allegato - Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

giunta regionale – 9^ legislatura
ALLEGATOA alla Dgr n. 432 del 04 aprile 2014
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PROTOCOLLO D’INTESA tra la Regione del Veneto e il Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo alla erogazione dell’assistenza sanitaria e l’inserimento in comunità su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria minorile di minori/giovani adulti tossicofili/tossicodipendenti e/o affetti da disturbo psichico, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. del 01/04/08 PREMESSA Visti: ‐ la legge 26 luglio 1975, n.354 e successive modifiche; ‐ il D. L.vo 230 / 1999; ‐ il D.P.R 30 giugno 2000 n.230; ‐ il D.P.R 488/88 e il D.L.vo 272/89; ‐ il D.P.C.M. 1 aprile 2008 “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, di rapporto di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”; ‐ l’Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni Prot. n.102 del 20 novembre 2008: “Contenuti degli accordi regionali”; ‐ l’Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni Prot. n. 82 – CU del 26/11/2009 “Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria”; ‐ successive normative modificative e/o integrative. Considerata la necessità di regolamentare in via esclusiva l’inserimento in comunità su provvedimento in ambito penale dell’Autorità Giudiziaria dei minori e giovani adulti tossicodipendenti/tossicofili e/o affetti da disturbi psichici, di cui all’art. 2 del DPCM 01/04/08; considerata la necessità di assicurare l’assistenza sanitaria ai minorenni e giovani adulti sottoposti a procedimenti penali da parte dell’Autorità Giudiziaria Minorile ed in carico ai Servizi della Giustizia Minorile del Veneto (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, Istituto Penale per Minorenni, Centro di Prima Accoglienza), la Regione del Veneto ed il Centro per la Giustizia Minorile s’impegnano in base al principio della leale collaborazione interistituzionale a garantire, tramite interventi basati sulla qualità, sull'equità e sull'appropriatezza, la tutela della salute e il recupero sociale dei minori sottoposti a procedimenti penali. In particolare la Regione del Veneto ed il Centro per la Giustizia Minorile concordano quanto segue. Art. 1 Promozione e tutela della salute dei minori e giovani adulti in carico ai Servizi della Giustizia Minorile (area penale interna ed esterna) tossicofili/tossicodipendenti e/o affetti da disturbo psichico La Regione del Veneto per il tramite delle aziende ULSS si impegna, tramite i propri Servizi e ciascuno secondo le specifiche competenze, a: ‐ attivare tutti gli interventi di competenza idonei alla promozione e tutela della salute dei soggetti minori/giovani adulti privati/limitati della libertà personale e/o sottoposti a procedimento penale, residenti nel proprio territorio, in collaborazione con i Servizi della Giustizia Minorile del Veneto; ‐ garantire la continuità assistenziale; ALLEGATOA alla Dgr n. 432 del 04 aprile 2014
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in coerenza con gli obiettivi trattamentali e di giustizia dell’Amministrazione minorile i servizi sanitari competenti in relazione all’età e alla patologia del soggetto, effettuare la presa in carico sanitaria per i soggetti seguiti dai Servizi della Giustizia Minorile, sulla base della residenza del soggetto; erogare l’ assistenza farmaceutica necessaria attenendosi ai farmaci presenti nel PTP; eseguire la valutazione medica e psicologica dei minori/giovani adulti segnalati, in un quadro di presa in carico multidisciplinare, sia per fornire un quadro di conoscenza della situazione personale del minore anche all’Autorità Giudiziaria minorile procedente sia per predisporre un’adeguata risposta ai bisogni/diritti sanitari del medesimo. Art. 2 Presa in carico integrata L’intervento sul minore/giovane adulto, presente nel circuito penale, tenuto conto in particolare delle caratteristiche proprie dell’età evolutiva, deve essere espressione di un’attività integrata dei Servizi delle Aziende Socio Sanitarie Locali, ciascuno per le specifiche competenze (Serv. NPI/EE, CSM, SERD, …) ed in stretta collaborazione con i Servizi Minorili della Giustizia; tale collaborazione trova la sua più efficace espressione istituzionale ed operativa nell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), a cui partecipano i Servizi Minorili dell’Amministrazione della Giustizia, che dovrà entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione del caso, giungere alla ri/definizione di un progetto quadro relativo al minore/giovane adulto sulla base delle valutazioni diagnostiche necessarie e/o disponibili e sugli obiettivi specifici trattamentali e di giustizia e definire qual è il servizio referente del caso all’interno dell’Azienda ULSS in relazione alle problematiche prevalenti. Tali valutazioni e ipotesi progettuali potranno essere oggetto di successiva rivalutazione nei successivi 3/6 mesi. L’individuazione della struttura comunitaria presso la quale collocare i minori/giovani adulti con problemi di tossicodipendenza/tossicofilia e/o affetti da disturbo psichico su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria minorile è di competenza dell’Azienda ULSS di residenza del minore/giovane adulto. Art.3 Individuazione delle modalità per la presa in carico dei minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale Al fine di una adeguata presa in carico dei minori/giovani adulti con problemi di tossicodipendenza/tossicofilia e/o affetti da disturbo psichico inseriti in comunità su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria minorile, il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale dell’Azienda Ulss di residenza del minore fornirà al Centro per la Giustizia Minorile ogni informazione anche di carattere organizzativo relativa alla propria rete istituzionale: sedi, contatti, referenti. Per i collocamenti urgenti in comunità, il Direttore suddetto potrà fornire altresì il nominativo e il recapito telefonico di un referente da contattare da parte del Centro per la Giustizia Minorile. Art. 4 Raccordo operativo per l’esecuzione di provvedimenti di collocamento in comunità di minori/giovani adulti tossicofili /tossicodipendenti e/o affetti da disturbo psichico Il Centro per la Giustizia Minorile, cui la Magistratura minorile procedente trasmette il provvedimento penale di collocamento in comunità, cura l’invio formale del minore/giovane adulto in comunità. A tal fine, il Centro per la Giustizia Minorile contatta il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale dell’Azienda ULSS di residenza del minore/giovane adulto, o il referente individuato ai sensi dell’art.3, il quale, sulla base degli elementi forniti comunica il nominativo della comunità idonea presso la quale effettuare l’inserimento del minore/giovane adulto. ALLEGATOA alla Dgr n. 432 del 04 aprile 2014
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Nei casi che non rivestono carattere d’urgenza, l’U.V.M.D., con le modalità previste dall’art. 2, indica al Centro per la Giustizia Minorile la struttura comunitaria adeguata, coerente con le ipotesi trattamentali del progetto quadro succitato. Il Centro per la Giustizia Minorile cura altresì l’invio alla Azienda ULSS di residenza del minore di ogni documentazione ritenuta utile nonché le relative comunicazioni di successivi eventuali spostamenti da una struttura ad un’altra. Art. 5 Inserimenti in Comunità di minori/giovani adulti tossicofili /tossicodipendenti e/o affetti da disturbo psichico Al fine di garantire il rispetto dei diritti del soggetto, con particolare riferimento al mantenimento dei rapporti con i propri familiari, tenuto conto delle caratteristiche del caso, sarà individuata preferibilmente una struttura comunitaria situata nel territorio regionale veneto. Nelle more dell’implementazione di adeguate risorse comunitarie, sarà possibile individuare una sede residenziale, anche fuori regione nella quale collocare i soggetti. Quando non è possibile individuare in tempi brevi idonee comunità terapeutiche (CTRP), o educative‐ riabilitative (CER) e considerando inoltre l’attuale carenza delle stesse, al fine di assicurare l’esecuzione dei provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria è consentito l’immediato inserimento/trasferimento in una struttura di tipo educativo ritenuta idonea, autorizzata e/o accreditata secondo la normativa regionale di riferimento. L’inserimento in comunità, quando eccezionalmente effettuato per motivi d’urgenza dal Centro per la Giustizia Minorile, dovrà essere ratificato dal Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale dell’Azienda ULSS di residenza del minore/giovane adulto. Art. 6 Pagamento rette Gli oneri sanitari concernenti il rimborso delle rette per gli inserimenti comunitari ai sensi del presente Protocollo sono a carico dell’Azienda ULSS di residenza del minore/giovane adulto nel rispetto dei provvedimenti regionali in materia di LEA (DGR n. 2227 del 9/8/2002 e 3972/2002 e successive modificazioni ) e di tariffe /rette (DGR 2621/2012 allegato D e DGR 494/2013). Nessun onere economico derivante dai collocamenti in comunità effettuati nell’ambito del presente Protocollo potrà essere sostenuto dal Centro per la Giustizia Minorile. Art. 7 Rimborso oneri per l’inserimento Gli oneri assunti dalle Aziende ULSS per gli inserimenti oggetto del presente Protocollo sono rimborsati dalla Regione in una quota pari al 70%, nel rispetto della normativa vigente, in sede di riparto delle risorse per la sanità penitenziaria dell’anno successivo a quello nel quale è avvenuto l’inserimento. Art. 8 Tavolo tecnico per la definizione di soluzioni operative condivise Al fine di individuare soluzioni organizzative condivise ed atte a favorire la collaborazione fra i Servizi del C.G.M. ed i Servizi delle Aziende Locali Socio‐Sanitarie e di rendere complementare l’operato delle due istituzioni a livello regionale, la Regione Veneto e il C.G.M costituiscono un Tavolo Tecnico interistituzionale, composto da rappresentanti delle due Amministrazioni, per il monitoraggio periodico del presente accordo e la verifica circa la rispondenza ai contenuti indicati, con incontri almeno semestrali: ALLEGATOA alla Dgr n. 432 del 04 aprile 2014
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Il tavolo tecnico ha il compito di: • monitorare l’efficienza e l’efficacia degli interventi attivati; • promuovere l’appropriatezza degli stessi e loro verifica; • condividere linee di indirizzo scientifico in materia; • promuovere programmi di formazione congiunta Al fine di individuare soluzioni operative pertinenti sarà valutata di volta in volta l’opportunità di invitare al tavolo la Magistratura Minorile, e/o altre istituzioni coinvolte. Il tavolo tecnico effettuerà una verifica intermedia ogni sei mesi o su richiesta motivata di una delle parti. Art. 9 Revisione e aggiornamento Il presente protocollo d’intesa ha validità di due anni e sarà tacitamente rinnovato, salvo disdetta formale di una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza. Può essere aggiornato o modificato anche prima di tale scadenza, su richiesta di una delle parti. Art. 10 Osservatorio permanente interistituzionale per la salute in carcere L’Osservatorio permanente interistituzionale per la salute in carcere, così come previsto dall’allegato A) al DPCM 1° aprile 2008, è costituito quale strumento di supporto per la elaborazione delle politiche regionali volte alla tutela della salute dei minori/giovani adulti privati e/o limitati della libertà personale e sottoposti a procedimento penale. Ha il compito di monitorare l’efficienza e l’efficacia degli interventi in tale ambito e la loro appropriatezza, nonché, sulla base delle eventuali criticità rilevate, indica gli strumenti correttivi diretti al miglioramento dell’efficacia degli stessi. In caso di contenziosi, fornisce pareri e chiarimenti, e vigila sull’attuazione del presente Protocollo. Data, ______________________ Per la Regione del Veneto Per il Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto
Il Direttore Il Friuli Venezia Giulia e la Provincie Autonome Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria di Trento e Bolzano Dott. Claudio Pilerci Il Dirigente Dott. Paolo Attardo