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Ratio Sport News n. 2/2014
La circolare fiscale e amministrativa per società
e associazioni sportive dilettantistiche
4 marzo 2014
SOMMARIO
NOVITÀ
APPROFONDIMENTI
 Sintesi
Pag. 1
 Sponsorizzazione in natura
Pag. 2
 Variazione dei dati nel Modello EAS
Pag. 5
Pag. 6
 Casi pratici di ripresentazione del Modello EAS
 Regimi contabili per associazioni/società sportive
dilettantistiche
Pag. 8
STRUMENTI
OPERATIVI
 Comunicazione preventiva di assunzione personale
 Esempio di comunicazione obbligatoria mediante
Modello Unificato LAV
Pag. 9
SCADENZARIO
 Principali adempimenti mese di marzo 2014
Pag. 12
Pag. 10
NOVITÀ
Sintesi

CONTROLLO
SULLE
PRESTAZIONI
SPORTIVE
Nota Min. Lav.
21.02.2014
Il Ministero del Lavoro, preso atto che l’attività di vigilanza svolta nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche ha determinato l’insorgere di contenziosi, con esito in buona parte non favorevole per
l’Amministrazione e per l’Inps, ha manifestato il proposito di rendersi promotore di iniziative di carattere normativo volte a una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che, nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali,
nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale.
 Pertanto, l’attività degli ispettori sarà concentrata sulle diverse realtà imprenditoriali non riconosciute dal Coni,
dalle federazioni sportive o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

VALENZA
PROBATORIA
DEL RENDICONTO
C.T.P. Firenze,
Sez. 4,
sent. n. 107/2014
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha disconosciuto il carattere non lucrativo ad
un’associazione sportiva dilettantistica in quanto non era stato possibile verificare se l'organizzazione e la gestione dell'ente fossero improntati su criteri di natura prettamente non commerciale e se fosse rispettato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, a causa della mancata produzione del rendiconto relativo all'anno
oggetto di accertamento.
 In assenza di un controllo della contabilità e del rendiconto, per l'associazione non era stato possibile dimostrare all'Amministrazione Finanziaria che tutti i proventi riscossi rientravano tra quelli di natura istituzionale e
che l'eventuale avanzo di gestione era stato reinvestito nell'ambito dell'attività sociale.

5 PER MILLE
Sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro gli elenchi delle disposizioni di pagamento effettuate nel 2013
per mandati non andati a buon fine in precedenti ordini di pagamento per i soggetti relativi al 5 per mille dal
2006 al 2011.
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4 marzo 2014
APPROFONDIMENTI
Sponsorizzazione in natura
Può accadere che il corrispettivo pattuito nel contratto di sponsorizzazione sia erogato parte in denaro e parte in natura, ovvero integralmente corrisposto sotto forma di fornitura di un determinato quantitativo di materiale sportivo commercializzato o prodotto dalla
stessa impresa sponsor (abbigliamento sportivo, attrezzi sportivi, ecc., con logo dello sponsor). Si parla anche di sponsorizzazione
tecnica, nella quale lo sponsor diviene fornitore ufficiale dell’associazione/società sportiva in relazione a prodotti e/o servizi.
La fornitura di materiale tecnico in cambio di
una prestazione di servizi pubblicitari deve essere inquadrata nell’ambito delle operazioni
permutative, nelle quali si assiste a uno scambio di beni contro servizi.
PERMUTA
Ne deriva che le prestazioni di servizi e/o
cessioni di beni effettuate le une in contropartita delle altre sono soggette a autonoma fatturazione in capo ai singoli soggetti che le effettuano.
La base imponibile è costituita dal valore normale dei beni che formano oggetto di ciascuna di esse.
BASE
IMPONIBILE
 Per valore normale si intende l’intero importo che il cessionario o il
committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello
in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, a un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo
e nel luogo di tale cessione o prestazione.
 Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende, per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo,
determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
Valore
normale
Deve emettere una fattura al soggetto sponsorizzato (associazione) a fronte del materiale sportivo ad esso ceduto.
Impresa
“sponsor”
FATTURAZIONE
Esempio n. 1
Associazione
sportiva
“sponsorizzata”
(sponsee)
La società o associazione sportiva fatturerà allo sponsor l’intero
corrispettivo ad essa
spettante.
Documento
Fattura
U.d.m
Ditta Cliente
Associazione sportiva “Gioco Calcio”
Via Cavour, 47
46100 Mantova (MN)
P.IVA: 02045678999
Numero
108
Descrizione
4) IVA
7) Non imponibile
1-2-3)
7)
8)
9)
22% 2) Imponibile
500,00
22% 5) IVA
110,00
8) Esente
Prezzo
Unitario
Q.tà
Fornitura di magliette con logo dell’azienda per la
stagione sportiva 2013-2014, come da contratto
stipulato in data 20.12.2013.
1) Imponibile
 Sempre con riferimento al valore normale.
 Inclusa quella parte “in natura” rappresentata dal materiale sportivo utilizzato a parziale o integrale pagamento del corrispettivo pattuito.
Fattura dell’azienda della fornitura di beni all’associazione sportiva
Ditta Emittente
Spett.le Beta S.r.l.
Via Mazzini, 36 – 46100 Mantova (MN)
C.F. e P. IVA: 00153450202
Codice identificazione: IT 00153450202
REA C.C.I.A.A. di MN n. 12345
Registro Imprese di Mantova n. 00153450202
Data
22.01.2014
Sulla base del valore
normale attribuibile al
materiale.
50
10,00
Codice
IVA
Importo
4
500,00
…. % 3) Imponibile
…. % Totale A (1+2+3)
…. % 6) IVA
…. % Totale B (4+5+6)
500,00
110,00
9) Escluso
Operazione imponibile
Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ……………….
Operazione esente ai sensi dell’art. …………….. D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif.
Operazione esclusa ai sensi dell’art. 15, c. 1, n. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633
Totale C (7+8+9)
Totale complessivo (A+B+C)
610,00
S.E. & O.
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Sponsorizzazione in natura
Esempio n. 2
Fatturazione corrispettivo della sponsorizzazione all’azienda “sponsor” (in denaro e in natura)
Ditta Emittente
Ditta Cliente
Spett.le Beta S.r.l.
Via Mazzini, 36 – 46100 Mantova (MN)
C.F. e P. IVA: 00153450202
Codice identificazione: IT 00153450202
R.E.A. C.C.I.A.A. di MN n. 12345
Registro Imprese di Mantova n. 00153450202
Associazione sportiva “Gioco Calcio”
Via Cavour, 47
46100 Mantova (MN)
P. IVA: 02045678999
Data
3.02.2014
Documento
Fattura
U.d.m
Numero
108
Descrizione
4) IVA
7) Non imponibile
1-2-3)
7)
8)
9)
Prezzo
Unitario
Q.tà
Corrispettivo
per
sponsorizzazione,
inclusa
la fornitura delle maglie con logo dell’azienda, per
la stagione sportiva 2013-2014, come da contratto
stipulato in data 20.12.2013.
1) Imponibile
22% 2) Imponibile
2.000,00
22% 5) IVA
440,00
8) Esente
1
2.000,00
Codice
IVA
Importo
4
2.000,00
…. % 3) Imponibile
…. % Totale A (1+2+3)
…. % 6) IVA
…. % Totale B (4+5+6)
2.000,00
440,00
9) Escluso
Operazione imponibile
Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ……………….
Operazione esclusa ai sensi dell’art. 15, c. 1, n. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633
Operazione esente ai sensi dell’art. …………….. D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif.
Esempio n. 3
(segue)
Totale C (7+8+9)
Totale complessivo (A+B+C)
2.440,00
S.E. & O.
Fac simile contratto di sponsorizzazione
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
tra
Beta S.r.l.
Mantova
MN
la Società/Ente …………………………………………………,
con sede legale in …………………………..………..
(………),
Mazzini
46042
36
CAP ……………, Via …………………………………………., n. ………, partita IVA ……………………………………………,
00153450202
Codice Fiscale …………………………………………………,
iscritta al Registro delle Imprese di …..………………………….
al
00153450202
Mantova
Mario Rossi
00153450202
n. …………………………...…,
nella persona del suo rappresentante legale Sig. ……………………………………………...,
MN
Mantova
46042
15.08.1970
nato il ……………………….,
a ………………………………….
(………),
cap. …………………,
residente in
Mantova
18
MN
dei
Merli
46100
………………………………. (………), CAP …………………, via …………………………………………………., n. …………,
AS123456
RSSMRA70M15E897A
Carta d’Identità n. ……………………………………………..., Codice Fiscale …………………………………………………..
(denominata di seguito come “Sponsor”)
e
Mantova
Gioco Calcio
MN
l’Associazione Sportiva Dilettantistica ……………………………………,
con sede legale in ………………..………..
(………),
46100
Cavour
47
02045678999
CAP ……………, Via …………………………………………., n. …..……, partita IVA ……………………………………………,
02045678999
Mantova
Codice Fiscale …………………………………………………,
iscritta all’Agenzia delle Entrate di ……………………………….,
2.09.1968
Carlo
Verdi
nella persona del suo rappresentante legale Sig. ………………………………………………..., nato il ……………………….,
a
Mantova
Mantova
46100
MN
46100
MN
………………………….(……), cap. …………………, residente in ……………………………. (………), CAP …………………,
AS321421
dei Gufi
46100 Carta d’Identità n. …………………………………...,
via …………………………………….,
n. …………,
Codice Fiscale
VRDCRL68P02E897F
……………………………………………….. (denominata di seguito come “sponsee”)
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Sponsorizzazione in natura
Esempio n. 3 (segue)
(segue)
Fac simile contratto di sponsorizzazione
premesso che:
Calcio
• lo sponsee svolge e promuove attività sportiva dilettantistica nel settore del ……………………………
ed è affiliata alla
Giuoco Calcio
Federazione Italiana/Ente di Promozione Sportiva …………………………;
Commercio Auto
• lo Sponsor svolge attività di …………………………………………………….
e, nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con lo sponsee un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per
promuovere la diffusione del proprio marchio;
• il presente contratto rientra a ogni effetto nell’ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dalla Federazione Italiana/Ente di Promozione Sportiva
Giuoco Calcio
………………………………………………………
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto del Contratto ed Obblighi delle Parti
• Lo sponsee concede all'azienda la qualifica di “Sponsor” nell'ambito della propria attività.
• Lo Sponsor si impegna a fornire il marchio aziendale.
• L'apposizione del marchio ai fini della sponsorizzazione e la distribuzione dell'eventuale materiale pubblicitario necessario per adempiere il contratto in oggetto saranno a cura e a spese dello Sponsor.
Art. 3 – Durata del Contratto
20.12.2013 per n. ………
20.12.2015
2
Il contratto avrà decorrenza dalla data ……………….
anni, scadendo pertanto il …………………………..
Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto di
sponsorizzazione; è quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.
Art. 4 – Compenso
A titolo di corrispettivo annuo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo sponsee e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo Sponsor corrisponderà all’associazione le seguenti prestazioni:
 attrezzature  servizi  beni
Abbigliamento e attrezzature sportive
descrizione: ……………………………………………………………………………………………..
500,00
Il valore dei beni forniti, che coincide con quello delle prestazioni promo-pubblicitarie, è pari a € ………………………….
cinquecento oltre all’IVA. Lo sponsor corrisponderà, inoltre, all’ente la somma di € …………….,
1.500,00 oltre all’IVA.
(………………….)
Art. 5 – Risoluzione del Contratto
Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 C.C.:
• l’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
• il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto;
• atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.
Art. 6 – Controversie
Le controversie concernenti il presente contratto saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui
uno designato dallo sponsee, uno designato dallo Sponsor, e il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Comitato regionale/della federazione/del delegato
provinciale cui l’associazione è affiliata.
Il collegio Arbitrale, giudicherà anche in merito all’entità ed all’accollo delle spese di giudizio.
Art. 7 – Privacy
In ottemperanza di quanto sancito dal D. Lgs. 196/2003 (Testo Unico Privacy), le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l’esecuzione del presente contratto e per ottemperare
ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.
Mantova, 20.12.2013
……………………………………………..
(Luogo e data)
Carlo Verdi
……………………………………………..
Mario Rossi
……………………………………………..
(L’associazione)
(L’azienda sponsor)
FAC SIMILE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE (COMPILABILE)
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Variazione dei dati nel Modello EAS
Entro il 31.03.2014 le associazioni/società sportive dilettantistiche devono ripresentare il Modello EAS qualora vi siano
state determinate variazioni nei dati precedentemente comunicati. L’omessa comunicazione comporta la perdita delle
agevolazioni fiscali previste dalla normativa tributaria. La presentazione del Modello EAS, infatti, risponde all’esigenza di
acquisire i dati e le notizie necessari a conoscere e monitorare gli enti associativi, con l’obiettivo di tutelare le vere forme
associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, concentrare l’azione di controllo fiscale sulle pseudoassociazioni. Sono tenuti alla presentazione del predetto modello gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli artt. 148 del Tuir e 4,
c. 4, 2° periodo e c. 6 del D.P.R. 633/1972. Risultano espressamente escluse dalla predetta presentazione le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni che non svolgono attività commerciale e, quindi, prive di partita
IVA.
VARIAZIONI
DEI DATI
GIÀ COMUNICATI


In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello deve essere nuovamente presentato entro il 31.03 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Devono essere inseriti tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati.
Variazioni
Importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione e pubblicità.
Utilizzo e costo di messaggi pubblicitari per la diffusione dei
propri beni e servizi.
Dati relativi all’ammontare delle entrate dell’ente (media degli
ultimi 3 esercizi).
Numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso.
Importo delle erogazioni liberali ricevute.
Importo dei contributi pubblici ricevuti.
Numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi.
VARIAZIONI
CHE NON
COMPORTANO
OBBLIGO DI
RIPRESENTAZIONE
Nota
bene

- il 2° riquadro.

Punto 21 del modello
Punto 23 del modello
Punto 24 del modello
Punto 30 del modello
Punto 31 del modello
Punto 33 del modello
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle
espressamente esonerate dall’art. 30 del D.L. 185/2008 (associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni che non svolgono attività commerciale), possono assolvere
all’obbligo della comunicazione compilando:
- il 1° riquadro
Contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale.
del modello;

MODALITÀ
DI
PRESENTAZIONE
Punto 20 del modello
Non è necessario comunicare, attraverso un nuovo modello EAS, le variazioni dei dati delle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” già comunicate, rispettivamente, nel quadro B “Soggetto d’imposta” e nel
quadro “Rappresentante” dei modelli AA5/6 e AA7/10.
MODALITÀ
SEMPLIFICATE
DI COMPILAZIONE

Riferimento modello
Ai righi seguenti:
- rigo 4, possesso di articolazioni territoriali e/o funzionali;
- rigo 5, ente articolazione territoriale o funzionale di altro ente;
- rigo 6, affiliazione a federazioni o gruppo;
- rigo 20, relativo al ricevimento di proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità;
- rigo 25, settore di attività prevalente;
- rigo 26, svolgimento di specifiche attività.
Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “Sì” del rigo 3 relativo al possesso della personalità giuridica.
Il modello, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, deve essere
presentato all’Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente, ovvero mediante gli intermediari abilitati.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello deve essere effettuata utilizzando il
prodotto informatico denominato “ModelloEAS”, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate
nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
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Casi pratici di ripresentazione del Modello EAS
Presentiamo 2 casi pratici di variazione dei dati precedentemente comunicati e le diverse conseguenze in termini di ripresentazione del Modello EAS.
Esempio n. 1
 L’associazione sportiva dilettantistica Gamma, nel 2013, ha percepito proventi da sponsorizzazione per
un importo pari a € 15.000,00.
 Nel precedente modello EAS aveva dichiarato € 7.000,00.
 In tal caso, l’associazione non è tenuta a ripresentare il modello EAS.
Esempio n. 2
 L’associazione sportiva dilettantistica Alfa nel 2013 ha percepito proventi da sponsorizzazione per un
importo pari a € 10.000,00.
 Nel Modello EAS precedentemente presentato l’associazione aveva dichiarato di non percepire proventi
da sponsorizzazione.
 L’associazione deve comunicare tale circostanza ripresentando il modello EAS.
Sport
Gestione
centro sportivo
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Casi pratici di ripresentazione del Modello EAS
(segue)
Esempio n. 2 (segue)
MODELLO EAS
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Regimi contabili per associazioni/società sportive
dilettantistiche
Le scritture contabili e, conseguentemente, i regimi contabili applicabili alle associazioni/società sportive dilettantistiche sono comuni a quelli degli enti non commerciali per l’attività d’impresa eventualmente esercitata.
Ai fini fiscali, l’attività commerciale deve essere separata a livello contabile da quella istituzionale.
I regimi individuati, da adottare a seconda delle dimensioni assunte dall’attività d’impresa esercitata, sono sostanzialmente quattro:
a) regime di contabilità ordinaria;
b) regime di contabilità semplificata ex art. 18 D.P.R. 600/1973;
c) regime forfettario per gli enti minori che abbiano optato per il regime di determinazione forfettaria del reddito di
cui all’art. 145 del Tuir;
d) regime forfettario ex L. 398/1991.
Limiti
Tipo di
contabilità
Opzioni
Obblighi
contabili
Regime ordinario
Regime semplificato
ex art. 18
D.P.R. 600/1973
Regime forfettario
ex art. 145 Tuir
Regime forfettario
ex L. 398/1991
• Ricavi
prestazioni
servizi superiori a
€ 400.000,00.
• Ricavi
per
altre
attività superiori a
€ 700.000,00.
Per
opzione
in
presenza di ricavi
inferiori.
• Ricavi
prestazioni
servizi fino a €
400.000,00.
• Ricavi
per
altre
attività fino a €
700.000,00.
Stessi limiti dei ricavi
previsti per il regime
semplificato.
Proventi di importo
non superiore a €
250.000,00
nel
periodo
d’imposta
precedente.
Contabilità
ordinaria
Contabilità
semplificata
Contabilità
semplificata
Contabilità
semplificata
Nessuna
In dichiarazione
annuale dei redditi1.
Vincolante per 3
anni.
• In dichiarazione IVA
(quadro “VO”)1.
• Alla SIAE.
Vincolante per 5
anni.
• Registri IVA integrati
con le indicazioni
delle rimanenze.
• Registro dei beni
ammortizzabili.
• Libro
unico
del
lavoro.
• Registri IVA.
In alternativa si
possono annotare i
costi e i ricavi nei
prospetti conformi
all’apposito modello
approvato dal D.M.
11.02.1997.
• Libro
unico
del
lavoro.
• Prospetto dei corrispettivi e dei proventi commerciali di
cui
al
D.M.
11.02.1997 (in luogo
dei registri IVA).
• Libro
unico
del
lavoro.
Nessuna
•
•
•
•
•
Redazione bilancio.
Libro giornale.
Libro degli inventari.
Registri IVA.
Scritture ausiliarie di
magazzino.2
• Registro dei beni
ammortizzabili.
• Libro
unico
del
lavoro.
La C.M. 12.05.1998, n. 124/E ha precisato che l’opzione in dichiarazione è da ritenersi superata
alla luce del D.P.R. 442/1997, in base al quale rileva il comportamento concludente del
contribuente.
2. Se risultano superati i limiti previsti dalla legge, ossia, quando sono superati congiuntamente i
seguenti parametri, per 2 esercizi consecutivi:
- € 5.164.569 di ricavi (art. 85 Tuir);
- € 1.032.914 di rimanenze (artt. 92 e 93 Tuir).
1.
Note
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STRUMENTI OPERATIVI
Comunicazione preventiva di assunzione di personale
Oltre che in relazione ai rapporti di lavoro subordinato eventualmente instaurati, le associazioni/società sportive dilettantistiche, in quanto datori di lavoro, quando stipulano contratti di collaborazione sportiva o amministrativogestionali di cui all’art. 90 L. 289/2002, devono procedere alla comunicazione preventiva di assunzione al Ministero
del Lavoro, come precisato dallo stesso Ministero nell’interpello 22/2010. Questi rapporti, inoltre, devono essere
iscritti nel Libro Unico del Lavoro, come nel caso di lavoro subordinato o lavoro a progetto.
RAPPORTI
DI LAVORO
INTERESSATI
 Lavoro subordinato.
 Collaborazioni sportivo-dilettantistiche, comprese quelle di carattere amministrativo-gestionale.
 Collaborazioni a progetto.
MODALITÀ
DI ASSUNZIONE
 Deve essere inviata al Ministero del Lavoro apposita comunicazione mediante uno
specifico modello in formato elettronico (Modello Unificato Unilav).
 Questo modello deve essere utilizzato anche per la comunicazione di proroga, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro.
 Il Ministero del Lavoro inoltra la comunicazione all’Inps, all’Inail e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura.
CONTENUTO
DELLA
COMUNICAZIONE
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Dati del datore di lavoro.
Dati anagrafici del lavoratore.
Data di assunzione.
Data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato.
Tipologia contrattuale.
Qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato.
Il termine per inviare la comunicazione
di assunzione scade alle ore 24 del
giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro.
Se l’ultimo giorno utile cade in un giorno
festivo, la comunicazione può essere fatta
in un giorno precedente non festivo, ovvero, ove possibile, nel giorno festivo con gli
strumenti disponibili (fax, invio informatico),
purché attestanti la data certa di trasmissione.
Assunzione d’urgenza
per esigenze produttive
Entro i 5 giorni successivi l’assunzione,
salvo l’invio entro il giorno antecedente di
una comunicazione sintetica provvisoria.
Assunzione per cause
di forza maggiore
Entro i 5 giorni successivi l’assunzione,
senza obbligo di comunicazione preventiva
sintetica.
TERMINI DI
PRESENTAZIONE
Deroga
VARIAZIONI
DEL RAPPORTO
DI LAVORO
 Il termine per comunicare la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro è
stabilito entro 5 giorni dall’evento.
 La scadenza del termine in un giorno festivo comporta la proroga automatica al 1°
giorno lavorativo utile.
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Esempio di comunicazione obbligatoria mediante
Modello Unificato LAV
Esempio
Comunicazione obbligatoria Modello Unificato Lav
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4 marzo 2014
Esempio di comunicazione obbligatoria mediante
Modello Unificato LAV (segue)
Esempio (segue)
Comunicazione obbligatoria Modello Unificato Lav
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4 marzo 2014
SCADENZARIO
Principali adempimenti mese di marzo 2014
Scad. 2014
Sabato
15
marzo
Tributo/Contributo
IVA
Associazioni
in regime
398/1991
Imposte dirette
IVA
Domenica1
16
marzo
Lettera
d’intento
Imposta sugli
intrattenimenti
Inps
Inps gestione
ex-Enpals
Martedì
25 marzo
IVA
Descrizione
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a €
300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello
stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.
Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito
al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario
deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura
originaria (L. 228/2012).
Registrazioni - Le associazioni che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono
effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività
commerciale, con riferimento al mese precedente.
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel
mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e
su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta.
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la
liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che
affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al
mese di febbraio 2014, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2014.
Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’IVA a debito
emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€
10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Regolarizzazione - Entro il termine per la liquidazione IVA annuale devono essere regolarizzate le
fatture erroneamente emesse con la minore aliquota del 21% relative al mese di dicembre 2013 per i
contribuenti mensili e al 4° trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali (Comunicato Ag. Entrate
30.09.2013).
Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il
termine ultimo per eseguire l’adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della
prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni
realizzate senza applicazione dell’imposta.
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in
partecipazione e ai medici in formazione specialistica.
Conguaglio contributivo 2013 - Le operazioni di conguaglio contributivo, che riguardano anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, potranno avvenire anche con le
competenze di febbraio 2014, senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 174/2013).
Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Elenchi Intrastat mensili - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
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4 marzo 2014
Principali adempimenti mese di marzo 2014
Scad. 2014
Tributo/Contributo
IVA
Lunedì
31 marzo
Detrazione 55%
Libro unico
del lavoro
Inps
Inps gestione
ex Enpals
Enti associativi
Nota1
(segue)
Descrizione
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni
effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni
svolte nel mese.
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con
Paesi black list nel mese o nel trimestre precedente, mediante il modello polivalente.
Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di
beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente.
Comunicazione - Termine di invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per
lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta, iniziati nel 2013.
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del
lavoro con riferimento al mese precedente.
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le
contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente.
Denuncia - Termine di presentazione delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dello spettacolo e dello sport tramite formato XML ovvero mediante procedura online. L’invio mediante flusso XML è possibile solo mediante il canale UniEmens (Circ. Inps 41/2013).
Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2013 si siano verificate
variazioni dei dati precedentemente comunicati.
• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1°
giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero
che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di
sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
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