REPERTORIO N.125.402 RACCOLTA N.28.160 ATTO DI TRANSAZIONI Repubblica Italiana L'anno Duemilaquattordici, il giorno venti del mese di ottobre 20 ottobre 2014 A L'Aquila in Via Amleto Cencioni n. 5. Innanzi a me Vincenzo Galeota, Notaio in L'Aquila, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano sono presenti i Signori - "COMUNE DI L'AQUILA", con sede in L'Aquila, cod.fisc. 80002270660, in persona del Dirigente del Settore Opere Pubbliche Architetto DE PAULIS Enrica, nata a L'Aquila il 13 dicembre 1961, domiciliata per la carica ove sopra, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e Regolamento della Dirigenza approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 558 del 5 agosto 1999 come successivamente modificato, nonché ai sensi dell'art. 107 comma 3 lettera c) del T.U.E.L. approvato con D.lgs n.267 del 18.8.2000, nonchè del Regolamento per la Disciplina dei contratti attualmente vigente, a questo atto autorizzata in forza di Delibera di Giunta Comunale n. 303 del 21 giugno 2013, da Delibera di Giunta Comunale n. 422 del 12 settembre 2013, nonchè da Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 26 giugno 2014 che, in copie conformi agli originali, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C", omessane la lettura per espressa concorde volontà dei comparenti, con il mio consenso; - "CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.", con sede a L'Aquila, Via Belgio c/o Container sn, cod. fisc. 00158680660 corrispondente al numero di iscrizione al Registro delle Imprese di L'Aquila, n. REA AQ 48114, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor NATRELLA Giulio, nato a L'Aquila il 29 marzo 1940, domiciliato per la carica ove sopra, autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 giugno 2013 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "D", omessane la lettura per espressa concorde volontà dei comparenti, con il mio consenso; - de NARDIS Domenico, nato a L'Aquila il 3 ottobre 1962, ivi residente in Via Costa Cesare Campana n. 30, cod. fisc. DNR DNC 62R03 A345F; - de NARDIS Massimo, nato a L'Aquila il 5 dicembre 1963, ivi residente in Via Venezuela n. 2, cod. fisc. DNR MSM 63T05 A345D; - de NARDIS Giuseppina, nata a L'Aquila l'11 marzo 1969, residente a Teramo in Via Fonte Baiano n. 59, cod. fisc. DNR GPP 69C51 A345G; - de NARDIS Francesco Saverio, nato a L'Aquila il 2 dicembre 1965, ivi residente in Via Strinella n. 128, cod. fisc. DNR FNC 65T02 A345O; - TONTORANELLI Ornella, nata a L'Aquila il 21 novembre 1935, residente a Tornimparte (L'Aquila), frazione Colle S. Vito, Via Arco Capo Colle n. 12, cod. fisc. TNT RLL 35S61 A345X; - TONTORANELLI Anna Maria, nata a L'Aquila il 24 settembre 1944, residente a Roma in Via Guglielmo Albimonte n. 5, cod. fisc. TNT NMR 44P64 A345O; - TONTORANELLI Antonio, nato a L'Aquila il 5 febbraio 1952, residente a Roma in Via Emilio Lagostina n. 7, cod. fisc. TNT NTN 52B05 A345D; - TONTORANELLI Vincenzo, nato a L'Aquila il 9 febbraio 1939, ivi residente in Via Goffredo Petrassi n. 3, cod. fisc. TNT VCN 39B09 A345L. I comparenti, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale P R E M E T T O N O I) - che con atto di Convenzione ricevuto dal Notaio Roberto Ciancarelli di Paganica di L'Aquila in data 27 maggio 1977, rep. n. 29524/4556, registrato a L'Aquila il 28 giugno 1977 al n. 1763, ivi trascritto il 5 luglio 1977 al n. 8046, art. 7160, il Comune di L'Aquila ha concesso al "Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle Cooperative Edilizie dell'Aquila", ai sensi delle Leggi n. 167/62, 865/71 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di superficie ad edificandum sui terreni siti a L'Aquila, frazione Pettino, di complessivi mq. 50.133 da distaccare dai mappali originali censiti in catasto al N.C.T. al fol. 63, nn. 142, 404, 218, 141, 219 e 422, e fol. 67, nn. 56, 57, 166, 60, 61, 115, 129, 167, 217, 174, 185, 178 e 121, costituenti i sub-comprensori 2b e 2c del PEEP, al prezzo di Lire 286.857.970, debitamente corrisposto al Comune nei modi e termini convenuti; - che i detti terreni venivano occupati dal Consorzio che provvedeva a realizzare sugli stessi il programmato intervento composto da n. 201 alloggi, in conformità delle norme di Edilizia Economica e Popolare, delle norme della suindicata Convenzione, ed in conformità della Licenza Edilizia n. 21384 del 30 agosto 1975, variante 12646 del 31 maggio 1976, con presa di possesso giusta Verbali in data 26 febbraio 1976 redatti dall'Ufficiale Giudiziario su delega ex art. 35 Legge 865/71, del Consiglio Comunale n. 6 del 30 gennaio 1976, della Giunta Municipale n. 204 del 14 febbraio 1976, e n. 2610 del 21 dicembre 1976 per l'occupazione d'urgenza delle aree e dei relativi espropri; - che con successivo atto ricevuto dalla stesso Notaio Roberto Ciancarelli in data 28 giugno 2005, rep. n. 112113/33853, registrato a L'Aquila il 7 luglio 2005 al n. 1940, ivi trascritto l'8 luglio 2005 al n. 18082, art. 10977, in adempimento del corrispondente onere assunto con la citata Convenzione in data 27 maggio 1977, il Consorzio ha ceduto e trasferito gratuitamente al Comune di L'Aquila le aree destinate a viabilità, parcheggio e verde pubblico nel PEEP, censite in catasto al N.C.T. al fol. 63, n. 142 di ha 1.01.83 e fol. 67, n. 115 (ex 767, 768, 769, 770, 771 e 772 parte) di ha 1.87.12, complete di tutte le opere di urbanizzazione verificate dal Comune di L'Aquila con determina n. 28/2002; - che il suddetto complesso immobiliare risulta attualmente censito in catasto al N.C.E.U. di L'Aquila come segue: 1) fol. 67, n. 3480 dal subalterno 2 al subalterno 50 - Via Germania - in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. per la proprietà superficiaria e Comune di L'Aquila proprietario per l'area; 2) fol. 67, n. 3483 dal subalterno 2 al subalterno 81 - Via Svizzera - in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. per la proprietà superficiaria e Comune di L'Aquila proprietario per l'area; 3) fol. 67, n. 3482 dal subalterno 2 al subalterno 19 - Via Belgio - in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. 4) fol. 67, n. 3485 dal subalterno 13 al subalterno 34 - Via Svizzera - in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. 5) fol. 67, n. 3487 dal subalterno 8 al subalterno 190 - Via Belgio - in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. 6) fol. 67, n. 3486 dal subalterno 2 al subalterno 53 - Via Germania - in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. per la proprietà superficiaria e Comune di L'Aquila proprietario per l'area; 7) fol. 63, n. 675 dal subalterno 2 al subalterno 13 - Via Francia - in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. per la proprietà proprietario per l'area; superficiaria e Comune di L'Aquila 8) fol. 63, n. 676 dal subalterno 2 al subalterno 55 e subalterno 62 - Via Francia - in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. per la proprietà superficiaria e Comune di L'Aquila proprietario per l'area; 9) fol. 63, n. 677 dal subalterno 2 al subalterno 61 - Via Francia - in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. per la proprietà superficiaria e Comune di L'Aquila proprietario per l'area; 10) fol. 63, n. 678 dal subalterno 2 al subalterno 49 - Via Francia - in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. per la proprietà superficiaria e Comune di L'Aquila proprietario per l'area; II) - che in data 24 marzo 1982 il TAR d'Abruzzo con sentenza successivamente confermata dal Consiglio di Stato in data 4 ottobre 1984, annullava il PEEP dell'Aquila; - che a seguito delle citate sentenze la Signora Mari Eleonora, proprietaria di porzione dei terreni occupati, citava in giudizio il Consorzio per ottenere dallo stesso il risarcimento di tutti i danni relativi alla occupazione dei terreni medesimi censiti in catasto al fol. 67, nn. 115, 767, 768, 769, 770, 771 e 772; - che successivamente, a seguito di sentenza n. 227/95 del Tribunale di L'Aquila, registrata a L'Aquila il 24 aprile 1996 al n. 1008 Serie 4, e della Corte di Appello di L'Aquila n. 118/2001, registrata a L'Aquila il 24 aprile 2001 al n. 925 Serie 4, e della Sentenza n. 13684/06 della Corte di Cassazione, si definiva la controversia determinando avvenuta l'"accessione invertita" dei terreni in favore del Consorzio e riconoscendo alla originaria proprietaria il diritto all'indennità del risarcimento del danno, condannando inoltre il Comune ad assumere il 50% di quanto dovuto alla stessa, nonchè di tutte le spese dei gradi di giurisdizione e di registrazione delle sentenze; - che in virtù dei provvedimenti giudiziali sopra indicati il Consorzio ha provveduto a versare in favore della Signora Mari Eleonora il quantum stabilito, nonchè a corrispondere le spese di registrazione delle Sentenze e le spese legali; - che con atto ricevuto dal Notaio Roberto Ciancarelli in data 6 agosto 2002, rep. n. 103344/30584, registrato a L'Aquila il 23 agosto 2002 al n. 2136, ivi trascritto il 19 agosto 2002 al n. 13301/9948, la originaria proprietaria Signora Mari Eleonora, per quanto di sua spettanza, riconosceva al Consorzio l'avvenuto trasferimento per accessione invertita dell'area suindicata, censita al N.C.T. al fol. 67, n. 115, di ha 1.87.12; fol. 67, n. 764 di are 12.60; fol. 67, n. 768 di are 19.36; fol. 67, n. 769 di are 12.40; fol. 67, n. 770 di are 19.00; fol. 67, n. 771 di are 10.00; fol. 67, n. 772 di are 14.90; - che alla data del 30 settembre 2012 è risultato a carico del Comune, relativamente alla menzionata condanna al rimborso in favore del Consorzio del 50% delle somme che lo stesso ha corrisposto alla Signora Mari Eleonora per indennizzo, rivalutazione ed interessi, nonchè per imposte, tasse e spese legali, e interessi aggiunti, un debito nei riguardi del Consorzio per complessivi Euro 671.971,58, così come risulta dai conteggi riportati nel verbale di Delibera del Consiglio Comunale n. 67, allegato sotto la lettera "C" al presente atto; - che correlativamente all'intervento del Comune anche in altre procedure giudiziarie da transigere con altri originari proprietari delle aree comprese nello stesso programma e il Consorzio medesimo, lo stesso ha concesso al Comune una riduzione pari al 32,50% dell'intero importo da rimborsare a saldo per Euro 453.580,42, con risparmio per il Comune di Euro 218.391,16; - che detta somma è stata già corrisposta dal Comune al Consorzio mediante bonifico bancario in data 25 settembre 2014, emesso da BPER - Sede L'Aquila a favore di conto corrente intestato al Consorzio stesso presso la BPER - Agenzia n. 8 L'Aquila operazione n. 14268 - 80012; ed inoltre il Consorzio, avendo assunto a suo carico tutti gli oneri nascenti dalle transazioni con i Signori Tontoranelli e de Nardis, con esonero del Comune da ogni spesa al riguardo, ha richiesto al Comune il riconoscimento della piena proprietà delle aree su cui ha realizzato gli edifici sociali e l'eliminazione di tutti i vincoli gravanti sulle aree stesse, nonchè sui sovrastanti fabbricati, nascenti dalla citata convenzione in data 27 maggio 1977; III) - che con atto di citazione notificato il 27/11/1998, la Signora Elisabetta Angelini traeva in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di L'Aquila, il Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione, affinché, l'adito Giudice, riconosciuta la fondatezza della domanda, e, disapplicati, ai sensi dell'art. 5 L.2359/1865, i provvedimenti amministrativi di cui in narrativa, condannasse la convenuta al risarcimento del danno conseguente all'occupazione dei terreni di proprietà dell'attrice, nella misura da stabilire in corso di causa. Il tutto tenendo conto che la Signora Angelini, rinunciava alla proprietà delle aree censite al NCT di L'Aquila al foglio 63 particella 219 parte — foglio 19 particella 141 parte e foglio 19 particella 449 parte attualmente censite al foglio 63 particelle 679 parte — 1489 parte - 676 parte - 1488 parte — 1485 parte — 677 parte — 1479 parte — 1484— 1480 — 449 parte — 678 parte — 1478 parte — 1477 parte. La causa veniva iscritta al Ruolo Generale degli affari contenziosi al n° 804/1998 R.G.C. Il Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle Cooperative Edilizie di L'Aquila si costituiva in giudizio contestando la avversa domanda chiedendone il rigetto e chiedendo comunque di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di L'Aquila. Il Comune di L'Aquila benché ritualmente citato restava contumace. Il Tribunale di L'Aquila con sentenza n° 14 del 25.11.2002, depositata il 09.01.2003, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria adita, per essere la controversia riservata dalla legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 34 d. 1gs. 80/1998, rimanendo così assorbita ogni altra questione preliminare o pregiudiziale sollevata. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello gli eredi della Sig.ra Elisabetta Angelini, nel frattempo deceduta in data 18 giugno 2002, Sig.ri Domenico, Massimo, Giuseppina e Francesco Saverio de Nardis, (giusta Testamento olografo pubblicato con verbale da me Notaio ricevuto in data 4 luglio 2002, rep. n. 92405/18659, registrato a L'Aquila il 12 luglio 2002 al n. 1716), i quali, nel confermare l'avvenuta rinuncia alla proprietà dell'area, chiedevano che la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della impugnata sentenza, dichiarasse la giurisdizione del Giudice Ordinario, accogliendo l'azionata pretesa di risarcimento del danno. La causa veniva quindi iscritta al n°276/2004 R.G. Corte di Appello L'Aquila. Il procedimento veniva deciso con sentenza del 04/12/2007, pubblicata il 28/01/2008 con il numero 29 con la quale in accoglimento del formulato appello veniva dichiarata la giurisdizione dei Giudice Ordinario e rimessa la causa dinanzi al Tribunale Civile di L'Aquila. Con atto di citazione in riassunzione datato 16/09/2008, i Sig.ri Domenico, Massimo, Giuseppina e Francesco Saverio de Nardis, quali eredi della Sig.ra Elisabetta Angelini, nel confermare l'avvenuta rinuncia alla proprietà dell'area, convenivano dinanzi al Tribunale Civile di L'Aquila all'udienza del 22/12/2008 il solo Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle Cooperative Edilizie di L'Aquila. Nel corso del giudizio, tempestivamente riassunto dagli Eredi Angelini, il Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle Cooperative Edilizie di L'Aquila, oltre che chiamare nuovamente in giudizio il Comune di L'Aquila, ha provveduto a formulare ricorso per cassazione avverso al decisione assunta in secondo grado dalla Corte di Appello di L'Aquila, e per questo il giudizio pendente dinanzi al Tribunale Civile di L'Aquila veniva sospeso. Nonostante l'avvenuta emissione della decisione da parte della Suprema Corte di Cassazione, la causa sospesa dinanzi al Tribunale Civile di L'Aquila non veniva riassunta da alcuna delle parti nei termini di legge, e quindi la procedura rubricata al n° l 549/08R.G., allo stato sospesa, deve ritenersi soggetta a provvedimento dichiarativo di estinzione, sussistendone tutti i presupposti e le condizioni. Malgrado ciò gli Eredi della Sig.ra Angelini, ritenevano di vantare comunque diritto al risarcimento del danno così come azionato dalla loro dante causa nei confronti del Consorzio per la Costruzione di Case e quest'ultimo, da parte Sua, riteneva invece che nulla era dovuto alle controparti, e che, legittimato passivo, era in ogni caso il Comune di L'Aquila. Nonostante il contrasto e le divergenze sorte tra le parti, le stesse hanno inteso, di comune accordo e attraverso reciproche concessioni, transigere le varie questioni, ai sensi e per gli effetti dell'art.1965 C.C.. E per tale ragione e con tali intenti, che il Comune di L'Aquila, con l'allegata delibera di Giunta n° 303 del 21/06/2013, ha tra l'altro deliberato di approvare le bozze degli atti transattivi rispettivamente Tontoranelli che con i Signori risultano de Nardis allegate in e con copia i Signori alla stessa, subordinandone tuttavia l'efficacia giuridica al riconoscimento, in Consiglio Comunale, del debito di Euro (quattrocentocinquantatremilacinquecentottanta e 453.580,42 quarantadue centesimi) maturato a carico dello stesso Comune di L'Aquila nei confronti del Consorzio; delibera confermata dalla stessa Giunta con la successiva delibera n. 422 del 12.09.2013; - che il Consiglio Comunale, con la allegata n. 67 del 26.06.2014, ha a sua volta riconosciuto la legittimità del debito nei confronti del Consorzio nella misura concordata. Pertanto le parti, pur non disconoscendo nulla in ordine ai fatti ed alle deduzioni svolte nei rispettivi atti di causa, e quindi pur confermando le proprie posizioni hanno manifestato tuttavia la volontà di dirimere definitivamente le controversie ed eliminare ogni possibilità di contestazione sulle questioni oggetto di causa, di estinguere pertanto il dissidio, puramente e semplicemente per spirito transattivo, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art.1965 C.C., facendosi reciproche concessioni rispetto alle pretese ed eccezioni di cui ai rispettivi atti di causa. Transazione che è finalizzata al riconoscimento ed attribuzione della piena ed indisturbata proprietà dei terreni, che verranno di seguito meglio specificati, in favore del Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle Cooperative Edilizie di L'Aquila. IV) - che i Sig.ri Tontoranelli Ornella, Anna Maria, Vincenzo ed Antonio, quali aventi causa dei genitori TONTORANELLI Sabatino, deceduto il 9 settembre 1989 e BAFILE Adelaide, deceduta il 17 luglio 1996, hanno proposto azione dinanzi l'adito Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, rubricato al n° 602/2012 quale giudizio di riassunzione / prosecuzione di un precedente procedimento che il Consorzio ebbe ad instaurare dinanzi al Tribunale Civile di L'Aquila, rubricato al n° 1358/06 R.G., conclusosi con sentenza n° 412/2012 resa dalla Dr.ssa Carla Ciofani, con la quale, relativamente alle domande riconvenzionali svolte dai convenuti Sig.ri Tontoranelli, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, appartenendo la giurisdizione al Tribunale Amministrativo. Per questo i Signori Tontoranelli hanno formulato ricorso in riassunzione per il riconoscimento del diritto alla restituzione, da parte del Consorzio, dei terreni riportati in Catasto del Comune di L'Aquila al foglio 63 mappali nn. 142 e 218, attualmente censite al NCT di L'Aquila al foglio 63 particelle 1481 parte — 679 parte — 1483 parte — 1489 parte — 676 parte — 1481 parte — 1488 parte — 1482 — 483 — 1485 parte — 677 parte — 678 parte — 1479 parte — 1478 parte — 1477 parte, previa riduzione in pristino stato, oltre al risarcimento del danno per l'abusiva detenzione del bene, dalla data di occupazione fino alla restituzione, nella misura determinata in corso di causa, maggiorata degli interessi fino al saldo. In via subordinata, i medesimi hanno chiesto, qualora si ritenesse impossibile o comunque inattuabile la restituzione, condannare comunque il Consorzio, al risarcimento del danno per l'abusiva detenzione degli stessi, dalla data di occupazione fino alla pronuncia, nella misura così come determinata nella CTU redatta dal Geom. Tiziano Sebastiani. Con rivalutazione ed interessi fino al saldo, nonché con la condanna del resistente Consorzio al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre il 12,5% ex art. 14 T.F., IVA e CAP come per legge in favore dei ricorrenti. Nel detto procedimento il Consorzio ancora non ha proceduto a formalizzare la propria costituzione in giudizio, e tuttavia ne ha contestato integralmente la fondatezza e la ammissibilità della domanda svolta dai Sig.ri Tontoranelli. - Dinanzi al Tribunale Civile di L'Aquila, Giudice Istruttore attualmente designato Dr. Roberto Ferrari, pende altro procedimento civile rubricato al n° 984/2011 RG., avente ad oggetto le medesime particelle di terreno introdotto dal Comune di L'Aquila, che ha evocato in giudizio sia i Sig.ri Tontoranelli Ornella — Anna Maria — Antonio — Vincenzo, sia il Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle Cooperative Edilizie di L'Aquila, chiedendo, all'adito Tribunale, di essere riconosciuto proprietario delle dette particelle di terreno, per intervenuta e maturata usucapione. In detto giudizio tutti i convenuti hanno provveduto a formalizzare la propria costituzione mediante deposito di rispettive memorie di costituzione e risposta. - Nonostante il contrasto e le divergenze sorte tra le parti, le stesse intendono, di comune accordo e attraverso reciproche concessioni, transigere le varie questioni, ai sensi e per gli effetti del l'art.1965 C.C. Pertanto le parti, pur non disconoscendo nulla in ordine ai fatti ed alle deduzioni svolte nei rispettivi atti di causa, e quindi pur confermando le proprie posizioni hanno manifestato tuttavia la volontà di dirimere definitivamente le controversie sopra indicate, ed eliminare ogni possibilità di contestazione sulle questioni oggetto dei vari procedimenti giudiziali, di estinguere pertanto i dissidi, puramente e semplicemente per spirito transattivo, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art.1965 C.C., facendosi reciproche concessioni rispetto alle pretese ed eccezioni di cui ai rispettivi atti di causa. Transazione che è quindi finalizzata al riconoscimento, all'attribuzione della piena ed indisturbata proprietà dei terreni, che verranno di seguito meglio specificati, in favore del Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle Cooperative Edilizie di L'Aquila. Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1) - Tutti i comparenti dichiarano e garantiscono ai sensi dell'art. 1966 I° comma, di avere la piena capacità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono terzi aventi diritto, e di stipulare il presente atto di transazioni a conferma e formalizzazione delle rispettive scritture private di transazione già debitamente sottoscritte da tutte le parti in data 17 luglio 2013, le cui bozze si trovano allegate alla Delibera n. 303 del 21 giugno 2013, allegato "A" del presente atto. Art. 2) - PRIMA TRANSAZIONE - CONSORZIO/de NARDIS/COMUNE DI L'AQUILA - Quietanza di Euro 475.000,00 Il "CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.", come rappresentato, i Signori de NARDIS Domenico, de NARDIS Massimo, de NARDIS Giuseppina e de NARDIS Francesco Saverio, ed il "COMUNE DI L'AQUILA", come rappresentato, per effetto di quanto premesso, dichiarano, per puro spirito transattivo, di voler estinguere, come in effetti estinguono gli insorti contrasti, attraverso reciproche concessioni, convengono e stipulano il seguente atto transattivo: - Il Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle Cooperative Edilizie di L'Aquila, in persona del Suo legale rappresentante pro-tempore, Rag. Giulio Natrella, a titolo di reciproca concessione, deve corrispondere ai Signori de NARDIS Domenico, de NARDIS Massimo, de NARDIS Giuseppina e de NARDIS Francesco Saverio la somma di Euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila\00) risarcimento danni per a saldo e stralcio del qualsivoglia diritto e pretesa, economica e non, di cui all'atto di riassunzione del giudizio datato 16/09/2008 e di cui alle suestese premesse, procedimento rubricato al n° 1549/08 R.G.A.C. Tribunale di L'Aquila. Il versamento della detta somma avviene secondo le seguenti modalità: - quanto ad Euro 452.000,00 (quattrocentocinquantaduemila\00) a mezzo n. 4 (quattro) Assegni Circolari di Euro 113.000,00 (centotredicimila\00) ciascuno, emessi dalla BPER - Agenzia 8 di L'Aquila in data odierna, e precisamente: - n. 53-52312006 02 intestato al Signor de NARDIS Domenico; - n. 53-52312009 05 intestato al Signor de NARDIS Francesco Saverio; - n. 53-52312007 03 intestato alla Signora de NARDIS Giuseppina; - n. 53-52312008 04 intestato al Signor de NARDIS Massimo, e consegnati in mia presenza ai medesimi che accettano; - quanto ai residuali Euro 23.000,00 (ventitremila\00) il Consorzio si impegna a corrisponderli entro e non il 30 novembre 2014 a mezzo bonifici bancari sui rispettivi personali codici IBAN dei Signori de Nardis, che saranno indicati dagli stessi. I Signori de NARDIS Domenico, de NARDIS Massimo, de NARDIS Giuseppina e de NARDIS Francesco Saverio, essendo stato regolato quanto transatto a titolo di risarcimento danni, dichiarano di prestare, come effettivamente prestano al Consorzio, ampia e definitiva quietanza della detta somma di Euro 475.000,00 e di non aver più nulla a pretendere dallo stesso per i titoli suindicati, salvo il buon fine della dilazione di cui sopra della somma di Euro 23.000,00. - I Signori Domenico, Massimo, Giuseppina e Francesco Saverio de Nardis a fronte del pagamento come sopra indicato dell'importo di Euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila\00), a titolo di reciproca concessione, dichiarano di accettare detto pagamento a saldo e stralcio per il risarcimento danni di qualsivoglia pretesa economica e non economica, avanzata con l'azione giudiziale sopra menzionata, e ne rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunciando pertanto agli atti, all'azione giudiziale rubricata al n° 1549/08 Tribunale Civile di L'Aquila e quindi, pur avendo già rinunciato al diritto di proprietà sull'area, con la sottoscrizione del presente atto, oltre che confermare tale volontà, dichiarano di rinunciare a qualsivoglia diritto e pretesa, di qualsiasi natura ed entità, in ordine ai terreni oggetto di causa, quindi anche al diritto alla restituzione da parte del Consorzio, dei terreni originariamente riportati in Catasto del Comune di L'Aquila al foglio 63 ex particella 219 parte — ex particella 141 parte ed ex particella 449 parte, attualmente censite al foglio 63 particelle 679 parte — 1489 parte - 676 parte - 1488 parte — 1485 parte — 677 parte — 1479 parte — 1484 — 1480 — 449 parte — 678 parte — 1478 parte — 1477 parte, e dichiarano che, oltre al pagamento come sopra determinato, non hanno più nulla a pretendere dal Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle Cooperative Edilizie di L'Aquila, tanto meno dai singoli assegnatari degli alloggi realizzati sui terreni stessi per qualsiasi ragione e causale e, per quanto possa occorrere, prestano il loro espresso consenso e ratifica alla succitata convenzione urbanistica in data 27 maggio 1977 per la concessione del diritto di superficie sulle citate aree a favore del Consorzio, nonchè alla efficacia della trascrizione eseguita in data 5 luglio 1977 al n. 8046, art. 7160 I Signori Domenico, Massimo, Giuseppina e Francesco Saverio de Nardis prestano inoltre ogni e qualsivoglia autorizzazione e consenso, a che il Consorzio proceda alla trascrizione del diritto di piena proprietà in Suo favore dei terreni suindicati e sui fabbricati realizzati sugli stessi Manifestano infine il proprio consenso a che il Consorzio proceda alla presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento dei titoli abilitativi richiesti e necessari per procedere alla realizzazione dei lavori di demolizione e totale ricostruzione o di riparazione con miglioramento sismico degli alloggi realizzati dallo stesso sui terreni oggetto della presente transazione, e dichiarano di non vantare anche nei confronti del Comune di L'Aquila alcun diritto né di proprietà, né a titolo di risarcimento del danno né per qualsivoglia altro titolo e causale, relativamente ai terreni oggetto della presente transazione. - La causa pendente dinanzi al Tribunale di L'Aquila rubricata al n° 1549/2008 non verrà mai riassunta, ed è da ritenersi definitivamente abbandonata. - Il Comune di L'Aquila, come rappresentato, a sua volta, dichiara di non vantare, per nessuna ragione e causale nei confronti del Consorzio, alcun diritto o pretesa economica e non economica in ordine ai terreni oggetto della presente transazione. - Le parti si dichiarano pertanto pienamente soddisfatte riconoscendo che la presente transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento e di non aver più nulla a pretendere, reciprocamente, in relazione alle questioni ed ai fatti oggetto di causa, né per altre e diverse ragioni o causali. - Le parti al fine di dirimere ogni futura controversia dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra. Art. 3) - SECONDA TRANSAZIONE - CONSORZIO/TONTORANELLI/COMUNE DI L'AQUILA - Quietanza di Euro 950.000,00 Il "CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.", come rappresentato, i Signori TONTORANELLI Ornella, TONTORANELLI Anna Maria, TONTORANELLI Antonio e TONTORANELLI Vincenzo, ed il "COMUNE DI L'AQUILA", come rappresentato, per effetto di quanto premesso, dichiarano, per puro spirito transattivo, di voler estinguere, come in effetti estinguono gli insorti contrasti, attraverso reciproche concessioni e stipulando, come in effetti convengono e stipulano il seguente atto transattivo: - Il Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle Coop. Edilizia dell'Aquila - Soc. Coop. Edilizia a r.l, in persona del Suo legale rappresentante pro-tempore, Rag. Giulio Natrella, a titolo di reciproca concessione, deve corrispondere ai Signori Tontoranelli Ornella, Anna Maria, Vincenzo ed Antonio la complessiva somma (novecentocinquantamila\00) di Euro 950.000,00 a saldo e stralcio del risarcimento di qualsivoglia diritto e pretesa, economica e non, di cui all'atto di riassunzione del giudizio rubricato al n° 602/2012 R.G.A.C, Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo di L'Aquila, e meglio specificato nelle suestese premesse. Il versamento di detta avviene secondo le seguenti modalità: - quanto ad Euro 700.000,00 (settecentomila\00) sono stati già corrisposti a mezzo n. 12 (dodici) Assegni Circolari emessi dalla BPER - Agenzia 8 di L'Aquila in data 18 luglio 2014, e precisamente: - n. 52-53368394 01 di Euro 50.000,00; - n. 52-53368395 02 di Euro 50.000,00; - n. 52-53368396 03 di Euro 50.000,00; - n. 52-53368397 04 di Euro 50.000,00; - n. 52-53368398 05 di Euro 50.000,00; - n. 52-53368399 06 di Euro 50.000,00; - n. 52-53453402 02 di Euro 25.000,00; - n. 53-52305339 04 di Euro 150.000,00; - n. 53-52305340 05 di Euro 150.000,00; - n. 52-53453401 01 di Euro 50.000,00; - n. 52-53453402 02 di Euro 25.000,00; - n. 52-53368400 07 di Euro 25.000,00; - quanto ai residuali Euro 250.000,00 vengono corrisposti in data odierna a mezzo n. 4 (quattro) Assegni Circolari di Euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento\00) ciascuno, emessi dalla BPER Agenzia 8 di L'Aquila in data odierna, e precisamente: - n. 53-52312005 01 intestato al Signor TONTORANELLI Vincenzo; - n. 53-52312004 00 intestato al Signor TONTORANELLI Antonio; - n. 53-52312003 12 intestato alla Signora TONTORANELLI Anna Maria; - n. 53-52312002 11 intestato alla Signora TONTORANELLI Ornella, e consegnati in mia presenza ai medesimi che accettano, e pertanto gli stessi, avendo ricevuto quanto transatto a titolo di risarcimento danni, dichiarano di prestare, come effettivamente prestano al Consorzio, ampia e definitiva quietanza della detta somma e di non aver più nulla a pretendere dallo stesso per i titoli suindicati. I Signori Tontoranelli Ornella, Anna Maria, Vincenzo ed Antonio, a titolo di reciproca concessione, dichiarano di accettare detto pagamento a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa economica e non economica, avanzata con il ricorso giudiziale sopra menzionato e rinunziano pertanto agli atti, all'azione giudiziale rubricata al n° 602/212 Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Civile di L'Aquila e rinunciano a qualsivoglia diritto e pretesa, di qualsiasi natura ed entità, in ordine ai terreni oggetto di causa, quindi rinunciano, e dichiarano di non vantare alcuna pretesa in tal senso, anche al diritto alla restituzione da parte del Consorzio, dei terreni riportati in Catasto del Comune di L'Aquila al foglio 63 mappali n°142 e 218 attualmente censite al NCT di L'Aquila al foglio 63 particelle 1481 parte —679 parte — 1483 parte — 1489 parte — 676 parte — 1481 parte — 1488 parte — 1482 — 483 — 1485 parte — 677 parte — 678 parte — 1479 parte — 1478 parte — 1477 parte, previa riduzione in pristino stato, rinunciando anche al risarcimento del danno per l'abusiva detenzione del bene, dalla data di occupazione fino alla restituzione, ed anche al diritto azionato in via subordinata, di ottenere il risarcimento del danno per equivalente monetario. I medesimi inoltre dichiarano di non vantare alcun diritto di proprietà sui terreni oggetto di causa, originariamente intestati ai loro danti causa TONTORANELLI Sabatino e BAFILE Adelaide e che, oltre al pagamento come sopra determinato, non hanno più nulla a pretendere dal Consorzio e tanto meno dai singoli assegnatari degli alloggi realizzati sui terreni oggetto di causa, per qualsiasi ragione e causale e, per quanto possa occorrere, prestano il loro espresso consenso e ratifica alla succitata convenzione urbanistica in data 27 maggio 1977 per la concessione del diritto di superficie sulle citate aree a favore del Consorzio, nonchè alla efficacia della trascrizione eseguita in data 5 luglio 1977 al n. 8046, art. 7160. - I Signori Ornella, Anna Maria, Vincenzo ed Antonio Tontoranelli prestano inoltre ogni e qualsivoglia autorizzazione e consenso, a che il Consorzio proceda alla trascrizione del diritto di piena proprietà in Suo favore dei terreni suindicati e sui fabbricati realizzati sugli stessi. Manifestano infine il proprio consenso a che il Consorzio proceda alla presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento dei titoli abilitativi richiesti e necessari per procedere alla realizzazione dei lavori di demolizione e totale ricostruzione o di riparazione con miglioramento sismico degli alloggi realizzati dallo stesso sui terreni oggetto della presente transazione e dichiarano di non vantare anche nei confronti del Comune di L'Aquila alcun diritto né di proprietà, né a titolo di risarcimento del danno né per qualsivoglia altro titolo e causale, relativamente ai terreni oggetto della presente transazione. - La causa pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo di L'Aquila rubricata al n° 602/2012 verrà per questo abbandonata dalle parti e nessuno comparirà alle prossime udienze, stabilendo concordemente la compensazione delle spese di giudizio. - Il Comune di L'Aquila, come rappresentato, giusta delibera della Giunta Comunale del 21/06/2013 n° 303, rinuncia all'azione ed al diritto azionato giudizialmente con l'atto di citazione datato 13/06/2011, causa rubricata al n° 984/2011 R.G. Tribunale Civile di L'Aquila, con il quale il Comune ha chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione, in proprio favore, del diritto di proprietà dei fondi indicati in premessa, censiti al foglio 63 particelle 142 e 218 attualmente censite al NCTU di L'Aquila al foglio 63 particelle 1481 parte —679 parte — 1483 parte — 1489 parte — 676 parte — 148] parte — 1488 parte — 1482 —483 — 1485 parte — 677 parte — 678 parte — 1479 parte — 1478 parte — 1477 parte, con emanazione di connesso e conseguenziale divieto ai convenuti di attuare molestie e turbative di fatto o di diritto, del libero ed indisturbato possesso del Comune proprietario, e dichiara di non vantare, per nessuna ragione e causale nei confronti del Consorzio e degli originari proprietari dei terreni in oggetto, alcun diritto o pretesa economica e non economica. - La causa pendente dinanzi al Tribunale di L'Aquila rubricata al n°984/2011 verrà per questo abbandonata dalle parti e nessuno comparirà alle prossime udienze, stabilendo concordemente la compensazione delle spese di giudizio. - Le parti si dichiarano pertanto pienamente soddisfatte riconoscendo che la presente transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento e di non aver più nulla a pretendere, reciprocamente, in relazione alle questioni ed ai fatti oggetto di causa, né per altre e diverse ragioni o causali. - Le parti al fine di dirimere ogni futura controversia dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra. Art. 4) - TERZA TRANSAZIONE CONSORZIO / COMUNE DI L'AQUILA - Il Comune di L'Aquila, come rappresentato, considerato di aver limitato il rimborso dovuto al Consorzio solo ad Euro 453.580,42, con risparmio di Euro 218.391,16, e di aver evitato il rischio di essere chiamato dalla Magistratura ad ulteriori pagamenti per risarcimento danni, e considerato inoltre che nelle transazioni intervenute con il Consorzio ed i Signori Tontoranelli e de Nardis, a tacitazione di qualsiasi pretesa dei predetti, il Consorzio ha assunto totalmente a proprio carico il pagamento dei risarcimenti oggetto delle transazioni, esonerandone il Comune stesso, e considerato infine il lasso di tempo ormai trascorso dalla avvenuta stipula della convenzione datata 27 Maggio 1977, preso altresì atto di quanto stabilito dalla sentenza n° 227/95 emessa dal Tribunale Civile di L'Aquila in data 25.01.1995 e pubblicata il successivo 15 maggio 1995, in merito all'avvenuta attribuzione / riconoscimento in favore del Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle Cooperative Edilizie di L'Aquila del diritto di proprietà dei terreni un tempo di proprietà della Sig.ra Eleonora Mari Ventura, vista la delibera di Giunta Comunale del 21/06/2013 n° 303, e considerato in ultimo il contenuto delle presenti transazioni, dichiara e il Consorzio, come rappresentato, accetta, che la convenzione ricevuta dal Notaio Roberto Ciancarelli in data 27 maggio 1977, Rep. n. 29254 Racc. 4556, registrata a L'Aquila il 28 giugno 1977 al n. 1763, ivi trascritta il 5 luglio 1977 al n. 8046, art. 7160, intercorsa tra il Comune di L'Aquila ed il Consorzio per la concessione del diritto di superficie, non ha più alcuna efficacia e validità. Pertanto il Comune di L'Aquila, come rappresentato, giusta Delibera n. 303 del 21 giugno 2013, rinuncia a vantare nei confronti del Consorzio qualsiasi diritto o pretesa, patrimoniale e non patrimoniale, sui terreni ove il Consorzio stesso ha realizzato il proprio complesso immobiliare costituito da n. 201 alloggi, e riconosce a favore del Consorzio che, come rappresentato accetta, la piena ed esclusiva proprietà dei terreni su cui ha realizzato i fabbricati sociali, e dei fabbricati stessi, con la eliminazione e soppressione di ogni vincolo, ed in particolare dichiara la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree oggetto dell'intervento, appresso indicate, nonchè dei fabbricati su di esse realizzati, appresso indicati. All'uopo autorizza eseguire le l'Agenzia relative del trascrizioni territorio e di volture L'Aquila catastali, ad con l'esonero per l'Ufficio stesso da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Indicazione catastale dei terreni rimasti in proprietà del Consorzio successivamente alla cessione a titolo gratuito a favore del Comune di L'Aquila delle aree ad uso viabilità, parcheggi e verde pubblico con l'atto ricevuto dal Notaio Roberto Ciancarelli in data 28 giugno 2005, rep. n. 112113/33853, registrato a L'Aquila il 7 luglio 2005 al n. 1940, ivi trascritto l'8 luglio 2005 al n. 18082, art. 10977, che le parti dichiarano espressamente valido ed efficace N.C.T. L'AQUILA fol. 63, n. 675 di mq. 365; fol. 63, n. 676 di mq. 1.148; fol. 63, n. 677 di mq. 1.149; fol. 63, n. 678 di mq. 1.400; fol. 67, n. 3480 di mq. 1.284; fol. 67, n. 3486 di mq. 1.936; fol. 67, n. 3483 di mq. 1.900; fol. 67, n. 3482 di mq. 1.240; fol. 67, n. 3487 di mq. 1.000; fol. 67, n. 3485 di mq. 1.490. Indicazione catastale dei fabbricati sociali realizzati si dette aree N.C.E.U. L'AQUILA fol. 67, n. 3480 dal subalterno 2 al subalterno 50; fol. 67, n. 3483 dal subalterno 2 al subalterno 81; fol. 67, n. 3482 dal subalterno 2 al subalterno 19; fol. 67, n. 3485 dal subalterno 13 al subalterno 34; fol. 67, n. 3487 dal subalterno 8 al subalterno 190; fol. 67, n. 3486 dal subalterno 2 al subalterno 53; fol. 63, n. 675 dal subalterno 2 al subalterno 13; fol. 63, n. 676 dal subalterno 2 al subalterno 55 e subalterno 62; fol. 63, n. 677 dal subalterno 2 al subalterno 61; fol. 63, n. 678 dal subalterno 2 al subalterno 49. Il Consorzio, come costituito, accetta la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. - Il Comune di L'Aquila, come rappresentato, manifesta inoltre il proprio consenso a che il Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle Cooperative Edilizie di L'Aquila proceda alla presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento dei titoli abilitativi richiesti e necessari per procedere alla realizzazione dei lavori di demolizione e totale ricostruzione o di riparazione con miglioramento sismico degli alloggi realizzati dal Consorzio stesso sui terreni suindicati, ed all'uopo si precisa: - che il Consorzio è stato già ammesso a contributo per la copertura degli oneri relativi alla demolizione e ricostruzione di alcuni fabbricati del complesso, a seguito dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009, (Pratica n. AQ BCE 17066 del 1 settembre 2001 - importo complessivo Euro 63.661.558,93), nonchè altre pratiche relative alla concessione di contributi per ristrutturazione - riparazione danni dei restanti fabbricati dello stesso complesso; - che è stata stipulata Convenzione tra le medesime parti giusta atto da me Notaio ricevuto in data 24 settembre 2014, rep. n. 125.298/28.109, registrato a L'Aquila il 15 ottobre 2014 al n. 3197, ivi trascritto il 16 ottobre 2014 al n. 15234, art. 12444, per il ripristino di opere di urbanizzazione con le relative reti di sottoservizi, opere accessorie e di contenimento del terreno. - Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico del Consorzio. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno e da me letto ai comparenti, i quali a mia domanda lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 12,00 (dodici). Occupa trentadue pagine oltre la presente di nove fogli. Firmato - DE PAULIS Enrica NATRELLA Giulio de NARDIS Domenico de NARDIS Massimo de NARDIS Giuseppina de NARDIS Francesco Saverio TONTORANELLI Ornella TONTORANELLI Anna Maria TONTORANELLI Antonio TONTORANELLI Vincenzo Vincenzo Galeota Notaio
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