QD7 Ispe REGOLAMENTO PROCEDURE DI ISPEZIONE - Ict

I.C.T. S.r.l. Istituto Controlli Tecnici
“Regolamento per accedere alle procedure di ispezione"
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Revisione N.
Data
Descrizione
0
28/02/2013
riemissione
1
18/07/2013
Revisione a seguito osservazioni ACCREDIA
2
15/07/2014
Revisione generale
I.C.T.Srl – Istituto Controlli Tecnici
Via A. Catalani 68 – 20131 – Milano
Regolamento per accedere alle procedure di
Ispezione
DOCUMENTO ELABORATO E VERIFICATO A CURA : DA………………………………….
DOCUMENTO APPROVATO A CURA : AU……………………………………………………
DOCUMENTO VISIONATO A CURA : CSI ……………………………………………………
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INDICE
1) SCOPO DEL DOCUMENTO
2) IMPEGNI I.C.T.
- responsabilità legale,
- aspetti tecnici,
- aspetti economico finanziari e assicurativi,
- controllo dell’utilizzo degli attestati emessi
- imparzialità,
- non discriminazione,
- riservatezza,
- informazioni disponibili al pubblico,
- comitati di tutela,
- risorse umane interne/esterne per la valutazione, etica,
- strumenti di misura,
- subappalti,
- norme di riferimento.
3) IMPEGNI DEL CLIENTE
4) CAMPO D’APPLICAZIONE E NORME TECNICHE DI PRODOTTO
5)PROCESSO DI ISPEZIONE
5.1 – Procedure d’ispezione
5.2 – Presentazione e accettazione delle domande
5.3a – Modalità e procedure di valutazione per le verifiche periodiche
5.3b – Modalità e procedure di valutazione per le verifiche straordinarie
6) TARIFFARIO E FATTURAZIONE
7) GESTIONE RICORSI/ RECLAMI
8) USO DEL MARCHIO ACCREDIA da parte I.C.T.
9) MODIFICHE AL REGOLAMENTO
10) FORO COMPETENTE
APPENDICE: USO DEL MARCHIO ACCREDIA da parte del cliente
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1 – SCOPO DEL DOCUMENTO
Il presente Regolamento, ha lo scopo di informare tutti coloro che vogliano avvalersi dei
servizi di ispezione forniti da I.C.T. in merito ai propri diritti/ doveri, nonchè quelli di I.C.T.
e delle procedure di ispezione.
2 – IMPEGNI E RESPONSABILITA’ I.C.T.
2.1 Responsabilità legale
I.C.T. è una società a responsabilità limitata con un Amministratore Unico in qualità di
legale rappresentate designato dall’assemblea dei soci. La struttura amministrativa, gli
strumenti giuridici che definiscono l’attività di I.C.T., la sede sono descritti nello Statuto; i
nomi delle persone che la controllano sono scritti nel "Libro dei soci".
Essa eroga, fra l’altro, servizi di certificazione impianti ascensori ai sensi della Direttiva
Europea 95/16/CE - allegati VI e X e, allo scopo, è accreditata e notificata. Tali servizi a
favore dei suoi clienti sono regolati da accordi documentati che indicano i rispettivi
impegni (il presente documento); ACCREDIA ha facoltà di fare audit su tali processi,
anche al fine di verificarne l’imparzialità.
2.2 Aspetti tecnici
I.C.T. ha la responsabilità di ottenere sufficiente evidenza obiettiva sulla quale fondare le
proprie decisioni relative alla certificazione.
I.C.T. possiede ed è in grado di dimostrare il possesso delle competenze e capacità
necessarie per erogare i servizi indicati sopra, avendo personale competente e in numero
sufficiente per il livello di attività da svolgere, la capacità tecnica per sviluppare, estendere
o modificare gli schemi di certificazione e procedure per validare tali schemi.
2.3 Aspetti economico finanziari e assicurativi
I.C.T. ottiene il suo sostegno finanziario unicamente dall'attività di certificazione,
sorveglianza ed ispezione nei settori anzidetti; essa è tale da consentirgli di mantenere la
propria imparzialità e da dimostrare che c’è la ragionevole aspettativa che sia in grado di
erogare e di continuare a erogare il suo servizio in ottemperanza agli impegni contrattuali.
Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di
certificazione e di ispezione, la documentazione contabile I.C.T è revisionata e
confermata da un Revisore dei Conti indipendente.
I.C.T. ha una copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti
dall’esercizio di attività di certificazione ed ispezione.
2.4 Controllo dell’utilizzo dei verbali emessi
Il Cliente può citare, esibire e utilizzare il verbale di ispezione per tutti gli scopi legali
commerciali o promozionali, a meno che tutto ciò non produca confusione o induca in
errore il destinatario sul suo effettivo significato. Può pubblicizzare nella maniera più
opportuna, purchè in riferimento all’ oggetto dell’ Ispezione. In caso di accertamento di
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comportamenti scorretti, I.C.T. intraprenderà azioni a tutela di terzi e della propria
immagine.
I.C.T. si riserva, in caso di accertato uso improprio, di dar comunicazione all’Autorità
Giudiziaria ed all’Autorità incaricata per la Vigilanza del settore (Comune di competenza,
Ministeri di competenza).
2.5 Imparzialità
I.C.T. è responsabile dell’imparzialità; questa è assicurata a tutti i livelli: dalla definizione
delle politiche, alle decisioni circa le certificazioni, alle valutazione degli impianti.
I.C.T. assicura che non esistano conflitti d’interesse o che questi siano risolti in modo da
non influenzare negativamente le sue attività; allo scopo identifica con continuità i rischi
per l’imparzialità, dovuti a interessi propri, autovalutazzione, patrocinio di una causa,
eccessiva familiarità, intimidazione, concorrenza, che derivano dalle proprie attività, dalle
relazioni con soggetti giuridici separati che forniscono attività diverse dalle proprie e dalle
relazioni del suo personale, sia esso dipendente o non dipendente.
Se viene identificato un rischio, cerca di eliminarlo o di minimizzarlo e intraprende le azioni
necessarie per farvi fronte, qualunque sia la sua origine.
Per assicurare il rispetto di tali requisiti I.C.T. ha redatto il documento “Analisi e
valutazione rischi di imparzialità” (QD4.1) in cui sono identificati i vari rischi con il relativo
livello potenziale, sono indicate le misure adottate e il rischio residuo, sono indicati i
monitoraggi predisposti. Tale documento “Analisi e valutazione rischi di imparzialità” è a
disposizione del Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità, cui è affidato il compito di
vigilare sulla corretta applicazione delle procedure di prova, ispezione, valutazione e
certificazione.
I.C.T. assicura la propria indipendenza dalle parti coinvolte; allo scopo essa stessa, il suo
Amministratore Unico e i membri del Comitato Direttivo, non svolgono:
• attività di consulenza, progettazione, fabbricazione, manutenzione e vendita nel
settore degli ascensori/impianti elettrici e della relativa componentistica;
• qualsiasi altra attività o servizio che potrebbe indirettamente compromettere il
carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità di processi di certificazione ed
ispezione.
I.C.T. non commercializza o offre le proprie attività di certificazione attraverso
organizzazioni che forniscano attività di consulenza.
I.C.T. assicura l’imparzialità del proprio personale addetto alle attività di valutazione, oltre
che attraverso un controllo sul personale stesso (come indicato al punto 2.10), anche
comunicandone il nominativo al cliente che, per fondati motivi, puù rifiutarlo.
2.6 Condizioni non discriminatorie
I.C.T. gestisce le proprie attività in modo non discriminatorio, nonché in posizione
autonoma e indipemndente da ogni interesse di parte.
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Le politiche e le procedure che regolano l’attività I.C.T. non sono discriminatorie, nel
senso che non sono utilizzate per impedire o inibire l’accesso dei richiedenti, tranne
quando specificato dalla norma.
I.C.T. rende i propri servizi accessibili a tutti i richiedenti aventi causa, indipendentemente
dalle loro dimensioni, da altri limiti o da indebite condizioni economico finanziarie o di altro
tipo.
I.C.T. si riserva la possibilità di rifiutare di accettare una domanda o di mantenere un
contratto con un cliente quando esistano ragioni fondamentali o dimostrate, come per
esempio la mancanza della conoscenza ed esperienza richieste per la certificazione/
ispezione di un particolare prodotto, un cliente che presenti una storia di ripetute non
conformità, rapporti con il cliente che possano mettere in dubbio l’imparzialità o
l’indipendenza.
I.C.T. limita i propri requisiti, valutazione, riesame e decisione alle materie specificamente
correlate al campo di applicazione della certificazione.
2.7 Riservatezza
Essa è finalizzata a guadagnare la fiducia cne le informaziioni riservate necessarie per
condurre efficaci attività di valutazione della conformità non saranno divulgate.
I.C.T. è legalmente responsabile di assicurare la riservatezza e i diritti di proprietà delle
informazioni ottenute o prodotte nel corso delle proprie attività di ispezione e
certificazione. Fanno eccezione le informazioni che il cliente rende disponibili al pubblico e
quelle concordate; I.C.T. indica al cliente in anticipo le informazioni che intende rendere di
dominio pubblico. I documenti del cliente vengono gestiti all’arrivo e, dopo l’uso,
conservati e resi accessibili solamente al personale autorizzato.
Le persone coinvolte nel processo di ispezione e certificazione, firmano il documento
“Codice etico” (QD4.2). in cui, fra l’altro, s’impegnano alla riservatezza .
Per assicurare la salvaguardia della riservatezza delle informazioni ottenute nel corso
delle attività di certificazione, i documenti e le registrazioni, sia forniti dal cliente sia
prodotti, vengono gestiti secondo le procedure QP8.3 “Gestione dei documenti e dei dati”
e QP8.4 “Gestione delle registrazioni”. Documenti e registrazioni vengono registrati
all’arrivo e, dopo l’uso, conservati in locali accessibili solamente al personale autorizzato.
Dove la legge o accordi contrattuali richiedano che tali informazioni siano rese note a
terzi, I.C.T. informa l'interessato circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito
dalla legge.
Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse sono trattate come
informazioni riservate.
2.8 Informazioni disponibili al pubblico
Esse sono finalizzate a guadagnare la fiducia nell’integrità e nella credibilità della
certificazione.
I.C.T. tiene aggiornate e disponibili al pubblico su richiesta: le informazioni relative agli
schemi di certificazione con le relative procedure (vedi avanti), le tariffe applicate ai
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richiedenti e una descrizione dei mezzi economico finanziari e assicurativi, una
descrizione dei diritti e doveri di richiedenti e clienti (vedi avanti), le informazioni
riguardanti le procedure per trattare reclami e ricorsi (vedi avanti).
I.C.T. tiene aggiornato, ad intervalli regolari, l’elenco dei certificati/ verbali; Tale elenco è
disponibile al pubblico e indica:; gli attestati di conformità ascensore Allegato X o
AllegatoVI rilasciati, i verbali di ispezione a fronte verifica periodica e straordinaria
rilasciati; eventuali sospensioni; i nominativi delle parti direttamente interessate;
I.C.T. comunica alle Autorità competenti i casi in cui il prodotto non abbia conseguito
definitivamente l’attestato di conformità e quelli in cui il cliente non abbia espresso
interesse nel continuare il processo di certificazione.
2.9 Comitati di tutela
Il Comitato Direttivo, presieduto dall’Amministratore Unico, è responsabile di: assicurare la
conformità dei servizi di certificazione e ispezione erogati alle leggi e norme applicabili;
assicurare ai propri clienti accordi di certificazione chiari e non discriminatori; creare le
condizioni per assicurare l’imparzialità, l’indipendenza economica e finanziaria, la
riservatezza e l’informazione del pubblico. I membri del Comitato Direttivo operano
esclusivamente per I.C.T. S.r.L., indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro, e, in
ogni caso, non svolgono altre attività tali da compromettere la loro imparzialità.
il Comitato di certificazione è responsabile per le decisioni relative alle certificazioni, ossia
deve assicurare la conformità dei prodotti soggetti a certificazione o ispezione alle leggi,
norme, regolamenti applicabili, verificare l’applicazione delle procedure interne. I membri
di tale comitato sono scelti in modo da assicurare che le decisioni relative alla
certificazione non siano affette da conflitto d’interesse e siano prese con competenza.
il Comitato Ricorsi e Reclami è responsabile per le decisioni relative alla tempestiva
risoluzione di reclami, di ricorsi e di contenziosi provenienti dalle attività svolte. I membri di
tale comitato sono scelti in modo da assicurare che le decisioni relative alla soluzione di
tali problemi non siano affette da conflitto d’interesse.
Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI) è la struttura che consente la
partecipazione di tutte le parti significativamente interessate nell sviluppo di politiche e
obiettivi riguardanti il contenuto e il funzionamento del sistema di certificazione.
I suoi obiettivi principali sono: supportare la Direzione I.C.T. nello sviluppo delle politiche
relative all’imparzialità delle proprie attività di certificazione; evitare che considerazioni
commerciali o altre da parte della proprietà impediscano una congruente ed obiettiva
effettuazione delle attività di certificazione; vigilare su situazioni e comportamenti che
possano influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la
percezione del pubblico;
Esso è distinto dagli altri comitati; i suoi membri non svolgono attività operative e sono
indipendenti sia sul piano finanziario che commerciale.
Compiti e responsabilità, costituzione e funzionamento dei suddetti comitati sono definiti
nei relativi regolamenti.
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2.10 Risorse umane per la valutazione, Etica
I.C,T, ha predisposto appositi documenti ove sono individuati i requisiti di competenza ed
esperienza del personale, sia interno che esterno, in particolare di quello ispettivo nonché
dei membri dei vari comitati; ha definito e applica apposite procedure e registrazioni per
la valutazione e addestramento del personale e per la qualificazione del personale
ispettivo.
ICT ha predisposto un codice di comportamento etico (QD4.2) allo scopo di informare il
personale, interno ed esterno, in merito alle aree di attività ove potenzialmente possono
essere commessi reati ed alle linee etiche e professionali da seguire allo scopo di
prevenire reati, volontari o involontari, commessi da persone fisiche nell’interesse o a
vantaggio di ICT srl. La divulgazione del suddetto documento interessa tutto il
personale/collaboratori incaricati delle mansioni ritenute sensibili. Nel caso vengano
riscontrate delle non conformità rispetto a questo requisito, I.C.T. mette in atto le
opportune azioni correttive.
2.11 Strumenti di misura
I.C,T, ha predisposto appositi documenti ove sono individuati i requisiti di campo di
misura, precisione, accuratezza degli strumenti di misura impiegati nelle attività di
valutazione; ha definito e applica apposite procedure e registrazioni per il controllo e la
taratura delle proprie apparecchiature e di quelle eventualmente di proprietà degli ispettori
esterni; ha definito e applica apposite procedure e registrazioni per la valutazione e
addestramento del personale e per la qualificazione del personale ispettivo.
2.12 Subappalti
I.C.T. non subappalta le attività relative alla certificazione ad organismi esterni. Qualora
I.C.T. decida di subappaltare lavoro relativo alle attività correlate alla certificazione o
all’ispezione, dovrà:
•
•
•
•
richiedere la preventiva autorizzazione al richiedente;
stipulare un accordo, opportunamente documentato, riguardante le disposizioni per
l’esecuzione dell’attività specifica, che includa gli aspetti di riservatezza e di
conflitti di interesse.
garantire che l’organismo subappaltato possegga
requisiti documentati di
competenza, indipendenza , imparzialità e sia conforme alle disposizioni applicabili
della presente norma o di altre norme
assumere la piena responsabilità per ogni attività subappaltata e mantenere la
responsabilità per rilasciare, mantenere, estendere, sospendere o ritirare la
certificazione.
I.C.T. subappalta le attività di controllo e taratura delle apparecchiature di misura, le
attività di archiviazione, custodia e conservazione delle registrazioni relative alle attività di
certificazione e ispezione effettuate e le attività di audit sul proprio sistema di gestione per
la qualità. I:C:T: assicura di tenere sotto controllo tali attività definendo il tipo e
l’estensione dei controlli da effettuare da parte del subappaltatore e da I.C.T. stessa, ivi
compresa una valutazione iniziale sulla competenza e valutazioni successive sulle
performance. In ogni caso assume la piena responsabilità per la conformità a tutti i
requisiti, sia del cliente sia cogenti.
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2.13 Riferimenti normativi
Le procedure di certificazione e di ispezione I.C.T. nonché le procedure di sistema
sono attuate in accordo con:
• ISO/IEC 17020: 2012 s.m.i. – Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di
organismi che eseguono ispezioni,
• UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 s.m.i.– Requisiti generali per la competenza
dei laboratori di prova e taratura,
• IAF GD 5: 2006 – IAF Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996,
EA IAF/LAC A4: 2004 – EA IAF/ILAC Guidance of the Application of ISO/IEC
17020: 1998, EA 2/17 M: 2009 – EA Guidance on the horizontal requirements
for the accreditation
of conformity
assessment bodies for
notification purposes,
• Direttiva 19 dicembre 2002 (Marzano) “Documentazione da produrre per
l’autorizzazione degli organismi di certificazione CE”
• ACCREDIA RG 01 s.m.i.– Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di
Certificazione, RG 03 s.m.i.– Regolamento per l’accreditamento degli
Organismi di Ispezione,, RG 09 –Regolamento per l’utilizzo del marchio
Accredia;
• GUCE – Oct.31, 2012-GJC 334 relative alle tipologie di prove applicabili ai
prodotti oggetto della domanda di accreditamento
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3 - IMPEGNI E RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE
•
•
•
•
•
•
•
Il Cliente s’impegna a pagare quanto concordato
Il Cliente si impegna a rispettare quanto contenuto nel presente Regolamento per
quanto di propria competenza
Il Cliente s’impegna a permettere le verifiche ispettive da parte di I.C.T. e, se del
caso, da parte di ACCREDIA, quale condizione necessaria all’accettazione e
mantenimento incarico da parte di I.C.T.;
Il Cliente, ove sia possibile,
è tenuto a rispettare le condizioni stabilite dal
regolamento ACCREDIA RG-09 punto 6 (di seguito riportato) e successive
modificazioni in caso di utilizzo del marchio ACCREDIA
Il Cliente s’impegna al rispetto delle modalità stabilite riguardo alla preparazione
degli impianti sottoposti a ispezione,
Il Cliente s’impegna a usare gli attestati di conformità emessi da I.C.T.
esclusivamente per i singoli prodotti sottoposti a ispezione;
Il Cliente assicura di non aver presentato domanda ad altro organismo e di non
farlo nel seguito, anche in caso di esito negativo della valutazione da parte I.C.T.
4 – CAMPO DI APPLICAZIONE E NORME TECNICHE DI PRODOTTO
Applicabilità
Il presente regolamento si applica alle attività di verifica periodica e straordinaria di
impianti ascensori e macchine ai sensi del DPR 162/99 art. 13 e 14 come modificato dal
DPR 214/10) nonché alla verifica di impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01.
Riferimenti
Per impianti ascensori, montacarichi, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, come modificato dal
DPR 214/2010 s.m.i. “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del
nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”, art. 13
e 14;
Per impianti di messa a terra Decreti Ministeriali: DPR 462/2001 s.m.i. - D.M. 12
settembre 1959 s.m.i.e D.M. 519 del 15 ottobre 1993 s.m.i.Gli impianti elettrici collocati in
luoghi con pericolo di esplosione vengono verificati con riferimento al seguente Decreto
Ministeriale: DPR 462/2001 s.m.i. - D.M. 12 settembre 1959 s.m.i.
Legislazione e Norme tecniche di riferimento
Per impianti ascensori, montacarichi, si farà riferimento alla legislazione, alla normativa ed
ai pareri tecnici vigenti all’atto dell’installazione dell’impianto, ai successivi adeguamenti,
nonché
alla
legislazione/normativa
relativa
alle
eventuali
successive
modifiche/sostituzioni, dello stato dell’arte della norma tecnica e della tecnologia all’atto
dell’ispezione.
Per quanto concerne le verifiche straordinarie, oltre a quanto sopra, si terrà conto della
legislazione e della normativa tecnica relativa alle modifiche/sostituzioni avvenute.
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Per impianti di messa a terra, oltre a quanto sopra, si terrà conto di quanto indicato nella
Guida CEI 0-14 . s.m.i.
5- PROCESSO DI ISPEZIONE
5.1 Procedure di ispezione
I.C.T. esercita attività di ispezione su ascensori ed impianti di messa a terra come definite
nel DPR 162/99 art 13 e 14 nonché nel DPR 462/01.
Tali attività si eseguono nei seguenti casi:
• ispezione ordinaria alla scadenza periodica dei termini stabiliti dalla legislazione
vigente;
• ispezione straordinaria a seguito di verifica periodica con esito negativo, di incidenti
di notevole importanza (anche se non seguiti da infortunio), ed a seguito di
richiesta del cliente dopo modifica.
Nel primo caso vengono applicate le procedure di ispezione QP7.3a "Verifiche periodicheAscensori-Macchine" oppure per gli impianti elettrici le procedure POQ01.1÷POQ04.1.
Nel secondo caso vengono applicate le procedure di ispezione QP7.3b "Verifiche
straordinarie Ascensori-Macchine” oppure per gli impianti elettrici le procedure
POQ01.1÷POQ05.2
5.2 – Presentazione e accettazione delle domande
Il richiedente per le attività di ispezione può essere:
• il proprietario/rappresentante legale dell’ascensore/macchina o il conduttore
(affittuario dello stabile in cui l’impianto è installato e che ne ha diritto di utilizzo)
per le attività di ispezione ascensori/macchine;
• il datore di lavoro per gli impianti elettrici;
I soggetti richiedenti che desiderano accedere ai servizi di ispezione come sopra descritti
devono farne domanda a I.C.T. sui moduli che questa ha appositamente predisposto; su
detti moduli il richiedente fornisce:
•
•
•
•
•
•
le sue generalità,
la descrizione dei prodotti da certificare/ispezionare
i requisiti rispetto ai quali deve essere determinata la conformità e gli schemi di
certificazione;
le norme e le leggi di riferimento;
dichiara aver visionato ed accettato il presente "Regolamento per accedere alle
procedure di ispezione” nonché il Tariffario I.C.T.
dichiara di non aver presentato la medesima domanda ad altro organismo di
ispezione.
Nel caso di domanda di verifica periodica, Il proprietario dell’impianto o il suo legale
rappresentante:
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presenta a I.C.T. la “Domanda di ispezione - Verifiche periodiche biennali”, modulo
appositamente predisposto da I.C.T.
Al ricevimento della domanda e dei relativi allegati, I.C.T. verifica:
•
•
•
•
che sia firmata l’accettazione dei regolamenti e delle relative clausole speciali;
che la domanda sia congruente tra le sue varie parti, univocamente interpretabile e
chiara. Nei casi di requisiti incompleti o incongruenti, il richiedente è tenuto a fornire
eventuali integrazioni documentali richieste da I.C.T, ove ritenuto necessario. Nelle
situazioni in cui sussistono specifici accordi o richieste verbali da parte del cliente,
I.C.T. provvede a registrare tali informazioni, unitamente alle date e all’identità del
rappresentante del cliente.
che il lavoro da effettuare rientri nell’ambito della propria esperienza e di
possedere le risorse, in personale e apparecchiature, adeguate per soddisfare i
requisiti;
che non sussistano condizioni che possano compromettere l’imparzialità e
l’indipendenza della valutazione.
Al termine di tale esame, se positivo, I.C.T.:
•
invia al richiedente per iscritto la conferma di accettazione della domanda di
certificazione,
• comunica al richiedente, in base alle tempistiche previste per la specifica tipologia
di attività e le eventuali necessità del richiedente, la pianificazione dell’attività di
valutazione dell’impianto.
Se negativo, invia al richiedente per iscritto la cominicazione di rifiuto della domanda,
dandone giustificazione in modo da escludere condizioni discriminatorie.
I.C.T. definisce la scadenza entro la quale va eseguita la verifica biennale, adottando
come riferimenti le date delle precedenti verifiche periodiche/straordinarie (anche se
eseguite da altri Organismi) o la data di certificazione per gli impianti in attesa di prima
verifica. In casi particolari, giustificati dal richiedente, la scadenza potrà essere concordata
con lo stesso.
Nel caso di domanda di verifica straordinaria, il proprietario o il suo legale
rappresentante, dopo aver rimosso le cause che hanno determinato l'esito negativo della
verifica periodica o l'incidente, oppure a seguito di modifica, presenta a I.C.T. la
“Domanda di ispezione - Verifica Straordinaria”, modulo appositamente predisposto
da I.C.T.
In caso di incidente dovrà allegare una descrizione dell’accaduto e dei danni
eventualmente conseguiti.
In caso di modifica di impianto, alla Domanda di cui sopra occorrerà allegare una
documentazione, predisposta dal soggetto che ha eseguito le modifiche e relativa alle
stesse, comprendente:
• la descrizione della modifica apportata o delle parti sostituite;
• dei disegni, delle relazioni di calcolo o schemi di progettazione ove necessari;
• indicazione delle normative tecniche di riferimento adottate;
• la copia degli attestati di esame CE del tipo dei componenti di sicurezza utilizzati.
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La documentazione da allegare alla domanda è indicata sul modulo, deve essere
congruente tra le sue varie parti, univocamente interpretabile chiara. Il richiedente è
tenuto a fornire eventuali integrazioni documentali richieste da I.C.T ove ritenuto
necessario.
Al ricevimento della domanda e dei relativi allegati, I.C.T. verifica preliminarmente la loro
completezza e congruità tra le parti; al termine di tale esame, se positivo, I.C.T.:
• invia al richiedente per iscritto la conferma di accettazione della domanda;
• comunica al richiedente, in base alle tempistiche previste per la specifica tipologia
di attività e le eventuali necessità del richiedente, la pianificazione dell’attività di
valutazione dell’impianto.
La domanda del richiedente e la relativa accettazione da parte di I.C.T. formalizzano
contrattualmente gli interventi dell’Istituto espletati secondo il presente regolamento.
Le quotazioni relative alle prestazioni di I.C.T. sono definite in un Tariffario, i cui criteri
sono applicati in modo non discriminatorio per tutti i richiedenti. Se i dati forniti dal cliente
sono fuori dal campo di applicazione del Tariffario, il Direttore Amministrativo inoltra la
richiesta di offerta al Direttore Operativo per una quotazione specifica
5.3a – Modalità e procedure di valutazione per le verifiche periodiche
Operazioni preliminari
I.C.T. definisce la scadenza entro la quale va eseguita la verifica biennale, adottando
come riferimenti le date delle precedenti verifiche periodiche/straordinarie (anche se
eseguite da altri Organismi) o la data di certificazione per gli impianti in attesa di prima
verifica. In casi particolari, giustificati dal richiedente, la scadenza potrà essere concordata
con lo stesso.
Valutazione dell’impianto
Il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante si impegna nei riguardi del
personale ispettivo designato da I.C.T. a:
• fornire, quale condizione necessaria all’accettazione e mantenimento di incarico da
parte di I.C.T. l’accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli sia per il
personale direttamente preposto che ad eventuali auditor interni/esterni designati
al controllo del processo e a eventuali ispettori di ACCREDIA,
• garantire la disponibilità del personale addetto alla manutenzione per l’esecuzione
delle prove richieste dal personale I.C.T. durante l’ispezione tecnica nel rispetto
delle proprie procedure di sicurezza e secondo quanto definito dalle istruzioni
dell’impianto specifico;
• fornisce comunque a proprio carico tutti i mezzi e gli aiuti indispensabili perché
siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto;
• garantire la disponibilità di tutti i documenti indicanti i rischi specifici esistenti negli
ambienti in cui si devono svolgere i controlli e le procedure di sicurezza per lo
svolgimento degli stessi.
• garantire la disponibilità di tutti i documenti tecnici relativi all’impianto.
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procedure
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Il personale preposto per le operazioni di ispezione dovrà operare su mandato esclusivo
di I.C.T., nel rispetto delle scadenze o , secondo quanto sotto descritto.
• procede alle operazioni preliminari di identificazione dell’impianto. Qualora vi sia
qualche dubbio o incongruenza
sulla conguenza dell’impianto oggetto
dell’ispezione prevista rispetto alla domanda, l’ispettore consulta I.C.T.
• verifica la presenza e la congruità della documentazione dell’impianto,
l’annotazione delle prove eseguite dal manutentore, la presenza di verbali ispetivi
precedenti e l’eventuale ottemperanza delle prescrizioni ivi contenute. Qualora vi
siano dubbi sull’avvenuta omologazione/certificazione dell’impianto, l’ispettore si
asterrà dall’emissione del rapporto di ispezione.
• controlla che l’impianto non sia stato soggetto a modifiche/trasformazioni rispetto
alla precedente verifica;
• esegue, nel rispetto delle procedure di sicurezza e secondo quanto definito dalle
istruzioni dell’impianto specifico, tutte le prove occorrenti a
verificarne la
funzionalità, l’efficienza e la sicurezza dell’impianto e dei singoli componenti.
• verifica, dopo tali prove, che non si siano prodotte deformazioni o deterioramenti
che possono compromettere l’utilizzo dell’ascensore.
Qualora, per cause diverse, non fosse possibile iniziare, proseguire ed ultimare una
verifica, l’ispettore sospenderà le operazioni in corso, provvedendo ad annotare sul
Verbale di Verifica Periodica le motivazioni della sospensione; il Verbale completo di
esito verrà ultimato ed avallato dall’ispettore solo a conclusione dell’attività.
Al termine delle operazioni di controllo, l’ispettore I.C.T. redige, numera (n.progr./anno
secondo numerazione fornita da I.C.T) e firma il Verbale di Verifica Periodica, indicando
la data dell’attività, i riferimenti identificativi dell’impianto, del proprietario dell’impianto e
del manutentore, i risultati delle prove eseguite, le non conformità riscontrate e l’esito
dell’ispezione, da confermare come definito al punto successivo.
I rilievi segnalati da I.C.T. al termine dell’ispezione possono essere classificati come
segue:
•
Rilievo ostativo al funzionamento dell’impianto, qualora venga rilevato il mancato
rispetto di requisiti cogenti applicabili o una mancanza che metta, nell’immediato o
nel breve termine, a rischio la sicurezza dell’impianto sia per l’utenza che per il
personale manutentivo/ispettivo. In tal caso l’esito dell’ispezione è negativo.
•
Rilievo non ostativo al funzionamento dell’impianto, qualora venga riscontrata una
situazione che possa, nel lungo termine mettere a rischio la sicurezza dell’impianto
e tale da potersi riconfigurare come ostativa al funzionamento dell’impianto nel
corso delle successive verifiche. Inoltre, qualora vengano individuate situazioni di
potenziale rischio e tali da poter individuare possibilità di miglioramento della
sicurezza dell’impianto.
Qualora l’impianto non risultasse idoneo, l’ispettore preposto nega il consenso alla
continuità dell’esercizio, indicando sul Verbale di Verifica Periodica i motivi dell’esito
negativo, da confermare come definito al punto successivo.
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Gestione delle Verifiche Straordinarie non programmate su ascensori.
Il presente paragrafo si riferisce al caso in cui, nel corso di una Verifica Periodica,
vengano rilevate modifiche o sostituzioni di componenti principali per i quali si renda
necessaria una Verifica Straordinaria.
Nel caso in cui il contratto di verifica periodica non comprenda anche le verifiche
straordinarie, il personale ispettivo ICT, nel corso della Verifica Periodica:
•
accerta le modifiche eseguite per le quali necessita la Verifica Straordinaria;
•
verifica la presenza sul posto di verbale di Verifica Straordinaria eseguita
eventualmente da altro Organismi o Ente;
•
in assenza di tale verbale procede all’esame sul posto della documentazione
tecnica relativa alle modifiche effettuate ed esegue la Verifica Straordinaria con le
modalità di cui al punto successivo 5.3b;
•
comunica tempestivamente ad ICT
Straordinaria e le modifiche intervenute.
l’avvenuta
esecuzione
della
Verifica
Il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante si impegna nei riguardi del
personale ispettivo designato da I.C.T. a rendere disponibili sia il libretto di impianto con
verbali relativi alle precedenti ispezioni che tutti i documenti necessari alla valutazione
delle modifiche per le quali si rende necessaria la Verifica straordinaria. In particolare, ove
applicabili, dovranno essere disponibili
•
•
•
•
Dichiarazioni di conformità dei componenti sostituiti
Attestati CE di tipo dei componenti sostituiti
Schemi elettrici ed idraulici ove applicabili
Relazioni di calcolo relative ai componenti sostituiti, ove necessarie.
La presente gestione delle verifiche straordinarie non programmate non comporterà costi
aggiuntivi da parte di ICT rispetto alla procedura di cui al successivo punto 5.3 b; la tariffa
applicata sarà quella stabilita da tariffario QD7 Tari o diversamente definita tra ICT ed il
proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante.
Riesame delle attività ispettive e registrazioni
Il Verbale di Verifica Periodica viene rilasciato sul posto e nella documentazione
dell’impianto al termine dell’ispezione; copie del documento verranno consegnate al
manutentore ed al cliente. La copia ad uso interno viene trasmessa alla Segreteria I.C.T.
per le operazioni di riesame finale da parte del Direttore Operativo, registrazione e
fatturazione attività.
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Un verbale di ispezione con esito positivo si intenderà confermato da I.C.T. qualora, a
seguito delle operazioni di riesame da parte del Direttore Operativo, il richiedente e la
ditta manutentrice non ricevano comunicazione (raccomandata/fax/e-mail/PEC) entro 15
giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva.
Di contro, qualora da un riesame di verbale di ispezione con esito positivo emergano
ulteriori osservazioni tali da non poter confermare in via definitiva l’esito, a seconda del
caso, I.C.T. intraprenderà opportuni provvedimenti, dandone comunicazione
al
manutentore e al cliente entro 15 giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva.
In caso di verbale di ispezione con esito negativo, confermato dal riesame finale del
Direttore Operativo, I.C.T. provvede a confermare l’esito al Cliente ed alla ditta incaricata
per la manutenzione (raccomandata/fax/e-mail/PEC) entro 5 giorni dalla conclusione
dell’attività ispettiva. Nel contempo, I.C.T. provvederà a trasmettere l’esito al competente
Ufficio Comunale entro 3 giorni dalla chiusura del riesame.
Per i verbali relativi all’attività ispettiva connessa al DPR 462/01 s.m.i. vale quanto sopra
con l’eccezione che il documento viene rilasciato in via definitiva dopo le operazioni di
riesame da parte del Direttore Tecnico.
5.3b – Modalità e procedure di valutazione per le verifiche straordinarie
In caso di presenza di documentazione tecnica, il personale ispettivo preposto da I.C.T.:
• esamina la documentazione relativa alle modifiche effettuate e se necessario ne
chiede integrazione al richiedente;
• redige il “Verbale di verifica della documentazione tecnica per modifica di
impianto”, modulo appositamente predisposto da I.C.T. .
I.C.T. definisce, dopo avere concordato con il richiedente o con il personale tecnico
preposto alla manutenzione, la scadenza entro la quale va eseguita la verifica.
Valutazione dell’impianto
Il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante si impegna nei riguardi del
personale ispettivo designato da I.C.T. a:
• sospendere l’esercizio dell’impianto fino ad esito positivo della verifica
straordinaria;
• fornire, quale condizione necessaria alla conferma di incarico da parte di I.C.T.,
l’accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli sia per il personale
direttamente preposto che ad eventuali auditor interni/esterni designati al controllo
del processo e a eventuali ispettori di ACCREDIA
• garantire la disponibilità del personale addetto alla manutenzione per l’esecuzione
delle prove richieste dal personale I.C.T. durante l’ispezione tecnica nel rispetto
delle proprie procedure di sicurezza e secondo quanto definito dalle istruzioni
dell’impianto specifico;
• fornisce comunque a proprio carico tutti i mezzi e gli aiuti indispensabili perché
siano eseguite le verifiche dell'impianto;
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garantire la disponibilità di tutti i documenti indicanti i rischi specifici esistenti negli
ambienti in cui si devono svolgere i controlli e le procedure di sicurezza per lo
svolgimento degli stessi.
garantire la disponibilità di tutti i documenti tecnici relativi all’impianto.
Il personale preposto per le operazioni di ispezione dovrà operare su mandato esclusivo
di I.C.T., secondo quanto sotto descritto.
• procede alle operazioni preliminari di identificazione dell’impianto. Qualora vi sia
qualche dubbio o incongruenza
sulla identificabilità dell’impianto oggetto
dell’ispezione prevista rispetto alla domanda, l’ispettore consulta I.C.T.
• verifica la presenza e la congruenza della documentazione dell’impianto,
l’annotazione delle prove eseguite dal manutentore, la presenza di verbali ispetivi
precedenti.
• in caso verifica a seguito verbale di precedente verifica con esito negativo, dovrà
valutare se le cause di tale esito sono state rimosse e se sono state ripristinate le
condizioni di corretta sicurezza e funzionalità dell’impianto. Il precedente verbale
con esito negativo dovrà essere disponibile sul posto onde verificarne il contenuto
delle non conformità riscontrate e la rispettiva ottemperanza.
• in caso verifica a seguito incidente, dovrà valutare se le cause dalle quali questo è
scaturito sono state rimosse e se sono state ripristinate le condizioni di corretta
sicurezza e funzionalità dell’impianto. Eventuali documentazioni relative
all’incidente dovranno essere rese disponibili.
• In caso di verifica a seguito modifica dell’impianto, dovrà valutare la conformità
degli interventi eseguiti a quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento oppure
ai corrispondenti requisiti, secondo quanto si evince dalla documentazione fornita
in allegato alla domanda.
• esegue, in tutti i suddetti casi, nel rispetto delle procedure di sicurezza e secondo
quanto definito dalle istruzioni dell’impianto specifico, tutte le prove occorrenti a
verificarne la funzionalità, l’efficienza e la sicurezza dell’impianto e dei singoli
componenti. Tale attività comprendrà sia le prove specificamente correlate alla
verifica straordinaria che quelle previste per la verifica periodica.
• verifica, dopo tali prove, che non si siano prodotte deformazioni o deterioramenti
che possono compromettere l’utilizzo dell’ascensore.
Qualora, per cause diverse, non fosse possibile iniziare, proseguire ed ultimare una
verifica, l’ispettore sospenderà le operazioni in corso, provvedendo ad annotare sul
Verbale di Verifica le motivazioni della sospensione; il Verbale completo di esito verrà
ultimato ed avallato dall’ispettore solo a conclusione dell’attività.
Al termine delle operazioni di controllo, l’ispettore I.C.T. redige, numera (n.progr./anno
secondo numerazione fornita da I.C.T),
firma e rilascia il Verbale di Verifica
Straordinaria, modulo
appositamente predisposto da I.C.T., indicando la data
dell’attività, i riferimenti identificativi e normativi dell’impianto, del proprietario dell’impianto
e del manutentore, la motivazione per la quale è stata eseguita la verifica, i risultati delle
prove eseguite, le non conformità riscontrate e l’esito dell’ispezione da confermare come
definito al punto successivo.
I rilievi segnalati da I.C.T. al termine dell’ispezione possono essere classificati come
segue:
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•
Rilievo ostativo al funzionamento dell’impianto, qualora venga rilevato il mancato
rispetto di requisiti cogenti applicabili o una mancanza che metta, nell’immediato o
nel breve termine, a rischio la sicurezza dell’impianto sia per l’utenza che per il
personale manutentivo/ispettivo. In tal caso l’esito dell’ispezione è negativo.
•
Rilievo non ostativo al funzionamento dell’impianto, qualora venga riscontrata una
situazione che possa, nel lungo termine mettere a rischio la sicurezza dell’impianto
e tale da potersi riconfigurare come ostativa al funzionamento dell’impianto nel
corso delle successive verifiche. Inoltre, qualora vengano riscontrate situazioni di
potenziale rischio e tali da poter individuare possibilità di miglioramento della
sicurezza dell’impianto.
Qualora l’ascensore/macchina non dovesse ancora risultare idoneo, l’ispettore preposto
nega il consenso alla continuità dell’esercizio, indicando sul Verbale di Verifica
Straordinaria i motivi dell’esito negativo da confermare come definito al punto successivo.
In considerazione del fatto che nel corso della Verifica Straordinaria verranno eseguite
tutte le prove previste dalla Verifica Periodica, il termine da cui far decorrere la scadenza
della prossima ispezione ordinaria sarà quello della Verifica Straordinaria.
Riesame delle attività ispettive e registrazioni
Il Verbale di Verifica Straordinaria emesso in caso di modifica dell’impianto rispetto alla
originale condizione di omologazione/certificazione, unitamente alla documentazione
tecnica degli interventi eseguiti, resta parte integrante del libretto di impianto.
Copia Interna del Verbale di Verifica Straordinaria e la documentazione eventualmente
allegata viene trasmessa alla Segreteria I.C.T. per le operazioni riesame finale da parte
del Direttore Operativo, registrazione e fatturazione attività.
Un verbale di ispezione straordinaria con esito positivo si intenderà confermato da I.C.T.
qualora, a seguito delle operazioni di riesame da parte del Direttore Operativo, il
richiedente e la ditta manutentrice non ricevano comunicazione (raccomandata/fax/email/PEC) entro 15 giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva.
Di contro, qualora da un riesame di verbale di ispezione straordinaria con esito positivo
emergano ulteriori osservazioni tali da non poter confermare in via definitiva l’esito, a
seconda del caso, I.C.T. intraprenderà opportuni provvedimenti, dandone comunicazione
al manutentore e al cliente entro 15 giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva.
In caso di verbale di ispezione straordinaria con esito negativo, confermato dal riesame
finale del Direttore Operativo, I.C.T. provvede a confermare l’esito al Cliente ed alla ditta
incaricata per la manutenzione (raccomandata/fax/e-mail/PEC) entro 5 giorni dalla
conclusione dell’attività ispettiva.
Per i verbali relativi all’attività ispettiva connessa al DPR 462/01 s.m.i. vale quanto sopra
con l’eccezione che il documento viene rilasciato in via definitiva dopo le operazioni di
riesame da parte del Direttore Tecnico.
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Il proprietario o il suo legale rappresentante, alla ricezione del verbale di Verifica
Straordinaria il cui esito è stato confermato con le modalità di cui sopra:
•
•
•
in caso di modifica impianto, inoltra al Comune di Competenza le comunicazioni di
Messa in esercizio previste dal DPR 162/99 commi 1 e 4.
in caso di precedente verifica con esito negativo, da comunicazione al Comune di
Competenza.
in caso di precedente verifica a seguito incidente, da comunicazione al Comune di
Competenza ove sia stato denunciato l’incidente.
6 –TARIFFARIO E FATTURAZIONE
Le attività di certificazione ed ispezione erogate da I.C.T. sono economicamente quotate
secondo quanto definito dal Tariffario QD7 TARI.
Il suddetto Tariffario riporta i criteri e le voci necessarie alla compilazione delle tariffe per
tipologie di impianto, i criteri di maggiorazione/diminuzione, i limiti e le condizioni di
sconto, i criteri di revisione annuale su base ISTAT.
In generale, le voci che costituiscono le tariffe I.C.T. sono:
•
•
•
cifra definita in funzione del tipo di attività svolta, per specifica tipologia di
impianto;
eventuali rimborsi chilometrici e rimborso spese vive ove previste dallo specifico
contratto;
eventuali extra dovuti ad ispezioni supplementari o di ripetizione parziale di controlli
per cause non imputabili ad I.C.T.
Le tariffe applicate per una specifica attività sono
certificazione/ispezione.
indicate nelle relative domande di
Le informazioni relative al Tariffario QD7 TARI, comprese le tariffe applicate per una
specifica attività, i criteri di maggiorazione/diminuzione, i limiti e le condizioni di sconto, i
criteri di revisione annuale su base ISTAT, sono disponibili su richiesta telefonica/scritta
presso i recapiti I.C.T.
La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole domande alla chiusura della
specifica attività.
In caso di annullamento o interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo non
dipendente da I.C.T., è riservata la facoltà di addebitare tutte le prestazioni già svolte.
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7 – GESTIONE RICORSI/ RECLAMI
Generalità
I Ricorsi si riferiscono a una decisione presa da I.C.T. relativamente alla conformità
dell’ascensore-montacarichi ai requisiti richiesti. Possono fare ricorso esclusivamente i
clienti (installatore dell’ascensore-montacarichi, richiedente il servizio di certificazione).
I RECLAMI si riferiscono all’esecuzione delle attività svolte da I.C.T. nei processi di
valutazione e certificazione dell’ascensore-montacarichi.
Possono fare reclamo sia i clienti (richiedenti il servizio di valutazione e certificazione) sia
altre parti interessate (per esempio condomini di un edificio civile, manutentore
dell’ascensore). Tutti costoro, qualora risultino insoddisfatti dal servizio ricevuto da I.C.T.,
hanno la facoltà di inoltrare reclamo scritto presso la sede legale.
Il cliente può fare ricorso contro le decisioni di I.C.T. entro 30 giorni dalla data di notifica
della decisione, dando comunicazione scritta a I.C.T. del suo desiderio di appellarsi contro
quella decisione. Le ragioni del dissenso devono essere esposte per iscritto e motivate
con riscontri oggettivi.
In fase di istruttoria, il cliente, dovrà rendere tutte le informazioni e documentazioni
richieste per la valutazione del ricorso.
I costi del ricorso resteranno a carico di I.C.T. se il ricorso è accolto, del ricorrente se il
ricorso è respinto
E’ facoltà del Cliente proporre ricorsi direttamente all’Autorità di accreditamento.
Fino alla comunicazione dell’esito del ricorso, la decisione di I.C.T. rimane in vigore.
Nel caso in cui la decisione intrapresa non esaurisca ogni pendenza tra le parti e sorga
quindi un contenzioso, si ricorrerà all’intervento del Foro competente.
Ricezione, registrazione e trattamento dei ricorsi/ reclami
Il ricorrente, all’atto della presentazione del ricorso/ reclamo, deve indicare tutte le
informazioni necessarie alle valutazioni iniziali. In particolare per quanto concerne:
•
•
•
nominativo e recapito del ricorrente,
data e riferimenti del ricorso/ reclamo,
descrizione del ricorso/ reclamo e di eventuali dati ad esso pertinenti.
I.C.T.:
• riceve il ricorso/ reclamo con i relativi allegati;;
• entro 15 giorni dal ricevimento, nomina il Comitato;
entro 30 giorni dal ricevimento dell’incarico, il Comitato:
• verifica che il ricorso/ reclamo sia presentato secondo le modalità e nei tempi
stabiliti;
• valuta il ricorso/ reclamo ricevuto (natura, gravità e complessità) ed individua le
persone preposte allo specifico processo di gestione; le persone direttamente o
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•
•
•
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indirettamente interessate dal ricorso/ reclamo vengono escluse dalla valutazione
dello stesso,
comunica al ricorrente il nominativo del responsabile referente del procedimento e
la tempistica prevista per la chiusura del ricorso/ reclamo;
reperisce tutte le informazioni che ritiene necessarie alla valutazione a mezzo di
colloqui con gli interessanti e documentazioni pertinenti;
decide in merito al ricorso/ reclamo e motiva tale decisione in un rapporto scritto.
entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto redatto dal Comitato:
• prende atto dell’esito dell’esame del ricorso/ reclamo;
• comunica al cliente l’esito del ricorso/ reclamo, allegando il rapporto del Comitato.
Il ricorrente, su richiesta, ha diritto di accesso alle registrazioni prodotte da I.C.T. in fase
di certificazione e in fase di gestione del ricorso/ reclamo.
8 - USO DEL MARCHIO ACCREDIA da parte I.C.T.
I.C.T. è tenuta a utilizzare il marchio ACCREDIA, autorizzato al momento
dell’accreditamento, alle condizioni stabilite dal regolamento ACCREDIA RG-09 e
successive modificazioni;
9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il Direttore Amministrativo, attraverso il Comitato Direttivo, è responsabile di sviluppare
questo regolamento e adeguarlo, quando necessario, agli aggiornamenti delle norme di
riferimento, nonché a eventuali esigenze organizzative dell’organizzazione.
•
•
In caso di aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, tenuto conto
delle indicazioni delle parti interessate, I.C.T. renderà disponibile il nuovo
documento sul proprio sito web www.ict-mi.it e ne darà comunicazione al
cliente mediante fax, posta o e-mail indicando i relativi tempi di attuazione .
Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione il cliente potrà comunicare
formalmente la mancata accettazione delle modifiche e
potrà ritenere
annullato il rapporto contrattuale senza alcun onere tra le parti. Passato il
termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova
edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio –
assenso.
Qualora le variazioni del presente regolamento derivino da modifica delle
norme e disposizioni legislative, tenuto conto delle indicazioni delle parti
interessate, I.C.T. renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web
www.ict-mi.it e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail. Il
cliente potrà avvalersi dei servizi oggetto del presente regolamento
adeguandosi alle nuove disposizioni entro i termini indicati da I.C.T.
Le modifiche gestite secondo la procedura “Gestione dei documenti e dei dati” (QP8.3).
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10 – FORO COMPETENTE
Permanendo il disaccordo sull’esito di un ricorso, il cliente si potrà rivolgere al foro
competente di Milano, per quant’altro non previsto, ci si riporta alle disposizioni di legge
nazionali e comunitarie.
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ALLEGATO - USO DEL MARCHIO ACCREDIA
Estratto da Reg. ACCREDIA RG09
6. CRITERI PER L’USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA DA PARTE DEGLI UTENTI DI SERVIZI DI
CERTIFICAZIONE ACCREDITATI
6.1 Con la dizione “Utenti dei servizi di certificazione accreditati” si intendono i Clienti degli Organismi accreditati da ACCREDIA, vale a
dire le Organizzazioni intestatarie delle certificazioni di sistemi di gestione aziendale, quelle intestatarie delle certificazioni di prodotto
(licenziatarie dei marchi di certificazione), le persone (figure professionali) certificate.
6.2 Gli Organismi accreditati da ACCREDIA hanno facoltà di concedere ai Clienti l’uso del Marchio ACCREDIA, nei termini di cui al
presente Regolamento.
Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato da ACCREDIA.
6.3 L’uso del Marchio ACCREDIA da parte dei suddetti Clienti è consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio dell’Organismo
accreditato, come mostrato nella Figura 4 – Paragrafo 12 ed in conformità alle regole indicate di seguito. Il Marchio ACCREDIA
utilizzabile dai Clienti degli Organismi Accreditati è di forma ovale e riporta la denominazione ACCREDIA con la dizione “L’ente di
Accreditamento” e al centro la sagoma dell’Italia.
Esso non comprende né le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione, né i riferimenti agli Accordi MLA.
In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (Marchio ACCREDIA in abbinamento al Marchio dell’Organismo accreditato), è
consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio dell’Organismo (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o
monolingue):
Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA
6.4 L’uso del Marchio ACCREDIA come sopra è precluso ai Clienti degli Organismi di Ispezione. Nel seguito si fa pertanto esclusivo
riferimento ai Clienti degli OdC.
6.5 Ove applicabile, l’OdC è tenuto a regolamentare l’utilizzo del Marchio ACCREDIA da parte dei suoi Clienti, tramite prescrizioni
scritte, che fanno parte della documentazione del sistema di gestione per la qualità ed aventi valore contrattuale (generalmente
incorporate nel Regolamento dell’OdC). Tali prescrizioni, fra l’altro, devono garantire che:
- L’intestatario di un determinato tipo di certificazione, relativo ad un determinato schema accreditato, non utilizzi mai il Marchio di
accreditamento disgiuntamente dal Marchio di certificazione dell’OdC accreditato.
- Il Marchio ACCREDIA non sia utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il sistema di
gestione aziendale, o il prodotto o il personale di un intestatario della certificazione accreditata, o in altra maniera comunque
fuorviante.
6.6 Un OdC di sistemi di gestione aziendale (vedi Punto 2) deve prescrivere all’intestatario della certificazione che, sui prodotti
realizzati o forniti da quest’ultimo e sul loro imballaggio o confezione (primari), non siano mai apposti né il Marchio dell’OdC, né il
Marchio ACCREDIA, in forma disgiunta o congiunta.
È consentito l’utilizzo della sola dizione Organizzazione con sistema di gestione certificato, indicando la/le norma/norme di riferimento
del/i sistema/i certificato/i (es. UNI EN ISO 9001:2008).
È consentito l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello dell’OdC, su carta intestata e documenti in genere (ad
eccezione di qualsiasi documentazione tecnica riguardante ai prodotti realizzati) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la
realizzazione dei processi rientranti nell’ambito del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e
tute da lavoro e simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se
cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc..).
Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, l’abbinamento dei due Marchi deve essere completato con l’aggiunta di una dizione del tipo
Organizzazione con sistema di gestione certificato, indicando la/le norma/norme di riferimento del/i sistema/i certificato/i (es. UNI EN
ISO 9001:2008).
Tale prescrizione si applica anche al caso di utilizzo della sola scritta di cui al Punto 6.3.
Un OdC di sistemi di gestione aziendale deve prescrivere all’intestatario della certificazione che sui biglietti da visita del personale non
sia mai apposto il Marchio combinato ACCREDIA (utilizzabile dai Clienti degli Organismi Accreditati) marchio dell’OdC.
6.7 I rapporti di prova e/o certificati di taratura emessi da Laboratori e/o i rapporti di prove valutative emessi da un PTP, il cui sistema
di gestione per la qualità sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale accreditato da ACCREDIA, non devono mai
riportare né il Marchio dell’OdC, né il marchio ACCREDIA, in forma disgiunta o congiunta, né il riferimento ad ACCREDIA di cui al
Punto 6.3.
Quanto sopra si applica anche ai documenti di offerta di rapporti di prova e/o certificati di taratura emessi da Laboratori e/o rapporti di
prove valutative emessi da un PTP.
6.8 Un OdC di prodotti/servizi ha facoltà di concedere all’intestatario/licenziatario della certificazione l’uso del Marchio ACCREDIA – sui
prodotti, relativi imballaggi e confezioni – nei termini previsti dal presente Regolamento e, in particolare, al punto 6.3.
Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato ed auspicato da ACCREDIA.
Nel caso di certificazione di servizi, è consentita l’apposizione del Marchio ACCREDIA, abbinato a quello dell’OdC (o soluzione
equivalente rappresentata dalla scritta di cui al Punto 6.3), sui mezzi strumentali utilizzati per la fornitura del servizio, con l’aggiunta
della dizione “servizio certificato”.
Nel caso di servizi solo parzialmente certificati, la dizione deve essere integrata con le necessarie limitazioni (limitatamente a …….).
L’abbinamento dei due Marchi (o soluzione equivalente) su documenti tecnici, cataloghi e materiale pubblicitario deve essere posto
esclusivamente in corrispondenza dei prodotti/servizi rientranti nello scopo di accreditamento.
6.9 Per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA congiunto a quello dell’OdC (o soluzione equivalente), nel caso di certificazione di prodotti, il
Regolamento dell’OdC deve prevedere i casi in cui le dimensioni del prodotto e dell’imballaggio/confezione non consentano il rispetto
dei vincoli dimensionali di cui alla Figura 4 – Paragrafo 12, prescrivendo che:
- Al prodotto o all’imballaggio/confezione sia applicato un talloncino riproducente la Figura 4 Paragrafo 12 (o soluzione equivalente),
anche ridotta in modo da rispettare le proporzioni e purché visibile,
oppure
- L’intestatario della certificazione (licenziatario del Marchio dell’OdC) adotti le misure necessarie ad assicurare che, al momento della
vendita all’ingrosso o al dettaglio del prodotto, sia esposto un cartello riproducente la Figura 4 (o soluzione equivalente), anche
ingrandita rispetto alle dimensioni massime di cui in figura, sempre nel rispetto delle proporzioni.
I.C.T. S.r.l. - Istituto Controlli Tecnici
“Regolamento per accedere alle
pag. 23
procedure
di
Ispezione"
-
QD7Ispe-
rev.
2
6.10 Si ricorda che ulteriori prescrizioni relative all’uso del Marchio dell’OdC di prodotti (congiuntamente o disgiuntamente dal Marchio
ACCREDIA) possono essere contenute in altri documenti ACCREDIA applicabili (es. Regolamenti Tecnici RT).
6.11 Non è consentito l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, né del marchio dell’OdC, né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcun tipo
di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando l’Organizzazione è in possesso di un Sistema di
gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE).
6.12 Un OdC di personale ha facoltà di consentire alla persona intestataria della certificazione l’utilizzo del Marchio ACCREDIA,
congiuntamente al Marchio dell’OdC, sui biglietti da visita, sulla carta intestata ed altra documentazione di detta persona, secondo la
configurazione di Figura 4 eventualmente ridotta in modo da rispettare le proporzioni (o soluzione equivalente). Il puntuale e corretto
esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato e auspicato da ACCREDIA.
Nota: la presente disposizione non è in contrasto con quella di cui al Punto 5.2.9.