T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i C r e m o n a

Tribunale Ordinario di Cremona
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
dr. Guido Salvini
N. R.G.N.R.1956\07
N. R.G.GIP.2401\07 +743\12
REPUBBLICA
ITALIANA
Il Giudice legge il presente dispositivo e si riserva la stesura della motivazione nel termine di 90 giorni.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice
Visti gli artt.438 e ss. e 533 c.p.p.
Dichiara
GILBERTI ENRICO e BILLI GIULIANO GUERRINO colpevoli del reato di cui agli artt. 81 e 434
secondo comma c.p. , disastro innominato doloso di natura ambientale , così riqualificate le condotte di
cui al capo B) di rubrica e in esso assorbito l'evento di pericolo ambientale di cui al capo A) e
GILBERTI ENRICO colpevole altresì della contravvenzione di cui all'art. 257 comma primo secondo
periodo e secondo comma D.lvo 152\06, e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche
per Gilberti equivalenti all'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 257 D.lvo 152\06 e applicata
la diminuente del rito
Condanna
GILBERTI ENRICO per il reato di cui agli artt. 81- 434 c.p. alla pena di anni sei di reclusione e per
quello di cui all'art. 257 D.lvo 152\2006 alla pena di sei mesi di arresto e 9000,00 euro di ammenda
BILLI GIULIANO GUERRINO per il reato di cui agli artt. 81- 434 c.p. alla pena di anni tre
reclusione
oltre al pagamento in solido delle spese processuali relative al reato cui la condanna si riferisce
Visti gli artt. 29 e 32 c.p.
dichiara
l’ imputato GILBERTI interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e lo dichiara altresì in stato di
interdizione legale durante l’espiazione alla pena e l’imputato BILLI interdetto per anni cinque dai
pubblici uffici
Dichiara
ABULAIHA MOHAMED SALEH e COLOMBO PIERLUIGI colpevoli del reato di cui all’art. 449
primo comma c.p., disastro colposo innominato di natura ambientale così modificata l'originaria
qualificazione del fatto di cui al capo B) in esso assorbito l'evento di pericolo ambientale di cui al capo A)
e altresì colpevoli entrambi della contravvenzione di cui all'art. 257 comma primo e secondo periodo
D.lvo 152\06, e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante di
cui al secondo comma dell'articolo 257 D.lvo 152\06 e applicata la diminuente del rito
condanna
ABULAIHA MOHAMED SALEH e COLOMBO PIERLUIGI alla pena di un anno e otto mesi di
reclusione ciascuno per il reato di cui all'art 449 c.p. e alla pena di quattro mesi di arresto e di 6000,00
euro di ammenda per il reato di cui all'art. 257 Dlvo 152\06
oltre al pagamento in solido delle spese processuali relative al reato cui la condanna si riferisce.
Visti gli articoli 163 c.p., e 257 terzo comma D.lvo 152\06
Concede
a ABULAIHA MOHAMED SALEH e COLOMBO PIERLUIGI il beneficio della sospensione
condizionale della pena subordinando tale beneficio alla prosecuzione dei necessari interventi di
bonifica e ripristino ambientale
Visto l’art 530 c.p.p.
assolve
YAMMINE NESS in ordine a tutti i reati e le contravvenzioni lui contestate per non aver commesso
fatti
Visto l’art. 530 c.p.p.
assolve
BILLI Giuliano Guerrino in ordine al reato di cui all’art. 257 D.lvo 152\06 di cui al capo B) perché il
fatto al momento della sua condotta non era preveduto dalla legge come reato
visto l’art. 531 c.p.p.
dichiara
non doversi procedere nei confronti di GILBERTI ENRICO BILLI GIULIANO GUERRINO
COLOMBO PIERLUIGI e ABULAIHA MOHAMED SALEH in relazione ai reati di cui agli artt. 137
e 256 D.lvo 152\2006 in quanto estinti per intervenuta prescrizione
Visti gli artt. 539 e 540 c.p.p.
condanna
altresì gli imputati GILBERTI, BILLI, ABULAIHA e COLOMBO al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali cagionati alle costituite parti civili che saranno liquidati in
separato giudizio civile assegnando alle parti civile una provvisionale immediatamente esecutiva
che si liquida in :
- 50.000,00 euro per l'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Cremona
- 10.000,00 euro ciascuno per Trivella Michele, Bazzi Roberto Renato, Spedini Angelo e
Ponzoni Elena e 8000,00 euro ciascuno per Bazzi Davide, Bazzi Antonio Benvenuto, Boveri
Cesarina , Ponzoni Annibale in quanto componenti di nuclei familiari
- 10.000,00 euro ciascuno per Mauri Rossana, Marni Anna Maria, Torresani Alessandro Andrea
Bonanomi Camillo, Rizzini Giulio e Brugnoli Giorgio e 8000,00 euro ciascuno per Madini
Lorenzo e Madini Gianfranco in quanto componenti di nucleo familiare
- 10.000,00 euro ciascuno per Giovanna Compiani, Ermanno De Rosa, Tonarelli Laura,
Francesca, Ferdinando Virginio Sudati, Ravelli Sergio Pasquale, Maestroni Rossana e 8000,00
euro ciascuno per Maraschi Mattia, Maraschi Alessio e Poli Laura nonché Villa Laura e
Talamazzi Tiziano nonché Franzini Valeria e Dini Andrea nonchè Chiroli Masimo e Grimozzi
Francesca in quanto componenti di nucleo familiare
- 40.000,00 euro per Legambiente Lombardia Onlus
- 1.000.000,00 euro per il Comune di Cremona rappresentato da Ruggeri Gino
disponendo che tali provvisionali siano corrisposte per due terzi in solido degli imputati
GILBERTI e BILLI e per un terzo in solido degli imputati ABULAIHA e COLOMBO
Visto l’art. 541 c.p.
condanna
altresì in solido gli imputati, nella medesima percentuale sopra indicata, alla rifusione delle spese
sostenute e degli onorari delle costituite parti civili che si liquidano in :
-18.000,00 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per l'Associazione
Dopolavoro Ferroviario di Cremona
- 55.000,00 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per le parti civili
Chiroli Massimo ed altri Soci Canottieri Bissolati
-27.000 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per le parti civili Mauri
Rossana ed altri Soci Canottieri Bissolati
-27.000 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per le parti civili
Trivella Michela ed altri Soci Canottieri Bissolati e Canottieri Flora
-40.000 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per la parte civile
Comune di Cremona
-27000 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per la parte civile Lega
Ambiente Lombardia Onlus
Visto l’art 448 c.p.
Applica
quale pena accessoria nei confronti degli imputati GILBERTI l’interdizione per anni otto dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e per BILLI per anni cinque
Visti gli artt. 36 c.p. e 448 c.p.
Dispone
la pubblicazione del dispositivo della sentenza per estratto a spese dei condannati per 30 giorni
sul sito Internet del Ministero di Giustizia
Visto l’art. 331 c.p.p.
Dispone
la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica – sede per quanto di sua
competenza in ordine all'eventuale esercizio dell'azione nei confronti di Tamoil come persona
giuridica per le prospettabili responsabilità ai sensi del D.lvo 231\2001 per i reati di natura
ambientale
Cremona, 18 luglio 2014
Il Giudice
Guido Salvini