TU edilizia

EDILIZIA PRIVATA
Sintesi operativa delle novità introdotte dal
D.L. 133/2014 dopo la conversione
Questo lavoro dà conto in maniera schematica e operativa di tutte le
diverse ed importanti novità concernenti l’attività edilizia privata
introdotte dal D.L. 133/2014 dopo la conversione in legge,
corredandole con i testi coordinati delle parti nuove o modificate del
D.P.R. 380/2001, a fronte del testo previgente, per facilitarne una
immediata comprensione.
A cura di Dino de Paolis (*)
Il D.L. 12/09/2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive” (cosiddetto “Sblocca Italia”), convertito in legge dalla L. 11/11/2014, n.
164, ha introdotto diverse ed importanti novità concernenti l’attività edilizia privata,
incardinate come modifiche al Testo Unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n.
380.
Questo articolo dà conto in maniera schematica e operativa di tutte le novità introdotte,
corredandole con i testi coordinati delle parti nuove o modificate del Testo Unico
(riportate in blu), a fronte del testo previgente, per facilitarne una immediata
comprensione. Sono poi riportate, alla fine, alcune disposizioni - afferenti
l’approvazione degli strumenti urbanistici - non integrate nel Testo Unico.
Testo completo e coordinato del D.P.R. 380/2001
Il testo completo - coordinato con tutte le modifiche - del D.P.R. 380/2001 è disponibile per gli
abbonati collegandosi al sito web www.legislazionetecnica.it e digitando nel campo di ricerca in
alto a destra il codice “NN5509”.
(*) Direttore Editoriale della Legislazione Tecnica, autore di innumerevoli articoli, saggi e
approfondimenti, relatore in seminari, convegni e corsi post-universitari a rilievo nazionale sui
temi dell’edilizia, dell’urbanistica, dell'energia, degli appalti pubblici. NUO
OVA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENT
TI DI “MANU
UTENZIONE STRAORDIN
S
NARIA”
 V
Viene introddotta una nuova
n
definiizione di “m
manutenzio
one straordiinaria”, la quale
ccomporta chhe per tali interventi nnon sia alterata la volumetria coomplessiva degli
eedifici, anziiché i volu
umi e le ssuperfici delle
d
singole unità im
mmobiliari come
pprevedeva ill testo previgente.
 Innoltre, sonoo ricompresi in tale ccategoria an
nche gli interventi chhe comportiino la
riidistribuzioone dei volumi nell’ambbito delle un
nità immobiliari di unoo stesso edifficio.
VE
ECCHIO TES
STO
NUOVO
N
TEST
TO
Artt. 3 (L) - Defin
nizioni degli interventi ed
dilizi
1. Ai fini del pressente testo unico
u
si inten
ndono
per:
b) “in
nterventi di manutenzione
m
e straordinari
ria”, le
opere
e e le modifiche necessa
arie per rinno
ovare
e sosstituire parti anche struttturali degli e
edifici,
nonch
ntegrare i sservizi
hé per realizzare ed in
igieniico-sanitari e tecnologici, sempre che
e non
alterin
no i volumi e le superrfici delle si ngole
unità immobiliari e non comportino mod
difiche
delle destinazioni di uso;
Art
rt. 3 (L) - Defiinizioni deglii interventi ed
dilizi
1. Ai fini del pres
sente testo uunico si inten
ndono
per:
b) “in
nterventi di manutenzione
m
e straordinarria”, le
opere
e e le modiffiche necessaarie per rinn
novare
e sostituire parti anche struttturali degli edifici,
e
ché per realizzare ed i ntegrare i servizi
s
nonc
igienico-sanitari e tecnologicii, sempre ch
he non
alteriino la volumetria compleessiva degli edifici
e non comportino modifiche delle destinazioni
ambito deggli interven
nti di
di uso. Nell’a
utenzione straordinaria
s
sono ricom
mpresi
manu
anch
he quelli con
nsistenti nel frazioname
ento o
acco
orpamento delle
d
unità immobiliarii con
esec
cuzione di op
pere anche se comporta
anti la
varia
azione delle superfici deelle singole unità
immo
obiliari nonché del ccarico urban
nistico
purch
hé non sia modificatta la volum
metria
comp
plessiva de
egli edifici e si man
ntenga
l’originaria destinazione d’usoo;
RIQU
UALIFICAZIO
ONE DI AREE
E ATTRAVER
RSO FORME
E DI COMPEN
NSAZIONE
 L
Lo strumentto urbanistico individuua gli edificci esistenti non
n più com
mpatibili co
on gli
inndirizzi dellla pianificaazione e perr i quali, in
n tal caso, l’amministraazione com
munale
ppuò favorirre, in alternativa alll’espropriazzione, la riqualificazi
r
ione delle aree
aattraverso foorme di com
mpensazionee.
 N
Nelle more dell’attuazzione del ppiano, restaa salva la facoltà dell proprietarrio di
eeseguire tuttti gli inteerventi co nservativi (ad eccezzione della demolizio
one e
successiva ricostruzion
r
ne non giusstificata da obiettive ed
e improroggabili ragio
oni di
oordine staticco od igieenico sanitaario). La norma
n
non chiarisce quali siano
o tali
““interventi conservativi
c
i” .
legisslazionetecn
nica.it
2
NUO
OVO ARTICOLO
Art.
A 3-bis - In
nterventi di conservazione
1. Lo strumento urbanistico
u
in
ndividua gli e
edifici esisten
nti non più co
ompatibili coon gli indirizzi della
pianifficazione. In tal caso
o l'amminisstrazione comunale
c
può
p
favoriree, in alternativa
all'espropriazione
e, la riqualificazione dellle aree attra
averso forme
e di compennsazione inc
cidenti
sull'area interessa
ata e senza aumento de
ella superficie
e coperta rispondenti al ppubblico inte
eresse
e com
munque rispe
ettose dell'im
mparzialità e del buon an
ndamento de
ell'azione am
mministrativa. Nelle
more
e dell'attuazione del pia
ano, resta ssalva la faco
oltà del pro
oprietario di eseguire tu
utti gli
s
rricostruzione
e non
intervventi conserrvativi, ad eccezione della demolizione e successiva
giustiificata da obiiettive ed imp
prorogabili ra
agioni di ordine statico od
d igienico sannitario.
O EDILIZIO CO
OMUNALE-T
TIPO
REGOLAMENTO
 S
Si prevede la
l conclusio
one, in sedee di Conferrenza unificcata, di accoordi o intesse per
l’’adozione di
d uno scheema di regoolamento edilizio-tipo
e
al fine di semplificaare ed
uuniformare le
l norme e gli
g adempim
menti.
 Ill regolamennto-tipo, ch
he deve inddicare le essigenze prestazionali ddegli edificci con
pparticolare riguardo
r
allla sicurezzaa e al rispaarmio energ
getico, sarà poi adottatto dai
ccomuni entrro i terminii fissati neggli accordi succitati e, comunquee, entro i teermini
stabiliti dall’’art. 2 della L. 241/19990.
NU
UOVO COMM
MA
Art.
A 4 (L) - Re
egolamenti edilizi comuna
ali
1-sexxies. Il Gove
erno, le reg
gioni e le a
autonomie lo
ocali, in attu
uazione del principio di leale
collab
borazione, concludono
c
in
n sede di Co
onferenza unificata acco
ordi ai sensi dell'articolo 9 del
decre
eto legislativo
o 28 agosto 1997, n. 28 1, o intese ai
a sensi dell'a
articolo 8 de lla legge 5 giugno
g
2003, n. 131, perr l'adozione di
d uno schem
ma di regolam
mento edilizio-tipo, al finee di semplific
care e
empimenti. A
Ai sensi dell'articolo 117, secondo coomma, lettere e) e
uniforrmare le norrme e gli ade
m), d
della Costituzzione, tali accordi costitu iscono livello
o essenziale delle prestaazioni, conce
ernenti
la tute
ela della con
ncorrenza e i diritti civili e sociali che devono esse
ere garantiti su tutto il terrritorio
nazio
onale. Il reg
golamento edilizio-tipo, cche indica i requisiti prestazionali degli edifici, con
particcolare riguarrdo alla sicurrezza e al rissparmio ene
ergetico, è ad
dottato dai ccomuni nei te
ermini
fissatti dai suddettti accordi, co
omunque enttro i termini previsti dall'a
articolo 2 deella legge 7 agosto
a
1990, n. 241, e su
uccessive mo
odificazioni.
NUO
OVI INTERVENTI IN REGIM
ME LIBERO E MODIFICH
HE AL REGIM
ME DELLA C OMUNICAZIONE
DI INIIZIO LAVORI ASSEVERA
ATA
 V
Vengono incclusi tra glii interventi di manuten
nzione ordin
naria eseguuibili senza titolo
aabilitativo, quelli relattivi alla in
nstallazionee di pomp
pe di calo re aria-aria di
p
potenza term
mica utile nominale
n
in
nferiore a 12kW.
1
legisslazionetecn
nica.it
3
 S
Si intervienee sulle caraatteristiche ddegli interv
venti di man
nutenzione sstraordinariia che
ppossono essere eseguitii senza alcuun titolo ab
bilitativo, qu
uindi sempllicemente previa
p
C
Comunicaziione di inizio lavorii asseveratta (CILA). Nel testo previgentee, per
reealizzare l’’intervento semplicem
mente con la CILA erano
e
richieeste le seg
guenti
ccondizioni cui
c la norm
ma non fa più riferim
mento in co
onseguenza della mod
difica:
l’’intervento non compo
orta aumentoo del numero delle uniità immobilliari; l’intervento
nnon implicaa incremento
o dei param
metri urbanistici. Rimaane quindi, rispetto al testo
pprevigente la
l sola con
ndizione chhe l’intervento non deve riguaardare le parti
strutturali dell’edificio
d
o.
Relativamennte alle mod
difiche inte rne di cara
attere edilizzio sulla supperficie cop
perta
 R
d
dei fabbricati adibiti ad esercizzio d'impreesa, le stesse possonoo essere eseeguite
semplicemennte previa CILA,
C
a conndizione ch
he gli interv
venti non rigguardino lee parti
strutturali.
 A
Al fine di garantire chee gli interveenti di man
nutenzione straordinari
s
ia e le modiifiche
innterne sullaa superficie coperta deii fabbricati adibiti ad esercizio d'im
mpresa effeettuati
ccon semplicce CILA no
on riguardinno le parti strutturali, si aggiungge, tra le finalità
ddell’asseveraazione operrata dal teccnico abilittato, quellaa di attestarre che non
n vi è
innteressamennto delle parti
p
struttturali dell’eedificio. A tale scoppo deve essere
e
trrasmesso anche l’’elaborato progettua
ale. Il teecnico chhe asseverra la
C
Comunicazione deve attestare aanche la compatibiliità dell’inttervento co
on la
nnormativa siismica e sull rendimentoo energetico
o nell’edilizzia.
 P
Per gli inteerventi soggetti a Coomunicazion
ne di inizio lavori assseverata, viene
eeliminato l’obbligo di
d presentaare all’amm
ministrazione una reelazione tecnica
pprovvista di data certa e corredata degli opporrtuni elaborati progettuuali. Viene altresì
a
eeliminato l’obbligo, lim
mitatamentee alle operre all’intern
no dei fabbbricati adibiiti ad
eesercizio d'impresa, di
d trasmetttere le dichiarazioni di confoormità da parte
ddell'Agenziaa per le imp
prese. Consseguentemeente vengon
no eliminatee le disposiizioni
cche riguardaavano la relazione tecnnica, e sostittuite con un
na disposizioone che si limita
l
a demandare alle leggi regionali la disciplin
na delle mo
odalità di eeffettuazion
ne dei
ccontrolli. Lee regioni a statuto
s
ordinnario sono tenute
t
ad ad
deguare la ppropria disciiplina
a quanto illlustrato entrro 60 giornni dalla data di entratta in vigore
re della leg
gge di
cconversione del D.L. 13
33/2014 (e quindi entro il 11/01/2
2015 - art. 117, comma 2-bis,
ddel D.L. 1333/2014).
 V
Viene svinncolato il soggetto interessato
o dall’obbligo di pprovvedere alla
p
presentazione degli atti
a
di agggiornamen
nto catasta
ale: la nuoova disposiizione
im
mpone infaatti all’amm
ministrazionne comunalee di provveedere al tem
mpestivo in
noltro
ddella CIL all'Agenzia delle
d
entratee; a tale scop
po si preved
de che la C
Comunicazio
one di
innizio lavori (CIL) veng
ga integrata con la Com
municazionee di fine lavvori.
 V
Viene elevaata da 258
8 a 1.000 euro la sanzione peecuniaria per la maancata
ppresentazionne della CIL
L o (nel caaso di manu
utenzioni sttraordinariee o di modiifiche
legisslazionetecn
nica.it
4
innterne sullaa superficie coperta de i fabbricati adibiti ad esercizio d''impresa, seempre
cche non riguuardino le parti
p
struttuurali, o di modifiche
m
della
d
destinnazione d'usso dei
loocali adibitii ad eserciziio d'impresaa) della CIL
LA.
VE
ECCHIO TES
STO
NUOVO
N
TEST
TO
Art. 6 (L) - Attività edillizia libera
1. Fa
atte salve le
e prescrizion
ni degli stru menti
urban
nistici comun
nali, e comunque nel risspetto
delle altre norrmative di settore a
aventi
incide
enza sulla disciplina dell’attività edilizzia e,
in pa
articolare, delle
d
norme antisismich
he, di
sicure
ezza, antinccendio, igienico-sanitari e, di
quelle
e relative all’efficienza energetica no
onché
delle disposizion
ni contenute
e nel codice
e dei
beni cculturali e de
el paesaggio
o, di cui al de
ecreto
legislativo 22 gen
nnaio 2004, n. 42, i seg
guenti
enza alcun titolo
intervventi sono eseguiti se
abilita
ativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;;
el rispetto de
ei medesimi presupposti
p
2. Ne
di cui
al comma 1, prevvia comunica
azione, anch
he per
elematica, dell’inizio
d
dei lavori da parte
via te
dell’in
nteressato all’amministra
a
azione comu
unale,
posso
ono essere eseguiti se
enza alcun titolo
abilita
ativo i segue
enti interventi:
a) glii interventi di
d manutenziione straord inaria
di cu
ui all’articolo 3, comma 1, lettera b
b), ivi
comp
presa l’aperrtura di porrte interne o lo
sposttamento di pareti
p
interne, sempre che
e non
riguardino le parrti strutturali dell’edificio,, non
portino aume
ento del numero delle unità
comp
immo
obiliari e no
on implichino
o incremento
o dei
param
metri urbanisstici;
e-biss) le modifich
he interne di carattere ed
dilizio
sulla superficie co
operta dei fa
abbricati adib
biti ad
eserccizio d'impresa, ovvero le modifiche della
destin
nazione d'u
uso dei lo
ocali adibitti ad
eserccizio d'impressa.
4. L
Limitatamentte agli interventi di ccui al
comm
ma 2, lettere
e a) ed e-b
bis), l'interesssato,
unitam
mente alla comunicazio
one di inizio
o dei
lavorii, trasmette all'amministrrazione com unale
i datti identificattivi dell'impresa alla q
quale
intend
de affidare la realizzazione dei lavvori e
una rrelazione teccnica provvis
sta di data ce
erta e
corre
edata degli opportuni elaborati proge
ettuali,
bilitato, il q
a firrma di un tecnico ab
quale
Art. 6 (L) - Attività ediilizia libera
atte salve le
e prescrizionni degli stru
umenti
1. Fa
urban
nistici comun
nali, e comuunque nel ris
spetto
delle altre normattive di settorre aventi incid
denza
sulla disciplina dell’attivitàà edilizia e, in
partic
colare, dellle norme antisismiche
e, di
sicurrezza, antincendio, igieenico-sanitarrie, di
quelle relative all’efficienza eenergetica no
onché
ei beni
delle disposizioni contenute nnel codice de
p
ddi cui al de
ecreto
culturali e del paesaggio,
guenti
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seg
venti sono eseguiti seenza alcun titolo
interv
abilitativo:
aria di
a) glli interventi di manutenzzione ordina
cui all'articolo
a
3,
3 comma 1, lettera a),
a ivi
comp
presi gli interventi di innstallazione delle
pomp
pe di calore
e aria-aria dii potenza te
ermica
utile nominale infferiore a 12 kkW ;
el rispetto de
ei medesimi presupposti di cui
2. Ne
al co
omma 1, prev
via comunicaazione, anch
he per
via telematica,
t
dell’inizio
d
deei lavori da parte
dell’in
nteressato all’amministra
a
azione comunale,
possono essere eseguiti seenza alcun titolo
enti interventti:
abilitativo i segue
d manutenzzione straord
dinaria
a) gli interventi di
ui all’articolo
o 3, commaa 1, lettera b), ivi
di cu
comp
presa l’aperrtura di poorte interne o lo
spostamento di pareti
p
internee, sempre ch
he non
ardino le partti strutturali ddell’edificio [P
Parole
rigua
sopp
presse dal D.L.
D
12/09/22014, n. 13
33 (L.
11/11
1/2014, n. 164): “, non comp
portino
aume
ento del num
mero delle uunità immobiiliari e
non implichino incrementoo dei para
ametri
nistici”.];
urban
e-bis
s) le modifich
he interne dii carattere edilizio
e
sulla superficie coperta dei faabbricati adib
biti ad
cizio d'imp
presa, sem
mpre che non
eserc
rigua
ardino le parti struttuurali, ovverro le
modifiche della destinazionee d'uso dei locali
adibiti ad esercizio d'impresa..
mitatamente agli intervennti di cui al co
omma
4. Lim
2, lettere a) ed e-bis), l'inteeressato tras
smette
legisslazionetecn
nica.it
5
assevvera, sotto la
a propria res
sponsabilità, che i
lavorii sono confo
ormi agli stru
umenti urban
nistici
appro
ovati e ai reg
golamenti ed
dilizi vigenti e che
per e
essi la normativa statale
e e regionale
e non
preve
ede il rilascio di un titolo abilittativo.
Limita
atamente ag
gli interventi di cui al co
omma
2, lettera e-b
bis), sono trasmesse
e le
arazioni
d
di
conform
mità
da
dichia
parte
dell'A
Agenzia per le imprese di cui all'arrticolo
38, ccomma 3, letttera c), del decreto-legg
ge 25
giugn
no 2008, n. 112, convertito, con
modifficazioni, da
alla legge 6 agosto 200
08, n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
upposti di cui al presente comma.
presu
5. Riguardo agli interventi di
d cui al pressente
olo, l’interesssato provvede, nei casi
artico
previssti dalle vigenti disposizioni, alla
prese
entazione degli
d
atti di aggiornam
mento
catasstale nel termine di cu
ui all’articolo
o 34quinq
quies, comm
ma 2, lettera b), del deccretolegge
e 10 gennaio
o 2006, n. 4,
4 convertito
o, con
modifficazioni, dalla legge 9 marzo
m
2006, n
n. 80.
6. Le regioni a sta
atuto ordinarrio:
possono ind
dividuare ulteriori inte rventi
b) p
edilizzi, tra quelli indicati nel comma 2, per i
quali è fatto obbligo all’interessato
a
o di
mettere la relazione
r
te
ecnica di ccui al
trasm
comm
ma 4;
c) po
ossono stabilire ulteriori contenuti p
per la
relaziione tecnica
a di cui al comma 4
4, nel
rispettto di quello minimo fissa
ato dal mede
esimo
comm
ma.
7. La
a mancata comunicazio
c
one dell’inizio
o dei
lavorii ovvero la mancata trrasmissione della
relaziione tecnica
a, di cui ai commi
c
2 e 4 del
prese
ente articolo
o, comporta
ano la san zione
pecun
niaria pari a 258 euro. Tale sanzio
one è
ridotta di due te
erzi se la comunicazio
c
one è
neamente qu
uando l’interv
rvento
effettuata spontan
è in ccorso di eseccuzione.
mministrazion
ne
comunnale
l'elab
borato
all'am
proge
ettuale e la comunicazzione di inizio dei
lavorri asseverata
a da un teecnico abilita
ato, il
quale
e attesta, so
otto la proprria responsa
abilità,
che i lavori so
ono conform
mi agli stru
umenti
urban
nistici appro
ovati e ai re
regolamenti edilizi
vigen
nti, nonché che sono ccompatibili con
c
la
norm
mativa in matteria sismicaa e con quella sul
rendiimento energ
getico nell'eddilizia e che non vi
è interessamen
nto delle parti stru
utturali
dell'e
edificio; la co
omunicazionee contiene, altresì,
a
i datti identificativi dell'impreesa alla quale si
intende affidare la
a realizzazioone dei lavorii.
5. Riguardo agli interventi di ccui al comma
a 2, la
unicazione di
d inizio deei lavori, lad
ddove
comu
integrata con la
a comunicazzione di fine dei
lavorri, è valida anche
a
ai finii di cui all'articolo
17, primo
p
comma
a, lettera b), del regio de
ecretolegge
e 13 aprile 1939, n. 6522, convertito
o, con
modificazioni, da
alla legge 111 agosto 1939, n.
1249
9, ed è tempestivamente inoltrata da parte
dell'a
amministrazio
one comunaale ai comp
petenti
uffici dell'Agenzia
a delle entratte.
e regioni a sta
atuto ordinarrio:
6. Le
b) disciplinano
d
con legge le modalità
à per
l'effettuazione dei controlli.
c) [Lettera sopprressa dal D..L. 12/09/2014, n.
133 (L. 11/11/2014, n. 164), così recitav
va: “c)
poss
sono stabilirre ulteriori contenuti per
p
la
relaz
zione tecnica di cui aal comma 4,
4 nel
rispe
etto di quello minimo fissa
sato dal med
desimo
comm
ma.”]
7. La
a mancata comunicazioone dell’inizio dei
lavorri di cui al comma
c
2, ovvvero la ma
ancata
comu
unicazione asseverata
a
d ell'inizio dei lavori
di cu
ui al comma
a 4, comporrtano la san
nzione
pecuniaria pari a 1.000 euro . Tale sanziione è
ridottta di due terzi se la comunicazio
one è
effetttuata spontaneamente qquando l’interrvento
è in corso
c
di esec
cuzione.
PERM
MESSO DI COSTRUIRE
C
 N
Non è più necessario
n
il permessoo di costruiire per gli interventi dii ristrutturaazione
eedilizia che comportano aumentoo di unità immobiliar
i
ri, modifichhe del volu
ume o
d
delle superffici. In basee al nuovo ddisposto il permesso
p
di costruire seerve invecee se vi
legisslazionetecn
nica.it
6
è una modiffica della volumetria
v
ccomplessivaa degli ediffici (oltre cche nel caso
o, già
ccontemplatoo dal testo prrevigente dii modifica dei
d prospetti).
 L
La modificca è in co
onnessione con la nuova
n
defin
nizione di “manuten
nzione
straordinariia” di cui all’art. 3, edd in consegu
uenza dellaa quale, per gli interveenti di
aaccorpamentto e frazio
onamento s arà sufficieente una seemplice Coomunicazione di
innizio lavori (CILA).
VE
ECCHIO TES
STO
NUOVO
N
TEST
TO
Art. 10 (L) - Interventi subordinati
s
messo di cos
struire
a perm
1. Co
ostituiscono interventi di
d trasforma
azione
urban
nistica ed edilizia
e
del territorio e sono
suborrdinati a perm
messo di cos
struire:
c) glii interventi di
d ristrutturaz
zione edilizia
a che
portin
no ad un organismo edilizio in tutto
o o in
parte
e diverso dal precedente e che compo
ortino
ento di unità immobiliari, modifiche
e del
aume
volum
me, dei prospetti o delle superfici, o
ovvero
che, limitatamente agli immob
bili compresi nelle
e A, compo
ortino muta menti
zone omogenee
nché gli inte rventi
della destinazione d'uso, non
m
i della sagom
ma di
che ccomportino modificazion
immo
obili sottopo
osti a vinco
oli ai senssi del
decre
eto legislativvo 22 genna
aio 2004, n. 42 e
succe
essive modifficazioni.
Art. 10 (L)) - Interventi subordinati
a perrmesso di coostruire
C
azione
interventi ddi trasforma
1. Costituiscono
urbanistica ed edilizia
e
del territorio e sono
ordinati a permesso di cosstruire:
subo
c) gli interventi di
d ristrutturazzione edilizia che
no ad un orrganismo eddilizio in tutto
o o in
portin
parte
e diverso dal precedente e che comp
portino
modiifiche della volumetria ccomplessiva degli
edific
ci o dei prospetti,, ovvero che,
limita
atamente ag
gli immobilii compresi nelle
zone
e omogenee
e A, compportino muta
amenti
della
a destinazion
ne d'uso, nonnché gli inte
erventi
che comportino modificazionni della sago
oma di
obili sottopo
osti a vinccoli ai sens
si del
immo
decre
eto legislativ
vo 22 gennaaio 2004, n.
n 42e
successive modifficazioni.
Perm
messo di costruire
c
in deroga
 S
Si introducee una nuov
va ipotesi di permessso di costrruire in deeroga anchee alle
ddestinazioni d’uso per gli intervennti di ristruttturazione edilizia
e
e dii ristrutturaazione
uurbanistica, attuati ancche in areee industrialli dismessee, previa ddeliberazione del
C
Consiglio coomunale chee ne attesta l’interesse pubblico.
p
 S
Si prevede, quale requ
uisito per l ’applicazion
ne della no
orma, che iil mutamen
nto di
ddestinazionee d’uso no
on comportti un aum
mento della superficiee coperta prima
p
ddell’intervennto di ristruttturazione.
 S
Si fa salvo il
i principio generale deell'ordinamento nazion
nale in ordinne alla libeertà di
aapertura di nuovi eseercizi comm
merciali su
ul territorio
o senza coontingenti, limiti
teerritoriali o altri vinco
oli di qualsi asi altra naatura, esclussi quelli connnessi alla tutela
ddella salute, dei lavorattori, dell'am
mbiente, ivi incluso l’aambiente urrbano, e deii beni
cculturali.
legisslazionetecn
nica.it
7
VE
ECCHIO TES
STO
NUOVO
N
TEST
TO
Art. 14 (L) - Perrmesso di cos
struire in derroga
agli sttrumenti urba
anistici
3. L
La deroga, nel rispettto delle n
norme
igieniiche, sanita
arie e di sicurezza, può
riguardare esclussivamente i limiti di de
ensità
a e di distan
nza tra i fabb
bricati
edilizzia, di altezza
di cui alle norme di attuazion
ne degli stru menti
nistici gene
erali ed esecutivi,
e
ffermo
urban
restando in og
gni caso ili rispetto delle
osizioni di cui
c agli artic
coli 7, 8 e 9 del
dispo
decre
eto ministeria
ale 2 aprile 1968, n. 1444
4.
d
Art. 14 (L) - Perrmesso di coostruire in deroga
s
urb
banistici
agli strumenti
1-bis
s. Per gli interventi ddi ristruttura
azione
ediliz
zia e di ristru
utturazione uurbanistica, attuati
a
anch
he in aree ind
dustriali dism
messe, è amm
messa
la ric
chiesta di pe
ermesso di ccostruire anc
che in
derog
ga alle destinazioni d'uso, previa
delib
berazione de
el Consiglio comunale che ne
attes
sta l'interesse
e pubblico a condizione che il
muta
amento di de
estinazione dd'uso non com
mporti
un aumento
a
de
ella superficiie coperta prima
dell'intervento di ristruttuurazione, fermo
ando,
nel
caso
ddi
insedia
amenti
resta
comm
merciali, qua
anto dispostto dall'articolo 31,
comm
ma 2, del de
ecreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201,
2
converttito, con moodificazioni, dalla
legge
e 22 dicembre 2011, n. 2214, e succe
essive
modiificazioni.
3. La
L
deroga, nel rispettto delle norme
n
igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
rigua
ardare esclusivamente i limiti di densità
ediliz
zia, di altezza e di distannza tra i fabbricati
di cu
ui alle norme
e di attuazionne degli stru
umenti
urbanistici generrali ed eseccutivi, nonché, nei
c
1-biss, le destinazioni
casi di cui al comma
o, fermo res
stando in og ni caso il ris
spetto
d'uso
delle
e disposizioni di cui agli aarticoli 7, 8 e 9 del
decre
eto ministeria
ale 2 aprile 11968, n. 1444
4.
mini di inizzio e fine lavori
Term
 V
Viene introodotta una nuova fatttispecie di proroga dei
d termini di inizio e di
uultimazione dei lavo
ori nel ccaso di difficoltà
d
merse
tecnico-eseecutive em
successivam
mente all’inizzio dei lavoori.
Si prevede altresì
a
la pro
oroga dei terrmini citati,, contemplaati dal permeesso di costtruire,
 S
inn caso di blocco
b
deglii stessi lavoori causato da iniziativ
ve dell’amm
ministrazio
one o
d
dell’autorità giudiziarria rivelatessi poi infon
ndate.
VECCHIO TES
STO
NUOVO TEST
TO
Art. 15 (R) - Efficcacia temporrale e decade
enza
Art. 15 (R) - Effic
cacia temporrale e decad
denza
del perrmesso di co
ostruire
del permesso di coostruire
1. Ne
el permesso
o di costruire sono indiccati i 1. Ne
el permesso
o di costruirre sono indicati i
termini di inizio e di ultimazion
ne dei lavori.
termini di inizio e di ultimazionne dei lavori.
legisslazionetecn
nica.it
8
2. Il termine per l'inizio deii lavori non può
o dal rilascio
o del
esserre superiore ad un anno
titolo;; quello di ultimazione, entro il q
quale
l'operra deve esssere comp
pletata non può
superrare i tre anni dall'in
nizio dei la
avori.
Entra
ambi i termin
ni possono essere
e
proro
ogati,
con provvedime
ento motiv
vato, per fatti
avvenuti estrranei alla vo
olontà del tittolare
sopra
del permesso. De
ecorsi tali termini il perm
messo
de di diritto per la partte non eseg
guita,
decad
tranne che, an
nteriormente alla scad
denza
a richiesta una
u
proroga.. La proroga
a può
venga
esserre
accordata,
con
provvedim
mento
motivvato, esclusivamente in
n considerazzione
della mole dell'op
pera da realiz
zzare o delle
e sue
ecnico-costru
uttive,
particcolari carattteristiche te
ovverro quando si tratti di operre pubbliche il cui
finanzziamento sia previsto in più ese
ercizi
finanzziari.
er l'inizio deei lavori non
n può
2. Il termine pe
cio del
esserre superiore ad un annno dal rilasc
titolo;; quello di ultimazionee, entro il quale
l'operra deve es
ssere comppletata, non
n può
superare i tre ann
ni dall'inizio ddei lavori. Decorsi
tali te
ermini il perm
messo decadde di diritto per la
parte non eseguiita, tranne cche, anteriorm
mente
alla scadenza,
s
ve
enga richiesta
ta una prorog
ga. La
proro
oga
può
essere
accordata,
con
provv
vedimento motivato,
m
per fatti sopravvenuti
estranei alla volo
ontà del titolaare del perm
messo,
erazione dellla mole dell''opera
oppure in conside
realizzare,
sue
partticolari
delle
da
cnico-costrutttive, o di diffficoltà
caratteristiche tec
co-esecutive
e emerse successivam
mente
tecnic
all'iniz
zio dei lavo
ori, ovvero qquando si trratti di
opere
e pubbliche
e il cui fi nanziamento
o sia
previs
sto in più ese
ercizi finanzi ari.
2-bis. La prorog
ga dei term
mini per l'iniizio e
mazione dei lavori è com
munque acco
ordata
l'ultim
qualo
ora i lavori non
n
possanoo essere iniz
ziati o
concllusi per iniz
ziative dell'aamministrazio
one o
dell'a
autorità giudiz
ziaria rivelateesi poi infond
date.
Term
mini per l’istruttoria
a dei perm
messi di co
ostruire
 S
Si limita la possibilità
p
di
d raddoppiaare i termin
ni dell’istruttoria, relativva alle istan
nze di
ppermesso dii costruire, ai soli casi di progetti particolarm
mente compplessi secon
ndo la
m
motivata risooluzione deel responsabbile del proccedimento. Viene quinndi escluso, come
innvece preveedeva la norrma previgeente, il radd
doppio autom
matico dei ttermini citaati per
i comuni conn più di 100
0.000 abitannti.
 N
Nei comuni obbligati all’esercizio
a
o in forma associata della
d
funzionne fondameentale
ddella pianifiicazione urb
banistica edd edilizia, la
l disposizione descritttta si applicca dal
112/11/2015 (un anno dalla
d
data dii entrata in vigore della legge di conversion
ne del
D
D.L. 133/2014 - art. 17,, comma 2-tter, del D.L
L. 133/2014)).
VECCHIO TES
STO
NUOVO TEST
TO
Art.. 20 (R) - Pro
ocedimento per
p il rilascio
o del
perm
messo di costtruire
7. I termini di cui ai com
mmi 3 e 5 sono
oppiati per i comuni con più di 100
0.000
raddo
abitan
mente
nti, nonché per i progetti particolarm
comp
plessi second
do la motiva
ata risoluzion
ne del
respo
onsabile del procedimentto.
ocedimento pper il rilascio
o del
Artt. 20 (R) - Pro
perm
messo di cosstruire
7. I termini di cui ai com
mmi 3 e 5 sono
oppiati nei soli caasi di prrogetti
raddo
partic
colarmente complessi
c
seecondo la mo
otivata
risolu
uzione del re
esponsabile ddel procedim
mento.
legisslazionetecn
nica.it
9
ONERI DI URBAN
NIZZAZIONE
E E CONTRIB
BUTO DI COS
STRUZIONE
 S
Si aggiunge, ai criteri (parametri)) che la reg
gione deve consideraree nella redaazione
ddelle tabellee parametriche che i comuni dev
vono utilizzzare per laa determinaazione
ddegli oneri di
d urbanizzzazione prim
maria e secondaria, un
n criterio dii valutazion
ne del
m
maggior vaalore geneerato da interventi su aree o immobbili in varriante
u
urbanistica, in deroga o con cambbio di destin
nazione d’usso.
 T
Tale maggioor valore, calcolato
c
daall’amministrazione comunale, vieene suddiviiso in
m
misura non inferiore al 50% traa il comun
ne e la paarte privataa ed erogatto da
qquest'ultima al comunee stesso sottto forma di
d contributto straordinnario, che attesta
a
l''interesse puubblico, in versamentoo finanziario
o, vincolato
o a specificoo centro di costo
pper la realizzzazione di opere pubbbliche e serrvizi da reaalizzarsi nell contesto in
i cui
riicade l'interrvento, cessione di areee o immobili da desttinare a serrvizi di pub
bblica
uutilità, edilizzia residenzziale socialee o opere pubbliche.
p
Il
I nuovo criiterio fa sallve le
d
diverse disp
posizioni delle
d
legislaazioni regiionali e deegli strumeenti urban
nistici
ggenerali com
munali.
 S
Si consente ai comuni di
d deliberaree, per gli in
nterventi di ristrutturazi
r
ione ediliziaa, che
i costi di cosstruzione siaano inferiorri ai valori determinati
d
per le nuovve costruzion
ni.
VECCHIO TES
STO
NUOVO TEST
TO
Art. 16 (L) - Contributo per
p il rilascio
ostruire
del perrmesso di co
4. L'incidenza degli oneri di
d urbanizza zione
aria e se
econdaria è stabilita con
prima
delibe
erazione dell consiglio comunale
c
in base
alle tabelle parrametriche che la reg
gione
e:
definiisce per classsi di comuni in relazione
5. N
Nel caso di mancata definizione delle
tabellle parametriche da parte
e della regio
one e
fino alla definiziione delle tabelle
t
stessse, i
uni provvedo
ono, in via provvisoria,, con
comu
delibe
erazione del consiglio co
omunale.
7. Glli oneri di urbanizzazion
u
ne primaria sono
relativvi
ai
se
eguenti
intterventi:
sstrade
reside
enziali, spazzi di sosta o di parche
eggio,
fogna
ature, rete idrica, rete di distribu zione
dell'e
energia eletttrica e de
el gas, pub
bblica
illuminazione, spa
azi di verde attrezzato.
a
7-biss. Tra gli interventi di urbanizzazzione
prima
aria di cui all comma 7 rientrano
r
i ccavedi
multisservizi e i ca
avidotti per il passaggio d
di reti
di ttelecomunica
azioni, salv
vo nelle aree
individuate dai comuni
c
sulla
a base dei ccriteri
oni .
definiiti dalle regio
Art. 16 (L) - Contributo pper il rilascio
o
del pe
ermesso di coostruire
d
oneri ddi urbanizza
azione
4. L''incidenza degli
prima
aria e se
econdaria è stabilita con
deliberazione del consiglio ccomunale in base
egione
alle tabelle parametriche che la re
ssi di comunii in relazione
e:
definisce per clas
s) alla differe
enziazione trra gli interve
enti al
d-bis
fine di incentivare, in modoo particolare nelle
uelli di
aree a maggiore densità del costruito, qu
utturazione edilizia
e
di ccui all'artico
olo 3,
ristru
comm
ma 1, lettera
a d), anzichhé quelli di nuova
costrruzione;
d-terr) alla valuttazione del maggior valore
v
gene
erato da inte
erventi su arree o immo
obili in
variante urbanistiica, in derogga o con cam
mbio di
destinazione d'u
uso. Tale maggior valore,
v
olato dall'amm
ministrazionee comunale, viene
calco
suddiviso in mis
sura non infferiore al 50 per
o tra il com
mune e la parte privata ed
cento
eroga
ato da quest'ultima al com
mune stesso
o sotto
forma
a di contribu
uto straordinnario, che attesta
a
l'interresse pubblico, in versa mento finanziario,
vinco
olato a spec
cifico centroo di costo per
p la
legisslazionetecn
nica.it
10
10. N
Nel caso di interventi su edifici esiste
enti il
costo
o di costruzio
one è determ
minato in relazzione
al co
osto degli interventi stessi, così ccome
individuati dal comune
c
in base ai pro
ogetti
entati per ottenere ili permesso
o di
prese
costru
uire. Al fine di incentivare il recuperro del
patrim
monio edilizio esistente, per gli interrventi
di risstrutturazione
e edilizia di cui all'artico
olo 3,
comm
ma 1, lettera d), i comuni h
hanno
comu
unque la faco
oltà di delibe
erare che i co
osti di
costru
uzione ad essi relativi non superrino i
valorii determinati per le nuo
ove costruzio
oni ai
sensii del comma 6.
realiz
zzazione di opere pubb liche e serv
vizi da
realiz
zzare nel contesto in cui ricade
l'interrvento, cess
sione di areee o immob
bili da
destinare a serv
vizi di pubbl ica utilità, edilizia
e
ale od operee pubbliche.
residenziale socia
4-bis
s. Con riferim
mento a quuanto previstto dal
secondo periodo della letteraa d-ter) del co
omma
ono fatte salv
ve le diversee disposizioni delle
4, so
legislazioni reg
gionali e degli stru
umenti
nistici genera
ali comunali.
urban
5. Ne
el caso di ma
ancata definizzione delle tabelle
param
metriche da parte della rregione e fin
no alla
definizione delle
e tabelle sstesse, i co
omuni
vedono,
in
n
via
pprovvisoria,
provv
con
deliberazione del
d
consigllio comuna
ale ,
metri di cui all comma 4, fermo
secondo i param
ando quanto previsto dal comma 4-bis
s.
resta
7. Gli oneri di urbanizzazio
u
one primaria sono
ai
se
eguenti
innterventi:
strade
s
relativi
eggio,
residenziali, spazi di sosta o di parche
ature, rete idrica, retee di distribu
uzione
fogna
dell'e
energia eletttrica e deel gas, pubblica
illuminazione, spa
azi di verde aattrezzato.
s. Tra gli interventi ddi urbanizza
azione
7-bis
prima
aria di cui al comma 7 rientrano i cavedi
c
multiservizi e i ca
avidotti per i l passaggio di reti
di telecomunicazioni, sallvo nelle aree
c
sullaa base dei criteri
individuate dai comuni
oni.
definiti dalle regio
N caso di interventi suu edifici esisttenti il
10. Nel
costo
o di costruzio
one è determ
minato in rela
azione
al co
osto degli interventi sttessi, così come
individuati dal comune
c
in base ai prrogetti
entati per ottenere il perm
messo di cos
struire.
prese
Al fin
ne di incentiv
vare il recupeero del patrimonio
ediliz
zio esistentte, per ggli interven
nti di
ristru
utturazione edilizia
e
di ccui all'artico
olo 3,
comm
ma 1, lettera d), i comuni hanno comu
unque
la facoltà
f
di deliberare che i cos
sti di
costrruzione ad essi
e
relativi siano inferiori ai
valorri determinati per le nuovee costruzioni.
 P
Per gli interrventi di manutenzion
m
ne straordinaria effettu
uabili sempllicemente previa
p
C
CIL (definitti dall’art. 6, commaa 2, lettera a)) si preevede che il contribu
uto di
ccostruzione sia commissurato allee sole operee di urbaniizzazione, a condizion
ne che
ddall’intervennto derivi un
n aumento ddella superfficie calpesttabile.
legisslazionetecn
nica.it
11
 P
Per la ristruutturazione, il recuperoo e il riuso
o degli imm
mobili dism
messi o in via
v di
ddismissione,, si prevedee una riduzzione del contributo
c
di costruzzione in misura
m
n
non inferiore al 20%
%, rispetto a quello previsto
p
per le nuovee costruzion
ni; la
riiduzione è applicabile nei casi noon interessaati da variaanti urbanist
stiche, derog
ghe o
ccambi di deestinazione d’uso compportanti maaggior valorre rispetto aalla destinaazione
ooriginaria.
 S
Si demanda ai comuni la
l definizionne di criteri e modalità applicativee.
VE
ECCHIO TES
STO
NUOVO TEST
TO
Art. 17 (L) - Riduzzione o eson
nero dal cont ributo
di cosstruzione
4. Pe
er gli interven
nti da realizza
arsi su immo
obili di
proprrietà dello Stato il contributo di costru
uzione
è com
mmisurato alla incidenza
a delle sole o
opere
di urb
banizzazione
e.
Art. 17
1 (L) - Riduzione o esonnero dal conttributo
di co
ostruzione
4. Pe
er gli interven
nti da realizzzarsi su immo
obili di
proprietà dello Sttato , nonchéé per gli inte
erventi
anutenzione straordinariaa di cui all'articolo
di ma
6, co
omma 2, lettera a), qu alora compo
ortanti
aume
ento del carico urbanisticco, il contrib
buto di
costrruzione è com
mmisurato aalla incidenza
a delle
sole opere di urb
banizzazione , purché ne derivi
umento della
a superficie ccalpestabile .
un au
4-bis
s. Al fine di
d agevolaree gli interve
enti di
dens
sificazione ed
dilizia, per laa ristrutturazione, il
recup
pero e il rius
so degli immoobili dismess
si o in
via di dismissione
e, il contributto di costruzione è
ridottto in misura
a non inferriore al venti per
cento
o rispetto a quello prevvisto per le nuove
costrruzioni nei casi non interressati da va
arianti
urbanistiche, derroghe o cam
mbi di destina
azione
o comportanti maggior vvalore rispettto alla
d'uso
destiinazione orig
ginaria. I coomuni definis
scono,
entro
o novanta gio
orni dall'entra
rata in vigore
e della
prese
ente disposiizione, i critteri e le mo
odalità
appliicative per l'applicazionne della re
elativa
riduz
zione.
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVIT
TÀ E SEGNA
ALAZIONE CERTIFICATA
C
A DI INIZIO A
ATTIVITÀ
 S
Sono introddotte dispossizioni di ccoordinameento, finalizzzate a renndere coeren
nte il
T
Testo Unicoo dell’ediliziia con le dissposizioni in materia di Segnalazioone certificata di
innizio attivittà (SCIA). Con
C tali dissposizioni viene
v
ulterio
ormente chiiarito che laa DIA
(aad eccezioone della “super-DIA
“
A”, contemplata dall’art. 22, coomma 3) viene
sostituita daalla SCIA, ribadendo
r
qquanto stabilito dall’arrt. 49, comm
mi 4-bis e 4-ter,
ddel D.L. 788/2010 (co
onv. L. 1222/2010), ch
he - comee precisato dalla Circcolare
116/09/2010 del Ministrro per la sem
mplificazion
ne normativ
va e conferm
mato dalla Corte
ccostituzionale (con la Sentenza nn. 164/2012) - si applica anche aall’edilizia. A tal
legisslazionetecn
nica.it
12
fi
fine, il D.L.. 12/09/2014, n. 133 hha previsto che l’espreessione “deenuncia di inizio
aattività” e “D
Dia”, ovun
nque ricorraa ad eccezio
one degli arrticoli 22 e 24, commaa 3, è
sostituita daa “segnalazione certifiicata di inizzio attività””. Le occorrrenze in cu
ui nel
teesto è operaata tale meraa sostituzionne non sono
o riportate in questo artticolo.
 V
Viene ampliiata la casistica delle vvarianti attu
uabili in co
orso d'operra mediantee una
semplice SC
CIA, da co
omunicare nella fase di fine lavori. Sono rrealizzabili in tal
m
modo, con attestazionee del professsionista, lee varianti a permessi di costruire che
soddisfano tutte
t
le segu
uenti condizzioni:
-
non configurano
c
o una variazzione essenzziale;
sonoo conformi alle
a prescrizzioni urbanistico-ediliziie;
sono attuate dop
po l’acquisizzione degli eventuali atti di assensso prescritti dalla
norm
mativa sui vincoli
v
paessaggistici, idrogeologic
i
ci, ambientaali, di tutella del
patrim
monio storicco, artisticoo ed archeolo
ogico e dallee altre norm
mative di setttore.
NU
UOVO COMM
MA
Art. 22 (L) - Interventi subordinati
s
uncia di inizio
o attività
a denu
2-bis. Sono realizzzabili mediante segnala
azione certifficata d'inizio
o attività e ccomunicate a fine
e non
lavorii con attestazione del professioniista, le varrianti a permessi di coostruire che
config
gurano una variazione essenziale, a condizio
one che siano conformii alle presc
crizioni
urban
nistico-edilizie e siano atttuate dopo l'acquisizion
ne degli even
ntuali atti di assenso pre
escritti
dalla normativa sui vincoli paesaggisticci, idrogeologici, ambien
ntali, di tuteela del patrimonio
e archeologico e dalle a ltre normativ
ve di settore.
storicco, artistico ed
MUTTAMENTO DE
ELLA DESTIN
NAZIONE D’ USO
 V
Viene introddotta una disciplina
d
fiinalizzata a stabilire, salva
s
diverssa prevision
ne da
pparte delle leggi reg
gionali, quaali mutameenti della destinazionne d’uso siano
uurbanisticam
mente rilevaanti. Si trattaa degli utiliizzi dell'imm
mobile o deella singola unità
im
mmobiliaree diversi da quelllo originaario, anco
orché nonn accompaagnati
ddall'esecuzioone di op
pere ediliziie, purché tali da comportaree l'assegnaazione
ddell'immobille o dell'u
unità immoobiliare co
onsiderati ad una diiversa cateegoria
fu
funzionale trra quelle sotto elencatee:
- residdenziale;
- turisttico-ricettiv
va;
- produuttiva e direezionale;
- comm
merciale;
- ruralle.
 S
Si consente sempre, saalva diversaa previsionee da parte delle
d
leggi rregionali e degli
strumenti urrbanistici co
omunali, il m
mutamento
o della desttinazione dd’uso all’intterno
legisslazionetecn
nica.it
13
d
della stessaa categoria
a funzionaale. La destinazione d’uso del fabbricato//unità
im
mmobiliaree è quella prrevalente in termini di superficie
s
utile.
u
 L
Le regioni adeguano
a
laa propria leggislazione ai
a principi contenuti
c
neel nuovo artticolo
223-ter entroo il termin
ne di 90 giorni dallla data deella sua enntrata in vigore
v
(10/02/2015), decorso il quale hannno applicazzione direttaa le disposizzioni illustraate.
NUO
OVO ARTICOLO
Art. 23-terr - Mutamentto d'uso urba
anisticamente rilevante
1. Sa
alva diversa previsione da parte delle
e leggi regionali, costituis
sce mutameento rilevante
e della
destin
nazione d'usso ogni forma
a di utilizzo d
e o della singola unità im
mmobiliare diversa
dell'immobile
da qu
uella originarria, ancorché
é non accom
mpagnata dall'esecuzione
e di opere eddilizie, purch
hé tale
da co
omportare l'a
assegnazione
e dell'immob
bile o dell'unità immobilia
are consideraati ad una diversa
categ
goria funzionale tra quelle
e sotto elenccate:
a) ressidenziale;
a-bis)) turistico-ricettiva;
b) pro
oduttiva e dirrezionale;
c) com
mmerciale;
d) rurrale.
2. La
a destinazion
ne d'uso di un fabbricatto o di una unità immo
obiliare è qu ella prevalente in
termini di superficcie utile.
guano la propria legislaziione ai princììpi di cui al presente
p
articcolo entro no
ovanta
3. Le regioni adeg
d
sua enttrata in vigore
e. Decorso tale termine, trovano appplicazione dire
etta le
giorni dalla data della
osizioni del presente
p
artic
colo. Salva d
diversa previsione da parrte delle legggi regionali e degli
dispo
ento della destinazione
strum
menti urbanisstici comuna
ali, il mutame
d
d'uso all'intterno della stessa
s
categ
goria funzionale è sempre
e consentito.. .
CERTTIFICATO DII AGIBILITÀ
 L
Le regioni a statuto ord
dinario discciplinano co
on legge le modalità peer l'effettuaazione
ddei controlli nell’ambito
o del proceddimento di rilascio
r
del certificato ddi agibilità e non
aanche, com
me prevedev
va il testo previgentee, le modaalità per l''attuazione delle
ddisposizioni di cui al comma 5--bis, conceernenti l'attestazione ddella confo
ormità
ddell'opera all progetto presentato e la sua agib
bilità da parte del diretttore dei lav
vori o,
qqualora non nominato, di
d un professsionista abilitato.
VE
ECCHIO TES
STO
NUOVO TEST
TO
Art. 25 (R) - Procedimento
P
o di rilascio d
del
Art.
A 25 (R) - Procedimento
P
o di rilascio del
d
certtificato di agib
bilità
certtificato di agiibilità
5-ter.. Le Reg
gioni a statuto
s
ord inario 5-terr. Le Reg
gioni a sstatuto ord
dinario
discip
plinano con
n legge le
e modalità per disciplinano con legge l e modalità
à per
l'attua
azione delle disposizionii di cui al co
omma l'effettuazione de
ei controlli.
5-bis e per l'effetttuazione dei controlli.
legisslazionetecn
nica.it
14
PERM
MESSO DI COSTRUIRE
C
CONVENZIO
C
ONATO
 S
Si consente il rilascio di
d un permessso di costru
uire conven
nzionato, quualora le esig
genze
ddi urbanizzaazione possano esseree soddisfattte con unaa modalità semplificaata, a
ddeterminate condizioni..
 Ill termine di validità deel permessoo di costruire convenziionato può essere mod
dulato
inn relazione agli stralci funzionali pprevisti dallla convenzione.
NUO
OVO ARTICOLO
Art. 28
8-bis (Perme
esso di costru
uire convenz
zionato)
1. Qualora le esigenze
e
di urbanizzazio
one possan
no essere soddisfatte ccon una mo
odalità
plificata, è po
ossibile il rilas
scio di un pe
ermesso di co
ostruire conv
venzionato.
semp
2. La
a convenzion
ne, approvatta con delibe
era del cons
siglio comun
nale, salva ddiversa prev
visione
regionale, specifica gli obblig
ghi, funziona
ali al soddisffacimento di un interessse pubblico, che il
etto attuatore
e si assume ai fini di potter conseguirre il rilascio del
d titolo edillizio, il quale
e resta
sogge
la fon
nte di regolam
mento degli interessi.
3. So
ono, in partico
olare, soggetti alla stipula
a di convenz
zione:
a) la cessione di aree
a
anche al
a fine dell'utiilizzo di dirittti edificatori;
b) la realizzazion
ne di opere di
d urbanizzazzione fermo restando qu
uanto previssto dall'artico
olo 32,
comm
ma 1, lettera g), del decre
eto legislativo
o 12 aprile 2006, n.163;
c) le ccaratteristich
he morfologic
che degli inte
erventi;
d) la realizzazione
e di interventti di edilizia rresidenziale sociale.
a convenzion
ne può preve
edere modaliità di attuaziione per stra
alci funzionalli, cui si colle
egano
4. La
gli on
neri e le operre di urbanizz
zazione da e
eseguire e le relative gara
anzie.
5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può esssere modula
ato in
alci funzionali previsti dal la convenzio
one.
relaziione agli stra
6. Il p
procedimento
o di formazio
one del perm
messo di cos
struire conve
enzionato è qquello previs
sto dal
Capo
o II del Titolo II del pre
esente decre
eto. Alla convenzione si
s applica alltresì la disc
ciplina
dell'a
articolo 11 de
ella legge 7 agosto
a
1990, n. 241.
NCATA OTTE
EMPERANZA
A ALL’INGIUN
NZIONE DI DEMOLIZION
D
NE
MAN
 S
Si prevede l'irrogazion
l
ne di sanziooni amminisstrative peccuniarie da 2.000 a 20.000
eeuro in casso di inotttemperanza accertata all’ingiunzione di deemolizione degli
innterventi esseguiti in assenza
a
di ppermesso di
d costruire, in totale ddifformità o con
vvariazioni essenziali,
e
salva
s
l'appllicazione dii altre misu
ure e sanzzioni previsste da
nnorme vigennti.
 L
La sanzionee è irrogata nella misuura massima qualora gli
g intervennti suddetti siano
stati effettuaati sulle arree e sugli edifici asssoggettati a vincoli ddi inedificab
bilità,
fo
forestali o di tutela dei beni culturaali e paesag
ggistici, o efffettuati su aaree destinaate ad
legisslazionetecn
nica.it
15
oopere e spazzi pubblici o ad intervventi di edilizia residen
nziale pubbblica o su aree
a
a
riischio idroggeologico ellevato o moolto elevato..
 S
Si considerra inoltre la mancaata o tardiiva emanaazione del provvedim
mento
sanzionatoriio come eleemento di vvalutazione della perforrmance indi
dividuale, no
onché
ddi responsaabilità discciplinare e amministrrativo-contaabile del ddirigente e del
fu
funzionario inadempien
nte (salve lee responsabiilità penali)..
 I proventi delle sanzioni sonoo di comp
petenza co
omunale e sono desstinati
eesclusivameente alla demolizione/rrimessione in pristino delle operre abusive e alla
aacquisizionee/attrezzaturra di aree a verde pubblico.
 L
Le regioni a statuto ord
dinario hannno facoltà di
d aumentare l’importoo delle sanziioni e
stabilirne laa periodicaa reiterabiliità nei casi di permaanenza delll’inottempeeranza
aall’ordine dii demolizion
ne.
N
NUOVI COMM
MI
Arrt. 31 (L) - Intterventi eseg
guiti in assenza di permes
sso di costruuire,
in to
otale difformiità o con vari
riazioni essen
nziali
4-bis. L'autorità competente,
c
constatata l'inottempera
anza, irroga una sanzioone amministtrativa
niaria di imp
porto comprreso tra 2.00
00 euro e 20.000
2
euro, salva l'appplicazione di altre
pecun
misurre e sanzioni previste da norme vigen
nti. La sanzio
one, in caso di abusi reaalizzati sulle aree
a
e
sugli edifici di cui
c al comm
ma 2 dell'art
rticolo 27, iv
vi comprese
e le aree sooggette a rischio
r
o elevato, è sempre irrog
gata nella misura massim
ma. La manc
cata o
idrogeologico elevato o molto
one del pro
ovvedimento sanzionatorio, fatte sa
alve le respponsabilità penali,
p
tardivva emanazio
costittuisce eleme
ento di valu
utazione dellla performan
nce individuale nonché di respons
sabilità
discip
plinare e amm
ministrativo-c
contabile dell dirigente e del funzionario inadempiiente.
4-ter.. I proventi delle sanzio
oni di cui al comma 4-b
bis spettano al comunee e sono de
estinati
esclu
usivamente alla
a demolizio
one e rimesssione in pristino delle ope
ere abusive e all'acquisizione e
attrezzzatura di are
ee destinate a verde pub
bblico.
4-qua
ater. Ferme restando le
e competenzze delle reg
gioni a statu
uto speciale e delle pro
ovince
auton
nome di Trento e di Bolzano, le reg
gioni a statuto ordinario possono auumentare l'im
mporto
delle sanzioni amministrativ
a
e pecuniarie
e previste dal comma 4-bis e sttabilire che siano
eiterabili qua
alora perman
nga l'inottemp
peranza all'ordine di dem
molizione.
periodicamente re
N NUOVI EDIFICI
E
BANDA LARGA NEI
 S
Si prevede l’obbligo
l
dii dotare gli edifici di nuova
n
realizzzazione - ccon domanda di
tiitolo abilitaativo preseentata dopoo il 01/07/2
2015 - di im
mpianti di coomunicazione ad
aalta velocitàà in fibra otttica fino aai punti term
minali di reete (“un'infrrastruttura fisica
f
m
multiservizioo passiva in
nterna all'eedificio, cosstituita da adeguati
a
sppazi installa
ativi e
dda impianti di comuniccazione ad aalta velocità
à in fibra ottica
o
fino aai punti term
minali
ddi rete”).
 Ill testo contiiene una definizione dii tale “infra
astruttura fissica multiseervizio”, seccondo
laa quale essaa costituisce “il compllesso delle installazion
i
ni contenentti reti di acccesso
legisslazionetecn
nica.it
16
ccablate in fibra
f
ottica
a che perm
mettono di fornire l'accesso ai sservizi a banda
b
uultralarga”.
NUO
OVO ARTICOLO
Art. 135 bis - Norme per ll’infrastruttura
A
razione digita
ale degli edififici
1. Tu
utti gli edifici di nuova co
ostruzione p
per i quali le domande di
d autorizzazzione edilizia
a sono
prese
entate dopo il 1° luglio
o 2015 devvono essere equipaggia
ati con un’innfrastruttura fisica
multisservizio passsiva interna all’edificio, ccostituita da adeguati spazi installativvi e da impia
anti di
comu
unicazione ad
d alta velocità in fibra otttica fino ai punti
p
termina
ali di rete. Loo stesso obbligo si
applicca, a decorre
ere dal 1° lug
glio 2015, in caso di operre che richied
dano il rilasccio di un perm
messo
di costruire ai sensi dell’artico
olo 10, com ma 1, lettera
a c) . Per infrastruttura ffisica multise
ervizio
na all’edificio
o si intende
e il complessso delle ins
stallazioni prresenti all’intterno degli edifici
intern
conte
enenti reti di
d accesso cablate
c
in ffibra ottica con
c
termina
azione fissa o senza fili che
permettono di forrnire l’access
so ai servizi a banda ultrralarga e di connettere
c
ill punto di ac
ccesso
edificio con il punto termin
nale di rete.
dell’e
2. Tu
utti gli edifici di nuova co
ostruzione p
per i quali le domande di
d autorizzazzione edilizia
a sono
prese
entate dopo il 1° luglio 20
015 devono essere equip
paggiati di un punto di acccesso. Lo stesso
s
obblig
go si applica
a, a decorrerre dal 1° lug
glio 2015, in caso di opere di ristruttuurazione pro
ofonda
che rrichiedano il rilascio di un permessso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di
accessso si intend
de il punto fisico, situato
o all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle
impre
ese autorizza
ate a fornire reti pubblich
he di comunic
cazione, che
e consente laa connession
ne con
l’infra
astruttura interna all’edificio predispo
osta per i servizi
s
di acc
cesso in fibrra ottica a banda
b
ultrala
arga.
3. Gli edifici equipaggiati in conformità a
al presente articolo possono benefi ciare, ai finii della
v
dell’iimmobile, de
ell’etichetta volontaria
v
e non vincola
ante di
cessione, dell’affiitto o della vendita
osto alla banda larga”. Ta
ale etichetta è rilasciata da un tecnicco abilitato per
p gli
“edificcio predispo
impia
anti di cui all’’articolo 1, comma 2, letttera b) , del regolamento
o di cui al deecreto del Ministro
dello sviluppo eco
onomico 22 gennaio 200
08, n. 37, e secondo quanto previstoo dalle Guide CEI
2 e 64-100/1, 2 e 3.
306-2
NOVITÀ INTROD
DOTTE AL DI FUORI DEL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA E CO
ONCERNENT
TI
NE DEGLI ST
TRUMENTI U
URBANISTICII
L’APPROVAZION
 Ill comma 3 dell’art. 17 del D.L. 133/2014 impone allla legislazioone regionaale di
aassicurare l’’attivazionee del poteree sostitutivo
o allo scadeere dei term
mini assegn
nati ai
ccomuni per l’adozione,
l
da parte deegli stessi, dei
d piani (urb
banistici) atttuativi.
 Ill comma 4 dell’art. 17
7 (con una m
modifica alll’art. 28 deella L. 11500/1942) con
nsente
l’’attuazione per stralci funzionali delle conv
venzioni di lottizzazionne previste dalla
““legge urbannistica” o degli
d
accorddi similari co
omunque deenominati ddalla legislaazione
reegionale.
 A
Anche la quantificazzione deglii oneri dii urbanizzaazione o delle operre di
uurbanizzazioone da realiizzare, noncché delle reelative garan
nzie, potrà essere riferrita ai
reelativi strallci, purché, come richhiede la norrma, l’attuaazione parziiale sia coeerente
ccon l’intera area oggetto
o d’intervennto.
legisslazionetecn
nica.it
17