In collaborazione con: In collaborazione con: 1° MASTER ROMA, DAL 27 NOVEMBRE 2014 Master Universitario di 1° livello - 60 CFU 10 weekend non consecutivi con sessioni in distance learning MANAGEMENT POLITICO Servizio Clienti tel. 06 (02) 3022.6372/6379 fax 06 (02) 3022.4462/6280 [email protected] Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi Roma - piazza dell’Indipendenza 23 b/c [email protected] www.formazione.ilsole24ore.com/bs Sabato 6 Settembre 2014 www.ilsole24ore.com @24NormeTributi ILGIORNALEDEIPROFESSIONISTI DL COMPETITIVITÀ LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI Bonusmacchine, cumuloconl’Ace LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa Giampaolo Ranocchi u pagina 15 VENERDÌ: Incentivieagevolazioni MARTEDÌ: Condominio MERCOLEDÌ: Dirittodell’economia GIOVEDÌ: Giurisprudenza/Ilmerito Lotta all’evasione. La prossima settimana riprende alla Camera l’esame del disegno di legge che punta a disciplinare la «voluntary disclosure» Rientro dei capitali, percorso in salita Da risolvere il problema se (e come) tenere nel provvedimento le regole sull’autoriciclaggio Alessandro Galimberti MILANO Ottenuti i via libera dalle Commissioniparlamentaridella Camera (Affari costituzionali , Bilancio, Lavoro, Politiche Ue, Questioni regionali) e un parerefavorevole macondizionato dalla Giustizia – che chiede interventi correttivi sull’autoriciclaggio – per il ddl sul rientro dei capitali/voluntary disclosure ricominciala partita parlamentare. La prossima settimana l’emendato AC 2247 tornerà alla VI Commissione (Finanze) per la discussione dei pareri pervenuti, al termine della quale, e previo un dibattito interno dalla durata non preventivabile, il relatore Giovanni Sanga verrà incaricato della trasmissione alla presidenza della Camera, finalizzata alla calendarizzazione per l’Aula. IL PUNTO Il Mef insiste per inserirlo nel provvedimento ma un testo si trova anche nella riforma della giustizia Rischio di tempi più lunghi Un percorso standard, quindi, ma dalle mille variabili e che nonpermette,aoggi,diprevedere quando inizierà – e soprattutto quanto durerà – la fase di prima approvazione di Montecitorio.Primaapprovazioneacuidovrà seguire la seconda lettura del Senato, con il rischio potenziale di un ulteriore rinvio alla Camera. Nella migliore delle ipotesi, quindi, per la legge sul rientro dei capitali si può prevedere una gestazione fino ad autunno inoltrato, e un’operatività a cavallo della fine dell’anno. Sul testo inviato a inizio estate alle Commissioni c’è un sostanziale accordo (si veda Il Sole24 Ore del 3luglio).Lavera incognita resta la collocazione e soprattutto la portata del reato di autoriciclaggio. Dal punto di vista funzionale la permanenza del nuovo articolo 648–bis del Codice penale all’interno della legge sulla voluntary disclosure è assolutamente basilare: senza la"minaccia"delladoppia incriminazione per l’evasore fiscale che sposta all’estero e poi reimpiega in attività finanziarie il "nero", la norma sul rientro dei capitali rischia di rimanere lettera morta. Nel progetto di legge2247, ovviamente, chifa la voluntary beneficia di una clausola di non punibilità per l’autoriciclaggio, in sostanza un forte "invito"alrientro che neutralizzala pena da duea otto anni prevista per i reati presupposto di origine fiscale. Il problema è che l’autoriciclaggio è stato codificato anche nel ddl sulla Criminalità economica approvato venerdì scorso dal Cdm, nell’ambito dell’ambiziosa riforma della giustizia targata Orlando. A parte una leggera divergenza in questo testo – che in realtà ha il merito di neutralizzare il rischio di incostituzionalitàdellanorma,richiedendo un «ulteriore vantaggio imprenditorialeo finanziario» nellacondotta di ripulitura – la questione tecnico/politica è un’altra.Sel’autoriciclaggiorimanesse incardinato nel ddl criminalità,esfilatodal rientrodeicapitali, la sua partenza slitterebbe moltoavantineltempo,disinnescandosulnascerelaportatadella legge sul rientro dei capitali. Se è vero che la lobby anti–autoriciclaggio resta forte e trasversale anche dentro l’emiciclo, sull’altro versante c’è l’urgente necessitàdi gettito– nonquantificato dalla legge, ma comunque nell’ordine potenziale di miliardidieuro –elaferma determinazionedelMefamantenerel’integritàdeltestoperevidentiragioni di efficacia e funzioanlità. Per tornare al tema tecnico, comunque, le modifiche alla formulazione del 648–bis chieste dalla commissione Giustizia sono volte a caratterizzare il reato esclusivamente sotto il profilo dell’«ostacolo frapposto alla individuazione dei proventi illeciti da parte dell’autore del reato presupposto». Una formulazione "a imbuto"non gradita a chi attende di fare cassa, ma probabilmente l’unico modo per uscire da un rischio di incompatibilità della norma con gli standard di diritto dell’Ue e della Cedu per violazionedelnebisinidem,cioèdella doppia incriminazione per un’unica condotta criminosa. © RIPRODUZIONE RISERVATA Il quadro della procedura A CURA DI Valerio Vallefuoco 01 | I SOGGETTI COINVOLTI 8 Ucifi (Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali) 8 Agenzia delle Entrate: l’ufficio provinciale di competenza 8 Il contribuente 8 Il professionista 02 | TIPOLOGIA DELLE TRANSAZIONI 8 Qualsiasi attività detenuta all’estero da oltre 10 anni (prima del 1˚gennaio 2003 o 2004 a seconda del caso di specie) 8 Qualsiasi attività detenuta all’estero da meno di 10 anni derivante da successione 8 Qualsiasi attività detenuta all’estero da meno di 10 anni derivante da donazione nel caso in cui il donante detenga le attività oggetto della donazione da oltre 10 anni (prima del 1˚gennaio2004) 03 | SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI ALLA REGOLARIZZAZIONE Soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono patrimoni all’estero non dichiarati al Fisco: 8 conti correnti 8 polizze assicurative 8 trust 8 fondi comuni 8 depositi metalli preziosi 8 partecipazioni 8 immobili 8 altro. Tali beni possono essere detenuti anche attraverso strutture societarie considerate "interposte" o "estero vestite" secondo la legge comunitaria 97/2013 04 | NOVITÀ DELLA PROPOSTA DI LEGGE 8 La cosiddetta mini voluntary, per i capitali non superiori a 2 milioni di euro, determina rendimenti forfettariamente nella misura del 5% applicando un’aliquota del 20%; 8 La riduzione alla metà si applica sul minimo edittaleper il monitoraggio fiscale, individuatonel 3% anche per iPaesi ad oggi noncollaborativi (Paesi consideratia fiscalità privilegiata) solo se firmeranno entro 6 mesi una convenzione, modello Ocse, con l’Italia 8 Responsabilità del professionista: estensione della non punibilità e delle riduzioni di pena anche ai soggetti concorrenti nellla commissione del reato, ad esempio il consulente. La copertura penale è allargata, ma, per le ipotesi di frode fiscale si continua a prevedere solo una riduzione alla metà della pena edittale 8 È possibile sanare anche le violazioni Iva 8 Pagamento in un’unica soluzione 8 Le sanzioni per il monitoraggio fiscale sono ridotte alla metà nel caso di rimpatrio, di denari detenuti in Paesi "collaborativi con l’Italia" e nel caso di autorizzazione rilasciata dal contribuente alla banca residente in paradiso fiscale a collaborare con l’agenzia delle Entrate 8 Per le sanzioni in materia di imposte dirette il minimo su cui applicare le riduzioni per l’adesione agli atti è il minimo edittale ridotto di un quarto 8 Copertura penale allargata, ma per la frode fiscale si continua a prevedere una riduzione a un quarto del pena edittale; 8 viene introdotto un ravvedimento speciale "domestico"; 8 possibilità che della collaborazione volontaria possano avvalersi anche società di capitali; 8 non si applica il raddoppio dei termini di accertamento,ordinariamente previstoper le attività detenutein Paesi a regime fiscale privilegiato (Paesi black list) purché vengano rispettate leseguenti condizioni: a) il contribuentealleghi alla richiesta di collaborazione volontaria una sua autorizzazionerilasciata all’intermediario esteropresso cui le attività sono detenute con laquale loautorizzi a trasmettere all’amministrazione finanziaria italiana dati concernenti leattività oggetto di collaborazione volontaria; b)il contribuente permetta all’amministrazione finanziaria italiana di continuarea "tracciare" leattività oggetto di collaborazione volontaria qualora lestesse vengano successivamente trasferite presso un intermediarioestero localizzato in un Paese diversoda un Paese Ue che consenta un effettivo scambio d’informazioni con l’Italia; c)che il Paese in cui sono detenutele attività oggettodi collaborazione volontaria stipuli, entro il 6mesi, accordicon l’Italia che consentano un effettivo scambio di informazioni, anche con riguardo a elementi riconducibili al periodo intercorrentetra la data di stipula e la data di entrata in vigore dell’accordo L’alternativa. La procedura «ordinaria» Lasoluzione-ravvedimentorestaaperta Anche se tuttora in attesa di unalegge–quadro,lavoluntarydisclosure è operativa nella prassi dallugliodelloscorsoanno,quando l’agenzia delle Entrate, con la circolare 25/E/2013, aveva riassunto le norme – già esistenti – perottenereibeneficida«ravvedimento operoso» per il contribuente "esterovestito" e pentito. A partire dall’ adesione a verbale diconstatazione deldecretolegislativo 218/1997: la premialità del procedimento è nella possibilità di accedere alle sanzioni in misura ridotta, cioè un 1/6 del minimo, per quanto concerne l’impo- sta sui redditi. Per il monitoraggio fiscale (violazione dell’obbligo di dichiarazione nel Quadro RW) lo sconto è pari a 1/3 della sanzioneirrogata.Lariforma delle sanzioni – legge europea 97/2013 – (dal 6 al 30% per i Paesi a fiscalità privilegiata) comporta che la sanzione scende così al 2% dell’importo (capitale) non indicatonelquadroRW.Infinelacollaborazione del contribuente già prevede la possibilità di ridurre le precedenti sanzioni sino alla metà del minimo. L’applicazione della normativa premiale a favore del contribuente è stata ormai pacificamente confermata anche dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 38/E del 18 dicembre 2013. Per quanto riguarda il versante penale, già oggi è pacifica la riduzione drastica delle pene anche tramite patteggiamento, sospensione, non menzione e addirittura conversione della pena in pecuniaria (per condanne inferiori a sei mesi) anche per i reati tributari,con eliminazione del rischiodisequestriduranteleindagini preliminari. Per chi ha fatto la disclosure sotto la vigenza del Dl 4/14, poi, c’è un regime particolare: il con- tribuente beneficia comunque (come da costante giurisprudenza)delladepenalizzazionedeireati dichiarativi (non però delle frodi fiscali), nonostante la norma sia decaduta il 31 marzo scorso(mala legge di conversionesul resto del provvedimento ne ha fattiespressamentesalviglieffetti). E un’eventuale miglioramento del trattamento sanzionatorio previsto nella legge al vaglio del Parlamento finirebbe per andare abeneficiodituttii"pionieri"della voluntary. A.Gal. © RIPRODUZIONE RISERVATA Vertice a Roma L’Onu rivede il Manuale sul transfer pricing Il transfer pricing e le prospettive di modifica della disciplina.Èstato questoil tema della tre giorni di studio che ha visto impegnati, nella sede centrale dell’agenzia delle Entrate a Roma (i lavorisonostatiapertidaldirettorecentraleAccertamento,Aldo Polito), i componenti della sotto-commisssione delle Nazioni unite. I 27 esperti e professionisti fiscali, in rappresentanza dell’Onu, di diverse amministrazioni finanziarie e di società di consulenza, hanno passatoinrassegnatuttiipunti salienti della normativa con l’obiettivo di procedere all’aggiornamento del ManualePratico,presentatoufficialmente nel maggio 2013, per i Paesi in via di sviluppo, da utilizzare come strumentodirisoluzionedellecontroversie internazionali a complemento delle Linee Guida dettate dall’Ocse. Il transfer pricing è entrato nell’agenda dell’Onu perché sempre più legato, in effetti, al tema dello sviluppo (cd. Tax and Development Goal). Un’adeguata normativa sul transfer pricing permette di evitare alle amministrazionidelleeconomie emergenti di subire delle perdite significative sul lato delle entrate tributarie. In particolare,a Romasièdibattuto dell’articolo 9 della ConvenzioneOnu, incui si fariferimento all’Arm’s length principle, cioè il principio di libera concorrenza stabilito dalle LineeGuidadell’Ocse,secondo il quale il prezzo equo applicabile nelle transazioni infragruppo è quello che sarebbe stato pattuito per transazioni similari poste in essere da imprese indipendenti. Verso la riforma. I possibili effetti del decreto sulle semplificazioni Società di comodo con più vie di uscita Dario Deotto Conl’estensioneacinqueperiodid’impostainperdita peressere considerati soggetti di comodosiamplianoanchelepossibilità di ricadere in una causa di disapplicazione della disciplina. È quasi certo (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) che con il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali si assisterà, nonostante le molte perplessità (in particolare, derivanti dal fatto che la legge delegaprevedeunapiùcomplessivarevisionedellesocietàdicomodo), all’allungamento da tre a cinque dei periodi d’imposta in perdita fiscale perché una societàpossaessere consideratadicomodo.Lanormadovrebbeentrare in vigore nel 2014. In questo modo,ilquinquenniodaconsiderare nel prossimo modello Uni- co2015sarà,perisoggetticon periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quello 2009/2013. È già stato rilevato (si veda Il Sole24Oredel 4settembre)che,essendolanormachiaramenteaca- IL QUADRO Ilpassaggio da treacinque anni del periodo di perdita per risultare non operative moltiplica l’efficacia delle cause di disapplicazione rattere procedimentale, la stessa potrà trovare applicazione ancheretroattivamente,conlaconseguenza che chi in passato è diventato di comodo per avere dichiarato perdite per tre periodi potrà sostenere che solo dopo cinque periodi poteva (può) essere considerato tale. L’estensione del monitoraggio a cinque dei periodi in perdita porta anche l’ampliamento delle possibilità di ricadere in una situazione di disapplicazione della normativa. Va ricordato che con il provvedimento dell’Agenzia dell’11 giugno 2012 sono state individuate situazioni di disapplicazione per i soggetti che dichiarano perdite fiscali. Ad esempio, il fatto che la società si trovi nel primo periodo d’imposta, oppure che sia risultata"congruaecoerente"aifini degli studi di settore, così come il fatto che la società abbia ricevuto in passato l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle perdite e non vi siano state modifiche successive. Queste situazioni di disapplicazione operano, in base al provvedimento del 2012, all’interno nel triennio, nel senso che la sussistenza di una sola di esseper un periodo d’imposta compreso nel triennio comportala "sterilizzazione"dituttiitrienni che comprendono quel periodod’imposta,conconseguentedisapplicazione della disciplina. Ad esempio, considerando Unico2014,che "monitora" iltriennio 2010/2012, se una società è risultata congrua e coerente nel 2011 (la congruità vale anche per adeguamento) risulterà sterilizzato sia il triennio 2010/2012, con conseguente non applicazione della disciplina per il 2013 (Unico 2014), che il successivo triennio 2011/2013, con conse- guente disapplicazione della disciplina per il 2014 (Unico 2015). Va ulteriormente tenuto conto che alcune delle cause di disapplicazione sono anche cause di esclusione dalla normativa (ad esempio, la congruità e coerenza o il fatto che la società si trovi nel primo periodo d’imposta), per le quali, invece, si guarda il periodo successivo al triennio. Insomma, si tratta di una situazionedavvero caotica,chevaeliminata radicalmente. Con l’estensione a cinque dei periodi d’imposta in perdita che determinano la non operatività dellasocietà,si devonoconsiderareanchelecausedidisapplicazione, che devono rilevare per il medesimo quinquennio. Dovranno, quindi, essere considerate quelle del Provvedimento L’anticipazione SulSole24Orediierile indicazionisuilavoriperil varodefinitivodeldecreto legislativosulle semplificazionifiscaliedi quellosullecommissioni censuarieinmateria catastale.Ilvialiberaai provvedimenti(cheattuano partedelledelegaperla riforma)dovrebbearrivare entroilmesedisettembre dell’11giugno2012,percui,nonostante la presenza di perdite per cinque anni, si avranno ancora più possibilità di sterilizzazione della disciplina. Si pensi al caso riportato in precedenza in cui una società risultava congrua e coerenteaifinideglistudidisettore per il 2011. Tale situazione, che avrebbe determinato la disapplicazione della normativa fino al 2014 (Unico 2015), considerando il triennio 2011/2013, porterà alla non applicazione delladisciplinafinoal2016.Questoperchédovrannoesserepresi in considerazione tutti i quinquenni che comprendono il 2011, così che l’ultimo sarà quello 2011/2015. Sinceramente, sarebbe meglio eliminare tutte queste complicazioni (considerando che si sta parlando di semplificazioni) e, ancora prima, il non sense che dichiarare perdite determina la "non operatività" della società. © RIPRODUZIONE RISERVATA LE INIZIATIVE «Store24» DA MARTEDÌ 9 SETTEMBRE L’e-book dedicato ai nuovi principi per la contabilità Tutte le novità dei 19 nuovi principi contabili che sono stati varati tra luglio e agosto dall’Organismo italiano di contabilità (Oic), sono ora raccolte in un e-book che esamina le modifiche con cui deve misurarsi chi predispone i bilanci e la pianificazione fiscale all’interno delle imprese e degli studi professionali. L’e-book «I nuovi principi contabili» sarà disponibile da martedì 9 settembre, nella sezione «Store24», sul sito del Sole 24 Ore. Il prodotto è gratuito per gli abbonati digitali e può essere acquistato a 3,59 euro dai non abbonati. Per chi usa il borsellino elettronico, invece, il costo è di 7 crediti. Lunedì in Norme FISCO Holding industriali, calcolo dell’Irap in tre mosse LAVORO Incentivi rafforzati per l’assunzione di donne e over 50 SU INTERNET Quotidiano del Fisco GLI APPROFONDIMENTI Focus su fatture inesistenti e bonus mobili Sul Quotidiano del Fisco tutte le informazioni del gruppo delSole 24 Orein materia tributaria.Oggi, in particolare, un’analisi di Antonio Iorio sull’onere dellaprova inmateria di fatturesoggettivamente inesistenti; un focus di GiorgioGavelli su bonus mobili e Unico; un articolo di Francesco Falcone su una sentenza intema di sequestro e un approfondimento di LeonardoGrassi sullaexit tax www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
© Copyright 2024 Paperzz