Roma, 6 febbraio 2014 Prot. n. 18030.14/GST/ae - ALLE FEDERAZIONI REGIONALI - ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI - ALLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE - AGLI ENTI E SOCIETA’ ADERENTI e, p.c., - ALLE DELEGAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI NOVITÀ IN TEMA DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Modello Rli Si segnala che dal 3 febbraio, per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e per gli adempimenti successivi, ci si può avvalere del nuovo modello Rli (“Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – Contratti di locazione e affitto di immobili”), approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10.1.’14. Il nuovo modello, con le relative istruzioni, è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) e si utilizza per le seguenti fattispecie: richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’art. 19, comma 15, d.l. 31.5.’10, n. 78 esercizio e revoca dell’opzione per la cedolare secca denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato e ai comodati fittizi Nel modello, quindi, confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione che prima erano inglobati all’interno del modello 69. Quest’ultimo potrà comunque essere utilizzato fino al 31.3.’14. Per la registrazione, invece, degli accordi di riduzione del canone si continua ad utilizzare il modello 69, nulla essendo variato sul punto. La principale caratteristica del nuovo modello è data dal fatto che, come visto, esso è riservato esclusivamente ai contratti di locazione (e di affitto). CONFEDERAZIONE ITALIANA PROPRIETA’ EDILIZIA 00187 ROMA · Via Borgognona, 47 · Tel. 06.679.34.89 (r.a.) - 06.699.42.495 (r.a.) · Fax 06.679.34.47 - 06.679.60.51 www.confedilizia.it www.confedilizia.eu Componente per l’Italia della UNION INTERNATIONALE PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE 1 Modalità di revoca dell’opzione per la cedolare secca Come sopra specificato, il nuovo modello si utilizza anche per effettuare la revoca dell’opzione per la cedolare secca. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 7.4.’11 aveva infatti previsto la facoltà di revocare l’opzione per la cedolare in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, ma aveva poi rinviato ad un successivo provvedimento direttoriale la definizione delle modalità della revoca stessa. Con l’atto del 10.1.’14, si è stabilito che la revoca è effettuata in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione. Il modello deve essere presentato entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento dell’imposta di registro dovuta. Nelle istruzioni per la compilazione del modello si evidenzia che “sarà cura del locatore che revoca l’opzione per la cedolare secca darne comunicazione al conduttore al fine di procedere solidalmente al pagamento dell’imposta di registro dovuta”. Presentazione del modello Rli Il modello Rli va presentato dai contribuenti in modalità telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati e perciò anche attraverso le Associazioni territoriali della Confedilizia. Tuttavia, la presentazione del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione (soggetti in possesso di meno di 10 unità immobiliari). N.B. Con l’art. 1, comma 616, della l. n. 147/’13 (legge di stabilità) è stato previsto che in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica – da parte degli intermediari abilitati, fra cui le Associazioni territoriali della Confedilizia – di dichiarazioni e di atti che questi ultimi hanno assunto l'impegno a trasmettere, si applichi la sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro. Per la presentazione telematica del nuovo modello, l’Agenzia delle entrate ha predisposto il nuovo software “Contratti di locazione e affitto di immobili (Rli)” che – assieme alla sua versione accessibile direttamente dal sito delle Entrate, senza necessità di scaricare il programma – sostituirà gradualmente tutti gli altri prodotti finora in uso per la registrazione telematica dei contratti di locazione. In particolare: dal 3.2.’14, il nuovo prodotto costituisce l’unica modalità per effettuare i vari adempimenti via Internet senza necessità di installare il programma, in sostituzione di tutti gli altri prodotti web per la registrazione dei contratti di locazione e comunicazione degli adempimenti successivi (Locazioni web, Iris web, Siria web e Ge.Lo); fino al 31.3.’14, è consentito l’utilizzo degli altri prodotti software per la registrazione dei contratti di locazione e comunicazione degli adempimenti successivi (Contratti di locazione, Iris e Siria). Una novità importantissima, e fortemente voluta dalla Confedilizia, è che il nuovo prodotto (sia nella versione da installare sia nella versione web), permette di allegare direttamente il testo del contratto da registrare; ciò, attraverso la scansione del testo contrattuale sottoscritto dalle parti e il confezionamento in un unico file, “in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b)”. Con lo stesso file del contratto possono essere trasmessi anche eventuali ulteriori documenti allo stesso allegati. 2 Permane anche con il nuovo prodotto telematico la possibilità – come avveniva finora in caso di registrazione attraverso i programmi Siria e Iris – di non allegare alcun testo. Ciò, solo in presenza di tutte le seguenti caratteristiche: il numero di locatori e di conduttori non può essere, rispettivamente, superiore a tre deve trattarsi di una sola unità abitativa e di un numero di pertinenze non superiore a tre tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita il contratto deve contenere esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non deve comprendere ulteriori pattuizioni il contratto deve essere stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione Versamenti Il nuovo prodotto telematico calcola automaticamente le imposte da versare in sede di registrazione e richiede l’indicazione degli estremi del conto corrente, acceso presso una delle banche convenzionate o presso le Poste (l’elenco delle banche convenzionate è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia). Con il provvedimento del 10.1.’14 è stata anche predisposta una tabella esplicativa sulla tassazione applicabile ai vari casi, che di seguito si trascrive. CODICE L1 L2 L3 IMPOSTA DI REGISTRO 2% 2% del 70% del canone € 67 L4 DESCRIZIONE Locazione di immobile ad uso abitativo Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo Locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato ad Iva) Locazione finanziaria di immobile a uso abitativo S1 Locazione di immobile a uso diverso dall'abitativo 2% S2 1% T1 Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad Iva Locazione finanziaria di immobile a uso diverso dall'abitativo Affitto di fondo rustico T2 Affitto di fondo rustico agevolato € 67 T3 Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere 2% T4 Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad Iva) € 67 S3 € 200 € 200 0,50% Modello F24 – Versamenti con elementi identificativi (F24 Elide) Come preannunciato su Confedilizia notizie di gennaio 2014, a partire dall’1.2.’14, “l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili” vanno versati mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide). 3 In ogni caso, fino al 31.12.’14 può ancora essere utilizzato il modello F23 secondo le attuali modalità, mentre a partire dall’1.1.’15 i suddetti versamenti potranno essere effettuati esclusivamente con il modello F24 Elide. I soggetti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentazione del modello di pagamento F24 Elide esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi on line dell’Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale. I soggetti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 Elide anche presso gli sportelli delle banche aderenti alla convenzione regolante lo svolgimento del servizio di riscossione dei modelli F24, delle Poste e degli agenti della riscossione. Con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 24.1.’14, n. 14/E, sono stati istituiti i codici tributo per versare con F24 Elide le somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili che, per comodità, sono stati raggruppati nella Tabella A. Si segnala che, quando si riempie il campo “elementi identificativi” del modello, in caso di pagamenti per la prima registrazione, non va inserito alcun valore; mentre in caso di pagamenti per annualità successiva, cessione, risoluzione e proroga del contratto, va inserito il codice identificativo del contratto, che è un codice composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione (nel caso in cui non sia disponibile il suddetto codice, la risoluzione citata spiega come ricostruirlo). Con la risoluzione anzidetta, per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, sempre da utilizzare esclusivamente nel modello F24 Elide, sono stati istituiti i relativi codici, che per semplicità sono stati raggruppati nella Tabella B. Tabella A Codice “1500” “1501” “1502” “1503” “1504” “1505” “1506” “1507” “1508” “1509” “1510” Denominazione “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per cessioni del contratto” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi” 4 Tabella B Codice Denominazione “A135” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro - Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni” “A136” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo - Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni” “A137” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni - Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni” “A138” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi - Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni” Restando a disposizione, si porgono distinti saluti. 5
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