ANNO 00 NUMERO 18 Dal 24 settembre al 1 ottobre 2014 COMUNE DI SABAUDIA PROVINCIA DI LATINA RUBRICA DELLE NOVITA’ NORMATIVE GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE 1 Il Segretario Generale Francesco Zeoli Il Responsabile di Progetto Paola Martullo AGGIORNAMENTI NORMATIVI DECRETO LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (GU n.212 del 12 settembre 2014) in vigore dal 13 settembre 2014 -C.d “ Sblocca Italia”-pagg. 3-29 DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2014, n. 126 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (GU Serie Generale n.199 del 28-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 73) –pagg 30-49 Le sintesi di seguito riportate negli articoli ,valgono ad agevolare essenzialmente le tematiche trattate, fermo restando che in sede di applicazione delle disposizioni in essi contenute ,è necessario esaminare l’intero testo 2 DECRETO LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (GU n.212 del 12 settembre 2014) in vigore dal 13 settembre 2014 -C.d “ Sblocca Italia” Si segnalano in particolare per quanto concerne le attività comunali : l’art. 4 che stabilisce che in caso di non conclusione favorevole di una conferenza di servizi per la costruzione di opere pubbliche segnalate dai Comuni dal 2 al 15 giugno 2014 alla PCM , il Comune può reindire la conferenza, procedere con dimezzamento dei termini in caso di urgenza ed eventualmente rimettere il provvedimento finale alla PCM ; che stabilisce esclusioni dal patto di stabilità per investimenti e per pagamenti ai fornitori; l’art.7 che prevede a partecipazione obbligatoria dei Comuni all’ente di governo dell’A.T.O. individuato dalla Regione . l’art.9 che introduce deroghe all’osservanza di alcune diposizioni del d.lgs. n.163/2006 per interventi definiti di “estrema urgenza” ; l’art.11 in materia di defiscalizzazione degli interventi pubblici anche per per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 mila € , mediante l'utilizzazione dei contratti di :partenariato pubblico-privato di cui all'art 3, co 15-ter- d.lgs . 163/2006 , la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, l’art. 12 che stabilisce interventi sostitutivi in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE l’art. 17 recante modifiche al DPR n. 380/2001 per la semplificazione degli oneri a carico dei cittadini e l’art. 25 per l’ accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturalel’art. 22 che prevede iniziative da parte di cittadini singoli o associati per la proposizione di interventi di riqualificazione di aree territoriali del Comune , l’art. 26 che disciplina gli adempimenti procedimentali per attuare interventi di valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati l’art. 31 che prevede l’emanazione da parte dello Stato di specifica disciplina per la riqualificazione degli esercizi alberghieri l’art. 34 che ha apportato modifiche al Codice degli appalti per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati Sono state omesse le disposizioni contenute negli artt. 28 “Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale”; 33 “Bonifiche ambientali nei siti di Bagnoli –Coroglio”; 39 “Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive”( per la tecnicità delle disposizioni); 41 TPL nelle Regioni Calabria e Campania Art. 1- Sblocco interventi assi ferroviari e tratte aeroportuali 3 L’art. 1 contiene : -Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e PalermoCatania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale con competenze amministrative assegnate all’amministratore delegato di Ferrovie per dello Stato in qualità di commissario ; - disposizioni per l’approvazione del contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti , stipulato tra M.I.T. e R.F.I. dell’ 8 agosto 2014 - disposizioni per l’avvio di investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale. Per tali aeroporti , il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati nei piani regolatori aeroportuali in applicazione del regolamento sui procedimenti di localizzazione delle opere di interesse nazionale ex DPR n. 383/94 equivale alla verifica di conformità urbanistica delle opere inserite nei prg Art. 2 –Semplificazioni procedimentali per infrastrutture strategiche di interesse nazionale in concessione L’art. 2 contiene disposizioni in materia di semplificazioni procedimentali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione Le disposizioni riguardano le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale relative al procedimento per l’approvazione dei progetti e per la loro realizzazione , individuate mediante programma predisposto dal M.I.T. , d’intesa con i ministri competenti , le regioni e le province autonome e inserito previo parere del CIPE e previa intesa con la conferenza unificata , nel Documento di Programmazione economico- finanziaria , ex art. 1 – legge n. 443/2001.Tali infrastrutture sono realizzabili con: a) concessioni di costruzione e gestione b) affidamento unitario a contraente generale Con disposizione innovativa e integrativa dell’art. 174 d.lgs. n. 163/2006 , attraverso l’inserimento del co. 4 bis , è stato previsto che il bando di gara per l’affidamento in concessione , può prevedere che in caso di realizzazione per stralci funzionali , il concedente può rimettere a gara la concessione per realizzare l’intera opera se entro un termine non superiore a 3 anni , non sia stata attestata la sostenibilità economico- finanziaria di stralci successivi da parte di primari istituti finanziari .La disposizione non si applica alle concessioni e ai progetti di finanza con bandi gia pubblicati al 13 .09.2014 Art. 3 Incrementi Fondo Ministero Infrastrutture e Trasporti L’ art. 3 contiene disposizioni relative ad incrementi del Fondo M.I.T. continuità dei cantieri gia aperti per le opere e interventi elencati all’art. 3 per consentire la Art. 4 Semplificazioni per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali Procedimenti attivabili In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte in un procedimento amministrativo , volto alla realizzazione delle opere pubbliche segnalate dai Comuni dal 2 al 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri , l’amministrazione procedente può riconvocare la conferenza di servizi anche se gia conclusasi definitivamente per riesaminare i pareri ostativi alla realizzazione dell’opera .Se l’amministrazione procedente ha urgenza di concludere il procedimento , i termini per i lavori della conferenza di servizi di cui all’art. 14 ter della legge n. 241/90 , sono dimezzati 4 Il Comune o le unioni di Comuni procedenti possono chiedere di rimettere il procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la deliberazione ex art. 14 quater co. 3 – l. n. 241/90 In caso di ulteriori difficoltà amministrative per la conclusione del procedimento è data facoltà di avvalersi della cabina di regìa istituita presso la PCM , per consulenza e accelerazione del procedimento Esclusioni dei pagamenti per investimenti per le opere segnalate alla PCM dal patto di stabilità Sono esclusi dal patto di stabilità i pagamenti per investimenti in opere oggetto di segnalazione alla PCM entro il 15 giugno 2014 , entro un limite di 250 milioni di € per il 2014 . L’esclusione opera a seguito di istruttoria di accertamento da parte della PCM da concludere entro il 30 ottobre 2014. Per la esclusione dalle spese da patto di stabilità devono sussistere le seguenti condizioni: a)le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Piano Triennale delle opere pubbliche; b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente; c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto di stabilita' devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014. Individuazione dei Comuni beneficiari della esclusione dal patto di stabilità e calcolo degli importi da escludere dai calcoli :sono individuati con DPCM entro il 28 ottobre 2014 Pagamenti dei debiti dell’amministrazioni : esclusioni dal patto di stabilità :sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno, per un importo complessivo di 300 milioni € , i pagamenti sostenuti dopo il 13 settembre 2014 , relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all'anno 2015. Presupposti I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale: a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013; c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 o che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita' entro il 31.12.2013 Alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno , si procede soltanto se i debiti sono stati registrati sulla piattaforma elettronica MEF per la certificazione dei crediti connessi a spese ascrivibili ai codici SIOPE 2101-2512 ( per i Comuni) Comunicazioni dei Comuni L’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno si verifica a seguito di comunicazione da parte dei Comuni al MEF mediante il sito web http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato: entro il termine perentorio del 30 settembre 2014 degli spazi finanziari necessitati per sostenere nel 2014 i pagamenti dei debiti in conto capitale : a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013 5 - entro il 28 febbraio 2015 degli spazi finanziari pagamenti nel 2015 di cui necessitano per effettuare i Le comunicazioni effettuate nei termini perentori del 30 settembre 2014 e 28 febbraio 2015 sono condizioni per il riparto degli importi da escludere Modifiche alle disposizioni normative sul patto di stabilità interno E’stato modificato il testo dell’art.31 co. 9-bis della .legge n. 183/2011 Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti nel I semestre dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies ,fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dall’esclusione del periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere entro il 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio previsto Art. 5 – Concessioni autostradali nazionali E’ prevista la facoltà per i concessionari di tratte autostradali nazionali entro il 31.12.2014 di proporre modifiche al rapporto concessorio con la predisposizione di un nuovo piano economico finanziario e riaffida mento delle concessioni delle concessioni autostradali di cui al co. 4 Art. 6 – Disposizioni per incentivare nuove infrastrutture digitali In via sperimentale sino al 31 dicembre 2015 possono essere ammessi ai benefici consistenti in crediti di imposta a valere sull’IRES e IRAP , entro un limite massimo del 50% del costo dell’investimento , interventi infrastrutturali per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, per interventi su reti fissa e mobile , su impianti di connessione individuati al co. 1 , che realizzino un obiettivo di interesse pubblico previsto dalla A.D.I. e che prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie elencate al co. 1 Completamento degli interventi : nei Comuni con oltre 10 mila abitanti , l’investimento non deve essere inferiore a 1 milione € e per completare interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione da effettuarsi con procedura ad evidenza pubblica Il termine di completamento delle opere è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 mln € e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 mln € No benefici :Non sono comunque ammessi ai benefici gli interventi ricadenti in aree nelle quali gia' sussistono idonee infrastrutture ed operi gia' un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga e non possono essere concessi i suddetti benefici a piu' di un soggetto nella stessa area, mentre sono ammessi benefici nei Comuni con oltre 50 mila abitanti per potenziamento degli interventi di cui all’art. 33 co. 7 quater della legge n. 221/2012 Procedimento per ottenere benefici l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda 6 ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico Emanazione decreti attuativi : E’ prevista l’emanazione di decreti attuativi M.I.S.E da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del d.l. Posa in opera di infrastrutture a banda larga e ultralarga Per favorire la diffusione della banda larga e ultralarga nel territorio nazionale attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale,e la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti con decreto MISE , da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto MISE 1° ottobre 2013 Semplificazioni per variazioni non sostanziali degli impianti per la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile gia in possesso dei titoli abilitativi -per gli impianti che comportano variazioni di altezza non superiore a 1 metro e aumenti di superfici di sagoma non superiori a 1,5 mq : in questo caso basta una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale da trasmettere contestualmente alla attuazione dell’intervento agli stessi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi ; - non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti di radiotelefonìa mobile da eseguìre su edifici e tralicci preesistenti che comportino l’autorizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 m. e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 mq Disposizioni relative a campi elettromagnetici –modifica all’art. 14 co. 8 a-n. 2 legge n. 221/2012 I valori di attenzione indicati nella tab. 2 –all. B del DPCM 8 luglio 2003 per la protezione da possibili effetti sono assunti come misura di cautela per la protezione da possibili effetti connessi con la esposizione a campi magnetici all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenza non inferiore a 4 ore al giorno; solo nel caso di utilizzazione degli edifici come per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne con dimensioni abitabili , come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anticaduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini). Art.7 Mitigazione rischio idrogeologico Modifiche al d.lgs. n. 152/2006 Parte Terza Alla parte III del d.lgs. n. 152/2006 ,recante Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, le parole autorità d’ambito sono sostituite da” ente di governo dell’ambito” ovunque ricorrano .La disposizione si ricollega alla riorganizzazione degli ambiti territoriali di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali ex art. 3 bis – l. n. 148/2011 7 Art. 147 co. 1 : è prevista la partecipazione obbligatoria dei Comuni all’ente di governo dell’A.T.O. individuato dalla Regione . Per la Regione Lazio è stata emanata la LR. 4 aprile 2014, n. 5 per la tutela e gestione delle acque Art. 147co. 1 bis è previsto l’esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Regione in caso di non adesione degli enti locali all’ente di governo dell’ATO Art. 147 co. 2 bis individua la dimensione geografica dell’ATO, per cui è previsto che qualora l’ATO coincida con l'intero territorio regionale, se si renda necessario per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane Art. 149 bis co. 1 Affidamento del servizio : L'ente di governo dell'ambito , nel rispetto del piano d’ambito di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 152 , per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica Il co. 2 detta disposizioni in caso di scadenza del termine di gestione d’ambito, per cui l’ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. Art. 151 Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Co.1) Il contenuto delle convenzioni e dei disciplinari è descritto al co. 2 .In particolare, è prevista una durata dell'affidamento, non superiore a 30 anni, e la possibilita' di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell’ente di governo dell’ATO Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico Art. 153 Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato Co. 1 Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143, sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ( 13.9.2014), salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'art. 172, co 1 , ( in caso di subentro alla data del 13 settembre 2014 ai soggetti operanti nell’ATO o in 8 caso di subentro alla data di scadenza stabilita nel contratto di servizio)gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini su indicato , si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172, ovvero scatta il potere sostitutivo della Regione . La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. Il co. 2 invece stabilisce gli adempimenti del subentrante al precedente soggetto gestore Art.158 bis Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorita' espropriante L’art.158 bis norma: modalità di approvazione di progetti di opere definitive e interventi inclusi nei piani di investimento inseriti nei piani d’ambito da parte degli enti di governo attraverso conferenze di servizi.L’approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera , costituisce titolo abilitativo e se occorre variante agli strumenti urbanistici , esclusi i piani paesaggistici. L’art.172 “Gestioni esistenti” stabilisce che gli enti di governo inadempienti degli ATO che non hanno ancora adottato i piani di ambito o avviato le procedure di affidamento ,devono procedere entro il 13 settembre 2015 , disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico Per garantire la unicità di gestione nell’ATO , il gestore subentra alla data del 13 settembre 2014 agli ulteriori soggetti operanti nel medesimo ATO e l’ente di governo dispone l’affidamento al gestore unico di ambito alla scadenza di una o più delle gestioni esistenti Se l ‘ente di governo dell’ATO non provvede nei termini , il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi dandone comunicazione alla AEEG e al Ministero Ambiente Se il Presidente della Regione non provvede , la AEEG segnala l’inadempimento al Presidente Consiglio Ministri che nomina un commissario ad acta La violazione delle disposizioni comporta responsabilità erariale L’art.124 norma le autorizzazioni agli scarichi di competenza delle Regioni .Risulta modificato il co. 6 che amplia il potere in materia delle Regioni che oltre a disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio ha competenza ad autorizzare, se già in esercizio, lo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, o interventi di potenziamento funzionale, ristrutturazione o dismissione. Programmazione 2015 : le risorse destinate a finanziare gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate in attuazione degli accordi di programma Regione interessataMinistero Ambiente.Gli interventi sono definititi con DPCM, mentre l’attuazione è affidata al Presidente della regione , con la previsione di revoca dei finanziamenti assegnati dallo Stato per i quali alla data del 30 settembre 2014 non e' stato pubblicato il bando di gara o non e' stato disposto l'affidamento dei lavori e per gli interventi che risultano difformi dalle finalita'. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. (art.7 co.3) Attività di progettazione e esecuzione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico delle Regioni le 9 regioni possono avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato.( art. 7 co.4) Occupazioni d’urgenza e competenze regionali I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico inclusi negli accordi di programma redigono lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati ( art. 7 co. 5) Istituzione fondo per finanziamento interventi relativi a risorse idriche presso Min.Ambiente .I presidenti delle Regioni comunicano al Ministero entro il 31 ottobre 2014 l’elenco degli interventi per i quali siano stati adottati atti giuridicamente vincolanti con verifiche nei successivi 60 giorni da parte dell’ISSPRA .L’utilizzo del fondo è subordinato all’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico (art. 7 co.6) Adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane:per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento, entro il 30.9.2014 , il Governo esercita il potere sostitutivo ( art. 7 co.7) Situazioni di criticita' ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e Alluvione –Assegnazione risorse finanziarie alle regioni ( art. 7 co.8) Art.8 Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto Contiene disposizioni delega per prossima emanazione di regolamento attuativo ex D.P.R. Art.9 Semplificazioni procedimentali per interventi di estrema urgenza Definizione di “estrema urgenza”-co.1 : situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, per : a) la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni in sostituzione di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumita' e della salute della popolazione studentesca e docente; b) mitigare dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; c) procedere agli adeguamenti alla normativa antisismica; d) tutelare l’ ambiente e il patrimonio culturale. Disposizioni applicabili per interventi di estrema urgenza contenute nel d.lgs. n.163/2006- co. 2 Non si applicano per i lavori di importo inferiore a 5.186.000€ le disposizioni contenute nell’art. 11 ai co 10 – termine dilatorio per la stipula del contratto , che stabilisce che il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. co.10 ter –sospensione dei termini di stipula del contratto in caso di ricorso proposto l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare contro 10 Per tali contratti di lavori le amministrazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 75 del d.lgs. 163 Modalità di pubblicazione dei bandi di gara I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a 500 mila €, sono pubblicati soltanto sul sito informatico della stazione appaltante ( non anche sulla Gazzetta Ufficiale) Termini per il ricevimento delle domande di partecipazione e di ricevimento delle offerte – art.122 co. 6 d.lgs. n. 163 : sono dimezzati Procedure per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 5.186.000 €: i lavori possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'art. 57, co 6,d.lgs. n. 163/2006 . In base all’art. 57 co. 6 d.lgs. 163 , l’amministrazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno 3 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei I lavori affidati, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 % dell'importo della medesima categoria Lavori di messa in sicurezza edifici scolastici e quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purche' nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici Art.10 Finanziamenti da parte di Cassa DDPP Sono state modificate disposizioni contenute nella legge n. 326/2003 nei commi 7 e 11 con ampliamento dei soggetti ammessi al finanziamento con risorse della CDDPP ,ovvero i soggetti privati che intendano compiere operazioni nei settori di interesse generale , individuati con decreto del M.E.F. e per opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità e investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. Art. 11 Defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali delle pp.aa ( inclusi i Comuni) attraverso l’applicazione di crediti di imposta IRAP e IRES Sono state modificate le disposizioni contenute nell’art. 33 l.n. 221/2014 prevedendo incentivi non più soltanto per opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale , ma anche per opere pubbliche previste in piani o programmi delle pubbliche amministrazioni di importo superiore a 50 mila € attraverso l’utilizzo di contratti di partenariato pubblico-privato ex art. 3 co. 15 ter – d.lgs. n. 163 . 11 Pertanto, il nuovo testo dell’art. 33 co. 1 prevede che per favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 mila € , mediante l'utilizzazione dei contratti di :partenariato pubblico-privato di cui all'art 3, co 15-ter- d.lgs . 163/2006 , la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2 di competenza del CIPE , la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, comprese le società di progetto di cui all'art. 156 d.lgs. 163/2006 , un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure su indicate stabilite all’art 33 –l. n. 221 /2012, non può superare l'importo di 2 miliardi di euro Art.12 Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei -In caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE; - in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi previsti da piani e programmi comunitari, pena l’attivazione dei poteri sostitutivi dal medesimo esercitabili Art.13 Misure a favore dei project bond –modifiche all’Art. 157 d.lgs. n.163/2006 Ampliamento ambito soggettivo dei sottoscrittori dei project bond , in qualità di investitori qualificati Per realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto ex art.156 d.lgs. 163 e le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ex art. 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli artt 2412( limiti alla emissione di obbligazioni al portatore o nominative ) e 2483 ( disciplina dell’emissione dei titoli di debito)del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati definiti all'articolo 100 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58** Sono da intendersi inclusi in ogni caso tra gli investitori qualificati anche le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'art. 2359 cod civ; detti obbligazioni e titoli di debito possono essere de materializzati* e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi non si applicano gli articoli 2413( riduzione del capitale sociale), 2414-bis, commi 1 e 2 (costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori con designazione di notaio) , e da 2415 a 2420 del codice civile.( in materia di modalità operative dell’assemblea degli obbligazionisti , rappresentante degli obbligazionisti , esercizio di azioni da parte degli obbligazionisti) *Per dematerializzazione si intende la trasformazione del certificato cartaceo in una scrittura contabile su di un registro elettronico. La disciplina relativa alla dematerializzazione è stata introdotta nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 213/1998, secondo il quale "... Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati 12 regolamentati non possono essere rappresentati da titoli..." (art. 28): gli strumenti, cioè, non sono più incorporati in certificati fisici, ma sono rappresentati da iscrizioni nei conti di una banca o di un altro intermediario finanziario abilitato (società di gestione accentrata).-da Borsaitaliana-glossario **Nella categoria di investitori qualificati rientrano, tra l’altro, le persone fisiche e le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 34-quater, comma 1, del Regolamento n.11971/1999 CONSOB , purché iscritte in apposito registro. Sito Consob Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario o fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ( co. 3 –art. 157 d.lgs. 163) Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. ( inserimento co. 4 bis all’art.157 d.lgs 163) Diritti esercitabili dai titolari di obbligazioni e titoli similari E’ stato modificato l’art. 159 d.lgs. 163/2006 prevedendosi che in caso di volontà di risoluzione di un contratto da parte del concessionario , possono impedire la risoluzione e designare una società subentrante oltre che gli enti promotori anche i titolari di obbligazioni e titoli similari Privilegio generale sui crediti I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi, hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176 ( modifica art.160 co.1 d.lgs. 163) Costituzione delle garanzie ex art. 2414 bis cod civ.-integrazione testo –previsione di garanzie a favore di rappresentanti dei sottoscrittori oltreché dei sottoscrittori La deliberazione di emissione di obbligazioni, che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori ,deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalita' necessarie per la costituzione delle garanzie medesime. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura comprese le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.". Imposte sulle garanzie e operazioni ad esse afferenti – sostituzione art. 1 co. 3 –l.n. 134 /2012 Le garanzie di qualunque tipo,e le operazioni su di esse, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 13 Art.14 Modifiche migliorative con sovraccosti a progetti di opere pubbliche (overdesign) Ai progetti delle opere pubbliche che rispondano a standard tecnici minimi , in osservanza delle regole definite in ambito comunitario , non possono essere richiesti elementi che richiedano livelli di sicurezza superiori, senza che le modifiche migliorative ( overdesign) siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilita' economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione Art.15 Fondo per la patrimonializzazione delle imprese promozione dell’istituzione di un fondo privato per il rilancio delle imprese industriali italiane con necessità di patrimonializzazione anche se in equilibrio economico operativo di durata decennale , prorogabile a favore di imprese industriali con n.di addetti non inferiori a 150 il fondo deve essere sottoscritto da investitori istituzionali e professionali l’ operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 mld € , sottoscritta ai sensi del co.3 la gestione del fondo è affidata a una società di gestione di risparmio selezionata con procedura ad evidenza pubblica Art.16 Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere regione Sardegna Art. 17 Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia Sono state apportate modifiche al DPR n. 380/2001: Modifiche alla definizione di interventi di manutenzione straordinaria ex art. 3 co. 1 b) DPR 380 : limite degli interventi : è la volumetria complessiva dell’ edificio e l’originaria destinazione d’uso dell’intero edificio Pertanto : le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; Interventi di conservazione- inserimento art. 3 bis dpr n. 380 Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario. 14 Attività edilizia libera – art. 6 DPR n.380 Titolo abilitativo: CIA anche telematica anche per gli interventi di cui all’art. 6 con modifiche lett.a e ebis) ovvero per : a)gli interventi di manutenzione straordinaria ex art. 3 co. 1 b) , compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio. Tali interventi possono comportare aumenti del numero di unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici e bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, o le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa. Forma della CIA Per i suddetti interventi , l'interessato trasmette all'amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato,che attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. ( modifica co. 4 art. 6 ) Trasmissione della CIA da parte del Comune alla Agenzia Entrate Per gli interventi di cui all’art. 6 co 2, la comunicazione di inizio dei lavori è valida anche ai fini di cui all'art 17, co.1, lett b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, , nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, ovvero è valida anche per le iscrizioni a finalità catastali ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. Competenze delle Regioni : limitazione Le Regioni : -possono estendere la disciplina ex art. 6 a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2; -disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.( modif. art. 6 co. 6 DPR n. 380) Sanzioni pecuniarie per mancata trasmissione CIA o per la mancata trasmissione relazione del tecnico E’ applicata la sanzione pecuniaria pari a 258 €. Tale sanzione è ridotta di 2/3 se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. ( modifica art. 6 co. 7 DPR n. 380) Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici art. 14 –dPR n. 380 –aggiunta co. 1 bis e modif co.3 Aggiunta co. 1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico. 15 Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire- art. 15 Dpr 380 aggiunta co. 2 bis La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate Contributo di costruzione per interventi di trasformazione urbana complessi- art. 16 DPR n.380 Interventi di trasformazione urbana complessi sono i progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano elencati all’allegato IV –Parte II – d.lgs. 152/2006 n. 7 (Progetti di infrastrutture) e n.8 ( altri progetti) Prescrizioni dello strumento attuativo Per i progetti individuati ,di trasformazione urbana complessi , lo strumento attuativo prevede una modalità alternativa in base alla quale il contributo per il rilascio del permesso di costruzione, è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui all’art. 16 DPR n. 380/2001 ,mentre le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi. Contributo relativo al costo di costruzione : la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre 60 giorni dalla ultimazione della costruzione. Le opere di urbanizzazione sono eseguite dal privato tenuto conto degli oneri di urbanizzazione L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: a)all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'art. 41-quinquies, penult e ultimo co, legge n. 1150/1942, e dalle leggi regionali; d-bis) alla differenziazione tra gli interventi per incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia ex art. 3, co 1, d), DPR n. 380 /2001 anziché quelli di nuova costruzione. Incentivazione recupero patrimonio edilizio esistente art. 16 co. 10 DPR n. 380 Per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art 3, co 1, lett.d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni. Riduzione o esonero dal contributo di costruzione anche per interventi di manutenzione straordinaria – art.17 DPR n. 380 Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, e/o per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art 6, co 2, lett a), il contributo di costruzione è commisurato alla 16 incidenza delle sole opere di urbanizzazione. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono gli interventi di cui all’art.3, co 1, b), compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio( co.4) Contributo di costruzione riducibile in misura non inferiore al 20%- Competenze comunali Per agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in corso di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro 90 giorni ,dall'entrata in vigore della presente disposizione ( 18.12.2014) , i criteri e le modalità per l'applicazione della relativa riduzione( (inserimento co. 4 bis) Procedimento per il rilascio del permesso di costruzione per i progetti particolarmente complessi art. 20- sostituzione co 7 – DPR n. 380 La particolare complessità del progetto è individuata dal responsabile del procedimento con motivazione La dichiarazione di particolare complessità del progetto comporta: -una istruttoria da svolgersi entro 120 anziché entro 60 giorni ( art. 20 co. 3); -l’interruzione del termine istruttorio entro 60 anziché entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per integrazioni documentali Capo III, Titolo II, Parte I del DPR n. 380 ,la rubrica e' sostituita dalla seguente “Segnalazione di inizio di attività e denuncia di inizio di attività” Art 22 DPR n. 380 Applicazione delle scia per : -interventi non soggetti a pdc ( art. 10) -interventi soggetti a attività edilizia libera ( art.6) che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente -le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ex d.lfs 42/2004 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, questa scia costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.( art.22 co.2) -le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dallealtre normative di settore ( art. 22 co. 2 bis) Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante sempre consentito salva diversa determinazione regionale e nel rispetto della programmazione urbanistica comunale -- aggiunta art. 23 ter DPR 380 Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della 17 destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) b) c) d) rurale. residenziale produttiva e e turistico-ricettiva; direzionale; commerciale; La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. Permesso di costruire convenzionato – inserimento art. 28 bis Dpr n. 380 , permesso di costruzione rilasciabile a seguito di sottoscrizione di una convenzione Funzione della convenzione la convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume per poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. Interventi oggetto di convenzione Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: a)la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto stabilito all’art.32, co. 1, lett g, d.lgs 163/2006 ovvero per i lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso ex art. 16, co 2 - DPR 380 /2001 e dell'art 28, co 5 . l. 1150/1942; c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale Modalità attuative della convenzione Per stralci funzionali cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. Termine di validità del pdc può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione. Procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato – Art. 20 dpr 380 Alla convenzione si applica altresi' la disciplina dell'art. 11 –l.n 241/90 in materia di accordi pubblica amministrazione-privati Lottizzazione di aree – conseguenti integrazioni art. 28 legge n. 1150/1942 L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di lottizzazione ex art. 28 o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e 18 per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento Sostituzione del termine scia alla dia Si intende applicata la scia in ogni caso tranne che : nei casi in cui è prevista la presentazione della dia ex art 22, 23( dia e procedimento) , art.24 co. 3 del DPR n. 380 /2001 per la richiesta del certificato di agibilità Potere sostitutivo regionale generale per adozione piani attuativi Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale Art.18 Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativointegrazione art. 79 –l 392/1978 In base all’art. 79 della legge 392/1978 è prevista la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dalle disposizioni contenute nella legge o ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge. Il conduttore, infatti , con azione proponibile fino a 6 mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, puo' ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge In deroga alle disposizioni precedenti , nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 150 mila, e' facolta' delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto. Art. 19 Esenzioni da imposte sugli accordi di riduzione dei canoni di locazione La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo Art. 20 Misure per il rilancio del settore immobiliare- Società di investimento immobiliari quotate -Modifiche ai requisiti partecipativi di soci ( che consentono una maggiore partecipazione) a spa con attività prevalente di locazione immobiliare per optare per il regime speciale opzionale civile e fiscale ex art. 1 co 119 – legge 296/2006.E’ prevista l’ applicazione di un regime impositivo fiscale ordinario fino alla realizzazione dei presupposti per l’ammissione al regime speciale con realizzazione dei presupposti . L'opzione e' irrevocabile e comporta per la societa' l'assunzione della qualifica di "Societa' di investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonche' in tutti i documenti della societa' stessa. -Modifiche ai casi di applicazione delle ritenute di acconto e alle % : I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, al sistema di deposito accentrato e gestito 19 dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB e i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, una ritenuta del 20 % sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare. La misura della ritenuta e' ridotta al 15 % in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ex 2, co 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'art 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, , e dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009. Art. 21 Incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione Sono previste deduzioni dal reddito complessivo in caso di: a) acquisto di abitazioni a destinazione residenziale di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia cedute da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da coop edilizie .L’acquisto deve essere stato effettuato dal 1 gennaio 2014 al 31.12.2017 Le deduzioni sono a favore dell’acquirente persona fisica non esercente attività immobiliare ; l’entità della deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile , risultante dall’atto di compravendita nel limite massimo di spesa pari a 300.000€; b) spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale , per prestazione di servizi derivanti da contratti di appalto per costruire unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori per queste spese la deduzione è applicabile se vi sia attestazione dell’impresa che esegue i lavori c) acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione Il comma 4 indica i presupposti e le condizioni per fruire della deduzione ( lett a/f) Modalità di applicazione della deduzione : è ripartita in 8 quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta in cui avviene la stipula del contratto di locazione .Non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali per le stesse spese. Ulteriori modalità applicative sono stabilite con Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti e MEF Art. 22 Conto termico Sono previsti incentivi per agevolare l’accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica . L’aggiornamento degli incentivi previsti secondo quanto disposto dall’art. 28 co. 2 g) d.lgs. n. 28/2011 per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili avverrà con apposito decreto M.I.S.E entro il 31.12.2014. Art.23 Immobili concessi in diritto di godimento con previsione di acquisto da parte del conduttore Le disposizioni riguardano i contratti che immettono nel godimento un immobile diversi dalla locazione finanziaria con diritto in capo al conduttore di acquisto, entro un termine determinato .L’acquisto comporta l’imputazione delle quote di canone gia versato a titolo di godimento all’importo del prezzo di compravendita . Questi contratti devono essere trascritti ai sensi dell' 20 art. 2645-bis codice civile. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad 1/20 del loro numero complessivo. Se il contratto ha ad oggetto una abitazione il divieto per il notaio di procedere alla stipula dell’atto di acquisto opera fin dalla concessione del godimento . In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennita', se non e' stato diversamente convenuto nel contratto. In caso di fallimento del concedente il contratto non si risolve In caso di fallimento del conduttore il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione,facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo oppure Se egli non intende valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con la autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito nel contratto .Si applica l’art. 72 del R.D.n. 267/1942 Riscatto dell’alloggio sociale ( ex art. 8 co. 5 –l. n. 80/2014 In sintesi, l’art. 8 , ha stabilito che la clausola contenuta nelle convenzioni per le locazioni degli alloggi sociali ex art. 5 .l. 9/2007 , non può consentire il riscatto prima di 7 anni dall’inizio della locazione. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere l’immobile prima dello scadere dei 5 anni. Inoltre, fino alla data del riscatto, il conduttore può imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio Con l’inserimento del co. 5 bis è stato previsto che le disposizioni dell’art. 8 si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà, vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente al 13 settembre 2014 Art.24 Agevolazione della partecipazione delle comunita' locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio-Iniziativa dei cittadini e adempimenti facoltativi comunali Per la riqualificazione di aree territoriali del Comune , i cittadini singoli o associati possono presentare progetti al Comune riguardanti la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi e In relazione alla tipologia dei predetti interventi , possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attivita' posta in essere. L'esenzione e' concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attivita' individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attivita' posta in essere. Art. 25 Semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale- modifiche alla legge n. 241/1990 21 E’ stata introdotta all’art. 14 ter della legge n. 241/90 , la disposizione contenuta nel co. 5 bis , che stabilisce per finalità esemplificative e certezza dei tempi di efficacia degli atti infraprocedimentali , che i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale. All’ art. 14-quater recante disposizioni in materia di effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi da parte dei rappresentanti delle amministrazioni è precisato che qualora venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione , è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione* * Gli atti di alta amministrazione sono una species del più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono pertanto al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale, sia pure con talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente discrezionale degli stessi. Infatti, il controllo del giudice non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali e manifesto eccesso di potere .La motivazione degli atti di alta amministrazione stante la loro natura discrezionale , non deve convincere sulla opportunità delle scelte operate, ma deve dare contezza di una adeguata completezza istruttoria , la non illogicità , arbitrarietà e contraddittorietà o iniquità della decisione .Non comportano che l’organo emittente debba altresì dare contezza sul perché tra varie soluzioni se ne sia preferità l’una rispetto ad altra (giurisprudenza amministrativa ) Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l’imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici- Integrazione art. 12 co. 23 legge n. 106/2014 -Modifiche al Regolamento sui beni e attività culturali per semplificazioni procedimentali Semplificazioni regolamentari Con regolamento,da emanare su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all’art 146, co 9, IV periodo, d.lgs. n. 42/2004, per ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, e per operare ulteriori semplificazioni procedimentali,. Con il medesimo regolamento sono altresì individuate: a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'art. 149 d.lgs. n. 42/2004 , sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell’art. 15- legge n. 241/90 , con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali. Modifica al procedimento di rilascio di autorizzazione per interventi su immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge- ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 con obbligatoria 22 acquisizione di parere preventivo da parte del sovrintendente ai Beni culturali – modifica art. 146 – co.9 Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all’art. 96 d.lgs. n. 163/2006 Ai sensi dell’art. 96 - co. 6 d.lgs. 163 è stabilito che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.Le linee guida saranno emanate entro il 31.12.2014 Art. 26 Interventi di valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati. Strumento procedimentale : accordo di programma . A norma dell’art. 34 co. 1 TUEL ,l’accordo di programma ,è concluso per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più enti territoriali ( co. 1) Finalità : recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico,che costituisce variante agli strumenti urbanistici che costituisce titolo per l'Agenzia del demanio all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato ( co.1) Procedimento : adempimenti comunali per individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che e' tenuto a valutarlo salvo il caso in cui opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento;per gli immobili della Difesa compete al Ministero della Difesa individuare quelli destinati alla valorizzazione tramite conclusione di accordo di programma con l’Agenzia del demanio entro 45 giorni dalla data di conversione in legge del decreto ( co.1) -Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione dei contenuti dell’accordo , l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa possono proporre all'amministrazione comunale, un progetto di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione del progetto da parte di privati. ( co.3) - L'accordo di programma avente ad oggetto il progetto sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio o con il Ministero della difesa ( per immobili della Difesa) costituisce variante di destinazione d'uso ex TUEL da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo e' ratificato con deliberazione del Consiglio comunale. ( co.4) -Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio, o il Ministero della difesa procedono, 23 secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili Adempimenti regionali Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano le misure necessarie a garantire, le occorrenti semplificazioni documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma ( co.5) Proventi alle amministrazioni sottoscriventi l’accordo di programma A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata , e' attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalita' determinate con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ( co.8) Mancata attuazione dell’accordo Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente puo' proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica ( co.7) Art. 27 Patrimonio INAIL . Con DPCM entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto sono individuate le opere di pubblica utilita' da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell’INAIL Art.29 Riordino dell’ andamento del sistema portuale Per migliorare l’andamento del sistema portuale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore è adottato un DPCM per l’emanazione del piano strategico nazionale della portaulità e logistica. Per accelerare l’attuazione dei progetti inerenti la logistica portuale , le autorità portuali presentano alla PCM entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto gli interventi in corso di attuazione o o da realizzare .Entro i successivi 60 giorni la Presidenza Cons.Ministri e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti individuano gli interventi più urgenti anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico Art.30 Promozione del Made in Italy E’ prevista l’ emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto( entro l’11.11.2014 ) per l’adozione di un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia con attuazione a cura dell’ICE Gli obiettivi perseguendi sono a) realizzare attività di formazione e informazione sulle opportunita' offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie; b) supportare le piu' rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale; c) valorizzare le produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutelare all'estero i marchi e le certificazioni di qualita' e di origine delle imprese e dei prodotti; d) sostenere la diffusione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; 24 e) realizzare un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari per favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015; f) realizzare campagne di promozione strategica nei mercati piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding; g) sostenere l'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese; h) realizzare tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri; i) rafforzare l’ organizzazione delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher; l) sostenere iniziative di promozione delle opportunita' di investimento in Italia, di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia. Art.31 Riqualificazione esercizi alberghieri Competenza statale :E’ prevista l’emanazione di un DPCM : -per definire le condizioni di esercizio dei cond hotel .Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di unità immobiliari , che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettivita' e, in forma integrata e complementare, in unita' abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non puo' superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati -per stabilire criteri e modalità per rimuovere il vincolo di destinazione alberghiera per interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti Il vincolo di destinazione puo' essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti se lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato Competenze regionali : adeguamento dei propri ordinamenti al contenuto del DPCM entro 1 anno dalla loro entrata in vigore Per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, si applica il DPCM 13 settembre 2002, Art. 32 Rilancio delle imprese della filiera nautica Rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello spazio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti con decreto MIT Art 34 Modifiche al Codice degli appalti per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati Controllo sul possesso dei requisiti Art. 48 inserimento co. 1 bis Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'art 62, co 1,* nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della parte IV del Tit.V , richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 25 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo. *Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, o a lavori di importo pari o superiore a 40 milioni di euro, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, se lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo Avvalimento Art. 49 inserimento co 1-bis. L’istituto dell’avvalimento di cui al co. 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art.212 d.lgs. 152/2006 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Integrazione art. 57 – co. 2 – La procedura è applicata nella misura strettamente necessaria,anche nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi del d.lgs . 152/2006bParte IV –Tit V , o quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte Art.70 integrazione co.11 Applicazione termini abbreviati quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi ordinari Si applicano anche nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte IV - Tit V d.lgs. 152 Varianti in corso d'opera Art. 132 integrazione co. 2 lett e bis Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori,anche nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte IV tit V d.lgs 152 Non sono considerate varianti anche gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20 % per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati - integrazione co. 3 art 132 Progettazione Integrazione art. 132 co. 3 Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione, 26 quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte Opere e interventi realizzabili nei siti inquinati Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attivita' di messa in sicurezza e di bonifica per interventi richiesti dalla normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere realizzati i seguenti interventi : -manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture -adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, -opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi - piu' in generale, altre opere lineari di pubblico interesse E’ necessario che tali interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non pregiudicano ne' interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. I commi 8 e seguenti contengono disposizioni tecniche caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati disciplinanti i procedimenti di Art. 35 Individuazione e realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale Entro il 22 novembre 2014 con DPCM sono individuati gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee. Gli impianti di termotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente. ( co. 1) I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilita', di v.i.a. e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti su indicati , sono ridotti alla meta'. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ( 13.09.2014) , sono ridotti della meta' i termini residui.( co. 6) Le ulteriori disposizioni riguardano interventi urgenti da attuare su impianti da realizzare o esistenti Art. 36 Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi Sono esclusi dal calcolo delle spese ai fini del Patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario , per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, per gli importi stabiliti Decreto M.I.S.E. da emanare entro il 31 luglio di ogni anno Con la legge di stabilita' per il 2015 e' definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi 27 di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese in conto capitale finanziate dalle entrate derivanti dalla applicazione delle aliquote per le concessioni di produzione degli idrocarburi da corrispondere per il 55% alls Regione e per il 15% ai Comuni , ai sensi dell’art. 20 – d.lgs. n. 625/1996. Art. 37 Misure per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale- modifiche al DPR n. 327/2001 I gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale sono opere di interesse strategico , costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di pubblica utilita'e considerate indifferibili e urgenti. Autorizzazioni per la costruzione di gasdotti In particolare è stato stabilito che i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita' di attraversamento degli impianti ed aree interferenti.in caso di ritardi procedimentali causati dalle amministrazioni competenti , il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi 30 giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalita' di attraversamento, che, trascorsi ulteriori 30 giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Tariffe determinate dall’AEEG L’AEEG stabilisce meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti di cui al co. 3 Art. 38 Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali Per valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilita', urgenti e indifferibili. Se le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. Procedimenti in corso regionali Per i procedimenti di v.i.a. in corso presso le Regioni alla data del 13.09.2014 , relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale e' stato avviato il procedimento, lo conclude entro il 31 dicembre 2014 . Decorso inutilmente il 31.12.2014 la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico.( co.4) Le disposizioni successive riguardano: - il procedimento per attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi a seguito di rilascio di titolo concessorio unico e sulla base di un disciplinare tipo adottato con D.M.I.S.E (commi 5-7) 28 -studi ex art. 8 –legge 133/2008 in materia di sfruttamento di giacimenti di idrocarburi , con l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell'attivita' mineraria e procedimenti sperimentali per la tutela di risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimita' delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi( co.9-10) anche in caso di attività in territori costieri Art. 40 Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga E’ previsto un incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione ex art. 18, co 1, lett a), d.l. 185/2008 , per il 2014 L’incremento è previsto anche per completare l’erogazione dei trattamenti del 2013 Art. 42 Finanza regionale L’intesa adottata in conferenza permanente per i rapporti stato- regioni e province autonome per la regolazione degli ambiti di spesa in sede di auto coordinamento al fine di assicurare il contributo stabilito alla finanza pubblica deve essere adottata per il 2015 entro il 30.9.2014 ( art. 46 co. 6 –l. n. 89/2014) In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con DPCM , da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini ,gli importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni. Le disposizioni seguenti contengono : -le autorizzazioni di spesa per le Regioni destinate a: istituzioni scolastiche paritarie, diritto allo studio, contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita', diritto al lavoro dei disabili, erogazione gratuita di libri di testo, materiale rotabile con relativa certificazione delle spese da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione - individuazione delle spese non più escluse dai vincoli da patto di stabilità : spese per attuazione programma di interventi in materia di istruzione ( art. 2 co. 47 – l.n. 203/2008) spese per realizzazione welfare degli studenti ( d.l. 104/2013) spese per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 15 ottobre 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. -Esclusioni di spese dal patto di stabiità per le regioni Sicilia e Sardegna Art. 43 Utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarieta' comunale Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per squilibro strutturali di bilancio ( art. 243 bis TUEL) per ripianare il disavanzo di amministrazione e per finanziare i debiti fuori bilancio possono utilizzare le risorse del Fondo di 29 rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter .Se in seguito alla approvazione del piano da parte della sez. regionale competente della Corte dei Conti le risorse utilizzabili dal fondo non siano sufficienti , l’ente locale deve individuare forme di finanziamento alternative Le risorse ottenute a valere sul fondo di rotazione sono iscritte all’entrata del bilancio secondo il corrispondente codice SIOPE Le entrate rilevano ai fini del calcolo del patto di stabilità ( co.3) nei limiti stabiliti per ciascun anno dal 2014 al 2020, secondo quanto determinato con decreto Min.Interno I commi successivi riguardano gli importi versati a titolo di fondo di solidarietà per i Comuni della Sardegna e Sicilia DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2014, n. 126 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (GU Serie Generale n.199 del 28.08.2014 S.O. n. 73 Sintesi disposizioni modificate e integrate : il seguente prospetto semplificato contiene I sezione di sintesi: disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 riferite ai princìpi contabili e novità normative, II sezione di sintesi, da coordinare con le disposizioni ex d.lgs. 118 /2011, delle modifiche principali al TUEL con particolare riferimento al procedimento di approvazione del bilancio ex art. 174 , nuova disciplina delle variazioni di bilancio ex art. 175 , netta differenziazione tra adempimenti in gestione provvisoria e esercizio provvisorio ex art. 163 e l’istituzione del fondo pluriennale vincolato, oltreché delle disposizioni che modificano l’impianto strutturale della programmazione contabile degli ee.ll Art. 3 Principi contabili generali e applicati Co. 1 Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, inclusi i Comuni , conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. n. 118/2014 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilita' finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilita' economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4). Co.3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, co 1, che adottano la contabilita' economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell' allegato 1 e ai principi del codice civile RINVIO AL 2016 L'adozione dei principi applicati della contabilita' economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilita' economico patrimoniale alla contabilita' finanziaria previsto dall'art. 2, co 1 e 2 del d.lgs. n. 118 /2011 , unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, puo' essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 ( All. A/ LA PROGRAMMAZIONE 1 n. 4/1) 30 Programmazione degli enti locali - riscrittura art. 151 TUEL Gli strumenti della programmazione degli enti locali sono a) il Documento unico di programmazione (DUP) equiparabile per contenuto alla RPP , presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni formato : -dalla Sezione strategica ( Ses), della durata pari a quelle del mandato amministrativo . Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato con analisi delle condizioni esterne e interne . Nelle condizioni esterne sono inclusi : - obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; - valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; - i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). Nelle condizioni interne sono ricomprese -organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente; - indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica specificati nel paragrafo 8.2 - Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. -Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. -dalla Sezione Operativa ( SeO) : la SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione compotsa di due parti , di cui una nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;l’altra contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio ( All. Paragrafo 8.2) Competenze regolamentari comunali Il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP degli enti locali Il primo DUP e' adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Soltanto gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di 31 ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione insieme al DUP e al bilancio provvisorio in gestione Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale . Al tesoriere sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell’esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio Schemi di bilancio- riscrittura art.165 TUEL Con sostituzione art. 11 d.lgs. 118/2011 si fa riferimento agli : allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall’approvazione del bilancio attraverso cui la Giunta svolge la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa , attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.-paragrafo 10.1. e segg Il direttore generale ed il segretario comunale nelle ipotesi di cui all’art. 108, co 4,TUEL avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all’organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione. Il PEG deve essere approvato dalla Giunta contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione. Per contestualmente si intende la prima seduta di giunta successiva all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto; è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione. Con decreto del Ministero dell’interno per gli enti locali e i loro enti strumentali, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l’analisi e la comparazione del bilanci delle amministrazioni territoriali. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 18, comma 4, non è obbligatoria la predisposizione del piano degli indicatori. L'adozione del Piano e' obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti Gli enti locali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione ( art.18 bis) semplici misurabili , e riferibili a programmi a altri aggregati di bilancio da allegare al bilancio di previsione e del consuntivo Il piano è divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla home page. In riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi ,indica gli obiettivi che l’ente si 32 propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti. E’ facoltà di ogni ente introdurre nel proprio Piano ulteriori indicatori rispetto a quelli comuni previsti dai decreti ministeriali. g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno; h) le variazioni di bilancio; dopo eventi intervenuti dopo l’approvazione di bilancio , la Giunta nelle more della necessaria variazione di bilancio e solo per garantire l’equilibrio di bilancio , può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti (da utilizzare per la variazione) compresi quelli per esercizi successivi al I .Per questi stanziamenti non possono assumersi obbligazioni giuridiche .in allegato alle variazioni sono i prospetti ex art.8 d.lgs. 118/2011-Le disposizioni in materia di variazioni di bilancio sono contenute nel nuovo testo dell’art. 175 TUEL che introduce le variazioni che possono essere deliberate dalla Giunta e dai dirigenti .I pareri da parte dei revisori contabili non sono in via generale obbligatoriamente da emanare per tali variazioni , salvo che leggi dispongano altrimenti e salva verifica in sede di predisposizione del rendiconto dei presupposti che hanno portato alla variazione i) lo schema di rendiconto sulla gestione, conclude il sistema di bilancio dell’ente, è approvato dalla Giunta entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio-Gli allegati al rendiconto sono elencati all’art. 11 co. 4 d.lgs 118 mentre i contenuti della relazione sulla gestione allegata al rendiconto è ex art.11 co.6 d.lgs 118 La programmazione degli enti strumentali Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica: a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell’ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all’articolo 17, comma 3, del presente decreto; c) le eventuali variazioni al budget economico; d) il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche sono tenute anche alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, del codice civile. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all’articolo 17, comma 3, del presente decreto. 33 DEFINIZIONE DI ENTE STRUMENTALE ( Art. 11 ter) Co. 1 da lett. a) – e) Co. 2 – ente partecipato da un ente locale Co. 3 servizi erogabili per missioni SOCIETA’ CONTROLLATE ( art. 11 quater) hanno gli stessi requisiti degli enti territoriali SOCIETA’ PARTECIPATE da enti locali distinti = come gli enti strumentali Dal 2015 al 2017 per società partecipata da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione affidataria dei servizi pubblici dell’ente locale,indipendentemente dalla quota di partecipazione LA COMPETENZA FINANZIARIA - ALL.4/2 Attuazione principi della competenza finanziaria ( all.1) : SPESE RAPPRESENTAZIONE DELLA SPESA- art. 13 Definizione del contenuto di missione e programma La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili . Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni Per approvare i bilanci di previsione si approva ciascun singolo programma( art. 13 – d.lgs. n. 118/2011). LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE- art. 14 Le pubbliche amministrazioni distinguono le spese in : -missioni -programmi articolati in titoli e per la gestione sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli .I cap. e gli articoli si raccordano con il IV livello di articolazione del piano dei conti integrato ( art. 8 DPCM attuativo d.lgs. 118/2011 . Il programma è raccordato al II livello della classificazione COFOG ( Gruppo).Il gruppo è nella classificazione COFOG ciascun settore in cui si articolano gli obiettivi primari La Giunta insieme alla proposta di bilancio trasmette la proposta di articolazione di programmi in macroaggregati L’elenco delle missioni , programmi , titoli e macroaggregati dell’art. 14 è approvato con DMEF e comprende il glossario di missioni e programmi Allegato di rif.to n. 14/M "Elenco delle spese per missioni, programmi, titoli e macroaggregati" ENTRATE 34 LA CLASSIFICAZIONE E LA SPECIFICAZIONE DELLE ENTRATE-Art. 15 Le entrate degli schemi di bilancio finanziario sono classificate in : a) titoli in base alla fonte di provenienza della entrata ; b) tipologie , in base alla natura delle entrate nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza ;per la gestione e la rendicontazione , le tipologie sono ripartite in categorie , capitoli e articoli in base all’oggetto . La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio la proposta di articolazione delle tipologie in categorie L’allegato di riferimento è l’allegato L /13-2 DAL 2015 ISTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Per attuare i princìpi della competenza finanziaria elencati nell’all. 1 del d.lgs. n. 118/2011 , dal 2015 i Comuni iscrivono il fondo per la copertura di impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi finanziari precedenti : - nello schema del bilancio di previsione ( all. 9 – d.lgs. n. 118/2011) - nello schema del rendiconto di gestione ( all. 10- d.lgs. n. 118/2011) articolato per la parte entrata e per la parte spesa secondo le modalità stabilite al co. 5 lett. a) e b) PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA GESTIONE DEI RESIDUI Si attua attraverso : -il riaccertamento dei residui attivi e passivi verificando per la elaborazione del rendiconto , le ragioni del loro mantenimento ; -la conservazione : possono essere conservate tra i residui passivi , le spese impegnate , liquidate o liquidabili e non pagate Caso in cui i residui passivi a seguito di riaccertamento sono maggiori rispetto al fondo stanziato in entrata e maggiori rispetto ai residui attivi riportati nello stesso esercizio La differenza tra residui passivi e fondo in entrata (-) e residui attivi (+) può essere finanziata: - con le entrate dell’esercizio ; - configurare un disavanzo tecnico colmabile negli esercizi successivi con i residui attivi reimputati in questi esercizi successivi di importo superiore rispetto all’importo dei residui passivi riportati negli esercizi finanziari . gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza per un importo pari al disavanzo tecnico Caso in cui in cui i residui attivi riportati in un esercizio sono di importo maggiore rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato in entrata e dei residui passivi dello stesso esercizio La differenza in positivo (+) è vincolata per far fronte alla eccedenza di impegni riportati negli esercizi successivi .Nel bilancio di previsione in cui si verifica tale differenza in positivo , viene effettuato un accantonamento di importo pari agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato 35 Con DPCM , sono definite le modalità e i tempi di copertura dell’eventuale maggiore disavanzo al 1.01.2015 derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito di riaccertamento straordinario dei residui , con incentivi e anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Nelle more della innovazione del decreto , l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1 .01.2015 a seguito di riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' e' ripianato per una quota pari almeno al 10 % l'anno secondo le modalità stabilite con DMEF Accertamenti e impegni non esigibili nell’esercizio in corso Reimputazione di entrate Le entrate accertate e le spese impegnate non esigibili nell’esercizio in corso considerato, sono re imputabili nell’esercizio in cui sono esigibili Reimputazione degli impegni E’ effettuata incrementando il fondo pluriennale di spesa della somma impegnata. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, per consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. No costituzione del fondo pluriennale vincolato In caso di contestuale reimputazione di entrate e spese Variazioni al fondo pluriennale vincolato dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente per le operazioni di reimputazione Sono effettuate con deliberazioni di Giunta entro il termine previsto per approvare il rendiconto dell’esercizio precedente Riaccertamento ordinario dei residui E’ effettuato : - anche nell’esercizio provvisorio - anche nel corso della gestione provvisoria . Non sono conservati residui non corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate Riaccertamento straordinario dei residui co. 7 e co. 8 Deve avvenire contestualmente all’approvazione del rendiconto con deliberazione di Giunta e previo parere dell’organo di revisione .Alla deliberazione di Giunta sono allegati i prospetti di cui agli all. 5/1 “Determinazione del fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui” e 5/2 "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui", che costituisce l'allegato B al d.lgs. 126 I residui riaccertabili sono quelli elencati nelle lett. da a) a e).Anche il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato sia in corso di esercizio provvisorio che in corso di gestione provvisoria. Applicazione quota libera del risultato di amministrazione al 31.12.2014 ( co. 10) Non è applicata al bilancio di previsione 2015 se non è stato concluso il riaccertamento dei residui 36 FLESSIBILITA’ NELLA GESTIONE DI STANZIAMENTO IN BILANCIO - Art. 16 Le pp.aa possono effettuare variazioni compensative tra le dotazioni di missioni e programmi solo per spese di personale , per trasferimento di personale all’interno della amministrazione pubblica. Non possono essere utilizzate entrate in c capitale e da accensione prestiti per finanziare spese correnti PIANO DEI CONTI INTEGRATO –Riscrittura art .157 TUEL Il piano dei conti integrato, costituito dall’elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali è unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche (con i necessari adeguamenti in considerazione delle caratteristiche peculiari dei singoli comparti) e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica. ( RgS) Il piano è in Allegato n. 6 "Piano dei conti integrato", articolato in n. 6/1 "Piano dei conti finanziario", in n. 6/2 Piano deiconti economico, in n. 6/3 "Piano dei conti patrimoniale", che costituisce l'allegato C al presente decreto Le pp.aa. adottano il piano dei conti integrato di cui all’all. 6 raccordato al piano dei conti di cui all’art. 4 co. 3 a) d.lgs. 91/2011. Il co. 5 dell’art. 4 modif del d.lgs. n. 118 ne descrive la articolazione Le pp.aa. trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ( co. 6 –art. 4 - d.lgs. n. 118 modificato) Per i risultati del consuntivo , le pp.aa trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ( co. 7 - art. 4- modif d.lgs. n. 118/2011) Pubblicazione del piano dei conti ( integrazione dell’art. 4 con il co. 7 bis – d.lgs. n. 118/2011) Entro il 27 ottobre 2014 è pubblicato sul sito www.arconet.rgs.tesoro.it, il piano dei conti per i vari enti territoriali inclusi i Comuni. Aggiornamento del sistema informativo contabile Modifica art. 5 d.lgs. n. 118/2011 : Le pp.aa aggiornano il proprio sistema informativo contabile in modo da non consentire senza una codifica complete che ne permetta l’identificazione , l’accertamento , la riscossione o il versamento di entrate e l’impegno , la liquidazione e il pagamento delle spese Modifiche codifiche SIOPE Modifica art. 8 d.lgs. n. 118/2011 : le codifiche SIOPE sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato 37 RENDICONTO SEMPLIFICATO PER I CITTADINI da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalita' istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualita' dei servizi pubblici forniti ai cittadini BILANCIO CONSOLIDATO (art.11 bis)-ALL 4/4 Le pp.aa redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societa' controllate e partecipate, secondo le modalita' ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Lo "Schema di Bilancio consolidato" che costituisce l'allegato H è in all. 11 Il bilancio consolidato è un documento contabile che assolve la funzione di unificare i dati economici delle varie società controllate , collegate o partecipate dalla capogruppo – Comune; l'attività svolta da ogni singola entità partecipata trova rappresentazione e valutazione in rapporto al contributo apportato al gruppo nel suo complesso.Si tratta di un istituto privatistico che trova la sua disciplina normativa nel dlgs 127/91 che ha dettato i princìpi di redazione dei bilanci di soggetti economici qualificabili come gruppi di imprese Per la consolidazione sono applicati specifici indicatori , cosiddetti IPSAS ( INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARD ) principi di consolidamento applicati in ambito internazionale del settore privato, che individuano le modalità di rilevazione e consolidamento in base al rapporto che la capogruppo comune ha con i propri enti strumentali o società collegate o partecipate o controllate. Per le controllate , si applica l'IPSAS 6 , che prescrive il metodo integrale , attraverso la somma agebrica di tutti i valori del conto economico e dello stato patrimoniale eliminando i rapporti infragruppo Per le collegate si applica l'IPSAS 7 verificando il patrimonio netto, con la sostituzione del valore della partecipazione iscritta nel bilancio della capogruppo col valore effettivo del patrimonio netto della collegata .La capogruppo ha influenza notevole partecipando alle scelte gestionali e amministrative della partecipata senza averne il controllo Per le partecipate si applica il metodo proporzionale : stato patrimoniale e conti economico proporzionato alla quota di partecipazione della capogruppo (IPSAS 8) in caso di controllo congiunto quando ad es. è costituito un consorzio , si utilizza il metodo proporzionale Rispetto al procedimento , prima dell'avvio , l'amministrazione capogruppo comunica agli enti e alle ziende comprese nel gruppo che saranno comprese mnel bilancio consolidato dell'esercizio di riferimento ; trasmette a ciascuno degli enti l'elenco degli enti compresi nel gruppo e impartisce le 38 direttive necessarie per predisporre il bilancio consolidato Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi esterni al gruppo con l'eliminazione di saldi reciproci interni ad una medesima società . Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. Per l'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, societa' controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attivita' che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016,. Organismi ed enti oggetto di consolidazione: è qualsiasi ente strumentale , azienda , società controllate e partecipata , indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo. Gli enti possono rinviare l’ adozione del bilanci consolidato con riferimento al 2016 salvo che per le pp.aa. che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione MODIFICHE AL TUEL Art.114 Aziende speciali e istituzioni : si adeguano nella loro gestione ai princìpi contabili di cui all’all. 1 del d.lgs. 118/2011 e ai principi civilistici.L’ istituzione adotta lo stesso sistema economico adottato dal Comune che l’ha istituita. Hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario. Sono stati integrati gli atti di programmazione e gestione sia per le aziende che per le istituzioni da sottoporre ad approvazione del Consiglio comunale Art.151 Principi generali : è stato riscritto l’art. 151 in relazione ai nuovi documenti di programmazione e gestione degli enti locali che sono : -il D.U.P. da approvarsi entro il 31 luglio di ogni anno, -il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, salvo differimento con decreto Min. Interno Entrambi i documenti si riferiscono ad un arco temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale, -rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo, - una relazione al rendiconto della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, co 4, del d.lgs. 118/2011, -Bilancio consolidato:approvato dal Comune entro il 31 luglio Art.152 Regolamento di contabilità 39 I regolamenti di contabilita' sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del TUEL da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente disciplina Competenze dei responsabili dei servizi- Art.177 Controllo sui mandati di pagamento – art. 185 co.3 Modalità del controllo di gestione –art. 197 Referto del controllo di gestione – art. 198 Attivazione prestiti obbligazionari – art. 205 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria – art.213 Esecuzione dei mandati di pagamento non estinti al 31.12 con commutazione in assegni postali o altri equipollenti – art. 219 Cessazione e revocabilità dell’incarico di revisore contabile – art. 235 co. 2 e 3 Funzionamento organo di revisione – art. 237 e limiti di durata dell’incarico – art. 238 Art.154 - Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza Pubblica presso il MEF , con il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti.)) ((87)) Le modalità di organizzazione e funzionamento sono disciplinate con DMEF Art. 155 Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali La commissione è istituita presso il Mef con il compito di promuovere l’armonizzazione degli schemi contabili di bilancio delle pp.aa inclusi i Comuni e loro enti strumentali .Le modalità di organizzazione della commissione sono stabilite con DMEF Art. 157 Obbligo di adozione del Piano dei Conti integrato composto da un piano finanziario , economico e patrimoniale ex all. 6 d.lgs. 118.Il livello minimo di articolazione del piano finanziario per il raccordo con i capitoli e gli articoli, se previsti, del peg e' costituito almeno dal quarto livello.Ad ogni transazione del P.C.I. è attribuita una codifica. E’ prevista la trasmissione delle previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di IV livello, ed i risultati della gestione aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto MEF Art. 160 Approvazione di modelli e schemi contabili – abrogato Art.162 Princìpi di bilancio il bilancio di previsione finanziario è deliberato ogni anno e deve essere riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati d.lgs.118 Deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle 40 previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi 3 titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilita' finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilita' degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrita' Art. 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria Esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, differisce il termine di approvazione del bilancio. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei 12mi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di sopra , per importi non superiori ad 1/12 degli stanziamenti del II esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in 12simi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei 12cesimi sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).- Codifica SIOPE Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, co 3-quinquies TUEL , quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e' oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei Dodicesimi All'avvio dell'esercizio provvisorio l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni gia' assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato Gestione provvisoria Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini differiti con decreto 41 Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente All’avvio della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni gia' assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato Art. 164 Caratteristiche del bilancio L'unita' di voto del bilancio per l'entrata e' la tipologia e per la spesa e' il programma, articolato in titoli Art.165 Struttura del bilancio E’ distinta in 2 parti, entrata e spesa ed e’ redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del d.lgs. 118/2011 Classificazione previsioni di entrata . a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza Classificazione previsioni di spesa a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. D.lgs 118 Gestione del peg raccordata alla nuova classificazione –per l’entrata Le tipologie di entrata sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 dlgs 118 Nell'ambito delle categorie e' data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie Gestione del peg raccordata alla nuova classificazione-parte spesa I programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 d.lgs. 118 /2011 . La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati I commi successivi riguardano le poste da iscrivere in bilancio 42 In particolare , l co. 9 stabilisce che bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, se non contrastanti con le norme del TUEL , le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza riguardanti le entrate e le spese relative a funzioni delegate, per consentire la possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali Cosa approva il Consiglio Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni riferite -All'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria; - all'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui -le previsioni di cui al co. 7 Art. 166 – Missione Fondi e accantonamenti Nella missione “fondi e accantonamenti” e nel programma” Fondo di riserva” è iscritto il fondo di riserva di competenza e di cassa Art. 167 Fondo crediti di dubbia esigibilita' e altri fondi per spese potenziali . Nella missione "Fondi e Accantonamenti", nel programma "Fondo crediti di dubbia esigibilita'" e' stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità Gli enti locali possono stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", nel programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passivita' potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare Una quota del risultato di amministrazione e' accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilita'secondo le modalità stabilite . I prelevamenti dal fondo di riserva , dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno-art.176 Art. 168 modalità di gestione di partite di giro e servizi per c terzi sono transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalita' come individuate dal principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4//2 d.lgs 118 Art. 169 PEG E’ deliberato dalla Giunta entro 20 gg dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa Al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 dlgs 118/2011 Art.170 DUP Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e di improcedibilita' per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione. Le disposizioni contengono la struttura del DUP 43 Art. 172 Altri allegati al bilancio di previsione Allegati ex art-.11 d.lgs. n. 118/2011 e tra gli allegati in elencazione il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno Art. 174 Procedimento di approvazione del bilancio –Adempimenti del Segretario Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il DUP sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno Il regolamento di contabilita', dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, la Giunta presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal dell'ente all'organo regionale di controllo segretario Art. 175 Disciplina delle variazioni di bilancio Le disposizioni differenziano le variazioni che possono essere effettuate da consiglio, Giunta e Responsabili dei servizi Tempi di approvazione :Le variazioni di bilancio possono essere deliberate oltre il 30 novembre e sino al 31 dicembre se hanno ad oggetto : a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal principio applicato della contabilita' finanziaria; c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita' per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. La Giunta deve motivare l’urgenza nell’approvazione della variazione che il Consiglio deve ratificare, salvo che si tratti di variazioni che essa può deliberare perché non discrezionali o attuative di indirizzi consiliari ( co. 5 bis) Il regolamento di contabilità deve disciplinare le modalità di comunicazione delle deliberazioni di variazioni adottate dalla Giunta Il co. 5 quater individua le variazioni di bilancio che possono essere determinate dai Responsabili dei Servizi Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi Art.179 Accertamento delle Entrate -Entrate da accensione di prestiti sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio -Distinzione tra entrate ricorrenti e entrate non ricorrenti.la distinzione è effettuata con la codifica ex artt.5-6 d.lgs. 118 secondo le regole ex co. 2.In particolare è stabilito che per le entrate provenienti da altre 44 amministrazioni l’accertamento avviene a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell’atto amministrativo di impegno dell’amministrazione erogante il contributo o il trasferimento Art. 180 Riscossione \Al co. 3 sono integrati gli elementi che deve contenere l’ordinativo di incasso ovvero -l'indicazione del titolo e della tipologia distintamente per residui o competenza; -la codifica di bilancio - la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - i codici della transazione elementare di cui agli artt da 5 a 7,dlgs 118 L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere I commi seguenti disciplinano le modalità di gestione degli ordinativi di incassi Art. 181 Versamenti Gli incaricati interni dei versamenti , designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilita' non superiori ai quindici giorni lavorativi Art. 183 Impegni di spesa Contratti di somministrazione Se l'importo dell'obbligazione non e'predefinito nel contratto, l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione e' disponibile. con Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara e' stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale e' ridotto di pari importo Per la registrazione delle obbligazioni passive , è prevista la loro registrazione nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione è perfezionata con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza Il co. 6 individua i casi in cui non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo a impegni di spesa Adempimenti dirigenziali Per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare laformazione di debiti pregressi Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli art 5 e 6 dlgs 118 Art. 185 contenuti del mandato di pagamento – integrazione -rinvio al testo 45 Artt. 186 e 187 risultato di amministrazione anche presunto Il risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e' determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce Il risultato di amministrazione e' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati Il co. 2 dell’art. 187 disciplina la destinazione della quota libera di avanzo di amministrazione Il co. 3 bis disciplina invece le modalità di utilizzo della quota vincolata del risultato di Amministrazione E’ previsto inoltre che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e' determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce Art.188 Disavanzo di amministrazione L'eventuale disavanzo di amministrazione e' immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Posso essere utilizzate per i piani di rientro le entrate individuate al co. 1 L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, e' applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo Art. 189 Residui attivi Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata esigibile nell'esercizio Le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attivita' finanziarie, tipologia “Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie da Art. 191 Nuove regole per assunzioni di impegni sui programmi Gli impegni sono registrati sul programma del bilancio di previsione. Nel caso di spese per trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, e' effettuata insieme all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione Per le spese economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno. 46 Adempimenti regolamentari comunali per le fatture e i documenti contabili : il regolamento di contabilita' dell'ente disciplina le modalita' attraverso cui le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture introdotto dall’art. 42 d.l. n. 66/2014 , ai sensi del quale dal 1 luglio 2014 , le PP.AA. adottano un registro in cui entro 10 giorni dal ricevimento , sono annotate tutte le fatture o richieste di pagamento per somministrazioni , forniture , appalti e obbligazioni nascenti da prestazioni professionali .Non sono ammessi registri di settore . La disposizione indica i requisiti che le fatture devono contenere Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio-Modifica del termine entro cui procedere alla verifica degli equilibri al 31 luglio anziché al 30 settembre Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate TUEL con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, co 6 E’ stato modificato il termine entro cui procedere per legge ad adottare la deliberazione di verifica degli equilibri di bilancio : 31 luglio almeno 1 volta l’anno, pur potendo essere determinate con regolamento consiliare altre date per procedere alla verifica .In caso di accertamento negativo l’amministrazione adotta i provvedimenti per il ripiano dello squilibrio , tra cui le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui Il comma 3 evidenzia gli strumenti di copertura finanziaria degli eventuali squilibri di bilancio Art. 195 Utilizzo di entrate vincolate Le pp.aa. possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate derivanti da leggi , trasferimenti o prestiti per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalita' indicate nel principio applicato della contabilita' finanziaria. Art. 198 bis Comunicazione del referto Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti Art. 199 Fonti di finanziamento Le entrate destinate alle spese per investimenti individuate nell’art. 199 sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente. Art 200 Gli investimenti Le spese di investimento da impegnare negli esercizi successivi sono coperte con : Entrate accertate confluite nel fondo pluriennale vincolato; Entrate a esigibilità discrezionale delle pp.aa Entrate da risultato di amministrazione Il risultato di amministrazione puo' confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi Per l'attivita' di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi 47 finanziari, deve esser dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura e' stata gia' indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 dlgs n.163/2006 Art. 201 Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario Per le nuove opere il cui progetto generale comporti una spesa superiore a 500 mila € euro, le pp.aa approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe Art. 202 Fonti di finanziamento in caso di ricorso all’indebitamento In caso di variazione di bilancio per attuare nuovi investimenti o modificare quelli gia adottati il Consiglio comunale deve adeguare il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi Art.205 bis Aperture di credito Il contratto puo' prevedere l'erogazione dei singoli finanziamenti periodici sulla base di scritture private o di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi stabiliti contrattualmente la formalizzazione dell'insieme dei finanziamenti periodici effettuati con unico atto pubblico Art. 207 Fidejussioni Possono essere rilasciate dalle pp.aa anche per operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito,ex . 3, co 18, lett g) ed h), -legge 350/2003 Con il regolamento di contabilita' l'ente puo' limitare la possibilita' di rilasciare fideiussioni Art. 209 - Oggetto del servizio di tesoreria Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi vincolati da leggi , trasferimenti e prestiti I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento ex art. 185 che contengano l’indicazione del rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti da legge , relativi a trasferimenti o a prestiti . E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalita' e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195 259 Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, d.lgs 118/2011 inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente 216 Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario. 225 tra gli obblighi del tesoriere è prevista la conservazione per almeno 5 anni delle rilevazioni di cassa previste dalla legge 226 Il conto del tesoriere e' redatto su modello di cui all'all n. 17 al d.lgs. 118/2011 Art.227 Rendiconto di gestione E’ formato dal conto di bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale E’ deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 aprile dell’esercizio successivo rispetto a quello cui i bilanci si riferiscono, pena lo scioglimento del consiglio ex art. 141 TUEL 48 Tempi Il consiglio tiene conto della relazione dei revisori dei conti La proposta di rendiconto è messa a disposizione dei consiglieri prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilita' Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli organismi strumentali secondo le modalita' previste dall'art. 11, co 8 e 9, d.lgs. 118 Allegati : sono elencati all’art. 11 co. 4 d.ls. 118/2011 e al co. 5 dell’art. 227 TUEL. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti ex DPR 194/96 aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al d.lgs 118 Pubblicazione Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, e' pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, inclusivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti Adeguamenti contabili alle risultanze del rendiconto Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, se necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto Enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti nelle more della predisposizione della contabilità econpatrimoniale non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato Art. 228 – Conto del bilancio Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 D.LGS. 118/2011 . Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilita' dell'ente locale Art.229 –Conto economico Il conto economico e' redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 d.lgs.118/2011 Art.230 Stato patrimoniale Lo stato patrimoniale e' redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 d.lgs. 118 /2011 Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori Pubblicazioni Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali e' pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11 -d.lgs 118/2011 Art.231 La relazione sulla gestione La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalita' previste dall'art. 11, co 6 d.lgs 118 Art. 233-bis Il bilancio consolidato) Il bilancio consolidato di gruppo e' predisposto secondo le modalita' previste dal d lgs 118 /2011 Il bilancio consolidato e' redatto secondo lo schema previsto dall'all n. 11 d.lgs. 118 . Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino 49 all'esercizio 2017 Art. 239 Pareri dei revisori contabili sulle variazioni di bilancio I revisori contabili rilasciano pareri con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità comunale anche sulle variazioni di bilancio ad eccezione di quelle di competenza della Giunta e dei Responsabili dei Servizi a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili. E’ prevista tuttavia la necessita' dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio INFORMATIVE RESPONSABILE ANTICORRUZIONE – RESPONSAB.TRASPARENZA 1 PROVVEDIMENTO ANAC 8 settembre 2014 – Modalità di trasmissione PTPC I Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), devono essere trasmessi all’ ANAC, ai sensi dell’art. 1 c. 8 della legge n. 190/2012, ESCLUSIVAMENTE attraverso il sistema integrato “PERLA PA” secondo le indicazioni già fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica fino a diversa comunicazione. Dati e documenti relativi ai PTPC e gli stessi PTPC inviati via email, per posta elettronica certificata o per posta ordinaria non saranno presi in considerazione dall’Autorità. Le amministrazioni non ancora iscritte a "PERLA PA" devono registrarsi al sistema seguendo le istruzioni riportate alla nella pagina Guida alla registrazione.( accesso dal sito funzione pubblica.gov.it ) Dopo la registrazione, il "responsabile PerlaPA" dell'amministrazione provvede a nominare il responsabile per l'adempimento denominato "Anticorruzione Per effettuare la prima registrazione sul sito, è necessario individuare un referente per l'amministrazione - il Responsabile PERLA PA - al quale sarà chiesto di aggiornare, qualora necessario, l'anagrafica dell'amministrazione e di inserire le proprie informazioni personali e di contatto (telefono, fax, email) che saranno trattate nel rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali Il responsabile per l'adempimento "Anticorruzione" deve compilare la scheda relativa al P.T.P.C. inserendo le informazioni richieste e allegando il link al P.T.P.C. e al relativo documento di approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico. 2.PROVVEDIMENTO ANAC 2 settembre 2014 Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto l3gislativo 12 aprile 2006, n. 163. In GU n.212 del 12-9-2014 - in vigore dal 13 settembre 2014 50 L’art. 6 co.7 n) d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che l'Autorità su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'art. 1 co.67 –III periodo – legge n. 266/2005 in base al quale l'Autorità può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi In sintesi: - sono legittimati a presentare istanza oltre all’amministrazione appaltante o la parte o più parti interessate , singolarmente o congiuntamente , i soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati; - le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato al regolamento e sono trasmesse preferibilmente tramite pec. Nella predisposizione dell'istanza, le parti possono chiedere che, in sede di pubblicazione del parere, vengano esclusi eventuali dati sensibili espressamente segnalati; - l'istanza presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o singolarmente, deve contenere l'impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere; -il parere e' deliberato dal Consiglio dell'Autorita' nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatto salvo il periodo necessario per l'acquisizione della documentazione Istruttoria; -il parere approvato dal Consiglio viene comunicato alle parti interessate e successivamente trasmesso all'ufficio comunicazione per la sua pubblicazione nel sito intranet ed internet dell'Autorita'. Le comunicazioni tra l'Autorita' e le parti interessate sono effettuate tramite pec -Su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell'esecutore, l'Autorita' esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte dopo la stipulazione del contratto. 3 DETERMINAZIONE A.N.A.C. n. 2 del 2 settembre 2014-Distinzione tra cause di esclusione dalla gara e divieto di stipula del contratto a seguito di avvenuta aggiudicazione e sistema di qualificazione –Sintesi Il contenuto della determinazione effettua un coordinamento tra le disposizioni contenute nell’art. 38 co. 1 b) - d.lgs n. 163/2006 ( Codice dei Contratti) e nel d.lgs. n. 159/2011 ( Codice Antimafia) per differenziare gli adempimenti delle amministrazioni in fase di aggiudicazione di un appalto e in fase di stipula di un contratto , momenti della gara cui si applicano discipline normative distinte. Per l’aggiudicazione di gara a)Per l’accertamento dei requisiti in fase di gara , ai fini di aggiudicazione si applica l’art. 38 co. 1 b) d.lgs. n. 163/2006 ; per cui sono esclusi dai procedimenti di gara e non possono essere aggiudicatari i soggetti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 d.lgs. n. 159/2011 - o di una delle cause ostative previste dall’art 67 del d.lgs. n. 159/2011. L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società 51 Per la stipula contrattuale b)Per la stipula dei contratti si applica invece l’art. 83 d.lgs. n. 159/2011 ,ai sensi del quale le pp.aa. devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, o prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 Le verifiche devono essere effettuate dalle amministrazioni presso il tribunale del luogo di residenza /dimora persona fisica che ha rilasciato la dichiarazione ex art. 38 co. 1 b) dlgs n. 163/2006 Per le attestazioni di qualificazione e per la stipula del contratto : la pendenza di procedimento per applicazione di una misura di prevenzione c)per le attestazioni di qualificazione si applica l’art. 40 d.lgs 163/2006 , con un ampliamento dell’ambito soggettivo di verifica , causa l’applicazione coordinata dell’art. 38 co. 1 b) dlgs n. 163 e dell’art. 85 d.lgs . n. 159/2011,per cui le verifiche sono effettuate, sia sui soggetti indicati all’art. 38 co. 1 lett b) d.gs 163 ,sia sui soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 –cod civ,su sindaco, soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ( ex art .85 d.lgs 159) Rispetto alla “ pendenza” del procedimento per applicazione di una misura di prevenzione ex art. 6 d.lgs 159 , si applica l’art. 67 del d.lgs 159/2011 .Ciò significa che in caso si accerti la sussistenza della causa , non si produce una automatica esclusione come vuole il d.lgs. 163 , ma i procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede ai sensi dell’art. 67 d.lgs n. 159 , sia per la stipula del contratto che per il rilascio della qualificazione SOA Rilascio della certificazione antimafia e ) Per ciò che concerne termini per il rilascio della documentazione antimafia di cui all’art. 84 del Codice antimafia., le pp aa acquisiscono la documentazione dalle Prefetture che la rilasciano entro 45 giorni prorogabili di ulteriori 30 (il termine si riduce complessivamente a quindici giorni nei casi d’urgenza ex art. 92, co 3) d.lgs 159 Le SOA possano comunque procedere all’emissione dell'attesto di qualificazione anche in assenza di un esplicito riscontro degli uffici prefettizi.Infatti in applicazione dell’art. 92 co. 3 d.lgs. n. 159 i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,inclusi i Comuni , revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite 4 COMUNICATO ANAC 2 SETTEMBRE 2014 –Modalità di trasmissione delle varianti in corso d’opera in applicazione dell’art. 37 –legge n. 114/2014 Il comunicato in “rubrica” esplica e coordina le disposizioni in materia di comunicazioni all’ANAC e all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in base al tipo di variante e le modalità di trasmissione Il documento è consultabile sul sito ANAC 5 MESSAGGIO INPS n. 6756 / 2 .9.2014 –D.U.R.C. Verifica autodichiarazione e invito a regolarizzare. –Sito INPS 52 Il messaggio INSP in questione è stato emesso a seguito della sentenza breve del TAR Venezia n. 486/8.4.2014 che , pur applicando la normativa recata dall’art. 31 – co. 8 d.l. n. 69/2012 in vigore dal 22 giugno 2013 , ha dato occasione al Ministero del Lavoro di precisare la persistenza delle responsabilità delle imprese correlata alle autodichiarazioni rese in sede di presentazione delle offerte Cosa significa: significa che -da un lato si dà la possibilità alla impresa non in regola con i versamenti contributivi e previdenziali a favore dei lavoratori di regolarizzare la propria posizione . Infatti ai sensi dell’art 31 co. 8 del d.l. n. 69 è previsto che per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento , gli enti competenti invitano l'interessato, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le mancanze .( come da giurisprudenza del Tar Veneto) -dall’altro ,il Ministero del Lavoro con nota 19.08.2014 ha invece precisato che i requisiti devono sussistere ed essere accertati alla data di rilascio della dichiarazione ex art.38 co. 1 i) d,lgs. n 163/2006 e se a tale data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l’emissione di un Durc , non potrà essere considerata ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione. Secondo tale orientamento , cioè l’autodichiarazione della sussistenza del requisito di cui all’art. 38 co. 1 lett i) d.lgs. n. 163 /2006 e ai sensi del DPR n. 445/2000 ( autocertifica sulla sussistenza degli adempimenti contributivi) non è regolarizzata, sebbene la posizione per l’impresa possa essere sanata successivamente In caso di DURC rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, co 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52. è stato previsto che in presenza di una certificazione di uno o più crediti dagli rnti inclusi i Comuni e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva. Con la circolare n. 16 del 30 gennaio 2014 sono state fornite le indicazioni cui attenersi nella definizione dei Durc richiesti in applicazione della citata norma ,per cui le certificazioni dei crediti devono essere rilasciate attraverso la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” appositamente istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La pubblica amministrazione, prima di effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata a garantire la copertura del debito evidenziato nel Durc. Nelle more delle modalità applicative di semplificazione ex art. 4 l. n. 78/2014 si applicano per i durc le disposizioni dell’art. 31 legge 98/2013 “semplificazioni in materia di durc “(ndS) Ai sensi dell’art.4 l. n. 78/2014 , si prevede la sostituzione dell’acquisizione del d.u.r.c. con accesso alla Banca dati nazionale istituìta presso l’AVCP ,può essere effettuata da chiunque vi abbia interesse attraverso l’inoltro telematico di una interrogazione ( richiesta ) da parte dei soggetti appaltanti , all’INPS ,INAIL e Casse edìli .La risposta da parte di questi istituti al richiedente/ interrogante ha validità pari a 120 giorni e sostituisce il DURC. Le modalità applicative , i requisiti , durata e casi in cui è ammessa l’interrogazione sostituiva del DURC sono determinate con apposito decreto del Ministro del Lavoro ,emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione .Tra i soggetti interessati alla trasmissione della istanza sono state contemplate le imprese 53 In applicazione dell’art. 31 legge 98 /2013 è disposto che : -In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.-Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'art.3, co 1, b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall’articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33,d.lgs 163 ; acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), d.lgs 163/2006 b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; c)per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. ( co. 4) - Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'art.3, co 1, lett b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al co 4 a) ( dichiarazione sul possesso del requisito ex art. 38 co. 1 –i –dlgs. n.163), anche per le ipotesi di cui alle lett b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni 120 giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al co 4, lettere d) ed e), , fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. - che . nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del su descritti , in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all’art. 3 co. 1 b) DPR n. 207/2010 , del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all’art. 3, co 1, lett b), del d.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. RAGIONERIA – TUTTI I SETTORI 6.DECRETO 4 settembre 2014 Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 47, comma 8 e ss. del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - in G.U. n.216 del 14.09.2014 Il contributo alla finanza pubblica ( che significa riduzione di spesa per i Comuni), pari complessivamente a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014, è stato ripartito tra i Comuni delle Regioni sulla base dei diversi criteri contenuti nell'istruttoria condotta dall'A.N.C.I., approvata dalla Conferenza Stato citta' nella seduta del 5 agosto 2014 sulla base dei seguenti criteri : -riduzione commisurata alla spesa relativa ai codici Siope di cui alla tabella A allegata all'art. 47 54 del decreto legge 66/2014; - riduzione relativa alle spese per consulenze commisurata alla spesa relativa al codice Siope 1307 (Studi, consulenze e indagini); - riduzione relativa alle spese per gestione del parco autovetture, commisurata alla spesa relativa al codice Siope 1312 - Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi; - incrementi della riduzione applicabile nella misura del 5% riferita, rispettivamente, ai tempi medi di pagamento ed al ricorso alle centrali di committenza, criterio quest'ultimo da applicarsi soltanto nei confronti dei comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti al 31 dicembre 2012; - applicazione della maggiore riduzione (+5%) nei casi in cui il tempo medio certificato dal comune risulti superiore a 90 giorni; per cio' che riguarda il ricorso alle centrali di committenza, la maggiore riduzione (+5%) si applica nei casi in cui dalla certificazione comunale risulti una percentuale di spesa complessiva , effettuata mediante il ricorso alle centrali di committenza, inferiore al livello mediano dei comuni considerati per questo indicatore; i casi di mancato invio delle certificazioni sono assoggettati ad ambedue gli aggravi (+10%). I riparti sono contenuti nell’allegato al decreto per ciascun Comune .La documentazione è anche disponibile sul sito del Ministero dell’Interno- sez. Comunicati Finanza locale 7. COMUNICATO MINISTERO DELL’INTERNO - Direttiva del Ministro dell’ Interno 17 settembre 2014 relativa al termine per l'adozione di salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2014 Essendo stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione comunale al 30.9.2014 , tale termine rende superfluo la verifica del permanere degli equilibri di bilancio da effettuarsi nel termine ultimo del 30.9.La verifica data la coincidenza dei termini di scadenza è da considerarsi insita nell’approvazione del bilancio di previsione al 30.9.2014 Per i Comuni che abbiano invece approvato il bilancio entro agosto , essi dovranno procedere all’adempimento ex art. 193 TUEL 8.COMUNICATO MINISTERO INTERNO 19 settembre 2014 rimborso del minor gettito IMU derivante dalle agevolazioni per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e dalle esenzioni IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale Il contributo ripartito tra i vari Comuni di tutte le Regioni è rinvenibile nella tabella allegata al Comunicato . Il contributo è erogato a titolo di rimborso per il 2014 del minor gettito IMU ,derivante sia dall'agevolazione consistente nella riduzione da 110 a 75 del coefficiente per la determinazione della base imponibile IMU per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola , sia dall'esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Il contributo è stato calcolato a favore di ciascun Comune in proporzione alle stime di gettito da IMU relative agli stéssi immobili, per I'anno 2013, così come comunicate dal competente Dipartimento delle finanze del MEF . RAGIONERIA- PERSONALE 55 9. COMUNICATO MINISTERO DELL’INTERNO 16 settembre 2014 –Contributi all’Agenzia Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni per attività di contrattazione e assistenza In applicazione dell’art. 2 co. 2 DM 27.11.2013 , il Ministero dell’Interno individua le somme dovute dagli enti locali all’ARAN detraendole dal Fondo di solidarietà comunale o da altri trasferimenti spettanti agli enti locali. Sul sito ARAN invece sono pubblicati gli elenchi contenenti i contributi dovuti da unioni di comuni , comunità montane e province dovuti direttamente dagli enti locali all’ARAN ai quali ai quali perverrà apposita comunicazione tramite Posteitaliane con allegato il bollettino Mav precompilato con indicazione dell’importo dovuto. POLIZIA LOCALE 10 COMUNICATO MINISTERO DELL’INTERNO Individuazione delle modalita' di svolgimento dell'alienazione e delle attivita' ad essa funzionali e connesse, di cui all'art. 1, co. 447 –L. n 147/2013 Con decreto Ministero dell’interno è stato disciplinato il procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli individuati all'art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I veicoli in questione sono i veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico. Per lo svolgimento delle attività connesse al procedimento di cui all'art. 1, il prefetto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, istituisce apposita commissione, presieduta dal viceprefetto vicario e composta dal funzionario prefettizio responsabile dell'area o da un suo delegato, da un funzionario designato dall'ufficio periferico dell’Agenzia del demanio, da un funzionario economico-finanziario del Servizio contabilità e gestione finanziaria della Prefettura-U.T.G., dal dirigente della sezione Polizia stradale della Polizia di Stato o da un suo delegato, dal comandante provinciale dei Carabinieri o da un suo delegato e dal comandante della Polizia locale del capoluogo di Provincia o da un suo delegato La Prefettura-U.T.G, di propria iniziativa o su segnalazione dell’Agenzia del demanio, ha facoltà di richiedere agli organi di polizia, comprese le polizie locali, sopralluoghi o altre forme di controllo e di trasmettere, in esito agli stessi, la scheda descrittiva allegata sub 1, debitamente compilata. Il procedimento di alienazione ex art. 1 deve concludersi entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto PERSONALE MESSAGGIO INPS 12 settembre 2014, n. 6973 Assenze per malattia e rientro anticipato in servizi Ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere 56 anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi. AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI ATTIVITA’PRODUTTIVE 1.Competenze del Comune in materia di blocco attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande Consiglio di Stato-Sez.V- ordinanza 26 agosto 2014, n.5915.Il Comune può inibire le attività l regime di liberalizzazione degli orari , applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione , non vieta all’Amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute La Corte Costituzionale con la sentenza n. 220 del 18 luglio 2014 ha mostrato di ritenere plausibile la detta interpretazione giurisprudenziale nel senso che l’art. 50, comma 7, TUEL autorizza i sindaci a disciplinare gli orari delle sale giochi ed esercizi laddove siano installate apparecchiature per il gioco, anche in funzione di contrasto dei fenomeni di c.d. ludopatia. ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI 2 Accesso a copie dei documenti contabili da parte di consigliere comunale Consiglio di Stato- sez.V- Sentenza 8 luglio 2014 , n. 4525 Il Consigliere comunale è legittimato ad accedere a qualsiasi atto comunale per l’esercizio della propria funzione L’accesso ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all’esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale per la tutela degli interessi pubblici anziché di quelli privati e personali e “si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività”. Sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso poiché altrimenti sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle funzioni del consigliere comunale. Il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento delle funzioni non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio Gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, da un lato, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali ,attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento comunale e, dall’altro, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche o meramente emulative, fermo restando comunque che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto per non introdurre arbitrariamente inammissibili limitazioni al diritto stesso. Nel caso di specie è stato considerato legittimo l’accesso al consigliere all’’elenco IMU anno 2013 con 57 nominativi ed immobili, copie delle note bancarie di riconciliazione acconti e saldi e relazioni dei revisori non essendo legittimamente motivata l’esclusione dall’accesso dalla circostanza che le informazioni desumibili dagli atti oggetto dell’accesso sarebbero state contenute negli atti contabili ritualmente messi a disposizione di tutti i consiglieri comunali nell’ambito di approvazione del rendiconto dell’ente . 3.Parere Ministero Interno 22/07/2014 - Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Non può essere negato il rilascio di copie cartacee a consiglieri e privati di atti pubblicati sull’albo on line La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha dato risposta a un quesito formulato da un Segretario comunale. .Il quesito : il regolamento comunale può stabilire che i consiglieri comunali e gli interessati all’accesso non possono più richiedere copia cartacea dei documenti amministrativi gia pubblicati sull’albo pretorio on line? La risposta: no. Il mancato rilascio della copia cartacea potrebbe costituire una discriminazione dei soggetti senza adeguata cultura informatica, con conseguente lesione sia del principio generale di uguaglianza che dello specifico diritto d'accesso, che pure attiene a quelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti i cittadini. E’ da differenziare il caso in cui le copie cartacee sono richieste dai privati , rispetto a quelle richieste dai consiglier.Per i primi , per ridurre le spese correnti , è possibile prevedere il costo di riproduzione .Per i consiglieri essendo l’esercizio del diritto gratuito , gli stessi dovrebbero evitare per esigenze di risparmio di spesa, di inoltrare richieste generalizzate o comunque di dimensioni manifestamente esorbitanti cospicua documentazione cartacea che comunque non può essere negata. Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell’ente locale, la Commissione per l’accesso – con parere del 29 novembre 2011 - ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno dell’ente attraverso l’uso di password di servizio. PERSONALE 4 Fruizioni dei riposi giornalieri nel I anno di vita bambino Consiglio di Stato – sez.III-Sentenza 10 settembre 2014, n. 4168- La fruizione può spettare al padre anche se la mamma è casalinga In applicazione dell’art. 40 co.1 c) d.lgs. 151/2001 il lavoratore ha diritto a fruire nel I anno di vita del bambino del riposo giornaliero di 2 ore se la madre non sia lavoratrice autonomo Nell’ambito delle lavoratrici non dipendenti rientrano anche le casalinghe in ragione della oramai riconosciuta equiparazione dell’attività domestica ad una vera e propria attività lavorativa . Interpello n.7/2014 Applicazione art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – R.D. n. 2657/1923 – addetto all’installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli – autista soccorritore e soccorritore di autoambulanza. Per applicare i contratti di lavoro intermittente , è necessario verificare se le attività rientrano tra quelle elencate nella tabella allegata al RD 2657 /1923 .Per le attività non elencate come quelle in questione , è possibile comunque applicare il contratto di lavoro intermittente se il lavoratore è in possesso dei requisiti anagrafici ex art. 34 e della disciplina contrattuale Per il settore dello spettacolo non si applica il limite delle 400 giornate lavorative effettive nel corso dei 3 anni solari POLIZIA LOCALE 5.Parcheggi a pagamento Corte di Cassazione- VI sez. civile-sentenza 3 settembre 2014, n. 18557 – Deve essere applicato l’art.7 –co.8 codice della strada Se il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione o dispone l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al co 1, f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste 58 per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", e per quelle definite " A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate con deliberazioni di giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa spetta all’amministrazione convenuta ex art. 2697 cod civ fornire la prova della sussistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all’opponente la prova dei fatti impeditivi o estintivi Orientamento ANAC 30/2014 –accordi tra pp. Tra gli accordi stipulati dall’amministrazione, da pubblicare si sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche i protocolli d’intesa e le convenzioni tra pubbliche amministrazioni, oltre agli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, a prescindere che contengano o meno la previsione dell’eventuale corresponsione di una somma di denaro. Diversamente, non vi rientrano i contratti stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni in quanto soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, cc. 16 e 32, della legge n. 190/2012, e all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. Orientamento ANAC 15/2014 – sovvenzioni e contributi Considerato che, ai sensi dell’art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti che dispongono concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di importo complessivo superiore a 1.000 euro è condizione legale per l’efficacia, qualora il procedimento di attribuzione degli stessi coinvolga più amministrazioni, la pubblicazione deve avvenire a cura dell’ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento concessorio finale PRINCIPALI SCADENZE EXTRAORDINARIE 30 SETTEMBRE 2014 : Approvazione bilancio di previsione annuale-2014 30 SETTEMBRE 2014 : Predisposizione programma triennale oo.pp. – decreto 9 goigno 2005 (G.U. 150 30.6.2005) 30 SETTEMRE 2014 : ricognizione stato di attuazione dei programmi ex art. 193 TUEL 30 SETTEMBRE 2014 Per i Comuni che abbiano approvato il bilancio entro agosto .Per i Comuni che approvano il bilancio al 30 settembre , la verifica data la coincidenza dei termini di scadenza è da considerarsi insita nell’approvazione del bilancio di previsione al 30.9.2014 30 SETTEMBRE 2014 : terza verifica trimestrale di cassa da parte dell’organo della riscossione 30 SETTEMBRE 2014 : Comunicazioni all’Osservatorio di : a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal DMEF , in essere alla data del 30 settembre 2014; b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ex artt. 56 e 57 , o a seguito di procedura aperta o ristretta di cui ex art. 55 d.lgs. 163/2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida ( art. 10 co. 4 – d.l. n. 66/2014) 30 SETTEMBRE 2014 : Dichiarazioni IMU enti non commerciali : gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione in questione per gli anni 2012 – 2013 entro il 30 settembre 2014.Le specifiche tecniche per la trasmissione e la compilazione delle dichiarazioni sono indicate nell’allegato A al decreto 4 agosto 2014 –M.E.F (in G.U. n 185/ 11 agosto 2014) 59 Programmazione triennale fabbisogno di personale A decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione , ai fini dell’attuazione del co 557 Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni dell’art. 3 – l. n. 114/2014, da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell’interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui art. 11 co. 4 del d.l. 90 /2014 .riferita al non svolgimento di attività gestionale da parte del personale inserito negli uffici di diretta collaborazione anche quando prescindendo dal titolo di studio , il trattamento economico è parametrato a quello dirigenziale ( art. 3 co. 10 bis- legge 114/2014)- rass. comun.16 Per favorire i lavoratori in disponibilità , nell’ambito della programmazione triennale di fabbisogno di personale l’amministrazione che intenda avviare procedure concorsuali a tempo indeterminato o a tempo determinato per periodo di tempo superiore a 12 mesi deve prima verificare consultando gli elenchi dei lavoratori in mobilità se via sia personale da ricollocare - rass. com 16 30 SETTEMBRE 2014 : Dichiarazioni IMU enti non commerciali : gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione in questione per gli anni 2012 – 2013 entro il 30 settembre 2014.Le specifiche tecniche per la trasmissione e la compilazione delle dichiarazioni sono indicate nell’allegato A al decreto 4 agosto 2014 –M.E.F (in G.U. n 185/ 11 agosto 2014) 30 SETTEMBRE 2014 : Dichiarazioni IMU enti non commerciali : gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione in questione per gli anni 2012 – 2013 entro il 30 settembre 2014.Le specifiche tecniche per la trasmissione e la compilazione delle dichiarazioni sono indicate nell’allegato A al decreto 4 agosto 2014 –M.E.F (in G.U. n 185/ 11 agosto 2014) 30 SETTEMBRE 2014 entro il termine perentorio del 30 settembre 2014 I Comuni comunicano gli spazi finanziari necessitati per sostenere nel 2014 i pagamenti dei debiti in conto capitale : certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013 mediante il sito web http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato ( Art. 4 – L. n. 133/2014 ) 30 SETTEMBRE 2014 Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati da soggetti passivi IVA) devono essere registrati, qualunque sia il loro ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno. La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o dalla sua decorrenza, se antecedente) presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver provveduto al versamento dell' imposta di registro. I contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno non sono soggetti a registrazione. Questi contratti, se non conclusi per atto pubblico o scrittura privata autenticata, possono essere registrati soltanto "in caso d'uso". Pertanto la registrazione entro il 30 settembre riguarda i contratti di locazione con decorrenza dal 1 settembre 2014 – Sito Agenzia Entr. Le scadenze fiscali sono verificabili sul sito Agenzia delle Entrate – sez. Strumenti Agenzia entrate- 60 61
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