I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO Milano, 18 giugno 2014 Avv. Alessandro Fosco Fagotto g Via Monte di Pietà, 15 20121 MILANO TEL.(+39) 02 30305.1 FAX (+39) 02 30305.333 Italia 2 Corso Marconi, 10 10125 TORINO TEL.(+39) 011 22777.1 FAX (+39) 011 22777.33 Italia La struttura dei contratti di finanziamento 3 Nell’ambito delle operazioni di “finanza strutturata”, i contratti di finanziamento rappresentano oggi dei negozi giuridici particolarmente complessi che, oltre a fornire una disciplina delle modalità di concessione e restituzione della somma mutuata, mutuata sono destinati a regolare in via indiretta, spesso nel dettaglio, l’operatività gestionale del soggetto finanziato allo scopo: iin primo i l luogo, di circoscrivere i i l sfera la f d ll libertà della lib tà d’azione d’ i d ll’i dell’impresa all fine fi di proteggere e cautelare il finanziamento (c.d. “ring fence”); in secondo luogo, di assicurare un controllo della sua azione che riduca al massimo all possibilità ibili di comportamentii opportunistici i i i così da d tutelare l il finanziamento fi i erogato; in terzo luogo, di facilitare il “trasferimento” del controllo sull’impresa in ipotesi di gestione deficitaria della stessa. Tale risultato viene attuato secondo un meccanismo (contrattuale e di c.d. ex post governance) di mitigazione dell dell’azzardo azzardo morale che è finalizzato ad “anticipare” anticipare l’intervento dei creditori in una fase precedente a quella di potenziale crisi o insolvenza. All’interno di questa articolata struttura contrattuale, l’elemento distintivo di ogni contratto di finanziamento, finanziamento e senza dubbio più importante anche alla luce dalla sua ampia negoziazione durante le trattative, è rappresentato dalla disciplina dei c.d. loan covenants. La nozione di loan covenant 4 I c.d. loan covenants rappresentano clausole inserite nei contratto di finanziamento il cui contenuto consiste essenzialmente nell nell’imposizione imposizione di vincoli di varia natura all’azione, in primo luogo, del soggetto destinatario del finanziamento e, non di rado, anche nei confronti dei soggetti controllanti t ll ti o da d esso controllati. t ll ti L’assunzione L’ i d li impegni degli i i da d parte t di tali ulteriori soggetti può avvenire, in via diretta, mediante la loro partecipazione al contratto (anche attraverso lo strumento del mandato di credito ex art. 1958 c.c.) o, in via indiretta, mediante l’assunzione da parte del soggetto finanziato dell’impegno del terzo ex art. 1381 c.c. In caso di estensione degli impegni previsti ai soggetti controllati, controllati contrattualmente è possibile prevedere anche ipotesi di eccezioni in base alla “rilevanza” di tali soggetti all’interno del gruppo: clausola “generica”: «Gruppo indica il Mutuatario e, di volta in volta, le società da esso controllate ai sensi dell dell’articolo articolo 2359, 2359 commi 1° e 2°, 2° del codice civile» ((Segue) g ) La nozione di loan covenant clausola “specifica”: «Controllata Rilevante indica: (a) le società del Gruppo, in ogni caso diverse da quelle aventi sede legale al di fuori della Repubblica Italiana, che svolgono attività i immobiliare; bili e (b) ogni società del Gruppo diversa dal Mutuatario, in un qualsiasi momento: (i) il cui EBITDA, considerato insieme a quello delle società da essa eventualmente controllate, sia non inferiore al 5% dell’EBITDA risultante dal Bilancio Consolidato; o (b) i cui ricavi, considerati insieme a quello delle società da essa eventualmente controllate, siano non inferiori al 5% dei ricavi risultanti dal Bilancio Consolidato; o (c) il cui attivo patrimoniale, considerato insieme a quello delle società da essa eventualmente controllate,, sia non inferiore f al 5% ((cinque q per cento) dell’attivo patrimoniale risultante dal Bilancio Consolidato» 5 (Segue) La nozione di loan covenant 6 Il mancato rispetto i d i vincoli dei i li imposti i i dai d i loan l covenants determina d i a favore dell’istituto finanziario, a seconda del caso, la facoltà di esercitare: la decadenza del beneficio del termine; la risoluzione del contratto; il recesso dallo stesso. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la violazione dei loan covenants costituisce lo strumento giuridico attraverso il quale la banca ha la possibilità di rinegoziare il contratto di finanziamento. finanziamento Il contenuto dei d i loan l covenant In termini generali, i loan covenant si distinguono in: positive covenants, i quali individuano le iniziative che devono essere positivamente intraprese dal soggetto finanziato che assume degli specifici obblighi di fare; negative covenants, i quali individuano le azioni che non possono essere intraprese dal soggetto finanziato che assume degli obblighi di non fare nell’ambito della gestione dell’attività imprenditoriale; financial fi i l covenants, t i quali, li pur rientrando i t d nell’ambito ll’ bit più iù generale l dei positive covenants (prevedendo l’impegno del soggetto finanziato al mantenimento di determinati parametri finanziari nel corso del rapporto contrattuale), nella prassi vengono tenuti distinti costituendo per i creditori finanziari i principali indici di verifica dell’andamento aziendale. 7 (S (Segue) ) Il contenuto t t dei d i loan l covenantt 8 Positive covenants • Clausole di “buon mantenimento” d i dei b i beni strumentali, t t li d ll delle autorizzazioni, licenze, polizze assicurative, etc. • Trasmissione periodica di informazioni N Negative i covenants • Restrizioni al pagamento di dividendi o al rimborso di finanziamenti soci • Divieto di effettuare operazioni straordinarie • Divieto di concessione di garanzie su asset della società • Divieto di vendita di asset della società Financial covenants •Obbligo di rispetto di determinati ratio economico/finanziari tra cui: •EBITDA/Posizione Finanziaria Netta •Patrimonio Netto/Posizione Finanziaria Netta •Free Cash Flow/Servizio del Debito; •Free Cash Flow/Oneri Finanziari; •Limiti agli Investimenti annuali. 9 (Segue) Le principali clausole di positive covenants • Coperture assicurative • • 10 «Il Mutuatario manterrà idonee coperture assicurative sui propri beni, in conformità alla migliore pratica commerciale, a copertura dei rischi assicurati nel settore in cui operano» Autorizzazioni, licenze e contratti «Il Mutuatario manterrà le autorizzazioni e/o licenze e/o i contratti necessari al fine di esercitare la propria attività nel modo in cui la stessa viene attualmente condotta» Bilanci – Certificazione «Il Mutuatario, per tutta la durata del Contratto di Finanziamento, dovrà redigere il bilancio consolidato di Gruppo» «Il Bilancio e il Bilancio Consolidato dovranno essere certificati da una società di revisione da scegliersi tra: (i) Deloitte Touche Tohmatsu; (ii) Ernst&Young; (iii) KPMG; ((iv)) PricewaterhouseCoopers; p ;o (v) altra primaria società di revisione di ragionevole gradimento della Banca Agente» (Segue) Le principali clausole di positive covenants • Conformità alle disposizioni di legge • «Il Mutuatario rimarrà in regola rispetto alle disposizioni di legge, i regolamenti e le norme ad esse applicabili (ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle in materia lavoristica e previdenziale, quelle in materia di tutela della salute, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, quelle in materia di tutela dell’ambiente e quelle in materia di privacy)» Adempimenti Fiscali «Il Mutuatario si impegna a fare sì che: (i) siano regolarmente ed integralmente adempiuti tutti i pagamenti legati agli Adempimenti Fiscali, fatta eccezione per le imposte e le tasse che siano oggetto di contestazione in buona fede da parte del Mutuatario e per le quali il Mutuatario abbiano predisposto un un’idonea idonea riserva e/o fondo e il cui mancato o ritardato pagamento non sia tale da produrre effetti pregiudizievoli sulla capacità del Mutuatario di rimborsare il Finanziamento; (ii) siano regolarmente presentate le dichiarazioni dei redditi ed i documenti che il Mutuatario sono tenute ad inoltrare in relazione agli Adempimenti Fiscali; (iii) sia notificato prontamente alla Banca Agente qualsiasi accertamento cui venga sottoposto il Mutuatario da qualsiasi autorità tributaria o fiscale» 11 (Segue) Le principali clausole di positive covenants • Obblighi di informativa Distinti in: informazioni finanziarie: «copia del Bilancio e del Bilancio Consolidato accompagnato dalla relativa relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e dalla nota integrativa, nonché dalla relazione della società che certifica il bilancio» «una situazione contabile semestrale consolidata del Mutuatario e del Gruppo relativa al primo semestre di ciascun esercizio sociale, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Mutuatario e sottoscritta dal legale rappresentante del Mutuatario» «copia dei Management Account Trimestrali/Mensili» «un’Attestazione di Conformità, che dovrà essere sottoscritta da un rappresentante del Mutuatario munito dei necessari poteri e dovrà essere accompagnata da un’attestazione di rispetto del Vincolo Finanziario (a seguito di un c.d. ‘assurance engagement’) da parte della società che certifica il bilancio del Mutuatario» informazioni di altra natura: 12 «copia di ogni avviso di convocazione dell’assemblea, fatta salva l’ipotesi di assemblea totalitaria, nel qual caso sarà trasmesso un avviso contenente una specifica indicazione degli argomenti che verranno discussi in tale assemblea totalitaria» (S (Segue) ) Le principali clausole cla sole di positive iti covenants t «copia p del Bilancio e del Bilancio Consolidato accompagnato p g dalla relativa relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e dalla nota integrativa, nonché dalla relazione della società che certifica il bilancio» g società del «notizia circa l’instaurazione di qqualsiasi contenzioso che riguardi Gruppo/notizia circa qualsiasi provvedimento preso dalle autorità competenti in relazione ai contenziosi » «prontamente, qualsiasi documento o informazione che la Banca Agente possa ragionevolmente richiedere al fine di adempiere alla normativa antiriciclaggio o altre similari procedure di identificazione» «prontamente qualsiasi informazione di cui sia a conoscenza di qualsiasi società del «prontamente, Gruppo e concernente Eventi Rilevanti o Eventi Rilevanti Potenziali» «prontamente, per iscritto, copia delle comunicazioni fornite per iscritto alla generalità dei soci e/o alla generalità o a una particolare classe di creditori di contenuto rilevante in relazione al Finanziamento» 13 14 Le principali clausole di negative covenants • 15 Indebitamento Finanziario «Il Mutuatario non potrà avere in essere Indebitamento Finanziario, ad eccezione dell’Indebitamento Finanziario Consentito» Ti i clausola Tipica l l di Indebitamento I d bit t Finanziario Fi i i Consentito: C tit «Indebitamento Finanziario Consentito indica: (a) l’Indebitamento Finanziario derivante al Mutuatario dai Documenti Finanziari; (b) l’Indebitamento Finanziario derivante al Mutuatario da Finanziamenti Soci purché Integralmente Subordinati; (c) l’Indebitamento Finanziario del Gruppo derivante da: (i) Fidi Ordinari chirografari o assistiti unicamente dai Vincoli Ammessi; (ii) finanziamenti chirografari a breve e medio-lungo termine a condizione che non siano garantiti da Vincoli; (iii) finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, pubblici enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni; (iv) contratti di locazione finanziaria (relativi a immobili, macchinari, apparecchiature o altro) qualora, trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici in capo al locatario, locatario siano classificabili come locazioni finanziarie nel bilancio consolidato di Gruppo; (v) factoring pro solvendo; (vi) l’escussione a carico della relativa società del Gruppo delle controgaranzie o manleve rilasciate dalla stessa in relazione alle Garanzie Commerciali Consentite emesse nel suo interesse o, o comunque, comunque ll’esercizio esercizio nei suoi confronti del relativo diritto di regresso da parte dell’emittente; (d) l’Indebitamento Finanziario connesso agli strumenti di copertura del rischio di tasso di cambio o di interesse compresi swaps, caps e collars (a tale fine, si considererà quale ‘Indebitamento Finanziario Consentito’ il valore ‘mark to market’ del relativo derivato); (e) l’Indebitamento Finanziario derivante dai rapporti di debito e credito tra società del Gruppo derivanti dall’utilizzo del sistema di tesoreria accentrata di Gruppo (c.d. ‘cash pooling’); (f) l’Indebitamento Finanziario derivante dai finanziamenti infragruppo» (S (Segue) ) Le principali clausole cla sole di negative ti covenants t • Garanzie Commerciali Consentite «Nell’interesse N ll’ d ll società delle à del d l Gruppo G non potranno essere emesse garanzie commerciali diverse dalle Garanzie Commerciali Consentite» «Le società del Gruppo non potranno rilasciare garanzie commerciali diverse dalle Garanzie Commerciali Consentite» Si intendono Garanzie Commerciali Consentite «garanzie g ((inclusi i p performance f bond)) emesse e/o da emettere da pparte di istituti di credito e/o società finanziarie e/o compagnie di assicurazione, nonché da parte del Mutuatario, a fronte di obbligazioni derivanti da contratti commerciali connessi all’attività tipica del Mutuatario (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti di locazione immobiliare e i contratti di fornitura merci) e/o relative alle procedure di rimborso dell’IVA e/o relative ad altre imposte da pagarsi da parte del Mutuatario in relazione alla normale operatività aziendale e/o gli impegni di manleva e/o indennizzo verso istituti di credito e/o società finanziarie e/o compagnie di assicurazione che abbiano emesso garanzie aventi la suddetta natura» 16 (S (Segue) ) Le principali clausole cla sole di negative ti covenants t • Negative pledge 17 «Nessuna N società i tà del d l Gruppo G potrà t à costituire tit i Vincoli Vi li suii proprii beni, b i fatti f tti salvi l i i Vincoli Vi li Ammessi» Si intendono Vincoli Ammessi «(a) ( ) i Vincoli V l costituiti per richiedere h d ill rimborso b d un credito di d IVA; IVA (b) i Vincoli costituiti dal Mutuatario nello svolgimento della loro ordinaria attività d’impresa; (c) ogni Vincolo derivante direttamente ed unicamente dalla legge, ad esclusione dei Vincoli derivanti da qualsiasi violazione delle disposizioni di legge da parte del Mutuatario; (d) i Vincoli Vi li già ià gravantii su beni b i acquistati i i da d parte del d l Mutuatario M i successivamente i alla ll Data del Closing, a condizione che tali Vincoli non siano stati costituiti in relazione a tale acquisto e che l’ammontare delle obbligazioni garantite non sia incrementato in relazione a tale acquisto o successivamente; (d) le cessioni di credito effettuate a garanzia dei Fidi Ordinari; (e) i Vincoli relativi ad azioni o altri strumenti eventualmente emessi a servizio di piani di incentivazione del management delle società del Gruppo; (f) i Vincoli costituiti in relazione ai Documenti Finanziari» (S (Segue) ) Le principali clausole cla sole di negative ti covenants t • Pari passu • • 18 «Fatti F salvi l i privilegi l previsti da d disposizioni d d legge, di l nessun obbligo bbl d derivante d dai Documenti Finanziari in capo al Mutuatario potrà essere convenzionalmente postergato agli obblighi chirografari assunti dal Mutuatario nei confronti di altri soggetti tti finanziatori» fi i t i Finanziamenti Soci «Con riferimento ai Finanziamenti Soci, il Mutuatario si impegna a fare sì che, qualora gli stessi siano concessi al Mutuatario, siano Integralmente Subordinati» Dividendi potrà effettuare ff ppagamenti g e/o distribuzioni,, sotto qqualsiasi fforma,, «Il Mutuatario non p di riserve o dividendi, né comunque effettuare rimborsi, a favore dei propri azionisti o soci, a qualsiasi categoria essi appartengano» Una possibile variante al negative covenant sulla distribuzione dei Dividendi (valevole, mutatis mutandis, anche in caso di rimborso dei Finanziamenti Soci) può prevedere parziali pagamenti subordinatamente al verificarsi di determinati avvenimenti: (Segue) Le principali clausole di negative covenants «(a) Il Mutuatario potrà distribuire, in ogni anno di durata del Contratto di Finanziamento, Dividendi derivanti da utili di esercizio e Riserve Disponibili (fino al loro esaurimento), esclusivamente in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio del Mutuatario, qualora, al momento della distribuzione: (i) non sussista alcun Evento Rilevante; (ii) l’ammontare complessivo dei Dividendi e delle Riserve Disponibili oggetto di distribuzione non ecceda il valore dell’importo pari alla percentuale dell’Excess Cash Flow disponibile risultante alla fine di ogni esercizio - a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 (compreso) - indicata nella tabella che segue: (iii) siano rispettati tutti i Vincoli Finanziari, fermo restando che, ai fini del presente paragrafo (iii), il rispetto dei suddetti Vincoli Finanziari e del Leverage Ratio indicato nella tabella di cui al paragrafo (ii) che precede sarà verificato sulla scorta dei valori risultanti dall’ultimo bilancio consolidato e certificato del Mutuatario, pro-formati per tenere conto, ex ante, dell’effetto determinato dalla distribuzione dei Dividendi e/o delle Riserve Disponibili; (iv) la distribuzione di Dividendi e Riserve Disponibili avvenga: (1) in presenza di un importo complessivo dell’Excess Cash Flow superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00), restando inteso che la distribuzione di Dividendi e Riserve Disponibili non si applicherà alla parte degli importi di Excess Cash Flow inferiori alla soglia di euro 200.000,00 (duecentomila/00); e ((2)) successivamente all’avvenuto rimborso anticipato p obbligatorio g del Finanziamento ai sensi dell’Articolo 7.5 ((Rimborso anticipato p obbligatorio – Excess Cash Flow). (c) Il Mutuatario si impegna a votare a favore di qualsiasi delibera dell’assemblea dei soci di ciascuna società del Gruppo che concerna la distribuzione, sotto qualsiasi forma, di Dividendi a condizione che tale distribuzione: (i) avvenga in conformità ad ogni disposizione di legge; (ii) non sia effettuata mediante assunzione di Indebitamento Finanziario da parte della relativa società del Gruppo» 19 (Segue) Le principali clausole di negative covenants • Investimenti «(a) Fermo restando quanto previsto alla lettera (b) che segue, segue il Mutuatario potrà effettuare, per ogni esercizio, Investimenti per un importo massimo pari all’importo complessivo annuo degli Investimenti previsto dal Business Plan (il Tetto agli Investimenti). Investimenti) Ai fini del calcolo del Tetto agli Investimenti, Investimenti gli importi degli Investimenti saranno determinati sulla base della definizione di ‘Investimenti’ di cui all’Articolo 14.1 (Definizioni finanziarie), dedotti gli importi sulle scritturazioni contabili di acconti per Investimenti versati negli esercizi precedenti e incrementati degli importi sulle scritturazioni contabili di acconti per Investimenti versati nell’esercizio di riferimento. (b) Il Tetto agli Investimenti, Investimenti per ciascun esercizio, esercizio potrà essere superato esclusivamente per un importo pari al minore tra: (i) l’importo degli Investimenti non utilizzato nell’esercizio precedente (nel limite del relativo Tetto agli Investimenti); e (ii)l’importo dell’Excess Cash Flow disponibile e non distribuito nell’esercizio precedente ai sensi dell’Articolo 13.15(b) (Dividendi)» 20 ((Segue) g ) Le p principali p clausole di negative g covenants • Acquisizioni 21 «(a) Il Mutuatario non potrà effettuare acquisti di Beni, fatta eccezione per: (i) gli acquisti di Beni strumentali, diversi da partecipazioni, aziende o rami d’azienda e beni immobili, che debbano sostituire Beni strumentali analoghi ormai obsoleti o altrimenti inutilizzabili; (ii) gli acquisti di ulteriori Beni che siano strettamente funzionali al conseguimento dell’oggetto sociale del Mutuatario per importi in ogni caso non superiori a quelli p q previsti nel Business Plan; (iii) gli acquisti di Beni previsti nel Business Plan; (iv) gli acquisti di Beni costituiti da partecipazioni, aziende o rami d’azienda (il Bene Acquisito), Acquisito) a condizione che: (1) qualora l’acquisto abbia ad oggetto o comporti il raggiungimento di una partecipazione di maggioranza o di controllo del Bene Acquisito (anche mediante ll’acquisto acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi diversi dalla partecipazione diretta nel capitale sociale o altre forme di investimento nel capitale, ivi inclusi i titoli obbligazionari convertibili): (I) non sussista alcun Evento Rilevante né, né per effetto dell dell’acquisto acquisto, possa verificarsi un Evento Rilevante; ((Segue) g ) Le p principali p clausole di negative g covenants 22 (II) l’oggetto sociale del Bene Acquisito preveda lo svolgimento di un’attività: (A) sostanzialmente analoga a quella condotta da altre società del Gruppo; o (B) direttamente e strettamente strumentale, accessoria o complementare all all’attività attività svolta dalle società del Gruppo; (III) il Bene Acquisito non abbia sopravvenienze passive, a meno che le stesse non siano riflesse f nell’enterprise p value e/o siano adeguatamente g ggarantite o assicurate; (IV) il pagamento dell’enterprise value del Bene Acquisito sia finanziato interamente tramite aumenti di capitale (o versamenti in conto capitale o altre analoghe forme di contributo a titolo di capitale); (V) l’enterprise value del Bene Acquisito non sia superiore, singolarmente, ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) e, cumulativamente per tutta la durata del Finanziamento, ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00); (VI) i bilanci o le situazioni economico-patrimoniali del Bene Acquisito presentino un EBITDA nei 12 (dodici) mesi precedenti al perfezionamento dell’acquisto, come risultante dalle certificazioni rilasciate dalla società di revisione incaricata dal Mutuatario di valore positivo; Mutuatario, (VII) siano preventivamente consegnati alle Banche Finanziatrici le due diligence (ove redatte), la copia dell’ultimo bilancio approvato e certificato del Bene Acquisito e i managements accounts su base singola e, laddove applicabile, su base consolidata con dettaglio di stato patrimoniale, conto economico e flussi di cassa aggiornati a 3 (tre) mesi antecedenti l’acquisizione del Bene Acquisito; (Segue) Le principali clausole di negative covenants 23 (VIII) ove legalmente acquisibile, sia costituito in favore delle Banche Finanziatrici, contestualmente al perfezionamento dell dell’acquisizione acquisizione, un Vincolo sul Bene Acquisito, qualora a seguito di tale acquisto esso sia una Controllata Rilevante; (IX) entro 3 Giorni Lavorativi antecedenti la data di perfezionamento dell’acquisto, sia consegnata alla Banca Agente evidenza documentale in relazione al fatto che i Vincoli Finanziari (calcolati sulla scorta dei valori risultanti dall’ultimo bilancio consolidato e certificato del Mutuatario, pro-formati per tenere conto, ex ante, dell’effetto determinato dall’acquisto), non risultino, a seguito dell’acquisto, superiore rispetto all’ultimo valore rilevato prima dello stesso; (2) qualora l’acquisizione abbia ad oggetto o comporti il raggiungimento di una partecipazione di minoranza ma, in ogni caso, non di controllo, del Bene Acquisito (anche mediante l’acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi diversi dalla partecipazione diretta nel capitale sociale o altre forme di investimento nel capitale, ivi inclusi i titoli obbligazionari convertibili); (I) non sussista i alcun l E Evento Ril Rilevante né, é per effetto ff d ll’ dell’acquisizione, iii possa verificarsi ifi i un Evento Rilevante;; (II) il pagamento dell’enterprise value del Bene Acquisito sia finanziato interamente t tramite it aumenti ti di capitale it l (o ( versamenti ti in i conto t capitale it l o altre lt analoghe l h forme f di contributo a titolo di capitale)» ((Segue) g ) Le p principali p clausole di negative g covenants • • • • 24 Cessioni «(a) Il Mutuatario non potrà effettuare cessioni di Beni, fatta eccezione per: (i) le cessioni di Beni, in ogni caso diversi da partecipazioni, aziende o rami d d’azienda azienda e beni immobili; (1) obsoleti o altrimenti inutilizzabili; (2) che siano sostituiti da beni funzionalmente analoghi e di livello tecnologico non inferiore non appena possibile e, in ogni caso, entro 6 (sei) mesi dalla relativa cessione; (3) rientranti nell’attività ordinaria del Mutuatario; (ii) la cessione di crediti pro-soluto» Operazioni con Parti Correlate «Il Mutuatario non potrà concludere, nell’esercizio della propria attività, operazioni e contratti di qualunque natura con Parti Correlate, se non a condizioni di mercato» A i i à sociale Attività i l «Il Mutuatario non cesserà la, né apporteranno cambiamenti rilevanti alla, propria attività rispetto a quella esercitata alla Data di Sottoscrizione» Modifiche statutarie «Il Mutuatario non potrà apportare modifiche al proprio statuto che diano luogo al diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 o 2473 del codice civile fatta eccezione per le modifiche allo statuto g pper legge.» gg richieste obbligatoriamente «In ogni caso, la Banca Agente dovrà essere prontamente informata di qualsiasi modifica consentita dello statuto del Mutuatario e delle altre Controllate Rilevanti» (Segue) Le principali clausole di negative covenants • Operazioni Straordinarie 25 «(a) Il Mutuatario non potrà: (i) effettuare operazioni sul proprio capitale sociale, o fusioni, scissioni, trasformazioni o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l’emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione V del codice civile o da norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano); (ii) effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-bis, 2482-ter, 2446 e 2447 del codice civile (o di norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano); (iii) effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie; ((iv)) costituire p patrimoni destinati ad uno specifico p f affare ff e/o all’assunzione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione XI, articoli 2447-bis e seguenti, del codice g pper le società del Gruppo pp di diritto diverso civile ((o di norme ad esse analoghe da quello italiano), fatta eccezione per: (Segue) Le principali clausole di negative covenants ( ) gli (1) l aumenti di d capitale l del d l Mutuatario ai sensi degli d l articoli l 2438 e 2439 del d l codice civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile; (2) gli aumenti di capitale del Mutuatario mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ai sensi degli articoli 2440 e 2440-bis del codice civile, previo consenso scritto delle Banche Finanziatrici pper il tramite della p Banca Agente; (3) le fusioni poste in essere tra società del Gruppo diverse dal Mutuatario, da Alpitour e dalle Controllate Rilevanti, Rilevanti a condizione che: (A) si tratti di società in bonis; (B) siano, direttamente o indirettamente, controllate al 100% (cento per cento)) ddall Mutuatario» M 26 27 Le principali clausole di financial covenants Le definizioni finanziarie alla base dei financial covenants: 28 (Segue) Le principali clausole di financial covenants 29 (Segue) Le principali clausole di financial covenants 30 (Segue) Le principali clausole di financial covenants 31 (Segue) Le principali clausole di financial covenants 32 (Segue) Le principali clausole di financial covenants 33 (Segue) Le principali clausole di financial covenants I principali financial covenants: 34 (Segue) Le principali clausole di financial covenants Le clausole di verifica dei financial covenants: 35 (Segue) Le principali clausole di financial covenants Le clausole di rimedio alla violazione dei financial covenants: 36 37 Le principali clausole di rimborso anticipato obbligatorio Proventi da Cessione 38 (Segue) Le principali clausole di rimborso anticipato obbligatorio Excess Cash Flow 39 (Segue) Le principali clausole di rimborso anticipato obbligatorio Cambio di Controllo 40 41 I principali “Eventi Rilevanti” Mancato Pagamento – Clausola Base 42 (S (Segue) ) I principali “Eventi “E enti Rilevanti” Rile anti” Mancato Pagamento g – Clausola articolata con disciplina p delle linee di credito a supporto del circolante 43 (S (Segue) ) I principali “Eventi “E enti Rilevanti” Rile anti” Certificazione dei bilanci 44 (S (Segue) ) I principali “Eventi “E enti Rilevanti” Rile anti” Clausola di MAC ((c.d. “Material Adverse Change” g o “Material Adverse Effect”) ff ) 45 46 Le principali clausole di disciplina dei rapporti tra banche finanziatrici La nomina della c.d. c d “Banca Agente” 47 (Segue) Le principali clausole di disciplina dei rapporti tra banche finanziatrici 48 (Segue) Le principali clausole di disciplina dei rapporti tra banche finanziatrici Le decisioni delle Banche Finanziatrici 49 (Segue) Le principali clausole di disciplina dei rapporti tra banche finanziatrici 50 (Segue) Le principali clausole di disciplina dei rapporti tra banche finanziatrici Le definizione di Maggioranza gg delle Banche Finanziatrici 51 52 Le principali clausole di “chiusura” dei contratti di finanziamento La “cessione” della posizione contrattuale da parte del Mutuatario 53 ((Segue) g ) Le p principali p clausole di “chiusura” dei contratti di finanziamento La “cessione” della posizione contrattuale da parte delle Banche Finanziatrici 54 (Segue) Le principali clausole di “chiusura” chiusura dei contratti di finanziamento 55 ((Segue) g ) Le p principali p clausole di “chiusura” dei contratti di finanziamento La clausola di riservatezza 56 (Segue) Le principali clausole di “chiusura” dei contratti di finanziamento La clausola di trasparenza delle operazioni bancarie 57 Contatti Avv. Alessandro Fosco Fagotto Email: [email protected] Pedersoli e Associati Studio Legale Milano Via Monte di Pietà, 15 20121 Tel. +39 02 30 30 51 Fax +39 02 30 30 53 33 Torino Corso Marconi, 10 10125 Tel. +39 011 22 77 71 Fax +39 011 22 77 733 www.pedersoli.it 58
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