AVV. GIANNANTONIO BARBIERI

COLLEGIO IPASVI DI VICENZA 28 marzo 2014 Infermieri al tempo della crisi e ricadute sulla qualità delle cure NON HO RAGGIUNTO I CREDITI ECM PREVISTI, IN QUALI SANZIONI INCORRO? AVV. GIANNANTONIO BARBIERI
[email protected] Infermieri al tempo della crisi e ricadute sulla qualità delle cure il difficile incontro tra economia e salute avv. Giannantonio Barbieri
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•  La sanità è un sistema complesso in cui si intrecciano aspeL tecnologici e gesNonali. •  E’, in Italia, prevalentemente pubblico, e l’obieLvo è quello di garanNre il diri<o alla salute a tuD i ci<adini. Un diriRo fondamentale, sancito dalla CosNtuzione. Livelli essenziali delle prestazioni, fabbisogni, cosN, si intrecciano in un sistema mulNlivello: avv. Giannantonio Barbieri
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•  Libertà di scelta del ciRadino nelle cure, autonomia degli operatori nell’esercizio delle professioni sanitarie, fissazione uniforme dei livelli essenziali, gesNone regionale dei modelli sanitari, compresenza di pubblico e privato nell’erogazione delle prestazioni. •  Un sistema molto dinamico, trascinato dalla trasmissione mondiale delle conoscenze in ambito sanitario e dall’allungamento della vita. avv. Giannantonio Barbieri
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•  Il ssn sta vivendo -­‐ come, in realtà, la gran parte dei servizi sanitari europei – una profonda crisi dal punto di vista economico finanziario: i cosN crescono rapidamente e le risorse oggi disponibili non saranno più in grado, nel prossimo futuro, di sostenere la crescente domanda avv. Giannantonio Barbieri
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•  Il ssn, e non solo quello italiano, creato in un periodo di relaNva prosperità, ispirato al principio fondante di solidarietà e in larga parte pagato dai ciRadini, pone urgentemente il problema della sua SOSTENIBILITA’; il problema cruciale è trovare il modo di far quadrare i bilanci, ridurre la spesa pubblica, ridisegnare il servizio sanitario senza danneggiare le basi sulle quali è stato originariamente creato avv. Giannantonio Barbieri
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•  “Come dicono gli economisN” le risorse a disposizione non sono infinite, ma sono limitate , o scarse. Le risorse non sono mai sufficienN perché tuRe le volte che un certo bisogno è soddisfaRo, sorgono nuove esigenze •  •  Ma in campo sanitario le risorse non sono solo quelle monetarie, ma sono risorse anche … le conoscenze …. la preparazione del personale … •  Risorsa è anche il tempo che il sanitario ha a disposizione •  Tagliare è giusto ma non su tutto
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Le rice6e economiche devono tenere conto della qualità delle cure
• 
Scanni Alberto, Corriere salute, 17 marzo 2013
•  “Bisogna decidere quando si fa programmazione in
sanità se al centro dell’operare si mette il malato oppure
se devono prevalere gli aspetti economici ….”
•  “Per risparmiare si tende ormai quasi sempre a
intervenire sulla sanità con aggiustamenti, come
riduzione dei posti letto, blocco delle assunzioni,
soppressioni e accorpamenti di reparti, che non tengono
necessariamente conto della qualità dell’assistenza”.
•  Annalisa Silvestro: “ci preoccupa molto la prospe<va dei nuovi tagli alla sanità introdo6a con la legge di stabilità. Un ulteriore taglio manderebbe il sistema ancora più in affanno e, alla lunga me6erebbe in discussione la sopravvivenza del ssn” avv. Giannantonio Barbieri
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•  “ … per la sostenibilità del sistema devono cambiare i paradigmi organizzaDvi e assistenziali che hanno stru6urato le modalità di risposta ai bisogni e ai problemi di salute dei singoli e della colle<vità” •  Ignazio Marino: “La revisione della spesa pubblica in Italia dovrebbe essere una straordinaria opportunità per eliminare ricoveri inappropriaD , cancellare reparD inefficienD e impedire sprechi e irregolarità nell’acquisto dei disposiDvi” •  Il Sole 24 Sanità n. 4849/2012 •  In Molise ci sono due neurochirurgie per 250 mila persone quando le direLve internazionali suggeriscono che ne serva una ogni milione e mezzo di abitanN. •  In Sicilia ce ne sono dieci. •  Cinque centri di trapianN di fegato a Roma: uno solo a Torino che esegue (2011) quasi il doppio (137) degli intervenN di Roma (98) •  Il solo taglio dei posN leRo (siamo soRo la media europea dei 5,2 leL per mille abitanN) di per sè solo non è una riforma e rischia di indebolire ulteriormente alcune regioni. Occorre una parallelo aumento dei posN per la riabilitazione e la lungodegenza, un raccordo con la rete dell’assistenza domiciliare •  In Friuli un paziente viene ricoverato 0,6 giorni prima, nel Lazio 2,3 e in Calabria 5 giorni prima •  Ogni noRe in ospedale senza una reale esigenza costa ai ci6adini circa 1000 euro •  Società Italiana di Chirurgia: il 78% dei chirurghi che hanno partecipato all’indagine ha sostenuto di aver faRo ricorso alla medicina difensiva, prescrivendo esami inuNli (che costano, n.d.r.) solo per il Nmore di essere trascinato in tribunale •  (fonte: Il Sole 24 Sanit’à, n. 48-­‐49/2012) •  L’eccesso di cure inuNli, con i loro effeL collaterali, è un costo per i sistemi sanitari •  BriNsh Medical Journal 2002: Too much medicine? •  BriNsh Medical Journal 2013: Too much medicine •  Problema della crescita della spesa sanitarie:
•  cause: aumento della speranza di vita
media della popolazione (aumento della domanda per servizi
sanitari), costi delle terapie più elevati (nuove
tecnologie).
•  La spesa legata alla negligenza sanitaria,
relativa a errori umani e/o a carenze
strutturali, si impone come componente a
cui porre attenzione all’interno della spesa
per i servizi sanitari
avv. Giannantonio Barbieri
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•  Motivi di preoccupazione:
•  per i sanitari;
•  per i cittadini;
•  per i governi, in situazione di crescente
debito pubblico
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•  L’ampiezza e la profondità della crisi che sNamo aRraversando in quesN anni amplificano ulteriormente l’urgenza e la necessità di accelerare la riflessione su come costruire il futuro dell’assistenza sanitaria: occorre prendere decisioni, operare delle scelte, anche impopolari, senza perdere ulteriore tempo prezioso avv. Giannantonio Barbieri
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•  Occorre abbandonare logiche di breve, a volte brevissimo periodo : ancora oggi è questa la raDo del Decisore poliNco: si spostano più in là le problemaNche e le criNcità che, prima o poi,saremo chiamaN ad affrontare. Negli ulNmi dieci anni sono state approvate 44 manovre che hanno riguardato anche il seRore farmaceuNco in un oLca di contenimento della spesa, di cui tre solo negli ulNmi oRo mesi avv. Giannantonio Barbieri
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•  Il paradosso della medicina moderna
•  Nelle società avanzate diventa difficile curare tutti i
malati a causa del continuo progresso della
medicina.
•  L’ acquisizione di mezzi terapeutici sofisticati e
idonei ad impedire all’uomo di morire per malattie
fino a poco tempo fa mortali o incurabili comporta
un costo che ne impedisce la generalizzazione, per
cui la guarigione e la vita sono diventate di un
prezzo così alto che la società non può permettersi
il lusso di sostenerlo avv. Giannantonio Barbieri
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•  Quanto più progredisce la medicina, tanto più
diventa difficile curare il malato. Dover decidere
quali malati devono essere lasciati morire.
•  Non è la sanità che orienta la farmacologia ma
spesso è l’industria farmacologia che condiziona
la ricerca e l’assistenza sanitaria (es. farmaci
orfani)
avv. Giannantonio Barbieri
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•  Il culto del saluDsmo : l’intolleranza verso qualsiasi situazione di malessere, pur passeggera, considerata come una sconfiRa L’economia può raccordarsi all’eNca? (Sgreccia E. Manuale di BioeNca, 2002) •  Responsabilità sociale e individuale del
sanitario, il quale presta assistenza
secondo equità e giustizia , tenendo
conto che il rispetto dei diritti
fondamentali dell’uomo e dei principi etici
della professione è condizione necessaria
per l’esercizio della professione (CD Infermiere)
•  Il ruolo del sanitario di fronte agli obblighi
di legge e ai bisogni del singolo assistito?
•  Da “a ciascuno secondo i suoi bisogni” a
”a ciascuno secondo i suoi bisogni nei
limiti delle risorse disponibili”
avv. Giannantonio Barbieri
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•  Il sanitario viene oggi ad avere due contra<: quello con il servizio sanitario nazionale, che lo assume e lo paga, e quello con il paziente, •  Il rischio: il sanitario come doppio agente:
del paziente e della struttura sanitaria
(responsabilità verso il paziente/responsabilità verso gli
aspetti finanziari della professione)
•  Il rischio:
•  Che il rapporto di alleanza, di fiducia, di
assistenza tra sanitario-assistito diventi
secondario rispetto a quello sanitariostruttura e che diventi un rapporto
deresponsabilizzato.
•  Conseguenza: si aRenua il rapporto morale tra sanitario e paziente, tra infermiere e assisNto avv. Giannantonio Barbieri
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•  Il sanitario si trova a dover valutare se i benefici
dei trattamenti verso i loro pazienti sono degni
dei costi della società
•  Ma il sanitario ha il diritto-dovere di essere al
servizio prioritario del malato, guidato dal
fondamentale criterio del miglior interesse del
paziente
avv. Giannantonio Barbieri
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•  Ma per fare questo è necessario salvaguardare l’autonomia del sanitario nella sua relazione terapeuNca-­‐assistenziale col malato e gli elemenN che garanNscono questa autonomia del sanitario sono l’eNca e la deontologia •  Il punto di equilibrio: le linee guida? •  Indicazioni sistemaNche che supportano le decisioni del medico riguardo l’appropriatezza dell’assistenza sanitaria per specifiche condizioni cliniche •  Il vantaggio delle linee guida è duplice: da un lato difendono il sanitario dalla pressione degli amministraNvi, evitando così che si scenda a un livello di prestazione insufficiente; dall’altro garanNscono al paziente uno standard riconosciuto di qualità. •  TuRavia occorre tenere presente anche che le linee guida possono ridurre l’autonomia del sanitario nella gesNone della relazione col paziente; se anche le malaLe sono apparentemente simili i pazienN sono sempre diversi (il consenso informato) •  Nell’ambito del confliRo fra economia e salute l’eNca e la deontologia rappresentano le fronNere dell’autonomia del professionista di fronte alle pressioni ideologiche e sociali ed esprimono il diriRo del sanitario a rimanere al servizio prioritario dell’assisNto. •  E’ il migliori interesse dell’assisNto che deve conNnuare a cosNtuire l’autorità in medicina, autorità che ha alle sue radici la conoscenza e i giudizi clinici, e non primariamente le condizioni economiche del paziente •  Necessità della formazione permanente del personale sanitario •  La formazione permanente, se ben concepita e condoRa, consente: •  l’aggiornamento scienNfico-­‐professionale, indispensabile per la rapida evoluzione della scienza; •  la formazione eNca-­‐deontologica del personale; •  il mantenimento del livello di moNvazione e qualificazione delle persone. •  Le ricadute benefiche sono a vantaggio dell’umanizzazione dell’assistenza ma anche dell’efficienza ed economicità della spesa •  MoNvazione, retribuzione e formazione del personale sanitario cosNtuiscono un trinomio inscindibile per l’efficienza del sistema sanitario GLI OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO NEI CONTRATTI E NELLA DEONTOLOGIA •  Napoli 1896 Grace Baxter isNtuzione della prima scuola •  R.D. 1832/1925 scuole conviRo professionale •  Anni 70 dalla scuole conviRo alla scuole per infermieri professionali •  Da due a tre anni •  Accordo di Strasburgo avv. Giannantonio Barbieri
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•  La formazione infermierisNca è rimasta fuori dai due circuiN isNtuzionali principali nei quali avviene la formazione: il Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR) e l’università. avv. Giannantonio Barbieri
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•  Il valore di un intervento professionale dipende sopra6u6o dalla quanDtà di sapere contenuto in esso. • 
D. Valcarenghi, in G. Barbieri e A. Pennini, Le responsabilità dell’infermiere, Carocci avv. Giannantonio Barbieri
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“Non risponde di lesioni colpose un infermiere, il quale nell’eseguire, legalmente autorizzato, delle iniezioni, abbia perforato il nervo sciaGco del paziente, producendone la paralisi, perché un infermiere non è tenuto a conoscere l’anatomia topografica”. (Tribunale di Pavia, 30 giugno1930) •  L’infermierisNca non è più ancilla medicinae, ma possiede una sua idenNtà e autonomia professionale. •  L’infermiere, in quanto professionista, si fa carico, aRraverso l’esercizio della professione, dei beni della salute e della vita dei ciRadini e di tutelare e promuovere tali beni, a nome della società, mediante la propria specifica competenza professionale e nel fondamentale rispeRo della persona affidata alle sue cure. • 
Fonte: A Silvestro, G. Barbieri, A Masucci, D. Rodriguez, A. G. Spagnolo, Commentario al Codice Deontologico dell’infermiere 2009 avv. Giannantonio Barbieri
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•  “Le legge determina le professioni intelleRuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in apposiN albi o elenchi” (art. 2229 c.c.) avv. Giannantonio Barbieri
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C o s a s i g n i fi c a e s s e r e p r o f e s s i o n e intelle6uale ? Qual è il significato giuridico da a6ribuire al conce6o di professione intelle6uale? avv. Giannantonio Barbieri
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Le professioni intelleRuali sono prese in considerazione dal codice civile in un gruppo piuRosto scarso di norme (art. 2229 e seguenN del codice civile); sono invece numerose le norme della legislazione speciali si rivolgono a singole professioni avv. Giannantonio Barbieri
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Nessuna di queste norme definisce il conceRo di professione intelleRuale. TuRavia, dalla loro collocazione all’interno della categoria del lavoro autonomo, si possono trarre una serie di elemenN che consentono di definire i connotaN Npici di una professione intelleRuale. avv. Giannantonio Barbieri
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LE PROFESSIONI INTELLETTUALI LA PROFESSIONALITA’ I REQUISITI : La professionalità = conNnuaNvità, stabilità, sistemaNcità. La discrezionalità e la personalità = si traRa tuRavia di caraReri presenN anche in aLvità diverse dalle professioni intelleRuali La intelle6ualità = tuRavia momenN intelleRuali sono presenN presso che in tuRe le aLvità lavoraNve come momenN tecnici e momenN materiali sono presenN anche nelle professioni intelleRuali avv. Giannantonio Barbieri
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LE PROFESSIONI INTELLETTUALI LA PROFESSIONALITA’ Il problema, allora, è come disNnguere l’intelleRualità delle aLvità professionali regolate dagli arNcoli 2229 e segg. c.c. dalla intelleRualità diffusa in tuRe le aLvità lavoraNve La soluzione potrebbe essere che l’intelleRualità assume valore qualificante quando non è meramente interna al soggeRo che svolge l’aLvità e preliminare al servizio offerto, ma si concreta dire<amente nella prestazione fornita al cliente e per la quale il professionista è responsabile. avv. Giannantonio Barbieri
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•  In linea generale, la doRrina riNene di individuare l'elemento differenziante tra il controllo d'opera intelleRuale e le altre obbligazioni di lavoro autonomo nel «caraRere non intrinsecamente patrimoniale dell'aLvità intelleRuale, che si realizza nell'impegno delle capacità e competenze del professionista, valorizzate dalla libertà di valutazione... al fine della soddisfazione delle necessità... del cliente» ’ La Corte di Cassazione ha affermato che l’opera intelleRuale consiste nell’applicazione concreta di cognizioni tecniche e scienNfiche nell’opera stessa che è l’oggeRo della prestazione. In doRrina si è sostenuto che l’intelleRualità della prestazione è l’elemento qualificante della faLspecie “professione intelleRuale”, ovvero si d e v o n o a v e r e p r e s t a z i o n i a c o n t e n u t o esclusivamente o prevalentemente intelle<uale avv. Giannantonio Barbieri
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•  “L'aggiornamento professionale è effeRuato secondo modalità idenNche a quelle previste per la professione medica” •  Art. 2, legge 43/2006 FORMATIVA CLINICA ASSISTENZIALE RESPONSABILITA’ SANITARIA (rinnovata responsabilità infermierisNca, Mangiacavalli B.) ORGANIZZATIVA GESTIONALE avv. Giannantonio Barbieri
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IL KNOWLEDGE MANAGEMENT Il knowledge management si basa sull’idea c h e l a p i ù p r e z i o s a r i s o r s a d i un’organizzazione sia la conoscenza acquisita dal proprio personale (fonte: prof. Naresh Katri – Università del Missouri, su Health Care Management Review, gennaio-­‐marzo 2006) 51 IL KNOWLEDGE MANAGEMENT Gli operatori sanitari dipendono, nell’oLmale esercizio delle rispeLve professioni, proprio dal knowledge acquisito aRraverso i lunghi studi, l’esperienza e l’aggiornamento conNnuo. (fonte: prof. Naresh Katri) 52 IL KNOWLEDGE MANAGEMENT La medicina e il suo rapido sviluppo in termini di conoscenze, procedure e tecnologie, richiede l’applicazione del proprio knowledge per risolvere problemi sanitari incerN e complessi, talvolta anche aRraverso l’aggregazione contemporanea e sinergica di più professionalità. Le organizzazioni sanitarie necessitano di fare leva sull’efficacia delle capacità professionali piuRosto che su processi di automazione e standardizzazione delle procedure (fonte: prof. Naresh Katri) Per l’organizzazione, la formazione rappresenta uno strumento strategico e va pianificata, gesDta e valutata in tu6o l’intero processo 53 •  Perché l’obbligo della formazione conNnua per i professionisN sanitari? •  La professionalità di un operatore della salute si caraRerizza per alcune peculiarità sostanziali quali il possesso di: •  Conoscenze teoriche costantemente aggiornate; •  Buone abilità tecniche e/o manuali; •  Capacità comunicaNve e relazionali; avv. Giannantonio Barbieri
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•  Il rapido e conNnuo sviluppo della medicina, e in generale delle conoscenze biomediche, nonché il costante accrescersi dell’innovazione sia tecnologica che organizzaNve, rendono sempre più difficile per il singolo operatore mantenere la sua professionalità al massimo livello; ecm= l’insieme organizzato e controllato di tuRe quelle aLvità formaNva, sia teoriche che praNche, che hanno come scopo quello di mantenere elevata e al passo con i tempi la professionalità degli operatori della sanità. avv. Giannantonio Barbieri
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LA FORMAZIONE PERCHE’ ? • 
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perché le conoscenze in campo sanitario diventano rapidamente obsolete, a causa dei conNnui e numerosi progressi della medicina; perché l’aggiornamento conNnuo del sanitario è un diriRo del ciRadino e un dovere del sanitario; perché la magistrature è sempre più severa nei confronN di una vera o presunta malpracDce sanitaria; perché il ciRadino rivendica un ruolo aLvo nelle decisioni del sanitario che lo riguardano ed è sempre più aRento alla loro qualità ed efficacia; perché è in rapido aumento in tuL i Paesi industrializzaN la consultazione dei siN sanitari di Internet da parte dei ciRadini prima di recarsi dal sanitario; •  Per quesN moNvi l’operatore sanitario deve essere sempre aggiornato e competente, in una professione che, oltre ad assistere a conNnue modifiche dell’organizzazione del lavoro provocate dall’ingresso di nuove tecnologie, deve possedere conoscenze teoriche aggiornate (sapere), nuove abilità tecniche o manuali (saper fare), e capacità comunicaNve con il paziente autorevoli e non autoritarie, diverse da quelle di un passato anche recente (saper essere). 57 •  L’ecm riguarda tuRo il personale sanitario, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica. avv. Giannantonio Barbieri
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•  DPR 20/12/1979 n. 761 Stato giuridico del personale delle USL •  46. Aggiornamento professionale obbligatorio. •  L' aggiornamento professionale è obbligatorio per tuRo il personale dell'unità sanitaria locale, ivi compreso quello amministraNvo, ed è finalizzato: •  al completamento della preparazione professionale anche in vista della mobilità del personale e della riconversione funzionale del medesimo; •  al miglioramento della qualità del servizio. •  L' aggiornamento è assicurato mediante riunioni periodiche, seminari e corsi tecnico-­‐praNci organizzaN preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro. La regione, all'inizio di ogni anno, fissa gli obieLvi generali dell' aggiornamento e le modalità di svolgimento avvalendosi della collaborazione delle università, delle isNtuzioni scolasNche e degli ordini professionali. •  L' aggiornamento del personale sanitario dipendente può essere effeRuato anche nell'ambito delle aLvità di aggiornamento obbligatorio previste per il personale convenzionato di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. •  La mancata partecipazione, senza giusNficato moNvo, alle aLvità di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenN in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento. avv. Giannantonio Barbieri
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•  L. 833/1978 art. 2 •  Il conseguimento delle finalità di cui al precedente arGcolo è assicurato mediante: •  …. •  8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scienNfico culturale del personale del servizio sanitario nazionale. •  L. 30071970, Art. 10 (Lavoratori studenD) •  I lavoratori studenN, iscriL e frequentanN corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di Ntoli di studio legali, hanno diriRo a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligaN a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi seLmanali. •  I lavoratori studenN, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diriRo a fruire di permessi giornalieri retribuiN. •  Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle cerNficazioni necessarie all'esercizio dei diriL di cui al primo e secondo comma •  CCNL sanità privata aiop ART. 34 -­‐ AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE •  Le parN, al fine di realizzare una più qualificata assistenza, convengono sulla necessità di predisporre condizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori operanN nell'area sanitaria privata ai corsi di qualificazione professionale, richiesN dalle prestazioni offerte dalla StruRura sanitaria. •  A tale scopo i dipendenN potranno usufruire di permessi retribuiN per partecipare a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione aLnenN alla materia di perNnenza, nelle seguenN percentuali: …. avv. Giannantonio Barbieri
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•  ART. 35 – ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA) •  Oltre a quanto previsto nell’arNcolo precedente in materia di formazione, con il presente contraRo si recepiscono le novità introdoRe ai sensi dell’art.16 quater del DLgs n.
502/1992 e successive modificazioni, dalle indicazioni del Ministero della Salute, dalle intese assunte in Conferenza Stato-­‐Regioni e dagli obieLvi di salute previsN dal Piano Sanitario Nazionale e recepiN nei singoli Piani Sanitari Regionali, che prevedono la formazione conNnua del personale sanitario quale requisito indispensabile per svolgere aNvità professionale in qualità di dipendente per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle struRure sanitarie private. avv. Giannantonio Barbieri
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•  A tal fine le struRure sanitarie favoriscono l’acquisizione dei crediN formaNvi, previsN dalle vigenN disposizioni, e ne garanNscono l’acquisizione nei limiN del monte orario previsto dall’arNcolo 34 . •  ……. avv. Giannantonio Barbieri
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•  Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediN formaNvi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspeRaNve a qualsiasi Ntolo usufruite, ivi compresi i distacchi per moNvi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente. •  Al fine di oLmizzare le risorse disponibili, per favorire la formazione conNnua a tuRo il personale sanitario e, comunque, la formazione in genere a tuRo il personale, sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenN con la necessità di implementare l’aLvità di formazione in ambito possibilmente aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi mulNmediali ove non sia possibile assicurarla a livello interno. avv. Giannantonio Barbieri
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•  La formazione, inoltre, deve essere coerente con l’obieLvo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, streRamente correlata alle aLvità di competenza. •  Dato il cara6ere tu6ora -­‐ almeno in parte -­‐ sperimentale della formazione conDnua, le parD concordano che, nel caso di mancata acquisizione dei crediD nel triennio da parte del personale interessato, non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall’art.16 quater del DLgs n.502/92 avv. Giannantonio Barbieri
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•  16-­‐quater. IncenNvazione della formazione conNnua. •  1. La partecipazione alle aLvità di formazione conNnua cosNtuisce requisito indispensabile per svolgere aLvità professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle struRure sanitarie private. •  2. I contraL colleLvi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elemenN di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediN formaNvi stabilito dalla Commissione nazionale. •  3. Per le struRure sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struRura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione conNnua e il conseguimento dei crediN nel triennio cosNtuiscono requisito essenziale per oRenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale avv. Giannantonio Barbieri
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•  ART. 29 CCNL 1999 •  Formazione e Aggiornamento professionale •  Nell’ambito dei processi di riforma delle aziende sanitarie e degli enN, la formazione cosNtuisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenN e per la realizzazione degli obieLvi programmaN. Essa è in parNcolare finalizzata allo sviluppo del sistema sanitario aRraverso il miglioramento delle competenze del personale e più elevaN livelli di moNvazione e di consapevolezza rispeRo agli obieLvi generali di rinnovamento e produLvi da perseguire. •  L’aLvità formaNva si realizza aRraverso programmi di addestramento, aggiornamento, qualificazione finalizzaN all’oLmale valorizzazione delle risorse umane, sia aRraverso programmi miraN allo sviluppo delle professionalità in linea con i cambiamenN organizzaNvi. L’aLvità formaNva si svolge secondo percorsi definiN in conformità dei programmi concordaN nell’ambito della contraRazione integraNva di cui all’art. 4, comma 2 punto V. ParNcolare aRenzione è posta in tale ambito sulle esigenze di riqualificazione del personale nell’ambito dei processi di mobilità. avv. Giannantonio Barbieri
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•  6. Il personale che partecipa alle aLvità di formazione obbligatoria organizzate dall’ente è considerato in servizio a tuL gli effeL. I relaNvi oneri sono a carico dell’amministrazione. I corsi sono tenuN, di norma, durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposN, il traRamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. La contraRazione integraNva, fermo restando il debito orario contraRuale, potrà, altresì, prevedere parNcolari arNcolazioni dell’orario seLmanale e quanNficare le ore necessarie a garanNre parNcolari percorsi formaNvi … avv. Giannantonio Barbieri
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•  art.20, ccnl 2004 Formazione ed ecm •  In materia di formazione è tuttora vigente l’art. 29 del
CCNL 7 aprile 1999, che prevede la formazione e
l’aggiornamento professionale obbligatorio. In tale
ambito rientra la formazione continua di cui all’art.
16 bis e segg. del d.lgs. n 502/1992 … avv. Giannantonio Barbieri
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•  L’azienda e l’ente garanNscono l’acquisizione dei crediN formaNvi previsN dalle vigenN disposizioni da parte del personale interessato nell’ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tuL gli effeL ed i relaNvi oneri sono a carico dell’azienda o ente. …. •  …. il dipendente che senza giusNficato moNvo non partecipi alla formazione conNnua e non acquisisca i crediN previsN nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi Ntolo previste •  Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediN formaNvi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspeRaNve a qualsiasi Ntolo usufruite, ivi compresi i distacchi per moNvi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente •  La formazione deve, inoltre, essere coerente con l’obieLvo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, streRamente correlata alle aLvità di competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga corsi di formazione non rientranN nei piani suddeL ovvero corsi che non corrispondano alle suddeRe caraRerisNche, la formazione -­‐ anche quella conNnua -­‐ rientra nell’ambito della formazione facoltaNva. •  CODICE DEONTOLOGICO DELL’INFERMIERE 2009 •  Art. 1 L’infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza infermierisNca •  Art. 11 L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenza aRraverso la formazione permanente, la riflessione criNca e la ricerca. •  ProgeRa, svolge e partecipa ad aLvità di formazione. …. •  L’art. 11 enuncia i conceL sui quali si fonda la professione Conoscenze validate: conoscenze scaturenN da prove scienNfiche affidabili e sicure Competenze: l’insieme delle conoscenze e capacità-­‐abilità Aggiornamento: formazione permanente, ricerca, riflessione criDca sull’esperienza •  Art. 15 •  L’infermiere chiede formazione e/o supervisione per praNche nuove o sulle quali non ha esperienza avv. Giannantonio Barbieri
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•  D.M. 737/94, art. 1, comma 4 •  L’infermiere … concorre direRamente all’aggiornamento relaNvo al proprio profilo professionale e alla ricerca •  “La formazione permanente è un impegno ineludibile dell’infermiere, che nasce da iniziaDve personali qualora le isDtuzioni del Servizio sanitario nazionale e il Collegio professionale non promuovessero iniziaDve , pur per loro doverose, tese a garanDre de6a formazione” • 
Commentario al Codice Deontologico dell’infermiere, a cura di A. Silvestro, con il contributo di G. Barbieri, A. Masucci, D. Rodriguez, A.G. Spagnolo •  Le mancanze professionali causate dalla scarsa preparazione culturale provocata dal trascurato aggiornamento possono cosNtuire oggeRo di procedimento disciplinare a carico dell’infermiere •  L’infermiere che non si preoccupa di mantenersi aggiornato, essendo a contaRo con i ciRadini, porta discredito all’intera categoria professionale •  Art. 1176 codice civile •  Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. •  Nell'adempimento delle obbligazioni inerenD all'esercizio di un'a<vità professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'a<vità esercitata. •  La "diligenza" indica in astraRo la misura dell'aRenzione e della cura che il debitore deve adoperare per eseguire la prestazione esaRamente nel modo stabilito (Natoli, L'a6uazione del rapporto obbligatorio, II, in Tra6. Cicu, Messineo, XVI, Milano, 1984, 81). •  L'art. 1176, 1° co. si riferisce al comune debitore, che si obbliga non nell'ambito di un mesNere o professione, mentre il 2° co. riguarda il debitore professionale, richiedendo che quest'ulNmo esegua la prestazione conoscendo e applicando le regole tecniche richieste da talune specifiche aLvità professionali (c.d. perizia ed esecuzione a regola d'arte: in quesN casi al modello del buon padre di famiglia si sosNtuisce quello del buon professionista della specialità a cui si dichiara appartenente il debitore) •  In tema di responsabilità civile nell'aLvità medico-­‐chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesaRo adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contraRo e/o il "contaRo" e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effeRo dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -­‐ sia esso il sanitario o la struRura -­‐ la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiN peggioraNvi siano staN determinaN da un evento imprevisto e imprevedibile •  Art. 1218 c.c. •  Il debitore che non esegue esa6amente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. •  Art. 43 c.p. •  Il deliRo: •  è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del deliRo, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; •  è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; •  è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenN, ordini o discipline. •  Il sanitario è tenuto a quella diligenza qualificata consistente nel rispeRo di tuRe le regole e gli accorgimenN che nel loro insieme cosNtuiscono la conoscenza della professione, tenendo conto che il progresso della scienza e della tecnica hanno notevolmente ridoRo nel campo delle prestazioni sanitarie-­‐
specialisNche l'area della parNcolare esenzione indicata dall'art. 2236 IL SISTEMA ECM: CARATTERISTICHE, OBBLIGHI, ESENZIONI avv. Giannantonio Barbieri
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LA FORMAZIONE CONTINUA (ConNnuing Medical EducaNon CME) •  “ALvità educazionale uNle per mantenere, sviluppare o accrescere le conoscenze, le abilità, le prestazioni professionali e le capacità relazionali che il medico usa per fornire assistenza ai pazienN, ai ciRadini, o nella professione” (fonte: AccreditaNon Council Medical EducaNon -­‐ Physician’s RecogniNon Award of the Amercican Medical AssociaNon) 91 LA FORMAZIONE CONTINUA art. 16 bis D.lgs. 502/92 •  La formazione conNnua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. •  L’aggiornamento professionale è l’aLvità successiva la corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, direRa ad adeguare per tuRo l’arco della vita professionale le conoscenza professionali. 92 LA FORMAZIONE CONTINUA art. 16 bis D.lgs. 502/92 •  La formazione permanente comprende le aLvità finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenN degli operatori sanitari al progresso scienNfico e tecnologico con l’obieLvo di garanNre efficacia, appropriatezza (clinica ed organizzaNva, n.d.r.), sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal S.s.n. 93 LA FORMAZIONE CONTINUA art. 16 bis D.lgs. 502/92 •  La formazione conNnua consiste in aLvità di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, aRraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari … nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllaN e ad aLvità di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. 94 •  16-­‐quater. IncenDvazione della formazione conDnua. •  1. La partecipazione alle aLvità di formazione conNnua cosNtuisce requisito indispensabile per svolgere aLvità professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle struRure sanitarie private. •  2. I contraL colleLvi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elemenN di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediN formaNvi stabilito dalla Commissione nazionale. •  3. Per le struRure sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struRura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione conNnua e il conseguimento dei crediN nel triennio cosNtuiscono requisito essenziale per oRenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale •  In materia di formazione professionale conNnua degli operatori sanitari, gli arR. 16 e 16 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, nel prevedere una riparNzione della potestà legislaNva tra Stato e Regione, non aRribuiscono alle ASL alcuna autonoma Ntolarità, limitandosi queste a partecipare in via strumentale, previo accreditamento presso gli enN preposN (Commissione regionale per la formazione conNnua, Regioni e Province), alla realizzazione del programma di educazione conNnua in medicina (ECM), la cui gesNone amministraNva è stata aRribuita -­‐ con l'art. 2 della legge n. 244 del 2007 -­‐ all'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Ne consegue che non sussiste a carico delle ASL l'obbligo di predisporre ed organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri medici, né, correlaNvamente, un diriRo di quesN ulNmi di oRenere direRamente dall'ASL di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali aLvità, potendosi censurare la condoRa dell'Azienda solo ove la stessa abbia, ingiusNficatamente, impedito ai medici la partecipazione alle iniziaNve di formazione conNnua. (RigeRa, App. Torino, 20/12/2006) •  Cass. Sez. lavoro, 20/10/2011, n. 21817 •  ECM si può definire come l’insieme organizzato e controllato di tuRe quelle aLvità formaNve, sia teoriche che praNche, che hanno come scopo quello di mantenere elevata e al passo con i tempi la professionalità degli operatori della sanità. • 
Sasso L e altri, Por•olio delle competenze delle professioni sanitarie, McGraw-­‐Hill avv. Giannantonio Barbieri
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•  I Collegi professionali rivestono il ruolo di garanN della professione e di cerNficatori della formazione conNnua e possono anche rivesNre la funzione di produRori di formazione conNnua … •  Chi sono i desNnatari dell’obbligo ecm? •  “desNnatari dell’obbligo di aggiornamento nel sistema di formazione conNnua in medicina (ECM) sono i professionisN della sanità. Conseguentemente non sono desNnatari dell’obbligo gli operatori afferenN alle arN ausiliarie delle professioni sanitarie” •  (determina CNFC 9.11.2010) •  Accordo stato regioni 5 novembre 2009 •  L’aLvità educaNva che serve a mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e le performance degli operatori della sanità … •  I crediN ecm sono indicatori della qualità di formazione/apprendimento effeRuato dagli operatori sanitari in occasione di aLvità ecm. •  I providers devono trasmeRere tempesNvamente all’Ente accreditante e al COGEAPS i crediN che ha assegnato a ogni partecipante •  I liberi professionisN possono acquisire crediN formaNvi aRraverso modalità flessibili per crediN/
anno •  Determina della CNFC 17 luglio 2013 •  Commissione Nazionale per la formazione conNnua ha individuato in 150 crediN il debito formaNvo per tuRe le professioni sanitarie anche per il triennio 2014-­‐2016 •  TuRavia il debito formaNvo può variare in funzione del calcolo del debito formaNvo individuale triennale (accordo stato regioni 19 aprile 2012) •  Periodo 2011-­‐2013 = 150 crediN •  Per ogni anno da un minimo di 25 a un massimo di 75 crediN •  Possibilità di riportare fino a un massimo di 45 crediN dal triennio 2008-­‐2010 a condizione che il professionista abbia pienamente oRemperato al debito formaNvo previsto per il triennio precedentemente di 150 crediN formaNvi •  triennio 2014-­‐2016 = 150 crediN •  Riduzione di 15 crediN nel triennio 2014-­‐2016 se il professionista sanitario ha acquisito da 30 a 50 crediN nel triennio 2011-­‐2013; •  Riduzione di 30 crediN nel triennio 2014-­‐2016 se il professionista sanitario ha acquisito da 51 a 100 crediN nel triennio 2011-­‐2013; •  Riduzione di 45 crediN nel triennio 2014-­‐2016 se il professionista sanitario ha acquisito da 101 a 150 crediN nel triennio 2011-­‐2013; •  Esoneri / esenzioni ( vedi determina del 17.07.2013) •  Nel periodo di esonero il professionista sanitario non sospende l’esercizio dell’aLvità professionale; •  Nel periodo di esenzione la sospensione dell’aLvità professionale cosNtuisce elemento qualificante per la richiesta di esenzione •  Tutoraggio •  CrediN per la formazione all’estero •  Liberi professionisN: -­‐ ai l.p. sono riconosciuN crediN ecm per a) aLvità di autoapprendimento …. preparaN e distribuiN da provider; b) Autoapprendimento derivante da aLvità di leRura di riviste scienNfiche, di capitoli di libri e di monografie non distribuiN da provider IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI: QUALE RESPONSABILITA’ •  ATTENZIONE ALLE TRUFFE!! •  “è pervenuta noDzia che alcuni sanitari iscri< all’Ordine di Roma hanno ricevuto una nota a mia firma, nella quale si chiede il versamento di denaro, tramite conto corrente dell’Ordine, quale sanzione per non avere o6emperato all’obbligo formaDvo per il triennio … La nota in quesDone è un falso” •  Il presidente doR. Roberto Lala •  Il Co.Ge.A.P.S. ribadisce quanto dichiarato dal Presidente Lala e invita tuL i professionisN sanitari a non inviare denaro e a condividere queste informazioni con tuL i colleghi, in modo da evitare il più possibile che la noNzia errata si diffonda e che il personale sanitario subisca truffe di natura pecuniaria •  www. cogeaps.it • 
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In seguito all’introduzione, con la Legge 148 del 14/09/2011, di sanzioni per la mancata o incompleta formazione, è sorta una certa confusione riguardo a tali sanzioni, le quali non sono assolutamente, in alcun caso, di natura economica. Alcuni iscriL all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma hanno ricevuto una e-­‐mail in cui viene richiesto un versamento di denaro, come sanzione per non aver faRo formazione ECM. Il doR. Roberto Lala, Presidente dell’Ordine, ha diffuso la seguente nota: “È pervenuta la noNzia che alcuni sanitari iscriL all’Ordine di Roma hanno ricevuto una nota a mia firma, nella quale si chiede il versamento di denaro, tramite conto corrente dell’Ordine, quale sanzione per non aver oRemperato all’obbligo formaNvo previsto per il triennio 2010-­‐2011. LA NOTA IN QUESTIONE È UN FALSO e prego chiunque la riceva di darne immediata noNzia, inviando una mail o un fax all’Ufficio Segreteria Medici ([email protected] – 0644242515). F.to IL PRESIDENTE DOTT. ROBERTO LALA” Il Co.Ge.A.P.S. ribadisce quanto dichiarato dal Presidente Lala, e invita tuL i professionisN sanitari a non inviare denaro e a condividere queste informazioni con tuL i colleghi, in modo da evitare il più possibile che la noNzia errata si diffonda e che il personale sanitario subisca truffe di natura pecuniaria. avv. Giannantonio Barbieri
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IL COGEAPS: FUNZIONI •  COGEAPS – Consorzio GesNone Anagrafica delle Professioni Sanitarie •  È l’organismo nazionale deputato alla gesNone delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediN ecm aRribuiN ai professionisN che fanno capo agli Ordini, ai Collegi, nonché delle rispeLve Federazioni e per le professioni che sono sprovviste di EnN regolatori, delle Associazioni maggiormente rappresentaNve, consentendo a quesN le relaNve funzioni di cerNficazioni delle aLvità formaNve svolte. avv. Giannantonio Barbieri
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•  il sistema informaNco del Cogeaps raccoglie in sintesi i daN anagrafici degli ordini, dei Collegi e delle Associazioni, i daN relaNvi alle aLvità formaNve provenienN dagli enN accreditanN (Ministero della Salute, Regioni, Province autonome), nonché i daN relaNvi ai partecipanN agli evenN di formazione, con i relaNvi crediN, forniN dagli organizzatori di formazione. avv. Giannantonio Barbieri
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•  I daN inseriN nel sistema informaNco e la loro aggregazione rendono possibile il processo finale di validazione, che permeRe di : •  disporre di una base consolidata di tu< i professionisD della salute; •  avere il monitoraggio d’insieme dell’andamento dei processi ecm; •  avere il monitoraggio aggregato dei crediD acquisiD dalle diverse professioni per la componente sia libero professionale che dipendente; •  disporre di una previsione sulle esigenze formaDve future avv. Giannantonio Barbieri
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Il mancato raggiungimento degli obblighi formaGvi: quale responsabilità’ avv. Giannantonio Barbieri
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•  D.l 13.08.2011, n. 138, art 3 •  b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione conNnua permanente predisposN sulla base di apposiN regolamenN emanaN dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normaNva vigente in materia di educazione conNnua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione conNnua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; avv. Giannantonio Barbieri
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avv. Giannantonio Barbieri
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