PRATO 21 febbraio 2014 UFFICIO FALSI DOCUMENTALI Polizia Municipale Genova P.zza Ortiz n°. 8 – 16121 GENOVA L’applicazione della norma nell’indagine sul falso documentale Come sempre più spesso mi viene richiesto negli incontri di studio sul falso documentale sono a relazionare sull’applicazione del codice penale e di procedura penale su questo specifico filone d’indagine. In vero non ci si può limitare ad una mera esposizione e dissertazione sui singoli articoli di legge, bensì pare sempre più opportuno effettuare un’attenta analisi della zona d’azione della Polizia Locale nei nostri Comuni. Le amministrazioni decentrate, dalle quali noi tutti dipendiamo, sempre più versano in un disavanzo finanziario determinato dalla politica economica nazionale, che spinge gli amministratori a ricercare spasmodicamente le residue fonti d’introito per poter sopravvivere. Ora è evidente che tra le primarie fonti di gettito per i Comuni vi siano gli interventi contravvenzionali, quindi contestualmente vi è una forte spinta incentivante verso tali risorse, parimenti si instaura una sensibilizzazione al decremento di tutti gli interventi che non portino ne alla fruizione di servizi per i cittadini ne al reperimento di tali risorse. La scarsa attenzione all’intervento penale produce una carenza di formazione ed una scarsa tutela dell’Operatore quindi una vulnerabilità del nostro operato che si accentua in maniera proporzionale all’ignoranza della norma. Per correttezza intellettuale bisogna identificare anche gli altri fattori che entrano in gioco in questo delicato equilibrio, mi posso limitare ad indicare i principali che sono: l’indirizzo specifico (ancorché non rivesta valenza normativa) della locale Procura, il rapporto con le (altre) forze di Polizia e l’indirizzo politico dell’Ufficio di appartenenza. Pensiamo per un attimo ad un intervento analogo al nostro effettuato da una pattuglia della P.S. in forza alla locale Questura o a quello effettuato da una pattuglia dell’Arma dei C.C. N.O.R., gli Operatori sul territorio faranno il primo intervento, il capoturno si assumerà l’onere della trasmissione/comunicazione all’A.G., un Ufficio di Polizia Scientifica effettuerà gli accertamenti sui reperti in sequestro e l’identificazione del soggetto indagato/arrestato, l’ufficio di P.G. porterà avanti eventuali indagini correlate, l’Ufficio Immigrazione effettuerà l’eventuale trattazione dello straniero. Noi no, più il Comune sarà piccolo maggiori saranno gli oneri che dovremo sobbarcarci, anche se ovviamente ciò non ci manleva in alcun modo dalle responsabilità/obblighi penali dell’intervento. Nuovamente noi paghiamo la diversificazione nella contrattazione, una parte avviene centralmente (quando avviene) ed una più cocente è di carattere decentrato e quindi subisce la forte influenza partitica del Comune di appartenenza. Ci basti pensare alla discrasia rappresentata da una direttiva politica esattamente contraria rispetto alla norma giuridica, la discrasia determina delle profonde rotture nel tessuto sociale, qui l’Agente di Polizia Locale viene chiamato a rivestire quelle funzioni di frizione a volte veramente gravose, che permetto la sopravvivenza delle città. Possiamo trovarci di fronte ad una Procura che ritiene ad esempio di non effettuare l’arresto ex art. 497 bis c.p., questo ovviamene non manleva l’Operatore dall’applicazione della norma, l’autopreservazione è attuabile solamente comportandoci in maniera cristallina nella sua applicazione, di fatto è questa l’unica tutela del nostro operato e non necessita nemmeno del supporto del nostro Comando. Ipotizzando un intervento su di un episodio previsto e punito dal prefato articolo, compilata correttamente la prevista modulistica notiziamo (non è previsto che lo debba fare un U.P.G.) l’A.G. dei fatti e contestualmente dell’avvenuto arresto del soggetto, con le motivazioni sintetiche che hanno determinato la nostra decisione e nessuno, e ribadisco NESSUNO potrà mai contestarci qualcosa. E’ ovvio che il P.M. potrà disporre l’immediato rilascio e noi dovremo semplicemente limitarci ad annotarlo nella C.N.R. senza alcuna complicanza. E’ necessario imparare anche questo, quando succedono eventi come quello sopra citato PRATO 21 febbraio 2014 non sarà una sconfitta del nostro operato ma una vittoria, non si vince nel rinvio a giudizio o peggio nella condanna del delinquente, si vince ogni qualvolta terminata la redazione degli atti non avremo commesso errori, quando non forniremo al nemico, ed il concetto di nemico non è così certo e definito, alcun appiglio per perseguirci penalmente, amministrativamente o disciplinarmente. Il nemico è subdolo, spesso si cela sotto mentite spoglie, può indossare la nostra stessa divisa, o qualcuna simile o può essere il vicino di casa, il nostro concittadino, se entriamo nella sfera del penale aumenta il nostro rischio quindi durante l’applicazione della norma giuridica prestiamo attenzione anche alle sfumature, cerchiamo di comportarci sempre in maniera corretta e civile anche con il peggior delinquente, non sempre sarà facile ma è necessario per la nostra incolumità. Potrebbero verificarsi incomprensioni operative con gli appartenenti ad altre forze di Polizia, anche in questo caso atteniamoci scrupolosamente a quanto previsto normativamente e qualora si presenti un problema di una certa rilevanza non esitiamo a comunicare immediatamente, anche telefonicamente, all’Autorità Giudiziaria l’origine e la portata degli eventi che ci stanno impedendo di portare a termine la nostra attività d’istituto. Dopo queste premesse possiamo iniziare ad analizzare il primo e più importante articolo che ci riguarda, l’art. 55 del c.p.p.. L’importanza di tale dettame è determinata dalle imposizioni che esso prevede per la nostra figura giuridica, infatti ci è fatto obbligo di preservare la scena del crimine, di assicurarne le prove mettendole nel più breve tempo possibile a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, alla quale comunque andranno comunicate senza indugio le notizie circa il crimine perseguito anche assunte d’iniziativa, nonché andrà svolta quell’attività utile ad individuarne l’autore, identificandolo compiutamente. Si ribadisce che tutto ciò è indicato come precipuo OBBLIGO dell’operatore. Da una superficiale analisi si potrebbe affermare che, vista la triste situazione economica in cui noi tutti versiamo e visti i rischi a cui andiamo incontro forse converrebbe …….. girarci dall’altra parte…. Quindi? Commetteremo un bel reato di omissione di atti d’ufficio, a parer mio l’analisi degli eventi deve essere il più accurata possibile prima di assumere decisioni di cui poi avremmo amaramente a pentirci. Trovandoci di pattuglia quante volte siamo stati inviati per i rilievi di un incidente stradale con ferimento (di lieve entità) di persona e quanti dei coinvolti si sono rivelati stranieri? Intanto, non perché lo abbiamo voluto, ma siamo già in presenza di un reato (art. 590 c.p.) e allora qui nasce il primo problema: vi è la perseguibilità solo a querela ed il soggetto passivo ha già manifestato la volontà di non perseguire l’autore delle lesioni. Subito ci sentiamo sollevati pensando che anche in questo caso non vi sarà nessun adempimento di carattere penale! Ed invece no, rammentiamo che il nostro ruolo non è quello del leguleio, ne quello del Giudice o dell’avvocato, noi siamo Agenti di Polizia Giudiziaria e quindi DOBBIAMO dare notizia all’A.G. dei fatti costituenti reato di cui siamo venuti a conoscenza identificando compiutamente gli attori, siano essi attivi che passivi del fatto. Dall’esame dei documenti necessari alla guida e all’identificazione emergono gravi indizi di falsità, noi allora ……poniamo in sequestro ex art. 354 c.p.p. i reperti dubbi (OBBLIGO di garantire la prova). Ed ecco il secondo articolo di fondamentale importanza il 354 c.p.p. che ci permette di assicurare la prova di nostra iniziativa, ovviamente se opereremo come soli Agenti, non alla presenza quindi di un Ufficiale di P.G., dovremo indicare anche l’art. 113 del D. Lgs. n°. 271/89, resta evidente l’importanza di poter effettuare il sequestro in autonomia per tutelare il nostro operato. Direi che stiamo procedendo bene, rammentiamo che al momento operiamo in emergenza, quindi su strada e probabilmente in avverse condizioni, ciò nonostante abbiamo assicurato la prova ed ora non ci resta che identificare compiutamente gli attori del reato, ma abbiamo manifestato dubbi circa i documenti esibiti, quindi? Ai sensi dell’art. 349 c.p.p. non ci resta che accompagnare il o i soggetti presso il più vicino ufficio abilitato ai rilievi foto dattiloscopici ove provvederemo a far effettuare i rilievi di PRATO 21 febbraio 2014 UFFICIO FALSI DOCUMENTALI Polizia Municipale Genova P.zza Ortiz n°. 8 – 16121 GENOVA rito. Bene allora abbiamo finito? Certamente no, la compiuta identificazione si avrà soltanto al momento della disamina S.D.I. dell’esito delle comparazioni dei rilievi effettuati. Se pur all’apparenza superfluo bisogna rammentare che a fronte dell’OBBLIGO della compiuta identificazione il provvedimento dell’accompagnamento per l’identificazione ha carattere coercitivo, dal momento del fermo dovremo essere come i famosi fidanzatini di Peynet con il fermato, non dovrà mai essere lasciato privo di sorveglianza o peggio messo nella condizione di darsi alla fuga. Avuta contezza circa l’identificazione del soggetto non ci resta che compilare e consegnargli copia del verbale di accompagnamento per l’identificazione e di perquisizione, nonché, qualora egli sia l’indiziato del reato, copia del verbale di identificazione e di elezione di domicilio. Appare ovvio che se il reato sia uno di quelli perseguibili a querela della persona offesa (es: art.li 485 e 590 c.p.) la querela potrà essere sporta nei tre mesi successivi alla presa di coscienza del reato da parte della persona offesa, quindi comunque non potremo essere in grado al momento del primo intervento di garantire il rispetto di tali termini temporali nell’applicazione della volontà del soggetto passivo, avremo conseguentemente tutti gli obblighi previsti e puniti dall’art. 55 c.p.p.. Se scoprissimo di esserci imbattuti in una patente di guida o in un permesso internazionale di guida contraffatti, dovremo contestare gli art.li 477 e 482 c.p., ciò in quanto il 477 prevede la punizione del pubblico ufficiale che realizza un falso materiale mentre il 482 diminuisce la pena se il reato viene commesso dal privato. La domanda che spesso viene posta è relativa alla contestazione del concorso nella falsificazione, l’indagato di fatto concorre nella falsificazione inserendo il proprio fotogramma ed i dati anagrafici presunti. A fronte di un confronto con alcuni Magistrati della Procura della Repubblica di Genova attenti a questa particolare casistica, si recepiva il consiglio di contestare assieme agli art.li 477 e 482 c.p. anche l’art. 489 c.p. (uso di atto falso) in quanto si è rilevato che in alcune occasioni, in sede di giudizio, la difesa non contestava il compimento del reato bensì la sua realizzazione all’estero, il Giudice quindi recependo tale obiezione si vedeva costretto al proscioglimento dell’indagato in mora di depositata contestazione riferita al mero uso del documento falso. Se invece il controllo portasse all’individuazione dell’uso di documentazione assicurativa apocrifa si dovrà contestare l’infrazione all’art. 485 c.p., ATTENZIONE purtroppo molto spesso ci siamo imbattuti in interpretazioni distorte della normativa dove Colleghi si esponevano ad enormi rischi giuridici del tutto irrazionalmente. Noi dell’Ufficio Falsi della Polizia Locale di Genova portiamo sempre ad esempio purtroppo due Colleghi anziani (del concorso 1981) questi avevano realizzato una collezione privata di tagliandi assicurativi contraffatti, mai sequestrati, nonostante ripetuti controlli eseguiti nominalmente mediante l’accesso a svariate banche dati esterne al Corpo, a seguito dei quali, avuta chiara ed inequivocabile contezza di trovarsi in presenza di un reato, avevano semplicemente sanzionato amministrativamente quei conducenti ex art. 193 del c.d.s. salvo poi trattenere il corpo di reato nel proprio borsello a titolo di mero collezionismo. Soltanto un folle può inanellare una serie così lunga di comportamenti demenziali, noi non siamo Giudici ne tantomeno avvocati, siamo in presenza di un reato, peraltro accertato inequivocabilmente mediante gli accessi registrati a molteplici banche dati, quindi dobbiamo porre in sequestro la documentazione apocrifa ex art. 354 c.p., trasmettere l’annotazione afferente il fatto entro h. 48,00 alla Procura di competenza e contestualmente comunicare alla Compagnia Assicuratrice il fatto costituente reato al fine di permettere al loro ufficio legale di poter sporgere querela nei tempi previsti. Ovviamente a parte resta corretta l’applicazione dell’art. 193 del c.d.s.. In tal senso non sempre è semplice far comprendere ai Colleghi l’esatta portanza dell’iter giuridico, alcuni Agenti erano usi effettuare il ritiro di tagliandi per portatori di handi- PRATO 21 febbraio 2014 UFFICIO FALSI DOCUMENTALI Polizia Municipale Genova P.zza Ortiz n°. 8 – 16121 GENOVA cap già appurati contraffatti mediante accertamento telefonico presso l’ufficio che ne avrebbe effettuato il rilascio ex art. 13 L. 689/81, quindi magari dopo un mese si vedevano costretti a tramutare il ritiro in sequestro ex art. 354 c.p.p. per poter contestare l’infrazione ex art. 489 c.p. (o ex art.li 477, 482 c.p.) andando a giustificare il ritardo con le più variegate scuse. Analogamente altri Colleghi, pur avendo già rilevato la falsità del documento lo ritiravano ex art. 13 L. 689/81 per l’errato timore che in caso di un loro errore essi non sarebbero incorsi in alcuna complicanza. Succedeva invece che nel medesimo contesto gli stessi andavano magari a sequestrare il veicolo applicando sanzioni di diverse migliaia di euro salvo poi ricevere richieste di risarcimento certamente più pericolose per l’Operatore rispetto alla corretta applicazione della norma penale. Giova precisare che non vi sono conseguenze nella segnalazione di un’ipotesi di reato poi rigettata dalla Procura inquirente salvo la dimostrazione di un dolo specifico nella contestazione da parte dell’operatore. Resta evidente che se denuncio per uso di patente di guida falsa nonostante la medesima sia genuina, magari sequestrandogli anche il veicolo, il mio vicino nigeriano, con il quale litigo giornalmente in quanto egli effettua uno stillicidio scriteriato sulla mia biancheria, forse potrò incorrere in qualche spiacevole inconveniente. Prendendo a prestito da un AMICO che ci ha lasciato una frase a lui cara: noi non possiamo scegliere se essere o non essere professionisti del controllo, questa scelta l’abbiamo fatta all’atto dell’assunzione, ora possiamo solo scegliere se essere buoni o cattivi controllori. Allora sarà opportuno valutare con molta attenzione gli art. 497 bis c.p. e l’art. 5 comma 8 bis del D. Lgs. 286/91, il 497 bis c.p è nato per punire il possesso e la fabbricazione di documenti atti all’espatrio contraffatti, ma non solo, per la quantificazione della pena il reato prevede l’arresto facoltativo. L’articolo è stato innovativo per entrambi i motivi, non necessitando più la presunzione del concorso nella falsificazione andava a prevedere la punizione anche per il solo possesso, inoltre la pena prevista faceva si che nella flagranza si potesse ipotizzare l’arresto facoltativo, che diveniva una sorta di arresto obbligatorio visto che il soggetto risulta di non certa identificazione e reperibilità. In seguito diveniva evidente la lacuna normativa derivante dal fatto che era stata prevista la sola punizione per chi avesse utilizzato o concorso nella realizzazione di documenti atti all’espatrio contraffatti, ma nessuna punizione era comminata per l’uso e la falsificazione dei titoli necessari al soggiorno. Tale lacuna era sanata dalla modifica della tristemente nota Bossi/Fini, l’introduzione dell’art. 5 comma 8 bis (D. Lgs. 286/91), di fatto la nuova norma andava a sanzionare con identica pena prevista per l’art. 497 c.p. chi venisse trovato in possesso di un permesso di soggiorno, di un visto di ingresso o reingresso o di un titolo necessario all’ottenimento di un visto o di un permesso di soggiorno contraffatti. Pare utile precisare il senso di punire l’utilizzo di un titolo necessario all’ottenimento del permesso di soggiorno contraffatto, evidente soltanto un pazzo potrebbe recarsi all’ufficio immigrazione esibendo una richiesta di emersione apocrifa, però diverso è il controllo effettuato su strada del cittadino straniero che esibisce un passaporto in corso di validità, magari corredato di un visto, ma essendo sprovvisto di permesso di soggiorno esibisce una domanda di emersione presentata magari ad un Ufficio del Governo di un’altra città. Se tale documento fosse genuino di fatto garantirebbe la legalità di permanenza, e stiamo parlando di un documento privo di sistemi di sicurezza realizzato su di un supporto cartaceo a bassa grammatura, con procedimento di stampa digitale. Quindi, anche se molto brevemente, abbiamo fatto un escursus sui principali articoli afferenti il falso documentale, ma non esiste un’operazione matematica che ci doni certezze in questo campo o il manuale dell’investigatore perfetto anzi è esattamente il contrario. Agiamo in un mondo decisamente imperfetto, quasi sempre in situazioni di inferiorità, sia numerica che operativa, spesso non abbiamo colpe ma semplicemente siamo il frutto di una PRATO 21 febbraio 2014 UFFICIO FALSI DOCUMENTALI Polizia Municipale Genova P.zza Ortiz n°. 8 – 16121 GENOVA società sempre più stereotipata e frenetica, sempre più priva di valori umani e materiali, ma anche questo non deve demotivarci, è l’etica della nostra professione, la nostra storia, sempre al fianco dei nostri concittadini, reprimendo se del caso ma sempre con un occhio all’umanità che ha sempre contraddistinto la nostra divisa. Nonostante siano passati quasi trent’anni rammento il sollievo che provavo quando, coinvolto in un’azione penale, mi veniva fornita la possibilità di rapportarmi con un Collega per decidere al meglio come procedere, per avere almeno un conforto morale, per sentire una voce amica. Tutti noi che partecipiamo al progetto di NOIDEIFALSI.IT abbiamo scelto di metterci in gioco, in un mondo dove tutto o quasi si coniuga con il verbo avere abbiamo scelto di coniugare il verbo dare, di ascoltare le grida dei Colleghi di tutta Italia, che sempre più spesso chiedono a gran voce di poter non essere lasciati soli nel momento del bisogno. Noi non possiamo sostituirci alle istituzioni però possiamo affiancare i Colleghi, gratuitamente, tentando di supportarli nell’investigazione e nell’azione penale che riguarda il falso documentale con la speranza nel cuore di poter vedere la professionalità della Polizia Municipale sempre progredire al fianco dei nostri concittadini e delle altre forze di Polizia. Buon lavoro e se avrete bisogno non esitate a chiamarci. Paolo ZOBOLI, Mauro POLESELLO e Roberto PANICO Ufficio Falsi Documentali Reparto Polizia Giudiziaria Polizia Municipale di Genova Tel. 010 – 5575608 e 609 Fax. 010 – 5575602 Mobile servizio 335 – 5686536 personale 338 – 4624519 P.zza Ortiz n°. 8 – 16121 GENOVA
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