Ratio Sport News n. 2/2014 La circolare fiscale e amministrativa per società e associazioni sportive dilettantistiche 4 marzo 2014 SOMMARIO NOVITÀ APPROFONDIMENTI Sintesi Pag. 1 Sponsorizzazione in natura Pag. 2 Variazione dei dati nel Modello EAS Pag. 5 Pag. 6 Casi pratici di ripresentazione del Modello EAS Regimi contabili per associazioni/società sportive dilettantistiche Pag. 8 STRUMENTI OPERATIVI Comunicazione preventiva di assunzione personale Esempio di comunicazione obbligatoria mediante Modello Unificato LAV Pag. 9 SCADENZARIO Principali adempimenti mese di marzo 2014 Pag. 12 Pag. 10 NOVITÀ Sintesi CONTROLLO SULLE PRESTAZIONI SPORTIVE Nota Min. Lav. 21.02.2014 Il Ministero del Lavoro, preso atto che l’attività di vigilanza svolta nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche ha determinato l’insorgere di contenziosi, con esito in buona parte non favorevole per l’Amministrazione e per l’Inps, ha manifestato il proposito di rendersi promotore di iniziative di carattere normativo volte a una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che, nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale. Pertanto, l’attività degli ispettori sarà concentrata sulle diverse realtà imprenditoriali non riconosciute dal Coni, dalle federazioni sportive o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche. VALENZA PROBATORIA DEL RENDICONTO C.T.P. Firenze, Sez. 4, sent. n. 107/2014 La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha disconosciuto il carattere non lucrativo ad un’associazione sportiva dilettantistica in quanto non era stato possibile verificare se l'organizzazione e la gestione dell'ente fossero improntati su criteri di natura prettamente non commerciale e se fosse rispettato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, a causa della mancata produzione del rendiconto relativo all'anno oggetto di accertamento. In assenza di un controllo della contabilità e del rendiconto, per l'associazione non era stato possibile dimostrare all'Amministrazione Finanziaria che tutti i proventi riscossi rientravano tra quelli di natura istituzionale e che l'eventuale avanzo di gestione era stato reinvestito nell'ambito dell'attività sociale. 5 PER MILLE Sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro gli elenchi delle disposizioni di pagamento effettuate nel 2013 per mandati non andati a buon fine in precedenti ordini di pagamento per i soggetti relativi al 5 per mille dal 2006 al 2011. EDITORE E PROPRIETARIO: Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33 C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN Partita IVA: 01392340202 Registro Imprese di Mantova n. 01392340202 Capitale sociale € 10.400 interamente versato SITO WEB: www.ratio.it E-MAIL: [email protected] DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli VICE DIRETTORE: Stefano Zanon CONSIGLIO DI REDAZIONE: Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Massimiliano Todeschi, Stefano Zanon COMITATO DI ESPERTI: O. Araldi, L. Dall'Oca, G.P. Tosoni HANNO COLLABORATO: G. Beschi, L. Binda, C.E. Corona, A. Pratesi, R. Stanghellini, M. Todeschi, F. Vollono, S. Zanon PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE: Mensile DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail. SERVIZIO ABBONAMENTI: Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51 lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30 L’Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi. Informativa Privacy - Centro Studi Castelli S.r.l. titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - [email protected]. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L’informativa completa è disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy. Pagina 1 di 13 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli Ratio Sport News n. 2/2014 4 marzo 2014 APPROFONDIMENTI Sponsorizzazione in natura Può accadere che il corrispettivo pattuito nel contratto di sponsorizzazione sia erogato parte in denaro e parte in natura, ovvero integralmente corrisposto sotto forma di fornitura di un determinato quantitativo di materiale sportivo commercializzato o prodotto dalla stessa impresa sponsor (abbigliamento sportivo, attrezzi sportivi, ecc., con logo dello sponsor). Si parla anche di sponsorizzazione tecnica, nella quale lo sponsor diviene fornitore ufficiale dell’associazione/società sportiva in relazione a prodotti e/o servizi. La fornitura di materiale tecnico in cambio di una prestazione di servizi pubblicitari deve essere inquadrata nell’ambito delle operazioni permutative, nelle quali si assiste a uno scambio di beni contro servizi. PERMUTA Ne deriva che le prestazioni di servizi e/o cessioni di beni effettuate le une in contropartita delle altre sono soggette a autonoma fatturazione in capo ai singoli soggetti che le effettuano. La base imponibile è costituita dal valore normale dei beni che formano oggetto di ciascuna di esse. BASE IMPONIBILE Per valore normale si intende l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, a un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende, per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. Valore normale Deve emettere una fattura al soggetto sponsorizzato (associazione) a fronte del materiale sportivo ad esso ceduto. Impresa “sponsor” FATTURAZIONE Esempio n. 1 Associazione sportiva “sponsorizzata” (sponsee) La società o associazione sportiva fatturerà allo sponsor l’intero corrispettivo ad essa spettante. Documento Fattura U.d.m Ditta Cliente Associazione sportiva “Gioco Calcio” Via Cavour, 47 46100 Mantova (MN) P.IVA: 02045678999 Numero 108 Descrizione 4) IVA 7) Non imponibile 1-2-3) 7) 8) 9) 22% 2) Imponibile 500,00 22% 5) IVA 110,00 8) Esente Prezzo Unitario Q.tà Fornitura di magliette con logo dell’azienda per la stagione sportiva 2013-2014, come da contratto stipulato in data 20.12.2013. 1) Imponibile Sempre con riferimento al valore normale. Inclusa quella parte “in natura” rappresentata dal materiale sportivo utilizzato a parziale o integrale pagamento del corrispettivo pattuito. Fattura dell’azienda della fornitura di beni all’associazione sportiva Ditta Emittente Spett.le Beta S.r.l. Via Mazzini, 36 – 46100 Mantova (MN) C.F. e P. IVA: 00153450202 Codice identificazione: IT 00153450202 REA C.C.I.A.A. di MN n. 12345 Registro Imprese di Mantova n. 00153450202 Data 22.01.2014 Sulla base del valore normale attribuibile al materiale. 50 10,00 Codice IVA Importo 4 500,00 …. % 3) Imponibile …. % Totale A (1+2+3) …. % 6) IVA …. % Totale B (4+5+6) 500,00 110,00 9) Escluso Operazione imponibile Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. Operazione esente ai sensi dell’art. …………….. D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif. Operazione esclusa ai sensi dell’art. 15, c. 1, n. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 Totale C (7+8+9) Totale complessivo (A+B+C) 610,00 S.E. & O. Pagina 2 di 13 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli Ratio Sport News n. 2/2014 4 marzo 2014 Sponsorizzazione in natura Esempio n. 2 Fatturazione corrispettivo della sponsorizzazione all’azienda “sponsor” (in denaro e in natura) Ditta Emittente Ditta Cliente Spett.le Beta S.r.l. Via Mazzini, 36 – 46100 Mantova (MN) C.F. e P. IVA: 00153450202 Codice identificazione: IT 00153450202 R.E.A. C.C.I.A.A. di MN n. 12345 Registro Imprese di Mantova n. 00153450202 Associazione sportiva “Gioco Calcio” Via Cavour, 47 46100 Mantova (MN) P. IVA: 02045678999 Data 3.02.2014 Documento Fattura U.d.m Numero 108 Descrizione 4) IVA 7) Non imponibile 1-2-3) 7) 8) 9) Prezzo Unitario Q.tà Corrispettivo per sponsorizzazione, inclusa la fornitura delle maglie con logo dell’azienda, per la stagione sportiva 2013-2014, come da contratto stipulato in data 20.12.2013. 1) Imponibile 22% 2) Imponibile 2.000,00 22% 5) IVA 440,00 8) Esente 1 2.000,00 Codice IVA Importo 4 2.000,00 …. % 3) Imponibile …. % Totale A (1+2+3) …. % 6) IVA …. % Totale B (4+5+6) 2.000,00 440,00 9) Escluso Operazione imponibile Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. Operazione esclusa ai sensi dell’art. 15, c. 1, n. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 Operazione esente ai sensi dell’art. …………….. D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif. Esempio n. 3 (segue) Totale C (7+8+9) Totale complessivo (A+B+C) 2.440,00 S.E. & O. Fac simile contratto di sponsorizzazione CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra Beta S.r.l. Mantova MN la Società/Ente …………………………………………………, con sede legale in …………………………..……….. (………), Mazzini 46042 36 CAP ……………, Via …………………………………………., n. ………, partita IVA ……………………………………………, 00153450202 Codice Fiscale …………………………………………………, iscritta al Registro delle Imprese di …..…………………………. al 00153450202 Mantova Mario Rossi 00153450202 n. …………………………...…, nella persona del suo rappresentante legale Sig. ……………………………………………..., MN Mantova 46042 15.08.1970 nato il ………………………., a …………………………………. (………), cap. …………………, residente in Mantova 18 MN dei Merli 46100 ………………………………. (………), CAP …………………, via …………………………………………………., n. …………, AS123456 RSSMRA70M15E897A Carta d’Identità n. ……………………………………………..., Codice Fiscale ………………………………………………….. (denominata di seguito come “Sponsor”) e Mantova Gioco Calcio MN l’Associazione Sportiva Dilettantistica ……………………………………, con sede legale in ………………..……….. (………), 46100 Cavour 47 02045678999 CAP ……………, Via …………………………………………., n. …..……, partita IVA ……………………………………………, 02045678999 Mantova Codice Fiscale …………………………………………………, iscritta all’Agenzia delle Entrate di ………………………………., 2.09.1968 Carlo Verdi nella persona del suo rappresentante legale Sig. ………………………………………………..., nato il ………………………., a Mantova Mantova 46100 MN 46100 MN ………………………….(……), cap. …………………, residente in ……………………………. (………), CAP …………………, AS321421 dei Gufi 46100 Carta d’Identità n. …………………………………..., via ……………………………………., n. …………, Codice Fiscale VRDCRL68P02E897F ……………………………………………….. (denominata di seguito come “sponsee”) Pagina 3 di 13 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli Ratio Sport News n. 2/2014 4 marzo 2014 Sponsorizzazione in natura Esempio n. 3 (segue) (segue) Fac simile contratto di sponsorizzazione premesso che: Calcio • lo sponsee svolge e promuove attività sportiva dilettantistica nel settore del …………………………… ed è affiliata alla Giuoco Calcio Federazione Italiana/Ente di Promozione Sportiva …………………………; Commercio Auto • lo Sponsor svolge attività di ……………………………………………………. e, nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con lo sponsee un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per promuovere la diffusione del proprio marchio; • il presente contratto rientra a ogni effetto nell’ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dalla Federazione Italiana/Ente di Promozione Sportiva Giuoco Calcio ……………………………………………………… si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 – Premesse Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 – Oggetto del Contratto ed Obblighi delle Parti • Lo sponsee concede all'azienda la qualifica di “Sponsor” nell'ambito della propria attività. • Lo Sponsor si impegna a fornire il marchio aziendale. • L'apposizione del marchio ai fini della sponsorizzazione e la distribuzione dell'eventuale materiale pubblicitario necessario per adempiere il contratto in oggetto saranno a cura e a spese dello Sponsor. Art. 3 – Durata del Contratto 20.12.2013 per n. ……… 20.12.2015 2 Il contratto avrà decorrenza dalla data ………………. anni, scadendo pertanto il ………………………….. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto di sponsorizzazione; è quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo. Art. 4 – Compenso A titolo di corrispettivo annuo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo sponsee e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo Sponsor corrisponderà all’associazione le seguenti prestazioni: attrezzature servizi beni Abbigliamento e attrezzature sportive descrizione: …………………………………………………………………………………………….. 500,00 Il valore dei beni forniti, che coincide con quello delle prestazioni promo-pubblicitarie, è pari a € …………………………. cinquecento oltre all’IVA. Lo sponsor corrisponderà, inoltre, all’ente la somma di € ……………., 1.500,00 oltre all’IVA. (………………….) Art. 5 – Risoluzione del Contratto Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 C.C.: • l’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto; • il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto; • atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte. Art. 6 – Controversie Le controversie concernenti il presente contratto saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dallo sponsee, uno designato dallo Sponsor, e il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Comitato regionale/della federazione/del delegato provinciale cui l’associazione è affiliata. Il collegio Arbitrale, giudicherà anche in merito all’entità ed all’accollo delle spese di giudizio. Art. 7 – Privacy In ottemperanza di quanto sancito dal D. Lgs. 196/2003 (Testo Unico Privacy), le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l’esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto. Mantova, 20.12.2013 …………………………………………….. (Luogo e data) Carlo Verdi …………………………………………….. Mario Rossi …………………………………………….. (L’associazione) (L’azienda sponsor) FAC SIMILE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE (COMPILABILE) Pagina 4 di 13 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli Ratio Sport News n. 2/2014 4 marzo 2014 Variazione dei dati nel Modello EAS Entro il 31.03.2014 le associazioni/società sportive dilettantistiche devono ripresentare il Modello EAS qualora vi siano state determinate variazioni nei dati precedentemente comunicati. L’omessa comunicazione comporta la perdita delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa tributaria. La presentazione del Modello EAS, infatti, risponde all’esigenza di acquisire i dati e le notizie necessari a conoscere e monitorare gli enti associativi, con l’obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, concentrare l’azione di controllo fiscale sulle pseudoassociazioni. Sono tenuti alla presentazione del predetto modello gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli artt. 148 del Tuir e 4, c. 4, 2° periodo e c. 6 del D.P.R. 633/1972. Risultano espressamente escluse dalla predetta presentazione le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni che non svolgono attività commerciale e, quindi, prive di partita IVA. VARIAZIONI DEI DATI GIÀ COMUNICATI In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello deve essere nuovamente presentato entro il 31.03 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Devono essere inseriti tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati. Variazioni Importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione e pubblicità. Utilizzo e costo di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi. Dati relativi all’ammontare delle entrate dell’ente (media degli ultimi 3 esercizi). Numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso. Importo delle erogazioni liberali ricevute. Importo dei contributi pubblici ricevuti. Numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi. VARIAZIONI CHE NON COMPORTANO OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE Nota bene - il 2° riquadro. Punto 21 del modello Punto 23 del modello Punto 24 del modello Punto 30 del modello Punto 31 del modello Punto 33 del modello Le associazioni e le società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate dall’art. 30 del D.L. 185/2008 (associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni che non svolgono attività commerciale), possono assolvere all’obbligo della comunicazione compilando: - il 1° riquadro Contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale. del modello; MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Punto 20 del modello Non è necessario comunicare, attraverso un nuovo modello EAS, le variazioni dei dati delle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” già comunicate, rispettivamente, nel quadro B “Soggetto d’imposta” e nel quadro “Rappresentante” dei modelli AA5/6 e AA7/10. MODALITÀ SEMPLIFICATE DI COMPILAZIONE Riferimento modello Ai righi seguenti: - rigo 4, possesso di articolazioni territoriali e/o funzionali; - rigo 5, ente articolazione territoriale o funzionale di altro ente; - rigo 6, affiliazione a federazioni o gruppo; - rigo 20, relativo al ricevimento di proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità; - rigo 25, settore di attività prevalente; - rigo 26, svolgimento di specifiche attività. Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “Sì” del rigo 3 relativo al possesso della personalità giuridica. Il modello, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente, ovvero mediante gli intermediari abilitati. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello deve essere effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “ModelloEAS”, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it. Pagina 5 di 13 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli Ratio Sport News n. 2/2014 4 marzo 2014 Casi pratici di ripresentazione del Modello EAS Presentiamo 2 casi pratici di variazione dei dati precedentemente comunicati e le diverse conseguenze in termini di ripresentazione del Modello EAS. Esempio n. 1 L’associazione sportiva dilettantistica Gamma, nel 2013, ha percepito proventi da sponsorizzazione per un importo pari a € 15.000,00. Nel precedente modello EAS aveva dichiarato € 7.000,00. In tal caso, l’associazione non è tenuta a ripresentare il modello EAS. Esempio n. 2 L’associazione sportiva dilettantistica Alfa nel 2013 ha percepito proventi da sponsorizzazione per un importo pari a € 10.000,00. Nel Modello EAS precedentemente presentato l’associazione aveva dichiarato di non percepire proventi da sponsorizzazione. L’associazione deve comunicare tale circostanza ripresentando il modello EAS. Sport Gestione centro sportivo Pagina 6 di 13 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli Ratio Sport News n. 2/2014 4 marzo 2014 Casi pratici di ripresentazione del Modello EAS (segue) Esempio n. 2 (segue) MODELLO EAS Pagina 7 di 13 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli Ratio Sport News n. 2/2014 4 marzo 2014 Regimi contabili per associazioni/società sportive dilettantistiche Le scritture contabili e, conseguentemente, i regimi contabili applicabili alle associazioni/società sportive dilettantistiche sono comuni a quelli degli enti non commerciali per l’attività d’impresa eventualmente esercitata. Ai fini fiscali, l’attività commerciale deve essere separata a livello contabile da quella istituzionale. I regimi individuati, da adottare a seconda delle dimensioni assunte dall’attività d’impresa esercitata, sono sostanzialmente quattro: a) regime di contabilità ordinaria; b) regime di contabilità semplificata ex art. 18 D.P.R. 600/1973; c) regime forfettario per gli enti minori che abbiano optato per il regime di determinazione forfettaria del reddito di cui all’art. 145 del Tuir; d) regime forfettario ex L. 398/1991. Limiti Tipo di contabilità Opzioni Obblighi contabili Regime ordinario Regime semplificato ex art. 18 D.P.R. 600/1973 Regime forfettario ex art. 145 Tuir Regime forfettario ex L. 398/1991 • Ricavi prestazioni servizi superiori a € 400.000,00. • Ricavi per altre attività superiori a € 700.000,00. Per opzione in presenza di ricavi inferiori. • Ricavi prestazioni servizi fino a € 400.000,00. • Ricavi per altre attività fino a € 700.000,00. Stessi limiti dei ricavi previsti per il regime semplificato. Proventi di importo non superiore a € 250.000,00 nel periodo d’imposta precedente. Contabilità ordinaria Contabilità semplificata Contabilità semplificata Contabilità semplificata Nessuna In dichiarazione annuale dei redditi1. Vincolante per 3 anni. • In dichiarazione IVA (quadro “VO”)1. • Alla SIAE. Vincolante per 5 anni. • Registri IVA integrati con le indicazioni delle rimanenze. • Registro dei beni ammortizzabili. • Libro unico del lavoro. • Registri IVA. In alternativa si possono annotare i costi e i ricavi nei prospetti conformi all’apposito modello approvato dal D.M. 11.02.1997. • Libro unico del lavoro. • Prospetto dei corrispettivi e dei proventi commerciali di cui al D.M. 11.02.1997 (in luogo dei registri IVA). • Libro unico del lavoro. Nessuna • • • • • Redazione bilancio. Libro giornale. Libro degli inventari. Registri IVA. Scritture ausiliarie di magazzino.2 • Registro dei beni ammortizzabili. • Libro unico del lavoro. La C.M. 12.05.1998, n. 124/E ha precisato che l’opzione in dichiarazione è da ritenersi superata alla luce del D.P.R. 442/1997, in base al quale rileva il comportamento concludente del contribuente. 2. Se risultano superati i limiti previsti dalla legge, ossia, quando sono superati congiuntamente i seguenti parametri, per 2 esercizi consecutivi: - € 5.164.569 di ricavi (art. 85 Tuir); - € 1.032.914 di rimanenze (artt. 92 e 93 Tuir). 1. Note Pagina 8 di 13 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli Ratio Sport News n. 2/2014 4 marzo 2014 STRUMENTI OPERATIVI Comunicazione preventiva di assunzione di personale Oltre che in relazione ai rapporti di lavoro subordinato eventualmente instaurati, le associazioni/società sportive dilettantistiche, in quanto datori di lavoro, quando stipulano contratti di collaborazione sportiva o amministrativogestionali di cui all’art. 90 L. 289/2002, devono procedere alla comunicazione preventiva di assunzione al Ministero del Lavoro, come precisato dallo stesso Ministero nell’interpello 22/2010. Questi rapporti, inoltre, devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro, come nel caso di lavoro subordinato o lavoro a progetto. RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI Lavoro subordinato. Collaborazioni sportivo-dilettantistiche, comprese quelle di carattere amministrativo-gestionale. Collaborazioni a progetto. MODALITÀ DI ASSUNZIONE Deve essere inviata al Ministero del Lavoro apposita comunicazione mediante uno specifico modello in formato elettronico (Modello Unificato Unilav). Questo modello deve essere utilizzato anche per la comunicazione di proroga, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro. Il Ministero del Lavoro inoltra la comunicazione all’Inps, all’Inail e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE Dati del datore di lavoro. Dati anagrafici del lavoratore. Data di assunzione. Data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato. Tipologia contrattuale. Qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato. Il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro. Se l’ultimo giorno utile cade in un giorno festivo, la comunicazione può essere fatta in un giorno precedente non festivo, ovvero, ove possibile, nel giorno festivo con gli strumenti disponibili (fax, invio informatico), purché attestanti la data certa di trasmissione. Assunzione d’urgenza per esigenze produttive Entro i 5 giorni successivi l’assunzione, salvo l’invio entro il giorno antecedente di una comunicazione sintetica provvisoria. Assunzione per cause di forza maggiore Entro i 5 giorni successivi l’assunzione, senza obbligo di comunicazione preventiva sintetica. TERMINI DI PRESENTAZIONE Deroga VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO Il termine per comunicare la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro è stabilito entro 5 giorni dall’evento. La scadenza del termine in un giorno festivo comporta la proroga automatica al 1° giorno lavorativo utile. Pagina 9 di 13 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli Ratio Sport News n. 2/2014 4 marzo 2014 Esempio di comunicazione obbligatoria mediante Modello Unificato LAV Esempio Comunicazione obbligatoria Modello Unificato Lav Pagina 10 di 13 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli Ratio Sport News n. 2/2014 4 marzo 2014 Esempio di comunicazione obbligatoria mediante Modello Unificato LAV (segue) Esempio (segue) Comunicazione obbligatoria Modello Unificato Lav RSSGNN50D04F205Z Pagina 11 di 13 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli Ratio Sport News n. 2/2014 4 marzo 2014 SCADENZARIO Principali adempimenti mese di marzo 2014 Scad. 2014 Sabato 15 marzo Tributo/Contributo IVA Associazioni in regime 398/1991 Imposte dirette IVA Domenica1 16 marzo Lettera d’intento Imposta sugli intrattenimenti Inps Inps gestione ex-Enpals Martedì 25 marzo IVA Descrizione Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). Registrazioni - Le associazioni che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 2014, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2014. Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’IVA a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Regolarizzazione - Entro il termine per la liquidazione IVA annuale devono essere regolarizzate le fatture erroneamente emesse con la minore aliquota del 21% relative al mese di dicembre 2013 per i contribuenti mensili e al 4° trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali (Comunicato Ag. Entrate 30.09.2013). Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine ultimo per eseguire l’adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta. Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica. Conguaglio contributivo 2013 - Le operazioni di conguaglio contributivo, che riguardano anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, potranno avvenire anche con le competenze di febbraio 2014, senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 174/2013). Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Elenchi Intrastat mensili - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Pagina 12 di 13 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli Ratio Sport News n. 2/2014 4 marzo 2014 Principali adempimenti mese di marzo 2014 Scad. 2014 Tributo/Contributo IVA Lunedì 31 marzo Detrazione 55% Libro unico del lavoro Inps Inps gestione ex Enpals Enti associativi Nota1 (segue) Descrizione Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese o nel trimestre precedente, mediante il modello polivalente. Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente. Comunicazione - Termine di invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta, iniziati nel 2013. Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente. Denuncia - Termine di presentazione delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dello spettacolo e dello sport tramite formato XML ovvero mediante procedura online. L’invio mediante flusso XML è possibile solo mediante il canale UniEmens (Circ. Inps 41/2013). Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2013 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati. • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. Pagina 13 di 13 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli
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