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“IMPOSTE NON PAGATE. RESPONSABILITÀ DEL
CURATORE?”
Cass. 16373/2014Cass. 21564/2014
Avv. Adolfo Tencati
L’incapienza dell’attivo fallimentare a soddisfare i crediti tributari non fa
automaticamente sorgere la responsabilità del curatore.
L’Amministrazione Finanziaria deve infatti dimostrare che lo stesso ha «gestito
contra legem» le attività del fallimento, soddisfando crediti di rango inferiore a
quello verso il Fisco.
SOMMARIO
1
L’importanza del provvedimento.
2
La normativa da considerare.
3
L’azione di responsabilità del Fisco contro il curatore fallimentare.
3.1
Ambito applicativo della responsabilità tributaria.
3.2
Quando nasce la responsabilità tributaria?
3.3
Distribuzione dell’onere probatorio nella responsabilità tributaria.
4
Profili soggettivi della responsabilità tributaria.
5
La motivazione dell’atto che fa valere la responsabilità.
6
Il messaggio del provvedimento esaminato.
7
Bibliografia.
1
L’importanza del provvedimento.
L’ord. della Suprema Corte 16373/2014, attualmente esaminata, è una tra le non frequenti pronunce che
affrontano la responsabilità tributaria del liquidatore.
Non si conoscono invece interventi giurisprudenziali (ad eccezione di quello in esame) che direttamente
analizzano la responsabilità del curatore fallimentare ex art. 36, comma 1, d.p.r. 602/1973.
Da qui la particolare importanza del provvedimento considerato, dal quale sorge la necessità di discutere:
1. la responsabilità tributaria del curatore fallimentare, modellata su quella del liquidatore;
2. la motivazione dell’atto tributario con cui detta responsabilità è fatta valere dal Fisco.
2
La normativa da considerare.
Facendo leva sul principio di causalità (art. 1223 c.c.), Cass. 16373 /2014 estende al curatore fallimentare
la disciplina così redatta:
«i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività
della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del
pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere
prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza
in sede di graduazione dei crediti»
(art. 36, comma uno, d.p.r. 602/1973. Il riferimento all’imposta sul reddito delle persone giuridiche va oggi all’imposta sul reddito
delle società (IRES)).
La Corte di legittimità ritiene questa disciplina inapplicabile nel caso singolo, non avendo
l’Amministrazione Finanziaria dimostrato che il curatore ha gestito in maniera illegittima le disponibilità del
fallimento, soddisfando crediti di rango inferiore a quello verso il Fisco.
La circostanza, tuttavia, non impedisce di riflettere sull’art. 36, comma 1, d.p.r. 602/1973, negando subito
rilievo ad un profilo , invece particolarmente studiato dalla dottrina (ad esempio si vedano: Glendi 2010, 749;
Andreani-Ferrara G. 2011, 3186; Cissello 2011, 7087; Cissello 2012, 4765).
Diversamente dal pregresso ordinamento societario, infatti, oggi il fallimento non è causa estintiva della
società di capitali. Conseguentemente sono estranei all’attuale riflessione i pur importanti contributi che gli
studiosi dedicano al rapporto tra l’art. 36, comma 1, d.p.r. 602/1973 e la cancellazione della società dal registro
delle imprese.
Interpretando l’art. 2495, comma 2, c.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che la
cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese pone sulla stessa la «pietra tombale»
[Cass. , sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060-4062 (Cass.4060/2010, tra l’altro, pubblicata in RDS, 2011,
874, con commento di Piantelli).Per l’esame dei problemi che questa giurisprudenza crea agli operatori: Querci
2012, 171. Sono ancora intervenute le Sezioni Unite, con sentenze 12 marzo 2013, n. 6070-6072 (Cass., sez.
un., 12 marzo 2013, n. 6070o si legge in DPT, 2014, 950, commentata da Glendi 2014, 960). L’insigne autore
commenta altresì Corte cost., ord., 17 luglio 2013, n. 198, DPT, 2014, II, 954, che dichiara «manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c. sollevata in relazione
agli artt. 3, 24 e 111 Cost.»].
Bisogna allora stabilire se, ed eventualmente contro chi, il Fisco possa far valere la responsabilità prevista
dal predetto art. 36, comma 1.
Non importa risolvere il problema, stante la sua evidenziata estraneità all’attuale lavoro, anche se un illustre
scrittore (Tassani 2012, 1097, on-line) prende spunto dal rapporto tra gli artt. 36, comma 1, d.p.r. 602/1973 e
2495, comma 2, c.c. per prospettare condivise osservazioni, relative al caso in cui la Società contribuente è
ancora iscritto nel registro delle imprese.
3
L’azione di responsabilità del Fisco contro il curatore fallimentare.
3.1 Ambito applicativo della responsabilità tributaria.
E destinatari dell’azione di responsabilità promossa dall’Amministrazione Finanziaria ex art. 36 d.p.r.
602/1973 (ad esempio commentato da Cissello 2012a, 4941; Tassani 2012a, 356) sono:
•
•
i liquidatori (art. 36, comma 1, d.p.r. 602/1973);
gli amministratori in carica quando è deliberata la liquidazione, se non sono stati nominati i
liquidatori (art. 36, comma 2, d.p.r. 602/1973);
•
i soci (art. 36, comma 3, d.p.r. 602/1973. Sulla fattispecie: Capolupo 2011, 4091, al quale si rinvia,
stante l’estraneità del caso all’odierno lavoro).
Il taglio della trattazione suggerisce di analizzare esclusivamente la posizione dei liquidatori, ai quali
l’interpretazione letterale dell’art. 36, comma 1, d.p.r. 602/ 1973 fa carico dei soli debiti IRES.
Come può il Fisco, accertate le condotte previste ex art. 36, comma 1, d.p.r. 602/1973, recuperare imposte
diverse da quella sul reddito societario (esempio IVA; IRAP)?
La risposta si trova all’art. 2495, comma 2, c.c. La disposizione contempla «una fattispecie di responsabilità
aquiliana, derivante dall'attività del liquidatore» (del curatore nel nostro caso), «che risponderebbe per un
debito, distinto da quello societario, nascente dal proprio comportamento colposo»
[Tassani 2012, 1097, on-line. Ulteriori analisi e citazioni, suggerite dal commento a Casa., sez. un.,
4061/2010, si trovano in Criscuoli-Grimaldi 2010, 2797, on-line. Invece Cass. , sez. un., 9 aprile 2010, n. 8426
(Not, 2010, 639; GC, 2011, I, 735) si esprime in questi termini: «il giudice del registro che ritenga insussistenti
le condizioni di legge per l’estinzione della società di capitali oggetto della cancellazione iscritta su istanza
degli amministratori può ordinare che l’iscrizione di tale vicenda sia a sua volta cancellata con pubblicità
dichiarativa dell’inesistenza dell’estinzione, che rende presunto relativamente tale evento negativo, salvo
prova contraria data dall’interessato della vicenda estintiva o un’eventuale azione di cognizione. Tale secondo
decreto determina quindi una pubblicità dichiarativa del mancato esaurimento di tutti i rapporti giuridici
pendenti facenti capo alla società, la cui personalità deve negarsi si sia estinta, retroagendo l’accertamento a
base del decreto della mancanza dei requisiti per la cancellazione dell’iscrizione della società di capitali e la
sua estinzione, che deve ritenersi mai avvenuta, presumendosi pertanto la continuazione delle attività
societarie. Indizio della continuazione dell’attività imprenditoriale consiste nella deliberazione del
trasferimento della sede sociale in Romania, nonostante la cancellazione della società dal registro delle
imprese. Spolidoro 2010, 643, on-line peraltro giustamente evidenzia che al carattere costitutivo della
pubblicità della cancellazione (riflesso dell’identico carattere della vicenda iscritta) dovrebbe seguire il
carattere, parimenti costitutivo, della pubblicità del provvedimento con cui il giudice del registro dispone la
«cancellazione della cancellazione» dell’iscrizione, avvenuta in difetto del prescritto presupposto (l’effettiva
conclusione dell’attività di impresa). Come emerge dalla massima riferita, le Sezioni Unite 8426/2010
attribuiscono invece natura dichiarativa alla pubblicità di quest’ultimo provvedimento. Per evitare la
contraddizione tra le caratteristiche della pubblicità riguardante vicende societarie uguali e contrarie Spolidoro
2010,643, on-line suggerisce che la pubblicità ha in ogni caso natura dichiarativa, mentre dagli artt. 2495,
comma 2, c.c. e 10 l.fall. scaturiscono gli effetti indicati da tali norme. Su Cass. 8426/2010 confronta pure
Cataldo 2010, 1407, on-line. Gli argomenti della predetta Cass. 8426/2010 sono tuttavia superati dalle
medesime Sezioni Unite con le sentenze 6070-6072/2013, precedentemente richiamata].
Il carattere aquiliano va riconosciuto pure alla responsabilità indicata dall’art. 36, comma 1, d.p.r. 602/1973,
sebbene ci sia un’importante differenza tra questa norma e quella civilistica. Infatti,
«mentre l'art. 36 d.p.r. 1973 delinea un procedimento tributario per il recupero della imposta (anche) in capo ai liquidatori, questa
conseguenza non è in nessun modo desumibile dall'art. 2495 c.c.»
(Tassani 2012, 1097, on-line).
Pertanto, se l’Amministrazione Finanziaria vuole recuperare imposte diverse dall’IRES, non può emanare
un avviso di accertamento, al quale seguono le ordinarie impugnazioni previste dall’ordinamento tributario.
Invece occorre esperire un’azione civile, chiamando i liquidatori a rispondere del loro comportamento,
pretesamente dannoso agli interessi erariali, «dinanzi al giudice ordinario».
«Non solo, ma si deve escludere che l'Amministrazione Finanziaria possa godere di una qualche forma di privilegio, non trattandosi
in senso proprio di un credito di imposta»
(Tassani 2012, 1097, on-line. Si veda pure Ghinahssi 1998, 722, on-line).
L’osservazione è importante per l’odierna ricerca. Nel fallimento della società, infatti, il credito per
responsabilità del liquidatore (o del curatore) ex art. 36, comma 1, d.p.r. 602/1973 è chirografario.
Una pronuncia del giudice tributario (CTP Milano 26 ottobre 2011, GCo, 2012, II, 1095) sorregge questi
argomenti quando dichiara «l’art. 36 d.p.r. 602/1973, che prevede la responsabilità del liquidatore per le
imposte non assolte dalla società, […] applicabile solo alle imposte dirette» (in particolare IRES).
Così pronunciando, il giudice tributario milanese si è correttamente mantenuto entro i limiti della propria
giurisdizione.
Detti confini sarebbero, invece, stati oltrepassati se la Commissione Tributaria avesse applicato l’art. 2495,
comma 2, c.c. Come sopra precisato, infatti, l’applicazione di quella norma compete esclusivamente al giudice
ordinario.
3.2 Quando nasce la responsabilità tributaria?
Alcune pronunce di legittimità hanno analizzato la distribuzione dell’onere probatorio tra l’Agenzia delle
Entrate ed il liquidatore (il curatore fallimentare nel nostro caso).
Il presupposto del ragionamento giurisprudenziale è la definitività del tributo a carico della società.
Tuttavia il liquidatore (od il curatore fallimentare non è un responsabile d’imposta (come definito dall’art.
64, comma uno, d.p.r. 600/1973).
L’organo liquidatorio o concorsuale, pertanto, non può «rispondere, in solido, dei debiti d’imposta della
società». Ciò perché:
1. gli organi societari o concorsuali rispondono verso l’Erario «per fatto proprio». Ciò significa che la
responsabilità del liquidatore o del curatore fallimentare nasce dal suo «comportamento […], qualora
distragga […] le attività dell’ente collettivo per fini diversi dal pagamento dei debiti tributari».
Invece l’art. 64, comma uno, d.p.r. 600/1973 richiede che il presupposto impositivo sia riferibile ad
altri soggetti;
2. l’Amministrazione Finanziaria può agire contro liquidatori o curatori fallimentari solo quando «sia
andata a vuoto» l’azione recuperatoria a carico della società. Per i soggetti ex art. 36, comma uno, d.p.r.
602/1973, dunque, è infruttuosa (e, quindi, economicamente inutile, ancorché giuridicamente
possibile), esercitare la «rivalsa» (tecnicamente regresso) contro l’obbligato principale.
La società è invece tenuta a versare l’IRES «per una propria manifestazione di capacità contributiva».
D’altra parte gli organi liquidatori o concorsuali «diventano responsabili se distraggono risorse per fini
diversi dal pagamento dei debiti fiscali e limitatamente alla misura della distrazione, congiuntamente alla
graduazione dei crediti»
[chi scrive sintetizza così il condiviso ragionamento di Buscema-Da Ponti-Lupi-Stevanato 2008, 144,
riportandone tra virgolette i passaggi fondamentali. Gli autori commentano CTP Lucca, sez. IV, 20 aprile 2007,
n. 176/07 (BT, 2007, 1410; Dialoghi Tributari, 2008, 2,160; FT, 2008, 212): «siccome la società di capitali,
una volta cancellata dal registro delle imprese, si estingue, i creditori sociali insoddisfatti, compreso il Fisco,
non possono rivalersi sulla società stessa in quanto soggetto non più esistente, ma possono solo agire nei
confronti […] del liquidatore, sempre che ne ricorrano le particolari condizioni previste dalla legge. Di talché
un avviso di accertamento notificato ad una società di capitali cancellata dal registro delle imprese è
illegittimo». Per ulteriori commenti alla pronuncia: Di Ciommo 2008, 213; Rosa 2008,41].
«La responsabilità dei liquidatori, dunque, non sorge quando sorge il debito di imposta, ma da una fattispecie successiva, che ha le
caratteristiche dell'illecito comportamento poco sopra descritto [n.d.a.]. La fattispecie è di tipo civilistico-aquiliano, l'effetto è invece
[n.d.a.] tributario. Inoltre [n.d.a.] la disposizione di cui all'art. 36 d.p.r. S. 602/1973 è una norma fiscale completa, in grado di delineare
un istituto del tutto fiscale»
(Fregni 1998, 97; Tesauro 2011, 136).
3.3 Distribuzione dell’onere probatorio nella responsabilità tributaria.
Riguardo alla distribuzione dell’onere probatorio tra l’Agenzia delle Entrate e il liquidatore (curatore
fallimentare nel nostro caso), spetta a quest’ultimo,
«per contestare la pretesa fiscale, […] provare l’insussistenza dei presupposti del debito (quali la mancanza di attività nel patrimonio
sociale) ovvero l’incertezza del debito stesso, mentre l’Amministrazione, in costanza di giudizi proposti dalla società in liquidazione
avverso gli accertamenti, deve comunque provare di avere iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali può
pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore, alle condizioni previste dall’art. 15 d.p.r. 602/1973 [n.d.a.]»
[Cass. , sez. trib., (15 febbraio 2008), 23 aprile 2008, n. 10508, www.iusexplorer.it; Cass. , sez. VI, ord. , (28 novembre 2013), 8
gennaio 2014, n. 179, www.iusexplorer.it].
Nel richiamare questi provvedimenti, l’ord. ora commentata si allinea ad un’antica opinione dottrinale
quando afferma:
«solo ove un depauperamento dell'Erario vi sia e sia dovuto ad un utilizzo contra legem del patrimonio fallimentare si potrà poi
porre il problema se la ipotizzata responsabilità del curatore venga meno a causa dei controlli che le Autorità Giudiziaria competenti
esercitano sulla condotta del curatore»
(Cass. , sez. VI, ord. (10 luglio 2014), 17 luglio 2014, n. 16373, esaminata nell’attuale lavoro).
Secondo la richiamata interpretazione, infatti,
«la responsabilità del curatore risulta, normalmente, coperta quando vi sia, specificamente, ordine o autorizzazione del giudice per
compiere l'atto de quo. Se al giudice delegato appartiene esclusivamente il volere, cioè la funzione direttiva del fallimento, il curatore
non può essere responsabile, come organo meramente esecutivo, per aver dato esecuzione ai suoi provvedimenti (o a quelli del
Tribunale), eccettuata soltanto l'ipotesi (teorica) della manifesta illegittimità del provvedimento: come ad es. nel caso di pagamenti a
chi non è creditore; atti di liberalità»
(Provinciali 1974, 726).
Si verificava così il «tragico assurdo» di vedere il G. D. (o i componenti del Tribunale fallimentare)
responsabili soltanto in via disciplinare, gravando invece sul curatore, «organo meramente esecutivo», la
responsabilità civile per gli atti di mala gestio compiuti con l’autorizzazione della Magistratura.
Per superare tale situazione lo stesso illustre studioso (Provinciali 1974, 742) invocava l’evoluzione
giurisprudenziale, oppure le «savie riforme», intervenute grazie alle modifiche recate dall’art. 36, comma uno,
d.lg. 5/2006 all’art. 38 l.fall.
L’attuale ricerca, ovviamente, non è idonea ad approfondire tale norma, che disciplina la responsabilità del
curatore. Rinviando a quanto considerato in merito dallo scrivente [Tencati 2013, capitolo XX (Il curatore
responsabile del suo operato)], «non c'è dubbio che anche la responsabilità» del curatore «sia destinata ad
estendersi e sottrarlo a quella sorta di incongruenza che significativamente lo connotava nel pregresso assetto
normativo» (Lo Cascio 2007, 260).
Prestando fede, come qui avviene, a siffatta affermazione, si evidenzia che l’autorizzazione del G. D.
(ovvero del Tribunale fallimentare) rimuove soltanto un limite all’operatività del curatore, mentre non gli
impone di effettuare il pagamento pregiudizievole alle ragioni del Fisco (per approfondimenti sulle
autorizzazioni, incompatibili con l’attuale ricerca, Salvatore 1988, 1). Infatti, «una volta ottenuta
l'autorizzazione», il curatore « non è vincolato a porre in essere l'operazione autorizzata, ma resta libero di
autodeterminarsi in merito a tale operazione» (Robertazzi 2009, 297, nota 10).
Questa condivisa affermazione, formulata riguardo all’autorizzazione ex art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., è
applicabile anche alla fattispecie ora studiata, stante «il ruolo del curatore, segnatamente la devoluzione a
questo stesso organo della potestas gerendi del patrimonio da "monetizzare"», nonché «la paternità delle scelte
gestorie, pur di straordinaria amministrazione», in capo «al curatore medesimo» (A. V. 2011, on-line).
All’ampliamento dei poteri gestori del curatore, derivante dall’odierna stesura dell’art. 31 l.fall. , tuttavia,
fa riscontro l’estensione della sua responsabilità verso tutti i soggetti coinvolti nella sua gestione, compresa
l’Amministrazione Finanziaria.
Contrariamente a quanto sostenuto dai supremi giudici nell’ord. commentata, pertanto, la responsabilità ex
art. 36, comma uno, d.p.r. 602/1973 non è esclusa dall’avere il curatore ottenuto l’autorizzazione dell’Autorità
Giudiziaria.
4
Profili soggettivi della responsabilità tributaria.
Esaminando, in un’ormai lontana occasione, l’elemento volitivo richiesto dall’art. 36, comma 1, d.p.r.
602/1973, la Corte di legittimità ha ritenuto la responsabilità ivi prevista non basata
«sul dolo o sulla colpa, ma fondata su [n.d.a.] un’obbligazione ex lege, in forza della quale i curatori fallimentari [n.d.a.] sono
responsabili in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società […] e della distrazione di tali
attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute»
(Cass. , sez. I, 14 settembre 1995, n. 9688, F, 1995, 11271).
Il riferimento agli «elementi obiettivi» (apparentemente fondanti la responsabilità oggettiva del curatore)
può tuttavia leggersi anche in un senso diverso da quello prospettato dalla sentenza de qua. Infatti l’art. 36,
comma uno, d.p.r. 602/ 1973 ha soltanto «oggettivato» il requisito intenzionale richiesto dall’odierno art. 2495,
comma 2, c.c., oppure dall’originario (e letteralmente identico) art. 2456, comma 2, stesso codice.
In altri termini,
«il contegno del liquidatore che procede a ripartire l'attivo (od a pagare altri creditori) senza soddisfare i debiti tributari [n.d.a.] che
sono stati accertati in capo alla società (e quindi da lui conosciuti), evidenzia sicuramente una situazione colposa, in modo che tale
elemento giustifichi, a livello di ratio, la responsabilità di cui all'art. 36»
(Tassani 2012, 1097, on-line. Nell’originale è scritto: «debiti societari», ma probabilmente si tratta di un refuso).
A giudizio di chi scrive, infine, il termine «colpa» è utilizzato in senso non tecnico. Quel vocabolo, infatti,
è sinonimo di “imputabilità», oppure di «colpevolezza».
Di conseguenza, anche condotte volontariamente pregiudizievoli agli interessi erariali fanno sorgere la
responsabilità del curatore ex art. 36, comma uno, d.p.r. 602/1973.
5
La motivazione dell’atto che fa valere la responsabilità tributaria.
Nel caso deciso dall’ord. 16373/2014, attualmente commentata, l’Agenzia delle Entrate fa valere la
responsabilità del curatore mediante «una mera cartella esattoriale», anziché tramite un formale avviso di
accertamento.
Tuttavia la Corte di legittimità ritiene la cartella di pagamento strumento comunicativo insufficiente, in
quanto non reca un’adeguata motivazione.
Si deve allora riflettere sulla stessa, condividendo il giudizio per cui è «riduttiva la visione della
motivazione», proposta dall’Agenzia delle Entrate in un caso precedentemente giudicato dal Supremo
Collegio.
L’Amministrazione Finanziaria, infatti, attribuisce all’«atto impositivo […] carattere di provocatio ad
opponendum».
Ma così si svaluta il
«ruolo della motivazione, che, pur leggendolo in funzione dell'esercizio del diritto di difesa, finisce per legittimare un possibile,
ma inammissibile, giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentato dalla difesa comunque svolta in concreto dal
contribuente piuttosto che un giudizio ex ante, argomentato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire
ex se l'esercizio effettivo del diritto di difesa»
(Cass., sez. tributaria, (18 luglio 2013), 20 settembre 2013, n. 21564, www.iusexplorer.it).
Come correttamente si esprimi un’altra sentenza del Supremo Collegio, richiamata da Cass. 21564/2013,
«l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa
impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di
contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur»
(Cass., sez. tributaria, (13 febbraio 2006), 12 luglio 2006, n. 15842, www.iusexplorer.it).
Affinché la motivazione dell’atto impositivo svolga tali funzioni, occorre che i necessari elementi
informativi siano inseriti fin dall’inizio nell’avviso di accertamento.
È infine «compito precipuo del giudice di merito» valutare quando, nel caso specifico, le premesse fattuali
e le argomentazioni giuridiche, contenute nell’atto impositivo, sono tali da permettere il reale esercizio del
«diritto della parte di “difendersi provando”. Tale diritto è espressione del
«principio della “parità delle armi”, sancito dall’art. 6, 3º comma, lett. d), CEDU, al quale si richiama l’art. 111, 2º comma, Cost.
in tema di contraddittorio tra le parti»
(Cass. pen., sez. V, (30 settembre 2013) 20 dicembre 2013, n. 51522, www.iusexplorer.it. Benché pronunciata riguardo ad
un’ipotesi di bancarotta, la sentenza esprime principi di carattere generale e, quindi, validi pure per il civilista).
La valutazione del giudice di merito è sindacabile dalla Corte Suprema soltanto «per errori di diritto»,
oppure perché la sentenza impugnata non motiva in modo congruo e logico.
Nel caso deciso dall’ord. 16373/2014, qui commentata, il supremo giudice giustamente ritiene l’atto
impositivo carente di motivazione, «in quanto la responsabilità del curatore nasce da addebiti che»,
contrariamente alla genericità dell’atto impositivo considerato dai giudici, «debbono essere specificamente
enunciati».
6
Il messaggio del provvedimento esaminato.
Dall’ord. 16373/2014, finora esaminata, emerge in conclusione un forte e chiaro messaggio (rafforzato dal
notevole importo delle spese processuali liquidate): l’Amministrazione Finanziaria, soltanto con l’adeguata e
logica motivazione dei propri atti impositivi, evita che pretese ex art. 36, comma uno, d.p.r. 602/1973,
pienamente fondate nel merito, naufraghino per la «violazione della parità delle armi». Questa
«implica che a ciascuna delle parti debba essere consentita una ragionevole opportunità di presentare la sua posizione, incluse le
prove, in condizione tale da non risultare collocata in sostanziale svantaggio rispetto al suo contraddittore»
(Corte CEDU 22 febbraio 1996, Bulut c. Austria,) sia nata da Cass. pen. 51522/2013, nonché da Cass. pen., sez. III, (26 febbraio
2014), 7 aprile 2014, n. 15463, www.giurisprudenzapen..com, commentata da Ortolani).
7
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