Circolare 13.03.14 - Studio Dottori Commercialisti

Studio Dottori Commercialisti
Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna
Dott. Sergio Massa
Dott. Elena Melandri
Dott. Paola Belelli
Dott. Pierpaolo Arzarello
Bologna, 13 marzo 2014
A TUTTI I CLIENTI
LORO INDIRIZZI
IL SOLITO ROMPICAPO: LO SPESOMETRO PER L’ANNO 2013
A novembre 2013 abbiamo inviato al Fisco lo Spesometro per l’anno 2012 (cioe’ il vecchio elenco Clienti/Fornitori);
sono passati pochi mesi e gia’ ci tocca preparare quello del 2013, naturalmente cambiato nella forma in quanto ha
assunto il nome di “Comunicazione Polivalente” perché da utilizzarsi nel 2014 anche per comunicare Operazioni con
paesi Black List (quadro BL) e Acquisti da San Marino (quadro SE).
Vi invitiamo, in caso di dubbi, a rispolverare la nostra Circolare del 4.11.2013 dove abbiamo sintetizzato le modalita’ di
assolvimento di questo adempimento. Chi l’avesse smarrita puo’ scaricarla dal nostro sito www.studio-dott-comm.it
andando nella pagina CIRCOLARI 2013 e cliccando su quella del 4.11.2013.
Vi raccomandiamo di contattare subito la software house affinche’ proceda all’estrazione dei dati dalla
contabilita’ e predisponga il file telematico.
La comunicazione dello Spesometro deve essere trasmessa unicamente attraverso l'invio di un file telematico
(utilizzando Entratel, Fisconline o a mezzo intermediario abilitato) entro il:
10 aprile 2014 per i contribuenti mensili
20 aprile 2014 per i contribuenti trimestrali
Riportiamo qui di seguito le operazioni che non dovrebbero essere incluse nello Spesometro, ricordando che , nel
dubbio, e’ buona norma inserire, anziche’ omettere, dei dati, forti del principio che “nel di piu’ ci sta anche il di meno”.
OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonche’ quelle già sottoposte a monitoraggio
dall'Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa, quali:
le importazioni (in quanto risultanti da bolletta doganale e gia’ note al Fisco);
le esportazioni dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario perche’ già acquisite mediante i modelli Intra;
le operazioni con paesi Black List, perche’ gia’ comunicate nel 2013;
le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi Intra servizi)
le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633;
le operazioni di cui all’art. 74, c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e
tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate
quali “operazioni fuori campo IVA”.
le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 DPR
605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di
assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e
gli atti di compravendita di immobili); attenzione: l’esclusione non riguarda le fatture d’acquisto inerenti i
contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori.
le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura (in presenza di
separazione dell'attività Iva).
le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600, qualora il pagamento dei
corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari
residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con
carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l'obbligo di comunicazione
dell'operazione);
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Telefono: 051392255 - 051392277 - 051392288 - 051392262  Fax e Segreteria Telefonica: 051392282
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le operazioni non rilevanti Iva fuori campo per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo
(non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).
operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72.
Commercianti al minuto, Ristoranti, Alberghi, ecc.: novità dal 2014
Ne approfittiamo per ricordarvi che l’Agenzia Entrate, per motivi di semplificazione (sic!), aveva previsto che i
commercianti al minuto e soggetti assimilati (alberghi, ristoranti, ecc.) nonché le agenzie di viaggio, per il 2012 e 2013
dovevano comunicare con lo Spesometro soltanto le fatture emesse di importo pari a superiore a € 3.600, al lordo
dell’IVA.
Ne deriva che, salvo più che probabili modifiche, questi soggetti nello Spesometro del prossimo anno dovranno
comunicare TUTTE le fatture emesse, anche quelle inferiori a € 3.600.
LA TRASMISSIONE DEL FILE TELEMATICO
Per la compilazione dello Spesometro normalmente ci si avvale del programma che la software house predispone. Chi
non lo possedesse puo’ compilarlo ugualmente recandosi sul sito dell’Ag. Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
I contribuenti piu’ dotati, in termini telematici, possono compilare il file telematico, verificarlo, assoggettarlo alla
procedura di controllo e spedirlo in via autonoma telematicamente.
I contribuenti che non sono in grado di spedirlo autonomamente e vogliono affidare la spedizione al nostro Studio,
devono comunque compilare il file telematico; cio’ si ottiene con il programma apposito che la software house ha
predisposto in collegamento al gestionale ovvero, per i contribuenti minori, col software gentilmente messo a
disposizione sul sito dell’Ag. Entrate.
Una volta compilato e controllato il file telematico occorre aggiungere i dati dell’intermediario (il nostro Studio): nel
riquadro dei dati del soggetto che si assume l’impegno alla trasmissione telematica i clienti dovranno indicare il
codice 1 (modello elaborato dal contribuente) e il codice fiscale dello studio, che e’ 02149391209.
A questo punto e’ sufficiente spedire il file via mail al nostro indirizzo di posta elettronica e sara’ nostra cura inviarlo.
SANZIONI
L'omissione o l'incompleta trasmissione dei dati richiesti comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro
258 ad un massimo di Euro 2.065.
IL MODELLO “COMUNICAZIONE POLIVALENTE”
Ricordiamo che Il nuovo modello polivalente Spesometro va utilizzato nel 2014 anche per le seguenti comunicazioni
da effettuare all’Agenzia delle Entrate:
- acquisti da San Marino senza Iva esposta in fattura (compilare il quadro SE);;
- operazioni con Paesi black list (San Marino e’ uscita dalla lista nera in data 24.2.2014);
- beni (auto, navi, aerei) in leasing / noleggio (interessa solo le imprese concedenti).
Compensazioni dei Crediti Ires/Irap/Irpef : limite di € 15.000
Come gia’ comunicatovi in precedente Circolare, il Fisco ha posto un limite alle compensazioni (orizzontali,
cioe’ ad es. pagamento di un debito Inps tramite compensazione con un credito Ires) dei crediti erariali
vantati dai contribuenti a titolo di Ires, Irap o Irpef, fissandolo ad € 15.000 per ciascun tributo. Oltre questo
limite per compensare occorre munirsi del Visto di conformita’ di un professionista abilitato, il quale deve
attestare che tale credito e’ reale e risulta dalle Dichiarazioni presentate.
Ricordiamo che rimane ancora valida anche la disposizione di cui all’art. 31 c. 1 del DL 78/2010, che
prevede il divieto di compensazione dei crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti per imposte
erariali di ammontare superiore a 1.500 euro.
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APE: obbligo di citarlo/allegarlo al contratto
Per APE si intende l’Attestato di Prestazione Energetica di un edificio. Normalmente e’ diviso in classi, dalla A alla G.
La classe G e’ quella normalmente attribuita ai vecchi edifici con scarsa tenuta.
Per effetto delle ultime modifiche legislative, ora:
non è necessario allegare l’APE al contratto di locazione di una singola unità immobiliare, ma e’
obbligatorio citarlo e dire che le parti ne hanno preso visione; in caso di omissione la sanzione va da 1.000 a
4.000 euro, con responsabilita’ solidale delle parti;
e’ invece obbligatorio allegare l’APE ai contratti di compravendita immobiliare ovvero di locazione di interi
edifici; la sanzione va da 3.000 a 18.000 euro.
l’assenza nel contratto della clausola con cui la parte dichiara di aver ricevuto le informazioni in merito all’APE,
ovvero la mancata allegazione dello stesso al contratto, laddove obbligatorio, non determina più la sua nullità
ma comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria sopra indicata.
Interessi di mora automatici per ritardati pagamenti
È stato pubblicato sulla G.U. 3.3.2014 n. 51 il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale
sono stati individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2014:
– 8,25% (0,25% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere;
– 10,25% (0,25% + maggiorazione 10%) per la vendita di alimenti deteriorabili.
La nuova IUC – Imposta Unica Comunale – Prime anticipazioni
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata soppressa la Tares (Tassa Rifiuti). Ma non esultiamo troppo, siamo vecchi del
mestiere e sappiamo che per ogni vecchia imposta defunta ne nascono almeno due nuove.
Infatti ora la casa ha la nuova Imposta Unica Comunale denominata IUC che si basa su due presupposti:
il possesso di immobili e
la fruizione di servizi comunali.
Questa nuova imposta è composta dall’Imu, che ben conosciamo e che ha natura di imposta patrimoniale, con
l’esclusione delle abitazioni principali; poi e’ composta da una componente riferita ai servizi, suddivisa tra la Tasi
(servizi indivisibili) nonché dalla nuova tassa sui rifiuti (Tari, che di fatto sostituisce la vecchia Tares).
Ancora non sono note le aliquote, che i Comuni hanno facolta’ di adottare. Qui di seguito uno specchietto riassuntivo.
Presupposto
Soggetto passivo
Base imponibile
Imu
Possesso di immobili diversi
dall’abitazione
principale Possessore
(escluse quelle di lusso)
Valore catastale immobile
Tari
Possesso o detenzione a
qualsiasi titolo di locali Utilizzatore
suscettibili di produrre rifiuti
Superficie del fabbricato
Tasi
Possesso o detenzione a Possessore/Utilizzatore (tra il Base
imponibile
Imu
qualsiasi titolo di fabbricati
10% e il 30%)
(aliquota base 1 per mille)
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Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione
Se avevate preso confidenza, col passare degli anni, col mod. 69 per registrare i contratti di locazione, ora
dimenticatelo e accingetevi ad un nuovo sforzo mentale.
E’ uscito il nuovo modello RLI, acronimo di Registrazione Locazioni Immobiliari) da utilizzare per la registrazione dei
contratti di locazione e affitto di beni immobili e per effettuare gli adempimenti fiscali connessi.
Il nuovo modello RLI va utilizzato, a decorrere dal 3.2.2014, per:
richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
richiedere la registrazione delle proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni
immobili;
comunicare l’esercizio o la revoca dell’opzione per la cedolare secca.
Per questi adempimenti il modello RLI sostituisce il vecchio modello 69 il quale, tuttavia, non viene soppresso ma
rimane in uso per tutti gli adempimenti concernenti contratti diversi da quelli di locazione o affitto di beni immobili.
Promemoria per registrare i contratti di locazione immobiliare
L’imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula del contratto, prima della
registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di
registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
Il versamento delle imposte connesse ai contratti di locazione e affitto deve avvenire mediante modello F23 presso
Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione, oppure, nel caso di imposte connesse alla registrazione del
contratto di locazione e affitto di beni immobili (imposta di registro, tributi speciali e compensi, imposta di bollo e relativi
sanzioni ed interessi), in luogo del modello F23 anche mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”
(F24 ELIDE), telematicamente per i titolari di partita IVA, o anche presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della
riscossione per i non titolari di partita IVA, utilizzando i codici tributo appropriati.
A partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante il modello F24
Elide e non più con il modello F23.
E’ noto che i possessori di piu’ di 10 unita’ immobiliari possono registrare il contratto solo in via telematica.
I codici tributo per il mod. F23 sono i seguenti:
107T Imposta di registro per locazione fabbricati, tutte le annualita’ (raro)
115T Imposta di registro per locazione fabbricati, solo la prima annualita
112T Imposta di registro per locazione fabbricati, annualita’ successive alla prima
113T Imposta di registro per risoluzione contratti di locazione/affitto
114T Imposta di registro per proroga contratti di locazione
CEDOLARE SECCA
E’ notizia di oggi che la cedolare secca passera’, limitatamente ai canoni concordati, dal 19% al 10%.
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori
approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it, con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.
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