autorizzazione a resistere nel giudizio promosso dal sig. emanuele

DELIBERAZIONE
N. 96
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
REGISTRO PROPOSTE N. 96 DEL 27/11/2014
UFFICIO PROPONENTE: SINDACO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL
SIC. EMANITELE MARIO - INCARICO ALL'AVV. SIMONA PENN1SI PER LA
DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE.
L'anno, 2014 addì, 27 del mese di NOVEMBRE alle ore 14,00 e seguenti, nella Casa
Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Sigg.ri:
Pres.te
FOGLISI IGNAZIO
SINDACO
MALAPONTT FRANCESCO
ASSESSOPvE Pres.te
ROMEO GIOVANNI
ASSESSORE Pres.te
POLLICINA ENRICHETTA
ASSESSORE Pres.te
VALASTRO ANGELO
ASSESSORE Ass.te
Presiede il Sindaco. Avv. Ignazio Puglìsi;
Partecipa il Segretario Comunale, Dottssa Anna Bongiorno
IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto
LA GIUNTA MUNICIPALE
- ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto;
- PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'art. 12 L.R. n.
30/2000;
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
- VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente;
- CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. APPROVARE,
l'allegata
proposta
di
deliberazione,
2. Il presente atto viene trasmesso:
All'Aw. Simona Permisi;
Ai Capi Settori;
Al Presidente del Consiglio;
Al Capo gruppo di maggioranza, Aw. Carmela Vasta;
Al Capo gruppo di minoranza, Sig.ra Alfia Catanzaro;
All'Ufficio Pubblicazioni;
3. Il presente atto è immediatamente esecutivo, ai sensi di Legge;.
La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
inerente
all'oggetto.
Comune di Piedimonte Etneo
(Provincia di Catania)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE
PREDISPOSTA DALL'AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: Autorizzazione a resistere ne) giudizio promosso dal sig. Emanuele Mario— Incarico
all'aw. Simona Permisi per la difesa delle ragioni dell'Ente.
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
N. 96 Del 27.11.2014
PREMESSO che in data 14.07.2014 prot. n.836l perveniva un atto di citazione al Giudice di Pace di Catania
con il quale il sig. Mario Emanuele chiedeva l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dell' ingiunzione
di pagamento ex ari. 3 R...D. n. 639 / 1910 n. 123 del 23.04.2014, emessa dal Comune di Piedimonte Etneo per il
mancato pagamento di somme dovute per fornitura acqua potabile e di ogni atto annesso e connesso , con
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
VISTO che il valore del giudizio instaurato con il superiore atto di citazione supera il limite di € 1.100,00 posto
dall'ari S2 1 co. C.P.C . perché le parti possano stare in giudizio personalmente innanzi al Giudice di Pace e che
pertanto ai sensi dei comma 2° del predetto art. 82 C.P.C, è necessario avvalersi dell'assistenza di un difensore;
CONSIDERATA la necessità che il Comune di Piedimonte Etneo si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i
propri interessi e le proprie ragioni;
RITENUTO che , per quanto sopra esposto, necessita che il Sindaco prò-tempore venga autorizzato a costituirsi
in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Catania, per resistere al ricorso di cui in premessa ;
RILEVATO che il Comune di Piedimonte Etneo, essendo privo di avvocatura interna , al fine di assicurare la
difesa degli interessi e dei diritti dell'Ente nelle sedi giudiziarie, ha la necessità di conferire, per il patrocinio
dell'Ente incarichi legali a professionisti iscritti all'Albo Professionale;
ATTESA, pertanto, la necessità che venga conferito incarico di patrocinio legale ad un professionista iscritto
all'Ordine degli Avvocati, al fine di rappresentare e difendere il Comune di Piedimonte Etneo innanzi al Giudice
di Pace di Catania nei giudizi de quo;
VISTA la determinazione dell'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n, 4 del 07/07/2011, che fornisce
nuove linee interpretative ed applicative sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del l'art. 3 della
L.13.8.2013 n. 136, anche in merito al patrocinio legale e più specificatamente statuisce che "...ilpatrocinio
legale, cioè il conti-ano volto a soddisfare, il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sìa
inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale.,. "\O che con Decreto Ministeriale 10 marzo 2014
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo
13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
ATTESO che ricorrono le condizioni di cui all'art. 163, 3° comma del D. Lgs. 267/2000;
n. 5
TUTTO CIO PREMESSO,
II Sindaco propone che la Giunta Comunale deliberi di :
1. Autorizzare il Sindaco prò tempore a costituirsi in giudizio innanzi al Giudice di pace di Catania , per
resistere al ricorso proposto dal sig. Mario Emanuele.
2. Conferire incarico di patrocinio legale per la difesa degli interessi economici e giuridici del Comune.
3. Approvare lo schema di disciplinare di incarico di patrocinio legale di rappresentanza e difesa in
giudizio dell'Ente.
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la suddetta proposta di deliberazione;
VISTI i pareri favorevoli formulati sulla stessa;
VISTA la L.R. 48/1991;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO O.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia
DELIBERA
LA SUPERIORE narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.
AUTORIZZARE il Sindaco , in qualità di legale rappresentante prò tempore di questo Comune, a costituirsi in
giudizio innanzi al Giudice di pace di Catania , per resistere al ricorso proposto dal sig. Mario Emanuele
avverso l'ingiunzione di pagamento ex art 3 R.D. n. 639/1910 di cui in premessa.
CONFERIRE incarico di patrocinio legale all'avv Simona Pennisi, con studio in Piedimonte Etneo, via
Principessa di Piemonte n. 36, che ha trasmesso il proprio curriculum vitae, al fine dì rappresentare e difendere
il Comune di Piedimonte Etneo nel giudizio di che trattasi.
APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico di patrocinio legale e di rappresentanza e difesa in giudizio
dell'Ente, allegato alla presente delibera e dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di
sottoscriverlo congiuntamente con il predetto legale.
APPLICARE, nei compensi concordati con il legale incaricato, i parametri di cui al predetto Decreto
Mi ni steri ale 10 marzo 2014 n. 55 , nei valori minimi stabiliti, al fine di garantire parità di trattamento
economico tra i professionisti incaricati.
PRENDERE ATTO dello schema di parcella prot. I3883del 27.11.2014, per un totale di 258,34, comprensivo
di CPA ed IVA, elaborato dal professionista incaricato applicando i valori minimi del tariffario forense di cui
al citato decreto ministeriale.
PRENOTARE la complessiva somma di 258,34, comprensiva di IVA e CPA, al codice 1.01.02.03 del
Bilancio Comunale anno 2014.
DARE MANDATO al Capo Settore Servizi Finanziari di provvedere ad impegnare la somma di 258,34,
comprensiva dì IVA e CPA.
DARE MANDATO, altresì, al Capo Settore Servizi Finanziari di procedere alla successiva e consequenziale
liquidazione degli acconti richiesti previa esibizione di fattura nonché al pagamento del saldo ad incarico
espletato, previa acquisizione di parcella redatta conformemente a quanto pattuito e relativa fattura.
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo onde consentire la costituzione dell'Ente nei termini
di legge.
TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato .
Copia del presente atto verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale, al
Capo Gruppo di Maggioranza, al Capo Gruppo di Minoranza, al Servizio Finanziario e Contabile, al
Responsabile del Settore Affari Generali e all'Ufficio Pubblicazione dell'Ente affinchè ne curi la pubblicazione
ali'Albo Pretorio per la durata dì gg.15.
;lÌncjJS
-s.
Comune dì Piedimonte Etneo
(Provincia di Catania)
c.c.p. 15833957 - C.F. e P.L 00671800878 - Tei. e Fax 095/644344
- cap. 95017
PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con l'arti, co.1°, leti i), della L.R, 11.12.1991, n° 48, come
sostituito daU'ari.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n" 30, che testualmente recita:
i)
"su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero aito di indirizzo, deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica de! Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti
impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità conlabile ",
Sulla Proposta di Deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:
OGGETTO: Autorizzazione a resistere nei giudizio promosso dal sig. Emanuele Mario—Incarico
alPaw. Simona Pennisi per Ja difesa delle ragioni dell'Ente.
Parere di regolarità tecnica
Area: Amministrativa
Per quanto concerne la regolarità tecnica sì esprime parere favorevole per l'approvazione della proposta in
oggetto, ai sensi delle leggi e del C.C.N.L. sopraindicate.
Dalla Sede Municipale, lì
Il Resp.le dell'Area Amministrativa
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Parere di regolarità CONTABILE
Servizio: Ragioneria
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate
Dalla Sede Municipale, lì
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Responsabile del P Area Finanziaria
V
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
INCARICO LEGALE
L'anno duemila___
_, il giorno
del mese di
, in
Piedimonte Etneo, nella Casa Comunale,
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice
civile,
TRA
il Comune di PIEDIMONTE ETNEO (di seguito: Comune), in persona della Responsabile dei
Servizi Finanziari,, Sgroi Rosaria., domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in
Piedimonte Etneo, via Vittorio Emanuele II n.34; C.K 00671800878, in nome e per conto del quale
agisce,
E
l'Avvocato,
, del Foro di Catania, con studio in
, via
, C.F.
PREMESSO
- Che il Comune di Piedimonte Etneo deve costituirsi in giudizio innanzi al Giudice di pace di Catania, per
resistere al ricorso proposto dal sig. Emanuele Mario avverso le ingiunzioni di pagamento ex art. 3 R.D. n.
639/1910;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. del si procedeva ali' individuazione e nomina
dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il legale rappresentante del Comune a
sottoscrivere il relativo mandato ;
- Che, altresì, con la medesima delibera è stato approvato lo schema del presente disciplinare e,
determinato l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato ai sensi Decreto
Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 ., applicando i parametri del predetto Decreto Ministeriale nei
valori minimi stabiliti, si è provveduto a prenotare la relativa spesa, demandando al responsabile
del Settore di Competenza tutti gli adempimenti conseguenti e necessari al conferimento di detto
incarico;
VISTO
- il D.L. n. 223/2006 (Decreto Bersani), convcrtito in legge n. 248/2006;
- il D.L. n. 1/2012 (Liberalizzazioni), convcrtito in legge n. 27/2012;
CIÒ PREMESSO
Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e
patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:
1. L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Catania per
resistere al ricorso proposto dal sig. Emanuele Mario avverso le ingiunzioni di pagamento ex art. 3 R.D.
n. 639/1910.
2. L'avvocato si impegna a svolgere le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa del
Comune nel giudizio, sulla base del presente disciplinare.
3. L'avvocato dichiara ai sensi dell'ari. 9, comma 4 del D.L.1/2012 di aver stipulato polizza
assicurativa n.
, per la responsabilità professionale, con la
Società
, per l'importo
massimo di €
.
4. Per patto espresso si è convenuto tra le parti che non possono essere formulate ed accettate
proposte di parcelle superiore ai minimi previsti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55.
5. Pertanto la somma dovuta a titolo di compenso per l'attività di difesa, ammontante
complessivamente ad € 258,34 , compresivi di IVA e CPAf sarà impegnata sul Bilancio 2014,
codice 1.01.02.03 (cap. 124);
6. I compensi, come sopra indicati, che percepirà il legale saranno determinati come di seguito
specificato:
a. In misura ridotta del 20% nei casi di soccombenza, estinzione, abbandono del giudizio.
b. In misura ridotta del 10% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite, in caso di
compensazione delle spese operata dal giudice e in caso di transazione.
e. Nella misura sopra determinata nel caso di esito del tutto favorevole. Qualora tale importo
risulti inferiore alle spese legali e/o di giustizia liquidate dal giudice in sentenza, sarà
riconosciuto quest'ultimo importo, detratto l'acconto eventualmente corrisposto, a condizione
che il soccombente abbia provveduto al pagamento e che la somma sia stata effettivamente
incassata dal Comune.
La parcella a saldo sarà liquidata dietro presentazione del fascicolo di causa, contenente i verbali
delle udienze e la relativa documentazione, e del documento fiscale redatto secondo quanto
pattuito.
7. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente
convenzione e dietro richiesta motivata del legale incaricato, una somma di € ...inclusa Iva e
CPA, che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva
liquidazione.
8. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno
assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a
ritenute alla fonte.
9. Il legale si impegna;
a) A relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta
espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sìa scritti sia orali, supportati da
riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale
da tenere da parte del Comune.
b) Ad inviare all'UfBcio Contenzioso, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro
scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, oltre che comunicazione di ogni
singola udienza, in modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione generale
dell'interesse del Comune.
e) A predisporre un eventuale atto di transazione, se consigliato dallo stesso legale incaricato
perché ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi,
d) A comunicare per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento
giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione
tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie
per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per
l'Amministrazione.
Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.
Qualora richiesto, al fine di chiarimenti., il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici
Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva , non darà luogo
a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese
documentate.
10. Il legale si impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti
privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la
revoca degli incarichi già assegnati.
11. L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o
d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con
la controparte (o con i legali rappresentanti in caso dì persona giuridica) sopra indicata e che
inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto
della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico
testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
Dichiara, inoltre, che non ha in corso, o che non ha avuto negli ultimi due anni, vertenze contro
il Comune a difesa delle ragioni proprie o di terzi.
Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo
la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di
risolvere il contratto ai sensi dell'alt. 1453 e ss. del c.c.
A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente ali'Amministrazione
l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
12. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato
ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da
parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale
incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal
legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti
richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico
responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non
comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute
ed effettivamente documentate.
13. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese
sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente
disciplinare.
14.11 Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa
comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo
di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso
per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .
15. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio
personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale.
16. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce acccttazione integrale delle
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di
conferimento dell'incarico.
17.11 Comune, secondo quanto previsto dall'ari 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale, il
quale ne prende atto e da relativo consenso che tratterà i dati contenuti nella presente
convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
18. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice
civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe
professionali
19. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti
dell'ari. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e
conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico di entrambe le parti in eguai misura.
Letto, approvato e sottoscritto
Piedimonte Etneo, lì
PER IL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
II Responsabile del Servizio
IL PROFESSIONISTA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 e.e., le parti dichiarano di approvare
espressamente le clausole sub 4, 5, 6, 8., 10, 11, 12, 14 e 15.
PER IL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
II Responsabile del Servizio
IL PROFESSIONISTA
r>
CA<~
STUDIO LESALE FRANCO
AW.TONERINAffì-ANCO
V
UFFICIO DEL GIUDICE DI FA CE DI CA TANJA
ATTO DI CITAZIONE
•u.V
EXART.3 R.D. N.639/J9JO
(ARTICOLO 32 (LLgs. 150/2011)
CON ISTANZA DI
SOSPENSIONE
Per il S'\°.Emanuele Mario , nato ad Acirealc il 10.03,1956 e res.te in Piedìmonte Etneo (CT),
via Gaetano Puglisi s.n.. Codice Fiscale: MML MRA 56CIOA028Z, clctt.te dom.to in Piedimonle Etneo ,
frlC'.ty-jv via Umberto n° 23, presso lo Studio dell'Avv. Ncrìna Franco dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in
;. j'ì" calce al presente atto.
^/K' 1 '"
''£'. ' •
Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse al seguente numero di fax: 095/644946
Pec:
Premesso chi;
\ ''"
11 07.05.2014 il Comune di Pìedimonte Etneo , settore.finanzi
nolificavaaparte attrice l'ingiunzione'di pagamento n. 12^ del 23 ,04.2014 , con la quale richiedeva la
somma di € 1.547,79 J per non meglio specificata posizione debitoria per presunta canone fisso
eccedenza accessori, per fornitura di acqua potabile all'utenza sita in via Puglisi Gaetano.
Nell'ingiunzione di pagamento opposta non veniva specificato il numero di contatore ,
condizione essenziale stante che parte attrice vive in condominio, né veniva data prova dei fanlomatici
"reiterati avvisi", stante che nel citato prospetto riepilogativo si parla esclusivamente di un ' ingiunzione
mai notificata a parte attrice.
Inoltre , circostanza ben più grave, non venivano indicati gli anni per cui veniva richiesto il
'pagamento relativo la fornitura di acqua , ne tantomeno specificati, i consumi!!!
L'ingiunzione di pagamento opposta è nulla, ingiusta ed illegittima per i seguenti
MOTIVI:
A) -INESISTENZA
DELLA PRETESA CREDITORIA
'
La somma richiesta con ('.ingiunzione dì pagamento impugnata non è affatto dovuta stante che parte
attrice ha sempre ^provveduto, a pagare il canone fìsso eccedenza accessori, per fornitura di acqua
poiabilc all'utenza sita in vii! Gaetano Puelisi
VIA UMBERTO 1 N. 23
FIEJDIMQNTE ETNEO C95017)
TEL/FAX 095644-94-6 CELL 32S/345Ó105
PEC.NEKINA.F«ANCO®PEC.ORD1NEAVVOCATICATANIA.1T
202
STUDIO LESALE
AVV.TO NERJNA FRANCO
Inoltre al Sig. Emanuele veniva addirittura notificata altra ingiunzione di pagamerito la n. 203.
B) NULLITÀ' DELL'INGIUNZIONKOM£UGNATA PER:INESISTENZA
DELLA NOTIFICA. Violazione articolo 2 decretò n. 639/1910".
i
- •!
Orbene, nel caso di specie, la procedura di notifica eseguita da pane convenuta è di certo invalida ed
illegittima stante che stata effettuata in violazione dell'articolo 2 ' del decreto n. 639/1910 , il quale
prevede espressamente che l'ingiunzione è notificata nella forma della citazione da un ufficiale
giudiziario il quale deve restituire ali' ufficio emittente l'originale ingiunzione , munita del certificato di
eseguita notificazione.
*
Anche la suprema Corte di Cassazione , con la sentenza n. 15617 del 26.07.2005 ha confermato il
principio in base a! quale l'ingiunzione di pagamento in quanto atto giudiziario (pari al precetto) deve
essere validamente notificata dall'ufficiale giudiziario secondo Ì dettami della legge 890/1982. Pertanto
è prevista una comunicazione privilegiata di questo atto che nel caso in esame ÌI convenuto non ha
rispettato.
E' noto che la notificazione, in generale, è un procedimento attraverso il quale un soggetto porta a
conoscenza di un altro soggetto un atto mediante consegna allo .stesso di una copia conforme
all'originale dell'atto da notificare. Oggetto della notificazione è, pertanto, l'atto chc^ì-vuole portare a
conoscenza del destinatario, affinchè si producano determinati effetti giuridici che sono quelli della
conoscenza legale dell'atto. Proprio al fine di assicurare l'effettiva conoscenza legale dell'atto ÌI
Legislatore ha previsto, a carico del soggetto notificatore, delle specifiche modalità di notifica che, nel
caso in cui non vengono rispettate, comportano la nullità o l'inesistenza delta stessa,
„ .
•v
La relazione di notificazione certifica l'attività del notificatore ed è l'unica fonte di riscontro, con la
conseguenza che "...le risultanze di detta relazione non possono essere interpretate o integrate
successivamente" (Corte di Cassazione sentenze nn. 9217/1995; 5305 /1999 e 113 15/2000). In caso di
discordanza tra la copia delia relata in mano al contribuente e la copia della stessa in mano all'utTicio,
prevale, ai fini della valutazione della correttezza della notificazione, la copia in mano al contribuente
(Corte di Cassazione sentenze nn. 111/1986; 6309/94; 12575/95 e 435S/2001). Di recente e stato
autorevolmente sostenuto da pane dei giudici tributar! l'inesistenza della notifica e quindi la-nullità delle
cartelle esattoriali spedite per posta e senza l'intermediazione di un agente notificatore. Secondo la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e la Commissione Tributaria Regionale di Milano {Seni.
CTP di Lecce n. 436/02/10 e Sent. CTR di Milano n. 61/22/10), risulta addirittura "inesistente" la
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- VM - 203
VIA UMBERTO I N. 23
PIEDIMONTE ETNEO (9501 7)
TEL/FAX 095644-946 CE1-L 32#/345èT 05
[email protected]
STUDIO LESALE
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AW.TO NERINA FRANCO "
notìfica della cartella Inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equìtalia e senza l'ausilio dei
soggetti puntualmente individuati dalla legge.
D'altronde, secondo i giudici della Commissìone-'Tribularia Regionale di Milano "Lo scopo dc.'la
notifica dell'atto ha natura sostanziale c-non processuale e Viene raggiunto solo con ia_ materiale e
regolare notifica dell'atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente..."
'.
• -r"
Viene ritenuta, dunque, sempre fondamentale la compilazione della relata dì notifica, da parte dell'agente
notificatore, anche in caso dì notìfica a mezzo posta. Proprio in merito a ciò, i Giudici dì Milano
chiariscono che "La relata di notifica-è prevista come momento fondamentale nell'ambito del
procedimento di notificazione ... e non è integralmente surrogabile dall'attività dell'ufficiale postale,
sicché la sua mancanza ... non può essere ritenuta una mera irregolarità". Infatti, continuano i Giudici
"La mancata compilazione della relata determina ... non la semplice nullità della notifica, bensì la
giuridica inesistenza della stessa, patologia non sanabile in senso assoluto". La Commissione,- infine,
conclude rifiutando l'ipotesi del Concessionario di sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo
(un po' come dire, anche se la cartella è stata inviata illegittimamente alla'fine lutto si è sanato), in
quanto si chiarisce che ciò non vale per gli atti giuridicamente inesistenti — come in questo caso - ma al
massimo per quelli nulli. A sostegno di tale procedura è intervenuta recentemente anche la sezione V°
della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sent. n. 141 del 1.7/12/2009), la quale ha sostenuto
che "laddove la legge (riferendosi esplìcitamente all'art. 26 del DPR n. ...602/73} parla di
NOTIFICAZIONE di un atto, anche a mezzo posta, la legge stessa intende riferirsi ad una trasmissione
';>&
dell'atto effettuata non direttamente, MA TRAMITE L'INTERMEDIAZIONE D! UN SOGGETTO
ALL'UOPO SPECIFICAMENTE ABILITATO, che assume valore essenziale ai fini del riscontro o
meno della fattispecie notiti caloria, comportante l'essenzialità della relala di notificazione ... Per contro,
quando la legge abbia consentilo che la trasmissione per posta avvenga senza il tramite di un soggetto
abilitato, ha specificamente parlato di invio per posta dell'atto, direttamente fatto dall'autore dello stesso
al suo destinatario, nel qual caso non vi è luogo a relala di notifica, come espressamente previsto
dall'ari. 16, comma 3 del D.lgs. n. 546/92 e dall'art. 14, parte prima, della legge n. 890/1982", Orbene
come già evidenziato I'art.2 del r.d. n.610/1939 prevede che la notificazione debba essere effettuata
(esclusivamente ) da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto allo ufficio dì
conciliazione....-Nel caso in esame tale norma non è stata rispettata poiché l'ingiunzione di pagamento è
stata trasmessa a mezzo del'servizio postale, senza relata di notifica , senza rispetto delle norme sulla
notificazione, poiché le quindi la notifica dell'ingiunzione di pagamento deve ritenersi inesistente.
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STUDIO LESALE FRANCO
AW.TO NER1NA FRANCO
C ;
MANCANZA
DEI REQUISITI
ESSENZIALI
E
CONSEGUENTE
NULLITÀ'
DELL 'INGIUNZIONE DI PA GA MENTO
L'ingiunzione di pagamento quale atto preparatorio dell'esecuzione forzata speciale deve contenere gli
elementi dell'atto di precetto, così come previsto darràrt;'4SO del codice di procedura civile, vale a clirt:: '
a.
l'intimazione a pagare un soinma'indicata; ]
b.
il temine dì trenta giorni entro cui pagarlaj
e,
l'avvertenza che iti difetto si procederà ad esecuzione forzata;
d.
la motivazione con riferimento all'eventuale atto di accertamento o di liquidazione, o all'atto dì
"'
messa in mora che ne sia alla base.
e.
l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile.proporre impugnazione.
Orbene, nel- caso dì specie l'ingiunzione di pagamento manca -la motivazione con riferimento
all'eventuale atto di accertamento o di liquidazione, o all'atto di messa in mora che ne sia alla base.
Né di certo una presunta precedente ordinanza ingiunzione mai
notificata a parte attrice può
rappresentare il presupposto dell'opposta ordinanza ingiunzione!!!
Vi è di più , nell'ordinanza ingiunzione impugnata, parte attrice Ìndica erroneamente il giudice dì Pace
di Linguaglossa quale autorità' competente per proporre opposizione , e ciò che si appalesa ben più
grave non indica i termini entro i quali dar corso all'azione di opposizione!!!.
D) NULLITÀ'
DELLA
INGIUNZIONE
DI PAGAMENTO
PER
PRESUPPOSTI DI LEGGE.
CARENZA
DEI
:'' :':*
L'ingiunzione di pagamento opposta è carente delle condizioni dì ammissibilità, previsti dalla
legge.
Manca la prova scritta del presunto credito; manca un credito certo, liquido ed esigibile ecc... Ne
consegue dunque che e nulla ed illegittima l'ingiunzione di pagamento notìficata.
Infatti, il Comune convenuto non da prova dell'emissione dì fatture per il consumo d'acqua potabile,
dalle quali evincersi il reale consumo di Acqua effettuato relativamente agli anni per i quali richiesto il
pagamento.
"Non si evince infatti la quantità dì un eventuale eccedenza nel consumo dell'Acqua né le tariffe
applicateHOrbcnc l'ingiunzione di pagamento, trasmessa a parte attrice , 6, generica, equivoca e carente
delle informazioni che deve contenere. Mancano , infatti, gli estremi precisi e dettagliati delle somme
dovute a titolo dì canone, o a titolo di eccedenza ed ancora a titolo di fornitura. L'atto,, duique , risuUa..
totalmente immotivato e inintcllcgìbile, violando i più elementari principi dì legittimiti, correttezza,
motivazione e trasparenza di ogni comportamento amministrativo.
Pertanto viene fortemente leso il
diritto di difesa dello stesso!!! Alla luce di ciò l'atto impugnato è nullo per carenza di presupposti di
legge essenziali.
'
A
• " M-
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STUDIO L£<3AL£, FRANCO
AW.TO NHRIN A FRANCO
E-MATURATA PRESCRIZIONE
.
SÌ rileva altresì, che nel caso di specie il credito vantato dal comune dì Picdimonle Etneo nei
di parte attrice ,è prescritto.
f
Si precìsa intatti, che le suddette somme non sono state richieste né'nei termini di legge né con
e modalità fissate dal d.p.c.m. 04.03.1996, dalla circolare del ministero delle finanze n,177/e del
05.10.2000 e dall'art. 2935 c.c. (la lettura del contatore deve essere fatta almeno due volte l'anno; la
cadenza di fatturazione non può essefe superiore al semestre ecc, eco,), nò sono state emesse fatture.
Ciò posto, si osserva che nel caso di specie, le somme richieste dal comune di Piedimontc
Etneo e portate dall'ingiunzione di pagamento opposta sono di carattere non tributario, trattandosi di
canoni dì acqua potabile, indi sono prescritti, poiché cioè presunti crediti di oltre cinque anni, orbene,
consolidata giurisprudenza, il pagamento del canone di utenza dell'acqua non ha natura di adempimento
ateale di una somma unitaria ma, ancorché soggetto a variazione in corrispondenza della misura del
consumo, è dovuto a scadenze periodiche e il credito corrispondente rientra'dunque nell'ambito dì
pplicazione dell'ari. 294S, n. 4, c.c. (cassazione civile. -ver. Hi, 12 fahhraioJOOS. n. 3263).
I canoni dovuti all'ente locale per il servizio di somministrazione di acqua potabile .da esso
jestìto, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c,, trattandosi di crediti relativi a
irestazioni periodiche a carattere continuativo, orbene, è noto che la tornitura di acqua, pur presentando
ndubbia rilevanti pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo. e prestala a Ironie di
[proventi clic rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, la cui
disciplina, perciò, è soggetta alle comuni regole civilìsLichc.
Pertanto, il credito del comune per il canone dovuto per l'erogazione d'acqua non trova tìtolo in
una potestà rmposiliva. ma assume una connotazione tutta privatistica (tra le tante, cassazione civile .
: ssv.. un., 27 novembre 2002, n. I6S3S; cassazione civile , sez. un., 13 aprile 2000. n. 133; cassazione
:
civile , sez. ili, 12 febbraio 2008, n. 3263; cass. sez.ii n.6209 del 21.6.99 e tribunale superiore .delle
acque pubbliche n.87 del 30.11.S7). il pagamento di un tale corrispettivo, è soggetto alla prescrizione
: quinquennale, prevista dall'art. 294S n. 4 C.L:, integrando lo stesso una prestazione periodici] dipendente
du una Decima di>h<-ntiì" a carattcru continuativo.
'
'
.
• '
L'ait292S n.4 fissa in cinque anni il termine per richiedere tutto ciò che deve pagarsi
"
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'2D6
STUDIO LESALE FRANCO
tW.TO NEftlNA FRANCO
^iodicamente ad anno o in termini pili brevi
Alla luce dei superiori fatti, è nulla-Tirigiunzionc' di pagamento opposta, polche sono
mpiamente prescritti I termini e le somme richieste; '' -V-*"""" •
•
<
X. illegittimità* delle somme richieste per consumo a "forfait"
In via subordinata, senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, si eccepisce altresì
he le somme richieste con l'ordinanza ingiunzione opposta non sono dovute sia perché non vi
la prova del credito e comunque poiché basate
su un
consumo
a "forfait".
Né
all'ordinanza Ingiunzione opposta , è possibile stabilire .e quantificare il consumo effettivo
'acqua attribuibile a parte attrice, indi il pagamento da applicare!!! Secondo ormai consolidata
iurisprudenza e dottrina il prezzo della fornitura deve essere commisurato
all'effettivo
onsumo e non può essere fìssalo secondo criteri meramente presuntivi che prescìndono
otalmente dalla situazione reale e si appalesano pertanto illogici.
'-PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI ex art, 2948 e. e, e segg. .
Si eccepisce altresì, tra le altre, anche
la nullità degli interessi legali richiesti
ell'ingiunzione di pagamento opposta., per maturata prescrizione. Infatti, gli interessi si
rescrivono nei termine breve di cinque anni ex art. 2948 c.c., pertanto gli interessi ingiunti
on il D.I. dalle singole scadenze ovvero a decorrere dalle singole annualità dei presunti
rcditi, sono ampiamente prescritti.
Orbene, alla luce dei superiori fatti, la pretesa creditoria formulata da controparte con
decreto ingiuntivo opposto è infondala, Ingiusta, illegittima e nulla.
{) NULLITÀ ' DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL 'A TTO
L'arto, non solo non o stato soltanto formalmente sottoscritto dal funzionario competente, ex ad^erso è
stato addirittura redatto dai concessionario per la riscossione. L'art.2 del r.d. n.610/1939 sancisce che
l'Ingiunzione deve essere redatta dall'ente creditore e non già dal concessionario per la riscossione cóme
è stato fatto nel caso in esame.
\I) DIFETTO DI CAPACITÀ
RAPPRESENTATILA PER L'EMISSIONE DELLE ORDINANZE
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W.TO
GIUNTILE.
_
.
•
;H' ingiunzione di pagamento notificata a parte attrice, non viene indicato alcun atto o regolamento
', conferisca al finanziario responsabile che ha sòttoscfìHó la" stessa, il potere di emettere l'ingiunzione
qua che giustifichi il promovimento dell'azione monitoria, indi deve ritenersi non sussistente la
- •/
acità processuale ex art. 75/3 co. C.p.c.
_,
to, trattandosi di questione costituente presupposto processuale ex art. 75/3 co. c.p.c. l'atto deve
-. annullato d'ufficio stante l' illegittimità soggettiva dell'emissione delle ordinanza
*
\Nullita dell'ingiunzione di pagamento per carenza dì potere e violazione dì legge
'ingiunzione di pagamento risulta essere nulla stante che ai sensi dell'ari. 52 del d.lgs. n. 5.12.1997 n,
( riordino dei tributi locali) gli enti locali possono affidare le attività dì accertamento, liquidazione e
scossione delle proprie entrate, patrimoniali anche tributarie, mediante convenzione alle Aziende
ciaii, oltre che svolgere rifatte attività in forma associata ai sensi degli arlt. 24 e ss. dell'abrogata L. n.
2/1990 (cioè mediante convenzione o consorzi). Possono anche affidare la gestione delle attività in
olà, ma nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi
:bblici, a società per azioni o a responsabilità limitata i cui soci' privati .siano prescelti tra i soggetti
ritti all'Albo dì cui alPart. 53 de d.lgs.n. 446/1997, ovvero, sempre neì rispetto delle procedure
ireviste per l'affidamento dei servizi pubblici, agli stessi soggetti privati iscritti al predetto albo o a
•cista miste operanti presso altri enti locali. Non possono, peraltro, affidare tali attività a società di
.pitali a maggioranza privata, ostandovi la previsione della necessaria prevalenza de! capitale pubblico
ale di cui all'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 446/199723[I].
noltre sì evidenzia Part. I, comma 447 L. 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria per ÌI-2006) il quale
•risente solo ai concessionari iscritti negli appositi albi di cui alPart. 53 d.ls. n. 446/1997 di procedere
II'accertamento e alla riscossione di tutte le entrate degli enti locali con le modalità previste per detti
:nti locali, ma non anche alle società che non sono concessionarie iscritte negli albi di cui al citato art.
3.
•x adverso si evidenzierebbe la nullità del provvedimento sub specie di eccésso dì potere e-violazione
i
ertanto nel caso di specie , essendo stato , l'ingiunzione di pagamento emessa da una società che non
presenta i requisiti previsti dalla legge, la stessa risulta nulla!!!
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PIE01MGNTE ETNEO (95017)
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PEC.NEillNA.FRANCO©PEC.ORDlNEAWOCATICAfANlA,lT
STUDIO LESALE FRANCO
NERJNA FRANCO
[Nullità in ordine alla entità e delermiriabililà delle sanzioni e degl'i interessi richiesti. ;
l'ingiunzione di pagamento, è possibile evincere l'entità degli importi richiesti a titolo di interessi e
rione pecunaria, senza tultavla_ poter conoscere quale sìa siala la normativa di •riferimento
Alleala che ha consentilo dì quantificare le somme dovute, a titolo di sanzioni.
ito non è possibile verìficare l'esattezza di quanto preteso a titolo di somme aggiuntive,
che, anche sotto tale ulteriore e concorrente profilo, l'ingiunzione di pagamento risulta essere
«abile!!!.
ine si aggiunge che a farle attrice a stata notificata- altra ingiunzione di pagamento n. 250
Solutamente priva di fondamento sia in fatto che in 'diritto per cui con separata opposizione sono state
miate le medesime contestazioni contenute nel presente atto!!!
Tutto ciò premesso e ritenuto,
parte attrice, utsupra rapp.ta e difesa
CfTA
11 Comune di Piedtmonte Etneo in persona del Sindaco Pro tempore dom.to per la carica in
Piedimonte Etneo (95017) via Vittorio Emanuele II n. 34 Partita IVA 0067181)0878 P.iVA
a
comparire all'udienza che ivi sarà tenuta il gÌornc(04.12.20Hj, ore di rito, dinnanzi al Giudice di
Pace di Catania, Giudice designando, con espresso avvertimento che in mancanza, di tempestiva e
rituale costituzione nei termini indicati e nei modi di Legge- sì incorrerà nelle prescrizioni e
decadenze di cui agli arti. 38 e 167 C.p.c. ovvero in caso di mancata costituzione sì procederà m
loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
,. •
chiede
II.mo Giudice di Pace adito, contrarii* reiectis:
in via preliminare, ordinare la SOSPENSIONE degli effetti dell' ingiunzione di pagamento n.
^ del 23.04.2014 notificato ti 07.05.2014 anche con provvedi mento inaudita altera parie, sussistendo
presupposti di legge del fitmus boni iurìs e de! periculiun in mora, stante la fondatezza dei motivi
ndicati in ricorso.
Senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni' nel merito, In accoglimento delle motivazioni"
ridotte, dichiarare nulla e lo annullabile dì nessun effetto-ingiunzione di pagamento n. ,12j
del
3,04.2014 notificato il 07.05.2014 ed ogni atto annesso e connèsso, perché nulli ingiusti ed illegittimi,
arenti dei presupposti di legge, e per tutti i motivi meglio esplicitati nella parte narrativa.
• •-' v
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STUDIO LESALE FRANCO
'.TO NEKINA FIANCO
in vìa subordinata, e solo nella denegata ipotesi in cui, non venissero accolte le superiori
ieste, annullare quei rilievi che risultassero immotivati, non provati o comunque .infondati, riducendo
jmme richieste sino a quanto ritenuto giusto".
Salvis luribus.
an riserva di altro dedurre e produrre.
/
• Con vittoria di spese, competenze ed onorar! del giudizio
i allega:
.»
Ingiunzione di pagamento n. I2l del 23.04.2014 notificato il 07.05.2014 ..
)Ricevuta di versamento.
iichiara ai fini del contributo unificalo che il valore del presente giudizio è di fi 1.547,79
: Eventuali comunicazioni della cancelleria potranno essere trasmesse al seguente numero di fax
5/644946
Pìedimonte Etneo H29.Q6.2M4
210
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P£[email protected]£AWOCAT7CATANIAJT
STUDIO LESALE
'.TQ NERINA FRANCO
Procura
;• difensore 'nel
imino mio procuratore
:sente giudizio, . in ;
ogni stato e
ido anche d'appello e
di esecuzione
1'Avv.
in tutte
le facoltà di Legge
domicilio, presso
r n a FRANCO; eleggo
Studio
dell ' Avv." Nerina
FRANCO in
'edimonte Etireo , 'Via Umberto n° 23; al
>ntempo,
consento ai >. sensi della
>rmativa sulla privacy (previo rilascio di
jpia dell' informativa)
il trattamento e
comunicazione dei dati personali, anche
;nsibili,
per
le
finalità _ indicate
sii'informativa stessa, di cui si" è presa
ipia e circostanziata visione
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L'ASSESSORE ANZIANO
Malaponti Francesco
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE
La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on ime è iniziata, ai sensi degli artt. 11 così come
modificato dall'ari. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1Q, della L.K. 44/91, nonché ai sensi
delt'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'ari. £ della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il
come dal Registro delle pubblicazioni al n._//$£
IL MESStf*
ADDETTO AfeÉÀ PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line
dal I? /ft//4
al 2S//<?/<sì/
L
ADDETT
£«>
LA PUBBLICAZIONE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on
line dal
al
a norma dell'ari. Il della L.R, 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato
dall'ari. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'ari. 32, della
legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'ari. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati
presentati reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ'
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal £/f- ff-<
s£.
2.
ai sensi dell'ari. 12, comma 2, o dell'alt. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività)
ai sensi dell'ari. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)
IL SEGRETARIO -COMUNALE
/