Comune di Novedrate Provincia di Como PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE del 11/03/2014 Ufficio Proponente: Area Tecnico Manutentiva OGGETTO : COSTITUZIONE SOCIETA' "IN HOUSE" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamati: il d.lgs. 152/06, recante “Norme in materia ambientale” e sue modificazioni e integrazioni; la l.r. Lombardia 26/03 recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue modificazioni e integrazioni; il d.lgs. 267/00 recante “Testo unico sulle autonomie locali” e sue modifiche e integrazioni; l’art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito con l. 122/2010; Richiamata e condivisa la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36/2012, con la quale si formulavano gli indirizzi strategici e le linee guida per la costituzione di una società d’ambito di gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Como; Richiamate e condivise: la delibera dell’Assemblea dei sindaci dell’AATO n. 8/2011 “Proposta per l’affidamento del SII – Approvazione”; la delibera del Consiglio provinciale n. 103/2011 “Individuazione della forma di gestione ed affidamento del S.I.I.”; la delibera della Conferenza dei Comuni n. 5/2012 “Indirizzo strategico ed individuazione delle linee guida per la costituzione della società di gestione del SII; la delibera del Commissario straordinario n. 6/2012 “Presa d’atto e recepimento della delibera della conferenza dei comuni n. 5 del 3/7/2012”; Rilevato che a seguito del referendum abrogativo dell’art. 23 della legge 133/2008 e della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4 della legge 148/2011, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale nr.199 del 17.09.2012, la gestione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica – in mancanza di una norma interna regolatrice della materia - risulta interamente disciplinata dalle norme comunitarie che ne consentono l’affidamento secondo tre diverse modalità alternative: mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal Trattato UE; mediante la costituzione di una società in house caratterizzata dagli indicatori del c.detto controllo analogo; mediante l’affidamento a società mista pubblico- privato con socio privato scelto mediante gara (c.detta gara a doppio oggetto); Dato atto che con deliberazione nr. 36 del 2012 il Consiglio Provinciale ha individuato, quale soluzione adeguata ed opportuna alla realtà territoriale ed economica della Provincia di Como, la costituzione di una società interamente pubblica, partecipata dai Comuni e caratterizzata da tutti gli elementi del controllo analogo, cui affidare in house il servizio idrico integrato; Ritenuto che la costituzione della società d’ambito e la partecipazione ad essa, possa consentire e realizzare un progetto che valorizzi le sinergie degli operatori pubblici (società, Provincia e Comuni), già operanti nel settore del servizio idrico integrato e che, pertanto la sua costituzione debba essere portata ad attuazione concreta; Rilevato che la Legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) ammette la costituzione di società che producono servizi di interesse generale – tra i quali rientra senza alcun dubbio il servizio idrico integrato – nonché l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza; Rilevato altresì che la costituzione ed acquisizione delle quote di partecipazione ad una società pubblica in house, deputata alla gestione del servizio idrico integrato, quale risultante dallo statuto allegato, non contravverrebbe al divieto di cui all’art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, posto che il medesimo art. 14, comma 32, citato, dispone espressamente la non operatività dei divieti ivi disciplinati qualora: 1) un comune con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, abbia una partecipazione in società che: a) abbia, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbia subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. 2) una o più società abbiano una partecipazione paritaria ovvero partecipazione proporzionale al numero degli abitanti da parte di più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; Preso atto che la costituenda società è deputata, dalle precitate normative nazionali e regionali, nonché dalle previe deliberazioni della Provincia di Como e della Conferenza dei Comuni, allo svolgimento di servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, in quanto tra queste sono da ricomprendere le società che erogano servizi pubblici locali, svolgenti un servizio di interesse generale, ai sensi della normativa comunitaria; Dato atto di aver dato corso alle valutazioni consigliate dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Lombardia nella deliberazione nr. 7 /2012 /par; Preso atto che la società d’ambito si occuperà della gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell’ambito di Como (acquedotto fognatura e depurazione) così come disciplinato dal d.lgs 152/2006; Considerato che gli obiettivi principali che il gestore d’ambito deve perseguire sono: la progressiva attuazione del Piano d'Ambito al fine di conseguire: gli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla disciplina europea in materia (buono stato ecologico) anche attraverso interventi di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei; il miglioramento della qualità della fornitura all'utenza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche innovando la gestione commerciale del servizio; la gestione, priva di fini di lucro, secondo una logica di efficienza ed efficacia, industriale e strategica di un servizio collettivo di importanza cruciale in termini economici, politici e sociali, con messa a frutto delle sinergie derivanti dalla gestione di un'ampia base di utenti, in termini sia di costi di gestione, sia di erogazione di un più integrato pacchetto di servizi; Considerato altresì che: la Conferenza dei Comuni ha condiviso, nelle sedute del 17 aprile e del 29 maggio u.s. la bozza di Statuto, proposta dalla Provincia, che si allega al presente provvedimento per essere oggetto di espressa approvazione; che lo Statuto della società è conforme ai criteri richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per l’integrazione dei presupposti per l’affidamento in house, specie quanto a totalitaria partecipazione pubblica, controllo analogo ex ante, contestuale ed ex post, nonché prevalenza dell’attività a favore degli enti pubblici affidanti; lo Statuto valorizza poteri di proposta, impulso, gestione e controllo in capo agli enti locali soci, prevede competenze dell’assemblea sociale ulteriori e potenziati rispetto alla normativa codicistica, anche attraverso la riserva a tale organo dell’approvazione degli atti di pianificazione e programmazione industriali, gestionali ed economico-finanziari; le quote sono esclusivamente possedute da enti pubblici appartenenti all’ATO dell’ambito di Como, e sono incedibili a privati; che all’affidamento del servizio darà corso la Provincia di Como secondo i canoni normativi dell’in house, anche in quanto partecipe della costituenda società, secondo le indicazioni regionali; Ritenuto di dover procedere alla costituzione della suddetta società e di approvare il relativo statuto; Preso atto che il Ministro degli Interni con Decreto del 13.02.2014 ha differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali; Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio; Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.163 del TUEL n. 267/2000, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione, per ciascun intervento, le spese non potranno essere mensilmente superiori ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Misure organizzative poste a garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009”; Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; Dato atto che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti; Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: - il Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; - il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile; Preso atto del dibattito consiliare: Con voti DELIBERA 1. Di aderire alla costituzione della Società “in house” per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell’Ato di Como, secondo i requisiti richiamati dalle premesse e le caratteristiche dello Statuto già sottoposto alla presa d’atto della Conferenza dei Comuni nelle sedute del 17 aprile e del 29 maggio 2013; 2. Di approvare lo Statuto composto di n. 33 articoli che si allega al presente atto; 3. Di dare atto che con successivo provvedimento del responsabile del servizio tecnico verrà assunto impegno di spesa per euro 3.000,00 di cui parte verrà utilizzata per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale in misura proporzionale e una parte verrà imputata a riserva di capitale, il tutto in base al criterio di cui alle linee guida (socio demografico); 4. Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ovvero il responsabile dell’area tecnica a sottoscrivere il rogito notarile o a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione, e per consentirne il perfezionamento, anche prestando consenso a che vengano apportate allo statuto le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura amministrativa o fiscale o di altra natura; 5. Di prenotare l’impegno di spesa conseguente pari a €. 3.000,00 all’intervento 1.09.04.05 (0630) del Bilancio Pluriennale 2013-2015, gestione 2014; 6. di dare atto, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del rispetto dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000; 7. di dare atto ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che a seguito verifica preventiva, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Dopo di che IL CONSIGLIO COMUNALE Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Con successiva votazione palese, con voti DELIBERA Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n° 267/2000. Comune di Novedrate Provincia di Como PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 11/03/2014 OGGETTO: COSTITUZIONE SOCIETA' "IN HOUSE" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICO-MANUTENTIVA Arch. Nigro Esterino Parere di Regolarità Contabile FAVOREVOLE . IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Vaghi Dott. Paolo
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