Circolare settimanale n. 12 del 2014

CIRCOLARE SETTIMANALE
CIRCOLARE SETTIMANALE
NUMERO 12 DEL 28 MARZO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 3
LE SCHEDE INFORMATIVE

LE NOVITÀ DEL DECRETO "DESTINAZIONE ITALIA"
Con il Decreto "destinazione Italia", recentemente convertito in legge e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte importanti novità alla disciplina dell'APE e
numerose agevolazioni per le imprese, dal credito d'imposta per spese di ricerca e
sviluppo alla compensazione delle somme riferite a cartelle esattoriali con crediti maturati
con la Pubblica Amministrazione.

Pagina 5
ENTRO IL 31.3.2014 IL MODELLO EAS PER LE VARIAZIONI 2013
Entro il 31.3.2014 gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle
agevolazioni tributarie previste dall'art. 30, comma 1 del D.l. 185/2008, e che nel 2013
hanno avuto delle modifiche, devono comunicare tali variazioni presentando un nuovo
modello EAS.

Pagina 8
SUPERBOLLO, COME PAGARLO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO
Con la Risoluzione n. 26/E del 12 marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici
tributo per il versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (superbollo),
della relativa sanzione e degli interessi, dovuti a seguito di atto di accertamento emesso
dall’Agenzia delle Entrate.
Pagina 12
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 CON SALDO A ZERO
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, con una serie di domande e risposte,
esamineremo le conseguenze dell'eventuale omessa presentazione di un modello F24 con
saldo a zero.

Pagina 15
CASI RISOLTI
Pagina 20
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
PRASSI DELLA SETTIMANA

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico

Pagina 22
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 22
SCADENZARIO

SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 31.03.2014 AL 15.04.2014
Pagina 24
Pag. 2
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
Amici e Colleghi,
Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana.
Il D.L. n. 4 del 28.01.2014 è stato convertito in legge, legge che ora è in attesa di essere
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. C'è però un colpo di scena: viene soppressa la "voluntary
disclosure", la procedura di collaborazione volontaria finalizzata a consentire l’emersione di
capitali e investimenti non dichiarati detenuti all’estero ed il loro eventuale rientro in Italia. Sono
fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati, gli effetti ed i rapporti giuridici sorti nel breve periodo
di vita della procedura volontaria di “ufficializzazione” dei capitali esteri.
Viene, invece, confermata la norma interpretativa già contenuta nel decreto legge che
prevede l’applicabilità della tassa di concessione governativa ai contratti di abbonamento per la
telefonia cellulare, così come viene confermato anche lo stop all’annunciato taglio delle
detrazioni Irpef del 19%, percentuale che sarebbe dovuta scendere al 18% quest’anno e al 17% a
decorrere dal 2015. La razionalizzazione delle detrazioni resta affidata ai provvedimenti attuativi
della Legge Delega fiscale.
E' stato poi eliminato l’obbligo dichiarativo (modulo RW) per i depositi ed i conti bancari
costituiti all'estero, che, complessivamente nel periodo d’imposta, non superano i 10mila euro,
facendo quindi un passo indietro nel tempo.
Per le popolazioni colpite di recente da eventi alluvionali, viene prevista la sospensione dei
versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi in scadenza tra il 17 gennaio e il 31 ottobre
2014 e la possibilità di richiedere alle banche la sospensione delle rate di mutuo fino al 31
dicembre 2014, per intero o anche della sola quota capitale, previa presentazione di
un’autocertificazione del danno subito.
La sanatoria delle cartelle esattoriali avrà un'ulteriore proroga di 2 mesi, quindi fino al 31
maggio 2014, ma solo per i destinatari di ingiunzioni fiscali. E' quanto previsto dall'emendamento
approvato ieri dalla Commissione Bilancio del Senato nell'ambito dell'esame in sede deliberante
del Ddl sugli enti locali, che ora passa all'esame della Camera. La riscossione dei carichi slitta
anch'essa di due mesi, in particolare dal 15 aprile al 15 giugno 2014. Si ricorda che la sanatoria
riguarda le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi ed affidati ad Equitalia entro il
31.10.2013.
Per accelerare l’erogazione dei rimborsi, l’Agenzia delle Entrate sta richiedendo alle società
beneficiarie di comunicare il proprio Iban per poter accreditare le somme direttamente sul conto
corrente bancario dell’azienda. I destinatari riceveranno la richiesta delle coordinate via Posta
elettronica certificata (Pec). Il codice Iban va comunicato utilizzando i servizi online dell'Agenzia
delle Entrate o di persona presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia, presentando il modello per la
richiesta di accredito disponibile presso gli sportelli o sul sito delle Entrate.
Pag. 3
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
È stato reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il software “Domanda 5 per mille
2014”, per la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda per
l'ammissione alla riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2014. Le domande devono
essere presentate dagli enti interessati entro il 7 maggio, sulla base delle istruzioni contenute nella
Circolare n. 7/E del 20 marzo 2014. La richiesta deve essere presentata anche da chi l’ha già
prodotta per gli anni passati. In caso di eventuali ritardi e/o correzioni si potrà rimediare ricorrendo
alla remissione in bonis entro il 30 settembre, pagando, con modello F24, una sanzione di 258
euro.
Dal 26 marzo è attivo il nuovo servizio on line dell'Agenzia delle Entrate che consente ai
soggetti già titolari di partita Iva, abilitati a Fisconline o Entratel, di richiedere direttamente in via
telematica la propria iscrizione nell’archivio VIES (Vat information exchange system) degli
operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie. Prima, tali contribuenti, per essere
iscritti nell’archivio Vies, dovevano necessariamente presentare l’apposita istanza all’ufficio a
mano, con raccomandata o via Posta elettronica certificata (Pec). La possibilità di presentare
tale istanza via web accorcia il percorso e snellisce gli adempimenti per gli operatori del settore.
Con provvedimento del direttore delle Entrate del 26 marzo 2014, è stato aggiornato il
modello IVA TR, utilizzabile per le richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito
IVA infrannuale da parte di quei contribuenti che chiudono la liquidazione trimestrale con un
credito superiore a 2.582,28 euro e posseggono determinati requisiti. L'aggiornamento si rendeva
necessario per recepire le novità introdotte nella disciplina Iva. Il nuovo stampato deve essere
utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione dell’eccedenza
d’imposta relativa ai primi tre mesi del 2014, da presentare entro il prossimo 30 aprile 2014.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in vista del termine del 31 marzo per l'invio delle
domande della "Nuova Sabatini" da parte delle PMI interessate, ha pubblicato una nuova
Circolare, la n. 10677 del 26 marzo, contenente "ulteriori istruzioni utili" sulla richiesta
dell'agevolazione. In particolare, la nuova circolare fornisce precisazioni sui termini per
l'erogazione del finanziamento, sul cumulo degli aiuti de minimis, sulle imprese in difficoltà, che
sono quelle definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà. Inoltre, ha aggiornato ancora una volta le Faq
sull'agevolazione. In particolare, viene precisato che si applica l'imposta di bollo nella misura
forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.
Un augurio di buon lavoro dalla Redazione
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Le novità del decreto "Destinazione Italia"
Il decreto destinazione Italia, a pochi giorni dalla scadenza, è stato convertito in legge e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Gli interventi sono principalmente a favore delle imprese, si riepilogano in questa tabella le
misure più importanti:
LE NOVITA' DEL DECRETO "DESTINAZIONE ITALIA"
Non è più necessario allegare copia dell'APE al contratto di locazione
delle singole unità immobiliari (resta fermo invece l'obbligo di allegazione
dell'APE ai contratti di trasferimento a titolo oneroso);
APE
(art. 1, commi 7-8bis,
del D.l. 145/2013 conv.
in L. 9/2014)
Non è più prevista la nullità nel caso di mancata allegazione dell'APE ai
contratti, e nel caso di assenza nel contratto della clausola con cui la
parte dichiara di aver ricevuto le informazioni in merito all'APE. Al posto
della nullità il decreto destinazione Italia ha previsto una sanzione
amministrativa pecuniaria;
Ai fini del rilascio dell'APE si tiene conto del raffrescamento derivante
dalle schermature solari mobili.
Istituito un credito d'imposta a favore delle imprese:

con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni,

indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui
operano e dal regime contabile adottato;

CREDITO D'IMPOSTA
PER RICERCA E
SVILUPPO
(art. 3
del D.l. 145/2013 conv.
in L. 9/2014)
compresi i consorzi e le reti di impresa che effettuano attività di ricerca,
sviluppo ed innovazione. In tal caso, il credito d’imposta è ripartito
secondo criteri proporzionali che tengono conto della partecipazione di
ciascuna impresa alle spese stesse.
che investono in attività di ricerca e sviluppo.
Sono ammissibili al credito le spese sostenute per le seguenti attività
di ricerca e sviluppo (compresa la creazione di nuovi brevetti):

lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione
di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili,
senza la previsione di applicazioni/utilizzazioni pratiche dirette;

ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove
conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti,
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o
la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la
ricerca industriale, con l’esclusione dei prototipi di cui al punto
successivo;

acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze
e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al
fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi
nuovi, modificati o migliorati.
Non rientrano tra le attività agevolabili le modifiche ordinarie o
periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione,
servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modifiche
rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività dirette alla
creazione di nuovi brevetti.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% degli
incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, sempreché
siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno €
50.000.
Il credito d’imposta:

va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del
quale lo stesso è maturato;

non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;

non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt.
61 e 109, TUIR;

è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Per il riconoscimento dell’agevolazione l’impresa deve presentare
un’istanza telematica, secondo le modalità che saranno definite con il
Decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Istituito un finanziamento a fondo perduto, tramite Vaucher di importo
non superiore a 10.000€, alle imprese per l'acquisto di:
MISURE PER LA
DIGITALIZZAZIONE E
CONNETTIVITÀ
(art. 6 commi 1-3
del D.l. 145/2013 conv.
in L. 9/2014)

software, hardware e altri servizi che consentano il miglioramento
dell’efficienza aziendale, la modernizzazione dell’organizzazione del
lavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda
larga e ultralarga;

collegamento alla rete Internet;

formazione qualificata del personale nel campo ICT.
Con un apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico
saranno individuati le modalità di erogazione dei contributi e lo schema
standard del bando che le Regioni dovranno predisporre ai fini
dell’accesso all’agevolazione.
CREDITO D'IMPOSTA
PER INTERVENTI DI
RETE FISSA E MOBILE
Istituito un credito d'imposta per le spese documentate e sostenute da:

piccole/medie imprese - di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE;
consorzi;
(art. 6 commi 10-13
del D.l. 145/2013 conv.
in L. 9/2014)

reti di piccole e medie imprese;
per interventi di rete fissa e mobile che consentano l’attivazione di servizi
di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps. Il
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
credito è riconosciuto nella misura del 65% degli importi rimasti a carico
del contribuente, fino ad un valore massimo di 20.000 Euro, e nella misura
massima complessiva di 50 milioni di Euro.
Con un decreto del Ministero dello sviluppo economico saranno
definite le modalità per usufruire del credito e ogni altra disposizione
relativa al monitoraggio dell'agevolazione.
Il credito d’imposta:

va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del
quale lo stesso è maturato;

non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;

non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt.
61 e 109, TUIR;

è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Tale credito d'imposta non è cumulabile con quello previsto al
paragrafo precedente.
Istituito un credito d'imposta da usare in compensazione agli esercizi
commerciali che effettuano la vendita di libri al dettaglio, per l'acquisto
di libri (anche in formato digitale) muniti del codice ISBN. Il credito
d’imposta:

è riconosciuto a decorrere dalla data individuata dal decreto attuativo
di prossima emanazione fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016;

AGEVOLAZIONI PER
L'ACQUISTO DI LIBRI
va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del
quale lo stesso è maturato;

non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP
e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex
(art. 9 del D.l. 145/2013
conv. in L. 9/2014)
artt. 61 e 109, TUIR;
Previsto uno sconto del 19% agli studenti di istituti di istruzione secondaria
di secondo grado (pubblico o paritario), con sede in Italia, per l'acquisto
di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che si avvalgono del
credito d'imposta sopra indicato.
L’individuazione delle modalità attuative della disposizione in esame sono
demandate ad un apposito Decreto.
PREDEDUCIBILITÀ
CREDITI NEL
CONCORDATO
PREVENTIVO
Fornita un'interpretazione alla norma sul concordato preventivo, art. 111,
comma 2, RD n. 267/42, che prevede la prededucibilità dei crediti sorti in
occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo a
condizione che:

(art. 13, comma 3quater del D.l. 145/2013
conv. in L. 9/2014)
COMPENSAZIONI
CON CREDITI
MATURATI CON LA
P.A.
la proposta, il piano e la documentazione siano presentati entro il
termine (anche prorogato) fissato dal Giudice;

la procedura sia aperta senza soluzione di continuità rispetto alla
presentazione della domanda.
Prevista la possibilità, per le imprese/ lavoratori autonomi, di compensare
nel 2014, le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
servizi, anche professionali, maturati nei confronti della
(art. 12, comma 7-bis
del D.l. 145/2013 conv.
in L. 9/2014)
Pubblica
Amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o
inferiore al credito vantato.
Con un apposito Decreto saranno individuati gli aventi diritto, le
modalità di compensazione e di trasmissione degli elenchi all'agenti della
riscossione.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
Pag. 8
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Entro il 31.3.2014 il modello EAS per le variazioni 2013
La legge prevede un trattamento fiscale di favore per gli enti associativi in possesso di
determinati requisiti, e che inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie
rilevanti per il fisco, attraverso il c.d. Modello Eas approvato dall’Agenzia delle Entrate con il
Provvedimento 2.9.2009.
Il regime di favore è previsto dall'art. 30 comma 1 del D.l. 185/2008, e prevede la non
imponibilità (ai fini delle imposte dirette e Iva) dei corrispettivi, quote e contributi per i soggetti
che non hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale e che operano quindi
senza finalità imprenditoriali.
L'obbligo d'invio del modello:

interessa, in generale, tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità
giuridica) senza scopo di lucro costituiti a partire dal 29.11.2008 che intendono avvalersi dei benefici
concessi dal regime fiscale di favore;

non riguarda alcuni specifici enti quali:

le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali
diverse da quelle marginali (Dm 25.05.1995);

le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a 250.000
€, hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991);

le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale;

le Onlus si cui al d.lgs. 460/1997.
In generale il mod. EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente1.
Dopo la presentazione del “primo” mod. EAS, qualora siano intervenute variazioni dei dati
precedentemente comunicati, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello
entro il 31.3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Il 31 marzo 2014
scade pertanto il termine per inviare il modello Eas relativo alle variazioni intervenute nel 2013.
IL MODELLO EAS ENTRO IL 31.3.2014
IL MODELLO EAS
ENTRO IL 31.3.2014
Entro il 31.3.2014 gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che
usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 30, comma 1
del D.l. 185/2008, e che nel 2013 hanno avuto delle modifiche, devono
Per gli enti che erano già costituiti al 29.11.2008 (data di entrata in vigore del D.l. 185/2008 che ha istituito l’obbligo di
comunicazione) il modello EAS doveva essere presentato entro il 30.11.2009. Poi tale termine è stato prorogato più volte,
fino a scadere il 31.03.2011.
1
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
comunicare tali variazioni presentando un nuovo modello EAS.
La presentazione di un “nuovo” mod. EAS non è obbligatoria nei seguenti
casi:

si è verificata esclusivamente una variazione dei dati contenuti nei
seguenti punti della sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”
(costituita dai punti da 1 a 38):
Punto 20
Punto 21
Punto 23
CASI IN CUI NON E'
OBBLIGATORIA LA
PRESENTAZIONE DEL
MODELLO
sponsorizzazione e pubblicità
importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione
dei propri beni / servizi
ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle
entrate dell’ente
Punto 24
numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso
Punto 30
importi delle erogazioni liberali ricevute
Punto 31
importi dei contributi pubblici ricevuti
Punto 33

importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di
numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta
pubblica di fondi
sono intervenute variazioni dei dati riportati nelle sezioni:

“Dati relativi all’ente”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici
dell’ente non commerciale;

“Rappresentante legale”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del
rappresentante legale dell’ente;
in quanto tali informazioni sono già state comunicate all’Agenzia
tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il
mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA), rispettivamente
nel quadro B “Soggetto d’imposta” o nel quadro C “Rappresentante”
presenti in tali modelli (come precisato dalla Risoluzione 125/2010).
Il
modello
EAS,
prelevabile
www.agenziaentrate.gov.it,
MODALITA' DI INVIO
DEL MODELLO EAS
gratuitamente
sul
sito
deve essere trasmesso telematicamente
all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato,
in quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare
del modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia
delle Entrate. E' possibile utilizzare il software messo a disposizione
dall'Agenzia delle Entrate, chiamato “Modello EAS”, nella versione 2.0.0
del 09.10.2013.
LA REMISSIONE IN
BONIS
La presentazione oltre i termini del mod. EAS è sanabile con la c.d.
remissione in bonis (art. 2 comma 1 del D.l. 16/2012), l'istituto che
permette ai contribuenti - in possesso dei requisiti sostanziali previsti per
Pag. 10
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
l'accesso a determinati regimi di favore- di non perdere i benefici, in caso
di errori formali o di ritardi nell'invio di comunicazioni/attestazioni.
In questo caso, per poter sanare la tardata presentazione del
modello, il contribuente deve:

inviare la comunicazione (solo in caso di omissione dell’adempimento);

versare “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 258
utilizzando il mod. F24 (codice tributo “8114” e “anno di riferimento”
l’anno per il quale si effettua il versamento);
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Anche se non c'è un'affermazione ufficiale dell'Agenzia delle entrate
in tal senso (che sarebbe auspicabile), si ritiene che la remissione in bonis
sia possibile, oltre che per l’omessa/tardiva presentazione del “primo”
mod. EAS, anche per l’omessa / tardiva presentazione del mod. EAS
relativo alle variazioni successivamente intervenute. Nel caso specifico
della prossima scadenza del 31.03.2014, la violazione è sanabile entro il
30.09.2014.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
Pag. 11
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Superbollo, come pagarlo a seguito di accertamento
Con la Risoluzione n. 26/E del 12 marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici tributo
per il versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (superbollo), della relativa
sanzione e degli interessi, dovuti a seguito di atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle
Entrate.
I nuovi codici tributi non vanno confusi con quelli istituiti con la Risoluzione n. 101/E/2011, da
utilizzare per i versamenti ordinari del superbollo e non per le somme dovute a seguito di
accertamento dell’ufficio.
IL VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO
I soggetti che risultano possessori (a vario titolo2), di autovetture ed
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza
superiore a 185Kw, devono versare annualmente l’addizionale erariale
alla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”).
Si tratta di un ulteriore importo da versare oltre all’ordinario bollo
auto, con la differenza che, mentre quest’ultimo è una tassa regionale 3,
il superbollo è destinato alle casse dello Stato.
Il superbollo, introdotto inizialmente a partire dal 2011 dall’art. 23,
Il SUPERBOLLO
IN SINTESI
comma 21, del D.L. n. 98/2011 per i veicoli con potenza superiore ai 225
kW (pari a 306 cavalli4), è stato poi inasprito dalla Manovra Monti (art. 16,
comma 1, D.L. n. 201/2011), la quale lo ha innalzato da € 10 a € 20 per
ogni kW superiore alla soglia di 185 kW (pari a 252 cv), non più 225 kW.
E’, tuttavia, prevista una riduzione graduale del superbollo in base
all’età (data di costruzione) del veicolo, in particolare:
RIDUZIONE DEL SUPERBOLLO IN BASE ALL’ETA’ DEL VEICOLO
Anni del veicolo5
Importo superbollo
per ogni kW > 185 kW
% Riduzione
5
10
15
20
€ 12
€6
€3
€0
40%
70%
85%
100%
Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come
risultano essere iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico).
3 I pagamenti, infatti, vanno eseguiti a favore della regione o provincia autonoma di residenza dell’intestatario dell’auto.
4 La conversione dei kW in CV si ottiene moltiplicando il numero di kW per 1,36.
5 Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione (l'anno di costruzione si intende
coincidente con quello di immatricolazione, salvo prova contraria).
2
Pag. 12
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
Il versamento del superbollo deve essere eseguito contestualmente al
pagamento del bollo ordinario (ad esempio, i soggetti possessori, a vario
titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2013,
dovevano versare entro il 31 gennaio 20146, contestualmente al bollo, anche
l’addizionale erariale alla tassa automobilistica - c.d. “superbollo”). Per il
versamento, occorre utilizzare il modello “F24 elementi identificativi” (senza
però possibilità di compensazione7) utilizzando i codici tributo istituiti dalla
Risoluzione n. 101/E del 20.10.2011, cioè:
 3364, per il superbollo;
 3365, per la sanzione (in caso di ravvedimento operoso per omesso o
insufficiente versamento);
 3366, per gli interessi (in caso di ravvedimento operoso per omesso o
insufficiente versamento).
Di recente, con la Risoluzione n. 26/E del 12 marzo 2014, l'Agenzia delle
Entrate ha istituito, invece, i codici tributo da utilizzare per il versamento
dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica, della sanzione (30%
dell'importo non versato) e degli interessi nel caso in cui il mancato
versamento sia emerso dai controlli degli uffici e sia stato quindi emesso
dall'Agenzia stessa un avviso di accertamento.
I nuovi codici tributi di recente istituiti e che ora andremo ad esaminare
non vanno, pertanto, confusi con quelli istituiti con la Risoluzione n.
101/E/2011, da utilizzare solo per i versamenti ordinari del superbollo e non
per le somme dovute a seguito di accertamento dell’ufficio.
Per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento, i
codici tributo da indicare nel modello “F24 Versamenti con elementi
IL VERSAMENTO DEL
SUPERBOLLO A
SEGUITO DI
ACCERTAMENTO
identificativi” sono i seguenti:
MODELLO F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI:
CODICI TRIBUTO SUPERBOLLO, SANZIONE E INTERESSI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO
A500
ADDIZIONALE ERARIALE ALLA TASSA
A501
A502
SANZIONE
AUTOMOBILISTICA
INTERESSI
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi”:

nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto
versante;

nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza dei campi “codice ufficio”,
“codice atto” e “anno di riferimento”(nel formato “AAAA)”, i dati reperibili
nell’atto di accertamento inviato dall’Ufficio.
Il termine per il pagamento della tassa automobilistica dipende dalla scadenza di quella relativa all’anno precedente:
ad esempio, il bollo scadente a dicembre 2013, andava pagato dal 1° al 31.01.2014; il bollo scadente a gennaio 2014,
andava pagato dal 1° al 28.02.2014; il bollo scadente a febbraio 2014, va pagato dal 1° al 31.03.2014, e così via.
7 Art. 2, comma 2, D.M. 07.10.2011.
6
Pag. 13
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
Il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “F” (identificativo Registro),
desumibile dalla “Tabella dei tipi di versamento con elementi identificativi”,
pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Il campo “elementi identificativi” non è valorizzato.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
Pag. 14
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
SAPERE PER FARE
OMESSA PRESENTAZIONE
DEL MODELLO F24 CON SALDO A ZERO
INTRODUZIONE
Il modello di pagamento unificato F24 consente non solo il pagamento di imposte, tributi e
contributi, ma permette anche al contribuente di utilizzare eventuali crediti d’imposta risultanti
dalle dichiarazioni fiscali per compensare i debiti tributari e contributivi.
Il
Modello
F24
deve
essere
sempre
presentato,
anche
se,
per
effetto
della
compensazione, risulta essere a saldo zero. La compensazione esposta nel modello F24, infatti,
consente all’Amministrazione finanziaria di conoscere l’importo compensato e la natura di
questo.
L’omessa presentazione del modello F24, anche se a saldo zero, viene punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 51 a € 154. E’, tuttavia, possibile per il
contribuente ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
INDICE DELLE DOMANDE
1.
Cosa permette di versare il modello F24?
2.
Cos’è la compensazione nel modello F24?
3.
Esiste un tetto massimo di credito compensabile nel modello F24?
4.
A partire da quando è possibile utilizzare un credito in compensazione?
5.
E’ possibile portare in compensazione eventuali debiti iscritti a ruolo?
6.
Il modello F24 deve essere presentato anche se, a seguito della compensazione, risulta
essere a saldo zero?
7.
In caso di omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero, è possibile ricorrere al
ravvedimento operoso?
8.
In caso di omessa presentazione di un modello F24 con una compensazione solo parziale
del debito, che sanzioni si applicano?
Pag. 15
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
CASI RISOLTI
1.
Esempio pratico su ravvedimento operoso omessa presentazione modello F24 a saldo
zero
2.
Esempio pratico su ravvedimento operoso omessa presentazione modello F24 con
compensazione solo parziale del debito
DOMANDE E RISPOSTE
D.1. COSA PERMETTE DI VERSARE IL MODELLO F24?
R.1.
Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva,
per il versamento di tributi, contributi e premi. Il modello è definito “unificato” perché
permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme
dovute, consentendo anche di "compensare" il versamento con eventuali crediti.
I contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari
(professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento,
mentre i contribuenti non titolari di partiva IVA possono presentarlo sia in forma cartacea
presso un ufficio postale, una banca o un agente della riscossione, sia inviarlo
telematicamente.
Il modello F24 va utilizzato, in particolare, per pagare:
 imposte sui redditi (Irpef, Ires);
 ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
 Iva;
 imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’Irap e dell'Iva;
 altre imposte sostitutive (ad esempio: imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e
giochi, ecc.);
 Irap;
 addizionale regionale e comunale all'Irpef;
 accise, imposta di consumo e di fabbricazione;
 contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi;
 diritti camerali;
 interessi;
 Imu;
 tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita
presunta;
 alcune tipologie di proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato
sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori;
 sanzioni;
 tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di:
Pag. 16
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
 autoliquidazione da dichiarazioni;
 ravvedimento;
 controllo automatizzato e documentale della dichiarazione;
 avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione);
 avviso di irrogazione di sanzioni;
 istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con
adesione, conciliazione giudiziale).
D.2. COS’È LA COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24?
R.2.
Il contribuente può utilizzare i crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali per
compensare eventuali debiti tributari e contributivi presentando un modello F24, nel quale
viene esposta tale compensazione. Generalmente, qualsiasi somma da versare con il
modello F24 può essere versata portando in compensazione eventuali crediti disponibili, per
cui non solo tributi e contributi, ma anche sanzioni, somme dovute a seguito di
accertamento, ecc.
La compensazione non è ammessa solo se esiste una disposizione normativa che ne
preclude l’utilizzo.
La compensazione può avvenire tra crediti e debiti relativi alla stessa imposta
(compensazione tradizionale o verticale) oppure tra crediti e debiti relativi ad imposte
diverse e contributi (compensazione orizzontale ex art. 17 D. Lgs. n. 241/1997).
D.3. ESISTE UN TETTO MASSIMO DI CREDITO COMPENSABILE NEL MODELLO F24?
R.3.
Sì. nel caso di compensazione orizzontale, il tetto massimo compensabile per ciascun
credito è pari a € 700.000 annui, limite così innalzato (rispetto ai precedenti € 516.456,90
annui) a partire dal 2014 ad opera dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 35/2013, convertito nella
Legge n. 64/2013. Per i subappaltatori del settore edile il limite resta confermato, come in
passato, a € 1.000.000.
Nel caso di compensazione verticale, invece, non esiste alcun limite di importo
compensabile.
D.4. A PARTIRE DA QUANDO È POSSIBILE UTILIZZARE UN CREDITO IN COMPENSAZIONE?
R.4. L’utilizzo del credito in compensazione è ammesso, generalmente, a partire dal primo giorno
del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce il credito. Di conseguenza, per i
contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il credito vantato può
essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in
cui il credito è sorto.
Il termine ultimo entro il quale il credito può essere utilizzato, invece, coincide, con il termine
di presentazione della dichiarazione successiva.
Pag. 17
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
Ad esempio, nel caso di soggetto con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, un
credito IRES dell’anno 2012 (derivante dal modello UNICO 2013) può essere utilizzato in
compensazione dal 1° gennaio 2013 (1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è sorto
il credito) al 30 settembre 2014 (termine di presentazione della dichiarazione successiva,
cioè UNICO 2014).
E’ bene, tuttavia, precisare che sono previste specifiche limitazioni.
Per quanto riguarda il credito Iva, sono previste specifiche limitazioni con riguardo al
termine a partire dal quale è possibile l’utilizzo in compensazione. In particolare, per effetto
dell’art. 10, D.L. n. 78/2009 (c.d. Manovra estiva 2009), che ha dettato nuove regole per la
compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale, come da ultimo
modificato dall’art. 8, commi 18-20, D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto semplificazioni fiscali 2012):

i crediti IVA inferiori o pari a € 5.000 possono essere compensati seguendo le regole ordinarie
valevoli per l’utilizzo in compensazione di tributi diversi dall’IVA (quindi dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui il credito è sorto);

i crediti IVA superiori a € 5.000 possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese
successivo a quello di presentazione:

della dichiarazione annuale (nel caso di credito Iva annuale);

dell’istanza di rimborso trimestrale infrannuale (nel caso di credito Iva infrannuale).
Inoltre, se superiori a € 15.000, i crediti Iva, per poter essere compensati, devono anche essere
accompagnati da:

visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati;

in alternativa, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile,
sottoscrizione da parte dei revisori contabili.
La compensazione di un credito IVA superiore a € 5.000, inoltre, non può più avvenire tramite
home banking o remote banking, ma solo con Entratel o Fisconline, direttamente o avvalendosi di
un intermediario abilitato.
Di recente, la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 574, Legge n. 147/2014) ha esteso le
regole sulla compensazione già previste per i crediti IVA superiori a € 15.000 annui anche ai
crediti IRPEF (e relative addizionali), IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per
importi superiori a € 15.000 annui. Anche per essi è, infatti, richiesta ora obbligatoriamente
l’apposizione del visto di conformità (ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.
241/1997) alla dichiarazione da cui emerge il credito.
In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ai sensi dell'art.
2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della
dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile attestante
l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/1999.
Le nuove regole si applicano già ai crediti d'imposta 2013, utilizzabili in compensazione nel
2014.
Pag. 18
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
D.5. E’ POSSIBILE PORTARE IN COMPENSAZIONE EVENTUALI DEBITI ISCRITTI A RUOLO?
R.5. Dal 1° gennaio 2011, la contemporanea presenza di un credito compensabile e di debiti
iscritti a ruolo per tributi erariali e accessori (sanzioni, interessi, aggi, ecc.) per più di € 1.500
fa scattare il divieto di compensazione orizzontale, fino a concorrenza dell’importo di tali
debiti (art. 31, D.L. n. 78/2010). Il divieto di compensazione vale anche in relazione ai debiti
derivanti dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° ottobre 2011 dal momento in cui
divengono esecutivi (art. 29, D.L. n. 78/2010).
D.6. IL MODELLO F24 DEVE ESSERE PRESENTATO ANCHE SE, A SEGUITO DELLA COMPENSAZIONE, RISULTA ESSERE A SALDO
ZERO?
R.6.
Sì. La presentazione del modello F24, infatti, è rilevante per comunicare all’Amministrazione
finanziaria la compensazione effettuata. Se il modello F24 non viene presentato, anche se a
saldo zero, l’Amministrazione finanziaria non può conoscere la compensazione, e potrà,
quindi, contestare con avviso bonario l’omesso versamento dei tributi.
Di qui la necessità e l’obbligo di presentare il modello F24, anche se a saldo zero. L’omessa
presentazione del modello F24 per comunicare la compensazione non rappresenta,
pertanto, una mera violazione formale ed è punita, ai sensi dell’art. 19, comma 4, D. Lgs. n.
241/1997, con una sanzione pari a:

€ 51, se il modello F24 viene presentato entro i 5 giorni lavorativi successivi;

€ 154, se il modello F24 viene presentato oltre i 5 giorni lavorativi successivi.
D.7. IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 CON SALDO A ZERO, È POSSIBILE RICORRERE AL
RAVVEDIMENTO OPEROSO?
R.7. Sì. La violazione dell’omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero può essere
oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, lett. b), D. Lgs. n. 472/1997, con
riduzione delle sanzioni a 1/8. In particolare, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione si
riduce a:

€ 6 (= € 51 x 1/8), se il modello F24 viene presentato entro i 5 giorni lavorativi successivi;

€ 19 (= € 154 x 1/8), se il modello F24 viene presentato oltre i 5 giorni lavorativi successivi ma entro
un anno.
Il codice tributo per il versamento della sanzione è 8911 e, come anno di riferimento, deve
essere indicato quello in cui è stata commessa la violazione.
E’ bene evidenziare l’importanza della presentazione del modello F24, anche se in ritardo, in
quanto
altrimenti
l’Amministrazione
finanziaria
non
è
in
grado
di
conoscere
la
compensazione e potrà, quindi, contestare con avviso bonario l’omesso versamento dei
tributi.
Pag. 19
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
D.8. IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DI UN MODELLO F24 CON UNA COMPENSAZIONE SOLO PARZIALE DEL DEBITO,
CHE SANZIONI SI APPLICANO?
R.8.
Secondo la dottrina prevalente, in caso di omessa presentazione di un modello F24 in cui il
credito
utilizzato
in
compensazione
non
copra
l’intero
ammontare
da
versare
(compensazione solo parziale del debito), si verificano due violazioni:

l’omessa presentazione del modello F24 per indicare la compensazione;

l’omesso versamento della differenza a debito non coperta dal credito compensato.
Di conseguenza, se si ricorre al ravvedimento operoso, ad esempio, oltre i 30 giorni, si
applicherà:

per il ravvedimento dell’omessa presentazione del modello F24, una sanzione pari a € 19 (= € 154 x
1/8)

per il ravvedimento dell’omesso versamento della differenza a debito non coperta dal credito
compensato: una sanzione pari al 3,75% di tale differenza a debito e gli interessi al saggio legale.
CASI RISOLTI
C.1. ESEMPIO PRATICO SU RAVVEDIMENTO OPEROSO OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO F24 A SALDO ZERO
S.1. La società “Versus Srl” non presenta entro il 16.09.2014 il modello F24 per il pagamento di Iva e
ritenute per un totale di € 1.500. La società provvede a regolarizzare in data 26.09.2014
presentando un modello F24 a saldo zero in cui viene indicata la sanzione ridotta da
ravvedimento operoso pari a € 19 (perché l’F24 è presentato oltre i 5 giorni lavorativi
successivi) e in cui viene esposto un credito IRES 2013 in compensazione dei tributi e della
sanzione (anch’essa, infatti, può essere compensata).
2003
1040
6008
8911
0101
0008
2013
2014
2014
2014
1.519,00
450,00
1.050,00
19,00
1.519,00
1.519,00
0,00
Pag. 20
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
C.2. ESEMPIO PRATICO SU RAVVEDIMENTO OPEROSO OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO F24 CON COMPENSAZIONE SOLO
PARZIALE DEL DEBITO
S.2. La società “F.lli Verdi Snc”, a fronte di un credito Iva 2013 residuo pari a € 4.000, deve versare
entro il 16.09.2014, € 7.000 di ritenute su redditi di lavoro dipendente. Non presenta, tuttavia,
l’F24. In tal caso, secondo la dottrina prevalente, la società, avendo omesso la
presentazione di un modello F24 in cui il credito utilizzato in compensazione non copre
l’intero ammontare da versare (compensazione solo parziale del debito), si verificano due
violazioni:

l’omessa presentazione del modello F24 per indicare la compensazione;

l’omesso versamento della differenza a debito (€ 2.000) non coperta dal credito compensato.
La società provvede, tuttavia, al ravvedimento operoso in data 19.09.2014. In tal caso, si
applica:

per il ravvedimento dell’omessa presentazione del modello F24, una sanzione pari a € 6, in quanto
il modello F24 viene presentato entro i 5 giorni lavorativi successivi;

per il ravvedimento dell’omesso versamento della differenza a debito non coperta dal credito
compensato (€ 2.000): una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint),
quindi pari allo 0,6% di tale differenza a debito e cioè a € 12; in aggiunta, si applicano gli interessi al
saggio legale annuo dell'1%, quindi pari a 2.000 x 1% x 3gg / 365gg = € 0,16.
6099
1040
8911
8906
1989
0101
0008
0008
2013
2014
2014
2014
2014
2014
4.000,00
7.000,00
6,00
6,00
12,00
0,16
7.018,16
4.000,00
3.018,16
Pag. 21
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima settimana.
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 33/E del 27 Marzo 2014
L'Agenzia istituisce il codice tributo “1850" da
utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali
addizionali, in relazione ai maggiori valori delle
quote di partecipazione al capitale della Banca
d’Italia (art. 1, comma 148, della legge 27
dicembre 2013, n. 147) da parte di istituti di credito,
assicurazioni, fondazioni e altri enti residenti in Italia.
L'imposta sostitutiva da versare è pari al 12% della
differenza tra il nuovo valore nominale e quello
fiscalmente
riconosciuto.
Il
versamento
va
distribuito in tre rate annuali di pari importo, senza
pagamento di interessi: la prima entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo di riferimento al quale la
rivalutazione è eseguita; le altre due secondo le
scadenze
rispettivamente
previste
per
il
versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative ai periodi successivi.
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 21 Marzo 2014
L'Agenzia informa che, per accelerare l’erogazione
dei
rimborsi,
sta
richiedendo
alle
società
beneficiarie di comunicare il proprio Iban per poter
accreditare le somme direttamente sul conto
corrente
bancario
dell’azienda.
I
destinatari
riceveranno la richiesta delle coordinate via Posta
elettronica certificata (Pec). Il codice Iban va
Pag. 22
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
comunicato utilizzando i servizi online dell'Agenzia
delle Entrate o di persona presso qualsiasi ufficio
dell’Agenzia,
presentando
il
modello
per
la
richiesta di accredito disponibile presso gli sportelli
o sul sito delle Entrate.
Comunicato stampa del 26 Marzo 2014
L'Agenzia rende noto che dal 26 marzo è attivo il
nuovo servizio on line che consente ai soggetti già
titolari di partita Iva, abilitati a Fisconline o Entratel,
di richiedere direttamente in via telematica la
propria iscrizione nell’archivio VIES (Vat information
exchange system) degli operatori autorizzati a
compiere operazioni intracomunitarie, senza più
necessariamente
presentare
l’apposita
istanza
all’ufficio a mano, con raccomandata o via Posta
elettronica certificata (Pec).
Pag. 23
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
SCADENZARIO
LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 31.03.2014 AL 15.04.2014
Lunedì 31 Marzo 2014
Invio telematico, da parte dei sostituti d’imposta, del
modello “Comunicazione per la ricezione in via
telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate” per ricevere i risultati
contabili delle dichiarazioni dei propri sostituiti
Lunedì 31 Marzo 2014
Ultimo giorno utile, per i contribuenti che intendano
beneficiare della detrazione del 55%-65% per i lavori
di riqualificazione energetica iniziati/proseguiti nel
2013 e non ultimati entro lo stesso anno, per l’invio
telematico della Comunicazione Modello IRE relativa
alle spese sostenute nel 2013
Lunedì 31 Marzo 2014
Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi
delle operazioni di importo > € 500 effettuate nel
mese
precedente
nei
confronti
di
operatori
economici aventi sede, residenza e domicilio negli
Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”)
Lunedì 31 Marzo 2014
Presentazione della dichiarazione (modello INTRA 12)
relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel
mese
precedente
da
parte
degli
enti
non
commerciali
Lunedì 31 Marzo 2014
Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli
acquisti
intracomunitari
registrati
nel
mese
precedente da parte degli enti non commerciali
Lunedì 31 Marzo 2014
Versamento,
da
parte
delle
imprese
di
assicurazione, dell'imposta sui premi ed accessori
incassati nel mese di Febbraio 2014, nonché degli
eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed
accessori incassati nel mese di Gennaio 2014.
Lunedì 31 Marzo 2014
Presentazione del Modello EAS da parte degli enti
non commerciali di tipo associativo e delle società
sportive dilettantistiche per comunicare eventuali
variazioni dei dati rilevanti ai fini fiscali indicati nella
precedente dichiarazione.
Pag. 24
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
Lunedì 31 Marzo 2014
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di
locazione e affitto stipulati in data 01.03.2014 o
rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.03.2014 e
per i quali non si sia optato per il regime della
“cedolare secca”
Lunedì 31 Marzo 2014
Comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte
degli intermediari finanziari, dei dati relativi ai
soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di
natura finanziaria nel mese precedente.
Lunedì 31 Marzo 2014
Comunicazione delle operazioni di acquisto da
operatori
economici
aventi
sede,
residenza
o
domicilio nella Repubblica di San Marino annotate
nei registri IVA nel mese precedente (Febbraio 2014).
Lunedì 31 Marzo 2014
Presentazione della denuncia mensile relativa ai
premi ed accessori incassati nel mese precedente
da parte delle imprese di assicurazione estere che
operano in Italia in regime di libera prestazione dei
servizi.
Lunedì 31 Marzo 2014
Invio della comunicazione dell’opzione per il regime
della
“tonnage
tax”
da
parte
delle
imprese
marittime.
Lunedì 31 Marzo 2014
Per i debitori di carichi inclusi in ruoli emessi dalle
Agenzie Fiscali, da Uffici Statali, Regioni, Province e
Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013,
nonché per i contribuenti destinatari di avvisi di
esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in
riscossione fino al 31 ottobre 2013, scade il termine
(così prorogato dal 28 febbraio ad opera del D.L. n.
16 del 06.03.2014 - Decreto Salva Roma ter)) per
avvalersi
della
possibilità
di
estinguere
i
ruoli
mediante il pagamento, in unica soluzione, di una
somma pari all'intero importo originariamente iscritto
a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto
all'agente della riscossione, con esclusione degli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti
dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli
interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo
D.P.R. n. 602/1973.
Giovedì 10 Aprile 2014
Per i soggetti che hanno optato per il regime fiscale
agevolato delle nuove iniziative produttive (art. 13,
Legge
n.
388/2000)
avvalendosi
dell’assistenza
Pag. 25
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
fiscale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, scade il
termine per la presentazione della comunicazione
dei dati contabili relativi alle operazioni effettuate nel
1° trimestre 2014.
Giovedì 10 Aprile 2014
Per i soggetti passivi IVA, scade il termine per la
comunicazione delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013 (c.d.
"spesometro").
Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese
e ricevute nel 2013 per le quali non sussiste l'obbligo
di
emissione
della
fattura,
la
comunicazione
telematica deve essere effettuata qualora l'importo
unitario dell'operazione sia pari o superiore a
€
3.600,00 al lordo dell'Iva.
Giovedì 10 Aprile 2014
Per gli esercenti commercio al minuto e attività
assimilate e agenzie di viaggio e turismo, che
effettuano la liquidazione mensile dell'IVA e presso i
quali sono effettuati acquisti di beni in contanti,
scade
il
termine
per
la
comunicazione
dei
corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate
al turismo effettuate nell'anno 2013 nei confronti
delle persone fisiche di cittadinanza diversa da
quella italiana e comunque diversa da quella di uno
dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio
economico europeo, che abbiano residenza fuori
dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a
euro 1.000.
Con riguardo alle operazioni relative al 2013 è
consentita la comunicazione delle operazioni attive
per le quali viene emessa fattura di importo unitario
pari o superiore a euro 3.600,00 al lordo dell'Iva.
Giovedì 10 Aprile 2014
Per le società che esercitano attività di leasing
finanziario
e
operativo,
nonché
operatori
commerciali che svolgono attività di locazione e/o
di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli,
unità da diporto e aeromobili, che effettuano la
liquidazione mensile ai fini IVA, scade il termine per
la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati
anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con
i quali hanno stipulato contratti in essere con
riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti
nell'anno 2013 (In assenza di dati da trasmettere per
l'anno, le società devono comunque effettuare una
comunicazione negativa).
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
Martedì 15 Aprile 2014
Emissione e registrazione delle fatture differite relative
a beni consegnati o spediti nel mese solare
precedente e risultanti da documento di trasporto o
da altro documento idoneo a identificare i soggetti
contraenti
Martedì 15 Aprile 2014
Registrazione delle operazioni effettuate nel mese
solare
precedente
dai
soggetti
esercenti
il
commercio al minuto e assimilati
Martedì 15 Aprile 2014
Termine
per
annotare,
anche
con
unica
registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di
qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività
commerciali, con riferimento al mese precedente
dalle associazioni sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro ed dalle associazioni pro loco che
hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1
della L. n. 398/1991
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