COMUNE DI MARUGGIO

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Il Segretario Comunale
....................................................
....................................................
COMUNE DI MARUGGIO
PUBBLICAZIONE
Provincia di Taranto
In data 27/06/2014, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni
N° 100
ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
N. 1035 DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI
MANTENIMENTO DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MANDURIA (TA).
OGGETTO:
PROVVEDIMENTI
Il Responsabile Albo Pretorio
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTISEI, del mese di GIUGNO, alle ore 17.00, nella
....................................................
residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i
Signori:
ATTESTAZIONE
N.
Cognome e Nome
Presenti
1
Longo Adolfo Alfredo
Sindaco
X
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi
2
Maiorano Luigi Giovanni
Vice Sindaco
X
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
3
Moccia Stefania
Assessore
X
•
-> è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
4
Chiego Mariangela
Assessore
X
•
diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
5
Maiorano Franco
Assessore
X
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
•
Assenti
267/2000).
Presiede il DR. ADOLFO ALFREDO LONGO, nella sua qualità di SINDACO
Assiste alla seduta il DOTT. ANTONIO MEZZOLLA, segretario comunale, anche con funzioni di
Data, 27/06/2014
verbalizzante.
Il Responsabile
....................................................
La presente deliberazione è stata comunicata in data 27/06/2014 ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del T.U.EE.LL., D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
o
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
o
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Segretario Comunale
f.to ....................................................
Approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Il Segretario Comunale
f.to Alberto Chimienti
f.to Antonio Mezzolla
COMUNE DI MARUGGIO
PUBBLICAZIONE
Provincia di Taranto
In data 27/06/2014, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
N° 100
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
N. 1035 DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI
Il Responsabile Albo Pretorio
MANTENIMENTO DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MANDURIA
MANDURIA (TA).
OGGETTO:
PROVVEDIMENTI
f.to Grazia Turco
ATTESTAZIONE
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTISEI, del mese di GIUGNO, alle ore 17.00, nella
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
•
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi
residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i
Signori:
N.
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
Cognome e Nome
Presenti
-> è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
1
Longo Adolfo Alfredo
Sindaco
X
•
diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
2
Maiorano Luigi Giovanni
Vice Sindaco
•
X
267/2000).
3
Moccia Stefania
Assessore
X
4
Chiego Mariangela
Assessore
X
5
Maiorano Franco
Assessore
X
Data, 27/06/2014
Assenti
Il Responsabile
Presiede il DR. ADOLFO ALFREDO LONGO, nella sua qualità di SINDACO
f.to Antonio Mezzolla
Assiste alla seduta il DOTT. ANTONIO MEZZOLLA, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
La presente deliberazione è stata comunicata in data 27/06/2014 ai capigruppo consiliari, ai sensi
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
dell’art. 125 del T.U.EE.LL., D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
Il Segretario Comunale
o
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
o
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
f.to f.to Antonio Mezzolla
È copia conforme all’originale.
Data, 27/06/2014
Il Responsabile del Servizio
f. ....................................................
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26.06.2014 con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione per la gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/00, dell'ufficio del giudice di pace di Manduria (TA) a
servizio della collettività dei Comuni di Manduria (TA), Avetrana (TA), Maruggio (TA) e Sava (TA).
- il distacco non comporta modificazioni soggettive del rapporto di lavoro, il quale continua a svolgersi con il soggetto distaccante, che
rimane titolare non solo del rapporto di servizio ma anche del rapporto organico;
- elementi caratteristici del distacco sono l’interesse del datore di lavoro a che le prestazioni vengano eseguite a favore di un terzo e la
temporaneità.
Letto il D.M. 7 marzo 2014 pubblicato sulla GURI n. 87 del 14.04.2014;
ATTESO che i Sindaci dei Comuni di Manduria (TA), Avetrana (TA), Maruggio (TA) e Sava (TA) hanno provveduto alla
sottoscrizione della convenzione per la gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/00 dell'ufficio del giudice di Pace di
Manduria;
Letta la Circolare di istruzioni per l’attuazione del richiamato D.M. 7 marzo 2014;
ATTESO che la sopramenzionata convenzione impegna il Comune di Maruggio ad assegnare mediante distacco presso l'ufficio del
giudice di pace di Manduria un dipendente comunale che continuerà ad avere un rapporto di lavoro con l’ente di provenienza ed
instaurerà un rapporto funzionale con l'amministrazione di destinazione, nella cui organizzazione sarà temporaneamente inserito.
VISTI
il vigente Statuto comunale;
il D.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 165/2001;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile in ordine alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000;
PROPOSTA l'immediata eseguibilità dell'adottando provvedimento, stante l'urgenza a provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge
RILEVATO che, fermo restando il c.d. rapporto organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza o di
titolarità), si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo - funzionale, sia
sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la
sua opera.
DATO ATTO che:
-
-
il dipendente avrà diritto a percepire (secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa) l’indennità
giudiziaria, prevista dalla L. 22 giugno 1988 n. 221 per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che spetta al
personale che esplica attività presso tali uffici indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell’amministrazione
giudiziaria (così da ultimo ex plurimis C. Stato, sez. IV, 14.2.2005, n. 420), risiedendo la ratio dell‘erogazione di detta
indennità, non tanto nell‘intento di compensare direttamente ed esclusivamente la prestazione dei dipendenti
dell‘organizzazione giudiziaria, ma nella finalità di indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie e delle
segreterie dell‘attività resa per consentire il corretto funzionamento degli uffici giudiziari (in tal senso nella giurisprudenza
ordinaria anche Corte d‘Appello Firenze n. 164/2005).
La debenza di detta indennità spetta a tutto “il personale, sia esso di ruolo delle segreterie e cancellerie, sia esso in posizione
di comando, distacco, assegnazione o utilizzo comunque denominato presso tali uffici, che svolga attività burocraticoamministrative proprie e caratteristiche dei servizi di cancelleria e segreteria“ (così ancora Cons. Stato, sez. IV, 12.1.2005, n.
40), tutti detti lavoratori svolgendo comunque funzioni strettamente connesse ed essenziali al corretto ed adeguato
funzionamento dell‘amministrazione della giustizia.
TENUTO CONTO CHE il Comune di Maruggio di è dichiarato disponibile ad assicurare una categoria D per il mantenimento e il
funzionamento del suddetto Ufficio del Giudice di pace di Manduria;
DATO ATTO CHE a seguito di informale richiesta alle attuali categorie D presenti all’interno del Comune di Maruggio, soltanto il
Dr.Antonio Paolo Filomena (categoria D, posizione economica D2) ha manifestato la propria disponibilità al distacco presso l’Ufficio
del Giudice di Pace di Manduria per la categoria giuridica profilo professionale FUNZIONARIO GIUDIZIARIO, giusta nota prot.
n.7114 del 25.06.2014;
DATO ATTO, ALTRESI’, CHE l’altra figura di categoria D presente nella pianta organica del Comune di Maruggio e avente i titoli
giuridici richiesti per l’assolvimento delle mansioni apicali presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Manduria è quella del Ragioniere
Capo Dr.Cosimo Greco, ma che la stessa è da considerarsi a tutti gli effetti infungibile, e quindi non autorizzabile allo scopo;
RICHIAMATA la circolare del Ministero di Giustizia del 21 novembre 2002 relativa alla utilizzazione presso gli uffici giudiziari di
personale proveniente da altre amministrazioni.
DATO ATTO CHE è intendimento dell’Amministrazione Comunale assicurare al personale che sarà trasferito l’indennità di
amministrazione (c.d. indennità giudiziaria) di cui al CCNL 2000/2001 Comparto Ministeri.
Richiamato l’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 per quanto riguarda il rispetto del vincolo dell’equivalenza delle mansioni;
VISTI:
- l’art. 13, comma 2 , CCNL 22/1/2004, intitolato “Gestione delle risorse umane”, in cui si prevede che: <<2. Gli atti di gestione del
personale degli enti locali temporaneamente assegnato all’unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall’ente titolare del
rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni
verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall’unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro
e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente
dall’unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall’unione. (…)>>
- l’art. 19 CCNL 22/1/2004, intitolato “Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali”,
che così recita: <<1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni
sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza.
A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni
richieste secondo la propria disciplina. 2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale
e accessorio del personale “distaccato” a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell’interesse dell’ente titolare
del rapporto di lavoro, restano a carico dell’ente medesimo.>>;
VISTO, altresì, l’art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, che disciplina l'istituto del “Distacco”;
RICONOSCIUTO che, in base alle definizioni normative:
- il distacco rappresenta solo una modificazione delle modalità di esecuzione dell’obbligazione lavorativa, consistente nel
trasferimento del lavoratore presso un terzo, in favore del quale sono rese le prestazioni dovute al datore di lavoro;
Letta la Circolare 8 aprile 2014 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e
relativo allegato;
DELIBERA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione;
2. di ASSEGNARE, mediante DISTACCO temporaneo, per le ragioni espresse in narrativa, all’Ufficio del Giudice di Pace di
Manduria costituito ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del D. Lgs. 156/2012 il dipendente:
Dr.Antonio Paolo FILOMENA categoria giuridica D categoria economica D2;
3. di dare atto, ai predetti fini, che:
- le modalità disciplinanti il distacco dei suddetti dipendenti sono definite dalle disposizioni vigenti presso il Comune di Maruggio;
- per la durata del distacco l’amministrazione comunale si impegna a non modificare unilateralmente la sede di lavoro;
- il personale dipendente distaccato, di cui al precedente punto 2), conserva il trattamento economico fondamentale in godimento,
nonché il salario accessorio variabile sulla base del vigente accordo collettivo decentrato comunale;
- il personale dipendente distaccato, di cui al precedente punto 2), avrà diritto a percepire l’indennità giudiziaria, prevista dalla L. 22
giugno 1988 n. 221 a carico del Bilancio del Comune;
- sono totalmente imputabili al bilancio del Comune di Manduria gli oneri connessi al trattamento economico, fondamentale e
accessorio, e all’eventuale straordinario spettante ai dipendenti distaccati, così come previsto dall’art. 19, comma 2, CCNL 22/1/2004;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la previsione della spesa teorica per la conservazione dell’Ufficio del
Giudice di Pace di Manduria nel redigendo Bilancio di previsione con istituzione di appositi capitoli in entrata ed in uscita.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Rilevata l’urgenza di dare tempestiva attuazione al su citato provvedimento;
Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con lo stesso esito della votazione sopra riportata.
DELIBERA
di dichiarare la sopra riportata deliberazione immediatamente esecutiva.