Il Sole 24 Ore Sabato 25 Gennaio 2014 - N. 24 5 Lotta all’evasione Il Consiglio dei ministri Il decreto approvato ieri non prevede l’aumento della Tasi fino allo 0,8 per mille LA VOLUNTARY DISCLOSURE Il rinvio Il reato di autoriciclaggio sarà contenuto nel pacchetto anticriminalità Appello per il rientro dei capitali Le imposte e le sanzioni ridotte dovranno essere pagate con un unico versamento Alessandro Galimberti Marco Mobili ROMA Via libera alla voluntary disclosure. Ma, almeno per ora, resta in stand-by l’introduzione nel Codicepenaledelreatodiautoriciclaggio.E c’èun rinviosulla Tasi. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato il decreto legge sul rientro dei capitali, ma rinviando alpacchettoanticriminalità–preannunciato dal premier Enrico Letta – la norma che nello schema di Dl punirebbe per riciclaggio anche l’evasore fiscale, assieme ai suoi consulenti e ai suoi intermediari per illeciti commessi successivamente al 31 luglio 2014. Dallaversionefinaledeldecreto è saltata anche la possibilità per i Comuni di aumentare fino a un massimo dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi, a patto però di destinare i maggiori incassi provenienti dalla tassazione sullacasa «esclusivamente» alledetrazioni per le abitazioni princi- LE ALTRE MISURE Assunzione di mille ispettori all’agenzia delle Entrate Interpretazione autentica per la tassa di concessione sui telefonini pali. Anche in questo caso, la partita è stata rinviata fino a quando ilGoverno(cheincontreràl’Anci martedì prossimo) avrà recuperato il miliardo aggiuntivo chiestodai sindaciperlaloro agibilità finanziaria (si veda il servizio a pagina 8). Oltre al rientro dei capitali, il decreto conferma le risorse chieste dall’agenzia delle Entrate per assumere nel prossimo trienno 1.100 nuovi "007" del fisco da destinare alla lotta all’evasione e alle frodi fiscali, la cancellazione del taglio lineare delle detrazioni Irpef (sostituito con la spending review),ilrinvioamaggiodell’autoliquidazione Inail e la sospensionefino al 31 luglio 2014 dei versamenti tributari e delle cartelle di Equitalia per i contribuenti dei comuni del Modenese colpiti la scorsa settimana dall’esondazione del fiume Secchia. Infine, sui telefonini,conunanormadiinterpretazione autentica, le Entrate hannoavutoragionenellavertenza sulla tassa di concessione governativa, che continua a essere applicabile. La voluntary disclosure messa a punto dopo un lungo confronto tra tecnici e operatori a Via XX Settembre segue i criteri dell’Ocseperlalottaall’illecitofiscaleinternazionale. Nessun condono, dunque, nessun anonimato ma una forte spinta alla compliance dichihaoccultatoalFiscocapitalie benitrasferendoli illegalmente all’estero. L’operazione "rientro" sarà attivata direttamente dal contribuente, che potrà sanare la propria posizione con il Fisco entro il 30 settembre 2015 e per i capitali depositati oltre confine fino al 31 dicembre 2013. Attenzione, però: la collaborazione volontariapotràesserepresentata una sola volta, solo per beni e risorse possedute all’estero e sarà preclusa all’autore di violazioni che sa di essere già finito sotto lalentedelFiscoconaccessi,ispezioni, verifiche, procedimenti amministrativiopenaliperlaviolazione di norme tributarie. Gliscontichel’amministrazioneoffreperchiaderisceallacollaborazione vanno, comunque, pesati attentamente. In primo luogo perché si dovrà pagare in unica soluzione la somma dovuta in base all’avviso di accertamento o all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazionedell’atto.Masoprattuttosaranno dovute tutte le imposte e le sanzioni. Queste ultime saranno inmisuraridottaeconunacopertura penale per i reati in materia dichiarativaeridottaperquellilegati alle frodi fiscali. Sanzioni severe, invece, per chi dichiara e fornisce dati falsi all’agenzia delle Entrate nella procedura di collaborazione volontaria: la reclusione va da un anno e sei mesi fino a un massimo di sei anni. Quanto potrebbe fruttare all’Erario questo rientro dei capitali? La Ragioneria non azzarda previsioni e, con un simbolismo ditremontianamemoria,stima la voluntary disclosure in 1 euro. Difficile anche per il fisco italianosaperequantisarannoicontribuenti che aderiranno e soprattutto quali saranno i capitali che imboccherannola strada diritorno dall’estero verso l’Italia. Più chiarainveceladestinazionedelle somme incassate: come sotolineato da Letta queste saranno la prima dote del fondo taglia tasse suimpreseefamiglie.Anchese la Ragioneria stava ragionando ancora se indirizzare i futuri incassi anche verso il pagamento dei debitidellaPaegliinvestimenti(enti territoriali inclusi). Definite le regole del rientro dei capitali il Governo ora lavora allasecondamossachepotràrappresentarelaveraspintaallacompliancedeicontribuenticoncapitalidetenutiillegalmenteall’estero: l’accordo con la Svizzera per una collaborazione trasparente tra fisco italiano e banche elvetiche (si veda il servizio in pagina). I numeri e la procedura IL FENOMENO NEL 2012 I principali fenomeni evasivi. In miliardi di euro I PAESI COINVOLTI NEL 2012 I principali Paesi esteri coinvolti. In percentuale Fittizia residenza all’estero di persone fisiche e società 2 (12%) Lussemburgo TOTALE 17,1 Stabili organizzazioni non dichiarate in Italia di società estere 13,4 (78%) mld di € Triangolazioni con Paesi off-shore e altre manovre evasive/elusive 1,7 (10%) Irlanda 8,13 Svizzera 6,20 Gran Bretagna 5,65 Usa 5,23 61,98 IL FENOMENO NEL 2013 I principali fenomeni evasivi fra gennaio e maggio. In percentuale I PAESI COINVOLTI NEL 2013 I principali Paesi esteri coinvolti fra gennaio e maggio. In % Altre manovre evasive/elusive 0,48 Transfer Pricing 5,33 Lussemburgo Stabili organizzazioni non dichiarate in Italia di società estere 11,35 TOTALE 5,5 mld di € Fittizia residenza all’estero di persone fisiche e società 82,84 36,36 5,19 5,19 2,60 2,60 1,30 46,76 Germania Isole Normanne Paesi Bassi Svizzera Irlanda Altri Paesi Fonte:Gdf e Stat/1 ( periodo gennaio-maggio 2013, aggiornati all’8 luglio 2013) I SOGGETTI AMMESSI LA DOMANDA COME SI PAGA LE SANZIONI AUTORICICLAGGIO Escluse le società commerciali Laproceduradivoluntary disclosure(collaborazione volontarianelledefinizione del decretolegge)puòessere esperitasolodachiha commessoviolazioniinerentiil quadroRWdiUnico, non segnalandocioè alFiscola disponibilitàdicapitali all’estero.Quindila voluntary riguarderàlepersonefisiche,le Fra Italia e Svizzera accordo fiscale sempre più vicino Lino Terlizzi 12,81 Altri Paesi black list L’indicazione. Il ministro Saccomanni societàsemplicied equiparatee glienti noncommerciali,oltreai trustresidenti.Escluse invece dallaregolarizzazione agevolatalesocietàeglienti commerciali L’oggetto della domanda Ilrichiedentedeveindicaretutti gliinvestimentieleattivitàdi naturafinanziariacostituitio detenutiall’estero,anche indirettamenteoperinterposta persona,fornendoidocumentiele informazioniperlaricostruzione deiredditicheservironoper costituirli,acquistarlioche derivanodallalorodismissioneo utilizzoaqualunquetitolo,per tuttiiperiodid’impostaperiquali, alladatadipresentazione,non sonoscadutiiterminiper l’accertamentoolacontestazione dellaviolazionedegliobblighidi dichiarazione Finestra fino al 2015 Ilcontribuentedeveversarein unicasoluzionelesommedovute, inbaseall’avvisodiaccertamento, olesommedovuteinbase all’accertamentoconadesione entroventigiornidallaredazione dell’atto,oltreallesommedovute inbaseall’attodicontestazioneo alprovvedimentosanzionatorio perlaviolazionedegliobblighidi dichiarazione.Entro30giornidai versamentil’agenziadelleEntrate comunicaallamagistraturala conclusionedellaprocedura.La collaborazionevolontariapuò essereattivatasolofinoal30 settembre2015 La somma delle penalità Oltrealpagamentointegrale dell’Irpef,perleannualitàancora accertabili,lasanzionesarà ridottaa1/6delminimo.Perle sanzionidichiarative(mancata indicazionenelquadroRW) sipagheràil2%dell’importo (capitale)nonindicatonella SezioneIIdelquadroRW. Inognicasol’iniziativadel contribuente–cheècollaborativo edeveessereesaustivoesincero, apenadiperdereibeneficied essereincriminato–glifa riconoscereunulterioresconto chepuòarrivareallametàdel minimodellesanzionidairrogare Reato in stand-by DaltestoinizialedelDlèsparito l’articolocheprevedevailnuovo reato,pensatopercolpireanche chioccultaposteattivealFisco (oltreaisuoiconsulentieagli intermediaribancari).Lanorma, cherecepisceleconclusionidella commissioneGreco,èperò destinataariemergere–ha assicuratoilpremierEnricoLetta– nell’imminentevarodelpacchetto anticriminalità.Tral’altrola cronologiainizialmenteprevista perl’entratainvigore(31luglio prossimo)avrebbepostoproblemi dicoordinamentoconquelladella voluntary(estate2015) © RIPRODUZIONE RISERVATA Il prossimo incontro tra il ministro dell’Economia FabrizioSaccomannieilministroelvetico delle Finanze, Eveline Widmer-Schlumpf, sarà a fine mese a Berna, in coincidenza con il Forum per il dialogo tra Svizzera e Italia. Intanto nella mattinata di ieri, a Davos, i due ministri si sono incontrati a margine del World economic forum. E questo incontro nella cittadina grigionese ha preparato il campo per l’appuntamento di Berna. Saccomanni haaffermatochel’accordo sulla tassazione dei capitali italiani non dichiarati e depositati in Svizzera è «vicino». Saccomanni ha spiegato che «stiamo facendo progressi su un’intesa importante con la Svizzera che è un paese con cui vogliamo avere i migliori rapporti possibili». Il primo intervento è «una nuova struttura su rapporti fra il fisco e gli evasori, che riteniamo debba essere un caposaldo italiano per fareaccordibilateraliconaltriPaesi». Altro caposaldo, ha aggiunto il ministro dell’Economia,è«lanormativainternazionale sullo scambio automatico dei dati». Comunque «non si tratterà di una opzione diversa chevieneoffertaachiha esportatocapitaliinmododascegliere la più conveniente». Nel pomeriggio, dopo il Consigio dei ministri, Saccomanni ha spiegato:«Nonsitrattadiuncondono,nédi un’amnistia: è un meccanismo innovativo che consente di ottenere la collaborazione volontaria». Si tratta – ha continuato il ministro di un «meccanismoincui le convenienze relative al dichiarare o al non dichiarare sono diverse, anche perché vale un quadro internazionale estremamenteinnovativoemoltopenalizzante per coloro che non partecipano a questo schema di dichiarazione automatica. C’è uncambioepocale chepotràessere mantenuto e replicato nel tempo: per ora si applica alle situazioni in essere fino al 31 dicembre 2013 e ci sarà tempo fino al 30 settembre 2015 per presentare la domanda di regolarizzazione. In questo arco di tempo ci si attende una forte pressione dal punto di vista della convenienza a regolarizzare». Sul negoziato con la Svizzera, Saccomanni ha detto ancora che «tutti hanno interesse chesirisolvaintempibrevi.Abbiamo accelerato la normativa italianaproprioperché volevamo avere una base chiara e poi negoziarecon i singolipaesi oa livellointernazionale,adesempio in sede Ocse». Il negoziato fiscale con Berna tra l’altro tocca anche altri dossier aperti tra i due paesi, tra cui le liste nere italianeincuièpresentelaSvizzera,latassazionedeifrontalieri,alcunequestionisu Campione d’Italia. Saccomanni ha detto che «si è fatto molto lavoro sulla sistemazione del passato, su una transizione verso un sistema di scambio automatico» di informazioni. «Vorremmo arrivare a una soluzione del problema fiscale con l’Italia e ci adoperiamo per appoggiare i nostri negoziatori», ha detto a Radiocor Patrick Odier, presidente dell’Associazione svizzera dei banchieri. «Lediscussionivanno nelverso SENZA SCUDO La voluntary disclosure non è un condono ma una chance da valutare alla luce della trasparenza fiscale internazionale giusto – ha aggiunto Odier - ed è positivo che si diano soluzioni ai cittadini italiani che sono coinvolti,purchélesoluzionisianoaccettabili,ragionevoliedefinitive».Ilrischiodi unafugadi capitali dalle banche elvetiche non preoccupa Odier: «La Svizzerahaben altrequalitàchenon quella di essere solo un Paese dove si deposita del denaro non dichiarato. Un numero enorme di clienti italiani non ha alcun problema fiscale ed è ben felice di trovare dei servizi, una qualità, un’internazionalizzazione ed una sicurezza che forse non ha sempre in patria». Claudio Generali, presidente dell’Associazione bancaria ticinese, sottolinea tre punti. «Nel quadro dell’accordo fiscale - dice a «Il Sole 24 Ore» - bisogna tenereben presentela necessità che la Svizzera sia tolta dalle liste nere italiane. E poi, occorre cheloscambioautomaticodiinformazioniriguardituttelepiazze finanziarie principali. Inoltre,maquestononriguardal’accordo bensì le decisioni del governoitaliano,l’autodenunciafiscale anche nelle penalità non dovrebbe essere discriminatoria rispetto a normative analoghe di altri paesi». © RIPRODUZIONE RISERVATA Trasparenza. Gli accordi multilaterali Cadono i «segreti» tra gli Stati La fotografia Lo stato di attuazione in Italia degli accordi multilaterali Marco Bellinazzo Davide Rotondo «Collaborazione volontaria», ma fino a un certo punto. Se infatti il decreto sulla voluntary disclosure varato ieri dal Consiglio dei ministri si basa sull’adesione spontanea dei contribuentichedetengono beniall’estero,nonsipuòtrascurare il fatto che il provvedimento si inserisce in un quadro internazionale sempre più orientato a colpire i fenomeni di evasione internazionale. Nel prossimo biennio diventeranno operativi molti meccanismi normativi che metteranno le Autorità europee (e progressivamente anche extra-europee) nelle condizioni di identificareescambiarsiinmodoautomatico e ampio i dati fiscalmente sensibili dei soggetti con interessi all’estero, ponendo fine anche al segreto bancario di alcuni paesi come la Svizzera. In questo scenario, quindi, la probabilità di essere segnalati all’agenzia delle Entrate diventerà sempre più elevata e la voluntary disclosure potrebbe diventare pertanto l’unica opzione "ragionevole" e di compro- messo per sanare una situazionematurata magari nelpassato, ma oggi non più sostenibile alla luce dell’evoluzione del global information reporting. Loscambio automatico di informazioni fiscali tra le Autorità italiane ed estere al fine di contrastare l’evasione fiscale transfontaliera è in forte evoluzione anche grazie ai recenti eventi politici internazionali (G20) nei quali sono stati I PROGRESSI Lo scambio automatico dei dati a livello Ocse per i residenti oltreconfine potrebbe essere operativo già dal prossimo anno espressitali obiettivi trale priorità. In questo senso deve essere interpretata l’accelerazione del processo di definizione dell’accordo di scambio automatico dei dati multilaterale a livello Ocse (Common ReportingStandard) che potrebbe essere già attivo a partire dal 2015 eal qualeuna moltitudinedipa- esi– tra cui l’Italia– ha già manifestato la volontà di aderire. Questo accordo, consentirà ad esempio alle Autorità italiane di ricevere sistematicamente ed in modo automatico i principali dati sensibili dei soggetti con residenza fiscale italiana che hanno posizioni finanziarie aperte negli altri paesi aderenti e si andrà ad integrare agli strumenti giuridicigià oggi adisposizione o in fase di recepimento a supporto dell’amministrazione finanziaria per lo scambio informativo, come le direttive multilaterali 2011/16 Ue (Cooperative Directive), la direttiva 2003/48 Ue (Saving Directive) a livello comunitario, gli oltre 70 accordi bilaterali contro la doppia imposizione sottoscritti che prevedono lo scambio di informazioni su richiesta (articolo 26 del modello Ocse) e i 7 accordi bilaterali cosiddetti Tiea (Tax Information Exchange Agreements). Questi strumenti si differenziano per la tipologia di scambio delle informazioni in quanto le direttive multilaterali ed il Fatca prevedono uno scambio automatico sistematico, men- tre gli accordi bilaterali contro la doppia imposizione e i Tiea firmati prevalentemente con i "paradisi fiscali", sono strutturati su scambi dei dati a richiesta specifica dell’Autorità fiscale su uno o più contribuenti sottoposti ad accertamento. L’acquisizionedei datiin modoautomatico consentechiaramente alle Autorità di intercettare fenomeni evasivi da parte dei soggetti segnalati in modo preventivo (ex-ante) mentre la richiesta di dati specifici relativiadunsoggettoconsentediaccertare e recuperare un eventuale credito tributario a posteriori (ex-post). D’altro canto, con il potenziamento della base dati informativa nel breve periodoa frontedelledirettive multilaterali di scambio automaticoèlegittimoipotizzareunaminore necessità di richieste ad hocsullabase degliaccordibilaterali. Ovviamente questi ultimi manterranno la loro attuale valenza, oltre che per la gestione della doppia imposizione, nei casi in cui i paesi sottoscrittori non dovessero aderire agli scambi multilaterali. © RIPRODUZIONE RISERVATA Normativa Mutual Directive Saving Directive Cooperative Directive Fatca Oecd - Common Reporting Standard (Crs) Oecd - Offshore Voluntary Disclosure Programs («Ovdp») Oecd art. 26 Convenzione contro la doppia imposizione Oecd - Tax Information Exchange Agreement («Tiea») Oecd - Mutual Convention Administrative Assistance in Tax Matters Trace (Treaty Relief and Compliance Enhancement) Convenzione Maat con la Svizzera Rubik Efficacia nel contrastare l’evasione* Non applicabile Modalità scambio dati Finalità Su richiesta Recupero dei crediti tributari In vigore Automatico Contrasto all’evasione In vigore Automatico Contrasto all’evasione In recepimento Automatico Contrasto all’evasione In recepimento Ambito territoriale Unione europea Unione europea Unione europea Globale Da definire Automatico Contrasto all’evasione In discussione Globale Alta Normativa unilaterale Spontanea Contrasto all’evasione In discussione Globale Bassa Trattato bilaterale Su richiesta In vigore/ Contrasto all’evasione e Globale recupero dei crediti tributari recepimento (76 trattati firmati) Bassa Trattato bilaterale Su richiesta Contrasto all’evasione In recepimento (7 trattati firmati) Globale Bassa Trattato multilaterale Su richiesta Contrasto all’evasione In vigore Globale Bassa Da definire Automatico Efficientamento dell’applicazione della doppia imposizione In discussione Globale Non applicabile Trattato multilaterale Su richiesta Contrasto all’evasione In recepimento Globale Bassa Contrasto all’evasione Non recepito Svizzera/ Bassa Austria Tipologia Trattato multilaterale Trattato multilaterale Trattato multilaterale Trattato bilaterale Trattato bilaterale Spontanea Status in Italia Bassa Media Bassa (solo Us) * L’efficacia nel contrastare l’evasione fiscale è un indicatore qualitativo determinato da: ampiezza dell’ambito soggettivo e oggettivo a cui è rivolta la normativa; il livello di adesione dei Paesi (attuale e prospettico); modalità di scambio dati (a richiesta o automatico) Fonte: Il Sole 24 Ore
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