Il quadro della procedura

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6 Settembre 2014
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DL COMPETITIVITÀ
LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
Bonusmacchine,
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LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa
Giampaolo Ranocchi u pagina 15
VENERDÌ: Incentivieagevolazioni
MARTEDÌ: Condominio
MERCOLEDÌ: Dirittodell’economia
GIOVEDÌ: Giurisprudenza/Ilmerito
Lotta all’evasione. La prossima settimana riprende alla Camera l’esame del disegno di legge che punta a disciplinare la «voluntary disclosure»
Rientro dei capitali, percorso in salita
Da risolvere il problema se (e come) tenere nel provvedimento le regole sull’autoriciclaggio
Alessandro Galimberti
MILANO
Ottenuti i via libera dalle
Commissioniparlamentaridella Camera (Affari costituzionali , Bilancio, Lavoro, Politiche
Ue, Questioni regionali) e un
parerefavorevole macondizionato dalla Giustizia – che chiede interventi correttivi sull’autoriciclaggio – per il ddl sul
rientro dei capitali/voluntary
disclosure ricominciala partita
parlamentare.
La prossima settimana
l’emendato AC 2247 tornerà alla VI Commissione (Finanze)
per la discussione dei pareri
pervenuti, al termine della quale, e previo un dibattito interno
dalla durata non preventivabile, il relatore Giovanni Sanga
verrà incaricato della trasmissione alla presidenza della Camera, finalizzata alla calendarizzazione per l’Aula.
IL PUNTO
Il Mef insiste per inserirlo
nel provvedimento
ma un testo si trova anche
nella riforma della giustizia
Rischio di tempi più lunghi
Un percorso standard, quindi, ma dalle mille variabili e che
nonpermette,aoggi,diprevedere quando inizierà – e soprattutto quanto durerà – la fase di prima approvazione di Montecitorio.Primaapprovazioneacuidovrà seguire la seconda lettura
del Senato, con il rischio potenziale di un ulteriore rinvio alla
Camera. Nella migliore delle
ipotesi, quindi, per la legge sul
rientro dei capitali si può prevedere una gestazione fino ad autunno inoltrato, e un’operatività
a cavallo della fine dell’anno.
Sul testo inviato a inizio estate alle Commissioni c’è un sostanziale accordo (si veda Il Sole24 Ore del 3luglio).Lavera incognita resta la collocazione e
soprattutto la portata del reato
di autoriciclaggio. Dal punto di
vista funzionale la permanenza
del nuovo articolo 648–bis del
Codice penale all’interno della
legge sulla voluntary disclosure
è assolutamente basilare: senza
la"minaccia"delladoppia incriminazione per l’evasore fiscale
che sposta all’estero e poi reimpiega in attività finanziarie il
"nero", la norma sul rientro dei
capitali rischia di rimanere lettera morta. Nel progetto di legge2247, ovviamente, chifa la voluntary beneficia di una clausola di non punibilità per l’autoriciclaggio, in sostanza un forte
"invito"alrientro che neutralizzala pena da duea otto anni prevista per i reati presupposto di
origine fiscale.
Il problema è che l’autoriciclaggio è stato codificato anche
nel ddl sulla Criminalità economica approvato venerdì scorso
dal Cdm, nell’ambito dell’ambiziosa riforma della giustizia targata Orlando. A parte una leggera divergenza in questo testo –
che in realtà ha il merito di neutralizzare il rischio di incostituzionalitàdellanorma,richiedendo un «ulteriore vantaggio imprenditorialeo finanziario» nellacondotta di ripulitura – la questione tecnico/politica è un’altra.Sel’autoriciclaggiorimanesse incardinato nel ddl criminalità,esfilatodal rientrodeicapitali, la sua partenza slitterebbe
moltoavantineltempo,disinnescandosulnascerelaportatadella legge sul rientro dei capitali.
Se è vero che la lobby anti–autoriciclaggio resta forte e trasversale anche dentro l’emiciclo,
sull’altro versante c’è l’urgente
necessitàdi gettito– nonquantificato dalla legge, ma comunque
nell’ordine potenziale di miliardidieuro –elaferma determinazionedelMefamantenerel’integritàdeltestoperevidentiragioni di efficacia e funzioanlità.
Per tornare al tema tecnico,
comunque, le modifiche alla
formulazione del 648–bis chieste dalla commissione Giustizia sono volte a caratterizzare il
reato esclusivamente sotto il
profilo dell’«ostacolo frapposto alla individuazione dei proventi illeciti da parte dell’autore del reato presupposto». Una
formulazione "a imbuto"non
gradita a chi attende di fare cassa, ma probabilmente l’unico
modo per uscire da un rischio
di incompatibilità della norma
con gli standard di diritto
dell’Ue e della Cedu per violazionedelnebisinidem,cioèdella doppia incriminazione per
un’unica condotta criminosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il quadro della procedura
A CURA DI Valerio Vallefuoco
01 | I SOGGETTI COINVOLTI
8 Ucifi (Ufficio centrale per il contrasto agli
illeciti fiscali internazionali)
8 Agenzia delle Entrate: l’ufficio provinciale
di competenza
8 Il contribuente
8 Il professionista
02 | TIPOLOGIA DELLE TRANSAZIONI
8 Qualsiasi attività detenuta all’estero
da oltre 10 anni (prima del 1˚gennaio 2003 o
2004 a seconda del caso di specie)
8 Qualsiasi attività detenuta all’estero da
meno di 10 anni derivante da successione
8 Qualsiasi attività detenuta all’estero da
meno di 10 anni derivante da donazione nel
caso in cui il donante detenga le attività
oggetto della donazione da oltre 10 anni
(prima del 1˚gennaio2004)
03 | SOGGETTI POTENZIALMENTE
INTERESSATI ALLA REGOLARIZZAZIONE
Soggetti fiscalmente residenti in Italia che
detengono patrimoni all’estero non
dichiarati al Fisco:
8 conti correnti
8 polizze assicurative
8 trust
8 fondi comuni
8 depositi metalli preziosi
8 partecipazioni
8 immobili
8 altro.
Tali beni possono essere detenuti anche
attraverso strutture societarie considerate
"interposte" o "estero vestite" secondo la
legge comunitaria 97/2013
04 | NOVITÀ DELLA PROPOSTA DI LEGGE
8 La cosiddetta mini voluntary, per i capitali
non superiori a 2 milioni di euro, determina
rendimenti forfettariamente nella misura del
5% applicando un’aliquota del 20%;
8 La riduzione alla metà si applica sul minimo
edittaleper il monitoraggio fiscale,
individuatonel 3% anche per iPaesi ad oggi
noncollaborativi (Paesi consideratia fiscalità
privilegiata) solo se firmeranno entro 6 mesi
una convenzione, modello Ocse, con l’Italia
8 Responsabilità del professionista:
estensione della non punibilità e delle
riduzioni di pena anche ai soggetti
concorrenti nellla commissione del reato, ad
esempio il consulente. La copertura penale è
allargata, ma, per le ipotesi di frode fiscale si
continua a prevedere solo una riduzione alla
metà della pena edittale
8 È possibile sanare anche le violazioni Iva
8 Pagamento in un’unica soluzione
8 Le sanzioni per il monitoraggio fiscale
sono ridotte alla metà nel caso di rimpatrio,
di denari detenuti in Paesi "collaborativi con
l’Italia" e nel caso di autorizzazione
rilasciata dal contribuente alla banca
residente in paradiso fiscale a collaborare
con l’agenzia delle Entrate
8 Per le sanzioni in materia di imposte
dirette il minimo su cui applicare le riduzioni
per l’adesione agli atti è il minimo edittale
ridotto di un quarto
8 Copertura penale allargata, ma per la frode
fiscale si continua a prevedere una riduzione
a un quarto del pena edittale;
8 viene introdotto un ravvedimento speciale
"domestico";
8 possibilità che della collaborazione
volontaria possano avvalersi anche società
di capitali;
8 non si applica il raddoppio dei termini di
accertamento,ordinariamente previstoper le
attività detenutein Paesi a regime fiscale
privilegiato (Paesi black list) purché vengano
rispettate leseguenti condizioni:
a) il contribuentealleghi alla richiesta di
collaborazione volontaria una sua
autorizzazionerilasciata all’intermediario
esteropresso cui le attività sono detenute con
laquale loautorizzi a trasmettere
all’amministrazione finanziaria italiana dati
concernenti leattività oggetto di
collaborazione volontaria;
b)il contribuente permetta
all’amministrazione finanziaria italiana di
continuarea "tracciare" leattività oggetto di
collaborazione volontaria qualora lestesse
vengano successivamente trasferite presso
un intermediarioestero localizzato in un
Paese diversoda un Paese Ue che consenta
un effettivo scambio d’informazioni con
l’Italia;
c)che il Paese in cui sono detenutele attività
oggettodi collaborazione volontaria stipuli,
entro il 6mesi, accordicon l’Italia che
consentano un effettivo scambio di
informazioni, anche con riguardo a elementi
riconducibili al periodo intercorrentetra la
data di stipula e la data di entrata in vigore
dell’accordo
L’alternativa. La procedura «ordinaria»
Lasoluzione-ravvedimentorestaaperta
Anche se tuttora in attesa di
unalegge–quadro,lavoluntarydisclosure è operativa nella prassi
dallugliodelloscorsoanno,quando l’agenzia delle Entrate, con la
circolare 25/E/2013, aveva riassunto le norme – già esistenti –
perottenereibeneficida«ravvedimento operoso» per il contribuente "esterovestito" e pentito.
A partire dall’ adesione a verbale
diconstatazione deldecretolegislativo 218/1997: la premialità del
procedimento è nella possibilità
di accedere alle sanzioni in misura ridotta, cioè un 1/6 del minimo, per quanto concerne l’impo-
sta sui redditi. Per il monitoraggio fiscale (violazione dell’obbligo di dichiarazione nel Quadro
RW) lo sconto è pari a 1/3 della
sanzioneirrogata.Lariforma delle sanzioni – legge europea
97/2013 – (dal 6 al 30% per i Paesi
a fiscalità privilegiata) comporta
che la sanzione scende così al 2%
dell’importo (capitale) non indicatonelquadroRW.Infinelacollaborazione del contribuente già
prevede la possibilità di ridurre
le precedenti sanzioni sino alla
metà del minimo. L’applicazione
della normativa premiale a favore del contribuente è stata ormai
pacificamente confermata anche
dalla circolare dell’agenzia delle
Entrate 38/E del 18 dicembre
2013. Per quanto riguarda il versante penale, già oggi è pacifica la
riduzione drastica delle pene anche tramite patteggiamento, sospensione, non menzione e addirittura conversione della pena in
pecuniaria (per condanne inferiori a sei mesi) anche per i reati
tributari,con eliminazione del rischiodisequestriduranteleindagini preliminari.
Per chi ha fatto la disclosure
sotto la vigenza del Dl 4/14, poi,
c’è un regime particolare: il con-
tribuente beneficia comunque
(come da costante giurisprudenza)delladepenalizzazionedeireati dichiarativi (non però delle
frodi fiscali), nonostante la norma sia decaduta il 31 marzo scorso(mala legge di conversionesul
resto del provvedimento ne ha
fattiespressamentesalviglieffetti). E un’eventuale miglioramento del trattamento sanzionatorio
previsto nella legge al vaglio del
Parlamento finirebbe per andare
abeneficiodituttii"pionieri"della voluntary.
A.Gal.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Vertice a Roma
L’Onu rivede
il Manuale
sul transfer
pricing
Il transfer pricing e le
prospettive di modifica della
disciplina.Èstato questoil tema della tre giorni di studio
che ha visto impegnati, nella
sede centrale dell’agenzia
delle Entrate a Roma (i lavorisonostatiapertidaldirettorecentraleAccertamento,Aldo Polito), i componenti della sotto-commisssione delle
Nazioni unite.
I 27 esperti e professionisti
fiscali, in rappresentanza
dell’Onu, di diverse amministrazioni finanziarie e di società di consulenza, hanno
passatoinrassegnatuttiipunti salienti della normativa
con l’obiettivo di procedere
all’aggiornamento del ManualePratico,presentatoufficialmente nel maggio 2013,
per i Paesi in via di sviluppo,
da utilizzare come strumentodirisoluzionedellecontroversie internazionali a complemento delle Linee Guida
dettate dall’Ocse. Il transfer
pricing è entrato nell’agenda
dell’Onu perché sempre più
legato, in effetti, al tema dello
sviluppo (cd. Tax and Development Goal). Un’adeguata
normativa sul transfer pricing permette di evitare alle
amministrazionidelleeconomie emergenti di subire delle
perdite significative sul lato
delle entrate tributarie. In
particolare,a Romasièdibattuto dell’articolo 9 della ConvenzioneOnu, incui si fariferimento all’Arm’s length principle, cioè il principio di libera concorrenza stabilito dalle
LineeGuidadell’Ocse,secondo il quale il prezzo equo applicabile nelle transazioni infragruppo è quello che sarebbe stato pattuito per transazioni similari poste in essere
da imprese indipendenti.
Verso la riforma. I possibili effetti del decreto sulle semplificazioni
Società di comodo con più vie di uscita
Dario Deotto
Conl’estensioneacinqueperiodid’impostainperdita peressere considerati soggetti di comodosiamplianoanchelepossibilità di ricadere in una causa di
disapplicazione della disciplina.
È quasi certo (si veda Il Sole 24
Ore di ieri) che con il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali si assisterà, nonostante le
molte perplessità (in particolare, derivanti dal fatto che la legge
delegaprevedeunapiùcomplessivarevisionedellesocietàdicomodo), all’allungamento da tre a
cinque dei periodi d’imposta in
perdita fiscale perché una societàpossaessere consideratadicomodo.Lanormadovrebbeentrare in vigore nel 2014. In questo
modo,ilquinquenniodaconsiderare nel prossimo modello Uni-
co2015sarà,perisoggetticon periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare, quello 2009/2013.
È già stato rilevato (si veda Il Sole24Oredel 4settembre)che,essendolanormachiaramenteaca-
IL QUADRO
Ilpassaggio da treacinque anni
del periodo di perdita
per risultare non operative
moltiplica l’efficacia
delle cause di disapplicazione
rattere procedimentale, la stessa
potrà trovare applicazione ancheretroattivamente,conlaconseguenza che chi in passato è diventato di comodo per avere dichiarato perdite per tre periodi
potrà sostenere che solo dopo
cinque periodi poteva (può) essere considerato tale.
L’estensione del monitoraggio a cinque dei periodi in perdita porta anche l’ampliamento
delle possibilità di ricadere in
una situazione di disapplicazione della normativa. Va ricordato che con il provvedimento
dell’Agenzia dell’11 giugno 2012
sono state individuate situazioni di disapplicazione per i soggetti che dichiarano perdite fiscali. Ad esempio, il fatto che la
società si trovi nel primo periodo d’imposta, oppure che sia risultata"congruaecoerente"aifini degli studi di settore, così come il fatto che la società abbia ricevuto in passato l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle perdite
e non vi siano state modifiche
successive. Queste situazioni di
disapplicazione operano, in base al provvedimento del 2012,
all’interno nel triennio, nel senso che la sussistenza di una sola
di esseper un periodo d’imposta
compreso nel triennio comportala "sterilizzazione"dituttiitrienni che comprendono quel periodod’imposta,conconseguentedisapplicazione della disciplina. Ad esempio, considerando
Unico2014,che "monitora" iltriennio 2010/2012, se una società è
risultata congrua e coerente nel
2011 (la congruità vale anche per
adeguamento) risulterà sterilizzato sia il triennio 2010/2012,
con conseguente non applicazione della disciplina per il 2013
(Unico 2014), che il successivo
triennio 2011/2013, con conse-
guente disapplicazione della disciplina per il 2014 (Unico 2015).
Va ulteriormente tenuto conto
che alcune delle cause di disapplicazione sono anche cause di
esclusione dalla normativa (ad
esempio, la congruità e coerenza o il fatto che la società si trovi
nel primo periodo d’imposta),
per le quali, invece, si guarda il
periodo successivo al triennio.
Insomma, si tratta di una situazionedavvero caotica,chevaeliminata radicalmente.
Con l’estensione a cinque dei
periodi d’imposta in perdita che
determinano la non operatività
dellasocietà,si devonoconsiderareanchelecausedidisapplicazione, che devono rilevare per il
medesimo quinquennio. Dovranno, quindi, essere considerate quelle del Provvedimento
L’anticipazione
SulSole24Orediierile
indicazionisuilavoriperil
varodefinitivodeldecreto
legislativosulle
semplificazionifiscaliedi
quellosullecommissioni
censuarieinmateria
catastale.Ilvialiberaai
provvedimenti(cheattuano
partedelledelegaperla
riforma)dovrebbearrivare
entroilmesedisettembre
dell’11giugno2012,percui,nonostante la presenza di perdite per
cinque anni, si avranno ancora
più possibilità di sterilizzazione
della disciplina. Si pensi al caso
riportato in precedenza in cui
una società risultava congrua e
coerenteaifinideglistudidisettore per il 2011. Tale situazione,
che avrebbe determinato la disapplicazione della normativa
fino al 2014 (Unico 2015), considerando il triennio 2011/2013,
porterà alla non applicazione
delladisciplinafinoal2016.Questoperchédovrannoesserepresi in considerazione tutti i quinquenni che comprendono il
2011, così che l’ultimo sarà quello 2011/2015.
Sinceramente, sarebbe meglio eliminare tutte queste complicazioni (considerando che si
sta parlando di semplificazioni)
e, ancora prima, il non sense che
dichiarare perdite determina la
"non operatività" della società.
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LE INIZIATIVE
«Store24»
DA MARTEDÌ 9 SETTEMBRE
L’e-book dedicato
ai nuovi principi
per la contabilità
Tutte le novità dei 19 nuovi
principi contabili che sono
stati varati tra luglio e agosto
dall’Organismo italiano di
contabilità (Oic), sono ora
raccolte in un e-book che
esamina le modifiche con
cui deve misurarsi chi
predispone i bilanci e la
pianificazione fiscale
all’interno delle imprese e
degli studi professionali.
L’e-book «I nuovi principi
contabili» sarà disponibile
da martedì 9 settembre,
nella sezione «Store24», sul
sito del Sole 24 Ore.
Il prodotto è gratuito per gli
abbonati digitali e può
essere acquistato a 3,59 euro
dai non abbonati. Per chi usa
il borsellino elettronico,
invece, il costo è di 7 crediti.
Lunedì in Norme
FISCO
Holding industriali,
calcolo dell’Irap
in tre mosse
LAVORO
Incentivi rafforzati
per l’assunzione
di donne e over 50
SU INTERNET
Quotidiano
del Fisco
GLI APPROFONDIMENTI
Focus su fatture
inesistenti
e bonus mobili
Sul Quotidiano del Fisco tutte
le informazioni del gruppo
delSole 24 Orein materia
tributaria.Oggi, in
particolare, un’analisi di
Antonio Iorio sull’onere
dellaprova inmateria di
fatturesoggettivamente
inesistenti; un focus di
GiorgioGavelli su bonus
mobili e Unico; un articolo di
Francesco Falcone su una
sentenza intema di sequestro
e un approfondimento di
LeonardoGrassi
sullaexit tax
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