disponibilità di appositi spazi dedicati alla cura igienica dei
neonati.
In corrispondenza delle aree destinate a parcheggio delle grandi strutture di vendita devono essere previste
apposite zone per la sosta di cicli e motocicli; vanno inoltre previste idonee stazioni di ricarica, da fonti energetiche
rinnovabile, per autoveicoli, cicli e motocicli elettrici nonché per il mantenimento termico delle celle frigorifere dei
mezzi in sosta.
xiv
Punto 6.5 - Criteri specifici nel caso di utilizzo di edifici esistenti e aree da bonificare – secondo capoverso - dei
criteri di programmazione urbanistica commerciale.
……….omissis……….
L’intervento deve in ogni caso assicurare:
a) la riqualificazione degli edifici esistenti attraverso un intervento organico sotto il profilo tipologico e architettonico;
b) il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali o per servizi pubblici; a tal fine il piano attuativo è corredato da un
accordo pubblico privato ai sensi dell’articolo 30 della legge urbanistica provinciale, al fine di assicurare un
equilibrato contemperamento degli interessi;
c) le caratteristiche costruttive delle strutture di cui al punto precedente devono assicurare requisiti di prestazione
energetica non inferiori alla classe energetica “B+” secondo le disposizioni normative provinciali vigenti;
d) deve essere garantita la presenza di almeno un servizio igienico a disposizione della clientela, fermo restando
quanto previsto dal D.M. 236/1989;
e) gli spazi a parcheggio possono essere ridotti di un terzo.
xv
Punto 9. - Valutazione di impatto ambientale - dei criteri di programmazione urbanistica commerciale.
I progetti delle grandi strutture di vendita al dettaglio sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto
ambientale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e del relativo regolamento di
attuazione, nel rispetto delle soglie dimensionali stabilite dallo stesso.
Per le finalità di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, la Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 6, comma
5, qualora non risultassero efficaci diverse modalità di mitigazione o contenimento degli impatti ambientali rilevati,
può prescrivere una riduzione della superficie di vendita al dettaglio dell’insediamento commerciale. La riduzione
della superficie di vendita deve essere improntata al principio di proporzionalità, in modo da contemperare l’obiettivo
della realizzazione del progetto con l’esigenza di contenimento, riduzione e limitazione degli effetti prodotti
sull’ambiente.