La fotografia - Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore
Sabato 25 Gennaio 2014 - N. 24
5
Lotta all’evasione
Il Consiglio dei ministri
Il decreto approvato ieri non prevede
l’aumento della Tasi fino allo 0,8 per mille
LA VOLUNTARY DISCLOSURE
Il rinvio
Il reato di autoriciclaggio sarà contenuto
nel pacchetto anticriminalità
Appello per il rientro dei capitali
Le imposte e le sanzioni ridotte dovranno essere pagate con un unico versamento
Alessandro Galimberti
Marco Mobili
ROMA
Via libera alla voluntary disclosure. Ma, almeno per ora, resta in stand-by l’introduzione nel
Codicepenaledelreatodiautoriciclaggio.E c’èun rinviosulla Tasi. Il Consiglio dei ministri di ieri
ha approvato il decreto legge sul
rientro dei capitali, ma rinviando
alpacchettoanticriminalità–preannunciato dal premier Enrico
Letta – la norma che nello schema di Dl punirebbe per riciclaggio anche l’evasore fiscale, assieme ai suoi consulenti e ai suoi intermediari per illeciti commessi
successivamente al 31 luglio 2014.
Dallaversionefinaledeldecreto è saltata anche la possibilità
per i Comuni di aumentare fino a
un massimo dello 0,8 per mille le
aliquote della Tasi, a patto però
di destinare i maggiori incassi
provenienti dalla tassazione sullacasa «esclusivamente» alledetrazioni per le abitazioni princi-
LE ALTRE MISURE
Assunzione di mille ispettori
all’agenzia delle Entrate
Interpretazione autentica
per la tassa di concessione
sui telefonini
pali. Anche in questo caso, la partita è stata rinviata fino a quando
ilGoverno(cheincontreràl’Anci
martedì prossimo) avrà recuperato il miliardo aggiuntivo chiestodai sindaciperlaloro agibilità
finanziaria (si veda il servizio a
pagina 8).
Oltre al rientro dei capitali, il
decreto conferma le risorse chieste dall’agenzia delle Entrate per
assumere nel prossimo trienno
1.100 nuovi "007" del fisco da destinare alla lotta all’evasione e alle frodi fiscali, la cancellazione
del taglio lineare delle detrazioni
Irpef (sostituito con la spending
review),ilrinvioamaggiodell’autoliquidazione Inail e la sospensionefino al 31 luglio 2014 dei versamenti tributari e delle cartelle
di Equitalia per i contribuenti dei
comuni del Modenese colpiti la
scorsa settimana dall’esondazione del fiume Secchia. Infine, sui
telefonini,conunanormadiinterpretazione autentica, le Entrate
hannoavutoragionenellavertenza sulla tassa di concessione governativa, che continua a essere
applicabile.
La voluntary disclosure messa
a punto dopo un lungo confronto
tra tecnici e operatori a Via XX
Settembre segue i criteri dell’Ocseperlalottaall’illecitofiscaleinternazionale. Nessun condono,
dunque, nessun anonimato ma
una forte spinta alla compliance
dichihaoccultatoalFiscocapitalie benitrasferendoli illegalmente all’estero. L’operazione "rientro" sarà attivata direttamente
dal contribuente, che potrà sanare la propria posizione con il Fisco entro il 30 settembre 2015 e
per i capitali depositati oltre confine fino al 31 dicembre 2013. Attenzione, però: la collaborazione
volontariapotràesserepresentata una sola volta, solo per beni e
risorse possedute all’estero e sarà preclusa all’autore di violazioni che sa di essere già finito sotto
lalentedelFiscoconaccessi,ispezioni, verifiche, procedimenti
amministrativiopenaliperlaviolazione di norme tributarie.
Gliscontichel’amministrazioneoffreperchiaderisceallacollaborazione vanno, comunque, pesati attentamente. In primo luogo perché si dovrà pagare in unica soluzione la somma dovuta in
base all’avviso di accertamento o
all’accertamento con adesione
entro venti giorni dalla redazionedell’atto.Masoprattuttosaranno dovute tutte le imposte e le
sanzioni. Queste ultime saranno
inmisuraridottaeconunacopertura penale per i reati in materia
dichiarativaeridottaperquellilegati alle frodi fiscali. Sanzioni severe, invece, per chi dichiara e
fornisce dati falsi all’agenzia delle Entrate nella procedura di collaborazione volontaria: la reclusione va da un anno e sei mesi fino a un massimo di sei anni.
Quanto potrebbe fruttare
all’Erario questo rientro dei capitali? La Ragioneria non azzarda
previsioni e, con un simbolismo
ditremontianamemoria,stima la
voluntary disclosure in 1 euro.
Difficile anche per il fisco italianosaperequantisarannoicontribuenti che aderiranno e soprattutto quali saranno i capitali che
imboccherannola strada diritorno dall’estero verso l’Italia. Più
chiarainveceladestinazionedelle somme incassate: come sotolineato da Letta queste saranno la
prima dote del fondo taglia tasse
suimpreseefamiglie.Anchese la
Ragioneria stava ragionando ancora se indirizzare i futuri incassi
anche verso il pagamento dei debitidellaPaegliinvestimenti(enti territoriali inclusi).
Definite le regole del rientro
dei capitali il Governo ora lavora
allasecondamossachepotràrappresentarelaveraspintaallacompliancedeicontribuenticoncapitalidetenutiillegalmenteall’estero: l’accordo con la Svizzera per
una collaborazione trasparente
tra fisco italiano e banche elvetiche (si veda il servizio in pagina).
I numeri e la procedura
IL FENOMENO NEL 2012
I principali fenomeni evasivi. In miliardi di euro
I PAESI COINVOLTI NEL 2012
I principali Paesi esteri coinvolti. In percentuale
Fittizia residenza
all’estero di persone
fisiche e società
2 (12%)
Lussemburgo
TOTALE
17,1
Stabili organizzazioni
non dichiarate in Italia
di società estere
13,4 (78%)
mld di €
Triangolazioni
con Paesi off-shore
e altre manovre
evasive/elusive 1,7 (10%)
Irlanda
8,13
Svizzera
6,20
Gran Bretagna
5,65
Usa
5,23
61,98
IL FENOMENO NEL 2013
I principali fenomeni evasivi fra gennaio e maggio. In percentuale
I PAESI COINVOLTI NEL 2013
I principali Paesi esteri coinvolti fra gennaio e maggio. In %
Altre manovre
evasive/elusive
0,48
Transfer Pricing
5,33
Lussemburgo
Stabili organizzazioni
non dichiarate in Italia
di società estere
11,35
TOTALE
5,5
mld di €
Fittizia residenza
all’estero di persone
fisiche e società
82,84
36,36
5,19
5,19
2,60
2,60
1,30
46,76
Germania
Isole Normanne
Paesi Bassi
Svizzera
Irlanda
Altri Paesi
Fonte:Gdf e Stat/1 ( periodo gennaio-maggio 2013, aggiornati all’8 luglio 2013)
I SOGGETTI AMMESSI
LA DOMANDA
COME SI PAGA
LE SANZIONI
AUTORICICLAGGIO
Escluse le società commerciali
Laproceduradivoluntary
disclosure(collaborazione
volontarianelledefinizione del
decretolegge)puòessere
esperitasolodachiha
commessoviolazioniinerentiil
quadroRWdiUnico, non
segnalandocioè alFiscola
disponibilitàdicapitali
all’estero.Quindila voluntary
riguarderàlepersonefisiche,le
Fra Italia e Svizzera
accordo fiscale
sempre più vicino
Lino Terlizzi
12,81
Altri Paesi black list
L’indicazione. Il ministro Saccomanni
societàsemplicied equiparatee
glienti noncommerciali,oltreai
trustresidenti.Escluse invece
dallaregolarizzazione
agevolatalesocietàeglienti
commerciali
L’oggetto della domanda
Ilrichiedentedeveindicaretutti
gliinvestimentieleattivitàdi
naturafinanziariacostituitio
detenutiall’estero,anche
indirettamenteoperinterposta
persona,fornendoidocumentiele
informazioniperlaricostruzione
deiredditicheservironoper
costituirli,acquistarlioche
derivanodallalorodismissioneo
utilizzoaqualunquetitolo,per
tuttiiperiodid’impostaperiquali,
alladatadipresentazione,non
sonoscadutiiterminiper
l’accertamentoolacontestazione
dellaviolazionedegliobblighidi
dichiarazione
Finestra fino al 2015
Ilcontribuentedeveversarein
unicasoluzionelesommedovute,
inbaseall’avvisodiaccertamento,
olesommedovuteinbase
all’accertamentoconadesione
entroventigiornidallaredazione
dell’atto,oltreallesommedovute
inbaseall’attodicontestazioneo
alprovvedimentosanzionatorio
perlaviolazionedegliobblighidi
dichiarazione.Entro30giornidai
versamentil’agenziadelleEntrate
comunicaallamagistraturala
conclusionedellaprocedura.La
collaborazionevolontariapuò
essereattivatasolofinoal30
settembre2015
La somma delle penalità
Oltrealpagamentointegrale
dell’Irpef,perleannualitàancora
accertabili,lasanzionesarà
ridottaa1/6delminimo.Perle
sanzionidichiarative(mancata
indicazionenelquadroRW)
sipagheràil2%dell’importo
(capitale)nonindicatonella
SezioneIIdelquadroRW.
Inognicasol’iniziativadel
contribuente–cheècollaborativo
edeveessereesaustivoesincero,
apenadiperdereibeneficied
essereincriminato–glifa
riconoscereunulterioresconto
chepuòarrivareallametàdel
minimodellesanzionidairrogare
Reato in stand-by
DaltestoinizialedelDlèsparito
l’articolocheprevedevailnuovo
reato,pensatopercolpireanche
chioccultaposteattivealFisco
(oltreaisuoiconsulentieagli
intermediaribancari).Lanorma,
cherecepisceleconclusionidella
commissioneGreco,èperò
destinataariemergere–ha
assicuratoilpremierEnricoLetta–
nell’imminentevarodelpacchetto
anticriminalità.Tral’altrola
cronologiainizialmenteprevista
perl’entratainvigore(31luglio
prossimo)avrebbepostoproblemi
dicoordinamentoconquelladella
voluntary(estate2015)
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Il prossimo incontro tra il
ministro dell’Economia FabrizioSaccomannieilministroelvetico delle Finanze, Eveline
Widmer-Schlumpf, sarà a fine
mese a Berna, in coincidenza
con il Forum per il dialogo tra
Svizzera e Italia. Intanto nella
mattinata di ieri, a Davos, i due
ministri si sono incontrati a
margine del World economic
forum. E questo incontro nella
cittadina grigionese ha preparato il campo per l’appuntamento di Berna. Saccomanni
haaffermatochel’accordo sulla tassazione dei capitali italiani non dichiarati e depositati
in Svizzera è «vicino».
Saccomanni ha spiegato che
«stiamo facendo progressi su
un’intesa importante con la
Svizzera che è un paese con cui
vogliamo avere i migliori rapporti possibili». Il primo intervento è «una nuova struttura
su rapporti fra il fisco e gli evasori, che riteniamo debba essere un caposaldo italiano per fareaccordibilateraliconaltriPaesi». Altro caposaldo, ha aggiunto il ministro dell’Economia,è«lanormativainternazionale sullo scambio automatico
dei dati». Comunque «non si
tratterà di una opzione diversa
chevieneoffertaachiha esportatocapitaliinmododascegliere la più conveniente». Nel pomeriggio, dopo il Consigio dei
ministri, Saccomanni ha spiegato:«Nonsitrattadiuncondono,nédi un’amnistia: è un meccanismo innovativo che consente di ottenere la collaborazione volontaria».
Si tratta – ha continuato il ministro di un «meccanismoincui
le convenienze relative al dichiarare o al non dichiarare sono diverse, anche perché vale
un quadro internazionale estremamenteinnovativoemoltopenalizzante per coloro che non
partecipano a questo schema di
dichiarazione automatica. C’è
uncambioepocale chepotràessere mantenuto e replicato nel
tempo: per ora si applica alle situazioni in essere fino al 31 dicembre 2013 e ci sarà tempo fino
al 30 settembre 2015 per presentare la domanda di regolarizzazione. In questo arco di tempo
ci si attende una forte pressione
dal punto di vista della convenienza a regolarizzare».
Sul negoziato con la Svizzera, Saccomanni ha detto ancora che «tutti hanno interesse
chesirisolvaintempibrevi.Abbiamo accelerato la normativa
italianaproprioperché volevamo avere una base chiara e poi
negoziarecon i singolipaesi oa
livellointernazionale,adesempio in sede Ocse». Il negoziato
fiscale con Berna tra l’altro tocca anche altri dossier aperti tra
i due paesi, tra cui le liste nere
italianeincuièpresentelaSvizzera,latassazionedeifrontalieri,alcunequestionisu Campione d’Italia. Saccomanni ha detto che «si è fatto molto lavoro
sulla sistemazione del passato,
su una transizione verso un sistema di scambio automatico»
di informazioni.
«Vorremmo arrivare a una
soluzione del problema fiscale
con l’Italia e ci adoperiamo per
appoggiare i nostri negoziatori», ha detto a Radiocor Patrick
Odier, presidente dell’Associazione svizzera dei banchieri.
«Lediscussionivanno nelverso
SENZA SCUDO
La voluntary disclosure
non è un condono
ma una chance da valutare
alla luce della trasparenza
fiscale internazionale
giusto – ha aggiunto Odier - ed è
positivo che si diano soluzioni
ai cittadini italiani che sono
coinvolti,purchélesoluzionisianoaccettabili,ragionevoliedefinitive».Ilrischiodi unafugadi
capitali dalle banche elvetiche
non preoccupa Odier: «La Svizzerahaben altrequalitàchenon
quella di essere solo un Paese
dove si deposita del denaro non
dichiarato. Un numero enorme
di clienti italiani non ha alcun
problema fiscale ed è ben felice
di trovare dei servizi, una qualità, un’internazionalizzazione
ed una sicurezza che forse non
ha sempre in patria».
Claudio Generali, presidente
dell’Associazione bancaria ticinese, sottolinea tre punti. «Nel
quadro dell’accordo fiscale - dice a «Il Sole 24 Ore» - bisogna
tenereben presentela necessità
che la Svizzera sia tolta dalle liste nere italiane. E poi, occorre
cheloscambioautomaticodiinformazioniriguardituttelepiazze finanziarie principali. Inoltre,maquestononriguardal’accordo bensì le decisioni del governoitaliano,l’autodenunciafiscale anche nelle penalità non
dovrebbe essere discriminatoria rispetto a normative analoghe di altri paesi».
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Trasparenza. Gli accordi multilaterali
Cadono i «segreti» tra gli Stati
La fotografia
Lo stato di attuazione in Italia degli accordi multilaterali
Marco Bellinazzo
Davide Rotondo
«Collaborazione volontaria», ma fino a un certo punto.
Se infatti il decreto sulla voluntary disclosure varato ieri dal
Consiglio dei ministri si basa
sull’adesione spontanea dei
contribuentichedetengono beniall’estero,nonsipuòtrascurare il fatto che il provvedimento
si inserisce in un quadro internazionale sempre più orientato
a colpire i fenomeni di evasione
internazionale.
Nel prossimo biennio diventeranno operativi molti meccanismi normativi che metteranno le Autorità europee (e progressivamente anche extra-europee) nelle condizioni di identificareescambiarsiinmodoautomatico e ampio i dati fiscalmente sensibili dei soggetti con
interessi all’estero, ponendo fine anche al segreto bancario di
alcuni paesi come la Svizzera.
In questo scenario, quindi, la
probabilità di essere segnalati
all’agenzia delle Entrate diventerà sempre più elevata e la voluntary disclosure potrebbe diventare pertanto l’unica opzione "ragionevole" e di compro-
messo per sanare una situazionematurata magari nelpassato,
ma oggi non più sostenibile alla
luce dell’evoluzione del global
information reporting.
Loscambio automatico di informazioni fiscali tra le Autorità italiane ed estere al fine di
contrastare l’evasione fiscale
transfontaliera è in forte evoluzione anche grazie ai recenti
eventi politici internazionali
(G20) nei quali sono stati
I PROGRESSI
Lo scambio automatico
dei dati a livello Ocse
per i residenti oltreconfine
potrebbe essere operativo
già dal prossimo anno
espressitali obiettivi trale priorità. In questo senso deve essere interpretata l’accelerazione
del processo di definizione
dell’accordo di scambio automatico dei dati multilaterale a
livello Ocse (Common ReportingStandard) che potrebbe essere già attivo a partire dal 2015
eal qualeuna moltitudinedipa-
esi– tra cui l’Italia– ha già manifestato la volontà di aderire.
Questo accordo, consentirà ad
esempio alle Autorità italiane
di ricevere sistematicamente
ed in modo automatico i principali dati sensibili dei soggetti
con residenza fiscale italiana
che hanno posizioni finanziarie aperte negli altri paesi aderenti e si andrà ad integrare agli
strumenti giuridicigià oggi adisposizione o in fase di recepimento a supporto dell’amministrazione finanziaria per lo
scambio informativo, come le
direttive multilaterali 2011/16
Ue (Cooperative Directive), la
direttiva 2003/48 Ue (Saving
Directive) a livello comunitario, gli oltre 70 accordi bilaterali contro la doppia imposizione
sottoscritti che prevedono lo
scambio di informazioni su richiesta (articolo 26 del modello Ocse) e i 7 accordi bilaterali
cosiddetti Tiea (Tax Information Exchange Agreements).
Questi strumenti si differenziano per la tipologia di scambio delle informazioni in quanto le direttive multilaterali ed il
Fatca prevedono uno scambio
automatico sistematico, men-
tre gli accordi bilaterali contro
la doppia imposizione e i Tiea
firmati prevalentemente con i
"paradisi fiscali", sono strutturati su scambi dei dati a richiesta specifica dell’Autorità fiscale su uno o più contribuenti sottoposti ad accertamento.
L’acquisizionedei datiin modoautomatico consentechiaramente alle Autorità di intercettare fenomeni evasivi da parte
dei soggetti segnalati in modo
preventivo (ex-ante) mentre la
richiesta di dati specifici relativiadunsoggettoconsentediaccertare e recuperare un eventuale credito tributario a posteriori (ex-post). D’altro canto,
con il potenziamento della base
dati informativa nel breve periodoa frontedelledirettive multilaterali di scambio automaticoèlegittimoipotizzareunaminore necessità di richieste ad
hocsullabase degliaccordibilaterali. Ovviamente questi ultimi manterranno la loro attuale
valenza, oltre che per la gestione della doppia imposizione,
nei casi in cui i paesi sottoscrittori non dovessero aderire agli
scambi multilaterali.
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Normativa
Mutual Directive
Saving Directive
Cooperative Directive
Fatca
Oecd - Common
Reporting Standard
(Crs)
Oecd - Offshore
Voluntary Disclosure
Programs («Ovdp»)
Oecd art. 26 Convenzione contro la
doppia imposizione
Oecd - Tax Information
Exchange Agreement
(«Tiea»)
Oecd - Mutual
Convention
Administrative
Assistance in Tax
Matters
Trace (Treaty Relief
and Compliance
Enhancement)
Convenzione Maat con
la Svizzera
Rubik
Efficacia nel
contrastare
l’evasione*
Non
applicabile
Modalità
scambio dati
Finalità
Su richiesta
Recupero dei crediti tributari In vigore
Automatico
Contrasto all’evasione
In vigore
Automatico
Contrasto all’evasione
In recepimento
Automatico
Contrasto all’evasione
In recepimento
Ambito
territoriale
Unione
europea
Unione
europea
Unione
europea
Globale
Da definire
Automatico
Contrasto all’evasione
In discussione
Globale
Alta
Normativa
unilaterale
Spontanea
Contrasto all’evasione
In discussione
Globale
Bassa
Trattato bilaterale Su richiesta
In vigore/
Contrasto all’evasione e
Globale
recupero dei crediti tributari recepimento
(76 trattati firmati)
Bassa
Trattato bilaterale Su richiesta
Contrasto all’evasione
In recepimento
(7 trattati firmati)
Globale
Bassa
Trattato
multilaterale
Su richiesta
Contrasto all’evasione
In vigore
Globale
Bassa
Da definire
Automatico
Efficientamento
dell’applicazione della
doppia imposizione
In discussione
Globale
Non
applicabile
Trattato
multilaterale
Su richiesta
Contrasto all’evasione
In recepimento
Globale
Bassa
Contrasto all’evasione
Non recepito
Svizzera/ Bassa
Austria
Tipologia
Trattato
multilaterale
Trattato
multilaterale
Trattato
multilaterale
Trattato bilaterale
Trattato bilaterale Spontanea
Status in Italia
Bassa
Media
Bassa (solo Us)
* L’efficacia nel contrastare l’evasione fiscale è un indicatore qualitativo determinato da: ampiezza dell’ambito soggettivo e oggettivo a cui è rivolta la normativa; il livello di
adesione dei Paesi (attuale e prospettico); modalità di scambio dati (a richiesta o automatico)
Fonte: Il Sole 24 Ore