Schema contratto di servizio

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SULMONA
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI.
N.
DI REP.
L’anno 2014 addì___________ del mese di __________ nella residenza del
Comune di Sulmona e nell'Ufficio di Segreteria.
Avanti a me, dott. Federico Cuccolini, Segretario Generale del Comune di
Sulmona, autorizzato a rogare contratti in cui il Comune è parte a termini
dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono
personalmente comparsi:
1) Sig. Amedeo D’Eramo, nato a Pescocostanzo il 5 luglio 1953,
Dirigente del 4° Settore – Ambiente ed Infrastrutture, il quale
interviene in questo Atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 e
del decreto sindacale n. 143 del 20 dicembre 2013, in esecuzione della
delibera di C.C. n. 60 del 30/09/20144 e della delibera di G.C. n.
_____ del ______ e della Determina Dirigenziale n. ______ R.G. del
___________, in rappresentanza e per conto del Comune di Sulmona,
codice fiscale 00181820663, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato
per brevità anche “Comune”;
2) Sig. Giuseppe Quaglia, nato a Vittorito il 20 novembre 1945, in qualità
di Amministratore Unico e legale rappresentante di “Cogesa S.p.A.”,
1
con sede in Sulmona, via Vicenne – loc. Noce Mattei, numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e
partita IVA: 01400150668, nel prosieguo dell’Atto per brevità
denominato anche “Cogesa” o “gestore”.
Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono
di ricevere questo Atto, ai fini del quale
PREMETTONO
-
che il Comune di Sulmona è detentore di una partecipazione azionaria
in Cogesa S.p.A., società partecipata in maniera totalitaria da Enti
locali;
-
che con delibera consiliare n. 58 del 30.9.2014, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Regolamento delle attività di indirizzo e
controllo sulle società controllate e partecipate;
-
che con delibera consiliare n. 59 del 30.9.2014, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato lo schema di Convenzione per l'esercizio del
controllo analogo congiunto sulla Società Cogesa S.p.A. da parte dei
Comuni Soci, ai sensi dell' art. 30 D. Lgs. n. 267/2000;
-
che con delibera consiliare n. 60 del 30.9.2014 è stata approvata la
relazione redatta ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21, L. 221/2012 per
l’affidamento in house del servizio di gestione del ciclo integrato dei
rifiuti urbani e demandati alla Giunta Comunale l’approvazione dello
schema di “contratto di servizio” e l’adozione di tutti i provvedimenti
necessari, nell’ambito dell’operazione di cessione di ramo d’azienda,
per il trasferimento a Cogesa S.p.A. delle risorse umane e
2
strumentali, oltre che dei beni immobili;
-
che la suddetta relazione è stata preliminarmente ed utilmente
pubblicata sul sito internet del Comune in data 07/10/2014 secondo
quanto disposto dall’art. 34 del D.L. 179/2012;
-
che con delibera di G.C. n. ____ del ________ si è provveduto ad
approvare lo schema di contratto di servizio (Allegato “A” );
-
che è stata effettuata la consultazione obbligatoria di cui all’art. 2 co.
461 lettera b) L. 244/2007 mediante pubblicazione della bozza di
contratto sul sito istituzionale dell’Ente;
-
che, all’esito della predetta procedura, non sono pervenute
osservazioni;
-
che la convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto
sulla Società Cogesa Spa è stata firmata dai Comuni soci;
-
che con determina R.G. n. ____ del ______ il servizio di gestione
del ciclo integrato dei rifiuti urbani è stato affidato a “Cogesa
S.p.A.” sulla base del preventivo di servizio (Allegato “B”).
Tutto ciò premesso i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2 - Oggetto e descrizione del servizio
Il Comune di Sulmona affida a “Cogesa S.p.A.”, che accetta, i servizi
ecologico-ambientali afferenti al ciclo integrato dei rifiuti e consistenti nelle
attività di spazzamento, raccolta e trasporto, trattamento per il recupero,
trattamento per lo smaltimento, smaltimento.
3
Il servizio interessa anche le zone a case sparse e le frazioni e, quindi,
l’intero territorio comunale.
Le caratteristiche quantitative e qualitative del servizio sono descritte in
maniera analitica nella documentazione relativa al ciclo integrato di gestione
dei rifiuti nel Comune di Sulmona, allegata sub “B”, al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale. Sono ammesse variazioni delle
frequenze di spazzamento in relazione alle singole aree previste, purché le
variazioni alle superfici da spazzare e alle frequenze siano contenute entro
un aumento del 10%.
Sono comprese nel servizio dovuto le attività occorrenti per la
predisposizione delle condizioni necessarie allo svolgimento, su aree
pubbliche,
di
manifestazioni
autorizzate
o
comunque
patrocinate
dall’Amministrazione comunale (fiere, mercati ecc…), nonché al successivo
ripristino delle condizioni di normalità. A tal fine sarà possibile procedere,
concordemente, alla variazione del calendario di spazzamento, mantenendo
le frequenze o comunque aumentandole, qualora fosse necessario, per
garantire lo stesso standard. Parimenti restano a carico di Cogesa S.p.A. tutti
gli adempimenti necessari per lo spostamento ed il ripristino di cestini
gettacarte, cassonetti e quant’altro che siano richiesti dalle competenti
Autorità statali per lo svolgimento di eventi a carattere eccezionale.
Analogamente sarà a carico di Cogesa S.p.A. il lavaggio dei cassonetti da
effettuare limitatamente al periodo da Maggio a Settembre.
Entro giorni 60 dalla stipula del contratto di servizio le parti, in
contraddittorio, provvederanno ad adeguarlo alle eventuali carenze che
4
dovessero emergere in sede di prima attuazione.
ART. 3 - Durata della convenzione
Il servizio viene svolto nel periodo dal 15/10/2014 fino al 31/12/2024, con
espressa esclusione di rinnovo tacito alla scadenza.
Il Cogesa S.p.A. si impegna sin d’ora, dopo la scadenza del periodo
contrattuale o in caso di risoluzione anticipata, a garantire il servizio per
almeno 12 mesi e comunque massimo 24 dalla cessazione, al fine di
consentire la individuazione di nuovo gestore del servizio ovvero il rinnovo
dell’affidamento in house providing.
Le procedure per il rinnovo, sempre che questo sia consentito dalla
normativa tempo per tempo vigente, sono avviate almeno 12 mesi prima della
scadenza.
ART. 4 - Eventuale sviluppo del servizio
Qualora dovessero manifestarsi nuove esigenze o a richiesta del Comune o
per disposizioni normative, tali da incidere in maniera significativa (pari
almeno
all’1%
del
valore
complessivo
annuo
dell’affidamento)
sull’esecuzione del presente contratto, si darà luogo a revisione della
presente convenzione. Cogesa S.p.A. si impegna, entro giorni 30 dalla
consegna del materiale di cui al progetto presentato dal Comune di Sulmona
ai sensi della DGR 420/2013 (buste e mastelli), a procedere all’estensione
della raccolta domiciliare fino a comprendere tutto il territorio comunale.
All’acquisto delle attrezzature succitate provvederà il Comune di Sulmona,
restando a carico di Cogesa S.p.A. tutti gli adempimenti necessari a
consentire la concreta realizzazione, attivazione e successiva gestione del
5
servizio di raccolta differenziata domiciliare. E’, altresì, posta a carico di
Cogesa S.p.A. la tenuta di idoneo sportello aperto al pubblico per la
distribuizione dei mastelli e i rapporti con l’utenza.
L’estensione della raccolta domiciliare alla restante porzione di territorio
comunale alla data odierna non interessata da tale modalità di raccoltà
costituisce obiettivo di miglioramento.
ART. 5- Modalità di esecuzione dei servizi
I servizi saranno espletati nel rispetto delle disposizioni comunali sulla
viabilità, con le modalità indicate nell’allegato preventivo, nella allegata
Carta dei Servizi (allegato “C”) contenente gli standard generali e specifici
di qualità del servizio, oltre quelle pattuite con la presente Convenzione. In
caso di precipitazioni nevose, il Comune dovrà effettuare al più presto lo
sgombro della neve al fine di garantire il normale processo di svuotamento
dei mastelli e dei cassonetti. Ricorrendo tale evenienza, gli operatori
ecologici saranno applicati allo sgombero manuale della neve in prossimità
dei cassonetti e delle isole ecologiche, in funzione del ripristino delle
condizioni idonee allo svolgimento del servizio di raccolta e fino al
raggiungimento delle stesse.
I rifiuti indifferenziati e differenziati raccolti dal Cogesa S.p.A. saranno
conferiti normalmente presso l’impianto Cogesa S.p.A. di Sulmona.
Sarà concesso a Cogesa S.p.A. l’accesso alla ZTL con mezzi necessari per il
supporto tecnico al servizio oltre che per i mezzi del servizio stesso.
ART. 6 - Interruzione del servizio per causa di forza maggiore
Nell’ipotesi di interruzione del servizio, per causa di forza maggiore, ivi
6
incluse le interruzioni stradali dovute a lavori in corso, che determineranno
l’impossibilità di accesso ai punti di presa, il Comune, per il tramite del
competente Servizio Ecologia, dovrà darne notizia al Cogesa S.p.A., il quale
procederà all’accertamento dei fatti e redigerà un verbale in collaborazione
con il Comune.
Il Cogesa S.p.A. dovrà in ogni caso, d’intesa con il Comune, porre in essere
quanto necessario per consentire la prosecuzione del servizio e per evitare
danni all’utente finale.
Eventuali maggiori costi sostenuti da Cogesa S.p.A., documentati e
riconducibili a fatto proprio del Comune, saranno posti a carico di
quest’ultimo.
ART. 7 - Norme di comportamento, obblighi nei confronti dei lavoratori
dipendenti e obblighi di condotta
I servizi ecologico-ambientali, di cui alla presente convenzione, dovranno
essere eseguiti con la massima accortezza, in modo da evitare ogni
dispersione, esalazione e offesa al decoro cittadino.
Gli automezzi per la raccolta e il trasporto dovranno sostare solo per il tempo
necessario al caricamento dei rifiuti; qualora dovessero occorrere
trasferimenti da un automezzo ad un altro, gli stessi dovranno essere
effettuati in luoghi riservati in modo da non intralciare il traffico veicolare.
Il personale, munito di tesserino identificativo, dovrà mantenere in servizio
un contegno irreprensibile e decoroso, nel pieno rispetto dei regolamenti
adottati in materia dalla Società in conformità alla L. 190/2012.
Il Cogesa S.p.A. dovrà osservare nei riguardi del personale le leggi, i
7
regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi e salariali, nonché tutte le
norme vigenti in materia previdenziale e assicurativa concernente i rapporti
di lavoro.
La Società dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Federambiente per i lavoratori
del settore “nettezza urbana, igiene ambientale, servizi di pulizia” e di agire,
nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
La Società dichiara, altresì, di rispettare tutti gli obblighi riguardanti la
materia della sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Le parti danno
atto che si è già provveduto alla verifica della idoneità tecnico-professionale
dell’impresa mediante acquisizione e controllo dei documenti di cui
all’allegato XVII del citato Decreto Legislativo.
ART. 8 - Trasferimento di personale
Il personale che attualmente svolge il servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto sarà definitivamente trasferito, in applicazione della normativa di
legge in vigore, al Cogesa S.p.A. Il numero di unità di personale è quello
riportato nell’allegato “D”.
Il personale viene trasferito con passaggio diretto, mantenendo un
trattamento economico non inferiore a quello goduto in precedenza.
Il personale delle Cooperative attualmente impiegate nella gestione del
servizio di raccolta dei rifiuti sarà trasferito con le modalità previste dalla
legislazione vigente al nuovo gestore del servizio e, pertanto, restano a carico
di Cogesa S.p.A. gli adempimenti del caso.
8
Il personale verrà preventivamente sottoposto al protocollo sanitario attuato
dal medico competente Cogesa S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e,
ad una verifica finalizzata ad accertare la capacità ed idoneità del personale
stesso allo svolgimento delle mansioni richieste. In caso di verifica negativa il
personale dovrà essere sostituito.
ART. 9 - Autoregolamentazione del diritto di sciopero
Nel caso il servizio risultasse ridotto o annullato a causa di sciopero, lo
stesso dovrà essere recuperato posticipatamente senza che ciò dia diritto a
compensi aggiuntivi in favore della Società. In ogni caso verranno applicate
le norme di cui all’art. 2 della legge n° 146/1990, regolanti la materia.
Sarà cura del Cogesa S.p.A. comunicare al Comune gli eventuali scioperi che
venissero indetti dalle OO.SS. aziendali, provinciali, regionali o nazionali.
ART. 10 - Beni mobili registrati e non registrati
Il Comune di Sulmona trasferisce a titolo di usufrutto, secondo lo schema
approvato dalla Giunta Comunale, gli automezzi di proprietà di cui all’elenco
allegato sub “B”, già adibiti ai servizi e ritenuti idonei da Cogesa S.p.A. Il
valore complessivo è calcolato in € 205.000 e risulta essere incluso
nell’offerta presentata da Cogesa S.p.A. Eventuali sostituzioni degli
automezzi non più idonei saranno a carico di Cogesa S.p.A.; tali investimenti,
essendo legati alla raggiunta obsolescenza degli stessi, non risultano
attualmente suscettibili di programmazione.
ART. 11 - Beni immobili
Per l’esercizio e lo svolgimento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti
urbani il Comune di Sumona si impegna a mettere a disposizione di Cogesa
9
S.p.A. in comodato d’uso gratuito, che sarà oggetto di un distinto e successivo
atto, i seguenti beni immobili, già utilizzati con destinazione d’uso finalizzata
allo svolgimento dei servizi, così individuati:
1. località “Ex Pastorino”, come da planimetria allegata sub “E”
2. località “La Valletta”, come da planimetria allegata sub “E”
limitatamente al locale contraddistinto con il n. 3 ed all’area campita e
contraddistinta dal n. 16 all’interno della quale i contraenti individueranno la
parte da destinare a parcheggio.
In pendenza del comodato d’uso, saranno comunque a carico della Società le
spese di manutenzione e di gestione degli immobili suddetti.
Le condizioni dell’utilizzo a titolo oneroso da parte di Cogesa S.p.A. degli
immobili siti in loc. ex Pastorino verranno stabilite con successivo atto, non
potendo alla data odierna essere definite e stimate in quanto l’area è inserita
nella maggiore consistenza di cui all’elenco dell’anagrafe dei siti contaminati
della Regione Abruzzo, giusta Delibera G.R. 1529 del 27.12.2006 (Codice
ARTA AQ 220036) e non è attualmente stralciabile pendendo la procedura di
bonifica.
ART. 12 - Gestione della realizzanda stazione ecologica/centro di
raccolta
Il Cogesa S.p.A. si impegna alla gestione della realizzanda stazione
ecologica/centro di raccolta dei rifiuti già prevista nell’elenco delle opere da
finanziare da parte della Regione Abruzzo e per la quale il Comune ha già
garantito la disponibilità dell’area.
I costi di gestione della realizzanda stazione ecologica/centro di raccolta, che
10
sarà di proprietà comunale, saranno oggetto di esame da parte del Comitato
Tecnico di Valutazione, di cui al successivo art. 17.
ART. 13 - Corrispettivo economico dei servizi affidati
Il corrispettivo dovuto dal Comune a Cogesa S.p.A. per i servizi affidati, per il
periodo dal 15.10.2014 al 14.10.2015 (primo anno di affidamento), è
determinato nell’importo risultante dall’offerta, pari a complessivi €
3.137.288,50, oltre Iva pari ad €.313.728,86, per un totale di € 3.451.017,42
(costo totale del ciclo rifiuti urbani). Le modalità di fatturazione e pagamento
sono quelle indicate nel successivo art. 15.
Per le successive annualità, o anticipatamente in caso di ricorrenza delle
condizioni di seguito indicate, il corrispettivo sarà rivalutato tenuto conto dei
soli maggiori costi sostenuti da Cogesa S.p.A. per il personale e gli automezzi
che si siano resi necessari per l’incremento della raccolta differenziata.
I corrispettivi sopra indicati saranno annualmente incrementati di una
percentuale pari all’aumento del tasso d’inflazione reale riscontrato
dall’ISTAT per la sola parte relativa al costo del trasporto. Eventuali
variazioni del costo della manodopera, dovuti ad aumenti contributivi
obbligatori INPS/INAIL, rinnovi contrattuali CCNL, che si dovessero
verificare anche in corso d’anno, comporteranno l’immediato adeguamento
del corrispettivo in proporzione alle ore effettive di impiego, con applicazione
dei coefficienti determinati da Federambiente e dalle normative contributive.
Le parti concordano sull’opportunità di effettuare una verifica periodica
oggettiva semestrale sulla gestione e sulla congruità dei costi dei servizi
previsti nella presente convenzione, restando salva, quindi, la possibilità di
11
revisionare i summenzionati corrispettivi qualora fosse verificato che
l’espletamento delle prestazioni di cui all’oggetto della presente convenzione
abbia subito delle variazioni significative, da farsi comunque oggetto di
valutazione in contraddittorio tra le parti nel corso delle riunioni dei Comitati
Tecnici di Valutazione (CTV) di cui al successivo art. 17.
I ricavi della vendita dei materiali suscettibili di recupero sono incamerati
dal Cogesa S.p.A. ; pertanto il Comune delegherà il Cogesa S.p.A. per tutte le
convenzione dell’accordo ANCI-CONAI.
ART. 14 - Conferimento RR.SS.UU. presso il COGESA S.P.A.
Il Cogesa S.p.A. conferirà i rifiuti raccolti in maniera differenziata presso la
Piattaforma di tipo “A”; il rifiuto residuo sarà conferito presso l’impianto di
trattamento meccanico-biologico del Cogesa S.p.A. di Sulmona. I rifiuti
derivanti dal trattamento meccanico e biologico saranno conferiti presso la
discarica della Società medesima.
ART. 15 - Modalità di pagamento
La fatturazione avverrà mensilmente ed in modo posticipato rispetto all’inizio
del servizio; il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro trenta
giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo dell’Ente, ferma
la ricorrenza delle condizioni legittimanti il pagamento.
Il gestore dovrà emettere separata fatturazione per la voce relativa ai costi
variabili del servizio indicati in preventivo con la Denominazione TMB e PTA
e Smaltimento.
Trascorso tale termine verranno addebitati gli interessi di mora calcolati in
base al tasso d’interesse legale.
12
ART. 16 - Evoluzione del servizio
Le parti concordano che in futuro verranno prese in considerazione soluzioni
legate all’evoluzione degli automezzi di raccolta, alle esigenze del territorio,
a modifiche normative che rendano il servizio sempre più razionale, efficace,
efficiente, economico e consono alle richieste dell’utenza.
Le variazioni delle specifiche tecniche del servizio, se tali da incidere in
maniera significativa (pari almeno all’1% del valore complessivo annuo
dell’affidamento) sull’esecuzione del presente contratto, comporteranno
variazioni del costo del servizio da determinarsi in contraddittorio tra le
parti.
ART. 17 - Verifica svolgimento del servizio. Comitato tecnico di
valutazione
Le parti s’incontreranno, con frequenza almeno semestrale, per la verifica
della buona erogazione del servizio stesso e la valutazione di eventuali
ampliamenti, rettifiche o modifiche che si rendessero necessarie, attraverso il
Comitato Tecnico di Valutazione.
Almeno una volta l’anno le stesse si riuniranno con la partecipazione delle
Associazioni dei consumatori per dare conto dei reclami, proposte,
osservazioni, pervenute da parte dei cittadini.
Il Comitato Tecnico di Valutazione è costituito quantomeno da un
rappresentante del Comune e da uno della Società e svolge le seguenti
attività:
 Verifica efficienza del servizio ai sensi della DGR 316/2013 e s.m.i.
 Valutazione dei profili economici e di costo del servizio, ai fini della
13
eventuale rimodulazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 13.
Il CTV si riunisce, di norma, con la frequenza sopra stabilita, per verificare
l’andamento e l’esecuzione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.
Al fine di attuare il monitoraggio permanente previsto dall’art. 2, comma
461, lett. d) della L. 244/2007, le risultanze delle verifiche inerenti il rispetto
degli standard effettuate dal CTV saranno rese disponibili alle Associazioni
dei Consumatori sul sito internet istituzionale del Comune e della Società, per
la formulazione di eventuali osservazioni e proposte.
Cogesa spa dovrà dotarsi di un sistema di controllo di gestione e della
relativa contabilità; tale sistema dovrà essere certificato dal collegio dei
revisori.
ART. 18 - Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti alla stipula della convenzione o ad essa conseguenti
sono a carico della società “Cogesa S.p.A”.
Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono
soggetti al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa.
Ai fini della liquidazione dei diritti di segreteria il valore presunto della
presente convenzione riferita ad anni 10 per il servizio del ciclo integrato dei
rifiuti urbani e assimilati è calcolato in € 31.372.885,00.
ART. 19 - Risoluzione della convenzione
Il Comune da una parte ed il Cogesa S.p.A. dall’altra, hanno la possibilità di
recedere dalla convenzione in presenza delle seguenti condizioni:
1.
Il Comune, di fronte a gravi, oggettive e reiterate inadempienze
14
nell’erogazione
del
servizio
da
parte
del
Cogesa
S.p.A.,
che
compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da
determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, ha
facoltà di risolvere la convenzione. Il Comune potrà chiedere la
risoluzione della convenzione, dopo che i competenti uffici comunali
abbiano intimato, per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r., posta
elettronica certificata o telegramma, almeno tre volte nell’arco di un mese
solare, di adempiere al servizio secondo le modalità descritte nella
medesima;
2.
Il Cogesa S.p.A. può risolvere la convenzione:
-
nel caso in cui le prestazioni di cui all’oggetto della presente
convenzione siano per esso oggettivamente onerose e non vi sia da
parte del Comune il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, così
come previsto dall’art. 13;
-
nell’ipotesi in cui siano omessi, da parte del Comune, gli adempimenti
previsti dall’art. 11;
-
per ritardi nel pagamento dei corrispettivi superiori a trenta giorni.
La volontà di recedere dalla convenzione dovrà essere comunicata al
Comune per iscritto, con raccomandata A/R, posta elettronica certificata o
telegramma, con indicazione del termine ultimo di cessazione del servizio
a titolo di preavviso non inferiore a sessanta giorni.
Qualora per variate disposizioni normative, per altre cause non dipendenti
dal Cogesa S.p.A. o a seguito di quanto previsto al punto due del presente
articolo, si addivenisse alla risoluzione della presente convenzione, il
15
Comune fin d’ora s’impegna ad inserire negli atti di gara per il nuovo
l’affidamento del servizio apposita clausola che imponga al gestore
subentrante l’obbligo di riacquistare i beni strumentali acquisiti da Cogesa
s.p.a. per l’esecuzione dei servizi. Il valore di tali beni sarà valutato mediante
perizia giurata redatta in contraddittorio tra Comune e Cogesa S.p.A. tramite
accordo bonario ovvero, in difetto, mediante perito nominato dal Tribunale
su istanza, anche autonoma, di ciascuna delle parti.
ART. 20 - Controversie
Per quanto non indicato nella presente convenzione valgono le norme
previste dal Codice Civile in quanto applicabili, oltre che dalla normativa
specifica regolante la materia.
Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno
devolute alla giurisdizione del Tribunale competente per il territorio in cui ha
sede il Comune.
ART. 21 - Tariffe a carico dell’utenza
Le tariffe sono deliberate dal Comune, ente impositore, tenuto conto del piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto annualmente dal
gestore Cogesa spa ai sensi dell’art. 1, c. 683, L. 147/2013 ed approvato dal
Consiglio Comunale.
ART. 22 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle stesse, il
Consorzio ha costituito cauzione definitiva di € 3.137.288,57 (euro
16
tremilionicentotrentasettemiladuecentoottantotto/57)
pari
al
10%
dell’importo contrattuale a mezzo polizza fidejussoria n. _____________
emessa in data __________ da “____________” - Agenzia di __________,
Società autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni.
Tale cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà
svincolata ai sensi di legge.
La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del
rapporto, ogni qualvolta il Comune la incameri in tutto o in parte qualora si
verificassero inadempienze da parte del gestore.
ART. _23 - Responsabilità e garanzie assicurative
Il Cogesa S.p.A. è responsabile di ogni danno prodotto nell’espletamento del
servizio, con esonero da ogni responsabilità a carico del Comune di Sulmona.
Le parti danno atto del fatto che il gestore risulta già munito di idonea
copertura assicurativa RCT/O, che a garanzia del presente affidamento verrà
adeguata nel massimale ad € 1.500.000,00.
ART. 24 – Disposizioni finali
Le prestazioni quali-quantitative minime poste a carico di Cogesa S.p.A. spa
dalla presente convenzione costituiscono obblighi di servizio pubblico ai sensi
della vigente normativa.
Restano fermi gli obblighi tutti posti a carico delle parti dalla Convenzione
per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Cogesa S.p.A. da
parte dei Comuni Soci, ai sensi dell' art. 30 D. Lgs. n. 267/2000
Le Parti dichiarano che la presente convenzione annulla e sostituisce tutti gli
eventuali precedenti rapporti contrattuali in essere.
17
A richiesta, io Segretario, ho ricevuto il presente Atto da me pubblicato
mediante lettura fattane alle Parti che, a mia domanda, lo hanno dichiarato
conforme alla loro volontà e rinunciano alla lettura degli allegati per averne
preso già visione e per esserne a perfetta conoscenza.
Questo Atto consta di n. ____ (____) pagine, oltre gli allegati, in parte scritte
con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte manoscritte da me
Segretario rogante.
IL COMUNE DI SULMONA
Dirigente IV Settore
Amedeo D’Eramo
CO.GE.SA. S.P.A.
Amministratore Unico
Giuseppe Quaglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Federico Cuccolini
18