I.C.T. S.r.l. Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle procedure di ispezione" QD7Ispe - rev. 2 Pagina 1 di 23 Revisione N. Data Descrizione 0 28/02/2013 riemissione 1 18/07/2013 Revisione a seguito osservazioni ACCREDIA 2 15/07/2014 Revisione generale I.C.T.Srl – Istituto Controlli Tecnici Via A. Catalani 68 – 20131 – Milano Regolamento per accedere alle procedure di Ispezione DOCUMENTO ELABORATO E VERIFICATO A CURA : DA…………………………………. DOCUMENTO APPROVATO A CURA : AU…………………………………………………… DOCUMENTO VISIONATO A CURA : CSI …………………………………………………… I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 2 procedure di Ispezione" - INDICE 1) SCOPO DEL DOCUMENTO 2) IMPEGNI I.C.T. - responsabilità legale, - aspetti tecnici, - aspetti economico finanziari e assicurativi, - controllo dell’utilizzo degli attestati emessi - imparzialità, - non discriminazione, - riservatezza, - informazioni disponibili al pubblico, - comitati di tutela, - risorse umane interne/esterne per la valutazione, etica, - strumenti di misura, - subappalti, - norme di riferimento. 3) IMPEGNI DEL CLIENTE 4) CAMPO D’APPLICAZIONE E NORME TECNICHE DI PRODOTTO 5)PROCESSO DI ISPEZIONE 5.1 – Procedure d’ispezione 5.2 – Presentazione e accettazione delle domande 5.3a – Modalità e procedure di valutazione per le verifiche periodiche 5.3b – Modalità e procedure di valutazione per le verifiche straordinarie 6) TARIFFARIO E FATTURAZIONE 7) GESTIONE RICORSI/ RECLAMI 8) USO DEL MARCHIO ACCREDIA da parte I.C.T. 9) MODIFICHE AL REGOLAMENTO 10) FORO COMPETENTE APPENDICE: USO DEL MARCHIO ACCREDIA da parte del cliente QD7Ispe- rev. 2 I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 3 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 1 – SCOPO DEL DOCUMENTO Il presente Regolamento, ha lo scopo di informare tutti coloro che vogliano avvalersi dei servizi di ispezione forniti da I.C.T. in merito ai propri diritti/ doveri, nonchè quelli di I.C.T. e delle procedure di ispezione. 2 – IMPEGNI E RESPONSABILITA’ I.C.T. 2.1 Responsabilità legale I.C.T. è una società a responsabilità limitata con un Amministratore Unico in qualità di legale rappresentate designato dall’assemblea dei soci. La struttura amministrativa, gli strumenti giuridici che definiscono l’attività di I.C.T., la sede sono descritti nello Statuto; i nomi delle persone che la controllano sono scritti nel "Libro dei soci". Essa eroga, fra l’altro, servizi di certificazione impianti ascensori ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE - allegati VI e X e, allo scopo, è accreditata e notificata. Tali servizi a favore dei suoi clienti sono regolati da accordi documentati che indicano i rispettivi impegni (il presente documento); ACCREDIA ha facoltà di fare audit su tali processi, anche al fine di verificarne l’imparzialità. 2.2 Aspetti tecnici I.C.T. ha la responsabilità di ottenere sufficiente evidenza obiettiva sulla quale fondare le proprie decisioni relative alla certificazione. I.C.T. possiede ed è in grado di dimostrare il possesso delle competenze e capacità necessarie per erogare i servizi indicati sopra, avendo personale competente e in numero sufficiente per il livello di attività da svolgere, la capacità tecnica per sviluppare, estendere o modificare gli schemi di certificazione e procedure per validare tali schemi. 2.3 Aspetti economico finanziari e assicurativi I.C.T. ottiene il suo sostegno finanziario unicamente dall'attività di certificazione, sorveglianza ed ispezione nei settori anzidetti; essa è tale da consentirgli di mantenere la propria imparzialità e da dimostrare che c’è la ragionevole aspettativa che sia in grado di erogare e di continuare a erogare il suo servizio in ottemperanza agli impegni contrattuali. Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di certificazione e di ispezione, la documentazione contabile I.C.T è revisionata e confermata da un Revisore dei Conti indipendente. I.C.T. ha una copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti dall’esercizio di attività di certificazione ed ispezione. 2.4 Controllo dell’utilizzo dei verbali emessi Il Cliente può citare, esibire e utilizzare il verbale di ispezione per tutti gli scopi legali commerciali o promozionali, a meno che tutto ciò non produca confusione o induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato. Può pubblicizzare nella maniera più opportuna, purchè in riferimento all’ oggetto dell’ Ispezione. In caso di accertamento di I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 4 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 comportamenti scorretti, I.C.T. intraprenderà azioni a tutela di terzi e della propria immagine. I.C.T. si riserva, in caso di accertato uso improprio, di dar comunicazione all’Autorità Giudiziaria ed all’Autorità incaricata per la Vigilanza del settore (Comune di competenza, Ministeri di competenza). 2.5 Imparzialità I.C.T. è responsabile dell’imparzialità; questa è assicurata a tutti i livelli: dalla definizione delle politiche, alle decisioni circa le certificazioni, alle valutazione degli impianti. I.C.T. assicura che non esistano conflitti d’interesse o che questi siano risolti in modo da non influenzare negativamente le sue attività; allo scopo identifica con continuità i rischi per l’imparzialità, dovuti a interessi propri, autovalutazzione, patrocinio di una causa, eccessiva familiarità, intimidazione, concorrenza, che derivano dalle proprie attività, dalle relazioni con soggetti giuridici separati che forniscono attività diverse dalle proprie e dalle relazioni del suo personale, sia esso dipendente o non dipendente. Se viene identificato un rischio, cerca di eliminarlo o di minimizzarlo e intraprende le azioni necessarie per farvi fronte, qualunque sia la sua origine. Per assicurare il rispetto di tali requisiti I.C.T. ha redatto il documento “Analisi e valutazione rischi di imparzialità” (QD4.1) in cui sono identificati i vari rischi con il relativo livello potenziale, sono indicate le misure adottate e il rischio residuo, sono indicati i monitoraggi predisposti. Tale documento “Analisi e valutazione rischi di imparzialità” è a disposizione del Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità, cui è affidato il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle procedure di prova, ispezione, valutazione e certificazione. I.C.T. assicura la propria indipendenza dalle parti coinvolte; allo scopo essa stessa, il suo Amministratore Unico e i membri del Comitato Direttivo, non svolgono: • attività di consulenza, progettazione, fabbricazione, manutenzione e vendita nel settore degli ascensori/impianti elettrici e della relativa componentistica; • qualsiasi altra attività o servizio che potrebbe indirettamente compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità di processi di certificazione ed ispezione. I.C.T. non commercializza o offre le proprie attività di certificazione attraverso organizzazioni che forniscano attività di consulenza. I.C.T. assicura l’imparzialità del proprio personale addetto alle attività di valutazione, oltre che attraverso un controllo sul personale stesso (come indicato al punto 2.10), anche comunicandone il nominativo al cliente che, per fondati motivi, puù rifiutarlo. 2.6 Condizioni non discriminatorie I.C.T. gestisce le proprie attività in modo non discriminatorio, nonché in posizione autonoma e indipemndente da ogni interesse di parte. I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 5 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 Le politiche e le procedure che regolano l’attività I.C.T. non sono discriminatorie, nel senso che non sono utilizzate per impedire o inibire l’accesso dei richiedenti, tranne quando specificato dalla norma. I.C.T. rende i propri servizi accessibili a tutti i richiedenti aventi causa, indipendentemente dalle loro dimensioni, da altri limiti o da indebite condizioni economico finanziarie o di altro tipo. I.C.T. si riserva la possibilità di rifiutare di accettare una domanda o di mantenere un contratto con un cliente quando esistano ragioni fondamentali o dimostrate, come per esempio la mancanza della conoscenza ed esperienza richieste per la certificazione/ ispezione di un particolare prodotto, un cliente che presenti una storia di ripetute non conformità, rapporti con il cliente che possano mettere in dubbio l’imparzialità o l’indipendenza. I.C.T. limita i propri requisiti, valutazione, riesame e decisione alle materie specificamente correlate al campo di applicazione della certificazione. 2.7 Riservatezza Essa è finalizzata a guadagnare la fiducia cne le informaziioni riservate necessarie per condurre efficaci attività di valutazione della conformità non saranno divulgate. I.C.T. è legalmente responsabile di assicurare la riservatezza e i diritti di proprietà delle informazioni ottenute o prodotte nel corso delle proprie attività di ispezione e certificazione. Fanno eccezione le informazioni che il cliente rende disponibili al pubblico e quelle concordate; I.C.T. indica al cliente in anticipo le informazioni che intende rendere di dominio pubblico. I documenti del cliente vengono gestiti all’arrivo e, dopo l’uso, conservati e resi accessibili solamente al personale autorizzato. Le persone coinvolte nel processo di ispezione e certificazione, firmano il documento “Codice etico” (QD4.2). in cui, fra l’altro, s’impegnano alla riservatezza . Per assicurare la salvaguardia della riservatezza delle informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione, i documenti e le registrazioni, sia forniti dal cliente sia prodotti, vengono gestiti secondo le procedure QP8.3 “Gestione dei documenti e dei dati” e QP8.4 “Gestione delle registrazioni”. Documenti e registrazioni vengono registrati all’arrivo e, dopo l’uso, conservati in locali accessibili solamente al personale autorizzato. Dove la legge o accordi contrattuali richiedano che tali informazioni siano rese note a terzi, I.C.T. informa l'interessato circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge. Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse sono trattate come informazioni riservate. 2.8 Informazioni disponibili al pubblico Esse sono finalizzate a guadagnare la fiducia nell’integrità e nella credibilità della certificazione. I.C.T. tiene aggiornate e disponibili al pubblico su richiesta: le informazioni relative agli schemi di certificazione con le relative procedure (vedi avanti), le tariffe applicate ai I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 6 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 richiedenti e una descrizione dei mezzi economico finanziari e assicurativi, una descrizione dei diritti e doveri di richiedenti e clienti (vedi avanti), le informazioni riguardanti le procedure per trattare reclami e ricorsi (vedi avanti). I.C.T. tiene aggiornato, ad intervalli regolari, l’elenco dei certificati/ verbali; Tale elenco è disponibile al pubblico e indica:; gli attestati di conformità ascensore Allegato X o AllegatoVI rilasciati, i verbali di ispezione a fronte verifica periodica e straordinaria rilasciati; eventuali sospensioni; i nominativi delle parti direttamente interessate; I.C.T. comunica alle Autorità competenti i casi in cui il prodotto non abbia conseguito definitivamente l’attestato di conformità e quelli in cui il cliente non abbia espresso interesse nel continuare il processo di certificazione. 2.9 Comitati di tutela Il Comitato Direttivo, presieduto dall’Amministratore Unico, è responsabile di: assicurare la conformità dei servizi di certificazione e ispezione erogati alle leggi e norme applicabili; assicurare ai propri clienti accordi di certificazione chiari e non discriminatori; creare le condizioni per assicurare l’imparzialità, l’indipendenza economica e finanziaria, la riservatezza e l’informazione del pubblico. I membri del Comitato Direttivo operano esclusivamente per I.C.T. S.r.L., indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro, e, in ogni caso, non svolgono altre attività tali da compromettere la loro imparzialità. il Comitato di certificazione è responsabile per le decisioni relative alle certificazioni, ossia deve assicurare la conformità dei prodotti soggetti a certificazione o ispezione alle leggi, norme, regolamenti applicabili, verificare l’applicazione delle procedure interne. I membri di tale comitato sono scelti in modo da assicurare che le decisioni relative alla certificazione non siano affette da conflitto d’interesse e siano prese con competenza. il Comitato Ricorsi e Reclami è responsabile per le decisioni relative alla tempestiva risoluzione di reclami, di ricorsi e di contenziosi provenienti dalle attività svolte. I membri di tale comitato sono scelti in modo da assicurare che le decisioni relative alla soluzione di tali problemi non siano affette da conflitto d’interesse. Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI) è la struttura che consente la partecipazione di tutte le parti significativamente interessate nell sviluppo di politiche e obiettivi riguardanti il contenuto e il funzionamento del sistema di certificazione. I suoi obiettivi principali sono: supportare la Direzione I.C.T. nello sviluppo delle politiche relative all’imparzialità delle proprie attività di certificazione; evitare che considerazioni commerciali o altre da parte della proprietà impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione; vigilare su situazioni e comportamenti che possano influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico; Esso è distinto dagli altri comitati; i suoi membri non svolgono attività operative e sono indipendenti sia sul piano finanziario che commerciale. Compiti e responsabilità, costituzione e funzionamento dei suddetti comitati sono definiti nei relativi regolamenti. I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 7 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 2.10 Risorse umane per la valutazione, Etica I.C,T, ha predisposto appositi documenti ove sono individuati i requisiti di competenza ed esperienza del personale, sia interno che esterno, in particolare di quello ispettivo nonché dei membri dei vari comitati; ha definito e applica apposite procedure e registrazioni per la valutazione e addestramento del personale e per la qualificazione del personale ispettivo. ICT ha predisposto un codice di comportamento etico (QD4.2) allo scopo di informare il personale, interno ed esterno, in merito alle aree di attività ove potenzialmente possono essere commessi reati ed alle linee etiche e professionali da seguire allo scopo di prevenire reati, volontari o involontari, commessi da persone fisiche nell’interesse o a vantaggio di ICT srl. La divulgazione del suddetto documento interessa tutto il personale/collaboratori incaricati delle mansioni ritenute sensibili. Nel caso vengano riscontrate delle non conformità rispetto a questo requisito, I.C.T. mette in atto le opportune azioni correttive. 2.11 Strumenti di misura I.C,T, ha predisposto appositi documenti ove sono individuati i requisiti di campo di misura, precisione, accuratezza degli strumenti di misura impiegati nelle attività di valutazione; ha definito e applica apposite procedure e registrazioni per il controllo e la taratura delle proprie apparecchiature e di quelle eventualmente di proprietà degli ispettori esterni; ha definito e applica apposite procedure e registrazioni per la valutazione e addestramento del personale e per la qualificazione del personale ispettivo. 2.12 Subappalti I.C.T. non subappalta le attività relative alla certificazione ad organismi esterni. Qualora I.C.T. decida di subappaltare lavoro relativo alle attività correlate alla certificazione o all’ispezione, dovrà: • • • • richiedere la preventiva autorizzazione al richiedente; stipulare un accordo, opportunamente documentato, riguardante le disposizioni per l’esecuzione dell’attività specifica, che includa gli aspetti di riservatezza e di conflitti di interesse. garantire che l’organismo subappaltato possegga requisiti documentati di competenza, indipendenza , imparzialità e sia conforme alle disposizioni applicabili della presente norma o di altre norme assumere la piena responsabilità per ogni attività subappaltata e mantenere la responsabilità per rilasciare, mantenere, estendere, sospendere o ritirare la certificazione. I.C.T. subappalta le attività di controllo e taratura delle apparecchiature di misura, le attività di archiviazione, custodia e conservazione delle registrazioni relative alle attività di certificazione e ispezione effettuate e le attività di audit sul proprio sistema di gestione per la qualità. I:C:T: assicura di tenere sotto controllo tali attività definendo il tipo e l’estensione dei controlli da effettuare da parte del subappaltatore e da I.C.T. stessa, ivi compresa una valutazione iniziale sulla competenza e valutazioni successive sulle performance. In ogni caso assume la piena responsabilità per la conformità a tutti i requisiti, sia del cliente sia cogenti. I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 8 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 2.13 Riferimenti normativi Le procedure di certificazione e di ispezione I.C.T. nonché le procedure di sistema sono attuate in accordo con: • ISO/IEC 17020: 2012 s.m.i. – Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni, • UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 s.m.i.– Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura, • IAF GD 5: 2006 – IAF Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996, EA IAF/LAC A4: 2004 – EA IAF/ILAC Guidance of the Application of ISO/IEC 17020: 1998, EA 2/17 M: 2009 – EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes, • Direttiva 19 dicembre 2002 (Marzano) “Documentazione da produrre per l’autorizzazione degli organismi di certificazione CE” • ACCREDIA RG 01 s.m.i.– Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, RG 03 s.m.i.– Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione,, RG 09 –Regolamento per l’utilizzo del marchio Accredia; • GUCE – Oct.31, 2012-GJC 334 relative alle tipologie di prove applicabili ai prodotti oggetto della domanda di accreditamento I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 9 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 3 - IMPEGNI E RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE • • • • • • • Il Cliente s’impegna a pagare quanto concordato Il Cliente si impegna a rispettare quanto contenuto nel presente Regolamento per quanto di propria competenza Il Cliente s’impegna a permettere le verifiche ispettive da parte di I.C.T. e, se del caso, da parte di ACCREDIA, quale condizione necessaria all’accettazione e mantenimento incarico da parte di I.C.T.; Il Cliente, ove sia possibile, è tenuto a rispettare le condizioni stabilite dal regolamento ACCREDIA RG-09 punto 6 (di seguito riportato) e successive modificazioni in caso di utilizzo del marchio ACCREDIA Il Cliente s’impegna al rispetto delle modalità stabilite riguardo alla preparazione degli impianti sottoposti a ispezione, Il Cliente s’impegna a usare gli attestati di conformità emessi da I.C.T. esclusivamente per i singoli prodotti sottoposti a ispezione; Il Cliente assicura di non aver presentato domanda ad altro organismo e di non farlo nel seguito, anche in caso di esito negativo della valutazione da parte I.C.T. 4 – CAMPO DI APPLICAZIONE E NORME TECNICHE DI PRODOTTO Applicabilità Il presente regolamento si applica alle attività di verifica periodica e straordinaria di impianti ascensori e macchine ai sensi del DPR 162/99 art. 13 e 14 come modificato dal DPR 214/10) nonché alla verifica di impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01. Riferimenti Per impianti ascensori, montacarichi, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, come modificato dal DPR 214/2010 s.m.i. “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”, art. 13 e 14; Per impianti di messa a terra Decreti Ministeriali: DPR 462/2001 s.m.i. - D.M. 12 settembre 1959 s.m.i.e D.M. 519 del 15 ottobre 1993 s.m.i.Gli impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione vengono verificati con riferimento al seguente Decreto Ministeriale: DPR 462/2001 s.m.i. - D.M. 12 settembre 1959 s.m.i. Legislazione e Norme tecniche di riferimento Per impianti ascensori, montacarichi, si farà riferimento alla legislazione, alla normativa ed ai pareri tecnici vigenti all’atto dell’installazione dell’impianto, ai successivi adeguamenti, nonché alla legislazione/normativa relativa alle eventuali successive modifiche/sostituzioni, dello stato dell’arte della norma tecnica e della tecnologia all’atto dell’ispezione. Per quanto concerne le verifiche straordinarie, oltre a quanto sopra, si terrà conto della legislazione e della normativa tecnica relativa alle modifiche/sostituzioni avvenute. I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 10 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 Per impianti di messa a terra, oltre a quanto sopra, si terrà conto di quanto indicato nella Guida CEI 0-14 . s.m.i. 5- PROCESSO DI ISPEZIONE 5.1 Procedure di ispezione I.C.T. esercita attività di ispezione su ascensori ed impianti di messa a terra come definite nel DPR 162/99 art 13 e 14 nonché nel DPR 462/01. Tali attività si eseguono nei seguenti casi: • ispezione ordinaria alla scadenza periodica dei termini stabiliti dalla legislazione vigente; • ispezione straordinaria a seguito di verifica periodica con esito negativo, di incidenti di notevole importanza (anche se non seguiti da infortunio), ed a seguito di richiesta del cliente dopo modifica. Nel primo caso vengono applicate le procedure di ispezione QP7.3a "Verifiche periodicheAscensori-Macchine" oppure per gli impianti elettrici le procedure POQ01.1÷POQ04.1. Nel secondo caso vengono applicate le procedure di ispezione QP7.3b "Verifiche straordinarie Ascensori-Macchine” oppure per gli impianti elettrici le procedure POQ01.1÷POQ05.2 5.2 – Presentazione e accettazione delle domande Il richiedente per le attività di ispezione può essere: • il proprietario/rappresentante legale dell’ascensore/macchina o il conduttore (affittuario dello stabile in cui l’impianto è installato e che ne ha diritto di utilizzo) per le attività di ispezione ascensori/macchine; • il datore di lavoro per gli impianti elettrici; I soggetti richiedenti che desiderano accedere ai servizi di ispezione come sopra descritti devono farne domanda a I.C.T. sui moduli che questa ha appositamente predisposto; su detti moduli il richiedente fornisce: • • • • • • le sue generalità, la descrizione dei prodotti da certificare/ispezionare i requisiti rispetto ai quali deve essere determinata la conformità e gli schemi di certificazione; le norme e le leggi di riferimento; dichiara aver visionato ed accettato il presente "Regolamento per accedere alle procedure di ispezione” nonché il Tariffario I.C.T. dichiara di non aver presentato la medesima domanda ad altro organismo di ispezione. Nel caso di domanda di verifica periodica, Il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante: I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 11 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 presenta a I.C.T. la “Domanda di ispezione - Verifiche periodiche biennali”, modulo appositamente predisposto da I.C.T. Al ricevimento della domanda e dei relativi allegati, I.C.T. verifica: • • • • che sia firmata l’accettazione dei regolamenti e delle relative clausole speciali; che la domanda sia congruente tra le sue varie parti, univocamente interpretabile e chiara. Nei casi di requisiti incompleti o incongruenti, il richiedente è tenuto a fornire eventuali integrazioni documentali richieste da I.C.T, ove ritenuto necessario. Nelle situazioni in cui sussistono specifici accordi o richieste verbali da parte del cliente, I.C.T. provvede a registrare tali informazioni, unitamente alle date e all’identità del rappresentante del cliente. che il lavoro da effettuare rientri nell’ambito della propria esperienza e di possedere le risorse, in personale e apparecchiature, adeguate per soddisfare i requisiti; che non sussistano condizioni che possano compromettere l’imparzialità e l’indipendenza della valutazione. Al termine di tale esame, se positivo, I.C.T.: • invia al richiedente per iscritto la conferma di accettazione della domanda di certificazione, • comunica al richiedente, in base alle tempistiche previste per la specifica tipologia di attività e le eventuali necessità del richiedente, la pianificazione dell’attività di valutazione dell’impianto. Se negativo, invia al richiedente per iscritto la cominicazione di rifiuto della domanda, dandone giustificazione in modo da escludere condizioni discriminatorie. I.C.T. definisce la scadenza entro la quale va eseguita la verifica biennale, adottando come riferimenti le date delle precedenti verifiche periodiche/straordinarie (anche se eseguite da altri Organismi) o la data di certificazione per gli impianti in attesa di prima verifica. In casi particolari, giustificati dal richiedente, la scadenza potrà essere concordata con lo stesso. Nel caso di domanda di verifica straordinaria, il proprietario o il suo legale rappresentante, dopo aver rimosso le cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica periodica o l'incidente, oppure a seguito di modifica, presenta a I.C.T. la “Domanda di ispezione - Verifica Straordinaria”, modulo appositamente predisposto da I.C.T. In caso di incidente dovrà allegare una descrizione dell’accaduto e dei danni eventualmente conseguiti. In caso di modifica di impianto, alla Domanda di cui sopra occorrerà allegare una documentazione, predisposta dal soggetto che ha eseguito le modifiche e relativa alle stesse, comprendente: • la descrizione della modifica apportata o delle parti sostituite; • dei disegni, delle relazioni di calcolo o schemi di progettazione ove necessari; • indicazione delle normative tecniche di riferimento adottate; • la copia degli attestati di esame CE del tipo dei componenti di sicurezza utilizzati. I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 12 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 La documentazione da allegare alla domanda è indicata sul modulo, deve essere congruente tra le sue varie parti, univocamente interpretabile chiara. Il richiedente è tenuto a fornire eventuali integrazioni documentali richieste da I.C.T ove ritenuto necessario. Al ricevimento della domanda e dei relativi allegati, I.C.T. verifica preliminarmente la loro completezza e congruità tra le parti; al termine di tale esame, se positivo, I.C.T.: • invia al richiedente per iscritto la conferma di accettazione della domanda; • comunica al richiedente, in base alle tempistiche previste per la specifica tipologia di attività e le eventuali necessità del richiedente, la pianificazione dell’attività di valutazione dell’impianto. La domanda del richiedente e la relativa accettazione da parte di I.C.T. formalizzano contrattualmente gli interventi dell’Istituto espletati secondo il presente regolamento. Le quotazioni relative alle prestazioni di I.C.T. sono definite in un Tariffario, i cui criteri sono applicati in modo non discriminatorio per tutti i richiedenti. Se i dati forniti dal cliente sono fuori dal campo di applicazione del Tariffario, il Direttore Amministrativo inoltra la richiesta di offerta al Direttore Operativo per una quotazione specifica 5.3a – Modalità e procedure di valutazione per le verifiche periodiche Operazioni preliminari I.C.T. definisce la scadenza entro la quale va eseguita la verifica biennale, adottando come riferimenti le date delle precedenti verifiche periodiche/straordinarie (anche se eseguite da altri Organismi) o la data di certificazione per gli impianti in attesa di prima verifica. In casi particolari, giustificati dal richiedente, la scadenza potrà essere concordata con lo stesso. Valutazione dell’impianto Il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante si impegna nei riguardi del personale ispettivo designato da I.C.T. a: • fornire, quale condizione necessaria all’accettazione e mantenimento di incarico da parte di I.C.T. l’accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli sia per il personale direttamente preposto che ad eventuali auditor interni/esterni designati al controllo del processo e a eventuali ispettori di ACCREDIA, • garantire la disponibilità del personale addetto alla manutenzione per l’esecuzione delle prove richieste dal personale I.C.T. durante l’ispezione tecnica nel rispetto delle proprie procedure di sicurezza e secondo quanto definito dalle istruzioni dell’impianto specifico; • fornisce comunque a proprio carico tutti i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto; • garantire la disponibilità di tutti i documenti indicanti i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si devono svolgere i controlli e le procedure di sicurezza per lo svolgimento degli stessi. • garantire la disponibilità di tutti i documenti tecnici relativi all’impianto. I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 13 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 Il personale preposto per le operazioni di ispezione dovrà operare su mandato esclusivo di I.C.T., nel rispetto delle scadenze o , secondo quanto sotto descritto. • procede alle operazioni preliminari di identificazione dell’impianto. Qualora vi sia qualche dubbio o incongruenza sulla conguenza dell’impianto oggetto dell’ispezione prevista rispetto alla domanda, l’ispettore consulta I.C.T. • verifica la presenza e la congruità della documentazione dell’impianto, l’annotazione delle prove eseguite dal manutentore, la presenza di verbali ispetivi precedenti e l’eventuale ottemperanza delle prescrizioni ivi contenute. Qualora vi siano dubbi sull’avvenuta omologazione/certificazione dell’impianto, l’ispettore si asterrà dall’emissione del rapporto di ispezione. • controlla che l’impianto non sia stato soggetto a modifiche/trasformazioni rispetto alla precedente verifica; • esegue, nel rispetto delle procedure di sicurezza e secondo quanto definito dalle istruzioni dell’impianto specifico, tutte le prove occorrenti a verificarne la funzionalità, l’efficienza e la sicurezza dell’impianto e dei singoli componenti. • verifica, dopo tali prove, che non si siano prodotte deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l’utilizzo dell’ascensore. Qualora, per cause diverse, non fosse possibile iniziare, proseguire ed ultimare una verifica, l’ispettore sospenderà le operazioni in corso, provvedendo ad annotare sul Verbale di Verifica Periodica le motivazioni della sospensione; il Verbale completo di esito verrà ultimato ed avallato dall’ispettore solo a conclusione dell’attività. Al termine delle operazioni di controllo, l’ispettore I.C.T. redige, numera (n.progr./anno secondo numerazione fornita da I.C.T) e firma il Verbale di Verifica Periodica, indicando la data dell’attività, i riferimenti identificativi dell’impianto, del proprietario dell’impianto e del manutentore, i risultati delle prove eseguite, le non conformità riscontrate e l’esito dell’ispezione, da confermare come definito al punto successivo. I rilievi segnalati da I.C.T. al termine dell’ispezione possono essere classificati come segue: • Rilievo ostativo al funzionamento dell’impianto, qualora venga rilevato il mancato rispetto di requisiti cogenti applicabili o una mancanza che metta, nell’immediato o nel breve termine, a rischio la sicurezza dell’impianto sia per l’utenza che per il personale manutentivo/ispettivo. In tal caso l’esito dell’ispezione è negativo. • Rilievo non ostativo al funzionamento dell’impianto, qualora venga riscontrata una situazione che possa, nel lungo termine mettere a rischio la sicurezza dell’impianto e tale da potersi riconfigurare come ostativa al funzionamento dell’impianto nel corso delle successive verifiche. Inoltre, qualora vengano individuate situazioni di potenziale rischio e tali da poter individuare possibilità di miglioramento della sicurezza dell’impianto. Qualora l’impianto non risultasse idoneo, l’ispettore preposto nega il consenso alla continuità dell’esercizio, indicando sul Verbale di Verifica Periodica i motivi dell’esito negativo, da confermare come definito al punto successivo. I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 14 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 Gestione delle Verifiche Straordinarie non programmate su ascensori. Il presente paragrafo si riferisce al caso in cui, nel corso di una Verifica Periodica, vengano rilevate modifiche o sostituzioni di componenti principali per i quali si renda necessaria una Verifica Straordinaria. Nel caso in cui il contratto di verifica periodica non comprenda anche le verifiche straordinarie, il personale ispettivo ICT, nel corso della Verifica Periodica: • accerta le modifiche eseguite per le quali necessita la Verifica Straordinaria; • verifica la presenza sul posto di verbale di Verifica Straordinaria eseguita eventualmente da altro Organismi o Ente; • in assenza di tale verbale procede all’esame sul posto della documentazione tecnica relativa alle modifiche effettuate ed esegue la Verifica Straordinaria con le modalità di cui al punto successivo 5.3b; • comunica tempestivamente ad ICT Straordinaria e le modifiche intervenute. l’avvenuta esecuzione della Verifica Il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante si impegna nei riguardi del personale ispettivo designato da I.C.T. a rendere disponibili sia il libretto di impianto con verbali relativi alle precedenti ispezioni che tutti i documenti necessari alla valutazione delle modifiche per le quali si rende necessaria la Verifica straordinaria. In particolare, ove applicabili, dovranno essere disponibili • • • • Dichiarazioni di conformità dei componenti sostituiti Attestati CE di tipo dei componenti sostituiti Schemi elettrici ed idraulici ove applicabili Relazioni di calcolo relative ai componenti sostituiti, ove necessarie. La presente gestione delle verifiche straordinarie non programmate non comporterà costi aggiuntivi da parte di ICT rispetto alla procedura di cui al successivo punto 5.3 b; la tariffa applicata sarà quella stabilita da tariffario QD7 Tari o diversamente definita tra ICT ed il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante. Riesame delle attività ispettive e registrazioni Il Verbale di Verifica Periodica viene rilasciato sul posto e nella documentazione dell’impianto al termine dell’ispezione; copie del documento verranno consegnate al manutentore ed al cliente. La copia ad uso interno viene trasmessa alla Segreteria I.C.T. per le operazioni di riesame finale da parte del Direttore Operativo, registrazione e fatturazione attività. I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 15 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 Un verbale di ispezione con esito positivo si intenderà confermato da I.C.T. qualora, a seguito delle operazioni di riesame da parte del Direttore Operativo, il richiedente e la ditta manutentrice non ricevano comunicazione (raccomandata/fax/e-mail/PEC) entro 15 giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva. Di contro, qualora da un riesame di verbale di ispezione con esito positivo emergano ulteriori osservazioni tali da non poter confermare in via definitiva l’esito, a seconda del caso, I.C.T. intraprenderà opportuni provvedimenti, dandone comunicazione al manutentore e al cliente entro 15 giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva. In caso di verbale di ispezione con esito negativo, confermato dal riesame finale del Direttore Operativo, I.C.T. provvede a confermare l’esito al Cliente ed alla ditta incaricata per la manutenzione (raccomandata/fax/e-mail/PEC) entro 5 giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva. Nel contempo, I.C.T. provvederà a trasmettere l’esito al competente Ufficio Comunale entro 3 giorni dalla chiusura del riesame. Per i verbali relativi all’attività ispettiva connessa al DPR 462/01 s.m.i. vale quanto sopra con l’eccezione che il documento viene rilasciato in via definitiva dopo le operazioni di riesame da parte del Direttore Tecnico. 5.3b – Modalità e procedure di valutazione per le verifiche straordinarie In caso di presenza di documentazione tecnica, il personale ispettivo preposto da I.C.T.: • esamina la documentazione relativa alle modifiche effettuate e se necessario ne chiede integrazione al richiedente; • redige il “Verbale di verifica della documentazione tecnica per modifica di impianto”, modulo appositamente predisposto da I.C.T. . I.C.T. definisce, dopo avere concordato con il richiedente o con il personale tecnico preposto alla manutenzione, la scadenza entro la quale va eseguita la verifica. Valutazione dell’impianto Il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante si impegna nei riguardi del personale ispettivo designato da I.C.T. a: • sospendere l’esercizio dell’impianto fino ad esito positivo della verifica straordinaria; • fornire, quale condizione necessaria alla conferma di incarico da parte di I.C.T., l’accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli sia per il personale direttamente preposto che ad eventuali auditor interni/esterni designati al controllo del processo e a eventuali ispettori di ACCREDIA • garantire la disponibilità del personale addetto alla manutenzione per l’esecuzione delle prove richieste dal personale I.C.T. durante l’ispezione tecnica nel rispetto delle proprie procedure di sicurezza e secondo quanto definito dalle istruzioni dell’impianto specifico; • fornisce comunque a proprio carico tutti i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche dell'impianto; I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 16 • • procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 garantire la disponibilità di tutti i documenti indicanti i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si devono svolgere i controlli e le procedure di sicurezza per lo svolgimento degli stessi. garantire la disponibilità di tutti i documenti tecnici relativi all’impianto. Il personale preposto per le operazioni di ispezione dovrà operare su mandato esclusivo di I.C.T., secondo quanto sotto descritto. • procede alle operazioni preliminari di identificazione dell’impianto. Qualora vi sia qualche dubbio o incongruenza sulla identificabilità dell’impianto oggetto dell’ispezione prevista rispetto alla domanda, l’ispettore consulta I.C.T. • verifica la presenza e la congruenza della documentazione dell’impianto, l’annotazione delle prove eseguite dal manutentore, la presenza di verbali ispetivi precedenti. • in caso verifica a seguito verbale di precedente verifica con esito negativo, dovrà valutare se le cause di tale esito sono state rimosse e se sono state ripristinate le condizioni di corretta sicurezza e funzionalità dell’impianto. Il precedente verbale con esito negativo dovrà essere disponibile sul posto onde verificarne il contenuto delle non conformità riscontrate e la rispettiva ottemperanza. • in caso verifica a seguito incidente, dovrà valutare se le cause dalle quali questo è scaturito sono state rimosse e se sono state ripristinate le condizioni di corretta sicurezza e funzionalità dell’impianto. Eventuali documentazioni relative all’incidente dovranno essere rese disponibili. • In caso di verifica a seguito modifica dell’impianto, dovrà valutare la conformità degli interventi eseguiti a quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento oppure ai corrispondenti requisiti, secondo quanto si evince dalla documentazione fornita in allegato alla domanda. • esegue, in tutti i suddetti casi, nel rispetto delle procedure di sicurezza e secondo quanto definito dalle istruzioni dell’impianto specifico, tutte le prove occorrenti a verificarne la funzionalità, l’efficienza e la sicurezza dell’impianto e dei singoli componenti. Tale attività comprendrà sia le prove specificamente correlate alla verifica straordinaria che quelle previste per la verifica periodica. • verifica, dopo tali prove, che non si siano prodotte deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l’utilizzo dell’ascensore. Qualora, per cause diverse, non fosse possibile iniziare, proseguire ed ultimare una verifica, l’ispettore sospenderà le operazioni in corso, provvedendo ad annotare sul Verbale di Verifica le motivazioni della sospensione; il Verbale completo di esito verrà ultimato ed avallato dall’ispettore solo a conclusione dell’attività. Al termine delle operazioni di controllo, l’ispettore I.C.T. redige, numera (n.progr./anno secondo numerazione fornita da I.C.T), firma e rilascia il Verbale di Verifica Straordinaria, modulo appositamente predisposto da I.C.T., indicando la data dell’attività, i riferimenti identificativi e normativi dell’impianto, del proprietario dell’impianto e del manutentore, la motivazione per la quale è stata eseguita la verifica, i risultati delle prove eseguite, le non conformità riscontrate e l’esito dell’ispezione da confermare come definito al punto successivo. I rilievi segnalati da I.C.T. al termine dell’ispezione possono essere classificati come segue: I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 17 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 • Rilievo ostativo al funzionamento dell’impianto, qualora venga rilevato il mancato rispetto di requisiti cogenti applicabili o una mancanza che metta, nell’immediato o nel breve termine, a rischio la sicurezza dell’impianto sia per l’utenza che per il personale manutentivo/ispettivo. In tal caso l’esito dell’ispezione è negativo. • Rilievo non ostativo al funzionamento dell’impianto, qualora venga riscontrata una situazione che possa, nel lungo termine mettere a rischio la sicurezza dell’impianto e tale da potersi riconfigurare come ostativa al funzionamento dell’impianto nel corso delle successive verifiche. Inoltre, qualora vengano riscontrate situazioni di potenziale rischio e tali da poter individuare possibilità di miglioramento della sicurezza dell’impianto. Qualora l’ascensore/macchina non dovesse ancora risultare idoneo, l’ispettore preposto nega il consenso alla continuità dell’esercizio, indicando sul Verbale di Verifica Straordinaria i motivi dell’esito negativo da confermare come definito al punto successivo. In considerazione del fatto che nel corso della Verifica Straordinaria verranno eseguite tutte le prove previste dalla Verifica Periodica, il termine da cui far decorrere la scadenza della prossima ispezione ordinaria sarà quello della Verifica Straordinaria. Riesame delle attività ispettive e registrazioni Il Verbale di Verifica Straordinaria emesso in caso di modifica dell’impianto rispetto alla originale condizione di omologazione/certificazione, unitamente alla documentazione tecnica degli interventi eseguiti, resta parte integrante del libretto di impianto. Copia Interna del Verbale di Verifica Straordinaria e la documentazione eventualmente allegata viene trasmessa alla Segreteria I.C.T. per le operazioni riesame finale da parte del Direttore Operativo, registrazione e fatturazione attività. Un verbale di ispezione straordinaria con esito positivo si intenderà confermato da I.C.T. qualora, a seguito delle operazioni di riesame da parte del Direttore Operativo, il richiedente e la ditta manutentrice non ricevano comunicazione (raccomandata/fax/email/PEC) entro 15 giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva. Di contro, qualora da un riesame di verbale di ispezione straordinaria con esito positivo emergano ulteriori osservazioni tali da non poter confermare in via definitiva l’esito, a seconda del caso, I.C.T. intraprenderà opportuni provvedimenti, dandone comunicazione al manutentore e al cliente entro 15 giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva. In caso di verbale di ispezione straordinaria con esito negativo, confermato dal riesame finale del Direttore Operativo, I.C.T. provvede a confermare l’esito al Cliente ed alla ditta incaricata per la manutenzione (raccomandata/fax/e-mail/PEC) entro 5 giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva. Per i verbali relativi all’attività ispettiva connessa al DPR 462/01 s.m.i. vale quanto sopra con l’eccezione che il documento viene rilasciato in via definitiva dopo le operazioni di riesame da parte del Direttore Tecnico. I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 18 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 Il proprietario o il suo legale rappresentante, alla ricezione del verbale di Verifica Straordinaria il cui esito è stato confermato con le modalità di cui sopra: • • • in caso di modifica impianto, inoltra al Comune di Competenza le comunicazioni di Messa in esercizio previste dal DPR 162/99 commi 1 e 4. in caso di precedente verifica con esito negativo, da comunicazione al Comune di Competenza. in caso di precedente verifica a seguito incidente, da comunicazione al Comune di Competenza ove sia stato denunciato l’incidente. 6 –TARIFFARIO E FATTURAZIONE Le attività di certificazione ed ispezione erogate da I.C.T. sono economicamente quotate secondo quanto definito dal Tariffario QD7 TARI. Il suddetto Tariffario riporta i criteri e le voci necessarie alla compilazione delle tariffe per tipologie di impianto, i criteri di maggiorazione/diminuzione, i limiti e le condizioni di sconto, i criteri di revisione annuale su base ISTAT. In generale, le voci che costituiscono le tariffe I.C.T. sono: • • • cifra definita in funzione del tipo di attività svolta, per specifica tipologia di impianto; eventuali rimborsi chilometrici e rimborso spese vive ove previste dallo specifico contratto; eventuali extra dovuti ad ispezioni supplementari o di ripetizione parziale di controlli per cause non imputabili ad I.C.T. Le tariffe applicate per una specifica attività sono certificazione/ispezione. indicate nelle relative domande di Le informazioni relative al Tariffario QD7 TARI, comprese le tariffe applicate per una specifica attività, i criteri di maggiorazione/diminuzione, i limiti e le condizioni di sconto, i criteri di revisione annuale su base ISTAT, sono disponibili su richiesta telefonica/scritta presso i recapiti I.C.T. La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole domande alla chiusura della specifica attività. In caso di annullamento o interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo non dipendente da I.C.T., è riservata la facoltà di addebitare tutte le prestazioni già svolte. I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 19 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 7 – GESTIONE RICORSI/ RECLAMI Generalità I Ricorsi si riferiscono a una decisione presa da I.C.T. relativamente alla conformità dell’ascensore-montacarichi ai requisiti richiesti. Possono fare ricorso esclusivamente i clienti (installatore dell’ascensore-montacarichi, richiedente il servizio di certificazione). I RECLAMI si riferiscono all’esecuzione delle attività svolte da I.C.T. nei processi di valutazione e certificazione dell’ascensore-montacarichi. Possono fare reclamo sia i clienti (richiedenti il servizio di valutazione e certificazione) sia altre parti interessate (per esempio condomini di un edificio civile, manutentore dell’ascensore). Tutti costoro, qualora risultino insoddisfatti dal servizio ricevuto da I.C.T., hanno la facoltà di inoltrare reclamo scritto presso la sede legale. Il cliente può fare ricorso contro le decisioni di I.C.T. entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione, dando comunicazione scritta a I.C.T. del suo desiderio di appellarsi contro quella decisione. Le ragioni del dissenso devono essere esposte per iscritto e motivate con riscontri oggettivi. In fase di istruttoria, il cliente, dovrà rendere tutte le informazioni e documentazioni richieste per la valutazione del ricorso. I costi del ricorso resteranno a carico di I.C.T. se il ricorso è accolto, del ricorrente se il ricorso è respinto E’ facoltà del Cliente proporre ricorsi direttamente all’Autorità di accreditamento. Fino alla comunicazione dell’esito del ricorso, la decisione di I.C.T. rimane in vigore. Nel caso in cui la decisione intrapresa non esaurisca ogni pendenza tra le parti e sorga quindi un contenzioso, si ricorrerà all’intervento del Foro competente. Ricezione, registrazione e trattamento dei ricorsi/ reclami Il ricorrente, all’atto della presentazione del ricorso/ reclamo, deve indicare tutte le informazioni necessarie alle valutazioni iniziali. In particolare per quanto concerne: • • • nominativo e recapito del ricorrente, data e riferimenti del ricorso/ reclamo, descrizione del ricorso/ reclamo e di eventuali dati ad esso pertinenti. I.C.T.: • riceve il ricorso/ reclamo con i relativi allegati;; • entro 15 giorni dal ricevimento, nomina il Comitato; entro 30 giorni dal ricevimento dell’incarico, il Comitato: • verifica che il ricorso/ reclamo sia presentato secondo le modalità e nei tempi stabiliti; • valuta il ricorso/ reclamo ricevuto (natura, gravità e complessità) ed individua le persone preposte allo specifico processo di gestione; le persone direttamente o I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 20 • • • procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 indirettamente interessate dal ricorso/ reclamo vengono escluse dalla valutazione dello stesso, comunica al ricorrente il nominativo del responsabile referente del procedimento e la tempistica prevista per la chiusura del ricorso/ reclamo; reperisce tutte le informazioni che ritiene necessarie alla valutazione a mezzo di colloqui con gli interessanti e documentazioni pertinenti; decide in merito al ricorso/ reclamo e motiva tale decisione in un rapporto scritto. entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto redatto dal Comitato: • prende atto dell’esito dell’esame del ricorso/ reclamo; • comunica al cliente l’esito del ricorso/ reclamo, allegando il rapporto del Comitato. Il ricorrente, su richiesta, ha diritto di accesso alle registrazioni prodotte da I.C.T. in fase di certificazione e in fase di gestione del ricorso/ reclamo. 8 - USO DEL MARCHIO ACCREDIA da parte I.C.T. I.C.T. è tenuta a utilizzare il marchio ACCREDIA, autorizzato al momento dell’accreditamento, alle condizioni stabilite dal regolamento ACCREDIA RG-09 e successive modificazioni; 9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO Il Direttore Amministrativo, attraverso il Comitato Direttivo, è responsabile di sviluppare questo regolamento e adeguarlo, quando necessario, agli aggiornamenti delle norme di riferimento, nonché a eventuali esigenze organizzative dell’organizzazione. • • In caso di aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, I.C.T. renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web www.ict-mi.it e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail indicando i relativi tempi di attuazione . Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione il cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche e potrà ritenere annullato il rapporto contrattuale senza alcun onere tra le parti. Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso. Qualora le variazioni del presente regolamento derivino da modifica delle norme e disposizioni legislative, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, I.C.T. renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web www.ict-mi.it e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail. Il cliente potrà avvalersi dei servizi oggetto del presente regolamento adeguandosi alle nuove disposizioni entro i termini indicati da I.C.T. Le modifiche gestite secondo la procedura “Gestione dei documenti e dei dati” (QP8.3). I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 21 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 10 – FORO COMPETENTE Permanendo il disaccordo sull’esito di un ricorso, il cliente si potrà rivolgere al foro competente di Milano, per quant’altro non previsto, ci si riporta alle disposizioni di legge nazionali e comunitarie. 2 I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 22 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 ALLEGATO - USO DEL MARCHIO ACCREDIA Estratto da Reg. ACCREDIA RG09 6. CRITERI PER L’USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA DA PARTE DEGLI UTENTI DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATI 6.1 Con la dizione “Utenti dei servizi di certificazione accreditati” si intendono i Clienti degli Organismi accreditati da ACCREDIA, vale a dire le Organizzazioni intestatarie delle certificazioni di sistemi di gestione aziendale, quelle intestatarie delle certificazioni di prodotto (licenziatarie dei marchi di certificazione), le persone (figure professionali) certificate. 6.2 Gli Organismi accreditati da ACCREDIA hanno facoltà di concedere ai Clienti l’uso del Marchio ACCREDIA, nei termini di cui al presente Regolamento. Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato da ACCREDIA. 6.3 L’uso del Marchio ACCREDIA da parte dei suddetti Clienti è consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio dell’Organismo accreditato, come mostrato nella Figura 4 – Paragrafo 12 ed in conformità alle regole indicate di seguito. Il Marchio ACCREDIA utilizzabile dai Clienti degli Organismi Accreditati è di forma ovale e riporta la denominazione ACCREDIA con la dizione “L’ente di Accreditamento” e al centro la sagoma dell’Italia. Esso non comprende né le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione, né i riferimenti agli Accordi MLA. In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (Marchio ACCREDIA in abbinamento al Marchio dell’Organismo accreditato), è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio dell’Organismo (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue): Organismo accreditato da ACCREDIA Body accredited by ACCREDIA 6.4 L’uso del Marchio ACCREDIA come sopra è precluso ai Clienti degli Organismi di Ispezione. Nel seguito si fa pertanto esclusivo riferimento ai Clienti degli OdC. 6.5 Ove applicabile, l’OdC è tenuto a regolamentare l’utilizzo del Marchio ACCREDIA da parte dei suoi Clienti, tramite prescrizioni scritte, che fanno parte della documentazione del sistema di gestione per la qualità ed aventi valore contrattuale (generalmente incorporate nel Regolamento dell’OdC). Tali prescrizioni, fra l’altro, devono garantire che: - L’intestatario di un determinato tipo di certificazione, relativo ad un determinato schema accreditato, non utilizzi mai il Marchio di accreditamento disgiuntamente dal Marchio di certificazione dell’OdC accreditato. - Il Marchio ACCREDIA non sia utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto o il personale di un intestatario della certificazione accreditata, o in altra maniera comunque fuorviante. 6.6 Un OdC di sistemi di gestione aziendale (vedi Punto 2) deve prescrivere all’intestatario della certificazione che, sui prodotti realizzati o forniti da quest’ultimo e sul loro imballaggio o confezione (primari), non siano mai apposti né il Marchio dell’OdC, né il Marchio ACCREDIA, in forma disgiunta o congiunta. È consentito l’utilizzo della sola dizione Organizzazione con sistema di gestione certificato, indicando la/le norma/norme di riferimento del/i sistema/i certificato/i (es. UNI EN ISO 9001:2008). È consentito l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello dell’OdC, su carta intestata e documenti in genere (ad eccezione di qualsiasi documentazione tecnica riguardante ai prodotti realizzati) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell’ambito del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc..). Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, l’abbinamento dei due Marchi deve essere completato con l’aggiunta di una dizione del tipo Organizzazione con sistema di gestione certificato, indicando la/le norma/norme di riferimento del/i sistema/i certificato/i (es. UNI EN ISO 9001:2008). Tale prescrizione si applica anche al caso di utilizzo della sola scritta di cui al Punto 6.3. Un OdC di sistemi di gestione aziendale deve prescrivere all’intestatario della certificazione che sui biglietti da visita del personale non sia mai apposto il Marchio combinato ACCREDIA (utilizzabile dai Clienti degli Organismi Accreditati) marchio dell’OdC. 6.7 I rapporti di prova e/o certificati di taratura emessi da Laboratori e/o i rapporti di prove valutative emessi da un PTP, il cui sistema di gestione per la qualità sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale accreditato da ACCREDIA, non devono mai riportare né il Marchio dell’OdC, né il marchio ACCREDIA, in forma disgiunta o congiunta, né il riferimento ad ACCREDIA di cui al Punto 6.3. Quanto sopra si applica anche ai documenti di offerta di rapporti di prova e/o certificati di taratura emessi da Laboratori e/o rapporti di prove valutative emessi da un PTP. 6.8 Un OdC di prodotti/servizi ha facoltà di concedere all’intestatario/licenziatario della certificazione l’uso del Marchio ACCREDIA – sui prodotti, relativi imballaggi e confezioni – nei termini previsti dal presente Regolamento e, in particolare, al punto 6.3. Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato ed auspicato da ACCREDIA. Nel caso di certificazione di servizi, è consentita l’apposizione del Marchio ACCREDIA, abbinato a quello dell’OdC (o soluzione equivalente rappresentata dalla scritta di cui al Punto 6.3), sui mezzi strumentali utilizzati per la fornitura del servizio, con l’aggiunta della dizione “servizio certificato”. Nel caso di servizi solo parzialmente certificati, la dizione deve essere integrata con le necessarie limitazioni (limitatamente a …….). L’abbinamento dei due Marchi (o soluzione equivalente) su documenti tecnici, cataloghi e materiale pubblicitario deve essere posto esclusivamente in corrispondenza dei prodotti/servizi rientranti nello scopo di accreditamento. 6.9 Per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA congiunto a quello dell’OdC (o soluzione equivalente), nel caso di certificazione di prodotti, il Regolamento dell’OdC deve prevedere i casi in cui le dimensioni del prodotto e dell’imballaggio/confezione non consentano il rispetto dei vincoli dimensionali di cui alla Figura 4 – Paragrafo 12, prescrivendo che: - Al prodotto o all’imballaggio/confezione sia applicato un talloncino riproducente la Figura 4 Paragrafo 12 (o soluzione equivalente), anche ridotta in modo da rispettare le proporzioni e purché visibile, oppure - L’intestatario della certificazione (licenziatario del Marchio dell’OdC) adotti le misure necessarie ad assicurare che, al momento della vendita all’ingrosso o al dettaglio del prodotto, sia esposto un cartello riproducente la Figura 4 (o soluzione equivalente), anche ingrandita rispetto alle dimensioni massime di cui in figura, sempre nel rispetto delle proporzioni. I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici “Regolamento per accedere alle pag. 23 procedure di Ispezione" - QD7Ispe- rev. 2 6.10 Si ricorda che ulteriori prescrizioni relative all’uso del Marchio dell’OdC di prodotti (congiuntamente o disgiuntamente dal Marchio ACCREDIA) possono essere contenute in altri documenti ACCREDIA applicabili (es. Regolamenti Tecnici RT). 6.11 Non è consentito l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, né del marchio dell’OdC, né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando l’Organizzazione è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE). 6.12 Un OdC di personale ha facoltà di consentire alla persona intestataria della certificazione l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente al Marchio dell’OdC, sui biglietti da visita, sulla carta intestata ed altra documentazione di detta persona, secondo la configurazione di Figura 4 eventualmente ridotta in modo da rispettare le proporzioni (o soluzione equivalente). Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato e auspicato da ACCREDIA. Nota: la presente disposizione non è in contrasto con quella di cui al Punto 5.2.9.
© Copyright 2024 Paperzz