CITTÁ DI CASTELLAMMARE DI STABIA REGOLAMENTO recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della rendicontazione e della trasparenza della performance Approvato con Delibera di Giunta Comunale n.156 del 03.11.2014 Indice TITOLO l Principi generali Art. Art. Art. Art. Art. Art. l - Finalità 2 Ambito applicativo 3 - Ciclo di gestione della performance 4- Sistema e ambiti di misurazione e valutazione della performance 5- Soggetti del sistema di misurazione e valutazione della performance 6 - Oggetto del sistema di misurazione di valutazione della performance TITOLO Il L'Organismo indipendente di valutazione della performance CAPO l Istituzione e disciplina delle funzioni deii'OIV Art. 7 -Istituzione e nomina Art. 8- Cessazione dall'incarico Art. 9 - Funzioni Art. l O Funzionamento TITOLO 111 Sistema di valutazione delle prestazioni CAPO l Disposizioni comuni sul sistema di valutazione delle prestazioni Art. l l Definizione degli obiettivi Art. 12 -Programmazione degli obiettivi: PDO; PMP. Art. 13 -La valutazione CAPO Il Sistema di valutazione della prestazione dei Dirigenti Art. 14 - Valutazione dei risultati Art. 15- Valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi Art. l 6 - Retribuzione di risultato CAPO 111 Sistema di valutazione della prestazione dei titolari di posizione organizzativa e delle alte professionalità Art. 17 Criteri di valutazione Art. 18 - Attribuzione della retribuzione di risultato CAPO IV Sistema di valutazione della prestazione del personale Art. 19 - Criteri di valutazione Art. 20 -lndividuazione delle risorse TITOLO IV Sistema premiante e procedure di conciliazione CAPO l Sistema premiante 2 Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 21- Gli strumenti di valorizzazione del merito e della professionalità 22 Il bonus annuale delle eccellenze 23 -Il premio annuale per l'innovazione 24- Le progressioni economiche 25- le progressioni di carriera 26- L'attribuzione di incarichi e responsabilità 27- Accesso ai percorsi di alta formazione e di crescita professionale Capo Il Procedure di conciliazione Art. 28- Finalità della procedura di conciliazione Art. 29 Procedura di conciliazione Art. 30- Il collegio di conciliazione TITOLO V Trasparenza e rendicontazione della performance Art. 31 - Trasparenza TITOLO VI Norme transitorie e finali Art. 32 - Norme transitorie Art. 33- Norme finali Allegato A Sistema delle fasce aperte e metodologia di calcolo della produttività e della retribuzione di risultato. Allegato B- schede di valutazione produttività personale dipendente. 3 TITOLO l PRINCIPI GENERALI Art. l Finalità l. La misurazione e la valutazione della performance delle strutture organizzative e dei dipendenti del Comune di Castellammare di Stabia (successivamente richiamato come "ente") è finalizzata ad ottimizzare la produttività del lavoro nonché la qualità, l'efficienza, l'integrità e la trasparenza dell'attività amministrativa alla luce dei principi contenuti nel Titolo Il del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. Il sistema di misurazione e valutazione della performance è altresì finalizzato alla valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali ai dipendenti dell'ente in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nei Titoli Il e 111 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm. ed integrazioni. Art. 2 Ambito applicativo l. Il presente regolamento disciplina: a) Il sistema di misurazione, valutazione e monitoraggio della performance delle strutture amministrative dell'ente complessivamente considerate, dei singoli settori in cui si articola il Comune, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale. b) gli strumenti di valorizzazione del merito e i metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa; c) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance; d) le misure finalizzate a garantire la trasparenza e la rendicontazione del ciclo di gestione della performance. 2. Il presente Regolamento, per la parte incompatibile abroga e sostituisce, il Regolamento degli Uffici e servizi approvato con delibera G.C. n.l08 del 13.09.2010 e il regolamento sui Controlli Interni approvato con D C P n.1 del 15.01.2013. Art. 3 Ciclo di gestione della performance l . Il ciclo di gestione della performance si sviluppa in coerenza con la programmazione generale e con il bilancio e gli strumenti della programmazione finanziaria dell'ente. 2. Il ciclo di gestione della performance si articola e tiene conto necessariamente delle seguenti fasi: a. programma amministrativo e linee programmatiche; b. bilancio di previsione con allegata relazione previsionale e programmatica; c. piano esecutivo di gestione (PEG); d. piano dettagliato degli obiettivi (PDO); e. piano settoriale di miglioramento delle performances (PMP) (parte integrante del PDO) o analoghi strumenti di programmazione dell'Ente; f. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; g. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, secondo le procedure e i criteri di cui al presente regolamento; h. adozione dei sistemi premianti, secondo criteri di differenziazione e di valorizzazione del merito, all'esito del processo di cui alla lettera g; i. rendicontazione dei risultati al Sindaco e ai cittadini; j. pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale dell'ente. 4 Art. 4 Sistema e ambiti di misurazione e valutazione della performance l. Il sistema di misurazione e valutazione della performance disciplinato dal presente regolamento concerne la performance organizzativa, nella duplice accezione di singolo settore e dell'ente nel suo complesso, e la performance individuale, ovvero quella del personale, dirigenziale e non dirigenziale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. 2. Gli ambiti di misurazione e valutazione sono disciplinati dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. l 50/2009. Art. 5 SoggeHi del sistema di misurazione e valutazione della performance l . l soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale sono: a) Il Sindaco b) la Giunta comunale; c) l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV); d) i dirigenti. e) i cittadini/utenti e il personale dipendente dell'ente. 2. Il sistema di valutazione della performance dei dirigenti, dei funzionari titolari di posizione organizzativa, delle alte professionalità e degli altri dipendenti dell'ente è integrato dal sistema dei controlli interni disciplinato dalla Parte l capo Ili e dagli art. 196 e ss. del decreto legislativo n. 267/2000. Art. 6 OggeHo del sistema di misurazione e valutazione della performance l. Il sistema di valutazione del personale, dei titolari di posizione organizzativa, delle alte professionalità, dei dirigenti, e del segretario generale ha ad oggetto: a) la prestazione (performance organizzativa e individuale); b) le competenze e i comportamenti organizzativi. 2. La valutazione delle prestazioni prende in considerazione i risultati concretamente raggiunti dal personale, dai titolari di posizione organizzativa, dalle alte professionalità e dai dirigentL sia individualmente che collettivamente, le competenze organizzative dimostrate, le capacità professionali nonché il livello di soddisfazione d eli' utenza e dei dipendenti rispetto ai servizi erogati. A tale valutazione è correlata la razionale attribuzione delle indennità collegate alle prestazioni offerte dal personale, dai titolari di posizione organizzativa, dalle alte professionalità e dai dirigenti. 3. La valutazione delle competenze è funzionale alla mappatura delle professionalità esistenti nell'Ente, e alla loro valutazione in relazione ai requisiti richiesti per ricoprire ruoli diversi all'interno dell'organizzazione dell'ente. 4. La valutazione della prestazioni del segretario generale è effettuata dal Sindaco, su proposta deii'OIV, anche per eventuali funzioni di Dirigente di Settore. 5 TITOLO Il L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Capo l Istituzione e disciplina delle funzioni deii'OIV Art. 7 Istituzione e nomina 1. 11 presente capo disciplina l'istituzione e le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (di seguito richiamato come OIV) dell'Ente in conformità ai principi e ai criteri dettati: dagli articoli 7 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; dalla Parte l Capo 111 e dagli artt. 196 e ss. del decreto legislativo n. 267 /2000; 2. L'OIV si avvale dei risultati dei servizi di controllo interno, comunque denominati ed esercita, in piena autonomia, le funzioni e le attività di cui al successivo art. 9. 3. L'OIV è nominato, in deroga alle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di conferimento degli incarichi di collaborazione, con decreto del Sindaco; L'incarico dei componenti non può, comunque, eccedere la durata del mandato del Sindaco. In ogni caso, I'OIV svolge le funzioni ad esso attribuite sino alla nomina dei nuovi componenti. 4. L'OIV è composto da un numero di tre membri. l componenti deii'OIV devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea, preferibilmente in Economia e Commercio o in Giurisprudenza o titolo equipollente (vecchio ordinamento) ovvero lauree specialistiche /magistrali equiparate ai sensi e per gli effetti dal decreto interministeriale 05.05.2004 ( pubblicato nel G.U. 21.08.2004 n. 196) e s.m.i.; b) comprovata preparazione nelle materie inerenti la pubblica amministrazione e nella gestione del personale dipendente ovvero con specifica preparazione in materia economico-finanziaria ed, in particolare, nel controllo della gestione. Sono considerati in possesso dei requisiti richiesti per la nomina i dirigenti di ruolo della Pubblica Amministrazione ovvero di aziende private che si occupano o si sono occupati di controlli interni e di valutazione del personale, i professionisti del settore risorse umane e della formazione, i professori universitari di materie giuridiche ed economiche, gli avvocati e i commercialisti abilitati all'esercizio della professione. 5.-11 Presidente deii'OIV: a. rappresenta I'OIV nei rapporti con l'amministrazione e con altri soggetti istituzionali del Comune; b. assume la responsabilità delle relazioni e dei documenti prodotti daii'OIV, nonché degli atti amministrativi connessi all'attività del deii'OIV; c. convoca e presiede le riunioni deii'OIV fissandone l'ordine del giorno; 6. Ai componenti deii'OIV è riconosciuto un compenso quantificato nel decreto sindacale di nomina, nella misura massima del 70% di quello strettamente spettante ai Revisori dei conti fissato dal decreto del Ministero dell'Interno. In ogni caso la spesa complessiva annua per I'OIV non può superare l'importo della spesa sostenuta per i compensi erogati ai componenti del Nucleo di valutazione alla data di istituzione deii'OIV. 7. Al provvedimento di nomina segue la stipulazione del contratto di collaborazione in cui è determinata la misura del compenso, le modalità di pagamento e ogni altro aspetto concernente il rapporto tra le parti. La liquidazione dei compensi viene effettuata previa acquisizione di attestazione del Sindaco comprovante il regolare svolgimento delle attività poste in capo aii'OIV.II contratto è stipulato con il dirigente del Settore Gestione risorse umane. 8. Sono incompatibili con l'incarico di componente deii'OIV, il segretario generale, i dirigenti e i dipendenti dell'ente. Per i componenti rOIV si applicano, inoltre, le cause di incompatibilità previste per i Revisori dei Conti nonché le altre previste dall'art. 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 6 Art. 8 Cessazione dall'incarico 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 componenti I'OIV cessano dall'incarico nei seguenti casi: a) dimissioni; b) rimozione; c) revoca. Le dimissioni dalla carica di Presidente o membro deii'OIV, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate, immediatamente, all'ufficio archivio e protocollo generale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci dal giorno in cui è nominato il nuovo componente. La rimozione dalla carica dei componenti deii'OIV avviene con decreto del Sindaco quando si verifica una delle seguenti ipotesi: a) violazione delle norme regolamentari e legislative inerenti all'attività deii'OIV; b) condanna con sentenza divenuta irrevocabile per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena detentiva della durata superiore a 6 mesi o, per qualsiasi altro delitto, alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno. La revoca dell'incarico è disposta con decreto del Sindaco qualora ricorra uno dei seguenti casi: a) assenza ingiustificato per due sedute anche non consecutive; b) sopraggiunto venir meno dei requisiti richiesti per la nomina. Il Sindaco provvede alla sostituzione dei componenti deii'OIV dimissionari, rimossi o revocati dall'incarico entro 30 {trenta) giorni dall'acquisizione delle dimissioni ovvero dal provvedimento di rimozione o revoca dell'incarico. Al componente cessato dall'incarico è corrisposta la quota di compenso maturata ali' atto della cessazione. Art. 9 Funzioni l. L'OIV svolge le seguenti funzioni: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) riferisce alla Giunta sull'andamento delle performance e comunica tempestivamente le criticità riscontrate; c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo 111 del D. lgs. 150/2009, secondo quanto previsto dai regolamenti dell'ente, dai contratti collettivi nazionali e dai contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; d) sulla base del sistema di misurazione e valutazione, propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi collegati alla performance; e) vigila sulla corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti di misurazione e di valutazione; f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 e all'art. 31 del presente regolamento: g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; h) cura periodicamente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione d sistema di valutazione; /;~~:?:]~'/ -~--··;' ~~~~:/--:~-~~')•, ..• 7 collabora nella valutazione dei dirigenti al fine d eli' accesso ai percorsi di alta formazione e di crescita professionale; j) supporta i dirigenti nella valutazione e selezione dei dipendenti al fine d eli' accesso ai percorsi di alta formazione e di crescita professionale di cui all'art. 27 del presente regolamento; L'OIV svolge, inoltre, le altre funzioni disciplinate dal presente regolamento, nonché quelle previste dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. i) 2. Art. 10 Funzionamento l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. l O. Il Comune di Castellammare di Stabia assicura e garantisce il buon funzionamento deii'OIV riconoscendo allo stesso, nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati, l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, anche per via telematica, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Tutti i servizi e gli uffici dell'Ente sono tenuti a collaborare con I'OIV e a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie per assicurarne il proficuo espletamento delle attività. L'OIV si riunisce, almeno, una volta al mese. Alle riunioni deii'OIV possono presenziare, previamente invitati e se necessario ai fini dello svolgimento dell'ordine del giorno, il Sindaco, gli assessori e i dirigenti dell'ente. La convocazione deve aver luogo con avviso, anche per via telematica, fatto recapitare ai singoli componenti, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza o diverse modalità stabilite daii'OIV. La convocazione deve contenere, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione nonché la documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti in discussione. Su istanza di uno dei suoi componenti, il Presidente convoca I'OIV entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, ponendo ali' ordine del giorno gli argomenti indicati dal richiedente. L'OIV si può anche autoconvocare senza particolari formalità. L'OIV è validamente costituito quando: a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati; b) risultino presenti almeno due componenti, tra cui il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il segretario deii'OIV, nominato dal Dirigente dee! Personale, svolge le attività di raccordo tra le unità operative competenti in materia di personale, ciclo di gestione delle performance, sistemi informativi, innovazione amministrativa e tecnologica, controlli interni, che costituiscono nel loro complesso una struttura tecnica permanente di cui all'art. 14, co. 9, del D.Lgs. 150/2009, oltre alle attività di istruttoria finalizzata ai lavori d eli' OIV e di verbalizzazione delle sedute; In caso di assenza o di impossibilità del segretario verbalizzante, il verbale è redatto dal membro più giovane deii'OIV. Le adunanze deii'OIV non sono pubbliche. Il verbale riportante l'orario di apertura e chiusura della seduta è approvato seduta stante o nella seduta successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. l verbali delle sedute deii'OIV sono pubblici. Sono inoltre comunicati alle strutture che siano state oggetto di specifica considerazione. Ulteriori aspetti organizzativi e gestionali afferenti al funzionamento ed all'organizzazione deii'OIV non previsti dal presente regolamento, possono essere disciplinati con provvedimento adottato dal Sindaco o, per quanto attiene a questioni interne all'organismo, dal Presidente deii'OIV stesso. 8 TITOLO 111 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI Capo l Disposizioni comuni sul sistema di valutazione delle prestazioni Art. 11 Definizione degli obieHivi 1. Gli obiettivi strategici sono definiti nel Programma elettorale, nelle linee programmatiche di mandato e sono declinati in obiettivi operativi annualmente nel PEG sulla base del bilancio di previsione e dell'allegata relazione previsionale e programmatica o di analoghi strumenti di programmazione dell'Ente. 2. Gli obiettivi devono rispettare i principi fissati dall'articolo 5, Il comma, del D.Lgs n. 150/2009 ed essere: a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; dj riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe; f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 3. 4. 5. 6. 7. 8. In generale gli obiettivi non sono direttamente ed esclusivamente legati alla spesa e/o alla capacità si spesa del singolo Dirigente (PEG). In linea di principio, gli obiettivi da assegnare alla dirigenza possono essere di due tipi: a) Vincolati alla spesa, cioè che dipendono direttamente dalle risorse assegnate; b) Non vincolati alla spesa. Più specificamente gli obiettivi possono essere classificati in: a) Obiettivi di organizzazione b) Obiettivi di realizzazione (investimenti} c) Obiettivi di miglioramento Gli obiettivi di organizzazione hanno una maggiore valenza per i Dirigenti e i Settori che si occupano di back - office (cioè che sono funzionali all'Ente per il suo intero) e/o che hanno a che fare direttamente con l'utenza (es. Anagrafe, Finanziario, Personale). Questi obiettivi sono parzialmente svincolati dalla spesa, o comunque non dipendono direttamente dalle risorse finanziarie. Gli obiettivi di realizzazione sono connessi alla spesa e hanno una maggiore valenza per i Dirigenti che si occupano di investimenti (ai quali cioè sono attribuite risorse specifiche per realizzazioni specifiche, come i Lavori Pubblici,!' Ambiente etc .. }. Gli obiettivi di miglioramento sono quelli per i quali occorre mettere in campo processi di riorganizzazione e che non hanno però necessità di spesa preventivata e appostata sul PEG. Art. 12 Programmazione degli obieHivi: PDO; PMP l . Il Piano Degli Obiettivi è definito sulla scorta di quanto previsto dali' art .l l, previa consultazione del Segretario Generale e dei Dirigenti, e sentito l' OIV. 2. Gli obiettivi sono articolati da ciascun Dirigente nella proposta del Piano degli Obiettivi, di cui all'art.3 punto d}. l.·i·o··.r····a·~··.·.m·· 3. Gli obiettivi Il PDO (Piano degli Obiettivi) anche il Piano di Mig../~;.~>L;;,',. e.·.··.n·t.o della Performance che, allegato al PDO,comprende dovrà contenere: 9 ·<:~~~:~:;~:;.:,- \ ,. \:';~: . ."..·. ·· .. ; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a) le proposte di riorganizzazione del Settore e delle unità operative che ad esso fanno riferimento, secondo un programma di miglioramento delle f?.erforman~~ d~ implementare l'anno successivo, con risultati operativi misurabtll e/o venftcabtll daii'OIV e/o dall'utenza; b) la proposta di valutazione (indicatori) di performances circa l'avanzamento della realizzazione del piano di miglioramento. . L'Amministrazione si riserva di fornire, in tempo utile, indicazioni di indirizzo generale suglt obiettivi strategici da prendere a riferimento per il PDO e il PMP di ciascun anno. In assenza dell'indirizzo dell'Amministrazione le tipologie di obiettivi da prevedere all'interno del PMP sono: a) di tipo organizzativo/gestionale b) di tipo innovativo/razionalizzazione c) di tipo qualitativo (soddisfazione dell'utenza). 11 PMP rappresenta un allegato obbligatorio al PDO e in assenza di tal piano (PMP) il Dirigente non potrà essere valutato ai sensi del presente Regolamento. In ogni caso, entro 30 gg. dall'approvazione del Bilancio di Previsione ciascun dirigente dovrà provvedere a rimodulare gli obiettivi vincolati alla spesa contenuti nel PDO alla luce delle risorse attribuite con il Bilancio medesimo. Del rispetto dei tempi e del contenuto delle proposte si tiene conto n eli' ambito della valutazione del Segretario Generale e dei dirigenti. Gli obiettivi sono coordinati e raccolti in un unico documento entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di esercizio. Tali obiettivi sono contenuti nel PDO, con allegato il PMP, e sono approvati dalla Giunta Comunale, in uno al PEG in coerenza con il Bilancio di previsione la relazione programmatica previsionale. In caso di differimento del termine di approvazione del Bilancio di previsione rispetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, la Giunta Comunale entro il 31 dicembre provvede ad indicare, in via provvisoria, gli obiettivi da perseguire fino all'approvazione del bilancio e del PEG sulla base delle proposte acquisite dai Dirigenti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nell'esercizio provvisorio. Entro il 30 giugno d eli' anno di esercizio gli obiettivi assegnati possono essere rinegoziati. Ai Dirigenti possono, altresì, essere assegnati ulteriori obiettivi che emergano durante l'anno. Analoga operazione dovrà essere effettuata anche per gli obiettivi eliminati in corso di esercizio. Le modifiche al PDO sono approvate dalla Giunta, o, in caso di urgenza, dal Sindaco con proprio decreto. Art. 13 La valutazione l. Il grado di raggiungimento degli obiettivi si valuta nel seguente modo: a) fino al 50% quando l'obiettivo è stato scarsamente raggiunto o non raggiunto; b) oltre il 50% e fino all'75% quando l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto; c) oltre 1'75% e fino all'l 00% quando l'obiettivo è stato raggiunto pienamente. 2 Ai fini della valutazione, il peso ponderale degli obiettivi assegnati deve, in ogni caso, consentire il raggiungimento teorico del punteggio massimo attribuito. 3. Nel caso in cui un obiettivo non sia raggiunto per ragioni oggettivamente non addebitabili al Dirigente, lo stesso non sarà considerato valutabile e, di conseguenza, la valutazione sarà effettuata sugli altri obiettivi, rimodulandone in proporzione il peso. 4. Il comma l si applica ai Dirigenti, ai responsabili di posizione organizzativa, alle alte professionalità dipendenti ed al personale, secondo quanto stabilito dall'allegato A; 5. Il trattamento economico accessorio collegato alle performance (individuale ed organizzativa), ovvero l'indennità di risultato per i Dirigenti, i titolari di posizione organizzativa e le Alte professionalità e la produttività per il personale del comparto, avviene secondo la tipologia delle c.d. fasce aperte di cui all'allegato A, fermo restando le risorse che saranno destinate, ai sensi delle disposizioni del Titolo IV del presente regolamento, agli istituti premianti. 10 6. Per i Dirigenti, i Responsabili di posizione organizzativa e le Alte professionalità, in o~ni cttasod: non si potrà superare il tetto massimo della indennità di risultato né scendere al di so o l quello minimo previsti dalla contrattazione collettiva. CAPO Il Sistema di valutazione della prestazione dei dirigenti Art. 14 Valutazione dei risultati 1- La valutazione dei risultati ha ad oggetto il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Dirigente, secondo quanto stabilito dall'art. 13; 2- 1 risultati della valutazione di cui una intermedia e l'altra alla fine di ciascun periodo annuale sono riferiti sia al singolo dirigente (performance individuale} che all'intero Settore da lui diretto. 3 Fino all'adozione della nuova contrattazione collettiva nazionale di comparto, la valutazione viene effettuata con l'applicazione dei criteri indicati all'art. 5, comma 11, del D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito con legge 7/8/2012 n. 135 che si riporta di seguito: a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità; b) al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali; c) ai comportamenti organizzativi posti in essere; d) alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori tenuto conto delle diverse performance degli stessi. 4 Nella valutazione dei risultati si tiene conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al singolo dirigente per il conseguimento degli obiettivi di gestione che degli eventuali scostamenti dall'obiettivo a causa di fattori non riconducibili alla responsabilità del dirigente. 5 La valutazione dei risultati deve, altresì, prendere in considerazione gli eventuali incarichi multipli di responsabilità e di direzione attribuiti al dirigente. 6 Ciascun anno, l'Amministrazione stabilisce il peso complessivo di ciascuno degli obiettivi assegnati, differenziandolo per ciascun Dirigente a seconda delle necessità strategiche dell'Ente. Art. 15 Valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi 1.La valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi dei Dirigenti è effettuata sulla base di criteri e metodologie definite annualmente dalla Giunta Comunale e validati preventivamente daii'OIV. Art. 16 Retribuzione di risultato l . La retribuzione di risultato complessiva è determinata sulla base della valutazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi, ai sensi dell'art.14, e sulla base della valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi, ai sensi dell'art.15. 2. Ciascun anno la Giunta Comunale, su proposta deii'OIV, determina la quota percentuale del fondo relativa alla retribuzione di risultato destinata a remunerare il grado di raggiungimento degli obiettivi e la quota destinata a remunerare la valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi. 3. La metodologia di calcolo della retribuzione di risultato per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi è disciplinata nell'allegato A del presente regolamento. 4. Le indennità di risultato vanno ridotte proporzionalmente nel caso in cui l'ammontare complessivo delle stesse sia superiore al fondo stabilito in sede di contrattazione dec;~tnJr.qta. 11 .'· . . CAPO 111 Sistema di valutazione della prestazione dei titolari di posizione organizzativa e delle alte professionalità Art. 17 Criteri di valutazione dirigenti valutano la performance dei titolari di posizione organizzativa (di seguito PO) e delle alte professionalità (di seguito AP) sulla base dei seguenti fattori e valori percentuali: a) nella misura dell'BO% per i risultati raggiunti; G} nella misura del 20% per le competenze, secondo i criteri di valutazione di cui all' art.15; 2. La somma di tutti i fattori e valori percentuali della valutazione determina l'inserimento nelle fasce di merito; 3. La valutazione relativa al salario accessorio viene effettuata come previsto dall'art.5, comma 1lbis del D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito con legge 7/8/2012 n.135 in base ai seguenti criteri: a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza ed ai comportamenti organizzativi dimostrati. l. 1 Art. 18 Attribuzione della retribuzione di risultato l . La metodologia di calcolo della retribuzione di risultato è disciplinata dal presente regolamento. Qualora in sede di contrattazione collettiva nazionale o decentrata venissero fissate diverse percentuali di calcolo dell'indennità massima e minima di risultato, con deliberazione della giunta comunale si provvede alla consequenziale rideterminazione 2. Le retribuzioni di risultato delle P.O. e delle A.P. vanno ridotte proporzionalmente nel caso in cui l'ammontare complessivo delle stesse sia superiore .al fondo stabilito in sede di contrattazione decentrata. CAPO IV Sistema di valutazione della prestazione del personale Art. 19 Criteri di valutazione l. La valutazione del personale dipendente, ai fini delle progressioni economiche orizzontali e della retribuzione del salario accessorio relativo all'istituto della produttività per le performance viene effettuata dai dirigenti competenti sentiti i Responsabili in P.O. 2. La valutazione relativa all'istituto della produttività viene effettuata come previsto dall'art.5, comma l l bis del D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito con legge 7/8/2012 n.135 in base ai seguenti criteri: a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza ed ai comportamenti organizzativi dimostrati. 3. Per l'effettuazione della valutazione si utilizzeranno in via provvisoria le schede di valutazione, distinte per specifiche categorie, che si allegano al presente regolamento sotto la lettera " B". Art. 20 lndividuazione delle risorse l . La contrattazione decentrata integrativa determina, nell'ambito del fondo per le risorse decentrate, l'ammontare e la tipologia delle risorse da destinare alla personale per le performance individuali. 12 TITOLO IV SISTEMA PREMIANTE E PROCEDURE DI CONCILIAZIONE CAPO l Sistema premiante Art. 21 Gli strumenti di valorizzazione del merito e della professionalità l. Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità sono: a) Il bonus annuale delle eccellenze b) il premio annuale per l'innovazione c) le progressioni economiche; d) le progressioni di carriera; e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità; f) 1' accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale. Art. 22 Il bonus annuale delle eccellenze l . Al bonus annuale delle eccellenze, al quale concorre il personale, dirigenziale e non, che si è allocato nelle fascia di merito alta della rispettiva graduatoria. 2. Il bonus è assegnato alle performance eccellenti, individuate in non più del cinque per cento del personale dirigenziale e non, che si è collocato nella predetta fascia di merito alta. 3. Esso viene attribuito dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco, ciascun anno entro il mese successivo alla conclusione del processo di valutazione della performance. 4. Le risorse da destinare al bonus delle eccellenze sono determinate ciascun anno in sede di contrattazione collettiva decentrata. 5. Il personale premiato con il bonus annuale delle eccellenze può accedere agli strumenti premianti previsti dagli artt. 23 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso. Art. 23 Il premio annuale per l'innovazione l. 2. 3. 4. Ciascun anno è attribuito il premio annuale per l'innovazione al miglior progetto realizzato nell'anno precedente in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro. Entro il 30 giugno di ciascun anno I'OIV, nell'ambito della valutazione della performance e sulla base delle candidature presentate dai dirigenti, dai dipendenti dell'Ente o da gruppi di lavoro entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla realizzazione dell'innovazione, propone al Sindaco uno o più progetti cui attribuire il premio annuale per l'innovazione. Le risorse da destinare a tale premio sono stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa. Il progetto prescelto sarà candidato al Premio annuale per l'innovazione di cui all'art. 22, c. 4 del decreto legislativo n. 150/2009. Art. 24 Le progressioni economiche l . Il sistema di valutazione delle prestazioni disciplinato dal Titolo Ili è utilizzato ai fini delle progressioni economiche dei dipendenti sulla base dei principi generali contenuti nell'art. 23, commi l e 2, del decreto legislativo n. 150/2009. 2. L'attribuzione della progressione economica è riconosciuta ai responsabili di posizione organizzativa, alle alte professionalità e agli altri dipendenti dell'ente sulla base dei criteri disciplinati dai successivi commi 3 e 4. 13 ~,0- 3. 1 dipendenti che si sono collocati nella fascia di merito più alta per due anni nell'ultimo quinquennio avranno titolo preferenziale ai fini della progressione economica. 4. Il punteggio complessivo da attribuire ai fini della selezione per la progressione economica si calcola in base alle seguenti modalità: per il 50%, vale il punteggio ottenuto nell'ultimo anno; per il restante 50%, vale la media dei punteggi ottenuti nei due anni precedenti. Art. 25 Le progressioni di carriera l . Le progressioni di carriera sono disciplinate dagli articoli 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e 52, comma l-bis, del decreto legislativo n. l 65 del 200 l . L'ente riserva al personale interno in possesso dei necessari requisiti il 50 % dei posti vacanti in dotazione organica e messi a concorso. 2. La partecipazione a posti riservati nei concorsi pubblici non è consentita ai dipendenti che si sono collocati, anche una sola volta, nella fascia di merito più bassa negli ultimi tre anni. Art. 26 L'attribuzione di incarichi e responsabilità l . Nei casi previsti dalla vigente normativa, il conferimento temporaneo degli incarichi dirigenziali ai funzionari dell'ente è subordinato alla collocazione per almeno tre anni consecutivi del funzionario medesimo nella fascia di merito più alta. 2. Le modalità di conferimento degli incarichi di specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lettera f), del CCN L d eli' l aprile 1999 sono previste in apposito regolamento. Art. 27 Accesso ai percorsi di alta formazione e di crescita professionale l. Ai dipendenti collocati nella fascia di merito più alta è riconosciuta la piena valorizzazione della professionalità promuovendo la loro partecipazione a percorsi di alta formazione e ad esperienze lavorative in primarie istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali. 2. Le risorse necessarie per assicurare la partecipazione ai percorsi di cui al precedente comma sono previste in apposito capitolo del bilancio di previsione riferito alla formazione del personale, la cui gestione, nel rispetto del piano formativo approvato dalla Giunta, viene affidata al settore Gestione risorse umane. 3. L'Ente organizza idonei percorsi di formazione e riqualificazione professionale per i dipendenti collocatisi nella fascia di merito più bassa. CAPO Il Procedura di conciliazione Art.28 Finalità della procedura di conciliazione l . La procedura di conciliazione prevista dal presente capo è finalizzata a dirimere in via preventiva le eventuali controversie in sede giurisdizionale derivanti dall'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale. 2. La procedura di conciliazione si ispira ai principi di celerità, efficacia, efficienza ed economicità. 3. L'attivazione della procedura di cui al comma precedente non preclude le forme di tutela giurisdizionale previste dall'ordinamento. 14 Art. 29 Procedura di conciliazione 1. La procedura di conciliazione può essere attivata ogniqualvolta il dirigente, il funzionario titolare di posizione organizzativa o attributario di alta professionalità e il dipendente lamentino una lesione della propria sfera giuridico-soggettiva derivante dalla violazione del sistema di valutazione e misurazione della performance disciplinato dal presente regolamento. 2. La procedura è avviata con istanza dell'interessato entro 10 giorni dalla notifica o dalla ricezione della scheda di valutazione. 3. Nell'istanza, che va indirizzata al collegio di conciliazione di cui all'articolo successivo, debbono essere indicati: a) nome, cognome e recapito presso cui si intende ricevere eventuali comunicazioni; b) categoria e settore di assegnazione; c} nome e cognome del dirigente valutatore, nel caso in cui sia contestata la valutazione di pertinenza dei dirigenti; d) fotocopia del documento di identità in corso di validità; e) sintetica e chiara esposizione delle ragioni sottese alla presentazione dell'istanza; f) eventuale designazione del procuratore ovvero del rappresentante dell'associazione sindacale, cui il dipendente aderisce o conferisce mandato, che presta assistenza. 4. Alla predetta istanza devono essere allegati la scheda di valutazione ed ogni atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. 5. Il collegio di conciliazione svolge l'attività istruttoria, convoca l'istante per acquisire con maggior dettaglio le motivazioni che stanno alla base della richiesta e dispone l'audizione deii'OIV - o di un suo rappresentante - o del dirigente valutatore per le eventuali controdeduzioni. Nel caso di particolare complessità della controversia ovvero ogniqualvolta lo ritenga necessario, il collegio di conciliazione può stabilire un'audizione in contraddittorio tra le parti. 6. Il collegio di conciliazione conclude il procedimento entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, mediante l'adozione di una motivata decisione di rigetto ovvero, qualora ritenga fondata l'istanza, di decisione di riforma o di revisione della valutazione effettuata daii'OIV o dal dirigente. 7. La decisione finale viene notificata aii'OIV o al dirigente valutatore e all'istante, entro 5 giorni dall'adozione, tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui i predetti soggetti dispongano di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano o raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Copia della decisione finale è trasmessa, altresì, al Servizio del Personale - Ufficio Trattamento Giuridico del Personale - per gli adempimenti di competenza, e aii'OIV, per le conseguenti valutazioni della condotta tenuta dal dirigente valutatore ai fini della performance. 8. L'attivazione della procedura di conciliazione non sospende, nelle more della sua definizione, lo svolgimento del procedimento di valutazione e gli effetti allo stesso conseguenti. Art. 30 Il collegio di conciliazione l . Il collegio di conciliazione è composto da tre membri così individuati: a} dal Segretario Generale; b) da un rappresentate sindacale scelto dalle organizzazioni sindacali in sede di tavolo trattante. Il componente nominato dalle organizzazioni sindacali dura in carica un anno e viene eletto nel corso della prima seduta d eli' anno del tavolo trattante. c) da un rappresentante di nomina dell'organo politico. 15 2. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria il collegio si avvale della collaborazione dell'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale. Il collegio di conciliazione si riunisce senza particolari formalità e delibera a maggioranza dei componenti. Il plenum del collegio è richiesto solo allorquando deve adottarsi la decisione finale di cui al comma 6 del precedente articolo. TITOLO V TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE Art.31 Trasparenza Il sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, il sistema premiante ed ogni altra informazione concernente il ciclo di gestione della performance sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente in apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", in conformità alle norme di legge. TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 32 Norme transitorie l. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 9 dell'art. 7 del presente regolamento, fatta eccezione per le incompatibilità previste per il segretario generale, il dirigente e i dipendenti dell'ente, non si applicano aii'OIV in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. In via transitoria, per la valutazione delle performance per l'anno 2014, i dirigenti hanno l'obbligo di produrre la proposta di PDO entro 30 gg. dall'approvazione del presente regolamento, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 9 del presente regolamento. 3. Sempre in sede di prima applicazione, i termini triennali previsti dal comma 3 dell'art. 23, dal comma 2 dell'art. 24 e dal comma l dell'art. 25 del presente regolamento, sono ridotti ad 1 anno per il secondo anno di applicazione della disciplina regolamentare e a 2 anni per il terzo anno di applicazione della disciplina regolamentare. 4. Sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la parte compatibile con il decreto legislativo n. 150 del 2009 e con il presente regolamento. Art. 33 Norme finali l. 2. Il mancato rispetto dei termini e delle scadenze previste nel presente regolamento comporta, a carico del Dirigente inadempiente, l'applicazione di una penale per ciascun giorno di ritardo pari allo 0,3% della retribuzione di risultato eventualmente attribuita Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni applicabili agli enti locali del decreto legislativo n. 150 del 2009. 16 Allegato A SISTEMA DELLE FASCE APERTE E METODOLOGIA Di CALCOLO DELLA PRODUTTIVITA' E DELLA RETRIBUZIONE RISULTATO FASCE DIRIGENZA l P.O. Dirigenza Obiettivo Punteggio oltre 1'75% e fino al pienamente 100% raggiunto Obiettivo Punteggio oltre il 50% e fino parzialmente all'75% raQQiunto Obiettivo scarsamente Punteggio fino al 50% raggiunto o non raggiunto l A.P. Posizioni Alta organizzativ professionalit e à 100% 100% 100% 50% 50% 50% o o o Percentuale massima retribuzione risultato Il punteggio aHribuito secondo la seguente formula: Rmax1 • Rmaxf = • • - Pmax1 : percentuale massima della retribuzione di risultato della fascia • ri = retribuzione di risultato spettante al dipendente "iesimo" • P maxf = punteggio massimo della fascia • Pi = punteggio assegnato al dipendente "iesimo" 17 COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA- S E T T O R E - - - - - - - - - - SCHEDA DJ VALUTAZIONE del grado di ragguingimento degli obiettivi del Servizio o Ufficio~-------------- anno 201 Valutazione Max 20 FATTORI GRADO DI OTTIMIZZAZIONE DEl PROCESSI LAVORATIVI DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI LAVORO RISULTATI CONSEGUITI IN RIFERIMENTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DESCRIZIONE DEl FATTORI Grado di impegno profuso dal responsabile il servizio o l'ufficio, con i propri collaboratori, nel rendere snelle e funzionali le procedure dell'attività ordinaria COMPLESSITA' DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI CON NOTA ESPRESSA DAl DIRIGENTI l NON VALUT. l l NORMALE l POCO SUFF.IINSUFF.j OTTIMALE BUONA 10 6 5 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA- SETTORE SCHEDA DI VALUTAZIONE del personale per l'anno 201~ -----~-------- Cognome _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N o m e e - - - - - - - - - - · nato a Settore il Servizio-,--,.------------------------------- Prfilo professionale~-----c:-----,-CAT. A In servizio dal nella categoria attuale dal'~------Valutazione Max 100 Valutazione MIN. 52 FATTORI l PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL SERVIZIO O UFFICIO l~ ESPERIENZA ACQUISITA ..IIA~8RE MASSIM9 ~8 Indicare il punteggio relativo alla scheda di valutazione del servizio o ufficio come indicato a lato Sviluppo dele conoscenze della capacità di lavoro rispetto al servizio prestato lNON VALUTI OTTIMALE 20 BUONA <16 lNORMALEf'OCO SUFFI <10 >16 INSUFF. >10. 25 16 12 8 4 QUALITA' DELLA PRESTA- Livello qualitativo delle presta~ ZIONE INDIVIDUALE RESA zioni rese nell'assolvimento VALORE MASSIMO 15 funzionale 15 12 9 6 3 Livello di conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dall'Amministrazione nonché grado di realizzazione dei programmi e dei progetti definiti dall'ente 15 12 9 6 3 25 16 12 2 1 RISULTATI CONSEGUITI VALORE MASSIMO 15 \ DESCRIZIONE DEl FATTORI COMPORTAMENTO INDIVIDUALE Capacità/disponibilità di rapportarsi con i superiori, i colleghi e l'utenza esterna COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA- SETTORE _ _ _ _ _ _ _ __ SCHEDA DI VALUTAZIONE del personale per l'anno 201~ Cognome•~---------- Nome Settore Prfilo professionale In servizio dal Valutazione Max 100 Valutazione Min. 52 FATTORI PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL SERVIZIO O UFFICIO ESPERIENZA ACQUISITA VALORE MASSIMO 15 /t- IMPEGNO E QUALITA' DELL PRESTAZIONE RISULTATI CONSEGUITI VALORE MASSIMO 10 PRESTAZIONI RESE CON MAGGIOR GRADO DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE VALORE MASSIMO 10 ~' COMPORTAMENTO INDIVIDUALE VALORE MASIMO 20 Servizclo:--------~ nato 8·~----------~''·~---- CAT. B nella categoria attuale dal _ _ _ _ _ __ DESCRIZIONE DEl FATTORI Indicare il punteggio relativo alla scheda di valutazione del servizio o ufficio come indicato a lato Sviluppo dele conoscenze della capacità di lavoro rispetto al servizio prestato Grado di impegno nell'assolvere le funzioni Livello qualitativo della prestazione resa jNON VALUT j OTTIMALEj 20 BUONA <16 j NORMALE t POCO SUFF tiNSUFF <10 >16 l 10 15 12 9 6 3 15 12 8 2 1 10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 20 16 12 8 4 Livello di conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dall'Amministrazione nonché grado di realizzazione dei programmi e dei progetti definiti dall'ente Capacità di autonomia funzionale Abilità applicativa e di sfruttamento razionale delle cognizioni apprese in ambito operativo o a seguito di processi formativi j Capacità/disponibilità di rapportarsi con i superiori. i colleghi e l'utenza esterna COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA- SETTORE SCHEDA DI V.A.LUTAZIONE del personale per l'anno 201_ Cognome_ _ _ _ _ _ _ _ _~ Nome'~-------· Settore Plfilo professionale In servizio dal ----------- nato a il Servizioc::c;:;c---:;--------=-----------CAT. C ----~ nella categoria attuale dal _ _ _ _ _ _~ Valutazione Max 100 Valutazione M in 52 FATTORI l PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL SERVIZIO O UFFICIO ESPERIENZA ACQUISITA VALORE MASSIMO 1O l DESCRIZIONE DEl FATTORI Indicare il punteggio relativo alla scheda di valutazione del servizio o ufficio come indicato a lato Sviluppo dele conoscenze della capacità di lavoro rispetto al servizio prestato !NON VALUT.! OTTIMALEI 20 BUONA <16 l NORMALE! POCO SUFF.IINSUFF.j >16 <10 l 10 10 8 6 4 2 15 4 3 2 1 15 12 9 6 3 10 8 6 4 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 20 16 12 8 4 IMPEGNO E QUALITA' DELLA ~RESTAZIONE RESA Wd:ORE NIASSIMO :20 RISULTATI CONSEGUITI VALORE MASSIMO 1O ~ PRESTAZIONI RESE CON MAGGIOR GRADO DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE VALORE MASSIMO 10 COMPORTAMENTO INDIVIDUALE VALORE MASSIMO 20 · Capacità di iniziativa personale Livello qualitativo della prestazione resa Livello di conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dall'Amministrazione nonché grado di realizzazione dei programmi e dei progetti definiti dall'ente Capacità di autonomia funzionale Abilità applicativa e di sfruttamento razionale delle cognizioni apprese ~~n ambito operativo o a seguito di processi formativi Capacità/disponibilità di rapportarsi con i superiori, i colleghi e l'utenza esterna COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA- SETTORE SCHEDA DI VALUTAZIONE del personale per l'anno 201_ Cognome_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nome Settore -------------- _ _ _ _ _ _ _ __ nato a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,; , _ _ _ __ Serviz~io Prfilo professionale _ _ _ _ _-;;--:--~ CAT. D In servizio dal nella categoria attuale dal, _ _ _ _ _ __ Valutazione Max 100 Valutazione Min. 52 FATTORI l DESCRIZIONE DEl FATTORI PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL SERVIZIO O UFFICIO IMPEGNO PROFUSO VALORE MASSIMO 5 Indicare il punteggio relativo alla scheda di valutazione del servizio o ufficio come indicato a lato PRESTAZIONI RESE CON MAGGIOR GRADO DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE V.A:CORE M~SIM&tS A \ 20 BUONA j NORMALEj POCO SUFF.j >16 .. <16 INSUFF. >10 <10 Grado di impegno nell'assolvere le funzioni QUALI TA' DELLA PRESTA~ Livello qua!itativo delle presta~ ZIO NE INDIVIDUALE RESA zioni rese nell'assolvimento VALORE MASSIMO 10 funzionale RISULTATI CONSEGUITI VALORE MASSIMO 25 jNON VALUT.j OTTIMALEj Grado di coinvolgimento nei processi amministrativi e/o produtti vi Capacità di adattamento ai mutamenti orqanizzativi Partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità Capacità di iniziativa personale Capacità di autonomia funzionale Capacità propositiva in ordine all'adozione di soluzioni innovative o migliorative della organizzazione del lavoro 5 4 3 2 1 10 8 6 4 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 10 5 3 3 2 2 1 1 10 5 3 2 1 10 8 6 4 2 20 16 12 2 1 /V. \ ' ~' MPORTAMENTO INDIVIDUALE VALORE MASSIMO 20 Capacità/disponibilità di rapportarsi con i superiori, i colleghi e l'utenza esterna (la valutazione viene espressa dall'DIV sentiti a campione anche responsabili d'ufficio di più settori)
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