Imputato in istato di detenzione eletto deputato (') (articolo 45 dello Statuto). I'ATV. PIERO PAGANI Sostituto Pt'ocuratora Generale d'Appello, Per effetto delle elezioni generali politiche del 15 maggio 1921 SODO stati eletti deputati varii cittadini i quali sì trovavano per le(*) Bibliografia. Per comodo dei lettori riporto qui • la bibliografia sullo art. 45 Statuto: AGNELLI. Della immunità in generale; ARABIA. Delle prerogative parlamentari (Atti deiraccademia di scienze sociali e politiche. Voi. XXI, p. 1,23); ARANQIO RUIZ. Se si possa arrestare un deputato in esecuzione di sentenza passata in giudicato (Giustizia Penale, XI, p. 201), detto. Intorno allo art. 45 dello Statuto (Archivio di Diritto Pubblico 1903, II, 130); BARZILAI. L'art. 45 dello Statuto e la garanzia dei deputati nei procedimenti penali (Roma 1887): BONGHI, I deputati e le loro guarantizie (Nuova^Antologia 1895 marzo); BRUNELLL L'art. 45 dello Statuto e il caso Giolitti (Torino 1904); CRISAFULLJ. La guarantizia dei deputati nei procedimenti penali; (Archivio di diritto pubblico, IV, p. 10, 249, 401) — c?e^ito Le prerogative parlamentari durante lo stato di assedio; DALL'ABATE. L'art. 45 dello Statuto (Bologna 1886); FERRACCIU A., Le guarantizie parlamcmcari durante lo stato di assedio (Filangieri XXIV, 109); MANCINI GALEOTTI, Norme ed usi del parlamento italiano (Roma 1887); MIDELI, Le immunità parlamentari (Milano 1901); MIRABELLT, L'art. 45 dello Statuto nel parlamento italiano (Nuova antalogia 7 giugno 1903), MiRAGLiA, Le Statuarie prerogative parlamentari (Cassazione Unica IX, 977); NAMiAS, Autorizzazione a procedere (Digesto Italiano); ORLANDO, Competenza del potere giudiziario nell'interpretazione dell'art. 45..dello Statuto ' (Archivio Diritto Pubblico anno I); PALMA, Una nuova questione sui privilegi parlamentari. (Rassegna di scienze sociali e politiche, 1883 p. 84); F^ARDINI, Dell'immunità parlamentare in relazione al caso Barattieri (Genova 1896); PAGLIANO E., Di alcuni eftetti della proclamazione a deputati. (Rivista Diritto Pubblico 1914, 169)'; detto. Il deputato la cui elezione non è, stata ancora convalidata può dare le dimissioni, e la Camera deve accettarle e dichiarare vacante il collegio (Rivista Diritto Pubblico 1912, 427); RAcioppi, Sull'interpretazione dello art. 45 Statuto (Bettini 1903, Ili, 169); RACCIOPPI BRUNELLI, Commento allo Statuto (voi. II, §, 472 e seg.); Rossi L,,. L'immunità dei deputati in so e nella sua applicazione ai militari in tempo di guerra (Archivio Giuridico LVill, 225); SANSONETTI, Sulla interpretazione dello art. -45 dello Sta. tuto (Foro Italiano 1899, II, 125); SANT'ANGELO SPOTO, Parlamento (Digesto Italiano); SIOTTO PINTOR A . Di una nuova interpretazione dell'art, 45 dello Statuto {kiv. Dir, Pubbl. 1909, 322); detto. Nella zona grigia del regime costituzionale a proposito di immunità dei deputati (Annali facoltà giurisprudenza di Perugia serie III, voi. il, 1904); TANBAROL, Le prerogative parlamentari e il caso Nasi. (Cassazione Unica XVI, 257); detto Guarenzie costituzionali (Digesto Italiano); TASCA G, La giurisdizione eccezionale e la immunità parlamentare (Caltagirane 1904); UGO G._B. Prerogative parlamentari (Digesto Italiano ; ZANICHELLI, I privilegi parlamentari (Rivista Diritto Pubblico,!, p. 74, 36);rf<9tto,Intorno all'art. 45 dello Statuto (Studi Senesi, 1903,29.)- -~ 498 ~ gittimo motivo in istato di detenzione preventiva. Subito è corsa fra la massa elettorale la domanda se e quando cotestoro dovessero essere posti in libertà; anzi si può dire senza tema di errare che una parte dei corpo elettorale fu indirizzato a riunire il suo voto di lista, preferenziale 0 aggiunto su tali persone al preordinato fine che con lo uscire il loro nome vittorioso dal segreto dell'urna, essi dovessero autom.aticamente, sic et simpliciter uscire dal loro luogo di detenzione a completa libertà. E cosi fu che nel giornale « LAvanti » di Roma veniva pubblicata una lettera dall'On. Trapanese (1) nella quale egli riferiva di avere accompagnato alla Segreteria della Camera dei Deputati una commissione di elettoli socialisti di Terracina ansiosi di sapere le sorti del loro eletto Carlo De Angelis, e come, in conformità a quanto praticatosi in passato per gli onorevoli Pellegrini, Cavallotti, Falleroni, Sbarbaro, Andrea Costa, Coccapieller ed altri, si ritenesse in massima non potere esservi dubbio in base allo art. 45 dello Statuto, che i deputati in attesa di giudizio, appena eletti, debbano essere scarcerati, opinione che, secondo quanto riferiva l'on. Trapanese, aveva trovato espressamente consenziente lo stesso Procuratore Generale alla Corte di appello di Roma, cui esso erasi rivolto non esistendo al momento autorità parlamentare che potesse decidere dei suoi membri, e venne infatti scarcerato con sentenza della sezione di accusa di Roma del 14 giugno 1921 che pose nel nulla una ordinanza del Giudice Istruttore di Velletri che avevagli negata la libertà (2). Venne poi la volta dell'on. Filippo Amadeo detenuto a Torino per i fatti occorsi colà nel settembre 1920 in occasione della occupazione dalle fabbriche, il quale secondo il giornale « la Tìnhuna » (3) è stato messo in libertà dell'autorità giudiziaria in seguito alla avvenuta sua proclama. (1) <(. h'avanti i> del 21 maggio 1921. (2) Così scrive Ton. Trapanesi: « Assodato questo pt^incipio, e mentre non esiste autorità parlamentare che possa decìdere dei suoi mem,bri, \sono andato a parlare coi Procuratore Generale della Corte d'o.ppello di Roma, il quale ha riconosciuta la necessità di provvedere ai sensi dello art. 45 dello Statuto, e mi ha invitato a presentare domanda per la scarceì'nsione del compagno De Angelis, per il quale appena dopo la proclamazione avrebbe provveduto. > Così un telegramma del 23 maggio 1921, pubblicato nel giornale « la Tribuna » del 24 detto. Per la notizia della soai'oerazione, e motivi che la avrebbero motivata vedasi il giornale romano « L'Epoca» del 15 giugno 1921. (3) È bene avere qui sott'occliio lo art. 45 per quel vecchio principio di ermeneutica legale troppo spesso dimenticato che non si deve esprimere avviso nisi tota lege perspecta. Nessun deputato può essere annestato, fuori del caso di flagrante delitto^ nel tempo della sessione né tradotto in giudizio in materia criìninale senza il previo consenso della Camera. » — 499 — zione a deputato di quel collegio. E la lista continuò: Gavina a Siena, Bogiardino, Gaetano Zirarotini, Fabbri, Ercolani a Ferrara, e via via... Ma una soluzione cosi generica corrisponde realmente alla norma che si invoca? Si applica in tal modo la lettera e lo spirito dell'art. 45 dello Statuto? Si fa buon governo della legge? Sembra a me che nò, e con tutto il rispetto per chi la ha fatta propria, io mi permetto di dubitare e temere che una tesi esposta nei termini generici anzidetti, senza riserva, costituisca un vero e proprio errore giuridico., e miglior partito sia quello di andar cauti a decidere, distinguendo la tesi in due ipotesi le quali hanno l'una dall'altra diversa soluzione. La fretta è cattiva consigliera, e della autorità giudiziaria non deve mai potersi dire che abbia fatto come quella gatta frettolosa che fece miccini ciechi. Vediamo brevemente la questione nuova e interessante, non fosse altro per ragione di attualità, ricordando come al caso anzicennato abbiano fatta eccezione oltre il Giudice Istruttore di Velletri nel caso dell'oiior. De Angelis, il Giudice Istruttore di Volterra e la sezione di accusa di Lucca per Fon. Ersiho Ambrogi. Anzi questo ultimo ricorrendo alla S. C. dette luogo alla sentenza (che a tutt' oggi non mi risulta edita) del 24 giugno 1921 (p. m. Tunesi — conc. conf. — Pres. est. De Feo) della quale accorrerà in appresso fare richiamo, e che implicitamente mostra di seguire la prassi che qui mi appresto ad esporre. L'art. 45 dello Statuto contiene una norma costituzionale di natura eccezionale al principio generale di diritto pubblico che la legge è uguale per tutti. Non stabilisce, eramai lo-.^anno aneh-e-i sasvsi- delle vie, privilegio di immunità parlamentare (sebbene comunemente cosi lo si chiami) che sarebbe odioso, ilUberale, Jì^strppTrtaMle, i^idegno dei teiiipi nostri; in esso è riconosciuta né più né meno che una garanzia di indipendenza e di sicurezza, che è necessaria alla vitalità fattiva del Parlamento medesimo a prò' della collettività^ Già nel 18 maggio 1850 discutendosi nel parlamento subalpino una domanda di autorizzazione a procedere a carico di Camillo Benso di Cavour per delitto di duello si disse alto che « un deputato nel tempo della sessione non appartiene intieramente a se stesso, e dove sia fatto in qualunque modo impedimento all'esercizio della sua funzione legislativa ne risulterà un danno non lieve e una offesa al pubblico interesse ». E Pasquale Stanislao Mancini parafrasava da par suo il concetto nella Relazione che egli dettava, scolpendolo in granito come ogni sua cosa ed insegnamento, a nome di quella .Commissione che la Camera dei Deputati a seguito della pubblica commozione destata dallo affare Lobia aveva nominato (novembre 1870) con l'incarico di l'iferire sulla estensione delle inviolabilità della Camei-a dei Deputati "- 500 — e dei suoi membri, ed intorno ai mezzi costituzionali di tutelarle : la relazione Mancini fu poi sempre per l'avvenire fiaccola illuminatrice della^esegesi ditale norma (1), e cosi si esprimeva: < Laonde non vi ha concetto più erroneo e fallace di quello che pretendesse qualificare le prerogative che lo Statuto attribuisce ai rappresentanti della Nazione come privilegi offensivi della legge comune. Esse per lo contrario si risolvono in veri ed essenziali mezzi di protezione del diritto comune e dell'universale ubbidienza e rispetto alle leggi e agli ordini costituzionali del paese ; perchè nulla altrettanto valer potrebbe a preservarli dai pericoli di attentati e di abusi, quanto le malleverie di sicurezza e di indipendenza efficacemente ordinati in prò' dei legislatori e sorvegliatori del Governo responsabile. Sopprimete, o per poco indebolite, questo ordigno della macchina costituzionale, e potrete senza accorgervene sconcertare e colpire di impotenza l'intiero deli- | cato meccanismo/del sistema ». Ma questo è pur sempre potere di eccezione in sé e nella sua estensione ; eccezione che per la stessa sua natura ontologica e per la sua finalità ha necessariamente ampio giro di azione, tanto da non venir meno neppure quando, in dolorose contingenze della vita del paese, per la proclamazione di stato di guerra, o di assedio che dir si voglia, si siano sospese le libertà Statutarie per la comune dei cittadini, e neppure quando si tratti di deputato militare che di suo operato debba rispondere di fronte alla legge marziale. Onde giustamente si è sempre riconosciuto e proclamato nella Camera dei Deputati, con vero senso di equilibrio di sensibilità politica, che se essa è la custode delle garanzie di che all'art. 45 dello Statuto, ed ha perciò il diritto di conoscere e di stabilire nei singoli casi se sia-,0 meno escluso il pericolo o il timore di una indebita ingerenza del potere esecutivo (ipotesi non certo ' probabile oggi di, ma in astratto e nel campo dell'ipotetico non impossibile) nella processura a carico del proprio membro, e di quelle manifeste prevenzioni che abbiano per avventura potuto determinare traviamenti di accusa, o prepotenza di atti vessatorii (2), essa per altro non si (l)^,Quantì, anco i sommi, che ebbero alla Camera dei Deputati e fuori a trattare lo argomento della autorizzazione a procedere, nulla di nuovo hanno detto, ripetendo lo insegnamento di tanto maestro; neppure il-Cassuto che cercò vie nuove, solo in apparenza. Giova certamente leggere le Relazionijrlelle varie Commissioni parlamentari, e per comodo ricorderò le più salientife complete, in materia, quali quella SACCHI (1887), OAI^ATTT, (1893), VILLA, (1899), CANNETTA, (1905), LUCCHINI,.(1906), CASSUTO (1906), STOPPATO, (1908), BIANCHI, (1909). (2) ('of^l ò affermato nella Relazione Villa circa l'autorizzazione a procedere, e sullo arresto degli on. Pescetti, Morgari ed altri: si può leggcM-e anche in Cass. U7i. IX, 1137. — 501 ~può mai sostituire alla autorità giudiziaria la quale sola ha il diritto di portare un giudizio sul merito della accusa: la Camera non può essere convertita in Tribunale, ed usurpare le funzioni di altro potere, quello giudiziario. E questo principio che suona difesa della propria autorità e insieme del diritto di tutti, del simbolo stesso della giustizia, affermò la Cassazione nostra (1) quando insegnò non avere la Camera elettiva funzioni giurisdizionali, e quindi non prevalenza di giudizio in punto alla interpretazione dell'art. 45 dello Statuto, m forza del quale tale consesso ha solo diritto di regolare i contini e l'esercizio delle guarantigie concesse ai suoi membri per ragione di pubblico e superiore interesse, non esercizio di potere giudiziario, non diritto di togliere o di limitare le attribuzioni dell'autorità giudiziaria per l'applicazione della legge. Per la ragione dell'essere proprio, per la finalità cui essa provvede, per la couipetenza che appunto le è cosi concessa e unanimemente riconosciuta, è la magistratui'a, non altri, che ha veste a decidere le ({uestioni attinenti all'applicazione dell'art 45 dello Statuto. È questo un canone giuridico che si è affermato dopo alcune esitanze, nei ' conflitti che si manifestarono tra i due poteri concorrenti, ma non antagonisti, ma che oratnai è oramai è fuori di discussione. V L'art. 45 contempla due guarantigie: quella attinente alla tra duzione del deputato in giudizio', quella del suo arresto. Si disse, ed è verità, che il deputato deve godere della più completa libertà personale, perchè se il rappresentante di un collegio ne è privato, si avrà un collegio senza rappresentante (se vige il sistema della uninominalità), o carente di alcuno, o magari di tutti (caso estremo, non astruso o impossibile a ipotizzarsi) i suoi rappresentanti, 0 i rappresentanti di una data corrente di idee, o di un partito (sistema plurinominale, sistema della proporzionalità). Per il fatto stesso e solo della avvenuta elezione debitamente constatata (proclamazione da parte del Tribunale del capoluogo del Collegio secondo gli art. 84 ad 87 testo unico della legge elettorale politica approvato con R. D. 2 settembre 1919 n. 1495), il cittadino eletto è deputato, è il rappresentante della Nazione, frinisce quindi delle garanzie, e per stare al caso nostro non può essere carcerato. Si discusse circa il momento iniziale in cui ciò avviene,e in Francia specialmente se ne parlò in tema di elezioni parziali (2); ma oramai (U Per esempio la sentenza lì febbraio 1895, P. M. e, PRAMPOLINI, {RÌVPen. XLl. 249). (2) Vedasi la sentenza della Cassazione di Francia del 14 aprile 1847 ricordata dai Namias nell'opera citata in Bibliografia; Cheveau Helie cod. e pen. (Il n. 890), BORSARI CASORATI. Il cod. pen,, ecc. (voi. I. §, 38). — 502 — si è concordi nel ritenere che la proclamazione è Tatto legale che investe il cittadino della qualità di deputato. Il giuramento che egli deve prestare ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, e che fino a prova in contrario deve presumersi esser l'eletto disposto a prestare, è solamente una condizione per l'esercizio della funzione; come tale e nulla di diverso è la convalidazione che la Camera dei Deputati deve prima ancora compiere della seguita elezione; ma non elementi costutivi della figura giuridica del deputato. Sono condizioni che giuridicamente parlando appartengono alla specie delle condizioni risolutive dello stato di diritto e di fatto presussistenti in forza della seguita espressione di volontà da parte della nazione congregata nei pubblici comizi, e che assiste quale presunzione hominis, di validità, soggettiva, obiettiva e formale la elezione medesima, non condizione sospensiva: la Camera con la convalidazione, il deputato con la prestazione del giuramento non danno opera a creare il deputato; questo sorge dal Collegio elettorale, come ammette lo stesso Regolamento della Camera dei Deputati, che all'art. 1 suona; « / deputati per il solo fatto della elezione entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni dopo prestato il giuramento » (1). La veste giuridica di deputato per tale modo acquisita vien meno (la condizione si risolve) unicamente per il mancato concorso di una o deiraltra delle condizioni indeclinabilmente imposte per l'esercizo delle funzioni di deputato: cioè non prestazione di giuramento, mancata convalida da parte della Camera; e la risoluzione si retrotrae nei suoi effetti al momento iniziale della elezione, che è come se mai fosse avvenuta, e risorgendo così io stato di fatto e di diritto ordinario, non può il già eletto invocare a proprio beneficio le ridette guarentigue parlamentari. Fino a quel momento l'eletto è deputato, e come tale non può essere detenuto. Questo il principio generale, asti-atto, in attuazione del quale universalmente, assiomaticamente, (e qui sta appunto l'errore come spero poter dimostrare) si è proclamato che il cittadino il quale, al momento della elezione si trovi in istato di arresto in attesa di giudizio, o durante la celebrazione di questo (2) (per conseguenza logico-giuridica la norma deve aver valore sino al momento in cui non si abbia una sentenza di magistrato passata in cosa giudi- (1) La Corte di appello di Genova della sentenza 17 settembre 1862 ìmp. Campanella, andava in avviso contrario, ma è unica. (Vedi RACIOPPI, BBUNELLI, opera in Bibliografia]. (2) Il p!-iino caso che si ricordi è quello deiFori. Didaco Pellegrini eletto*^ a Genova (U <lieeml)i"<v 1848): vennero poi quelli del MANTOVANI (1874), del SAFFI, (1875), di CoccALMEi,i.ER, (1882), di SBARBARO, (1886), ecc. — 503 — cata, nel qual caso si trasborda nell'ipotesi ben diversa della carcerazione per esecuzione di sentenza (1)) deve essere immediatamente posto in libertà, perchè, allo stesso modo che, se egli avesse, già legittimamente rivestito la qualità di deputato al momento processuale corrispondente a quello del suo arresto, questo non avrebbe potuto aver luogo, così non potendo un simile stato di diritto incominciare a sussistere senza autorizzazione della Camera, non potrebbe mai continuare, non essendo ammissibile una loiolesca distinzione tra arresto e manutenzione in arresto. D'altra parte si aggiunge essere principio del nostro diritto processuale penale (al quale per filocriminalismo cieco ha fatto ossequio anco il nostro legislatore del 1913) che il prevenuto deve presumersi innocente, e per conseguenza per gli effetti politici de])ba considerarsi, e si considera in effetto, eleggibile, e, l'eletto, in condizione di godere di tutte quelle guarentigie. e prerogative che la legge fondamentale costituzionale concede ai rappresentanti della nazione in contemplazione dell'altissimo munus publicum loro affidato. « Ma, come dicevo, la tesi cosi enunciata è errore giuridico. Questa tesi che è di eccezione al principio comune della perfetta eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge ha proprio nell'art. 45 dello Statuto che si invoca una ipotesi, e una restrizione, del pari giusta e logica, con la quale riprende impero anco per i rappresentanti della nazione la norma generale, salva altra e diversa guarentigia processuale, ed è quella del deputato c^e sia arrestato in flagranza di reato, stato di diritto ben difforme, come ognuno comprende, da quello determinatosi per la ipotesi di persona la quale venga detenuta per mandato dì cattura o simile atto disposto dalla autorità giudiziaria. Si domandò sé la espressione adoperata nell'art. 45 si debba intendere comprensiva sia della flagranza vera e propria, come di quella che nella scuola e nella pratica si suole denominare assimilata o quasi flagranza (art. 168, in relazione all'art. 303 del cod. proc. pen.). Questa ultima tesi è oramai opinio communis nella giurisprudenza parlamentare (2), dopo quanto è stato^ dettato nella Relazione Villa (1) Infatti allorquando nello ottobre 1886 fu a Roma eletto COCCAPIELLER mentre era in carcere per scontare mia pena, dovette intervenire a suo favore uno speciale decreto di grazia sovrana, non offrendosi altro me;^zo per ridonarlo a libertà nel nostro diritto, che contrariamente a quanto è in Francia non dà' alla Camera veste a chiedere in tali casi sia sospesa la esecuzione della condanna durante la sessione parlamenrare. (2) Vi fu qualche discrepanza in dottrina (Vedi GALEOTTI MANCINI in Bibliografìa), ora è tema pacifico, dopo quanto nella Relazione. Villa sopra richiamata. Non fanno distinzione fra le due specie di flagranza la Magna Charta inglese» le Costituzioni francesi del settembre 1791 (art. 8), dell'agosto 1795 (art. I l i a 114}» — 504 — sopra richiamata. Diversamente la pernsa ia S. C. nella decisione Ambrogi del 24 giugno 1921 cui ho fatto cenno in principio, sostenendo doversi avere riguardo solamente alla flagranza vera e propria, cioè a quella che è caratterizzata dalla immediatezza momentanea della azione penale, e ciò perchè l'art. 45 Statuto deve intendersi a tutto fevore della garanzia costituzionale, e perchè quando la legge ha inteso comprendere ambi i casi di flagranza prospettati nello art. 168 e. p. p. lo ha detto espressamente, come per esempio nello art. 277 dei codice del rito. Non è qui il caso di trattenerci sulla elegantissima questione, imperocché fuori esce dal campo segnatomi; del resto si accolga l'una come l'altra delle due tesi, non rimane minimamente vulnerata quella che è oggetto di questo studio. Per l'art. 45 tassativamente si dice che in caso di flagranza di reato il deputato può senza più essere arrestato, e in tale caso egli non è pi'otetto afì'atto dalla prerogativa parlamentare di inviolabilità senza deliberato dei suoi pari. La Corte di appello di Torino confermava il principio nella sentenza 1 giugno 1898 (1) pure aggiungendo che per la traduzione in giudizio occorre pur sempre la autorizzazione della Camera. Ora io dico che altrettanto deve accadere per il neo-eletto il quale sia detenuto al momento della elezione, per essere stato arrestato in flagranza di reato, e che sia mantenuto in carcere non ricorrendo a favore suo, al pari di ogni altro mortale, motivo di scarcerazione. E mi si segua per poco. M Come si è veduto nessuna nof&a prevede specificamente il caso di persona eletta deputato mentre è detenuta. Per la sua risoluzione nel senso anzicennato si deve ricorrere alla regola generale scritta nell'art. 45 dello Statuto, ed assodare in quale momento le prerogative parlamentari incomincino ad aver vita. Ma ciò riconosciuto, ne viene ferrea e inoppugnabile la conclusione che il cittadino neo dei giugno 1814 (art. 51, 52), quella del Belgio 7 febbraio 1831 (art. 45), la legge foij^damentale 25 dicembre 1867 sulla rappresentanza dell'Impero austriaco (art. 16), quella di Danimarca del 28 luglio 1866 (art. 57), la costituzione Spagnola 25 mag" gio 1845, 15 settembre 1856 (art. 41), la Costituzione Greca 28 novembre 1864 (art. 45), della Romania del 30 giugno 1866 (art. 52), del Granducato di Toscana 15 febbraio 1848 (art. 35). Meglio perchè ne evitarono discussioni, parlarono di flagranza e quasi flagranza lo Statuto di Pio IX del 14 marzo 1848 (art. 30), la Costituzione di Napoli del 10 febbraio 1848 (art. 41), quella Prussiana 31 gennaio 1850 (art, 84;, quella federale della Germania del nord 24 giugno 1867. (1) Appellante Quirino Nofri (Rivista Penale XLVIH, 142). Questa sentenza annullò la decisione del 18 maggio 1898 del Tribunale di Torino {ivi) il qnaie aveva ritenuto che l'art. 45 dello Statuto ammettendo l'arresto del Deputato in flagranza di reato, non rendeva altrimenti necessaria l'autori/zazione della Camera per tradurlo in giudizio, opinione che non ha seguito. — 505 — eletto deve essere mantenuto in quella stessa condizioiJè di fatto e di diritto in cui si trova il deputato già immesso nell'esercizio delle sue funzioni in rapporto all'istituto della libertà personale, ma non può esso pretendere di essere posto in condizione di privilegio, in materia che è già tale, e quindi di natura * essenzialmente- eccezionale, di modo che nei suoi confronti non sia possibile di far luogo a quella distinzione che per quest'ultimo lo Statuto ha fatto, limitandone le guarentigie personali: che se si volesse sottihzzare (e si è veduto che i tentativi non mancarono) si dovrebbe se mai porre il deputato convalidato e che ha giurato in una ''condizione superiore a colui che è assistito da semplice presunzione di legittimità, e per cui la condiiio risolutiva pendei. Siccome., la norma c'è, e la^norma del nostro art. 45 è riproduzione di principio di difesa accettato in tutte quante le Carli costituzionali del mondò, precedenti, concomitanti e susseguenti, sarebbe perfettamente accademica de iure condito la questione che si volesse impostare per sostenere la illogicità della eccezione sancita in essa. Personalmente, de iure condendo, io posso anco sottoscrivere ad una simile critica d^l sistema. Si può infatti con fondamento pensare come il procedere ad arresto di un cittadino sotto il profilo della flagranza di reato essendo rimesso all'arbitrio, prudenziale fin che si vuole, di un rappresentante anco modestissimo del potere esecutivo, la legge processuale sia su questo puntò, e non occorre indagarne e richiamarne qui le ragioni, larga, troppo larga, mentre l' emissione del mandato di cattura ; essendo riservato alla autorità giudiziaria inquirente è circondata da norme precise a difesa del diritto che ogni cittadino ha del rispetto alla integrità della propria libertà personale (art. 303 in contrapostb agli art. 313, 314 cod. proc. pen.), e come il magistrato in sé, per' la sua funzione, e pei* l'ordine altissimo cui appartiene offra ben maggiori garanzie che non un'agente di polizia giudiziaria o della pubblica forza circa l'uso di facoltà discrettiva in punto all' arresto del cittadino; si può dedurre che se mai logica giuridica vorrebbe anzi che la eccezione fosse a • rovescio, e cioè che^a immunità parlamentare di cui parliamo cessasse, cedesse, di fronte all'ordine del magistrato vindice e tutore dei diritti del angolo e della collettività che vengano conculcati o posti in pencolo da un fatto penalmente perseguibile, piuttosto che di fronte ad un arresto praticato in flagranza, anco per le circostanze di pena edittale presiedenti all'uno istituto e all'altro, di gravità sociale del fatto commesso, e Via discorrendo.-Ma questo, dicevo, è materia di lege condenda: la legge scritta è così come è, e non rimane che applicarla. Ma almeno la si attui allora con giusto criterio, con animo e mente scevri da'preconcetti politici, e senza lasciarsi prendere la mano da affrettate deduzioni e con- — 506 — clusioni che stridono nella loro pratica applicazione, e vanno contro la legge stessa nella sua lettera e nel suo spirito, e suonano illegittima concessione e abdicazione a potere diverso che non quello giùdiziario di una autorità e finalità che questo si è sempre riconosciuto, anco dal parlamento, esser unico a detenere. La stessa distinzione che ognuno fa per il deputato nell'esercizio legittimo di sue funzioni, perchè ha avuto convalidata dai suoi pari la elezione, e perchè ha prestato il giuramento di rito (altro curioso arcaismo, almeno nella formula sacramentale in atto ! ! ) si deve quindi necessariamente fare per il cittadino eletto deputato e che in confronto del suo collega offre la specialità giuridica di essere tale sótto condizione risolutiva, di essere semplicemente sorretto nella sua nuova veste da presunzione iuris tantum di legittimità, e • allora come per il deputato arrestato in fìagranza di reato non è necessario intervenga deliberazione della Camera perchè sia autorizzata per lui la privazione della libertà personale, e della libera estrinsecazione di sua attività quale rappresentante della nazione, così per l'imputato detenuto, neo-eletto deputato, prima di scarcerarlo, si esamini la ragione di essere di sua carcerazione. Se esso fu arrestato in flagranza di reato, stretto o lato senso intesia, non si può, non si deve parlare affatto di scarcerazione all'infuori di quanto voglia il codice del rito penale: se la suadetenzione dipende da atto dell'autorità giudiziaria, poiché in confronto del deputato avrebbe dovuto essere preambula Tautorizzazione della Camera, e per ragione di pratica questa non è intervenuta, in forza dell'art. 45 dello. Statuto dovrà essere liberato non appena intervenuta la sua proclamazione a deputato nei modi legge. Cosi vuole la lettera, cosi lo spirito della norma (1). Indagare quando si versi in una specie di fatto, quando nell'altra spetterà esclusivamente all'autorità giudiziaria, la quale si è dimostrato avere come istituzione, come organo di sovranità, veste a tale giudizio insindicabiie da parte di qualunque altro, perchè la Camera quando si tratti di arresto in flagrante non ha operazione di bocca in punto alla privazione di libertà di un suo membro: potrà esser ragion di conflitto fra Governo e Parlamento: un voto del Parlamento potrà determinare la caduta del ministero {2),« ma ciò è estraneo all'autorità giudiziaria (1) Non certo è accoglibile la tesi sostenuta (e neppure ad unanimità) per evidenti ragioni di parte della Commissione nominata per riferire circa la autorizzazione a procedere ad arresto del deputato Todeschini (Relat. CA.ROTTI, 28 aprile 1903, V. Giur. Ital. 1903, 111, 120) per cui durante la sessione un deputato non potrebbe mai, per ordine dell'autorità giudiziaria essere arrestato. (2) Per esempio a seguito dell'arresto di Mordini, Fabrizi, Calvino nel 26 ago sto 1862 il Ministero sostenne alla Camera che erano stati arrestati in flagranza — 507 - cui non tengono le competizioni di parte, che sta sopra il potere esecutivo, luugimirando solamente un'ideale di giustizia, bene comune, ' nella retta interpretazione ed appliearzione delle patrie leggi. E diversa soluzione non potrebbe (lo dico ad abundantiam) prendersi neppure da chi credesse di accogliere la tesi ora cennata che prevalse pel caso Todeschini. Si disse autorevolmente che è inutile distinguere tra arresto in flagranza o arresto per mandato nei riguardi di chi, imputato detenuto, sia eletto deputato, perchè l'elemento della flagranza si è esaurito con lo avvenimento dell'arresto, e quindi costui in ogni caso, avvenutane la proclamazione debba esser scarcerato. Per quanto ossequio io professi a chi ebbe a manifestarmi tale principio, mi permetto di dissentire profondamente, perchè allora in ogni altra evenienza in cui il magistrato basi la prosecuzione della detenzione di un cittadino sul fatto dell'esserne lo arresto avvenuto in flagranza di reato, si dovrebbe abbandonare il fatto storico perchè esso si è esaurito con il suo avverarsi, come quei maschi di farfalle che muoiono nel momento del seguito loro accopiamento perpetuante la specie. Il fatto storico giuridico invece irradia la sua luce e la sua forza dinamica processuale in tutto il seguito del rito, e di esso è giuocoforza tener conto per le determinazioni giuridiche che siano successivamente a prendersi in necessaria deduzione applicativa di esso. Lo argomento, mi si perdoni l'espressione, volendo provar troppo, prova troppo poco. Un amico mio, mente aperta e ferace come l'Isola da cui ha sorto i natali, parlando meco di questa posizione di diritto si preoc' cupava se per avventura non si ponesse in tal modo inpedimento al neo eletto di acquistare veste all'eff'éttivo esercizio di sua pubblica funzione, per il fatto che, fino a tanto che egh è detenuto non potrebbe recarsi alla Camera a prestare il giuramento. Ma a ciò si oppone la considerazione che fino al momento in cui da parte dell'eletto non si abbia un categorico rifiuto a compiere tale atto necessario, si deve presumere in lui volontà disposta a prestare ossequio se non altro formale a questa condizione di legge, e che fino al momento in cui la legislatura, non la sessione parlamentare, sia aperta, si è sempre in tempo a giurare. Onde si può tutt'alpiù parlare di difi'erimento dell'esercizio, non di perdita di diritto ; mentre non deve mai dimenticarsi che il deputato non è tale perchè giuri, ma perchè eletto nei comizi. Ma ad ogni modo del differimento, se vuoisi anco dell'impedimento all'esercizio delle funzioni di deputato, a chi altri di reato (sedute 20 e 26 agosto 1862), ma il Gabinetto senti di essere condannato implicitamenti (Rattazzi) e stimò opportuno evitare un voto dando le dimissioni (vedi GALXOTTI, MANCINI in Bibliografia). -^ 608 — mai deve risalire la colpa e la responsabilità, se non allo stesso neo eletto che per avere'^commesso fatto penalmente perseguibile, ammettente arresto in flagrante e continuazione di detenzione perchè considerato dal codice del rito fra quelli che consentono emissione di mandato di cattura subiettivamente od obiettivamente, si è posto in condizione di sentire non ostante la scelta del popolo,! rigori della legge? Come si potrebbe mai far colpa di ciò all'autorità giudiziaria quando è stato il popolo che ha, o bene o male non occorre indagare, fatto oggetto dei propri suffragi persona che ha impinto nella légge penale? Comesi vede l'osservazione cade di fronte a criteri generali e specifici, ed essa potrebbe proporsi anco pel caso di un cittadino deputato arrestato in flagranza di reato prima che [giurasse, caso in cui a nevSsuno verrebbe in mente di pi'otestare perchè troppo chiaro l'errore solo si legga l'art. 45 dello Statuto. Ma con questo è finita la questione? Si può concludere per la permanenza del deputato in carcere fino ad esito di giudizio? Rimane un obbligo all'autorità giudiziaria: quello di chiedere alla Camera rautoriz^:azione per tradurre il neo eletto al giudizio, perchè così vuole chiaramente l'art. 45 come è stillato e ove lo si studi nei suoi pre.cedenti più o meno prossimi, iuiperocchè il fatto della legittimità della detenzione per arresto in flagrante, considerata nel suo iniziarsi come nel suo mantenimento, non implica sic et impìiciter diritto nella magistratura a giudicare del fatto addebitato al deputato. Ma ciò non crea antitesi alla tesi sostenuta, anzi la conforta. Fino a che la Camera non si sia pronunciata o nel senso di concedere o in quello di negare l'autorizzazione a proseguire l'istruttoria e il giudizio, il neo eletto deve rimanere provvisoriamente detenuto. Il caso è preveduto per la eventualità dell'arresto di deputato investito legalmente di sue funzioni colto in flagrante commissione di reato; nulla di men che corretto giuridicamente che l'applicare la norma alla fattispecie nostra. Detta l'art. 184 del cod. di proc. penale vigente (riproducendo disposizione che già era nel precedente) che in tal contingenza il pubblico ministero deve immedisitamente, con quella urgenza che il caso vuole, richiedere alla Camera l'autorizzazione (questa non occorre se si debba prosciogliere il prevenuto, parlando l'art. 45 di traduzione a giudizio), e fino a che non sia dato il provvedimento relativo l'imputato rimane provvisoriamente in carcere, salvo che debba eSvser posto in libertà a norma dell'art. 323 del cod. di proc. pen. (per essere cioè venuti a mancare a suo carico indizi sufficienti di colpevolezza, oppure se non risulti che si tratti di reato per il quale obiettivamente o subiettivamente la legge autorizzi spedizione di mandato di cattura), gli possa essere concessa la libertà provvisoria ai sensi degli art. 332, 333 e. p. p,, oppure sia applicabile a lui al- „ 609 - Cima delle ipote^ii contemplate negli art. 280, 286 e. p. p: ma tutti questi casi sono scritti per la comune dei cittadini, non rappreseutauo espresso eccezionale privilegio per i deputati come invece è per Tart. 45 dello Statuto. Né davvero si potrebbe mai opporre a questo punto che la Camera non potrebbe concedere l'autorizzazione a tradurre in giudizio l'eletto, (ino a che non ne avesse convalidata l'elezione, e questi fosse nell'esercizio di sue funzioni per prestato giuramento. La Camera può far luogo alla prima senza e avanti che il deputato abbia giurato, indipendentemente dalla ragione per cui fu impossibilitato a prestare ossequio al disposto dell'art. "49 dello Statuto. L'eletto è membro delia Camera dei deputati, lo si è detto e ridetto a sazietà, per il solo fatto della proclamazione fatta dal Tribunale competente, e da quel momento essendo coperto della prerogativa parlamentare di non esser tradotto in giustizia senza un previo giudizio delibativo e l'autorizzazione dei suoi pari, deve la Camera indipendentemente dalla convalida, dai giuramento, occupaz'si della bisogna, con tanta maggiore sollecitudine, quanto maggiormente ne è sentito il bisogno per la peculiarità del caso. Che se proprio, e lo dico ad abundantiara, si credesse necessario che alla procedura di autorizzazione ai sensi dell'art. 45 Statuto precedesse la convalidazione della elezione, tutto si risolverebbe a curare che questa avvenisse a tamburo battente, come suol dirsi, onde poter provvedere senza ulteriore ritardo sulla domanda presentata dalla autorità giudiziaria. Se la Camera concede l'autorizzazione a procedere, si celebrerà il giudizio: se non la concede, la conseguenza sarà una sola, logica e necessaria: con la sentenza di proscioglimento in istruttoria a norma dell'art. 274 prima parte cod. proc. pen., il neo eletto (per i coimputati la procedura continuerà il suo corso) dovrà essere posto immediatamente in libertà. Ma questa contingenza, che può essere dolorosa, ma non pregiudica nulla perchè restando sospeso il corso della prescrizione la fila del processo si riprenderanno a sessione cfiiusa, questa scarcerazione non sai'à più conseguenza diretta e necessaria della elezione a deputato, come pel caso di arresto per mandato di cattura, ma starà a questa come per ragione indiretta e mediata, la quale non confiitterà minimamente la tesi da me prospettata e sostenuta, dipendendo da altra norma giuridica che è nella nostra legge. Sembra a me che all'infuori di ogni prevenzione di parte che possa far velo airintelletto, esaminando la questione spassionatamente, non sia possibile diversa soluzione data la eadun ratio decidendi che illumina e l'uno caso e l'altro. Firtnac 25 luglio 1921.
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