File: Documento allegato - Comune di Campi Salentina

Città di Campi Salentina
PROVINCIA DI LECCE
Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 14 DEL 21/03/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE O.D.G.“Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003
relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere connesse
nonché delle infrastrutture indispensabili, per la produzione di energia elettrica da
fonte eolica della potenza complessiva di 42 MW (n. 14 aerogeneratori) sito nel
Comune di Campi Salentina (LE) in Località "Malaschi- Campeggio - OcchineriSolemi". Proponente: TRE S.p.A.Tozzi Renewable Energy”;
L’anno 2014, addì 21 del mese di marzo, alle ore 11:07 nell’aula consiliare del Comune, a seguito
di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta pubblica, Straordinaria di 1° convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Sig. LEONARDO LANDOLFO, in qualità di PRESIDENTE.
Dei Consiglieri Comunali, all'atto della trattazione del presente punto all' O.d.G. , sono presenti n°
13 e assenti, sebbene invitati, 7 come segue
Consiglieri
ARCH. PALASCIANO ROBERTO
LANDOLFO LEONARDO
RUCCO COSIMO
MACI VINCENZO
GUERRIERI PASQUALE POMPILIO
MONASTERO TONIO
SIRSI ANGELO FRANCESCO
VERGARI UGO ROBERTO
RENIS GIUSEPPE
RIZZO GIORGIO EMILIO RAFFAELE
CALLIARI RITA
MACI MARIO
SCHIAVONE ALESSANDRA
MINELLI CARLO MARIA VITTORIO
FINA ALFREDO PAOLO
MONTICCHIO ANTONIO
COMO POMPILIO MASSIMO
CATAROZZOLO CONCETTA M. ROSARIA
DELL'ATTI Emanuele
DE LUCA FRANCESCO
PRESENTI
X
X
ASSENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Partecipa, il Segretario Generale Dott. Cosimo Antonio Passiatore
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
I L C O N S I G L I O C O M U N A LE
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ove occorrenti, i pareri
di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge n.
213/2012, così come in calce riportati;
Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014
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Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato ordine del
giorno avente ad oggetto “Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003
relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché
delle infrastrutture indispensabili, per la produzione di energia elettrica da fonte
eolica della potenza complessiva di 42 MW (n. 14 aerogeneratori) sito nel Comune
di Campi Salentina (LE) in Località "Malaschi- Campeggio - Occhineri- Solemi".
Proponente: TRE S.p.A.Tozzi Renewable Energy”, e ritenuto di doverla integralmente
approvare;
Sentita la relazione illustrativa dell’ass. ing. Vincenzo Maci;
Sentito l'intervento del Consigliere Monastero come in atti.
Sentito l'intervento del Sindaco che propone l'integrazione dell'odg con il
seguente emendamento da inserire al punto 1 dell'odg:
“Esprime pertanto parere contrario al procedimento amministrativo in corso e
ciò a tutela e difesa del nostro paesaggio, del nostro territorio e delle produzioni
vitivinicole di eccellenza ivi esistenti da tempo immemorabile”. Si esprime parere
contrario per questi aspetti, “nonché per le gravi conseguenze ricadenti sulle
centinaia e centinaia di proprietari dei fondi agricoli della zona interessata,
estremamente parcellizzata, che senza alcun coinvolgimento né ristoro, subiranno un
impatto devastante sulla propria attività agricola, per effetto dei vincoli, delle servitù
e dell’invadenza delle pale di che trattasi, a prescindere dalla allocazione catastale
delle stesse”.
Atteso che:
il Presidente ha messo ai voti la suddetta proposta di emendamento che è stata
approvata con 13 voti favorevoli unanimi dai 13 consiglieri presenti votanti e
proclamati;
che, a seguito del risultato della suddetta votazione, il Presidente ha invitato i
presenti a votare la proposta di deliberazione così come emendata
Con 13 voti favorevoli unanimi dai 13 consiglieri presenti votanti e
proclamati;
DELIBERA
1.
Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
l’allegato ordine del giorno, avente ad oggetto “Autorizzazione Unica ai sensi
del D.Lgs. n.387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un
impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili, per
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la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva
di 42 MW (n. 14 aerogeneratori) sito nel Comune di Campi Salentina (LE) in
Località "Malaschi- Campeggio - Occhineri- Solemi". Proponente: TRE
S.p.A.Tozzi Renewable Energy”;
2.
di esprimere il dissenso di questa assemblea consiliare riguardo
all’impianto di che trattasi;
3.
di manifestare formalmente con il presente atto deliberativo
l’orientamento univoco del Comune di Campi Salentina finalizzato a tutelare
le aree agricole e, quindi, le tradizioni agroalimentari locali, la biodiversità, il
patrimonio culturale e il paesaggio rurale esistente;
di disporre che la presente deliberazione sia inviata per conoscenza a
tutti i sindaci dei comuni limitrofi, al Presidente della Provincia di Lecce, al
Prefetto di Lecce, al Presidente della Regione Puglia e al Ministro
dell’Ambiente.
4.
Si dà atto che si è allontanato il Consigliere Dell'Atti. Presenti n. 12
Allegare al presente atto per frane parte integrante e sostanziale il resoconto
stenotipografico relativo all'oggetto.
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ORDINE DEL GIORNO
“Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 relativa alla costruzione ed
all'esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture
indispensabili, per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza
complessiva di 42 MW (n. 14 aerogeneratori) sito nel Comune di Campi Salentina
(LE) in Località "Malaschi- Campeggio - Occhineri- Solemi". Proponente: TRE
S.p.A.Tozzi Renewable Energy”
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CAMPI SALENTINA
riunito in data 21 MARZO 2014
CONSIDERATO QUANTO SEGUE:
1) PREMESSA
Con riferimento alla nota della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture
materiali per lo Sviluppo Ufficio Energia e Reti Energetiche, pervenuta in data 23
gennaio 2014, prot. n. 788, presa visione degli elaborati scritto-grafici del Progetto di
cui in oggetto, allo scopo di salvaguardare l'Ambiente del territorio di Campi
Salentina nelle sue molteplici componenti (aria, acqua, suolo, sottosuolo, clima,
paesaggio, flora, fauna, salute pubblica), occorre confermare e rafforzare anche dal
punto di vista politico il parere contrario già espresso dall’ass. Vincenzo Maci in
conferenza di servizi il 25 febbraio 2014 alla realizzazione dell'impianto proposto,
secondo le motivazioni appresso esplicitate.
2) CONSIDERAZIONI SUL TERRITORIO INTERESSATO
ALL'INTERVENTO
L'impianto, secondo il progetto, dovrebbe sorgere in un'area ai piedi delle “Serre
di sant'Elia", nella "Piana di Campi” denominata anche “parco del Negroamaro”.
La descrizione del territorio e dei territori contermini, fatta negli elaborati di
progetto, è piuttosto superficiale, quasi a volerne oscurare la tipologia e le
caratteristiche fondamentali.
Si tratta, invero, di un territorio di notevole interesse storico-artistico-culturale,
che riveste una grande importanza ambientale e paesaggistica, a cominciare dalle
”Serre di Sant'Elia",zona sottoposta a vincolo paesaggistico, lievi alture che si
estendono in linea dal Comune di Trepuzzi al Comune di Cellino San Marco, che
fanno da coronamento alla zona interessata dall'impianto; un'area dichiarata di
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notevole interesse pubblico paesaggistico, costellata da uliveti, piccoli boschi di
querce, pini e lecci e ricca di memorie archeologiche, di antichi insediamenti
ecclesiastici, di masserie e dimore rurali, tra i quali:
- Monastero di Sant'Elia, antico Convento dei frati Cappuccini, con querceto e
tracce di insediamenti rupestri, che ha riscosso l'interesse da parte dei Comuni di
Campi, Trepuzzi e Squinzano che si sono consorziati per la gestione associata per il
recupero del fabbricato al fine di ottenere un contenitore culturale per manifestazioni
di interesse generale;
- Masseria Terenzano, con tracce archeologiche di villa romana e casale
medievale;
- ll "Castello", divenuto richiamo di aggregazione sociale, con il "percorso della
salute", una pista pedonale molto frequentata da giovani, anziani e sportivi e da
tempo intorno ad esso si svolge una gara podistica a livello nazionale denominata il
"Cross del Castello,,;
- Madonna dell'Alto, Chiesa del Xlll secolo, con casale medievale di Bagnara,
tracce di età preclassica e romana con "Villa Palladiana" e bosco di querce;
- Margine settentrionale delle Serre in agro di Cellino San Marco, con
insediamenti protostorici, antiche masserie e semplici dimore rurali.
Le "Serre di Sant'Elia" e la piana limitrofa sono luoghi assiduamente frequentati
dagli abitanti di Campi, Squinzano, Trepuzzi, Salice e Guagnano e di molti altri paesi
vicini per I'alto valore paesaggistico.
Con estrema naturalezza le alture delle "Serre di Sant'Elia" sfociano in un’ampia
valle denominata "Piana di Campi” o"Parco det Negroamaro", una terra rigogliosa
che alimenta estesi campi di uliveti, di grano e di vigneti di qualità (il più famoso e il
negroamaro da cui deriva la denominazione della zona) e valorizzata dalla presenza
di antiche masserie fortificate, rilievi archeologici, piccole case rurali, che sono
oggetto di recupero conservativo, destinati a ristoranti, agroturismo e Bed &
Breakfast, con conseguente sviluppo del turismo rurale.
L'intero territorio e oggetto di continui studi e di progettualità per un recupero
con finalità turistiche e culturali, tra cui di recente un Progetto dal titolo "Laboratorio
per il Paesaggio", finalizzato allo studio ed alla ricerca di una serie di Percorsi
turistici-culturali.
E' un territorio vocato prevalentemente all'agricoltura, intesa tanto come
“piccola agricoltura per autoconsumo" a conduzione familiare, quanto come
"imprenditoria agricola" capace di attrarre consistenti investimenti, quanto ancora
come attività di “agriturismo" e di "turismo rurale". Una zona tra le più belle e
caratteristiche del Salento e di tutta la Puglia, un territorio che rappresenta la
memoria storica dell'agricoltura salentina e che ancora oggi esprime appieno quella
stessa agricoltura.
Nello specifico è da evidenziare che alcuni dei previsti aerogeneratori, posti a
Nord sono a meno di 5 Km. dal SIC (Sito di lmportanza Comunitaria) denominato
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“Bosco di Curtipetrizzi", ricadente nel territorio di Cellino San Marco, la cui
vicinanza oltre quella delle "Serre di Sant'Elia" produrrà effetti estremamente
negativi sulla avifauna migratoria e stanziale
Questo, in sintesi, è il territorio, il paesaggio e I'ambiente col quale impatterebbe
in maniera negativa l'impianto in oggetto e non si comprende come un tale impianto
possa ritenersi conforme e/o compatibile con un simile territorio; la malaugurata
esecuzione di un siffatto impianto sarebbe irreversibilmente dannoso per la natura, il
paesaggio e per le comunità di Campi, di Squinzano, di Trepuzzi e di Cellino San
Marco che l'hanno saputo conservare e tutelare fino ad oggi preservandolo da
qualsivoglia aggressione di matrice umana.
E' un patrimonio che deve essere difeso e valorizzato, per cui è impensabile, in
questa zona, un Parco eolico specie delle dimensioni proposte.
L'impianto, infatti, è composto da n. 14 aerogeneratori, che si distribuiscono
lungo una fascia di terreno della lunghezza di Km. 4, ognuno costituito da una torre
tubolare metallica tronco-conica di altezza pari a 100 mt. con diametro di base di
circa 4,60 mt. sulla cui sommità è installato un rotore del diametro di 100 mt. del tipo
a tre pale, per cui l'aerogeneratore complessivamente raggiungerà l'altezza di 150 mt.,
superando l'altezza delle "Serre di Sant'Elia", alte 55 mt., compromettendo
irrimediabilmente il valore ambientale e paesaggistico della zona.
A tutto ciò vanno ad aggiungersi tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili per I'impianto, a cominciare dalle strutture di fondazione delle torri in
C.A. (di dimensioni 16x'16x2=mc.512x14=mc.7.168) completamente interrate; i
cavidotti in MT di collegamento interrati con scavi della larghezza di mt.0.60-0.90 ed
una profondità di 1 mt.; i piazzali di servizio intorno a ciascun aerogeneratore con
una estensione di mq. 1.200 (30x40), che in totale per le 14 pale corrisponde ad una
superficie di circa mq. 17.000 di terreno sottratto al coltivo; I'esecuzione di nuove
strade ed allargamento di quelle esistenti fino a 4 mt. per collegare i 14
aerogeneratori, ottenute mediante scorticamento superficiale del terreno agricolo e
scavo per costituire la fondazione stradale di spessore cm. 40-50 con misto cava ed
uno strato di chiusura dello spessore di cm. 10 con stabilizzato posato su geotessile.
A dette infrastrutture si aggiungono le opere edili per le due stazioni di servizio, una
per il Gestore RTN ed una per TRE S.p.A, costituite da n.5 edifici e 10 chioschi, che
interesseranno un'area di terreno pari a circa mq. 80.000,00.
Siamo davanti ad una enorme colata di cemento, di acciaio, di asfalto e terriccio,
una grande superficie di terreno sottratto alle coltivazioni, opere invasive che
causeranno una alterazione irrimediabile dell'attuale equilibrio ed assetto produttivo
ed ambientale, causato anche dallo stravolgimento del reticolo idrografico della zona
con rischi idrogeologici notevoli per il territorio.
Non sono da trascurare ulteriori impatti ed effetti negativi generati all'impianto
quali l'impatto acustico, derivante dal sibilante rumore delle eliche, l'impatto
elettromagnetico, le vibrazioni e gli eventuali distacchi di pezzi meccanici, tutti effetti
che graveranno sulla sicurezza e sulla salute pubblica.
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3) INQUADRAMENTO URBANISTICO
Le norme degli strumenti di pianificazione comunale (PUG, P.U.T. e P.U.T.T.)
che regolano la zona interessata sono specifiche ed atte alla tutela paesaggistica del
territorio ed alla mitigazione degli effetti negativi sull'Ambiente da parte delle attività
svolte.
Le Norme Tecniche di Attuazione (NNTA) del PUG, attualmente vigente,
all'art. 62.01 classificano I'area di intervento come Contesto Extraurbano CE1
"Rurale con funzione prevalentemente agricola e limitata frammentazione". L'art.
62.04 delle NNTA afferma che "Le caratteristiche del CE1 implicano I'opportunità di
destinare il Contesto in maniera prevalente alla produzione agricola". Gli obiettivi di
Contesto che persegue il PUG (Art. 64.01 delle NNTA) sono: controllare e mitigare il
rischio idraulico del territorio;
a)
mitigare I'impatto ambientale dell'uso agricolo del suolo;
b)
tutelare, ricostruire e riqualificare il paesaggio rurale;
c)
incentivare il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente;
d)
contrastare i fenomeni di polverizzazione e di frazionamento della
proprietà agraria;
e)
incentivare la permanenza degli operatori del settore agricolo nel
contesto rurale".
Da tutto ciò risulta inequivocabilmente che le NNTA del PUG impongono un
"uso agricolo del territorio" e qualunque altra destinazione, seppure ammissibile,
deve essere in funzione dell'attività agricola (art. 56.01 delle NNTA). Invero
I'art.63.01 delle NNTA elenca le destinazioni d'uso: "residenza; attività agricole e
zootecniche; attività agrituristiche; attività di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile"; ma ciò non significa che in questa zona sia consentito un mega
impianto, come quello in progetto, per il solo scopo di produrre energia elettrica e, si
badi bene, non in funzione o a vantaggio della produzione agricola, bensì a scapito
della stessa, mentre sarebbe consentito eseguire piccoli impianti di produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile da porre prevalentemente a servizio dell'attività
agricola, zootecnica e agrituristica condotta nel fondo.
Così come non si possono eseguire grandi edifici residenziali, ma è consentito la
realizzazione di costruzioni residenziali “da destinare a residenza esclusivamente
dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda agricola o del Coltivatore
Diretto a titolo principale", come recita I'art. 57.01 lett. c) delle NNTA. Così come,
inoltre, è consentita, come recita I'art. 57.01 lett. e) "la realizzazione di piccoli
depositi di carburante a servizio delle aziende agricole":
I progettisti del PUG di Campi Salentina, facenti parte del Dipartimento di
Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari, coordinati dal Prof. Dino Borri,
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ordinario di ingegneria del Territorio, nella Relazione allegata al PUG, hanno scritto:
"Naturalizzazione della campagna, agricoltura di qualità e biologica, sicurezza
idraulica, paesaggio agrario sono i beni sui quali Campi Salentina deve puntare". E'
vero che in qualche pagina compare un riferimento alle "fonti rinnovabili", ma è
evidente il suo carattere meramente integrativo, essendo chiara la scelta del Contesto
CE1'. "area di particolare idoneità dei terreni alle pratiche agricole ovvero di buona
fertilità e con poche limitazioni alle coltivazioni, destinata in via esclusiva o
prevalente all'uso agricolo".
Per questi motivi non si può parlare di "compatibilità urbanistica" per la
realizzazione di un mega impianto per la produzione di energia elettrica, sebbene da
fonte rinnovabile, in quanto invece di favorire l'attività agricola, come dovrebbe in
questa zona, la danneggia enormemente e quindi ne deriva la "incompatibilità
urbanistica" dell'intervento proposto in quanto non conforme agli obiettivi di contesto
del PUG.
La zona interessata all'intervento, inoltre, è a rischio idrogeologico e ad
emergenza idraulica come riportato dall'Autorità di bacino regionale nel PAI (Piano
per l'assetto idrogeologico). I redattori del PUG lo ricordano e mettono al primo posto
tra gli obiettivi la "messa in sicurezza idraulica del territorio favorendo la
diminuzione del rischio idrogeologico".
Lo stravolgimento della zona con decine di chilometri di strade, aree per i
cantieri, scavi per i cavidotti e mega piattaforme di cemento, con modifica del
reticolo idrografico, metterebbero a serio rischio la salvaguardia del paesaggio rurale
e la sicurezza del territorio e delle persone.
Da tutto quanto detto risultano, evidentemente, carenti di motivazioni e del
necessario approfondimento, sia il parere di conformità urbanistica e sia il parere di
conformità ambientale rilasciati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di
Campi Salentina. Del resto i pareri non vengono messi in relazione con il rischio
idraulico e con quanto prescrive in questa zona il PUG ed il PAI (Piano per I'assetto
idrogeologico), pur essendo la zona a "rischio idraulico" e ad "alta vulnerabilità degli
acquiferi”, (Art. 31 e art. 62.02 delle NNTA.), mentre si limita esclusivamente a
condizionare i pareri favorevoli all'acquisizione "dell'autorizzazione paesaggistica”.
4) DIFFORMITA' ART.I2, COMMA 7, D.LEG. 29.12.2003 N. 387
La norma citata, prevede che gli impianti in questione "possono essere ubicati
anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici", ma aggiunge che
"nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel
settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni
agroalimentari locali, alla tutela della diversità, cosi come del patrimonio culturale e
del paesaggio ...,”.
Sotto questo aspetto, l'area interessata:
- è compresa nel parco del Negroamaro;
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- è compresa in zone di produzione vinicola DOC;
- è compresa in zone di produzione olivicola DOP;
- ha visto il coinvolgimento di migliaia di agricoltori in iniziative ed accordi
legati alla produzione locale di vino e olio di qualità.
Essa è pertanto inidonea alla localizzazione di grandi generatori eolici, che
avrebbero un impatto devastante sull’immagine e sulla vocazione del territorio.
L'incompatibilità è sancita dall'Allegato 3 del D.M. 10.0g.2010 (Linee guida
nazionali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), che classifica come ”aree
non idonee" quelle "agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità
(produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.R.G., D.O.C., D.O.C.G.,
produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggisticoculturale ...”.
5) DIFFORMITA'
REGIONALE (PEAR)
DAL
PIANO
ENERGETTCO
AMBIENTALE
L'impianto in esame e palesemente in contrasto con diversi fondamentali
indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, adottato con D.G.R. n. 827 del
8.06.2007. Il Piano fornisce una fondamentale indicazione nella pianificazione di
nuove produzioni energetiche laddove prescrive che "i sistemi della domanda e
dell'offerta si sviluppino in forma coordinata" (pag. 158/471). La realizzazione di
nuove centrali, cioè, - prescrive il Piano - deve essere rapportata alle reali necessità
del fabbisogno energetico. Su questo punto il progetto presenta una preoccupante
carenza, limitandosi a riferimenti generici tesi a dare una giustificazione ad un opera
ingiustificata dal punto di vista della corretta pianificazione dell'energia.
La Puglia presenta attualmente un esubero di produzione dell'80% circa rispetto
ai propri fabbisogni. In questo scenario sarebbe sbagliato secondo i principi della
corretta pianificazione energetica, continuare ad aggravare ulteriormente il carico
produttivo della Regione, poiché gran parte dell’energia prodotta sarebbe destinata a
“viaggiare” verso altri centri di consumo con sensibile perdita di trasmissione
(mediamente 7-8 %) e ulteriori costi e impatti delle infrastrutture di trasporto.
Affinché, come prescrive il PEAR, "i sistemi della domanda e dell'offerta si
sviluppino in maniera coordinata", è necessario che la valutazione dell'insediamento
in esame sia effettuata nel quadro di altre iniziative relative a insediamenti simili
(valutazione integrata).
In ogni caso, non è accettabile che questa fondamentale esigenza sia totalmente
ignorata nel progetto in esame, in cui la proposta viene illustrata prescindendo dal
contesto produttivo circostante, ignorando ogni esigenza di coordinamento delle
proposte e di equilibrio del sistema di produzione e consumo dell'energia nell'area.
6) DIFFORMITA' DAL PIANO ENERGETICO PROVINCIALE
Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014
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La Provincia di Lecce ha approvato, con deliberazione C.P. n.36 del 23.04.2004,
il “programma di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio
energetico", in conformità al D.Lgs.n.112/98. Tale documento, di indubbia valenza di
programmazione in quanto espressione della massima assise provinciale, contiene,
attraverso I'individuazione di scenari sull'evoluzione del nostro sistema energetico,
alcune scelte fondamentali di politica energetica locale, tutte in aperto contrasto con
le scelte legate ad impianti come quello in esame, in quanto:
1) in antitesi al modello di produzione elettrica attuale, basato su poche centrali
di grande taglia e dal pesante impatto ambientale, mentre lo scenario proposto
prevede un modello di produzione distribuito e decentrato, costituito da impianti di
piccola e media taglia, per lo più alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in modo
diffuso sul territorio, vicino o in posizione baricentrica rispetto ai centri di consumo.
Tale modello comporta il decongestionamento della rete di trasmissione e la
riduzione dei consumi legati alle perdite di trasmissione;
2) la previsione di nuove produzioni energetiche non puo prescindere da una
preventiva analisi organica e disaggregata delle effettive necessità, delle prevedibili
evoluzioni della domanda, delle azioni mirate alla riduzione dei consumi.
In tale piano si prevede uno scenario con una potenza installata in Provincia di
150-200 MW, con generatori di piccola e media taglia, tetto destinato ad essere
superato di molto con le tendenze attuali.
Da considerare anche che tali impianti alimentati da fonti rinnovabili in realtà
sommano la loro potenza alle centrali tradizionali a fonti fossili, con limitati effetti di
sostituzione, aggravando il già penalizzante ruolo della Regione quale produttrice di
energia per altre aree.
7) SUL FABBISOGNO ENERGETTCO E SULLA NATURA DI OPERA Dl
PUBBLICA UTILITA'
ll Piano di Azione Nazionale (PAN), predisposto in attuazione della Direttiva
Comunitaria 2009/281CE, in relazione al raggiungimento degli obiettivi del 2020, ha
stabilito la quota di energia rinnovabile nella misura del 26,4%. Detta quota, da una
stima provvisoria redatta dal GSE, è stata già raggiunta nel 2012.
Le Regione Puglia, poi ha già raggiunto il proprio fabbisogno energetico.
Ne consegue che I'impianto in questione non può considerarsi opera di pubblica
utilità.
Ne deriva che la acclarata indisponibilità dei terreni da parte del soggetto
proponente, per l'allocazione degli aerogeneratori, non può comportare l'accesso alla
procedura espropriativa.
Il TAR Puglia con la sentenza n. 1526/07, ha già ribadito la non riconducibilità
di tali impianti in quelli di pubblica utilità.
L'evidente contrasto del progetto con il Piano Urbanistico Territoriale per il
Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014
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Paesaggio impone il rigetto.
E' di palese evidenza come l'opera impatti sul territorio per la sua intrinseca
imponenza e sia, perciò, immediatamente percepibile e riconoscibile come corpo
estraneo, a nulla rilevando che I'opera non coinvolga direttamente aree soggette a
vincolo.
È utile ribadire e rimarcare che l'impianto dista appena 4 Km dal Sito di
Interesse Ambientale con tutela Comunitaria (SlC), denominato "Bosco di
Curtipetrizzi", ricadente nel territorio di Cellino San Marco.
Le recenti sentenze del TAR Lazio Roma n 8318/13 e del Consiglio di Stato n.
5273/13, confermando i principi sopra esposti, hanno negato la realizzazione di simili
impianti.
Lo sforamento, da parte della Regione Puglia, di ogni quota regionale di
produzione energetica da fonte rinnovabile deve indurre a ritenere ogni IMPIANTO
INDUSTRIALE per la produzione di energia rinnovabile di “pubblica inutilità e di
evidente pubblica dannosità”, attesa la sua collocazione in un’area pregevole negli
aspetti ambientale, agricolo, paesaggistico e turistico.
La vocazione agricola di eccellenza dell'area (Parco del Negroamaro) impone il
rigetto dell'istanza.
Il TAR di Bari ha più volte ribadito che l'Amministrazione ha il diritto di dire di
esercitare la più ampia discrezionalità di tipo tecnico e amministrativo, volta a
tutelare il territorio da intrusioni che ne pregiudichino la conformazione e gli aspetti
paesaggistici di rilevante entità.
8) PROGETTO DEFINITIVO EQUIVALENTE A NUOVO PROGETTO
La società proponente, a fronte di una richiesta originaria di autorizzazione
unica per fa realizzazione di un impianto di produzione di energia alternativa da fonte
eolica di potenza complessiva di 45 MWe (n. 15 aerogeneratori), in data 18-10-2012,
con successiva nota prot. n. 9799, ha inoltrato istanza di Autorizzazione Unica per la
realizzazione di un impianto di potenza pari a 22,4MWe.
E' di tutta evidenza che trattasi di impianto completamente differente da quello
richiesto con l'istanza di Autorizzazione unica del 24/11/2008, acquisita la prot. n.
38/13224.
Le caratteristiche degli aerogeneratori che dovrebbero produrre I'energia
indicata nell'istanza del 18/10/12 sono totalmente differenti da quelle delle originarie
macchine di progetto.
Le stesse infrastrutture (cavidotti, cabine di trasformazione ecc.) hanno
differente struttura.
Trattasi quindi di nuovo impianto oggetto di nuova istanza, soggetta pertanto a
nuovo iter procedimentale ad esplicarsi.
Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014
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La conferenza di servizi deve essere, pertanto, dichiarata improcedibile
9) GITTATA MASSIMA DEGLI ELEMENTI ROTANTI
Nella relazione tecnica di progetto si assume una gittata massima degli elementi
rotanti in caso di rottura accidentale inferiore a 300 m.. il proponente fa riferimento
genericamente ad uno studio BP Power Ltd - Vestas del 2001, in cui sono esaminate
le traiettorie e la gittata in caso di rottura della pala in situazioni differenti. Si tratta di
una palese e grave sottostima dei valori effettivi, per cui il calcolo riportato non può
essere rappresentativo del caso effettivo in quanto:
- ll generatore riportato nello studio è sostanzialmente diverso da quelli in
esame;
- ll distacco di una parte di pala di lunghezza 5 metri non è il caso più
conservativo, non potendosi escludere spezzoni di pala più piccoli;
- lo studio BP-Vestas prevede che, nei casi di distacco di parti di pala di 5 e 10
metri, la gittata possa arrivare a 531,9 metri (pag S di 9). Infatti si legge (Pag. 2 di 9)
che in certe condizioni la distanza di lancio eccede i 500 metri ("However, we note
that in the unlikely "pure javelin" scenario (Cases 1 and 2) flight distance could
exceed 500 m in certain instances").
Le reali distanze rendono I'insediamento in oggetto incompatibile con il contesto
per la presenza di agglomerati e strade provinciali all'intorno.
10) CONCLUSIONI
Per tutte le considerazioni in precedenza esposte, si esprime parere sfavorevole
alla realizzazione dell'impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture
indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza
complessiva di 42 MW (14 aerogeneratori) sito nel Comune di Campi Salentina (LE)
in località "Malaschi-Campeggio-Occhineri-Solemi" proposto dalla TRE S.p.A.,
considerando l'eolico industriale, quale è quello in oggetto, improprio, incompatibile
e addirittura dannoso dal punto di vista paesaggistico, anche se ipoteticamente ridotto
a 22,40 MW.
ll territorio su cui si vuole intervenire è stato individuato come il cuore pulsante
del "Parco del Negroamaro", a dimostrazione della volontà di puntare ad un
omogeneo sviluppo del territorio basato sulla valorizzazione della propria ruralità,
che oggi non può essere "brutalizzato" da enormi pale eoliche in acciaio ed estese
piattaforme di cemento.
C'è la necessità, quindi, di intervenire affinché il nostro mondo, quello
dell'agricoltura, possa continuare ad avere grandi prospettive di sviluppo specie dal
punto di vista del turismo rurale, impedendo la realizzazione del progetto di che
trattasi nella "Terra del Negroamaro";
Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014
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1)
“Esprime pertanto parere contrario al procedimento amministrativo in
corso e ciò a tutela e difesa del nostro paesaggio, del nostro territorio e
delle produzioni vitivinicole di eccellenza ivi esistenti da tempo
immemorabile”. Si esprime parere contrario per questi aspetti, “nonché
per le gravi conseguenze ricadenti sulle centinaia e centinaia di proprietari
dei fondi agricoli della zona interessata, estremamente parcellizzata, che
senza alcun coinvolgimento né ristoro, subiranno un impatto devastante
sulla propria attività agricola, per effetto dei vincoli, delle servitù e
dell’invadenza delle pale di che trattasi, a prescindere dalla allocazione
catastale delle stesse”.
2)
FA VOTI alle autorità competenti e in particolare al Presidente della
Regione Puglia, a Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce, al Presidente della
Provincia di Lecce e al Ministro dell’Ambiente di voler assumere ogni
utile iniziativa al fine di impedire la realizzazione dell’impianto di che
trattasi e di qualsiasi altro impianto con le medesime caratteristiche e
comunque incompatibile con i principi e le normative di tutela del
territorio.
Pareri sulla suesposta proposta deliberativa
Vista la proposta di cui all'oggetto:
Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della
Legge n. 213/2012
Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Eventuali osservazioni:
2014
Il Responsabile del Servizio
Segretario Generale Dott. Cosimo Antonio Passiatore
Campi Salentina, 10/03/2014
Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014
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Di quanto precede viene redatto il presente processo verbale, letto, approvato e
sottoscritto da
Il PRESIDENTE
Sig. LEONARDO LANDOLFO
Il Segretario Generale
Dott. Cosimo Antonio Passiatore
RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa in copia all’Albo Pretorio on Line del sito del Comune il
02/04/2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000.
Campi Salentina, lì 02/04/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cosimo Antonio Passiatore
ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE
[ ] dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.)
Campi Salentina, Lì12/04/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cosimo Antonio Passiatore
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
N° Reg. 492
[ X ] la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ decorsi 10 giorni dalla data
di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.)
Campi Salentina, Lì02/04/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cosimo Antonio Passiatore
Delibera C.C. n. 14 del 21/03/2014
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