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DT01
Foglio Informativo
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI
STRUMENTI FINANZIARI
in ottemperanza alle “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”
(D.Lgs.n.385 del 1/9/1993 - delibera CICR del 4/3/2003 e successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia)
Decorrenza: dal 01 LUGLIO 2014
A cura di
Ufficio Ispettorato / Compliance
Foglio Informativo
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
DI STRUMENTI FINANZIARI
Foglio Informativo relativo a
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Informazioni sulla Banca
CEREABANCA1897
Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Email:
[email protected]
Email certif.:
[email protected]
Sito internet: www.cereabanca1897.it
Iscritta all’Albo degli Enti Creditizi al n. 2416.60
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A162374
Iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 00326500238
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Sede legale e amministrativa:
37053 CEREA (VR) - Via Paride da Cerea, 30
tel. 0442/80100 – fax 0442/80770
Codice fiscale e P.IVA: 00326500238
Cod. ABI: 08481.4
Che cos’è la Custodia e Amministrazione di Strumenti Finanziari
La custodia e amministrazione di strumenti
finanziari è un contratto con il quale la banca
custodisce e/o amministra, per conto del cliente,
strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o
dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato,
quote di fondi comuni di investimento ecc.). La banca,
in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali
strumenti, cura il rinnovo e l’incasso delle cedole,
l’incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i
sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del
capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a
specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione,
conversione) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i
titoli stessi.
Nello svolgimento del servizio la banca, su
autorizzazione
del
cliente
medesimo,
può
subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari non
dematerializzati per legge presso organismi di deposito
centralizzato ed altri depositari autorizzati.
Alla custodia e amministrazione di strumenti finanziari è
solitamente collegata la prestazione dei servizi e delle
attività di investimento in strumenti finanziari.
La custodia e amministrazione di strumenti finanziari è
un prodotto sicuro. Il rischio principale è costituito
dalla variazione in senso sfavorevole delle condizioni
economiche (commissioni e spese del servizio) ove
contrattualmente previsto.
Ulteriore rischio è rappresentato dal rischio di
controparte, cioè all’eventualità che la banca non sia in
grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, il saldo
disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al
Fondo Nazionale di Garanzia, che assicura a ciascun
depositario una copertura fino a 20.000 euro per i
crediti connessi con operazioni di investimento,
derivanti dalla prestazione del servizio di custodia e
amministrazione di strumenti finanziari, in quanto
accessorio ad operazioni di investimento.
Condizioni economiche
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Sottoscrizione di BOT in sede d’asta con prenotazione effettuata nei termini previsti.
Commissione applicata sul prezzo medio ponderato

BOT aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni

BOT aventi durata compresa tra 81 e 170 giorni

BOT aventi durata compresa tra 171 e 350 giorni

BOT aventi durata pari o superiore a 331 giorni
Sottoscrizione di BTP – CCT - CTZ in sede d’asta,
Commissione per operazione
Oggetto:
Area Tematica:
Argomento:
Rif. normativi
Foglio Informativo – cod. DT01
Servizi
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari
D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e
successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia
Data aggiornam.:
N. pagine:
Referente:
Data decorrenza:
01 luglio 2014
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Matteo Ferracin
01luglio 2014
0,05 %
0,10 %
0,20 %
0,30 %
NESSUNA
Foglio Informativo
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
DI STRUMENTI FINANZIARI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
Commissioni massime applicate per:
0,5% (con un minimo di 10,00€ )

Compravendita titoli di Stato e obbligazionari quotati
0,5% (con un minimo di 10,00€ )

Compravendita titoli obbligazionari non quotati
0,7% (con un minimo di 10,00€ )

Compravendita titoli azionari, diritti di opzione e warrant quotati
1% (con un minimo di 35,00€)

Compravendita titoli azionari esteri
NESSUNA

Commissioni per ordini Acquisto/Vendita ineseguiti
Le predette commissioni, comprensive di quelle pretese da altro intermediario, saranno evidenziate nella “Nota informativa” che sarà
inviata ad ogni operazione.
COLLOCAMENTO
Il collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine, sottoscritti in sede d’Asta, è esente da commissioni. Le
commissioni di collocamento per i titoli diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato sono quelle fissate di volta in
volta dall'ente o dalla società emittente e sono indicate nel prospetto relativo al collocamento stesso
Commissione sul collocamento di Fondi Comuni di Investimento

Commissioni di sottoscrizione
2,50% max

Commissioni di gestione
2,10% max
Commissione sul collocamento di Prodotti Assicurativi (Ramo III e Ramo V)

Commissioni di sottoscrizione
3,00% max

Commissioni di gestione
1,50% max
Le predette commissioni, comprensive di quelle pretese da altro intermediario, saranno evidenziate nella “Nota
informativa” che sarà inviata ad ogni operazione.
TRADING ON-LINE
Commissioni di negoziazione

Titoli Italia/Euro

Titoli Estero
0,15%(con un minimo di 5,00€)
0,70%(con un minimo di 30,00€)
SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia (importo semestrale per ogni dossier)

In presenza solo di Obbligazioni emesse da CereaBanca1897

In presenza solo di Pronti Contro Termine

In presenza solo di titoli di Stato

In presenza di altri titoli
NESSUNA
NESSUNA
10,00 euro fissi
20,00 euro fissi
ALTRE SPESE
Spesa per singola operazione
Spesa per singola operazione in PCT
Spesa per stacco cedole
Spesa per stacco dividendi
Spese per operazioni sul capitale (aumenti di capitale, conversioni, etc.)
Spese per rimborso titoli scaduti o estratti
Spese per il trasferimento di titoli presso altri Istituti di credito
Certificazioni per partecipazioni assembleari
Rimborso spese sostenute o/o reclamate
Spese di chiusura rapporto
Spese per comunicazioni
Oggetto:
Area Tematica:
Argomento:
Rif. normativi
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Servizi
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari
D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e
successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia
Data aggiornam.:
N. pagine:
Referente:
Data decorrenza:
5,00 €
10,00 €
2,00 €
2,00 €
nessuna
nessuna
Spese ed oneri reclamati da
controparti
Pari a quelle sostenute e/o
reclamate
Pari a quelle sostenute e/o
reclamate
nessuna
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01luglio 2014
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CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
DI STRUMENTI FINANZIARI
1,50 € max
1,50 € max



Spese per la comunicazione periodica alla clientela (ex art. 119 TUB)
Spese per altre comunicazioni (ex art. 118 D. Lgs. 385/93)
Rimborso spese per consegna di copia del contratto idonea per la
stipula (informativa precontrattuale).
Spese per richiesta copia/duplicato documentazione
nessuna
6,00 € per singolo foglio
Applicata nella misura stabilita,
tempo per tempo, dalla normativa
vigente.
Attualmente pari allo 0,20% del
complessivo valore di mercato o,
in mancanza, del complessivo
valore nominale o di rimborso,
con un massimo di € 14.000,00
per i clienti non persone fisiche.
Imposta di bollo su estratto conto su base annua
Applicata nella misura stabilita,
tempo per tempo, dalla normativa
vigente.
Attualmente pari al 12,5% su titoli
di stato e assimilati, e al 26% su
tutti gli altri strumenti finanziari.
Ritenuta fiscale sulle rendite finanziarie
VALUTE
2gg lavorativi
Negoziazione BOT
Negoziazione obbligazioni emesse da CereaBanca1897
Negoziazione titoli obbligazionari
Negoziazione titoli azionari
Sottoscrizione Pronti Contro Termine
Sottoscrizione Fondi Comuni di Investimento
0gg lavorativi
3gg lavorativi
3gg lavorativi
0gg lavorativi
minimo 5gg lavorativi
giorno di scadenza o 1° giorno
lavorativo utile
giorno di scadenza o 1° giorno
lavorativo utile
Accredito cedole/dividendi titoli italiani ed esteri
Accredito titoli scaduti/rimborsati italiani ed esteri
INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI
La presente informativa fornisce all’investitore, ai sensi dell’art. 52 c. 1 lett. b1) del Regolamento Intermediari (Del.
Consob 16190/07), un’informativa sintetica degli incentivi percepiti dalla Banca in connessione alla prestazione di
servizi ed attività di investimento.
Servizio di collocamento OICR :
Nello svolgimento del servizio di collocamento di OICR la Banca riceve dalle Società di Gestione, quale
remunerazione per il servizio stesso:

La retrocessione delle commissioni di gestione in una determinata
misura percentuale, variabile tra
Minimo 35%, massimo 70%

La retrocessione delle commissioni di collocamento in una determinata
misura percentuale, variabile tra
Minimo 0%, massimo 100%
Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi:
Nella distribuzione di prodotti finanziari emessi da Imprese di Assicurazione la Banca riceve dalle Società emittenti,
quale remunerazione per il servizio stesso:

Corrispettivi, calcolati sui premi pagati dal cliente, variabili in una
determinata misura percentuale, variabile tra
Minimo 0%, massimo 5,50%
Servizio di collocamento di Strumenti Finanziari:
Nel collocamento di strumenti finanziari, la banca riceve dall’Emittente, quale remunerazione per il servizio stesso, la
retrocessione di commissioni di collocamento la cui entità è variabile in base alla tipologia del titolo ed alla natura
dell’operazione.
Oggetto:
Area Tematica:
Argomento:
Rif. normativi
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D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e
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CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
DI STRUMENTI FINANZIARI
Recesso e Reclami
Recesso dal contratto.
presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure
chiedere alla Banca;
Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento,
con preavviso di almeno 30 giorni da fornire mediante
lettera raccomandata A.R., ovvero previo accordo tra le
parti, senza penalità e senza spese di chiusura, tranne
quelle sostenute dalla banca in relazione a un servizio
aggiuntivo, qualora esso richieda l’intervento di un
soggetto terzo e a condizione che tali spese siano
documentate e riportate nella documentazione di
trasparenza prevista dalla disciplina vigente.
Tempi massimi per la chiusura del rapporto
Numero 3 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente
in assenza di ordini sospesi, ovvero numero di giorni
necessari per finalizzare gli ordini di vendita dei titoli in
custodia alla data di comunicazione di recesso.
Reclami - Organi e procedure di composizione
stragiudiziale delle controversie
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, che
risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Recapito:
CereaBanca 1897 Credito Cooperativo s.c.
Via Paride da Cerea n. 30 – 37053 Cerea (VR)
Tel. 0442/80100 - Fax 0442/80770
E-mail:
[email protected]
Sito internet:
www.cereabanca1897.it
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta
entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi
a:
 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per
sapere come rivolgersi all’Arbitro si può
consultare
il
sito
www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere
 Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge
una controversia con la Banca, il Cliente può
attivare una procedura di conciliazione che
consiste nel tentativo di raggiungere un
accordo con la Banca, grazie all’assistenza di
un conciliatore indipendente. Per questo
servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia),
con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure
54,
tel.
06.674821,
sito
internet
www.conciliatorebancario.it.
 Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita
presso la Consob per la risoluzione
stragiudiziale delle controversie che hanno ad
oggetto la violazione di regole di informazione,
correttezza e trasparenza nella prestazione
dei servizi di investimento o del servizio di
gestione collettiva del risparmio. Per ulteriori
informazioni e per sapere nello specifico come
rivolgersi alla Camera si può consultare il sito
www.camera-consob.it
o
chiedere
informazioni presso le filiali della Banca
stessa.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è
già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi
al
giudizio
sopra
indicati
–
deve
preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura
di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il
Conciliatore Bancario Finanziario.
Rimane fermo che le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del presente contratto,
di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal
“Conciliatore Bancario Finanziario” purché iscritto
nell’apposito registro ministeriale.
Legenda
Strumenti finanziari
Strumenti finanziari
dematerializzati
Gestione accentrata
Oggetto:
Area Tematica:
Argomento:
Rif. normativi
Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul
mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di
fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato
monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di
acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti
“futures” su strumenti finanziari, su tassi d’interesse, etc.; i contratti di scambio
a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, etc.; i contratti a termine
collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, etc.; i contratti di opzione
per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni
di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e registrati con scritturazioni
contabili.
Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, de materializzati e
non, presso società autorizzate.
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D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e
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