Testo - Camera dei Deputati

Imputato in istato di detenzione eletto deputato (')
(articolo 45 dello Statuto).
I'ATV. PIERO PAGANI
Sostituto Pt'ocuratora Generale d'Appello,
Per effetto delle elezioni generali politiche del 15 maggio 1921
SODO stati eletti deputati varii cittadini i quali sì trovavano per le(*) Bibliografia. Per comodo dei lettori riporto qui • la bibliografia sullo
art. 45 Statuto: AGNELLI. Della immunità in generale; ARABIA. Delle prerogative
parlamentari (Atti deiraccademia di scienze sociali e politiche. Voi. XXI, p. 1,23);
ARANQIO RUIZ. Se si possa arrestare un deputato in esecuzione di sentenza passata
in giudicato (Giustizia Penale, XI, p. 201), detto. Intorno allo art. 45 dello Statuto
(Archivio di Diritto Pubblico 1903, II, 130); BARZILAI. L'art. 45 dello Statuto e la
garanzia dei deputati nei procedimenti penali (Roma 1887): BONGHI, I deputati e le
loro guarantizie (Nuova^Antologia 1895 marzo); BRUNELLL L'art. 45 dello Statuto e
il caso Giolitti (Torino 1904); CRISAFULLJ. La guarantizia dei deputati nei procedimenti penali; (Archivio di diritto pubblico, IV, p. 10, 249, 401) — c?e^ito Le prerogative parlamentari durante lo stato di assedio; DALL'ABATE. L'art. 45 dello Statuto (Bologna 1886); FERRACCIU A., Le guarantizie parlamcmcari durante lo stato di
assedio (Filangieri XXIV, 109); MANCINI GALEOTTI, Norme ed usi del parlamento italiano (Roma 1887); MIDELI, Le immunità parlamentari (Milano 1901); MIRABELLT,
L'art. 45 dello Statuto nel parlamento italiano (Nuova antalogia 7 giugno 1903),
MiRAGLiA, Le Statuarie prerogative parlamentari (Cassazione Unica IX, 977); NAMiAS, Autorizzazione a procedere (Digesto Italiano); ORLANDO, Competenza del potere
giudiziario nell'interpretazione dell'art. 45..dello Statuto ' (Archivio Diritto Pubblico
anno I); PALMA, Una nuova questione sui privilegi parlamentari. (Rassegna di
scienze sociali e politiche, 1883 p. 84); F^ARDINI, Dell'immunità parlamentare in
relazione al caso Barattieri (Genova 1896); PAGLIANO E., Di alcuni eftetti della proclamazione a deputati. (Rivista Diritto Pubblico 1914, 169)'; detto. Il deputato la cui
elezione non è, stata ancora convalidata può dare le dimissioni, e la Camera deve
accettarle e dichiarare vacante il collegio (Rivista Diritto Pubblico 1912, 427); RAcioppi, Sull'interpretazione dello art. 45 Statuto (Bettini 1903, Ili, 169); RACCIOPPI
BRUNELLI, Commento allo Statuto (voi. II, §, 472 e seg.); Rossi L,,. L'immunità dei
deputati in so e nella sua applicazione ai militari in tempo di guerra (Archivio
Giuridico LVill, 225); SANSONETTI, Sulla interpretazione dello art. -45 dello Sta.
tuto (Foro Italiano 1899, II, 125); SANT'ANGELO SPOTO, Parlamento (Digesto Italiano);
SIOTTO PINTOR A . Di una nuova interpretazione dell'art, 45 dello Statuto {kiv. Dir,
Pubbl. 1909, 322); detto. Nella zona grigia del regime costituzionale a proposito di
immunità dei deputati (Annali facoltà giurisprudenza di Perugia serie III, voi. il,
1904); TANBAROL, Le prerogative parlamentari e il caso Nasi. (Cassazione Unica XVI,
257); detto Guarenzie costituzionali (Digesto Italiano); TASCA G, La giurisdizione eccezionale e la immunità parlamentare (Caltagirane 1904); UGO G._B. Prerogative parlamentari (Digesto Italiano ; ZANICHELLI, I privilegi parlamentari (Rivista Diritto
Pubblico,!, p. 74, 36);rf<9tto,Intorno all'art. 45 dello Statuto (Studi Senesi, 1903,29.)-
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gittimo motivo in istato di detenzione preventiva. Subito è corsa fra
la massa elettorale la domanda se e quando cotestoro dovessero essere
posti in libertà; anzi si può dire senza tema di errare che una parte
dei corpo elettorale fu indirizzato a riunire il suo voto di lista, preferenziale 0 aggiunto su tali persone al preordinato fine che con
lo uscire il loro nome vittorioso dal segreto dell'urna, essi dovessero
autom.aticamente, sic et simpliciter uscire dal loro luogo di detenzione a completa libertà.
E cosi fu che nel giornale « LAvanti » di Roma veniva pubblicata una lettera dall'On. Trapanese (1) nella quale egli riferiva di
avere accompagnato alla Segreteria della Camera dei Deputati una
commissione di elettoli socialisti di Terracina ansiosi di sapere le
sorti del loro eletto Carlo De Angelis, e come, in conformità a quanto
praticatosi in passato per gli onorevoli Pellegrini, Cavallotti, Falleroni,
Sbarbaro, Andrea Costa, Coccapieller ed altri, si ritenesse in massima
non potere esservi dubbio in base allo art. 45 dello Statuto, che i
deputati in attesa di giudizio, appena eletti, debbano essere scarcerati,
opinione che, secondo quanto riferiva l'on. Trapanese, aveva trovato
espressamente consenziente lo stesso Procuratore Generale alla Corte
di appello di Roma, cui esso erasi rivolto non esistendo al momento
autorità parlamentare che potesse decidere dei suoi membri, e
venne infatti scarcerato con sentenza della sezione di accusa di Roma
del 14 giugno 1921 che pose nel nulla una ordinanza del Giudice
Istruttore di Velletri che avevagli negata la libertà (2). Venne poi
la volta dell'on. Filippo Amadeo detenuto a Torino per i fatti occorsi
colà nel settembre 1920 in occasione della occupazione dalle fabbriche,
il quale secondo il giornale « la Tìnhuna » (3) è stato messo in libertà dell'autorità giudiziaria in seguito alla avvenuta sua proclama. (1) <(. h'avanti i> del 21 maggio 1921.
(2) Così scrive Ton. Trapanesi: « Assodato questo pt^incipio, e mentre non
esiste autorità parlamentare
che possa decìdere dei suoi mem,bri, \sono andato a
parlare coi Procuratore
Generale della Corte d'o.ppello di Roma, il quale ha riconosciuta la necessità di provvedere ai sensi dello art. 45 dello Statuto,
e mi
ha invitato a presentare domanda per la scarceì'nsione del compagno De Angelis,
per il quale appena dopo la proclamazione
avrebbe provveduto. >
Così un telegramma del 23 maggio 1921, pubblicato nel giornale « la Tribuna » del 24 detto. Per la notizia della soai'oerazione, e motivi che la avrebbero
motivata vedasi il giornale romano « L'Epoca»
del 15 giugno 1921.
(3) È bene avere qui sott'occliio lo art. 45 per quel vecchio principio di ermeneutica legale troppo spesso dimenticato che non si deve esprimere avviso nisi tota
lege perspecta.
Nessun deputato può essere annestato, fuori del caso di flagrante
delitto^
nel tempo della sessione né tradotto in giudizio in materia criìninale
senza
il
previo consenso della Camera. »
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zione a deputato di quel collegio. E la lista continuò: Gavina a Siena,
Bogiardino, Gaetano Zirarotini, Fabbri, Ercolani a Ferrara, e via via...
Ma una soluzione cosi generica corrisponde realmente alla norma
che si invoca? Si applica in tal modo la lettera e lo spirito dell'art. 45 dello Statuto? Si fa buon governo della legge?
Sembra a me che nò, e con tutto il rispetto per chi la ha fatta
propria, io mi permetto di dubitare e temere che una tesi esposta nei
termini generici anzidetti, senza riserva, costituisca un vero e proprio
errore giuridico., e miglior partito sia quello di andar cauti a decidere, distinguendo la tesi in due ipotesi le quali hanno l'una dall'altra
diversa soluzione. La fretta è cattiva consigliera, e della autorità giudiziaria non deve mai potersi dire che abbia fatto come quella gatta
frettolosa che fece miccini ciechi.
Vediamo brevemente la questione nuova e interessante, non fosse
altro per ragione di attualità, ricordando come al caso anzicennato
abbiano fatta eccezione oltre il Giudice Istruttore di Velletri nel caso
dell'oiior. De Angelis, il Giudice Istruttore di Volterra e la sezione
di accusa di Lucca per Fon. Ersiho Ambrogi. Anzi questo ultimo ricorrendo alla S. C. dette luogo alla sentenza (che a tutt' oggi non mi
risulta edita) del 24 giugno 1921 (p. m. Tunesi — conc. conf. —
Pres. est. De Feo) della quale accorrerà in appresso fare richiamo, e
che implicitamente mostra di seguire la prassi che qui mi appresto
ad esporre.
L'art. 45 dello Statuto contiene una norma costituzionale di
natura eccezionale al principio generale di diritto pubblico che la
legge è uguale per tutti. Non stabilisce, eramai lo-.^anno aneh-e-i
sasvsi- delle vie, privilegio di immunità parlamentare (sebbene comunemente cosi lo si chiami) che sarebbe odioso, ilUberale, Jì^strppTrtaMle,
i^idegno dei teiiipi nostri; in esso è riconosciuta né più né meno che
una garanzia di indipendenza e di sicurezza, che è necessaria alla
vitalità fattiva del Parlamento medesimo a prò' della collettività^ Già
nel 18 maggio 1850 discutendosi nel parlamento subalpino una domanda
di autorizzazione a procedere a carico di Camillo Benso di Cavour
per delitto di duello si disse alto che « un deputato nel tempo della
sessione non appartiene intieramente a se stesso, e dove sia fatto in
qualunque modo impedimento all'esercizio della sua funzione legislativa ne risulterà un danno non lieve e una offesa al pubblico interesse ». E Pasquale Stanislao Mancini parafrasava da par suo il concetto nella Relazione che egli dettava, scolpendolo in granito come
ogni sua cosa ed insegnamento, a nome di quella .Commissione che
la Camera dei Deputati a seguito della pubblica commozione destata
dallo affare Lobia aveva nominato (novembre 1870) con l'incarico di
l'iferire sulla estensione delle inviolabilità della Camei-a dei Deputati
"- 500 —
e dei suoi membri, ed intorno ai mezzi costituzionali di tutelarle : la
relazione Mancini fu poi sempre per l'avvenire fiaccola illuminatrice
della^esegesi ditale norma (1), e cosi si esprimeva: < Laonde non vi
ha concetto più erroneo e fallace di quello che pretendesse qualificare
le prerogative che lo Statuto attribuisce ai rappresentanti della Nazione come privilegi offensivi della legge comune. Esse per lo contrario si risolvono in veri ed essenziali mezzi di protezione del diritto
comune e dell'universale ubbidienza e rispetto alle leggi e agli ordini
costituzionali del paese ; perchè nulla altrettanto valer potrebbe a preservarli dai pericoli di attentati e di abusi, quanto le malleverie di
sicurezza e di indipendenza efficacemente ordinati in prò' dei legislatori e sorvegliatori del Governo responsabile. Sopprimete, o per poco
indebolite, questo ordigno della macchina costituzionale, e potrete
senza accorgervene sconcertare e colpire di impotenza l'intiero deli- |
cato meccanismo/del sistema ».
Ma questo è pur sempre potere di eccezione in sé e nella sua
estensione ; eccezione che per la stessa sua natura ontologica e per
la sua finalità ha necessariamente ampio giro di azione, tanto da
non venir meno neppure quando, in dolorose contingenze della vita
del paese, per la proclamazione di stato di guerra, o di assedio che
dir si voglia, si siano sospese le libertà Statutarie per la comune
dei cittadini, e neppure quando si tratti di deputato militare che di
suo operato debba rispondere di fronte alla legge marziale.
Onde giustamente si è sempre riconosciuto e proclamato nella
Camera dei Deputati, con vero senso di equilibrio di sensibilità
politica, che se essa è la custode delle garanzie di che all'art. 45 dello
Statuto, ed ha perciò il diritto di conoscere e di stabilire nei singoli casi se sia-,0 meno escluso il pericolo o il timore di una indebita ingerenza del potere esecutivo (ipotesi non certo ' probabile oggi
di, ma in astratto e nel campo dell'ipotetico non impossibile) nella
processura a carico del proprio membro, e di quelle manifeste prevenzioni che abbiano per avventura potuto determinare traviamenti
di accusa, o prepotenza di atti vessatorii (2), essa per altro non si
(l)^,Quantì, anco i sommi, che ebbero alla Camera dei Deputati e fuori a
trattare lo argomento della autorizzazione a procedere, nulla di nuovo hanno detto,
ripetendo lo insegnamento di tanto maestro; neppure il-Cassuto che cercò vie nuove,
solo in apparenza.
Giova certamente leggere le Relazionijrlelle varie Commissioni parlamentari,
e per comodo ricorderò le più salientife complete, in materia, quali quella SACCHI
(1887), OAI^ATTT, (1893), VILLA, (1899), CANNETTA, (1905), LUCCHINI,.(1906), CASSUTO
(1906), STOPPATO, (1908), BIANCHI, (1909).
(2) ('of^l ò affermato nella Relazione Villa circa l'autorizzazione a procedere,
e sullo arresto degli on. Pescetti, Morgari ed altri: si può leggcM-e anche in Cass.
U7i. IX, 1137.
— 501 ~può mai sostituire alla autorità giudiziaria la quale sola ha il diritto
di portare un giudizio sul merito della accusa: la Camera non può
essere convertita in Tribunale, ed usurpare le funzioni di altro potere,
quello giudiziario. E questo principio che suona difesa della propria
autorità e insieme del diritto di tutti, del simbolo stesso della giustizia, affermò la Cassazione nostra (1) quando insegnò non avere la
Camera elettiva funzioni giurisdizionali, e quindi non prevalenza di
giudizio in punto alla interpretazione dell'art. 45 dello Statuto, m
forza del quale tale consesso ha solo diritto di regolare i contini e
l'esercizio delle guarantigie concesse ai suoi membri per ragione di
pubblico e superiore interesse, non esercizio di potere giudiziario, non
diritto di togliere o di limitare le attribuzioni dell'autorità giudiziaria
per l'applicazione della legge. Per la ragione dell'essere proprio, per
la finalità cui essa provvede, per la couipetenza che appunto le è
cosi concessa e unanimemente riconosciuta, è la magistratui'a, non
altri, che ha veste a decidere le ({uestioni attinenti all'applicazione
dell'art 45 dello Statuto. È questo un canone giuridico che si è affermato dopo alcune esitanze, nei ' conflitti che si manifestarono tra i
due poteri concorrenti, ma non antagonisti, ma che oratnai è oramai
è fuori di discussione. V
L'art. 45 contempla due guarantigie: quella attinente alla tra
duzione del deputato in giudizio', quella del suo arresto.
Si disse, ed è verità, che il deputato deve godere della più completa libertà personale, perchè se il rappresentante di un collegio ne
è privato, si avrà un collegio senza rappresentante (se vige il sistema
della uninominalità), o carente di alcuno, o magari di tutti (caso
estremo, non astruso o impossibile a ipotizzarsi) i suoi rappresentanti,
0 i rappresentanti di una data corrente di idee, o di un partito (sistema plurinominale, sistema della proporzionalità).
Per il fatto stesso e solo della avvenuta elezione debitamente
constatata (proclamazione da parte del Tribunale del capoluogo del
Collegio secondo gli art. 84 ad 87 testo unico della legge elettorale
politica approvato con R. D. 2 settembre 1919 n. 1495), il cittadino
eletto è deputato, è il rappresentante della Nazione, frinisce quindi delle
garanzie, e per stare al caso nostro non può essere carcerato. Si
discusse circa il momento iniziale in cui ciò avviene,e in Francia
specialmente se ne parlò in tema di elezioni parziali (2); ma oramai
(U Per esempio la sentenza lì febbraio 1895, P. M. e, PRAMPOLINI, {RÌVPen. XLl. 249).
(2) Vedasi la sentenza della Cassazione di Francia del 14 aprile 1847 ricordata
dai Namias nell'opera citata in Bibliografia; Cheveau Helie cod. e pen. (Il n. 890),
BORSARI CASORATI. Il cod.
pen,,
ecc. (voi.
I. §,
38).
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si è concordi nel ritenere che la proclamazione è Tatto legale che
investe il cittadino della qualità di deputato. Il giuramento che egli
deve prestare ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, e che fino a prova
in contrario deve presumersi esser l'eletto disposto a prestare, è
solamente una condizione per l'esercizio della funzione; come tale e
nulla di diverso è la convalidazione che la Camera dei Deputati deve
prima ancora compiere della seguita elezione; ma non elementi costutivi della figura giuridica del deputato. Sono condizioni che giuridicamente parlando appartengono alla specie delle condizioni risolutive dello stato di diritto e di fatto presussistenti in forza della
seguita espressione di volontà da parte della nazione congregata nei
pubblici comizi, e che assiste quale presunzione hominis, di validità,
soggettiva, obiettiva e formale la elezione medesima, non condizione
sospensiva: la Camera con la convalidazione, il deputato con la prestazione del giuramento non danno opera a creare il deputato;
questo sorge dal Collegio elettorale, come ammette lo stesso Regolamento della Camera dei Deputati, che all'art. 1 suona; « / deputati
per il solo fatto della elezione entrano immediatamente nel pieno
esercizio delle loro funzioni dopo prestato il giuramento » (1). La
veste giuridica di deputato per tale modo acquisita vien meno (la
condizione si risolve) unicamente per il mancato concorso di una o
deiraltra delle condizioni indeclinabilmente imposte per l'esercizo delle
funzioni di deputato: cioè non prestazione di giuramento, mancata
convalida da parte della Camera; e la risoluzione si retrotrae nei
suoi effetti al momento iniziale della elezione, che è come se mai
fosse avvenuta, e risorgendo così io stato di fatto e di diritto ordinario, non può il già eletto invocare a proprio beneficio le ridette
guarentigue parlamentari.
Fino a quel momento l'eletto è deputato, e come tale non può
essere detenuto. Questo il principio generale, asti-atto, in attuazione
del quale universalmente, assiomaticamente, (e qui sta appunto l'errore come spero poter dimostrare) si è proclamato che il cittadino il
quale, al momento della elezione si trovi in istato di arresto in
attesa di giudizio, o durante la celebrazione di questo (2) (per conseguenza logico-giuridica la norma deve aver valore sino al momento
in cui non si abbia una sentenza di magistrato passata in cosa giudi-
(1) La Corte di appello di Genova della sentenza 17 settembre 1862 ìmp. Campanella, andava in avviso contrario, ma è unica. (Vedi RACIOPPI, BBUNELLI, opera
in Bibliografia].
(2) Il p!-iino caso che si ricordi è quello deiFori. Didaco Pellegrini eletto*^ a
Genova (U <lieeml)i"<v 1848): vennero poi quelli del MANTOVANI (1874), del SAFFI,
(1875), di CoccALMEi,i.ER, (1882), di SBARBARO, (1886), ecc.
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cata, nel qual caso si trasborda nell'ipotesi ben diversa della carcerazione per esecuzione di sentenza (1)) deve essere immediatamente
posto in libertà, perchè, allo stesso modo che, se egli avesse, già legittimamente rivestito la qualità di deputato al momento processuale
corrispondente a quello del suo arresto, questo non avrebbe potuto
aver luogo, così non potendo un simile stato di diritto incominciare
a sussistere senza autorizzazione della Camera, non potrebbe mai continuare, non essendo ammissibile una loiolesca distinzione tra arresto
e manutenzione in arresto. D'altra parte si aggiunge essere principio
del nostro diritto processuale penale (al quale per filocriminalismo
cieco ha fatto ossequio anco il nostro legislatore del 1913) che il
prevenuto deve presumersi innocente, e per conseguenza per gli effetti
politici de])ba considerarsi, e si considera in effetto, eleggibile, e,
l'eletto, in condizione di godere di tutte quelle guarentigie. e prerogative che la legge fondamentale costituzionale concede ai rappresentanti della nazione in contemplazione dell'altissimo munus publicum
loro affidato.
«
Ma, come dicevo, la tesi cosi enunciata è errore giuridico. Questa
tesi che è di eccezione al principio comune della perfetta eguaglianza
di tutti i cittadini di fronte alla legge ha proprio nell'art. 45 dello
Statuto che si invoca una ipotesi, e una restrizione, del pari giusta
e logica, con la quale riprende impero anco per i rappresentanti della
nazione la norma generale, salva altra e diversa guarentigia processuale, ed è quella del deputato c^e sia arrestato in flagranza di reato,
stato di diritto ben difforme, come ognuno comprende, da quello
determinatosi per la ipotesi di persona la quale venga detenuta per
mandato dì cattura o simile atto disposto dalla autorità giudiziaria.
Si domandò sé la espressione adoperata nell'art. 45 si debba intendere comprensiva sia della flagranza vera e propria, come di quella che
nella scuola e nella pratica si suole denominare assimilata o quasi
flagranza (art. 168, in relazione all'art. 303 del cod. proc. pen.).
Questa ultima tesi è oramai opinio communis nella giurisprudenza
parlamentare (2), dopo quanto è stato^ dettato nella Relazione Villa
(1) Infatti allorquando nello ottobre 1886 fu a Roma eletto COCCAPIELLER mentre era in carcere per scontare mia pena, dovette intervenire a suo favore uno
speciale decreto di grazia sovrana, non offrendosi altro me;^zo per ridonarlo a
libertà nel nostro diritto, che contrariamente a quanto è in Francia non dà' alla
Camera veste a chiedere in tali casi sia sospesa la esecuzione della condanna durante la sessione parlamenrare.
(2) Vi fu qualche discrepanza in dottrina (Vedi GALEOTTI MANCINI in Bibliografìa), ora è tema pacifico, dopo quanto nella Relazione. Villa sopra richiamata.
Non fanno distinzione fra le due specie di flagranza la Magna Charta inglese»
le Costituzioni francesi del settembre 1791 (art. 8), dell'agosto 1795 (art. I l i a 114}»
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sopra richiamata. Diversamente la pernsa ia S. C. nella decisione
Ambrogi del 24 giugno 1921 cui ho fatto cenno in principio, sostenendo doversi avere riguardo solamente alla flagranza vera e propria,
cioè a quella che è caratterizzata dalla immediatezza momentanea
della azione penale, e ciò perchè l'art. 45 Statuto deve intendersi a
tutto fevore della garanzia costituzionale, e perchè quando la legge
ha inteso comprendere ambi i casi di flagranza prospettati nello
art. 168 e. p. p. lo ha detto espressamente, come per esempio nello
art. 277 dei codice del rito. Non è qui il caso di trattenerci sulla
elegantissima questione, imperocché fuori esce dal campo segnatomi;
del resto si accolga l'una come l'altra delle due tesi, non rimane minimamente vulnerata quella che è oggetto di questo studio.
Per l'art. 45 tassativamente si dice che in caso di flagranza di
reato il deputato può senza più essere arrestato, e in tale caso egli
non è pi'otetto afì'atto dalla prerogativa parlamentare di inviolabilità
senza deliberato dei suoi pari. La Corte di appello di Torino confermava il principio nella sentenza 1 giugno 1898 (1) pure aggiungendo che per la traduzione in giudizio occorre pur sempre la autorizzazione della Camera.
Ora io dico che altrettanto deve accadere per il neo-eletto il
quale sia detenuto al momento della elezione, per essere stato arrestato
in flagranza di reato, e che sia mantenuto in carcere non ricorrendo
a favore suo, al pari di ogni altro mortale, motivo di scarcerazione.
E mi si segua per poco.
M
Come si è veduto nessuna nof&a prevede specificamente il caso
di persona eletta deputato mentre è detenuta. Per la sua risoluzione
nel senso anzicennato si deve ricorrere alla regola generale scritta
nell'art. 45 dello Statuto, ed assodare in quale momento le prerogative parlamentari incomincino ad aver vita. Ma ciò riconosciuto, ne
viene ferrea e inoppugnabile la conclusione che il cittadino neo
dei giugno 1814 (art. 51, 52), quella del Belgio 7 febbraio 1831 (art. 45), la legge
foij^damentale 25 dicembre 1867 sulla rappresentanza dell'Impero austriaco (art. 16),
quella di Danimarca del 28 luglio 1866 (art. 57), la costituzione Spagnola 25 mag"
gio 1845, 15 settembre 1856 (art. 41), la Costituzione Greca 28 novembre 1864
(art. 45), della Romania del 30 giugno 1866 (art. 52), del Granducato di Toscana
15 febbraio 1848 (art. 35). Meglio perchè ne evitarono discussioni, parlarono di
flagranza e quasi flagranza lo Statuto di Pio IX del 14 marzo 1848 (art. 30), la
Costituzione di Napoli del 10 febbraio 1848 (art. 41), quella Prussiana 31 gennaio 1850 (art, 84;, quella federale della Germania del nord 24 giugno 1867.
(1) Appellante Quirino Nofri (Rivista Penale XLVIH, 142). Questa sentenza
annullò la decisione del 18 maggio 1898 del Tribunale di Torino {ivi) il qnaie
aveva ritenuto che l'art. 45 dello Statuto ammettendo l'arresto del Deputato in flagranza di reato, non rendeva altrimenti necessaria l'autori/zazione della Camera
per tradurlo in giudizio, opinione che non ha seguito.
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eletto deve essere mantenuto in quella stessa condizioiJè di fatto e
di diritto in cui si trova il deputato già immesso nell'esercizio delle
sue funzioni in rapporto all'istituto della libertà personale, ma non
può esso pretendere di essere posto in condizione di privilegio, in
materia che è già tale, e quindi di natura * essenzialmente- eccezionale, di modo che nei suoi confronti non sia possibile di far luogo
a quella distinzione che per quest'ultimo lo Statuto ha fatto, limitandone le guarentigie personali: che se si volesse sottihzzare (e si è
veduto che i tentativi non mancarono) si dovrebbe se mai porre il
deputato convalidato e che ha giurato in una ''condizione superiore
a colui che è assistito da semplice presunzione di legittimità, e per
cui la condiiio risolutiva pendei. Siccome., la norma c'è, e la^norma
del nostro art. 45 è riproduzione di principio di difesa accettato in
tutte quante le Carli costituzionali del mondò, precedenti, concomitanti e susseguenti, sarebbe perfettamente accademica de iure condito la questione che si volesse impostare per sostenere la illogicità
della eccezione sancita in essa. Personalmente, de iure condendo, io
posso anco sottoscrivere ad una simile critica d^l sistema. Si può
infatti con fondamento pensare come il procedere ad arresto di un
cittadino sotto il profilo della flagranza di reato essendo rimesso all'arbitrio, prudenziale fin che si vuole, di un rappresentante anco
modestissimo del potere esecutivo, la legge processuale sia su questo
puntò, e non occorre indagarne e richiamarne qui le ragioni, larga,
troppo larga, mentre l' emissione del mandato di cattura ; essendo
riservato alla autorità giudiziaria inquirente è circondata da norme
precise a difesa del diritto che ogni cittadino ha del rispetto alla
integrità della propria libertà personale (art. 303 in contrapostb agli
art. 313, 314 cod. proc. pen.), e come il magistrato in sé, per' la
sua funzione, e pei* l'ordine altissimo cui appartiene offra ben maggiori garanzie che non un'agente di polizia giudiziaria o della pubblica forza circa l'uso di facoltà discrettiva in punto all' arresto del
cittadino; si può dedurre che se mai logica giuridica vorrebbe anzi
che la eccezione fosse a • rovescio, e cioè che^a immunità parlamentare di cui parliamo cessasse, cedesse, di fronte all'ordine del magistrato vindice e tutore dei diritti del angolo e della collettività che
vengano conculcati o posti in pencolo da un fatto penalmente perseguibile, piuttosto che di fronte ad un arresto praticato in flagranza,
anco per le circostanze di pena edittale presiedenti all'uno istituto e
all'altro, di gravità sociale del fatto commesso, e Via discorrendo.-Ma
questo, dicevo, è materia di lege condenda: la legge scritta è così
come è, e non rimane che applicarla. Ma almeno la si attui allora
con giusto criterio, con animo e mente scevri da'preconcetti politici, e senza lasciarsi prendere la mano da affrettate deduzioni e con-
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clusioni che stridono nella loro pratica applicazione, e vanno contro
la legge stessa nella sua lettera e nel suo spirito, e suonano illegittima concessione e abdicazione a potere diverso che non quello giùdiziario di una autorità e finalità che questo si è sempre riconosciuto, anco dal parlamento, esser unico a detenere.
La stessa distinzione che ognuno fa per il deputato nell'esercizio
legittimo di sue funzioni, perchè ha avuto convalidata dai suoi pari
la elezione, e perchè ha prestato il giuramento di rito (altro curioso
arcaismo, almeno nella formula sacramentale in atto ! ! ) si deve quindi
necessariamente fare per il cittadino eletto deputato e che in confronto del suo collega offre la specialità giuridica di essere tale sótto
condizione risolutiva, di essere semplicemente sorretto nella sua nuova
veste da presunzione iuris tantum di legittimità, e • allora come per
il deputato arrestato in fìagranza di reato non è necessario intervenga
deliberazione della Camera perchè sia autorizzata per lui la privazione della libertà personale, e della libera estrinsecazione di sua
attività quale rappresentante della nazione, così per l'imputato detenuto, neo-eletto deputato, prima di scarcerarlo, si esamini la ragione
di essere di sua carcerazione. Se esso fu arrestato in flagranza di
reato, stretto o lato senso intesia, non si può, non si deve parlare
affatto di scarcerazione all'infuori di quanto voglia il codice del rito
penale: se la suadetenzione dipende da atto dell'autorità giudiziaria,
poiché in confronto del deputato avrebbe dovuto essere preambula
Tautorizzazione della Camera, e per ragione di pratica questa non è
intervenuta, in forza dell'art. 45 dello. Statuto dovrà essere liberato
non appena intervenuta la sua proclamazione a deputato nei modi
legge. Cosi vuole la lettera, cosi lo spirito della norma (1). Indagare
quando si versi in una specie di fatto, quando nell'altra spetterà esclusivamente all'autorità giudiziaria, la quale si è dimostrato avere come
istituzione, come organo di sovranità, veste a tale giudizio insindicabiie
da parte di qualunque altro, perchè la Camera quando si tratti di
arresto in flagrante non ha operazione di bocca in punto alla privazione di libertà di un suo membro: potrà esser ragion di conflitto
fra Governo e Parlamento: un voto del Parlamento potrà determinare
la caduta del ministero {2),« ma ciò è estraneo all'autorità giudiziaria
(1) Non certo è accoglibile la tesi sostenuta (e neppure ad unanimità) per
evidenti ragioni di parte della Commissione nominata per riferire circa la autorizzazione a procedere ad arresto del deputato Todeschini (Relat. CA.ROTTI, 28 aprile 1903, V. Giur. Ital. 1903, 111, 120) per cui durante la sessione un deputato non
potrebbe mai, per ordine dell'autorità giudiziaria essere arrestato.
(2) Per esempio a seguito dell'arresto di Mordini, Fabrizi, Calvino nel 26 ago
sto 1862 il Ministero sostenne alla Camera che erano stati arrestati in flagranza
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cui non tengono le competizioni di parte, che sta sopra il potere
esecutivo, luugimirando solamente un'ideale di giustizia, bene comune, '
nella retta interpretazione ed appliearzione delle patrie leggi.
E diversa soluzione non potrebbe (lo dico ad abundantiam) prendersi neppure da chi credesse di accogliere la tesi ora cennata che
prevalse pel caso Todeschini.
Si disse autorevolmente che è inutile distinguere tra arresto in
flagranza o arresto per mandato nei riguardi di chi, imputato detenuto, sia eletto deputato, perchè l'elemento della flagranza si è esaurito con lo avvenimento dell'arresto, e quindi costui in ogni caso,
avvenutane la proclamazione debba esser scarcerato.
Per quanto ossequio io professi a chi ebbe a manifestarmi tale
principio, mi permetto di dissentire profondamente, perchè allora in
ogni altra evenienza in cui il magistrato basi la prosecuzione della
detenzione di un cittadino sul fatto dell'esserne lo arresto avvenuto
in flagranza di reato, si dovrebbe abbandonare il fatto storico perchè
esso si è esaurito con il suo avverarsi, come quei maschi di farfalle
che muoiono nel momento del seguito loro accopiamento perpetuante
la specie. Il fatto storico giuridico invece irradia la sua luce e la
sua forza dinamica processuale in tutto il seguito del rito, e di esso
è giuocoforza tener conto per le determinazioni giuridiche che siano
successivamente a prendersi in necessaria deduzione applicativa di esso.
Lo argomento, mi si perdoni l'espressione, volendo provar troppo,
prova troppo poco.
Un amico mio, mente aperta e ferace come l'Isola da cui ha
sorto i natali, parlando meco di questa posizione di diritto si preoc' cupava se per avventura non si ponesse in tal modo inpedimento al
neo eletto di acquistare veste all'eff'éttivo esercizio di sua pubblica
funzione, per il fatto che, fino a tanto che egh è detenuto non potrebbe recarsi alla Camera a prestare il giuramento. Ma a ciò si
oppone la considerazione che fino al momento in cui da parte dell'eletto non si abbia un categorico rifiuto a compiere tale atto necessario, si deve presumere in lui volontà disposta a prestare ossequio
se non altro formale a questa condizione di legge, e che fino al momento in cui la legislatura, non la sessione parlamentare, sia aperta,
si è sempre in tempo a giurare. Onde si può tutt'alpiù parlare di
difi'erimento dell'esercizio, non di perdita di diritto ; mentre non deve
mai dimenticarsi che il deputato non è tale perchè giuri, ma perchè
eletto nei comizi. Ma ad ogni modo del differimento, se vuoisi anco
dell'impedimento all'esercizio delle funzioni di deputato, a chi altri
di reato (sedute 20 e 26 agosto 1862), ma il Gabinetto senti di essere condannato
implicitamenti (Rattazzi) e stimò opportuno evitare un voto dando le dimissioni
(vedi GALXOTTI, MANCINI in Bibliografia).
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mai deve risalire la colpa e la responsabilità, se non allo stesso neo
eletto che per avere'^commesso fatto penalmente perseguibile, ammettente arresto in flagrante e continuazione di detenzione perchè
considerato dal codice del rito fra quelli che consentono emissione di
mandato di cattura subiettivamente od obiettivamente, si è posto in
condizione di sentire non ostante la scelta del popolo,! rigori della legge?
Come si potrebbe mai far colpa di ciò all'autorità giudiziaria
quando è stato il popolo che ha, o bene o male non occorre indagare,
fatto oggetto dei propri suffragi persona che ha impinto nella légge
penale? Comesi vede l'osservazione cade di fronte a criteri generali
e specifici, ed essa potrebbe proporsi anco pel caso di un cittadino
deputato arrestato in flagranza di reato prima che [giurasse, caso in
cui a nevSsuno verrebbe in mente di pi'otestare perchè troppo chiaro
l'errore solo si legga l'art. 45 dello Statuto.
Ma con questo è finita la questione? Si può concludere per la
permanenza del deputato in carcere fino ad esito di giudizio?
Rimane un obbligo all'autorità giudiziaria: quello di chiedere alla
Camera rautoriz^:azione per tradurre il neo eletto al giudizio, perchè
così vuole chiaramente l'art. 45 come è stillato e ove lo si studi nei
suoi pre.cedenti più o meno prossimi, iuiperocchè il fatto della legittimità della detenzione per arresto in flagrante, considerata nel suo
iniziarsi come nel suo mantenimento, non implica sic et impìiciter
diritto nella magistratura a giudicare del fatto addebitato al deputato.
Ma ciò non crea antitesi alla tesi sostenuta, anzi la conforta. Fino
a che la Camera non si sia pronunciata o nel senso di concedere o in
quello di negare l'autorizzazione a proseguire l'istruttoria e il giudizio,
il neo eletto deve rimanere provvisoriamente detenuto. Il caso è
preveduto per la eventualità dell'arresto di deputato investito legalmente di sue funzioni colto in flagrante commissione di reato; nulla
di men che corretto giuridicamente che l'applicare la norma alla
fattispecie nostra. Detta l'art. 184 del cod. di proc. penale vigente
(riproducendo disposizione che già era nel precedente) che in tal contingenza il pubblico ministero deve immedisitamente, con quella urgenza che il caso vuole, richiedere alla Camera l'autorizzazione (questa
non occorre se si debba prosciogliere il prevenuto, parlando l'art. 45
di traduzione a giudizio), e fino a che non sia dato il provvedimento
relativo l'imputato rimane provvisoriamente in carcere, salvo che
debba eSvser posto in libertà a norma dell'art. 323 del cod. di proc. pen.
(per essere cioè venuti a mancare a suo carico indizi sufficienti di
colpevolezza, oppure se non risulti che si tratti di reato per il quale
obiettivamente o subiettivamente la legge autorizzi spedizione di
mandato di cattura), gli possa essere concessa la libertà provvisoria
ai sensi degli art. 332, 333 e. p. p,, oppure sia applicabile a lui al-
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Cima delle ipote^ii contemplate negli art. 280, 286 e. p. p: ma tutti
questi casi sono scritti per la comune dei cittadini, non rappreseutauo
espresso eccezionale privilegio per i deputati come invece è per
Tart. 45 dello Statuto.
Né davvero si potrebbe mai opporre a questo punto che la Camera non potrebbe concedere l'autorizzazione a tradurre in giudizio
l'eletto, (ino a che non ne avesse convalidata l'elezione, e questi fosse
nell'esercizio di sue funzioni per prestato giuramento. La Camera può
far luogo alla prima senza e avanti che il deputato abbia giurato,
indipendentemente dalla ragione per cui fu impossibilitato a prestare
ossequio al disposto dell'art. "49 dello Statuto. L'eletto è membro
delia Camera dei deputati, lo si è detto e ridetto a sazietà, per il
solo fatto della proclamazione fatta dal Tribunale competente, e da
quel momento essendo coperto della prerogativa parlamentare di non
esser tradotto in giustizia senza un previo giudizio delibativo e l'autorizzazione dei suoi pari, deve la Camera indipendentemente dalla
convalida, dai giuramento, occupaz'si della bisogna, con tanta maggiore sollecitudine, quanto maggiormente ne è sentito il bisogno per
la peculiarità del caso. Che se proprio, e lo dico ad abundantiara,
si credesse necessario che alla procedura di autorizzazione ai sensi
dell'art. 45 Statuto precedesse la convalidazione della elezione, tutto
si risolverebbe a curare che questa avvenisse a tamburo battente, come
suol dirsi, onde poter provvedere senza ulteriore ritardo sulla domanda
presentata dalla autorità giudiziaria.
Se la Camera concede l'autorizzazione a procedere, si celebrerà
il giudizio: se non la concede, la conseguenza sarà una sola, logica
e necessaria: con la sentenza di proscioglimento in istruttoria a norma
dell'art. 274 prima parte cod. proc. pen., il neo eletto (per i coimputati la procedura continuerà il suo corso) dovrà essere posto immediatamente in libertà. Ma questa contingenza, che può essere dolorosa, ma non pregiudica nulla perchè restando sospeso il corso della
prescrizione la fila del processo si riprenderanno a sessione cfiiusa,
questa scarcerazione non sai'à più conseguenza diretta e necessaria
della elezione a deputato, come pel caso di arresto per mandato di
cattura, ma starà a questa come per ragione indiretta e mediata,
la quale non confiitterà minimamente la tesi da me prospettata e
sostenuta, dipendendo da altra norma giuridica che è nella nostra legge.
Sembra a me che all'infuori di ogni prevenzione di parte che
possa far velo airintelletto, esaminando la questione spassionatamente,
non sia possibile diversa soluzione data la eadun ratio decidendi che
illumina e l'uno caso e l'altro.
Firtnac 25 luglio 1921.