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PROFESSIONE INFERMIERISTICA E
RESPONSABILITA’:
VECCHI LIMITI E NUOVE
PROSPETTIVE
GIANNANTONIO BARBIERI
[email protected]
FERMO, 28 E 29 APRILE 2014
Alla metà dell’ottocento, lo scenario sanitario del
nostro paese era caratterizzato da non più di tre
attori occupazionali; medici, farmacisti e
ostetriche. Nessun altra occupazione sanitaria era
emersa a quel tempo …
Nel giro di pochi decenni, questo scenario, rimasto
relativamente immutato per lungo tempo, ha
subito una prima serie di trasformazioni profonde:
…
cfr. Willem Tousijn
Il sistema delle occupazioni sanitarie
È aumentata l’utilizzazione dei servizi
professionali delle tre occupazioni, si
è ridotto il ricorso ai guaritori
popolari, è nato e si è sviluppato
l’ospedale moderno inteso come
istituzione specializzata nella cura dei
malati.
cfr. Willem Tousijn
Il sistema delle occupazioni sanitarie
E’ cambiato il modo di esercitare le tre
occupazioni e ne è nata una nuova:
l’infermiere.
Anni ‘20 e ’30: fisioterapisti, tecnici di
laboratorio, tecnici di radiologia, ecc.
Italia fino agli anni’50: gerarchia
ospedaliera: medici, infermieri e ausiliari
Codice deontologico 1960 – art. 6
(le infermiere) pongono i rapporti con
i medici su un piano di leale
collaborazione eseguendo
scrupolosamente le prescrizioni
terapeutiche e sostenendo nel malato
la fiducia verso i medici e verso ogni
altro personale sanitario
Codice ICN 1953
… L’infermiera ha l’obbligo di
eseguire con intelligenza e lealtà gli
ordini del medico…
“Non risponde di lesioni colpose un
infermiere, il quale nell’eseguire,
legalmente autorizzato, delle iniezioni,
abbia perforato il nervo sciatico del
paziente, producendone la paralisi,
perché un infermiere non è tenuto a
conoscere l’anatomia topografica”.
Tribunale di Pavia, 30 giugno1930
“Il medico è responsabile dell’organizzazione
interna del servizio a lui affidato e deve
svolgere attività di controllo e di verifica
sull’operato degli ausiliari. Se il medico
effettua una prescrizione di farmaci e
l’infermiera la trascrive per consegnarla al
malato, il primo è tenuto a controllare che
la seconda non incorra in errori di
trascrizione causativo della morte”.
(Tribunale di Bolzano, 3 marzo 1980)
E’ DA RICONOSCERE CHE GLI OPERATORI
SANITARI – MEDICI E PARAMEDICI – DI UNA
STRUTTURA SANITARIA SONO TUTTI, EX LEGE
PORTATORI DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA
NEI CONFRONTI DEI LORO PAZIENTI AFFIDATI, A
DIVERSI LIVELLI, ALLE LORO CURE E
ATTENZIONI, E, IN PARTICOLARE SONO
PORTATORI DELLA POSIZIONE DI GARANZIA CHE
VA SOTTO IL NOME DI POSIZIONE DI
PROTEZIONE, LA QUALE, COME E’ NOTO, E’
CONTRASSEGNATA DAL DOVERE GIURIDICO,
INCOMBENTE AL SOGGETTO, DI PROVVEDERE
ALLA TUTELA DI UN CERTO BENE GIURIDICO
CONTRO QUALSIVOGLIA PERICOLO ATTO A
MINACCIARNE L’INTEGRITA’ (CASS. 447/2000)
Rientra nel proprium (non solo del sanitario ma
anche) dell'infermiere quello di controllare il
decorso della convalescenza del paziente
ricoverato in reparto, sì da poter porre le
condizioni, in caso di dubbio, di tempestivo
intervento medico; non è in discussione (né lo
potrebbe essere) una comparazione tra gli spazi
valutativi e decisionali dell'infermiere rispetto al
medico, ma solo l'obbligo per l'infermiere, anche
solo in caso di dubbio ragionevole, di chiamare
l'intervento del medico di turno, cui poi compete la
decisione ultima.
Cass. pen. Sez. IV, 13/05/2011, n. 24573
IL PROCESSO DIAGNOSTICO
TERAPEUTICO è DEL MEDICO
IL PROCESSO ASSISTENZIALE è
DELL’INFERMIERE
Atto infermieristico
Assistenza
inf. indipendente
Assistenza
inf. interdipendente
Sasso, Bagnasco
avv. Giannantonio Barbieri
[email protected]
12
Assistenza inf. indipendente
Completa autonomia e indipendenza
dell’infermiere nell’esprimere giudizi e
assumere decisioni sullo stato di
salute del paziente
avv. Giannantonio Barbieri
[email protected]
13
Assistenza infermieristica interdipendente
la collaborazione professionale
esistente
tra professionisti con ruoli professionali
diversi in cui si distinguono varie aree di
responsabilità e di competenza (es. l’infermiere
non decide quale prescrizione, ma come attuarla)
avv. Giannantonio Barbieri
[email protected]
14
La domanda che si devono porre oggi
i professionisti sanitari:
non “cosa devo fare”?
ma piuttosto:
“Come devo comportami per
realizzare perfettamente la mia
identità professionale?”
15
Differenza
tra responsabilità esecutiva
=
Responsabilità del fare
e
Responsabilità del pensare, del
progettare, dell’organizzare, del
definire obiettivi
16
Governo del processo assistenziale
ovvero il processo decisionale nell’agire quotidiano
1° livello: lo posso fare? = riferimento al quadro normativo
2° livello: lo so fare? = lettura e comprensione del proprio livello
di competenza;
3° livello: quali azioni fare per garantire la
sicurezza dell’assistito e quella del
professionista? = riferimento alle evidenze scientifiche (EBN) , alle
buone pratiche, alla situazione dell’assistito e alla situazione organizzativa
(responsabilità situazionale)
avv. Giannantonio Barbieri
[email protected]
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Elementi che influenzano la decisione e la
responsabilità :
Conoscenza
Competenza
Abilità
Esperienza
Condizioni cliniche
dell’assistito
organizzativa
e risorse
Situazione organizzativa
e risorse disponibili
18
18
La “responsabilità situazionale” può
essere definita come quella forma di
responsabilità che viene esercitata
tenendo conto di tutte le variabili che
ogni singola situazione porta in sé.
Barbieri G., Pennini A.
Le Responsabilità
Responsabilità dell’
dell’infermiere,
infermiere, Carocci Faber 2008
avv. Giannantonio Barbieri
[email protected]
19
PAROLE CHIAVE: Professionalità,
autonomia, responsabilità
Professionalità: l’area entro cui il
sanitario può e deve muoversi
Autonomia: è il potere di scegliere il
mezzo migliore; implicala possibilità di
muoversi liberamente all’interno delle
regole
Responsabilità: è il dovere di garantire il
risultato migliore
20
avv. Giannantonio Barbieri
LA RESPONSABILITA’
Attitudine a rispondere del proprio
operato professionale, in caso di
errore od omissione, davanti ad un
giudicante
Valutazione a posteriori da parte di un
soggetto esterno
fonte: daniele rodriguez
21
avv. Giannantonio Barbieri
LA RESPONSABILITA’
Accezione
negativa
perché
emerge quando ormai il danno
è avvenuto
22
avv. Giannantonio Barbieri
LA RESPONSABILITA’
CONSEGUENZE
Prevenzione di sanzioni
Centralità dell’operatore sanitario
Sentenze della Magistratura come guida ed
appiattimento della cultura scientifica
Medicina difensiva e danni al paziente da
intervento non qualificato
Esasperazione degli aspetti formali
L’effetto boomerang
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avv. Giannantonio Barbieri
LA RESPONSABILITA’
Impegno a realizzare una condotta
professionale
corretta
nell’
interesse di salute della persona
Valutazione prima e durante la
prestazione d’opera da parte dello
stesso soggetto agente
24
avv. Giannantonio Barbieri
LA RESPONSABILITA’
Accezione positiva perché consente di
evitare danni alla persona
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avv. Giannantonio Barbieri
LA RESPONSABILITA’
Obiettivo: tutela della salute
Centralità della persona
Conoscenze scientifiche aggiornate
come guida
Esercizio professionale ispirato alla solidarietà
con la persona
Valorizzazione degli aspetti sostanziali
La coerenza
26
avv. Giannantonio Barbieri
Responsabilità del medico
Responsabilità medico-sanitaria
Responsabilità sanitaria
(medici, infermieri, assistenti sanitari,
ostetriche, fisioterapisti, tecnici, ecc.)
Responsabilità della struttura sanitaria
(per danno da deficit organizzativi)
DALLA RESPONSABILITA’ MEDICA
ALLA RESPONSABILITA’ DELLA
STRUTTURA SANITARIA
DALLA RESPONSABILITA’
EXTRACONTRATTUALE ALLA
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
attraverso il contatto sociale
IL CONTRATTO DI SPEDALITA’ (MUTUATO
DALL’ESPERIENZA FRANCESE)
-
Comprende, oltre alle prestazioni sanitarie di
diagnosi e cura in senso stretto , una serie di
altre prestazioni:
alloggio e ristorazione;
organizzazione dei turni di assistenza;
sorveglianza dei pazienti nei reparti protetti;
gestione dei servizi infermieristici;
disponibilità di personale sanitario;
avv. Giannantonio Barbieri
29
-
-
disponibilità di attrezzature adeguate;
apprestamento delle attrezzature
necessarie alla diagnosi e alla terapia;
sicurezza degli impianti;
obblighi afferenti il consenso informato;
obblighi afferenti il decorso e i postumi di
un certo intervento o terapia;
LA RESPONSABILITA’ PENALE
responsabilità
penale
è
La
costituita
dall’obbligo
di
rispondere delle conseguenze di
proprie azioni od omissioni
previste dalla legge come reato
LA RESPONSABILITA’ CIVILE
E’ costituita dall’obbligo di
rispondere delle conseguenze
che la legge civile prevede per
una condotta illecita che abbia
provocato un danno
Obbligo di risarcire il danno alla persona
cagionato dal sanitario nell’esercizio della
sua professione
LA RESPONSABILITA’ CIVILE
contrattuale
extracontrattuale
LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Il debitore che non esegue esattamente
la prestazione dovuta, è tenuto al
risarcimento del danno se non prova
che l’inadempimento o il ritardo è
stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a
lui non imputabile
Art. 1218 codice civile
L'obbligazione del medico dipendente per
responsabilità professionale nei confronti
del paziente si fonda sul "contatto sociale"
caratterizzato dall'affidamento che il malato
ripone in colui che esercita una professione
protetta che ha per oggetto beni
costituzionalmente tutelati. La natura
contrattuale di tale obbligazione è
individuata con riferimento non alla fonte
ma al contenuto del rapporto.
Cass. civ., Sez. III, 22/01/1999, n. 589
Dalla natura contrattuale della responsabilità del
medico dipendente deriva che il regime della
ripartizione dell'onere della prova, del grado della
colpa e della prescrizione sono quelli propri delle
obbligazioni da contratto di prestazione d'opera
professionale. Con particolare riguardo all'onere
della prova, se l'intervento è di facile o "routinaria"
esecuzione si applica il principio della "res ipsa
loquitur" ed il medico, per andare esente da
responsabilità, deve provare che l'insuccesso
dell'operazione non è dipeso da un difetto di
diligenza proprio.
Cass. civ., Sez. III, 22/01/1999, n. 589
In tema di responsabilità contrattuale della
struttura sanitaria e di responsabilità
professionale da contatto sociale del
medico, ai fini del riparto dell'onere
probatorio, l'attore, paziente danneggiato,
deve limitarsi a provare il contratto (o il
contatto sociale) e l'aggravamento della
patologia o l'insorgenza di una affezione ed
allegare l'inadempimento del debitore,
astrattamente idoneo a provocare il danno
lamentato. Competerà al debitore
dimostrare o che tale inadempimento non
vi è stato ovvero che pur esistendo, esso
non è stato eziologicamente rilevante.
Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 577
La colposa omissione, da parte del
medico, di interventi terapeutici può
considerarsi causa della morte del
paziente
soltanto
se,
ove
l'intervento
fosse
stato
tempestivamente effettuato, possa
ragionevolmente ritenersi che l'evento
lesivo non si sarebbe verificato. Tale
giudizio tuttavia non va compiuto
sulla base di meri calcoli probabilistici,
ma in base a regole di esperienza o
leggi scientifiche.
Cass. pen., Sez. Unite, 10/07/2002, n. 30328
L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un
Art. 3 Responsabilità
professionale dell'esercente le
professioni sanitarie
1. L'esercente la professione sanitaria
che nello svolgimento della propria
attività si attiene a linee guida e buone
pratiche accreditate dalla comunità
scientifica non risponde penalmente per
colpa lieve. In tali casi resta comunque
fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del
codice civile. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del
danno, tiene debitamente conto della
condotta di cui al primo periodo
più alto livello di tutela della salute
avv. Giannantonio Barbieri
39
1) il sanitario non risponde
penalmente per colpa lieve se ha
rispettato linee guida e pratiche
accreditate;
2) il sanitario ha l’obbligo civile di
risarcimento sulla base del modello
della responsabilità aquiliana (art.
2043 c.c. “qualunque fatto doloso o
colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno). L’esimente
penale non elide l’illecito civile
avv. Giannantonio Barbieri
40
ONERE DELLA PROVA
PM
IMPIANTO ACCUSA
SANITARIO STRUTTURA
OBBLIGO CONTRATTUALE
GRADO DI PROBABILITA’
RICHIESTO
Alto elevato grado di credibilità
razionale o probabilità logica
(Cass. Pen. 30328/2002)
Ragionevole probabilità –
seria o apprezzabile
(Cass civ. 4400/2004)
Gravi violazioni dei doveri professionali (Comporti)
ignoranza inescusabile dei fondamenti della
disciplina;
ignoranza inescusabile della letteratura
affermatasi via via nel tempo;
la commissione di errori tecnici che
compromettono il buon risultato dell’opera;
la difformità del metodo e delle tecniche da
quelle regole acquisite nella scienza e nella
pratica;
la mancata informazione del cliente;
gli errori incompatibili con il grado di
addestramento o di preparazione che una data
professione richiede;
la violazione delle regole deontologiche;
avv. Giannantonio Barbieri
43
Art. 43 c.p. 43. (Elemento psicologico del reato)
Il delitto:
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento
dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione
od omissione e da cui la legge fa dipendere
l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e
voluto come conseguenza della propria azione od
omissione ;
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando
dall'azione od omissione deriva un evento dannoso
o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente
è colposo, o contro l'intenzione quando
l'evento, anche se preveduto, non è voluto
dall'agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero
per inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline
avv. Giannantonio Barbieri
44
Colpa generica= inosservanza delle regole
comuni di diligenza, prudenza, perizia
Negligenza= trascuratezza, insufficienza di
attenzione, dimenticanza, svogliatezza,
superficialità
Imprudenza= avventatezza, eccessiva
precipitazione, scarsa considerazione per
gli interessi altrui
Imperizia= è deficienza di cultura
professionale o di abilità tecnica o di
esperienza specifica richiesta per l’esercizio
di determinate professioni
avv. Giannantonio Barbieri
45
Le regole di diligenza, prudenza e
perizia non sono predeterminate dalla
legge o da altra fonte giuridica, ma
sono ricavate dalla esperienza della
vita sociale.
avv. Giannantonio Barbieri
46
Si ha negligenza quando la regola di
condotta violata prescrive un’attività
positiva;
Si ha imprudenza quando si trasgredisce
una regola di condotta da cui discende
l’obbligo di non realizzare una determinata
azione o di compierla con modalità diverse
da quelle tenute;
Si ha imperizia quando si è in presenza
di una imprudenza o negligenza
qualificata e si riferisce ad attività che
esigono particolari conoscenze tecniche
avv. Giannantonio Barbieri
47
Il dovere di diligenza impone al
professionista di astenersi dal’agire
qualora non sia sufficientemente
esperto per espletare prestazioni che
richiedono particolari cognizioni
tecniche. Se il professionista
“inesperto” accetta di eseguire , sarà
responsabile dell’eventuale illecito
prodotto dalla sua inesperienza.
(colpa c.d. per
assunzione)
avv. Giannantonio
Barbieri
48
COLPA SPECIFICA
inosservanza di specifiche disposizioni
di provenienza sia dall’autorità
pubblica che da quella privata, sia di
carattere generale che di carattere
particolare
avv. Giannantonio Barbieri
49
LINEE GUIDA E PROTOCOLLI
Linee
guida=“raccomandazioni
di
comportamento
clinico,
prodotte
attraverso un processo sistematico
allo scopo di assistere medici e
pazienti nel decidere quali siano le
modalità di assistenza più appropriate
in specifiche circostanze cliniche (fonte:
Institute of Medicine, 1992)
avv. Giannantonio Barbieri
50
LINEE GUIDA E PROTOCOLLI
Tuttavia le “linee guida” devono anche
tenere contro delle esigenze di spesa nella
Sanità.
“Le linee guida sono raccomandazioni di
comportamento
clinico,
prodotte
attraverso un processo sistematico,
coerenti con le conoscenze sul rapporto
costo-beneficio degli interventi sanitari,
per assistere i medici e pazienti nelle
scelte delle modalità di assistenza più
appropriate in specifiche circostanze
cliniche” (fonte Cartabellotta, Potena, Sanità e
Manegement, Il sole 24, aprile 2001)
avv. Giannantonio Barbieri
51
LINEE GUIDA E PROTOCOLLI
Linee guida: la finalità è quella di
indirizzare i comportamenti di singoli
operatori
in modo appropriato e
razionale,
offrendo una sintesi
ragionata delle rilevanti informazioni
scientifiche disponibili
avv. Giannantonio Barbieri
52
LINEE GUIDA E PROTOCOLLI
Linee guida=
non avrebbero valore
“impositivo”
“proprio perché derivanti da fondamenti
scientifici (attuali) certi (medicina
basata
sull’evidenza)
ma
su
popolazioni o pazienti che possono
deviare dal media osservazionale, le
linee guida non hanno fondamento di
certezza metodologica e clinica, ma
rappresentano solo dei consigli di
comportamento in situazioni tipo”
(fonte: Cocuzza, S., Il consenso informato è una tutela sufficiente
per seguire in ambito ospedaliero un test cadiologico provocatorio a
scopo clinico o valutativo medico legale?, Riv. It. Med. Leg., 2004,
323-343)
avv. Giannantonio Barbieri
53
LINEE GUIDA E PROTOCOLLI
Protocolli:
sono
veri
e
propri
regolamenti comportamentali per
l’operatore sanitario, predefiniti e
concordati, rigidi schemi sostanziali
non derogabili.
Hanno valore impositivo e vincolante
avv. Giannantonio Barbieri
54
Anche per il giudice chiamato a giudicare
sull'eventuale responsabilità professionale,
le linee guide rappresentano certamente uno
strumento per valutare la condotta del
sanitario e quindi per ''misurarne'' la
diligenza e la perizia, ma non eliminano la
discrezionalità insita nel giudizio di colpa,
perché il giudice resta libero di valutare se le
circostanze concrete esigessero una
condotta diversa da quella prescritta dalle
stesse linee guida.
Cass. pen. 35922/2012
avv. Giannantonio Barbieri
55
E' innegabile, come emerge dalle
pronunce sopra indicate, la rilevanza
processuale delle linee guida,
siccome parametro rilevante per
affermare od escludere profili di colpa
nella condotta del sanitario. Va
chiarito, però, che la diligenza del
medico non si misura esclusivamente
attraverso la pedissequa osservanza
delle stesse.
avv. Giannantonio Barbieri
56
Le linee guida non possono fornire,
infatti, indicazioni di valore assoluto ai
fini dell'apprezzamento dell'eventuale
responsabilità del sanitario, sia per la
libertà di cura, che caratterizza l'attività
del medico, in nome della quale deve
prevalere l'attenzione al caso clinico
particolare e non si può
pregiudizialmente escludere la scelta
consapevole del medico che ritenga
causa cognita di coltivare una soluzione
terapeutica non contemplata nelle linee
guida,
avv. Giannantonio Barbieri
57
sia perchè, come già evidenziato da
alcuna delle sentenze citate, in taluni
casi, le linee guida possono essere
indubbiamente influenzate da
preoccupazioni legate al contenimento
dei costi sanitari oppure si palesano
obiettivamente controverse, non
unanimemente condivise oppure non più
rispondenti ai progressi nelle more
verificatisi nella cura della patologia.
avv. Giannantonio Barbieri
58
E' evidente, infatti, che le linee guida
contengono valide indicazioni generali
riferibili al caso astratto, ma è altrettanto
evidente che il medico è sempre tenuto ad
esercitare le proprie scelte considerando le
circostanze peculiari che caratterizzano il
caso concreto e la specifica situazione del
paziente, nel rispetto della volontà di
quest'ultimo, al di là delle regole
cristallizzate nei protocolli medici
avv. Giannantonio Barbieri
59
il medico, nella pratica della
professione, deve con scienza e
coscienza perseguire un unico fine: la
cura del malato utilizzando i presidi
diagnostici e terapeutici di cui dispone
al tempo la scienza medica, senza
farsi condizionare da esigenze di
diversa natura, da disposizioni,
considerazioni, valutazioni, direttive
che non siano pertinenti rispetto ai
compiti affidatigli dalla legge ed alle
conseguenti relative responsabilità.
avv. Giannantonio Barbieri
60
E' opportuno rimarcare che la
posizione di garanzia che il medico
assume nei confronti del paziente gli
impone l'obbligo di non rispettare
quelle direttive laddove esse siano in
contrasto con le esigenze di cura del
paziente.
avv. Giannantonio Barbieri
61
Va, altresì, precisato che le linee guida
per avere rilevanza nell'accertamento
della responsabilità del medico devono
indicare standard diagnostico terapeutici
conformi alla regole dettate dalla
migliore scienza medica a garanzia della
salute del paziente e come detto non
devono essere ispirate ad esclusive
logiche di economicità della gestione,
sotto il profilo del contenimento delle
spese, in contrasto con le esigenze di
cura del paziente
avv. Giannantonio Barbieri
62
va ovviamente precisato che anche le
aziende sanitarie devono, a maggior ragione
in un contesto di difficoltà economica, ispirare
il proprio agire anche al contenimento dei
costi ed al miglioramento dei conti, ma tali
scelte non possono in alcun modo interferire
con la cura del paziente: l'efficienza di
bilancio può e deve essere perseguita
sempre garantendo il miglior livello di cura,
con la conseguenza del dovere del sanitario
di disattendere indicazioni stringenti dal punto
di vista economico che si risolvano in un
pregiudizio per il paziente.
avv. Giannantonio Barbieri
63