Circolare Settimanale N°20 del 23 Maggio 2014

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014
CIRCOLARE SETTIMANALE
NUMERO 20 DEL 23 MAGGIO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 3
LE SCHEDE INFORMATIVE
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L'EFFETTO SOSTITUTIVO IMU/IRPEF PER I TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP
Nella risoluzione 41/E del 18.04.2014 l'Agenzia delle Entrate ribadisce che l'effetto sostitutivo
Imu/Irpef si applica anche
nel caso di versamento della sola "mini-Imu". Pertanto, i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, in possesso di terreni agricoli, che
hanno avuto l'abolizione sia della prima che della seconda rata Imu 2013, e per i quali il
Comune non ha deliberato un incremento di aliquota rispetto a quella base, scontano
l'IRPEF.

Pagina 5
OGNI IMPRESA DEVE AVERE LA PROPRIA PEC
Ogni impresa deve possedere un indirizzo PEC esclusivamente riconducibile ad essa. E'
quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare n. 77684 del 9
maggio 2014, superando i precedenti orientamenti.

Pagina 7
LA RIPARTIZIONE TRA GENITORI DELLA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO
Ai fini di una corretta indicazione in dichiarazione della percentuale di detrazione di figli a
carico, si riepilogano le regole di ripartizione tra genitori, nel caso in cui siano coniugati
/conviventi oppure separati.
Pagina 10
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

BONUS IRPEF IN BUSTA PAGA: ULTERIORI CHIARIMENTI
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo i nuovi chiarimenti forniti
dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E pubblicata il 14 maggio 2014 in merito al
bonus Irpef in busta paga introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 66/2014, dopo le prime
indicazioni fornite nella Circolare n. 8/E/2014.

Pagina 13
CASI RISOLTI
Pagina 21
PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico
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Pagina 23
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 23
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014

I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 24
SCADENZARIO
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SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 26.05.2014 AL 09.06.2014
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana.
Il termine per il pagamento della prima rata della TASI è prorogato a settembre nei Comuni
che entro oggi non avranno deliberato le aliquote. La scadenza resta, invece, confermata al 16
giugno nei Comuni che deliberano le aliquote entro il 23 maggio. Ad annunciarlo è lo stesso
Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 128 del 19 maggio 2014. Per
i Comuni dove varrà la proroga, il comunicato fa riferimento in modo generico al mese di
settembre, ma si ipotizza che la data possa essere il 16 settembre.
La proroga della Tasi dal 16 giugno a settembre comunicata lunedì dal ministero
dell'Economia per i Comuni che non deliberano in tempo (cioè oggi 23 maggio), riguarda gli
immobili diversi dall'abitazione principale. Nel caso dell'abitazione principale, invece, il rinvio del
Governo non modifica le regole: se la delibera del Comune è pubblicata in tempo (31 maggio)
sul sito del dipartimento delle Finanze, l'acconto si paga entro il 16 giugno sulla base dell'aliquota
deliberata, altrimenti si versa tutto entro il 16 dicembre.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 maggio, sono stati
approvati, insieme alle relative istruzioni, i 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta 2013. Gli studi riguardano i settori manifatturiero, dei servizi, professionale e del
commercio. Le istruzioni ed i modelli tengono conto dei correttivi “crisi” introdotti da recenti
provvedimenti legislativi. I modelli con le relative istruzioni sono rese disponibili sul sito internet delle
Entrate.
Con Provvedimento del 15 maggio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche
alle istruzioni e ai modelli dichiarativi UNICO ENC 2014, UNICO SC 2014, UNICO SP 2014,
Consolidato nazionale e mondiale 2014 e IRAP 2014, nonché alle relative specifiche tecniche. Le
modifiche alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione si sono rese necessarie per aggiornare e
correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla loro pubblicazione sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate.
Sono state rese disponibili, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le versioni aggiornate del
software e della procedura di controllo relativi alla dichiarazione Irap 2014. Con il software, è
possibile compilare il modello e generare il file da trasmettere in via telematica.
ll Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri, ha approvato un decreto legge per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Tra le misure contenute nel
decreto, viene previsto che le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e
restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblici o
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per la realizzazione di nuove strutture o il restauro e il potenziamento delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri pubblici possono beneficiare di un credito di imposta pari al 65% per gli
anni 2014 e 2015 e al 50% per il 2016. Il credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti senza
scopo di lucro nei limiti del 15% del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei
limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Si avvicina, nel frattempo, il termine del 31 maggio per poter fruire della sanatoria della
cartelle di pagamento, come prorogato dall'art. 2, lett. c), D.L. n. 16/2014, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 68/2014. In particolare, i debitori di carichi inclusi in ruoli emessi dalle
Agenzie Fiscali, da Uffici Statali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31
ottobre 2013, nonché i contribuenti destinatari di avvisi di esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e
affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, possono avvalersi della possibilità di estinguere i ruoli
mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente
iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con
esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n.
602 e degli interessi di mora.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: L'effetto sostitutivo Imu/Irpef per i terreni dei coltivatori diretti e IAP
Con la risoluzione 41/E del 18.04.2014 l'Agenzia delle Entrate, in risposta a diverse richieste da
parte delle associazioni di categoria, chiarisce le modalità di compilazione della dichiarazione
dei redditi nel caso di terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP per i quali risultava
dovuta la mini Imu 2013.
L'EFFETTO SOSTITUTIVO IMU/IRPEF PER I TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP
Si ricorda che in generale vale il principio per cui l'IMU sostituisce, per la
componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali sui redditi
fondiari degli immobili non locati. Per i terreni l'effetto sostitutivo vale per
la componente dominicale dei terreni non affittati, il reddito agrario
invece è assoggettato alle imposte sui redditi.
Sono poi assoggettati ad Irpef, anche se affittati, i terreni esenti Imu.
Nel corso del 2013 però si sono succedute una serie di disposizioni
riguardanti l'effetto sostitutivo IMU-Irpef:

inizialmente è stata abolita la prima rata Imu 2013 per la generalità dei
terreni agricoli (D.l. 54/2013 e D.l. 102/2013);

poi è stata abolita la seconda rata Imu 2013 per terreni agricoli posseduti
e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza
L'IMU PER I TERRENI
AGRICOLI NEL 2013
agricola (D.l. 133/2013), a meno che il Comune non avesse deliberato un
incremento dell’aliquota rispetto a quella base. In tal caso era dovuta la
c.d. "mini Imu", ossia una quota pari al 40% della differenza tra l'aliquota
IMU e la relativa detrazione deliberata dal Comune e l'aliquota Imu e la
relativa detrazione ordinaria (D.l. 122/2013).
Pertanto, per il 2013:

i soggetti diversi dai coltivatori diretti e IAP non scontano l'IRPEF, in
quanto hanno applicato l'IMU (anche se solo sulla seconda rata);

i coltivatori diretti e IAP, per i quali il Comune non ha deliberato un
incremento di aliquota rispetto a quella base, scontano l'IRPEF.
Di seguito si riepilogano i casi in cui l'Imu non risulta dovuta per il
2013, per i quali pertanto occorre calcolare la relativa Irpef e addizionali,
e le modalità di compilazione del quadro A del mod. 730-72014 ed RA
del modello Unico PF 2014.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014
È stato modificato il campo 9 "Imu non dovuta", che ora (al posto di una
semplice barratura come era previsto l'anno scorso in Unico PF 2013, per
indicare che si trattava di un terreno esente Imu) prevede l'indicazione di
uno di questi due codici, in presenza delle relative condizioni di non
applicazione dell’Imu:
1
Terreni esenti Imu come ad esempio i terreni ricadenti in
aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 984
2
Terreni per i quali non è dovuta l'Imu (decreto legge del 30
novembre 2013, n. 133). Si tratta dei terreni agricoli, e di
quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del
decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola.
I TERRENI POSSEDUTI DAI
COLTIVATORI DIRETTI E
IAP IN DICHIARAZIONE
L'Agenzia delle entrate nella risoluzione 41/E/2014 ha confermato
che nel caso di terreni posseduti da coltivatori diretti e IAP, per i quali:

è dovuta la c.d. "mini-Imu":
 il campo 9 del quadro RA non va compilato;
 il reddito dominicale del terreno non affittato non sconta l'Irpef e le
relative addizionali;

non è dovuta la c.d. "mini-Imu":


al campo 9 del quadro RA va indicato il codice "2";
il reddito dominicale del terreno non affittato è assoggettato
all'Irpef e alle relative addizionali.
I TERRENI RICADENTI IN
AREE MONTANE O DI
COLLINA IN
DICHIARAZIONE
Nella risoluzione 41/E del 18.04.2014 l'Agenzia delle Entrate ricorda un
altro caso di esenzione Imu per il 2013, quello dei terreni ricadenti in aree
montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/1977.
In questo caso il reddito dominicale del terreno, anche se non
affittato, deve essere assoggettato all'Irpef e alle relative addizionali. Nel
quadro A del mod. 730/2014, o RA di Unico PF 2014, deve essere
compilata la colonna 9 "Imu non dovuta", indicando il codice "1".
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Ogni impresa deve avere la propria PEC
Ogni impresa deve possedere un indirizzo PEC esclusivamente riconducibile ad essa. Questo
garantisce la certezza di individuare l'effettivo destinatario della comunicazione eventualmente
spedita mediante posta elettronica certificata, specialmente in considerazione dell'utilizzo
sempre più ampio, dal 2008 ad oggi, del canale PEC per le comunicazioni tra imprese e
Pubbliche Amministrazioni.
E' quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare n. 77684 del 9
maggio 2014, superando i precedenti orientamenti.
LA PEC E GLI ULTIMI ORIENTAMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COS'È LA PEC
L'OBBLIGO DELLA PEC
PER TUTTI I SOGGETTI:
UN RIEPILOGO
L a Posta Elettronica Certificata (PEC) è uno strumento che permette di
dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale1 di una
raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. In particolare, si
tratta di una casella di e-mail che informa sia il mittente che il destinatario
dell’avvenuta o mancata consegna del messaggio, con l’ora e la data
precisa dell’invio e della ricezione.
I messaggi PEC ed i relativi allegati si considerano legalmente
"conosciuti" dal destinatario nel momento in cui sono recapitati nella sua
casella di posta elettronica, indipendentemente dall’effettiva lettura.
L'art. 16, commi da 6 a 10, D.L. n. 185 del 29.11.2008, per favorire il processo
di digitalizzazione del Paese e ridurre i costi amministrativi a carico delle
imprese, ha introdotto l'obbligo di attivazione della casella PEC per
società, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.
Con l'art. 5, commi 1 e 2, D.L. n. 179/2012 2, poi, l'obbligo di dotarsi di
u n a PEC e di comunicarne l'indirizzo è stato esteso anche alle imprese
individuali. Queste le decorrenze dell'obbligo della PEC per i vari tipi di
soggetti:
DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PEC PER I VARI SOGGETTI
TERMINE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
dal 29.11.2008
CNIPA
PROFESSIONISTA ISCRITTO
entro il 29.11.2009
Albo / Collegio
IN
1
2
SOGGETTO
SOGGETTO OBBLIGATO
DESTINATARIO
ALBO / ELENCO
Come stabilito dal DPR n. 68 del 11 febbraio 2005, che definisce le regole e le modalità di utilizzo della PEC.
Convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012.
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costituita ante
29.11.2008
SOCIETÀ
costituita dal
29.11.2008
costituita ante
20.10.2012
IMPRESE INDIVIDUALI
costituita dal
20.10.2012
entro il 30.06.2012
all’atto dell’iscrizione
al Registro delle
Imprese
Registro delle
Imprese
entro il 30.06.2013
all’atto dell’iscrizione
al Registro delle
Imprese
Registro delle
Imprese
A decorrere dal 30.06.2013, quindi, l'obbligo di possedere una PEC
riguarda tutte le imprese e le Pubbliche Amministrazioni.
L'estensione dell'obbligo della PEC alle imprese individuali si collega
all'istituzione dell’elenco nazionale degli indirizzi PEC (c.d. INI-PEC) cui
possono accedere, dal 19.06.2013, le Pubbliche Amministrazioni, i
professionisti, le imprese ed i cittadini. Per accedervi, basta collegarsi a:
http://www.inipec.gov.it/.
MODALITA' DI
ATTIVAZIONE DELLA
PEC
IL NUOVO
ORIENTAMENTO DEL
MISE SULL'ESCLUSIVITÀ
DELLA PEC
Per l’attivazione della PEC, i soggetti obbligati devono scegliere e stipulare
u n contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio (l'elenco
aggiornato è consultabile sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri al seguente link:
http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori).
Il gestore provvede ad attribuire all’utente una casella di posta
elettronica certificata e le relative chiavi di accesso per potervi accedere
e leggere i messaggi in essa contenuti.
N e l l a Circolare n. 3645/C del 03.11.2011, il Ministero dello Sviluppo
Economico aveva chiarito, con riguardo all'obbligo della PEC per le
società, che esse potevano indicare come indirizzo PEC quello dello studio
professionale che le assiste negli adempimenti burocratici, oppure quello
di un'altra società cui la società sia giuridicamente o economicamente
collegata.
Tuttavia, con nota n. 53687 del 02.04.2013, lo stesso Ministero ha
affermato che, considerato il nuovo quadro normativo vigente, che
ricollega l'obbligo della PEC alla iscrizione dell'indirizzo PEC stesso nell'INIPEC, "è necessario che l'indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed
unicamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione
presso soggetti terzi".
A causa dell'orientamento contrastante dei due chiarimenti, le Camere
di Commercio hanno assunto nell'ultimo anno un comportamento
disomogeneo.
Dopo alcune richieste di chiarimento al MISE, quest'ultimo ha risposto
sciogliendo definitivamente i dubbi nella Circolare n. 77684 del 9 maggio
2014, in cui è stato precisato in modo netto che:
"Nel caso in cui... si rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscrizione
di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014
posizione di un’altra (o di più altre) - ovvero, comunque, l’iscrizione sulla
posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non sia<<proprio>> della
stessa - dovrà avviarsi la procedura di cancellazione del dato in questione
ai sensi dell’art. 2191 c.c., previa intimazione, all’impresa interessata (o alle
imprese interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo di PEC
<<proprio>>".
Pertanto, ogni società o impresa deve avere un proprio indirizzo PEC
utilizzabile e riconducibile esclusivamente ad essa.
Ciò implica che non è più possibile comunicare al Registro delle
imprese l'indirizzo PEC di un terzo (ad esempio, quello dello studio
professionale che assiste l'impresa negli adempimenti burocratici, oppure
quello di un'altra società cui la società sia giuridicamente o
economicamente collegata).
Si ritengono, quindi, superate le indicazioni fornite in passato al riguardo
(come nella Circolare n. 3645/C/2011), anche perché, dal 2008 ad oggi, è
stato ampliato sempre più l’utilizzo dell’indirizzo PEC per le comunicazioni
tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, tanto da rendere necessario che
ad un determinato indirizzo PEC corrisponda con certezza un effettivo
destinatario della comunicazione eventualmente spedita.
SANZIONI
Nel caso in cui la Camera di Commercio rilevi, d'ufficio o su segnalazione
di terzi, che lo stesso indirizzo PEC è utilizzato da più imprese, l'ufficio, in
primo luogo, intima l'impresa interessata (o le imprese interessate) a
sostituire l'indirizzo PEC registrato ma non esclusivo con un indirizzo PEC
"proprio".
In caso di inadempienza, trascorsi:
 3 mesi per le società (art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008);
 45 giorni per le imprese individuali (art. 5, comma 2, D.L. n. 179/2012);
la Camera di Commercio avvia la procedura di cancellazione d'ufficio
della PEC ai sensi dell'art. 2191 del codice civile e applica la sanzione
prevista dall’art. 2630 del codice civile per l'omessa presentazione della
domanda di variazione di dati già comunicati, cioè da € 103 a € 1.032.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: La ripartizione tra genitori della detrazione per figli a carico
I figli rientrano tra i soggetti che possono essere considerati a carico, siano essi naturali,
adottivi, affidati o affiliati.
L'unica condizione è che i figli abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 €. Pertanto non
assume alcuna importanza l'età del figlio, o il fatto che conviva con il genitore, che sia residente
in Italia, che stia studiando o effettuando un tirocinio.
Poiché i dubbi principali sulla detrazione dei figli a carico riguardano la sua ripartizione tra i
genitori, si riepilogano in questa scheda le regole da seguire per la corretta compilazione della
dichiarazione dei redditi.
COME RIPARTIRE LA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO TRA GENITORI
QUANDO SPETTA LA
DETRAZIONE PER FIGLI A
CARICO
La detrazione per figli a carico spetta indipendentemente dall'età del
figlio, o dal fatto che il figlio sia o meno dedito agli studi o a tirocinio
gratuito, e indipendentemente dalla convivenza con il genitore
richiedente. Riguarda sia i figli naturali riconosciuti, che quelli adottivi e
affidati o affiliati.
Il diritto alla detrazione spetta per tutti i figli che nel corso dell'anno
hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51
Euro (indicato al rigo RN1, colonna 1 del modello Unico PF). Questo limite
di reddito è fissato con riferimento all’intero anno e, in caso di
superamento, il familiare non può essere considerato a carico per l’intero
anno, in quanto non rileva il momento a decorrere dal quale si è
verificato il superamento.
Il diritto alla detrazione deve essere sempre rapportato ai mesi in cui
si verificano le condizioni per le quali spetta l’attribuzione della stessa,
tenendo presente che in caso di:

una situazione ex-novo (ad esempio, la nascita di un figlio) la
condizione si considera esistente dal mese nel quale la stessa si verifica
a prescindere dal giorno. Se ad esempio il figlio nasce il 30 novembre, il
mese di novembre va conteggiato per intero e in relazione al periodo
d'imposta di nascita la detrazione compete per 2 mesi;

variazione di una situazione preesistente, la nuova condizione decorre
dal mese successivo a quello in cui la stessa si verifica, a prescindere
dal giorno.
Fanno eccezione a questa regola:
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014

l’ulteriore detrazione di € 200 per ciascun figlio se ci sono più di 3 figli a
carico;

l’ulteriore detrazione di € 1.200 per le famiglie con almeno 4 figli ;
che sono riconosciute per intero a prescindere dal momento in cui si
verifica la situazione che dà diritto alla maggiorazione stessa (data di
nascita del quarto figlio a carico).
Le detrazioni vanno poi rapportate alla percentuale imputabile a
ciascun genitore.
LE REGOLE DI
RIPARTIZIONE TRA I
GENITORI
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra i
genitori, ma è necessario seguire delle regole precise, che variano a
seconda che i genitori siano o meno legalmente ed effettivamente
separati.
Se i genitori sono coniugati o conviventi (quindi non sono
legalmente ed effettivamente separati) la detrazione per figli a carico
deve essere ripartita tra i genitori nella misura del 50%.
Tuttavia per evitare che, per incapienza d'imposta, il nucleo familiare
perda l'agevolazione i genitori possono decidere di attribuire l'intera
detrazione a quello dei due che ha il reddito complessivo più elevato.
Come rileva l'Agenzia delle Entrate nella circolare 15/2007 (pagina
7 ) , è possibile utilizzare tale ripartizione anche in assenza della
condizione di "incapienza", in quanto la norma non vi fa espresso
riferimento.
Una volta effettuata questa scelta, tale criterio è obbligatorio per
tutti i figli dei medesimi genitori (Circolare 20/E/2011 quesito 5.1). Invece,
in presenza di figli di altri genitori è possibile applicare percentuali di
detrazioni diverse (50 o 100%).
Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o in caso di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione è così ripartita:

al genitore affidatario, in mancanza di accordo, se il figlio è affidato
esclusivamente ad uno dei genitori;

al 50% tra entrambi i genitori, in mancanza di accordo, se l'affidamento
è congiunto o condiviso.
Se vi è accordo, è fatta salva la possibilità di adottare le regole dei
genitori coniugati (50% a ciascuno o 100% al genitore con reddito più
elevato).
Sia in caso di affido esclusivo, sia congiunto, se uno dei due genitori
non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per incapienza,
questa è attribuita per intero all'altro genitore, che è tenuto - salvo diverso
accordo - a riversare all'altro genitore l'intera detrazione o il 50% in caso
di affido congiunto.
Sono previste alcune regole particolari in caso di:

coniuge fiscalmente a carico dell'altro: la detrazione spetta per intero al
coniuge dichiarante;

assenza del coniuge: per il primo figlio si può applicare - se più
favorevole -la detrazione spettante per coniuge a carico, nei seguenti
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014
casi:

se il coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non è coniugato, ovvero se coniugato si è poi
legalmente ed effettivamente separato (ragazza madre o
vedovo);

se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non è coniugato, o se è coniugato si è legalmente ed
effettivamente separato.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014
SAPERE PER FARE
BONUS IRPEF IN BUSTA PAGA:
ULTERIORI CHIARIMENTI
INTRODUZIONE
Siamo ormai quasi ala fine di maggio ed i sostituti d'imposta ed i consulenti del lavoro sono alle
prese con i conteggi del bonus Irpef da erogare ai lavoratori dipendenti a partire dalla busta
paga di questo mese.
Si tratta del credito riconosciuto dall'art. 1 del "Decreto Renzi" (D.L. n. 66/2014) pari, per il 2014,
a 640 euro (80 euro mensili) ai titolari di reddito di lavoro dipendente (e di taluni redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente) che abbiano un reddito complessivo 2014 superiore a € 8.000 e fino a
€ 24.000; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad
azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Il credito spetta solo se l'Irpef lorda è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro
spettanti (non rilevano, invece, a tal fine, le detrazioni per carichi di famiglia).
Con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito le prime
indicazioni per l'applicazione del credito.
Ora, con un nuovo documento di prassi, la Circolare n. 9/E pubblicata il 14 maggio 2014, le
Entrate hanno fornito ulteriori importanti precisazioni in vista dell'erogazione del bonus, con
particolare riguardo ai soggetti beneficiari, all’applicazione del credito da parte dei sostituti
d’imposta, al recupero del credito erogato ed al coordinamento con altre misure agevolative.
INDICE DELLE DOMANDE
1.
I soggetti non residenti fiscalmente in Italia possono fruire del "bonus Irpef" previsto dal
Decreto Renzi?
2.
I lavoratori in cassa integrazione possono fruire del bonus Irpef?
3.
Gli eredi del lavoratore deceduto nel 2014 possono ottenere il bonus Irpef che sarebbe
spettato al de cuius?
4.
In caso di assenza del lavoratore per aspettativa, senza corresponsione di assegni, spetta
comunque il bonus Irpef?
5.
A partire da quando verrà erogato il bonus Irpef?
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014
6.
Come deve essere calcolato l'importo del credito Irpef da parte dei sostituti d'imposta?
7.
Come viene calcolato il credito Irpef per un nuovo assunto che abbia intrattenuto nel 2014
un precedente rapporto di lavoro?
8.
Come viene calcolato il credito Irpef per un lavoratore che intrattenga nel 2014 due
rapporti di lavoro contestuali?
9.
Se, dopo che è iniziata l'erogazione del bonus Irpef, si verificano variazioni del reddito o
delle detrazioni tali per cui il credito non è più spettante, come ci si deve comportare?
10.
Il reddito proveniente dall'affitto di un immobile e assoggettato a cedolare secca
concorre a formare il reddito complessivo del lavoratore ai fini dell'erogazione del bonus
Irpef?
11.
Le somme percepite a titolo di "retribuzione di produttività" nel 2014 e assoggettate ad
imposta sostitutiva del 10% concorrono a formare il reddito complessivo del lavoratore ai
fini dell'erogazione del bonus Irpef?
12.
I lavoratori che determinano il reddito in base alle retribuzioni convenzionali possono fruire
del bonus Irpef?
13.
I lavoratori "frontalieri" possono fruire del bonus Irpef?
14.
Per il recupero del bonus Irpef in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, opera il
limite alla compensazione "orizzontale" di € 700.000?
CASI RISOLTI
1.
Esempio pratico su bonus Irpef in caso di reddito complessivo  € 24.000 e periodo di
lavoro per tutto il 2014
2.
Esempio pratico su bonus Irpef in caso di reddito complessivo  € 24.000 e periodo di
lavoro per tutto il 2014
3.
Esempio pratico su bonus Irpef in caso di reddito complessivo  € 24.000 e periodo di
lavoro solo per parte del 2014
4.
Esempio pratico su bonus Irpef - ripartizione del credito di € 640 nei mesi da maggio a
dicembre 2014 con calcolo preciso dei giorni lavorati
5.
Esempio pratico su bonus Irpef - ripartizione del credito di € 640 nei mesi da giugno a
dicembre 2014 con calcolo preciso dei giorni lavorati
6.
Esempio pratico su bonus Irpef - ripartizione del credito di € 640 per un periodo di lavoro
infrannuale
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DOMANDE E RISPOSTE
D.1 I SOGGETTI
RENZI?
NON RESIDENTI FISCALMENTE IN ITALIA POSSONO FRUIRE DEL "BONUS IRPEF" PREVISTO DAL
DECRETO
R.1 Sì. I soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, se titolari di redditi di lavoro
imponibili in Italia, fruiscono del credito Irpef previsto dal Decreto Renzi.
L’art. 24 del TUIR, infatti, riconosce ad essi le detrazioni per lavoro dipendente previste dall’art.
13 del TUIR. Pertanto, secondo le Entrate, se ricorrono i presupposti stabiliti dal nuovo comma
1-bis dell’art. 13 del TUIR (tipologia di reddito prodotto; sussistenza di un'Irpef a debito dopo
aver apportato le detrazioni per lavoro dipendente; importo del reddito complessivo inferiore
a 26.000 euro), il bonus spetta. In tal caso, il reddito complessivo dei non residenti (ai fini della
verifica della spettanza del credito) si calcola in base alle regole di cui all’art. 3 del TUIR,
secondo cui per i soggetti non residenti il reddito complessivo è formato dai redditi prodotti
nel territorio dello Stato.
Il credito Irpef non spetta, invece, se il reddito di lavoro non è imponibile in Italia per effetto
dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.
D.2 I LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE POSSONO FRUIRE DEL BONUS IRPEF?
R.2 Sì. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E/2014, ai lavoratori percettori
di prestazioni a sostegno del reddito (cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e
indennità di disoccupazione) spetta il bonus Irpef, in quanto tali somme costituiscono
proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2
dell’art. 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.
Tra l'altro, i percettori di tali somme hanno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente
previste dal comma 1 dell’art. 13 del TUIR, in relazione ai giorni che danno diritto all'indennità
(ad esempio, per l'indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di disoccupazione
che hanno dato diritto alla corresponsione dell'indennità) (Circolare n. 3/E/1998).
Considerato che le indennità in esame costituiscono reddito di lavoro dipendente e danno
diritto alle relative detrazioni, il credito va calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014,
tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità.
L’ente erogatore (Inps o altri Enti), in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a riconoscere il
credito “in via automatica”, determinando la spettanza del credito e il relativo importo sulla
base dei dati reddituali a sua disposizione.
Nel caso in cui il contribuente non abbia i presupposti previsti dalla legge, sarà suo dovere
comunicare la circostanza al sostituto d’imposta, il quale potrà recuperare il credito
eventualmente erogato dagli emolumenti da corrispondere nei periodi di paga successivi a
quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle
operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto (circolare n. 8/E/2014, par. 6).
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D.3 GLI EREDI DEL LAVORATORE DECEDUTO NEL 2014
CUIUS?
POSSONO OTTENERE IL BONUS IRPEF CHE SAREBBE SPETTATO AL DE
R.3 Con riguardo al caso del lavoratore che sia deceduto nel corso del 2014, l'Agenzia delle
Entrate riconosce il credito Irpef in relazione al periodo di lavoro nel 2014. Il credito sarà
calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli
eredi, secondo modalità che saranno specificate nel relativo modello dichiarativo (modello
730/2015).
Le Entrate precisano che, nel caso particolare in cui il lavoratore sia deceduto dopo l’inizio
dell’erogazione del credito da parte del sostituto d’imposta, la parte di credito
eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso e materialmente
percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non
costituisce reddito per gli stessi.
D.4 IN CASO
DI ASSENZA DEL LAVORATORE PER ASPETTATIVA, SENZA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI, SPETTA COMUNQUE
IL BONUS IRPEF?
R.4 In base al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, il credito spetta se l’imposta lorda sui redditi di
lavoro dipendente è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
Inoltre, il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Secondo quanto chiarito
dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E/2014, il periodo di lavoro nell'anno deve
essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro.
Pertanto, come era stato già precisato con la circolare del Ministero delle finanze n.
3/E/1998, dai giorni per cui spettano le detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali non spetta
alcun reddito, come in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.
Al contrario, nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di
articolazione dell'orario di lavoro, quali il part time (verticale o orizzontale).
D.5 A PARTIRE DA QUANDO VERRÀ EROGATO IL BONUS IRPEF?
R.5 I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni
erogate nel mese di maggio, considerata la data di entrata in vigore del D.L. n. 66/2014.
Solo nella particolare ipotesi in cui non sia possibile iniziare ad erogare il bonus a partire dal
mese di maggio per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento
delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel
successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito
spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.
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D.6 COME DEVE ESSERE CALCOLATO L'IMPORTO DEL CREDITO IRPEF DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA?
R . 6 Nella Circolare n. 9/E/2014, l'Agenzia delle Entrate chiarisce qual è il corretto metodo di
calcolo del credito da parte dei sostituti d'imposta.
In particolare, essi devono, nell'ordine:
 verificare la capienza d'imposta del lavoratore (Irpef lorda sui redditi da lavoro maggiore delle
detrazioni da lavoro calcolate sugli stessi);
 calcolare l'importo del credito annuale spettante in base al reddito complessivo [(€ 640 annui se il
reddito complessivo non è superiore a € 24.000; oppure € 640 x (€ 26.000 - reddito complessivo)/2.000
se il reddito è superiore a € 24.000 ma non a € 26.000] e rapportarlo al periodo di lavoro (cioè, come
chiarito sopra, ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro); pertanto, se il periodo di lavoro
nel 2014 è inferiore a 365 giorni, l’importo del credito spettante, come sopra determinato, deve
essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell’anno;
 infine, determinare l'importo da erogare in ciascun periodo di paga.
La ripartizione del bonus complessivamente spettante potrà avvenire tenendo conto del
numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Ad esempio, per le erogazioni da
maggio a dicembre (245 giorni), il credito dovrebbe essere diviso per 245 e poi moltiplicato
per i giorni di ciascun mese. Lo stesso criterio di calcolo vale anche per i periodi di lavoro
infrannuali.
È comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando
la ripartizione dell'intero credito tra le retribuzioni del 2014 (ad esempio, è possibile ripartire il
credito considerando il numero dei periodi di paga in cui il credito stesso è erogato , cioè, se
corrisposto da maggio a dicembre, in otto quote di pari importo).
Non è, invece, consentito dividere i € 640 annui per dodici mensilità, erogando 53,33 euro per
ciascuno degli otto mesi che vanno da maggio a dicembre 2014, e la differenza in sede di
conguaglio.
D.7 COME
VIENE CALCOLATO IL CREDITO IRPEF PER UN NUOVO ASSUNTO CHE ABBIA INTRATTENUTO NEL
2014 UN
PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO?
R.7
In caso di assunzione nel corso del 2014 di un lavoratore che abbia intrattenuto un
precedente rapporto di lavoro nel medesimo anno (ad esempio, lavoratore licenziato dal
precedente datore di lavoro a marzo 2014 e poi assunto dal nuovo datore di lavoro a luglio
2014), il nuovo sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il calcolo della capienza d'imposta e
del credito spettante sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore assunto.
A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, in base all’art. 4 del DPR n. 322/1998, i sostituti
d’imposta sono tenuti al rilascio del CUD entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati in caso
di interruzione del rapporto di lavoro (fino alla data di pubblicazione del modello CUD 2015
per il periodo d’imposta 2014, l’importo del credito erogato al lavoratore, nonché quello
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maturato e non erogato, dovranno essere indicati nelle annotazioni del CUD 2014 con
codice ZZ).
Se l’interessato consegna il CUD al nuovo datore di lavoro, quest’ultimo dovrà tenere conto
dei dati in esso indicati, sia ai fini del calcolo della capienza d'imposta, sia ai fini del calcolo
del reddito complessivo. Dall’importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto
eventualmente riconosciuto dal precedente sostituto d’imposta. L’importo del credito residuo
da erogare dovrà essere ripartito tra i periodi di paga, tenendo conto del numero di giorni
lavorati in ciascun periodo di paga.
Se il nuovo assunto non produce il CUD relativo al precedente rapporto di lavoro, il sostituto
d’imposta è tenuto a determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei
soli dati reddituali a propria disposizione, fermo restando che il nuovo assunto è tenuto a
comunicare al sostituto stesso di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito, ad
esempio perché sommando i redditi derivanti dai due rapporti di lavoro ha un reddito
complessivo superiore a quello che consente il relativo riconoscimento.
D.8 COME
VIENE CALCOLATO IL CREDITO IRPEF PER UN LAVORATORE CHE INTRATTENGA NEL
LAVORO CONTESTUALI?
2014 DUE
RAPPORTI DI
R.8 Nel caso in cui il lavoratore abbia due (o più) rapporti di lavoro contestuali (ad esempio, due
contratti di collaborazione a progetto con due diversi datori di lavoro), il lavoratore è tenuto
a verificare i presupposti per il riconoscimento del credito (ad es., il superamento o meno del
limite di reddito complessivo di € 26.000) e a comunicarli ai due sostituti d'imposta:
 se i presupposti sussistono, il lavoratore chiederà l'erogazione del credito ad uno dei due sostituti
d'imposta;
 se i presupposti non sussistono, il credito non sarà erogato.
D.9 SE,
DOPO CHE È INIZIATA L'EROGAZIONE DEL BONUS IRPEF, SI VERIFICANO VARIAZIONI DEL REDDITO O DELLE
DETRAZIONI TALI PER CUI IL CREDITO NON È PIÙ SPETTANTE, COME CI SI DEVE COMPORTARE?
R.9 In presenza di variazioni del reddito o delle detrazioni dopo che l'erogazione del bonus è già
iniziata e tali da rendere il credito non più spettante, la Circolare n. 9/E/2014 precisa che il
sostituto d'imposta "può" ricalcolare il bonus spettante recuperandolo già nei periodi di paga
successivi, senza necessariamente aspettare il conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Se, invece, le variazioni comportano la maturazione del diritto al credito, in precedenza non
spettante, il sostituto "deve" riconoscerlo in via automatica a partire dal primo periodo di
paga utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
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D.10 IL
REDDITO PROVENIENTE DALL'AFFITTO DI UN IMMOBILE E ASSOGGETTATO A CEDOLARE SECCA CONCORRE A
FORMARE IL REDDITO COMPLESSIVO DEL LAVORATORE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL BONUS IRPEF?
R.10
Sì. L'Agenzia delle Entrate precisa che, nel calcolo del reddito complessivo ai fini della
verifica del limite di € 26.000 (a partire dal quale il bonus Irpef si azzera), devono essere
conteggiati anche i redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca.
Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 23/2011, infatti:
“Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o
per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura
non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito
assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109.”.
D.11 LE
"RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ"
1 0 % CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO
DELL'EROGAZIONE DEL BONUS IRPEF?
SOMME PERCEPITE A TITOLO DI
SOSTITUTIVA DEL
NEL
2014 E
ASSOGGETTATE AD IMPOSTA
COMPLESSIVO DEL LAVORATORE AI FINI
R.11 No. L'Agenzia delle Entrate precisa che, nel calcolo del reddito complessivo ai fini
dell'erogazione del bonus Irpef, non devono essere conteggiate le somme percepite a titolo
di premio di produttività e già assoggettate ad imposta sostitutiva del 10%.
Nel 2014, la "retribuzione di produttività" individuale che può beneficiare di questa
agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3.000 euro lordi
(D.p.c.m. 19.02.2014) e questa cifra non contribuisce, quindi, al raggiungimento della soglia
di 26.000 euro di reddito complessivo.
Allo stesso tempo, però, a vantaggio del lavoratore, le stesse somme assoggettate ad
imposta sostitutiva vengono sommate ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della
“capienza” dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da
lavoro spettanti.
D.12 I LAVORATORI
BONUS IRPEF?
CHE DETERMINANO IL REDDITO IN BASE ALLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI POSSONO FRUIRE DEL
R.12 Sì. I lavoratori che determinano il reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni
convenzionali di cui al comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR, se hanno i requisiti previsti dall'art. 1
del Decreto Renzi, possono fruire del credito, "in quanto si tratta di contribuenti i cui redditi
di lavoro dipendente, sia pure determinati con modalità diverse da quelle ordinarie,
confluiscono comunque nel reddito complessivo".
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D.13 I LAVORATORI "FRONTALIERI" POSSONO FRUIRE DEL BONUS IRPEF?
R.13 Sì. In tal caso, il reddito da considerare per la verifica della spettanza del bonus e per il
calcolo del bonus stesso è quello eccedente i € 6.700. L’art. 1, comma 175, della Legge n.
147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha, infatti, previsto che:
“A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona
di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a
formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.”.
D.14 PER
IL RECUPERO DEL BONUS IRPEF IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, OPERA IL LIMITE ALLA
COMPENSAZIONE "ORIZZONTALE" DI
€ 700.000?
R.14 No. I sostituti d'imposta potranno recuperare in compensazione il bonus Irpef utilizzando fino
a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga
(ritenute Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef, ritenute relative all'imposta
sostitutiva sui premi di produttività, contributo di solidarietà, ecc.) e, per la differenza
eventuale, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non
devono essere quindi versati.
Con la Circolare n. 9/E/2014, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale recupero
mediante compensazione non è soggetto al limite annuale di 700.000 euro previsto dall'art.
34 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni per la compensazione orizzontale
(cioè fra crediti e debiti di natura diversa).
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CASI RISOLTI
C.1. ESEMPIO
TUTTO IL
PRATICO SU BONUS IRPEF IN CASO DI REDDITO COMPLESSIVO
 € 24.000 E
PERIODO DI LAVORO PER
2014
S.1. Lavoratore impiegato per l’intero 2014 con reddito complessivo pari a € 22.000.
Credito annuo spettante = € 640
Credito mensile spettante (da maggio a dicembre) = € 640 : 8 mesi = € 80.
C.2. ESEMPIO
TUTTO IL
PRATICO SU BONUS IRPEF IN CASO DI REDDITO COMPLESSIVO
 € 24.000 E
PERIODO DI LAVORO PER
2014
S.2. Lavoratore impiegato per l’intero 2014 con reddito complessivo pari a € 24.500.
Credito annuo spettante = 640 x [(26.000 – 24.500)/2.000] = 640 x 1.500/2000 = 640 x 0,75 = €
480 .
Credito mensile spettante (da maggio a dicembre) = € 480 : 8 mesi = € 60.
C.3. ESEMPIO PRATICO SU BONUS IRPEF IN CASO DI REDDITO COMPLESSIVO  € 24.000 E PERIODO DI LAVORO SOLO PER
PARTE DEL
2014
S.3. Lavoratore con reddito complessivo pari a € 23.000 che:
 ha cessato il rapporto di lavoro il 31 marzo 2014 (90 giorni di lavoro nel 2014);
 ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2014 (212 giorni di lavoro del
2014);
avrà diritto soltanto a parte del credito.
In particolare:
 per il periodo di lavoro da gennaio a marzo 2014, avrà diritto ad un credito pari a € 640/365 x 90 = €
157,81.
 per il periodo di lavoro dal 3 giugno al 31 dicembre 2014, avrà diritto ad un credito pari a € 640/365 x
212 = € 371,73;
per un totale di credito annuo spettante pari a € 529, 54.
Credito mensile spettante (da maggio a dicembre) = € 529,54 : 8 mesi = € 66,19.
C.4. ESEMPIO
PRATICO SU BONUS IRPEF
- RIPARTIZIONE
DEL CREDITO DI
€ 640 NEI
MESI DA MAGGIO A DICEMBRE
2014
CON CALCOLO PRECISO DEI GIORNI LAVORATI
S.4. Lavoratore con reddito complessivo = € 20.500.
Ripartizione del bonus Irpef di € 640 in base al n° di giorni lavorati in ciascun periodo di paga:
 € 640/245gg x 31 gg = € 80,98 per i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre;
 € 640/245gg x 30 gg = € 78,37 per i mesi di giugno, settembre e novembre.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014
C.5. ESEMPIO
PRATICO SU BONUS IRPEF
- RIPARTIZIONE
DEL CREDITO DI
€ 640 NEI
MESI DA GIUGNO A DICEMBRE
2014
CON CALCOLO PRECISO DEI GIORNI LAVORATI
S.5. Lavoratore con reddito complessivo = € 19.000.
Ripartizione del bonus Irpef di € 640 in base al n° di giorni lavorati in ciascun periodo di paga:
 € 640/214gg x 31 gg = € 92,71 per i mesi di luglio, agosto, ottobre e dicembre;
 € 640/214gg x 30 gg = € 89,72 per i mesi di giugno, settembre e novembre.
C.6. ESEMPIO PRATICO SU BONUS IRPEF - RIPARTIZIONE DEL CREDITO DI € 640 PER UN PERIODO DI LAVORO INFRANNUALE
S.6. Lavoratore con reddito complessivo = € 22.000 e periodo di lavoro dal 15.05.2014 al 15.09.2014:
€ 640/365 x 124 gg = € 217,42 totale credito spettante per il 2014,
da ripartire poi in ciascun mese in base ai giorni di lavoro, quindi:
 MAGGIO: € 217,42/124gg x 17 gg = € 29,81
 GIUGNO: € 217,42/124gg x 30 gg = € 52,60
 LUGLIO: € 217,42/124gg x 31 gg = € 54,36
 AGOSTO: € 217,42/124gg x 31 gg = € 54,36
 SETTEMBRE: € 217,42/124gg x 15 gg = € 26,30
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Circolare n. 11/E del 21 Maggio 2014
L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito a varie
questioni interpretative in materia di IRPEF
prospettate dal Coordinamento Nazionale dei
Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti,
considerata la campagna dichiarativa in corso. Fra
i chiarimenti più importanti vi sono quelli sul bonus
mobili e sul bonus ristrutturazioni. Con riguardo al
bonus mobili, ad esempio, viene precisato esso
spetta anche a chi ha acquistato da un’impresa
non residente tramite bonifico internazionale. Le
spese per ristrutturazioni edilizie, poi, sono ammesse
in detrazione anche quando sono effettuate
tramite una società finanziaria. Inoltre, chi
commette errori materiali nella compilazione del
bonifico con scambi di riferimenti normativi (è il
caso in cui nella causale del bonifico siano stati
indicati i riferimenti normativi degli interventi di
recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli
della detrazione per la riqualificazione energetica
degli edifici), non perde in ogni caso il diritto alle
detrazioni per interventi di recupero edilizio e
risparmio energetico, a patto che siano rispettati
tutti i presupposti previsti per la fruizione della
detrazione.
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 52/E del 16 Maggio 2014
L'Agenzia precisa che sono esenti da IVA le
prestazioni finanziarie rese alle compagnie di
assicurazione per la gestione degli attivi posti a
copertura delle riserve tecniche relative alle polizze
unit linked e index linked, a garanzia degli impegni
assunti dalle stesse compagnie verso gli assicurati.
Tali prestazioni, infatti, rientrano tra quelle relative
alla gestione di fondi comuni d’investimento e,
quindi, godono dell’esenzione di cui all'art. 10,
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comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972. Il
documento di prassi evidenzia che l’esenzione non
può essere estesa anche alla gestione degli attivi
che coprono il ramo danni.
Risoluzione n. 53/E del 13 Maggio 2014
L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito
all'indicazione analitica delle modalità di
paga men to de l co rris pet tiv o n e l c a s o d i
pagamenti rinviati ad un momento successivo
rispetto al perfezionamento degli atti di cessione
immobiliare (articolo 35, comma 22, del DL 4 luglio
2006, n. 223). In mancanza di detta dichiarazione,
infatti, l'Amministrazione finanziaria può sottoporre
ad accertamento di valore, ai sensi dell'articolo 52,
comma 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR),
l'immobile oggetto del trasferimento. Nel caso di
pagamenti rinviati ad un momento successivo
rispetto al perfezionamento degli atti di cessione di
diritti immobiliari, l'Agenzia ritiene che l'obbligo di
indicazione analitica delle modalità di pagamento
del corrispettivo possa essere assolto fornendo in
atto gli elementi utili alla identificazione, in termini
di tempi, importi ed eventuali modalità di
versamento, di quanto dovuto a saldo. E'
comunque
nella
piena
facoltà
dell'Amministrazione Finanziaria verificare poi la
coerenza tra le corrispondenti movimentazioni
finanziarie, una volta manifestatesi, e i patti
conclusi tra acquirente e venditore.
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 20 Maggio 2014
L'Agenzia comunica che, con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 maggio,
sono stati approvati, insieme alle relative istruzioni, i
205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da
utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta 2013. Gli studi riguardano i
settori manifatturiero, dei servizi, professionale e del
commercio. Le istruzioni ed i modelli tengono
conto dei correttivi “crisi” introdotti da recenti
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014
provvedimenti legislativi. I modelli con le relative
istruzioni sono rese disponibili sul sito internet delle
Entrate.
Comunicato stampa del 21 Maggio 2014
L'Agenzia informa di aver pubblicato la Circolare
n. 11/E/2014 contenente risposte a quesiti posti dai
Centri di assistenza fiscale sulla compilazione della
dichiarazione dei redditi per il 2014.
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SCADENZARIO
LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 26.05.2014 AL 09.06.2014
Lunedì 26 Maggio 2014
Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o
acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari
effettuati nel mese precedente da parte degli
operatori intracomunitari con obbligo mensile
Sabato 31 Maggio 2014
Per i debitori di carichi inclusi in ruoli emessi dalle
Agenzie Fiscali, da Uffici Statali, Regioni, Province e
Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013,
nonché per i contribuenti destinatari di avvisi di
esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in
riscossione fino al 31 ottobre 2013, scade il termine
per avvalersi della possibilità di estinguere i ruoli
mediante il pagamento, in unica soluzione, di una
somma pari all'intero importo originariamente iscritto
a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto
all'agente della riscossione, con esclusione degli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti
dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli
interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo
D.P.R. n. 602/1973 (art. 1, commi 618-624, Legge n.
147/2013 - Legge di Stabilità 2014, come modificati
dall'art. 2, lett. c), D.L. n. 16/2014, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 68/2014).
Si segnala al riguardo che, sebbene non esplicitato
dalla normativa di riferimento,
l o scadenzario
pubblicato on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate
riporta come scadenza il 3 giugno in luogo del 31
maggio, cadendo il 31 maggio di sabato.
Martedì 3 Giugno 2014
Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti
intracomunitari di beni registrati nel mese di aprile,
dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi
del relativo versamento (Modello INTRA 12)
Martedì 3 Giugno 2014
Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli
acquisti intracomunitari r e g i s t r a t i n e l m e s e
precedente (aprile) d a p a r t e d e g l i enti non
commerciali
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Martedì 3 Giugno 2014
Comunicazione mensile (aprile) degli elenchi
riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi di importo > € 500 rese e ricevute nei
confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in Paesi c.d. "black list"
Martedì 3 Giugno 2014
Comunicazione delle operazioni di acquisto da
operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nella Repubblica di San Marino annotate
nei registri IVA nel mese precedente (Aprile 2014).
Martedì 3 Giugno 2014
Versamento, da parte delle imprese di assicurazione,
dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati
n e l m e s e d i Aprile 2014, nonché gli eventuali
conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati nel mese di Marzo 2014
Martedì 3 Giugno 2014
P r e s e n t a z i o n e , d a p a r t e d e l l e imp re se di
assicurazione,
d e l l a denuncia dell'ammontare
complessivo dei premi ed accessori incassati
nell'esercizio annuale scaduto (2013), su cui è dovuta
l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni
Martedì 3 Giugno 2014
Per le imprese di assicurazione estere che operano in
Italia in regime di libera prestazione di servizi, scade
il termine per la presentazione delle denuncia
mensile (Aprile 2014) relativa ai premi ed accessori
incassati nel mese precedente
Martedì 3 Giugno 2014
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di
locazione e affitto stipulati in data 01.05.2014 o
rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.05.2014 e
per i quali non s i è optato per il regime della
“cedolare secca”
Martedì 3 Giugno 2014
Presentazione al C.A.F. o ad un professionista
abilitato del modello 730/2014 e della busta
c o n t e n e n t e l a s c h e d a p e r l a scelta della
destinazione dell'8 e del 5 per mille (Mod. 730-1) e
della scheda per la destinazione del 2 per mille ai
partiti politici.
Martedì 3 Giugno 2014
Consegna al dipendente o pensionato di copia del
Modello 730/2014 elaborato e del prospetto di
liquidazione (Modello 730-3) da parte dei sostituti
d'imposta.
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Martedì 3 Giugno 2014
Pagamento della tassa annuale sulle unità da
diporto (imbarcazioni e navi) per il periodo 1°
maggio 2014 - 30 aprile 2015.
Venerdì 6 Giugno 2014
P e r i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed enti
nazionali di previdenza ed assistenza sociale, scatta
l'ob blig o di trasmettere le fatture in formato
elettronico.
Venerdì 6 Giugno 2014
Per gli enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010
("Finanziamento della ricerca sanitaria " ) c h e
intendono partecipare alla ripartizione della quota
del 5 per mille dell'Irpef, scade il termine per
chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione
nell'elenco degli "enti della ricerca sanitaria".
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