REPUBBLICA ITALIANA SENT.N.113/14 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE composta dai seguenti Sigg. Magistrati: Dott. Giovanni COPPOLA Presidente Dott. Walter BERRUTI Giudice relatore Dott.sa Ilaria Annamaria CHESTA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 19369/R instaurato con atto di citazione del Procuratore regionale del 24 gennaio 2014, depositato il 10 febbraio 2014, nei confronti di Gianna Savina DAMONTE (c.f. DMN GNS 57P68 D969A), nata a Genova il 28.09.1957, residente in Novi Ligure (AL), Via Gramsci n. 10, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco DAL PIAZ, presso il cui Studio in Torino, Via S. Agostino n. 12, è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine dell’atto di costituzione depositato in data 18 giugno 2014. Uditi alla pubblica udienza del giorno 9 luglio 2014, con l’assistenza del Segretario Sig. Renzo PIASCO, il Magistrato 1 relatore, Dott. Walter BERRUTI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott. Giancarlo ASTEGIANO, e l’Avv. Francesco DAL PIAZ per la convenuta. Esaminati gli atti. Rilevato in FATTO Con atto di citazione depositato il 10 febbraio 2014, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio l’arch. DAMONTE Gianna Savina, quale dipendente dell’Agenzia territoriale per la casa (ATC) della Provincia di Alessandria con funzioni di responsabile del servizio progettazione, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, in favore della stessa Agenzia, per euro 175.000, oltre accessori, in dipendenza dei seguenti fatti. Il Consiglio comunale di Alessandria, con deliberazione nr. 2 del 06.01.1996, approvava il Programma di riqualificazione urbana (PRIU) denominato “Borgo Rovereto – i cortili ritrovati”; per la realizzazione del suddetto Programma e la suddivisione dei relativi finanziamenti veniva siglato un protocollo d’intesa tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Comune di Alessandria e l’Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) della Provincia di Alessandria, nonché un accordo di programma tra le stesse Amministrazioni per l’attuazione del PRIU in questione e, in data 10.06.2002, il suddetto Comune rilasciava, per l’esecuzione 2 delle opere contemplate nell’accordo, la concessione edilizia n. 269/2002 a favore della detta A.T.C., ente proprietario degli immobili oggetto dell’intervento. I lavori contemplati dalla concessione consistevano nella demolizione di una serie di edifici ad uso promiscuo residenziale-commerciale-artigianale prospicienti la centrale Piazza Santa Maria di Castello in Alessandria e nell’edificazione di due nuovi fabbricati a destinazione mista residenziale-commerciale. I lavori venivano appaltati dalla A.T.C. di Alessandria all’impresa Romano Costruzioni. Sin dal 2003 venivano presentati alla Procura della Repubblica di Alessandria, da parte di associazioni e privati cittadini, numerosi esposti riguardanti danni all’ambiente e a singoli proprietari che sarebbero derivati dalle costruende opere, cui seguiva l’apertura di un procedimento penale per abusi edilizi. Nell’ambito di tale procedimento il G.I.P. presso il Tribunale di Alessandria in data 07.07.2003 disponeva il sequestro preventivo del cantiere ai sensi dell’articolo 321 c.p.p.; l’esecuzione della misura cautelare comportava l’interruzione dei lavori e la conseguente iscrizione a riserva nella contabilità dell’appalto, da parte all’impresa aggiudicataria, dei maggiori costi derivanti dalla conseguente sospensione. Le impugnazioni contro il decreto di sequestro preventivo venivano respinte sia dal Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice del riesame, sia dalla Corte di Cassazione. 3 L’arch. Gianna Savina DAMONTE, responsabile del Servizio di Progettazione della suddetta Agenzia, progettista e direttore dei lavori, unitamente all’ing. Riccardo Sansebastiano, Dirigente del Settore Servizi Tecnici dell’A.T.C. di Alessandria, titolare della concessione edilizia, e al legale rappresentante della società appaltatrice, venivano citati direttamente a giudizio con decreto ex art. 550 c.p.p. del 25.03.2004. Veniva loro contestata l’esecuzione di opere difformi dalla concessione edilizia n. 269/2002 e dalle norme urbanistiche vigenti in materia, tra cui quelle del Piano regolatore generale (P.R.G.C.) di Alessandria, adottato nel 2000, dunque prima della concessione Programma di edilizia, e più riqualificazione restrittivo urbana del rispetto al 1996. Il 15.12.2004, a dibattimento iniziato, l’A.T.C. di Alessandria chiedeva al Comune il rilascio di permesso di costruire in sanatoria; il Comune revocava, quindi, la concessione edilizia n. 269/2002 ed emetteva in data 04.04.2005 il richiesto titolo in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001, per il quale, tuttavia, mancava il presupposto della c.d. doppia conformità dell’intervento alla disciplina vigente (conformità da valutarsi sia al momento della realizzazione, che quello dissequestro della richiesta avanzata di dagli sanatoria). imputati veniva L’istanza di pertanto respinta dal giudice penale con decisione poi confermata dalla Suprema Corte. Con sentenza n. 1057 del 5 gennaio 2006 il 4 Tribunale di Alessandria condannava gli imputati ravvisando un comportamento connotato da colpa gravissima in relazione agli acclarati abusi edilizi. Con successiva sentenza n. 321 del 24 gennaio 2008 la Corte di Appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, confermando la penale responsabilità e la condanna per la DAMONTE, nonché per il Sansebastiano, con la sola esclusione del reato ex articolo 44, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001, in merito alla mancata acquisizione del parere della Commissione regionale per i beni culturali, dichiarato estinto per prescrizione; riduceva le pene per i due dipendenti pubblici ed assolveva il costruttore per difetto dell’elemento soggettivo. Con sentenza n. 14504 del 2 aprile 2009, infine, la Corte di Cassazione annullava senza rinvio la pronuncia di secondo grado per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; confermava esplicitamente in motivazione le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla sussistenza dei reati ed al fatto che gli imputati li avessero commessi e manteneva le decisioni del Tribunale di Alessandria e della Corte di Appello di Torino in punto di condanna al risarcimento a favore delle parti civili. Quanto alle riserve iscritte nella contabilità dell’appalto per il fermo del cantiere conseguente al sequestro preventivo del sito, protrattosi dal 07.07.2003 al 09.02.2006, l’A.T.C. di Alessandria in data 08.07.2008 addiveniva ad un accordo bonario con la Romano Costruzioni, ai sensi dell’articolo 31 5 bis della L. n. 109/1994 e s.m.i., con cui riconosceva all’impresa, a fronte dei maggiori costi sostenuti dalla stessa a causa della sospensione dei lavori, l’importo di euro 350.000. Ravvisata in relazione a tali fatti l’esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico dell’arch. DAMONTE e dell’ing. Sansebastiano, la Procura Regionale presso questa Sezione agiva per il ristoro del danno patrimoniale indiretto subito dall’A.T.C. di Alessandria in corrispondenza della somma versata per effetto del citato accordo bonario. Con sentenza del 16 maggio 2013 n. 87, questa Sezione dichiarava inammissibile l’azione di responsabilità contro la DAMONTE a causa della nullità della notificazione dell’invito a dedurre e condannava l’altro convenuto. La domanda nei confronti della DAMONTE viene ora riproposta emendata del detto vizio processuale. La convenuta si è costituita con memoria depositata il 18 giugno 2014, nella quale chiede, in via preliminare, che sia dichiarata l’inammissibilità della citazione ritenendo invalida la propria audizione personale in fase preprocessuale in quanto delegata alla Guardia di Finanza. Evidenzia in particolare di avere richiesto nella c.d. fase preprocessuale di contraddittorio preliminare, nell’atto contenente le deduzioni depositato in data 2 ottobre 2013, di essere sentita personalmente ai sensi dell’art. 5 comma 1 del 6 D.L. n. 453/1993 conv. in L. n. 19/1994. A seguito di tale richiesta la medesima veniva convocata dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Alessandria, delegata per il suddetto incombente dal PM procedente, e quindi sentita da un funzionario del detto Corpo in data 23 ottobre 2013. La convenuta eccepisce che il colloquio svoltosi in tale data non può essere considerato quale audizione personale ai sensi del citato art. 5 comma 1 del D.L. n. 453/1993 conv. in L. n. 19/1994. A suo avviso, invero, quest’ultima avrebbe dovuto svolgersi avanti il Procuratore quale magistrato requirente e non avanti funzionari di polizia giudiziaria, che neppure fanno parte dell’organo requirente. Sarebbero i caratteri e le finalità proprie della fase preprocessuale e dell’audizione personale prevista in tale contesto, diretti all’instaurazione di un contraddittorio tra il PM contabile e l’interessato sui fatti oggetto dell’invito a dedurre, ad imporre che l’incombente in discorso avvenga in contraddittorio tra i soggetti partecipanti alla fase preprocessuale, che sono esclusivamente il Procuratore regionale e l’invitato. Rileva poi la DAMONTE che manca agli atti il provvedimento di delega dell’audizione in parola, essendo stata prodotta dalla Procura solo la nota con cui la Guardia di Finanza ha trasmesso il verbale conclusivo. Tale nota, poi, richiama una serie di norme (art. 2, comma 4 7 e art. 5, comma 6 lett. c) della L. n. 19/1994, art. 16, comma 3 del D.L. n. 152/1991 conv. in L. n. 203/1991) che, afferendo propriamente alla fase istruttoria, non potrebbero essere applicate alla successiva fase preprocessuale nella quale è compresa l’audizione prevista dall’art. 5 comma 1 L. n. 19/1994 cit. Nessuna norma quindi consentirebbe la delega di quest’ultima. Le disposizioni citate non potrebbero nemmeno essere estese analogicamente in quanto disciplinanti la fase istruttoria che, volta ad acquisire gli elementi per configurare una responsabilità amministrativa, precede la notificazione dell’invito a dedurre e si distingue nettamente dall’attività che segue l’invito, rivestente carattere para-giudiziale e natura propedeutica al processo. La peculiarità di tale duplicità di fasi nel processo contabile, renderebbe altresì impossibile mutuare norme in merito dal processo civile (mercé il rinvio dinamico ex art. 26 R.D. n. 1038/1933) ovvero da quello penale (per il quale peraltro manca nel diritto processuale contabile una disposizione generale di rinvio). La difesa sottolinea infine la complessità della vicenda per cui è causa, quale ulteriore ragione per ritenere inammissibile la delega alla Guardia di Finanza dell’audizione dell’invitato, e rammenta che nel primo giudizio, analogo al presente e che, come ricordato, aveva coinvolto anche il dirigente dei servizi tecnici dell’ATC di Alessandria, l’audizione di questi si era 8 effettivamente svolta avanti il PM procedente. Nel merito la difesa chiede, in via pregiudiziale, l’integrazione del contraddittorio con altri soggetti, sia interni che esterni all’A.T.C. di Alessandria, i quali avrebbero concorso in materia determinante nella causazione del danno contestato da parte pubblica. Quindi, richiamate le funzioni dell’ATC in materia di progettazione esecutiva urbanistico-edilizia (quali si desumono dall’art. 3 comma 2 e dall’art. 4 della L. n. 11/1993, nonché dallo Statuto dell’ATC di Alessandria) e quelle della convenuta, responsabile del servizio di progettazione dell’ATC di Alessandria dal 1998 (previste in via generale dall’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della stessa ATC), la difesa si appunta sulla correttezza della condotta di quest’ultima, in quanto conforme alle prescrizioni urbanistiche vigenti all’epoca dei fatti, sul difetto di colpa grave, sulla carenza di nesso causale tra condotta e evento dannoso, sull’assenza di pregiudizio erariale, nonché sui vantaggi ottenuti dall’Amministrazione e dalla comunità amministrata. La convenuta ha chiesto, in subordine, la riduzione dell’addebito. In via istruttoria ha fatto istanza di C.T.U. al fine di: accertare l’erronea valutazione dello stato delle opere oggetto di giudizio esistenti nel luglio del 2003, come effettuata nella perizia predisposta prima del sequestro, dalla quale è conseguita la misura cautelare disposta dal G.I.P. di Alessandria il 7 luglio 2003; accertare 9 l’ammontare di quanto eventualmente l’A.T.C. di Alessandria avrebbe dovuto corrispondere all’impresa Romano Costruzioni nella vertenza in oggetto, viste le riserve iscritte ed anche in ipotesi di risoluzione del contratto di appalto e di conseguente contenzioso, nonché i benefici ricavati dall’Amministrazione e l’eventuale risparmio conseguito; rapportare tali risultanze con quanto versato a seguito dell’accordo bonario. Nella discussione orale la Procura ha chiesto di poter depositare copia della delega alla Guardia di Finanza, non ancora agli atti. Il Presidente, a nome del Collegio, stante l’opposizione di controparte, non ha autorizzato il deposito. Le parti, pubblica e privata, hanno quindi ampiamente illustrato e richiamato le conclusioni contenute nei rispettivi atti scritti. La difesa, in particolare, ha insistito sull’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata in sede di costituzione. La causa è stata quindi trattenuta a decisione. Considerato in DIRITTO 1. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità della citazione per mancanza di una valida audizione personale dell’invitato, così come prevista dall’art. 5, comma 1, secondo periodo del D.L. 15 novembre 1993 n. 453 conv. nella L. 14 gennaio 1994 n. 19, proposta da parte convenuta nella memoria di costituzione tempestivamente e 10 ritualmente depositata e ribadita in udienza. Al riguardo, il Collegio rileva che non è la prima volta che, nel corso di giudizi in materia di responsabilità amministrativocontabile, si imbatte in ipotesi di audizioni personali, richieste a seguito di inviti a dedurre, che la Procura Regionale esegue con delega alla Guardia di Finanza anziché effettuarle direttamente tramite il PM titolare del fascicolo. Tale modo di procedere non è stato mai oggetto di valutazione in quanto mai, in precedenza, il convenuto o i convenuti hanno sollevato eccezioni in merito e questo Collegio ha opinato di non potersene occupare non ritenendo di poter sollevare “d’ufficio” la relativa eccezione. Nel caso in esame, invece, parte convenuta solleva esplicita eccezione al riguardo e questo Collegio non può esimersi dall’esaminarla. Ciò premesso, ad avviso del Collegio l’eccezione è fondata e va accolta. 1.1. E’ pacifico che la convenuta, a seguito dell’invito a dedurre notificatole in data 5 settembre 2013, ha depositato (in data 2 ottobre 2013) le proprie deduzioni nel termine di trenta giorni assegnatole, chiedendo contestualmente di essere sentita personalmente ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.L. n. 453/1993 conv. in L. n. 19/1994 (cfr. doc. 19 prod. Proc.). E’ altresì pacifico che, a seguito di tale richiesta, la medesima 11 veniva convocata dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Alessandria, delegata per il suddetto incombente dal PM procedente, e quindi sentita da funzionari del detto Corpo in data 23 ottobre 2013 (cfr. doc. 20 prod. Proc.). 1. 2. La questione che viene posta all’attenzione del Collegio è, innanzitutto, se tale incombente procedurale, l’audizione personale dell’invitato a dedurre, debba essere eseguito, con competenza esclusiva, dall’organo requirente titolare del potere di azione ovvero possa essere delegato alla stregua di ogni altro adempimento istruttorio. L’audizione personale di cui si discute nel presente processo è quella prevista dal 1° comma dell’art. 5 del D.L. n. 453/1993 cit., a mente del quale: “Prima citazione presunto in di emettere l'atto di giudizio, il procuratore regionale invita il responsabile termine non inferiore del a danno trenta a depositare, entro un giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso responsabile può personalmente. Il citazione in termine chiedere di il presunto essere sentito procuratore regionale emette l'atto di giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto proroghe di responsabile quest'ultimo termine del sono danno. Eventuali autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio 12 a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni.” Come sottolineato in dottrina, con la disposizione in oggetto il legislatore ha voluto garantire all’invitato esercitare concretamente la possibilità di il proprio diritto di difesa in un momento antecedente rispetto all’esercizio dell’azione da parte del pubblico ministero. Infatti, l’invitato viene posto nella condizione di approntare una difesa tecnica e personale prima che il Pubblico Ministero si determini definitivamente in ordine all’esercizio dell’azione, con ciò salvaguardando anche esigenze di economia processuale. La giurisprudenza di questa Corte si è prevalentemente orientata nel senso della duplicità di funzioni dell’invito a dedurre: favorire ed ampliare le possibilità di difesa del convenuto e fornire al PM uno strumento per un più corretto e mirato esercizio dell’azione di responsabilità. Esso è stato definito “istituto a garanzia del presunto responsabile, il quale può introdurre anteriormente all’inizio del giudizio elementi, fatti e documenti idonei ad indurre il Procuratore regionale a non emettere l’atto di citazione, a dimensionare diversamente la responsabilità, a chiamare in giudizio altri corresponsabili” (cfr. SS.RR. procedimentale n. 1/2005/QM). preprocessuale E che ancora come assolve alla “atto duplice funzione di consentire all’invitato di svolgere le proprie 13 argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima possibile completezza istruttoria. Entrambe queste funzioni confluiscono nell’ulteriore scopo finale che è quello del perseguimento della giustizia ed anche non disgiunto da esigenze di economia processuale” (cfr. SS.RR. n. 7/1998/QM). Si vedano altresì, sulla stessa linea, SS.RR. n.1/2007/QM; SS.RR. n. 27/1999/QM; SS.RR. n. 14/1998/QM. La Corte costituzionale (cfr. sent. n. 163/1997) ha avvalorato tale orientamento ravvisando la funzione dell’invito a dedurre “essenzialmente nella preliminare contestazione di fatti specifici ad un soggetto già indagato, che viene così messo in grado di rappresentare tempestivamente le sue ragioni all’organo inquirente, consentendo, al tempo stesso, al procuratore regionale lo sviluppo di più adeguate indagini”. Alla luce di tali premesse, sulle quali non è qui il caso di dilungarsi oltre, va inquadrata l’audizione personale prevista dalla norma sopra citata. Le SS.RR. (n.7/1998/QM cit.) hanno ricondotto tale istituto al diritto a controdedurre in sede preprocessuale e alle connesse finalità di difesa per l’invitato e di una più consapevole e approfondita istruttoria per il PM, non disgiunte da esigenze di economia processuale, tutte funzionali agli obiettivi della giustizia contabile. Ciò porta, come messo in luce da attenta dottrina, a 14 distinguere nettamente l’audizione in discorso, prevista dal comma 1 dell’art. 5 cit., dalle “audizioni personali” istruttorie contemplate dal successivo comma 6, lett. c). La prima invero, a differenza delle seconde, riguarda esclusivamente chi è stato già individuato dal requirente quale possibile responsabile e destinatario della notificazione dell’invito a dedurre e non è impedita dall’eventualità che l’interessato sia stato previamente sentito in sede istruttoria. Tanto si spiega evidentemente con il fatto che detta audizione si colloca in una fase successiva alla individuazione del presunto responsabile e alla formulazione dell’invito a dedurre, dalla cui notificazione prende il via la scansione temporale entro la quale deve essere emesso l’atto di citazione, ed è strumentale anche ad un più ampio e mirato esercizio del diritto di difesa, anticipato rispetto al processo. Diversamente, l’audizione in parola risulterebbe una mera duplicazione di quella istruttoria già prevista. Venendo al profilo che qui più interessa, ovvero se l’espletamento dell’audizione personale ex art. 5, comma 1 del D.L. n. 453/1993 cit. sia atto proprio e diretto del PM, riservato alla sua competenza esclusiva, ovvero atto delegabile, il Collegio ritiene innanzitutto di non poter fare ricorso alle norme del c.p.c. mediante rinvio ex art. 26 R.D. n. 1038/1933, mancando in tale processo un istituto assimilabile a quello di specie. Neppure 15 appaiono invocabili analogicamente disposizioni del c.p.p. (in disparte le possibili somiglianze dell’invito a dedurre con l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415 bis, introdotto dalla L. n. 479/1999), stante la reciproca peculiarità dei due processi, penale e contabile. A parere del Collegio appare invece necessario partire dal dato di fondo, sul quale non vi è discordanza, che l’invito a dedurre è atto proprio del Pubblico Ministero procedente, riservato alla sua competenza esclusiva e pertanto non suscettibile di delega in quanto rientrante nell'ambito delle attività riservate al diretto esclusivo espletamento del PM, che è, invero, l’unico legittimato a sottoscriverlo. Come sopra evidenziato (cfr. SS.RR. n.7/1998/QM cit.), è proprio alla luce di tale istituto, l’invito a dedurre, con le connesse esigenze, per l’invitato, di esercitare il proprio diritto di difesa in via anticipata rispetto al processo, e, per il PM, di una più consapevole e approfondita istruttoria al fine di una più avveduta decisione in ordine all’esercizio dell’azione giudiziale, esigenze entrambe funzionali agli obiettivi della giustizia contabile, che va inquadrata, a parere del Collegio, l’audizione personale ex art. 5, comma 1 del D.L. n. 453/1993 di cui trattasi. Quest’ultima non può quindi che partecipare della stessa natura, così come delle stesse finalità dell’invito a dedurre. Ne consegue che, come quest’ultimo, anche l’audizione 16 dell’invitato, da questi specificamente richiesta nel termine assegnato per le deduzioni, deve essere considerato atto proprio del Pubblico Ministero requirente, riservato alla sua competenza esclusiva e pertanto non delegabile. Non a caso nella norma vi è la dizione “essere sentito personalmente”, laddove l’avverbio “personalmente” va evidentemente riferito, alla luce di quanto osservato e del principio di parità delle parti, non solo all’invitato, ma anche alla controparte, ancorché pubblica. Del resto, non può non evidenziarsi che, attraverso la richiesta di “essere sentito personalmente”, l’invitato ha la facoltà di interloquire col PM che sta procedendo contro di lui ed ha la possibilità, attraverso il confronto de visu ed in contraddittorio con lo stesso, di cercare di convincere l’organo requirente ad esaminare fatti e circostanze che reputa rilevanti ai fini della decisione finale circa l’emissione o meno dell’atto di citazione a giudizio. Ad avviso del Collegio, trasferire tale contradittorio davanti ad altri soggetti, attraverso lo strumento della delega, tradirebbe sia la lettera che la ratio della norma. Avrebbe poco senso, infatti, che l’audizione si svolgesse davanti a soggetto che non ha piena conoscenza del fascicolo istruttorio e non ha la possibilità di interloquire concretamente con l’invitato. E’ il PM procedente che conosce a fondo i fatti contestati ed è solo il PM che può dare sostanza ad un’audizione che non a caso è 17 definita personale e che, altrimenti, si tramuterebbe in un mero ed asettico adempimento formale. L’audizione delegata, mancando un vero contraddittorio tra le parti, finisce di fatto col risolversi nella raccolta delle dichiarazioni dell’invitato. In pratica si avrebbe lo stesso risultato se, a fronte della richiesta di audizione personale, il PM si limitasse ad invitare ”dichiarazioni spontanee” necessaria la loro ufficiale): non spontanee” per iscritto verbalizzazione sembra siano l’interessato equiparabili o rendere (non davanti al Collegio che a le essendo un pubblico “dichiarazioni sostituibili all’audizione personale. Parimenti, ad avviso del Collegio, l’audizione personale, per la sua particolare funzione e finalità, è cosa ben diversa dall’audizione delegata la quale non soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa precitata e, per l’effetto, è da ritenersi, ai fini che qui interessano, tamquam non esset. Tale conclusione appare al Collegio la più rispondente alle finalità sopra evidenziate e ai caratteri propri del giudizio di responsabilità amministrativa. 1.3. Sulla obbligatorietà o meno dell’audizione personale richiesta dall’invitato al Procuratore contabile si sono espresse le SS.RR. con la già citata sentenza n. 7/1998/QM, adottando soluzione analoga all’obbligatorietà a quella dell’invito a 18 relativa dedurre, alla stante funzione la e stretta connessione delle questioni. Le SS.RR. hanno concluso per l’obbligatorietà anche della detta audizione personale osservando che “la mancata audizione personale violerebbe il diritto a controdedurre in sede pre-processuale che la normativa sopra riportata riconosce ampiamente all’invitato” e che “la violazione di questo diritto che, si ripete, la legge pone sullo stesso piano di quello di controdedurre per iscritto, non può che comportare sul piano procedimentale la stessa conseguenza già individuata per la mancata emanazione dell’invito a dedurre, e cioè la inammissibilità della citazione”. 1.4. Nella specie l’audizione personale tempestivamente richiesta della DAMONTE non è stata effettuata dal PM. Pertanto, alla luce di quanto sopra, nella fattispecie in esame è mancata un’audizione personale dell’invitato a dedurre valida ad integrare l’adempimento previsto dall’art. 5, comma 1 del D.L. n. 453/1993 cit. Le conseguenze non possono che essere quelle individuate dalle SS.RR. con la pronuncia citata per il caso di omissione di audizione personale, cui va evidentemente ricondotto il caso, ricorrente nella specie, di mancanza di audizione valida ad integrare l’adempimento previsto dall’art. 5, comma 1 del D.L. n. 453/1993 cit., adempimento che rappresenta una condizione di ammissibilità della responsabilità. 19 successiva azione di 2. Va quindi dichiarata l’inammissibilità dell’azione di responsabilità nei confronti della convenuta Gianna Savina DAMONTE. 3. Nulla va statuito sulle spese in considerazione del tipo di pronuncia adottato. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando, DICHIARA inammissibile, in rito, l’azione di responsabilità promossa dalla Procura Regionale nei confronti della convenuta Gianna Savina DAMONTE. Nulla per le spese. Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9 luglio 2014. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. Il Giudice estensore (F.to Dott. Walter BERRUTI) Il Presidente (F.to Dott. Giovanni COPPOLA) Depositata in Segreteria il 24 Settembre 2014 Il Direttore della Segreteria (F.to Antonio CINQUE) 20
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