Rassegna19 - Comune di Sabaudia

ANNO 00 NUMERO 18
Dal 24 settembre al 1 ottobre 2014
COMUNE DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA
RUBRICA DELLE NOVITA’ NORMATIVE
GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE
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Il Segretario Generale
Francesco Zeoli
Il Responsabile di Progetto
Paola Martullo
AGGIORNAMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (GU n.212 del 12 settembre 2014) in
vigore dal 13 settembre 2014 -C.d “ Sblocca Italia”-pagg. 3-29
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2014, n. 126
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (GU Serie Generale n.199 del 28-8-2014 - Suppl. Ordinario
n. 73) –pagg 30-49
Le sintesi di seguito riportate negli articoli ,valgono ad agevolare essenzialmente le tematiche trattate, fermo
restando che in sede di applicazione delle disposizioni in essi contenute ,è necessario esaminare l’intero
testo
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DECRETO LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.
(GU n.212 del 12 settembre 2014) in vigore dal 13 settembre 2014 -C.d “ Sblocca Italia”
Si segnalano in particolare per quanto concerne le attività comunali :
l’art. 4 che stabilisce che in caso di non conclusione favorevole di una conferenza di servizi per la
costruzione di opere pubbliche segnalate dai Comuni dal 2 al 15 giugno 2014 alla PCM , il Comune può
reindire la conferenza, procedere con dimezzamento dei termini in caso di urgenza ed eventualmente
rimettere il provvedimento finale alla PCM ; che stabilisce esclusioni dal patto di stabilità per investimenti
e per pagamenti ai fornitori;
l’art.7 che prevede a partecipazione obbligatoria dei Comuni all’ente di governo dell’A.T.O. individuato
dalla Regione .
l’art.9 che introduce deroghe all’osservanza di alcune diposizioni del d.lgs. n.163/2006 per interventi definiti
di “estrema urgenza” ;
l’art.11 in materia di defiscalizzazione degli interventi pubblici anche per per favorire la realizzazione di
nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di
importo superiore a 50 mila € , mediante l'utilizzazione dei contratti di :partenariato pubblico-privato di cui
all'art 3, co 15-ter- d.lgs . 163/2006 , la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016,
l’art. 12 che stabilisce interventi sostitutivi in caso di inerzia, ritardo o inadempimento
delle
amministrazioni
pubbliche
responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi
cofinanziati dall'UE
l’art. 17 recante modifiche al DPR n. 380/2001 per la semplificazione degli oneri a carico dei cittadini e l’art.
25 per l’ accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturalel’art. 22 che prevede iniziative da parte di cittadini singoli o associati per la proposizione di interventi di
riqualificazione di aree territoriali del Comune ,
l’art. 26 che disciplina gli adempimenti procedimentali per attuare interventi di valorizzazione degli
immobili demaniali inutilizzati
l’art. 31 che prevede l’emanazione da parte dello Stato di specifica disciplina per la riqualificazione degli
esercizi alberghieri
l’art. 34 che ha apportato modifiche al Codice degli appalti per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza
dei siti contaminati
Sono state omesse le disposizioni contenute negli artt. 28 “Misure urgenti per migliorare la funzionalità
aeroportuale”; 33 “Bonifiche ambientali nei siti di Bagnoli –Coroglio”; 39 “Revisione degli incentivi per i
veicoli a basse emissioni complessive”( per la tecnicità delle disposizioni); 41 TPL nelle Regioni Calabria e
Campania
Art. 1- Sblocco interventi assi ferroviari e tratte aeroportuali
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L’art. 1 contiene :
-Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e PalermoCatania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse
nazionale con competenze amministrative assegnate all’amministratore delegato di Ferrovie per
dello Stato in qualità di commissario ;
- disposizioni per l’approvazione del contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti ,
stipulato tra M.I.T. e R.F.I. dell’ 8 agosto 2014
- disposizioni per l’avvio di investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di
interesse nazionale. Per tali aeroporti , il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti
locali interessati nei piani regolatori aeroportuali in applicazione del regolamento sui
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse nazionale ex DPR n. 383/94 equivale alla
verifica di conformità urbanistica delle opere inserite nei prg
Art. 2 –Semplificazioni procedimentali per infrastrutture strategiche di interesse nazionale in
concessione
L’art. 2 contiene disposizioni in materia di semplificazioni procedimentali per le infrastrutture
strategiche affidate in concessione
Le disposizioni riguardano le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale relative
al procedimento per l’approvazione dei progetti e per la loro realizzazione , individuate
mediante programma predisposto dal M.I.T. , d’intesa con i ministri competenti , le regioni e le
province autonome e inserito previo parere del CIPE e previa intesa con la conferenza unificata ,
nel Documento di Programmazione economico- finanziaria , ex art. 1 – legge n. 443/2001.Tali
infrastrutture sono realizzabili con:
a) concessioni di costruzione e gestione
b) affidamento unitario a contraente generale
Con disposizione innovativa e integrativa dell’art. 174 d.lgs. n. 163/2006 , attraverso l’inserimento
del co. 4 bis , è stato previsto che il bando di gara per l’affidamento in concessione , può prevedere
che in caso di realizzazione per stralci funzionali , il concedente può rimettere a gara la
concessione per realizzare l’intera opera se entro un termine non superiore a 3 anni , non sia
stata attestata la sostenibilità economico- finanziaria di stralci successivi da parte di primari
istituti finanziari .La disposizione non si applica alle concessioni e ai progetti di finanza con bandi
gia pubblicati al 13 .09.2014
Art. 3 Incrementi Fondo Ministero Infrastrutture e Trasporti
L’ art. 3 contiene disposizioni relative ad incrementi del Fondo M.I.T.
continuità dei cantieri gia aperti per le opere e interventi elencati all’art. 3
per consentire
la
Art. 4 Semplificazioni per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali
Procedimenti attivabili
In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte in un procedimento amministrativo ,
volto alla realizzazione delle opere pubbliche segnalate dai Comuni dal 2 al 15 giugno 2014 alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri , l’amministrazione procedente può riconvocare la
conferenza di servizi anche se gia conclusasi definitivamente per riesaminare i pareri ostativi
alla realizzazione dell’opera .Se l’amministrazione procedente ha urgenza di concludere il
procedimento , i termini per i lavori della conferenza di servizi di cui all’art. 14 ter della legge n.
241/90 , sono dimezzati
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Il Comune o le unioni di Comuni procedenti possono chiedere di rimettere il procedimento alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la deliberazione ex art. 14 quater co. 3 – l. n. 241/90
In caso di ulteriori difficoltà amministrative per la conclusione del procedimento è data facoltà di
avvalersi della cabina di regìa istituita presso la PCM , per consulenza e accelerazione del
procedimento
Esclusioni dei pagamenti per investimenti per le opere segnalate alla PCM dal patto di stabilità
Sono esclusi dal patto di stabilità i pagamenti per investimenti in opere oggetto di segnalazione
alla PCM entro il 15 giugno 2014 , entro un limite di 250 milioni di € per il 2014 . L’esclusione
opera a seguito di istruttoria di accertamento da parte della PCM da concludere entro il 30 ottobre
2014.
Per la esclusione dalle spese da patto di stabilità devono sussistere le seguenti condizioni:
a)le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel
Piano Triennale delle opere pubbliche;
b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia
possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente;
c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto di stabilita' devono essere effettuati
entro il 31 dicembre 2014.
Individuazione dei Comuni beneficiari della esclusione dal patto di stabilità e calcolo degli
importi da escludere dai calcoli :sono individuati con DPCM entro il 28 ottobre 2014
Pagamenti dei debiti dell’amministrazioni : esclusioni dal patto di stabilità :sono esclusi dai
vincoli del patto di stabilita' interno, per un importo complessivo di 300 milioni € , i pagamenti
sostenuti dopo il 13 settembre 2014 , relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli
anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per
100 milioni di euro relativamente all'anno 2015.
Presupposti
I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre
2013;
c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 o che presentavano i requisiti per il
riconoscimento di legittimita' entro il 31.12.2013
Alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno , si procede soltanto se i debiti sono stati
registrati sulla piattaforma elettronica MEF per la certificazione dei crediti connessi a spese
ascrivibili ai codici SIOPE 2101-2512 ( per i Comuni)
Comunicazioni dei Comuni L’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno si verifica a
seguito
di comunicazione
da parte dei Comuni al MEF
mediante
il
sito web
http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato:
entro il termine perentorio del 30 settembre 2014 degli spazi finanziari necessitati per sostenere
nel 2014 i pagamenti dei debiti in conto capitale :
a)
certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b)
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31
dicembre 2013
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entro il 28 febbraio 2015 degli spazi finanziari
pagamenti nel 2015
di cui necessitano per effettuare i
Le comunicazioni effettuate nei termini perentori del 30 settembre 2014 e 28 febbraio 2015 sono
condizioni per il riparto degli importi da escludere
Modifiche alle disposizioni normative sul patto di stabilità interno
E’stato modificato il testo dell’art.31 co. 9-bis della .legge n. 183/2011 Per l'anno 2014 nel saldo
finanziario in termini di competenza mista, rilevante per la verifica del rispetto del patto di
stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui
850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale
sostenuti nel I semestre dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta
esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione
all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies ,fino a concorrenza
del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dall’esclusione
del periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere entro il 2014,
dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio
previsto
Art. 5 – Concessioni autostradali nazionali
E’ prevista la facoltà per i concessionari di tratte autostradali nazionali entro il 31.12.2014 di
proporre modifiche al rapporto concessorio con la predisposizione di un nuovo piano economico
finanziario e riaffida mento delle concessioni delle concessioni autostradali di cui al co. 4
Art. 6 – Disposizioni per incentivare nuove infrastrutture digitali
In via sperimentale sino al 31 dicembre 2015 possono essere ammessi ai benefici consistenti in
crediti di imposta a valere sull’IRES e IRAP , entro un limite massimo del 50% del costo
dell’investimento , interventi infrastrutturali per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto, per interventi su reti fissa e mobile , su impianti di connessione individuati al co. 1
, che realizzino un obiettivo di interesse pubblico previsto dalla A.D.I. e che prevedano un
investimento privato non inferiore alle soglie elencate al co. 1
Completamento degli interventi : nei Comuni con oltre 10 mila abitanti , l’investimento non deve
essere inferiore a 1 milione € e per completare interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data
di prenotazione da effettuarsi con procedura ad evidenza pubblica
Il termine di completamento delle opere è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 mln € e
a 30 mesi per investimenti superiori a 50 mln €
No benefici :Non sono comunque ammessi ai benefici gli interventi ricadenti in aree nelle quali
gia' sussistono idonee infrastrutture ed operi gia' un fornitore di servizi di rete a banda
ultralarga e non possono essere concessi i suddetti benefici a piu' di un soggetto nella stessa area,
mentre sono ammessi benefici nei Comuni con oltre 50 mila abitanti per potenziamento degli
interventi di cui all’art. 33 co. 7 quater della legge n. 221/2012
Procedimento per ottenere benefici l'operatore
interessato
alla
realizzazione
dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il
proprio interesse per la specifica area attraverso prenotazione tramite apposito formulario
pubblicato sul sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda
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ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico
Emanazione decreti attuativi :
E’ prevista l’emanazione di decreti attuativi M.I.S.E da adottare entro 30 giorni dalla data di
conversione del d.l.
Posa in opera di infrastrutture a banda larga e ultralarga
Per favorire la diffusione della banda larga e ultralarga nel territorio nazionale attraverso l'utilizzo
di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale,e la posa di cavi
o tubi aerei su infrastrutture esistenti con decreto MISE , da adottare entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori misure
relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle
specifiche tecniche adottate
con decreto MISE 1° ottobre 2013
Semplificazioni per variazioni non sostanziali degli impianti per la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile gia in possesso dei titoli
abilitativi
-per gli impianti che comportano variazioni di altezza non superiore a 1 metro e aumenti di
superfici di sagoma non superiori a 1,5 mq : in questo caso basta una autocertificazione
descrittiva della variazione dimensionale da trasmettere contestualmente alla attuazione
dell’intervento agli stessi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi ;
- non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti di
radiotelefonìa mobile da eseguìre su edifici e tralicci preesistenti che comportino l’autorizzazione
di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 m. e superficie delle medesime
antenne non superiore a 0,5 mq
Disposizioni relative a campi elettromagnetici –modifica all’art. 14 co. 8 a-n. 2 legge n. 221/2012
I valori di attenzione indicati nella tab. 2 –all. B del DPCM 8 luglio 2003 per la protezione da
possibili effetti sono assunti come misura di cautela per la protezione da possibili effetti connessi
con la esposizione a campi magnetici all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con
permanenza non inferiore a 4 ore al giorno; solo nel caso di utilizzazione degli edifici come per
permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne con
dimensioni abitabili , come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi,
terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione
prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anticaduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini).
Art.7 Mitigazione rischio idrogeologico
Modifiche al d.lgs. n. 152/2006
Parte Terza Alla parte III del d.lgs. n. 152/2006 ,recante Norme in materia di difesa del suolo e lotta
alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, le
parole autorità d’ambito sono sostituite da” ente di governo dell’ambito” ovunque ricorrano .La
disposizione si ricollega alla riorganizzazione degli ambiti territoriali di organizzazione dello svolgimento
dei servizi pubblici locali ex art. 3 bis – l. n. 148/2011
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Art. 147 co. 1 : è prevista la partecipazione obbligatoria dei Comuni all’ente di governo dell’A.T.O.
individuato dalla Regione . Per la Regione Lazio è stata emanata la LR. 4 aprile 2014, n. 5 per la
tutela e gestione delle acque
Art. 147co. 1 bis è previsto l’esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Regione in caso di
non adesione degli enti locali all’ente di governo dell’ATO
Art. 147 co. 2 bis individua la dimensione geografica dell’ATO, per cui è previsto che qualora
l’ATO coincida con l'intero territorio regionale, se si renda necessario per conseguire una
maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito
l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti
territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane
Art. 149 bis co. 1 Affidamento del servizio : L'ente di governo dell'ambito , nel rispetto del piano
d’ambito di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 152 , per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la
forma
di gestione fra quelle previste
dall'ordinamento
europeo
provvedendo,
conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia
di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
Il co. 2 detta disposizioni in caso di scadenza del termine di gestione d’ambito, per cui l’ente di
governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la
data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico
integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
Art. 151
Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato
Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato e'
regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle
convenzioni tipo, con
relativi disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico
(Co.1)
Il contenuto delle convenzioni e dei disciplinari è descritto al co. 2 .In particolare, è prevista una
durata dell'affidamento, non superiore a 30 anni, e la possibilita' di subaffidamento solo
previa approvazione espressa da parte dell’ente di governo dell’ATO
Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della
normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con
relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti
devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità
stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico
Art. 153 Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato
Co. 1 Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143, sono affidate in
concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico
integrato, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo
disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ( 13.9.2014), salvo eventuali quote
residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'art.
172, co 1 , ( in caso di subentro alla data del 13 settembre 2014 ai soggetti operanti nell’ATO o in
8
caso di subentro alla data di scadenza stabilita nel contratto di servizio)gli enti locali provvedono
alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non
provvedano entro i termini su indicato , si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172,
ovvero scatta il potere sostitutivo della Regione . La violazione della presente disposizione
comporta responsabilità erariale.
Il co. 2 invece stabilisce gli adempimenti del subentrante al precedente soggetto gestore
Art.158 bis Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorita' espropriante
L’art.158 bis norma:
modalità di approvazione di progetti di opere definitive e interventi inclusi nei piani di
investimento inseriti nei piani d’ambito da parte degli enti di governo attraverso
conferenze di servizi.L’approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ,
costituisce titolo abilitativo e se occorre variante agli strumenti urbanistici , esclusi i piani
paesaggistici.
L’art.172 “Gestioni esistenti” stabilisce che gli enti di governo inadempienti degli ATO che non
hanno ancora adottato i piani di ambito o avviato le procedure di affidamento ,devono procedere
entro il 13 settembre 2015 , disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico
Per garantire la unicità di gestione nell’ATO , il gestore subentra alla data del 13 settembre 2014
agli ulteriori soggetti operanti nel medesimo ATO e l’ente di governo dispone l’affidamento al
gestore unico di ambito alla scadenza di una o più delle gestioni esistenti
Se l ‘ente di governo dell’ATO non provvede nei termini , il Presidente della Regione esercita i
poteri sostitutivi dandone comunicazione alla AEEG e al Ministero Ambiente
Se il Presidente della Regione non provvede , la AEEG segnala l’inadempimento al Presidente
Consiglio Ministri che nomina un commissario ad acta La violazione delle disposizioni comporta
responsabilità erariale
L’art.124 norma le autorizzazioni agli scarichi di competenza delle Regioni .Risulta modificato il
co. 6 che amplia il potere in materia delle Regioni che oltre a disciplinare le fasi di autorizzazione
provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al
loro avvio ha competenza ad autorizzare, se già in esercizio, lo svolgimento di interventi, sugli
impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, o interventi di
potenziamento
funzionale, ristrutturazione o dismissione.
Programmazione 2015 : le risorse destinate a finanziare gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico sono utilizzate in attuazione degli accordi di programma Regione interessataMinistero Ambiente.Gli interventi sono definititi con DPCM, mentre l’attuazione è affidata al
Presidente della regione , con la previsione di revoca dei finanziamenti assegnati dallo Stato per i
quali alla data del 30 settembre 2014 non e' stato pubblicato il bando di gara o non e' stato disposto
l'affidamento dei lavori e per gli interventi che risultano difformi dalle finalita'. L'ISPRA assicura
l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi
necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. (art.7 co.3)
Attività di progettazione e esecuzione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico delle Regioni le
9
regioni possono avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato.( art. 7 co.4)
Occupazioni d’urgenza e competenze regionali I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza
e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico inclusi negli accordi di programma redigono lo stato di consistenza e il
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle
Regioni o degli enti territoriali interessati ( art. 7 co. 5)
Istituzione fondo per finanziamento interventi relativi a risorse idriche
presso Min.Ambiente .I
presidenti delle Regioni comunicano al Ministero entro il 31 ottobre 2014 l’elenco degli interventi
per i quali siano stati adottati atti giuridicamente vincolanti con verifiche nei successivi 60 giorni
da parte dell’ISSPRA .L’utilizzo del fondo è subordinato all’avvenuto affidamento del servizio
idrico integrato al gestore unico (art. 7 co.6)
Adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di
infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in
ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane:per
accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento, entro il
30.9.2014 , il Governo esercita il potere sostitutivo ( art. 7 co.7)
Situazioni di criticita' ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione
e Alluvione –Assegnazione risorse finanziarie alle regioni ( art. 7 co.8)
Art.8 Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e
delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto
Contiene disposizioni delega per prossima emanazione di regolamento attuativo ex D.P.R.
Art.9 Semplificazioni procedimentali per interventi di estrema urgenza
Definizione di “estrema urgenza”-co.1 : situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte
dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e
dotazioni, per :
a) la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni in
sostituzione di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumita' e
della salute della popolazione studentesca e docente;
b) mitigare dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;
c) procedere agli adeguamenti alla normativa antisismica;
d) tutelare l’ ambiente e il patrimonio culturale.
Disposizioni applicabili per interventi di estrema urgenza contenute nel d.lgs. n.163/2006- co. 2
Non si applicano per i lavori di importo inferiore a 5.186.000€ le disposizioni contenute nell’art. 11 ai
co 10 – termine dilatorio per la stipula del contratto , che stabilisce che il contratto non può
comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva.
co.10 ter –sospensione dei termini di stipula del contratto in caso di ricorso proposto
l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare
contro
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Per tali contratti di lavori le amministrazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta
della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 75 del d.lgs. 163
Modalità di pubblicazione dei bandi di gara I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a 500
mila €, sono pubblicati soltanto sul sito informatico della stazione appaltante ( non anche sulla
Gazzetta Ufficiale)
Termini per il ricevimento delle domande di partecipazione e di ricevimento delle offerte – art.122 co. 6
d.lgs. n. 163 : sono dimezzati
Procedure per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 5.186.000 €: i lavori possono essere affidati
dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'art. 57, co 6,d.lgs. n.
163/2006 . In base all’art. 57 co. 6 d.lgs. 163 , l’amministrazione appaltante individua gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno 3 operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei
I lavori affidati, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub
contratto nel limite del 30 % dell'importo della medesima categoria
Lavori di messa in sicurezza edifici scolastici e quelli dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM) e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento
fino a 200.000 euro, purche' nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con
invito rivolto ad almeno 5 operatori economici
Art.10 Finanziamenti da parte di Cassa DDPP
Sono state modificate disposizioni contenute nella legge n. 326/2003 nei commi 7 e 11 con
ampliamento dei soggetti ammessi al finanziamento con risorse della CDDPP ,ovvero i soggetti
privati che intendano compiere operazioni nei settori di interesse generale , individuati con
decreto del M.E.F. e per opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità e
investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in
via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti
dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza
garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.
Art. 11 Defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali delle pp.aa ( inclusi i Comuni)
attraverso l’applicazione di crediti di imposta IRAP e IRES
Sono state modificate le disposizioni contenute nell’art. 33 l.n. 221/2014 prevedendo incentivi non
più soltanto per opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale , ma anche per opere
pubbliche previste in piani o programmi delle pubbliche amministrazioni di importo superiore a
50 mila € attraverso l’utilizzo di contratti di partenariato pubblico-privato ex art. 3 co. 15 ter –
d.lgs. n. 163 .
11
Pertanto, il nuovo testo dell’art. 33 co. 1 prevede che
per favorire in via sperimentale la
realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da
amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 mila € , mediante l'utilizzazione dei contratti
di :partenariato pubblico-privato di cui all'art 3, co 15-ter- d.lgs . 163/2006 , la cui progettazione
definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici
a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2 di competenza del CIPE ,
la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del
contratto di partenariato pubblico-privato, comprese le società di progetto di cui all'art. 156 d.lgs.
163/2006 , un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla
costruzione e gestione dell'opera.
Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o
programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure su indicate
stabilite all’art 33 –l. n. 221 /2012, non può superare l'importo di 2 miliardi di euro
Art.12 Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei
-In caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili
dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE;
- in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili
dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei
Ministri,
propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non
impegnate, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad
accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi previsti da piani e programmi comunitari,
pena l’attivazione dei poteri sostitutivi dal medesimo esercitabili
Art.13 Misure a favore dei project bond –modifiche all’Art. 157 d.lgs. n.163/2006
Ampliamento ambito soggettivo dei sottoscrittori dei project bond , in qualità di investitori
qualificati
Per realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di
progetto ex art.156 d.lgs. 163 e le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ex
art. 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di
cui agli artt 2412( limiti alla emissione di obbligazioni al portatore o nominative ) e 2483 (
disciplina dell’emissione dei titoli di debito)del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione
da parte degli investitori qualificati definiti all'articolo 100 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**
Sono da intendersi inclusi in ogni caso tra gli investitori qualificati anche le società ed altri soggetti
giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'art. 2359 cod civ; detti obbligazioni e titoli
di debito possono essere de materializzati* e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano
investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi non si applicano gli articoli
2413( riduzione del capitale sociale), 2414-bis, commi 1 e 2 (costituzione di garanzie reali a favore
dei sottoscrittori con designazione di notaio) , e da 2415 a 2420 del codice civile.( in materia di
modalità operative dell’assemblea degli obbligazionisti , rappresentante degli obbligazionisti ,
esercizio di azioni da parte degli obbligazionisti)
*Per dematerializzazione si intende la trasformazione del certificato cartaceo in una scrittura contabile su di un
registro elettronico. La disciplina relativa alla dematerializzazione è stata introdotta nell'ordinamento italiano con il
D.Lgs. 213/1998, secondo il quale "... Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati
12
regolamentati non possono essere rappresentati da titoli..." (art. 28): gli strumenti, cioè, non sono più incorporati in
certificati fisici, ma sono rappresentati da iscrizioni nei conti di una banca o di un altro intermediario finanziario
abilitato (società di gestione accentrata).-da Borsaitaliana-glossario
**Nella categoria di investitori qualificati rientrano, tra l’altro, le persone fisiche e le piccole e medie imprese in
possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 34-quater, comma 1, del Regolamento n.11971/1999 CONSOB , purché
iscritte in apposito registro. Sito Consob
Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del
concessionario o fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere
garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con
decreto del ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ( co. 3 –art. 157 d.lgs. 163)
Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di
garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei
sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per
conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. (
inserimento co. 4 bis all’art.157 d.lgs 163)
Diritti esercitabili dai titolari di obbligazioni e titoli similari
E’ stato modificato l’art. 159 d.lgs. 163/2006 prevedendosi che in caso di volontà di risoluzione di
un contratto da parte del concessionario , possono impedire la risoluzione e designare una società
subentrante oltre che gli enti promotori anche i titolari di obbligazioni e titoli similari
Privilegio generale sui crediti
I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi
titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori
pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi, hanno privilegio generale,
ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, inclusi i crediti, del
concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di
partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176 ( modifica art.160 co.1
d.lgs. 163)
Costituzione delle garanzie ex art. 2414 bis cod civ.-integrazione testo –previsione di garanzie a
favore di rappresentanti dei sottoscrittori oltreché dei sottoscrittori
La deliberazione di emissione di obbligazioni, che preveda la costituzione di garanzie reali a favore
dei sottoscrittori ,deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalita'
necessarie per la costituzione delle garanzie medesime. Le garanzie, reali e personali e di qualunque
altra natura comprese le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere
costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sara'
legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali,
relativi alle garanzie medesime.".
Imposte sulle garanzie e operazioni ad esse afferenti – sostituzione art. 1 co. 3 –l.n. 134 /2012
Le garanzie di qualunque tipo,e le operazioni su di esse, sono soggette alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347
13
Art.14 Modifiche migliorative con sovraccosti a progetti di opere pubbliche (overdesign)
Ai progetti delle opere pubbliche che rispondano a standard tecnici minimi , in osservanza delle
regole definite in ambito comunitario , non possono essere richiesti elementi che richiedano
livelli di sicurezza superiori, senza che le modifiche migliorative ( overdesign) siano
accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilita' economica
e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini
di relativi tempi di attuazione
Art.15 Fondo per la patrimonializzazione delle imprese
promozione dell’istituzione di un fondo privato per il rilancio delle imprese industriali
italiane con necessità di patrimonializzazione anche se in equilibrio economico operativo
di durata decennale , prorogabile
a favore di imprese industriali con n.di addetti non inferiori a 150
il fondo deve essere sottoscritto da investitori istituzionali e professionali
l’ operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 mld € , sottoscritta ai sensi del
co.3
la gestione del fondo è affidata a una società di gestione di risparmio selezionata con
procedura ad evidenza pubblica
Art.16 Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere regione
Sardegna
Art. 17 Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia
Sono state apportate modifiche al DPR n. 380/2001:
Modifiche alla definizione di interventi di manutenzione straordinaria ex art. 3 co. 1 b) DPR 380 :
limite degli interventi : è la volumetria complessiva dell’ edificio e l’originaria destinazione d’uso
dell’intero edificio
Pertanto :
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la
volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle
superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la
volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;
Interventi di conservazione- inserimento art. 3 bis dpr n. 380
Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della
pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa
all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al
pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di
eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione
non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.
14
Attività edilizia libera – art. 6 DPR n.380
Titolo abilitativo: CIA anche telematica anche per gli interventi di cui all’art. 6 con modifiche lett.a
e ebis) ovvero per :
a)gli interventi di manutenzione straordinaria ex art. 3 co. 1 b) , compresa l’apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell’edificio.
Tali interventi possono comportare aumenti del numero di unità immobiliari e incremento dei
parametri urbanistici
e bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad
esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, o le modifiche della destinazione
d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.
Forma della CIA
Per i suddetti interventi , l'interessato trasmette all'amministrazione comunale la comunicazione di
inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato,che attesta, sotto la propria responsabilità, che i
lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, e che non
vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati
identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. ( modifica co. 4
art.
6
)
Trasmissione della CIA da parte del Comune alla Agenzia Entrate
Per gli interventi di cui all’art. 6 co 2, la comunicazione di inizio dei lavori è valida anche ai fini di
cui all'art 17, co.1, lett b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, , nella legge 11
agosto 1939, n. 1249, ovvero è valida anche per le iscrizioni a finalità catastali ed è tempestivamente
inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
Competenze delle Regioni : limitazione
Le Regioni :
-possono estendere la disciplina ex art. 6 a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai
commi 1 e 2;
-disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.( modif. art. 6 co. 6 DPR n. 380)
Sanzioni pecuniarie per mancata trasmissione CIA o per la mancata trasmissione relazione del
tecnico
E’ applicata la sanzione pecuniaria pari a 258 €. Tale sanzione è ridotta di 2/3 se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. ( modifica art. 6 co. 7 DPR
n.
380)
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici art. 14 –dPR n. 380 –aggiunta co. 1 bis e
modif co.3
Aggiunta co. 1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica,
attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in
deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta
l'interesse
pubblico.
15
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire- art. 15 Dpr 380 aggiunta co. 2 bis
La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori
non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria
rivelatesi poi infondate
Contributo di costruzione per interventi di trasformazione urbana complessi- art. 16 DPR n.380
Interventi di trasformazione urbana complessi sono i progetti sottoposti alla Verifica di
assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
elencati all’allegato IV –Parte II – d.lgs. 152/2006 n. 7 (Progetti di infrastrutture) e n.8 ( altri
progetti)
Prescrizioni dello strumento attuativo Per i progetti individuati ,di trasformazione urbana
complessi , lo strumento attuativo prevede una modalità alternativa in base alla quale il contributo
per il rilascio del permesso di costruzione, è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da
computarsi secondo le modalità di cui all’art. 16 DPR n. 380/2001 ,mentre le opere di
urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono
direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario, assicurando che, nella
fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione,
infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico finanziaria, le
finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.
Contributo
relativo al costo di costruzione : la quota di contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le
garanzie stabilite dal comune, non oltre 60 giorni dalla ultimazione della costruzione.
Le opere di urbanizzazione sono eseguite dal privato tenuto conto degli oneri di urbanizzazione
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in
relazione:
a)all'ampiezza
ed
all'andamento
demografico
dei
comuni;
b)
alle
caratteristiche
geografiche
dei
comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'art. 41-quinquies,
penult
e ultimo co,
legge n. 1150/1942, e
dalle leggi regionali;
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi per incentivare, in modo particolare nelle aree a
maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia ex art. 3, co 1, d), DPR n. 380
/2001 anziché quelli di nuova costruzione.
Incentivazione recupero patrimonio edilizio esistente art. 16 co. 10 DPR n. 380
Per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all'art 3, co 1, lett.d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di
costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione anche per interventi di manutenzione
straordinaria – art.17 DPR n. 380
Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, e/o per gli interventi di
manutenzione straordinaria di cui all'art 6, co 2, lett a), il contributo di costruzione è commisurato alla
16
incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono gli interventi di cui all’art.3, co 1, b), compresa
l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti
strutturali dell’edificio( co.4)
Contributo di costruzione riducibile in misura non inferiore al 20%- Competenze comunali
Per agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso
degli immobili dismessi o in corso di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura
non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro
90 giorni ,dall'entrata in vigore della presente disposizione ( 18.12.2014) , i criteri e le modalità per
l'applicazione della relativa riduzione( (inserimento co. 4 bis)
Procedimento per il rilascio del permesso di costruzione per i progetti particolarmente complessi
art. 20- sostituzione co 7 – DPR n. 380
La particolare complessità del progetto è individuata dal responsabile del procedimento con
motivazione
La dichiarazione di particolare complessità del progetto comporta:
-una istruttoria da svolgersi entro 120 anziché entro 60 giorni ( art. 20 co. 3);
-l’interruzione del termine istruttorio entro 60 anziché entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda per integrazioni documentali
Capo III, Titolo II, Parte I del DPR n. 380 ,la rubrica e' sostituita dalla seguente “Segnalazione di
inizio di attività e denuncia di inizio di attività”
Art 22 DPR n. 380 Applicazione delle scia per :
-interventi non soggetti a pdc ( art. 10)
-interventi soggetti a attività edilizia libera ( art.6)
che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente
-le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ex d.lfs 42/2004 e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché
ai fini del rilascio del certificato di agibilità, questa scia costituiscono parte integrante del
procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere
presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.( art.22 co.2)
-le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a
condizione che
siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo
l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici,
idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dallealtre
normative di settore ( art. 22 co. 2 bis)
Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante sempre consentito salva diversa determinazione
regionale e nel rispetto della programmazione urbanistica comunale -- aggiunta art. 23 ter DPR
380
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della
17
destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa
da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da
comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa
categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a)
b)
c)
d) rurale.
residenziale
produttiva
e
e
turistico-ricettiva;
direzionale;
commerciale;
La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di
superficie utile.
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il
mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre
consentito.
Permesso di costruire convenzionato – inserimento art. 28 bis Dpr n. 380 , permesso di
costruzione rilasciabile a seguito di sottoscrizione di una convenzione
Funzione della convenzione la convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di
un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume per poter conseguire il rilascio del titolo
edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
Interventi oggetto di convenzione Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a)la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto stabilito all’art.32, co.
1, lett g, d.lgs 163/2006 ovvero per i lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti
privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle
opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio
del permesso ex art. 16, co 2 - DPR 380 /2001 e dell'art 28, co 5 . l. 1150/1942;
c)
le
caratteristiche
morfologiche
degli
interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale
Modalità attuative della convenzione Per stralci funzionali cui si collegano gli oneri e le opere di
urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
Termine di validità del pdc può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla
convenzione.
Procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato – Art. 20 dpr 380
Alla convenzione si applica altresi' la disciplina dell'art. 11 –l.n 241/90 in materia di accordi
pubblica amministrazione-privati
Lottizzazione di aree – conseguenti integrazioni art. 28 legge n. 1150/1942
L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di lottizzazione ex art. 28 o degli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e
18
per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno
quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative
garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento
Sostituzione del termine scia alla dia Si intende applicata la scia in ogni caso tranne che : nei
casi in cui è prevista la presentazione della dia ex art 22, 23( dia e procedimento) , art.24 co. 3 del
DPR n. 380 /2001 per la richiesta del certificato di agibilità
Potere sostitutivo regionale generale per adozione piani attuativi Le regioni, con proprie leggi,
assicurano l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per
l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque
denominati in base alla normativa statale e regionale
Art.18
Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativointegrazione art. 79 –l 392/1978
In base all’art. 79 della legge 392/1978 è prevista la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la
durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello
previsto dalle disposizioni contenute nella legge o ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con
le disposizioni della legge. Il conduttore, infatti , con azione proponibile fino a 6 mesi dopo
la riconsegna dell'immobile locato, puo' ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in
violazione dei divieti e dei limiti
previsti dalla legge
In deroga alle disposizioni precedenti , nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello
di abitazione, anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad
euro 150 mila, e' facolta' delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle
disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per
iscritto.
Art. 19 Esenzioni da imposte sugli accordi di riduzione dei canoni di locazione
La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del
canone di un contratto di locazione ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo
Art. 20 Misure per il rilancio del settore immobiliare- Società di investimento immobiliari
quotate
-Modifiche ai requisiti partecipativi di soci ( che consentono una maggiore partecipazione) a spa
con attività prevalente di locazione immobiliare per optare per il regime speciale opzionale civile
e fiscale ex art. 1 co 119 – legge 296/2006.E’ prevista l’ applicazione di un regime impositivo fiscale
ordinario fino alla realizzazione dei presupposti per l’ammissione al regime speciale con
realizzazione dei presupposti . L'opzione e' irrevocabile e comporta per la societa' l'assunzione
della qualifica di "Societa' di investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che deve essere indicata
nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonche' in tutti i documenti della
societa' stessa.
-Modifiche ai casi di applicazione delle ritenute di acconto e alle % : I soggetti residenti presso i
quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, al sistema di deposito
accentrato e gestito
19
dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB e i soggetti non residenti che
aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, una
ritenuta del 20 % sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ,
derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare. La misura della ritenuta e' ridotta al 15 % in
relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo stipulati ex 2, co 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , inclusi i contratti di locazione
relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'art 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n.112, , e dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 luglio 2009.
Art. 21 Incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione
Sono previste deduzioni dal reddito complessivo in caso di:
a)
acquisto di abitazioni a destinazione residenziale di nuova costruzione o oggetto di
interventi di
ristrutturazione
edilizia
cedute da imprese di costruzione o di
ristrutturazione immobiliare e da coop edilizie .L’acquisto deve essere stato effettuato dal
1 gennaio 2014 al 31.12.2017
Le deduzioni sono a favore dell’acquirente persona fisica non esercente attività
immobiliare ;
l’entità della deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile , risultante
dall’atto di compravendita nel limite massimo di spesa pari a 300.000€;
b)
spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale ,
per prestazione di servizi derivanti da contratti di appalto per costruire unità immobiliare
a destinazione residenziale su aree edificabili possedute dal contribuente prima dell’inizio
dei lavori
per queste spese la deduzione è applicabile se vi sia attestazione dell’impresa che esegue i
lavori
c)
acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione
Il comma 4 indica i presupposti e le condizioni per fruire della deduzione ( lett a/f)
Modalità di applicazione della deduzione : è ripartita in 8 quote annuali di pari importo a partire
dal periodo di imposta in cui avviene la stipula del contratto di locazione .Non è cumulabile con
altre agevolazioni fiscali per le stesse spese.
Ulteriori modalità applicative sono stabilite con Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti e MEF
Art. 22 Conto termico
Sono previsti incentivi per agevolare l’accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai
contributi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
energetica .
L’aggiornamento degli incentivi previsti secondo quanto disposto dall’art. 28 co. 2 g) d.lgs. n.
28/2011 per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili avverrà con apposito decreto
M.I.S.E entro il 31.12.2014.
Art.23 Immobili concessi in diritto di godimento con previsione di acquisto da parte del
conduttore
Le disposizioni riguardano i contratti che immettono nel godimento un immobile diversi dalla
locazione finanziaria con diritto in capo al conduttore di acquisto, entro un termine determinato
.L’acquisto comporta l’imputazione delle quote di canone gia versato a titolo di godimento
all’importo del prezzo di compravendita . Questi contratti devono essere trascritti ai sensi dell'
20
art. 2645-bis codice civile. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non
consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad 1/20 del
loro numero complessivo.
Se il contratto ha ad oggetto una abitazione il divieto per il notaio di procedere alla stipula
dell’atto di acquisto opera fin dalla concessione del godimento .
In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei
canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per
inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed
acquisisce interamente i canoni a titolo di indennita', se non e' stato diversamente convenuto
nel contratto.
In caso di fallimento del concedente il contratto non si risolve
In caso di fallimento del conduttore il venditore ha
diritto a
compiere
la
sua
prestazione,facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo oppure Se egli
non intende valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il
curatore, con la autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito
nel contratto .Si applica l’art. 72 del R.D.n. 267/1942
Riscatto dell’alloggio sociale ( ex art. 8 co. 5 –l. n. 80/2014
In sintesi, l’art. 8 , ha stabilito che la clausola contenuta nelle convenzioni per le locazioni degli
alloggi sociali ex art. 5 .l. 9/2007 , non può consentire il riscatto prima di 7 anni dall’inizio della
locazione. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di
proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere
l’immobile prima dello scadere dei 5 anni. Inoltre, fino alla data del riscatto, il conduttore può
imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro
dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se
imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio
Con l’inserimento del co. 5 bis è stato previsto che le disposizioni dell’art. 8 si applicano anche ai
contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà, vincolante per ambedue le parti
e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente al 13 settembre 2014
Art.24 Agevolazione della partecipazione delle comunita' locali in materia di tutela e
valorizzazione del territorio-Iniziativa dei cittadini e adempimenti facoltativi comunali
Per la riqualificazione di aree territoriali del Comune , i cittadini singoli o associati possono
presentare progetti al Comune riguardanti la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree
verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio
urbano o extraurbano.
I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi e In
relazione alla tipologia dei predetti interventi , possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi
inerenti al tipo di attivita' posta in essere. L'esenzione e' concessa per un periodo limitato, per
specifici tributi e per attivita' individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario
dell'attivita' posta in essere.
Art. 25 Semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di
patrimonio culturale- modifiche alla legge n. 241/1990
21
E’ stata introdotta all’art. 14 ter della legge n. 241/90 , la disposizione contenuta nel co. 5 bis , che
stabilisce per finalità esemplificative e certezza dei tempi di efficacia degli atti infraprocedimentali
, che i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del
provvedimento finale.
All’ art. 14-quater recante disposizioni in materia di effetti del dissenso espresso nella conferenza
di servizi da parte dei rappresentanti delle amministrazioni è precisato che qualora venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, la questione , è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione*
* Gli atti di alta amministrazione sono una species del più ampio genus degli atti amministrativi e
soggiacciono pertanto al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale, sia pure con
talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente discrezionale degli stessi. Infatti, il controllo del
giudice non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma
si appalesa meno intenso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali e
manifesto eccesso di potere .La motivazione degli atti di alta amministrazione stante la loro natura
discrezionale , non deve convincere sulla opportunità delle scelte operate, ma deve dare contezza di una
adeguata completezza istruttoria , la non illogicità , arbitrarietà e contraddittorietà o iniquità della decisione
.Non comportano che l’organo emittente debba altresì dare contezza sul perché tra varie soluzioni se ne sia
preferità l’una rispetto ad altra (giurisprudenza amministrativa )
Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l’imparzialità e il buon andamento dei
procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici- Integrazione art. 12 co. 23 legge n.
106/2014
-Modifiche al Regolamento sui beni e attività culturali per semplificazioni
procedimentali
Semplificazioni regolamentari Con regolamento,da emanare su proposta del Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo, sono dettate disposizioni modificative e integrative al
regolamento di cui all’art 146, co 9, IV periodo, d.lgs. n. 42/2004, per ampliare e precisare le
ipotesi di interventi di lieve entità, e per operare ulteriori semplificazioni procedimentali,. Con il
medesimo
regolamento
sono
altresì
individuate:
a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi
dell'art. 149 d.lgs. n. 42/2004 , sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi
nell'allegato 1 sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza
paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di
collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell’art. 15- legge n. 241/90 , con
specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.
Modifica al procedimento di rilascio di autorizzazione per interventi su immobili ed aree di
interesse paesaggistico, tutelati dalla legge- ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 con obbligatoria
22
acquisizione di parere preventivo da parte del sovrintendente ai Beni culturali – modifica art.
146 – co.9
Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi
abbia reso il parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione.
Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all’art. 96
d.lgs. n. 163/2006
Ai sensi dell’art. 96 - co. 6 d.lgs. 163 è stabilito che con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.Le linee guida
saranno emanate entro il 31.12.2014
Art. 26 Interventi di valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati.
Strumento procedimentale : accordo di programma .
A norma dell’art. 34 co. 1 TUEL ,l’accordo di programma ,è concluso per la definizione e
l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più enti territoriali ( co. 1)
Finalità : recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico,che
costituisce variante agli strumenti urbanistici che costituisce titolo per l'Agenzia del demanio
all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull'immobile
interessato ( co.1)
Procedimento :
adempimenti comunali per individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune
presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di
destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che e' tenuto a valutarlo salvo il caso in cui
opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento;per gli immobili della
Difesa compete al Ministero della Difesa individuare quelli destinati alla valorizzazione tramite
conclusione di accordo di programma con l’Agenzia del demanio entro 45 giorni dalla data di
conversione in legge del decreto ( co.1)
-Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione dei contenuti
dell’accordo , l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa possono proporre
all'amministrazione comunale,
un progetto di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, anche previa
pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione del progetto da
parte di privati. ( co.3)
- L'accordo di programma avente ad oggetto il progetto sottoscritto
dall'amministrazione
comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio o con il Ministero della difesa ( per
immobili della Difesa) costituisce variante di destinazione d'uso ex TUEL da concludere entro 90
giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo e'
ratificato con deliberazione del Consiglio comunale. ( co.4)
-Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio, o il Ministero della difesa procedono,
23
secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di
superficie degli immobili
Adempimenti regionali Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, adottano le misure necessarie a garantire, le occorrenti
semplificazioni documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per
l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di
pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma ( co.5)
Proventi alle amministrazioni sottoscriventi l’accordo di programma
A seguito della
valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata , e'
attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive
competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalita'
determinate con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. ( co.8)
Mancata attuazione dell’accordo
Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma,
nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente puo' proporre al
Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che
provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica ( co.7)
Art. 27 Patrimonio INAIL . Con DPCM entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto sono
individuate le opere di pubblica utilita' da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra
quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell’INAIL
Art.29 Riordino dell’ andamento del sistema portuale
Per migliorare l’andamento del sistema portuale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore è
adottato un DPCM per l’emanazione del piano strategico nazionale della portaulità e logistica.
Per accelerare l’attuazione dei progetti inerenti la logistica portuale , le autorità portuali
presentano alla PCM entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto gli interventi in corso di attuazione o o da realizzare .Entro i successivi 60 giorni la
Presidenza Cons.Ministri e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti individuano gli interventi
più urgenti anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico
Art.30 Promozione del Made in Italy
E’ prevista l’ emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto( entro l’11.11.2014 ) per l’adozione di un Piano per la
promozione straordinaria
del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia con attuazione a cura dell’ICE
Gli obiettivi perseguendi sono
a) realizzare attività di formazione e informazione sulle opportunita' offerte dai mercati esteri
alle imprese in particolare piccole e medie;
b) supportare le piu' rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzare le produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutelare
all'estero i marchi e le certificazioni di qualita' e di origine delle imprese e dei prodotti;
d) sostenere la diffusione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi
accordi con le reti di distribuzione;
24
e) realizzare un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari per
favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015;
f) realizzare campagne di promozione strategica nei mercati piu' rilevanti e di contrasto al
fenomeno dell'Italian sounding;
g) sostenere l'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;
h) realizzare tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della
domanda dei mercati esteri;
i) rafforzare l’ organizzazione delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso
l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;
l) sostenere
iniziative di promozione delle opportunita' di investimento in Italia, di
accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.
Art.31 Riqualificazione esercizi alberghieri
Competenza statale
:E’ prevista l’emanazione di un DPCM :
-per definire le condizioni di esercizio dei cond hotel .Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti
al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso
comune o da parti di unità immobiliari , che forniscono alloggio, servizi accessori ed
eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettivita' e, in forma integrata e complementare,
in unita' abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui
superficie non puo' superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari
interessati
-per stabilire criteri e modalità per rimuovere il vincolo di destinazione alberghiera per interventi
edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti Il vincolo di destinazione puo' essere rimosso, su
richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche
eventualmente percepiti se lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento
agevolato
Competenze regionali : adeguamento dei propri ordinamenti al contenuto del DPCM entro 1 anno
dalla loro entrata in vigore
Per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, si applica il DPCM 13
settembre 2002,
Art. 32 Rilancio delle imprese della filiera nautica
Rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il
pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello spazio acqueo
appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti con decreto MIT
Art 34 Modifiche al Codice degli appalti per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei
siti contaminati
Controllo sul possesso dei requisiti
Art. 48 inserimento co. 1 bis Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il
numero di candidati da invitare, ai sensi dell'art 62, co 1,* nonché nei casi di bonifica e messa in
sicurezza di siti contaminati ai sensi della parte IV del Tit.V , richiedono ai soggetti invitati di
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione
indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28
25
dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.
*Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, o a lavori di importo pari o superiore a 40 milioni di
euro, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia
l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della
fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare
un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non
discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei
candidati che intendono invitare, e, se lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il
numero massimo
Avvalimento
Art. 49 inserimento co 1-bis.
L’istituto dell’avvalimento di cui al co. 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art.212 d.lgs. 152/2006
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Integrazione art. 57 – co. 2 –
La procedura è applicata nella misura strettamente necessaria,anche nei casi urgenti di bonifica e messa
in sicurezza di siti contaminati ai sensi del d.lgs . 152/2006bParte IV –Tit V , o quando l'estrema
urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i
termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di
gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili
alle stazioni appaltanti
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
Art.70 integrazione co.11
Applicazione termini abbreviati quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
ordinari
Si applicano anche nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte IV - Tit V
d.lgs. 152
Varianti in corso d'opera
Art. 132 integrazione co. 2 lett e bis Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il
progettista e il direttore dei lavori,anche nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai
sensi della Parte IV tit V d.lgs 152
Non sono considerate varianti anche gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20 % per i lavori di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati - integrazione co. 3 art 132
Progettazione
Integrazione art. 132 co. 3 Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, nonché nei
casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, il contratto di appalto che prevede l'affidamento
sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione,
26
quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga
richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte
Opere e interventi realizzabili nei siti inquinati
Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attivita' di messa in sicurezza
e di bonifica per interventi richiesti dalla normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro possono
essere realizzati i seguenti interventi :
-manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture
-adeguamenti alle prescrizioni autorizzative,
-opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi
- piu' in generale, altre opere lineari di pubblico interesse
E’ necessario che tali interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non
pregiudicano ne' interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, ne'
determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
I commi 8 e seguenti contengono disposizioni tecniche
caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati
disciplinanti
i procedimenti di
Art. 35 Individuazione e realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani
e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale
Entro il 22 novembre 2014 con DPCM sono individuati gli impianti di recupero di energia e di
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato
e moderno di gestione
di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le
procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee. Gli impianti
di
termotrattamento
costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini
della tutela della salute e dell'ambiente. ( co. 1)
I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilita',
di v.i.a. e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti su indicati , sono ridotti alla meta'.
Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ( 13.09.2014)
, sono ridotti della meta' i termini residui.( co. 6)
Le ulteriori disposizioni riguardano interventi urgenti da attuare su impianti da realizzare o
esistenti
Art. 36 Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi
Sono esclusi dal calcolo delle spese ai fini del Patto di stabilità interno delle regioni a statuto
ordinario , per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, le spese sostenute dalle regioni per la
realizzazione degli interventi di
sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, di sviluppo industriale e
di
miglioramento ambientale
per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata
nelle aree
in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, per gli importi stabiliti Decreto
M.I.S.E. da emanare entro il 31 luglio di ogni anno
Con la legge di stabilita' per il 2015 e' definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi
27
di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese in conto
capitale finanziate dalle entrate derivanti dalla applicazione delle aliquote per le concessioni di
produzione degli idrocarburi da corrispondere per il 55% alls Regione e per il 15% ai Comuni , ai
sensi dell’art. 20 – d.lgs. n. 625/1996.
Art. 37 Misure per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale- modifiche al DPR n.
327/2001
I gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi
di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale sono opere
di interesse strategico , costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di pubblica utilita'e
considerate indifferibili e urgenti.
Autorizzazioni per la costruzione di gasdotti
In particolare è stato stabilito che i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree
demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade
pubbliche, aeroporti,
ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico
servizio, linee elettriche, interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto
o da gasdotti di importazione di
gas
dall'estero, partecipano al procedimento di
autorizzazione alla costruzione e in
tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita' di attraversamento degli impianti ed aree
interferenti.in caso di ritardi procedimentali causati dalle amministrazioni competenti , il soggetto
richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi 30 giorni propone
direttamente ai soggetti sopra indicati le modalita' di attraversamento, che, trascorsi ulteriori 30
giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il
decreto di autorizzazione alla
costruzione.
Tariffe determinate dall’AEEG
L’AEEG stabilisce meccanismi tariffari incentivanti gli
investimenti di cui al co. 3
Art. 38 Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali
Per valorizzare le risorse energetiche nazionali
e garantire
la
sicurezza
degli
approvvigionamenti del Paese, le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono
di pubblica utilita', urgenti e indifferibili.
Se le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha
effetto di
variante urbanistica.
Procedimenti in corso regionali
Per i procedimenti di v.i.a. in corso presso le Regioni alla data del 13.09.2014 , relativi alla
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale e' stato avviato
il procedimento, lo conclude entro il 31 dicembre 2014 . Decorso inutilmente il 31.12.2014 la
Regione trasmette la relativa
documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti
istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico.( co.4)
Le disposizioni successive riguardano:
- il procedimento per attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi a seguito di rilascio di titolo
concessorio unico e sulla base di un disciplinare tipo adottato con D.M.I.S.E (commi 5-7)
28
-studi ex art. 8 –legge 133/2008 in materia di sfruttamento di giacimenti di idrocarburi , con
l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse
nello svolgimento dell'attivita' mineraria e procedimenti sperimentali per la tutela di risorse
nazionali di idrocarburi in
mare localizzate in ambiti posti in prossimita' delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di
attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi( co.9-10) anche in caso di attività in territori
costieri
Art. 40 Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga
E’ previsto un incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle
destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione ex art. 18, co 1, lett a), d.l. 185/2008 , per il
2014
L’incremento è previsto anche per completare l’erogazione dei trattamenti del 2013
Art. 42 Finanza regionale L’intesa adottata in conferenza permanente per i rapporti stato- regioni
e province autonome per la regolazione degli ambiti di spesa in sede di auto coordinamento al
fine di assicurare il contributo stabilito alla finanza pubblica deve essere adottata per il 2015 entro
il 30.9.2014 ( art. 46 co. 6 –l. n. 89/2014) In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con DPCM
, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei
predetti termini ,gli importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni.
Le disposizioni seguenti contengono :
-le autorizzazioni di spesa per le Regioni destinate a: istituzioni scolastiche paritarie, diritto allo
studio, contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita', diritto al lavoro dei
disabili, erogazione gratuita di libri di testo, materiale rotabile con relativa certificazione
delle spese da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato una certificazione
- individuazione delle spese non più escluse dai vincoli da patto di stabilità :
spese per attuazione programma di interventi in materia di istruzione ( art. 2 co. 47 – l.n. 203/2008)
spese per realizzazione welfare degli studenti ( d.l. 104/2013)
spese per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico
locale lagunare
Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
concludere entro il 15 ottobre 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza
pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica come complessivamente definiti.
-Esclusioni di spese dal patto di stabiità per le regioni Sicilia e Sardegna
Art. 43 Utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti
territoriali e di fondo di solidarieta' comunale
Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale per squilibro strutturali di bilancio ( art. 243 bis TUEL) per ripianare il disavanzo di
amministrazione e per finanziare i debiti fuori bilancio possono utilizzare le risorse del Fondo di
29
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter .Se in
seguito alla approvazione del piano da parte della sez. regionale competente della Corte dei Conti
le risorse utilizzabili dal fondo non siano sufficienti , l’ente locale deve individuare forme di
finanziamento alternative
Le risorse ottenute a valere sul fondo di rotazione sono iscritte all’entrata del bilancio secondo il
corrispondente codice SIOPE
Le entrate rilevano ai fini del calcolo del patto di stabilità ( co.3) nei limiti stabiliti per ciascun anno
dal 2014 al 2020, secondo quanto determinato con decreto Min.Interno
I commi successivi riguardano gli importi versati a titolo di fondo di solidarietà per i Comuni della
Sardegna e Sicilia
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2014, n. 126
Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (GU
Serie Generale n.199 del 28.08.2014 S.O. n. 73
Sintesi disposizioni modificate e integrate : il seguente prospetto semplificato contiene
I sezione di sintesi: disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 riferite ai princìpi contabili e novità normative,
II sezione di sintesi, da coordinare con le disposizioni ex d.lgs. 118 /2011, delle modifiche principali al TUEL
con particolare riferimento al procedimento di approvazione del bilancio ex art. 174 , nuova disciplina delle
variazioni di bilancio ex art. 175 , netta differenziazione tra adempimenti in gestione provvisoria e esercizio
provvisorio ex art. 163 e l’istituzione del fondo pluriennale vincolato, oltreché delle disposizioni che
modificano l’impianto strutturale della programmazione contabile degli ee.ll
Art. 3
Principi contabili generali e applicati
Co. 1 Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, inclusi i Comuni , conformano la propria gestione ai
principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. n. 118/2014 ed ai seguenti principi
contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilita' finanziaria (allegato n. 4/2);
c) della contabilita' economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
Co.3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, co 1, che adottano la contabilita'
economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'
allegato 1 e ai principi del codice civile
RINVIO AL 2016
L'adozione
dei
principi
applicati
della
contabilita' economico-patrimoniale
e
il
conseguente
affiancamento
della contabilita' economico patrimoniale alla contabilita'
finanziaria previsto dall'art. 2, co 1 e 2 del d.lgs. n. 118 /2011 , unitamente all'adozione del piano
dei conti integrato di cui all'art. 4, puo' essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che
nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78
( All. A/ LA PROGRAMMAZIONE 1 n. 4/1)
30
Programmazione degli enti locali - riscrittura art. 151 TUEL
Gli strumenti della programmazione degli enti locali sono
a) il Documento unico di programmazione (DUP) equiparabile per contenuto alla RPP ,
presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni formato
:
-dalla Sezione strategica ( Ses), della durata pari a quelle del mandato amministrativo . Nel primo anno del
mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli
obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato con analisi delle condizioni esterne e interne .
Nelle condizioni esterne sono inclusi :
- obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte
contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della
domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo
socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi
finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri
considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).
Nelle condizioni interne sono ricomprese
-organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi
standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società
controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di
servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente;
- indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico
finanziaria attuale e prospettica specificati nel paragrafo 8.2
- Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le
sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
-Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di
finanza pubblica.
-dalla Sezione Operativa ( SeO) : la SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con
riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su
valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di
previsione compotsa di due parti , di cui una nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte
programmatiche effettuate, sia
con riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento
del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;l’altra contenente la
programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche,
del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio ( All. Paragrafo 8.2)
Competenze regolamentari comunali
Il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP degli enti locali Il primo DUP e' adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.
Soltanto gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista
dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di
31
ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre
di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo
schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del
riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di
previsione in corso di approvazione insieme al DUP e al bilancio provvisorio in gestione
Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio
costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale . Al tesoriere sono trasmesse solo le
informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell’esercizio e
dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di
bilancio
Schemi di bilancio- riscrittura art.165 TUEL
Con sostituzione art. 11 d.lgs. 118/2011 si fa riferimento agli :
allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario
allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione
allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato
d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni
dall’approvazione del bilancio attraverso cui la Giunta svolge la funzione di ripartizione delle
risorse in considerazione della natura economica della spesa , attraverso la ripartizione delle
tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.-paragrafo 10.1. e segg
Il direttore generale ed il segretario comunale nelle ipotesi di cui all’art. 108, co 4,TUEL
avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all’organo
esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione.
Il PEG deve essere approvato dalla Giunta contestualmente all’approvazione del bilancio di
previsione. Per contestualmente si intende la prima seduta di giunta successiva all’approvazione
del bilancio da parte del Consiglio
f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione
e al rendiconto; è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed
integra i documenti di programmazione.
Con decreto del Ministero dell’interno per gli enti locali e i loro enti strumentali, è definito un
sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio, costruiti
secondo
criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l’analisi e la comparazione del bilanci delle
amministrazioni territoriali. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 18, comma 4,
non è obbligatoria la predisposizione del piano degli indicatori. L'adozione del Piano e'
obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti
Gli enti locali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione ( art.18 bis) semplici
misurabili , e riferibili a programmi a altri aggregati di bilancio da allegare al bilancio di
previsione e del consuntivo
Il piano è divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione
stessa nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla home page.
In riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi ,indica gli obiettivi che l’ente si
32
propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la
medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti.
E’ facoltà di ogni ente introdurre nel proprio Piano ulteriori indicatori rispetto a quelli comuni
previsti dai decreti ministeriali.
g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei
programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio
entro il 31 luglio di ogni anno;
h) le variazioni di bilancio; dopo eventi intervenuti dopo l’approvazione di bilancio , la Giunta
nelle more della necessaria variazione di bilancio e solo per garantire l’equilibrio di bilancio , può
limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti (da utilizzare per la variazione) compresi
quelli per esercizi successivi al I .Per questi stanziamenti non possono assumersi obbligazioni
giuridiche .in allegato alle variazioni sono i prospetti ex art.8 d.lgs. 118/2011-Le disposizioni in
materia di variazioni di bilancio sono contenute nel nuovo testo dell’art. 175 TUEL che introduce
le variazioni che possono essere deliberate dalla Giunta e dai dirigenti .I pareri da parte dei
revisori contabili non sono in via generale obbligatoriamente da emanare per tali variazioni ,
salvo che leggi dispongano altrimenti e salva verifica in sede di predisposizione del rendiconto dei
presupposti che hanno portato alla variazione
i) lo schema di rendiconto sulla gestione, conclude il sistema di bilancio dell’ente, è approvato
dalla Giunta entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio
da parte del Consiglio-Gli allegati al rendiconto sono elencati all’art. 11 co. 4 d.lgs 118 mentre i
contenuti della relazione sulla gestione allegata al rendiconto è ex art.11 co.6 d.lgs 118
La programmazione degli enti strumentali
Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica:
a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con
le indicazioni dell’ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il
piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale
dei nuovi servizi
b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni
pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al
budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi,
accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di
secondo livello, di cui all’articolo 17, comma 3, del presente decreto;
c) le eventuali variazioni al budget economico;
d) il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni
pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche sono tenute anche alla redazione
di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell’articolo 2428, comma 2,
del codice civile. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito
dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio di esercizio il
prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata
dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui
all’articolo 17, comma 3, del presente decreto.
33
DEFINIZIONE DI ENTE STRUMENTALE ( Art. 11 ter)
Co. 1 da lett. a) – e)
Co. 2 – ente partecipato da un ente locale
Co. 3 servizi erogabili per missioni
SOCIETA’ CONTROLLATE ( art. 11 quater) hanno gli stessi requisiti degli enti territoriali
SOCIETA’ PARTECIPATE da enti locali distinti = come gli enti strumentali
Dal 2015 al 2017 per società partecipata da un ente locale, si intende la società a totale
partecipazione affidataria dei servizi pubblici dell’ente locale,indipendentemente dalla quota di
partecipazione
LA COMPETENZA FINANZIARIA - ALL.4/2
Attuazione principi della competenza finanziaria ( all.1) :
SPESE
RAPPRESENTAZIONE DELLA SPESA- art. 13
Definizione del contenuto di missione e programma
La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali
principi contabili .
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici
I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi
definiti nell’ambito delle missioni
Per approvare i bilanci di previsione si approva ciascun singolo programma( art. 13 – d.lgs. n.
118/2011).
LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE- art. 14
Le pubbliche amministrazioni distinguono le spese in :
-missioni
-programmi articolati in titoli e per la gestione sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli .I cap. e gli articoli si raccordano con il IV livello di articolazione del
piano dei conti integrato ( art. 8 DPCM attuativo d.lgs. 118/2011 .
Il programma è raccordato al II livello della classificazione COFOG ( Gruppo).Il gruppo è nella
classificazione COFOG ciascun settore in cui si articolano gli obiettivi primari
La Giunta insieme alla proposta di bilancio trasmette la proposta di articolazione di programmi
in macroaggregati
L’elenco delle missioni , programmi , titoli e macroaggregati dell’art. 14 è approvato con DMEF
e comprende il glossario di missioni e programmi
Allegato di rif.to n. 14/M "Elenco delle spese per missioni, programmi, titoli e macroaggregati"
ENTRATE
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LA CLASSIFICAZIONE E LA SPECIFICAZIONE DELLE ENTRATE-Art. 15
Le entrate degli schemi di bilancio finanziario sono classificate in :
a) titoli in base alla fonte di provenienza della entrata ;
b) tipologie , in base alla natura delle entrate nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza
;per la gestione e la rendicontazione , le tipologie sono ripartite in categorie , capitoli e
articoli in base all’oggetto .
La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio la proposta di
articolazione delle tipologie in categorie
L’allegato di riferimento è l’allegato L /13-2
DAL 2015 ISTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Per attuare i princìpi della competenza finanziaria elencati nell’all. 1 del d.lgs. n. 118/2011 , dal
2015 i Comuni iscrivono il fondo per la copertura di impegni pluriennali derivanti da obbligazioni
sorte negli esercizi finanziari precedenti :
- nello schema del bilancio di previsione ( all. 9 – d.lgs. n. 118/2011)
- nello schema del rendiconto di gestione ( all. 10- d.lgs. n. 118/2011) articolato per la parte
entrata e per la parte spesa secondo le modalità stabilite al co. 5 lett. a) e b)
PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA GESTIONE DEI RESIDUI
Si attua attraverso :
-il riaccertamento dei residui attivi e passivi verificando per la elaborazione del rendiconto , le
ragioni del loro mantenimento ;
-la conservazione : possono essere conservate tra i residui passivi , le spese impegnate , liquidate o
liquidabili e non pagate
Caso in cui i residui passivi a seguito di riaccertamento sono maggiori rispetto al fondo
stanziato in entrata e maggiori rispetto ai residui attivi riportati nello stesso esercizio
La differenza tra residui passivi e fondo in entrata (-) e residui attivi (+) può essere finanziata:
- con le entrate dell’esercizio ;
- configurare un disavanzo tecnico colmabile negli esercizi successivi con i residui attivi
reimputati in questi esercizi successivi di importo superiore rispetto all’importo dei
residui passivi riportati negli esercizi finanziari .
gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo
di competenza per un importo pari al disavanzo tecnico
Caso in cui in cui i residui attivi riportati in un esercizio sono di importo maggiore rispetto
alla somma del fondo pluriennale vincolato in entrata e dei residui passivi dello stesso
esercizio
La differenza in positivo (+) è vincolata per far fronte alla eccedenza di impegni riportati negli
esercizi successivi .Nel bilancio di previsione in cui si verifica tale differenza in positivo , viene
effettuato un accantonamento di importo pari agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale
vincolato
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Con DPCM , sono definite le modalità e i tempi di copertura dell’eventuale maggiore disavanzo
al 1.01.2015 derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito di
riaccertamento straordinario dei residui , con incentivi e anche attraverso la disciplina del patto
di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre
2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui.
Nelle more della innovazione del decreto , l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al
1 .01.2015 a seguito di riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita' e' ripianato per una quota pari almeno al 10 % l'anno secondo le
modalità stabilite con DMEF
Accertamenti e impegni non esigibili nell’esercizio in corso
Reimputazione di entrate
Le entrate accertate e le spese impegnate non esigibili nell’esercizio in corso considerato, sono re
imputabili nell’esercizio in cui sono esigibili
Reimputazione degli impegni
E’ effettuata incrementando il fondo pluriennale di spesa della somma impegnata.
La
reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale
di spesa, per consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del
fondo
pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.
No costituzione del fondo pluriennale vincolato In caso di contestuale reimputazione di entrate
e spese
Variazioni al fondo pluriennale vincolato dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente per
le operazioni di reimputazione
Sono effettuate con deliberazioni di Giunta entro il termine
previsto per approvare il rendiconto dell’esercizio precedente
Riaccertamento ordinario dei residui
E’ effettuato :
- anche nell’esercizio provvisorio
- anche nel corso della gestione provvisoria .
Non sono conservati residui non corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate
Riaccertamento straordinario dei residui co. 7 e co. 8
Deve avvenire contestualmente all’approvazione del rendiconto con deliberazione di Giunta e
previo parere dell’organo di revisione .Alla deliberazione di Giunta sono allegati i prospetti di cui
agli all. 5/1 “Determinazione del fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui” e 5/2 "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data
del riaccertamento straordinario dei residui", che costituisce l'allegato B al d.lgs. 126
I residui riaccertabili sono quelli elencati nelle lett. da a) a e).Anche il riaccertamento straordinario
dei residui è effettuato sia in corso di esercizio provvisorio che in corso di gestione provvisoria.
Applicazione quota libera del risultato di amministrazione al 31.12.2014 ( co. 10)
Non è applicata al bilancio di previsione 2015 se non è stato concluso il riaccertamento dei residui
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FLESSIBILITA’ NELLA GESTIONE DI STANZIAMENTO IN BILANCIO - Art. 16
Le pp.aa possono effettuare variazioni compensative tra le dotazioni di missioni e programmi
solo per spese di personale , per trasferimento di personale all’interno della amministrazione
pubblica. Non possono essere utilizzate entrate in c capitale e da accensione prestiti per finanziare
spese correnti
PIANO DEI CONTI INTEGRATO –Riscrittura art .157 TUEL
Il piano dei conti integrato, costituito dall’elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei
conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali è unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche (con i necessari
adeguamenti in considerazione delle caratteristiche peculiari dei singoli comparti) e rappresenta la
struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica. ( RgS)
Il piano è in Allegato n. 6 "Piano dei conti integrato", articolato in n. 6/1 "Piano dei conti
finanziario", in n. 6/2 Piano deiconti economico, in n. 6/3 "Piano dei conti patrimoniale", che
costituisce l'allegato C al presente decreto
Le pp.aa. adottano il piano dei conti integrato di cui all’all. 6 raccordato al piano dei conti di cui
all’art. 4 co. 3 a) d.lgs. 91/2011. Il co. 5 dell’art. 4 modif del d.lgs. n. 118 ne descrive la articolazione
Le pp.aa. trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto
livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e
modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ( co. 6 –art. 4 - d.lgs. n. 118
modificato)
Per i risultati del consuntivo , le pp.aa trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate
secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e
modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ( co. 7 - art. 4- modif
d.lgs. n. 118/2011)
Pubblicazione del piano dei conti ( integrazione dell’art. 4 con il co. 7 bis – d.lgs. n. 118/2011)
Entro il 27 ottobre 2014 è pubblicato sul sito www.arconet.rgs.tesoro.it, il piano dei conti per i
vari enti territoriali inclusi i Comuni.
Aggiornamento del sistema informativo contabile
Modifica art. 5 d.lgs. n. 118/2011 : Le pp.aa aggiornano il proprio sistema informativo contabile in
modo da non consentire senza una codifica complete che ne permetta l’identificazione ,
l’accertamento , la riscossione o il versamento di entrate e l’impegno , la liquidazione e il
pagamento delle spese
Modifiche codifiche SIOPE
Modifica art. 8 d.lgs. n. 118/2011 : le codifiche SIOPE sono sostituite con quelle previste nella
struttura del piano dei conti integrato
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RENDICONTO SEMPLIFICATO PER I CITTADINI
da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio,
con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel
perseguimento delle diverse finalita' istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al
livello di copertura ed alla qualita' dei servizi pubblici forniti ai cittadini
BILANCIO CONSOLIDATO (art.11 bis)-ALL 4/4
Le pp.aa redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende,
societa' controllate e partecipate, secondo le modalita' ed i criteri individuati nel principio
applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Lo "Schema di Bilancio consolidato" che
costituisce l'allegato H è in all. 11
Il bilancio consolidato è un documento contabile che assolve la funzione di unificare i dati
economici delle varie società controllate , collegate o partecipate dalla capogruppo – Comune;
l'attività svolta da ogni singola entità partecipata trova rappresentazione e valutazione in
rapporto al contributo apportato al gruppo nel suo complesso.Si tratta di un istituto privatistico
che trova la sua disciplina normativa nel dlgs 127/91 che ha dettato i princìpi di redazione dei
bilanci di soggetti economici qualificabili come gruppi di imprese
Per la consolidazione sono applicati specifici indicatori , cosiddetti IPSAS ( INTERNATIONAL
PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARD ) principi di consolidamento applicati in ambito
internazionale del settore privato, che individuano le modalità di rilevazione e consolidamento in
base al rapporto che la capogruppo comune ha con i propri enti strumentali o società collegate o
partecipate o controllate.
Per le controllate , si applica l'IPSAS 6 , che prescrive il metodo integrale , attraverso la somma
agebrica di tutti i valori del conto economico e dello stato patrimoniale eliminando i rapporti
infragruppo
Per le collegate si applica l'IPSAS 7 verificando il patrimonio netto, con la sostituzione del valore
della partecipazione iscritta nel bilancio della capogruppo col valore effettivo del patrimonio netto
della collegata .La capogruppo ha influenza notevole partecipando alle scelte gestionali e
amministrative della partecipata senza averne il controllo
Per le partecipate si applica il metodo proporzionale : stato patrimoniale e conti economico
proporzionato alla quota di partecipazione della capogruppo (IPSAS 8)
in caso di controllo congiunto quando ad es. è costituito un consorzio , si utilizza il metodo
proporzionale
Rispetto al procedimento , prima dell'avvio , l'amministrazione capogruppo comunica agli enti e
alle ziende comprese nel gruppo che saranno comprese mnel bilancio consolidato dell'esercizio di
riferimento ; trasmette a ciascuno degli enti l'elenco degli enti compresi nel gruppo e impartisce le
38
direttive necessarie per predisporre il bilancio consolidato
Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel
consolidamento hanno effettuato con i terzi esterni al gruppo con l'eliminazione di saldi reciproci
interni ad una medesima società .
Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Per l'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda,
societa' controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o
privata, anche se le attivita' che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo,
con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con
riferimento all'esercizio 2016,.
Organismi ed enti oggetto di consolidazione: è qualsiasi ente strumentale , azienda , società
controllate e partecipata , indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche
se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.
Gli enti possono rinviare l’ adozione del bilanci consolidato con riferimento al 2016 salvo che
per le pp.aa. che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione
MODIFICHE AL TUEL
Art.114 Aziende speciali e istituzioni : si adeguano nella loro gestione ai princìpi contabili di cui all’all.
1 del d.lgs. 118/2011 e ai principi civilistici.L’ istituzione adotta lo stesso sistema economico adottato dal
Comune che l’ha istituita. Hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi
derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.
Sono stati integrati gli atti di programmazione e gestione sia per le aziende che per le istituzioni da
sottoporre ad approvazione del Consiglio comunale
Art.151 Principi generali : è stato riscritto l’art. 151 in relazione ai nuovi documenti di programmazione e
gestione degli enti locali che sono :
-il D.U.P. da approvarsi entro il 31 luglio di ogni anno,
-il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, salvo differimento con decreto Min. Interno
Entrambi i documenti si riferiscono ad un arco temporale almeno triennale.
Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP
Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il
primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale,
-rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale da approvarsi
entro il 30 aprile dell’anno successivo,
- una relazione al rendiconto della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, co 4, del d.lgs. 118/2011,
-Bilancio consolidato:approvato dal Comune entro il 31 luglio
Art.152 Regolamento di contabilità
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I regolamenti di contabilita' sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del TUEL da
considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate
norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente
disciplina
Competenze dei responsabili dei servizi- Art.177
Controllo sui mandati di pagamento – art. 185 co.3
Modalità del controllo di gestione –art. 197
Referto del controllo di gestione – art. 198
Attivazione prestiti obbligazionari – art. 205
Gestione informatizzata del servizio di tesoreria – art.213
Esecuzione dei mandati di pagamento non estinti al 31.12 con commutazione in assegni postali o
altri equipollenti – art. 219
Cessazione e revocabilità dell’incarico di revisore contabile – art. 235 co. 2 e 3
Funzionamento organo di revisione – art. 237 e limiti di durata dell’incarico – art. 238
Art.154 - Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali
E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza Pubblica presso il MEF , con il compito di
promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di
cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'adeguamento e la corretta applicazione dei
principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale
attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio
esprime pareri,
indirizzi ed orientamenti.)) ((87)) Le modalità di organizzazione e funzionamento sono disciplinate con
DMEF
Art. 155 Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali
La commissione è istituita presso il Mef con il compito di promuovere l’armonizzazione degli schemi
contabili di bilancio delle pp.aa inclusi i Comuni e loro enti strumentali .Le modalità di organizzazione
della commissione sono stabilite con DMEF
Art. 157 Obbligo di adozione del Piano dei Conti integrato composto da un piano finanziario ,
economico e patrimoniale ex all. 6 d.lgs. 118.Il livello minimo di articolazione del piano finanziario per il
raccordo con i capitoli e gli articoli, se previsti, del peg e' costituito almeno dal quarto livello.Ad ogni
transazione del P.C.I. è attribuita una codifica. E’ prevista la trasmissione delle previsioni di competenza
e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di IV livello, ed i risultati della gestione
aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalita'
definiti con decreto MEF
Art. 160 Approvazione di modelli e schemi contabili – abrogato
Art.162 Princìpi di bilancio il bilancio di previsione finanziario è deliberato ogni anno e deve essere
riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio
del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi
contabili generali e applicati allegati d.lgs.118
Deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di
cassa finale non negativo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle
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previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e
alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con
l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di
competenza dei primi 3 titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei
prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di
finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilita'
finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilita' degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto
del principio dell'integrita'
Art. 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Esercizio provvisorio
e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, differisce il termine di approvazione
del bilancio.
Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222
Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
12mi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di sopra , per importi non
superiori ad 1/12 degli stanziamenti del II esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in 12simi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei 12cesimi sono individuati nel mandato attraverso
l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).- Codifica SIOPE
Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, co
3-quinquies TUEL , quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia'
assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e' oggetto di reimputazione l'eventuale
aggiornamento delle spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei
Dodicesimi
All'avvio dell'esercizio provvisorio l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data
del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio
previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso
dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni gia' assunti e
l'importo del fondo pluriennale vincolato
Gestione provvisoria
Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini differiti con decreto
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Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte,
delle
obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse,
ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'ente
All’avvio della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data
del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce gestione provvisoria
previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso
dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni gia' assunti e
l'importo del fondo pluriennale vincolato
Art. 164 Caratteristiche del bilancio
L'unita' di voto del bilancio per l'entrata e' la tipologia e per la spesa e' il programma, articolato
in titoli
Art.165 Struttura del bilancio
E’ distinta in 2 parti, entrata e spesa ed e’ redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del d.lgs.
118/2011
Classificazione previsioni di entrata
. a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza
Classificazione previsioni di spesa
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti
locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire gli obiettivi
definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa
codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di
cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. D.lgs 118
Gestione del peg raccordata alla nuova classificazione –per l’entrata
Le tipologie di entrata sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di
entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 dlgs 118
Nell'ambito delle categorie e' data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La
Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione delle tipologie in categorie
Gestione del peg raccordata alla nuova classificazione-parte spesa
I programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I
macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 d.lgs. 118
/2011 . La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione dei programmi in macroaggregati
I commi successivi riguardano le poste da iscrivere in bilancio
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In particolare , l co. 9 stabilisce che bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, se non contrastanti
con le norme del TUEL , le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza riguardanti le
entrate e le spese relative a funzioni delegate, per consentire la possibilita' del controllo regionale sulla
destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nei
bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le
entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto
di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali
Cosa approva il Consiglio
Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni riferite
-All'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui
il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;
- all'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento
nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui
-le previsioni di cui al co. 7
Art. 166 – Missione Fondi e accantonamenti
Nella missione “fondi e accantonamenti” e nel programma” Fondo di riserva” è iscritto il fondo di riserva
di competenza e di cassa
Art. 167 Fondo crediti di dubbia esigibilita' e altri fondi per spese potenziali
. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", nel programma "Fondo crediti di dubbia esigibilita'" e'
stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
Gli enti locali possono stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", nel programma "Altri fondi",
ulteriori accantonamenti riguardanti passivita' potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare
Una quota del risultato di amministrazione e' accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilita'secondo
le modalità stabilite
. I prelevamenti dal fondo di riserva , dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di
competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno-art.176
Art. 168 modalità di gestione di partite di giro e servizi per c terzi sono transazioni poste
in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalita' come individuate dal
principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4//2 d.lgs 118
Art. 169 PEG
E’ deliberato dalla Giunta entro 20 gg dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza
. Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa
Al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 dlgs 118/2011
Art.170 DUP
Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e di improcedibilita' per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di
programmazione.
Le disposizioni contengono la struttura del DUP
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Art. 172 Altri allegati al bilancio di previsione
Allegati ex art-.11 d.lgs. n. 118/2011 e tra gli allegati in elencazione il prospetto della concordanza tra
bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno
Art. 174 Procedimento di approvazione del bilancio –Adempimenti del Segretario
Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il DUP sono predisposti dalla Giunta e da questa
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il
15 novembre di ogni anno
Il regolamento di contabilita', dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, i termini
entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta
emendamenti agli schemi di bilancio A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento
sopravvenute, la Giunta presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota
di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione
La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal
dell'ente all'organo regionale di controllo
segretario
Art. 175 Disciplina delle variazioni di bilancio
Le disposizioni differenziano le variazioni che possono essere effettuate da consiglio, Giunta e
Responsabili dei servizi
Tempi di approvazione :Le variazioni di bilancio possono essere deliberate oltre il 30 novembre e sino al 31
dicembre se hanno ad oggetto :
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a
seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita'
disciplinate dal principio applicato della contabilita' finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita' per le
quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate
vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e
i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
La Giunta deve motivare l’urgenza nell’approvazione della variazione che il Consiglio deve ratificare, salvo
che si tratti di variazioni che essa può deliberare perché non discrezionali o attuative di indirizzi consiliari (
co. 5 bis)
Il regolamento di contabilità deve disciplinare le modalità di comunicazione delle deliberazioni di variazioni
adottate dalla Giunta
Il co. 5 quater individua le variazioni di bilancio che possono essere determinate dai Responsabili dei Servizi
Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi
Art.179 Accertamento delle Entrate
-Entrate da accensione di prestiti sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio
-Distinzione tra entrate ricorrenti e entrate non ricorrenti.la distinzione è effettuata con la codifica ex artt.5-6
d.lgs. 118 secondo le regole ex co. 2.In particolare è stabilito che per le entrate provenienti da altre
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amministrazioni l’accertamento avviene a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell’atto
amministrativo di impegno dell’amministrazione erogante il contributo o il trasferimento
Art. 180 Riscossione
\Al co. 3 sono integrati gli elementi che deve contenere l’ordinativo di incasso ovvero
-l'indicazione del titolo e della tipologia distintamente per residui o competenza;
-la codifica di bilancio
- la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- i codici della transazione elementare di cui agli artt da 5 a 7,dlgs 118
L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini
previsti per la resa del conto del tesoriere
I commi seguenti disciplinano le modalità di gestione degli ordinativi di incassi
Art. 181 Versamenti
Gli incaricati interni dei versamenti , designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano
le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilita'
non superiori ai quindici giorni lavorativi
Art. 183 Impegni di spesa
Contratti di somministrazione Se l'importo dell'obbligazione non e'predefinito nel contratto,
l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al
consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione e' disponibile.
con
Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara e' stata
formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato
di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno
successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la
riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale e' ridotto di pari importo
Per la registrazione delle obbligazioni passive , è prevista la loro registrazione nelle scritture contabili nel
momento in cui l’obbligazione è perfezionata con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a
scadenza
Il co. 6 individua i casi in cui non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo a impegni di spesa
Adempimenti dirigenziali Per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno; la violazione dell'obbligo di
accertamento comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa,
per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta
le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare laformazione di
debiti pregressi
Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la
codifica della transazione elementare di cui agli art 5 e 6 dlgs 118
Art. 185 contenuti del mandato di pagamento – integrazione
-rinvio al testo
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Artt. 186 e 187 risultato di amministrazione anche presunto
Il risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli
esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio
In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e' determinato l'importo del risultato di
amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce
Il risultato di amministrazione e' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti
e fondi accantonati
Il co. 2 dell’art. 187 disciplina la destinazione della quota libera di avanzo di amministrazione
Il co. 3 bis disciplina invece le modalità di utilizzo della quota vincolata del risultato di
Amministrazione
E’ previsto inoltre che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e' determinato l'importo del
risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce
Art.188 Disavanzo di amministrazione
L'eventuale disavanzo di amministrazione e' immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione
contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto
La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione e'
equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel
bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di
una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati
i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Posso essere utilizzate per i piani di rientro le entrate
individuate al co. 1
L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, e'
applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo
Art. 189 Residui attivi
Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un
titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata esigibile nell'esercizio
Le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora
prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi
depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attivita' finanziarie,
tipologia “Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie
da
Art. 191 Nuove regole per assunzioni di impegni sui programmi
Gli impegni sono registrati sul programma del bilancio di previsione.
Nel caso di spese per trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni,
forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al
destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della
relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali,
e' effettuata insieme all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve
essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione
Per le spese economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla
missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.
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Adempimenti regolamentari comunali per le fatture e i documenti contabili : il regolamento di contabilita'
dell'ente disciplina le modalita' attraverso cui le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano
l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti
dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture introdotto dall’art. 42
d.l. n. 66/2014 , ai sensi del quale dal 1 luglio 2014 , le PP.AA. adottano un registro in cui entro 10
giorni dal ricevimento , sono annotate tutte le fatture o richieste di pagamento per
somministrazioni , forniture , appalti e obbligazioni nascenti da prestazioni professionali .Non
sono ammessi registri di settore . La disposizione indica i requisiti che le fatture devono
contenere
Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio-Modifica del termine entro cui procedere
alla verifica degli equilibri al 31 luglio anziché al 30 settembre
Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti
gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate TUEL con particolare riferimento agli equilibri di
competenza e di cassa di cui all'art. 162, co 6
E’ stato modificato il termine entro cui procedere per legge ad adottare la deliberazione di verifica degli
equilibri di bilancio : 31 luglio almeno 1 volta l’anno, pur potendo essere determinate con regolamento
consiliare altre date per procedere alla verifica .In caso di accertamento negativo l’amministrazione adotta i
provvedimenti per il ripiano dello squilibrio , tra cui le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti
di
dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la
gestione dei residui
Il comma 3 evidenzia gli strumenti di copertura finanziaria degli eventuali squilibri di bilancio
Art. 195 Utilizzo di entrate vincolate
Le pp.aa. possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate derivanti da leggi , trasferimenti
o prestiti per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti
diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile
ai
sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate derivanti da legge, da
trasferimenti o da prestiti di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le
modalita' indicate nel principio applicato della contabilita' finanziaria.
Art. 198 bis Comunicazione del referto
Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa
alla quale e' assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto
controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo
198, anche alla Corte dei conti
Art. 199 Fonti di finanziamento
Le entrate destinate alle spese per investimenti individuate nell’art. 199 sono destinate esclusivamente al
finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.
Art 200 Gli investimenti
Le spese di investimento da impegnare negli esercizi successivi sono coperte con :
Entrate accertate confluite nel fondo pluriennale vincolato;
Entrate a esigibilità discrezionale delle pp.aa
Entrate da risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione puo' confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli
esercizi successivi
Per l'attivita' di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi
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finanziari, deve esser dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver
predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche
se
la forma di copertura e' stata gia' indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui
all'art. 128 dlgs n.163/2006
Art. 201 Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario
Per le nuove opere il cui progetto generale comporti una spesa superiore a 500 mila € euro, le pp.aa
approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento
e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della
determinazione delle tariffe
Art. 202 Fonti di finanziamento in caso di ricorso all’indebitamento
In caso di variazione di bilancio per attuare nuovi investimenti o modificare quelli gia adottati il Consiglio
comunale deve adeguare il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del
bilancio degli esercizi successivi
Art.205 bis Aperture di credito
Il contratto puo' prevedere l'erogazione dei singoli finanziamenti periodici sulla base di scritture private
o di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi stabiliti contrattualmente la formalizzazione
dell'insieme dei finanziamenti periodici effettuati con unico atto pubblico
Art. 207 Fidejussioni
Possono essere rilasciate dalle pp.aa anche per operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi
dipendenti, da consorzi cui partecipano che possono essere destinatari di contributi agli investimenti
finanziati da debito,ex . 3, co 18, lett g) ed h), -legge 350/2003
Con il regolamento di contabilita' l'ente puo' limitare la possibilita' di rilasciare fideiussioni
Art. 209 - Oggetto del servizio di tesoreria
Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi vincolati da leggi , trasferimenti e prestiti I prelievi di tali
risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento ex art. 185 che contengano l’indicazione del rispetto
dei vincoli di destinazione stabiliti da legge , relativi a trasferimenti o a prestiti . E' consentito l'utilizzo di
risorse vincolate secondo le modalita' e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195
259 Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, d.lgs
118/2011 inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente
216 Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di
variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
225 tra gli obblighi del tesoriere è prevista la conservazione per almeno 5 anni delle rilevazioni di cassa
previste dalla legge
226 Il conto del tesoriere e' redatto su modello di cui all'all n. 17 al d.lgs. 118/2011
Art.227 Rendiconto di gestione
E’ formato dal conto di bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale
E’ deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 aprile dell’esercizio successivo rispetto a quello cui i bilanci
si riferiscono, pena lo scioglimento del consiglio ex art. 141 TUEL
48
Tempi Il consiglio tiene conto della relazione dei revisori dei conti
La proposta di rendiconto è messa a disposizione dei consiglieri prima dell'inizio della sessione consiliare
in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento di contabilita'
Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati
degli organismi strumentali secondo le modalita' previste dall'art. 11, co 8 e 9, d.lgs. 118
Allegati : sono elencati all’art. 11 co. 4 d.ls. 118/2011 e al co. 5 dell’art. 227 TUEL. I modelli relativi alla resa
del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti ex DPR 194/96 aggiornati con le procedure
previste per l'aggiornamento degli allegati al d.lgs 118
Pubblicazione Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, e' pubblicata la versione
integrale del rendiconto della gestione, inclusivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale
rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino
di entrambi i
documenti
Adeguamenti contabili alle risultanze del rendiconto Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la
giunta adegua, se necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale
vincolato alle risultanze del rendiconto
Enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti nelle more della predisposizione della contabilità econpatrimoniale non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato
Art. 228 – Conto del bilancio
Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel
primo esercizio considerato nel bilancio di previsione
I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 D.LGS.
118/2011 . Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere
individuati dal regolamento di contabilita' dell'ente locale
Art.229 –Conto economico Il conto economico e' redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10
d.lgs.118/2011
Art.230 Stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale e' redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 d.lgs. 118 /2011
Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato
degli amministratori
Pubblicazioni Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali e' pubblicato il
rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per
il cittadino di cui all'art. 11 -d.lgs 118/2011
Art.231 La relazione sulla gestione
La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, dei fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalita' previste dall'art. 11, co 6 d.lgs 118
Art. 233-bis Il bilancio consolidato)
Il bilancio consolidato di gruppo e' predisposto secondo le modalita' previste dal d lgs 118 /2011
Il bilancio consolidato e' redatto secondo lo schema previsto dall'all n. 11 d.lgs. 118
. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino
49
all'esercizio 2017
Art. 239 Pareri dei revisori contabili sulle variazioni di bilancio
I revisori contabili rilasciano pareri con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità comunale anche
sulle variazioni di bilancio ad eccezione di quelle di competenza della Giunta e dei Responsabili dei Servizi
a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili.
E’ prevista tuttavia la necessita' dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto
della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo
alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso
dell'esercizio provvisorio
INFORMATIVE
RESPONSABILE ANTICORRUZIONE – RESPONSAB.TRASPARENZA
1 PROVVEDIMENTO ANAC 8 settembre 2014 – Modalità di trasmissione PTPC
I Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), devono essere trasmessi all’ ANAC, ai
sensi dell’art. 1 c. 8 della legge n. 190/2012, ESCLUSIVAMENTE attraverso il sistema integrato
“PERLA PA” secondo le indicazioni già fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica fino a
diversa comunicazione.
Dati e documenti relativi ai PTPC e gli stessi PTPC inviati via email, per posta elettronica
certificata o per posta ordinaria non saranno presi in considerazione dall’Autorità.
Le amministrazioni non ancora iscritte a "PERLA PA" devono registrarsi al sistema seguendo le
istruzioni riportate alla nella pagina Guida alla registrazione.( accesso dal sito funzione
pubblica.gov.it )
Dopo la registrazione, il "responsabile PerlaPA" dell'amministrazione provvede a
nominare il responsabile per l'adempimento denominato "Anticorruzione
Per effettuare la prima registrazione sul sito, è necessario individuare un referente per
l'amministrazione - il Responsabile PERLA PA - al quale sarà chiesto di aggiornare, qualora
necessario, l'anagrafica dell'amministrazione e di inserire le proprie informazioni personali e di
contatto (telefono, fax, email) che saranno trattate nel rispetto di quanto disposto dal Codice in
materia di protezione dei dati personali
Il responsabile per l'adempimento "Anticorruzione" deve compilare la scheda relativa al P.T.P.C.
inserendo le informazioni richieste e allegando il link al P.T.P.C. e al relativo documento di
approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico.
2.PROVVEDIMENTO ANAC 2 settembre 2014 Regolamento sull'esercizio della funzione di
componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto
l3gislativo 12 aprile 2006, n. 163. In GU n.212 del 12-9-2014 - in vigore dal 13 settembre 2014
50
L’art. 6 co.7 n) d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che l'Autorità su iniziativa della stazione appaltante e di
una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante
lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si
applica l'art. 1 co.67 –III periodo – legge n. 266/2005 in base al quale l'Autorità può, altresì,
individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del
costo effettivo dei servizi stessi
In sintesi:
- sono legittimati a presentare istanza oltre all’amministrazione appaltante o la parte o più parti
interessate , singolarmente o congiuntamente , i soggetti portatori di interessi pubblici o privati
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati;
- le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato al regolamento e sono trasmesse
preferibilmente tramite pec. Nella predisposizione dell'istanza, le parti possono chiedere che, in
sede di pubblicazione del parere, vengano esclusi eventuali dati sensibili espressamente
segnalati;
- l'istanza presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o singolarmente, deve contenere
l'impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino
al rilascio del parere;
-il parere e' deliberato dal Consiglio dell'Autorita' nel termine di 90 giorni dalla presentazione
dell'istanza, fatto salvo il periodo necessario per l'acquisizione della documentazione
Istruttoria;
-il parere approvato dal Consiglio viene comunicato alle parti interessate e successivamente
trasmesso all'ufficio comunicazione per la sua pubblicazione nel sito intranet ed internet
dell'Autorita'. Le comunicazioni tra l'Autorita' e le parti interessate sono effettuate tramite pec
-Su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell'esecutore, l'Autorita' esprime
parere non vincolante relativamente a questioni insorte dopo la stipulazione del contratto.
3
DETERMINAZIONE A.N.A.C. n. 2 del 2 settembre 2014-Distinzione tra cause di
esclusione dalla gara e divieto di stipula del contratto a seguito di avvenuta aggiudicazione e
sistema di qualificazione –Sintesi
Il contenuto della determinazione effettua un coordinamento tra le disposizioni contenute
nell’art. 38 co. 1 b) - d.lgs n. 163/2006 ( Codice dei Contratti) e nel d.lgs. n. 159/2011 ( Codice
Antimafia) per differenziare gli adempimenti delle amministrazioni in fase di aggiudicazione
di un appalto e in fase di stipula di un contratto , momenti della gara cui si applicano
discipline normative distinte.
Per l’aggiudicazione di gara
a)Per l’accertamento dei requisiti in fase di gara , ai fini di aggiudicazione si applica l’art. 38
co. 1 b) d.lgs. n. 163/2006 ; per cui sono esclusi dai procedimenti di gara e non possono essere
aggiudicatari i soggetti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 d.lgs. n. 159/2011 - o di una delle cause ostative previste
dall’art 67 del d.lgs. n. 159/2011. L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società
51
Per la stipula contrattuale
b)Per la stipula dei contratti si applica invece l’art. 83 d.lgs. n. 159/2011 ,ai sensi del quale le pp.aa.
devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 prima di stipulare, approvare o
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, o prima di
rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67
Le verifiche devono essere effettuate dalle amministrazioni presso il tribunale del luogo di
residenza /dimora persona fisica che ha rilasciato la dichiarazione ex art. 38 co. 1 b) dlgs n.
163/2006
Per le attestazioni di qualificazione e per la stipula del contratto : la pendenza di procedimento per
applicazione di una misura di prevenzione
c)per le attestazioni di qualificazione si applica l’art. 40 d.lgs 163/2006 , con un ampliamento
dell’ambito soggettivo di verifica , causa l’applicazione coordinata dell’art. 38 co. 1 b) dlgs n. 163 e
dell’art. 85 d.lgs . n. 159/2011,per cui le verifiche sono effettuate, sia sui soggetti indicati all’art. 38
co. 1 lett b) d.gs 163 ,sia sui soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
dall'articolo 2477 –cod civ,su sindaco, soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ( ex art .85 d.lgs 159)
Rispetto alla “ pendenza” del procedimento per applicazione di una misura di prevenzione ex
art. 6 d.lgs 159 , si applica l’art. 67 del d.lgs 159/2011 .Ciò significa che in caso si accerti la
sussistenza della causa , non si produce una automatica esclusione come vuole il d.lgs. 163 , ma i
procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede ai sensi
dell’art. 67 d.lgs n. 159 , sia per la stipula del contratto che per il rilascio della qualificazione SOA
Rilascio della certificazione antimafia
e ) Per ciò che concerne termini per il rilascio della documentazione antimafia di cui all’art. 84 del
Codice antimafia., le pp aa acquisiscono la documentazione dalle Prefetture che la rilasciano entro
45 giorni prorogabili di ulteriori 30 (il termine si riduce complessivamente a quindici giorni nei
casi d’urgenza ex art. 92, co 3) d.lgs 159
Le SOA possano comunque procedere all’emissione dell'attesto di qualificazione anche in assenza
di un esplicito riscontro degli uffici prefettizi.Infatti in applicazione dell’art. 92 co. 3 d.lgs. n. 159 i
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,inclusi i Comuni , revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti
delle utilità conseguite
4 COMUNICATO ANAC 2 SETTEMBRE 2014 –Modalità di trasmissione delle varianti in corso
d’opera in applicazione dell’art. 37 –legge n. 114/2014
Il comunicato in “rubrica” esplica e coordina le disposizioni in materia di comunicazioni all’ANAC
e all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in base al tipo di variante e le modalità di trasmissione Il
documento è consultabile sul sito ANAC
5 MESSAGGIO INPS n. 6756 / 2 .9.2014 –D.U.R.C. Verifica autodichiarazione e invito a
regolarizzare. –Sito INPS
52
Il messaggio INSP in questione è stato emesso a seguito della sentenza breve del TAR Venezia n.
486/8.4.2014 che , pur applicando la normativa recata dall’art. 31 – co. 8 d.l. n. 69/2012 in vigore
dal 22 giugno 2013 , ha dato occasione al Ministero del Lavoro di precisare la persistenza delle
responsabilità delle imprese correlata alle autodichiarazioni rese in sede di presentazione delle
offerte
Cosa significa: significa che
-da un lato si dà la possibilità alla impresa non in regola con i versamenti contributivi e
previdenziali a favore dei lavoratori di regolarizzare la propria posizione . Infatti ai sensi dell’art
31 co. 8 del d.l. n. 69 è previsto che
per il rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti prima dell'emissione del DURC o
dell'annullamento del documento , gli enti competenti invitano l'interessato, a regolarizzare la
propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le
mancanze .( come da giurisprudenza del Tar Veneto)
-dall’altro ,il Ministero del Lavoro con nota 19.08.2014 ha invece precisato che i requisiti
devono sussistere ed essere accertati alla data di rilascio della dichiarazione ex art.38 co. 1
i) d,lgs. n 163/2006 e se a tale data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale
regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi
l’emissione di un Durc , non potrà essere considerata ai fini dell’attestazione della regolarità riferita
alla verifica di autodichiarazione. Secondo tale orientamento , cioè l’autodichiarazione della
sussistenza del requisito di cui all’art. 38 co. 1 lett i) d.lgs. n. 163 /2006 e ai sensi del DPR n.
445/2000 ( autocertifica sulla sussistenza degli adempimenti contributivi) non è regolarizzata,
sebbene la posizione per l’impresa possa essere sanata successivamente
In caso di DURC rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, co 5, del decreto legge 7 maggio 2012,
n. 52. è stato previsto che in presenza di una certificazione di uno o più crediti dagli rnti inclusi i
Comuni e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza e l’importo di
crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli
Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva. Con la
circolare n. 16 del 30 gennaio 2014 sono state fornite le indicazioni cui attenersi nella definizione
dei Durc richiesti in applicazione della citata norma ,per cui le certificazioni dei crediti devono
essere rilasciate attraverso la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” appositamente istituita dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze. La pubblica amministrazione, prima di effettuare un
pagamento a favore di un terzo, è obbligata a garantire la copertura del debito evidenziato nel
Durc.
Nelle more delle modalità applicative di semplificazione ex art. 4 l. n. 78/2014 si applicano per i
durc le disposizioni dell’art. 31 legge 98/2013 “semplificazioni in materia di durc “(ndS)
Ai sensi dell’art.4 l. n. 78/2014 , si prevede la sostituzione dell’acquisizione del d.u.r.c. con accesso
alla Banca dati nazionale istituìta presso l’AVCP ,può essere effettuata da chiunque vi abbia
interesse attraverso l’inoltro telematico di una interrogazione ( richiesta ) da parte dei soggetti
appaltanti , all’INPS ,INAIL e Casse edìli .La risposta da parte di questi istituti al richiedente/
interrogante ha validità pari a 120 giorni e sostituisce il DURC. Le modalità applicative , i
requisiti , durata e casi in cui è ammessa l’interrogazione sostituiva del DURC sono determinate
con apposito decreto del Ministro del Lavoro ,emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore di questa disposizione .Tra i soggetti interessati alla trasmissione della istanza sono state
contemplate le imprese
53
In applicazione dell’art. 31 legge 98 /2013 è disposto che :
-In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in
economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.-Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'art.3, co 1, b), del regolamento di cui
al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti
aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati
rispettivamente dall’articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33,d.lgs 163 ; acquisiscono d'ufficio, attraverso
strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i),
d.lgs
163/2006
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c)per
la
stipula
del
contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità,
l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. ( co. 4)
- Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'art.3, co 1, lett b), del
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per
l’ipotesi di cui al co 4 a) ( dichiarazione sul possesso del requisito ex art. 38 co. 1 –i –dlgs. n.163), anche per le
ipotesi di cui alle lett b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni 120 giorni e lo
utilizzano per le finalità di cui al co 4, lettere d) ed e), , fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il
quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
- che . nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del su
descritti , in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all’art. 3 co. 1 b) DPR n. 207/2010 , del DURC che
segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i
medesimi soggetti di cui all’art. 3, co 1, lett b), del d.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207
del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
RAGIONERIA – TUTTI I SETTORI
6.DECRETO 4 settembre 2014 Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica
a carico dei comuni, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro, per l'anno 2014, ai sensi
dell'articolo 47, comma 8 e ss. del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - in G.U. n.216 del 14.09.2014
Il contributo alla finanza pubblica ( che significa riduzione di spesa per i Comuni), pari
complessivamente a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014, è stato ripartito tra i Comuni delle
Regioni sulla base dei diversi criteri contenuti nell'istruttoria condotta dall'A.N.C.I., approvata
dalla Conferenza Stato citta' nella seduta del 5 agosto 2014 sulla base dei seguenti criteri :
-riduzione commisurata alla spesa relativa ai codici Siope di cui alla tabella A allegata all'art. 47
54
del decreto legge 66/2014;
- riduzione relativa alle spese per consulenze commisurata alla spesa relativa al codice Siope
1307 (Studi, consulenze e indagini);
- riduzione relativa alle spese per gestione del parco autovetture, commisurata alla spesa
relativa al codice Siope 1312 - Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi;
- incrementi della riduzione applicabile nella misura del 5% riferita, rispettivamente, ai tempi
medi di pagamento ed al ricorso alle centrali di committenza, criterio quest'ultimo da applicarsi
soltanto nei confronti dei comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti al 31
dicembre 2012;
- applicazione della maggiore riduzione (+5%) nei casi in cui il tempo medio certificato dal
comune risulti superiore a 90 giorni; per cio' che riguarda il ricorso alle centrali di
committenza, la maggiore riduzione (+5%) si applica nei casi in cui dalla certificazione comunale
risulti una percentuale di spesa complessiva , effettuata mediante il ricorso alle centrali di
committenza, inferiore al livello mediano dei comuni considerati per questo indicatore; i casi di
mancato invio delle certificazioni sono assoggettati ad ambedue gli aggravi (+10%).
I riparti sono contenuti nell’allegato al decreto per ciascun Comune .La documentazione è
anche disponibile sul sito del Ministero dell’Interno- sez. Comunicati Finanza locale
7. COMUNICATO MINISTERO DELL’INTERNO - Direttiva del Ministro dell’ Interno 17
settembre 2014 relativa al termine per l'adozione di salvaguardia degli equilibri di bilancio
esercizio 2014
Essendo stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione comunale al
30.9.2014 , tale termine rende superfluo la verifica del permanere degli equilibri di bilancio da
effettuarsi nel termine ultimo del 30.9.La verifica data la coincidenza dei termini di scadenza è da
considerarsi insita nell’approvazione del bilancio di previsione al 30.9.2014
Per i Comuni che abbiano invece approvato il bilancio entro agosto , essi dovranno procedere
all’adempimento ex art. 193 TUEL
8.COMUNICATO MINISTERO INTERNO 19 settembre 2014 rimborso del minor gettito IMU
derivante dalle agevolazioni per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e dalle esenzioni IMU per i
fabbricati rurali ad uso strumentale
Il contributo ripartito tra i vari Comuni di tutte le Regioni è rinvenibile nella tabella allegata al
Comunicato . Il contributo è erogato a titolo di rimborso per il 2014 del minor gettito IMU
,derivante sia dall'agevolazione consistente nella riduzione da 110 a 75 del coefficiente per la
determinazione della base imponibile IMU per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola , sia dall'esenzione IMU
per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Il contributo è stato calcolato a favore di ciascun
Comune in proporzione alle stime di gettito da IMU relative agli stéssi immobili, per I'anno 2013,
così come comunicate dal competente Dipartimento delle finanze del MEF
.
RAGIONERIA- PERSONALE
55
9. COMUNICATO MINISTERO DELL’INTERNO 16 settembre 2014 –Contributi all’Agenzia
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni per attività di contrattazione e
assistenza
In applicazione dell’art. 2 co. 2 DM 27.11.2013 , il Ministero dell’Interno individua le somme
dovute dagli enti locali all’ARAN detraendole dal Fondo di solidarietà comunale o da altri
trasferimenti spettanti agli enti locali. Sul sito ARAN invece sono pubblicati gli elenchi contenenti i
contributi dovuti da unioni di comuni , comunità montane e province dovuti direttamente dagli
enti locali all’ARAN ai quali ai quali perverrà apposita comunicazione tramite Posteitaliane con
allegato il bollettino Mav precompilato con indicazione dell’importo dovuto.
POLIZIA LOCALE
10 COMUNICATO MINISTERO DELL’INTERNO Individuazione delle
modalita'
di
svolgimento dell'alienazione e delle attivita' ad essa funzionali e connesse, di cui all'art. 1,
co. 447 –L. n 147/2013
Con decreto Ministero dell’interno è stato disciplinato il procedimento di alienazione, anche ai soli
fini della rottamazione, dei veicoli individuati all'art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
I veicoli in questione sono i veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8
del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni
accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due
anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli
giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente
dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato
sul sito istituzionale della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in
cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al
pubblico registro automobilistico. Per lo svolgimento delle attività connesse al procedimento di
cui all'art. 1, il prefetto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, istituisce
apposita commissione, presieduta dal viceprefetto vicario e composta dal funzionario prefettizio
responsabile dell'area o da un suo delegato, da un funzionario designato dall'ufficio periferico
dell’Agenzia del demanio, da un funzionario economico-finanziario del Servizio contabilità e
gestione finanziaria della Prefettura-U.T.G., dal dirigente della sezione Polizia stradale della
Polizia di Stato o da un suo delegato, dal comandante provinciale dei Carabinieri o da un suo
delegato e dal comandante della Polizia locale del capoluogo di Provincia o da un suo delegato
La Prefettura-U.T.G, di propria iniziativa o su segnalazione dell’Agenzia del demanio, ha facoltà di
richiedere agli organi di polizia, comprese le polizie locali, sopralluoghi o altre forme di controllo
e di trasmettere, in esito agli stessi, la scheda descrittiva allegata sub 1, debitamente compilata. Il
procedimento di alienazione ex art. 1 deve concludersi entro il termine di 6 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto
PERSONALE
MESSAGGIO INPS 12 settembre 2014, n. 6973 Assenze per malattia e rientro anticipato in
servizi Ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere
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anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere
riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI
ATTIVITA’PRODUTTIVE
1.Competenze del Comune in materia di blocco attività commerciali e di somministrazione di alimenti e
bevande
Consiglio di Stato-Sez.V- ordinanza 26 agosto 2014, n.5915.Il Comune può inibire le attività
l regime di liberalizzazione degli orari , applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di
somministrazione , non vieta all’Amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di
inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del
diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli
in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità
sociale, salute
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 220 del 18 luglio 2014 ha mostrato di ritenere plausibile la detta
interpretazione giurisprudenziale nel senso che l’art. 50, comma 7, TUEL autorizza i sindaci a disciplinare gli
orari delle sale giochi ed esercizi laddove siano installate apparecchiature per il gioco, anche in funzione di
contrasto dei fenomeni di c.d. ludopatia.
ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI
2 Accesso a copie dei documenti contabili da parte di consigliere comunale
Consiglio di Stato- sez.V- Sentenza 8 luglio 2014 , n. 4525 Il Consigliere comunale è legittimato ad
accedere a qualsiasi atto comunale per l’esercizio della propria funzione
L’accesso ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all’esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al
controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale per la tutela degli interessi
pubblici anziché di quelli privati e personali e “si configura come peculiare espressione del principio
democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività”. Sul consigliere
comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso poiché
altrimenti sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle
funzioni del consigliere comunale. Il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le
informazioni utili all’espletamento delle funzioni non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla
loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio
Gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, da un lato, nel
fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali
,attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento comunale e, dall’altro, che esso non
deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche o meramente emulative, fermo restando comunque
che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto per
non introdurre arbitrariamente inammissibili limitazioni al diritto stesso.
Nel caso di specie è stato considerato legittimo l’accesso al consigliere all’’elenco IMU anno 2013 con
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nominativi ed immobili, copie delle note bancarie di riconciliazione acconti e saldi e relazioni dei revisori
non essendo legittimamente motivata l’esclusione dall’accesso dalla circostanza che le informazioni
desumibili dagli atti oggetto dell’accesso sarebbero state contenute negli atti contabili ritualmente messi a
disposizione di tutti i consiglieri comunali nell’ambito di approvazione del rendiconto dell’ente .
3.Parere Ministero Interno 22/07/2014 - Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Non può essere negato il
rilascio di copie cartacee a consiglieri e privati di atti pubblicati sull’albo on line
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha dato risposta a un quesito formulato da un
Segretario comunale. .Il quesito : il regolamento comunale può stabilire che i consiglieri comunali e gli
interessati all’accesso non possono più richiedere copia cartacea dei documenti amministrativi gia pubblicati
sull’albo pretorio on line?
La risposta: no. Il mancato rilascio della copia cartacea potrebbe costituire una discriminazione dei soggetti
senza adeguata cultura informatica, con conseguente lesione sia del principio generale di uguaglianza che
dello specifico diritto d'accesso, che pure attiene a quelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti a tutti i cittadini. E’ da differenziare il caso in cui le copie cartacee sono richieste dai
privati , rispetto a quelle richieste dai consiglier.Per i primi , per ridurre le spese correnti , è possibile
prevedere il costo di riproduzione .Per i consiglieri essendo l’esercizio del diritto gratuito , gli stessi
dovrebbero evitare per esigenze di risparmio di spesa, di inoltrare richieste generalizzate o comunque di
dimensioni manifestamente esorbitanti cospicua documentazione cartacea che comunque non può essere
negata. Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della
ordinaria attività amministrativa dell’ente locale, la Commissione per l’accesso – con parere del 29 novembre
2011 - ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico
interno
dell’ente
attraverso
l’uso
di
password
di
servizio.
PERSONALE
4 Fruizioni dei riposi giornalieri nel I anno di vita bambino
Consiglio di Stato – sez.III-Sentenza 10 settembre 2014, n. 4168- La fruizione può spettare al padre anche
se la mamma è casalinga
In applicazione dell’art. 40 co.1 c) d.lgs. 151/2001 il lavoratore ha diritto a fruire nel I anno di vita del
bambino del riposo giornaliero di 2 ore se la madre non sia lavoratrice autonomo Nell’ambito delle
lavoratrici non dipendenti rientrano anche le casalinghe in ragione della oramai riconosciuta equiparazione
dell’attività domestica ad una vera e propria attività lavorativa .
Interpello n.7/2014 Applicazione art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – R.D. n. 2657/1923 –
addetto all’installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli –
autista soccorritore e soccorritore di autoambulanza.
Per applicare i contratti di lavoro intermittente , è necessario verificare se le attività rientrano tra quelle
elencate nella tabella allegata al RD 2657 /1923 .Per le attività non elencate come quelle in questione , è
possibile comunque applicare il contratto di lavoro intermittente se il lavoratore è in possesso dei requisiti
anagrafici ex art. 34 e della disciplina contrattuale Per il settore dello spettacolo non si applica il limite delle
400 giornate lavorative effettive nel corso dei 3 anni solari
POLIZIA LOCALE
5.Parcheggi a pagamento
Corte di Cassazione- VI sez. civile-sentenza 3 settembre 2014, n. 18557 – Deve essere applicato l’art.7 –co.8
codice della strada
Se il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione o dispone
l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al co 1, f), su parte della stessa area o su
altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste
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per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", e per quelle definite " A"
dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente
individuate e delimitate con deliberazioni di giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari
di traffico.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa spetta all’amministrazione convenuta ex art. 2697 cod
civ fornire la prova della sussistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre
compete all’opponente la prova dei fatti impeditivi o estintivi
Orientamento ANAC 30/2014 –accordi tra pp. Tra gli accordi stipulati dall’amministrazione, da pubblicare
si sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche i protocolli d’intesa e le convenzioni tra pubbliche
amministrazioni, oltre agli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, a prescindere che contengano
o meno la previsione dell’eventuale corresponsione di una somma di denaro.
Diversamente, non vi rientrano i contratti stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre
pubbliche amministrazioni in quanto soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, cc. 16 e 32, della
legge n. 190/2012, e all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.
Orientamento ANAC 15/2014 – sovvenzioni e contributi Considerato che, ai sensi dell’art. 26, c. 3, del
d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti che dispongono concessioni di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di importo complessivo superiore a
1.000 euro è condizione legale per l’efficacia, qualora il procedimento di attribuzione degli stessi coinvolga
più amministrazioni, la pubblicazione deve avvenire a cura dell’ente effettivamente competente ad adottare
il provvedimento concessorio finale
PRINCIPALI SCADENZE EXTRAORDINARIE
30 SETTEMBRE 2014 : Approvazione bilancio di previsione annuale-2014
30 SETTEMBRE 2014 : Predisposizione programma triennale oo.pp. – decreto 9 goigno 2005 (G.U. 150 30.6.2005)
30 SETTEMRE 2014 : ricognizione stato di attuazione dei programmi ex art. 193 TUEL
30 SETTEMBRE 2014 Per i Comuni che abbiano approvato il bilancio entro agosto .Per i Comuni che
approvano il bilancio
al 30 settembre , la verifica data la coincidenza dei termini di scadenza è da
considerarsi insita nell’approvazione del bilancio di previsione al 30.9.2014
30 SETTEMBRE 2014 : terza verifica trimestrale di cassa da parte dell’organo della riscossione
30 SETTEMBRE 2014 : Comunicazioni all’Osservatorio di : a) i dati dei contratti non conclusi attraverso
centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto
una o più delle prestazioni individuate dal DMEF
, in essere alla data del 30 settembre 2014;
b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di
procedura negoziata ex artt. 56 e 57 , o a seguito di procedura aperta o ristretta di cui ex art. 55 d.lgs.
163/2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida ( art. 10 co. 4 – d.l. n. 66/2014)
30 SETTEMBRE 2014 : Dichiarazioni IMU enti non commerciali : gli enti non commerciali
devono
presentare la dichiarazione in questione per gli anni 2012 – 2013 entro il 30 settembre 2014.Le specifiche
tecniche per la trasmissione e la compilazione delle dichiarazioni sono indicate nell’allegato A al decreto 4
agosto 2014 –M.E.F (in G.U. n 185/ 11 agosto 2014)
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Programmazione triennale fabbisogno di personale A decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano,
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione , ai fini dell’attuazione del co 557
Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni dell’art. 3 – l. n. 114/2014, da parte degli enti locali viene
certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del
bilancio annuale dell’ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero
dell’interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui art. 11 co. 4
del d.l. 90 /2014 .riferita al non svolgimento di attività gestionale da parte del personale inserito negli uffici di
diretta collaborazione
anche quando prescindendo dal titolo di studio , il trattamento economico è
parametrato a quello dirigenziale ( art. 3 co. 10 bis- legge 114/2014)- rass. comun.16
Per favorire i lavoratori in disponibilità , nell’ambito della programmazione triennale di fabbisogno di
personale l’amministrazione che intenda avviare procedure concorsuali a tempo indeterminato o a tempo
determinato per periodo di tempo superiore a 12 mesi deve prima verificare consultando gli elenchi dei
lavoratori in mobilità se via sia personale da ricollocare - rass. com 16
30 SETTEMBRE 2014 : Dichiarazioni IMU enti non commerciali : gli enti non commerciali
devono
presentare la dichiarazione in questione per gli anni 2012 – 2013 entro il 30 settembre 2014.Le specifiche
tecniche per la trasmissione e la compilazione delle dichiarazioni sono indicate nell’allegato A al decreto 4
agosto 2014 –M.E.F (in G.U. n 185/ 11 agosto 2014)
30 SETTEMBRE 2014 : Dichiarazioni IMU enti non commerciali : gli enti non commerciali
devono
presentare la dichiarazione in questione per gli anni 2012 – 2013 entro il 30 settembre 2014.Le specifiche
tecniche per la trasmissione e la compilazione delle dichiarazioni sono indicate nell’allegato A al decreto 4
agosto 2014 –M.E.F (in G.U. n 185/ 11 agosto 2014)
30 SETTEMBRE 2014
entro il termine perentorio del 30 settembre 2014 I Comuni comunicano gli spazi
finanziari necessitati per sostenere nel 2014 i pagamenti dei debiti in conto capitale :
certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013 mediante
il sito web http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato ( Art. 4 – L. n. 133/2014 )
30 SETTEMBRE 2014 Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi
rustici e quelli stipulati da soggetti passivi IVA) devono essere registrati, qualunque sia il loro ammontare,
purché
di
durata
superiore
ai
30
giorni
complessivi
nell'anno.
La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o dalla sua decorrenza, se
antecedente) presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver provveduto al versamento dell'
imposta
di
registro.
I contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno non sono soggetti a
registrazione. Questi contratti, se non conclusi per atto pubblico o scrittura privata autenticata, possono
essere registrati soltanto "in caso d'uso".
Pertanto la registrazione entro il 30 settembre riguarda i contratti di locazione
con decorrenza dal 1
settembre 2014 – Sito Agenzia Entr.
Le scadenze fiscali sono verificabili sul sito Agenzia delle Entrate – sez. Strumenti Agenzia entrate-
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