Città di Campi Salentina PROVINCIA DI LECCE Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 DEL 21/03/2014 OGGETTO: APPROVAZIONE O.D.G.“Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili, per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 42 MW (n. 14 aerogeneratori) sito nel Comune di Campi Salentina (LE) in Località "Malaschi- Campeggio - OcchineriSolemi". Proponente: TRE S.p.A.Tozzi Renewable Energy”; L’anno 2014, addì 21 del mese di marzo, alle ore 11:07 nell’aula consiliare del Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, Straordinaria di 1° convocazione. Presiede la seduta il Sig. Sig. LEONARDO LANDOLFO, in qualità di PRESIDENTE. Dei Consiglieri Comunali, all'atto della trattazione del presente punto all' O.d.G. , sono presenti n° 13 e assenti, sebbene invitati, 7 come segue Consiglieri ARCH. PALASCIANO ROBERTO LANDOLFO LEONARDO RUCCO COSIMO MACI VINCENZO GUERRIERI PASQUALE POMPILIO MONASTERO TONIO SIRSI ANGELO FRANCESCO VERGARI UGO ROBERTO RENIS GIUSEPPE RIZZO GIORGIO EMILIO RAFFAELE CALLIARI RITA MACI MARIO SCHIAVONE ALESSANDRA MINELLI CARLO MARIA VITTORIO FINA ALFREDO PAOLO MONTICCHIO ANTONIO COMO POMPILIO MASSIMO CATAROZZOLO CONCETTA M. ROSARIA DELL'ATTI Emanuele DE LUCA FRANCESCO PRESENTI X X ASSENTI X X X X X X X X X X X X X X X X X X Partecipa, il Segretario Generale Dott. Cosimo Antonio Passiatore Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. I L C O N S I G L I O C O M U N A LE Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge n. 213/2012, così come in calce riportati; Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014 1 Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014 2 IL CONSIGLIO COMUNALE Vista, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato ordine del giorno avente ad oggetto “Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili, per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 42 MW (n. 14 aerogeneratori) sito nel Comune di Campi Salentina (LE) in Località "Malaschi- Campeggio - Occhineri- Solemi". Proponente: TRE S.p.A.Tozzi Renewable Energy”, e ritenuto di doverla integralmente approvare; Sentita la relazione illustrativa dell’ass. ing. Vincenzo Maci; Sentito l'intervento del Consigliere Monastero come in atti. Sentito l'intervento del Sindaco che propone l'integrazione dell'odg con il seguente emendamento da inserire al punto 1 dell'odg: “Esprime pertanto parere contrario al procedimento amministrativo in corso e ciò a tutela e difesa del nostro paesaggio, del nostro territorio e delle produzioni vitivinicole di eccellenza ivi esistenti da tempo immemorabile”. Si esprime parere contrario per questi aspetti, “nonché per le gravi conseguenze ricadenti sulle centinaia e centinaia di proprietari dei fondi agricoli della zona interessata, estremamente parcellizzata, che senza alcun coinvolgimento né ristoro, subiranno un impatto devastante sulla propria attività agricola, per effetto dei vincoli, delle servitù e dell’invadenza delle pale di che trattasi, a prescindere dalla allocazione catastale delle stesse”. Atteso che: il Presidente ha messo ai voti la suddetta proposta di emendamento che è stata approvata con 13 voti favorevoli unanimi dai 13 consiglieri presenti votanti e proclamati; che, a seguito del risultato della suddetta votazione, il Presidente ha invitato i presenti a votare la proposta di deliberazione così come emendata Con 13 voti favorevoli unanimi dai 13 consiglieri presenti votanti e proclamati; DELIBERA 1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato ordine del giorno, avente ad oggetto “Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili, per Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014 3 la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 42 MW (n. 14 aerogeneratori) sito nel Comune di Campi Salentina (LE) in Località "Malaschi- Campeggio - Occhineri- Solemi". Proponente: TRE S.p.A.Tozzi Renewable Energy”; 2. di esprimere il dissenso di questa assemblea consiliare riguardo all’impianto di che trattasi; 3. di manifestare formalmente con il presente atto deliberativo l’orientamento univoco del Comune di Campi Salentina finalizzato a tutelare le aree agricole e, quindi, le tradizioni agroalimentari locali, la biodiversità, il patrimonio culturale e il paesaggio rurale esistente; di disporre che la presente deliberazione sia inviata per conoscenza a tutti i sindaci dei comuni limitrofi, al Presidente della Provincia di Lecce, al Prefetto di Lecce, al Presidente della Regione Puglia e al Ministro dell’Ambiente. 4. Si dà atto che si è allontanato il Consigliere Dell'Atti. Presenti n. 12 Allegare al presente atto per frane parte integrante e sostanziale il resoconto stenotipografico relativo all'oggetto. Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014 4 ORDINE DEL GIORNO “Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili, per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 42 MW (n. 14 aerogeneratori) sito nel Comune di Campi Salentina (LE) in Località "Malaschi- Campeggio - Occhineri- Solemi". Proponente: TRE S.p.A.Tozzi Renewable Energy” IL CONSIGLIO COMUNALE DI CAMPI SALENTINA riunito in data 21 MARZO 2014 CONSIDERATO QUANTO SEGUE: 1) PREMESSA Con riferimento alla nota della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo Ufficio Energia e Reti Energetiche, pervenuta in data 23 gennaio 2014, prot. n. 788, presa visione degli elaborati scritto-grafici del Progetto di cui in oggetto, allo scopo di salvaguardare l'Ambiente del territorio di Campi Salentina nelle sue molteplici componenti (aria, acqua, suolo, sottosuolo, clima, paesaggio, flora, fauna, salute pubblica), occorre confermare e rafforzare anche dal punto di vista politico il parere contrario già espresso dall’ass. Vincenzo Maci in conferenza di servizi il 25 febbraio 2014 alla realizzazione dell'impianto proposto, secondo le motivazioni appresso esplicitate. 2) CONSIDERAZIONI SUL TERRITORIO INTERESSATO ALL'INTERVENTO L'impianto, secondo il progetto, dovrebbe sorgere in un'area ai piedi delle “Serre di sant'Elia", nella "Piana di Campi” denominata anche “parco del Negroamaro”. La descrizione del territorio e dei territori contermini, fatta negli elaborati di progetto, è piuttosto superficiale, quasi a volerne oscurare la tipologia e le caratteristiche fondamentali. Si tratta, invero, di un territorio di notevole interesse storico-artistico-culturale, che riveste una grande importanza ambientale e paesaggistica, a cominciare dalle ”Serre di Sant'Elia",zona sottoposta a vincolo paesaggistico, lievi alture che si estendono in linea dal Comune di Trepuzzi al Comune di Cellino San Marco, che fanno da coronamento alla zona interessata dall'impianto; un'area dichiarata di Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014 5 notevole interesse pubblico paesaggistico, costellata da uliveti, piccoli boschi di querce, pini e lecci e ricca di memorie archeologiche, di antichi insediamenti ecclesiastici, di masserie e dimore rurali, tra i quali: - Monastero di Sant'Elia, antico Convento dei frati Cappuccini, con querceto e tracce di insediamenti rupestri, che ha riscosso l'interesse da parte dei Comuni di Campi, Trepuzzi e Squinzano che si sono consorziati per la gestione associata per il recupero del fabbricato al fine di ottenere un contenitore culturale per manifestazioni di interesse generale; - Masseria Terenzano, con tracce archeologiche di villa romana e casale medievale; - ll "Castello", divenuto richiamo di aggregazione sociale, con il "percorso della salute", una pista pedonale molto frequentata da giovani, anziani e sportivi e da tempo intorno ad esso si svolge una gara podistica a livello nazionale denominata il "Cross del Castello,,; - Madonna dell'Alto, Chiesa del Xlll secolo, con casale medievale di Bagnara, tracce di età preclassica e romana con "Villa Palladiana" e bosco di querce; - Margine settentrionale delle Serre in agro di Cellino San Marco, con insediamenti protostorici, antiche masserie e semplici dimore rurali. Le "Serre di Sant'Elia" e la piana limitrofa sono luoghi assiduamente frequentati dagli abitanti di Campi, Squinzano, Trepuzzi, Salice e Guagnano e di molti altri paesi vicini per I'alto valore paesaggistico. Con estrema naturalezza le alture delle "Serre di Sant'Elia" sfociano in un’ampia valle denominata "Piana di Campi” o"Parco det Negroamaro", una terra rigogliosa che alimenta estesi campi di uliveti, di grano e di vigneti di qualità (il più famoso e il negroamaro da cui deriva la denominazione della zona) e valorizzata dalla presenza di antiche masserie fortificate, rilievi archeologici, piccole case rurali, che sono oggetto di recupero conservativo, destinati a ristoranti, agroturismo e Bed & Breakfast, con conseguente sviluppo del turismo rurale. L'intero territorio e oggetto di continui studi e di progettualità per un recupero con finalità turistiche e culturali, tra cui di recente un Progetto dal titolo "Laboratorio per il Paesaggio", finalizzato allo studio ed alla ricerca di una serie di Percorsi turistici-culturali. E' un territorio vocato prevalentemente all'agricoltura, intesa tanto come “piccola agricoltura per autoconsumo" a conduzione familiare, quanto come "imprenditoria agricola" capace di attrarre consistenti investimenti, quanto ancora come attività di “agriturismo" e di "turismo rurale". Una zona tra le più belle e caratteristiche del Salento e di tutta la Puglia, un territorio che rappresenta la memoria storica dell'agricoltura salentina e che ancora oggi esprime appieno quella stessa agricoltura. Nello specifico è da evidenziare che alcuni dei previsti aerogeneratori, posti a Nord sono a meno di 5 Km. dal SIC (Sito di lmportanza Comunitaria) denominato Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014 6 “Bosco di Curtipetrizzi", ricadente nel territorio di Cellino San Marco, la cui vicinanza oltre quella delle "Serre di Sant'Elia" produrrà effetti estremamente negativi sulla avifauna migratoria e stanziale Questo, in sintesi, è il territorio, il paesaggio e I'ambiente col quale impatterebbe in maniera negativa l'impianto in oggetto e non si comprende come un tale impianto possa ritenersi conforme e/o compatibile con un simile territorio; la malaugurata esecuzione di un siffatto impianto sarebbe irreversibilmente dannoso per la natura, il paesaggio e per le comunità di Campi, di Squinzano, di Trepuzzi e di Cellino San Marco che l'hanno saputo conservare e tutelare fino ad oggi preservandolo da qualsivoglia aggressione di matrice umana. E' un patrimonio che deve essere difeso e valorizzato, per cui è impensabile, in questa zona, un Parco eolico specie delle dimensioni proposte. L'impianto, infatti, è composto da n. 14 aerogeneratori, che si distribuiscono lungo una fascia di terreno della lunghezza di Km. 4, ognuno costituito da una torre tubolare metallica tronco-conica di altezza pari a 100 mt. con diametro di base di circa 4,60 mt. sulla cui sommità è installato un rotore del diametro di 100 mt. del tipo a tre pale, per cui l'aerogeneratore complessivamente raggiungerà l'altezza di 150 mt., superando l'altezza delle "Serre di Sant'Elia", alte 55 mt., compromettendo irrimediabilmente il valore ambientale e paesaggistico della zona. A tutto ciò vanno ad aggiungersi tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per I'impianto, a cominciare dalle strutture di fondazione delle torri in C.A. (di dimensioni 16x'16x2=mc.512x14=mc.7.168) completamente interrate; i cavidotti in MT di collegamento interrati con scavi della larghezza di mt.0.60-0.90 ed una profondità di 1 mt.; i piazzali di servizio intorno a ciascun aerogeneratore con una estensione di mq. 1.200 (30x40), che in totale per le 14 pale corrisponde ad una superficie di circa mq. 17.000 di terreno sottratto al coltivo; I'esecuzione di nuove strade ed allargamento di quelle esistenti fino a 4 mt. per collegare i 14 aerogeneratori, ottenute mediante scorticamento superficiale del terreno agricolo e scavo per costituire la fondazione stradale di spessore cm. 40-50 con misto cava ed uno strato di chiusura dello spessore di cm. 10 con stabilizzato posato su geotessile. A dette infrastrutture si aggiungono le opere edili per le due stazioni di servizio, una per il Gestore RTN ed una per TRE S.p.A, costituite da n.5 edifici e 10 chioschi, che interesseranno un'area di terreno pari a circa mq. 80.000,00. Siamo davanti ad una enorme colata di cemento, di acciaio, di asfalto e terriccio, una grande superficie di terreno sottratto alle coltivazioni, opere invasive che causeranno una alterazione irrimediabile dell'attuale equilibrio ed assetto produttivo ed ambientale, causato anche dallo stravolgimento del reticolo idrografico della zona con rischi idrogeologici notevoli per il territorio. Non sono da trascurare ulteriori impatti ed effetti negativi generati all'impianto quali l'impatto acustico, derivante dal sibilante rumore delle eliche, l'impatto elettromagnetico, le vibrazioni e gli eventuali distacchi di pezzi meccanici, tutti effetti che graveranno sulla sicurezza e sulla salute pubblica. Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014 7 3) INQUADRAMENTO URBANISTICO Le norme degli strumenti di pianificazione comunale (PUG, P.U.T. e P.U.T.T.) che regolano la zona interessata sono specifiche ed atte alla tutela paesaggistica del territorio ed alla mitigazione degli effetti negativi sull'Ambiente da parte delle attività svolte. Le Norme Tecniche di Attuazione (NNTA) del PUG, attualmente vigente, all'art. 62.01 classificano I'area di intervento come Contesto Extraurbano CE1 "Rurale con funzione prevalentemente agricola e limitata frammentazione". L'art. 62.04 delle NNTA afferma che "Le caratteristiche del CE1 implicano I'opportunità di destinare il Contesto in maniera prevalente alla produzione agricola". Gli obiettivi di Contesto che persegue il PUG (Art. 64.01 delle NNTA) sono: controllare e mitigare il rischio idraulico del territorio; a) mitigare I'impatto ambientale dell'uso agricolo del suolo; b) tutelare, ricostruire e riqualificare il paesaggio rurale; c) incentivare il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente; d) contrastare i fenomeni di polverizzazione e di frazionamento della proprietà agraria; e) incentivare la permanenza degli operatori del settore agricolo nel contesto rurale". Da tutto ciò risulta inequivocabilmente che le NNTA del PUG impongono un "uso agricolo del territorio" e qualunque altra destinazione, seppure ammissibile, deve essere in funzione dell'attività agricola (art. 56.01 delle NNTA). Invero I'art.63.01 delle NNTA elenca le destinazioni d'uso: "residenza; attività agricole e zootecniche; attività agrituristiche; attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile"; ma ciò non significa che in questa zona sia consentito un mega impianto, come quello in progetto, per il solo scopo di produrre energia elettrica e, si badi bene, non in funzione o a vantaggio della produzione agricola, bensì a scapito della stessa, mentre sarebbe consentito eseguire piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da porre prevalentemente a servizio dell'attività agricola, zootecnica e agrituristica condotta nel fondo. Così come non si possono eseguire grandi edifici residenziali, ma è consentito la realizzazione di costruzioni residenziali “da destinare a residenza esclusivamente dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda agricola o del Coltivatore Diretto a titolo principale", come recita I'art. 57.01 lett. c) delle NNTA. Così come, inoltre, è consentita, come recita I'art. 57.01 lett. e) "la realizzazione di piccoli depositi di carburante a servizio delle aziende agricole": I progettisti del PUG di Campi Salentina, facenti parte del Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari, coordinati dal Prof. Dino Borri, Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014 8 ordinario di ingegneria del Territorio, nella Relazione allegata al PUG, hanno scritto: "Naturalizzazione della campagna, agricoltura di qualità e biologica, sicurezza idraulica, paesaggio agrario sono i beni sui quali Campi Salentina deve puntare". E' vero che in qualche pagina compare un riferimento alle "fonti rinnovabili", ma è evidente il suo carattere meramente integrativo, essendo chiara la scelta del Contesto CE1'. "area di particolare idoneità dei terreni alle pratiche agricole ovvero di buona fertilità e con poche limitazioni alle coltivazioni, destinata in via esclusiva o prevalente all'uso agricolo". Per questi motivi non si può parlare di "compatibilità urbanistica" per la realizzazione di un mega impianto per la produzione di energia elettrica, sebbene da fonte rinnovabile, in quanto invece di favorire l'attività agricola, come dovrebbe in questa zona, la danneggia enormemente e quindi ne deriva la "incompatibilità urbanistica" dell'intervento proposto in quanto non conforme agli obiettivi di contesto del PUG. La zona interessata all'intervento, inoltre, è a rischio idrogeologico e ad emergenza idraulica come riportato dall'Autorità di bacino regionale nel PAI (Piano per l'assetto idrogeologico). I redattori del PUG lo ricordano e mettono al primo posto tra gli obiettivi la "messa in sicurezza idraulica del territorio favorendo la diminuzione del rischio idrogeologico". Lo stravolgimento della zona con decine di chilometri di strade, aree per i cantieri, scavi per i cavidotti e mega piattaforme di cemento, con modifica del reticolo idrografico, metterebbero a serio rischio la salvaguardia del paesaggio rurale e la sicurezza del territorio e delle persone. Da tutto quanto detto risultano, evidentemente, carenti di motivazioni e del necessario approfondimento, sia il parere di conformità urbanistica e sia il parere di conformità ambientale rilasciati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Campi Salentina. Del resto i pareri non vengono messi in relazione con il rischio idraulico e con quanto prescrive in questa zona il PUG ed il PAI (Piano per I'assetto idrogeologico), pur essendo la zona a "rischio idraulico" e ad "alta vulnerabilità degli acquiferi”, (Art. 31 e art. 62.02 delle NNTA.), mentre si limita esclusivamente a condizionare i pareri favorevoli all'acquisizione "dell'autorizzazione paesaggistica”. 4) DIFFORMITA' ART.I2, COMMA 7, D.LEG. 29.12.2003 N. 387 La norma citata, prevede che gli impianti in questione "possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici", ma aggiunge che "nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della diversità, cosi come del patrimonio culturale e del paesaggio ...,”. Sotto questo aspetto, l'area interessata: - è compresa nel parco del Negroamaro; Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014 9 - è compresa in zone di produzione vinicola DOC; - è compresa in zone di produzione olivicola DOP; - ha visto il coinvolgimento di migliaia di agricoltori in iniziative ed accordi legati alla produzione locale di vino e olio di qualità. Essa è pertanto inidonea alla localizzazione di grandi generatori eolici, che avrebbero un impatto devastante sull’immagine e sulla vocazione del territorio. L'incompatibilità è sancita dall'Allegato 3 del D.M. 10.0g.2010 (Linee guida nazionali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), che classifica come ”aree non idonee" quelle "agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.R.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggisticoculturale ...”. 5) DIFFORMITA' REGIONALE (PEAR) DAL PIANO ENERGETTCO AMBIENTALE L'impianto in esame e palesemente in contrasto con diversi fondamentali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, adottato con D.G.R. n. 827 del 8.06.2007. Il Piano fornisce una fondamentale indicazione nella pianificazione di nuove produzioni energetiche laddove prescrive che "i sistemi della domanda e dell'offerta si sviluppino in forma coordinata" (pag. 158/471). La realizzazione di nuove centrali, cioè, - prescrive il Piano - deve essere rapportata alle reali necessità del fabbisogno energetico. Su questo punto il progetto presenta una preoccupante carenza, limitandosi a riferimenti generici tesi a dare una giustificazione ad un opera ingiustificata dal punto di vista della corretta pianificazione dell'energia. La Puglia presenta attualmente un esubero di produzione dell'80% circa rispetto ai propri fabbisogni. In questo scenario sarebbe sbagliato secondo i principi della corretta pianificazione energetica, continuare ad aggravare ulteriormente il carico produttivo della Regione, poiché gran parte dell’energia prodotta sarebbe destinata a “viaggiare” verso altri centri di consumo con sensibile perdita di trasmissione (mediamente 7-8 %) e ulteriori costi e impatti delle infrastrutture di trasporto. Affinché, come prescrive il PEAR, "i sistemi della domanda e dell'offerta si sviluppino in maniera coordinata", è necessario che la valutazione dell'insediamento in esame sia effettuata nel quadro di altre iniziative relative a insediamenti simili (valutazione integrata). In ogni caso, non è accettabile che questa fondamentale esigenza sia totalmente ignorata nel progetto in esame, in cui la proposta viene illustrata prescindendo dal contesto produttivo circostante, ignorando ogni esigenza di coordinamento delle proposte e di equilibrio del sistema di produzione e consumo dell'energia nell'area. 6) DIFFORMITA' DAL PIANO ENERGETICO PROVINCIALE Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014 10 La Provincia di Lecce ha approvato, con deliberazione C.P. n.36 del 23.04.2004, il “programma di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico", in conformità al D.Lgs.n.112/98. Tale documento, di indubbia valenza di programmazione in quanto espressione della massima assise provinciale, contiene, attraverso I'individuazione di scenari sull'evoluzione del nostro sistema energetico, alcune scelte fondamentali di politica energetica locale, tutte in aperto contrasto con le scelte legate ad impianti come quello in esame, in quanto: 1) in antitesi al modello di produzione elettrica attuale, basato su poche centrali di grande taglia e dal pesante impatto ambientale, mentre lo scenario proposto prevede un modello di produzione distribuito e decentrato, costituito da impianti di piccola e media taglia, per lo più alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in modo diffuso sul territorio, vicino o in posizione baricentrica rispetto ai centri di consumo. Tale modello comporta il decongestionamento della rete di trasmissione e la riduzione dei consumi legati alle perdite di trasmissione; 2) la previsione di nuove produzioni energetiche non puo prescindere da una preventiva analisi organica e disaggregata delle effettive necessità, delle prevedibili evoluzioni della domanda, delle azioni mirate alla riduzione dei consumi. In tale piano si prevede uno scenario con una potenza installata in Provincia di 150-200 MW, con generatori di piccola e media taglia, tetto destinato ad essere superato di molto con le tendenze attuali. Da considerare anche che tali impianti alimentati da fonti rinnovabili in realtà sommano la loro potenza alle centrali tradizionali a fonti fossili, con limitati effetti di sostituzione, aggravando il già penalizzante ruolo della Regione quale produttrice di energia per altre aree. 7) SUL FABBISOGNO ENERGETTCO E SULLA NATURA DI OPERA Dl PUBBLICA UTILITA' ll Piano di Azione Nazionale (PAN), predisposto in attuazione della Direttiva Comunitaria 2009/281CE, in relazione al raggiungimento degli obiettivi del 2020, ha stabilito la quota di energia rinnovabile nella misura del 26,4%. Detta quota, da una stima provvisoria redatta dal GSE, è stata già raggiunta nel 2012. Le Regione Puglia, poi ha già raggiunto il proprio fabbisogno energetico. Ne consegue che I'impianto in questione non può considerarsi opera di pubblica utilità. Ne deriva che la acclarata indisponibilità dei terreni da parte del soggetto proponente, per l'allocazione degli aerogeneratori, non può comportare l'accesso alla procedura espropriativa. Il TAR Puglia con la sentenza n. 1526/07, ha già ribadito la non riconducibilità di tali impianti in quelli di pubblica utilità. L'evidente contrasto del progetto con il Piano Urbanistico Territoriale per il Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014 11 Paesaggio impone il rigetto. E' di palese evidenza come l'opera impatti sul territorio per la sua intrinseca imponenza e sia, perciò, immediatamente percepibile e riconoscibile come corpo estraneo, a nulla rilevando che I'opera non coinvolga direttamente aree soggette a vincolo. È utile ribadire e rimarcare che l'impianto dista appena 4 Km dal Sito di Interesse Ambientale con tutela Comunitaria (SlC), denominato "Bosco di Curtipetrizzi", ricadente nel territorio di Cellino San Marco. Le recenti sentenze del TAR Lazio Roma n 8318/13 e del Consiglio di Stato n. 5273/13, confermando i principi sopra esposti, hanno negato la realizzazione di simili impianti. Lo sforamento, da parte della Regione Puglia, di ogni quota regionale di produzione energetica da fonte rinnovabile deve indurre a ritenere ogni IMPIANTO INDUSTRIALE per la produzione di energia rinnovabile di “pubblica inutilità e di evidente pubblica dannosità”, attesa la sua collocazione in un’area pregevole negli aspetti ambientale, agricolo, paesaggistico e turistico. La vocazione agricola di eccellenza dell'area (Parco del Negroamaro) impone il rigetto dell'istanza. Il TAR di Bari ha più volte ribadito che l'Amministrazione ha il diritto di dire di esercitare la più ampia discrezionalità di tipo tecnico e amministrativo, volta a tutelare il territorio da intrusioni che ne pregiudichino la conformazione e gli aspetti paesaggistici di rilevante entità. 8) PROGETTO DEFINITIVO EQUIVALENTE A NUOVO PROGETTO La società proponente, a fronte di una richiesta originaria di autorizzazione unica per fa realizzazione di un impianto di produzione di energia alternativa da fonte eolica di potenza complessiva di 45 MWe (n. 15 aerogeneratori), in data 18-10-2012, con successiva nota prot. n. 9799, ha inoltrato istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto di potenza pari a 22,4MWe. E' di tutta evidenza che trattasi di impianto completamente differente da quello richiesto con l'istanza di Autorizzazione unica del 24/11/2008, acquisita la prot. n. 38/13224. Le caratteristiche degli aerogeneratori che dovrebbero produrre I'energia indicata nell'istanza del 18/10/12 sono totalmente differenti da quelle delle originarie macchine di progetto. Le stesse infrastrutture (cavidotti, cabine di trasformazione ecc.) hanno differente struttura. Trattasi quindi di nuovo impianto oggetto di nuova istanza, soggetta pertanto a nuovo iter procedimentale ad esplicarsi. Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014 12 La conferenza di servizi deve essere, pertanto, dichiarata improcedibile 9) GITTATA MASSIMA DEGLI ELEMENTI ROTANTI Nella relazione tecnica di progetto si assume una gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale inferiore a 300 m.. il proponente fa riferimento genericamente ad uno studio BP Power Ltd - Vestas del 2001, in cui sono esaminate le traiettorie e la gittata in caso di rottura della pala in situazioni differenti. Si tratta di una palese e grave sottostima dei valori effettivi, per cui il calcolo riportato non può essere rappresentativo del caso effettivo in quanto: - ll generatore riportato nello studio è sostanzialmente diverso da quelli in esame; - ll distacco di una parte di pala di lunghezza 5 metri non è il caso più conservativo, non potendosi escludere spezzoni di pala più piccoli; - lo studio BP-Vestas prevede che, nei casi di distacco di parti di pala di 5 e 10 metri, la gittata possa arrivare a 531,9 metri (pag S di 9). Infatti si legge (Pag. 2 di 9) che in certe condizioni la distanza di lancio eccede i 500 metri ("However, we note that in the unlikely "pure javelin" scenario (Cases 1 and 2) flight distance could exceed 500 m in certain instances"). Le reali distanze rendono I'insediamento in oggetto incompatibile con il contesto per la presenza di agglomerati e strade provinciali all'intorno. 10) CONCLUSIONI Per tutte le considerazioni in precedenza esposte, si esprime parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 42 MW (14 aerogeneratori) sito nel Comune di Campi Salentina (LE) in località "Malaschi-Campeggio-Occhineri-Solemi" proposto dalla TRE S.p.A., considerando l'eolico industriale, quale è quello in oggetto, improprio, incompatibile e addirittura dannoso dal punto di vista paesaggistico, anche se ipoteticamente ridotto a 22,40 MW. ll territorio su cui si vuole intervenire è stato individuato come il cuore pulsante del "Parco del Negroamaro", a dimostrazione della volontà di puntare ad un omogeneo sviluppo del territorio basato sulla valorizzazione della propria ruralità, che oggi non può essere "brutalizzato" da enormi pale eoliche in acciaio ed estese piattaforme di cemento. C'è la necessità, quindi, di intervenire affinché il nostro mondo, quello dell'agricoltura, possa continuare ad avere grandi prospettive di sviluppo specie dal punto di vista del turismo rurale, impedendo la realizzazione del progetto di che trattasi nella "Terra del Negroamaro"; Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014 13 1) “Esprime pertanto parere contrario al procedimento amministrativo in corso e ciò a tutela e difesa del nostro paesaggio, del nostro territorio e delle produzioni vitivinicole di eccellenza ivi esistenti da tempo immemorabile”. Si esprime parere contrario per questi aspetti, “nonché per le gravi conseguenze ricadenti sulle centinaia e centinaia di proprietari dei fondi agricoli della zona interessata, estremamente parcellizzata, che senza alcun coinvolgimento né ristoro, subiranno un impatto devastante sulla propria attività agricola, per effetto dei vincoli, delle servitù e dell’invadenza delle pale di che trattasi, a prescindere dalla allocazione catastale delle stesse”. 2) FA VOTI alle autorità competenti e in particolare al Presidente della Regione Puglia, a Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce, al Presidente della Provincia di Lecce e al Ministro dell’Ambiente di voler assumere ogni utile iniziativa al fine di impedire la realizzazione dell’impianto di che trattasi e di qualsiasi altro impianto con le medesime caratteristiche e comunque incompatibile con i principi e le normative di tutela del territorio. Pareri sulla suesposta proposta deliberativa Vista la proposta di cui all'oggetto: Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012 Il sottoscritto Responsabile del Servizio ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 Eventuali osservazioni: 2014 Il Responsabile del Servizio Segretario Generale Dott. Cosimo Antonio Passiatore Campi Salentina, 10/03/2014 Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014 14 Di quanto precede viene redatto il presente processo verbale, letto, approvato e sottoscritto da Il PRESIDENTE Sig. LEONARDO LANDOLFO Il Segretario Generale Dott. Cosimo Antonio Passiatore RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene affissa in copia all’Albo Pretorio on Line del sito del Comune il 02/04/2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000. Campi Salentina, lì 02/04/2014 IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Cosimo Antonio Passiatore ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE [ ] dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.) Campi Salentina, Lì12/04/2014 IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Cosimo Antonio Passiatore ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE N° Reg. 492 [ X ] la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.) Campi Salentina, Lì02/04/2014 IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Cosimo Antonio Passiatore Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014 15
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