Le spese di sponsorizzazione: profili fiscali per la deducibilità

ANGELO FELICE FRATEIACCI
COMMERCIALISTA
Newsletter n° 3/2014
Viterbo, 31 marzo 2014
Le spese di sponsorizzazione: profili fiscali per la deducibilità
La commissione tributaria provinciale di Mantova (sentenza 170/01/2013), decidendo sulla
presunzione di deducibilità fiscale delle sponsorizzazioni a favore delle associazioni sportive
dilettantistiche, ha disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento perché l’Ufficio non è stato
in grado di dimostrare l’antieconomicità dell’investimento.
I Giudici di prime cure della Commissione di Ravenna (sentenza 19/02/2014), occupandosi di
sponsorizzazioni nel settore delle corse automobilistiche di rally, al contrario, ritenendo che il
contratto presentava “un contenuto assolutamente generico ed avente ad oggetto forme di
pubblicità di dubbio ritorno per l’impresa”, giunge a conclusioni opposte e respinge il ricorso della
società.
Il tema delle sponsorizzazioni da sempre costituisce oggetto di numerosi e contrastanti valutazioni e,
non vi è dubbio, una delle ragioni è che, talvolta, il ricorso alle sponsorizzazioni non sempre è
giustificato da finalità vere di promozione e sviluppo aziendale. Quando le sponsorizzazioni
avvengono a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, considerato che questi Enti in genere
utilizzano regimi fiscali privilegiati, il livello di attenzione cresce in quanto la validità negoziale è
soggetta alla verifica dell’effettività del contenuto economico del contratto.
In relazione alle Associazioni e/o società sportive dilettantistiche il comma 8 dell'art. 90 della legge
n. 289 del 2002 prevede che” i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società,
associazioni sportive dilettantistiche,(…) che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle
Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all'importo annuo di
200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante "spese di pubblicità”.
La norma prevede una presunzione fiscale di tali spese, nei limiti suddetti, che sottrae il sindacato
di qualificazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, consentendo allo Sponsor di dedurre dal
proprio reddito d’impresa gli investimenti pubblicitari, integralmente nell’esercizio di sostenimento
ovvero diluito nei cinque anni.
L’intento del Legislatore è quello di agevolare la provvista finanziaria sostenendo le finalità sociali ed
educative che questi Enti perseguono attraverso le attività sportive. Tuttavia, allo scopo di evitare
abusi, la norma subordina l’agevolazione alla sussistenza di due condizioni: 1) la sponsorizzazione
deve essere destinata alla promozione dell’immagine e dei prodotti dello Sponsor; 2) deve essere
riscontrata una specifica attività dell’associazione sportiva nei confronti dello Sponsor.
Per quanto possa apparire ridondante e scontata la previsione normativa (riesce difficile definire
spese pubblicitarie esborsi che non sono finalizzati allo sviluppo aziendale o, addirittura, che non
prevedono prestazioni corrispettive del beneficiario ), sotto il profilo fiscale la validazione delle spese
nell’ambito delle due condizioni, non sempre risulta agevole e, anzi, soggiace all’interpretazione
degli interessati.
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Peraltro, a ben vedere, la subordinazione delle due condizioni è ragionevolmente applicabile “sic et
simpliciter” a qualunque spesa di sponsorizzazione indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto beneficiario.
I Giudici della Commissione tributaria di Mantova hanno aderito alla tesi del Ricorrente per cui “la
presunzione di inerenza all’attività di impresa può essere vinta solo mediante la dimostrazione
dell’antieconomicità e la sproporzione di quanto erogato, in relazione al fatturato dell’impresa
medesima”. Nella fattispecie si è ritenuto congrua ed adeguata la sponsorizzazione effettuata per
una somma pari al 3,38% del fatturato.
A Ravenna il Collegio è pervenuto ad altra conclusione analizzando sia il corpus contrattuale che
l’oggetto stesso della sponsorizzazione, giudicando il primo assolutamente generico e il secondo di
dubbia efficacia pubblicitaria per l’impresa in quanto “dall’esame visivo delle foto delle auto si rileva
che la scritta (...) è sempre riportata in basso sulle vetture e in mezzo a una miriade di altre scritte di
altri sponsor che di fatto rendono pressoché invisibili ed illeggibili tali messaggi pubblicitari e quindi
assolutamente privi di un’efficacia sul pubblico”.
Non è questa la sede per entrare nel merito delle due decisioni. Va sottolineato che ogni caso
presenta profili differenti e, quindi, necessita di autonome appropriate valutazioni. Tuttavia
possiamo indicare alcune delle insidie e delle precauzioni che attengono all’oggetto di questo
intervento.
E’ assodato che l’Amministrazione Finanziaria possa valutare la congruità e l’inerenza dei costi
sostenuti dall’impresa; ciò non significa che sia legittimata a sindacare l’entità della spesa e l’efficacia
del ritorno pubblicitario. Tali determinazioni sono attribuite alla libera scelta dell’imprenditore. Allo
stesso modo è chiaro che i parametri dell’investimento, non possono non tenere conto: 1) della
situazione economica generale dell’impresa; 2) delle ragionevoli prospettive di beneficio aziendale,
che magari non si realizzeranno, ma che sono frutto di una strategia operativa ben definita cha ha
guidato l’imprenditore.
La sponsorizzazione deve essere formalizzata con la massima attenzione, precisando la natura delle
“prestazioni corrispettive”, l’indicazione dei modi di pagamento (assolutamente tracciabili), i
materiali e gli strumenti eventualmente utilizzati per la sponsorizzazione ecc.. La documentazione
filmata o fotografica dei mezzi oggetto della sponsorizzazione è essenziale per dimostrare
l’esecuzione del contratto da parte del beneficiario e, se l’investimento si protrae per più tempo, è
opportuno comprovare con strumenti che attestano la data certa, la continuità dell’adempimento.
Non è certo che tali misure proteggano l’impresa dalle presunzioni fiscali dell’Amministrazione
Finanziaria ma, credo, possano giovare utilmente per contrastare accertamenti di dubbia
motivazione.
Angelo Felice Frateiacci