Disciplinare di vendita - Fondo Calatrava

DISCIPLINARE DI VENDITA
1)
venditore
Gli immobili appresso indicati all’art. 2 del presente disciplinare, sono messi in vendita – nell’ambito
ed ai fini della liquidazione dei beni del Fondo – dalla Liquidazione del Fondo immobiliare chiuso
riservato denominato “Calatrava”, disposta – ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 6 bis d.lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 – dal Tribunale di Milano con sentenza in data 22 gennaio 2013 n. 19/2013, nella
persona del Liquidatore avv. Massimo Bigerna, nominato con provvedimento di Banca d’Italia del 7
febbraio 2013, prot. n. 0136940/13.
2)
oggetto della vendita
La vendita riguarda gli immobili in Milano, di seguito descritti:
a.
area edificabile all’isolato tra le Vie Adda, Bordoni, Pirelli, Cornalia, della superficie catastale di
3.419 mq, individuato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Milano al foglio 267, mappali 132, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140;
b.
immobile ubicato in Via Cornalia 6, della superficie catastale di 410 mq, individuato al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano di Milano al foglio 268, mappale 55.
I predetti immobili sono pervenuti al venditore per atto di acquisto stipulato in data 13 dicembre 2006,
a rogito del dott. Carlo Lampugnani, Notaio in Milano, numero di repertorio, 44344, registrato il 28
dicembre 2006 al n. 5121 – Serie 1T, e trascritto in data 30 dicembre 2006 n. 44334/13930.
Gli immobili sopra indicati vengono ceduti nello stato di fatto in cui si trovano, con le opere realizzate
in parziale esecuzione dell’originario intervento edilizio, relative ai sei piani interrati;
per quanto possa eventualmente occorrere, si precisa che il valore, al costo storico, di realizzazione di
tali opere ammonta a ca. €./mil. 7.000.000,00: opere e costi sono indicati nella relativa
documentazione.
L’edificio di cui alla lettera b) dovrà essere ceduto gratuitamente alla Amministrazione comunale,
previa ristrutturazione dello stesso a cura e spese dell’acquirente, nei termini di cui all’articolo 3) che
segue.
3)
convenzione edilizia
Gli immobili offerti in vendita sono oggetto della convenzione edilizia sottoscritta con il Comune di
Milano in data 12 Dicembre 2013 (rep. n. 390911), in forza della quale l’acquirente – in via di subentro
di cui all’art. 4, che segue – si impegna:
3.1. quanto all’area di cui all’art. 2, lettera a), a

realizzare un intervento edilizio consistente nella nuova costruzione di un edificio a
destinazione residenziale e funzioni compatibili per una superficie lorda di pavimento (slp) non
superiore a 10.359,38 mq, corrispondenti a:
-
per l’Unità di Intervento 1: mq 1275 x 5 mc/mq= mq 2.125;
-
per l’Unità di Intervento 2: slp esistente, comprensiva degli spessori murari, mq 5.881,70,
incrementabile ai sensi della L.R. 4/2012, del 40% pari a mq 2.352,68, per un totale di mq 8.234,38.
Inoltre è previsto il completamento della struttura interrata attualmente esistente, per il reperimento di
posti auto interrati per una superficie non inferiore a mq. 3.107,81, in conformità agli obiettivi
dell’intervento ed alla conseguente soluzione planivolumetrica indicata e secondo le pattuizioni e le
fasi temporali convenute;

realizzare, secondo le indicazioni dei competenti Settori dell’Amministrazione comunale, le
opere di urbanizzazione descritte e disciplinate come in atti sulle aree individuate lungo Via Pirelli,
Cornalia, Adda e Bordoni;
3.2. quanto all’immobile di cui all’art. 2 lett. b), a:

realizzare un edificio residenziale da cedere all’Amministrazione Comunale a titolo gratuito,
come da indicazioni aggiuntive riportate in convenzione, in seguito di collaudo da parte di collaudatore
appositamente nominato a termini di convenzione per una slp di circa mq 1.174; con presa d’atto che
la differenza di circa mq 56 rispetto agli impegni assunti con la convenzione numero di racc. 12982
sarà compensata con la relativa monetizzazione di cui nella stessa convenzione (art. 17).
4)
obblighi accessori – subentro nella convenzione edilizia
L’acquirente dà espressamente atto che l’acquisto degli immobili oggetto del presente disciplinare
comporterà l’automatico subentro dello stesso nella convenzione edilizia sopra indicata, con integrale
assunzione di ogni relativo diritto, obbligo, onere ed altro, a termini del disposto dell’art. 20 della
medesima, qui di seguito integralmente riportato
“
20.1
articolo 20 SUBENTRI
In caso di cessione e/o trasferimento, totale o parziale, a qualsiasi titolo, delle Aree oggetto
della presente Convenzione, l’Operatore è tenuto a dare dettagliata comunicazione scritta tramite
raccomandata A/R al Comune entro 15 giorni dalla cessione e/o trasferimento.
20.2 In caso di cessione e/o trasferimento, totale o parziale, a qualsiasi titolo, delle Aree oggetto
della presente Convenzione:
(i) le obbligazioni tutte assunte con il presente atto, ivi comprese quelle in ordine ai contenuti
vincolanti di progetto, al pagamento degli oneri di urbanizzazione, alla cessione gratuita delle aree ed
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e aggiuntive, stante l’efficacia reale della presente
Convenzione, si intendono automaticamente trasferite in capo al soggetto subentrante;
(ii) fermo restando quanto indicato al paragrafo 20.2(i) che precede, l’Operatore si obbliga in ogni
caso ad inserire negli atti contrattuali di cessione apposita clausola con cui si convenga
espressamente il trasferimento e l’assunzione anche in capo agli aventi causa delle obbligazioni tutte
derivante dalla presente Convenzione ed il rilascio delle garanzie a prima richiesta e senza il beneficio
della preventiva escussione previste dal presente atto;
(iii) eventuali diverse o contrarie clausole contrattuali, volte ad esimere, in tutto o in parte, agli aventi
causa dall’adempimento delle obbligazioni contenute nella presente Convenzione, si intenderanno
non apposte e non avranno efficacia nei confronti del Comune.
20.3 Qualora l’atto di alienazione totale o parziale, di cui al precedente punto 12.6, fosse stipulato
prima del rilascio del Permesso di Costruire/formazione della D.I.A. attuativo della presente
Convenzione, il suddetto permesso di costruire dovrà essere intestato direttamente al soggetto
subentrante.
20.4 Qualora la cessione fosse effettuata dopo il rilascio del Permesso di costruire/formazione della
D.I.A., lo stesso dovrà essere tempestivamente volturato a favore dello stesso subentrante.
20.5 L’Operatore, o suo avente causa, al fine di garantire il regolare adempimento degli obblighi
assunti con la presente Convenzione si impegna sin da ora ad inserire tali pattuizioni negli eventuali
futuri atti di compravendita delle singole unità immobiliari”.
Saranno a carico dell’acquirente costi ed oneri connessi al rilascio dei permessi a costruire.
Il testo della convenzione edilizia sopra indicata viene offerto in comunicazione agli aspiranti
all’acquisto e si intende che con la presentazione dell’offerta lo stesso sia per interamente conosciuto
ed integralmente accettato in ogni sua parte per la eventualità di aggiudicazione dell’acquisto.
5.
prezzo base
Il prezzo base di offerta è fissato in €. 37.000.000,00 (trentasettemilioni/00) così determinato in base
alla perizia estimativa del valore dell’area (€. 25.000.000,00), al costo delle opere già realizzate (€.
7.000.000,00 circa), nonché agli oneri concessori in precedenza già corrisposti dal Fondo Calatrava in
bonis (€. 5.000.000,00 circa): oneri che verranno così rimborsati a quest’ultimo.
Le offerte dovranno essere in aumento rispetto al prezzo base, essendo di conseguenza escluse
offerte in ribasso.
6.
vendita parziale
È esclusa la possibilità di formulare offerte per l’acquisto solo parziale per gli immobili oggetto del
presente disciplinare.
7.
modalità di vendita
7.1. Data room con documentazione tecnica ed amministrativa:
tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli immobili oggetto della presente
procedura di vendita e del correlato intervento edilizio, compresa copia della convenzione edilizia più
volte citata e relativi allegati, è consultabile presso il sito http://fondocalatrava.prosercen.it.
7.2. Modalità di presentazione delle offerte:
gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 18 del 21 Marzo 2014 offerta scritta in doppio plico
(busta esterna e interna, entrambe chiuse e sigillate), indirizzato a: Liquidazione del Fondo
immobiliare chiuso riservato denominato “Calatrava” presso il notaio dr. Pietro Sormani, con studio in
Milano, Via della Posta n. 10 [tel. 02.72.30.71; fax 02.72.30.72.53; e-mail: [email protected]].
Sulla busta esterna dovrà essere specificata, in grassetto e sottolineato, la dicitura “gara per acquisto
di immobili – offerta”.
Non saranno accettate offerte per procura o per persona da nominare.
Tutte le buste saranno aperte in unica seduta il giorno 25 Marzo, alle ore 12.00, a cura del sopra
indicato notaio dr. Pietro Sormani.
Al procedimento di apertura delle buste saranno ammessi ad assistere coloro che abbiano presentato
offerta e di tale procedimento verrà redatto verbale.
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere irrevocabile per un periodo di 180 giorni e dovrà
contenere, in allegato, 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, così come di
seguito specificato; 2) dichiarazione attestante l’avvenuta conoscenza o, comunque, la conoscibilità
dello stato degli immobili; 3) prova documentale della cauzione.
Con l’anzidetta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorio, rilasciata ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, l’offerente dovrà attestare: i propri dati anagrafici e
fiscali; di essere in regola con la normativa antimafia; di non aver riportato sentenze penali definitive
che comportino incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; di non essere interdetto o
inabilitato; di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo o altra procedura concorsuale.
A tale dichiarazione sostitutiva l’offerente dovrà accludere copia fotostatica non autenticata di un
proprio documento di identità.
Entro la data di stipula del contratto preliminare di compravendita di cui all’art. 11 che segue, il
soggetto selezionato
come acquirente dovrà presentare la documentazione confermativa del
contenuto della dichiarazione sostitutiva rilasciata.
Con l’altra dichiarazione menzionata, l’offerente dovrà dichiarare di aver preso conoscenza o,
comunque, di essere stato messo in grado di conoscere lo stato di fatto e di diritto degli immobili e di
accettare tale stato integralmente e senza riserva alcuna.
I luoghi potranno essere visitati previo contatto con la Società Vegagest SGR, con sede in Milano, Via
della Posta n. 10, incaricata di prestare assistenza tecnica in questa sede di procedimento di vendita.
8.
cauzione
La cauzione di €. 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila/00), pari al 5% (cinquepercento)
del prezzo base, sarà costituita a mezzo fideiussione bancaria, assicurativa ovvero rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/93; dovrà contenere,
altresì, la clausola di esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
nonché la rinuncia espressa a far valere l’eccezione di decadenza dai termini.
9.
incameramento cauzione
Se per fatto del soggetto individuato come acquirente il contratto di compravendita non verrà stipulato,
questi sarà considerato decaduto e la cauzione sarà incamerata a titolo di penale (salvo, comunque, il
diritto al risarcimento del maggiore danno).
In tale ipotesi, il venditore si riserva la facoltà di procedere alla vendita al secondo migliore offerente
e/o, in caso di mancata accettazione da parte di quest’ultimo, agli altri che hanno presentato offerte
valide in ordine di graduatoria.
In ogni altro caso le cauzioni saranno restituite agli offerenti.
Il venditore si riserva la facoltà di invitare i 3 soggetti che risulteranno aver presentato le offerte più
alte, ad una gara al rialzo tra gli stessi, richiedendo un’ulteriore maggiore offerta da presentarsi avanti
allo stesso notaio dr. Pietro Sormani nel giorno di apertura delle buste e/o in data immediatamente
successiva; verrà prescelta l’offerta più alta.
10.
facoltà di non addivenire alla vendita
Il venditore si riserva espressamente la facoltà di non procedere alla stipula della vendita al maggior
offerente, senza che ciò implichi responsabilità di sorta a suo carico.
Lo stesso venditore si riserva altresì la facoltà di procedere alla vendita a favore di altro soggetto che
abbia effettuato, anche dopo la ultimazione del presente procedimento di vendita, una offerta
maggiore rispetto a quella più alta pervenuta in sede di procedimento medesimo.
In tal caso, il venditore inviterà prima il/i soggetto/i che ha/hanno formulato offerta/e maggiore/i ad una
gara al rialzo, sempre a cura dello stesso notaio dr. Pietro Sormani, con la partecipazione anche dei
soggetti che abbiano effettuato in precedenza le tre maggiori offerte in sede di precedente
procedimento di vendita.
11.
contratto preliminare
Individuato l’aggiudicatario in base all’offerta che sarà risultata migliore nei termini di cui sopra, ove il
Liquidatore si determini a procedere alla vendita, verrà stipulato, entro il termine indicativo di tre
settimane, un contratto preliminare di compravendita secondo il testo messo egualmente a
disposizione dei concorrenti, con contestuale versamento di una caparra confirmatoria non inferiore al
20% (ventipercento) del prezzo offerto e risultato migliore.
La stipula di tale contratto preliminare è espressamente condizionata alla contestuale assunzione
dell’impegno, da parte degli Istituti Bancari creditori ipotecari, di assentire alla cancellazione delle
relative iscrizioni ipotecarie al momento stesso della stipula del contratto definitivo di compravendita,
al fine di consentire il dovuto effetto purgativo della vendita effettuata in sede concorsuale ed in
ossequio alla relativa disciplina giuridica.
12.
contratto definitivo
Il contratto definitivo di compravendita per atto pubblico verrà stipulato – con contestuale liberazione e
cancellazione delle ipoteche attualmente iscritte sui beni oggetto di vendita, cui è espressamente
condizionata la stessa efficacia dei contratti preliminari e definitivo – a rogito del medesimo notaio dr.
Pietro Sormani.
Il pagamento del saldo avverrà in un’unica soluzione al momento della stipula del contratto definitivo
di compravendita. E’ espressamente esclusa ogni pretesa dell’offerente nei confronti del venditore per
i costi sostenuti per la presentazione dell’offerta o per il mancato guadagno.
13.
costi dell’atto di vendita
Tutti i costi notarili dipendenti dalla stipula dell’atto di compravendita e cancellazione delle ipoteche,
resteranno ad esclusivo carico del soggetto risultato aggiudicatario.