REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SULMONA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. N. DI REP. L’anno 2014 addì___________ del mese di __________ nella residenza del Comune di Sulmona e nell'Ufficio di Segreteria. Avanti a me, dott. Federico Cuccolini, Segretario Generale del Comune di Sulmona, autorizzato a rogare contratti in cui il Comune è parte a termini dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono personalmente comparsi: 1) Sig. Amedeo D’Eramo, nato a Pescocostanzo il 5 luglio 1953, Dirigente del 4° Settore – Ambiente ed Infrastrutture, il quale interviene in questo Atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 e del decreto sindacale n. 143 del 20 dicembre 2013, in esecuzione della delibera di C.C. n. 60 del 30/09/20144 e della delibera di G.C. n. _____ del ______ e della Determina Dirigenziale n. ______ R.G. del ___________, in rappresentanza e per conto del Comune di Sulmona, codice fiscale 00181820663, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”; 2) Sig. Giuseppe Quaglia, nato a Vittorito il 20 novembre 1945, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante di “Cogesa S.p.A.”, 1 con sede in Sulmona, via Vicenne – loc. Noce Mattei, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e partita IVA: 01400150668, nel prosieguo dell’Atto per brevità denominato anche “Cogesa” o “gestore”. Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale PREMETTONO - che il Comune di Sulmona è detentore di una partecipazione azionaria in Cogesa S.p.A., società partecipata in maniera totalitaria da Enti locali; - che con delibera consiliare n. 58 del 30.9.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate e partecipate; - che con delibera consiliare n. 59 del 30.9.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Cogesa S.p.A. da parte dei Comuni Soci, ai sensi dell' art. 30 D. Lgs. n. 267/2000; - che con delibera consiliare n. 60 del 30.9.2014 è stata approvata la relazione redatta ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21, L. 221/2012 per l’affidamento in house del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e demandati alla Giunta Comunale l’approvazione dello schema di “contratto di servizio” e l’adozione di tutti i provvedimenti necessari, nell’ambito dell’operazione di cessione di ramo d’azienda, per il trasferimento a Cogesa S.p.A. delle risorse umane e 2 strumentali, oltre che dei beni immobili; - che la suddetta relazione è stata preliminarmente ed utilmente pubblicata sul sito internet del Comune in data 07/10/2014 secondo quanto disposto dall’art. 34 del D.L. 179/2012; - che con delibera di G.C. n. ____ del ________ si è provveduto ad approvare lo schema di contratto di servizio (Allegato “A” ); - che è stata effettuata la consultazione obbligatoria di cui all’art. 2 co. 461 lettera b) L. 244/2007 mediante pubblicazione della bozza di contratto sul sito istituzionale dell’Ente; - che, all’esito della predetta procedura, non sono pervenute osservazioni; - che la convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Cogesa Spa è stata firmata dai Comuni soci; - che con determina R.G. n. ____ del ______ il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani è stato affidato a “Cogesa S.p.A.” sulla base del preventivo di servizio (Allegato “B”). Tutto ciò premesso i comparenti convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 - Premesse Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. ART. 2 - Oggetto e descrizione del servizio Il Comune di Sulmona affida a “Cogesa S.p.A.”, che accetta, i servizi ecologico-ambientali afferenti al ciclo integrato dei rifiuti e consistenti nelle attività di spazzamento, raccolta e trasporto, trattamento per il recupero, trattamento per lo smaltimento, smaltimento. 3 Il servizio interessa anche le zone a case sparse e le frazioni e, quindi, l’intero territorio comunale. Le caratteristiche quantitative e qualitative del servizio sono descritte in maniera analitica nella documentazione relativa al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nel Comune di Sulmona, allegata sub “B”, al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Sono ammesse variazioni delle frequenze di spazzamento in relazione alle singole aree previste, purché le variazioni alle superfici da spazzare e alle frequenze siano contenute entro un aumento del 10%. Sono comprese nel servizio dovuto le attività occorrenti per la predisposizione delle condizioni necessarie allo svolgimento, su aree pubbliche, di manifestazioni autorizzate o comunque patrocinate dall’Amministrazione comunale (fiere, mercati ecc…), nonché al successivo ripristino delle condizioni di normalità. A tal fine sarà possibile procedere, concordemente, alla variazione del calendario di spazzamento, mantenendo le frequenze o comunque aumentandole, qualora fosse necessario, per garantire lo stesso standard. Parimenti restano a carico di Cogesa S.p.A. tutti gli adempimenti necessari per lo spostamento ed il ripristino di cestini gettacarte, cassonetti e quant’altro che siano richiesti dalle competenti Autorità statali per lo svolgimento di eventi a carattere eccezionale. Analogamente sarà a carico di Cogesa S.p.A. il lavaggio dei cassonetti da effettuare limitatamente al periodo da Maggio a Settembre. Entro giorni 60 dalla stipula del contratto di servizio le parti, in contraddittorio, provvederanno ad adeguarlo alle eventuali carenze che 4 dovessero emergere in sede di prima attuazione. ART. 3 - Durata della convenzione Il servizio viene svolto nel periodo dal 15/10/2014 fino al 31/12/2024, con espressa esclusione di rinnovo tacito alla scadenza. Il Cogesa S.p.A. si impegna sin d’ora, dopo la scadenza del periodo contrattuale o in caso di risoluzione anticipata, a garantire il servizio per almeno 12 mesi e comunque massimo 24 dalla cessazione, al fine di consentire la individuazione di nuovo gestore del servizio ovvero il rinnovo dell’affidamento in house providing. Le procedure per il rinnovo, sempre che questo sia consentito dalla normativa tempo per tempo vigente, sono avviate almeno 12 mesi prima della scadenza. ART. 4 - Eventuale sviluppo del servizio Qualora dovessero manifestarsi nuove esigenze o a richiesta del Comune o per disposizioni normative, tali da incidere in maniera significativa (pari almeno all’1% del valore complessivo annuo dell’affidamento) sull’esecuzione del presente contratto, si darà luogo a revisione della presente convenzione. Cogesa S.p.A. si impegna, entro giorni 30 dalla consegna del materiale di cui al progetto presentato dal Comune di Sulmona ai sensi della DGR 420/2013 (buste e mastelli), a procedere all’estensione della raccolta domiciliare fino a comprendere tutto il territorio comunale. All’acquisto delle attrezzature succitate provvederà il Comune di Sulmona, restando a carico di Cogesa S.p.A. tutti gli adempimenti necessari a consentire la concreta realizzazione, attivazione e successiva gestione del 5 servizio di raccolta differenziata domiciliare. E’, altresì, posta a carico di Cogesa S.p.A. la tenuta di idoneo sportello aperto al pubblico per la distribuizione dei mastelli e i rapporti con l’utenza. L’estensione della raccolta domiciliare alla restante porzione di territorio comunale alla data odierna non interessata da tale modalità di raccoltà costituisce obiettivo di miglioramento. ART. 5- Modalità di esecuzione dei servizi I servizi saranno espletati nel rispetto delle disposizioni comunali sulla viabilità, con le modalità indicate nell’allegato preventivo, nella allegata Carta dei Servizi (allegato “C”) contenente gli standard generali e specifici di qualità del servizio, oltre quelle pattuite con la presente Convenzione. In caso di precipitazioni nevose, il Comune dovrà effettuare al più presto lo sgombro della neve al fine di garantire il normale processo di svuotamento dei mastelli e dei cassonetti. Ricorrendo tale evenienza, gli operatori ecologici saranno applicati allo sgombero manuale della neve in prossimità dei cassonetti e delle isole ecologiche, in funzione del ripristino delle condizioni idonee allo svolgimento del servizio di raccolta e fino al raggiungimento delle stesse. I rifiuti indifferenziati e differenziati raccolti dal Cogesa S.p.A. saranno conferiti normalmente presso l’impianto Cogesa S.p.A. di Sulmona. Sarà concesso a Cogesa S.p.A. l’accesso alla ZTL con mezzi necessari per il supporto tecnico al servizio oltre che per i mezzi del servizio stesso. ART. 6 - Interruzione del servizio per causa di forza maggiore Nell’ipotesi di interruzione del servizio, per causa di forza maggiore, ivi 6 incluse le interruzioni stradali dovute a lavori in corso, che determineranno l’impossibilità di accesso ai punti di presa, il Comune, per il tramite del competente Servizio Ecologia, dovrà darne notizia al Cogesa S.p.A., il quale procederà all’accertamento dei fatti e redigerà un verbale in collaborazione con il Comune. Il Cogesa S.p.A. dovrà in ogni caso, d’intesa con il Comune, porre in essere quanto necessario per consentire la prosecuzione del servizio e per evitare danni all’utente finale. Eventuali maggiori costi sostenuti da Cogesa S.p.A., documentati e riconducibili a fatto proprio del Comune, saranno posti a carico di quest’ultimo. ART. 7 - Norme di comportamento, obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti e obblighi di condotta I servizi ecologico-ambientali, di cui alla presente convenzione, dovranno essere eseguiti con la massima accortezza, in modo da evitare ogni dispersione, esalazione e offesa al decoro cittadino. Gli automezzi per la raccolta e il trasporto dovranno sostare solo per il tempo necessario al caricamento dei rifiuti; qualora dovessero occorrere trasferimenti da un automezzo ad un altro, gli stessi dovranno essere effettuati in luoghi riservati in modo da non intralciare il traffico veicolare. Il personale, munito di tesserino identificativo, dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, nel pieno rispetto dei regolamenti adottati in materia dalla Società in conformità alla L. 190/2012. Il Cogesa S.p.A. dovrà osservare nei riguardi del personale le leggi, i 7 regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi e salariali, nonché tutte le norme vigenti in materia previdenziale e assicurativa concernente i rapporti di lavoro. La Società dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Federambiente per i lavoratori del settore “nettezza urbana, igiene ambientale, servizi di pulizia” e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. La Società dichiara, altresì, di rispettare tutti gli obblighi riguardanti la materia della sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Le parti danno atto che si è già provveduto alla verifica della idoneità tecnico-professionale dell’impresa mediante acquisizione e controllo dei documenti di cui all’allegato XVII del citato Decreto Legislativo. ART. 8 - Trasferimento di personale Il personale che attualmente svolge il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sarà definitivamente trasferito, in applicazione della normativa di legge in vigore, al Cogesa S.p.A. Il numero di unità di personale è quello riportato nell’allegato “D”. Il personale viene trasferito con passaggio diretto, mantenendo un trattamento economico non inferiore a quello goduto in precedenza. Il personale delle Cooperative attualmente impiegate nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti sarà trasferito con le modalità previste dalla legislazione vigente al nuovo gestore del servizio e, pertanto, restano a carico di Cogesa S.p.A. gli adempimenti del caso. 8 Il personale verrà preventivamente sottoposto al protocollo sanitario attuato dal medico competente Cogesa S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e, ad una verifica finalizzata ad accertare la capacità ed idoneità del personale stesso allo svolgimento delle mansioni richieste. In caso di verifica negativa il personale dovrà essere sostituito. ART. 9 - Autoregolamentazione del diritto di sciopero Nel caso il servizio risultasse ridotto o annullato a causa di sciopero, lo stesso dovrà essere recuperato posticipatamente senza che ciò dia diritto a compensi aggiuntivi in favore della Società. In ogni caso verranno applicate le norme di cui all’art. 2 della legge n° 146/1990, regolanti la materia. Sarà cura del Cogesa S.p.A. comunicare al Comune gli eventuali scioperi che venissero indetti dalle OO.SS. aziendali, provinciali, regionali o nazionali. ART. 10 - Beni mobili registrati e non registrati Il Comune di Sulmona trasferisce a titolo di usufrutto, secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale, gli automezzi di proprietà di cui all’elenco allegato sub “B”, già adibiti ai servizi e ritenuti idonei da Cogesa S.p.A. Il valore complessivo è calcolato in € 205.000 e risulta essere incluso nell’offerta presentata da Cogesa S.p.A. Eventuali sostituzioni degli automezzi non più idonei saranno a carico di Cogesa S.p.A.; tali investimenti, essendo legati alla raggiunta obsolescenza degli stessi, non risultano attualmente suscettibili di programmazione. ART. 11 - Beni immobili Per l’esercizio e lo svolgimento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani il Comune di Sumona si impegna a mettere a disposizione di Cogesa 9 S.p.A. in comodato d’uso gratuito, che sarà oggetto di un distinto e successivo atto, i seguenti beni immobili, già utilizzati con destinazione d’uso finalizzata allo svolgimento dei servizi, così individuati: 1. località “Ex Pastorino”, come da planimetria allegata sub “E” 2. località “La Valletta”, come da planimetria allegata sub “E” limitatamente al locale contraddistinto con il n. 3 ed all’area campita e contraddistinta dal n. 16 all’interno della quale i contraenti individueranno la parte da destinare a parcheggio. In pendenza del comodato d’uso, saranno comunque a carico della Società le spese di manutenzione e di gestione degli immobili suddetti. Le condizioni dell’utilizzo a titolo oneroso da parte di Cogesa S.p.A. degli immobili siti in loc. ex Pastorino verranno stabilite con successivo atto, non potendo alla data odierna essere definite e stimate in quanto l’area è inserita nella maggiore consistenza di cui all’elenco dell’anagrafe dei siti contaminati della Regione Abruzzo, giusta Delibera G.R. 1529 del 27.12.2006 (Codice ARTA AQ 220036) e non è attualmente stralciabile pendendo la procedura di bonifica. ART. 12 - Gestione della realizzanda stazione ecologica/centro di raccolta Il Cogesa S.p.A. si impegna alla gestione della realizzanda stazione ecologica/centro di raccolta dei rifiuti già prevista nell’elenco delle opere da finanziare da parte della Regione Abruzzo e per la quale il Comune ha già garantito la disponibilità dell’area. I costi di gestione della realizzanda stazione ecologica/centro di raccolta, che 10 sarà di proprietà comunale, saranno oggetto di esame da parte del Comitato Tecnico di Valutazione, di cui al successivo art. 17. ART. 13 - Corrispettivo economico dei servizi affidati Il corrispettivo dovuto dal Comune a Cogesa S.p.A. per i servizi affidati, per il periodo dal 15.10.2014 al 14.10.2015 (primo anno di affidamento), è determinato nell’importo risultante dall’offerta, pari a complessivi € 3.137.288,50, oltre Iva pari ad €.313.728,86, per un totale di € 3.451.017,42 (costo totale del ciclo rifiuti urbani). Le modalità di fatturazione e pagamento sono quelle indicate nel successivo art. 15. Per le successive annualità, o anticipatamente in caso di ricorrenza delle condizioni di seguito indicate, il corrispettivo sarà rivalutato tenuto conto dei soli maggiori costi sostenuti da Cogesa S.p.A. per il personale e gli automezzi che si siano resi necessari per l’incremento della raccolta differenziata. I corrispettivi sopra indicati saranno annualmente incrementati di una percentuale pari all’aumento del tasso d’inflazione reale riscontrato dall’ISTAT per la sola parte relativa al costo del trasporto. Eventuali variazioni del costo della manodopera, dovuti ad aumenti contributivi obbligatori INPS/INAIL, rinnovi contrattuali CCNL, che si dovessero verificare anche in corso d’anno, comporteranno l’immediato adeguamento del corrispettivo in proporzione alle ore effettive di impiego, con applicazione dei coefficienti determinati da Federambiente e dalle normative contributive. Le parti concordano sull’opportunità di effettuare una verifica periodica oggettiva semestrale sulla gestione e sulla congruità dei costi dei servizi previsti nella presente convenzione, restando salva, quindi, la possibilità di 11 revisionare i summenzionati corrispettivi qualora fosse verificato che l’espletamento delle prestazioni di cui all’oggetto della presente convenzione abbia subito delle variazioni significative, da farsi comunque oggetto di valutazione in contraddittorio tra le parti nel corso delle riunioni dei Comitati Tecnici di Valutazione (CTV) di cui al successivo art. 17. I ricavi della vendita dei materiali suscettibili di recupero sono incamerati dal Cogesa S.p.A. ; pertanto il Comune delegherà il Cogesa S.p.A. per tutte le convenzione dell’accordo ANCI-CONAI. ART. 14 - Conferimento RR.SS.UU. presso il COGESA S.P.A. Il Cogesa S.p.A. conferirà i rifiuti raccolti in maniera differenziata presso la Piattaforma di tipo “A”; il rifiuto residuo sarà conferito presso l’impianto di trattamento meccanico-biologico del Cogesa S.p.A. di Sulmona. I rifiuti derivanti dal trattamento meccanico e biologico saranno conferiti presso la discarica della Società medesima. ART. 15 - Modalità di pagamento La fatturazione avverrà mensilmente ed in modo posticipato rispetto all’inizio del servizio; il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo dell’Ente, ferma la ricorrenza delle condizioni legittimanti il pagamento. Il gestore dovrà emettere separata fatturazione per la voce relativa ai costi variabili del servizio indicati in preventivo con la Denominazione TMB e PTA e Smaltimento. Trascorso tale termine verranno addebitati gli interessi di mora calcolati in base al tasso d’interesse legale. 12 ART. 16 - Evoluzione del servizio Le parti concordano che in futuro verranno prese in considerazione soluzioni legate all’evoluzione degli automezzi di raccolta, alle esigenze del territorio, a modifiche normative che rendano il servizio sempre più razionale, efficace, efficiente, economico e consono alle richieste dell’utenza. Le variazioni delle specifiche tecniche del servizio, se tali da incidere in maniera significativa (pari almeno all’1% del valore complessivo annuo dell’affidamento) sull’esecuzione del presente contratto, comporteranno variazioni del costo del servizio da determinarsi in contraddittorio tra le parti. ART. 17 - Verifica svolgimento del servizio. Comitato tecnico di valutazione Le parti s’incontreranno, con frequenza almeno semestrale, per la verifica della buona erogazione del servizio stesso e la valutazione di eventuali ampliamenti, rettifiche o modifiche che si rendessero necessarie, attraverso il Comitato Tecnico di Valutazione. Almeno una volta l’anno le stesse si riuniranno con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori per dare conto dei reclami, proposte, osservazioni, pervenute da parte dei cittadini. Il Comitato Tecnico di Valutazione è costituito quantomeno da un rappresentante del Comune e da uno della Società e svolge le seguenti attività: Verifica efficienza del servizio ai sensi della DGR 316/2013 e s.m.i. Valutazione dei profili economici e di costo del servizio, ai fini della 13 eventuale rimodulazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 13. Il CTV si riunisce, di norma, con la frequenza sopra stabilita, per verificare l’andamento e l’esecuzione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti. Al fine di attuare il monitoraggio permanente previsto dall’art. 2, comma 461, lett. d) della L. 244/2007, le risultanze delle verifiche inerenti il rispetto degli standard effettuate dal CTV saranno rese disponibili alle Associazioni dei Consumatori sul sito internet istituzionale del Comune e della Società, per la formulazione di eventuali osservazioni e proposte. Cogesa spa dovrà dotarsi di un sistema di controllo di gestione e della relativa contabilità; tale sistema dovrà essere certificato dal collegio dei revisori. ART. 18 - Spese contrattuali Tutte le spese inerenti alla stipula della convenzione o ad essa conseguenti sono a carico della società “Cogesa S.p.A”. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa. Ai fini della liquidazione dei diritti di segreteria il valore presunto della presente convenzione riferita ad anni 10 per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati è calcolato in € 31.372.885,00. ART. 19 - Risoluzione della convenzione Il Comune da una parte ed il Cogesa S.p.A. dall’altra, hanno la possibilità di recedere dalla convenzione in presenza delle seguenti condizioni: 1. Il Comune, di fronte a gravi, oggettive e reiterate inadempienze 14 nell’erogazione del servizio da parte del Cogesa S.p.A., che compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, ha facoltà di risolvere la convenzione. Il Comune potrà chiedere la risoluzione della convenzione, dopo che i competenti uffici comunali abbiano intimato, per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r., posta elettronica certificata o telegramma, almeno tre volte nell’arco di un mese solare, di adempiere al servizio secondo le modalità descritte nella medesima; 2. Il Cogesa S.p.A. può risolvere la convenzione: - nel caso in cui le prestazioni di cui all’oggetto della presente convenzione siano per esso oggettivamente onerose e non vi sia da parte del Comune il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, così come previsto dall’art. 13; - nell’ipotesi in cui siano omessi, da parte del Comune, gli adempimenti previsti dall’art. 11; - per ritardi nel pagamento dei corrispettivi superiori a trenta giorni. La volontà di recedere dalla convenzione dovrà essere comunicata al Comune per iscritto, con raccomandata A/R, posta elettronica certificata o telegramma, con indicazione del termine ultimo di cessazione del servizio a titolo di preavviso non inferiore a sessanta giorni. Qualora per variate disposizioni normative, per altre cause non dipendenti dal Cogesa S.p.A. o a seguito di quanto previsto al punto due del presente articolo, si addivenisse alla risoluzione della presente convenzione, il 15 Comune fin d’ora s’impegna ad inserire negli atti di gara per il nuovo l’affidamento del servizio apposita clausola che imponga al gestore subentrante l’obbligo di riacquistare i beni strumentali acquisiti da Cogesa s.p.a. per l’esecuzione dei servizi. Il valore di tali beni sarà valutato mediante perizia giurata redatta in contraddittorio tra Comune e Cogesa S.p.A. tramite accordo bonario ovvero, in difetto, mediante perito nominato dal Tribunale su istanza, anche autonoma, di ciascuna delle parti. ART. 20 - Controversie Per quanto non indicato nella presente convenzione valgono le norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, oltre che dalla normativa specifica regolante la materia. Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale competente per il territorio in cui ha sede il Comune. ART. 21 - Tariffe a carico dell’utenza Le tariffe sono deliberate dal Comune, ente impositore, tenuto conto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto annualmente dal gestore Cogesa spa ai sensi dell’art. 1, c. 683, L. 147/2013 ed approvato dal Consiglio Comunale. ART. 22 - Cauzione definitiva A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle stesse, il Consorzio ha costituito cauzione definitiva di € 3.137.288,57 (euro 16 tremilionicentotrentasettemiladuecentoottantotto/57) pari al 10% dell’importo contrattuale a mezzo polizza fidejussoria n. _____________ emessa in data __________ da “____________” - Agenzia di __________, Società autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni. Tale cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata ai sensi di legge. La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta il Comune la incameri in tutto o in parte qualora si verificassero inadempienze da parte del gestore. ART. _23 - Responsabilità e garanzie assicurative Il Cogesa S.p.A. è responsabile di ogni danno prodotto nell’espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità a carico del Comune di Sulmona. Le parti danno atto del fatto che il gestore risulta già munito di idonea copertura assicurativa RCT/O, che a garanzia del presente affidamento verrà adeguata nel massimale ad € 1.500.000,00. ART. 24 – Disposizioni finali Le prestazioni quali-quantitative minime poste a carico di Cogesa S.p.A. spa dalla presente convenzione costituiscono obblighi di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa. Restano fermi gli obblighi tutti posti a carico delle parti dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Cogesa S.p.A. da parte dei Comuni Soci, ai sensi dell' art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 Le Parti dichiarano che la presente convenzione annulla e sostituisce tutti gli eventuali precedenti rapporti contrattuali in essere. 17 A richiesta, io Segretario, ho ricevuto il presente Atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle Parti che, a mia domanda, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e rinunciano alla lettura degli allegati per averne preso già visione e per esserne a perfetta conoscenza. Questo Atto consta di n. ____ (____) pagine, oltre gli allegati, in parte scritte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte manoscritte da me Segretario rogante. IL COMUNE DI SULMONA Dirigente IV Settore Amedeo D’Eramo CO.GE.SA. S.P.A. Amministratore Unico Giuseppe Quaglia IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Federico Cuccolini 18
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