Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 12/03/2014 - 0005025 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO N del12/03/2014 CRV Prot. 0005025 Titolario 2.6 CRV Al Signor Presidente della SECONDA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare e, p.c. Al Signor Presidente della Giunta regionale Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 421 Disegno di legge relativo a "NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E PER LA NORMALIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA". Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento. La Prima Commissione consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Seconda Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. SERVIZIO ATTIVITA ER.WPORTI ISTITUZIONALI Ufficio atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701233 te! +39 041 2701271 [email protected] 2 Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente. Cordiali saluti. l X Legislatura SERVIZIO CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 421 DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale (DGR 4/DDL del27 febbraio 2014) NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E PER LA NORMALIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 marzo 2014. NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E PER LA NORMALIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA Relazione: Il presente disegno di legge, in attuazione dei principi di efficienza e sempl(fzcazione. definisce un quadro normativa unitario per l 'esercizio del! 'attività urbanistico-edilizia nel territorio regionale. A tal.fzne vengono fornite le de.fznizioni e precisati i metodi di misurazione e determinazione dei principali parametri urbanistico-edilizi. Il di,.,·egno di legge, inoltre, disciplina alcuni aspetti del! 'attività edilizia, in conformità ai principi contenuti nel testo unico del! 'edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Sulla base delle nuove disposizioni verranno utilizzate le medesime de.fìnizioni di parametri-urbanistico edilizi in tutto il territorio regionale garantendo così uniformità di trattamento dei cittadini. Saranno possibili ulteriori sempl(fzcazioni dei procedimenti grazie al! 'introduzione del foglio delle condizioni spec(fzche per l 'ed(fzcazione (FoCSE) e al! 'utilizzo di una modulistica standard per la richiesta e per il rilascio dei titoli abilitativi. L 'articolo l indica gli obiettivi perseguiti e, cioè, unUicare i metodi di misurazione di volumi, super.fìci, distanze, e altri parametri e uniformare le dejìnizioni di uso corrente nel! 'attività edilizia. sviluppare i temi di competenza regionale in r(ferimento al Testo Unico Edilizia (DPR 38012001) e obbligare i comuni ad un(formare i contenuti dei loro regolamenti edilizi. L 'articolo 2 fornisce i contenuti minimi del regolamento edilizio, mentre l 'articolo 3, al fìne sia di un(fìcare i procedimenti che di evitare disparità di trattamento, introduce e rende obbligatorie definizioni omogenee delle quantità e dei parametri urbanistici in tutto il territorio regionale, in modo che siano calcolate per tutti allo stesso modo e che prevalgano su quelle degli strumenti locali. L 'articolo 4, attingendo dalle circolari regionali emanate negli anni, dalla giurisprudenza, dalla manualistica e da prassi consolidate, fornisce definizioni univoche degli elementi architettonici ed edilizi con lo scopo di risolvere i dubbi interpretativi e di limitare il contenzioso amministrativo, con benejìcio di privati ed amministrazioni pubbliche. Per le medesime finalità, l 'articolo 5 le modalità di misurazione di numerose tipologie di distanze e distacchi, oltre a chiarirne il campo di applicazione. L 'articolo 6, in attuazione di quanto previsto dal! 'articolo 2 bis del DPR 380/2001, indica i casi in cui lo strumento urbanistico generale può consentire distanze inferiori rispetto a quelle stabilite dal! 'articolo 9 del DM 1444/1968. Posto che, ai sensi del comma 6, articolo 6, DPR n. 380/2001, le Regioni possono estendere la disciplina concernente l 'attività edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti ai commi l e 2 del medesimo articolo 6. l 'articolo 7 fornisce la definizione di costruzioni precarie e ne indica caratteristiche, requisiti e limiti che ne consentono la realizzazione previa mera comunicazione da parte del! 'interessato al! 'amministrazione comunale. L 'articolo 8 contiene una de.fìnizione univoca delle categorie d'uso dei fabbricati e fissa le regole per i mutamenti d'uso, compresi quelli possibili con permesso di costruire in deroga; vengono altresì inquadrate alcune destinazioni d 'uso attualmente prive o di incerta disciplina urbanistico-edilizia. Ciò coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 10, DPR 38012001, che. al comma 2, rimette alle Regioni la possibilità di stabilire con legge "quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni.fìsiche, del! 'uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività", mentre, al comma 3, consente loro di individuare ulteriori interventi sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. L 'articolo 9 prevede che, entro l 80 giorni dal! 'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale de.fìnisca con proprio provvedimento le tabelle parametriche di cui al comma 4 dell'articolo 16 del DPR 38012001, nonché il costo di costruzione per i nuovi edffìci ai sensi del comma 9 del! 'articolo 16 del DPR 38012001. L 'articolo, inoltre. integra le fattispecie per le quali il contributo di costruzione non è dovuto. prevedendo altresì che, per incentivare gli interventi di edilizia sostenibile, i comuni possano ridurre il contributo. L 'articolo l Oprevede che, entro centottanta giorni dal! 'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale approva la convenzione-tipo e de.fìnisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree ai sensi rispettivamente dei commi l e 2 dell'articolo 18 del DPR 380/2001. L 'articolo il introduce una procedura innovativa e semplificata per il rilascio del titolo abilitativo, grazie alla quale il permesso viene rilasciato in soli venti giorni dalla presentazione della richiesta completa di tutta la documentazione e corredata dal ':foglio delle condizioni spec(fìche per l'edificazione" (FoCSE) rilasciato dal comune. L 'articolo 12 individua gli interventi soggetti a SCIA e a DIA ai sensi dell'articolo 22 del DPR 38012001, secondo le modalità ivi previste. L 'articolo 13, al comma l, stabilisce, ai sensi dell'articolo 32, comma l del DPR 380/2001, le variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire rilasciato; al comma 2, disciplina invece le tolleranze ammesse ai sensi dell'articolo 34, comma 2 ter, DPR 380/2001. Posto che l'articolo 42, comma l, DPR 38012001 stabilisce che le Regioni determinino le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione "in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio. ", l 'articolo 14 determina le relative sanzioni. L 'articolo 15 contiene importanti spec[fìcazioni sulle ristrutturazioni edilizie, confermando le estensioni operate nell'ultima modifica del Testo Unico del! 'edilizia ed integrando/e con alcune specificazioni relative alle distanze e alla suddivisione delle unità immobiliari per esigenze familiari. L 'articolo 16 disciplina un istituto - il contratto di cessione di volumetriada tempo praticato e recentemente riconosciuto da/legislatore nazionale (nel c.d. Decreto Sviluppo), attraverso una puntuale ed innovativa disciplina dei trasferimenti di volumetria al! 'interno delle zone già edificabili, senza consumo di nuovi suoli. Gli articoli 17, 18, 19 prevedono alcune misure atte a migliorare la qualità architettonica e urbana secondo i suggerimenti pervenuti in questi anni dagli ordini professionali e da altri soggetti interessati. Vengono stabiliti alcuni requisiti di sostenibilità minimi (isolamento, energie rinnovabili, permeabilità, ecc.) per le nuove costruzioni e per le demolizioni l ricostruzioni, da integrare e sviluppare nei regolamenti edilizi comunali "sostenibili ". In particolare, 2 l 'articolo 17 detta misure per la promozione della qualità architettonica, della qualità urbana e del decoro degli ed?fìci; l 'articolo 18 detta invece disposizioni in materia di sostenibilità, rendimento energetico degli edifzci, cert?fìcazione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili, raccordandosi con i contenuti del piano energetico regionale recentemente adottato dalla Giunta regionale; alla Giunta è affidato anche il compito di adottare un provvedimento che definisca una serie di metodologie e criteri per l 'attuazione delle nuove disposizioni e per l 'integrazione dei contenuti degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi; l 'articolo 19, irz.fine, prevede incentivi urbanistici ed edilizi per la promozione del! 'edilizia sostenibile, del! 'utilizzo delle fonti rinnovabili e del! 'efficienza energetica negli ed[fìci. L 'articolo 20 riguarda le abrogazioni; l 'articolo 21 detta disposizioni transitorie e finali: ai procedimenti in corso, come de_finiti dal citato articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e del testo unico del! 'edilizia ovvero le nuove disposizioni qualora più favorevoli. L 'articolo 22, ai fini del monitoraggio, stabilisce che. decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione nella quale dà conto del! 'applicazione delle nuove procedure di sempl{ftcazione previste per la riduzione dei tempi e per lo snellimento dei procedimenti. L 'articolo 23, irz.ftne, disciplina l 'entrata in vigore della legge. 3 4 NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E PER LA NORMALIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA Art. l -Finalità e contenuti. l. Al fine di definire un quadro normativa di riferimento unitario per l'esercizio deli' attività urbanistico-edilizia nel territorio regionale, la presente legge, in attuazione dei principi di efficienza e semplificazione, precisa i contenuti dei regolamenti edilizi comunali, fornisce le definizioni e precisa i metodi di misurazione e determinazione dei principali parametri urbanistico-edilizi. Inoltre detta disposizioni in materia di attività edilizia, in conformità ai principi contenuti nel testo unico dell'edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". 2. I comuni adeguano, con le modalità di cui ai commi 3 e 4, gli strumenti urbanistici e la relativa disciplina normativa e operativa, nonché i regolamenti edilizi comunali (R. E.), alla presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore, conformando ad essa le definizioni e le modalità di determinazione dei parametri urbanistico-edilizi contenute negli strumenti e nei regolamenti medesimi. 3. Le varianti agli strumenti urbanistici di cui al comma 2 sono approvate con le seguenti modalità: a) per i comuni non dotati di PAT con la procedura di cui all'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio"; b) per i comuni dotati di PA T con la procedura di cui ali' articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. Il "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". 4. Le varianti ai regolamenti edilizi comunali sono approvate: a) per i comuni dotati di PAT, con le modalità stabilite dagli statuti comunali; b) per i comuni non dotati di PA T con le modalità stabilite dagli statuti comunali o, in assenza di specifica disciplina, secondo quanto stabilito dal comma 3, lettera a). 5. Le varianti di adeguamento di cui al comma 2 non possono introdurre definizioni diverse da quelle stabilite dalla presente legge, né determinare usi diversi delle aree rispetto a quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti. L'adeguamento dei piani alle definizioni degli indici e dei parametri urbanisticoedilizi di cui alla presente legge, non comporta la modifica del dimensionamento e della capacità insediativa teorica dello strumento. Art. 2- Contenuti del regolamento edilizio comunale. l. Il R.E. è disciplinato dall'articolo 4 del DPR n. 380 del 2001. 2. Nei comuni dotati di PAT, il R. E. non può disciplinare i contenuti di cui all'articolo 13, comma l, oggetto delle norme tecniche del PAT, né quelli di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, oggetto delle norme tecniche operative del PI, della legge regionale 23 aprile 2004, n. Il, con i quali il R. E. si coordina. 3. Il R.E., nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", e nel rispetto del DPR n. 380 del 2001, nonché delle altre norme 5 regionali, statali e comunitarie connesse ali' attività di trasformazione urbanisticoedilizia, disciplina altresì: a) le caratteristiche degli edifici e degli insediamenti atte a garantire la sostenibilità ambientale ed energetica e la qualità architettonica; b) le modalità operative dello sportello unico per l'edilizia di cui ali' articolo 5 del DPR n. 380 de12001; c) le definizioni dei parametri e degli indici urbanistico-edilizi, e le relative modalità di determinazione ed applicazione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3; d) le modalità di determinazione ed applicazione delle distanze minime e dei distacchi tra edifìci, dai confini, dalle strade e dagli altri elementi generatori di zone o fasce di rispetto, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 5; e) la defìnizione degli elementi architettonici, delle destinazioni d'uso, delle tipologie di intervento; f) le modalità di presentazione, richiesta e rilascio dei titoli abilitativi agli interventi edilizi, nonché delle certificazioni e dei pareri di competenza comunale, ed i relativi procedimenti; g) le modalità di presentazione dei progetti edilizi, degli strumenti urbanistici attuativi e dei documenti da allegare agli stessi, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; h) le modalità di determinazione e di versamento del contributo di costruzione e degli altri oneri amministrativi previsti da leggi e regolamenti per l'esercizio dell'attività urbanistico-edilizia, nonché le modalità di scomputo, di rateizzazione e di garanzia; i) le modalità di esecuzione e di controllo delle opere e degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, con particolare riferimento alle varianti in corso d'opera, ai provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo, alla decadenza, trasferibilità, annullamento del titolo abilitativo agli interventi; j) le modalità d'uso degli immobili, con particolare riferimento ai requisiti di agibilità e alle relative certificazioni; k) le caratteristiche degli edifici e degli spazi scoperti, con particolare riferimento agli impianti tecnologici di pubblica utilità, al decoro degli edifici, ai parcheggi privati, agli spazi per servizi pubblici e costruzioni accessorie, alle recinzioni, agli accessi e passi carrabili, alle rampe, agli elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico, alle coperture, comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie, agli indicatori stradali, agli apparecchi per i servizi collettivi, ai cartelli stradali, alle insegne pubblicitarie e ai .... numen CIVICI; l) le caratteristiche e i requisiti igienico-sanitari, con particolare riferimento alle prescrizioni relative alle fognature, agli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque pluviali e delle acque reflue, alle altezze, superfici e dotazioni minime degli alloggi, ai servizi igienici, alle autorimesse, ai locali accessori e a quelli tecnici, ai piani interrati e seminterrati, ai sottotetti, agli impianti tecnologici, alle costruzioni a destinazione speciale, agli edifici e locali di uso collettivo, alle barriere architettoniche, agli stabilimenti industriali, depositi e magazzini, agli 6 edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli, agli impianti al servizio deli' agricoltura; m) le caratteristiche e i requisiti per la sicurezza e la prevenzione dagli incidenti, con particolare riferimento ai pericoli di incendio e ai rischi ambientali e idraulici; n) le cautele da osservare nell'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento ai rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico, alla sicurezza e funzionalità delle opere, alla stabilità del territorio; o) i contenuti della relazione da allegare alla richiesta del foglio delle condizioni specifiche per l'edificazione (FoCSE) di cui all'articolo 11, comma 3 ed i criteri per la verifica a campione dei progetti. Art. 3 - Definizione di quantità e parametri urbanistico-edilizi. l. Ai fini dell'applicazione delle leggi e delle disposizioni in materia urbanistico edilizia, nonché della disciplina degli strumenti urbanistici e territoriali, che si riferiscono a quantità e parametri urbanistico-edilizi, SI definiscono: a) "superficie territoriale" (St), la superficie dell'ambito territoriale dotato di capacità edificatoria, espressa dali 'indice di edificabilità territoriale, comprendente la superficie fondiaria di cui alla lettera b), le aree destinate o da destinarsi ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, le aree stradali esistenti o di progetto, le aree di rispetto di attrezzature e manufatti pubblici o di pubblico interesse e quelle sottoposte a vincoli di qualsiasi natura; b) "superficie fondiaria" (Sf), la superficie deli' area dotata di capacità edificatoria, espressa dali' indice di edificabilità fondiaria, derivante dal rilievo topografico, al netto delle eventuali superfici destinate o da destinarsi ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria come delimitate graficamente o definite parametricamente dallo strumento urbanistico; c) "volume lordo" dell'edificio (VI), ai fini dell'applicazione delle disposizioni che fanno espresso riferimento a tale parametro, il volume complessivo, misurato all'esterno vuoto per pieno, di tutte le parti costruite fuori terra, con riferimento alla configurazione finale, dalla linea di stacco deli' edificio dal terreno circostante alla copertura compresa, esclusi i balconi aggettanti, le tettoie, le pensiline e le terrazze. Per la determinazione del volume lordo si applicano inoltre le disposizioni di cui ali' articolo 19, comma 2; d) "volume utile" dell'edificio (Vu), la somma dei volumi fuori terra misurati al netto di murature, solai, vespai, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne alle singole unità immobiliari, logge, terrazze e balconi, sporti, vani per ascensori e spazi comuni nei condomini, computato con le seguenti modalità: l) per i piani fuori terra, corrisponde al prodotto delle superfici utili per le relative altezze utili; 2) per i piani seminterrati, le altezze utili sono computate per la sola misura emergente rispetto alla quota zero di riferimento; e) "superficie lorda di pavimento o di piano" (Slp), la somma delle superfici di tutti i piani dell'edificio, comprensive delle murature interne ed esterne, con esclusione: l) di balconi, sporti, terrazze e logge con aggetto o profondità complessiva non superiore a l ,5 metri, oltre la quale vengono computati per la sola differenza; 7 2) dei piani interrati; 3) dei portici di uso pubblico, per l'intera superficie; 4) dei portici di uso privato, per una superficie massima pari ad 1/4 della superficie coperta, oltre la quale vengono computati per la sola differenza; 5) delle costruzioni e dei manufatti di cui all'articolo 7, comma 2; f) "superficie utile" (Su), la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurati al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale interne, logge terrazze e balconi, sporti, vani per ascensori e spazi comuni nei condomini; g) "indice di edificabilità territoriale" (It), il volume utile edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (mc/mq); h) "indice di edificabilità fondiaria" (If), il volume utile edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (mc/mq); i) "indice di utilizzazione territoriale" (Ut), la superficie utile edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (mq/mq); j) "indice di utilizzazione fondiaria" (Uf), la superficie utile edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (mq/mq); k) "superficie coperta" (Se), fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, la proiezione orizzontale dell'edificio sul lotto, compresi i volumi aggettanti chiusi, computata con l'esclusione: l) di balconi, sporti, logge, pensiline, cornicioni e gronde con sporgenza e/o profondità complessiva non superiore a l ,5 metri, oltre la quale vengono computati per la sola differenza; 2) delle parti di edificio non emergenti dal piano di campagna; 3) delle costruzioni e dei manufatti di cui all'articolo 7, comma 2; 4) degli impianti tecnologici che necessitano di installazioni separate dall'edificio principale o che si rendono necessari per adeguamenti a normative speciali, comprensivi dei relativi volumi tecnici che non abbiano caratteristiche di agibilità; l) "rapporto di copertura" (Q), il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria; m) "altezza utile" (Hu), l'altezza dei locali misurata da pavimento a soffitto; nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata; n) altezza de li' edificio (H), la differenza tra la quota massima dello stesso e la quota zero di riferimento, computata con le seguenti modalità: l) su terreno piano, è misurata sul fronte più alto a partire dalla quota naturale del terreno o da quella del terreno sistemato, qualora quest'ultima risultasse più bassa, sino all'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura con il filo esterno della muratura perimetrale; 2) su terreno inclinato, è data dal valore medio delle altezze di ogni singolo fronte misurate a partire dalla quota del terreno più bassa; 3) nel caso di edifici costituiti da più corpi di fabbrica, è misurata per ciascuno di essi; 4) nel caso di riporti artificiali di terreno, è misurata dal piano di campagna ongmario; o) "quota zero di riferimento" (Qz), la quota del marciapiede esistente o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico, individuata con le seguenti modalità: 8 l) quando detta viabilità si trovi a una quota inferiore a quella del terreno interessato, la quota zero corrisponde alla quota del piano campagna di immediata pertinenza dell'intervento; 2) qualora la quota del terreno di pertinenza dell'intervento risulti a quote diverse, la quota zero corrisponderà alla quota media; p) "numero dei piani" (N p), il numero totale dei piani fuori terra, compresi attici e mansarde, determinato con le seguenti modalità: l) è considerato piano fuori terra quello il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o superiore alla quota zero di riferimento; 2) è considerato piano interrato quello il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore alla quota zero di riferimento; 3) è considerato piano seminterrato quello che non risponde ai requisiti di cui ai numeri l) e 2); 4) i soppalchi non costituiscono piano quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino con esso inscindibile unità spaziale. 2. La capacità insediativa teorica e il dimensionamento degli strumenti di pianificazione urbanistici e territoriali sono determinati, per quanto attiene alla residenza, con riferimento ai volumi utili di cui al comma l, lettera d). 3. Le definizioni e le modalità di determinazione dei parametri urbanisticoedilizi di cui al presente articolo e quelle relative agli elementi architettonici ed edilizi di cui all'articolo 4, possono essere modificate o derogate solo in modo espresso da leggi regionali successive e prevalgono su eventuali definizioni e modalità difformi riportate in altre leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ulteriori definizioni sono stabilite con apposito regolamento dalla Giunta regionale, con le medesime finalità di cui all'articolo l, comma l, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 4 - Definizione degli elementi architettonici ed edilizi. l. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia edilizia, nonché delle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali, che si riferiscono ad elementi architettonici ed edilizi, si definiscono: a) "edificio o fabbricato", la costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi; b) "edificio o fabbricato unifamiliare", la costruzione funzionalmente indipendente, anche se a schiera, che disponga di uno o più accessi, destinata all'abitazione di un singolo nucleo familiare; c) "casa di abitazione", ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative all'ampliamento delle case di abitazione esistenti in zona agricola, l'edificio o fabbricato destinato ad abitazione e costituito da una sola unità immobiliare, ovvero da più unità immobiliari a destinazione residenziale separate mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, purché risultato di un'aggregazione avvenuta nel corso degli anni e non per suddivisione di unità immobiliari; 9 d) "unità immobiliare", ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato; e) "volume tecnico", il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge; f) "sagoma di un fabbricato", il solido corrispondente allo spazio occupato dali' edificio, formato dal profilo esterno dell'insieme delle sezioni verticali ed orizzontali che lo delimitano, senza tenere conto delle aperture e degli elementi di finitura sporgenti dal filo delle pareti esterne o del tetto, purché di profondità inferiore a l ,50 metri; g) "sedime" di un fabbricato, l'impronta a terra della sagoma del medesimo, come definita dalla lettera f); h) "parcheggio privato", l'area privata o in concessione destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi. Si distingue in: l) parcheggi privati realizzati ai sensi dell'articolo 41 sexies della Legge l 7 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica", di libera commerciabilità ma gravati da vincolo di destinazione a parcheggio; 2) parcheggi su area privata realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma l, della legge 24 marzo 1989, n. 122 "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale", di libera commerciabilità purché pertinenziali ad un'unità immobiliare sita nel medesimo comune di quella originaria; 3) parcheggi su area pubblica realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 122 del 1989, non commerciabili separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale; i) "spazio di sosta pubblico o parcheggio pubblico", l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli su suolo pubblico o a destinazione pubblica, esclusi gli spazi di distribuzione e manovra e l'area di accesso; tali spazi sono da destinarsi all'uso pubblico generalizzato e non limitato ai soli utenti delle unità immobiliari in relazione alle quali è sorto l'obbligo della dotazione, ferma restando la possibilità, per l'autorità amministrativa, di regolarne l'uso al fine di garantire l 'utilizzo proprio da parte della collettività, in conformità ai dettami del pubblico interesse; j) "parete finestrata", ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", e delle disposizioni che ad esse si richiamano, ogni parete munita di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, comprese luci, vedute, porte e finestre di ogni tipo. lO 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. Il, per "interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria", si intendono gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento in zone urbanizzate e dotate di strade, rete dell'energia elettrica, fognature, acquedotto, parcheggi e aree a verde, con caratteristiche di lotti residuali tali da rendere non necessaria l'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo ai fini dell'edificabilità. 3. Ulteriori definizioni sono stabilite dalla Giunta Regionale nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. Art. 5 - Misurazione delle distanze. l. Ai fini della presente legge: a) le "distanze tra costruzioni", come definite dall'articolo 873 del codice civile e integrate dalla disciplina statale vigente e dai regolamenti comunali, sono misurate in senso lineare, con le seguenti modalità: l) si applicano a tutte le costruzioni, cioè a tutti i manufatti ed opere edilizie fuori terra, anche parzialmente, stabilmente infissi al suolo ovvero ancorati ad elementi portanti, idonei a creare intercapedini dannose, impedendo il passaggio di aria e luce; 2) si computano anche le parti di edificio quali terrazze e corpi avanzati che, ancorché non corrispondano a volumi coperti, siano destinati ad estendere e ampliare la consistenza del fabbricato; non sono invece computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, quali mensole, cornicioni, grondaie e simili; b) le "distanze tra pareti e pareti finestrate antistanti", ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del DM n. 1444 del 1968, sono computate in proiezione tra pareti di edifici diversi che si fronteggiano, con le seguenti modalità: l) sono misurate in direzione perpendicolare alle superfici delle due pareti che si fronteggiano, in modo che ogni fronte rispetti la distanza minima prescritta; 2) si applicano anche alle sopraelevazioni, ad eccezione di quelle relative a fabbricati costruiti in aderenza; 3) si applicano agli interventi di demolizione e ricostruzione, per le sole parti poste all'esterno della sagoma esistente ovvero nel caso di realizzazione di pareti finestrate in luogo di pareti originariamente non finestrate; 4) si applicano nel caso di realizzazione di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno su pareti originariamente cieche; 5) si applicano alle logge e alle terrazze aggettanti, nel caso di chiusura delle stesse con serramenti o tamponamenti; c) le "distanze tra edifici con strade interposte destinate al traffico veicolare", ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del DM n. 1444 del 1968, sono computate in proiezione tra pareti di edifici che si fronteggiano lungo la strada misurate in direzione perpendicolare alle superfici delle pareti opposte, in modo che ogni fronte rispetti la distanza minima prescritta; d) i "distacchi o distanze dai confini", sono misurate radialmente rispetto alla sagoma degli stessi in modo che ogni punto della sagoma rispetti la distanza prescritta. 11 2. La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze, fatti salvi i diritti di terzi e fatte salve le specifiche disposizioni contenute nella presente legge, non si applica ai manufatti completamente interrati. 3. Ulteriori modalità di misura sono stabilite dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, lettera f), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Art. 6- Deroghe in materia di limiti di distanza tra i fabbricati. l. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 bis del DPR n. 380 del 200 l , lo strumento urbanistico generale può consentire distanze inferiori rispetto a quelle stabilite dall'articolo 9 del DM n. 1444 del 1968, nei seguenti casi: a) nei casi di all'articolo l 7, comma 3, lettere a) e b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. Il; b) in specifiche zone o ambiti, individuati all'interno delle zone di completamento, comunque denominate negli strumenti urbanistici generali, qualora le minori distanze ammesse siano funzionali a confermare un assetto morfologicamente ordinato e unitario di tessuti urbani consolidati prevalentemente composti da fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore del DM n. 1444 del 1968, ferma restando la facoltà di mantenere, nelle medesime zone o ambiti, gli allineamenti e le minori distanze preesistenti nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, ancorché attuati mediante integrale demolizione e ricostruzione degli edifici, ovvero nel caso di ampliamento o di sopraelevazione degli stessi; c) in tutto il territorio comunale, nelle seguenti ipotesi: l) nei casi di cui all'articolo 19, comma 5; 2) nel caso di installazione di ascensori o rampe per il superamento delle barriere architettoniche in edifici esistenti, nel rispetto dei limiti e dei requisiti stabiliti dalle vigenti diposizioni statali e regionali in materia; 3) nei casi di cui all'articolo 15, comma 2. 2. Le minori distanze ammesse ai sensi del comma l non possono in nessun caso risultare inferiori rispetto a quelle stabilite dal codice civile, non devono compromettere le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie e devono assicurare il mantenimento di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio adeguati alle necessità delle zone o ambiti individuati dallo strumento urbanistico generale. 3. In sede di formazione o di revisione dello strumento urbanistico generale, i comuni individuano le zone o ambiti di cui al comma l, lettera b), nonché le minori distanze ammesse, sulla base dei criteri di cui al comma 2. Art. 7- Attività edilizia libera. l. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13 T', sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi di cui all'articolo 6, comma l, del DPR n. 3 80 del 200 l, secondo le modalità iv i previste. 12 2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del DPR n. 380 del 200 l e con i limiti di cui al comma l, è altresì considerata attività edilizia libera ed eseguita, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo DPR n. 380 del 2001, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, la realizzazione dei seguenti manufatti e strutture di facile asportabilità e la cui installazione non comporti trasformazione urbanistico-edilizia permanente dei luoghi e non comporti altresì volume: a) le strutture e gli arredi da giardino e da terrazza, privi di copertura permanente, compresi i pergolati, i gazebo le tende da sole; b) le tettoie e le pensiline collocate a terra e sulle terrazze, nonché le chiusure parziali di terrazze realizzate con serramenti trasparenti e apribili, privi di tamponamenti ciechi, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali retrostanti; c) le legnaie; d) i ricoveri per attrezzi da giardino; e) i ricoveri per animali da affezione e per animali da cortile, per necessità familiari; f) le strutture a servizio di pubblici esercizi del tipo "dehors", poste sullo spazio pubblico o privato per il ristoro all'aperto e annesse a locali di pubblico esercizio di somministrazione, installate per un periodo non superiore a centottanta giorni nel!' anno solare; g) le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere e sagre, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, con esclusione di qualsiasi intervento avente carattere permanente o durevole; h) le strutture mobili tipo chioschi e simili su suolo privato, pubblico o di uso pubblico, installate per un periodo non superiore a centottanta giorni nell'anno solare; i) i depositi e le esposizioni di merci e materiali a cielo libero collegati ad attività produttive, commerciali o agricole, non comportanti una permanente trasformazione del suolo, né della destinazione d'uso; j) le strutture temporanee di supporto al monitoraggio ambientale. 3. Le strutture e i manufatti di cui al comma 2 devono rispettare le seguenti caratteristiche e limitazioni, nonché quelle previste con ulteriore provvedimento della Giunta regionale: a) devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, qualora assoggettati, assicurando in ogni caso l'incolumità fisica delle persone; b) non devono causare alcuna limitazione, anche temporanea, ai diritti dei terzi e in particolare: l) devono rispettare le disposizioni di cui all'articolo 873 e seguenti del codice civile relativamente alle distanze dai confini di proprietà e dalle costruzioni esistenti, qualora siano idonei a creare intercapedini dannose, impedendo il passaggio di aria e luce; 2) non devono causare diminuzione dei coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali principali dei fabbricati esistenti, ai sensi delle norme igienico-sanitarie vigenti; 13 3) non devono chiudere luci o vedute preesistenti ai sensi degli articoli 906 e 907 del codice civile; 4) qualora realizzati nelle terrazze o nelle parti comuni dei condomini devono rispettare le relative disposizioni statali in materia; c) non devono recare pregiudizio alla circolazione stradale e devono essere posti a distanza dalle strade pubbliche e ad uso pubblico conforme alle norme del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione. Art. 8 - Disposizioni in materia di modifica di destinazione d'uso degli immobili. l. Ai fini della presente legge, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni modifica dell'utilizzo di un fabbricato o di una singola unità immobiliare rispetto all'uso originario, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'attribuzione al fabbricato o all'unità immobiliare di una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale, attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate ali 'uso abitativo; b) ricettiva di tipo alberghiero, all'aperto, extralberghiero, attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate agli usi indicati dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"; c) direzionale, attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, comprendente le seguenti attività: l) professionale, destinata ad uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti, tutti di natura privata; 2) ricreativa, destinata a sale da ballo, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf, escluse le residenze a servizio delle attività medesime; 3) sanitaria e assistenziale di natura privata, destinata ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisicofunzionale; 4) istruzione, destinata ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata; 5) ricerca tecnico-scientifica, destinata ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni; d) commerciale, attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e comprendente le seguenti attività, fermo restando quanto stabilito dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto": l) al dettaglio, destinata ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; 14 in questa categoria sono comprese le attività per la sommm1strazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c), e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore; 2) all'ingrosso, destinata ad attività svolta da chiunque profèssionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori; e) produttiva, attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate allo svolgimento di attività produttive, comprendente le seguenti attività: l) artigianale, come definita dalla legislazione di settore, comprendente le seguenti attività: a) di produzione, destinata ad attività di produzione o di trasformazione di beni; b) di servizi, adibita ad attività di prestazione di servizi, comprese le attività connesse alla cura della persona e quelle di manutenzione dei beni di uso personale e comune; 2) industriale, destinata alla produzione o alla trasformazione di beni, come definita dalla legislazione di settore; f) agricola o rurale, attribuita alle superfici di unità immobiliari funzionalmente connesse ali' esercizio deli' attività agricola, comprendente le seguenti attività: l) agricolo produttiva, ubicata in zona agricola, destinata allo svolgimento dell'attività dell'imprenditore agricolo come definito dall'articolo 2135 del Codice Civile, e come individuate, a titolo non esaustivo, nell'Atto di indirizzo previsto dall'articolo 50, lettera d), punto 3), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; 2) residenziale agricola, attribuita alle superfici di unità immobiliari in zona agricola destinate ad abitazione dell'imprenditore agricolo singolo o associato, dei suoi familiari e degli addetti regolarmente occupati neU' azienda agricola, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, compresi gli accessori e le pertinenze alle stesse; 3) agrituristica, destinata ad usi agrituristici, come definiti dalla legislazione vigente; 4) di allevamento intensivo in zona agricola, destinata all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non connesse funzionalmente con il fondo agricolo secondo le disposizioni regionali vigenti; g) di servizi e attrezzature collettive, attribuita alle superfici di unità immobiliari o di aree destinate a opere e impianti pubblici o di pubblico interesse. 2. I progetti degli interventi soggetti a titolo abilitativo, contengono la specificazione della destinazione d'uso degli immobili e delle singole parti che li compongono secondo la classificazione di cui al comma l, fatte salve le ulteriori indicazioni derivanti dall'applicazione di leggi speciali. 3. Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dal titolo abilitativo e, in assenza o nell'indeterminatezza di questo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d'uso attuale. 4. Salvo diversa previsione dello strumento urbanistico, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre 15 consentito fermi restando, per le destinazioni di cui al comma l, lettera f), i limiti e le condizioni stabilite dal Titolo V della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Il mutamento di destinazione d'uso è consentito previa presentazione al comune dell'asseverazione da parte di un professionista abilitato che attesti l'idoneità sismica, statica e quella igienico-sanitaria e alle norme di sicurezza dell'immobile in relazione al nuovo uso previsto. La mancata presentazione dell'asseverazione comporta l'avvio del procedimento per la verifica dell'agibilità per la nuova destinazione, ai sensi dell'articolo 26 del DPR n. 380 del 2001. 5. Il mutamento rilevante della destinazione d'uso, come definito al comma l, è soggetto a permesso di costruire, a denuncia di inizio attività o a segnalazione certificata di inizio attività, ogniqualvolta sia accompagnato dall'esecuzione di opere edilizie per le quali siano richiesti i rispettivi titoli abilitativi, ed è ammesso quando conforme alla disciplina urbanistica vigente e adottata. 6. Il mutamento rilevante della destinazione d'uso non accompagnato dall'esecuzione di opere edilizie è ammesso, previa segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 12, alle seguenti condizioni: a) la nuova destinazione d'uso sia compatibile con la destinazione urbanistica della zona in cui l'immobile ricade e conforme alla disciplina urbanistica vigente e a quella adottata; b) la nuova destinazione sia compatibile con le caratteristiche costruttive, tipologiche e strutturali dell'immobile, e con la dotazione di servizi esistente o ottenibile attraverso interventi di manutenzione ordinaria; c) la nuova destinazione sia conforme alla normativa in materia igienicosanitaria e in materia di sicurezza, e sia assicurato il rispetto dei valori architettonici e ambientali, del contesto sociale, del decoro, della incolumità pubblica, della sicurezza urbana; d) l'avente titolo dimostri che le dotazioni di aree per servizi e attrezzature di interesse generale esistenti risultino sufficienti e adeguate alla nuova destinazione. 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, il trasferimento dell'immobile a soggetti privi del requisito di imprenditore agricolo non costituisce mutamento rilevante di destinazione d'uso ai fini della modifica della destinazione residenziale agricola, di cui al comma l, lettera f), in destinazione residenziale di cui al comma l, lettera a). Si applicano in questo caso le disposizioni di cui al comma 8. 8. Sono assoggettati al pagamento del conguaglio del contributo di costruzione, fatti salvi i casi di esonero e riduzione di cui all'articolo 17 del DPR n. 3 80 del 200 l, gli interventi di cui ai commi 5 e 6 che avvengano entro i dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori. Il conguaglio è dovuto anche nei casi di cui al comma 7 che si verifichino a seguito di trasferimento di atto tra vivi o di donazione dell'immobile entro i dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori. 9. Il conguaglio previsto dal comma 8 è richiesto nel caso in cui la nuova destinazione comporti una maggiore incidenza di oneri e corrisponde alla differenza fra gli importi dovuti per le due destinazioni, entrambi calcolati sulla base di quanto previsto per le nuove costruzioni ai sensi della normativa vigente. 10. Le modalità di pagamento del conguaglio previsto dal comma 8 sono stabilite nel regolamento edilizio comunale. 11. Nei casi di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 è comunque fatto obbligo al proprietario di provvedere all'aggiornamento delle risultanze catastali. 16 12. Nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6, ove ne ricorrano i presupposti, trova applicazione l'articolo 24 del DPR n. 380 del2001. 13. È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 42 del2004, in ordine alla modifica della destinazione d'uso dei beni culturali. Art. 9 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire e disposizioni in materia di agibilità degli edifici. l. In materia di contributo per il rilascio del permesso di costruire si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del DPR n. 380 del 2001, fatto salvo quanto specificato nel presente articolo. 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le tabelle parametriche di cui al comma 4 dell'articolo 16 del DPR n. 380 del2001 e il costo di costruzione per i nuovi edifici ai sensi del comma 9 dell'articolo 16 del DPR n. 380 del2001. 3. Oltre agli interventi di cui all'articolo 17, comma 3, del DPR n. 380 del 2001, il contributo di costruzione non è dovuto: a) per la realizzazione di incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile, funzionali alla fruibilità di edifici abitati da soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e secondo i criteri stabiliti con provvedimento della giunta regionale ai sensi della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche"; b) per le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; c) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 15, comma 3. 4. Per gli interventi relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, e per quelli realizzati con tecniche della edilizia sostenibile, il comune prevede l'esonero totale o parziale del contributo di costruzione in misura proporzionale ai livelli di risparmio energetico e di sostenibilità energetico-ambientale indicati nel provvedimento di cui all'articolo 19, comma 4, e nelle linee guida regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile". 5. Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità è disciplinato dall'articolo 25 del DPR n. 380 del 2001. Entro sessanta giorni dalla presentazione, il comune è tenuto ad esaminare a campione le attestazioni di conformità e di agibilità previste dal comma 5 bis del citato articolo 25. Qualora, in esito a tali verifiche, siano rilevati errori, illegittimità, incompletezze o false dichiarazioni, l'amministrazione procede alla dichiarazione di inagibilità, ove sia accertata l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 24 del DPR n. 380 del 200 l, fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'applicazione delle eventuali sanzioni a carico dei responsabili. Alla documentazione prescritta ai fini del rilascio del certificato di agibilità è allegato anche l'attestato di prestazione energetica (APE) qualora previsto ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e successive modifiche e integrazioni. 17 Art. 10 -Convenzione tipo. l. Entro centottanta giorni dali' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la convenzione-tipo e definisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree ai sensi rispettivamente dei commi l e 2 dell'articolo 18 del DPR n. 3 80 del 200 l. Art. 11 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire e foglio delle condizioni specifiche per l'edificazione (FoCSE). l. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di cui all'articolo lO del DPR n. 380 del 2001. La procedura per il rilascio del permesso di costruire è disciplinata dall'articolo 20 del medesimo DPR n. 380 del2001. 2. Al fine di semplificare la procedura relativa al rilascio del permesso di costruire e di conseguire uno snellimento dei tempi e dei controlli amministrativi, il soggetto legittimato può avvalersi, in alternativa alla procedura di cui al comma l, delle disposizioni di cui al comma 3 e seguenti. 3. Chi intenda eseguire un intervento subordinato a permesso di costruire può chiedere al responsabile dell'ufficio comunale competente o dello sportello unico per l'edilizia, ove costituito, il rilascio di un foglio delle condizioni specifiche per l'edificazione (FoCSE), relativo all'area o immobile oggetto di intervento, riportante tutte le indicazioni puntuali, riferite alla disciplina urbanistico-edilizia comunale vigente ed adottata, da rispettare per l'attuazione dell'intervento. La richiesta è accompagnata da una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente la classificazione tecnico-giuridica dell'intervento e la descrizione delle caratteristiche essenziali dello stesso, secondo le indicazioni del regolamento edilizio. 4. Il FoCSE è rilasciato entro venti giorni dalla richiesta e riporta le seguenti indicazioni minime: a) i parametri urbanistico-edilizi da rispettare per l'intervento, espressi nei termini specificati dallo strumento urbanistico e dal regolamento edilizio comunali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3; b) le destinazioni d'uso ammesse ed eventuali limiti o condizioni particolari per l'intervento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8; c) le distanze e i distacchi da rispettare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, nonché i vincoli e le tutele di natura pubblica interessanti l'immobile oggetto di intervento; d) gli eventuali importi unitari dovuti a titolo di contributo di costruzione e le altre eventuali somme dovute per altri oneri e diritti, con indicazione delle modalità di determinazione e di versamento degli importi complessivi; e) le modalità di attuazione degli interventi; t) l'elenco completo della documentazione da allegare all'istanza di permesso di costruire, comprendente l'asseverazione di cui all'articolo 20, comma l, del DPR n. 380 del2001; g) l'elenco completo dei nulla-osta, autorizzazioni, pareri, dichiarazioni o altri assensi comunque denominati necessari al fine del rilascio del permesso di costruire. 5. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, l'istanza è accompagnata dal FoCSE e dall'asseverazione di cui all'articolo 20, comma l, del DPR n. 380 del 2001 che comprende la dichiarazione del rispetto di tutte le indicazioni, 18 condizioni e prescrizioni riportate nel FoCSE medesimo. L'istanza deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio del FoCSE, trascorsi i quali lo stesso perde la propria efficacia. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali variazioni della disciplina e delle previsioni urbanistico-edilizie, ovvero del regime vincolistico, intervenuti dopo il rilascio del FoCSE. 6. Il comune, verificata la completezza dell'istanza e della documentazione ad essa allegata in relazione ai contenuti del FoCSE, rilascia il permesso di costruire entro venti giorni dalla sua presentazione. Qualora, prima della scadenza, sia rilevata l'incompletezza dell'istanza e dei relativi allegati, ovvero siano ravvisate incongruenze rispetto al FoCSE, o comunque siano necessari chiarimenti, il comune sospende il procedimento ed invita il richiedente ad effettuare le necessarie integrazioni o a fornire i chiarimenti richiesti entro il termine ulteriore di venti giorni, trascorsi i quali, in caso di mancata risposta da parte del richiedente, si applica la procedura di cui al comma l e i termini di legge per la conclusione del procedimento decorrono dalla scadenza di tale ultimo termine. 7. I comuni esaminano a campione le istanze e i progetti presentati ai sensi del comma 3 e seguenti applicando le vigenti disposizioni in materia di responsabilità del progettista. 8. Il rilascio del FoCSE è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria nella misura indicata con provvedimento comunale. 9. Il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è disciplinato dall'articolo 14 del DPR n. 380 del 2001 e dall'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni con legge 12luglio 2011, n. 106. Art. 12 - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività e a denuncia di inizio attività edilizia. l. Sono subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", gli interventi già assoggettati a denuncia di inizio attività edilizia (DIA) ai sensi dell'articolo 22, commi l e 2, del DPR n. 380 del 2001, fermo restando l'onere di acquisizione ed allegazione alla SCIA dello specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela nel caso di interventi su immobili interessati da vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. 2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività edilizia (DIA), in alternativa al permesso di costruire, gli interventi di cui all'articolo 22, comma 3, del DPR n. 380 del 2001, secondo le procedure di cui all'articolo 23 del medesimo decreto. Art. 13 - Determinazione delle variazioni essenziali e disposizioni in materia di tolleranze ammesse. l. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 del DPR 380 del 2001, configurano variazioni essenziali: a) il mutamento d'uso che implichi il passaggio ad una categoria funzionale, tra quelle indicate all'articolo 8, comma l, diversa da quella autorizzata ed interessi più del cinquanta per cento della superficie utile dell'unità immobiliare; b) l'aumento del numero dei piani; 19 c) l'aumento del volume utile rispettivamente superiore al 20 per cento, fino a 600 metri cubi, e al l O per cento al di sopra di detta soglia, per gli edifici residenziali; d) l'aumento della superficie utile rispettivamente superiore al l O per cento, fino a 400 metri quadrati, e al cinque per cento al di sopra di detta soglia, per gli edifici con destinazione diversa da quella residenziale; e) l'aumento dell'altezza dell'edificio in misura superiore al20 per cento; f) la traslazione del sedime dell'edificio che interessi più del cinquanta per cento della superficie coperta ovvero la violazione degli allineamenti e delle distanze minime tra i fabbricati, dalle strade e dai confini di proprietà, prescritti da leggi e regolamenti o dallo strumento urbanistico. 2. Non costituiscono difformità dal titolo abilitativo e non sono pertanto da considerarsi violazione edilizia le differenze, in eccesso o in difetto, tra le dimensioni nominali definite dagli elaborati grafici progettuali e quelle effettive esistenti o realizzate in corso d'opera, relative ad altezze, distacchi, cubature e superfici coperte, qualora non superiori, per singola unità immobiliare, al 2 per cento delle misure progettuali. Art. 14- Ritardato o omesso versamento del contributo di costruzione. l. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del DPR n. 380 del2001 comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta gwrm; c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta gwrm. 2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) non si cumulano. Nel caso di pagamento rateizzato le maggiorazioni di cui al comma l si applicano anche nel caso di ritardo nei pagamenti delle singole rate. 3. Nessuna maggiorazione è dovuta se il comune abbia richiesto, a garanzia del tempestivo pagamento del contributo o delle singole rate, la prestazione di una garanzia fideiussoria e abbia poi omesso, alla scadenza del termine, di chiedere direttamente il pagamento del contributo o delle singole rate al fideiussore. 4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma l, il comune provvede alla riscossione coattiva del credito secondo la normativa vigente. Art. 15 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia. l. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifiche del volume di cui all'articolo 10, comma l, lettera c), del DPR n. 380 del 2001, realizzati anche mediante integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, il contributo per il rilascio del permesso di costruire è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 10, del DPR medesimo con riferimento al volume ricostruito, e secondo quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo per la sola parte relativa all'eventuale ampliamento, fermo restando l'esonero previsto dall'articolo 17, comma 3, lettera b) del citato DPR. 20 2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati all'interno della sagoma esistente, possono essere mantenute le distanze preesistenti anche se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali. 3. La ristrutturazione edilizia finalizzata alla suddivisione di unità immobiliari ad uso residenziale per documentate esigenze familiari, ove consentita da parte di leggi o di previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali, non è soggetta al versamento del contributo di costruzione. Art. 16 - Norme in materia di cessione di capacità edificatoria residua di piano. l. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per capacità edificatoria residua di piano si intende la differenza tra la quantità di volume utile o di superficie utile edificata in un'area e la capacità edificatoria massima ivi consentita dallo strumento urbanistico comunale. 2. La capacità edificatoria residua di piano può essere riferita alle sole aree ricadenti in zone o ambiti a prevalente destinazione residenziale già edificate, comunque denominate negli strumenti urbanistici, ed è trasferibile tra zone o ambiti aventi la medesima prevalente destinazione residenziale nello strumento urbanistico comunale. 3. Ai fini della determinazione della capacità edificatoria residua di piano come definita al comma l si fa riferimento, per gli edifici esistenti, alle aree di pertinenza individuate dai titoli abilitativi originari, senza tenere conto di eventuali successivi frazionamenti degli edifici o delle loro aree di pertinenza. Per gli edifici edificati prima che la disciplina urbanistica imponesse l'obbligo di titolo abilitativo e per quelli oggetto di condono edilizio, si fa riferimento alla documentazione relativa al primo accatastamento, a quella allegata alle istanze di condono o ad altri documenti previsti dalla legge che comprovino la consistenza dell'area di pertinenza originaria. 4. L'atto di trasferimento della capacità edificatoria residua di cui al comma l è stipulato e reso pubblico nelle forme prescritte dall'articolo 2643, comma l, del codice civile. Ai fini di tale trasferimento deve essere costituito un atto di asservimento unilaterale delle aree che hanno generato la capacità edificatoria. Entrambi gli atti sono trasmessi al comune entro 1O giorni dalla stipula ed annotati su un apposito registro istituito dal comune. 5. L'utilizzo della capacità edificatoria residua nelle aree aventi i requisiti di cui al comma 2 è ammesso quando comporti, rispetto alle previsioni dello strumento medesimo relative alla zona o ambito interessati, variazioni non superiori al 30 per cento: a) dell'indice di densità territoriale o fondiaria ovvero del volume o della superficie utili ammessi; b) dell'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria ovvero della superficie coperta massima ammessi; c) dell'altezza massima degli edifici ovvero del numero di piani ammessi. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della capacità insediativa teorica, delle superfici per servizi, delle disposizioni in materia di distanze prescritti dallo strumento urbanistico e dalle leggi vigenti e non trovano applicazione nelle zone agricole e nei centri storici, comunque denominati negli strumenti urbanistici comunali. 21 Art. 17 - Misure per la promozione della qualità architettonica, della qualità urbana e del decoro degli edifici. 1. La qualità architettonica si persegue mediante una progettazione che, recependo le esigenze di carattere funzionale, formale, paesaggistico, ambientale e sociale poste alla base dell'ideazione e della realizzazione dell'opera, ne garantisca l'armonico inserimento nel contesto urbano o extraurbano, contribuendo in misura apprezzabile al miglioramento dei relativi livelli di vivibilità, fruibilità, sicurezza, decoro e garantendone il mantenimento nel tempo. 2. La Giunta regionale promuove la qualità architettonica: a) per tutte le opere pubbliche o di interesse pubblico, che non siano statali o da realizzarsi a cura di amministrazioni statali, attraverso la promozione di processi partecipativi che consentano la più ampia condivisione dei progetti attraverso la presentazione di osservazioni, suggerimenti e proposte da parte di soggetti pubblici e privati; b) per tutti gli edifici privati, attraverso gli incentivi urbanistici ed edilizi per la promozione dell'edilizia sostenibile di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 e dell'efficienza energetica negli edifici di cui all'articolo 18. 3. Al fine di preservare il patrimonio storico, architettonico ed ambientale presente nella Regione e di migliorare la qualità urbana, il decoro degli edifici, i livelli di conservazione e di fruizione dei beni di pregio sia pubblici che privati, è fatto obbligo di prevedere l'applicazione di sistemi protettivi rimovibili senza solventi per facilitare l'opera di pulizia e ripristino delle facciate danneggiate da scritte, graffiti e tags. La Giunta regionale definisce le linee guida relative alle caratteristiche dei prodotti ritenuti tecnicamente più idonei, eventuali esenzioni dall'obbligo e regime sanzionatorio. 4. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione delle pareti di edifici o di superfici edilizie prospicienti pubbliche vie o piazze, per un'altezza di almeno due metri lineari a partire dal livello terreno e in tutte le superfici facilmente raggiungibili dal pubblico. Art. 18 - Disposizioni in materia di sostenibilità, rendimento energetico degli edifici, certificazione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili. l. In materia di sostenibilità, rendimento energetico e di certificazione energetica degli edifici, nonché di utilizzo di fonti rinnovabili negli stessi, si applicano le disposizioni di cui al Capo VI, Parte II, del DPR n. 380 del 2001 e alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4, nonché le ulteriori specifiche norme statali e regionali vigenti. 2. Ai fini della sostenibilità ambientale, del miglioramento del rendimento energetico e della promozione all'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili, gli interventi sugli edifici sono realizzati nel rispetto di quanto stabilito dal comma l e dal Piano energetico regionale (PER) di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo documentati impedimenti di natura morfologica, urbanistica, fondiaria, giuridica, tecnica o funzionale, gli interventi di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione sono attuati nel rispetto delle seguenti condizioni: a) compatibilmente con l'assetto morfologico urbano, deve essere previsto un orientamento degli edifici e degli ambienti interni tale da consentire un corretto 22 impiego della luce naturale e dell'energia solare per l'illuminazione e per il comfort termico, nonché sistemi di ombreggiatura che consentano la schermatura e l'oscuramento delle parti trasparenti dell'involucro edilizio nel periodo estivo; nella collocazione dei nuovi edifici deve essere altresì garantito che essi non costituiscano ostacolo per l'accesso al sole agli impianti solari già realizzati, progettati o previsti nell'ambito delle strutture o degli edifici adiacenti; b) deve essere prevista la riduzione dei consumi di acqua potabile attraverso scelte progettuali di dotazione impiantistica adeguate; c) gli interventi che prevedono superfici destinate a verde pertinenziale o a cortile superiori a 50 mq, devono essere realizzati in modo tale da recuperare attraverso sistemi di captazione, fìltro e accumulo l'acqua meteorica proveniente dalle coperture per consentirne l'utilizzo per usi compatibili, con la contestuale realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque; d) il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da impianti tecnologici qual i ascensori, impianti termici, impianti di condizionamento, installati in altri alloggi o in spazi comuni anche esterni all'edificio, non deve superare il valore medio di 30 dB continui, con punte massime di 40 dB; e) negli interventi che comportano l'impermeabilizzazione di nuove superfìci in misura superiore a 200 mq, deve essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25 per cento della superficie dell'area scoperta; f) devono essere previsti spazi esterni comuni per la raccolta differenziata tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante, fatte salve eventuali diverse necessità connesse alle modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. 4. Al fine di introdurre ulteriori misure di sostenibilità energeticoambientale all'interno degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali e dei regolamenti edilizi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 e secondo le indicazioni del Piano territoriale regionale di coordinamento e del Piano energetico regionale (PER), la Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina: a) la metodologia per la definizione dei bilanci energetici in ambito comunale ed intercomunale e i sussidi operativi per la messa a punto delle misure e delle azioni di governo del territorio finalizzate al contenimento dei consumi di energia elettrica e termica, al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e delle strutture pubbliche e private, alla razionalizzazione delle reti di produzione e distribuzione di energia in ambito urbano, al miglioramento della sostenibilità ambientale degli insediamenti; b) i sussidi operativi per la messa a punto delle misure e delle azioni di governo del territorio finalizzate a migliorare la capacità di risposta ed adattamento dei sistemi urbani al cambiamento climatico e agli eventi estremi, con particolare riferimento agli interventi sull'ambiente costruito e sulle infrastrutture; c) i criteri ed i parametri per la definizione delle forme di incentivazione economica da parte dei comuni di cui all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 19, comma 9, ovvero di ulteriori forme di incentivazione anche in termini di incremento della capacità edificatoria o di scomputo di volumetrie e superfici; d) i valori-limite di consumo energetico per gli edifici destinati a grandi strutture di vendita esistenti, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, commi 4 e 5, del Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. l "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale"; 23 e) le ulteriori misure di sostenibilità da inserire nei regolamenti edilizi comunali e le modalità di graduazione della loro applicazione in rapporto al tipo, alla dimensione, alla destinazione d'uso e alle caratteristiche degli edifici e degli interventi, nonché alle specifiche condizioni geografiche, ambientali e climatiche. 5. Il provvedimento di cui al comma 4 è approvato sentita la conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni. 6. Le disposizioni del comma 3 non si applicano qualora siano incompatibili con la normativa di tutela relativa agli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed a quelli assoggettati a disciplina di tutela dallo strumento urbanistico comunale. Art. 19 - Incentivi urbanistici ed edilizi per la promozione dell'edilizia sostenibile, dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli edifici. l. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 e per la realizzazione di interventi di edilizia sostenibile aventi le caratteristiche di cui alle linee guida regionali previste dall'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4, sono previste le misure premiali di carattere edilizio e urbanistico di cui al presente articolo. 2. Non sono computate nella determinazione dei parametri urbanisticoedilizi di cui all'articolo 3, relativi alle costruzioni a prevalente destinazione residenziale, le seguenti parti di edificio espressamente fìnalizzate ali' ottenimento del comfort ambientale e del risparmio energetico, attraverso il miglioramento dell'isolamento termo-acustico e lo sfruttamento del massimo soleggiamento durante la stagione più fredda: a) i tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 35 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 25 per quelli orizzontali intermedi, alle condizioni indicate nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"; b) le serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sud est a sud ovest, con superficie esterna vetrata per almeno il settanta per cento; la dimensione delle serre non può superare il 15 per cento della superficie utile complessiva delle unità abitative realizzate; gli spazi ricavati non possono essere destinati a locali abitabili; c) i sistemi di conduzione della luce (camini di luce, guide di luce), che permettono di condurre la luce dall'esterno fino all'ambiente da illuminare, nonché i sistemi di schermatura ed ombreggiamento delle facciate degli edifici nei mesi estivi; d) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare, sempreché correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici; 24 e) le pensiline e le tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp. 3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano anche in zona agricola fatto salvo il rispetto delle disposizioni dello strumento urbanistico comunale finalizzate alla tutela del patrimonio storico-ambientale e delle tipologie e caratteristiche costruttive tradizionali rurali. 4. Le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle strutture e degli impianti di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono quelle stabilite nel provvedimento della Giunta regionale emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l 'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche". 5. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 2, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a), nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al Titolo II del DPR n. 380 del 2001, sono ammesse le deroghe previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008. 6. La concessione degli incentivi di cui al comma 2 è subordinata alla predisposizione di apposita documentazione tecnica, comprendente calcoli e grafici dimostrativi, che comprovi il soddisfacimento dei requisiti di risparmio energetico e di qualità dell'ambiente interno secondo quanto indicato nelle linee guida regionali per l'edilizia sostenibile di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4, e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica degli edifici. 7. Nell'applicazione degli incentivi di cui al comma 2 è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni. È altresì fatto salvo il mantenimento degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché degli allineamenti e degli elementi orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani o rurali di antica formazione. 8. In caso di successivi interventi su edifici che abbiano usufruito dei benefici di cui al presente articolo, non è consentita la riduzione degli spessori e la trasformazione dei volumi realizzati ai sensi dei commi da l a 7, salvo che i volumi e le superfici in tal modo recuperati non siano computati ai fini urbanistico-edilizi nonché al fine del pagamento del contributo di costruzione, qualora dovuto. 9. Gli edifici oggetto della certificazione di sostenibilità energeticoambientale di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4, usufruiscono di ulteriori forme di incentivazione da parte dei comuni, in termini economici ovvero di incremento della capacità edificatoria riconosciuta ai soggetti legittimati all'attuazione degli interventi edilizi, secondo quanto indicato nel provvedimento di cui all'articolo 18, comma 4. Sulla base del medesimo provvedimento, usufruiscono di ulteriori forme di incentivazione da parte dei comuni i seguenti interventi operati sugli edifici esistenti: a) interventi di risparmio energetico nel caso di restauro delle facciate esterne di condomini i cui consumi specifici siano superiori ad un valore limite corrispondente alla classe C per l'edificio; 25 b) realizzazione della contabilizzazione e termoregolazione per singola unità immobiliare in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico o di sostituzione del generatore di calore. Art. 20- Abrogazioni. l. Sono o restano abrogati: a) la legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio"; b) la legge regionale 30 luglio 1996, n. 21, "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione tenno acustica o di inerzia termica"; c) l'articolo 13 della legge regionale l agosto 2003, n. 16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia"; d) l'articolo 14 della legge regionale 16 febbraio 20 l O, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 20 10"; e) l'articolo lO della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l 'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche". Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali. l. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le disposizioni edilizie della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e del DPR n. 380 del 200 l. Per procedimenti in corso si intendono quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti già presentata istanza di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, denuncia di inizio di attività edilizia o comunicazione di cui al DPR n. 380 del2001. 2. Qualora le definizioni introdotte dalla presente legge comportino maggiori capacità edificatorie o condizioni per l'edificabilità maggiormente favorevoli, per i procedimenti di cui al comma l sono ammesse varianti in corso d'opera preordinate all'utilizzo di tali maggiori capacità e condizioni, purché non comportino la modifica della tipologia e della qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento. 3. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 30, commi 3 e 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modifiche nella legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prolungati di ulteriori mesi dodici. 4. In attesa dell'approvazione delle nuove tabelle parametriche di cui all'articolo 9, comma 2, continuano ad applicarsi, per il calcolo del contributo di costruzione, i valori stabiliti dai comuni sulla base delle tabelle di cui ali' allegato "A" alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61. Nelle more della definizione del costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 9, del DPR n. 380 del2001. 5. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e sue modifiche e integrazioni continuano a trovare applicazione, per quanto non 26 diversamente disposto dalla presente legge, fino alla scadenza disposta dall'articolo 9, comma 7 della medesima legge. 6. Decorso il termine di cui all'articolo l, comma 2, senza che il comune abbia provveduto all'adeguamento prescritto, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge prevalgono su quelle contenute nei regolamenti edilizi e nella disciplina normativa e operativa degli strumenti urbanistici comunali. 7. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce, anche mediante procedure informatizzate, la modulistica per la richiesta e per il rilascio dei titoli abilitativi, nonché per la determinazione del contributo di cui all'articolo 9, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti. 8. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. 9. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 20 l O, n. 160 "Regolamento per la semplifìcazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008" e successive modificazioni, nonché al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante", in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e riconversione di impianti produttivi. l O. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel DPR n. 380 del 2001 e nella legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché nelle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. Art. 22- Monitoraggio della legge. l. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione nella quale dà conto dell'applicazione delle nuove procedure di semplificazione previste per la riduzione dei tempi e per lo snellimento dei procedimenti. Art. 23- Entrata in vigore. l. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24, comma l, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 27 28 INDICE Art. l - Finalità e contenuti .................................................................. 5 Art. 2 - Contenuti del regolamento edilizio comunale ......................... 5 Art. 3 - Definizione di quantità e parametri urbanistico-edilizi ........... 7 Art. 4 - Definizione degli elementi architettonici ed edilizi ................ 9 Art. 5 - Misurazione delle distanze .................................................... 11 Art. 6- Deroghe in materia di limiti di distanza tra i fabbricati ........ 12 Art. 7 - Attività edilizia libera ............................................................ 12 Art. 8- Disposizioni in materia di modifica di destinazione d'uso degli immobili .................................................................................... l4 Art. 9 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire e disposizioni in materia di agibilità degli edifici ................................. 17 Art. l O - Convenzione tipo ................................................................ 18 Art. 11 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire e foglio delle condizioni specifiche per l'edificazione (FoCSE) .......... l8 Art. 12 - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività e a denuncia di inizio attività edilizia.................................... 19 Art. 13 - Determinazione delle variazioni essenziali e disposizioni in materia di tolleranze ammesse ........................................................... 19 Art. 14 - Ritardato o omesso versamento del contributo di costruzione ......................................................................................... 20 Art. 15 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia................................................................................................ 20 Art. 16 - N orme in materia di cessione di capacità edificatoria residua di piano .............................................................................................. 21 Art. 17 - Misure per la promozione della qualità architettonica, della qualità urbana e del decoro degli edifici ............................................ 22 Art. 18 - Disposizioni in materia di sostenibilità, rendimento energetico degli edifici, certificazione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili .......................................................................................... 22 Art. 19 - Incentivi urbanistici ed edilizi per la promozione dell'edilizia sostenibile, dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli edifici ............................................... 24 Art. 20- Abrogazioni ......................................................................... 26 Art. 21 - Disposizioni transitori e e finali ........................................... 26 Art. 22- Monitoraggio della legge .................................................... 27 Art. 23 -Entrata in vigore .................................................................. 27 29 PDLR n. 421 P ARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo l Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (BUR n. 27/1985) NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO. (l) Art. 50- Varianti parziali. (2) l. Le varianti del piano regolatore generale diverse da quelle dell'articolo precedente sono parziali. 2. Le varianti generali e parziali indicano nella relazione tecnica gli obiettivi da perseguire e devono contenere l'aggiornamento dello stato di fàtto, la verifica dei rapporti e limiti di dimensionamento e lo stato di attuazione del piano. 3. Le varianti parziali diverse da quelle elencate ai commi seguenti sono adottate e approvate con lo stesso procedimento del piano originario, escludendo in ogni caso l'adozione del progetto preliminare. 4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano: a) l'individuazione delle zone di degrado di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei perimetri dei piani urbanistici attuativi nonché le modifiche al tipo di strumento urbanistico attuativo previsto dal piano regolatore generale purché tali modifiche rimangano all'interno di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 11, comma l, numeri l e 2; b) le modifiche di indicazioni progettuali puntuali purché non comportino nuova edificazione o cambi di destinazioni d'uso; c) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica in attuazione di provvedimenti regionali e statali; d) le modifiche alla zonizzazione connesse all'ampliamento dei cimiteri e alla ridetìnizione delle tàsce di rispetto; e) la riconferma delle previsioni di piano regolatore generale relative a vincoli scaduti ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187; t) la realizzazione di opere pubbliche ai sensi del quinto comma dell'articolo l della legge 3 gennaio 1978, n. l, purché dette opere possano essere considerate di modesta entità sulla base degli atti di indirizzo di cui alla lettera d), del comma l dell'articolo 120; g) le modifiche alle previsioni viarie purché non interferiscano con la viabilità di livello superiore; h) l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche, con superficie inferiore ai 10.000 mq., di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 come modificato dall'articolo 25; l i) le trasposizioni cartografiche e la correzione di errori connessi all'assunzione di una nuova base cartografica; l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione; m) l'adeguamento dei rapporti e dei limiti di dimensionamento di cui all'articolo 25, conseguente a disposizioni statali e regionali e che non comportino modifiche agli elaborati di cui alla lettera b) del punto 2 del comma primo dell'articolo 10. 5. Le varianti parziali cui al comma 4 non possono interessare le aree circostanti gli edifici vincolati ai sensi dell'articolo l della legge l 0 giugno 1939, n. 1089, per una fascia non inferiore a metri lineari 200 dai confini dell'edificio, delle sue pertinenze ed eventuali aree a parco. 6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e della provincia e mediante l'affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata. 7. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione. 8. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretori o del comune interessato. (3) 9. I comuni dotati di strumento urbanistico generale adeguato alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 80 e 5 marzo 1985, n. 24, nonché ai rapporti e ai limiti di dimensionamento di cui agli articoli 22 e 25, adottano ed approvano, con la procedura prevista ai commi 10, 11, 12 e 13, le varianti parziali che: a) prevedono ampliamenti finalizzati esclusivamente al completamento delle zone territoriali omogenee esistenti a destinazione residenziale, ovvero modifiche ai parametri urbanistici delle zone stesse secondo gli indirizzi di cui all'articolo 120 corrispondenti ad un numero di abitanti teorici, calcolati sui residenti insediati e rilevati alla data di adozione dello strumento urbanistico generale, come di seguito indicato: l) non superiore al cinque per cento per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti 2) non superiore al quattro per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti; 3) non superiore al tre per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i l 0.000 abitanti; 4) non superiore al due per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 15.000 abitanti; 5) non superiore all'uno per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 15.001 e i 50.000 abitanti; 6) non superiore al 0,5 per cento per gli altri comuni. 2 In tali casi deve essere previsto il conseguente adeguamento della dotazione di aree per servizi; b) prevedono ampliamenti delle superfici territoriali esistenti e incrementi agli indici di edificabilità nelle zone a destinazione produttiva, commerciale, direzionale e turistico ricettiva in misura non superiore al due per cento, delle aree rilevate alla data di adozione dello strumento urbanistico generale, purché detti ampliamenti non comportino nuovi accessi alla viabilità esistente e comunque secondo gli indirizzi di cui all'articolo 120; c) omissis (4) l O. Le varianti parziali di cui al comma 9 sono adottate e pubblicate con la procedura prevista al comma 6. 11. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, si pronuncia sulla variante confermandola o apportando le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e, senza necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti, trasmette la variante in Regione per l'acquisizione del parere previsto al comma 12. 12. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della variante e accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9, esprime un parere relativamente ai punti l, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 45, nonché sulla pertinenza delle osservazioni accolte e sulla congruenza della variante rispetto agli atti di indirizzo previsti dall'articolo 120. Trascorso detto termine senza che il dirigente si sia espresso, il consiglio comunale procede all'approvazione della variante prescindendo dal parere. 13. Il consiglio comunale approva la variante urbanistica in conformità al parere del dirigente responsabile della struttura regionale competente, ovvero formula, entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, opposizione alla Giunta regionale che, nei successivi novanta giorni, decide definitivamente, approvando o restituendo la variante. 14. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune interessato. (5) 15. Le percentuali relative agli ampliamenti ed incrementi di cui alle lettere a) e b) del comma 9 non possono essere superate attraverso la predisposizione di varianti successive. (6) 16. Le varianti parziali elencate ai commi 4 e 9, non possono incidere sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informatori del piano regolatore generale, né porsi in contrasto con la pianificazione di livello superiore. (7) (l) Articoli da l a 75, 98 da 101 a 109, da 114 a 121 e 126 originariamente abrogati da art. 49 comma l lett. e) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale e della pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50 comma l della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , (provvedimenti adottati con un'unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n. l 05 del 22 ottobre) successivamente gli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come modificati dagli articoli l e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 e da ultimo dall'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 3 8 ne hanno protratto l'applicazione per tutte le fattispecie ivi previste, in relazione all'articolo 11, al terzultimo comma dell'articolo 27 e dell'articolo 50. Infine l'articolo l comma l della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 ha ripristinato la vigenza delle norme richiamate dall'articolo 2 della medesima legge regionale ed ad esse connesse, già abrogate ai sensi del combinato disposto degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. Il . (2) Sull'applicazione del presente articolo vedi per i commi 6 e ?l'articolo l della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 22 nonché per i commi da 4 a 16 gli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come modificati dagli articoli l e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 nonché degli articoli l e 2 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 . Infine per i commi da l O a 14 e sino al 31 dicembre 2005 vedi anche l'articolo 47, comma 3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 come modificato dal comma l dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 . (3) Comma così sostituito da art. 42 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 . Inoltre la procedura prevista dai commi 6, 7 e 8 è stata estesa al recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi dall'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 . L'art. 5 comma l della legge regionale l giugno 1999, n. 23 prevede l'utilizzo di tale procedura per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale di cui alla medesima legge regionale l giugno 1999, n. 23 . (4) Lettera abrogata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dell'articolo l comma l della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 . Vedi ora per la nuova disciplina l'articolo 48 comma l ter della legge regionale 1112004 come da ultimo sostituito dall'articolo 2 comma 2 della legge regionale 23/2005. ( 5) Comma così sostituito da comma l art. 14 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5. (6) Per l'applicazione del comma vedi anche il comma 2 dell'articolo l della legge regionale 23/2005. (7) Articolo così sostituito da art. l legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 . L'art. 4 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 detta disposizioni transitorie per l'applicazione delle disposizioni. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO (l) Art. 18 - Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi. l. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale. 2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati. 4 3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successiVI trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. 4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano. 5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione. 6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretori o del comune. ( 15) 7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'articolo 33. 8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo. 9. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace. (l) Titolo così modificato da comma l, art. l, legge regionale 26 maggio 2011, n. l O che ha aggiunto dopo le parole "Norme per il governo del territorio" le parole "e in materia di paesaggio". Nota all'articolo 2 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (l). TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (Testo A) E Art. 4 Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33) l. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. [l-bis. A decorrere dal l 0 gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma l, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a l kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità 5 tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. (3) (2)] 1-ter. Entro il l o giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma l prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso. (4) 1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39. (4) 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche. (4) 2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo. (l) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. (2) Comma abrogato dall'art. 11, comma 5, lett. a), D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, a decorrere dal29 marzo 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma l, del medesimo D.Lgs. 28/2011. (3) Comma inserito dall'art. l, comma 350, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal l o gennaio 2007, sostituito dall'art. l, comma 289, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal l o gennaio 2008 e, successivamente così modificato dall'art. 29, comma 1-octies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 e dall'art. 8, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25. (4) Comma inserito dall' art. 17-quinquies, comma l, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO Art. 13- Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT). l. Il piano di assetto del territorio (P AT), redatto sulla base di prev1s10ni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare: a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale; 6 b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storicomonumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore; c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale; d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche; e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale; f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma l, lett. c); tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale; (12) g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 22; h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43; i) assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31; j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate; k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili; l) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione; m) precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37; n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 44 7 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune; 7 o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c); p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi; q) stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo l agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive moditìcazioni; r) elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori. 2. Ai fini della presente legge gli ambiti territoriali omogenei (ATO) in cui il comune suddivide il proprio territorio, vengono individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo. 3. Il PA T è formato: a) da una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale; b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali; c) dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, in correlazione con le indicazioni cartografiche; d) da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'articolo l O e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b) e c). 4. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, così come individuati dal PTCP, possono predisporre il PAT in forma semplificata secondo le modalità definite con atto di indirizzo di cui all'articolo 46, comma 2, lettera g). Art. 17 - Contenuti del Piano degli interventi (PI). l. Il piano degli interventi (P I) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA). 2. Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a: a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma l, lettera b); b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA; c) definire i parametri per la individuazione delle varianti m PUA di cm all'articolo 20, comma 14; d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi; e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare; 8 f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservaziOne; g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale; h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare; i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 3 7; j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43; k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica; 3. Il PI può, altresì, definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765": a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici; b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente. 4. Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6. 5. Il PI è formato da: a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico; b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali; c) le norme tecniche operative; d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; e) il registro dei crediti edilizi; f) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c). Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1). TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI. 9 Articolo 3 Autonomia dei comuni e delle province (2) (3) In vigore dal 7 gennaio 2013 l. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. (l) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. (2) Il presente articolo era stato modificato dall'art. l, comma l, lett. a), D.L. 5 novembre 2012, n. 188, che aveva inserito il comma 3-bis; successivamente il predetto D.L. 188/2012 non è stato convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5). (3) Il presente articolo corrisponde all'art. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (l). TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (Testo A) E Art. 5 Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi l, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27luglio 1934, n. 1265) l. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. (l) l-bis Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela 10 ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. (4) 1-ter Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. (4) 2. Tale ufficio provvede in particolare: a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 3 8 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione; d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescnzwni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del testo unico. 3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare: a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma l; b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio; 11 c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94; d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; t) t) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione; g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice; h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; i) il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici; l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali; m) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette. (5) [4. L'ufficio cura altresì, gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare: a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62; b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all' articolo 333 del codice dell'ordinamento militare; (2) c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della nav1gazwne; e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato 12 dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e dì Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici; h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette. (6)] 4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematica della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell' articolo 34-quinquies del decretolegge l O gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (3) Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264. (2) Lettera così modificata dall'art. 2127, comma l, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma l del medesimo D.Lgs. 66/2010. (3) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. l-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. l 06. (4) Comma inserito dall' art. 13, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modìficazionì, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (5) Comma modificato dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così sostituito dall' art. 13, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (6) Comma abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. a), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (l) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (1). RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 13 Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio In vigore dal 20 aprile 2013 l. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli scherni di prowedirnento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. 2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino prernialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volurnetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata. 3. La pubblicità degli atti di cui al comma l, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. 4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale. (l) Pubblicato nella Gazz. UtT. 5 aprile 2013, n. 80. Nota all'articolo 4 Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (1). LEGGE URBANISTICA (2) (3). Art. 41-sexies. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni lO metri cubi di costruzione (4) (5). Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse (6). (l) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1942, n. 244. (2) Per il trasferimento di funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario in materia di urbanistica, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Vedi, ora, la L. 28 gennaio 1977, n. l O e, in particolare, l'art. 21. (3) Il comma l dell'art. l, D.Lgs. l o dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato l allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente prowedirnento. 14 (4) Articolo aggiunto dall'art. 18, L. 6 agosto 1967, n. 765 e poi così sostituito dall'art. 2, L. 24 marzo 1989, n. 122. (5) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 151 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-sexies introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione. (6) Comma aggiunto dal comma 9 dell'art. 12, L. 28 novembre 2005, n. 246. Legge 24 marzo 1989, n. 122 (1). DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHEGGI, PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE URBANE MAGGIORMENTE POPOLATE NONCHÉ MODIFICAZIONI DI ALCUNE NORME DEL TESTO UNICO SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N. 393 (2). Art. 9. l. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici (3). Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente (4 ). 2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma l è soggetta a denuncia di inizio attività (5). 3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma l sono approvate salvo che si tratti di proprietà non condominiale, dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile (6). 4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse (7). Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati (8). La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti: a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni; b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione; 15 c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori; d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma l può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione (9). 6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi l e 4, nonché gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. (l) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1989, n. 80. (2) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. (3) Periodo aggiunto dall'art. 17, comma 90, L. 15 maggio 1997, n. 127. (4) Periodo aggiunto dall'art. 37, L. 7 dicembre 1999, n. 472. (5) Comma così sostituito dall'art. 137, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 137, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto. (6) Comma così modificato dall'art. 17, comma 90, L. 15 maggio 1997, n. 127. (7) Gli attuali primo e secondo periodo così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto di quanto disposto dall'art. 10, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 28 febbraio 1998, n. 30. (8) Gli attuali primo e secondo periodo così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto di quanto disposto dall'art. 10, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 28 febbraio 1998, n. 30. (9) Comma così sostituito dal comma l dell'art. 10, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35. Il presente comma era stato modificato dal comma 2 dell'art. 30, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, con i termini di applicabilità previsti nel comma 6 del citato art. 30, D.L. 69/2013. Tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (1). LIMITI INDEROGABILI DI DENSITÀ EDILIZIA, DI ALTEZZA, DI DISTANZA FRA I FABBRICATI E RAPPORTI MASSIMI TRA SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI E SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, AL VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI DA OSSERVARE AI FINI DELLA 16 FORMAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI O DELLA REVISIONE DI QUELLI ESISTENTI, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L. 6 AGOSTO 1967, N. 765 (2) (3) (4). Art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati. Le distanze minime tra fàbbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: l) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. l Otra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; 3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. Le distanze minime tra fàbbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti)- debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. lO per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. (l) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97. (2) Il presente decreto, che qui si riporta con il n. 1444, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale privo di numero. Tale indicazione, desunta da successivi atti che a detto provvedimento fànno riferimento, è stata aggiunta redazionalmente. (3) Emanato dal Ministero dei lavori pubblici. (4) Vedi, anche, l'art. 4, L. 14 gennaio 2013, n. l O. Legge 6 agosto 1967, n. 765 (l). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA AGOSTO 1942, N. 1150 (2) (3). Art. 17.... (4). (l) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 agosto 1967, n. 218. 17 17 (2) Vedi, ora, la L. 28 gennaio 1977, n. 10. (3) Il comma l dell'art. l, D.Lgs. l o dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato l allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento. (4) Aggiunge l'art. 41-quinquies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO Art. 18 bis -Interventi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali. l. Sono sempre ammessi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali, anche in assenza dei piani attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria. (l) (l) Articolo aggiunto dall'articolo 20, comma l, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 . Nota all'articolo 5 CODICE CIVILE Art. 873. Distanze nelle costruzioni (l). Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore [c.c. 875, 879] . (l) Distanze maggiori sono prescritte per le località soggette a movimenti sismici dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64. Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 LIMITI INDEROGABILI DI DENSITÀ EDILIZIA, DI ALTEZZA, DI DISTANZA FRA I FABBRICATI E RAPPORTI MASSIMI TRA SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI E SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, AL VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI DA OSSERVARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI O DELLA REVISIONE DI QUELLI ESISTENTI, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L. 6 AGOSTO 1967, N. 765. 18 Art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati. Vedi nota all'articolo 4. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO Art. 46- Attività di indirizzo. l. La Giunta regionale entro un anno dall'applicazione degli articoli da l a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma l, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni e la competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti disciplina: a) le verifiche di sostenibilità e di compatibilità necessarie per la redazione degli strumenti territoriali ed urbanistici con particolare riferimento alla direttiva comunitaria n. 2001142/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), nonché le specifiche tecniche per la definizione dell'indice di riequilibrio ecologico; b) il dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi; c) i criteri per l'omogenea applicazione della perequazione, dei crediti edilizi e della compensazione di cui agli articoli 35, 36 e 37; d) i criteri per la predisposizione dei programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale con particolare riferimento alle modalità di valutazione economica di cui all'articolo 19, comma l, lettera t); e) le modalità di attribuzione dello stemma e dello specifico lo go della Regione ai progetti di particolare rilievo di cui all'articolo 42; t) i criteri per la operatività delle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 38. 2. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'applicazione degli articoli da l a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma l, adotta appositi atti di indirizzo e coordinamento che riguardano: a) le modalità di adeguamento dei piani urbanistici comunali alle previsioni degli strumenti di livello superiore; b) i sussidi operativi per l'edificabilità nei centri storici e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico; c) l'elaborazione da parte dei comuni dei criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico di cui all'articolo 13, comma l, lettera n); d) i prontuari del verde per il corretto inserimento ed impiego della vegetazione nelle opere di arredo urbano e di mitigazione ambientale; e) le specifiche tecniche per la predisposizione della mappa dei rischi; t) il prontuario delle distanze di rispetto; g) i criteri per la redazione del piano di assetto del territorio (P AT) in forma semplificata, relativamente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, così come individuati dal piano territoriale di coordinamento provinciale ai sensi dell'articolo 22, comma l, lettera o). 19 Nota all'articolo 6 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (1). TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (Testo A) E Art. 2-bis Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati (l) l. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. (l) Articolo inserito dall'art. 30, comma l, lett. Oa), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013. Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 LIMITI INDEROGABILI DI DENSITÀ EDILIZIA, DI ALTEZZA, DI DISTANZA FRA I FABBRICATI E RAPPORTI MASSIMI TRA SPAZI DESTINA TI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI E SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, AL VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI DA OSSERVARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI O DELLA REVISIONE DI QUELLI ESISTENTI, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L. 6 AGOSTO 1967, N. 765. Art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati. Vedi nota all'articolo 4. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO Art. 17- Contenuti del Piano degli interventi (PI). Vedi nota all'articolo 2. 20 Nota all'articolo 7 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (1). TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (Testo A) E Art. 6 Attività edilizia libera (legge 28 gennaio 19 77, n. l O, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi l e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94) (l) l. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma l, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma l, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; (2) e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 21 e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. (4) [3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. (5) ] 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma. (6) 5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all' articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi l e 2; b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma4; c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma. 7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l 'intervento è in corso di esecuzione. [8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi l e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell' articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni. (3)] (l) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma l, D.L. 25 marzo 201 O, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73; vedi, anche, l'art. l, comma 2 della suddetta L. 73/2010. 22 (2) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, a decorrere dal29 marzo 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma l, del medesimo D.Lgs. 28/2011. (3) Comma abrogato dall'art. 12, comma l, lett. f), D.P.R. P agosto 2011, n. 151. (4) Lettera aggiunta dall' art. 13-bis, comma l, lett. a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (5) Comma abrogato dall' art. 13-bis, comma l, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (6) Comma sostituito dall' art. 13-bis, comma l, lett. c), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e, successivamente, così modificato dall' art. 30, comma l, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi il comma 6 dell' art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013. CODICE CIVILE Art. 873. Distanze nelle costruzioni Vedi nota all'articolo 5. CODICE CIVILE Art. 906. Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique. Non si possono aprire vedute laterali od oblique [c.c. 900] sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto [c.c. 907]. Art. 907. Distanza delle costruzioni dalle vedute (l). Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette [c.c. 900] verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita [c.c. 906]. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia. (l) La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 394 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 43 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Co st. 23 Nota all'articolo 8 CODICE CIVILE Art. 2135. Imprenditore agricolo (l )(2)(3). È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge . (l) Articolo così sostituito dall'art. l, comma l, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione del suddetto D.Lgs. n. 228 del 2001, era il seguente: «Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura». (2) Il comma 2 dell'art. l D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Vedi, anche, il comma 423 dell'art. l, L. 23 dicembre 2005, n. 266. In precedenza l'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, aveva disposto che fossero imprenditori agricoli anche gli esercenti attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola. Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Il comma 5 dell'art. 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, ha equiparato l'imprenditore agricolo all'imprenditore ittico, fatte salve le più tàvorevoli disposizioni di legge. (3) Vedi, gli artt. da 8 a 15, L. 3 maggio 1982, n. 203, in materia di contratti agrari. Vedi, inoltre, per gli imprenditori agricoli professionali e per le società agricole, gli articoli l e 2, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e, per la conduzione zootecnica delle alpi, denominata «apicoltura», gli artt. 2, 3 e 9, L. 24 dicembre 2004, n. 313. 24 Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO Art. 50 Disposizioni sull'applicazione della legge. l. Gli articoli da l a 49 si applicano successivamente all'adozione e alla pubblicazione nel BUR da parte della Giunta regionale di tutti i seguenti provvedimenti: a) le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati di cui agli articoli 13, 17 e 22 nonché per la redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei comuni di cui all'articolo 9; b) i criteri per la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee; c) la metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio (P A T), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola definendo, con riferimento ai singoli contesti territoriali, la media regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC); d) le specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole ed in particolare: l) la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni; 2) i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3; 3) la definizione di strutture agricolo-produttive; 4) i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti; 5) le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto; 6) le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all'articolo 44, comma l O; 7) i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45; e) i criteri per una omogenea elaborazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); f) i contenuti essenziali del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi; g) le specifiche tecniche per la rappresentazione dei piani, comprensive delle tavole di progetto; h) la definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. (l) 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma l previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, trascorsi i quali si prescinde dal parere. 3. Fino all'applicazione degli articoli da l a 49 le funzioni amministrative relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti continuano ad essere esercitate dalla Regione; a tal fine, ferme restando le attribuzioni della 25 competente commissione consiliare ai sensi del punto 4) dell'articolo 3 della legge regionale l settembre 1972, n. 12 , e successive modificazioni, i poteri attribuiti dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, al presidente della provincia sono esercitati dal Presidente della giunta regionale e quelli attribuiti alla giunta e al consiglio provinciale sono esercitati dalla Giunta regionale. (2) 4. Fino all'applicazione degli articoli da l a 49, continuano ad applicarsi l'articolo l, commi 2 e seguenti, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni con le modifiche di cui al comma 7, e l'articolo 11 della legge regionale l agosto 2003, n. 16. 5. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che la Giunta regionale abbia adottato e pubblicato nel BUR tutti i provvedimenti di cui al comma l e fino alla loro adozione e pubblicazione, è abrogato il comma 3, restano fermi il comma 4 e la disciplina urbanistica regionale vigente al momento della entrata in vigore della presente legge e le attribuzioni regionali di cui all'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 sono da riferirsi alla provincia. 6. I piani territoriali provinciali già adottati e trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono inviati alle province per la loro rielaborazione; da tale data decadono le norme di salvaguardia. La Giunta regionale provvede alla costituzione di un ufficio per il coordinamento delle province nella predisposizione dei nuovi piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) nonché per la coerente elaborazione del provvedimento di cui al comma l, lettera e). 7. L'articolo l della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 è così modificato: a) alla fine del comma 5 è aggiunta la seguente frase: "Resta fermo, previa sottoscrizione dell'accordo, quanto consentito dal comma 3; in tale caso l'ampliamento non può essere superiore al l 00% della superficie coperta esistente e, comunque, non può interessare una superficie superiore a mq. 1.500"; b) la lettera c) del comma 8 è abrogata. 8. L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito: omissis (3) 9. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla lettera c) dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dal comma 8, il comune può approvare varianti al piano regolatore generale con la procedura dell'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , avuto riguardo alle particolari connotazioni urbanistiche ed edilizie dei luoghi. (l) Gli atti di indirizzo di cui al presente comma sono stati adottati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178 dell'8 ottobre 2004 e pubblicati nel BUR n. l 05 del 22 ottobre 2004. (2) L'articolo 13, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 detta disposizioni di interpretazione autentica disponendo che: "1. Il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , deve essere interpretato nel senso che la decorrenza del termine per l'applicazione degli articoli da l a 49 non comporta il venir meno della competenza regionale, dettata in via transitoria dall'articolo 48 della medesima legge, all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro 26 varianti fino all'approvazione dei PAT e comunque fino all'applicazione del comma 4 dell'articolo 48, di trasferimento delle funzioni alle province.". (3) Vedi modifiche apportate all'ultimo comma, dell'articolo 23, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 . La lettera c) dell'ultimo comma, dell'articolo 23, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , inserita dall'articolo 50, comma 8, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale 232/2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2005, n. 25 prima serie speciale. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO TITOLO V Tutela ed edificabilità del territorio agricolo Art. 43 Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale. l. Il piano di assetto del territorio (P AT) individua: a) gli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili; b) le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui alla lettera a); c) i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio; 2. Il piano degli interventi (PI) individua: a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti; b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti di cui al comma l, lettera c); c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre; d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale di cui al comma l, lettera a); e) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività. Art. 44 Edificabilità. l. N ella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P AT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma l, lettera d), n. 3. 27 2. Gli interventi di cui al comma l sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi: a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni; b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" " e successive modificazioni; c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma l, lettera d), n. l. 2 bis. Gli interventi di cui al comma l sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali. (l) 2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agroambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma l sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26"Riordino delle Regole", da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati. (2) 3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma l, lettera d), n. 2, è approvato dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare: a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2; b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti; c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricoloproduttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali. 3 bis. Al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma l in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricoloproduttive, l'approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l'approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3. La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall'Istituto di servizi per 28 il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" certifichi l'esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3. (3) 4. Gli interventi di cui al comma l sono consentiti: a) per l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.; (4) a bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente; (5) b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di l 00 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc.; c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del territorio. 5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale. (6) 5 bis. Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma l dell'articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". (7) 5 ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo. (8) 6. La realizzazione di serre fisse è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e). Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura 29 delle colture e le serre mobili (9) possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell'individuazione di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale. (l O) 6 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma l, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione delle serre tunnel di cui al presente comma. (11) 7. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali. 7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2. (12) 8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igenico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma l, lettera d), n. 4. 9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma l, lettera d), n. 5. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola. l O. Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1.600 m., fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei 1.600 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma l, lettera d), n. 6. (13) Art. 45 - Vincoli. l. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. 2. Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza. 3. L'ampiezza del fondo di pertinenza di cui al comma l è determinato sulla base del provvedimento di cui all'articolo 50, comma l, lettera d), n. 7. 30 4. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo-produttive determinano un vincolo di destinazione d'uso fino alla eventuale variazione del piano degli interventi (PI). 5. La demolizione, parziale o totale, delle abitazioni o delle strutture agricoloproduttive, riduce o elimina il vincolo. 6. Ogni comune si dota di un registro fondiario sul quale trascrivere i dati catastali degli immobili e dei fondi vincolati ai sensi dei commi l, 2, 3 e 4 e di una planimetria su cui risultano individuate tali aree vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un comune. (l) Comma aggiunto da comma l art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 . (2) Comma aggiunto da comma l art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 . (3) Comma così modificato da comma l art. 9 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 che ha inserito alla fine la frase "La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (A VEP A) di cui alla legge regionale 9 novembre 200 l, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" certifichi l'esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3."; in precedenza comma aggiunto da comma 2 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4. (4) Lettera così sostituita da comma 3 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4. (5) Lettera aggiunta da comma 4 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4. (6) Comma così sostituito da comma l. art. 34, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 . Vedi anche l'art. 3 bis della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che detta disposizioni relative alle modalità d'ampliamento. (7) Comma aggiunto da comma 6 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 . (8) Comma aggiunto da comma 6 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 . (9) Comma così modificato da comma 7 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha aggiunto le parole "e le serre mobili". (l O) Comma così modificato da comma 7 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha aggiunto l 'ultimo periodo. (11) Comma aggiunto da comma l art. 10 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55. (12) Comma aggiunto da comma 8 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 . (13) Comma così modificato da comma l art. 15 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha sostituito le parole "1.300 metri" con le parole "1.600 metri". Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (1). TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (Testo A) E Art. 17 Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma l; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 31 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma l; legge n. 662 dell996, art. 2, comma 60) l. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18. 2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore. 3. Il contributo di costruzione non è dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. 4. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione. Art. 24 Certificato di agibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma l) (3) l. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma l. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. (l) 4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegato copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in 32 conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni. 4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale. (2) Art. 26 Dichiarazione di inagibilità (regio decreto 2 7 luglio 1934, n. 1265, art. 222) l. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (l) Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264. (2) Comma aggiunto dall' art. 30, comma l, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell' art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013. (3) L' art. 30, comma l, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 aveva previsto l'aggiunta nel presente articolo del comma 4-ter; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 9 agosto 2013, n. 98). Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (l) (2). CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI DELL'ARTICOLO lO DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137. SENSI Articolo 20 Interventi vietati In vigore dal 24 aprile 2008 l. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. (3) 2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati. (4) Articolo 21 interventi soggetti ad autorizzazione (12) In vigore dal 24 aprile 2008 l. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; (9) b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; (l O) 33 c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo l O, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; (5) e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. (6) 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. 3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18. (11) 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma l. (7) 5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. (8) (l) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. (2) Estremi corretti da Comunicato 26 febbraio 2004, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47. (3) Comma così modificato dall'art. 2, comma l, lett. g), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. (4) Comma così modificato dall'art. 2, comma l, lett. h), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (5) Lettera così modificata dall'art. 2, comma l, lett. h), n. l), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. (6) Lettera così modificata dall'art. 2, comma l, lett. h), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. (7) Comma così modificato dall'art. 2, comma l, lett. h), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. (8) Comma così modificato dall'art. 2, comma l, lett. h), n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. (9) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma l, lett. i), n. l), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (l O) Lettera così modificata dall'art. 2, comma l, lett. i), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008,n.62. (11) Comma così modificato dall'art. 2, comma l, lett. i), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 34 (12) Per la delega delle funzioni previste dal presente articolo, vedi l'art. l, comma l, lettera a), Decreto 6luglio 2010. Nota all'articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (l). TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (Testo A) E Art. 16 Contributo per il rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 35, comma l; 6, commi l, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, artt. l, comma l, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge li marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma l; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2) (4) (6) l. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. (l) 2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma l, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (3) 3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. 4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali. 35 5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale. 6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. (5) 7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. (2) 8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. l O. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma l, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6. Art. 17 Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma l; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 36 Il; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma l; legge n. 662 de/1996, art. 2, comma 60) Vedi nota all'articolo 8. (l) Comma così modificato dall'art. l, comma l, lett. c), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301. (2) Comma inserito dall'art. 40, comma 9, L. l 0 agosto 2002, n. 166. (3) Comma inserito dall'art. 45, comma l, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. In precedenza il presente comma era già stato inserito dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70; successivamente, tale modifica non era stata confermata dalla legge di conversione (L. 12 luglio 2011, n. 106). (4) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'art. l, comma 126, L. 27 dicembre 2013, n. 147. (5) Vedi, anche, l'art. 2, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. (6) Vedi, anche, il comma 43 dell'art. l, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 593 dell'art. l, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (l) (2). LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE (3) Art. 4 (Accertamento dell'handicap) (4) (5) In vigore dal 18 febbraio 1992 l. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo l della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. (6) (7) (l) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. (2) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la L. 8 novembre 2000, n. 328. (3) Vedi, anche, l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144. (4) Vedi, anche, l'art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Per l' autocertificazione dei soggetti portatori di handicap, vedi l'art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448. (5) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il comma 11 dell'art. 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98. (6) Per l' accertamento provvisorio dell' handicap, vedi l'art. 2, commi 2 e 3, D.L. 2 marzo 1993, n. 45, e, successivamente, l'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, D.L. 27 agosto 1993, n. 324. (7) Per la competenza delle commissioni mediche di cui al presente articolo in merito all'accertamento delle condizioni di disabilità ai fini dell'inserimento lavorativo dei disabili, vedi l'art. l, comma 4, L. 12 marzo 1999, n. 68. 37 Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007) INIZIATIVE ED INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE Art. 2 - Interventi di edilizia sostenibile e linee guida. (l) l. Ai fini della presente legge s'intende per interventi di edilizia sostenibile, comunemente indicata anche come bioedilizia, edilizia naturale, edilizia ecologica, edilizia bio-etico-compatibile, edilizia bio-ecologica, gli interventi di edilizia pubblica o privata che siano caratterizzati dai seguenti requisiti: a) favoriscano il risparmio energetico, l 'utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane; b) garantiscano il benessere, la salute e l'igiene dei fruitori; c) si awalgano di materiali da costruzione, di componenti per l'edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo; d) privilegino l'impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico; e) conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico. 2. Con il prowedimento di cui all'articolo 8, comma l, la Giunta regionale definisce le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di seguito denominate linee guida, su cui l'amministrazione regionale basa la valutazione della qualità ambientale ed energetica espressa dai singoli interventi di bioedilizia, ai fini dell'ammissibilità degli stessi alla contribuzione regionale prevista dalla presente legge, della graduazione dei contributi stanziati e dell'attribuzione della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui all'articolo 4 bis (2) nonché ai fini dello scomputo della superficie e delle volumetrie di cui all'articolo 5. Dette linee guida costituiscono inoltre riferimento per l'elaborazione e l'integrazione degli strumenti edilizi ed urbanistici comunali. 3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di valutazione, sono direttive di tipo prestazionale, funzionali al riconoscimento della sostenibilità dell'intervento in base all'elaborazione di una corrispondente scala di prestazione qualitativa, in ragione della quale viene assegnato il punteggio di valutazione dell'intervento stesso. 4. Fra le aree di valutazione di cui al comma 3 sono incluse quelle che fanno riferimento: a) alla qualità dell'ambiente esterno; b) al consumo di risorse; c) ai carichi ambientali; d) alla qualità dei servizi fomiti; e) alla qualità della gestione dell'intervento e degli impianti; f) all'accessibilità ai servizi pubblici e di trasporto. (l) L'articolo 3 comma 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 prevede che gli interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente previsti dal medesimo articolo 3 siano assentibili sulla base dei criteri integrativi delle 38 linee guida di cui al presente articolo da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore (11 luglio) della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 . In precedenza il comma 5 dell'art. 85 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. l privilegia gli interventi a favore delle politiche per la casa, previsti dai commi l e 3 del medesimo art. 85, attuati in conformità alle linee guida previste dal presente comma. (2) Comma così modificato da comma l, art. 33, legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che ha sostituito le parole: "e della graduazione dei contributi stanziati" con le parole ", della graduazione dei contributi stanziati e dell'attribuzione della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui all'articolo 4 bis". Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (l). TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (Testo A) E Art. 24 Certificato di agibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma l) Vedi nota all'articolo 8. Art. 25 Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. l 086, articoli 7 e 8) l. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti; c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 el27, nonché all'articolo l della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico. 2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma l, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma l, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione: a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67; 39 b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II; c) la documentazione indicata al comma l; d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82. 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni. (l) 5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma l, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente. (2) 5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli. (2) (l) Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264. (2) Comma aggiunto dall' art. 30, comma l, lett. h), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013. Nota all'articolo 10 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (l). TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (Testo A) E Art. 18 Convenzione-tipo (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6) 40 l. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma l, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a: a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anm. 2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16. 3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà awenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. 4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali 1STAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. 5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente. Nota all'articolo 11 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (l). TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA E Art. 10- Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 de/1977, art. l; legge 28febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) l. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. (2) 41 2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività. 3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44. Art. 14 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) l. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. 2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Art. 20- Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi l, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) (3) l. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo Il, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. (4) 2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all' articolo 5, comma 3, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una 42 dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. (5) 4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. (6) 6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. (7) 7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti 43 salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9. (8) 9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. (9) [10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. (l O) (l l) ] 11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. 12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma l, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. (l) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. (2) Lettera così modificata dall'art. l, comma l, lett. b), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e, successivamente, dall' art. 30, comma l, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi il comma 6 dell' art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013. (3) Articolo modificato dall'art. l, comma l, lett. d), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e, successivamente, così sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.(4) Comma così modificato dall' art. 13, comma 2, lett. d), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (5) Comma così modificato dall' art. 13, comma 2, lett. d), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. 44 (6) Comma inserito dall' art. 13, comma 2, lett. d), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (7) Comma così sostituito dall' art. 13, comma 2, lett. d), n. 4), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (8) Comma così sostituito dall' art. 30, comma l, lett. d), n. l), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell' art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013. (9) Comma così sostituito dall' art. 30, comma l, lett. d), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell' art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013. (IO) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 2, lett. d), n. 5), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (11) Comma abrogato dall' art. 30, comma l, lett. d), n. 3), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell' art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013. Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (l) (2). SEMESTRE EUROPEO PRIME DISPOSIZIONI L'ECONOMIA. URGENTI PER Art. 5 - Costruzioni private l. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: a) introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA); (3) c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura"; d) la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza; (4) e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l' «autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica"; f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici; g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica; h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali; h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti. (5) 2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni: 45 a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche: l) all' articolo 5, comma 3, lettera a), la parola "autocertificazione" è sostituita dalla seguente: "dichiarazione"; l-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell' articolo 34-quinquies del decretolegge l O gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; (6) [2) all' articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l' articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»; (7)] 3) l' articolo 20 è sostituito dal seguente: "Art. 20- (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) l. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte IL La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. 2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 46 4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, tìno al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell' articolo l O-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. 7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e l O. 9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenziorifiuto. l O. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 47 11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. 12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma l, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari."; 4) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Articolo 21 -(Intervento sostitutivo regionale) l. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire."; 5) all' articolo 34, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali."; 6) all' articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 7) all' articolo 82, comma 2, le parole "qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di"; b) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche: l) all' articolo 14-quater, comma 3, secondo periodo, le parole "nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro"; (8) 2) all' articolo 19, comma l, primo periodo, dopo le parole: <<nonché di quelli», sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.»; (9) (3) c) le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in 48 materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione deli' articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all' articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale. (3) 3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643 del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente: «2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale». (l O) 3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell' articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti: «49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dali' applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi d eli' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dali' articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380». (11) 4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. (10) 4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei 49 dati personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo l della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato l annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal l 0 settembre 2011. (11) 5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma l dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini deli' esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento». (l O) 6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, ali' articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma l, è aggiunto il seguente: "l-bis. Per le finalità di cui al comma l, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, ali' articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma». 50 8-bis. All' articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile deli' Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero subcomparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16». (11) 9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo d eli' efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: (12) a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. ( 13) l O. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o si ti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. (13) 11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina deli' attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative ali' efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (13) 12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. ( 13) 13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 51 della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni: (12) a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché sì tratti dì destinazioni tra loro compatibili o complementari; b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale. (14) (13) 14. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma Il, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto. (IO) (13) 15. All' articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole "l o maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "l o luglio 2011 ". (l) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n. IlO. (2) Convertito in legge, con modifìcazioni, dall'art. l, comma l, L. 12luglio 2011, n. 106. (3) La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 2012, n. 164 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27, l a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma l, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), promosse in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 114, 117 e 118 Cost. dalla Regione Emilia-Romagna. (4) Lettera così modificata dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. l 06. (5) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 12luglio 2011, n. 106. (6) Numero inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106. (7) Numero soppresso dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106. (8) La Corte costituzionale, con ordinanza 17 - 20 luglio 2012, n. 206 (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30, l a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, lettera b), numero l), promossa in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, nonché in relazione all'articolo 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe. (9) Numero così modificato dalla legge di conversione 12luglio 2011, n. 106. (lO) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106. (11) Comma inserito dalla legge di conversione 121uglio 2011, n. 106. (12) Alinea così modificato dalla legge di conversione 12luglio 2011, n. 106. 52 (13) La Corte costituzionale, con sentenza 04- 12luglio 2012, n. 184 (Gazz. Uff. 18 luglio 2012, n. 29, P Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, promossa dalla Regione autonoma Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera f), e 20 dello statuto della Regione Siciliana. (14) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. l 06. Nota all'articolo 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (1). NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Art. 19- Segnalazione certificata di inizio attività- Scia (2). l. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la 53 segnalazione si considera presentata al momento della ncezwne da parte dell'amministrazione (3 ). 2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma l, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente (4). 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo l o settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (5). 5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo l o settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20] (6). 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma l è punito con la reclusione da uno a tre anni (7). 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali (8). 54 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi l, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 20 l O, n. l 04 (9). (l) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192. (2) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi la lettera c) del comma 2 dell'art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70. (3) Comma così modificato prima dal numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dal comma l dell'art. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ed infine dal comma l dell'art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83. (4) Comma così modificato dalla lettera a) del comma l dell'art. 6, D.L. 13 agosto 20ll,n. 138. (5) Comma aggiunto dal comma 1-quinquies dell'art. 2, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (6) Comma abrogato dal n. 14) del comma l dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 20 l O, n. l 04, a decorrere dal 16 settembre 20 l O, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento. (7) Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato dal commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69, dal comma l dell'art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, infine, così sostituito dal comma 4-bis dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. V ed i, anche, il D .P .R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411 e il comma 4-ter del citato art. 49, D.L. 31 maggio 201 O, n. 78. (8) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e poi così modificato dalla lettera b) del comma l dell'art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138. (9) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma l dell'art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA E Art. 22 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. l O del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149) (l) (2) l. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo l O e all'articolo 6, che siano conformi 55 alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. (3) 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo l O, comma l, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volurnetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44. 5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. 6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi l, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-arnbientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 7. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi l e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37. 56 Art. 23 - Disciplina della denuncia di inizio attività (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 3 98, art. 4, commi 8-bis, 9, l O, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669) (4) (5) l. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. l-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma l, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. (6) I-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia. (6) 2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma lbis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il 57 termine di trenta giorni di cui al comma l decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. (7) 4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma lbis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma l decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. (8) 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma l sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l'intervento, il progetti sta o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5. (9) (l) Articolo così sostituito dall'art. l, comma l, lett. e), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301. (2) Vedi, anche, l'art. 1-quater, comma l , D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129. (3) Comma così modificato dall' art. 30, comma l, lett. e), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell' art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013. (4) Articolo così sostituito dall'art. l, comma l, lett. f), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301. (5) Vedi, anche, l'art. 2, comma 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e il comma l dell'art. 1-quater, D.L. 8 luglio 201 O, n. l 05, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129. (6) Comma inserito dall' articolo 13, comma 2, lett. e), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (7) Comma così modificato dall' articolo 13, comma 2, lett. e), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. 58 (8) Comma così modificato dall' articolo 13, comma 2, lett. e), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (9) Comma così modificato dall'art. l, comma 558, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal l 0 gennaio 2005. Nota all'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA E Art. 32 -Determinazione delle variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8) l. Fermo restando quanto disposto dal comma l dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. 2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. 3. Gli interventi di cui al comma l, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali. Nota all'articolo 14 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA E Art. 16 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 35, comma l; 6, commi l, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 59 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, artt. l, comma l, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma l; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2) Vedi nota all'articolo 9. Nota all'articolo 15 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 . TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA E Art. 10 -Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. l O del 19 77, art. l; legge 28febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) Vedi nota all'articolo 11 Art. 17 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma l; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma l; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60) Vedi nota all'articolo 8. Nota all'articolo 16 CODICE CIVILE Art. 2643 - Atti soggetti a trascrizione. Si devono rendere pubblici [preleggi 26; c.c. 1403] col mezzo della trascrizione [c.c. 2652, n. 5, 2655, 2657, 2658, 2679, n. l, 2858, 2880, 2914, n. l; c.n. 250, 865]: l) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [c.c. 769, 812, 1159, 1197, 1250, 1470,2825, 2914; c.n. l, lO]; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto [c.c. 978] su beni immobili, il diritto di superficie [c.c. 952], i diritti del concedente e dell'enfiteuta [c.c. 959, 960, 965,980, 1350, nn. 2 e 3]; 2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale (l); 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti [c.c. 1100]; 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali [c.c. 1027, 1032, 1058], il diritto di uso [c.c. 1021] sopra beni immobili, il diritto di abitazione [c.c. 1022, 1350, n. 4]; 60 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti [c.c. 507, 509,550,1070, 1350,n.5]; 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari [c.c. 2919; c.p.c. 555, 586], eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente [c.c. 2853, 2889, 2896; c.p.c. 574, 590]; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico [c.c. 971, 1350, n. 6]; 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni [c.c. 320, 1350, n. 8, 1572, 1573, 1599, 1607, 2923] (2); 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni [c.c. 1605, 2918, 2924]; lO) i contratti di società [c.c. 2247,2291,2313,2328, n. 6, 2426,2475, n. 5, 2518] e di associazione [c.c. 2549] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata [c.c. 1350, n. 9, 2251]; 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente [c.c. 862, 2602]; 12) i contratti di anticresi [c.c. 1350, n. 7, 1960]; 12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (3); 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti [c.c. 1350, n. 12, 1965, 1967]; 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti [c.c. 2646, 2655, 2932] (4). (l) Numero aggiunto dal comma 3 dell'art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Il testo del presente numero, prima della conversione in legge del citato D.L. n. 70/2011, era il seguente: «2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative.». (2) La Corte costituzionale, con sentenza 12-21 ottobre 2005, n. 394 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43 -Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30 Co st. (3) Numero aggiunto dall'art. 84-bis, comma l, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. (4) Vedi la L. 21 gennaio 1983, n. 22, sulla responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari; l'art. 45, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267); per quanto riguarda la trascrizione di atti relativi a brevetti per invenzioni industriali. Vedi gli artt. 66 e sgg., R.D. 29 giugno 1939, n. 1127. Per quanto riguarda la obbligatorietà fiscale delle trascrizioni, vedi il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, che disciplina le imposte ipotecaria e catastale. 61 Nota all'articolo 18 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA E Parte II Normativa tecnica per l'edilizia Capo VI Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici Art. 122- Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25) Art. 123 - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26) Art. 124- Limiti ai consumi di energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27) Art. 125 - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28) Art. 126 - Certificazione di impianti Art. 127 - Certificazione delle opere e collaudo (legge 9 gennaio 1991, n. l O, art. 29) Art. 128 - Certificazione energetica degli edifici (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30) Art. 129 - Esercizio e manutenzione degli impianti (legge 9 gennaio 1991, n. l O, art. 31) Art. 130 - Certificazioni e informazioni ai consumatori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32) Art. 131 - Controlli e verifiche (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli l 07 e l 09) Art. 132- Sanzioni (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34) Art. 133- Provvedimenti di sospensione dei lavori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35;decreto legislativo n. 267 del2000, articoli 107 e 109) Art. 134 - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136) Art. 135 - Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. l O, art. 3 7) 62 Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 (BUR n. 114/2000) NORME PER LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE, L'INCENTIVAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA Art. 2 - Piano energetico regionale. (l) l. La Regione, nell'ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali degli interventi nel settore energetico, predispone il Piano Energetico Regionale, di seguito denominato PER. 2. Il PER è un piano settoriale, è predisposto dalla Giunta regionale entro un anno, è approvato con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale e, la sua durata è stabilita in ragione degli obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento. 3. Il PER, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 5 della legge n. l 0/1991, definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione provinciale in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, come previsto al comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". 4. Per la redazione del PER, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni nonché stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica. 5. Il PER può essere attuato per singole azioni programmatiche definite progetti finalizzati, predisposti ed approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente. (l) In materia vedi: - l'articolo 4 della legge regionale 18 marzo 20 Il, n. 7 che ha dettato una disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra, di impianti di produzione di energia alimentati da biomasse e a biogas e bio liquidi (la relativa disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2012); - la legge regionale Il febbraio 20 Il, n. 5"Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili"; - l'articolo l O (Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici) della legge regionale 8 luglio 20 Il, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14"Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. Il "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici"; -l'articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013" in materia di sanzioni derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni stabilite con l'autorizzazione regionale per la costruzione e l'esercizio 63 di impianti per la produzione di energia alimentati a biomassa, biogas e biometano da produzioni agricole, forestali e zootecniche; - gli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. attuazione della direttiva 2006/123/ce e della direttiva 2009/28/ce nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)" e la relativa definizione dei principi e criteri direttivi per la disciplina dei procedimenti autorizzativi previsti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili affidata ad un regolamento della Giunta regionale da approvare sentita la competente Commissione consiliare entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge (ovvero entro il23 maggio 2014). Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. l (BUR n. 53/2013) INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE (ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 50). (l) Articolo 4 - Valutazione integrata degli impatti l. La domanda di autorizzazione commerciale relativa agli interventi di cui all'articolo 3 consegue la sostenibilità e quindi è accoglibile dalla conferenza di servizi a condizione che siano ridotti a zero gli impatti generati dall'insediamento. 2. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono soggetti alla valutazione integrata degli impatti, volta ad esaminare in concreto gli impatti generati dalla struttura commerciale, attraverso le verifiche di compatibilità e sostenibilità e le eventuali misure compensative e di mitigazione. 3. La valutazione integrata degli impatti si articola attraverso le seguenti verifiche: a) verifica di compatibilità; b) verifica di sostenibilità. La verifica di sostenibilità ha luogo qualora a seguito della verifica di compatibilità sia stato attribuito almeno il punteggio minimo di ammissibilità di cui al comma 4. 4. Verifica di compatibilità La verifica di compatibilità tiene conto delle seguenti componenti alle quali viene attribuito un punteggio minimo di ammissibilità pari a 80 punti su 135, come di seguito ripartiti: A) componente urbanistico - territoriale: punteggio minimo punti 35, massimo punti 60; B) componente ambientale: punteggio minimo punti 20, massimo punti 40; C) componente di responsabilità sociale: punteggio minimo punti 25, massimo punti 35; A) La componente urbanistico territoriale tiene conto della valutazione dei seguenti fattori: A. l coerenza della previsione urbanistica dell'area con l'approccio sequenziale di cui all'articolo 2: A.l.l. interventi coerenti con apporti migliorativi: 64 fino a punti 35 rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie: l) interventi in centro urbano con riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate; 2) interventi fuori centro urbano (sul presupposto che sia stata accertata la condizione di indisponibilità di aree adeguate all'interno del centro storico-urbano) con riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate e consolidamento delle polarità commerciali esistenti; A.l.2. interventi coerenti: fino a punti 27 rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie: l) interventi in centro urbano; 2) interventi fuori dal centro urbano (sul presupposto che sia stata accertata la condizione di indisponibilità di aree adeguate all'interno del centro storico-urbano) con riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate; 3) interventi fuori dal centro urbano (sul presupposto che sia stata accertata la condizione di indisponibilità di aree adeguate all'interno del centro storico-urbano) con consolidamento delle polarità commerciali esistenti. A.l.3 interventi non coerenti A.2. punti zero Ambito di intervento all'interno di aree a destinazione commerciale per grandi strutture di vendita o parco commerciale alla data di entrata in vigore della legge regionale In caso di interventi in aree già a destinazione commerciale per grandi strutture di vendita o parco commerciale sulla base delle previsioni del PI o del Piano Regolatore Generale vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale, la coerenza della previsione urbanistica dell'area verrà valutata in base ai seguenti criteri che devono sussistere alla data di entrata in vigore della legge regionale: A.2.1. in presenza di tutte le seguenti condizioni: punti 35 l) intervento di riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate; 2) la presenza di permesso di costruire rilasciato; 65 3) la presenza di convenzioni urbanistiche e/o accordi di programma approvati e sottoscritti; punti 32 A.2.2. in presenza di almeno due delle condizioni di cui alla lettera A.2.1., con la sussistenza della condizione di cui al punto l) della medesima lettera A.2.3. in presenza della condizione di cui al punto l) della fino a punti lettera A.2.1. oppure in presenza delle condizioni di 30 cui ai punti 2) e 3) della medesima lettera e tenuto conto degli impegni assunti dal proponente nell'ambito della convenzione urbanistica e/o dell'accordo di programma, nonché dell'eventuale trasformazione urbanistica della destinazione d'uso dell'area da agricola a commerciale A.2.4. in presenza della condizione di cui al punto 3) della fino a punti lettera A.2.1. e tenuto conto degli impegni assunti 27 dal proponente nell'ambito della convenzione urbanistica e/o dell'accordo di programma, nonché dell'eventuale trasformazione urbanistica della destinazione d'uso dell'area da agricola a commerciale A.2.5. in caso di intervento di ampliamento, anche per accorpamento, o in caso di trasformazione di tipologia o in caso di trasferimento di sede fino a punti 30 A.2.6. in assenza delle condizioni precedenti punti zero A.3. area d'intervento localizzata attraverso strumenti di fino a punti 6 pianificazione urbanistica di livello intercomunale non prevista come obbligatoria ai sensi della vigente normativa A.4. area d'intervento compresa all'interno di accordi di fino a punti 4 programma tra enti locali e/o con la partecipazione della regione (qualora non già computato all'interno del punto A.2) A. S. rapporto con il sistema della viabilità e dei trasporti, fino a punti anche con riferimento all'integrazione con la rete di 15 così trasporto pubblico: ripartiti A.5.1 presenza di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino l'area con il centro urbano o il centro storico fino a punti 4 A.5.2 attivazione di misure di integrazione con le previsioni del Piano Urbano del Traffico fino a punti 3 A.5.3 presenza di alternative di accessibilità esistenti o 66 realizzate a carico del proponente I fattori di valutazione di cui alle lettere A l e A2 sono alternativi. B) La componente ambientale è costituita dai seguenti fattori di valutazione: sistema di raccolta di rifiuti differenziata e su aree B. l. coperte e/o impermeabilizzate fino a punti 5 B.2. riduzione imballaggi fino a punti 5 utilizzo di materiali eco-compatibili (in particolare B.3. dimostrare l'utilizzo di tecniche di bioedilizia) fino a punti 10 capacità di risparmio energetico e produzione di B.4. energia alternativa fino a punti 10 B.5. riduzione dell'inquinamento acustico fino a punti 5 B.6. riduzione dell'inquinamento atmosferico fino a punti 5 Ferma restando la necessità che siano rispettate le normative vigenti in tema di tutela dell'ambiente e del paesaggio, i predetti fattori di valutazione devono emergere da una relazione del proponente, nonché dai provvedimenti ambientali richiesti. C) La componente di responsabilità sociale è costituita dai seguenti fattori di valutazione: C.l. sviluppo dell'occupazione: fino a punti 20 come di seguito ripartiti C.l.l. impegno del proponente ad assumere lavoratori in mobilità e/o in cassa integrazione nel comune interessato o in quelli contermini fino a punti lO C.l.2. impegno del proponente ad assumere lavoratori con fino a punti contratti a tempo indeterminato in percentuale lO superiore al 30% rispetto alla totalità dei lavoratori assunti e comunque nel rispetto dei contratti nazionale e locale di riferimento C.2 valorizzazione delle produzioni locali (in particolare fino a punti impegno alla realizzazione di iniziative di lO promozione dei prodotti veneti) C.3. erogazione di servizi qualitativi al consumatore fino a punti 5 Nella determinazione del punteggio relativo alla componente di responsabilità sociale devono essere conseguiti almeno l O punti nella voce relativa allo sviluppo 67 dell'occupazione (punto C.l ). 5. Verifica di sostenibilità La verifica di sostenibilità è correlata alla quantità e alla qualità delle azioni, delle misure e delle opere compensative proposte dall'operatore in sede di presentazione della domanda e verificate dalla conferenza di servizi. A ciascun intervento è attribuito un punteggio di penalità definito sulla base degli indicatori di impatto indicati nel Quadro A: VERIFICA SOSTENIBILITA' QUADRO A- INDICATORI DI IMPATTO punti A l - rIVell o d.1 compafb 1 1T1t'a accert at o att raverso a ven 1ca di cui al comma 4 del presente articolo ,,,,,,,, A.l.2 - livello di compatibilità medio (da 81 a l 00) 4 A.l.3 - livello di compatibilità minimo (80) 8 B.2 - dimensione dell'intervento riferito alle nuove aperture (in termini di superficie di vendita) i 8.2.1 -da 2.501 a 5.000 metri quadrati 2 8.2.2- da 5.001 a 8.000 metri quadrati 5 B.2.3- da 8.001 a 15.000 metri quadrati 7 l 8.2.4- oltre 15.000 metn quadrati 15 C.3 - tipologia distributiva "'''''~''~'''''''''"'''''~"'''"'''''"' C.3.1 -esercizio singolo 3 5 C.3.2- grande centro commerciale ~,,~~~~~<~<~,~~~~~~,~~''"~'~ C.3.3 -parco commerciale 7 C.3.4- factory outlet center 15 D.4- localizzazione D.4.1 - fuori centro urbano D.4.2- fuori centro urbano in assenza di riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse o degradate per le iniziative ricadenti in aree già a destinazione commerciale per grandi strutture di vendita D.4.3 -in prossimità di svincoli autostradali (fino a 2 km, calcolati secondo il percorso stradale, e comunque nei limiti del PTRC) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D.4.4 -in prossimità di svincoli autostradali (fino a 2 km, calcolati secondo il percorso stradale, e comunque nei limiti del PTRC) in assenza di riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse o degradate, per le iniziative ricadenti in 68 lO fino a 15 ! ! aree già a destinazione commerciale per grandi strutture di vendita E.5 - tipologia autorizzativa ~~"~~~~~~~~~~·~~·~~~~"~~·~·· E.5.1 -trasformazione tipologica E.5.2- trasferimento e ampliamento con accorpamento E.5.3 - ampliamento con nuova superficie inferiore al 30 per cento 6 E.5.4- ampliamento con nuova superficie superiore al 30 per cento E.5.5 - nuova apertura ·····················â€¢····················â€¢·························································â€¢··· F.6 -consistenza demografica in assenza di accordi di programma tra EE LL e/o con la partecipazione della regione o in assenza di pianificazione urbanistica di livello intercomunale F.6.1 -compresa tra 30.000 e 10.000 abitanti 6 F.6.2- inferiore ai 10.000 abitanti 10 Il punteggio di penalità totalizzato attraverso l'applicazione dei suddetti indicatori di impatto di cui al Quadro A deve essere ridotto a zero mediante specifiche misure di compensazione (indicate nel successivo Quadro B) che il proponente si impegna a realizzare, tenendosi conto delle componenti di seguito indicate, a ciascuna delle quali viene attribuito un punteggio che diminuisce progressivamente il punteggio di penalità dato dagli indicatori di impatto; le misure di compensazione sotto indicate sono aggiuntive rispetto alle misure previste al comma 4, lettere B) e C) ai fini della verifica di compatibilità. QUADRO B - MISURE DI COMPENSAZIONE :punteggi A.1 - componente territoriale-ambientale A.1.1 - misure di compensazione ambientale A.1.1.1 - ulteriori misure di risparmio energetico e di energia alternativa .............. ········~············· A.1.1.2 - misure volte a favorire il riutilizzo ed evitare la produzione dei rifiuti ······~·~·~······· ·······~······~····· A.1.1.3 - ulteriori sistemazioni a verde A.l.l.4- impegno ad attivare un servizio navetta, o altre fino a p. 6 soluzioni di accesso "carfree" alla struttura, oppure potenziare il servizio pubblico locale in accordo con il Comune o con il gestore del servizio di trasporto pubblico locale con l 'impegno altresì a contribuire alla spesa sostenuta dagli enti locali per la presenza aggiuntiva di 69 polizia locale nei giorni di maggior afflusso di traffico A.l.l.5 - utilizzo multilevel delle acque : utilizzo di acque da acquedotto per uso potabile, utilizzo delle acque di recupero (ad esempio da raccolta di acqua piovana) per altri usi A.2.2. - oneri di urbanizzazione aggiuntivi A.2.3. - cessione totale o parziale di aree al comune B.2- componente di responsabilità sociale B.2.1 - consolidamento dello sviluppo occupazionale (impegno del proponente a trasformare in misura superiore al 50% dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato entro il termine massimo di 3 anni e comunque nel rispetto delle norme contrattuali) B.2.2 - valorizzazione delle produzioni agricole e specializzate (iniziative finalizzate ad orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a krn zero di cui alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni) ap.7 B.2.3 -promozione di servizi e di politiche attive a favore dell'attività commerciale all'interno dei centri storici e urbani (presentazione, e impegno alla sua realizzazione, di un progetto di promozione delle attività commerciali nei centri storici e urbani, che contempli una partnership con l'amministrazione comunale e gli altri operatori economici, sul modello dei programmi integrati e dei distretti del commercio di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale) a p. 9 8.2.4 - azioni finalizzate a contribuire allo sviluppo delle attività produttive riferite al contesto territoriale di riferimento B.2.5 - previsione di servizi gratuiti al consumatore B.2.6 - promozione di misure di welfare territoriale o aziendale oppure possesso di certificazione per la Responsabilità Sociale d'Impresa. C.3 - altre misure di compensazione (es. realizzazione di aree di parcheggio interrate o in struttura) a p. 5 Le misure di compensazione devono contenere almeno due misure all'interno di ciascuna delle due componenti di cui alle lettere A. l (componente territorialeambientale) e B.2 (componente di responsabilità sociale) del Quadro 8. 70 6. La documentazione posta a carico del soggetto proponente ai fini della verifica di compatibilità di cui al comma 4, lettere A), punto A.5, B) e C), nonché ai fini della verifica di sostenibilità di cui al comma 5, Quadro B, deve essere allegata, a pena di inammissibilità, alla domanda di autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita. 7. Alla domanda di autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita è, altresì, allegata una scheda di autovalutazione del soggetto proponente in ordine alla compatibilità e sostenibilità dell'iniziativa commerciale ai sensi dei commi 4 e 5. (l) Regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2013, n. 1047. Nota all'articolo 19 Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007) INIZIATIVE ED INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE Art. 2- Interventi di edilizia sostenibile e linee guida. (l) l. Ai fini della presente legge s'intende per interventi di edilizia sostenibile, comunemente indicata anche come bioedilizia, edilizia naturale, edilizia ecologica, edilizia bio-etico-compatibile, edilizia bio-ecologica, gli interventi di edilizia pubblica o privata che siano caratterizzati dai seguenti requisiti: a) favoriscano il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane; b) garantiscano il benessere, la salute e l 'igiene dei fruitori; c) si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per l'edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo; d) privilegino l 'impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico; e) conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico. 2. Con il provvedimento di cui ali' articolo 8, comma l, la Giunta regionale definisce le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di seguito denominate linee guida, su cui l'amministrazione regionale basa la valutazione della qualità ambientale ed energetica espressa dai singoli interventi di bioedilizia, ai fini d eli' ammissibilità degli stessi alla contribuzione regionale prevista dalla presente legge, della graduazione dei contributi stanziati e dell'attribuzione della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui ali' articolo 4 bis (2) nonché ai fini dello scomputo della superficie e delle volumetrie di cui ali' articolo 5. Dette linee guida costituiscono inoltre riferimento per l'elaborazione e l 'integrazione degli strumenti edilizi ed urbanistici comunali. 71 3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di valutazione, sono direttive di tipo prestazionale, funzionali al riconoscimento della sostenibilità dell'intervento in base all'elaborazione di una corrispondente scala di prestazione qualitativa, in ragione della quale viene assegnato il punteggio di valutazione dell'intervento stesso. 4. Fra le aree di valutazione di cui al comma 3 sono incluse quelle che fanno riferimento: a) alla qualità dell'ambiente esterno; b) al consumo di risorse; c) ai carichi ambientali; d) alla qualità dei servizi fomiti; e) alla qualità della gestione dell'intervento e degli impianti; f) all'accessibilità ai servizi pubblici e di trasporto. (l) L'articolo 3 comma 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 prevede che gli interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente previsti dal medesimo articolo 3 siano assentibili sulla base dei criteri integrativi delle linee guida di cui al presente articolo da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore (11 luglio) della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 . In precedenza il comma 5 dell'art. 85 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. l privilegia gli interventi a favore delle politiche per la casa, previsti dai commi l e 3 del medesimo art. 85, attuati in conformità alle linee guida previste dal presente comma. Legge regionale 8luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009) INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (l) (2) (3) Art. 5 - Interventi per favorire l 'installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari. (4) l. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge: a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare, semprechè correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici; b) le pensiline e le tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp. (5) 2. Le strutture e gli impianti di cui al comma l sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA) in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo l O della legge 6 luglio 2002, n. 13 7" e successive modificazioni. (6) 72 3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle strutture e degli impianti (7) di cui al comma l. (8) (l) Nella seduta del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014 è stata deliberata l'impugnativa di alcune disposizioni (articolo 10, comma 6, in combinato disposto con l'articolo 7 e articolo Il, commi l e 2) della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" con riferimento agli articoli 117, comma 2, lett. s) e 117, comma 3, della Costituzione. La legge regionale n.32 del 2013 per le parti interessate dall'impugnativa del Governo reca modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.14 del 2009. In particolare, il Consiglio dei ministri, con riferimento alla supposta illegittimità degli articoli 10, comma 6 -che modifica la lett.g) del comma l dell'articolo 9 della LR n.l4 /2009- in combinato disposto con l'articolo 7- che introduce l'articolo 3 quater nella LR n. 14/2009 - sostiene che il termine "pericolosità idraulica" ricomprende solo l'alluvione e non anche il termine "pericolosità idrogeologica" che include le aree a rischio frana e valanga, ponendosi così in contrasto con quanto previsto nel D.P.C.M. 29.9.1999 "Atto di indirizzo e coordinamento recante l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. l, commi l e 2 del decreto legge Il giugno 1998, n. 180", che esclude l'ammissibilità di alcuni interventi edilizi per le aree ad alta pericolosità/rischio idrogeologico, differenziando tra aree a rischio idraulico ed aree a rischio frane; pertanto, a parere del Governo la normativa contrasterebbe con la predetta disciplina statale, nella misura in cui è idonea a consentire gli interventi menzionati anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino, le quali, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, 5 e 6 del D.Lgs. n.l52 del 2006 hanno carattere vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici e sono sovraordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali. Con riferimento all'articolo 11, commi l e 2 -che modifica l'articolo 10, comma l, lett.a) e b) della LR n.14 del 2009 eliminando l'obbligo, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di rispettare la sagoma esistente- il Consiglio dei ministri sostiene che lo stesso si porrebbe in contrasto con l'articolo 3, comma l, lettera d), del DPR n. 380 del 2001, che impone, ai fini della qualificazione degli interventi di ristrutturazione edilizia il rispetto della medesima sagoma dell'edificio preesistente, qualora si tratti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs n. 42 del2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). (2) Ai fini dell'applicazione della presente legge vedi l'art. 14 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che detta disposizioni attuative e transitorie. (3) Vedi l'art. 13 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che detta norme in materia di efficientamento energetico di nuovi edifici e il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che detta norme in materia di computabilità di alcuni volumi tecnici (ascensori e sistemi di sollevamento). (4) Rubrica così modificata da comma l, art. 3, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che ha inserito alla fine le parole "e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari". (5) Comma così sostituito da comma 2, art. 3, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. 73 (6) Comma così modificato da comma 3, art. 3, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che ha sostituito le parole "Le pensiline e le tettoie di cui al comma l e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW;" con le parole "Le strutture e gli impianti di cui al comma l". In precedenza comma modificato da lett. a) comma l art. 6 legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 che aveva aggiunto dopo le parole "comma l" le parole "e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW" e da lett. b) comma l, art. 6 legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 che aveva aggiunto dopo la parola "(DIA)" le parole: "in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo l O della legge 6 luglio 2002, n. 13 7" e successive modificazioni. ". (7) Comma così modificato da comma 4, art. 3, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che ha sostituito le parole "delle pensiline e tettoie" con le parole "delle strutture e degli impianti". (8) Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 nel dettare disposizioni applicative relativamente al presente articolo ha disposto che "6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore (9 luglio 2011) della presente legge, integra il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con riferimento alla lettera a) del comma l del medesimo articolo 5, come modificato dalla presente legge.". Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA E Titolo II Titoli abilitativi Art. 6- Attività edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n. lO, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi l e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94) Art. 7- Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 19 77, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con mod~ficazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) Art. 8- Attività edilizia dei privati su aree demaniali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3) Art. 9 - Attività edilizia in assenza di pianifzcazione urbanistica (legge n. l O del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 dell978, art. 27, ultimo comma) Art. 9-bis - Documentazione amministrativa. 74 Capo II Permesso di costruire Sezione I Nozione e caratteristiche Art. 10- Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. lO de/1977, art. l; legge 28febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) Art. 11- Caratteristiche del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. lO, art. 4, commi l, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) Art. 12 -Presupposti per il rilascio del permesso di costruire (art. 4, comma l, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902) Art. 13 - Competenza al rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma l; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli l O7 e l 09; legge 17 agosto 1942, n. 115 O, art. 41-quater) Art. 14 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) Art. 15 - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11) Sezione II Contributo di costruzione Art. 16 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 35, comma l; 6, commi l, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, artt. l, comma l, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma l; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2) Art. 17 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma l; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma l; legge n. 662 dell996, art. 2, comma 60) Art. 18 - Convenzione-tipo (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6) 75 Art. 19 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza (legge 28 gennaio 1977, n. lO, art. lO) Sezione III Procedimento Art. 20 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi l, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) Art. 21 -Intervento sostitutivo regionale (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) Capo III Denuncia di inizio attività Art. 22 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 199 7, n. 13 5; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149) Art. 23 - Disciplina della denuncia di inizio attività (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. l O del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669) Art. 23-bis - Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (1). ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/32/CE RELATIVA ALL'EFFICIENZA DEGLI USI FINALI DELL'ENERGIA E I SERVIZI ENERGETICI E ABROGAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/76/CEE (2). Art. 11 - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari l. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del l O per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, 76 certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. (3) 2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del l O per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. (3) 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma l, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. l O, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a l ,5 metri e diametro non superiore a l metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. (4) 4. Le disposizioni di cui ai commi l, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti. 5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi l, 2, 3 e 4 non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica. 77 6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo l, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo l, comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori è da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi. 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. ( 5) 8. L'autorizzazione di cui al comma 7 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. (6) (l) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154. (2) Sui limiti di applicabilità del presente decreto alle Forze armate vedi il comma l dell'art. 367, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. (3) Comma così modificato dall'art. 5, comma l, lett. a), D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 56. (4) Comma così modificato dall'art. 5, comma l, lett. b) e c), D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 56. (5) Comma così modificato dall'art. 5, comma l, lett. d) ed e), D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 56. (6) Comma così modificato dall'art. 5, comma l, lett. t) e g), D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 56. Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007) INIZIATIVE ED INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE 78 Art. 4 bis - Certificazione della sostenibilità energetico - ambientale degli edifici. (l) l. La Regione del Veneto definisce il sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, sulla base di attività tecniche di valutazione e controllo volontarie, relative al livello di prestazione energetico-ambientale raggiunto dagli edifici stessi. La certificazione della sostenibilità energeticoambientale si fonda su un complesso di procedure univoche e normalizzate che si avvalgono delle modalità e dei criteri di valutazione definiti dalle linee guida in materia di edilizia sostenibile di cui ali' articolo 2, comma 2, per l'esame del progetto e/o dell'edificio realizzato. 2. Per le finalità di cui al comma l, la Giunta regionale, con regolamento: a) definisce il sistema di procedure per la certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici e per l'effettuazione dei controlli, compresa la relativa modulistica; b) organizza specifici percorsi formativi e di aggiornamento per i tecnici incaricati della certificazione e dei controlli; c) approva il modello della targa che, identificata dal logo di cui all'articolo 6, comma 3, riporta il risultato della certificazione ed è destinata ad essere affissa all'edificio in luogo facilmente visibile; d) definisce le modalità di istruzione e gestione di un registro dei certificati, collegato al relativo archivio, per la costituzione della banca dati dell'edilizia sostenibile; e) definisce le modalità dell'effettuazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di competenza richiesti per i soggetti incaricati e della certificazione e dei controlli. 3. Per la realizzazione e la gestione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui al comma l, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di Veneto Innovazione Spa, di cui alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45"Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale", sottoscrivendo con la medesima apposita convenzione, per la definizione, in particolare, delle attività da svolgere secondo gli indirizzi impartiti annualmente dalla Giunta regionale medesima, nonché delle modalità di rimborso dei costi sostenuti. (l) Articolo inserito da comma 2, art. 33, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 . Nota all'articolo 20 Legge regionale l agosto 2003, n. 16 (BUR n. 72/2003) 79 DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003 IN MATERIA DI MOBILITÀ, VIABILITÀ, EDILIZIA RESIDENZIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA Art. 13 -Disciplina transitoria dell'attività edilizia. l. Fino ali' entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l 'uso del territorio" e successi ve modificazioni, che regolano la materia deli' edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo. Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (BUR n. 15-112010) LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2010 Art. 14 - Interventi di miglioramento della qualità urbana e del decoro degli edifici prospicienti spazi ed aree pubbliche. l. In considerazione dell'ampio e inestimabile patrimonio storico, architettonico e ambientale presente nel Veneto, ed in particolare nei centri urbani, e allo scopo di migliorare la qualità urbana, il decoro degli edifici, la conservazione e la fruizione anche turistica dei beni di pregio sia pubblici che privati, è fatto obbligo di prevedere l'applicazione di sistemi protettivi rimo vi bili senza solventi per facilitare l'opera di pulizia e ripristino delle facciate danneggiate da scritte, graffiti e tags. 2. Le disposizioni di cui al comma l, si applicano per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione delle pareti di edifici o di superfici edilizie prospicienti pubbliche vie o piazze, per un'altezza di almeno due metri lineari a partire dal livello terreno e in tutte le superfici facilmente raggiungibili dal pubblico. 3. La Giunta regionale, sulla base di apposita indagine tecnica, approva entro quarantacinque giorni dali' entrata in vigore della presente legge, le linee guida relative alle caratteristiche dei prodotti ritenuti tecnicamente più idonei, eventuali esenzioni dall'obbligo e regime sanzionatorio. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro l 0.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2010. Legge regionale 8luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009) INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (l) (2) (3) Art. 10- Ristrutturazione edilizia. 80 l. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sull'edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma l, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore; (4) (5) b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all'articolo l O, comma l, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, per la parte in cui mantengono i volumi (6) esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma l, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie. b bis) negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione a seguito della demolizione può avvenire anche su area di sedime parzialmente diversa, purché ciò non comporti una modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio nell'ambito del lotto di pertinenza. In caso di interventi ubicati nelle zone di protezione delle strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, la ricostruzione è consentita anche in area adiacente, purché al di fuori della fascia di rispetto o dell'area inedificabile. (7) (l) Nella seduta del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014 è stata deliberata l'impugnativa di alcune disposizioni (articolo 10, comma 6, in combinato disposto con l'articolo 7 e articolo 11, commi l e 2) della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" con riferimento agli articoli 117, comma 2, lett. s) e 117, comma 3, della Costituzione. La legge regionale n.32 del 2013 per le parti interessate dall'impugnativa del Governo reca modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.14 del 2009. In particolare, il Consiglio dei ministri, con riferimento alla supposta illegittimità degli articoli 10, comma 6 -che modifica la lett.g) del comma l dell'articolo 9 della LR n.l4 /2009- in combinato disposto con l'articolo 7- che introduce l'articolo 3 quater nella LR n. 14/2009 - sostiene che il termine "pericolosità idraulica" ricomprende solo l'alluvione e non anche il termine "pericolosità idrogeologica" che include le aree a rischio frana e valanga, ponendosi così in contrasto con quanto previsto nel D.P. C.M. 29.9.1999 "Atto di indirizzo e coordinamento recante l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. l, commi l e 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180", che esclude l'ammissibilità di alcuni interventi edilizi per le aree ad alta pericolosità/rischio idrogeologico, differenziando tra aree a rischio idraulico ed aree a rischio frane; pertanto, a parere del Governo la normativa contrasterebbe con la predetta disciplina statale, nella misura in cui è idonea a consentire gli interventi menzionati anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino, le quali, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, 5 e 6 81 del D.Lgs. n.l52 del 2006 hanno carattere vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici e sono sovraordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali. Con riferimento all'articolo 11, commi l e 2 -che modifica l'articolo 10, comma l, letta) e b) della LR n.14 del 2009 eliminando l'obbligo, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di rispettare la sagoma esistente- il Consiglio dei ministri sostiene che lo stesso si porrebbe in contrasto con l'articolo 3, comma l, lettera d), del DPR n. 380 del 2001, che impone, ai fini della qualificazione degli interventi di ristrutturazione edilizia il rispetto della medesima sagoma dell'edificio preesìstente, qualora sì tratti dì immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs n. 42 del2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). (2) Ai fini dell'applicazione della presente legge vedi l'art. 14 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che detta disposizioni attuative e transitorie. (3) Vedi l'art. 13 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che detta norme in materia dì efficìentamento energetico dì nuovi edifici e il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che detta norme in materia dì computabilità dì alcuni volumi tecnici (ascensori e sistemi dì sollevamento). (4) Lettera così modificata da comma l art. 9 legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 che ha aggiunto dopo le parole "con il medesimo volume" le parole "o con un volume inferiore". (5) Lettera così modificata da comma l, art. 11, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che ha soppresso le parole "e all'interno della sagoma del fabbricato precedente". (6) Lettera così modificata da comma 2, art. 11, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che ha sostituito le parole "volumi e sagoma" con le parole "i volumi". (7) Lettera aggiunta da comma 3, art. 11, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 Nota all'articolo 21 Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (l) (2). DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA. Art. 30 - Semplificazioni in materia edilizia l. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: Oa) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: «Art. 2-bis. - (Deroghe in materia di limiti dì distanza tra fabbricati). - l. Ferma restando la competenza statale in materia dì ordinamento civile con riferimento al diritto dì proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e dì Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della 82 definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali»; (3) a) all'articolo 3, comma l, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola «antisismica» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»; b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse; c) all'articolo l O, comma l, lettera c) le parole: «della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: l) il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.»; 2) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»; 3) il comma lO è abrogato; e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,»; f) nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente: «Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di 1mzw attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) - l. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, 83 l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo. 2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di serv1z1. 3. Le disposizioni di cui ai commi l e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio. 4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.»; (4) g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.»; (4) h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma l, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un 84 professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente. 5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.» (4). [2. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.». (5)] 3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (6) 3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni. (l 02) 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine. 5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge l o agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza. (7) 5-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «', potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, 85 ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali». (l 02) 5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le parole: «con posa in opera» sono soppresse. (102) 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (l) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, S.O. (2) Convertito, in legge, con modificazioni, dall' art. l, comma l, L. 9 agosto 2013, n. 98. (3) Lettera premessa dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. (4) Lettera così modificata dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. (5) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. (6) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, dall' art. 3-quater, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112. (7) Comma inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (BUR n. 27/1985) NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO. ALLEGATO « A » Tabella incidenza oneri di urbanizzazione e quota costo costruzione Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA E Art. 16 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 35, comma l; 6, commi l, 4 e 5; Jl; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, artt. l, comma l, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma l; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2) (l) (2) Vedi nota all'articolo 14 Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (l) (2). DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA. (3) Art. 38 - Impresa in un giorno l. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in 86 possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. (4) 2. Ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell' articolo 117, primo comma, della Costituzione. (5) 3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma l, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: (6) a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; (7) a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; (8) b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; (9) c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato 87 e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l' ANCI; (lO) e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; (4) f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,n.241;(7)(4) g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi (11) (12). 3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall' articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell' articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 20 l O, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina. (13) (14) 3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie. (13) 4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unifìcata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 88 successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. (15) (16) 5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo l del decreto-legge l O gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma l attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. ( 17) 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (l) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. l, comma l, L. 6 agosto 2008, n. 133. (3) Vedi, anche, l'art. l, comma 2, L. 6 agosto 2008, n. 133. (4) A norma del comma 4-ter dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 20 l O, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale. (5) Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 40, comma l, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69. (6) Alinea così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dall'art. 40, comma l, lett. b), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69. (7) Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133. (8) Lettera inserita dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133. (9) Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 40, comma l, lett. b), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, dall'art. 11-ter, comma l, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. (IO) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133. (Il) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Vedi, anche, il comma l dell'art. 10, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dalla lettera b) del comma l dell'art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (12) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 gennaio 2010, n. 15 (Gazz. Uff. 27 gennaio 20 l O, n. 4, l a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 3, sollevata con riferimento al 89 pnnc1p10 di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma l, sollevata con riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 43, comma l, sollevata con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Veneto. (13) Comma inserito dall'art. 6, comma 2, lett. f-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 20 Il, n. l 06. (14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. IO novembre 20 Il. (15) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dall'art. 40, comma l, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69. (16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159. (17) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 (BUR n. 110/2012) PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI MOBILITÀ, DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI COMMERCIO ITINERANTE CAPO I - Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive Art. l -Finalità e oggetto. Art. 2 - Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale. Art. 3 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale. Art. 4 - Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale. Art. 5 - Convenzione. Art. 6 -Elenchi e monitoraggio. Art. 7 - Norme transitorie. Art. 8 - Abrogazioni. Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. l STATUTO DEL VENETO 90 Art. 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti. l. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi. 2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l 'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi. 91
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