CIRCOLARE SETTIMANALE CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 12 DEL 28 MARZO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 3 LE SCHEDE INFORMATIVE LE NOVITÀ DEL DECRETO "DESTINAZIONE ITALIA" Con il Decreto "destinazione Italia", recentemente convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte importanti novità alla disciplina dell'APE e numerose agevolazioni per le imprese, dal credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo alla compensazione delle somme riferite a cartelle esattoriali con crediti maturati con la Pubblica Amministrazione. Pagina 5 ENTRO IL 31.3.2014 IL MODELLO EAS PER LE VARIAZIONI 2013 Entro il 31.3.2014 gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 30, comma 1 del D.l. 185/2008, e che nel 2013 hanno avuto delle modifiche, devono comunicare tali variazioni presentando un nuovo modello EAS. Pagina 8 SUPERBOLLO, COME PAGARLO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO Con la Risoluzione n. 26/E del 12 marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici tributo per il versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (superbollo), della relativa sanzione e degli interessi, dovuti a seguito di atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Pagina 12 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 CON SALDO A ZERO Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, con una serie di domande e risposte, esamineremo le conseguenze dell'eventuale omessa presentazione di un modello F24 con saldo a zero. Pagina 15 CASI RISOLTI Pagina 20 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 PRASSI DELLA SETTIMANA LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 22 I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 22 SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 31.03.2014 AL 15.04.2014 Pagina 24 Pag. 2 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Amici e Colleghi, Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana. Il D.L. n. 4 del 28.01.2014 è stato convertito in legge, legge che ora è in attesa di essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. C'è però un colpo di scena: viene soppressa la "voluntary disclosure", la procedura di collaborazione volontaria finalizzata a consentire l’emersione di capitali e investimenti non dichiarati detenuti all’estero ed il loro eventuale rientro in Italia. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati, gli effetti ed i rapporti giuridici sorti nel breve periodo di vita della procedura volontaria di “ufficializzazione” dei capitali esteri. Viene, invece, confermata la norma interpretativa già contenuta nel decreto legge che prevede l’applicabilità della tassa di concessione governativa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare, così come viene confermato anche lo stop all’annunciato taglio delle detrazioni Irpef del 19%, percentuale che sarebbe dovuta scendere al 18% quest’anno e al 17% a decorrere dal 2015. La razionalizzazione delle detrazioni resta affidata ai provvedimenti attuativi della Legge Delega fiscale. E' stato poi eliminato l’obbligo dichiarativo (modulo RW) per i depositi ed i conti bancari costituiti all'estero, che, complessivamente nel periodo d’imposta, non superano i 10mila euro, facendo quindi un passo indietro nel tempo. Per le popolazioni colpite di recente da eventi alluvionali, viene prevista la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi in scadenza tra il 17 gennaio e il 31 ottobre 2014 e la possibilità di richiedere alle banche la sospensione delle rate di mutuo fino al 31 dicembre 2014, per intero o anche della sola quota capitale, previa presentazione di un’autocertificazione del danno subito. La sanatoria delle cartelle esattoriali avrà un'ulteriore proroga di 2 mesi, quindi fino al 31 maggio 2014, ma solo per i destinatari di ingiunzioni fiscali. E' quanto previsto dall'emendamento approvato ieri dalla Commissione Bilancio del Senato nell'ambito dell'esame in sede deliberante del Ddl sugli enti locali, che ora passa all'esame della Camera. La riscossione dei carichi slitta anch'essa di due mesi, in particolare dal 15 aprile al 15 giugno 2014. Si ricorda che la sanatoria riguarda le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi ed affidati ad Equitalia entro il 31.10.2013. Per accelerare l’erogazione dei rimborsi, l’Agenzia delle Entrate sta richiedendo alle società beneficiarie di comunicare il proprio Iban per poter accreditare le somme direttamente sul conto corrente bancario dell’azienda. I destinatari riceveranno la richiesta delle coordinate via Posta elettronica certificata (Pec). Il codice Iban va comunicato utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o di persona presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia, presentando il modello per la richiesta di accredito disponibile presso gli sportelli o sul sito delle Entrate. Pag. 3 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 È stato reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il software “Domanda 5 per mille 2014”, per la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda per l'ammissione alla riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2014. Le domande devono essere presentate dagli enti interessati entro il 7 maggio, sulla base delle istruzioni contenute nella Circolare n. 7/E del 20 marzo 2014. La richiesta deve essere presentata anche da chi l’ha già prodotta per gli anni passati. In caso di eventuali ritardi e/o correzioni si potrà rimediare ricorrendo alla remissione in bonis entro il 30 settembre, pagando, con modello F24, una sanzione di 258 euro. Dal 26 marzo è attivo il nuovo servizio on line dell'Agenzia delle Entrate che consente ai soggetti già titolari di partita Iva, abilitati a Fisconline o Entratel, di richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione nell’archivio VIES (Vat information exchange system) degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie. Prima, tali contribuenti, per essere iscritti nell’archivio Vies, dovevano necessariamente presentare l’apposita istanza all’ufficio a mano, con raccomandata o via Posta elettronica certificata (Pec). La possibilità di presentare tale istanza via web accorcia il percorso e snellisce gli adempimenti per gli operatori del settore. Con provvedimento del direttore delle Entrate del 26 marzo 2014, è stato aggiornato il modello IVA TR, utilizzabile per le richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale da parte di quei contribuenti che chiudono la liquidazione trimestrale con un credito superiore a 2.582,28 euro e posseggono determinati requisiti. L'aggiornamento si rendeva necessario per recepire le novità introdotte nella disciplina Iva. Il nuovo stampato deve essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione dell’eccedenza d’imposta relativa ai primi tre mesi del 2014, da presentare entro il prossimo 30 aprile 2014. Il Ministero dello Sviluppo Economico, in vista del termine del 31 marzo per l'invio delle domande della "Nuova Sabatini" da parte delle PMI interessate, ha pubblicato una nuova Circolare, la n. 10677 del 26 marzo, contenente "ulteriori istruzioni utili" sulla richiesta dell'agevolazione. In particolare, la nuova circolare fornisce precisazioni sui termini per l'erogazione del finanziamento, sul cumulo degli aiuti de minimis, sulle imprese in difficoltà, che sono quelle definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Inoltre, ha aggiornato ancora una volta le Faq sull'agevolazione. In particolare, viene precisato che si applica l'imposta di bollo nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento. Un augurio di buon lavoro dalla Redazione Pag. 4 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Le novità del decreto "Destinazione Italia" Il decreto destinazione Italia, a pochi giorni dalla scadenza, è stato convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli interventi sono principalmente a favore delle imprese, si riepilogano in questa tabella le misure più importanti: LE NOVITA' DEL DECRETO "DESTINAZIONE ITALIA" Non è più necessario allegare copia dell'APE al contratto di locazione delle singole unità immobiliari (resta fermo invece l'obbligo di allegazione dell'APE ai contratti di trasferimento a titolo oneroso); APE (art. 1, commi 7-8bis, del D.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014) Non è più prevista la nullità nel caso di mancata allegazione dell'APE ai contratti, e nel caso di assenza nel contratto della clausola con cui la parte dichiara di aver ricevuto le informazioni in merito all'APE. Al posto della nullità il decreto destinazione Italia ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria; Ai fini del rilascio dell'APE si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili. Istituito un credito d'imposta a favore delle imprese: con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato; CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (art. 3 del D.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014) compresi i consorzi e le reti di impresa che effettuano attività di ricerca, sviluppo ed innovazione. In tal caso, il credito d’imposta è ripartito secondo criteri proporzionali che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse. che investono in attività di ricerca e sviluppo. Sono ammissibili al credito le spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo (compresa la creazione di nuovi brevetti): lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni/utilizzazioni pratiche dirette; ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, Pag. 5 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l’esclusione dei prototipi di cui al punto successivo; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Non rientrano tra le attività agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modifiche rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività dirette alla creazione di nuovi brevetti. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 50.000. Il credito d’imposta: va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato; non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR; è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Per il riconoscimento dell’agevolazione l’impresa deve presentare un’istanza telematica, secondo le modalità che saranno definite con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico. Istituito un finanziamento a fondo perduto, tramite Vaucher di importo non superiore a 10.000€, alle imprese per l'acquisto di: MISURE PER LA DIGITALIZZAZIONE E CONNETTIVITÀ (art. 6 commi 1-3 del D.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014) software, hardware e altri servizi che consentano il miglioramento dell’efficienza aziendale, la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga; collegamento alla rete Internet; formazione qualificata del personale nel campo ICT. Con un apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno individuati le modalità di erogazione dei contributi e lo schema standard del bando che le Regioni dovranno predisporre ai fini dell’accesso all’agevolazione. CREDITO D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI RETE FISSA E MOBILE Istituito un credito d'imposta per le spese documentate e sostenute da: piccole/medie imprese - di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE; consorzi; (art. 6 commi 10-13 del D.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014) reti di piccole e medie imprese; per interventi di rete fissa e mobile che consentano l’attivazione di servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps. Il Pag. 6 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 credito è riconosciuto nella misura del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 20.000 Euro, e nella misura massima complessiva di 50 milioni di Euro. Con un decreto del Ministero dello sviluppo economico saranno definite le modalità per usufruire del credito e ogni altra disposizione relativa al monitoraggio dell'agevolazione. Il credito d’imposta: va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato; non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR; è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Tale credito d'imposta non è cumulabile con quello previsto al paragrafo precedente. Istituito un credito d'imposta da usare in compensazione agli esercizi commerciali che effettuano la vendita di libri al dettaglio, per l'acquisto di libri (anche in formato digitale) muniti del codice ISBN. Il credito d’imposta: è riconosciuto a decorrere dalla data individuata dal decreto attuativo di prossima emanazione fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016; AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI LIBRI va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato; non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex (art. 9 del D.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014) artt. 61 e 109, TUIR; Previsto uno sconto del 19% agli studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado (pubblico o paritario), con sede in Italia, per l'acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che si avvalgono del credito d'imposta sopra indicato. L’individuazione delle modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito Decreto. PREDEDUCIBILITÀ CREDITI NEL CONCORDATO PREVENTIVO Fornita un'interpretazione alla norma sul concordato preventivo, art. 111, comma 2, RD n. 267/42, che prevede la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo a condizione che: (art. 13, comma 3quater del D.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014) COMPENSAZIONI CON CREDITI MATURATI CON LA P.A. la proposta, il piano e la documentazione siano presentati entro il termine (anche prorogato) fissato dal Giudice; la procedura sia aperta senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda. Prevista la possibilità, per le imprese/ lavoratori autonomi, di compensare nel 2014, le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e Pag. 7 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 servizi, anche professionali, maturati nei confronti della (art. 12, comma 7-bis del D.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014) Pubblica Amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato. Con un apposito Decreto saranno individuati gli aventi diritto, le modalità di compensazione e di trasmissione degli elenchi all'agenti della riscossione. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 8 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Entro il 31.3.2014 il modello EAS per le variazioni 2013 La legge prevede un trattamento fiscale di favore per gli enti associativi in possesso di determinati requisiti, e che inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti per il fisco, attraverso il c.d. Modello Eas approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009. Il regime di favore è previsto dall'art. 30 comma 1 del D.l. 185/2008, e prevede la non imponibilità (ai fini delle imposte dirette e Iva) dei corrispettivi, quote e contributi per i soggetti che non hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale e che operano quindi senza finalità imprenditoriali. L'obbligo d'invio del modello: interessa, in generale, tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) senza scopo di lucro costituiti a partire dal 29.11.2008 che intendono avvalersi dei benefici concessi dal regime fiscale di favore; non riguarda alcuni specifici enti quali: le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (Dm 25.05.1995); le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a 250.000 €, hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991); le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale; le Onlus si cui al d.lgs. 460/1997. In generale il mod. EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente1. Dopo la presentazione del “primo” mod. EAS, qualora siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il 31.3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Il 31 marzo 2014 scade pertanto il termine per inviare il modello Eas relativo alle variazioni intervenute nel 2013. IL MODELLO EAS ENTRO IL 31.3.2014 IL MODELLO EAS ENTRO IL 31.3.2014 Entro il 31.3.2014 gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 30, comma 1 del D.l. 185/2008, e che nel 2013 hanno avuto delle modifiche, devono Per gli enti che erano già costituiti al 29.11.2008 (data di entrata in vigore del D.l. 185/2008 che ha istituito l’obbligo di comunicazione) il modello EAS doveva essere presentato entro il 30.11.2009. Poi tale termine è stato prorogato più volte, fino a scadere il 31.03.2011. 1 Pag. 9 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 comunicare tali variazioni presentando un nuovo modello EAS. La presentazione di un “nuovo” mod. EAS non è obbligatoria nei seguenti casi: si è verificata esclusivamente una variazione dei dati contenuti nei seguenti punti della sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale” (costituita dai punti da 1 a 38): Punto 20 Punto 21 Punto 23 CASI IN CUI NON E' OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO sponsorizzazione e pubblicità importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente Punto 24 numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso Punto 30 importi delle erogazioni liberali ricevute Punto 31 importi dei contributi pubblici ricevuti Punto 33 importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi sono intervenute variazioni dei dati riportati nelle sezioni: “Dati relativi all’ente”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici dell’ente non commerciale; “Rappresentante legale”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente; in quanto tali informazioni sono già state comunicate all’Agenzia tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA), rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” o nel quadro C “Rappresentante” presenti in tali modelli (come precisato dalla Risoluzione 125/2010). Il modello EAS, prelevabile www.agenziaentrate.gov.it, MODALITA' DI INVIO DEL MODELLO EAS gratuitamente sul sito deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, in quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare del modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. E' possibile utilizzare il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, chiamato “Modello EAS”, nella versione 2.0.0 del 09.10.2013. LA REMISSIONE IN BONIS La presentazione oltre i termini del mod. EAS è sanabile con la c.d. remissione in bonis (art. 2 comma 1 del D.l. 16/2012), l'istituto che permette ai contribuenti - in possesso dei requisiti sostanziali previsti per Pag. 10 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 l'accesso a determinati regimi di favore- di non perdere i benefici, in caso di errori formali o di ritardi nell'invio di comunicazioni/attestazioni. In questo caso, per poter sanare la tardata presentazione del modello, il contribuente deve: inviare la comunicazione (solo in caso di omissione dell’adempimento); versare “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 258 utilizzando il mod. F24 (codice tributo “8114” e “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento); entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Anche se non c'è un'affermazione ufficiale dell'Agenzia delle entrate in tal senso (che sarebbe auspicabile), si ritiene che la remissione in bonis sia possibile, oltre che per l’omessa/tardiva presentazione del “primo” mod. EAS, anche per l’omessa / tardiva presentazione del mod. EAS relativo alle variazioni successivamente intervenute. Nel caso specifico della prossima scadenza del 31.03.2014, la violazione è sanabile entro il 30.09.2014. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 11 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Superbollo, come pagarlo a seguito di accertamento Con la Risoluzione n. 26/E del 12 marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici tributo per il versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (superbollo), della relativa sanzione e degli interessi, dovuti a seguito di atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. I nuovi codici tributi non vanno confusi con quelli istituiti con la Risoluzione n. 101/E/2011, da utilizzare per i versamenti ordinari del superbollo e non per le somme dovute a seguito di accertamento dell’ufficio. IL VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO I soggetti che risultano possessori (a vario titolo2), di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw, devono versare annualmente l’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”). Si tratta di un ulteriore importo da versare oltre all’ordinario bollo auto, con la differenza che, mentre quest’ultimo è una tassa regionale 3, il superbollo è destinato alle casse dello Stato. Il superbollo, introdotto inizialmente a partire dal 2011 dall’art. 23, Il SUPERBOLLO IN SINTESI comma 21, del D.L. n. 98/2011 per i veicoli con potenza superiore ai 225 kW (pari a 306 cavalli4), è stato poi inasprito dalla Manovra Monti (art. 16, comma 1, D.L. n. 201/2011), la quale lo ha innalzato da € 10 a € 20 per ogni kW superiore alla soglia di 185 kW (pari a 252 cv), non più 225 kW. E’, tuttavia, prevista una riduzione graduale del superbollo in base all’età (data di costruzione) del veicolo, in particolare: RIDUZIONE DEL SUPERBOLLO IN BASE ALL’ETA’ DEL VEICOLO Anni del veicolo5 Importo superbollo per ogni kW > 185 kW % Riduzione 5 10 15 20 € 12 €6 €3 €0 40% 70% 85% 100% Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico). 3 I pagamenti, infatti, vanno eseguiti a favore della regione o provincia autonoma di residenza dell’intestatario dell’auto. 4 La conversione dei kW in CV si ottiene moltiplicando il numero di kW per 1,36. 5 Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione (l'anno di costruzione si intende coincidente con quello di immatricolazione, salvo prova contraria). 2 Pag. 12 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 Il versamento del superbollo deve essere eseguito contestualmente al pagamento del bollo ordinario (ad esempio, i soggetti possessori, a vario titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2013, dovevano versare entro il 31 gennaio 20146, contestualmente al bollo, anche l’addizionale erariale alla tassa automobilistica - c.d. “superbollo”). Per il versamento, occorre utilizzare il modello “F24 elementi identificativi” (senza però possibilità di compensazione7) utilizzando i codici tributo istituiti dalla Risoluzione n. 101/E del 20.10.2011, cioè: 3364, per il superbollo; 3365, per la sanzione (in caso di ravvedimento operoso per omesso o insufficiente versamento); 3366, per gli interessi (in caso di ravvedimento operoso per omesso o insufficiente versamento). Di recente, con la Risoluzione n. 26/E del 12 marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate ha istituito, invece, i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica, della sanzione (30% dell'importo non versato) e degli interessi nel caso in cui il mancato versamento sia emerso dai controlli degli uffici e sia stato quindi emesso dall'Agenzia stessa un avviso di accertamento. I nuovi codici tributi di recente istituiti e che ora andremo ad esaminare non vanno, pertanto, confusi con quelli istituiti con la Risoluzione n. 101/E/2011, da utilizzare solo per i versamenti ordinari del superbollo e non per le somme dovute a seguito di accertamento dell’ufficio. Per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento, i codici tributo da indicare nel modello “F24 Versamenti con elementi IL VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO identificativi” sono i seguenti: MODELLO F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI: CODICI TRIBUTO SUPERBOLLO, SANZIONE E INTERESSI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO A500 ADDIZIONALE ERARIALE ALLA TASSA A501 A502 SANZIONE AUTOMOBILISTICA INTERESSI In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”: nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante; nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza dei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”(nel formato “AAAA)”, i dati reperibili nell’atto di accertamento inviato dall’Ufficio. Il termine per il pagamento della tassa automobilistica dipende dalla scadenza di quella relativa all’anno precedente: ad esempio, il bollo scadente a dicembre 2013, andava pagato dal 1° al 31.01.2014; il bollo scadente a gennaio 2014, andava pagato dal 1° al 28.02.2014; il bollo scadente a febbraio 2014, va pagato dal 1° al 31.03.2014, e così via. 7 Art. 2, comma 2, D.M. 07.10.2011. 6 Pag. 13 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 Il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “F” (identificativo Registro), desumibile dalla “Tabella dei tipi di versamento con elementi identificativi”, pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Il campo “elementi identificativi” non è valorizzato. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 14 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 SAPERE PER FARE OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 CON SALDO A ZERO INTRODUZIONE Il modello di pagamento unificato F24 consente non solo il pagamento di imposte, tributi e contributi, ma permette anche al contribuente di utilizzare eventuali crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali per compensare i debiti tributari e contributivi. Il Modello F24 deve essere sempre presentato, anche se, per effetto della compensazione, risulta essere a saldo zero. La compensazione esposta nel modello F24, infatti, consente all’Amministrazione finanziaria di conoscere l’importo compensato e la natura di questo. L’omessa presentazione del modello F24, anche se a saldo zero, viene punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 51 a € 154. E’, tuttavia, possibile per il contribuente ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. INDICE DELLE DOMANDE 1. Cosa permette di versare il modello F24? 2. Cos’è la compensazione nel modello F24? 3. Esiste un tetto massimo di credito compensabile nel modello F24? 4. A partire da quando è possibile utilizzare un credito in compensazione? 5. E’ possibile portare in compensazione eventuali debiti iscritti a ruolo? 6. Il modello F24 deve essere presentato anche se, a seguito della compensazione, risulta essere a saldo zero? 7. In caso di omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso? 8. In caso di omessa presentazione di un modello F24 con una compensazione solo parziale del debito, che sanzioni si applicano? Pag. 15 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 CASI RISOLTI 1. Esempio pratico su ravvedimento operoso omessa presentazione modello F24 a saldo zero 2. Esempio pratico su ravvedimento operoso omessa presentazione modello F24 con compensazione solo parziale del debito DOMANDE E RISPOSTE D.1. COSA PERMETTE DI VERSARE IL MODELLO F24? R.1. Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi. Il modello è definito “unificato” perché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, consentendo anche di "compensare" il versamento con eventuali crediti. I contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento, mentre i contribuenti non titolari di partiva IVA possono presentarlo sia in forma cartacea presso un ufficio postale, una banca o un agente della riscossione, sia inviarlo telematicamente. Il modello F24 va utilizzato, in particolare, per pagare: imposte sui redditi (Irpef, Ires); ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale; Iva; imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’Irap e dell'Iva; altre imposte sostitutive (ad esempio: imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, ecc.); Irap; addizionale regionale e comunale all'Irpef; accise, imposta di consumo e di fabbricazione; contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi; diritti camerali; interessi; Imu; tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta; alcune tipologie di proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori; sanzioni; tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di: Pag. 16 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 autoliquidazione da dichiarazioni; ravvedimento; controllo automatizzato e documentale della dichiarazione; avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione); avviso di irrogazione di sanzioni; istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale). D.2. COS’È LA COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24? R.2. Il contribuente può utilizzare i crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali per compensare eventuali debiti tributari e contributivi presentando un modello F24, nel quale viene esposta tale compensazione. Generalmente, qualsiasi somma da versare con il modello F24 può essere versata portando in compensazione eventuali crediti disponibili, per cui non solo tributi e contributi, ma anche sanzioni, somme dovute a seguito di accertamento, ecc. La compensazione non è ammessa solo se esiste una disposizione normativa che ne preclude l’utilizzo. La compensazione può avvenire tra crediti e debiti relativi alla stessa imposta (compensazione tradizionale o verticale) oppure tra crediti e debiti relativi ad imposte diverse e contributi (compensazione orizzontale ex art. 17 D. Lgs. n. 241/1997). D.3. ESISTE UN TETTO MASSIMO DI CREDITO COMPENSABILE NEL MODELLO F24? R.3. Sì. nel caso di compensazione orizzontale, il tetto massimo compensabile per ciascun credito è pari a € 700.000 annui, limite così innalzato (rispetto ai precedenti € 516.456,90 annui) a partire dal 2014 ad opera dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013. Per i subappaltatori del settore edile il limite resta confermato, come in passato, a € 1.000.000. Nel caso di compensazione verticale, invece, non esiste alcun limite di importo compensabile. D.4. A PARTIRE DA QUANDO È POSSIBILE UTILIZZARE UN CREDITO IN COMPENSAZIONE? R.4. L’utilizzo del credito in compensazione è ammesso, generalmente, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce il credito. Di conseguenza, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il credito vantato può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il credito è sorto. Il termine ultimo entro il quale il credito può essere utilizzato, invece, coincide, con il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Pag. 17 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 Ad esempio, nel caso di soggetto con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, un credito IRES dell’anno 2012 (derivante dal modello UNICO 2013) può essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio 2013 (1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito) al 30 settembre 2014 (termine di presentazione della dichiarazione successiva, cioè UNICO 2014). E’ bene, tuttavia, precisare che sono previste specifiche limitazioni. Per quanto riguarda il credito Iva, sono previste specifiche limitazioni con riguardo al termine a partire dal quale è possibile l’utilizzo in compensazione. In particolare, per effetto dell’art. 10, D.L. n. 78/2009 (c.d. Manovra estiva 2009), che ha dettato nuove regole per la compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale, come da ultimo modificato dall’art. 8, commi 18-20, D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto semplificazioni fiscali 2012): i crediti IVA inferiori o pari a € 5.000 possono essere compensati seguendo le regole ordinarie valevoli per l’utilizzo in compensazione di tributi diversi dall’IVA (quindi dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il credito è sorto); i crediti IVA superiori a € 5.000 possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione: della dichiarazione annuale (nel caso di credito Iva annuale); dell’istanza di rimborso trimestrale infrannuale (nel caso di credito Iva infrannuale). Inoltre, se superiori a € 15.000, i crediti Iva, per poter essere compensati, devono anche essere accompagnati da: visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati; in alternativa, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile, sottoscrizione da parte dei revisori contabili. La compensazione di un credito IVA superiore a € 5.000, inoltre, non può più avvenire tramite home banking o remote banking, ma solo con Entratel o Fisconline, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. Di recente, la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 574, Legge n. 147/2014) ha esteso le regole sulla compensazione già previste per i crediti IVA superiori a € 15.000 annui anche ai crediti IRPEF (e relative addizionali), IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui. Anche per essi è, infatti, richiesta ora obbligatoriamente l’apposizione del visto di conformità (ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997) alla dichiarazione da cui emerge il credito. In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/1999. Le nuove regole si applicano già ai crediti d'imposta 2013, utilizzabili in compensazione nel 2014. Pag. 18 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 D.5. E’ POSSIBILE PORTARE IN COMPENSAZIONE EVENTUALI DEBITI ISCRITTI A RUOLO? R.5. Dal 1° gennaio 2011, la contemporanea presenza di un credito compensabile e di debiti iscritti a ruolo per tributi erariali e accessori (sanzioni, interessi, aggi, ecc.) per più di € 1.500 fa scattare il divieto di compensazione orizzontale, fino a concorrenza dell’importo di tali debiti (art. 31, D.L. n. 78/2010). Il divieto di compensazione vale anche in relazione ai debiti derivanti dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° ottobre 2011 dal momento in cui divengono esecutivi (art. 29, D.L. n. 78/2010). D.6. IL MODELLO F24 DEVE ESSERE PRESENTATO ANCHE SE, A SEGUITO DELLA COMPENSAZIONE, RISULTA ESSERE A SALDO ZERO? R.6. Sì. La presentazione del modello F24, infatti, è rilevante per comunicare all’Amministrazione finanziaria la compensazione effettuata. Se il modello F24 non viene presentato, anche se a saldo zero, l’Amministrazione finanziaria non può conoscere la compensazione, e potrà, quindi, contestare con avviso bonario l’omesso versamento dei tributi. Di qui la necessità e l’obbligo di presentare il modello F24, anche se a saldo zero. L’omessa presentazione del modello F24 per comunicare la compensazione non rappresenta, pertanto, una mera violazione formale ed è punita, ai sensi dell’art. 19, comma 4, D. Lgs. n. 241/1997, con una sanzione pari a: € 51, se il modello F24 viene presentato entro i 5 giorni lavorativi successivi; € 154, se il modello F24 viene presentato oltre i 5 giorni lavorativi successivi. D.7. IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 CON SALDO A ZERO, È POSSIBILE RICORRERE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO? R.7. Sì. La violazione dell’omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero può essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, lett. b), D. Lgs. n. 472/1997, con riduzione delle sanzioni a 1/8. In particolare, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione si riduce a: € 6 (= € 51 x 1/8), se il modello F24 viene presentato entro i 5 giorni lavorativi successivi; € 19 (= € 154 x 1/8), se il modello F24 viene presentato oltre i 5 giorni lavorativi successivi ma entro un anno. Il codice tributo per il versamento della sanzione è 8911 e, come anno di riferimento, deve essere indicato quello in cui è stata commessa la violazione. E’ bene evidenziare l’importanza della presentazione del modello F24, anche se in ritardo, in quanto altrimenti l’Amministrazione finanziaria non è in grado di conoscere la compensazione e potrà, quindi, contestare con avviso bonario l’omesso versamento dei tributi. Pag. 19 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 D.8. IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DI UN MODELLO F24 CON UNA COMPENSAZIONE SOLO PARZIALE DEL DEBITO, CHE SANZIONI SI APPLICANO? R.8. Secondo la dottrina prevalente, in caso di omessa presentazione di un modello F24 in cui il credito utilizzato in compensazione non copra l’intero ammontare da versare (compensazione solo parziale del debito), si verificano due violazioni: l’omessa presentazione del modello F24 per indicare la compensazione; l’omesso versamento della differenza a debito non coperta dal credito compensato. Di conseguenza, se si ricorre al ravvedimento operoso, ad esempio, oltre i 30 giorni, si applicherà: per il ravvedimento dell’omessa presentazione del modello F24, una sanzione pari a € 19 (= € 154 x 1/8) per il ravvedimento dell’omesso versamento della differenza a debito non coperta dal credito compensato: una sanzione pari al 3,75% di tale differenza a debito e gli interessi al saggio legale. CASI RISOLTI C.1. ESEMPIO PRATICO SU RAVVEDIMENTO OPEROSO OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO F24 A SALDO ZERO S.1. La società “Versus Srl” non presenta entro il 16.09.2014 il modello F24 per il pagamento di Iva e ritenute per un totale di € 1.500. La società provvede a regolarizzare in data 26.09.2014 presentando un modello F24 a saldo zero in cui viene indicata la sanzione ridotta da ravvedimento operoso pari a € 19 (perché l’F24 è presentato oltre i 5 giorni lavorativi successivi) e in cui viene esposto un credito IRES 2013 in compensazione dei tributi e della sanzione (anch’essa, infatti, può essere compensata). 2003 1040 6008 8911 0101 0008 2013 2014 2014 2014 1.519,00 450,00 1.050,00 19,00 1.519,00 1.519,00 0,00 Pag. 20 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 C.2. ESEMPIO PRATICO SU RAVVEDIMENTO OPEROSO OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO F24 CON COMPENSAZIONE SOLO PARZIALE DEL DEBITO S.2. La società “F.lli Verdi Snc”, a fronte di un credito Iva 2013 residuo pari a € 4.000, deve versare entro il 16.09.2014, € 7.000 di ritenute su redditi di lavoro dipendente. Non presenta, tuttavia, l’F24. In tal caso, secondo la dottrina prevalente, la società, avendo omesso la presentazione di un modello F24 in cui il credito utilizzato in compensazione non copre l’intero ammontare da versare (compensazione solo parziale del debito), si verificano due violazioni: l’omessa presentazione del modello F24 per indicare la compensazione; l’omesso versamento della differenza a debito (€ 2.000) non coperta dal credito compensato. La società provvede, tuttavia, al ravvedimento operoso in data 19.09.2014. In tal caso, si applica: per il ravvedimento dell’omessa presentazione del modello F24, una sanzione pari a € 6, in quanto il modello F24 viene presentato entro i 5 giorni lavorativi successivi; per il ravvedimento dell’omesso versamento della differenza a debito non coperta dal credito compensato (€ 2.000): una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint), quindi pari allo 0,6% di tale differenza a debito e cioè a € 12; in aggiunta, si applicano gli interessi al saggio legale annuo dell'1%, quindi pari a 2.000 x 1% x 3gg / 365gg = € 0,16. 6099 1040 8911 8906 1989 0101 0008 0008 2013 2014 2014 2014 2014 2014 4.000,00 7.000,00 6,00 6,00 12,00 0,16 7.018,16 4.000,00 3.018,16 Pag. 21 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima settimana. LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 33/E del 27 Marzo 2014 L'Agenzia istituisce il codice tributo “1850" da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, in relazione ai maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia (art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) da parte di istituti di credito, assicurazioni, fondazioni e altri enti residenti in Italia. L'imposta sostitutiva da versare è pari al 12% della differenza tra il nuovo valore nominale e quello fiscalmente riconosciuto. Il versamento va distribuito in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi: la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre due secondo le scadenze rispettivamente previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi successivi. I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Comunicato stampa del 21 Marzo 2014 L'Agenzia informa che, per accelerare l’erogazione dei rimborsi, sta richiedendo alle società beneficiarie di comunicare il proprio Iban per poter accreditare le somme direttamente sul conto corrente bancario dell’azienda. I destinatari riceveranno la richiesta delle coordinate via Posta elettronica certificata (Pec). Il codice Iban va Pag. 22 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 comunicato utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o di persona presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia, presentando il modello per la richiesta di accredito disponibile presso gli sportelli o sul sito delle Entrate. Comunicato stampa del 26 Marzo 2014 L'Agenzia rende noto che dal 26 marzo è attivo il nuovo servizio on line che consente ai soggetti già titolari di partita Iva, abilitati a Fisconline o Entratel, di richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione nell’archivio VIES (Vat information exchange system) degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie, senza più necessariamente presentare l’apposita istanza all’ufficio a mano, con raccomandata o via Posta elettronica certificata (Pec). Pag. 23 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 SCADENZARIO LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 31.03.2014 AL 15.04.2014 Lunedì 31 Marzo 2014 Invio telematico, da parte dei sostituti d’imposta, del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri sostituiti Lunedì 31 Marzo 2014 Ultimo giorno utile, per i contribuenti che intendano beneficiare della detrazione del 55%-65% per i lavori di riqualificazione energetica iniziati/proseguiti nel 2013 e non ultimati entro lo stesso anno, per l’invio telematico della Comunicazione Modello IRE relativa alle spese sostenute nel 2013 Lunedì 31 Marzo 2014 Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle operazioni di importo > € 500 effettuate nel mese precedente nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza e domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”) Lunedì 31 Marzo 2014 Presentazione della dichiarazione (modello INTRA 12) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente da parte degli enti non commerciali Lunedì 31 Marzo 2014 Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente da parte degli enti non commerciali Lunedì 31 Marzo 2014 Versamento, da parte delle imprese di assicurazione, dell'imposta sui premi ed accessori incassati nel mese di Febbraio 2014, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Gennaio 2014. Lunedì 31 Marzo 2014 Presentazione del Modello EAS da parte degli enti non commerciali di tipo associativo e delle società sportive dilettantistiche per comunicare eventuali variazioni dei dati rilevanti ai fini fiscali indicati nella precedente dichiarazione. Pag. 24 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 Lunedì 31 Marzo 2014 Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.03.2014 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.03.2014 e per i quali non si sia optato per il regime della “cedolare secca” Lunedì 31 Marzo 2014 Comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte degli intermediari finanziari, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese precedente. Lunedì 31 Marzo 2014 Comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri IVA nel mese precedente (Febbraio 2014). Lunedì 31 Marzo 2014 Presentazione della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente da parte delle imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi. Lunedì 31 Marzo 2014 Invio della comunicazione dell’opzione per il regime della “tonnage tax” da parte delle imprese marittime. Lunedì 31 Marzo 2014 Per i debitori di carichi inclusi in ruoli emessi dalle Agenzie Fiscali, da Uffici Statali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, nonché per i contribuenti destinatari di avvisi di esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, scade il termine (così prorogato dal 28 febbraio ad opera del D.L. n. 16 del 06.03.2014 - Decreto Salva Roma ter)) per avvalersi della possibilità di estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973. Giovedì 10 Aprile 2014 Per i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive (art. 13, Legge n. 388/2000) avvalendosi dell’assistenza Pag. 25 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 fiscale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili relativi alle operazioni effettuate nel 1° trimestre 2014. Giovedì 10 Aprile 2014 Per i soggetti passivi IVA, scade il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013 (c.d. "spesometro"). Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a € 3.600,00 al lordo dell'Iva. Giovedì 10 Aprile 2014 Per gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate e agenzie di viaggio e turismo, che effettuano la liquidazione mensile dell'IVA e presso i quali sono effettuati acquisti di beni in contanti, scade il termine per la comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2013 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000. Con riguardo alle operazioni relative al 2013 è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro 3.600,00 al lordo dell'Iva. Giovedì 10 Aprile 2014 Per le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, nonché operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, che effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA, scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell'anno 2013 (In assenza di dati da trasmettere per l'anno, le società devono comunque effettuare una comunicazione negativa). Pag. 26 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014 Martedì 15 Aprile 2014 Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti Martedì 15 Aprile 2014 Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati Martedì 15 Aprile 2014 Termine per annotare, anche con unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed dalle associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991 Pag. 27
© Copyright 2024 Paperzz