crediti documentari e lettere di credito standby (sblc)

FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 )
SERVIZIO ESTERO - CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STANDBY (SBLC)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica: VENETO BANCA S.C.p.A.
Sede legale e sociale: Piazza G.B. Dall’Armi, 1 - 31044 Montebelluna (TV)
Sito Internet: www.venetobanca.it E-mail: [email protected] Tel: 0423 2831 Fax: 0423 283700
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita IVA: 00208740266
Numero di iscrizione all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia: 4700 - Codice ABI n. 5035.1 - C.C.I.A.A. di Treviso n. 88163
Gruppo bancario di appartenenza e relativo codice di iscrizione all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia: Gruppo Bancario Veneto
Banca, cod. gruppo 5035.1
Capogruppo del Gruppo Bancario VENETO BANCA - Iscritto all’Albo dei gruppi bancari in data 08.06.1992 cod. n. 5035.1
RISERVATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE
Soggetto che entra in contatto con il cliente
Nome
Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE O DEL SERVIZIO
L’operazione di credito documentario consiste nell’assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un
proprio cliente (ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da una Banca
corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc. ) fino
alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore
delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla
fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.
Si tratta di un’operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce
ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione
della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole
consolidati e come stabilito dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, pro-tempore vigenti, emesse dalla Camera di Commercio
Internazionale (ICC).
La Lettera di credito standby (SBLC) è un impegno della banca emittente in favore del beneficiario (in genere il venditore) a garanzia dell’impegno
di pagamento contrattuale assunto dall’ordinante (di solito il compratore). La banca emittente si impegna, pertanto, a pagare il beneficiario a fronte
della presentazione dei documenti previsti dal testo della SBLC, generalmente una dichiarazione di mancato pagamento da parte dell’ordinante
accompagnata da eventuali altri documenti.
Anche per la SBLC trovano applicazione gli usi codificati nelle relative pubblicazioni dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC).
Sia il credito documentario che la Lettera di credito standby possono essere confermati da una banca, diversa da quella emittente. Con l’aggiunta
della conferma, la banca confermante (usualmente prescelta dal beneficiario in fase di negoziazione con il compratore) aggiunge il proprio
impegno a quello della banca emittente nei confronti del beneficiario di adempiere alla prestazione prevista nel credito documentario o nella
SBLC, a condizione che i documenti presentati dal beneficiario siano conformi ai termini ed alle condizioni del credito. In accordo a quanto
previsto dagli usi raccolti nelle pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale (ICC) “Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti
Documentari" la conferma può essere aggiunta da un’altra banca solo su espressa autorizzazione della banca emittente.
Rischi tipici dell’operazione
a) per l’ordinante-compratore: il pagamento si basa sulla conformità formale dei documenti di utilizzo presentati dal beneficiario-venditore.
Pertanto la merce o il servizio potrebbero non corrispondere a quanto pattuito nel contratto commerciale.
b) per il beneficiario-venditore: il mancato pagamento da parte della banca emittente il credito documentario a causa di sua insolvenza o di
moratoria del paese.
c) rischio di cambio (se espresso in moneta diversa da quella del conto da addebitare/accreditare)
d) rischio variazione condizioni economiche: la banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al cliente che, in caso
di variazioni in senso sfavorevole, gli saranno rese note mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118 e 161,
comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL’OPERAZIONE
CREDITI DOCUMENTARI DALL'ITALIA SULL'ESTERO (IMPORT)
Emissione del credito:
0,10% / 50,00 €
Commissioni di impegno, per mese o frazione (oltre alle eventuali reclamate) - percentuale sull'importo / minimo
applicato [782]:
Per mese intendesi un lasso di tempo di 30 giorni. Esempio: l'operazione accesa il 10/12 e scadente il 03/01 conta un mese; l'operazione accesa il
10/12 e scadente il 12/01 conta due mesi.
Nel caso in cui l'importo del credito sia indicato con la clausola "circa", la commissione va conteggiata, di regola, sull'importo del credito maggiorato
del 10% o della percentuale indicata.
Recupero spese emissione [787]
35,00 €
Pag. 1 di 6
Aggiornato al 26/11/2014
FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 )
Modifica del credito –
recupero spese [813]:
20,00 €
diritto di modifica (1) [783]
Utilizzo del credito:
Se con regolamento a vista - percentuale sull'importo / minimo applicato [785]:
Se con regolamento a scadenza - commissioni di accettazione o impegno dilazionato - percentuale
sull'importo / minimo applicato (2):
a 1 mese : [838]
a 2 mesi : [839]
a 3 mesi : [840]
a 4 mesi : [841]
a 5 mesi : [729]
a 6 mesi : [728]
Spesa utilizzo/pagamento differito [795]:
Commissione mancato utilizzo o annullamento del credito - percentuale sull'importo / minimo applicato [786]:
N.B: la commissione di impegno rimane acquisita per intero.
Commissione su documenti irregolari (discrepancy fee) se a carico dell’ordinante [780]:
Emissione autorizzazione a terzi per lo svincolo di merci indirizzate alla nostra Banca (cosìdette “liberatorie” [862]:
30,00 €
0,30% / 50,00 €
0,60% / 50,00 €
0,80% / 50,00 €
1,00% / 50,00 €
1,20% / 50,00 €
1,50% / 50,00 €
1,80% / 50,00 €
20,00 €
0,15% / 50,00 €
50,00 €
50,00 €
(1)
Nel caso che la modifica comporti variazione di importo o scadenza il diritto di modifica viene sostituito dalla commissione di impegno e non viene percepita se la
commissione di impegno è superiore al diritto stesso.
(2)
Qualora il periodo intercorrente fra il ritiro dei documenti e la data di pagamento sia superiore a 6 mesi, la commissione da applicare va calcolata rapportando ad anno
la commissione prevista per le accettazioni a 6 mesi e conteggiandola pro-rata per tutto il periodo stesso considerando le eventuali frazioni di mese come mese intero.
CREDITI DOCUMENTARI ITALIA SU ITALIA
Commissioni e diritti : applicare commissioni e diritti previsti per i crediti dall’Italia sull’ Estero
CREDITI DOCUMENTARI TRASFERIBILI SU ITALIA / ESTERO
Commissione - percentuale sull'importo / minimo addebitato : [834]
Spesa di trasferimento : [787]
0,375% / 50,00 €
35,00€
CREDITI DOCUMENTARI DALL'ESTERO SULL'ITALIA (EXPORT)
CREDITI DOMICILIATI PRESSO LE CASSE DELL'ISTITUTO CON COMMISSIONI A CARICO DEL BENEFICIARIO
Spese gestione Pratica/Documenti [739] :
45,00 €
Diritto di notifica [781] :
70,00 €
Commissione di conferma : calcolata al trimestre o frazione a seconda dei rischi Paese e Banca, da percepire
sull'intero ammontare del credito, a partire dalla data di emissione del credito.
0,30% / 50,00 €
– percentuale minima / minimo applicabile [784] :
Nel caso in cui la Banca ordinante autorizzi l'aggiunta della conferma, purché il beneficiario sia disposto ad accollarsi la relativa commissione, si
deve precisare in sede di notifica che, qualora il beneficiario non comunichi alla banca notificante le sue decisioni entro 15 gg. di calendario, il
credito non verrà confermato; in caso di aggiunta di conferma, la relativa commissione viene percepita dal beneficiario con decorrenza dalla data di
notifica.
Per i paesi e le Banche considerati da Veneto Banca ad alto rischio, l'aliquota della commissione di conferma, pagamento ed accettazione
verranno concordate di volta in volta (includendo nel calcolo il costo di un’eventuale copertura assicurativa tramite SACE.)
Nel caso in cui l'importo del credito sia indicato con la clausola "circa", la commissione sarà conteggiata sull'importo del credito maggiorato del
10% o della percentuale indicata.
In caso di proroga, la commissione di conferma sarà sempre conteggiata dal giorno successivo alla data di scadenza originaria, anche se la
comunicazione della proroga avviene dopo la scadenza stessa.
Commissione di modifica del credito [783] :
30,00 €
Utilizzo del credito:
Se con regolamento a vista - percentuale sull'importo / minimo applicato [833]
Se con regolamento a scadenza - commissioni di accettazione o impegno dilazionato - percentuale
sull'importo / minimo applicato (3):
0,30% / 50,00 €
a 1 mese : [730]
0,45% / 50,00 €
a 2 mesi : [731]
0,60% / 50,00 €
a 3 mesi : [732]
0,75% / 50,00 €
a 4 mesi : [733]
0,90% / 50,00 €
a 5 mesi : [737]
1,05% / 50,00 €
a 6 mesi : [738]
1,20% / 50,00 €
Pag. 2 di 6
Aggiornato al 26/11/2014
FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 )
Accreditamento al beneficiario
Valuta giorni lavorativi internazionali successivi alla ricezione dei fondi dalla Banca ordinante e/o dalla
Banca di rimborso
EURO
DIVISA
Commissione mancato utilizzo o annullamento del credito – percentuale sull’importo / minimo applicato [786];
Smobilizzo impegni di pagamento rivenienti dall’ utilizzo di crediti documentari:
giorni banca:
Commissione smobilizzo - percentuale/minimo [829] :
2 gg. lavorativi
FOREX
0,15% / 50,00 €
5 gg. lavorativi
0,5% / 500,00 €
Tassi
se in Euro: tasso euribor maggiorato di uno spread del
se in altra divisa: tasso lettera interbancario delle eurodivise, riferito alla durata del finanziamento,
maggiorato di uno spread del
I.S.C. (indicatore sintetico di costo): non potrà superare il tasso usura pro-tempore vigente per il trimestre
in corso (in questo caso ottobre/dicembre 2010, con riferimento alla categoria “Altri finanziamenti”), pari al
Calcolo degli interessi: giorni effettivi Euro e altre divise
giorni effettivi Sterline Inglesi
Le competenze vengono dedotte dal netto ricavo dell’operazione di smobilizzo e/o addebitate con contabile a
parte contestualmente all’operazione medesima
7,000%
7,000%
18,495 %
divisore 360 gg
divisore 365 gg
(3)
Qualora il periodo intercorrente fra il ritiro dei documenti e la data di pagamento sia superiore ai 6 mesi, la commissione da applicare va calcolata rapportando ad
anno la commissione prevista per le accettazioni a 6 mesi e conteggiandola pro-rata per tutto il periodo stesso, considerando le eventuali frazioni di mese come mese
intero.
Nel caso di crediti, confermati dall'Istituto per i quali l'impegno assunto con la conferma debba intendersi esteso anche al buon fine delle tratte, è da percepire la
commissione di conferma commisurata al periodo di validità del credito e successivamente la commissione di accettazione commisurata alla durata delle rate.
CREDITI DOMICILIATI PRESSO BANCA ESTERA O ALTRA BANCA CONFERMANTE - Commissioni a carico del beneficiario
Spese gestione Pratica/Documenti [739] :
diritto di notifica [781]:
commissione di applicazione dei documenti al credito - percentuale sull'importo / minimo applicato [823]:
45,00 €
70,00 €
0,30% / 50,00 €
STANDBY LETTER OF CREDIT EMESSE
Commissioni di rilascio (percentuale / minimo applicato):
per durata fino a 12 mesi compresi (min. 2 mesi), per mese o frazione [790]
0,25% / 75,00 €
per durata oltre i 12 mesi compresi, per mese o frazione [799]
0,30% / 75,00 €
per durata oltre i 24 mesi compresi, per mese o frazione [814]
0,35% / 75,00 €
Recupero spese per rilascio ed inoltro a favore di nominativi dell’estero [791]
Commissioni di utilizzo (percentuale / minimo / massimo ) [818]
Modifica:
recupero spese [740]
diritto di modifica [830] (2)
(2) Nel caso che la modifica comporti variazione di importo o scadenza il diritto di modifica viene sostituito dalla
30,00 €
0,30% / 40,00 € / 80,00 €
30,00 €
30,00 €
Commissione di rilascio
STANDBY LETTER OF CREDIT RICEVUTE
Diritto di notifica [842] :
Commissione di conferma: calcolata al trimestre o frazione a seconda dei rischi Paese e Banca, da percepire
sull'intero ammontare del credito dalla data di emissione alla scadenza dell’impegno.
– percentuale minima / minimo applicabile [784] :
Commissione di modifica del credito [783] :
50,00 €
0,30% / 50,00 €
30,00 €
0,30% / 40,00 € / 80,00 €
Commissioni di utilizzo (percentuale / minimo / massimo ) [818]
Pag. 3 di 6
Aggiornato al 26/11/2014
FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 )
Accreditamento al beneficiario
Valuta giorni lavorativi internazionali successivi alla ricezione dei fondi dalla Banca ordinante e/o dalla
Banca di rimborso
EURO
DIVISA
Smobilizzo impegni di pagamento rivenienti dall’ utilizzo di crediti documentari:
giorni banca:
Commissione smobilizzo - percentuale/minimo [829] :
2 gg. lavorativi
FOREX
5 gg. lavorativi
0,5% / 500,00 €
Tassi
se in Euro: tasso euribor maggiorato di uno spread del
se in altra divisa: tasso lettera interbancario delle eurodivise, riferito alla durata del finanziamento,
maggiorato di uno spread del
I.S.C. (indicatore sintetico di costo): non potrà superare il tasso usura pro-tempore vigente per il trimestre
in corso (in questo caso ottobre/dicembre 2010, con riferimento alla categoria “Altri finanziamenti”), pari al
Calcolo degli interessi: giorni effettivi Euro e altre divise
giorni effettivi Sterline Inglesi
Le competenze vengono dedotte dal netto ricavo dell’operazione di smobilizzo e/o addebitate con contabile a
parte contestualmente all’operazione medesima
7,000%
7,000%
18,495 %
divisore 360 gg
divisore 365 gg
ALTRE CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI
Commissione d'intervento
se in Euro [836], percentuale / minimo addebitabile
0,200% / 5,00 €
se in altra divisa [837], percentuale / minimo addebitabile
Recupero commissioni e/o spese reclamate dal corrispondente estero o da terzi, indipendentemente se addebitate
contestualmente o successivamente all’operazione
Recupero spese S.w.i.f.t. e richieste d’esito [773]
Recupero spese per ricerca archivio fino a tre mesi [846]
Recupero spese per ricerca archivio da tre mesi a un anno [847]
Recupero spese per ricerca archivio oltre un anno [848]
0,200% / 5,00 €
al costo
18,00 €
10,00 €
25,00 €
50,00 €
Recupero spese per invio via fax di copia di operazione Swift [724]
5,00 €
Recupero spese di utilizzo generico del fax/telefono per conto del cliente [772]
5,00 €
Recupero spese invio corrispondenza ordinaria
1,03 €
Invio corrispondenza raccomandata (oltre al costo vivo della raccomandata)
5,00 €
Spedizione in Italia via DHL, o altro corriere, di lettere, plichi e pacchi, oltre ai costi documentati reclamati dal
corriere:
10,00 €
Spedizione all’estero via DHL , o altro corriere, di lettere, plichi e pacchi, oltre ai costi documentati reclamati dal
corriere:
20,00 €
Commissioni (oltre alle spese sostenute e/o reclamate) per richieste informazioni per conto e/o causa del cliente:
(importo massimo praticabile per singola richiesta) [822]
50,00 €
Rimborso spese forfetario per la trasferta/uscita di un incaricato su richiesta del cliente, oltre ai costi vivi (costo
chilometrico vettura, pedaggi, mezzi di trasporto), massimo per ora
50,00 €
Alle operazioni di “trade finance” ( forfaiting, sconto pro soluto con voltura di polizze SACE, foreign financing, etc.)
verranno applicate le condizioni valutate e concordate caso per caso.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dai rapporti
La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato.
Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto
immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a
tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.
Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente
per l’erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo
scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale.
Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese, Il cliente ha facoltà di
recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone
comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il
recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovutole per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari.
Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l’eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato
per l’utilizzo dei servizi e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o
addebitate.
Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei servizi successivamente al recesso
della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di
Pag. 4 di 6
Aggiornato al 26/11/2014
FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 )
utilizzazione.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Non oltre due mesi dalla comunicazione di recesso formalizzata dal cliente, allo scopo di consentire l’ordinato regolamento e conclusione dei
rapporti eventualmente pendenti.
RECLAMI
1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall’intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla
Banca. Si definisce “reclamo” ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo.
2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti
ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall’art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 (negoziazione per conto terzi, ricezione e trasmissione
ordini, collocamento, gestione portafogli e negoziazione in conto proprio) quando hanno ad oggetto strumenti finanziari (art. 1 comma 2° D.Lgs.
28/2/98 n. 58).
L’appartenenza alle due diverse categorie comporta un diverso processo di gestione dei reclami con termini di risposta differenti nonché
modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall’Ufficio Reclami.
3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l’indicazione dei
rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.
4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:
posta ordinaria o raccomandata indirizzata a “Ufficio Reclami Gruppo Veneto Banca – via Feltrina Sud 250 – 31044 Montebelluna (TV)”;
posta elettronica all’indirizzo email: [email protected];
fax trasmesso al numero telefonico: 0423/283755;
oppure può essere consegnato direttamente alla filiale della banca dove è intrattenuto il rapporto.
5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente.
Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari
1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di
ogni anno.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per
sapere come rivolgersi all'Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le
Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’Autorità
Giudiziaria ordinaria.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all’Autorità
Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente:
all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie “ADR” (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli
altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui Il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al
comma precedente presso l’ABF.
Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento
1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca e la Banca deve rispondere entro 90 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1°
al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. Se il cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito può rivolgersi all’Ombudsman-Giurì Bancario. Per
sapere come rivolgersi all'Ombudsman Giurì Bancario e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it,
oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria.
3. Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all’obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010 di
esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di
preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere: all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal “Conciliatore Bancario
Finanziario” - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR - (www.conciliatorebancario.it, dove è
consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria,
iscritto nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
4. Per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti
contrattuali, il Cliente – esclusi i clienti professionali di cui all’art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del D.Lgs. n. 58/98 - potrà anche attivare la
procedura di conciliazione avanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (www.camera-consob.it).
5. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il ricorso a detto Organismo assolve alla condizione di
condizione di procedibilità di cui al precedente comma 4.
LEGENDA
Credito documentario
Paese (o Banche) a rischio
Commissione di conferma
I crediti documentari sono regolati, salve diverse pattuizioni, dalla “Norme ed Usi Uniformi relativi ai
Crediti Documentari”, pro-tempore vigenti, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
Potrebbero nascere dei problemi con le operazioni in valuta estera a causa di problematiche con
alcuni paesi o banche (situazione politiche, calamità naturali, situazione economico finanziaria, etc.)
Per i paesi e le Banche, considerati a rischio dalla banca, l'aliquota della commissione di conferma,
pagamento ed accettazione verrà concordata di volta in volta .
Commissione che viene applicata al momento della conferma del credito
Pag. 5 di 6
Aggiornato al 26/11/2014
FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 )
Commissione di modifica
Commissione di utilizzo del credito
Prodotti accessori/facoltativi (contratti
accessori)
Commissione che viene applicata al momento che vengono variati i contenuti/estremi del credito
Commissione dovuta alla Banca in sede di applicazione dei documenti al credito.
Per prodotti accessori (obbligatori o facoltativi) si intendono rispettivamente quei prodotti senza i
quali il prodotto principale non può esistere o non può essere perfezionato o a quei prodotti che
vengono offerti al cliente a corredo del prodotto principale e che possono essere accettati o meno
dal cliente.
N.B: Nel caso del prodotto accessorio obbligatorio, la mancata sottoscrizione del contratto
accessorio di norma preclude la possibilità di perfezionare il prodotto principale.
Si intendono, secondo la definizione dell’allegato alla Direttiva 2007/64/CE:
1.
Servizi di Pagamento nel Mercato Unico
Europeo
servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni
richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2.
servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
3.
esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il
prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
a.
esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
b.
esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
c.
esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4.
esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un
utente di servizi di pagamento:
a.
esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
b.
esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
c.
esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5.
emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6.
rimessa di denaro;
7.
esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di
pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento
sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce
esclusivamente come intermediario tra l’utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
8.
emissione di moneta elettronica.
Sono escluse dall’applicazione della direttiva, tra le altre:
a.
il cambio di valuta contante contro contante;
b.
le operazioni di pagamento con assegni bancari, con titoli cambiari su supporto cartaceo, con
traveller’s cheque su supporto cartaceo;
c. le operazioni di pagamento collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari.
Pag. 6 di 6
Aggiornato al 26/11/2014