autorizzazione a resistere nei giudizi promossi dal sig. grasso

DELIBERAZIONE
N. 85
COMUNE DI P1EDIMONTE ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
REGISTRO PROPOSTE N. 85 DEL 14/10/2014
UFFICIO PROPONENTE: Sindaco
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROMOSSI DAL
SIG. GRASSO SALVATORE, DAI. SIC. PASQUA SALVATORE E DALLA SIG.RA
MESSINA CONCETTA MARIA- INCARICO ALL'AVV. SIMONA PENNISI PER LA
DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE.
L'anno, 2014 addì, 34del mese di OTTOBRE alle ore 17,30 e seguenti, nella Casa
Comunale si è riunita la .GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Sigg.ri:
PUGL1SI JGNAZIO
SINDACO
Pres.te
MALAPONTI FRANCESCO
ASSESSORE Ass.te
ROMEO GIOVANNI
ASSESSORE Pres.te
POLLICINA ENRICHETTA
ASSESSORE Pres.te
VALASTRO ANGELO
ASSESSORE Pres.te
Presiede il Sindaco. Avv. Ignazio Puglisi;
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssaAnnaBongiorno
IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto
LA GIUNTA MUNICIPALE
- ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto;
- PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'ari 12 L.R. n.
30/2000:
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
- VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente;
- CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. APPROVARE,
l'allegata
proposta
di
deliberazione,. ' inerente
all'oggetto.
2 . I l presente atto viene trasmesso:
. . .
Al Professionista incaricato Avv. Simona Permisi, con studio in. Via Principessa di
Piédimonte, 36 — Piedimònte Etneo;
.
.
A i Capi Settori;
. , - • . ' • '
Al Capo gruppo di maggioranza, Avv. Cannala Vasta;
Al Capo gruppo di minoranza, Sig.ra Alfia Catahzaro;
:
All'Ufficio Pubblicazioni;
3. Il presente atto è immediatamente esecutivo;
La presente. Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
' 'lvìf««i ir'"
. •
Comune di Piedimonte Etneo
(Provincia di Catania)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE
PREDISPOSTA DALL'AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: Autorizzazione a resistere nei giudizi promossi dal sig. Grasso Salvatore , dal Sig.
Pasqua Salvatore e dalla Sig.ra Messina Maria Concetta" Incarico all'aw. Sixnona Permisi per la
difesa delle ragioni dell'Ente.
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
N. 85 Bel 14.10.2014
PREMESSO:
- Che in data 10.06.2034, prot n. 7098 e n. 7101 del 12.06.2014 , venivano notificati due atti di citazione ai
Giudice di Pace di Catania con i quali , rispettivamente, ti sig. Salvatore Pasqua e il sig. Salvatore Grasso
chiedevano l'annullamento, previa sospensione degli effetti, delle ingiunzioni di pagamento ex art. 3 R.D. n.
639 / 1910 n. 153 e n. 175 del.23.04.2014 emesse dal Comune di Piedimonte Etneo per il mancato pagamento di
somme dovute per fornitura acqua potabile e dì ogni atto annesso e connesso , con vittoria di spese, competenze
ed onorari di giudizio;
- Che. successivamente, in data 09.07.2014, prot. n. 8360 del ] 1.07.2014 , veniva notificato un ulteriore atto di
citazione al Giudice di Pace di Catania con il quale la sìg.ra Messina Maria Concetta chiedeva l'annullamento
previa sospensione degli effetti, dell' ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. n. 639 / 1910 n. 123 del
23.04.2014 emessea dal Comune di Piedimonte Etneo per il mancato pagamento di somme dovute per fornitura
acqua potabile e di ogni atto annesso e connesso , con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudìzio;
VISTO che il valore dei giudizi instaurati con ì superiori atti di citazione supera il limite di 6 1.100,00 posto
dall'art. 82 1 co. C.P.C . perché le parti possano stare in giudizio personalmente innanzi al Giudice di Pace e che
pertanto ai sensi del comma 2° del predetto art. 82 C.P.C, è necessario avvalersi dell'assistenza di uri difensore;
CONSIDERATA la necessità che il Comune di Piedimonte Etneo si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i
propri interessi e le proprie ragioni;
RITENUTO che , per quanto sopra esposto, necessita che il Sindaco prò-tempore venga autorizzato a costituirsi
in giudizio innanzi al Giudice dì Pace di Catania, per resistere ai ricorsi di cui in premessa ;
RILEVATO che il Comune di Piedimonte Etneo, essendo privo di avvocatura interna , al fine di assicurare la
difesa degli interessi e dei diritti dell'Ente nelle sedi giudiziarie, ha la necessità di conferire, per il patrocinio
dell'Ente incarichi legali aprofessionisii iscritti all'Albo Professionale;
ATTESA, pertanto, la necessità che venga conferito incarico di patrocinio legale ad un professionista iscritto
all'Ordine degli Avvocati, ai fine di rappresentare e difendere il Comune di Piedimonte Etneo innanzi al Giudice
di Pace di Catania nei giudizi de quo;
VISTA la determinazione dell'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 07/07/2011, che fornisce
nuove linee interpretative ed applicative sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'alt. 3 della
L.13.S.2013 n. 136, anche in merito al patrocinio legale e più-specificatamente statuisce che "...il patrocinio
lega/e, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia
ìnquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale... ";
ATTESO che Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 è stato emanato il regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi delFart. 13
co.6 della suindicata legge n. 247/2012;
ATTESO che ricorrono le condizioni di cui all'art. 163, 3° comma del D. Lgs. 267/2000;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
II Sindaco propone che la Giunta Comunale deliberi dì :
1.
•
2.
3.
Autorizzare il Sindaco prò tempore a costituirsi in giudizio innanzi al Giudice di pace di Catania , per
resistere i ricorsi proposti dai sigg. Salvatore Pasqua, Salvatore Grasso e Messina Maria Concetta.
Conferire incarico di patrocinio legale per la difesa degli interessi economici e giuridici del Comune.
Approvare lo schema di disciplinare di incarico di patrocinio legale di rappresentanza e difesa in
giudizio dell'Ente.
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la suddetta proposta di deliberazione;
VISTI i pareri favorevoli formulati sulla stessa;
VISTA la L.R. 48/1991;
VISTO il D. Lgs. 267/2000?
VISTO O.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia
DELIBERA
LA SUPERIORE narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.
AUTORIZZARE il Sindaco , in qualità di legale rappresentante prò tempore di questo Comune, a costituirsi in
giudìzio innanzi al Giudice di pace di Catania , per resistere i ricorsi proposti dai sigg. Salvatore Pasqua,
Salvatore Grasso e Messina Maria Concetta avverso le ingiunzioni di pagamento ex art. 3 R.D. n. 639/1910 di
cui in premessa.
CONFERIRE incarico di patrocinio legale ali 'aw Simona Permisi., con studio in Piedimonte Etneo, via
Principessa di Piemonte n. 36, che ha trasmesso il proprio curriculum vitae, al fine di rappresentare e difendere
il Comune di Piedimonte Etneo nel giudizio di che trattasi.
APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico di patrocinio legale e eli rappresentanza e difesa in giudìzio
dell'Ente, allegato alla presente delibera e dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Finanziari di
sottoscriverlo congiuntamente con il predetto legale.
APPLICARE, nei compensi concordati con il legale incaricato, i parametri di cui al predetto Decreto
iVlinisterialelO marzo 2014 n. 55 , nei valori minimi stabiliti, al fine di garantire parità di trattamento
economico tra i professionisti incaricati.
PRENDERE ATTO dello schema di parcella prot 11892 del 14.10.2014 , per un totale dì € 1.343,51,
comprensivo di CPA ed IVA, elaborato dal professionista incaricato applicando ì valori minimi del tariffario
forense dì cui a] citato decreto ministeriale.
PRENOTARE la complessiva somma di 6 1.343,51, comprensiva di IVA e CPA, al codice 1.01.02.03 del
Bilancio Comunale anno 2014.
DARE MANDATO al Capo Settore Servizi Finanziari di provvedere ad impegnare la somma di € 1.343 51
comprensiva di IVA e CPA.
DARE MANDATO al Capo Settore Servizi Finanziari di corrispondere al legale incaricato, a tìtolo di acconto
la somma di € 500,00 , oltre IVA e CPA, nonché di integrare le eventuali ulteriori somme si dovessero rendere
necessarie, con successive apposite determinazioni.
DARE MANDATO, altresì, al Capo Settore Servici Finanziari di procedere alla successiva e consequenziale
liquidazione degli acconti richiesti previa esibizione di fattura nonché al pagamento del, saldo ad incarico
espletato, previa acquisizione di parcella redatta conformemente a quanto pattuito e relativa fattura.
DICHIARARE i! presente atto immediatamente esecutivo.
TRASMETTERE copia del presente atto al professionista, incaricato .
Copia del presente atto verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale, al
Capo Gruppo di Maggioranza, al Capo Gruppo di Minoranza, al Servizio Finanziario e Contabile, al
Responsabile del Settore Affari Generali e all'Ufficio Pubblicazione dell'Ente affinchè ne curi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per la durata di gg.15.
COMUNE
DI PIEDIMONTEETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
Ai sensi delPart. 53 della legge 8.6,1990, n° 142, come recepita con l'arti, co.l°, lett. i),
della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.l°, punto 0.1, della L.R.
23.12.2000, n° 30, che testualmente recita:
"su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolante tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile dì Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".
Sulla Proposta dì Deliberazione I sottoscrìtti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
OGGETTTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROMOSSI DAL SIC GRASSO
SALVATORE E DAL SIG. PASQUA SALVATORE - INCARICO ALL'AW SIMONA
PENNISI PER LA DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
Area: finanziario contabile
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.
Dalla Sede Municipale, 14.10.2014
IL
PARERE DI REGOLARITÀ'CONTABILE
Servizio: Ragioneria
Area: Finanziaria
Per quanto concerne la regolarità contabile sì esprime parere favorevole
Dalla Sede Municipale, 14.10.2014
II Respon&ììile deU>ae,ffiiaimaria
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
INCARICO LEGALE
L'anno duemila
, il giorno .
del mese di
.
} in
Piedimonte Etneo, nella Casa Comunale,
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma delTart.1372 del codice
civile,
TRA
il Comune di PIEDIMONTE ETNEO (di seguito: Comune), in persona della Responsabile dei
Servizi Finanziari, Sgroi Rosaria, domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in
Piedimonte Etneo, via Vittorio Enianuele II n.34, C.R 00671800878, in nome e per conto del quale
agisce,
E
l'Avvocato
, del Foro di Catania, con studio in_
, via
C.R
PREMESSO
- Che il Comune di Piedimonte Etneo deve costituirsi in giudizio innanzi al Giudice dì pace di Catania per
resistere i ricorsi proposti dai sigg. Salvatore Pasqua, Salvatore Grasso e Messina Maria Concetta avverso le
ingiunzioni di pagamento ex art. 3 R.D. n. 639/19 ] 0;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. del si procedeva ali1 individuazione e nomina
dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il legale rappresentante del Comune a
sottoscrivere il relativo mandato ;
- Che, altresì, con la medesima delibera è stato approvato lo schema del presente disciplinare e
determinato l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato ai sensi Decreto
Ministeriale IO marzo 2014 n. 55 , applicando i parametri del predetto Decreto Ministeriale nei
valori minimi stabiliti, si è provveduto a prenotare la relativa spesa, demandando al responsabile
del Settore dì Competenza tutti gli adempimenti conseguenti e necessari al conferimento di detto
incarico;
VISTO
- il D.L. n. 223/2006 (Decreto Bersanf), convcrtito in legge n. 248/2006;
- il D.L. n. 3/2012 (Liberalizzazioni), convcrtito in legge n, 27/2012;
CIÒ PREMESSO
Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e
patrocinio giudiziario e stragiudiziale. secondo le seguenti modalità e condizioni:
1. L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Catania per
resistere ai ricorsi avverso le ingiunzioni di pagamento ex art. 3 R.D. n. 639/1910 proposti di si°.
Salvatore Pasqua, Salvatore Grasso e Messina Maria Concetta.
2. L'avvocato si impegna a svolgere le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa del
Comune nel giudizio, sulla base del presente disciplinare.
3. L'avvocato dichiara ai sensi dell'ari 9, comma 4 del D.L.1/2012 di aver stipulato polizza
assicurativa n.
. per la responsabilità professionale, con la
Società
, per l'importo
massimo di €
.
4. Per patto espresso si è convenuto tra le parti che non possono essere formulate ed accettate
proposte di parcelle superiore ai minimi previsti da] Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 ri.55.
5. Sulla base delle indicazioni fomite dal legale incaricato il giudizio in oggetto avrà durata
presuntiva di tre anni. Pertanto la somma dovuta a titolo di compenso per l'attività di difesa,
ammontante complessivamente ad € €1.343,51 , compresivi di IVA e CPA5 sarà impegnata sul
Bilancio 2014, codice 1.01.02.03 ( cap. 124);
6. i compensi, come sopra indicati, che percepirà il legale saranno determinati come di seguito
specificato:
a. In misura ridotta del 20% nei casi di soccombenza, estinzione, abbandono del giudizio.
b. In misura ridotta del 10% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite, in caso di
compensazione delle spese operata dal giudice e in caso di transazione.
e. Nella misura sopra determinata nel caso di esito del tutto favorevole. Qualora tale importo
risulti inferiore alle spese legali e/o di giustizia liquidate dal giudice in sentenza, sarà
riconosciuto quest'ultimo importo, detratto l'acconto eventualmente corrisposto, a condizione
che il soccombente abbia provveduto al pagamento e che la somma sia stata effettivamente
incassata dal Comune.
La parcella a saldo sarà liquidata dietro presentazione del fascicolo dì causa, contenente i verbali
delle udienze e la relativa documentazione, e del documento fiscale redatto secondo quanto
pattuito.
7. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente
convenzione e dietro richiesta motivata del legale incaricato, una somma di € 500,00 inclusa Iva
e CPA , che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della
definitiva liquidazione.
8. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno
assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a
ritenute alla fonte.
9. Il legale si impegna:
a) A relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta
espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da
riferimenti normativi e giurispaidenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale
da tenere da parte del Comune.
b) Ad inviare all'Ufficio Contenzioso, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro
scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, oltre che comunicazione di ogni
singola udienza, hi modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione generale
dell'interesse del Comune.
e) A predisporre mi eventuale atto di transazione, se consigliato dallo stesso legale incaricato
perché ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi,
d) A comunicare per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento
giurisdizìonale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione
tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie
per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per
l'Amministrazione.
Il Comune resta comunque Ubero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.
Qualora richiesto, al fine di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici
Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo
a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese
documentate.
10.11 legale si impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti
privati,, contro l'Arnministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la
revoca degli incarichi già assegnati.
11. L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o
d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con
la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che
inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto
della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico
testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
Dichiara, inoltre, che non ha in corso, o che non ha avuto negli ultimi due anni, vertenze contro
il Comune a difesa delle ragioni proprie o di terzi.
Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo
la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di
risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del e.e.
A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente ali'Amministrazione
l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
12. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti ali'adempimento del mandato
ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da
parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale
incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal
legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti
richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico
responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del 'domiciliatario non
comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute
ed effettivamente documentate.
13. Il legale ha facoltà di rinunciare ai mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese
sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente
disciplinare.
14.11 Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa
comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo
di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere ilt;ompenso •
per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .
15. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio
personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale.
16. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce acccttazione integrale delle
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di
conferimento dell'incarico.
Per i seguenti giudizi promossi dinanzi al Giudice di Pace di Catania:
1. Grasso Salvatore e/ Comune di Piedimonte Etneo, in persona del Sindaco p.t.:
2. Pasqua Salvatore e/ Comune di Piedimonte Etneo, in persona del Sindaco p.t;
3. Messina Concetta Maria e/ Comune di Piedimonte Etneo, in persona del Sindaco p.t.;
Calcolo Notula Civile
con applicazione dei minimi tariffali
Valore complessivo delle Cause: € 6339,51
DIRITTI
Posizione e archivio
Autentica di ogni firma
Costituzione in giudizio
Esame scritti difensivi di controparte
Formazione del fascicolo
Partecipazione udienza
Consultazione con il cliente
Deposito atti in cancelleria
Precisazione delle conclusioni
Diritti di collazione per stampa
Totale Diritti
ONORARI
Redazione comparsa di risposta
Redazione comparsa conclusionale
Totale Onorari
Qta Importo
1 e 50,00
1 616,00
3
1
3
•>
3
1
1
*>
3
Spese
Esenti
Spese
Non Esenti
€ 64,00
€32,00
€48,00
€ 96,00
€ 65,00
€ 16,00
€ 325,00
€ 57,00
€ 769,00
Qta Importo
3 € 150,00
3 €210,00
€ 360,00
RIEPILOGO
Diritti e Onorari
Spese generali (15%)
Cassa Avvocati (4%)
Totale Imponibile
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su 0.O. e spese)
Totale Notula s.e.o.
€
€
€
€
1.129,00
169,35
45,16
1.343.51
€
225,80
£ 1.117,71
AVV. SIMONA PENNISI
Via Principessa dì PiémÓrTtè,"Hr36-.
950]ZPiedimonte Erneo (CT)
>//^
17.11 Comune, secondo quanto previsto dall'ari. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale, il
quale ne prende atto e da relativo consenso che tratterà i dati contenuti nella presente
convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
18. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice
civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe
professionali
19. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi ^e per gli effetti
dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e
conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico di entrambe le parti in eguai misura.
Letto, approvato e sottoscritto
Piedimonte Etneo, li
PER IL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
II Responsabile del Servizio
IL PROFESSIONISTA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; le parti dichiarano di approvare
espressamente le clausole sub 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 e 15.
PER IL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
II Responsabile del Servizio
IL PROFESSIONISTA
u,
STUDIO LEGALE FRANCO
A.W.TO
FRANCO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PA CE DI C A TANL4.
ATTO DI CITAZIONE
EXART.3 R.D. N.639/1910
(ARTÌCOLO 32 cLLgs. 150/2011)
Prnt
Provincia di Catania
nm,,
°«:
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE
' 2°
Per i! Sig. Grasso Salvatore , nato a Linguaglossa (CT) il 05.01.1925 e res.te in Piedimonte
Etneo (CT), via Umberto 1 n. 137 , Codice Fiscale: GRSSVT25A05E602J, elett.te dom.ia in Piedimonte
Etneo , via Umberto n° 23, presso lo Studio dell'Avv. "Nerina Franco dal quale e rapp.to e difeso giusta
J
procura in calce al presente atto.
Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse al seguente numero di fax: 095/644946
Pec: [email protected]
l*reint>Kso cittì
~~
11 05.05.2014 il Comune di Piedimonte Etneo ^settore fin anziano contabile ufficio tributi,
notificava a parte attrice l'ingiunzione di pagamento n. JjJgJ del 23 .04.2014 , con la quale richiedeva la
somma dì € 3.602,94
per non meglio specificata posizione debitoria per presunta canone Fisso
eccedenza accessori, per fornitura di acqua potabile all'utenza sita in via Cassisi n. O
"Nell'ingiunzione di pagamento opposta non veniva specificato il numero di contatore ,
condizione essenziale stante che parte attrice vive in condominio, né veniva data prova dei fantomatici
"reiterati avvisi", stante che nel citato prospetto riepilogativo si parla esclusivamente di un ' ingiunzione
mai notificata a parte attrice.
Inoltre , circostanza ben più grave, non venivano indicati gli anni per cui veniva richiesto il
pagamento relativo la fornitura di acqua , ne tantomeno specificati, i consumi!!!
L'ingiunzione di pagamento opposta è nulla, ingiusta ed illegittima per i seguenti
MOTI}'!:
A) - INESISTENZA
DELLA PIIETESA CREDITORIA
La somma richiesta con l'ingiunzione di pagamento impugnala non è affatto dovuta stante la stessa non
risulta proprietaria di abitazione sita in via Cassisi, azi in via Cassisi n. O on risulta alcuna abitazione!!!
Si precisa altresì che parte attrice ha sempre provveduto a pagare il canone fisso eccedenza accessori,
per fornitura di acqua potabile all'utenza dì sua spettanza.
93
V).A UMBERTO I N. 23
PIEDIMONTE ETNEO (9501.7)
09564494.6 CELL 326/3456105
[email protected]
E
AVVITO WEfìlNA FRANCO
Senza recesso alcuno dalle uperiori argomentazioni si eccepisce la
B) NULLITÀ' DELL'INGIUNZIONE IMPUGNATA PER INESISTENZA
DELLA NOTIFICA. Violazione articolo 2 decreto n. 639/1910 .
Orbene, nel caso di specie, la procedura di notifica eseguita da parte convenuta è di certo invalida ed
illegittima stante che stata effettuata in violazione dell'articolo 2 de! decreto n. 639/1910 , il quale
prevede espressamente che l'ingiunzione è notificata nella forma della citazione da un ufficiale
giudiziario il quale deve restituire ali' ufficio emittente l'originale ingiunzione , munita del certificato di
eseguita notificazione.
Anche la suprema Corte di Cassazione , con la sentenza n. 15617 del 26.07.2005 ha confermato il
principio in base al quale l'ingiunzione di pagamento in quanto atto giudiziario (pari al precetto) deve
essere validamente notificata dall'ufficiale giudiziario secondo Ì dettami della legge 890/1982. Pertanto
è prevista una comunicazione privilegiata di questo atto che ne! caso in esame il convenuto non ha
rispettato.
E' noto che la notificazione, in generale, è un procedimento attraverso il quale un soggetto porta a
conoscenza di un altro soggetto un atto mediante consegna allo stesso di una copia conforme
all'originale dell'atto da notificare. Oggetto della notificazione è, pertanto, l'atto che si vuole portare a
conoscenza del destinatario, affinchè si producano determinati effetti giuridici che sono quelli della
conoscenza legale dell'atto. Proprio al fine di assicurare l'effettiva conoscenza legale dell'atto il
Legislatore ha previsto, a carico del soggetto notificatore, delle specifiche modalità di notifica che, nel
caso in cui non vengono rispettate, comportano la nullità o l'inesistenza della stessa.
La relazione di notificazione certifica l'attività del notificatore ed è l'unica fonte di riscontro, con la
conseguenza che "...le risultanze di detta relazione non possono essere interpretate o integrate
successivamente" (Corte di Cassazione sentenze nn. 9217/1995; 5305 /1999 e 11315/2000). In caso di
discordanza tra la copia della relata in mano al contribuente e la copia della stessa in mano all'ufficio,
prevale, ai fini della vantazione delia correttezza della notificazione, la copia in mano al contribuente
(Corte di Cassazione sentenze nn. HI/1986; 6309/94; 12575/95 e 4358/2001). Di recente è stato
autorevolmente sostenuto da parte dei giudici tributar! l'inesistenza della notifica e quindi la nullità delle
cartelle esattoriali spedite per posta e senza l'intermediazione di un agente notificatore. Secondo la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e la Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent.
CTP di Lecce n. 436/02/10 e Sent. CTR di Milano n. 61/22/10), risulta addirittura "inesistente" la
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notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti dì Eqtiitalia e senza l'ausilio dei
soggetti puntualmente individuati dalla legge.
D'altronde, secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano "Lo scopo della
notifica dell'atto 'ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e
regolare notifica dell'atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente..."
Viene ritenuta, dunque, sempre fondamentale la compilazione della relata di notìfica da parte dell'agente
notificatore, anche in caso di notifica a mezzo posta. Proprio in merito a ciò, i Giudici di Milano
chiariscono che :'La relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell'ambito del
procedimento dì notificazione ... e non è integralmente surrogabile dall'attività dell'ufficiale postale,
sicché la sua mancanza ... non può essere ritenuta una mera irregolarità". Infatti, continuano i Giudici
"La mancata compilazione della relata determina ... non la semplice nullità della notifica, bensì la
giuridica inesistenza della stessa, patologia non sanabile in senso assoluto". La Commissione, infine,
conclude rifiutando l'ipotesi del Concessionario di sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo
(un po' come dire, anche se la cartella è stata inviata illegittimamente alla fine tutto si è sanato), in
quanto si chiarisce che ciò non vale per gli atti giuridicamente inesistenti — come in questo caso - ma ai
massimo per quelli nulli. A sostegno di tale procedura è intervenuta recentemente anche la sezione V°
della Commissione Tributaria Regionale di Milano (seni. n. 141 dei 17/12/2009), la quale ha sostenuto
che "laddove la legge (riferendosi esplicitamente all'art. 26 del DPR n. 602/73) parla di
NOTIFICAZIONE di un atto, anche a mezzo posta, la legge stessa intende riferirsi ad una trasmissione
dell'ano effettuata non direttamente, MA TRAMITE L'INTERMEDIAZIONE DI UN SOGGETTO
ALL'UOPO SPECIFICAMENTE ABILITATO, che assume valore essenziale ai fini del riscontro o
meno della fattispecie notfficatoria, comportante l'essenzialità della relata di notificazione ... Per contro,
quando la legge abbia consentito che la trasmissione per posta avvenga senza il tramite di un soggetto
abilitalo, ha specificamente parlato di invio per posta dell'atro, direttamente fatto dall'autore dello stesso
al suo destinatario, nel qual caso non vi è luogo a reiata di notifica, come espressamente previsto
dall'art. Io, comma 3 del D.lgs. n. 546/92 e dall'alt. 14, parte prima, della legge n. 890/I9S2". Orbene
come già evidenziato l'art.2 del r.d. n.610/1939 prevede che la notificazione debba essere effettuata
(esclusivamente ) da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto allo ufficio di
conciliazione,...-Nel caso in esame tale norma non è stata rispettata poiché l'ingiunzione di pagamento è
stata trasmessa a mezzo del servizio postale, senza relata di notifica , senza rispetto delle norme sulla
notificazione, poiché le quindi la notifica dell'ingiunzione di pagamento deve ritenersi inesistente.
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C ;
MANCANZA
DE! REQUISITI
ESSENZIALI
E
CONSEGUENTE
NULLITÀ1
DELL 'INGIUNZIONE DÌ PA GA MENTO
L'ingiunzione di pagamento quaje atto preparatorio dell'esecuzione forzata speciale deve contenere gli
elementi dell'atto di' precetto, così come previsto dall'art. 4SO de! codice di' procedura civile, vafe a dire:
a.
l'intimazione a pagare un somma indicata;
~
b.
il temine di trenta giorni entro cui pagarla;
e.
l'avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata;
d.
fa motivazione con riferimento all'eventuale atto di accertamento o di liquidazione, o all'atto di
messa in mora che ne sia alla base.
e.
l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione.
Orbene, nel caso di specie l'ingiunzione di pagamento manca la motivazione con riferimento
all'eventuale atto di accertamento o di liquidazione, o all'atto di messa in mora che ne sia alla base.
Né di certo una presunta precedente ordinanza ingiunzione mai
notificata a parte attrice può
rappresentare il presupposto dell'opposta, ordinanza ingiunzione]/,'
Vi è di più , nell'ordinanza ingiunzione impugnata, parte attrice Ìndica erroneamente il giudice di' Pace
di' Linguaglossa quale autorità' competente per proporre opposizione , e ciò che si appalesa ben più
grave non Ìndica i termini entro i quali dar corso all'azione di opposizione///.
D) NULLITÀ'
DELLA
INGIUNZIONE
DI PAGAMENTO
PER CARENZA
DEI
PRESUPPOSTI DI LEGGE,
L'ingiunzione di pagamento opposta è carente delle condizioni di ammissibilità, previsti dalla
lesse.
Manca la prova scritta del presunto credito; manca un credito certo, liquido ed esigìbile ecc... Ne
consegue dunque che è nulla ed illegittima l'ingiunzione di pagamento notificata.
• fnfarti, il Comune convenuto non da prova dell'emissione dì fatture per il consumo d'acqua potabile,
da/le quali evincersi il reale consumo di Acqua effettuato relativamente agli anni per i quali richiesto il
pagamento.
Non sì evince infatti Ja quantità di un eventuale eccedenza nel consumo dell'Acqua né le tariffe
appIicate.'/Orbene l'ingiunzione di pagamento, trasmessa a parte attrice , è, generica, equivoca e carente
delie informazioni che deve contenere. Mancano , infatti, gli estremi precisi e dettagliati delle somme
dovute a titolo di canone, o a titolo di eccedenza ed ancora a titolo di fornitura. L'atto, dunque , risulta
totalmente immotivato e inintellegibìle, violando i più elementari principi di legittimità, correttezza,
motivazione e trasparenza di ogni comportamento amministrativo.
Pertanto viene fortemente leso i!
diritto di difesa dello stesso.'.'! Alla luce di ciò l'atto impugnato è nulìo per carenza di presupposti di
ìe^ge essenziali.
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AW.TO MARINA, FRANCO'
E- MA TURATA
PRESCRIZIONE
' Si rileva altresì, che nel caso di specie il credito vantato da! comune di Piedimonte Etneo nei
di parte attrice ,è prescritto.
Si precisa infatti, che le suddette somme non sono state richieste né nei tenti in i di legge né con
le modalità fissate da! d.p.c.m. 04.03.1996, dalla circolare de! ministero delle finanze n.I77/e del
05.10.2000 e dall'ari. 2935 c.c. (la lettura del contatore deve essere latta almeno due volte l'anno: la
scadenza di fatturazione non può essere superiore a! semestre ecc. eco.), né sono state emesse fatture.
Ciò posto, si osserva che nel caso di specie, le somme richieste da! comune di Piedimonte
Etneo e portale dall'ingiunzione di pagamento opposta sono di carattere non tributario, trattandosi di
canoni di acqua potabile, Ìndi sono prescritti, poiché cioè presunti crediti di oltre cinque anni, orbene,
consolidata giurisprudenza, il pagamento del canone di utenza dell'aerila non ha natura di adempimento
rateale dì una somma unitaria ma, ancorché soggetto a variazione in corrispondenza della misura del
consumo, è dovuto a scadenze periodiche e il credito corrispondente rientra dunque nell'ambito di
applicazione dell'ari. 2948, n. 4, c.c. (cassazione.civi!e_,_scz.J.ÌÌ.12 fehbraio_2008, ri,.3263),
I canoni dovuti all'ente locale per il servizio di somministrazione di àcq'ifa potabile da esso
gestito, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c,, trattandosi di crediti relativi a
prestazioni periodiche a carattere continuativo, orbene, è noto che la fornitura di acqua, pur presentando
indubbia rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo. è pregiata a fronte di
proventi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, la cui
disciplina, perciò, è soggetta alle comuni regole civilistìchc.
Pertanto, il credilo del comune per il canone dovuto per l'erogazione d'acqua non trova titolo in
una potestà i Ripositi va. ina assume una connotazione tutta privatistica (tra le tante, cassazione civile .
sez. un., 27 novembre 2002, n. 16K3S; cassazione civile . sez. un., 13 aprile 2000, n. 133: cassazione
civile , sez. iii, 12 febbraio 2008, n. 3263; cass. sez.iÌ n.6209 del 21.6.99 e tribunale superiore delle
acque pubbliche n.S7 del 30,11.87). il pagamento di un tale corrispettivo, è soggetto alla prescrizione
quinquennale, prevista dall'an. 294S n. 4 c.c., integrando lo stesso una presla?Jone periodica dipendente
da una '"causa debendì" a carattere continuativo.
L'art.2928 n.4 fìssa in cinque anni il termine per richiedere tutto ciò clic deve pagarsi
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AW.TO BfE&IJSIA. FRANCO
periodicamente ad anno o in termini pili brevi
Alla luce dei superiori fatti, è nulla l'ingiunzione di pagamento opposta, poiché sono
ampiamente prescritti..! termini e le somme richieste.
P. legittimità ' delle somme richieste per consumo a "forfait"
In via subordinata, senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, si eccepisce altresì
che le somme richieste con l'ordinanza ingiunzione opposta non sono dovute sìa perche non vi
è la prova del credito e comunque poiché basate
su un
consumo
a '"far fa ir.
Né
dall'ordinanza ingiunzione opposta , è possibile stabilire e quantificare il consumo effettivo
d'acqua attribuibile a parte attrice, indi il pagamento da applicare!!! Secondo ormai consolidata
giurisprudenza e dottrina // prezzo della fornitura deve essere commisurato
all'effettivo
consunta e non può essere fissato secondo crìteri meramente presuntivi che prescindono
rotalmente dalia situazione reale e si appalesano pertanto illogici.
C-PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI ex art. 2948 c.c, esegg.
Si eccepisce altresì, tra le altre, anche
la nullità degli Interessi legali richiesti
nell'ingiunzione di pagamento opposta., per maturata prescrizione. Infatti, gli Interessi si
prescrivono nel termine breve di cinque anni ex art. 294S c.c.3 pertanto gli interessi ingiunti
con il D.l. dalle singole scadenze ovvero a decorrere dalle singole annualità dei presunti
crediti, sono ampiamente prescritti.
Orbene, alla luce del superiori fatti, la pretesa creditoria formulata da controparte con
il decreto ingiuntivo opposto è infondata, ingiusta, illegìttima e nulla.
H) NULLITÀ ' DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO
L'atto, non solo non è stalo soltanto Ibnn al mente sottoscritto dal funzionario competente, ex ad verso è
stato addirittura redatto dal concessionario per la riscossione, t'ait.2 del r.d. n. 6 10/1 939 sancisce che
l'ingiunzione deve essere redatta dall'ente creditore e non già dal concessionario per la riscossione come
è stato fatto nel caso in esame.
/; DIFETTO DI CAPACITÀ
RAPPRESENTATIVA
PER L'EMISSIONE
DELLE
ORDINANZE
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STUDIO LESALE FRANCO
AW.TO NE.RINA FRANCO
Nell'ingiunzione di pagamento notificata a parte attrice, non viene indicato alcun atto o regolamento
che conferisca al finanziario responsabile che ha sottoscritto la stessa, il potere di emettere l'ingiunzione
de qua che giustifichi il promovimento dell'azione monitoria, indi deve ritenersi non sussistente la
capacità processuale ex art. 75/3 co. C.p.c.
Pertanto, trattandosi di questione costituente presupposto processuale ex art. 75/3 co. c.p.c. l'atto deve
essere annullato d'ufficio stante l'illegittimità soggettiva del remissione delle ordinanza
L)N udita dell'ingiunzione di pagamento per carenza di potere e violazione di legge
L'ingiunzione di pagamento risulta essere nulla stante che ai sensi dell'art. 52 del d.Igs. n. 5.12.1997 n.
446 ( riordino dei tributi locali) gli enti locali possono affidare le attività di accertamento, liquidazione e
riscossione delle proprie entrate, patrimoniali anche tributarie, mediante convenzione alle Aziende
speciali, oltre che svolgere rifatte attività in forma associata ai sensi degli arti 24 e ss. dell'abrogata L. n.
142/1990 (cioè mediante convenzione o consorzi). Possono anche affidare la gestione delle attività in
parola, ma nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi
pubblici, a società per azioni o a responsabilità limitata i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti
iscritti all'Albo di cui all'art. 53 de d.lgs.n. 446/1997, ovvero, sempre nel rispetto delle procedure
previste per l'affidamento dei servizi pubblici, agli stessi soggetti privati iscritti al predetto albo o a
società miste operanti presso altri enti locali. Non possono, peraltro, affidare tali attività a società di
capitali a maggioranza privata, ostandovi la previsione della necessaria prevalenza del capitale pubblico
locale di cui all'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 446/1997 11 [1].
Inoltre si evidenzia l' art. I, comma 447 L. 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) il quale
consente solo ai concessionari iscritti negli appositi albi di cui all'art. 53 d.ls. n. 446/1997 di procedere
all'accertamento e alla riscossione di tutte le entrate degli enti locali con le modalità previste per detti
enti locali, ma non anche alle società che non sono concessionarie iscritte negli albi di cui al citato art.
53.
Ex adverso si evidenzierebbe la nullità del provvedimento sub specie di eccesso di potere e violazione
di legge.
Pertanto nel caso di specie , essendo staio , l'ingiunzione di pagamento emessa da una società che non
presenta i requisiti previsti dalla legge, la stessa risulta nulla!!!
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L) Nullità in ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni e degli interessi richiesti.
Dall'ingiunzione di pagamento, è possibile evincere l'entità degli importi richiesti a tìtolo di interessi e
sanzione pecunaria, sen$a__ tuttavia poter conoscere quale sia stuta la__ti_o_rrnativa di Tiferìmento^
applicala _c/i_e ha consentito dLciuantificare le somme dovute a tìtolo di sanzioni,
pertanto non è possibile verifìcare l'esattezza di quanto preteso a titolo dì somme aggiuntive.
sicché, anche sotto tale ulteriore e concorrente profilo, l'ingiunzione dì pagamento risulta essere
annullabile!!!.
Tutto db premesso e ritenuto,
parte attrice, ut supra rapp.ta e difesa
CITA
II Comune di Pìedimontc Etnea in persona del Sindaco Pro tempore dom.to per la carica in
Piedimonte Etneo (95017) via Vittorio Emanuele li n. 34 Partita IVA 00671800873 P.IVA
a
comparire all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 14.10.2014 , ore di rito, dinnanzi al Giudice di
Pace di Catania, Giudice designando, con espresso avvertimento che in mancanza di tempestiva e
rituale costituzione nei termini indicati e nei modi di Legge si incorrerà nelle prescrizioni e
decadenze di cui agli artt. 3S e 167 C.p.c. ovvero in caso di mancata costituzione si procederà in
loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
chiede
all'Ili.mo Giudice dì Pace adito, controriis reiectis:
in via preliminare, ordinare la SOSPENSIONE degli effetti dell 1 ingiunzione dì pagamento n.
175
del 23.04.2014 notificato il 05.05.2014 anche con provvedimento inaudita altera parte,
sussistendo Ì presupposti di legge delfumiix boni hiris e del periculum In mora, stante la fondatezza dei
motivi indicati in ricorso.
Senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni nel merito, in accoglimento delle motivazioni
addotte, dichiarare nulla e lo annullabile di nessun effetto ingiunzione di pagamento
n.
175 del
23.04.2014 notificato il 05T05.2014 ed ogni atto annesso e connesso, perché nulli ingiusti ed illegittimi,
carenti dei presupposti di legge, e per tutti i motivi meglio esplicita!! nella parte narrativa.
in via subordinata, e solo nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le superiori
richieste, annullare quei rilievi che risultassero immotivati, non provati o comunque infondati, riducendo
100
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STO
AVV.TO ff-ERINA FRANCO
le somme richieste sino a quanto ritenuto giusto".
Salvls mribiis.
Con riserva di altro dedurre e produrre.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio
Si allega:
I-Ingiunzione di pagamento n. 175 del 23,04,2014 notificato il 05.05.2014 .
55 dichiara ai fini dd! contributo unificato che II valore del presente giudizio è di €^
~>,
Eventuali comunicazioni della cancelleria potranno essere trasmesse al seguente numero di fax
095/644946
Pìedimome Etneo lì 29.05.2014
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Procara
Nomino mio procuratore e difensore nel
presente g'iudizio,
in
ogni stato e
grado anche d'appello e.
di esecuzione
con tutte
le facoltà di Legge
l'Avv.
Nerina FRANCO; eleggo
domicilio, presso
•&&+*•'Studio
dell-'Avv.
Neriha
FRANCO
in
Fiedimonte Etneo , Via
Umberto n° 23; al
contempo,
consento .ai sensi della
normativa sulla privacy (previo rilascio di
copia dell'informativa)
il trattamento e
la comunicazione dei dati personali, anche
sensibili,
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le .finalità
indicate
nell' informativa stessa,:, di cui si è presa
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Vera
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AVVITO N&RINA FRANCO
RELATA BT NOTIFICA
t.yMo sottoscritto aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifìche della Corte
r-di appello di Catania ad istanza dell'Avv. Nerina Franco ., ho notificato copia del su esteso
y Jatto a:
'X
II Comune dì Pìedimonte Etneo in persona del Sindaco Pro tempore dorn.to per la carica in
Piedimonte Etneo (95017) via Vittorio Emanitele II n. 34
106
UFFICIALE
GWffllARIO
CORTI D'APPSLI-OO CATANLi
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'</V
STUDIO LESALfi.FSMGQCOMUNE DI KEDIMONTE E.
Provìncia di Catania
Ore: 13.30
A.W.TO NERINA FRANCO
Prot. OQ07Q9S 2014 Ingrdel 12/06/2014
Milt.:STUDIO LEGALE FRANCO
UFFICIO DEL GIUDICE Di PACE DI CATANIA
A TTO DI CITAZIONE
EXART.3 R.D. N.639/1910
(ARTÌCOLO 32 d,L»s. 150/2011)
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE
Per il S'^.Pasqua Salvatore . nato iid a RandazM il 01.01.1946 e res.te in Piedimonte Btneo (CT),
vìa Maliarella n. 16 n° 43 , Codice Fiscale: PSQSVT46AOIHI75N, elett.te dom.to in Piedimonle Etneo ,
via Umberto n° 23, presso lo Studio del!'Av\a Franco dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in
calce al presente atto. L *-&>-> w P.CÌ j-7(3^1. ^£ & 7 'fy
Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse al seguente numero di fax: 095/644946
Pec:
"""
t) '•*-
ncrina.francnfypec.orclineitvvticaliculitnht.ì!
1! 07.05.2014 il Connina dì Piedinwnte Etneo , settore finanziario contabile ufficia tributi,
notificava a parte attrice l' ingiunzione di pagamento n. 158 del 23 .04.2014 , con la quale richiedeva la
somma di G J. 632, 13
per non meglio specificata posizione debitoria per presunta
canone fìsso
eccedenza accessori, per fornitura di acqua potabile all'utenza sita in via Mattarella n. 16.
Nell'ingiunzione di pagamento opposta non veniva specificato il numero di conlatore ,
condizione essenziale stante che parie attrice vive in condominio, né veniva data prova dei fantomatici
''reiterati avvisi", stante che nel citalo prospetto riepilogativo si parla esclusivamente di un ' ingiunzione
mai notificata a parte attrice.
Inoltre , circostanza ben più grave, non venivano indicati gli anni per cu: veniva richiesto il
pagamento relativo la fornitura di acqua ne taniomeno specificati, i consumi!!!
L'ingiunzione di pagamento opposta è nulla, ingiusta ed illegittima per i seguenti
MOTIVI:
A) - INESISTENZA
DELLA PRETESA CREDITORIA
_La somma richiesta con l'ingiiinx.ioni; di pagamento impugnata non è aff:"? dovuta stante che parte
attrice ha sempre provveduto
a pagare
il canone (Isso eccedenza accessori, per fornitura di acqua
potabile all'utenza sita in via Mattarella n 16.
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AVV.TO NERI?!A FRANCO
B) NULLITÀ* DELL'INGIUNZIONE IMPUGNATA PER INESISTENZA
DELLA NOTIFICA. Violazione articolo 2 decreto n. 639/1910 .
Orbene,'nel caso di specie, la procedura di notifica eseguita da parte convenuta è di certo invalida ed
illegittima stante che stala effettuata in violazione dell'articolo 2 del decreto n. 639/1910 , il quale
prevede espressamente che l'ingiunzione è notificata nella forma della citazione da un ufficiale
giudiziario il quale deve restituire al!' ufficio emittente l'originale ingiunzione , munita del certificato di
eseguita notificazione.
Anche la suprema Corte di Cassazione . con la sentenza n. 15617 del 26.07.2005 ha confermato il
principio in base al quale l'ingiunzione di pagamento in quanto atto giudiziario (pari al precetto) deve
essere validamente notificata dall'ufficiale giudiziario secondo Ì dettami della legge 890/1982. Pertanto
è prevista una comunicazione privilegiata di questo atto che nel caso in esame il convenuto non ha
rispettato.
E1 noto che la notificazione, in generale, è un procedimento attraverso il quale un soggetto porta a
conoscenza di un altro soggetto un atto mediante consegna allo slesso dì una copia conforme
all'originale dell'atto da notificare. Oggetto della notificazione è, pertanto, Tatto che si vuole portare a
conoscenza de! destinatario, affinchè si producano determinati effetti giuridici che sono quelli della
conoscenza legale dell'atto. Proprio al fine di assicurare l'effettiva conoscenza legale dell'atto il
Legislatore ha previsto, a carico del soggetto notificatore, delle specifiche modalità di notifica che, nel
caso in cui non vengono rispettate, comportano la nullità o l'inesistenza dellastessa.
La relazione di notificazione certifica l'attività del notificatore ed è l'unica fonte di riscontro, con la
conseguenza
che "...le risultanze di detta relazione non possono, essere interpretate o integrate
successivamente" (Corte di Cassazione sentenze un. 9217/1995; 5305 /I9°9 P ! 1315/2000). In caso di
discordanza tra la copia della relata in mano al contribuente e la copia della stessa in mano all'ufficio,
prevale, ai fini delia vantazione della correttezza della notificazione, la copia in mano al contribuente
(Corte di Cassazione sentenze nn. 1 1 1 / 1 9 8 6 ; 6309/94; 12575/95 e 435S/2001). Di recente è stato
autorevolmente sostenuto da parte dei giudici tributar! l'inesistenza del la notifica e quindi la nullità delle
cartelle esattoriali spedite^ per posta e senza l'intermediazione dì un agente notificatore. Secondo la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e la Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent.
CTP dì Lecce n. 436/02/10 e Sent. CTR di Milano n. 61/22/10), risulta addirittura "inesistente" la
notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza Pausiiia dei
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STUDIO
AVVITO JVER:INA FRANCO
soggetti puntualmente individuati dalla legge.
D'altronde, secondo i giudici della Commissione Tributarii! Regionale dì Milano "Lo scopo della
notifica dell'atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e
regolare noiifica'dell'atto nei domicìlio fiscale o reale del contribuentc..."
Viene ritenuta, dunque, sempre fondamentale la compilazione della relata di notifica da parte dell'agente
notificatore, anche in caso di notìfica a mezzo posta. Proprio in merito a ciò, i Giudici di Milano
chiariscono che "La relata di notìfica è prevista come momento fondamentale nell'ambito del
procedimento di notificazione ... e non è integralmente surrogabile dall'attività dell'ufficiale postale,
sicché la sua mancanza ... non può essere ritenuta una mera irregolarità". Infatti, continuano i Giudici
"La mancala compilazione della relata determina ... non la semplice nullità della notifica, bensì la
giuridica inesistenza della stessa, patologia non sanabile in senso assoluto". La Commissione, infine,
conclude rifiutando l'ipotesi del Concessionario di sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo
(un po' come dire, anche se la cartella e stata inviata illegittimamente alla fine tutto si è sanato), in
quanto SÌ chiarisce che ciò non vale per gli atti giuridicamente inesistenti - come in questo caso - ma al
massimo per quelli n u l l i . A sostegno di tale procedura è intervenuta recentemente anche la sezione V°
della Commissione Tributaria Regionale di Milano (seni. n. 141 del 17/12/2009), la quale ha sostenuto
che "laddove la legge (riferendosi esplicitamente all'art. 26 del DPR n. 602/73) parla di
NOTIFICAZIONE di un atto, anche a mezzo posta, la legge stessa intende riferirsi ad una trasmissione
dell'atto effettuata non direttamente, MA TRAMITE L'INTERMEDIAZIONE DI UN SOGGETTO
ALL'UOPO SPECIFICAMENTE ABILITATO, che assume valore essenziale ai fini del riscontro o
meno della fattispecie notilìcatoria, comportante l'essenzialità della relata di notificazione ... Per contro,
quando la legge abbia consentito che la trasmissione per posta avvenga senza il tramite di un soggetto
abilitato, ha specificamente parlato di invio per posta dell'atto, direttamente fatto dall'autore dello stesso
al suo destinatario, nel qua! caso non vi è luogo a rclata di notifica, come espressamente previsto
dall'alt. 16, comma 3 del D.Igs. n. 546/92 e dall'ari. 14, parte prima, della legge n. S90/I9S2". Orbene
come già evidenziato l'art.2 del r.d. n,610/1939 prevede che la notificazione debba essere effettuata
(esclusivamente ) da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto allo ufficio dì
conciliazione....-Nel caso in esame tale norma non èstata rispettata poiché l'ingiunzione di pagamento è
stata trasmessa a mezzo del servizio postale, senza relata di notifica , senza rispetto delle nonne sulla
notificazione, poiché le quindi la notìfica dell'ingiunzione di pagamento deve ritenersi inesistente.
C
)
MANCANZA
DELL'INGIUNZIONE
DE!
REQUISITI
ESSENZIALI
E
CONSEGUENTE
NULLITÀ'
DI PAGAMENTO
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STUDIO UIS&LE FRANCO
AVV.TO NER1NA. FRANCO
L'ingiunzione di pagamento quale atto preparatorio dell'esecuzione forzata speciale deve contenere gli
elementi dell'atto di precetto, così come previsto dall'ari. 480 del codice di procedura civile, vale a dire:
a.
l'intimazione a pagare un somma indicata;
b.
il temine di trenta giorni entro cui pagarla;
e.
l'avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata;
d.
la motivazione con riferimento all'eventuale atto di accertamento o di liquidazione, o all'atto di
messii in mora che ne sia alla base.
e.
l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione.
Orbene, nel caso di specie l'ingiunzione dì pagamento manca la rr"1''l'27Ìone con riferimento
all'eventuale atto di accertamento o di liquidazione, o all'atto di messii in mora che ne sìa alla base.
Né di cerio una presunta precedente ordinanza ingiunzione mai
notificata a parte attrice può
rappresentare ìl presupposto dell'opposta ordinanza ingiunzione!!!
Vi è di più , nell'ordinanza ingiunzione impugnata, parie attrice indica erroneamente il giudice di Pace
di Linguaglossa quale autorità' competente per proporre opposizione , e ciò che si appalesa ben più
grave non indica i termini entro i quali dar corso all'azione di opposizione!!!.
D) NULLITÀ ' DELLA INGIUNZIONE
Di PA GAMENTO
PER
CARENZA
DEI
PRESUPPOSTI DI LEGGE.
L'ingiunzione di pagamento opposta è carente delle condizioni di ammissibilità, previsti dalla
legge.
Manca la prova scritta del presunto credito; manca un credito ceno, liquido ed esigibile ecc... Ne
consegue dunque che è nulla ed illegittima l'ingiunzione di pagamento notificata.
Infatti, il Comune convenuto non da prova dell'emissione di fatture per il consumo d'acqua potabile,
dalle quali evincersi ìl reale consumo di Acqua effettuato relativamente agli anni per i quali richiesto il
pagamento.
Non si evince infatti la quantità di un eventuale eccedenza nel consumo dell'Acqua né le tariffe
applicateHOrbene l'ingiunzione di pagamento, trasmessa a parte attrice , è, generica, equivoca e carente
delle infonna^ioni che deve contenere. Mancano , infatti, gli estremi precisi e dettagliati delle somme
dovute a titolo di canone, o a titolo di eccedenza ed ancora a tìtolo di fornitura. L'atto, dunque , risulta
totalmente immotivato e inintellegibile, violando i più elementari principi di legittimità, correttezza,
motivazione e trasparenza di ogni comportamento amministrativo.
Pertanto viene fortemente leso i!
diritto di difesa dello stesso!!! Alla luce di ciò l'atto impugnato è nullo per carenza di presupposti di
lentie essenziali.
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AVY.TO NE.RINA FRANCO
E- MA TURA TA PRESCRIZIONE
Si rileva altresì, che nel caso di specie il credito vantato dal comune di Piedimonte Etneo nei
di parte attrice ,è prescritto.
SÌ precisa infarti, che le suddette somme non sono state richieste né nei termini di legge né con
le modalità l'issate dal d.p.c.m. 04.03.1996, dalla circolare dei ministero delle finanze n. 177/e del
05. ì 0.2000 e dalPart. 2935 c.c. (la lettura de! contatore deve essere fatta almeno due volte l'anno; la
scadenza dì fatturazione non può essere supcriore al semestre ecc. ecc.). né sono state emesse fatture.
Ciò posto, si osserva che nel caso dì specie, le somme richieste dai comune di Piedimonte
Etneo e portate dall'ingiunzione di pagamento opposta sono di carattere non tributario, trattandosi di
canoni di acqua potabile, Ìndi sono prescritti, poiché cioè presunti crediti di oltre cinque anni, orbene,
consolidata giurisprudenza, il pagamento del canone di utenza dell'ucci uà non ha natura di adempimento
rateale dì unn somma un fi aria ma, ancorché soggetto a variazione in corrispondenza della misura del
consumo, è dovuto a scadenze periodiche e il credito corrispondente rientra dunque nell'ambito di
applicazione dell'art. 294S, n. 4, c.c.
I canoni dovuti all'ente locale per il servizio di somministrazione di acqua potabile da esso
gestito, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di crediti relativi a
prestazioni periodiche a cai-attere continuativo, orbene, o nolo che la fornitura di acqua, pur presentando
indubbia rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in scuso oggetti vo, è prestata a Ironie di
proventi che rappresentano il corrispettivo ili un vero e proprio contralto di somministrazione, la cui
disciplina, perciò, è soggetta alle comuni regole ciìvilisticlie.
Pertanto, il credilo del comune per il canone dovuto per l'erogazione d'acqua non trova tilolo in
una poiestà imposiiiva. ma assume una connotazione rulla privatJMica (tra le tante, cassazione civile ,
se-z. un.. 27 novembre 2002. n. I6S38: cassazione civile , se?,, un., 13 aprile 2000, n. 133; cassazione
civile , sez. Hi, 12 febbraio 2008, n. 3263: cass. sez.ii n.6209 dei 21.6.99 e tribunale superiore delle
acque pubbliche n.87 del 30.1 1.S7). il pagamento di un tale corrispettivo, è .soggetto alla prescrizione
quinquennale, prevista dall'ari. 2948 n. 4 c.c., integrando Io stesso una prestazione periodica dipendente
da una "cutixH <hbendi" a cifra ti ere contimialivo.
L 'art. 2928 n.4 fìssa in cinque anni il termine per richiedere tutto ciò che deve pagarsi
periodicamenle ad anno o in lennini più brevi
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STUDIO LESALE FUMICO
AW.TO NE&IN A FRANCO
Alla luce dei superiori fatti, è nulla l'ingiunzione di pagamento opposta, poiché sono
ampiamente prescritti i termini e le somme richieste.
F. illegittimità' delle somme richieste per consumo a ''forfait"
In via subordinata, senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, si eccepisce altresì
che le somme richiesto con l'ordinanza ingiunzione opposta non sono dovute sia perché non vi
è la prova del credito e comunque poiché basate
su un
consumo
a '''forfait".
Né
dall'ordinanza ingiunzione opposta , è possibile stabilire e quantificare il consumo effettivo
d'acqua attribuibile a parte attrice, indi il pagamento da applicare!!! Secondo ormai consolidata
giurisprudenza e dottrina // prezzo della fornitura deve essere commisurato
all'effettivo
consumo e non può essere fissato secondo eritemi mera/nenie presuntivi che prescindono
totalmente dalla situazione reale e si appalesano pertanto illogici.
C-PRESCRIZIONE DEGÙ INTERESSI ex ari. 294S c.c. e segg.
Si eccepisce altresì, tra le altre, anche
la nullità degli interessi legali richiesti
nell'ingiunzione di pagamento opposta., per maturata prescrizione. Infatti, gli interessi si
prescrivono nel termine breve di cinque anni ex ari. 2948 c.c.. pertanto gli interessi ingiunti
con il D.l. dalle singole scadenze ovvero a decorrere dalle singole annualità dei presunti
crediti, sono ampiamente prescritti.
Orbene, alla luce dei superiori fatti, la pretesa creditoria formulata da controparte con
il decreto ingiuntivo opposto è infondata, ingiusta, illegittima e nulla.
H) NULLITÀ' DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELL'ATTO
L'atto, non solo non è stato soltanto forma i mente sottoscritto dal funzionario competente, ex adverso è
stato addirittura redatto dal concessionario per la riscossione. L'art.2 del r.d. n.610/1939 sancisce che
l'ingiunzione deve essere redatta dall'ente creditore e non già dal concessionario per la riscossione come
è stato fatto nel caso in esame.
/; DIFETTO DI CAPACITÀ
INGIUNTIVE.
RAPPRESENTATILA
PER L'EMISSIONE DELLE
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ORDINANZE
STUDIO LEGALE FRANCOAVV.TO NEJEUNA FRANCO
Nell'ingiunzione di pagamento notificata a parte attrice, non viene indicato alcun atto o regolamento
che conferisca al finanziario responsabile che ha sottoscritto la stessa, il potere di emettere l'ingiunzione
de qua che giustifichi il promovimento dell'azione monitoria, indi deve ritenersi non sussistente la
capacità processuale ex art, 75/3 co. C.p.c.
Pertanto, trattandosi di questione costituente presupposto processuale ex art. 75/3 co. c.p.c. l'aito deve
essere annullato d'ufficio stante l'illegittimità soggettiva dell'emissione delle ordinanza
L)NuHità dell'ingiunzione dì pagamento per carenza (ti potere e violazione dì legge
L'ingiunzione di pagamento risulta essere n u l l a stante che ai sensi dell'ari. 52 del d.lgs. n. 5.12.1997 n.
446 ( riordino dei tributi locali) gli enti locali possono affidare le attività di accertamento, liquidazione e
riscossione delle proprie entrate, patrimoniali anche tributarie, mediante convenzione alle Aziende
speciali, oltre che svolgere rifatte attività in forma associata ai sensi degli arti 24 e ss. dell'abrogata L. n.
142/1990 (cioè mediante convenzione o consorzi). Possono anche affidare la gestione delle attività in
parola, ma nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi
pubblici, a società per azioni o a responsabilità limitata i cui soci privati sinno prescelti tra i soggetti
iscritti a l l ' A l b o di cui all'art. 53 de d.lgs.n. 446/1997, ovvero, sempre nel rispetto delle procedure
previste per l'affidamento dei servizi pubblici, agii stessi soggetti privati iscritti al predetto albo o a
società miste operanti presso altri enti locali. "Non possono, peraltro, affidare tali attività a società di
capitali a maggioranza privata, ostandovi la previsione della necessaria prevalenza del capitale pubblico
locale dì cui all'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 446/19971 [1].
Inoltre si evidenzia l'ari. 1, comma 447 L. 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) il quale
consente solo ai concessionari iscritti negli appositi albi di cui all'art. 53 d.ls. n. 446/1997 di procedere
all'accertamento e alla riscossione di tutte le entrate degli enti locali con le modalità previste per detti
enti locali, ma non anche alle società che non sono concessionarie iscritte negli albi di cui al citato art.
53.
Ex ad verso SÌ evidenzierebbe la nullità del provvedimento sub specie di eccesso di potere e violazione
di legge.
Pertanto nel caso di specie , essendo stato , l'ingiunzione di pagamento emessa da una società che non
presenta i requisiti previsti dalla legge, la stessa risulta nulla!!!
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AW.TO NEjRINA FRANCO
L) Nullità in ordine ullu entità e deierminabUHà delle .funzioni e degli interessi richiesti.
Dall'ingiunzione di pagamento, è possibile evincere l'entità degli importi richiesti a titolo di interessi e
sanzione pedinarla, sen^u_jiittavia poter conoscere duale sia, stala la normativa di riferimento
applicata che ha consentita di quantificare te somme dovute a (itolo di sanzioni
pertanto non è possibile veri fi care l'esattezza di quanto preteso a tìtolo di somme aggiuntive,
sicché, anche sotto tale ulteriore e concorrente profilo, l'ingiunzione di pagamento risulta essere
annullabile!!!.
Infine si aggiunge che a parte attrice è stata notificata altra ingiunzione di pagamento n. 250
assolutamente priva di fondamento sìa in fano che in diritto F'cr cui con separata opposizione sono state
formulate le medesime contestazioni contenute nel presente atto!!!
Tutto ciò premesso e ritenuto,
parte attrice, ut supra rapp.ta e difesa
CITA
II Comune dì Piedimonte Etneo in persona del Sindaco Pro tempore dom.to per la carica in
Piedimonte Etneo (95017) via Vittorio Emanuele 11 n. 34 P;irW:i IVA 00671800878 P.IVA
a
comparire all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 14JO.2Q.lii , ore di rito, dìnnanzi al Giudice di
Pace di Catania, Giudice designando, con espresso avvenimento che in mancanza di tempestiva e
rituale costituzione nei termini indicati e nei modi di Legge si incorrerà nelle prescrizioni e
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.p.c. ovvero in caso di mancata costituzione si procederà in
loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
chiede
all'Ili.mo Giudice di Pace adito, contrarii* reìectis:
in via preliminare, ordinare la SOSPENSIONE degli effetti dell' -funzione di pagamento n.
158 del 23.04.2014 notificato il 07.05.2014 anche con provvedimento inaudita afferei parte, sussistendo
i presupposti di legge dal fuimis boni htris e de/ perieli/ititi in mora, slante la fondatezza dei motivi
indicati in ricorso.
Senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni nel merini, in accoglimento delle motivazioni
addotte, dichiarare n u l l a e /o annullabile di nessun effetto ingiunzione di pagamento n. 158
del
23.04.2014 notificato il 07^05.2014 ed ogni atto annesso e connesso, perché nulli ingiusti ed illegittimi,
carenti dei presupposti di legge, e per tutti i motivi meglio esplichati nella parte narrativa.
in vìa subordinata, e solo nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le superiori
richieste, annullare quei rilievi che risultassero immotivati, non provati o comunque infondati, riducendo
S
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5T1TDIQ • LEa MS, f fi
%1-
AW.TO NERJNA FRANCO
le somme richieste sino a quanto ritenuto giusto".
Salvis hirìbiM.
Con riserva dì altro dedurre e produrre.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio
SÌ allegn:
1) Ingiunzione di pagamento n. 158 del 23.04,2014 notificato il 07,05.2014 .
^2) Ricevuta d ì ivrsàmenffi.
--.-'•'-.
Si dichiara ai fini del contributo unificalo che il valore del presente giudizio è di C 1.632.13
Eventuali comunicazioni della cancellerìa potranno essere trasmesse al seguente numero di fax
095/644946
Piudimonte Etneo lì 29.05.20!4
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PEC.NEaiNA.Ffì[email protected]£A.VVOGATICATANIA.IT
FIASCO
Procura
Nomino mio procuratore e difensore nel presente giudizio, in
ogni stato e grado anche d'appello e
di esecuzione con tutte
le facoltà di Legge l'Avv. Nerina FRANCO; eleggo
domicilio,
presso lo Studio. dell'Ayy. Nerina FRANCO in Piedimonte Etneo ,
My*j@^
* -consento ai sensi della
normativa suite privacy [previo rilascio di copia dell'informativa)
il trattamento e la comunicazione dei dati personali, anche
sensibili, per le finalità indicate nell'informativa stessa, di cui si è
presa ampia e circostanziata visione
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VIA. UMBERTO L N. 2S
fcDUAONTC ETNEO C950pl 7}
09'564A946 C^U, 3^0/345^105
STO MERINA. FRANGO
RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Noti Fiche della Corte
di appello di Catania ad istanza dell'Aw, Nerina Franco . ho notificato copia del su esteso
atto a;
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Ut*
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'flit
; i ((.i'
// Comune, dì Pieclimonte Etneo in persona del Sindaco Pro tempore dom.lo per la carica in
Piedimonte Etneo (95017) via Vittorio Emanitele'li n. 34
106
VFFJCJALE
COTITE Tì'A
65
VIA. UMBEETO I M 23
EDIMONTE;-£TNEO (95017)
095644946 CEI.L 320/34301 05
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\; LEQALJE FRANCO
AVV.TO NERINA. FRANCO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PAC£OTCÀT3NI
ATTO DI CITAZIONI-:
KX ART.3 R.D. N.639/19ÌIO
. V, '.XV
(ARTICOLO.n d.Lgs. isQ/mrf),
\ (STANZA DI SOSPENSIONE
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Per la SÌ£. ra Messina
suina Concetta Morìa
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Piedimonle Etneo , via Umberto n" 2.1 pu-^-^ • • M udii i iHl'Avv. Nerina Franco d a l q u a l e è rapp.to e difeso
giusta procura in calce al presente atto
Eventuali comunicazioni polraniu. < s.. re h usi nessi.- ni seguente numero di fax: 095/644946
Pec: n£[email protected](Iini'tiv\'iir<ini'attiniit.!i
II (fi%.0§.2014 ìl Comuni' <iì l'ii'iìiinunii! /ulte.'!/ , senon:finanziario contabile ufficio tributi,
notificava a parte attrice l'ingiim/iinu ti j ' . i ^ n r - i m ; u. 123 del 23 .04.2014 , con la quale richiedeva la
somma di C 1.104,67
per non Mn.-y.h-r • i«-t I ! K ;\ii\e debitoria per
presunta
canone fisso
eccedenza accessori, per ibrniluni ili .;cc|.i;. >oitil>ili' ;iiruten/.a sita In vìa Puglisi Gat-Lano.
Nell'ingiunzione di pjijiJinu-iii- , p | n . . . ; , .1011 veniva specificato il numero di contatore ,
condizione essenziale stante che pitrii- i i f ! t « - •• v - m condominio, né veniva data prova dei fantomatici
"reiterati avvisi", stante che nel citali! p: if ; .li.: ii:pilo.iialivo si parla esclusivamente di un ' ingiunzione
.mai notificata a parte attrice.
Inoltre , circostanzii bun più ;:',r:r-- M I ; ; I vciiiviini) indicati gli anni per cui veniva richiesto il
pagamento relativo la fornitura di ;tci]iiii. »• [.nriniMcnu specificati, i consumi!!!
L'ingiunzione di pagamenic ->rn --.r;i
\) - INESISTENZA
::ti!l;i. ingiusta ed illegittima per i seguenti
DELLA PRhTt-'S-. , RKMTOIUA
La somma richiesta con l ' i n g i t i r i / i n i » 1 • i ; iiMii.-'fiiM impugnata non è affatto dovuta stante che parte.
aorice ha sempre provveduto ;i pyyyt .• ' . .:;i:'iu fisso eccedenza accessori, per fornitura di acqua
parabite all'utenza sita in via Gai-Uiiii. l'i !?" '
ben due ordinanze ingiun/.iu.-ii ., ,'.
, i , - . .KÌIÌIMIL- anche al marito dell'attrice.
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'irrrrr ~rr\\ T~^ /*T? s- li TT^1 TT'"IP*J ?c ICT/^T/^
j-TUDIO L£6A]L£ f RAJ5TCO
A W.TO NE.R1KA FRANCO
B) NULLITÀ1 DELL'INGIUNZIONE IMPUGNATA PER INESISTENZA
DELLA NOTIFICA. Violazione articolo 2 decreto n. 639/1910 .
Orbene, nel caso di specie, la procedura di notifica eseguita da parte convenuta è di ceno invalida ed
illegittima stante che stata effettuata in violazione dell'artìcolo 2 del decreto n. 639/1910 . i! quale
prevede espressamente che l'ingiunzione è notificata nella forma della citazione da un ufficiale
giudiziario il quale deve restituire ali' ufficio emittente l'originale ingiunzione , munita del certificato di
eseguita notificazione.
Anche la suprema Corte di Cassazione , con la sentenza n. 15617 de! 26.07.2005 ha confermato il
principio in base al quale l'ingiunzione dì pagamento in quanto atto giudiziario (pari al precetto) deve
essere validamente notificata dall'ufficiale giudiziario secondo i dettami della legge S90/I9S2. Pertanto
è prevista una comunicazione privilegiata dì questo atto che nel caso in esame il convenuto non ha
rispettato.
E' nolo che la notificazione, in generale, è un procedimento attraverso il quale un soggetto porta a
conoscenza di un altro soggetto un atto mediante consegna allo stesso dì una copia conforme
all'originale del Fatto da notificare. Oggetto della notificazione è, pertanto, l'atto che si vuole portare a
conoscenza del destinatario, affinchè si producano determinati effetti giuridici che sono quelli della
conoscenza legale dell'atto. Proprio al fine di assicurare l'effettiva conoscenza legale dell'atto il
Legislatore ha previsto, a carico del soggetto notificatore, delle specifiche modalità di notifica che, nel
caso in cui non vengono rispettate, comportano la nullità o t'inesistenza delia stessa.
La relazione di notificazione certifica l'attività del notificatore ed è l'unica fonte di riscontro, con la
conseguenza che "...le risultanze di detta relazione non possono essere interpretate o integrate
successivamente" (Corte di Cassazione sentenze nn. 9217/1995; 5305 /1999 e 11315/2000). In caso di
discordanza tra la copia della relata in mano al contribuente e la copia della stessa in mano all'ufficio,
prevale, ai fini della valutazione della correttezza della notificazione, la copia in mano al contribuente
(Corte di Cassazione sentenze nn. 111/1986; 6309/94; 12575/95 e 4353/2001). Di recente è stato
autorevolmente sostenuto da parte dei giudici tributari l'inesistenza della notifica e quindi la nullità delle
cartelle esattoriali spedite per posta e senza l'intermediazione di un agente notificatore. Secondo la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e la Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent.
CTP di Lecce n. 436/02/10 e Sent. CTR dì Milano n. 61/22/10), risulta addirittura "inesistente" la
notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l'ausilio dei
soggetti puntualmente individuati dalla legge.
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D'altronde, secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano "Lo scopo della
notifica dell'atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e
regolare notifica dell'atto nel domicilio fiscale o reale de! contribuente..."
Viene ritenuta,adunque, sempre fondamentale la compilazione della relata di notifica da parte dell'agente
notificatore, anche in caso di notifica a mezzo posta. Proprio in merito a ciò, i Giudici di Milano
chiariscono che "La relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell'ambito del
procedimento di notificazione ... e non è integralmente surrogabile dall'attività dell'ufficiale postale,
sicché In sua mancanza ... non può essere ritenuta una mera irregolarità". Infatti, continuano i Giudici
"La mancata compilazione della relata determina ... non la semplice nullità della notifica, bensì la
giuridica inesistenza della stessa, patologia non sanabile in senso assoluto". La Commissione, infine,
conclude rifiutando l'ipotesi del Concessionario di sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo
(un pò" come dire, anche se la cartella è stata inviata illegittimamente alla fine tutto si è sanato), in
quanto si chiarisce che ciò non vale per gli atti giuridicamente inesistenti - come in questo caso - ma al
massimo per quelli nuIH. A sostegno di tale procedura è intervenuta recentemente anche la sezione V°
della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sent. n. 141 del 17/12/2009), la quale ha sostenuto
che "laddove la legge (riferendosi esplicitamente alPart. 26 del DPR n. 602/73) parla di
NOTIFICAZIONE di un atto, anche a mezzo posta, la legge stessa intende riferirsi ad una trasmissione
dell'alio effettuata non direttamente, MA TRAMITE L'INTERMEDIAZIONE DI UN SOGGETTO
ALL'UOPO SPECIFICAMENTE ABILITATO, che assume valore essenziale ai fini del riscontro o
meno della fattispecie notificato ria, comportante l'essenzialità della relata di notificazione ... Per contro,
quando la legge abbia consentito che la trasmissione per posta avvenga senza il tramite di un soggetto
abilitato, ha specificamente parlato di invio per posta dell'atto, direttamente fatto dall'autore dello stesso
al suo destinatario, nel qua! caso non vi è luogo a relata di notifica, come espressamente previsto
dall'art. 16, comma 3 del D.Igs. n. 546/92 e dall'art. 14, parte prima, della legge n. 390/1982". Orbene
come già evidenziato I'art.2 del r.d. n.610/1939 prevede che la notificazione debba essere effettuata
(esclusivamente ) da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto allo ufficio di
conciliazione....-Nel caso in esame tale norma non è stata rispettata poiché l'ingiunzione di pagamento è
stata trasmessa a mezzo del servizio postale, senza relata di notifica , senza rispetto delle norme sulla
notificazione, poiché le quindi la notifica dell'ingiunzione di pagamento deve ritenersi inesistente.
C
)
MANCANZA
DEf
REQUISITI
ESSENZIALI
K
CONSEGUENTE
NULLITÀ'
DELL 'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
L'ingiunzione di pagamento quale atro preparatorio dell'esecuzione forzata speciale deve contenere gli
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elementi dell'atto di precetto, così come previsto dall'art, 480 del codice di procedura civile, vale a dire:
a.
l'intimazione a pagare un somma indicata:
b.
il temine di trenta giorni entro cui pagarla;
e.
l'avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata;
d.
la motivazione con riferimento all'eventuale atto di accertamento o di liquidazione, o all'atto di
messa in mora che ne sia alla base.
e.
l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione.
Orbene, nel caso di specie l'ingiunzione di pagamento manca la motivazione con riferimento
all'eventuale atto di accertamento o di liquidazione, o all'atto di messa in mora che ne sia alla base.
Né di certo una presunta precedente ordinanza ingiunzione mai
notificata a parte attrice può
rappresentare il presupposto dell'opposta ordinanza ingiunzione! ! !
Vi è di più , nell'ordinanza ingiunzione impugnata, parte attrice indica erroneamente il giudice di Pace
di Linguaglossa quale autorità' competente per proporre opposizione , e ciò che si appalesa ben più
grave non indica i termini entro i quali dar corso all'azione di opposizione!!!.
D)
NULLITÀ'
DELLA
INGIUNZIONE
Dì PAGAMENTO
PER CARENZA
DEI
PRESUPPOSTI Dì LEGGE.
L'ingiunzione di pagamento opposta è carente delle condizioni di ammissibilità, previsti dalla
legge.
Manca la prova scritta del presunto credito; manca un credito certo, liquido ed esigibile ecc... Ne
consegue dunque che è nulla ed illegittima l'ingiunzione di pagamento notificata.
Infatti, il Comune convenuto non da prova dell'emissione dì fatture per il consumo d'acqua potabile,
dalle quali evincersi il reale consumo di Acqua effettuato relativamente agli anni per i quali richiesto il
pagamento.
Non si evince infatti la quantità di un eventuale eccedenza nel consumo dell'Acqua né le tariffe
applicate MOrbene l'ingiunzione di pagamento, trasmessa a parte attrice , è, generica, equivoca e carente
delle informazioni che deve contenere. Mancano , infatti, gli estremi precisi e dettagliati delle somme
dovute a titolo di canone, o a tìtolo di eccedenza ed ancora a titolo di fornitura. L'atto, dunque , risulta
totalmente immotivato e inintellegibiie, violando i più elementari principi di legittimità, correttezza,
motivazione e trasparenza di ogni comportamento amministrativo.
Pertanto viene fortemente leso il
diritto di difesa dello sisssol.'i Alla luce di ciò l'atto impugnato è nullo per carenza di presupposti di
legge essenziali.
E- MATURATA PRESCRIZIONE
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iTnT Ffijl
'IM Ji^J^AX^
A.W.TO NHR'INA FRANCO
Si rileva altresì, che nel caso di specie il credito vantato dal comune di Piedimonte Etneo nei
dì parte attrice ,è prescritto.
-
Si precisa-infarti, che le suddette somme non sono state richieste né nei termini di legge né con
le modalità fissate dal d.p.c.m. 04.03.1996, dalla circolare del ministero delle finanze n.l?7/e del
05.10.2000 e dall'ari. 2935 e. e. (la lettura del contatore deve essere fatta almeno due volte l'anno; la
scadenza di fatturazione non può essere superiore al semestre ecc. ecc.), né sono state emesse fatture.
Ciò posto, si osserva che nel caso di specie, le somme richieste dal comuni; dì Piedimonte
Etneo e portate dall'ingiunzione di pagamento opposta sono dì carattere non tributario, trattandosi di
canoni di acqua potabile, indi sono prescritti, poiché cioè presunti crediti di oltre cinque anni, orbene,
consolidata giurisprudenza, il pagamento del canone di utenza dell'acci uà non ha natura di adempimento
rateale di una somma unitaria ma, ancorché soggetto a variazione in corrispondenza della misura del
consumo, è dovuto a scadenze periodiche e il credito corrispondente rientra dunque nell'ambito di
applicazione dell'alt. 2948, n. 4, c.c. (^gs^a^i^ne^>U^_lLjx^J^JJ,_J^hJ^^jo_20_()8,
ft_ 32A3).
1 canoni dovuti all'ente locale per il servizio di somministrazione di acqua potabile da esso
gestito, sono soggetti alla •pr.èscrisnoìi'e quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di crediti relativi a
prestazioni periodiche a carattere continuativo, orbene, è noto che la fornitura dì acqua, pur presentando
indubbia rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggetti vo, è prestala a fronte di
proventi che rappresentano i! corrispettivo dì un vero e proprio contratto di somministrazione, la cui
disciplina, perciò, È soggetta alte comuni regole civilistiche.
Pertanto, il credito del comune per il canone dovuto per l'erogazione d'acqua non trova titolo in
una potesti! impositiva, ma assume una connotazione Iurta privatistica (tra le tante, cassazione; civile ,
se/, un.. 27 novembre 2002, n. 16338; cassazione civile , sez. un., 13 aprile 2000, n. 133; cassazione
civile , sez. Ìli, 12 febbraio 2008, n. 3263; cass. sez.Ìi n.6209 del 21.6.99 e tribunale superiore delle
acque pubbliche n.87 del 30.11.87). il pagamento di un tale corrispettivo, è soggetto alla prescrizione
quinquennale, prevista dall'ai!. 294S n. 4 c.c., integrando lo stesso una prestazione periodica dipendente
da una "canna dehendF a carattere continuativo.
r
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L"art,2928 n.4 fissa in cinque anni il termine per richiedere tutto ciò che deve pagarsi
per iodicamente ad anno o in termini più brevi
Alla luce dei superiori fatti, è nulla l'ingiunzione di pagamento opposta, poiché sono
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STUDIO LE<5AI£
NEfilNA FRANCO
ampiamente prescritti i termini e le somme richieste.
illegittimità ' delle somme richieste per consumo a "forfait"
In vìa subordinala, senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, sì eccepisce altresì
che le somme richieste con l'ordinanza ingiunzione opposta non sono dovute sia perché non vi
è In prova del credito e comunque poiché basate
su un
consumo
a "forfait''''.
Né
dall'ordinanza ingiunzione opposta , è possibile stabilire e quantificare Ì! consumo effettivo
d'acqua attribuibile a parte attrice, ìndi ìl pagamento da applicare!!! Secondo ormai consolidata
giurisprudenza e dottrina il prezzo della fornitura deve essere commisurato ali 'effettivo
consumo e non può essere fìssalo secondo crheri meramente presuntivi che prescindono
totalmente dalla situazione reale e sì appalesano pertanto ìf logici.
G-PRESCRIZrON£ DEGÙ 'INTERESSI ex ari. 2948 c.c. e segg.
Si eccepisce altresì, tra le altre, anche
la nullità degli interessi legali richiesti
nell'ingiunzione di pagamento opposta., per maturata prescrizione. Infatti., gli interessi si
prescrivono nel termine breve di cinque anni ex art. 2948 c.c., pertanto gli interessi ingiunti
con il D.l. dalle singole scadenze ovvero a decorrere dalle singole annualità dei presunti
crediti, sono ampiamente prescritti.
Orbene, alla luce dei superiori fatti, la pretesa creditoria formulata da controparte con
il decreto ingiuntivo opposto è infondata, ingiusta, illegittima e nulla.
H) NULLITÀ ' DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO
L'ano, non solo non è stato soltanto formaimente sottoscritto dai funzionario competente, ex adverso è
staio addirittura redatto da! concessionario per la riscossione. L*art.2 del r.d. n. 6 10/1939 sancisce che
l'ingiunzione deve essere redatta dall'ente creditore e non già dal concessionario per la riscossione come
è stato fatto nel caso in esame.
/; DIFETrO DI CAPACITÀ
RAPPRESENTATIVA
PER L'EMISSIONE DELLE ORDINANZE
FìiMii unzione di pagamento notificata a parte attrice, non viene indicato alcun atto o regolamento
cfec conferisca al finanziario responsabile che ha sottoscritto la stessa, il potere di emettere
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AVV.TO NEJEUNA FRANCO
l'ingiunzione de qua
che giustifichi il promovimento dell'azione monitoria, Ìndi deve ritenersi non
sussistente la capacità processuale ex art. 75/3 co. C.p.c.
Pertanto, trattandosi di questione costituente presupposto processuale ex art. 75/3 co. c.p.c. l'atto deve
essére annuilato^Tufficio stante l'illegittimità soggettiva dell'emissione delle ordinanza
*
1 L)Nuiiìtà dell'ingiunzione, di pagamento per carenze di potere e violazione di legge
\e di pagamento risulta essere nulla stante che ai sensi dell'an. 52 del d.lgs. n. 5.12.1997 n.
Jj*6 C riordino dei tributi locali) gli enti locali possono affidare le attività di accertamento, liquidazione e
riscossione delle proprie entrate, patrimoniali anche tributarie, mediante convenzione alle Aziende
speciali, oltre che svolgere rifatte attività in forma associata ai sensi degli artt. 24 e ss. dell'abrogata L. n.
(•
1-12/1990 (cioè mediante convenzione o consorzi). Possono anche affidare la gestione delle attività in
parola, ma nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi
pubblici, a società per azioni o a responsabilità limitata i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti
iscritti all'Albo di cui al l'art. 53 de d.lgs.n. 446/1997, ovvero, sempre nel rispetto delle procedure
previste per l'affidamento dei servizi pubblici, agli stessi soggetti privati iscritti al predetto albo o a
società miste operanti presso altri enti locali. Non possono, peraltro, affidare tali attività a società di
capitaJì a maggioranza privata, ostandovi la previsione della necessaria prevalenza del capitale pubblico
locale di cui all'art. 52, comma5, d.lgs. n. 446/199722[1].
Inoltre si evidenzia Part. 1, comma 447 L. 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) il quale
consente solo ai concessìonari iscritti negli appositi albi di cui all'art. 53 d.ls. n, 446/1997 di procedere
all'accertamento e alla riscossione di tutte le entrate degli enti locali con le modalità previste per detti
, enli locali, ma non anche alle società che non sono concessionarie iscritte negli albi di cui al citato art.
55.
Ex ad verso sì evidenzierebbe la nullità del provvedimento sub specie di eccesso di potere e violazione
di legge.
Penante nel caso di specie , essendo stato , l'ingiunzione di pagamento emessa da una società che non
presenta i requisiti previsti dalla legge, la stessa risulta nulla!!!
L) tVii/Hfà in oriiìne'&Uu entità e determin abilità delle sanzioni e degli interessi richiesti.
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AWLTO NERIWA FRANCO
l'ingiunzione di pagamento, è possibile evincere l'entità degli importi richiesti a titolo di interessi e
sanzione pecunaria, senza tuttavia poter conoscere Quale sìa stata la twi-inauva di
riferimento
gggnficiBMr che Itg consentilo di qiiantifì.care_le somme[dovute ti _fito lo dì sanzioni.
pèrtarao non ^possibile verifìcare l'esattezza di quanto preteso a titolo di somme aggiuntive.
sàodaè. anche sotto tale ulteriore e concorrente profilo, l'ingiunzione dì pagamento risulta essere
si aggiunge che a parte attrice è stata notificata altra ingiunzione di pagamento n. 250
priva di fondamento sia in fatto che in diritto per cui con separata opposizione sono state
aromrfhsKr Se iraedesìme contestazioni contenute nel presente atto ! ! !
1
Tutto ciò premesso e ritenuto,
parte attrice, ut saprà rapp.ta e difesa
CITA
M Costume di Piedìtnonte Etneo in persona de] Sindaco Pro tempore dom.to per la carica in
Piofroome Etneo (95017) via Vittorio Emanuele II n. 34 Partici IVA 0067I800S78 P.1VA
a
ot'rraparìre all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 04.12.2014 , ore di rito, dinnanzì a! Giudice di
Pace dì Catania, Giudice designando, con espresso avvertimento che in mancanza di tempestiva e
rituale costituzione nei termini indicati e nei modi di Legge sì incorrerà nelle prescrizioni e
decadenze di cui agli arti 38 e 167 C.p.c. ovvero in caso di mancata costituzione si procederà in
loro contumacia per Ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
chiede
atnil.mo Giudice di Pace adito, contrariìs reiectis:
la \'ia preliminare, ordinare la SOSPENSIONE degli effetti dell' ingiunzione di pagamento n.
123 del 23.04.2014 notificato il 07.05.2014 anche con provvedimento inaudita alierà parie, sussistendo
i presupposti di legge del fitmus boni iurìs e de! perìculum in mora, stante la fondatezza dei motivi
indicati in ricorso.
Senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni nel merito, in accoglimento delle motivazioni
addotte, dichiarare nulla e /o annullabile di nessun effetto ingiunzione di pagamento n. 12^
del
23.04.20(4 notìficato il 07.05.2014 ed ogni atto annesso e connesso, perché n u l l i ingiusti ed illegittimi,
carenti dei presupposti di legge, e per lutti i motivi meglio esplicitati nella pane narrativa.
in via subordinata, e solo nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le superiori
richieste, annullare quei rilievi che risultassero immotivati, non provati o comunque infondati, riducendo
le somme richieste sino a quanto ritenuto giusto".
200
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[email protected]\''OCj^'nCATANIAJT
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AW.TO NERINA FRANCO
So/vis hiribus.
Con riserva di altro dedurre e produrre.
Con vittoria di spese, competenze ed onorar! del giudizio
Si allega:
I9)lngiunzione di pagamento n. 123 del 23.04.2014 notificato il 07.05.2014 .
'2ff)Rice\ttTu
dì versamento.
Si dichiara ai fini del contributo unificato che i! valore del presente giudizio è dì € 1.104,67
E'-tntuali comunicazioni della cancelleria potranno essere trasmesse al seguente numero di fax
095'644946
Piedimonte Etneo lì 29.06.2014
201
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P1EDIS10NTE ETNEO (9501.7)
TEL/FAX 0956^4946 CELI, 320/3450105
PEC.NEaiNA,FRANCO@P£C,ORDWEAVVOCATICATANIA.IT
e:
STUDIO
L£8AL
I AW.TQ NEatNA FRANCO
Procura
-o ^ mio procuratore e difensore . nel
: \.r: giudizio,
in
ogni stato e
anche d'appello e
di esecuzione
nutte
le. facoltà di Legge
l'Avv.
.na,, : FRANCO; eleggo
domicilio, presso
UUULLU '""**3eÌlf Aw. Nerina
FRANCO
in
Piedimonte Etneo , Via
Umberto
n° 23; al
contempo,
consento ai sensi della
normativa sulla privacy (previo rilascio di
copia dell'informativa)
il trattamento e
la comunicazione dei dati per sonai i, anche
per
le
finalità
indicate
, : -. formativa stessa/ di cui si è presa
T rlrcostanziata visione
\
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Vera la
finn
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ZIANO
IL SEGRETARIO C
DottsskA
ATTESTAZIONE Dì PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMONAJL
La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli arti. 1J così come
modificato dall'art. J27, co. 2] della L.R. n. J7/2004 e art 12, co. 1°, della L.R. 44/9], nonché ai sensi
dell'ari. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e. dell'ari. 2 delta legge 26 febbraio 2010, n. 25 il
__
come dal Registro delle pubblicazioni ai n._ A.'(2JlIL^fESSO
ADDETTO A^LÌAPUBBLICAZIONE
II presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line
dal ^C^. / 0 - T p l t ,
al o l< - X-( • lo •{£,
ILM&SSO
ADDETTO AL
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on
line dal
al
a norma dell'ari. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato
dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della
legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati
presentati reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ1
Sì attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ^ 1+ i 4 O I -2sQ { L.
2.
ai sensi dell'are. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività)
ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubbili/azione)
IL SEGRETA